Quali prospettive per l`equity crowdfunding in Italia?

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Giovanni Cucchiarato, associate, Jenny,Avvocati | 6 marzo 2015
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Quali prospettive per l'equity
crowdfunding in Italia?
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EQUITY CROWDFUNDING
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Ad un anno e mezzo circa dalla sua introduzione l'equity crowdfunding – ossia la possibilità
riconosciuta in Italia a determinate società di capitali (costituite anche in forma di S.r.l.) di
raccogliere capitale di rischio sul mercato attraverso portali online – non ha ancora ottenuto
il successo auspicato.
Se, infatti, da un lato si è registrato un forte incremento del numero delle startup innovative,
dall'altro lato il numero delle campagne di equity crowdfunding completate con successo fino
ad oggi da parte di tale nuova tipologia societaria è sicuramente modesto, quanto meno in
termini assoluti.
Tra i 15 gestori di portali di equity crowdfunding autorizzati dalla Consob solo 6 hanno infatti
effettuato almeno una campagna di equity crowdfunding. Se guardiamo poi al numero di
campagne realizzate, ad oggi ne sono partite 45 in totale e la loro percentuale di riuscita non
è stata altissima, dal momento che solo 11 compagne sono andate in porto con successo
raggiungendo il target di finanziamento prefissato, mentre ben 34 campagne non sono state
finanziate, con percentuali di capitale raccolto, tra l'altro, mediamente molto inferiori al
target richiesto.
Se il boom dell'equity crowdfunding non c'è ancora stato, però, questo non significa che ciò
non possa avvenire nel prossimo futuro. A tale riguardo, un primo importante passo avanti è
rappresentato dall'estensione della possibilità di finanziarsi tramite equity crowdfunding
riconosciuta ora, oltre che alle startup innovative, alle cosiddette "PMI innovative",
introdotta dal decreto legge Investment Compact approvato dal Governo il 24 gennaio 2015
ed in corso di conversione in Parlamento. In tale nuova categoria societaria (le PMI
innovative) vengono ricomprese le piccole e medie imprese che rispondono a determinate
caratteristiche, tra le quali l'avere almeno due su tre dei requisiti di innovazione previsti dalla
legge (determinata quota di spese in ricerca e sviluppo, impiego di forza lavoro altamente
qualificata, titolarità di diritti di privativa industriale).
Se da un lato tale estensione alle PMI innovative della maggior parte delle agevolazioni
previste ad oggi per le startup innovative – ed in particolare della possibilità di finanziarsi
tramite l'equity crowdfunding – va salutata positivamente, dall'altro lato è lecito dubitare che
ciò possa essere sufficiente per far prendere il volo al mercato dell'equity crowdfunding. In
un contesto come quello italiano, ancora restio – per mentalità e tradizione – all'utilizzo di
strumenti alternativi di finanziamento, meglio sarebbe stato estendere a tutto il panorama
delle PMI italiane (prescindendo pertanto sia dai loro requisiti di "innovatività", che dalla
data di loro costituzione) – se non addirittura a tutte le società di capitali – lo strumento
dell'equity crowdfunding. Una tale estensione faciliterebbe infatti la creazione di un vero e
proprio mercato secondario delle quote di partecipazione sociale delle piccole e medie
imprese.
L'Italia, pur essendo stato il primo Paese al mondo a regolamentare compiutamente il
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Codici e Formule
Costituzione
fenomeno, è l'unico Stato nel quale l'equity crowdfunding è limitato dalla sussistenza di
Disposizioni sulla Legge in generale
determinati requisiti soggettivi delle imprese. Se guardiamo a quanto sta succedendo
all'estero, notiamo infatti che in nessuno dei paesi nei quali l'equity crowdfunding è stato
Codice Civile
regolamentato (Francia e Gran Bretagna) ovvero dove attualmente è in corso di emanazione
la relativa legislazione primaria o regolamentare (come in Germania o negli Stati Uniti),
esistono dei requisiti soggettivi per le aziende che intendono accedere a tali forme di
finanziamento, sia con riferimento all'equity crowdfunding che al c.d. "loan crowdfunding",
Codice Penale
Codice di Procedura civile
Codice di Procedura penale
Codice della Strada
che altro non è se non una forma di prestito tra privati, il quale – a differenza che in Italia – è
stato (o è previsto che venga) regolamentato nei paesi sopra citati.
Formulario civile
Facendo una rapida carrellata comparatistica, si nota infatti che né negli Stati Uniti – dove il
delle formule civili personalizzabili per il
crowdfunding è stato disciplinato dal "JOBS Act" già nel 2011, ma dove è ancora in corso di
discussione il relativo regolamento attuativo della SEC –, né in Francia dove la normativa è
professionista legale.
entrata in vigore ad ottobre 2014, né in Gran Bretagna, dove la FCA (Financial Conduct
Formulario penale
Authority) ha emanato un regolamento nel marzo 2014, e né all'interno del disegno di legge
attualmente in discussione avanti al parlamento tedesco sulla legge di tutela dei piccoli
Dal Formulario di Lex24 una selezione
investitori (Kleinanlegerschutzgesetz), l'utilizzo dell'equity crowdfunding, pur essendo
Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule penali personalizzabili per il
professionista legale.
tendenzialmente destinato – per sua natura – alle piccole e medie imprese, è limitato alle
sole società aventi determinati requisiti, siano essi di carattere dimensionale, ovvero legati
alla loro data di costituzione o al loro maggiore o minore grado di innovatività.
L'estensione dell'equity crowdfunding anche ad altri tipi di società è infatti una strada
obbligata che il Legislatore italiano dovrà prima o poi intraprendere se vuole fare decollare il
mercato legato a questo nuovo strumento di finanziamento.
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