Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Appuntamento internazionale Martedì 24/02/2015 La nozione di deposito IVA • Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera pratica nel territorio della CEE. • Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è possibile custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o lavorazioni, senza pagamento dell’ IVA. • Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per l’immissione in consumo nello Stato. • L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”. •2 Introduzione dei beni – condizioni oggettive Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni: • se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera pratica nella UE, fatto che attribuisce loro la posizione doganale di beni comunitari • se comunitari devono provenire da uno Stato membro • se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario •3 Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia PRESENTAZIONE DOCUMENTI E SVINCOLO GARANZIA GARANZIA No IVA SI dazi I estrazione Si IVA autofattura I Si IVA I1 •4 Sentenza della Corte di Giustizia UE del 17/07/2014 – Causa C-272/13Equoland Il caso: • Merci immesse in libera pratica senza assolvimento dell’ IVA all’importazione in quanto dichiarate per l’introduzione in deposito IVA. • Introduzione nel deposito effettuata solo documentalmente (presa in carico su registro e scarico) ma non fisicamente. • Estrazione contestuale con emissione autofattura da parte del soggetto estrattore. Recupero dell’ IVA all’importazione e addebito di sanzione pari al 30% del suo importo. •5 Secondo la normativa nazionale, è obbligatorio introdurre fisicamente i beni importati nel deposito IVA al fine di beneficiare dell’agevolazione. La Corte di Giustizia UE con la sentenza citata ha ritenuto che tale obbligo, nonostante il suo carattere formale, sia da considerarsi come legittimo, in quanto spetta ai vari Stati Membri determinare le formalità che il soggetto passivo deve assolvere al fine di beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IVA. La Corte ha quindi concluso che l’art. 16 della Direttiva IVA n.77/388 non osta ad una normativa interna che subordini l’esenzione dal pagamento dell’IVA a condizione che le merci importate e destinate ad un deposito IVA siano fisicamente introdotte nel medesimo. •6 Sempre secondo la normativa interna e la conforme giurisprudenza, la mancata introduzione fisica della merce nel deposito IVA , non ritenendosi assolta l’imposta dovuta all’importazione mediante l’inversione contabile, comporta il pagamento dell’imposta generatasi per effetto dell’importazione La Corte ha statuito che, nel caso in esame, l’inosservanza di tale obbligo non ha comportato l’omesso pagamento dell’ IVA all’importazione, poiché la stessa è stata corrisposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, non conseguendone alcuna evasione dell’imposta. Coerentemente, la richiesta di versare nuovamente l’IVA dovuta all’importazione, senza riconoscere il diritto alla detrazione della stessa, viola il principio di neutralità dell’imposta riconosciuto dal diritto dell’ Unione europea. •7 Nelle sua conclusioni, la Corte ha asserito che la Sesta direttiva “ .....deve essere intesa nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro impone il pagamento dell’ IVA all’importazione qualora la medesima sia già stata regolarizzata con il meccanismo dell’ inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo”. Ha inoltre rilevato la Corte che , non essendo stata introdotta fisicamente la merce nel deposito, si potrebbe sostenere che l’IVA era dovuta al momento dell’importazione e pertanto il pagamento mediante il meccanismo dell’inversione contabile potrebbe essere considerato come tardivo, e non equiparabile a un tentativo di evasione o di frode •8 Oltre al pagamento dell’ imposta dovuta per l’effetto dell’ importazione è prevista l’applicazione della sanzione pari al 30% della stessa. In tema di sanzioni, La Corte ha affermato la legittimità della previsione di una sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, spettando ad ogni Stato Membro sanzionare le violazioni nel modo ritenuto più appropriato. Ha però osservato che detta sanzione debba rispettare il principio di proporzionalità, tenuto conto della natura e della gravità dell’infrazione commessa e la sua determinazione in misura fissa, senza graduazione in relazione alle specifiche circostanza, potrebbe essere sproporzionata, rimettendo però ogni valutazione al giudice nazionale. •9 Circolare 20/10/2014 n. 