NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
A cura della Dott.ssa Lucia CARRARO
Con il “ravvedimento” (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 ) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità a decorrere dall’esercizio 2015 sono state introdotte rilevanti novità all’istituto del ravvedimento operoso.
Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso
Termine temporale
Sanzione
Ambito applicativo
Nei primi 14 giorni dalla violazione
(1/15 per giorno di ritardo)/10
=(0,20% per giorno di ritardo)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
(art 13 lett. a Dlgs 472/97 + art 13 co.1 Dlgs
471/97)
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione
1/10 del minimo
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti (art 13 lett. a Dlgs 472/97)
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9 del minimo
Tutti i tributi
(art 13 lett. a‐bis Dlgs 472/97)
Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in 1/8 del minimo
cui è stata commessa la violazione
Tutti i tributi
(art 13 lett. b Dlgs 472/97)
Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
1/7 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
(art 13 lett. b‐bis Dlgs 472/97)
1/6 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
(art 13 lett. b‐ter Dlgs 472/97)
Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel «PVC»
1/5 del minimo
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
(art 13 lett. b‐quater Dlgs 472/97)
TASSO DI INTERESSE
Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%;
per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un il tasso di interesse sarà pari all`1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dal 1°gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.
ESEMPIO
OMESSO VERSAMENTO II ACCONTO 2014 ENTRO IL 30.11.2014 RAVVEDIMENTO
Entro il 14 dicembre 2014 con riduzione ad 1/10 x
1/15 per giorno di ritardo
Entro il 30 dicembre 2014 con riduzione ad 1/10
Entro il 28.02.2015 con riduzione ad 1/9
Entro il 30.09.2015 con riduzione ad 1/8
Entro il 30.09.2016 con riduzione ad 1/7
Oltre il 30.09.2016 e sino a quando è notificato
l’atto impositivo, con riduzione ad 1/6.
ESEMPIO
INFEDELTA’ DICHIARATIVA COMMESSA IN UNICO 2015
PRESENTATA IL 30.09.2015
RAVVEDIMENTO
Entro il 29.12.2015 con riduzione ad 1/9
Entro il 30.09.2016 con riduzione ad 1/8
Entro il 30.09.2017 con riduzione ad 1/7
Oltre il 30.09.2017 e sino a quando è notificato
l’atto impositivo, con riduzione ad 1/6
Se la violazione è constata con PVC, ad 1/5 del
minimo.
CAUSE OSTATIVE
Bisogna fare una distinzione:
1) TRIBUTI GESTITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (imposte sui
redditi, irap, iva, ritenute fiscali, canone rai, contributo
solidarietà, imposte d’atto)
 Il ravvedimento operoso può essere fatto anche se si verifica
l’inizio di un controllo fiscale.
2) TUTTI GLI ALTRI TRIBUTI (es: Imu, tasi, tari)
 Il ravvedimento può essere effettuato sempreché la violazione
non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi
ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento
Tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate
Tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate
 Avvisi di accertamento
 Avvisi bonari (art 36 bis e ter Dpr 600/73 e 54 bis Dpr
633/72)
Atti autoritativi impositivi che
recano una pretesa tributaria




Controlli fiscali
Accessi
Inviti a comparire
Questionari
VIOLAZIONI PRECEDENTI
• Il ravvedimento operoso è ammesso dal 1/01/2015 anche per le
violazioni commesse antecedentemente al 2015 (sempreché non
sia stato già notificato l’accertamento).
IRREGOLARITA’ DICHIARAZIONE PER ANNO D’IMPOSTA
RIDUZIONE SANZIONI PER TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA ENTRATE
2010‐2011
1/6 del minimo
2012
1/7 del minimo
2013
1/8 del minimo
DOPO emissione PVC
1/5 del minimo
CARATTERISTICHE DEL RAVVEDIMENTO
1) Il ravvedimento può anche essere parziale, fermo
restando i termini previsti dall’art 13 del Dlgs 472/97: è
necessario che vengano corrisposti interessi e sanzioni
commisurati alla frazione del debito d’imposta versato
tardivamente. L’omesso versamento della parte di debito
che residua non può beneficiare delle riduzioni delle
sanzioni previste dal citato art. 13 che invece andranno
irrogate dagli uffici secondo le regole ordinarie.
