DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ BANCA D’ITALIA E CONSOB PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2015. Modifica del regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. LA BANCA D’ITALIA E LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliati (OICVM) nonché le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione; Viste le linee guida dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM (ESMA) relative a «Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA» (ESMA/2013/232 del 3 luglio 2013); Visto il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010», che ha modificato e integrato alcune disposizioni del TUF; Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUF: articolo 32-quater, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; articolo 6, comma 2-bis, che prevede che la Banca d’Italia e la Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione; la continuità dell’attività; l’organizzazione amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformità alle norme; la gestione del rischio dell’impresa; l’audit interno; la responsabilità dell’alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; la gestione dei conflitti di interessi, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi; articolo 6, comma 01, che prevede che la Banca d’Italia e la Consob nell’esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi: a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana; d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza; Visto il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 39 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob ai sensi del citato articolo 6, comma 2-bis, del TUF, in data 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e i successivi atti di modifica; Visto il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la Consob ai sensi dell’art. 5, comma 5- bis, del TUF, avente ad oggetto il coordinamento dell’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob e, in particolare, il par. 4.4 del predetto protocollo d’intesa, ai sensi del quale le modifiche e le integrazioni al regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorità; Considerato che le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale alla gestione collettiva del risparmio di OICR alternativi, sono risultate sostanzialmente omologhe a talune vigenti disposizioni del Regolamento congiunto, riferite invece alla gestione collettiva del risparmio di OICVM; Considerato che, in taluni casi, le norme del citato regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni più generali contenute nella predetta direttiva comunitaria 2009/65/CE relativa alla gestione collettiva del risparmio di OICVM; Ritenuto opportuno estendere le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 ai gestori di OICVM laddove queste siano risultate sostanzialmente omologhe alle vigenti disposizioni sulla gestione collettiva del risparmio di OICVM, al fine di assicurare una maggiore omogeneità e sistematicità alla materia della gestione collettiva del risparmio; Ritenuto di salvaguardare le specificità proprie delle restanti disposizioni del Regolamento congiunto relative alla gestione di OICVM, adottate in attuazione della richiamata direttiva comunitaria 2009/65/CE; Ritenuto opportuno dettare una disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione strettamente aderente alle regole e agli indirizzi applicativi stabiliti a livello europeo (direttiva 2011/61/UE, regolamento delegato n. 231/2013/UE e linee guida ESMA/2013/232); Ritenuto, pertanto, di non sottoporre a consultazione pubblica la citata disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione, in ragione della stretta aderenza della stessa ai richiamati principi e indirizzi sovranazionali nonché dei motivi di urgenza connessi con il recepimento della normativa europea in materia di gestori alternativi; Considerata la necessità di adeguare alla citata direttiva comunitaria n. 2011/61/UE e alle relative misure di esecuzione nonché alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44, il predetto Regolamento congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Valutate le osservazioni dei soggetti interessati ricevute nella consultazione pubblica svolta ai fini della predisposizione della presente normativa; Emanano l’unito atto di modifica del Regolamento congiunto. Roma, 19 gennaio 2015 p. la Banca d’Italia: VISCO p. la Consob: VEGAS Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Articolo 1 (Modifiche alla Parte 1) 1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente: “Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni; b) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni; c) “autorità di vigilanza”: la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); d) “intermediari”: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF; e) “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori; f) “gruppo di SIM”: il gruppo composto alternativamente : i) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ; ii) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del TUB; g) “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF; h) “servizi accessori”: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF; i) “servizi”: i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori; j) “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati i servizi; Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. k) “cliente al dettaglio”: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUF; l) “prime broker”: l’ente creditizio, l’impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo; m) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; n) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; o) “organi con funzione di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; p) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica; q) “alta dirigenza”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale; r) “soggetto rilevante”: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell’intermediario; (ii) dipendenti dell’intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario; 5 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. s) “analista finanziario”: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti; t) “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela”: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante; (ii) i figli del soggetto rilevante; (iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale; u) “esternalizzazione”: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario; v) “supporto duraturo”: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; w) “operazione personale”: un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante; (ii) l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: a) il soggetto rilevante; b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami; c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione; x) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. y) “sistema di gestione del rischio dell’impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l’individuazione, l’assunzione, la gestione, la sorveglianza e l’attenuazione dei rischi a cui l’intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato; z) “Regolamento”: il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del TUF; aa) “Regolamento (UE) 231/2013”: il regolamento delegato n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE/ del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; bb) “gestori”: Sgr, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni. 