deliberazione legislativa n. 22/3 del 10 marzo 2015

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
X LEGISLATURA
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SEDUTA DEL 10.3.2015
Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO
Consigliere Segretario: MONACO
ASS.
ASS.
ASS.
BALDUCCI
FEBBO
PAOLINI
BERARDINETTI
GATTI
PAOLUCCI
BRACCO
GEROSOLIMO
PEPE
CHIODI
IAMPIERI
PETTINARI
D’ALESSANDRO
MARCOZZI
D’ALFONSO
MARIANI
RANIERI
MAZZOCCA
SCLOCCO
D’IGNAZIO
MERCANTE
SMARGIASSI
DI MATTEO
MONACO
SOSPIRI
DI NICOLA
MONTICELLI
DI PANGRAZIO
OLIVIERI
DI DALMAZIO
X
X
PIETRUCCI
VERBALE N. 22/3
OGGETTO: Legge regionale: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre
2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise "G. Caporale").
IL CONSIGLIO REGIONALE
Udita la relazione della 5a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente
Olivieri che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;
Visto il progetto di legge n. 76/2015 di iniziativa consiliare recante: Modifiche alla legge
regionale 21 novembre 2014, n. 41 recante: Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale";
Udito l'intervento del consigliere Gatti;
Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il
progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;
Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso
LO APPROVA
con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
VT/cm
IL PRESIDENTE
Consiglio Regionale
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale")
Relazione
Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”,
rappresenta un’eccellenza scientifica di livello internazionale in materia di sicurezza
alimentare e sanità animale. E’ comune intenzione delle Regioni Abruzzo e Molise
provvedere in piena sintonia al suo riordino, dando attuazione a quanto disposto dal decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal
Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183
Il disegno di legge, innanzitutto, è finalizzato a superare i rilievi di costituzionalità
sollevati dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2015, relativamente agli articoli 12,
comma 5, in materia di collocamento in aspettativa con assegni del Direttore generale anche
al di fuori dei casi previsti dall’art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 recante:
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica”, e all’art. 25, comma 2 relativamente alla durata
sia del Consiglio d’Amministrazione sia del Direttore generale.
Inoltre le modifiche puntuali recate dall’articolo unico di cui si compone il presente
d.d.l.r, recepiscono l’intesa raggiunta dalla Regione Abruzzo con la regione Molise in
occasione dell’incontro svolto lo scorso 5 febbraio, presso la sede della delegazione della
Regione Abruzzo a Roma, e che ha portato alla piena condivisione di un testo comune tra le
due Regioni per il riordino dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale”.
Più in particolare vengono introdotte le seguenti modifiche:
lettera a): viene emendato l’articolo 3, comma 1, lett. d) della L.R. 21 novembre 2014, n. 41
relativo ai compiti istituzionali dell’IZSAeM, come da indicazione del Ministero della
Salute ed al fine di evitare conflitti di competenza con altri Enti impegnati nello
svolgimento di attività legate alla tutela dell’ambiente;
lettera b): viene emendato l’articolo 3, comma 1, lett. k) relativo ai compiti istituzionali
dell’IZSAeM come da indicazione del Ministero della Salute ed al fine di estrapolare le
attività svolte nell’interesse di privati dal novero dei fini istituzionali e ricondurle
nell’ambito delle prestazioni rese nell’interesse di terzi di cui al successivo art. 5;
lettera c): viene emendato l’articolo 3, comma 1, lett. n relativo ai compiti istituzionali
dell’IZSAeM come da indicazione del Ministero della Salute ed al fine di estrapolare le
attività svolte nell’interesse di privati dal novero dei fini istituzionali e ricondurle
nell’ambito delle prestazioni rese nell’interesse di terzi di cui al successivo articolo 5;
lettera d): viene emendato il comma 2 dell’articolo 5 relativo alle prestazioni rese
dall’Istituto nell’interesse di terzi come da indicazione del Ministero della Salute ed in
ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 106/2012 che limita le
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attività di supporto che l’Istituto può fornire nell’ambito di corsi, master e stage universitari
al solo ambito veterinario;