2) Nel ravvedimento non è ammesso il
pagamento rateale degli importi.
Se si effettua il pagamento della imposta dovuta
in momenti diversi si devono calcolare gli
interessi e la sanzione verificando il momento
temporale del versamento confrontandolo con i
termini previsti dall’art. 13.
3) Non preclude eventuali successivi accessi
ispezioni verifiche o altre attività amministrative
di controllo e accertamento
4) Nel caso di presentazione di dichiarazione
integrativa estende i termini per l’accertamento
e la liquidazione.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Con la Legge di stabilità 2015 si apre, per il
contribuente, la possibilità di ricorrere all’istituto del
ravvedimento operoso anche in caso di dichiarazione
integrativa presentata oltre il termine di scadenza di
quella relativa al periodo di imposta successivo. In
questo caso, in passato, dovevano essere pagate le
imposte in misura piena; da oggi è possibile pagare le
sanzioni ridotte «da ravvedimento».
Il contribuente può integrare la dichiarazione:
‐ Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori
od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un
minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Si
tratta della cd. dichiarazione integrativa a sfavore.
‐ Entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per
correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito
d’imposta o un maggior credito. Si tratta della cd.
Dichiarazione integrativa a favore.
PROROGA DEI TERMINI ACCERTATIVI
I vantaggi derivanti dalle opportunità ed aperture, anche in
termini temporali, offerte dalle modifiche apportate
all’istituto del ravvedimento operoso, vengono bilanciati,
sotto il profilo dell’accertamento, dalla proroga dei termini
delle attività di controllo del Fisco connesse alla
presentazione di una dichiarazione integrativa o, quando
non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di
regolarizzazione dell’omissione o dell’errore.
I termini
‐ per l’emissione della cartella di pagamento relativi all’attività
di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base ai controlli automatici delle
dichiarazioni ed ai controlli formali delle dichiarazioni
‐ per l’emissione dell’avviso di accertamento
decorrono
nuovamente
dalla
presentazione
della
dichiarazione integrativa limitatamente ai soli elementi
oggetto dell’integrazione.
La riapertura dei termini, quindi, non sarà generalizzata, ma
riguarderà soltanto gli elementi della dichiarazione oggetto di
integrazione.
Esempio
Supponiamo che un soggetto abbia dimenticato di
dichiarare un ricavo relativo all’anno 2012 (dichiarazione
presentata nel 2013) e che presenti oggi (2015) la
dichiarazione integrativa. Gli uffici tributari, quindi, potranno
effettuare il controllo generalizzato della dichiarazione e
variare il reddito dichiarato con riferimento a tutti gli
elementi contenuti, fino al 31/12/2017. Successivamente
potranno rettificare il reddito dichiarato soltanto
relativamente al nuovo ricavo indicato nella dichiarazione
integrativa e potranno farlo fino al 31/12/2019 (quarto anno
successivo al 2015, quello di presentazione della
dichiarazione integrativa).
OMESSA DICHIARAZIONE
L’art 13 co.1 lettera c del Dlgs 472/97 consente la
regolarizzazione dell’omessa dichiarazione con
ravvedimento operoso:
• entro 90 giorni dal termine
• con sanzione ridotta a 1/10 del minimo
• presentando la dichiarazione omessa
ISTITUTI ABROGATI
La legge 190/2014 ha abrogato alcuni istituti deflativi del contenzioso che
consentono la definizione della vertenza in un momento antecedente alla
notifica dell’atto impositivo. In sostanza dal 2016 sono stati abrogati
‐ l’adesione al PVC (sanzione 1/6 del minimo)
‐ l’adesione agli inviti al contraddittorio
‐ l’acquiescenza rinforzata.
La differenza più rilevante tra tali istituti e il ravvedimento consiste nel
fatto che, nei primi, è necessaria l’accettazione integrale dei rilievi
dell’erario su tutte le imposte e su tutte le annualità oggetto dell’atto che
si definisce, mentre nel ravvedimento è il contribuente che decide quali e
quante violazioni sanare. Nel ravvedimento inoltre non è possibile il
pagamento rateale e non preclude eventuali successive attività di
controllo e accertamento.
