QUADERN / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Errore nell’aliquota IVA, termini “ampi” per la domanda di rimborso Bonus beni strumentali, limite di 10.000 euro su ogni progetto di investimento / Alfio CISSELLO L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul credito d’imposta ex DL 91/2014 In caso di applicazione di un’aliquota IVA maggiore rispetto a quella spettante o, più in generale, di addebito in fattura di un’IVA non dovuta, possono sorgere problemi relativi ai termini entro cui il cedente/prestatore può avanzare la domanda di rimborso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che, in fattispecie del genere, ci siano in sostanza tre rapporti, uno di stampo civilistico e due di natura fiscale (quello civile consisterebbe nella richiesta del cessionario/committente, rivolta al cedente/prestatore, di restituzione dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa, quelli fiscali nella domanda di rimborso della maggiore IVA pagata inoltrata dal cedente/prestatore all’Agenzia delle Entrate e nel disconoscimento [...] / Pamela ALBERTI Criteri di omogeneità per il calcolo della media, limite di 10.000 euro relativo a ciascun progetto di investimento, utilizzo del credito d’imposta oltre il limite generale di compensabilità di 700.000 euro. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la corposa circolare n. 5 di ieri, 19 febbraio, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale ex art. 18 del DL 91/2014 (si veda anche “Fruizione del bonus investimenti senza limite generale di compensazione” di oggi). Per quanto non espressamente trattato, viene fatto rinvio alla circolare n. 44/2009 relativa alla “Tremonti-ter”, nella misura in cui risulti compatibile con l’odierno quadro normativo. Tra i chiarimenti di maggior rilievo, si evidenziano quelli relativi ai beni agevolabili e al calcolo dell’agevolazione. Il credito d’imposta riguarda gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO. L’Agenzia precisa che nel caso di inve- A PAGINA 2 A PAGINA 3 INEVIDENZA IMPRESA Fruizione del bonus investimenti senza limite generale di compensazione La consulenza senza voluntary evita la segnalazione di operazioni sospette La proroga dei minimi passa alla Camera, mentre “saltano” dal CdM i decreti fiscali Doppio binario per il canone del contratto di rent to buy Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo ALTRENOTIZIE stimenti in beni complessi rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 destinati al funzionamento dei beni della divisione, purché costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (es. computer o software). Al di fuori della predetta ipotesi, per l’agevolazione rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Quanto al requisito della strumentalità, la circolare precisa che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni “merce” o comunque trasformati o assemblati per la vendita, nonché i materiali di consumo ancorché rientranti nella divisione 28 (es. toner). Il beneficio non spetta per i beni a qualunque titolo già utilizzati, essendo previsto il requisito della novità. Viene precisato che sono ammessi i beni esposti in show room, utilizzati dal rivenditore a scopo [...] / A PAGINA 10 Casero: “Ridurre il tempo dedicato al Fisco” / Savino GALLO ROMA – Le imprese italiane trascorrono in media “tra le 160 e le 180 ore all’anno ad occuparsi di questioni fiscali”. La denuncia arriva dal Viceministro all’Economia, Luigi Casero, che, durante il suo intervento nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, tenutasi ieri presso la sede del Consiglio di Stato, ha sottolineato la necessità di “dimezzare” questa tempistica ed eliminare quello che, a tutti gli effetti, è un “costo improprio” per il nostro sistema [...] A PAGINA 7 ancora IL CASO DEL GIORNO Errore nell’aliquota IVA, termini “ampi” per la domanda di rimborso Termine “biennale” superabile solo se è presente una condanna alla restituzione delle somme / Alfio CISSELLO In caso di applicazione di un’aliquota IVA maggiore rispetto a quella spettante o, più in generale, di addebito in fattura di un’IVA non dovuta, possono sorgere problemi relativi ai termini entro cui il cedente/prestatore può avanzare la domanda di rimborso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che, in fattispecie del genere, ci siano in sostanza tre rapporti, uno di stampo civilistico e due di natura fiscale (quello civile consisterebbe nella richiesta del cessionario/committente, rivolta al cedente/prestatore, di restituzione dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa, quelli fiscali nella domanda di rimborso della maggiore IVA pagata inoltrata dal cedente/prestatore all’Agenzia delle Entrate e nel disconoscimento della detrazione ad opera di quest’ultima nei confronti del cessionario/committente). Si vedano, tra le tante, le sentenze della Suprema Corte 2 luglio 2014 n. 15178 e 14 marzo 2012 n. 4020. Sul versante dei termini emerge uno “sfasamento”, posto che, da un lato, la domanda di restituzione del cessionario/committente (rivolta al cedente/prestatore) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, che può anche essere interrotto; dall’altro, la richiesta di rimborso del cedente/prestatore (all’Agenzia delle Entrate) deve essere presentata entro il termine di decadenza biennale ex art. 21 del DLgs. 546/92. La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione, affermando che la presenza di una differente soglia