lettera e): viene emendato il comma 2, lett. b) dell’articolo 6 relativo all’organizzazione
dell’Istituto ribadendo il principio di parità tra le due Regioni competenti;
lettera h): viene emendato il comma 1 dell’articolo 10 al fine di meglio definire la natura del
provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
lettera i): viene emendato il comma 2 dell’articolo 10 al fine di meglio definire la natura del
provvedimento di nomina del Commissario Straordinario a seguito dello scioglimento del
Consiglio di Amministrazione;
lettera l): viene emendato il comma 2 dell’articolo 12 al fine di rendere il dettato normativo
più consono alla natura dell’iter di designazione del Direttore Generale, che non viene
attuato attraverso una procedura selettiva in senso stretto ma rimesso alla scelta
discrezionale del Presidente della Regione in esito ad avviso pubblico finalizzato
all’assunzione delle candidature;
lettera n): viene emendato il comma 4 dell’articolo 12 al fine di rendere il testo più aderente
al vigente quadro normativo in particolare attraverso la precisazione della natura del
rapporto del Direttore Generale come “a tempo pieno”, della durata del relativo incarico in
un lasso compreso tra tre e cinque anni e la rimozione del limite massimo di età. Vengono
inoltre inseriti i riferimenti di legge relativi alla determinazione degli emolumenti;
lettera o): viene emendato il comma 5 dell’articolo 12 in materia di aspettativa del soggetto
nominato quale Direttore Generale, a seguito della eccezione di costituzionalità sollevata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzata a ricondurre correttamente l’ambito
di applicazione del DPR 382/1980 ai soli professori o ricercatori universitari;
lettera r): viene emendato il comma 1 dell’articolo 15 in ottemperanza a quanto prescritto
dall’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 che non richiede le specifiche e documentate
esperienze anche internazionali indicate ai fini della nomina a Direttore Sanitario;
lettera s): viene emendato il comma 3 dell’articolo 15 al fine di meglio armonizzare il
dettato normativo con la giurisprudenza della Consulta e della Corte di Cassazione in
materia di durata dell’incarico del Direttore Sanitario, contemperando il principio della
continuità amministrativa con l’esigenza di non pregiudicare in modo aprioristico ed
insuperabile la possibilità del Direttore Generale di scegliere il proprio collaboratore ed
instaurare con lo stesso un rapporto fiduciario. Il testo viene inoltre reso aderente al quadro
normativo in materia di limiti dei età;
lettera t): viene emendato il comma 3 dell’articolo 16 al fine di meglio armonizzare il
dettato normativo con la giurisprudenza della Consulta e della Corte di Cassazione in
materia di durata dell’incarico del Direttore Amministrativo, contemperando il principio
della continuità amministrativa con l’esigenza di non pregiudicare in modo aprioristico ed
insuperabile la possibilità del Direttore Generale di scegliere il proprio collaboratore ed
instaurare con lo stesso un rapporto fiduciario. Il testo viene inoltre reso aderente al quadro
normativo in materia di limiti dei età;
lettera u): viene emendato il comma 5 dell’articolo 18 al fine di meglio precisare la natura
del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario in caso di inottemperanza da
parte del Consiglio di Amministrazione all’obbligo di adozione dello statuto. Viene inoltre
eliminata, in quanto ritenuta superflua, la richiesta di parere all’Istituto;
lettera v): viene emendato il comma 1 dell’articolo 23 al fine di meglio armonizzare il testo
al vigente quadro normativo in materia di vigilanza e controllo sugli atti;
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lettera cc): viene emendato il comma 7 dell’articolo 23 al fine di inserire l’intesa con la
Regione Molise nel procedimento di nomina del Commissario ad acta per inottemperanza
da parte dell’Istituto alle norme in materia di controllo;
lettera dd): viene emendato il comma 2 dell’articolo 25 a seguito eccezione di
costituzionalità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al fine di rendere il
testo compatibile con le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 106/2012 e dell’art. 1,
comma 579 della L. 190/2014;
lettere f), g), m), p), q), z), aa) e bb): gli emendamenti introducono modifiche
terminologiche e lessicali che non incidono in termini sostanziali sul dettato normativo ma
sono finalizzati a renderne il testo più armonico.