Risposta Agenzia Entrate a Telefisco 29.1.2015: LA CERTIFICAZIONE UNICA
I sostituti d'imposta possono correggere eventuali
errori nella trasmissione delle certificazioni uniche,
senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 2 del
decreto semplificazioni, trasmettendo una nuova
certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi
alla scadenza prevista (7 marzo). Resta fermo l'obbligo
di trasmettere comunque la certificazione corretta
anche dopo questa scadenza. Non è prevista la
possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.
COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI ANNUALI • COMPENSAZIONI “VERTICALI”
Le compensazioni cosiddette “verticali” o “interne”, vale a dire quelle
effettuate nell’ambito della stessa imposta (ad esempio credito iva
annuale con debito iva da liquidazione periodica, credito Ires da Unico
con acconti/saldo Ires, eccetera), sono ammesse senza alcuna
certificazione e/o limite di importo .
• COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI”
Le compensazioni cosiddette “orizzontali” o “esterne”, vale a dire
quelle effettuate tra imposte diverse (ad esempio credito iva annuale
con acconti/saldo IRES, credito Ires da Unico con ritenute IRPEF,
eccetera), sono ammesse con i limiti di importo e le certificazioni
riportate nella tabella.
TIPOLOGIA CREDITO
MODALITÀ (*)
IVA annuale fino a € 5.000,00
Mod F24 ordinario
VISTODI
COMPENSABILE
LIMITE CONFORMITÀ
DAL
MASSIMO (2)
NO
Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
formazione (1)
HOME BANKING/FISCO ON LINE/ENTRATEL
(se la compensazione presenta un saldo a zero: solo FISCO
ON LINE/ENTRATEL)
IVA annuale da 5.000,01 a 15.000,00
Mod F24
NO
solo FISCO ON LINE/ENTRATEL
Iva annuale oltre i 15.000,00
Mod F24
presentazione della dichiarazione annuale iva (3)
SI
Solo FISCO ON LINE/ENTRATEL
Imposte sui redditi e relative addizionali
Mod F24 ordinario
(IRES, IRAP, IRPEF da Unico), ritenute
HOME BANKING/FISCO ON LINE/ENTRATEL
Dal 16 del mese successivo a quello di
Dal 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale iva (3)
NO
Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di € 700.000,00
formazione del credito (4)
alla fonte (da 770), imposte sostitutive (se la compensazione presenta un saldo a zero: solo FISCO
fino a € 15.000,00
ON LINE/ENTRATEL)
Imposte sui redditi e relative addizionali
Mod F24 ordinario (4) (IRES, IRAP, IRPEF da Unico), ritenute
HOME BANKING/FISCO ON LINE/ENTRATEL
SI (5)
Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
formazione del credito (4)
alla fonte (da 770), imposte sostitutive (se la compensazione presenta un saldo a zero: solo FISCO
oltre i € 15.000,00 (3)
(1)
ON LINE/ENTRATEL)
Per i contribuenti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare (per gli altri è compensabile dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di formazione del
credito).
(2)
Il massimale si riferisce alla somma delle compensazioni “orizzontali” di qualsiasi credito, effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
(3)
Presentabile dal 1° febbraio 2015.
(4)
Disciplina desumibile dall’attuale formulazione della L. 147/2013, co. 574, in attesa di precisazioni da parte dell’Agenzia Entrate su eventuali ulteriori formalità per la compensazione.
(5)
La Circolare 28/E del 25 settembre 2014 ha fornito chiarimenti e indicazioni sul visto di conformità
PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO E DI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ESECUTIVI
Si richiama l’attenzione sul fatto che in presenza di debiti iscritti a ruolo per tributi
erariali e accessori superiori a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di
pagamento, non è possibile effettuare la compensazione orizzontale dei crediti
d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare dei predetti debiti.
Il divieto di compensazione si applica anche in presenza di debiti derivanti da avvisi
di accertamento emessi a partire dal 1° ottobre e 2011 divenuti esecutivi
(l’esecutività matura decorsi 60 giorni dalla notifica).
COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.)
E’ prorogata anche per il 2015 la possibilità prevista dall’art.12, comma 7 bis DL
145/2013 di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non
prescritti certi liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. a condizione che la
somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
Si attende la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale che stabilisce i termini e
le modalità e per la compensazione, da emanare entro il 31/03/2015.