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.”. Articolo 2 (Modifiche alla Parte 2) 1. Nel Titolo I, Capo III, all’articolo 12, comma 2, lettera b), le parole “gestione, d’accordo con l’organo di supervisione strategica, sentito l’organo con funzioni di controllo” sono sostituite con le seguenti “supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo”. 2. Nel Titolo II: - all’articolo 16, comma 3, è eliminata la seguente frase: “Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità”; - all’articolo 17 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Le relazioni della funzione di controllo della conformità riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.”. Articolo 3 (Modifiche alla Parte 5) 1. La Parte 5 è sostituita dalla seguente: “PARTE 5 “SGR, SICAV E SICAF”. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Titolo I Disposizioni generali Articolo 30 (Ambito di applicazione) 1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, gli articoli 1, 2, 4, 5, comma 2, lettera h), 7, 10, 11, 12, comma 2, 15 e 17 nonché le disposizioni della presente Parte. Con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano altresì l’articolo 22, commi 2 e 3. 2. Ai gestori che svolgono attività di ricerca in materia di investimenti si applicano altresì gli articoli 27 e 28. 3. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano la Parte 3 e la Parte 4. 4. Le disposizioni della Parte 4 e del Titolo V della presente Parte si applicano: a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR; b) all’offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti. 5. Ai GEFIA UE che svolgono l’attività di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli 46, 47, 48 e 49. Articolo 31 (Definizioni) 1. Ai fini della presente Parte si intendono per: - “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio; - “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall’articolo 38 del Regolamento (UE) 231/2013 e dal Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio; - “funzioni operative essenziali o importanti”: quelle definite all’articolo 20, con i necessari adattamenti; - “sistema dei controlli”: l’insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell’attuazione delle strategie e politiche aziendali, all’efficienza e all’efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell’affidabilità e sicurezza delle informazioni 8 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali; - “soggetto rilevante”: il soggetto indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera r), alinea iii), comprensivo anche delle persone giuridiche; - “gestori sottosoglia”: i gestori indicati nell’articolo 35-undecies del TUF. Titolo II Sistema organizzativo e governance Articolo 32 Requisiti generali di organizzazione (articolo 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF) 1. I gestori si dotano di un’organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. 2. I requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati dagli articoli 22, 57 e 59 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 33 (Organi aziendali) (articolo 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF) 1. Gli articoli 21 e 60 del Regolamento (UE) 231/2013 disciplinano il ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategica e dell’organo con funzione di gestione, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere m) e n), in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, gli articoli del Regolamento (UE) 231/2013 che menzionano l’“organo di gestione” e l’“alta dirigenza”, come definiti ai sensi dell’articolo 1, numeri 3 e 4 del medesimo Regolamento (UE) 231/2013, si intendono riferiti all’organo con funzione di supervisione strategica o all’organo con funzione di gestione, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere m) e n), in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi. 3. L’organo con funzione di supervisione strategica, con riferimento ai servizi prestati dal gestore, tra gli altri: (i) individua gli obiettivi e le strategie dell’intermediario, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio e ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l’evoluzione dell’attività; 9 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. (ii) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l’attribuzione di compiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l’adeguatezza; (iii) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace. 4. L’organo con funzione di gestione, con riferimento ai servizi prestati dal gestore, tra gli altri: (i) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall’organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l’adeguatezza e l’efficace implementazione; (ii) cura costantemente l’adeguatezza dell’assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità; (iii) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; (iv) riferisce all’organo con funzione di supervisione strategica e all’organo di controllo periodicamente, e comunque almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Articolo 34 (Strategie per l’esercizio dei diritti di voto) (articolo 6, comma 2-bis, lett. d), TUF) 1. Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di voto sono disciplinate dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 231/2013. 2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori sottosoglia. Titolo III Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (articolo 6, comma 2-bis, lett. a), del TUF) Articolo 35 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente Titolo e dell’Allegato 2 si applicano ai gestori di FIA. 2. I gestori di FIA applicano il comma 1, ove compatibile, anche alle succursali e filiazioni estere, ovunque insediate. 3. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai gestori sottosoglia. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Articolo 36 (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) 1. I gestori di FIA adottano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggiano un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, il regolamento, lo statuto o altri documenti costitutivi dei FIA gestiti. La politica di remunerazione e incentivazione è altresì coerente con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria del gestore e dei fondi gestiti. 2. I gestori di FIA applicano l’articolo 107 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 37 (Ruolo degli organi sociali) 1. L’organo con funzione di supervisione strategica elabora e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all’interno della struttura aziendale. 2. L’assemblea dei soci approva la politica di remunerazione e incentivazione nei casi previsti dall’Allegato 2 e secondo quanto ivi stabilito. Articolo 38 (Criterio di proporzionalità) 1. I gestori di FIA elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie caratteristiche, la dimensione propria e quella dei FIA gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e la complessità delle loro attività. 2. I gestori di FIA applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell’Allegato 2. 3. Per identificare il personale più rilevante, i gestori di FIA svolgono un’accurata valutazione, secondo quanto indicato nell’Allegato 2. Articolo 39 (Comitato remunerazioni) 1. I gestori di FIA significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni dei FIA che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono – all’interno dell’organo con funzione di supervisione strategica – un comitato remunerazioni, a cui sono attribuiti i compiti individuati nell’Allegato 2. 2. Il comitato remunerazioni si compone di soli consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidità. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 3. Nei gestori di FIA diversi da quelli di cui al comma 1, i compiti attribuiti al comitato remunerazioni sono assolti dall’organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti. Articolo 40 (Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell’organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo) 1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi è di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale. 2. La remunerazione dei componenti dell’organo con funzione di controllo è esclusivamente fissa. 3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della società soggetti al proprio controllo. 4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell’Allegato 2. Titolo IV Funzioni di controllo Articolo 41 (Funzione di gestione del rischio) (articolo 6, comma 2-bis, lett. f), TUF) 1. La funzione di gestione del rischio è disciplinata dagli articoli 39, 42 e 43 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 42 (Funzione di controllo della conformità) (articolo 6, comma 2-bis, lett. e), TUF) 1. La funzione di controllo della conformità è disciplinata dall’articolo 61 del Regolamento (UE) 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti, anche con riferimento all’osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM e di servizi e attività di investimento. Articolo 43 (Funzione di audit interno) (articolo 6, comma 2-bis, lett. g), TUF) 1. La funzione di audit interno è disciplinata dall’articolo 62 del Regolamento (UE) 231/2013. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Articolo 44 (Funzioni di controllo e principio di proporzionalità) 1. Conformemente al principio di proporzionalità e se è costantemente assicurata l’adeguatezza e l’efficacia del sistema dei controlli: a) le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità possono essere accentrate in un’unica funzione; b) la funzione di audit interno può non essere istituita. 2. I gestori sottosoglia possono accentrare in un’unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di cui al comma 1. Titolo V Conflitti di interesse e operazioni personali (articolo 6, comma 2-bis, lett. j), l), TUF) Articolo 45 (Operazioni personali) 1. Le operazioni personali sono disciplinate dall’articolo 63 del Regolamento (UE) 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell’articolo 63 del Regolamento (UE) 231/2013 alla direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM. Articolo 46 (Gestione dei conflitti di interesse) 1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR; b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore; d) gli interessi di due o più clienti del gestore. 2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30 del Regolamento (UE) 231/2013. 3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono: 13 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti. 4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse. 5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l’articolo 34 del Regolamento (UE) 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 48. Articolo 47 (Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM) 1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un’informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 46, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione. Articolo 48 (Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse) 1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall’articolo 31 del Regolamento (UE) 231/2013. 2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall’articolo 33 del Regolamento (UE) 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 49 (Monitoraggio dei conflitti di interesse) 1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall’articolo 35 del Regolamento (UE) 231/2013. Titolo VI Esternalizzazione (articolo 6, comma 2-bis, lett. k), TUF) Articolo 50 (Principi generali) 1. La presente disciplina si applica all’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 2. I principi generali in materia di delega di funzioni sono disciplinati dall’articolo 75 del Regolamento (UE) 231/2013. In ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni delegate con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. A tal fine il gestore adotta particolari cautele nel processo di selezione del delegato. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti. 3. I gestori, che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi, ne informano preventivamente la Banca d’Italia e la Consob secondo lo schema Allegato n. 1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia e la Consob possono avviare d’ufficio un procedimento amministrativo di divieto che si conclude nei successivi 60 giorni. Tale adempimento non si applica ai gestori sottosoglia. 4. La delega non ostacola l’effettiva supervisione del gestore sulle funzioni delegate, né deve compromettere la capacità dello stesso di agire nel miglior interesse degli OICR e dei clienti. 5. Il contratto di conferimento dell’incarico di gestione di OICR prevede che l’incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dal gestore delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. A tal fine i gestori conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega. 6. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d’offerta, ove previsto. Articolo 51 (Ragioni obiettive per la delega) 1. Il gestore deve essere in grado di giustificare la complessiva struttura delle deleghe conferite a terzi sulla base di ragioni obiettive e documentabili. Le ragioni obiettive della delega sono indicate nell’articolo 76 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 52 (Caratteristiche del delegato) 1. Il delegato deve disporre di risorse ed esperienza sufficienti per eseguire i propri compiti nonché possedere adeguati requisiti di onorabilità. Le caratteristiche che deve possedere il delegato sono previste dall’articolo 77 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 53 (Delega della gestione del portafoglio o del rischio) 1. La delega della gestione del portafoglio è conferita a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale. Tale delega è disciplinata dall’articolo 78, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 231/2013. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 2. La delega della gestione del rischio può essere conferita, oltre ai soggetti indicati nel comma 1, anche ai soggetti abilitati autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. 3. I gestori sottosoglia possono conferire le deleghe della gestione del rischio anche a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2. 4. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio può essere conferita a un intermediario di un paese terzo. In tal caso, oltre ai criteri di cui al comma 1, deve essere garantita la cooperazione fra la Banca d’Italia e la Consob e l’autorità di vigilanza dell’intermediario delegato. Tale delega è disciplinata dall’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 54 (Vigilanza efficace) 1. L’esternalizzazione non può pregiudicare in alcun modo l’esercizio di una vigilanza efficace da parte della Banca d’Italia e della Consob nei confronti del gestore. Le condizioni alle quali la delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace sono disciplinate dall’articolo 79 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 55 (Conflitti di interesse) 1. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può essere conferita al depositario o a un delegato del depositario. 2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può altresì essere conferita a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai clienti. La relativa disciplina è contenuta nell’articolo 80 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 56 (Subdelega) 1. Il soggetto delegato può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate purché: a) il gestore abbia fornito il suo previo consenso alla subdelega; b) il gestore abbia informato preventivamente la Banca d'Italia e la Consob; c) siano soddisfatti i requisiti sopra previsti per l’esternalizzazione. 2. Non è ammessa la subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio: 16 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. a) al depositario o a un delegato del depositario; oppure b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d’interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati secondo quanto previsto dall’articolo 46. Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato. 3. Qualora il subdelegato deleghi a sua volta una qualsiasi delle funzioni delegategli, si applicano, con i necessari adattamenti, le previsioni sulla delega. 4. Le modalità di espressione del consenso alla subdelega e i requisiti di notifica sono disciplinati dall’articolo 81 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 57 (Società fantasma) 1. Il gestore adotta e mantiene strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attività per le quali è autorizzato in modo da non trasformarsi in una società fantasma. 2. Le situazioni nelle quali il gestore è ritenuto una società fantasma sono individuate, per i gestori di FIA, dall’articolo 82 del Regolamento (UE) 231/2013. Tale disposizione, ad eccezione del paragrafo 1, lettera d), si applica anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia. Articolo 58 (Rapporti con, distributori, consulenti, prime broker e controparti) (articolo 6, comma 2-bis, lett. a), TUF) 1. I gestori definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l’espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare: a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità; b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare al depositario per i compiti ad esso affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni. 2. Nel caso in cui i gestori si avvalgano di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essi mantengono la capacità di valutare le indicazioni ricevute. 17 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 3. La selezione e designazione dei prime broker e delle controparti sono disciplinate dall’articolo 20 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 59 (Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti) (articolo 6, comma 2-bis, lett. d), TUF) 1. Le procedure previste dall’articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui all’articolo 58, commi 1 e 2 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Titolo VII Conservazione delle registrazioni (articolo 6, comma 2-bis, lett. m), TUF) Articolo 60 (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni) 1. Gli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni sono disciplinati dall’articolo 66 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 61 (Elaborazione elettronica dei dati) 1. L’elaborazione elettronica dei dati è disciplinata dall’articolo 58 del Regolamento (UE) 231/2013. Articolo 62 (Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio) 1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall’articolo 64 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni: