20/2/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Errore nell’aliquota
IVA, termini “ampi”
per la domanda di
rimborso
Bonus beni strumentali, limite di
10.000 euro su ogni progetto di
investimento
/ Alfio CISSELLO
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul credito d’imposta ex
DL 91/2014
In caso di applicazione di un’aliquota IVA maggiore rispetto a
quella spettante o, più in generale, di addebito in fattura di
un’IVA non dovuta, possono sorgere problemi relativi ai termini
entro cui il cedente/prestatore
può avanzare la domanda di rimborso nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate.
La Corte di Cassazione è ferma
nel ritenere che, in fattispecie del
genere, ci siano in sostanza tre
rapporti, uno di stampo civilistico e due di natura fiscale (quello
civile consisterebbe nella richiesta del cessionario/committente,
rivolta al cedente/prestatore, di
restituzione dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa, quelli fiscali nella domanda di rimborso della maggiore IVA pagata
inoltrata dal cedente/prestatore
all’Agenzia delle Entrate e nel disconoscimento [...]
/ Pamela ALBERTI
Criteri di omogeneità per il calcolo della media,
limite di 10.000 euro relativo a ciascun progetto
di investimento, utilizzo del credito d’imposta
oltre il limite generale di compensabilità di
700.000 euro. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la
corposa circolare n. 5 di ieri, 19 febbraio, con
riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali realizzati dal 25 giugno
2014 al 30 giugno 2015 e destinati a strutture
produttive situate nel territorio nazionale ex art.
18 del DL 91/2014 (si veda anche “Fruizione del
bonus investimenti senza limite generale di compensazione” di oggi). Per quanto non espressamente trattato, viene fatto rinvio alla circolare n.
44/2009 relativa alla “Tremonti-ter”, nella misura in cui risulti compatibile con l’odierno quadro normativo.
Tra i chiarimenti di maggior rilievo, si evidenziano quelli relativi ai beni agevolabili e al calcolo dell’agevolazione. Il credito d’imposta riguarda gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella
ATECO. L’Agenzia precisa che nel caso di inve-
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INEVIDENZA
IMPRESA
Fruizione del bonus investimenti senza limite generale
di compensazione
La consulenza senza voluntary evita la segnalazione di
operazioni sospette
La proroga dei minimi passa alla Camera, mentre
“saltano” dal CdM i decreti fiscali
Doppio binario per il canone del contratto di rent to
buy
Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo
ALTRENOTIZIE
stimenti in beni complessi rilevano anche i
beni non inclusi nella divisione 28 destinati al
funzionamento dei beni della divisione, purché costituiscano dotazioni dell’investimento
principale oppure componenti indispensabili
al funzionamento del bene appartenente alla
divisione 28 (es. computer o software). Al di
fuori della predetta ipotesi, per l’agevolazione rileva l’acquisto di parti e accessori solo se
espressamente inclusi nella divisione 28.
Quanto al requisito della strumentalità, la
circolare precisa che i beni devono essere di
uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del
processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni “merce” o comunque trasformati o assemblati per la vendita, nonché i materiali di consumo ancorché rientranti nella
divisione 28 (es. toner).
Il beneficio non spetta per i beni a qualunque
titolo già utilizzati, essendo previsto il requisito della novità. Viene precisato che sono ammessi i beni esposti in show room, utilizzati
dal rivenditore a scopo [...]
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Casero: “Ridurre il
tempo dedicato al
Fisco”
/ Savino GALLO
ROMA – Le imprese italiane trascorrono in
media “tra le 160 e le 180 ore all’anno ad occuparsi di questioni fiscali”. La denuncia arriva dal Viceministro all’Economia, Luigi Casero, che, durante il suo intervento nel corso
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, tenutasi ieri presso la sede del Consiglio di Stato, ha sottolineato la necessità di
“dimezzare” questa tempistica ed eliminare
quello che, a tutti gli effetti, è un “costo improprio” per il nostro sistema [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Errore nell’aliquota IVA, termini “ampi” per
la domanda di rimborso
Termine “biennale” superabile solo se è presente una condanna alla restituzione delle
somme
/ Alfio CISSELLO
In caso di applicazione di un’aliquota IVA maggiore rispetto a quella spettante o, più in generale, di addebito in fattura di un’IVA non dovuta, possono sorgere problemi relativi
ai termini entro cui il cedente/prestatore può avanzare la domanda di rimborso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che, in fattispecie del genere, ci siano in sostanza tre rapporti, uno di stampo civilistico e due di natura fiscale (quello civile consisterebbe nella richiesta del cessionario/committente, rivolta al
cedente/prestatore, di restituzione dell’IVA erroneamente
addebitata in rivalsa, quelli fiscali nella domanda di rimborso della maggiore IVA pagata inoltrata dal cedente/prestatore all’Agenzia delle Entrate e nel disconoscimento della detrazione ad opera di quest’ultima nei confronti del
cessionario/committente). Si vedano, tra le tante, le sentenze
della Suprema Corte 2 luglio 2014 n. 15178 e 14 marzo 2012
n. 4020.
Sul versante dei termini emerge uno “sfasamento”, posto
che, da un lato, la domanda di restituzione del
cessionario/committente (rivolta al cedente/prestatore) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, che
può anche essere interrotto; dall’altro, la richiesta di rimborso del cedente/prestatore (all’Agenzia delle Entrate) deve essere presentata entro il termine di decadenza biennale ex
art. 21 del DLgs. 546/92.