temporale è compatibile con il diritto europeo, a condizione, però, che ciò non privi completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere la restituzione della maggiore IVA pagata (sentenza 15 dicembre 2011, causa C-427/10). La Cassazione ha però interpretato il menzionato principio in / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 maniera assai rigorosa, sostenendo che il cedente/prestatore può chiedere il rimborso oltre il termine di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92 “non già per qualsiasi imposta della quale il committente di servizi possa pretendere o pretenda il rimborso da lui per la sua qualità di prestatore di detti servizi, né per quella che egli abbia rimborsato spontaneamente, ma esclusivamente per quell’imposta che egli ha dovuto rimborsare al committente detto, ovverosia per l’imposta il cui rimborso in favore del committente sia stato effettivamente eseguito in esecuzione (questa sì anche spontanea) di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del committente” (Cass. 20 luglio 2012 n. 12666 e Cass. 15 marzo 2013 n. 6605). La Cassazione adotta però un approccio troppo rigoroso In situazioni in cui non si verifica il rischio di perdita del gettito erariale, il principio enunciato dalla Cassazione dovrebbe essere letto in maniera estensiva, alla luce del fatto che, come detto dalla Corte di Giustizia, lo “sfasamento temporale” non può privare del tutto il diritto di ottenere la restituzione della maggiore imposta pagata. Si pensi al caso in cui il cessionario/committente, nel frattempo, abbia versato l’IVA a suo tempo detratta a seguito di accertamento, magari prestando acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/97. In detta ipotesi, lo spirare del termine di decadenza biennale non dovrebbe essere di ostacolo al riconoscimento del diritto al rimborso in capo al cedente/prestatore, al quale il cessionario/committente si è rivolto per la restituzione di quanto a suo tempo pagato a seguito della rivalsa. / 02 ancora FISCO Bonus beni strumentali, limite di 10.000 euro su ogni progetto di investimento L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul credito d’imposta ex DL 91/2014 / Pamela ALBERTI Criteri di omogeneità per il calcolo della media, limite di 10.000 euro relativo a ciascun progetto di investimento, utilizzo del credito d’imposta oltre il limite generale di compensabilità di 700.000 euro. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la corposa circolare n. 5 di ieri, 19 febbraio, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale ex art. 18 del DL 91/2014 (si veda anche “Fruizione del bonus investimenti senza limite generale di compensazione” di oggi). Per quanto non espressamente trattato, viene fatto rinvio alla circolare n. 44/2009 relativa alla “Tremonti-ter”, nella misura in cui risulti compatibile con l’odierno quadro normativo. Tra i chiarimenti di maggior rilievo, si evidenziano quelli relativi ai beni agevolabili e al calcolo dell’agevolazione. Il credito d’imposta riguarda gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO. L’Agenzia precisa che nel caso di investimenti in beni complessi rilevano anche i beni non inclusi nella divisione 28 destinati al funzionamento dei beni della divisione, purché costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (es. computer o software). Al di fuori della predetta ipotesi, per l’agevolazione rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Quanto al requisito della strumentalità, la circolare precisa che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni “merce” o comunque trasformati o assemblati per la vendita, nonché i materiali di consumo ancorché rientranti nella divisione 28 (es. toner). Il beneficio non spetta per i beni a qualunque titolo già utilizzati, essendo previsto il requisito della novità. Viene precisato che sono ammessi i beni esposti in show room, utilizzati dal rivenditore a scopo puramente dimostrativo. Con riferimento al limite di 10.000 euro, l’Agenzia chiarisce che l’ammontare minimo pari a 10.000 euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 e non, quindi, ai singoli beni che lo compongono. Ai fini di tale verifica, occorre considerare il prezzo del bene o dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento, gli oneri accessori di diretta imputazione (es. trasporto e montaggio), nonché l’eventuale / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 IVA indetraibile. In caso di appalto o costruzione in economia rileva il costo complessivo del bene realizzato. In relazione alla determinazione dell’agevolazione, si ricorda che il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Sul calcolo della media, l’Agenzia conferma che i periodi di riferimento non rimangono immutati. Pertanto, per i soggetti “solari”, per gli investimenti effettuati nel 2014 (25 giugno–31 dicembre 2014), il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi d’imposta precedenti al 2014, vale a dire 2009-2013, mentre per gli investimenti realizzati nel 2015 (1 gennaio-30 giugno 2015), il quinquennio di riferimento va dal 2010 al 2014. Inoltre, la media degli investimenti va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui gli investimenti non sono stati effettuati. Criteri di omogeneità per la “media” In merito alla tipologia degli investimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media, la circolare afferma il principio di omogeneità dei valori, in base al quale i criteri