Anno IV – Numero 590 Venerdì 27 Febbraio 2015, S. Leandro BACHECA Proverbio di oggi……….. Ordine 1. Ordine: in riscossione la quota sociale del 2015 2. Corsi ECM 2015 3. ORDINE: Rapporti di attività professionale (collaborazione o espletamento di pratica professionale) 4. Requisiti trasferimento Titolarieta’ farmacia: disposizione decreto mille proroghe 5. Comunicazione EMPAF Notizie in Rilievo Scienza e Salute 6. Comunicazioni EMPAF Quann' uno s' addà 'mbriancà, è mmeglio ca 'o ffà c' 'o vino bbuono Se qualcuno deve ubriacarsi è meglio che lo faccia col vino buono PAGAMENTO CONTRIBUTI ENPAF 2015 Visto il grosso interesse verso chiarimenti sull’ENPAF relativamente ai Contributi previdenziali, modalità di iscrizione, riscatto degli anni di laurea, restituzione dei contributi etc. l’edizione odierna straordinaria sarà dedicata interamente a queste problematiche. CONTRIBUTI Contribuzione ENPAF 2015; Termini di decadenza; Riemissione bollettino di sollecito. Contribuzione Enpaf 2015 Per l’anno 2015 la contribuzione previdenziale ed assistenziale Enpaf è invariata rispetto al 2014. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2015. I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 5 del 25 novembre 2014 mentre il contributo per l’assistenza e quello per la maternità sono stati approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 6 e n. 7 del 25 novembre 2014. Contributo Intero Doppio Triplo Rid. del 33,33% Rid. del 50% Rid. del 85% Solidarietà 3% Solidarietà 1% Previdenza Assistenza Maternità 4.398,00 8.796,00 13.194,00 2.932,00 2.199,00 660,00 132,00 44,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Totale 4.442,00 8.840,00 13.238,00 2.976,00 2.243,00 704,00 176,00 88,00 SITO WEB ISTITUZIONALE: www.ordinefarmacistinapoli.it iBook Farmaday E-MAIL: [email protected]; [email protected] SOCIAL – Seguici su Facebook –Diventa Fan della nostra pagina www.facebook.com/ordinefarmacistinapoli PAGINA 2 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà) I contributi saranno oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Anche per l’anno 2015, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell’Ente. I tempi di riscossione saranno: 31 marzo, 3 giugno e 31 luglio. Il bollettino di sollecito su rata unica avrà scadenza 20 novembre. Sono esclusi dalla riscossione tramite Mav le categorie di seguito indicate: 1. gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2014 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso. 2. gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2015. 3. gli iscritti risultati irreperibili nel corso del 2014, i quali riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, nonché del contributo per l’anno 2015. il contributo per l’anno 2014 non pagato; le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo; il contributo per l’anno 2015; In tutti i casi suddetti l’importo totale verrà ripartito su due rate. PRESTAZIONI Supplementi pensionistici; Trasmissione dati Ordini su iscrizioni e cancellazioni Supplementi pensionistici Con il rateo di novembre sono stati erogati i supplementi ai pensionati che ne avevano diritto. Si rammenta che in base all’art. 10 del Regolamento Enpaf il pensionato che continua a versare la contribuzione previdenziale dopo il pensionamento ha diritto a percepire il coefficiente di pensione correlato alla contribuzione in parola dopo 5 anni dal versamento della stessa. Di conseguenza, i supplementi erogati nell’anno 2014 sono riferiti alla contribuzione versata nel 2009. Inoltre, si evidenzia che i pensionati che si sono cancellati nel corso del 2014 hanno percepito con lo stesso rateo di novembre i supplementi relativi a tutta la contribuzione versata dopo il pensionamento e non ancora erogata. Non si è proceduto, invece, alla corresponsione del supplemento, nei confronti dei contribuenti che risultano morosi in quanto non hanno provveduto al pagamento del contributo dell’anno in corso, richiesto con MAV bancario, ovvero non hanno provveduto al pagamento della contribuzione di anni pregressi, già richiesta con cartella esattoriale. Elenco iscrizioni e cancellazioni Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli Ordini affinché possano pervenire con tempestività agli Uffici dell’Enpaf le delibere di iscrizione o cancellazione e, pertanto, si possa provvedere a formare correttamente il carico contributivo per il prossimo anno evitando disagi a carico degli iscritti. PAGINA 3 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Domanda: Mi sono iscritto all’Ordine nel mese di Marzo e ho prodotto, ai fini della riduzione contributiva, una dichiarazione di disponibilità all’attività lavorativa vistata dal Centro per l’impiego nel mese di ottobre. Vorrei sapere perché per il primo anno di iscrizione mi è stata attribuita l’aliquota di riduzione del 50% e non come da me richiesto quella dell’85%. Risposta: Al fine di ottenere la riduzione del contributo previdenziale obbligatorio non è sufficiente che l’iscritto si trovi nella condizione prevista dal Regolamento al momento in cui presenta la domanda, ma è necessario che dimostri il possesso della condizione medesima, almeno per un periodo pari a sei mesi e un giorno nell’anno, oppure, in caso di prima iscrizione, per un numero di giorni pari alla metà più uno del periodo di iscrizione. Nel suo caso questo non è accaduto, considerato che la sua condizione di disoccupato temporaneo e involontario risale al mese di ottobre, per questo motivo la sua domanda di riduzione nella misura dell’85% quale disoccupato non è stata accolta e, d’ufficio, è stata applicata la riduzione del 50% riconosciuta, tra l’altro,a chi, come lei, non esercita alcuna attività lavorativa, in quanto questa è stata la condizione prevalente nell’anno protrattasi dal mese di marzo al mese di ottobre. Domanda: Mi sono cancellato dall’Albo nel 2002 e mi sono reiscritto nel corso del 2006, ho chiesto di pagare il contributo di solidarietà del 3% ma la domanda è stata respinta, vorrei conoscere il motivo del rifiuto. Risposta: La modifica del regolamento, entrata in vigore nel 2004, ha introdotto il contributo di solidarietà di ammontare pari al 3% del contributo in misura intera, si tratta di un contributo che non è utile ai fini della maturazione del diritto a pensione. L’articolo 21 del Regolamento riserva la facoltà di chiedere il suddetto contributo esclusivamente a coloro che si iscrivano per la prima volta all’Ente a partire dal 1° gennaio 2004, la disposizione esclude, quindi, che il contributo di solidarietà possa essere esteso anche a chi, iscritto prima del 1° gennaio 2004, si sia cancellato e, successivamente si sia reiscritto dopo la suddetta data. Domanda: Pur conservando la condizione di disoccupato temporaneo e involontario, inspiegabilmente nel corso dell’anno 2007 mi è stata applicata l’aliquota del 50% in luogo di quella all’85% di cui fino ad allora beneficiavo, come mai? Risposta: L’art. 21 del Regolamento prevede che la riduzione del contributo previdenziale in qualità di disoccupato temporaneo e involontario non possa essere conservata dall’iscritto per un periodo superiore ai 5 anni, da computare nell’arco dell’intero rapporto previdenziale con l’ENPAF, il superamento di tale limite temporale comporta la perdita della riduzione massima di cui si usufruiva; d’ufficio viene, dunque, applicata l’aliquota del 50% in quanto l’iscritto viene equiparato al soggetto che non esercita alcuna attività professionale. Occorre rammentare che il periodo massimo di 5 anni, si riferisce sia alla riduzione dell’85% che al contributo di solidarietà, per questi due benefici contributivi non è data la possibilità di sommare due periodi di 5 anni, ma vale, per entrambi, un solo limite quinquennale scaduto il quale, lo si ripete, viene applicata la riduzione del 50%. PAGINA 4 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 Domanda: Pur avendo svolto attività professionale in farmacia per cinque mesi complessivi nell’ambito di due rapporti di lavoro a tempo determinato, ho ricevuto un bollettino bancario con due quote contributive in misura intera, in luogo della riduzione contributiva all’85% di cui fruivo in precedenza che mi è stata annullata, come mai ? Risposta: Il problema è stato generato dallo scadere del rapporto di lavoro a tempo determinato, peraltro di durata complessiva inferiore a 6 mesi e un giorno nell’anno, a cui non è seguita alcuna comunicazione da parte sua in merito alla posizione lavorativa successivamente ricoperta; per questo motivo è stata applicata la contribuzione in misura intera che costituisce la misura generale applicabile ad ogni iscritto. Allo scopo di definire la sua situazione è necessario che faccia pervenire all’ENPAF la documentazione utile a ricostruire la sua posizione lavorativa a partire dalla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro, e verificare se ricorrano le condizioni per potere continuare ad usufruire della riduzione dell’85%. Domanda: Mi sono cancellato