La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione, affermando che la presenza di una differente soglia temporale è
compatibile con il diritto europeo, a condizione, però, che
ciò non privi completamente il soggetto passivo del diritto di
ottenere la restituzione della maggiore IVA pagata (sentenza
15 dicembre 2011, causa C-427/10).
La Cassazione ha però interpretato il menzionato principio in
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
maniera assai rigorosa, sostenendo che il cedente/prestatore
può chiedere il rimborso oltre il termine di cui all’art. 21 del
DLgs. 546/92 “non già per qualsiasi imposta della quale il
committente di servizi possa pretendere o pretenda il rimborso da lui per la sua qualità di prestatore di detti servizi,
né per quella che egli abbia rimborsato spontaneamente, ma
esclusivamente per quell’imposta che egli ha dovuto rimborsare al committente detto, ovverosia per l’imposta il cui
rimborso in favore del committente sia stato effettivamente
eseguito in esecuzione (questa sì anche spontanea) di un
provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del committente” (Cass. 20 luglio 2012 n. 12666 e
Cass. 15 marzo 2013 n. 6605).
La Cassazione adotta però un approccio troppo rigoroso
In situazioni in cui non si verifica il rischio di perdita del
gettito erariale, il principio enunciato dalla Cassazione dovrebbe essere letto in maniera estensiva, alla luce del fatto
che, come detto dalla Corte di Giustizia, lo “sfasamento
temporale” non può privare del tutto il diritto di ottenere la
restituzione della maggiore imposta pagata.
Si pensi al caso in cui il cessionario/committente, nel frattempo, abbia versato l’IVA a suo tempo detratta a seguito
di accertamento, magari prestando acquiescenza ai sensi
dell’art. 15 del DLgs. 218/97.
In detta ipotesi, lo spirare del termine di decadenza biennale non dovrebbe essere di ostacolo al riconoscimento del diritto al rimborso in capo al cedente/prestatore, al quale il
cessionario/committente si è rivolto per la restituzione di
quanto a suo tempo pagato a seguito della rivalsa.
/ 02
ancora
FISCO
Bonus beni strumentali, limite di 10.000 euro
su ogni progetto di investimento
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul credito d’imposta ex DL 91/2014
/ Pamela ALBERTI
Criteri di omogeneità per il calcolo della media, limite di
10.000 euro relativo a ciascun progetto di investimento, utilizzo del credito d’imposta oltre il limite generale di compensabilità di 700.000 euro. Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la corposa circolare n. 5 di ieri, 19 febbraio, con riferimento al credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali realizzati dal
25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 e destinati a strutture
produttive situate nel territorio nazionale ex art. 18 del DL
91/2014 (si veda anche “Fruizione del bonus investimenti
senza limite generale di compensazione” di oggi). Per quanto non espressamente trattato, viene fatto rinvio alla circolare n. 44/2009 relativa alla “Tremonti-ter”, nella misura in cui
risulti compatibile con l’odierno quadro normativo.
Tra i chiarimenti di maggior rilievo, si evidenziano quelli
relativi ai beni agevolabili e al calcolo dell’agevolazione. Il
credito d’imposta riguarda gli investimenti in nuovi beni
strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO. L’Agenzia precisa che nel caso di investimenti in beni
complessi rilevano anche i beni non inclusi nella divisione
28 destinati al funzionamento dei beni della divisione, purché costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene
appartenente alla divisione 28 (es. computer o software). Al
di fuori della predetta ipotesi, per l’agevolazione rileva l’acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi
nella divisione 28. Quanto al requisito della strumentalità,
la circolare precisa che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione
all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni “merce” o comunque trasformati o assemblati per la vendita, nonché i materiali di consumo ancorché rientranti nella divisione 28 (es. toner).
Il beneficio non spetta per i beni a qualunque titolo già utilizzati, essendo previsto il requisito della novità. Viene precisato che sono ammessi i beni esposti in show room, utilizzati dal rivenditore a scopo puramente dimostrativo.
Con riferimento al limite di 10.000 euro, l’Agenzia chiarisce che l’ammontare minimo pari a 10.000 euro deve essere
verificato in relazione a ciascun progetto di investimento
effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi
nella divisione 28 e non, quindi, ai singoli beni che lo
compongono. Ai fini di tale verifica, occorre considerare il
prezzo del bene o dei beni facenti parte del medesimo
progetto di investimento, gli oneri accessori di diretta
imputazione (es. trasporto e montaggio), nonché l’eventuale
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
IVA indetraibile. In caso di appalto o costruzione in
economia rileva il costo complessivo del bene realizzato.
In relazione alla determinazione dell’agevolazione, si ricorda che il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in
beni strumentali compresi nella tabella ATECO realizzati nei
cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l’investimento è stato maggiore.
Sul calcolo della media, l’Agenzia conferma che i periodi di
riferimento non rimangono immutati. Pertanto, per i soggetti “solari”, per gli investimenti effettuati nel 2014 (25 giugno–31 dicembre 2014), il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi d’imposta precedenti al 2014, vale a dire 2009-2013, mentre per gli investimenti realizzati nel
2015 (1 gennaio-30 giugno 2015), il quinquennio di riferimento va dal 2010 al 2014. Inoltre, la media degli investimenti va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui gli investimenti non sono stati effettuati.