adottati per l’individuazione degli investimenti agevolabili valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto. Pertanto, anche per il calcolo della media occorre considerare esclusivamente gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, dotati di tutti i requisiti richiesti, escludendo, quindi, gli investimenti di valore inferiore a 10.000 euro, nonché i beni destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio dello Stato. L’Agenzia fornisce numerose esemplificazioni sul calcolo dell’agevolazione. Si consideri un imprenditore che: - realizzi nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili per 130.000 euro; - abbia effettuato nei periodi d’imposta precedenti i seguenti investimenti:70.000 (2009), 90.000 (2010), 110.000 (2011), 80.000 (2012), 100.000 (2013). Considerando la possibilità di escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore (110.000), la media è pari a 85.000 (70.000+90.000+80.000+100.000/4) e l’investimento incrementale è pari a 45.000 (130.000-85.000). Il credito d’imposta è quindi pari a 6.750 (15% di 45.000). / 03 ancora FISCO Fruizione del bonus investimenti senza limite generale di compensazione La circ. n. 5/2015 interviene anche in merito all’utilizzo del credito d’imposta / Pamela ALBERTI La circolare n. 5/2015 dell’Agenzia delle Entrate fornisce rilevanti indicazioni anche con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 18 del DL 91/2014 (si veda, per altri aspetti, “Bonus beni strumentali, limite di 10.000 euro su ogni progetto di investimento” di oggi). Fermo restando che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle Entrate (come precisato dalla stessa circolare in commento), ai sensi del comma 4 del citato art. 18, il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. I soggetti beneficiari dell’agevolazione (titolari di reddito d’impresa, inclusi gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) devono quindi ripartire il credito d’imposta maturato in tre quote annuali di pari importo (1/3 per ciascun anno), da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24. In merito alla data a partire dalla quale il credito d’imposta può essere utilizzato, la norma agevolativa dispone che la prima quota annuale sia utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. L’Agenzia chiarisce che, conseguentemente, la seconda quota sia utilizzabile a partire dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota sia fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta successivo. Pertanto, per un soggetto “solare” che abbia effettuato investimenti agevolabili dal 25 giugno al 31 dicembre 2014: - la prima quota del credito d’imposta maturato è utilizzabile dal 1° gennaio 2016; - la seconda dal 1° gennaio 2017; - la terza dal 1° gennaio 2018. Con riferimento al credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2015, la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2017. La circolare in commento precisa, altresì, che anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono utilizzare la prima quota a decorre dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Pertanto, considerando un’impresa con esercizio sociale 1° luglio-30 giugno che ha effettuato investimenti agevolabili nel periodo d’imposta 1° / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 luglio 2014-30 giugno 2015, potrà utilizzare la prima quota del credito d’imposta a partire dal 1° gennaio 2017. L’Agenzia delle Entrate afferma, inoltre, che laddove, per motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo d’imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta. Al riguardo, pare utile riportare un’esemplificazione, mutuata dalla circolare in commento. Si consideri un credito d’imposta maturato nel 2014 in misura pari a 6.750 euro, fruibile in tre quote annuali di 2.250 euro, ciascuna a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Qualora il suddetto ammontare non sia completamente utilizzato nel 2016 (es. utilizzo in compensazione 2.000 euro), l’ammontare residuo (250 euro) è rinviato all’anno successivo, andando a sommarsi con la quota fruibile dal 1° gennaio 2017 (2.250 euro). Pertanto, nel 2017 la quota massima utilizzabile sarà pari a 2.500 euro, data dalla somma tra la seconda quota del credito d’imposta (2.250 euro) e la quota di credito non utilizzata relativa al 2016 (250 euro). Analogo ragionamento vale anche per il 2018. Pertanto, laddove nel 2017 non venga utilizzato l’ammontare del credito pari, per quanto sopra, a 2.500 euro, nel 2018 sarà possibile utilizzare in compensazione un credito pari a 4.750 euro (2.250 euro del 2018, 2.250 euro residuo 2017, 250 euro residuo 2016). Nessun limite di utilizzo Quanto ai limiti di utilizzo, il credito d’imposta in esame non è soggetto, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DL 91/2014, al limite annuale di utilizzo, pari a 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1 comma 53 della L. 244/2007). La circolare chiarisce altresì che, seppur in assenza di una previsione in tal senso, non si applica neanche il limite generale di compensazione pari a 700.000 euro previsto dall’art. 34 della L. 388/2000. Tale limite, secondo l’Agenzia, non trova applicazione per i crediti d’imposta agevolativi per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio (cfr. anche ris. 3 aprile 2008 n. 9/DF). Non si applica nemmeno il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010). / 04 ancora PROFESSIONI La consulenza