vedi la proposta di nuovo Statuto

Club Alpino Italiano
SEZIONE DI CONEGLIANO
Anno di fondazione 1925
Statuto proposto in approvazione
all’Assemblea Straordinaria dei Soci
del 28 marzo 2015
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Club Alpino Italiano
SEZIONE DI CONEGLIANO
Anno di fondazione 1925
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA
Art. 1 – Denominazione e Sede
E’ costituita dal 1925, con sede legale in Conegliano (TV), in via Rossini, 2B, l’associazione denominata
“CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Conegliano” con sigla “CAI - Sezione di Conegliano”.
L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – Natura
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a
principi di democraticità.
E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa,
funzionale e patrimoniale.
Si rapporta con il Club Alpino Italiano nazionale, per recepire indicazioni sulle modalità operative e linee di
indirizzo dell’attività sociale. Si rapporta inoltre al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano,
Regione del Veneto.
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 – Scopi
L’Associazione ha per scopo la promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo
studio delle montagne, nonché la tutela del loro ambiente naturale, specie quelle del territorio della Regione
del Veneto in cui si svolge in prevalenza l’attività Sociale e nel quale l’associazione persegue le proprie
finalità statutarie.
Per conseguire tali scopi, provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature
alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività
alpinistiche e di arrampicata, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche,
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla
organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche e di arrampicata,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile
e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di propri
Soci come istruttori, accompagnatori ed operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con enti e associazioni locali, di attività scientifiche, culturali e
didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche
per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a
collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) alla pubblicazione dei periodici sezionali “Montagna Insieme” e “Montagna Insieme Ragazzi”, ed
eventuali supplementi, dei quali è editrice e proprietaria, nonché alla diffusione con altri mezzi di
comunicazione delle iniziative e dei contenuti connessi alle diverse attività;
l) a curare la sede dell’associazione, la biblioteca, la cartografia e l’archivio sezionali.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 4 – Sede Sociale
Nei locali della Sede Sociale non possono svolgersi attività che contrastino con gli scopi che l’associazione
intende perseguire.
Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio
Direttivo e nei casi di urgenza, del Presidente.
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Anno di fondazione 1925
TITOLO II
SOCI DELLA SEZIONE
Art. 5 – Soci
Sono previste le seguenti categorie di Soci: Ordinari, Familiari, Giovani e Benemeriti.
Sono Soci Ordinari i maggiorenni di età o che diventino tali nel corso dell’anno sociale; la sottocategoria dei
Soci Juniores distingue i Soci fino a venticinque anni di età, compiuti nel corso dell’anno sociale.
Sono Soci Familiari i componenti del nucleo familiare del Socio Ordinario, con esso conviventi, che siano
maggiorenni o che diventino tali nel corso dell’anno sociale.
Sono Soci Giovani coloro che non raggiungano la maggiore età durante l’anno sociale in corso.
Sono nominati Soci Benemeriti dal Consiglio Direttivo sezionale coloro che conseguono l’iscrizione alla
Sezione versando alla stessa un contributo considerato rimarchevole.
Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.
E’ ammessa l’associazione alla Sezione di cittadini stranieri.
Partecipano alla attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci Ordinari, i Soci appartenenti alle Sezioni
nazionali del CAI.
Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale
può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
Art. 6 - Ammissione
Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda di accettazione al Consiglio
Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda
deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha
effetto per l’anno successivo.
Art. 7 – Quota associativa
Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale e della copia dello
Statuto sezionale che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale comprendente il contributo per le pubblicazioni Sociali e per le coperture
assicurative;
c) eventuali quote annuali opzionali per servizi diversi o altre pubblicazioni;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Per quel che riguarda i rinnovi annuali delle quote associative, le somme dovute di cui alle lettere b), c), d)
devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Dopo tale scadenza e solo fino al 31 ottobre, viene
applicata una maggiorazione della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il Socio non in regola con il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’anno in corso diviene
moroso, perdendo tutti i diritti spettanti ai Soci tra i quali l’accesso alle coperture assicurative.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento
alla Sezione delle quote annuali stabilite per il recupero dell’anzianità associativa.