Criteri di omogeneità per la “media”
In merito alla tipologia degli investimenti da prendere in
considerazione ai fini del calcolo della media, la circolare
afferma il principio di omogeneità dei valori, in base al
quale i criteri adottati per l’individuazione degli investimenti agevolabili valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto. Pertanto, anche per il calcolo della media occorre considerare esclusivamente gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, dotati di
tutti i requisiti richiesti, escludendo, quindi, gli investimenti di valore inferiore a 10.000 euro, nonché i beni destinati
a strutture produttive ubicate fuori dal territorio dello Stato.
L’Agenzia fornisce numerose esemplificazioni sul calcolo
dell’agevolazione. Si consideri un imprenditore che:
- realizzi nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili per 130.000 euro;
- abbia effettuato nei periodi d’imposta precedenti i seguenti investimenti:70.000 (2009), 90.000 (2010), 110.000
(2011), 80.000 (2012), 100.000 (2013).
Considerando la possibilità di escludere il periodo in cui
l’investimento è stato maggiore (110.000), la media è pari a
85.000 (70.000+90.000+80.000+100.000/4) e l’investimento incrementale è pari a 45.000 (130.000-85.000). Il credito
d’imposta è quindi pari a 6.750 (15% di 45.000).
/ 03
ancora
FISCO
Fruizione del bonus investimenti senza
limite generale di compensazione
La circ. n. 5/2015 interviene anche in merito all’utilizzo del credito d’imposta
/ Pamela ALBERTI
La circolare n. 5/2015 dell’Agenzia delle Entrate fornisce rilevanti indicazioni anche con riferimento all’utilizzo del
credito d’imposta di cui all’art. 18 del DL 91/2014 (si veda,
per altri aspetti, “Bonus beni strumentali, limite di 10.000
euro su ogni progetto di investimento” di oggi).
Fermo restando che la fruizione del beneficio non è subordinata all’assenso preventivo dell’Agenzia delle Entrate (come precisato dalla stessa circolare in commento), ai sensi del
comma 4 del citato art. 18, il credito d’imposta va ripartito
nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante
F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione (titolari di reddito
d’impresa, inclusi gli enti non commerciali con riferimento
all’attività commerciale eventualmente esercitata e le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) devono quindi ripartire il credito d’imposta maturato
in tre quote annuali di pari importo (1/3 per ciascun anno),
da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24.
In merito alla data a partire dalla quale il credito d’imposta
può essere utilizzato, la norma agevolativa dispone che la
prima quota annuale sia utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento.
L’Agenzia chiarisce che, conseguentemente, la seconda
quota sia utilizzabile a partire dal 1° gennaio del terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato, mentre la terza quota sia fruibile a decorrere
dal 1° gennaio del quarto periodo d’imposta successivo.
Pertanto, per un soggetto “solare” che abbia effettuato investimenti agevolabili dal 25 giugno al 31 dicembre 2014:
- la prima quota del credito d’imposta maturato è utilizzabile dal 1° gennaio 2016;
- la seconda dal 1° gennaio 2017;
- la terza dal 1° gennaio 2018.
Con riferimento al credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2015, la
prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2017.
La circolare in commento precisa, altresì, che anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare possono utilizzare la prima quota a decorre dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è
stato effettuato l’investimento. Pertanto, considerando
un’impresa con esercizio sociale 1° luglio-30 giugno che ha
effettuato investimenti agevolabili nel periodo d’imposta 1°
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
luglio 2014-30 giugno 2015, potrà utilizzare la prima quota
del credito d’imposta a partire dal 1° gennaio 2017.
L’Agenzia delle Entrate afferma, inoltre, che laddove, per
motivi di incapienza, la quota annuale (o parte di essa) non
possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel
successivo periodo d’imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla
quota fruibile a partire dal medesimo periodo d’imposta.
Al riguardo, pare utile riportare un’esemplificazione, mutuata dalla circolare in commento. Si consideri un credito d’imposta maturato nel 2014 in misura pari a 6.750 euro, fruibile
in tre quote annuali di 2.250 euro, ciascuna a partire dal 1°
gennaio di ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Qualora il
suddetto ammontare non sia completamente utilizzato nel
2016 (es. utilizzo in compensazione 2.000 euro), l’ammontare residuo (250 euro) è rinviato all’anno successivo, andando a sommarsi con la quota fruibile dal 1° gennaio 2017
(2.250 euro). Pertanto, nel 2017 la quota massima utilizzabile sarà pari a 2.500 euro, data dalla somma tra la seconda
quota del credito d’imposta (2.250 euro) e la quota di credito
non utilizzata relativa al 2016 (250 euro).
Analogo ragionamento vale anche per il 2018. Pertanto, laddove nel 2017 non venga utilizzato l’ammontare del credito
pari, per quanto sopra, a 2.500 euro, nel 2018 sarà possibile
utilizzare in compensazione un credito pari a 4.750 euro
(2.250 euro del 2018, 2.250 euro residuo 2017, 250 euro residuo 2016).
Nessun limite di utilizzo
Quanto ai limiti di utilizzo, il credito d’imposta in esame
non è soggetto, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DL
91/2014, al limite annuale di utilizzo, pari a 250.000 euro,
previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU (art. 1
comma 53 della L. 244/2007).
La circolare chiarisce altresì che, seppur in assenza di una
previsione in tal senso, non si applica neanche il limite generale di compensazione pari a 700.000 euro previsto dall’art.
34 della L. 388/2000. Tale limite, secondo l’Agenzia, non
trova applicazione per i crediti d’imposta agevolativi per i
quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio (cfr.
anche ris. 3 aprile 2008 n. 9/DF).