senza voluntary evita la segnalazione di operazioni sospette Il Viceministro Casero precisa la portata della FAQ del 23 gennaio ma resta il nodo della coerenza con l’obbligo di SOS “nella” voluntary / Maurizio MEOLI Sulla configurabilità dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) nel caso in cui il professionista sconsigli di accedere alla collaborazione volontaria, o sia questi a decidere di non accedervi nonostante il consiglio del professionista, il Dipartimento del Tesoro, in data 23 gennaio 2015, è intervenuto con una risposta che è stata generalmente letta quale conferma del fatto che i professionisti, nel caso prospettato, non siano tenuti ad effettuare la SOS, in applicazione dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007. A ben vedere, qualche dubbio poteva rimanere. Il primo periodo della risposta precisa, infatti, che l’obbligo di SOS non si applica nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un tale procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza, ma solo a quelli “collegati a procedimenti giudiziari”. A fronte di tale asserzione generale, il MEF non dice se la consulenza richiesta in funzione della voluntary sia collegata a procedimenti giudiziari, con conseguente operatività dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007. Nel secondo periodo della risposta, inoltre, si ricorda come gli obblighi antiriciclaggio si applichino al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il cliente. Pertanto “nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio”. Tutto ciò è certamente vero, ma solo con riguardo agli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica e di registrazione dei dati, e non per quello di SOS. In relazione ad esso, infatti, l’allegato 2 del DM 16 aprile 2010 precisa che “i professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto”. La fondatezza dei dubbi prospettati ha trovato conferma in una risoluzione (la n. 7-00584 del 17 febbraio 2015) presentata da Giovanni Sanga alla Commissione Finanze della Camera. Sul tema in questione, in particolare, il deputato ha sottolineato che “secondo una lettura non corretta del citato articolo 12, comma 2, l’esonero ivi previsto non si estenderebbe a tutti i casi di consulenza, ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari, con la conseguenza che le attività di / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 consulenza preventiva svolte ai fini dell’eventuale adesione alla procedura di voluntary disclosure non potrebbero godere del predetto esonero; è tuttavia evidente come una siffatta interpretazione della normativa in materia, oltre a porsi in contraddizione con lo spirito della previsione di cui al richiamato articolo 12 comma 2” avrebbe effetti pregiudizievoli per la stessa applicabilità dell’intero meccanismo di voluntary disclosure, costituendo un serio ostacolo per quasi tutti i soggetti che, prima dell’adesione alla procedura, intendono avvalersi della preventiva consulenza di un professionista qualificato per compiere le complesse valutazioni circa tutti gli aspetti e gli effetti concreti, nei singoli casi di specie, connessi all’adesione stessa. Si è evidenziata, inoltre, la “centralità”, rispetto all’insorgenza degli obblighi antiriciclaggio, del conferimento dell’incarico; circostanza che, peraltro, come rilevato, non appare dirimente ai fini dell’obbligo di SOS. Rispondendo alla risoluzione, il Viceministro dell’Economia Luigi Casero ha affermato che la risposta alle FAQ del 23 gennaio ha già fornito il chiarimento richiesto. In pratica, quindi, la risposta resa va intesa nel senso che, “nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi di segnalazione connessi alla disciplina sull’antiriciclaggio”. In conclusione, l’attività del professionista limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il contribuente, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, cui non segua il conferimento dell’incarico, non determina né gli obblighi di adeguata verifica (e di registrazione dei dati), mancando il conferimento dell’incarico, né l’obbligo di SOS, rientrandosi nell’esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario (compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo). Resta il nodo della coerenza tra quanto sostenuto in relazione alla consulenza “senza” voluntary (FAQ del 23 gennaio 2015, che ha escluso la SOS) o “con” voluntary (Nota del 9 gennaio 2015, che ha imposto la SOS). Ciò salvo che non si voglia ipotizzare che l’attività di “assistenza” fornita ad un soggetto “che aderisce” alla procedura di collaborazione volontaria “trascende” l’attività di consulenza contemplata dall’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007, giustificando la permanenza dell’obbligo di segnalazione. / 05 ancora FISCO La proroga dei minimi passa alla Camera, mentre “saltano” dal CdM i decreti fiscali Via libera con fiducia al Milleproroghe; intanto, oggi il Governo non esaminerà il primo pacchetto di nuovi provvedimenti attuativi della delega / Michela DAMASCO Come facilmente prevedibile, con 354 voti favorevoli, 169 contrari e un astenuto, la Camera ha votato ieri la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del Ddl. di conversione del “Milleproroghe” (DL n. 192/2014), A.C. 2803-A, nel testo delle Commissioni. Approdano così al Senato, dal 24 febbraio, in un testo presumibilmente “blindato”, le principali modifiche già analizzate nei giorni scorsi su Eutekne.info, tra cui si