Art. 8 – Durata ed obblighi per i Soci
La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono
ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate
dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
Art. 9 – Recesso
Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento comunicando la propria decisione per
iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione. Il recesso è irrevocabile ed ha effetto con lo scadere dell'anno
sociale in corso, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di trasferirsi presso una qualsiasi altra Sezione del CAI.
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Art. 10 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come
Socio benemerito, per morte del Socio, per recesso, per morosità o per provvedimento disciplinare, tra cui
l’esclusione dalla Sezione in caso di gravi motivi.
Art. 11 - Provvedimenti disciplinari
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi
informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti
previsti dal regolamento disciplinare del CAI. I provvedimenti vengono notificati dal Consiglio Direttivo ai
Soci, con apposita motivazione.
Art. 12 - Ricorsi
Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può avvalersi del Collegio Interregionale dei Probiviri del Club
Alpino Italiano. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono quindi presentare ricorso avverso le
decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano. In caso di
esclusione dalla Sezione il Socio ha diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria secondo quanto previsto
dall’art.24, comma 3 del Codice Civile.
TITOLO III
ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 13 – Organi della Sezione
Sono organi della Sezione i seguenti:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci Ordinari e Familiari;
le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e/o i dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività della Sezione. L’Assemblea Straordinaria, da convocarsi con
le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento della
Sezione.
I compiti dell’Assemblea sono i seguenti:
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati alle assemblee nazionali e
territoriali del Club Alpino Italiano;
- deliberare le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed
eccedente le quote stabilite annualmente dall’Assemblea dei Delegati;
- approva i programmi annuali dell’associazione, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
- deliberare l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- deliberare lo scioglimento della Sezione;
- deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;
- deliberare su ogni altra questione contenuta nell’ordine del giorno.
Art. 15 – Convocazione
L’Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno, entro il termine del 31 marzo, per
l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
o dal Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, oppure da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi
diritto al voto.
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La convocazione avviene mediante avviso che, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea,
deve essere esposto nella Sede Sociale e deve riportare l’ordine del giorno. La convocazione, unitamente alla
relazione del Presidente, viene inviata ai Soci della Sezione.
Sono ammessi alla discussione nell’Assemblea Ordinaria tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha
inserito nell’ordine del giorno o che siano stati proposti, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea,
dai Revisori dei Conti, dai Reggenti delle Sottosezioni o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto
al voto.
Nel caso di Assemblea convocata per le elezioni, oltre alla lista di candidature proposte dal Consiglio
Direttivo in scadenza, possono essere avanzate altre candidature da parte di qualsiasi Socio in possesso dei
necessari requisiti di eleggibilità. Tale richiesta deve essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima
dell’Assemblea al Presidente o al Consiglio Direttivo. Tali elenchi saranno esposti nell’albo della Sede
Sociale.
Art. 16 – Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni, in regola con il
pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea; i minori di età possono assistere
all’Assemblea senza diritto di voto.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da altro Socio maggiorenne che
non sia componente del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece. Ogni Socio può portare al massimo 2
(due) deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno 1/2 (la metà) degli
aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea
L’Assemblea nomina il Presidente, il Segretario e 3 (tre) Scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica
Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all’Assemblea e la regolarità delle
deleghe.
Art. 18 – Deliberazioni
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o
appello nominale, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti, aventi diritto al voto.
Per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero in quanto l’elettore ha diritto di esprimere la propria
preferenza a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla
carica. La designazione va espressa su scheda segreta, ad eccezione di quella dei Delegati che può avvenire
per alzata di mano o appello nominale.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono
essere approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate in Assemblea Straordinaria,
con la maggioranza dei Soci presenti e aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata in Assemblea Straordinaria con la
maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto; in tale occasione l’Assemblea nomina 3 (tre)
commissari liquidatori.