nel mese di gennaio ma ho ricevuto il bollettino con il contributo conteggiato per un anno intero, vorrei sapere perché ? Risposta: In base alla normativa vigente il contributo previdenziale e assistenziale all’ENPAF è forfetario, dunque stabilito in cifra fissa, non frazionabile e dovuto integralmente quale che sia la durata della iscrizione nell’anno. Anche un solo girono di iscrizione nell’anno, quindi, comporta l’obbligo del pagamento integrale del contributo; per evitare di pagare il contributo dell’anno è necessario richiedere e ottenere la cancellazione dall’Ordine nell’anno precedente. È importante ricordare che ai fini della contribuzione all’ENPAF fa stato unicamente la data in cui l’Ordine ha adottato la delibera di cancellazione e non rileva la data della domanda dell’iscritto. Domanda: Percepisco una borsa di studio presso un’azienda sanitaria non capisco perché mi è stata applicata l’aliquota contributiva intera, nonostante i miei redditi esigui. Risposta: Nel suo caso gli uffici hanno accertato che nell’ambito della borsa di studio lei svolgeva attività professionale di farmacista, considerato che in relazione a tale attività lei non è soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF, non sono state riscontrate le condizioni stabilite dal Regolamento per poterle accordare la riduzione richiesta. Il contributo previdenziale ENPAF non viene computato in base ai redditi, ma viene stabilito in cifra fissa uguale per tutti gli iscritti, salva la possibilità di richiedere la riduzione secondo determinate aliquote, purché ricorrano le condizioni stabilite dal Regolamento medesimo, condizioni che, nel suo caso, lo si ripete, risultano mancanti. PAGINA 5 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLA PREVIDENZA Domanda: Il riscatto del corso di studi universitari è utile per l’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per la maturazione del diritto a pensione ? Risposta: A decorrere dalla riforma del regolamento ENPAF entrata in vigore nell’anno 1988, il riscatto del corso di studi universitari non è più utile ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per il diritto alla pensione di anzianità, ma produce unicamente un incremento economico dell’importo di pensione diretta. Quanto sopra vale anche per le quote di riscatto versate in anni in cui era vigente la diversa normativa regolamentare che ne prevedeva la computabilità ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità. Il rapporto assicurativo – previdenziale, infatti, è un rapporto “aperto” e come tale suscettibile di risentire dell’effetto di tutte le modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire, con l’unico limite degli eventuali diritti quesiti o semi – quesiti; proprio per questo motivo l’art. 9 del regolamento ENPAF ha stabilito un regime transitorio che ha disciplinato la limitata computabilità del riscatto del corso di studi universitari, in via residuale, in un periodo che, tuttavia, si è esaurito nell’anno 1993. A decorrere dal 1994, quindi, il riscatto non ha più alcun effetto ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione utile per la pensione di anzianità. Domanda: Cosa devo fare per presentare domanda di procrastino ? Risposta: Il procrastino è l’istituto che consente di posticipare la decorrenza della pensione, da un minimo di un anno a un massimo di dieci, usufruendo di un incremento dell’ammontare della pensione di vecchiaia maturato alla data dell’originaria decorrenza. L’art. 11 bis per le donne prevede un incremento che va dal 6% al 102,3% mentre per gli uomini si va dal 6,1% al 103,3%. L’istituto è in vigore dal 1° febbraio 2004, la domanda deve essere presentata dall’iscritto che non sia già pensionato, a pena di decadenza, entro il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia utilizzando il modulo che l’Ente trasmette entro la fine dell’anno a tutti gli iscritti che maturano la pensione l’anno successivo. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione e può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza degli anni di posticipo richiesti, verrà applicata l’aliquota di incremento corrispondente agli anni completati alla data della revoca. All’opposto, il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere ulteriormente prorogato successivamente alla domanda ma prima della scadenza. In caso di premorienza la percentuale di aumento maturata fino alla data del decesso non va perduta ma viene applicata sulla pensione spettante ai superstiti. Domanda: Sono un pensionato di vecchiaia qual è la sorte dei contributi che ho versato successivamente al pensionamento ? Risposta: In base all’art. 10 del regolamento ENPAF il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione successivi al pensionamento ha diritto a vedersi corrispondere dei supplementi per ogni anno di contribuzione versato successivamente al pensionamento. Se il pensionato è ancora iscritto i supplementi vengono liquidati con cadenza quinquennale, nel caso in cui il pensionato si cancelli la liquidazione dei supplementi avviene in unica soluzione in relazione a tutta la contribuzione versata successivamente al pensionamento, con decorrenza da mese successivo a quello di cancellazione. Anche il pensionato di anzianità ha diritto alla liquidazione di supplementi purché connessi a contribuzione versata a partire dal 65° anno di età, ma solo a partire dalla contribuzione versata dal 2004. PAGINA 6 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 Domanda: Vorrei qualche spiegazione in merito al sistema di liquidazione della pensione da parte dell’ENPAF. Risposta: L’ENPAF adotta il sistema di liquidazione dei trattamenti “a prestazione definita”, in altri termini il regolamento dell’Ente stabilisce il valore economico che deve avere ogni anno di pensione in relazione ad un anno di contributo versato in misura intera, in caso di contributo versato in misura ridotta anche il coefficiente di pensione subisce una corrispondente riduzione proporzionale; l’importo annuo della pensione viene dunque determinato dalla sommatoria dei coefficienti economici di pensione conseguiti anno per anno in base alla tipologia di contributo versato (intero o ridotto). Nel tempo sono state adottate modifiche regolamentari che hanno modificato il coefficiente economico spettante, per cui questo varia non solo in relazione all’aliquota di contribuzione ma anche in relazione all’anno a cui si riferiscono i contributi versati. Il regolamento ENPAF indica i coefficienti economici nel loro valore nominale che tempo per tempo si incrementa dell’adeguamento all’indice ISTAT volta per volta riconosciuto dal Consiglio nazionale. Domanda: Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di invalidità ? Risposta: Il regolamento prevede poi che il diritto alla pensione di invalidità si consegua da parte degli iscritti di età inferiore ai sessantacinque anni che abbiano almeno cinque anni di iscrizione coperta da contribuzione e almeno tre anni di iscrizione e contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Occorre poi che il soggetto risulti inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale, il requisito sanitario viene accertato da un medico incaricato dall’ENPAF. La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinata. Domanda: Come viene computato il requisito dell’attività professionale? Risposta: Il regolamento ENPAF prevede sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione di anzianità il requisito dell’attività professionale nella misura di venti anni “a regime”, si aggiunga, tuttavia che il regolamento prevede un’articolata disciplina transitoria. In particolare, il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano per la prima volta o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994, mentre non è richiesta attività professionale per coloro che risultavano iscritti al 31 dicembre 1994 e che a quella data avevano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, mentre per coloro che risultavano iscritti alla medesima data ma avevano meno di quarantacinque anni il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994. Per ottenere il riconoscimento di un anno di attività professionale è sufficiente avere svolto tale attività per più di sei mesi nel corso di ciascun anno solare, viene valutata anche l’attività professionale svolta, in costanza di iscrizione, prima del 31 dicembre 1994. PAGINA 7 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ Domanda: Qual è il termine per presentare la domanda di indennità di maternità ? Risposta: La domanda va presentata non prima del sesto mese di gravidanza (27^ settimana) e non oltre il termine di decadenza di 180 giorni dalla data del parto. E’ opportuno ricordare che l’indennità viene corrisposta anche nel caso di interruzione della gravidanza, nel qual caso la domanda va presentata entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data in cui è intervenuto l’aborto. L’indennità spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento preadottivo, in questo caso il termine di decadenza è stabilito in 180 giorni dalla data in cui è avvenuto l’ingresso in famiglia del bambino. Domanda: Sono titolare di un’erboristeria ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ? Risposta: No perché, in qualità di titolare di esercizio commerciale nel quale non avviene la vendita di farmaci, diversamente da una farmacia o da una “parafarmacia”, lei è obbligatoriamente iscritta alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS e, quindi, fruisce della copertura indennitaria da parte di quest’ultimo Istituto. In base alla normativa vigente, l’ENPAF è tenuto a corrispondere l’indennità di maternità in tutti i casi in cui per il medesimo evento non vi sia altro Ente o Istituto tenuto al pagamento del beneficio in parola. Domanda: Sono titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ho diritto all’indennità di maternità dell’ENPAF ? Risposta: Chi esercita attività professionale nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS e pertanto è l’ENPAF l’istituto tenuto al versamento dell’indennità di maternità. Occorre rammentare che, comunque, nel caso di iscrizione alla Gestione Separata occorre verificare l’aliquota contributiva che l’iscritta è tenuta a versare, infatti, nel caso di versamento dell’aliquota massima questa contiene anche la quota di maternità per cui l’evento ottiene copertura indennitaria da parte dell’INPS, in caso di versamento alla Gestione Separata dell’aliquota contributiva ridotta l’evento non riceve copertura da parte dell’Istituto, per cui in caso di iscrizione all’ENPAF è questo a provvedere all’erogazione dell’indennità di maternità. Domanda: Sono una titolare di farmacia volevo conoscere il criterio in base al quale mi è stata liquidata l’indennità di maternità. Risposta: Secondo quanto previsto dall’art. 70, comma 2 del DL n. 151/2001 l’indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Nel caso di una titolare di farmacia i redditi prodotti sono redditi di impresa e, dunque, non possono essere presi a riferimento come base del calcolo dell’indennità. La normativa contempla un criterio residuale costituito dal salario minimo giornaliero del settore commercio che viene annualmente aggiornato e rappresenta la base di calcolo dell’indennità di maternità. PAGINA 8 FARMADAY – IL NOTIZIARIO IN TEMPO REALE PER IL FARMACISTA Anno IV – Numero 590 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli La Bacheca ORDINE: RAPPORTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE (COLLABORAZIONE O ESPLETAMENTO DI PRATICA PROFESSIONALE) Nota esplicativa dell’ASL Napoli 1 in merito all’obbligo da parte dei Titolari di Farmacia di provvedere ad effettuare le comunicazioni alla competente ASL di pertinenza, di inizio attività professionale in forma di collaborazione o di pratica professionale. La nota esplicativa e i moduli da utilizzare per la comunicazione contestuale allo STAP della Regione Campania, all’ASL e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ordine www.ordinefarmacistinapoli.it, Sezione Servizi, → Modulistica REQUISITI TRASFERIMENTO TITOLARIETA’ FARMACIA: DISPOSIZIONE DECRETO MILLEPROROGHE Si informa che ieri il Senato ha approvato in via definitiva, l’articolo unico del ddl 1779 di conversione del decreto legge del 31 dicembre 2014 n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, c.d. milleproroghe. Per quanto di interesse si segnala in particolare che all’art. 7 del DL citato è stato aggiunto il comma 4 quater che sposta fino al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e s.m.i. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti. Sono escluse dall’applicazione della disposizione le sedi oggetto del concorso straordinario. Sarà comunque cura della FOFI approfondire l’esame del citato provvedimento dopo la sua pubblicazione nella GU e comunicare eventuali ulteriori novità di interesse della professione. Ordine: Corsi ECM 2015–SESSIONE PRIMAVERILE Sessione Primavera – Si informa che da Mercoledì 18 Febbraio è possibile prenotare sul sito istituzionale dell’ordine i Corsi ECM Gratuiti 2015. COME PRENOTARSI: da Mercoledì 18 Febbraio è possibile prenotare i Corsi ECM 2015 1- collegarsi sul sito dell’Ordine www.ordinefarmacistinapoli.it 2- home page del sito dell’Ordine/sezione ECM 3- Prenotazioni 4- Accesso all’area riservata mediante username e password 5- Scegliere i corsi da prenotare
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