Non si applica nemmeno il divieto di compensazione dei
crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti
iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di
ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
/ 04
ancora
PROFESSIONI
La consulenza senza voluntary evita la
segnalazione di operazioni sospette
Il Viceministro Casero precisa la portata della FAQ del 23 gennaio ma resta il nodo
della coerenza con l’obbligo di SOS “nella” voluntary
/ Maurizio MEOLI
Sulla configurabilità dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) nel caso in cui il professionista sconsigli di accedere alla collaborazione volontaria, o sia questi a decidere di non accedervi nonostante il consiglio del
professionista, il Dipartimento del Tesoro, in data 23 gennaio 2015, è intervenuto con una risposta che è stata generalmente letta quale conferma del fatto che i professionisti, nel
caso prospettato, non siano tenuti ad effettuare la SOS, in
applicazione dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007.
A ben vedere, qualche dubbio poteva rimanere.
Il primo periodo della risposta precisa, infatti, che l’obbligo
di SOS non si applica nell’esame della posizione giuridica
del cliente in relazione a un procedimento giudiziario,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un tale procedimento. L’esonero di cui all’art. 12 comma
2 del DLgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di
consulenza, ma solo a quelli “collegati a procedimenti giudiziari”. A fronte di tale asserzione generale, il MEF non dice
se la consulenza richiesta in funzione della voluntary sia
collegata a procedimenti giudiziari, con conseguente
operatività dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007.
Nel secondo periodo della risposta, inoltre, si ricorda come
gli obblighi antiriciclaggio si applichino al momento in cui si
concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il cliente. Pertanto
“nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non
segua il conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio”. Tutto ciò è certamente vero, ma solo
con riguardo agli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica e di registrazione dei dati, e non per quello di SOS. In
relazione ad esso, infatti, l’allegato 2 del DM 16 aprile 2010
precisa che “i professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF
anche nel caso in cui la prestazione professionale o l’operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per
motivi di sospetto”.
La fondatezza dei dubbi prospettati ha trovato conferma in
una risoluzione (la n. 7-00584 del 17 febbraio 2015) presentata da Giovanni Sanga alla Commissione Finanze della Camera. Sul tema in questione, in particolare, il deputato ha
sottolineato che “secondo una lettura non corretta del citato
articolo 12, comma 2, l’esonero ivi previsto non si estenderebbe a tutti i casi di consulenza, ma solo a quelli collegati a
procedimenti giudiziari, con la conseguenza che le attività di
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
consulenza preventiva svolte ai fini dell’eventuale adesione
alla procedura di voluntary disclosure non potrebbero godere del predetto esonero; è tuttavia evidente come una siffatta interpretazione della normativa in materia, oltre a porsi in
contraddizione con lo spirito della previsione di cui al richiamato articolo 12 comma 2” avrebbe effetti pregiudizievoli
per la stessa applicabilità dell’intero meccanismo di voluntary disclosure, costituendo un serio ostacolo per quasi tutti i
soggetti che, prima dell’adesione alla procedura, intendono
avvalersi della preventiva consulenza di un professionista
qualificato per compiere le complesse valutazioni circa tutti
gli aspetti e gli effetti concreti, nei singoli casi di specie,
connessi all’adesione stessa. Si è evidenziata, inoltre, la
“centralità”, rispetto all’insorgenza degli obblighi antiriciclaggio, del conferimento dell’incarico; circostanza che,
peraltro, come rilevato, non appare dirimente ai fini
dell’obbligo di SOS.
Rispondendo alla risoluzione, il Viceministro dell’Economia Luigi Casero ha affermato che la risposta alle FAQ del
23 gennaio ha già fornito il chiarimento richiesto. In pratica, quindi, la risposta resa va intesa nel senso che, “nell’ipotesi in cui all’attività del professionista, limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il suo assistito, di accedere o
meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il
conferimento dell’incarico, non sussistono gli obblighi di
segnalazione connessi alla disciplina sull’antiriciclaggio”.
In conclusione, l’attività del professionista limitata alla valutazione circa l’opportunità, per il contribuente, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, cui non segua il conferimento dell’incarico, non determina né gli obblighi di adeguata verifica (e di registrazione dei dati),
mancando il conferimento dell’incarico, né l’obbligo di
SOS, rientrandosi nell’esame della posizione giuridica del
cliente in relazione a un procedimento giudiziario
(compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o
evitarlo).
Resta il nodo della coerenza tra quanto sostenuto in relazione alla consulenza “senza” voluntary (FAQ del 23 gennaio 2015, che ha escluso la SOS) o “con” voluntary (Nota
del 9 gennaio 2015, che ha imposto la SOS). Ciò salvo che
non si voglia ipotizzare che l’attività di “assistenza” fornita ad un soggetto “che aderisce” alla procedura di collaborazione volontaria “trascende” l’attività di consulenza contemplata dall’art. 12 comma 2 del DLgs. 231/2007, giustificando la permanenza dell’obbligo di segnalazione.
/ 05
ancora
FISCO
La proroga dei minimi passa alla Camera,
mentre “saltano” dal CdM i decreti fiscali
Via libera con fiducia al Milleproroghe; intanto, oggi il Governo non esaminerà il primo
pacchetto di nuovi provvedimenti attuativi della delega
/ Michela DAMASCO
Come facilmente prevedibile, con 354 voti favorevoli, 169
contrari e un astenuto, la Camera ha votato ieri la questione
di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti e articoli
aggiuntivi, dell’articolo unico del Ddl. di conversione del
“Milleproroghe” (DL n. 192/2014), A.C. 2803-A, nel testo
delle Commissioni.