Sono esclusi dal computo i voti di astensione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno 15
(quindici) giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 –Composizioni e funzioni
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di 11 (undici) Componenti eletti
dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:
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- convoca l’Assemblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- amministra il patrimonio sociale e cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, decisioni che debbono essere ratificate dalla
successiva Assemblea dei Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole, decisioni che debbono essere
ratificate dalla successiva Assemblea dei Soci;
- controlla l’attività di commissioni, gruppi e scuole proponendo eventualmente incaricati per lo
svolgimento di determinate attività sociali;
- cura l’osservanza dello Statuto;
- collaziona, riordina e redige le modifiche dello Statuto della Sezione;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice
Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti
parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
Art. 20 – Vice Presidente
Il Vice Presidente ha il compito di sostituire il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, in caso di
assenza o impedimento. E’ nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Art. 21 – Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone
ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento, unitamente al Presidente. E’ nominato dal
Consiglio Direttivo della Sezione.
Art. 22 – Segretario
Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi
dell’Associazione. E’ incaricato dell’attività relativa al tesseramento Soci, della gestione delle assicurazioni
e dei conseguenti rapporti con la Sede Centrale del CAI. E’ nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione.
Art. 23 - Durata e scioglimento
Gli eletti in Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente
che non può essere eletto per più di 2 (due) trienni, se consecutivi. Può essere rieletto nei trienni successivi
con le stesse modalità, ma con interruzione di almeno un anno.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano
intervenuti a 3 (tre) riunioni consecutive e chi, anche se giustificato, non sia intervenuto a 5 (cinque) riunioni
consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti che assume la stessa
anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare almeno 6 (sei) dei componenti originari si deve convocare
l’Assemblea per l’elezione dei componenti mancanti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni. I nuovi eletti
assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 (quindici)
giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi 60 (sessanta) giorni, per l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Convocazione
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare tutti i Consiglieri. Sono altresì invitati, ma
senza diritto di voto, anche gli ex Presidenti, i Reggenti delle Sottosezioni ed i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altri Soci con
qualifiche particolari per la consulenza sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 25 – Modalità di convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a
richiesta di 1/3 (un terzo) dei consiglieri almeno una volta ogni 2 (due) mesi, mediante avviso contenente
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l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno 5 (cinque) giorni prima
della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di
sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più
anzianità di iscrizione al CAI; deve inoltre essere presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il
componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo
stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in
materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti da un soggetto all’uopo designato, scelto tra gli invitati alla riunione. I
verbali sono approvati nella seduta successiva e sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal
verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci in Sede Sociale.
PRESIDENTE
Art. 26 - Compiti e nomina del Presidente
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante dell’associazione, ha poteri di rappresentanza e detiene
la firma sociale.
Il Presidente della Sezione:
 convoca le sedute della Assemblea dei Soci su delibera del Consiglio Direttivo e convoca e presiede le
riunioni dello stesso Consiglio Direttivo;
 presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal bilancio della Sezione;
 pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
 vigila su tutti gli adempimenti ed obblighi della Sezione verso il Comitato Direttivo Regionale e gli
organi della Sede Centrale.
In caso di particolari necessità, il Presidente può delegare suoi singoli poteri.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal
Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio
Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione
successiva.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei Soci fino alla nomina del Presidente dell’Assemblea medesima.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo della Sezione tra i suoi componenti e deve aver maturato almeno
3 (tre) anni di anzianità di iscrizione alla Sezione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 27 – Composizione e durata
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione
finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da 3 (tre) componenti, durano in carica 3
(tre) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di
convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del
Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
E’ compito dei Revisori dei conti:
- il controllo della contabilità e dei bilanci della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare
all’assemblea dei Soci;
- la convocazione dell’Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o
amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
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TITOLO IV
CARICHE SOCIALI
Art. 28 – Condizioni di eleggibilità
Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito.
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti:
- siano iscritti al CAI da almeno 2 (due) anni;
- non abbiano riportato condanne penali;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto.
La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o
convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire
dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o
attribuzione di incarico, nonché per almeno 3 (tre) anni dopo la loro conclusione.
