CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO X LEGISLATURA SEDUTA DEL 10.3.2015 Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO Consigliere Segretario: MONACO ASS. ASS. ASS. BALDUCCI FEBBO PAOLINI BERARDINETTI GATTI PAOLUCCI BRACCO GEROSOLIMO PEPE CHIODI IAMPIERI PETTINARI D’ALESSANDRO MARCOZZI D’ALFONSO MARIANI RANIERI MAZZOCCA SCLOCCO D’IGNAZIO MERCANTE SMARGIASSI DI MATTEO MONACO SOSPIRI DI NICOLA MONTICELLI DI PANGRAZIO OLIVIERI DI DALMAZIO X X PIETRUCCI VERBALE N. 22/3 OGGETTO: Legge regionale: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale"). IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della 5a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Olivieri che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante; Visto il progetto di legge n. 76/2015 di iniziativa consiliare recante: Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 recante: Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale"; Udito l'intervento del consigliere Gatti; Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria; Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso LO APPROVA con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO VT/cm IL PRESIDENTE Consiglio Regionale Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale") Relazione Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, rappresenta un’eccellenza scientifica di livello internazionale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale. E’ comune intenzione delle Regioni Abruzzo e Molise provvedere in piena sintonia al suo riordino, dando attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 Il disegno di legge, innanzitutto, è finalizzato a superare i rilievi di costituzionalità sollevati dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2015, relativamente agli articoli 12, comma 5, in materia di collocamento in aspettativa con assegni del Direttore generale anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 recante: “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e all’art. 25, comma 2 relativamente alla durata sia del Consiglio d’Amministrazione sia del Direttore generale. Inoltre le modifiche puntuali recate dall’articolo unico di cui si compone il presente d.d.l.r, recepiscono l’intesa raggiunta dalla Regione Abruzzo con la regione Molise in occasione dell’incontro svolto lo scorso 5 febbraio, presso la sede della delegazione della Regione Abruzzo a Roma, e che ha portato alla piena condivisione di un testo comune tra le due Regioni per il riordino dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Più in particolare vengono introdotte le seguenti modifiche: lettera a): viene emendato l’articolo 3, comma 1, lett. d) della L.R. 21 novembre 2014, n. 41 relativo ai compiti istituzionali dell’IZSAeM, come da indicazione del Ministero della Salute ed al fine di evitare conflitti di competenza con altri Enti impegnati nello svolgimento di attività legate alla tutela dell’ambiente; lettera b): viene emendato l’articolo 3, comma 1, lett. k) relativo ai compiti istituzionali dell’IZSAeM come da indicazione del Ministero della Salute ed al fine di estrapolare le attività svolte nell’interesse di privati dal novero dei fini istituzionali e ricondurle nell’ambito delle prestazioni rese nell’interesse di terzi di cui al successivo art. 5; lettera c): viene emendato l’articolo 3, comma 1, lett. n relativo ai compiti istituzionali dell’IZSAeM come da indicazione del Ministero della Salute ed al fine di estrapolare le attività svolte nell’interesse di privati dal novero dei fini istituzionali e ricondurle nell’ambito delle prestazioni rese nell’interesse di terzi di cui al successivo articolo 5; lettera d): viene emendato il comma 2 dell’articolo 5 relativo alle prestazioni rese dall’Istituto nell’interesse di terzi come da indicazione del Ministero della Salute ed in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 106/2012 che limita le 2 attività di supporto che l’Istituto può fornire nell’ambito di corsi, master e stage universitari al solo ambito veterinario; lettera e): viene emendato il comma 2, lett. b) dell’articolo 6 relativo all’organizzazione dell’Istituto ribadendo il principio di parità tra le due Regioni competenti; lettera h): viene emendato il comma 1 dell’articolo 10 al fine di meglio definire la natura del provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione; lettera i): viene emendato il comma 2 dell’articolo 10 al fine di meglio definire la natura del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario a seguito dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione; lettera l): viene emendato il comma 2 dell’articolo 12 al fine di rendere il dettato normativo più consono alla natura dell’iter di designazione del Direttore Generale, che non viene attuato attraverso una procedura selettiva in senso stretto ma rimesso alla scelta discrezionale del Presidente della Regione in esito ad avviso pubblico finalizzato all’assunzione delle candidature; lettera n): viene emendato il comma 4 dell’articolo 12 al fine di rendere il testo più aderente al vigente quadro normativo in particolare attraverso la precisazione della natura del rapporto del Direttore Generale come “a tempo pieno”, della durata del relativo incarico in un lasso compreso tra tre e cinque anni e la rimozione del limite massimo di età. Vengono inoltre inseriti i riferimenti di legge relativi alla determinazione degli emolumenti; lettera o): viene emendato il comma 5 dell’articolo 12 in materia di aspettativa del soggetto nominato quale Direttore Generale, a seguito della eccezione di costituzionalità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzata a ricondurre correttamente l’ambito di applicazione del DPR 382/1980 ai soli professori o ricercatori universitari; lettera r): viene emendato il comma 1 dell’articolo 15 in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 che non richiede le specifiche e documentate esperienze anche internazionali indicate ai fini della nomina a Direttore Sanitario; lettera s): viene emendato il comma 3 dell’articolo 15 al fine di meglio armonizzare il dettato normativo con la giurisprudenza della Consulta e della Corte di Cassazione in materia di durata dell’incarico del Direttore Sanitario, contemperando il principio della continuità amministrativa con l’esigenza di non pregiudicare in modo aprioristico ed insuperabile la possibilità del Direttore Generale di scegliere il proprio collaboratore ed instaurare con lo stesso un rapporto fiduciario. Il testo viene inoltre reso aderente al quadro normativo in materia di limiti dei età; lettera t): viene