a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario; b) l’indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto; c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali; d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo. 18 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Articolo 63 (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso) 1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall’articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni: a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso; b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell’intermediario medesimo; c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario, del gestore che ha raccolto l’ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l’ordine; d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l’ora di acquisizione dell’ordine; e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore; f) la tipologia dell’ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all’OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all’OICVM classe o comparto, etc.); g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato; h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell’OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).”. Articolo 4 (Modifiche alla Parte 6) 1. La Parte 6 è abrogata. Articolo 5 (Allegati) 1. Gli Allegati nn. 1, 2 e 3 sono abrogati e sono sostituiti dai seguenti: Allegato 1: Comunicazione dell’intenzione di stipulare accordi di outsourcing; Allegato 2: Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Articolo 6 (Disciplina transitoria) 1. I gestori che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 53, commi 1 e 2, hanno in essere contratti di esternalizzazione relativi alla gestione del rischio con soggetti diversi da quelli ivi indicati, si adeguano alle medesime disposizioni alla prima scadenza contrattuale e comunque non oltre il 1° gennaio 2016. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui alla Parte 5, Titolo III, si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. 3. Entro il 31 dicembre 2015, i gestori di FIA: a) sottopongono all’approvazione dell’assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni di cui alla Parte 5, Titolo III; b) assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni. 4. I contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui alla Parte 5, Titolo III, alla prima occasione utile. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Allegato n. 1 Allegato 1: COMUNICAZIONE OUTSOURCING DELL’INTENZIONE DI STIPULARE ACCORDI DI Descrivere: - le eventuali funzioni aziendali che si intendono affidare a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR; - indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali; - i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli outsourcer; - le risorse utilizzate dagli outsourcer e dal gestore per il loro controllo; - i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti; - i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l’esternalizzazione previste dal Regolamento. Indicare le misure (Level Service Agreements, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell’outsourcer di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l’integrità dei dati. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Allegato n. 2 Allegato 2: POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE Premessa La disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione contenuta nella Parte 5, Titolo III e nel presente allegato è emanata ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera a), del TUF e dà attuazione alla direttiva 2011/61/UE e tiene conto degli orientamenti elaborati in sede europea, tra cui le linee guida dell’ESMA n. 2013/232 del 3 luglio 2013 in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA. La disciplina dell’Unione Europea cui si dà attuazione reca principi e criteri specifici a cui i gestori si attengono al fine di assicurare, per i sistemi di remunerazione e incentivazione: coerenza con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, gli interessi del gestore e dei FIA gestiti o degli investitori di tali fondi; collegamento con i rischi; compatibilità con i livelli di capitale e liquidità; orientamento al medio-lungo termine; rispetto delle regole; prevenzione di possibili conflitti di interesse. 1. Nozioni di remunerazione Si considera “remunerazione” ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto dal gestore al proprio personale, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari – ivi comprese quote o azioni del FIA gestito – o beni in natura (fringe benefits), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi. Per “remunerazione variabile” si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla performance del gestore o dei FIA, comunque misurata (es. risultati dei FIA gestiti, risultati complessivi del gestore, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza). E’ escluso il pagamento del trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro. Sono remunerazione variabile anche: i) i “carried interests”, vale a dire le parti di utile di un FIA percepite dal personale per la gestione del FIA stesso (1); ii) i “benefici pensionistici discrezionali”, intendendo per tali quelli accordati dal gestore a una persona o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall’ente per la generalità del personale. Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere esclusi i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale del gestore e che non producono effetti sul piano degli incentivi all’assunzione o al controllo dei rischi. 2. Nozione di personale Si considerano “personale”: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori del gestore; gli addetti alle reti distributive esterne. Anche quando delega attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, il gestore garantisce che: a) il delegato sia soggetto a obblighi in materia di remunerazione equivalenti a quelli applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina; o (1) Nella nozione di remunerazione non rientra invece la quota di utile pro rata attribuita al personale e derivante da eventuali investimenti nel FIA da parte del personale stesso; per una corretta applicazione della disciplina, i gestori devono quindi essere in grado di individuare chiaramente le quote di utile che eccedono l’utile pro rata degli investimenti e che si configurano come carried interest. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. b) il contratto di conferimento dell’incarico contenga clausole tali da evitare possibili elusioni della presente normativa (2). 