Approdano così al Senato, dal 24 febbraio, in un testo presumibilmente “blindato”, le principali modifiche già analizzate nei giorni scorsi su Eutekne.info, tra cui si ricordano:
- la proroga al 2015 del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
- per i professionisti “senza Cassa” iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’esenzione,
anche per quest’anno, dall’innalzamento della contribuzione, grazie all’applicazione dell’aliquota contributiva previdenziale del 27% – come per 2013 e 2014 – anziché quella
del 30%;
- il rinvio al 2016 della decorrenza dell’abolizione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma
unificata e della comunicazione dati IVA;
- il dimezzamento dei termini per l’irrogazione delle sanzioni per violazioni sul modulo RW per i soggetti che aderiranno alla collaborazione volontaria in relazione agli investimenti detenuti in Paesi black list che firmeranno con l’Italia
l’accordo sullo scambio di informazioni fiscali entro il 2
marzo;
- la riapertura dei termini per la rateizzazione delle car-
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
telle di pagamento, con la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione, di richiedere la concessione di un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro e non
oltre il 31 dicembre 2014 e che la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015;
- l’aumento dal 10 al 15% dell’importo contrattuale per
l’anticipazione in favore dell’appaltatore per i contratti
relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite fino al 31
dicembre 2015, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione
del prezzo; la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2017
(per le altre principali novità fiscali, si veda “«Prova di
fiducia» per regime agevolato con imposta al 5% e blocco
dei contributi” di ieri).
Intanto, però, a posteriori il fatto che la Commissione
Finanze del Senato abbia approvato ieri l’apposito
emendamento governativo al Ddl. di conversione del decreto
in materia di esenzione IMU (DL n. 4/2015), in virtù del
quale il termine per l’attuazione della delega fiscale di cui
alla L. n. 23/2014, appare “salutare”, anche se si tratta del
primo passo per il rinvio ufficiale, considerando che oggi
non approderanno all’esame del Consiglio la seconda
tranche, “sbandierata” da tempo, dei decreti delegati, relativi
a fiscalità internazionale per le imprese, fatturazione
elettronica e catasto (in materia di giochi, si era già deciso
nei giorni scorsi per un rinvio).
/ 06
ancora
IMPRESA
Casero: “Ridurre il tempo dedicato al Fisco”
Le imprese riservano alle problematiche fiscali tra le 160 e le 180 ore all’anno. Il
Viceministro all’Economia: “Un costo improprio da dimezzare”
/ Savino GALLO
ROMA – Le imprese italiane trascorrono in media “tra le
160 e le 180 ore all’anno ad occuparsi di questioni fiscali”.
La denuncia arriva dal Viceministro all’Economia, Luigi
Casero, che, durante il suo intervento nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, tenutasi ieri presso la sede del Consiglio di Stato, ha sottolineato la necessità
di “dimezzare” questa tempistica ed eliminare quello che, a
tutti gli effetti, è un “costo improprio” per il nostro sistema
produttivo.
Fondamentale, in questo senso, l’arrivo dei decreti attuativi
della delega fiscale (che non saranno all’esame del Consiglio dei Ministri di oggi come preannunciato nei giorni scorsi per via dell’impegno dei Ministro Padoan alla riunione
dell’Eurogruppo sulla situazione della Grecia), con cui
l’Esecutivo si propone di realizzare un intervento di “riforma organica” del Fisco, che riguardi “accertamento, contenzioso e sanzioni”. Secondo Casero, bisogna “rafforzare
la fase preventiva di confronto tra Agenzia delle Entrate e
imprese”, in modo da produrre una significativa riduzione di
quei 92 miliardi di euro che, ad oggi, rappresentano
l’evasione fiscale stimata.
Gli interventi riguarderanno anche la giustizia tributaria, con
il dichiarato obiettivo di ridurre i tempi medi di trattazione
delle controversie, “che si sono abbassati”, riconosce il Viceministro, ma non ancora abbastanza (nel 2014, la media si
assesta a 960 giorni per il primo grado di giudizio e poco
più di 700 per il secondo).
In questo senso, una grossa mano potrebbe arrivare dall’implementazione del processo telematico, ad oggi partito in
via sperimentale solo in due Regioni e che, dal prossimo anno, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria conta
di poter portare a regime. In più, si interverrà anche per “definire l’autonomia” della magistratura tributaria e risolvere
le questioni attinenti a “conflitti di interessi e le incompatibilità”, su cui deve esserci “certezza e chiarezza”.
Altra questione aperta è quella relativa all’adeguamento dei
compensi dei giudici tributari, definiti ancora una volta “irrisori” da Mario Cavallaro, Presidente del Consiglio di
Presidenza della Giustizia tributaria, che, numeri alla mano,
ha ricordato come quella tributaria non possa essere
considerata una magistratura di serie B.
Ad oggi, ha spiegato, “il totale delle liti pendenti presso le
Commissioni tributarie provinciali ha un controvalore di
circa 50 miliardi di euro, a cui si aggiungono gli oltre 30
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
miliardi di valore complessivo dei contenziosi aperti in
Commissione regionale”.
Nel 2014, ha ricordato Cavallaro, sono pervenuti in C.T.