ricordano: - la proroga al 2015 del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile; - per i professionisti “senza Cassa” iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’esenzione, anche per quest’anno, dall’innalzamento della contribuzione, grazie all’applicazione dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% – come per 2013 e 2014 – anziché quella del 30%; - il rinvio al 2016 della decorrenza dell’abolizione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata e della comunicazione dati IVA; - il dimezzamento dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per violazioni sul modulo RW per i soggetti che aderiranno alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi black list che firmeranno con l’Italia l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2 marzo; - la riapertura dei termini per la rateizzazione delle car- / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 telle di pagamento, con la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, di richiedere la concessione di un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e che la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015; - l’aumento dal 10 al 15% dell’importo contrattuale per l’anticipazione in favore dell’appaltatore per i contratti relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite fino al 31 dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo; la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2017 (per le altre principali novità fiscali, si veda “«Prova di fiducia» per regime agevolato con imposta al 5% e blocco dei contributi” di ieri). Intanto, però, a posteriori il fatto che la Commissione Finanze del Senato abbia approvato ieri l’apposito emendamento governativo al Ddl. di conversione del decreto in materia di esenzione IMU (DL n. 4/2015), in virtù del quale il termine per l’attuazione della delega fiscale di cui alla L. n. 23/2014, appare “salutare”, anche se si tratta del primo passo per il rinvio ufficiale, considerando che oggi non approderanno all’esame del Consiglio la seconda tranche, “sbandierata” da tempo, dei decreti delegati, relativi a fiscalità internazionale per le imprese, fatturazione elettronica e catasto (in materia di giochi, si era già deciso nei giorni scorsi per un rinvio). / 06 ancora IMPRESA Casero: “Ridurre il tempo dedicato al Fisco” Le imprese riservano alle problematiche fiscali tra le 160 e le 180 ore all’anno. Il Viceministro all’Economia: “Un costo improprio da dimezzare” / Savino GALLO ROMA – Le imprese italiane trascorrono in media “tra le 160 e le 180 ore all’anno ad occuparsi di questioni fiscali”. La denuncia arriva dal Viceministro all’Economia, Luigi Casero, che, durante il suo intervento nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, tenutasi ieri presso la sede del Consiglio di Stato, ha sottolineato la necessità di “dimezzare” questa tempistica ed eliminare quello che, a tutti gli effetti, è un “costo improprio” per il nostro sistema produttivo. Fondamentale, in questo senso, l’arrivo dei decreti attuativi della delega fiscale (che non saranno all’esame del Consiglio dei Ministri di oggi come preannunciato nei giorni scorsi per via dell’impegno dei Ministro Padoan alla riunione dell’Eurogruppo sulla situazione della Grecia), con cui l’Esecutivo si propone di realizzare un intervento di “riforma organica” del Fisco, che riguardi “accertamento, contenzioso e sanzioni”. Secondo Casero, bisogna “rafforzare la fase preventiva di confronto tra Agenzia delle Entrate e imprese”, in modo da produrre una significativa riduzione di quei 92 miliardi di euro che, ad oggi, rappresentano l’evasione fiscale stimata. Gli interventi riguarderanno anche la giustizia tributaria, con il dichiarato obiettivo di ridurre i tempi medi di trattazione delle controversie, “che si sono abbassati”, riconosce il Viceministro, ma non ancora abbastanza (nel 2014, la media si assesta a 960 giorni per il primo grado di giudizio e poco più di 700 per il secondo). In questo senso, una grossa mano potrebbe arrivare dall’implementazione del processo telematico, ad oggi partito in via sperimentale solo in due Regioni e che, dal prossimo anno, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria conta di poter portare a regime. In più, si interverrà anche per “definire l’autonomia” della magistratura tributaria e risolvere le questioni attinenti a “conflitti di interessi e le incompatibilità”, su cui deve esserci “certezza e chiarezza”. Altra questione aperta è quella relativa all’adeguamento dei compensi dei giudici tributari, definiti ancora una volta “irrisori” da Mario Cavallaro, Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, che, numeri alla mano, ha ricordato come quella tributaria non possa essere considerata una magistratura di serie B. Ad oggi, ha spiegato, “il totale delle liti pendenti presso le Commissioni tributarie provinciali ha un controvalore di circa 50 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli oltre 30 / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 miliardi di valore complessivo dei contenziosi aperti in Commissione regionale”. Nel 2014, ha ricordato Cavallaro, sono pervenuti in C.T. Prov. 181.683 nuovi ricorsi, che portano il totale di controversie attualmente pendenti a 440.401 (-12,37% rispetto al 2013). Oltre 60 mila, invece, i nuovi appelli presentati in nelle C.T. Reg., presso le quali, ad oggi, risultano in attesa di trattazione quasi 130 mila ricorsi (+5,18% sul 