Relazione della 5a Commissione Consiliare
“Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”
La Commissione nella seduta del 10 marzo 2015 ha esaminato il progetto di legge n.
76/2015 di iniziativa della Giunta regionale. All’unanimità dei presenti ha concordato di
recepire la riformulazione del testo effettuata dal Servizio Legislativo.
Di seguito, ha approvato tutti i singoli articoli e, infine, all’unanimità dei Consiglieri
presenti, il testo nel suo complesso.
Hanno votato a favore i Consiglieri: Olivieri, Pietrucci, Mariani +delega del Consigliere
Monticelli, Di Nicola, Monaco, Gatti+delega del Consigliere Chiodi, Ranieri, Pettinari,
Smargiassi e Bracco.
Consiglio Regionale
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale")
Art. 1
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) le parole "tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "correlati
profili di tutela ambientale";
b) alla lettera k) le parole "e privati" sono soppresse;
c) alla lettera n) le parole ", nonché il supporto e l’assistenza agli operatori del settore
alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza
alimentare" sono soppresse.
Art. 2
(Modifica all'art. 5 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 41/2014 le parole "e in altre discipline di ambito
tecnico-scientifico" sono soppresse.
Art. 3
(Integrazione all'art. 6 della l.r. 41/2014)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2014, dopo le parole
"appositamente finanziati" sono aggiunte le seguenti: "e del principio di parità tra le due
Regioni".
Art. 4
(Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2014)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 le parole "di cui uno
designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Abruzzo ed uno dalla Regione
Molise" sono sostituite dalle seguenti: "di cui uno designato dal Ministro della Salute,
uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise".
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione
dell’Ente competente.".
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Art. 5
(Modifiche e integrazioni all'art. 10 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "può essere sciolto" sono
inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto e motivato,".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "Regioni Abruzzo e
Molise," sono inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto,".
Art. 6
(Modifiche all'art. 12 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "tramite apposita procedura
selettiva ad evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito
avviso pubblico".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "D.Lgs. 502/1992" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
3. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell’articolo 3 bis,
comma 8 del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, e regolato da un contratto di diritto
privato, stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo, di durata compresa tra tre
e cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le caratteristiche e i contenuti del relativo
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli
previsti dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul
contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i.".
4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole "o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale" e
"eventualmente rinnovabile," sono soppresse;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non espressamente previsto
relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo
502/1992.".
Art. 7
(Modifica all'art. 13 della l.r. 41/2014)
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 41/2014 è sostituita dalla seguente:
"m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.".
Art. 8
(Modifiche all'art. 15 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-
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sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo a tempo pieno, regolato da
contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e
comunque non superiore a cinque anni.".
Art. 9
(Modifica all'art. 16 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato
da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e
comunque non superiore a cinque anni.".
Art. 10
(Modifica all'art. 18 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per
l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo
ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto,
assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il
quale nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro
quarantacinque giorni dalla nomina.".
Art. 11
(Modifiche all'art. 23 della l.r. 41/2014)
1. All'articolo 23 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "dalle Regioni Abruzzo e
Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono soppresse.
2) Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014, dopo la parola "esercitano" è inserita
la seguente: "altresì".
3) Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "Giunta regionale d’Abruzzo"
sono sostituite dalle seguenti: "Regione Abruzzo e della Regione Molise".
4) Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "può prospettare" sono
sostituite dalla seguente: "prospetta".
5) Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora l’Istituto ometta o ritardi l’adozione di uno degli atti di cui al presente
articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta
giorni, può nominare, d’intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad
acta".".
Art. 12
(Modifica all'art. 25 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
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"2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
espletare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi.".
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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/3 del 10.3.2015, ha
approvato la presente legge.
IL PRESIDENTE
VT/cm