Prov. 181.683 nuovi ricorsi, che portano il totale di controversie attualmente pendenti a 440.401 (-12,37% rispetto al
2013). Oltre 60 mila, invece, i nuovi appelli presentati in
nelle C.T. Reg., presso le quali, ad oggi, risultano in attesa di
trattazione quasi 130 mila ricorsi (+5,18% sul 2013).
Eppure, l’organico delle Commissioni tributarie “risulta ancora sottodimensionato” rispetto a quello previsto dal DM
11 aprile 2008. Ad oggi, infatti, sono in servizio presso Provinciali e Regionali 3.419 giudici (tra laici e togati), a fronte
dei 4.668 previsti (-26,76%). Numeri che, a breve,
dovrebbero essere rimpinguati, attraverso l’apertura di una
“nuova stagione concorsuale” e l’assorbimento in servizio
dei “369 soprannumerari idonei in attesa” e dei 65
componenti della Commissione tributaria centrale, che ha
chiuso i battenti lo scorso 31 dicembre.
Certo, forse non basterà ad abbassare sensibilmente il numero dei contenziosi pendenti, giunti a numeri che “impediscono alla Corte di Cassazione di una dare una tempestiva regolazione delle questioni sottoposte”. Per questo, Cavallaro
propone di trovare una “soluzione normativa in tema di ricorribilità in Cassazione delle decisioni tributarie” e di
“cancellare i ricorsi abbandonati” da almeno 5 anni.
In termini di deflazione del contenzioso, una grossa mano,
ha sottolineato Gerardo Longobardi, Presidente dei commercialisti, potrebbe arrivare dal rinnovato istituto del ravvedimento operoso che, con le modifiche introdotte dalla
legge di stabilità 2015, è tornato ad avere “forza ed efficacia sconosciute nella versione precedente” (il nuovo
ravvedimento permette, tra l’altro, di regolarizzare la propria
posizione anche dopo la contestazione da parte del Fisco).
Il Presidente del CNDCEC si aspetta una “decisa inversione di tendenza” anche in tema di accertamenti esecutivi,
definiti un metodo “veloce ma a volte anche feroce” di riscossione: “Se è vero – ha ricordato – che circa un terzo delle decisioni in C.T. Prov. è favorevole ai contribuenti, a cui
deve aggiungersi un ulteriore 20% di accoglimenti parziali,
forse è il caso di rivedere le norme sull’esecutività dell’accertamento, quantomeno per ridurre la percentuale prevista
per la riscossione a titolo provvisorio in pendenza di
giudizio”.
/ 07
ancora
FISCO
Doppio binario per il canone del contratto di
rent to buy
L’Agenzia delle Entrate spiega che la quota imputata a canone e la quota imputata ad
acconto seguono diversi regimi fiscali
/ Anita MAURO
L’applicazione delle imposte indirette al contratto di “rent
to buy”, disciplinato dall’art. 23 del DL 133/2014, deve avvenire considerando separatamente i diversi effetti giuridici che esso realizza, ovvero: il trasferimento del godimento
dell’immobile ed il trasferimento della proprietà
dell’immobile medesimo.
Ne deriva che, all’interno del canone che viene corrisposto a
seguito della stipula del rent to buy, è necessario distinguere
due “quote” assoggettate a regime impositivo differenziato:
- la “quota” del canone che ha natura propriamente di canone di locazione deve essere tassata come tale;
- la “quota” del canone (da individuare espressamente nel
contratto) che ha natura di anticipazione del corrispettivo
per la futura cessione va trattata come un “acconto”.
Questo è uno dei chiarimenti desumibili dalla circolare n. 4
di ieri, 19 febbraio 2015, dedicata all’esame del regime fiscale applicabile ai contratti di “godimento in funzione della
successiva alienazione di immobili”, ovvero i c.d. contratti
di “rent to buy”, recentemente oggetto di attenzione da parte
del legislatore, con l’art. 23 del DL 133/2014.
Come rilevato dalla circ. 4/2015, sebbene il legislatore abbia dettato una disciplina civilistica del contratto di “rent to
buy”, fornendone una definizione e disciplinandone la trascrizione e gli effetti, non ha, però, dedicato attenzione alla
disciplina fiscale del contratto di tale contratto, che viene,
quindi, illustrata nella circolare in commento.
In primo luogo, l’Amministrazione pone in rilievo come il
rent to buy si caratterizzi per:
- l’immediata concessione in godimento di un immobile
verso il pagamento di canoni;
- il diritto del conduttore di acquistare, poi, il bene;
- l’imputazione di una quota dei canoni, nella misura
indicata in contratto, al corrispettivo del trasferimento.
Alla luce di tali elementi, il “rent to buy” deve essere considerato e tassato come un negozio complesso, dando rilievo
ai diversi effetti giuridici da esso generati. Pertanto, con riferimento ai canoni corrisposti, è necessario trattare in modo
differenziato:
- la quota che configura corrispettivo per il godimento;
- la quota che configura acconto sul prezzo della cessione.
La prima “quota” va tassata come un canone di locazione,
sicché può risultare imponibile, esente o fuori campo IVA
in dipendenza della natura del proprietario dell’immobile e
della natura abitativa o strumentale dell’immobile che ne è
oggetto, secondo le regole individuate dall’art. 10, comma 1,
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
n. 8 del DPR 633/72. L’imposta di registro va corrisposta, su
questa parte di canone, sulla base di quanto disposto dagli
artt. 3 e 17 del DPR 131/86 e 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, tenendo conto del principio di alternatività IVA-registro come operante per le locazioni immobiliari.