2013). Eppure, l’organico delle Commissioni tributarie “risulta ancora sottodimensionato” rispetto a quello previsto dal DM 11 aprile 2008. Ad oggi, infatti, sono in servizio presso Provinciali e Regionali 3.419 giudici (tra laici e togati), a fronte dei 4.668 previsti (-26,76%). Numeri che, a breve, dovrebbero essere rimpinguati, attraverso l’apertura di una “nuova stagione concorsuale” e l’assorbimento in servizio dei “369 soprannumerari idonei in attesa” e dei 65 componenti della Commissione tributaria centrale, che ha chiuso i battenti lo scorso 31 dicembre. Certo, forse non basterà ad abbassare sensibilmente il numero dei contenziosi pendenti, giunti a numeri che “impediscono alla Corte di Cassazione di una dare una tempestiva regolazione delle questioni sottoposte”. Per questo, Cavallaro propone di trovare una “soluzione normativa in tema di ricorribilità in Cassazione delle decisioni tributarie” e di “cancellare i ricorsi abbandonati” da almeno 5 anni. In termini di deflazione del contenzioso, una grossa mano, ha sottolineato Gerardo Longobardi, Presidente dei commercialisti, potrebbe arrivare dal rinnovato istituto del ravvedimento operoso che, con le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015, è tornato ad avere “forza ed efficacia sconosciute nella versione precedente” (il nuovo ravvedimento permette, tra l’altro, di regolarizzare la propria posizione anche dopo la contestazione da parte del Fisco). Il Presidente del CNDCEC si aspetta una “decisa inversione di tendenza” anche in tema di accertamenti esecutivi, definiti un metodo “veloce ma a volte anche feroce” di riscossione: “Se è vero – ha ricordato – che circa un terzo delle decisioni in C.T. Prov. è favorevole ai contribuenti, a cui deve aggiungersi un ulteriore 20% di accoglimenti parziali, forse è il caso di rivedere le norme sull’esecutività dell’accertamento, quantomeno per ridurre la percentuale prevista per la riscossione a titolo provvisorio in pendenza di giudizio”. / 07 ancora FISCO Doppio binario per il canone del contratto di rent to buy L’Agenzia delle Entrate spiega che la quota imputata a canone e la quota imputata ad acconto seguono diversi regimi fiscali / Anita MAURO L’applicazione delle imposte indirette al contratto di “rent to buy”, disciplinato dall’art. 23 del DL 133/2014, deve avvenire considerando separatamente i diversi effetti giuridici che esso realizza, ovvero: il trasferimento del godimento dell’immobile ed il trasferimento della proprietà dell’immobile medesimo. Ne deriva che, all’interno del canone che viene corrisposto a seguito della stipula del rent to buy, è necessario distinguere due “quote” assoggettate a regime impositivo differenziato: - la “quota” del canone che ha natura propriamente di canone di locazione deve essere tassata come tale; - la “quota” del canone (da individuare espressamente nel contratto) che ha natura di anticipazione del corrispettivo per la futura cessione va trattata come un “acconto”. Questo è uno dei chiarimenti desumibili dalla circolare n. 4 di ieri, 19 febbraio 2015, dedicata all’esame del regime fiscale applicabile ai contratti di “godimento in funzione della successiva alienazione di immobili”, ovvero i c.d. contratti di “rent to buy”, recentemente oggetto di attenzione da parte del legislatore, con l’art. 23 del DL 133/2014. Come rilevato dalla circ. 4/2015, sebbene il legislatore abbia dettato una disciplina civilistica del contratto di “rent to buy”, fornendone una definizione e disciplinandone la trascrizione e gli effetti, non ha, però, dedicato attenzione alla disciplina fiscale del contratto di tale contratto, che viene, quindi, illustrata nella circolare in commento. In primo luogo, l’Amministrazione pone in rilievo come il rent to buy si caratterizzi per: - l’immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni; - il diritto del conduttore di acquistare, poi, il bene; - l’imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata in contratto, al corrispettivo del trasferimento. Alla luce di tali elementi, il “rent to buy” deve essere considerato e tassato come un negozio complesso, dando rilievo ai diversi effetti giuridici da esso generati. Pertanto, con riferimento ai canoni corrisposti, è necessario trattare in modo differenziato: - la quota che configura corrispettivo per il godimento; - la quota che configura acconto sul prezzo della cessione. La prima “quota” va tassata come un canone di locazione, sicché può risultare imponibile, esente o fuori campo IVA in dipendenza della natura del proprietario dell’immobile e della natura abitativa o strumentale dell’immobile che ne è oggetto, secondo le regole individuate dall’art. 10, comma 1, / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 n. 8 del DPR 633/72. L’imposta di registro va corrisposta, su questa parte di canone, sulla base di quanto disposto dagli artt. 3 e 17 del DPR 131/86 e 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, tenendo conto del principio di alternatività IVA-registro come operante per le locazioni immobiliari. Quindi, ad esempio, la parte di canone che ha natura di remunerazione del godimento, previsto per il rent to buy di un immobile abitativo, posto in essere da un soggetto non IVA, sconta l’imposta di registro del 2%. Invece, ove il rent to buy sia posto in essere da un soggetto IVA ed abbia ad oggetto un immobile strumentale, l’imposta di registro è dovuta sempre nella misura proporzionale dell’1%, sia ove la locazione