TITOLO V
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole
Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, Gruppi e Scuole, formati da Soci aventi competenza in
specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni ed i poteri. La
loro costituzione viene ratificata con la successiva Assemblea dei Soci.
Commissioni, Gruppi e Scuole hanno autonomia tecnico-organizzativa, non hanno rappresentanza esterna,
né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività specifica.
Qualora sia prevista un’autonomia amministrativa, Commissioni, Gruppi e Scuole hanno l’obbligo di
trasmettere annualmente al Consiglio Direttivo copia dei bilanci preventivo e consuntivo che fanno parte
integrante del bilancio della Sezione.
Commissioni, Gruppi e Scuole devono presentare annualmente al Consiglio Direttivo il programma delle
attività e le deliberazioni del loro organo direttivo.
E’ vietata la costituzione di Gruppi di non Soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 30 – Sottosezioni
Il Consiglio Direttivo può costituire una o più Sottosezioni che operano con piena autonomia organizzativa
in un’area territoriale limitrofa a quella della Sezione, allo scopo di conseguire le finalità istituzionali del
CAI e che sono denominate: Club Alpino Italiano – Sezione di Conegliano - Sottosezione di ……….
Le Sottosezioni fanno parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero
dei Delegati elettivi alle Assemblee del CAI. La loro costituzione viene ratificata con la successiva
Assemblea dei Soci.
I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. Hanno diritto al voto nelle Assemblee
della Sezione e possono essere candidati ed eletti al Consiglio Direttivo della Sezione stessa.
Le quote sociali devono essere uguali a quelle fissate per i Soci della Sezione. Il Consiglio Direttivo può
deliberare che parte delle quote non versate alla Sede Centrale vengano trattenute dalla Sottosezione.
Le Sottosezioni non dispongono di autonomia patrimoniale e fiscale, ma solo gestionale. I loro bilanci fanno
parte integrante del bilancio della Sezione.
Le Sottosezioni hanno un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e
che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione e
quindi viene sottoposto a ratifica dall’Assemblea dei Soci.
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Anno di fondazione 1925
L’Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di
febbraio, con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale delega ad intervenire i propri
rappresentanti.
L’Assemblea elegge un proprio Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, che, al suo
interno, nomina il Reggente della Sottosezione.
I nomi del Reggente e dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere comunicati alla Sezione.
Il Reggente amministra la Sottosezione, redige i bilanci e riferisce annualmente alla Sezione.
Il Reggente, o suo delegato, se non eletto nel Consiglio Direttivo della Sezione, partecipa per invito, alle
riunioni del Consiglio Direttivo sezionale.
Una Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea dei propri Soci o dal Consiglio
Direttivo della Sezione, con ratifica nella successiva Assemblea dei Soci della Sezione. Le attività risultanti
dalla liquidazione confluiscono nel patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro
iscrizione alla Sezione, salvo il diritto di trasferirsi ad altra Sezione, a loro libera scelta.
TITOLO VII
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Art. 31 – Patrimonio
Il patrimonio della Sezione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale,
- da beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da
lasciti e donazioni,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento delle Sottosezioni, le
attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di 3 (tre)
anni dal Raggruppamento Regionale Veneto del CAI; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio di
tale organo del CAI.
Per quanto non indicato si fa riferimento agli artt. 11 e seguenti, delle disposizioni di attuazione del Codice
Civile.
Art. 32 – Risorse economiche
La Sezione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
- quote associative annuali,
- contributi degli aderenti e/o di privati,
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche,
- reddito derivante dal patrimonio,
- attività commerciale strettamente funzionale all’attività istituzionale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività sociali. E’ vietata
la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve. I fondi liquidi
che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o
postale intestato alla Sezione.
TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 33 – Esercizio Sociale
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti,
devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
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Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione economica e patrimoniale della Sezione. Dal
bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
TITOLO IX
CONTROVERSIE E NORME GENERALI
Art. 34 – Tentativo di conciliazione
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello
territoriale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di
primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado.
Art. 35 – Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano:
- le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano,
- quanto previsto dal Codice Civile e dal D.P.R. n.361/2000.
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