Quindi, ad esempio, la parte di canone che ha natura di remunerazione del godimento, previsto per il rent to buy di
un immobile abitativo, posto in essere da un soggetto non
IVA, sconta l’imposta di registro del 2%. Invece, ove il rent
to buy sia posto in essere da un soggetto IVA ed abbia ad
oggetto un immobile strumentale, l’imposta di registro è
dovuta sempre nella misura proporzionale dell’1%, sia ove
la locazione risulti esente da IVA (in assenza di opzione) sia
ove risulti imponibile (in presenza di opzione espressa
nell’atto di rent to buy). L’imposta proporzionale di registro
sulla locazione può essere assolta annualmente, oppure
sull’ammontare complessivo dei canoni previsti per tutta la
durata del contratto.
Invece, per quanto concerne la quota di canone riconducibile alla funzione di “acconto” sul prezzo per il futuro acquisto, l’IVA sarà applicata secondo la disciplina delle cessioni
immobiliari, di cui all’art. 8, comma 1, n. 8-bis e 8-ter del
DPR 633/72. Per quanto concerne l’imposta di registro, ove
gli acconti (confluiti nel canone di locazione) non risultino
soggetti ad IVA, dovranno essere soggetti (già al momento
della stipula del rent to buy) all’imposta di registro del 3%, a
norma dell’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR
131/86 (come avviene per gli acconti corrisposti in sede di
contratto preliminare).
L’imposta di registro proporzionale (3%) corrisposta sugli
acconti non soggetti ad IVA, aggiunge l’Agenzia, può essere scomputata dall’imposta di registro proporzionale dovuta per il contratto di trasferimento dell’immobile (la cui
base imponibile va determinata, secondo le regole ordinarie
di cui agli artt. 43 e 51 del DPR 131/86, nel valore venale
dell’immobile medesimo), facendo applicazione di quanto
disposto, per il contratto preliminare, dalla nota all’art. 10
della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Inoltre, ove
l’imposta di registro pagata sugli acconti risulti superiore
all’imposta calcolata sul successivo contratto di compravendita, al contribuente spetta il rimborso della maggiore
imposta proporzionale versata. Invece, ove, successivamente, il conduttore non eserciti il diritto di acquistare l’immobile, l’imposta di registro del 3% corrisposta sulla quota di
“acconto” non può essere rimborsata.
/ 08
ancora
FISCO
Libri sociali, tassa forfetaria annuale entro il
16 marzo
Sono tenute al versamento per la numerazione le società di capitali, eccezion fatta per
le società cooperative e le mutue assicuratrici
/ Arianna ZENI
Entro il 16 marzo 2015 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui
all’art. 2215 c.c.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito
dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta
dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio
spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e
le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3
maggio 1996).
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga
l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro
giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali
ex art. 2421 del codice civile) nei modi previsti dall’art. 2215
c.c. Lo stesso Ministero delle Finanze ha rilevato che sono
soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di
dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio
1996).
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96,
in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle
società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a
procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché
permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei
modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva
che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non
sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr.
Tribunale di Udine 7 marzo 1996).
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è
inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione
supera 516.456,90 euro.
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2015.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la
tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure
per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007 (si vedano le note contenute nell’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre
1972 n. 641). Unica eccezione, i versamenti di competenza
della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto
corrente postale n. 210906.
Versamento con F24 per gli anni successivi al primo
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere
eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2015.
Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione
con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
In conclusione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria,
con la risoluzione n. 170 del 20 novembre 2000, ha chiarito
che i pubblici ufficiali (ad esempio notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri
delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima
che sia decorso il termine del 16 marzo.
Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa,
pertanto, saranno effettuati in un momento successivo,
anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte
degli organi preposti.
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ancora
FISCO
L’Agenzia ufficializza le risposte alla stampa
specializzata
La circolare 6, pubblicata ieri, raccoglie le precisazioni fornite a Telefisco, Videoforum
e Forum Lavoro 2015
/ REDAZIONE
Come ormai d’abitudine, anche quest’anno l’Agenzia delle
Entrate ha “formalizzato” in un documento di prassi le risposte fornite alla stampa specializzata. La corposa
circolare n. 6 pubblicata ieri contiene infatti i chiarimenti
forniti dall’Amministrazione finanziaria in occasione di
Telefisco, Forum Lavoro e Videoforum svoltisi a gennaio.
Come già approfondito su Eutekne.info nelle scorse settimane, le risposte coprono un ampio spettro di tematiche fiscali, anche in virtù delle principali novità introdotte prima dal
decreto semplificazioni (DLgs. n. 175/2014) e poi dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014).