risulti esente da IVA (in assenza di opzione) sia ove risulti imponibile (in presenza di opzione espressa nell’atto di rent to buy). L’imposta proporzionale di registro sulla locazione può essere assolta annualmente, oppure sull’ammontare complessivo dei canoni previsti per tutta la durata del contratto. Invece, per quanto concerne la quota di canone riconducibile alla funzione di “acconto” sul prezzo per il futuro acquisto, l’IVA sarà applicata secondo la disciplina delle cessioni immobiliari, di cui all’art. 8, comma 1, n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72. Per quanto concerne l’imposta di registro, ove gli acconti (confluiti nel canone di locazione) non risultino soggetti ad IVA, dovranno essere soggetti (già al momento della stipula del rent to buy) all’imposta di registro del 3%, a norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (come avviene per gli acconti corrisposti in sede di contratto preliminare). L’imposta di registro proporzionale (3%) corrisposta sugli acconti non soggetti ad IVA, aggiunge l’Agenzia, può essere scomputata dall’imposta di registro proporzionale dovuta per il contratto di trasferimento dell’immobile (la cui base imponibile va determinata, secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 43 e 51 del DPR 131/86, nel valore venale dell’immobile medesimo), facendo applicazione di quanto disposto, per il contratto preliminare, dalla nota all’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Inoltre, ove l’imposta di registro pagata sugli acconti risulti superiore all’imposta calcolata sul successivo contratto di compravendita, al contribuente spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata. Invece, ove, successivamente, il conduttore non eserciti il diritto di acquistare l’immobile, l’imposta di registro del 3% corrisposta sulla quota di “acconto” non può essere rimborsata. / 08 ancora FISCO Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo Sono tenute al versamento per la numerazione le società di capitali, eccezion fatta per le società cooperative e le mutue assicuratrici / Arianna ZENI Entro il 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001. Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996). Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali ex art. 2421 del codice civile) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c. Lo stesso Ministero delle Finanze ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio 1996). A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine 7 marzo 1996). A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a: - 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; - 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro. / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015. Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi. Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007 (si vedano le note contenute nell’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 641). Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906. Versamento con F24 per gli anni successivi al primo Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015. Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa. In conclusione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 170 del 20 novembre 2000, ha chiarito che i pubblici ufficiali (ad esempio notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo. Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa, pertanto, saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti. / 09 ancora FISCO L’Agenzia ufficializza le risposte alla stampa specializzata La circolare 6, pubblicata ieri, raccoglie le precisazioni fornite a Telefisco, Videoforum e Forum Lavoro 2015 / REDAZIONE Come ormai d’abitudine, anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate ha “formalizzato” in un documento di prassi le risposte fornite alla stampa specializzata. La corposa circolare n. 6 pubblicata ieri contiene infatti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in occasione di Telefisco, Forum Lavoro e Videoforum svoltisi a gennaio. Come già approfondito su Eutekne.info nelle scorse settimane, le risposte coprono un ampio spettro di tematiche fiscali, anche in virtù delle principali novità introdotte prima dal decreto semplificazioni (DLgs. n. 175/2014) e poi dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014). Nel dettaglio, i principali chiarimenti riguardano: - i criteri di computo del limite di ricavi o compensi per accedere al regime fiscale agevolato per gli autonomi: è stato chiarito che, in generale, i ricavi o i compensi relativi all’anno precedente vanno assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta (si veda “Ricavi in chiaro nel nuovo regime forfetario” del 2 febbraio); - le nuove regole per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali: secondo l’Agenzia delle Entrate, la riduzione dal 95% al 22,26% della quota esclusa da tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali riguarda sia gli utili percepiti nella sfera istituzionale, sia gli utili percepiti nell’ambito dell’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente (si veda “Per gli enti non commerciali dividendi sempre tassati al 77,74%” del 27 gennaio); - la decorrenza e gli effetti derivanti dalla modifica della disciplina sulle società in perdita sistematica: l’estensione da tre a cinque periodi di imposta del “periodo di osservazione” (art. 18 del DLgs. 175/2014) opera solo dal periodo