emendato il comma 3 dell’articolo 16 al fine di meglio armonizzare il dettato normativo con la giurisprudenza della Consulta e della Corte di Cassazione in materia di durata dell’incarico del Direttore Amministrativo, contemperando il principio della continuità amministrativa con l’esigenza di non pregiudicare in modo aprioristico ed insuperabile la possibilità del Direttore Generale di scegliere il proprio collaboratore ed instaurare con lo stesso un rapporto fiduciario. Il testo viene inoltre reso aderente al quadro normativo in materia di limiti dei età; lettera u): viene emendato il comma 5 dell’articolo 18 al fine di meglio precisare la natura del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario in caso di inottemperanza da parte del Consiglio di Amministrazione all’obbligo di adozione dello statuto. Viene inoltre eliminata, in quanto ritenuta superflua, la richiesta di parere all’Istituto; lettera v): viene emendato il comma 1 dell’articolo 23 al fine di meglio armonizzare il testo al vigente quadro normativo in materia di vigilanza e controllo sugli atti; 3 lettera cc): viene emendato il comma 7 dell’articolo 23 al fine di inserire l’intesa con la Regione Molise nel procedimento di nomina del Commissario ad acta per inottemperanza da parte dell’Istituto alle norme in materia di controllo; lettera dd): viene emendato il comma 2 dell’articolo 25 a seguito eccezione di costituzionalità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al fine di rendere il testo compatibile con le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 106/2012 e dell’art. 1, comma 579 della L. 190/2014; lettere f), g), m), p), q), z), aa) e bb): gli emendamenti introducono modifiche terminologiche e lessicali che non incidono in termini sostanziali sul dettato normativo ma sono finalizzati a renderne il testo più armonico. Relazione della 5a Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” La Commissione nella seduta del 10 marzo 2015 ha esaminato il progetto di legge n. 76/2015 di iniziativa della Giunta regionale. All’unanimità dei presenti ha concordato di recepire la riformulazione del testo effettuata dal Servizio Legislativo. Di seguito, ha approvato tutti i singoli articoli e, infine, all’unanimità dei Consiglieri presenti, il testo nel suo complesso. Hanno votato a favore i Consiglieri: Olivieri, Pietrucci, Mariani +delega del Consigliere Monticelli, Di Nicola, Monaco, Gatti+delega del Consigliere Chiodi, Ranieri, Pettinari, Smargiassi e Bracco. Consiglio Regionale Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale") Art. 1 (Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) le parole "tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "correlati profili di tutela ambientale"; b) alla lettera k) le parole "e privati" sono soppresse; c) alla lettera n) le parole ", nonché il supporto e l’assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare" sono soppresse. Art. 2 (Modifica all'art. 5 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 41/2014 le parole "e in altre discipline di ambito tecnico-scientifico" sono soppresse. Art. 3 (Integrazione all'art. 6 della l.r. 41/2014) 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2014, dopo le parole "appositamente finanziati" sono aggiunte le seguenti: "e del principio di parità tra le due Regioni". Art. 4 (Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2014) 1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 le parole "di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Abruzzo ed uno dalla Regione Molise" sono sostituite dalle seguenti: "di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise". 2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione dell’Ente competente.". 2 Art. 5 (Modifiche e integrazioni all'art. 10 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "può essere sciolto" sono inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto e motivato,". 2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "Regioni Abruzzo e Molise," sono inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto,". Art. 6 (Modifiche all'art. 12 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "tramite apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito avviso pubblico". 2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "D.Lgs. 502/1992" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". 3. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, e regolato da un contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le caratteristiche e i contenuti del relativo contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i.". 4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole "o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale" e "eventualmente rinnovabile," sono soppresse; b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 502/1992.". Art. 7 (Modifica all'art. 13 della l.r. 41/2014) 1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 41/2014 è sostituita dalla seguente: "m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.". Art. 8 (Modifiche all'art. 15 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico- 3 sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.". 2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.". Art. 9 (Modifica all'art. 16 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.". Art. 10 (Modifica all'art. 18 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.". Art. 11 (Modifiche all'art. 23 della l.r. 41/2014) 1. All'articolo 23 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "dalle Regioni Abruzzo e Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono soppresse. 2) Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014, dopo la parola "esercitano" è inserita la seguente: "altresì". 3) Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "Giunta regionale d’Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti: "Regione Abruzzo e della Regione Molise". 4) Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "può prospettare" sono sostituite dalla seguente: "prospetta". 5) Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "7. Qualora l’Istituto ometta o ritardi l’adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può nominare, d’intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad acta".". Art. 12 (Modifica all'art. 25 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: 4 "2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi.". **************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/3 del 10.3.2015, ha approvato la presente legge. IL PRESIDENTE VT/cm
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