Nel dettaglio, i principali chiarimenti riguardano:
- i criteri di computo del limite di ricavi o compensi per
accedere al regime fiscale agevolato per gli autonomi: è
stato chiarito che, in generale, i ricavi o i compensi relativi
all’anno precedente vanno assunti applicando lo stesso
criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime
fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta (si
veda “Ricavi in chiaro nel nuovo regime forfetario” del 2
febbraio);
- le nuove regole per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali: secondo l’Agenzia delle Entrate,
la riduzione dal 95% al 22,26% della quota esclusa da tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali riguarda sia gli utili percepiti nella sfera istituzionale, sia gli
utili percepiti nell’ambito dell’eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente (si veda “Per gli enti
non commerciali dividendi sempre tassati al 77,74%” del 27
gennaio);
- la decorrenza e gli effetti derivanti dalla modifica della disciplina sulle società in perdita sistematica: l’estensione da
tre a cinque periodi di imposta del “periodo di osservazione” (art. 18 del DLgs. 175/2014) opera solo dal periodo
d’imposta 2014; quindi, esclusivamente a decorrere da tale
periodo d’imposta (2014), assumerà rilevanza il periodo
d’osservazione quinquennale (costituito dai periodi 20092010-2011-2012-2013) invece di quello triennale (20092010-2011 e 2010-2011-2012 rilevanti, rispettivamente, per i
periodi d’imposta 2012 e 2013);
/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2015
- la richiesta di rimborso dell’IVA: l’obbligo di prestare la
garanzia patrimoniale per l’esecuzione dei rimborsi IVA di
importo superiore a 15.000 euro, previsto per i “soggetti
passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due
anni”, non si applica ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e, inoltre, il termine temporale di due anni si
riferisce ai due anni antecedenti la data di richiesta del
rimborso annuale o trimestrale;
- le dichiarazioni d’intento (si veda “Lettere d’intento con
«vecchie» regole, nessuna comunicazione per i fornitori” del
23 gennaio);
- le comunicazioni “black list”: la nuova soglia di 10.000
euro – al di sotto della quale non occorre effettuare il monitoraggio a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs.
175/2014 – va riferita riferita al complesso delle operazioni
attive e passive realizzate nell’anno solare con le controparti
residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata (e non,
quindi, alla singola operazione o al singolo cliente o
fornitore, si veda “Per le comunicazioni black list limite di
10.000 euro «cumulativo»” del 2 febbraio);
- lo split payment: in base a una delle precisazioni, sono
escluse dalla disciplina le prestazioni di servizi rese dai
professionisti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici
(si veda “Professionisti esclusi da split payment” del 20
gennaio);
- l’estensione del reverse charge al settore energetico;
- il credito d’imposta per i soggetti IRAP che non impiegano dipendenti;
- la voluntary disclosure;
- la cancellazione dal Registro Imprese delle società estinte e la responsabilità dei liquidatori;
- il ravvedimento operoso, in particolare con riferimento
alle certificazioni uniche (si veda “L’Agenzia vieta il
ravvedimento sulle certificazioni uniche” del 30 gennaio).
Sempre restando in tema di Certificazione Unica, si segnala che la circ. n. 6 ha recepito quanto chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nel comunicato del 12 febbraio, relativo alla
trasmissione tardiva (si veda “Proroga parziale per le
Certificazioni Uniche” del 13 febbraio).
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ancora
FISCO
Entratel e Fisconline si “aggiornano”
Applicazioni più evolute per gli utenti dei due servizi che devono preparare e
controllare i file da inviare al Fisco
/ REDAZIONE
Sono pronte le versioni potenziate degli applicativi Entratel
e File internet, utilizzate rispettivamente dagli utenti di Entratel e Fisconline per preparare e controllare i file da inviare al Fisco. Con il comunicato stampa n. 31 diffuso ieri,
l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’arrivo di applicazioni più evolute, l’autoaggiornamento dei pacchetti e l’interfaccia rinnovata per coloro che si servono dei canali telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è quello di garantire ai contribuenti prodotti
sempre più affidabili e semplici da usare.
Tutti gli strumenti necessari per effettuare pagamenti con
modello F24, registrare contratti di locazione, inviare dichiarazioni relative agli ultimi due anni di imposta sono già
disponibili sulla nuova piattaforma tecnologica. Le “vecchie” versioni degli applicativi, avverte l’Agenzia, resteranno comunque attive fino al completo “smaltimento” dei pacchetti di controllo ormai superati, anche per consentire agli
utenti l’invio di documenti relativi alle annualità precedenti il 2012.
Si ricorda che Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla
trasmissione telematica di dichiarazioni e atti:
- persone fisiche, società ed enti che devono presentare la
dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per più
di 20 soggetti;
- intermediari (professionisti, CAF e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
- Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli;
- società che trasmettono per conto delle società del gruppo
cui fanno parte;
- Amministrazioni dello Stato;
- intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.
Fisconline, invece, è dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti
di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non
siano già abilitati ad Entratel.
Le applicazioni “client” di entrambi, rispettivamente Entratel e File Internet, avranno dunque nuove funzionalità. Tra
queste c’è il refresh automatico di applicativi e pacchetti di
controllo. La nuova versione delle applicazioni, dunque, installa automaticamente gli aggiornamenti.
Introdotto anche l’invio sicuro dei file “pesanti”: gli applicativi potenziati consentiranno agli utenti di predisporre e
trasmettere in sicurezza file di grandi dimensioni.
Portabilità anche per il mondo “open source” basato su
Linux
L’interfaccia grafica, inoltre, è rinnovata per risultare più
usabile per l’utente; essa mantiene in evidenza le operazioni che sta effettuando.
Sarà inoltre possibile la portabilità su altri sistemi operativi. Le nuove applicazioni funzionano non solo su Windows e
Mac OS ma anche nel mondo “open source” basato su
Linux.
Infine, le applicazioni evolute sono integrate all’interno del
nuovo desktop telematico, un cruscotto dell’utente che i
contribuenti registrati ai servizi on line dell’Agenzia delle
Entrate possono installare accedendo alla sezione “software”
della propria area autenticata.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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