16/D Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ribadisce: • la legittimità dell’obbligo di introduzione fisica dei beni nel deposito IVA • l’assolvimento dell’ IVA all’importazione nei modi ordinari in caso di mancato rispetto dell’obbligo precedente. Osserva però che : tenuto conto della rilevanza meramente formale attribuita dalla Corte alla violazione connessa alla mancata introduzione fisica dei beni nel deposito, qualora l’imposta dovuta sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, sia assolutamente necessario accertare l’effettiva esistenza di tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato, valutando nel complesso le modalità di svolgimento dell’operazione ed il comportamento tenuto dai vari attori (importatore. depositario, soggetto estrattore) prima di poter procedere alla richiesta dell’ IVA all’importazione •10 Al fine di valutare tale comportamento, si potrà tenere conto delle disposizioni in tema di svincolo della garanzia prestata dall’importatore che prevedono la trasmissione alla Dogana competente di copia dell’autofattura emessa, integrata con gli estremi della sua registrazione nei libri contabili, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’Agenzia ammette che, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 1/212, la normativa nazionale era in contrasto con quella comunitaria in quanto la disposizione di cui al 7° comma dell’art. 60 del DPR 633/72 non consentiva ai soggetti passivi cedenti di rivalersi nei confronti dei loro cessionari della maggior imposta emersa in sede di accertamento. Con l’entrata in vigore del D.L. 1/2012 il diritto alla detrazione dell’imposta pagata dall’importatore a seguito di accertamento può essere esercitato entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha provveduto al pagamento della stessa, delle sanzioni e degli interessi •11 In tema di sanzioni rileva che : • la sentenza ha ritenuto legittima l’ applicazioni di sanzioni; • la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 13 del Dlgs n. 471/1997, con le riduzioni ivi contemplate in caso di tempestiva regolarizzazione • la normativa nazionale soddisfa il principio di proporzionalità, principio mai applicato concretamente perché l’autofattura emessa a fronte della mancata introduzione non costituiva elemento sanante della violazione del mancato pagamento dell’imposta dovuta all’importazione, con conseguente impossibilità di stabilire il termine finale per il relativo computo . Stabilisce che: • nei casi di specie, la sanzione pari al 30% dell’IVA non versata all’atto dell’importazione, sia applicata nella misura ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il 15° giorno, assumendo quale giorno finale quello in cui l’autofattura per estrazione risulta annotata nei registri contabili; • la sanzione ridotta sarà applicata anche nel caso in cui l’estrazione avvenga nel medesimo giorno in cui si presenta in Dogana la dichiarazione di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere introdotte in un deposito IVA. •12 Cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente Art.8, c1, lett.b) del DPR 633/72 regola le esportazioni c.d. indirette: • l’acquirente deve essere un soggetto passivo non residente • I beni devono essere esportati ‘’nello stato originario’’ • L’uscita deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dei beni L’ uscita deve essere comprovata. • se manca la prova • o se l’ esportazione avviene oltre i 90 giorni viene meno il regime di non imponibilità ed il cedente deve regolarizzare l’operazione con l’applicazione dell’imposta entro i 30 giorni successivi allo scadere del novantesimo giorno al fine di evitare la sanzione dal 50 al 100% dell’imposta relativa •13 E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso sanando la violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, versando una sanzione pari ad 1/8 del minimo (art. 13 D.Lgs 472/97) cessione all’esportazione euro 80.000 - beni consegnati il 10/04/2015 - uscita entro 09/07/2015 acquisizione prova entro il 09/07/2015 NO REGOLARIZZAZIONE RAVVEDIMENTO Versamento IVA euro 17.600 entro il 08/08/2015 Versamento IVA euro 17.600 Versamento sanzione ridotta euro 1.100 •14 Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/12/2013 – Causa C-563/12 L’esportazione di un bene si perfeziona e la non imponibilità si realizza quando: • il potere di disporre del bene come proprietario è trasmesso all’acquirente • il fornitore prova che il bene è stato spedito o trasportato fuori dalla UE • a seguito di ciò il bene ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione E’ consentito agli Stati membri di stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, che tenga conto delle pratiche commerciali nell’ambito delle esportazioni negli Stati terzi, al fine di verificare se il bene oggetto dell’esportazione sia effettivamente uscito tal territorio doganale della UE Una normativa nazionale che assoggetta l’esenzione all’esportazione al rispetto di un termine di uscita senza però consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine della non imponibilità, che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, è da ritenersi eccessiva. •15 Risoluzione 10/11/2014 n. 98/E Agenzia delle Entrate Ribadisce: • la legittimità del termine di 90 giorni entro la quale la merce deve essere esportata • la correttezza della procedura di regolarizzazione ex art. 7, comma 1, del D.Lgs 471/97 da attuare ove, trascorsi i 90 giorni, non si abbia la prova che il bene è uscito dal territorio nazionale Prendendo atto dell’indirizzo della Corte europea: • ritiene che il regime di non imponibilità si applichi sia: • quando il bene sia esportato entro i 90 giorni, ma se ne acquisisca la prova oltre i 30 giorni previsti per la regolarizzazione ; • quando il bene esca dal territorio UE dopo i 90 giorni, purché sia acquisita la prova dell’esportazione •16 cessione all’esportazione 80.000 - beni consegnati il 10/04/2015 - uscita entro 09/07/2015 acquisizione prova entro il 09/07/2015 quando il bene è esportato entro i 90 giorni, ma se ne acquisisca la prova oltre i 30 giorni previsti per la regolarizzazione quando il bene esce dal territorio UE dopo i 90 giorni, purché sia acquisita la prova dell’esportazione REGOLARIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE Versamento IVA euro 17.600 entro il 08/08/2015 Versamento IVA euro 17.600 entro il 08/08/2015 RECUPERO DELL’IMPOSTA Emissione di una nota di variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello di esportazione Istanza di rimborso entro il termine di 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per il rimborso •17 quando il bene esce dal territorio UE dopo i 90 giorni, ma entro i 30 giorni previsti per la regolarizzazione e purché sia acquisita la prova dell’esportazione NESSUNA REGOLARIZZAZIONE •18 siamo tronfiamente nella legalità anche se, obtorto collo, ammettiamo che la violazione connessa alla mancata introduzione nel deposito è di natura meramente formale qualora l’imposta dovuta all’importazione sia già regolarizzata mediante il meccanismo del reverse charge... ce lo impone la sentenza della Corte •19 siamo sempre andati giù per le trippe , ma d’ora in avanti, grazie alla saggezza della Corte di Giustizia che ha illuminato le nostre menti ottenebrate dall’esigenza di fare cassa, prima di richiedere il pagamento dell’ IVA all’importazione, valuteremo l’ effettiva esistenza di tentativi di frode, le modalità di svolgimento dell’operazione, nonché il comportamento dei vari soggetti.... se tutto è OK ci basta l’avvenuta applicazione del meccanismo del reverse charge.... •20 dal 1993 al 2011, in barba alle disposizioni comunitarie, abbiamo serenamente rapinato il contribuente obbligandolo a pagare l’imposta all’importazione derivante da accertamento, vietandogli nel contempo la detrazione della stessa.... dal 2012,con grande generosità, abbiamo modificato il contenuto dell’art. 60, pertanto oggi siamo perfettamente in linea con le disposizioni comunitarie.... ehm ....prima che ci raggiungesse un’ulteriore procedura d’infrazione... •21 non ne dubitavamo, l’applicazione di una sanzione è assolutamente legittima purtroppo, ahi noi, l’abbiamo sempre applicata in misura fissa, anche se la norma prevedeva l’applicazione di riduzioni in caso di tempestiva regolarizzazione, però a nostra discolpa si consideri che: -la consolidata giurisprudenza interna ci ha sempre dato ragione..... ma , purtroppo, le sentenze della Corte UE hanno validità erga omnes.... - fino a ieri non eravamo in grado di stabilire il termine finale per il computo delle riduzioni.... era così difficile prima che la nostre menti fossero illuminate •22 per le causa passate in giudicato, chi ha avuto ha avuto chi ha dato ha dato..... per le causa pendenti e procedimenti in corso comparabili alla vicenda oggetto della pronuncia della Corte UE ... (dopo aver costretto la controparte a notti insonni ed a notevoli esborsi monetari N.d.A. ) abbandoniamo la controversia ma, mi raccomando , chiediamo la compensazione delle spese di giudizio .... •23
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