d’imposta 2014; quindi, esclusivamente a decorrere da tale periodo d’imposta (2014), assumerà rilevanza il periodo d’osservazione quinquennale (costituito dai periodi 20092010-2011-2012-2013) invece di quello triennale (20092010-2011 e 2010-2011-2012 rilevanti, rispettivamente, per i periodi d’imposta 2012 e 2013); / EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015 - la richiesta di rimborso dell’IVA: l’obbligo di prestare la garanzia patrimoniale per l’esecuzione dei rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro, previsto per i “soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni”, non si applica ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e, inoltre, il termine temporale di due anni si riferisce ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale; - le dichiarazioni d’intento (si veda “Lettere d’intento con «vecchie» regole, nessuna comunicazione per i fornitori” del 23 gennaio); - le comunicazioni “black list”: la nuova soglia di 10.000 euro – al di sotto della quale non occorre effettuare il monitoraggio a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 175/2014 – va riferita riferita al complesso delle operazioni attive e passive realizzate nell’anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata (e non, quindi, alla singola operazione o al singolo cliente o fornitore, si veda “Per le comunicazioni black list limite di 10.000 euro «cumulativo»” del 2 febbraio); - lo split payment: in base a una delle precisazioni, sono escluse dalla disciplina le prestazioni di servizi rese dai professionisti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici (si veda “Professionisti esclusi da split payment” del 20 gennaio); - l’estensione del reverse charge al settore energetico; - il credito d’imposta per i soggetti IRAP che non impiegano dipendenti; - la voluntary disclosure; - la cancellazione dal Registro Imprese delle società estinte e la responsabilità dei liquidatori; - il ravvedimento operoso, in particolare con riferimento alle certificazioni uniche (si veda “L’Agenzia vieta il ravvedimento sulle certificazioni uniche” del 30 gennaio). Sempre restando in tema di Certificazione Unica, si segnala che la circ. n. 6 ha recepito quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato del 12 febbraio, relativo alla trasmissione tardiva (si veda “Proroga parziale per le Certificazioni Uniche” del 13 febbraio). / 10 ancora FISCO Entratel e Fisconline si “aggiornano” Applicazioni più evolute per gli utenti dei due servizi che devono preparare e controllare i file da inviare al Fisco / REDAZIONE Sono pronte le versioni potenziate degli applicativi Entratel e File internet, utilizzate rispettivamente dagli utenti di Entratel e Fisconline per preparare e controllare i file da inviare al Fisco. Con il comunicato stampa n. 31 diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’arrivo di applicazioni più evolute, l’autoaggiornamento dei pacchetti e l’interfaccia rinnovata per coloro che si servono dei canali telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è quello di garantire ai contribuenti prodotti sempre più affidabili e semplici da usare. Tutti gli strumenti necessari per effettuare pagamenti con modello F24, registrare contratti di locazione, inviare dichiarazioni relative agli ultimi due anni di imposta sono già disponibili sulla nuova piattaforma tecnologica. Le “vecchie” versioni degli applicativi, avverte l’Agenzia, resteranno comunque attive fino al completo “smaltimento” dei pacchetti di controllo ormai superati, anche per consentire agli utenti l’invio di documenti relativi alle annualità precedenti il 2012. Si ricorda che Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti: - persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per più di 20 soggetti; - intermediari (professionisti, CAF e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni; - Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli; - società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte; - Amministrazioni dello Stato; - intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione. Fisconline, invece, è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel. Le applicazioni “client” di entrambi, rispettivamente Entratel e File Internet, avranno dunque nuove funzionalità. Tra queste c’è il refresh automatico di applicativi e pacchetti di controllo. La nuova versione delle applicazioni, dunque, installa automaticamente gli aggiornamenti. Introdotto anche l’invio sicuro dei file “pesanti”: gli applicativi potenziati consentiranno agli utenti di predisporre e trasmettere in sicurezza file di grandi dimensioni. Portabilità anche per il mondo “open source” basato su Linux L’interfaccia grafica, inoltre, è rinnovata per risultare più usabile per l’utente; essa mantiene in evidenza le operazioni che sta effettuando. Sarà inoltre possibile la portabilità su altri sistemi operativi. Le nuove applicazioni funzionano non solo su Windows e Mac OS ma anche nel mondo “open source” basato su Linux. Infine, le applicazioni evolute sono integrate all’interno del nuovo desktop telematico, un cruscotto dell’utente che i contribuenti registrati ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate possono installare accedendo alla sezione “software” della propria area autenticata. Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2015 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO
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