3. Identificazione del “personale più rilevante” La disciplina dettata dalla Parte 5, Titolo III, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel par. 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 6.2, punti 3) e 4), 7.1 e 7.2, che si applicano al solo “personale più rilevante”. I gestori svolgono un’accurata valutazione per identificare il “personale più rilevante”, ossia le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o del FIA. Questo processo si basa su una ricognizione e una valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative, etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi. Il processo di identificazione del “personale più rilevante” consente di graduare l’applicazione dell’intera disciplina in funzione dell’effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio del gestore. Il processo di valutazione e i suoi esiti sono opportunamente motivati e formalizzati. Ai fini della presente disciplina, si considerano “personale più rilevante”, salvo prova contraria da parte del gestore, i seguenti soggetti: i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura giuridica, quali: gli amministratori, l’amministratore delegato, i partners esecutivi e non; ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, marketing) o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; iii) personale delle funzioni aziendali di controllo (3); iv) altri soggetti che, individualmente o collettivamente (es. tavoli operativi per la gestione di portafogli), assumono rischi in modo significativo per il gestore o per i FIA gestiti (“altri risk takers”). Per individuare questi soggetti i gestori fissano idonei criteri di rilevanza, quali, ad esempio, l’importo della remunerazione totale in valore assoluto, la possibilità di assumere posizioni di rischio per il gestore o per i FIA gestiti, generare profitti o incidere sulla situazione patrimoniale dei fondi e del gestore nel suo complesso (4). A titolo esemplificativo, questa categoria potrebbe ricomprendere le persone addette alle vendite, i singoli traders e specifici desk di negoziazione. (2) Ad esempio, il contratto dovrebbe ricomprendere espressamente nella nozione di remunerazione, soggetta quindi alla presente disciplina, tutti i pagamenti eseguiti a favore del personale più rilevante del soggetto delegato a titolo di compenso per l’esecuzione delle attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio per conto del gestore. (3) Si fa in particolare riferimento alle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi e risorse umane. La funzione “risorse umane” è equiparata alle funzioni aziendali di controllo ai fini dell’applicazione della presente normativa. (4) Per valutare la rilevanza dell’incidenza sul profilo di rischio del gestore o dei suoi fondi, è opportuno che il gestore tenga conto delle mansioni e delle responsabilità del personale; ad esempio, possono esserci casi di personale che non percepisce una remunerazione complessiva elevata, ma che ha comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o dei fondi gestiti in forza delle particolari mansioni o responsabilità affidategli. I membri del personale amministrativo o gli addetti al supporto logistico che, data la natura delle loro mansioni, non hanno alcun collegamento con il profilo di rischio del gestore del FIA o del FIA, non dovrebbero essere considerati soggetti che assumono il rischio. Tuttavia tale esclusione si applica soltanto al personale diverso da amministratori e alta dirigenza, che devono essere incluse tra il personale più rilevante. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Se la sua attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o dei FIA gestiti, è incluso nella categoria di “personale più rilevante”: v) qualsiasi soggetto la cui remunerazione totale si collochi nella medesima fascia retributiva delle categorie sub ii) e iv) sopra indicate. 4. Principio di proporzionalità In applicazione del criterio di proporzionalità, i gestori osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, alle dimensioni, all’organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte nonché al numero e alla dimensione dei fondi gestiti (5). In casi eccezionali e tenendo conto di elementi specifici (es. categorie di personale a cui gli obblighi si riferiscono, caratteristiche del gestore e dei FIA gestiti), il gestore può non applicare le regole previste nei paragrafi 6.2, punti 3) e 4), e 7.1, se ciò è coerente con il profilo di rischio, la propensione al rischio e la strategia del gestore e dei FIA che esso gestisce. Questa possibilità non è ammessa per i gestori che sono significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Il principio di proporzionalità si applica anche al processo di identificazione del “personale più rilevante”, per le figure che non siano già puntualmente definite (6). Al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche, i gestori svolgono un’accurata valutazione; le scelte che ne discendono sono opportunamente motivate e formalizzate. 5. Organi aziendali e funzioni di controllo 5.1. Ruolo dell’assemblea Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale; (ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. stock-option) (7). La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall’assemblea (8). L’approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell’assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All’assemblea è sottoposta un’informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le (5) Rilevano tra l’altro, quali indici di proporzionalità, quelli individuati nei paragrafi 29 e 30 delle linee guida dell’ESMA. (6) Il criterio di proporzionalità trova applicazione per i soggetti che non sono univocamente identificati nel paragrafo 3, quali ad esempio i responsabili delle “principali” funzioni aziendali o aree geografiche. (7) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l’approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per i soli gestori non quotati (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 del TUF), l’approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. (8) Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402 c.c. applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 2409quaterdecies, comma 1, c.c. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. modalità di attuazione delle politiche di remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla normativa applicabile, le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l’evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al trend del settore. All’assemblea è inoltre assicurata un’informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (cd. informativa ex post), disaggregate per ruoli e funzioni (9). Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all’assemblea riguardano anche i gestori che adottano il modello dualistico. 5.2. Ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategica e del comitato remunerazioni L’organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione delle categorie di cui ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 3 e assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive del gestore in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni. Il comitato remunerazioni, ove istituito ai sensi della Parte 5, Titolo III, art. 39 (10), è composto da esponenti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Esso è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio del gestore e del FIA (11). Il comitato remunerazioni: - ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi dall’organo con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previso dal presente paragrafo; - ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi del personale più rilevante; - vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l’organo con funzione di controllo; - cura la preparazione della documentazione da sottoporre all’organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni; - collabora con gli altri comitati interni all’organo con funzione di supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente; - assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione; - si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di (9) Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, alti dirigenti, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri risk takers. (10) Per individuare i casi in cui è necessario istituire il comitato remunerazioni rilevano, tra l’altro, i criteri individuati nei paragrafi 54 e 55 delle linee guida dell’ESMA. L’istituzione di un comitato remunerazioni nei gestori diversi da quelli significativi è considerata come una buona prassi. (11) E’ opportuno che il risk manager partecipi alle riunioni del comitato remunerazioni soprattutto per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dal gestore, secondo metodologie coerenti con quelle che il gestore adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi; - riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi; - riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno; - dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione: a) tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi, dei livelli di liquidità e delle attività gestite, e b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del gestore e dei fondi che gestisce e degli investitori di tali fondi; - fornisce adeguato riscontro sull’attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l’assemblea; - per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti. 5.3. Funzioni aziendali Le funzioni aziendali competenti (in particolare, quelle preposte alla gestione dei rischi, alla compliance, alle risorse umane, alla pianificazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione. Le funzioni aziendali di controllo del gestore collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze e – in materia di servizi e attività d’investimento eventualmente svolta – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d’Italia/Consob dell’8 marzo 2011, per assicurare l’adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo avviene con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l’autonomia di giudizio delle funzioni stesse. La funzione di controllo del rischio (risk management) valuta, tra l’altro, come la struttura della remunerazione variabile incida sul profilo di rischio del gestore, eventualmente valutando e convalidando i dati relativi all’aggiustamento per i rischi e partecipando a tal fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni (12). La funzione di conformità (compliance) verifica, tra l’altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili al gestore, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela. La funzione di revisione interna (internal audit) verifica, tra l’altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l’adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorità di vigilanza competenti. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell’assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica il gestore (12) Cfr. nota 11. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. può avvalersi anche di soggetti esterni, purché ne sia assicurata l’indipendenza rispetto alla funzione di gestione. 5.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo In conformità con quanto previsto nell’art. 40, commi 3 e 4, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa e di livello adeguato alle significative responsabilità e all’impegno connesso con il ruolo svolto. La remunerazione variabile non è collegata ai risultati economici; è invece ammissibile subordinare l’attribuzione della eventuale parte variabile (cd. “gate”) a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse. Si richiamano i requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno in conformità di quanto previsto dalla Parte 2, Capo III, del presente Regolamento. 6. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione 6.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile L’intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e la componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione. Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche del gestore e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il “personale più rilevante”. La parte fissa è sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti (13). I gestori fissano ex-ante limiti all’incidenza della parte variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell’assemblea e dell’organo di controllo. In presenza di una maggiore incidenza della parte variabile su quella fissa, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.2. 6.2. Struttura della componente variabile La componente variabile rispetta i seguenti criteri. 1. La componente variabile è parametrata a indicatori di performance del gestore e dei FIA gestiti e misurata al netto dei rischi concernenti la loro operatività, in un orizzonte preferibilmente pluriennale (cd. ex-ante risk adjustment) e tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività e gli investimenti intrapresi (14). Indipendentemente dalle modalità (top-down o bottom-up) di determinazione, l’ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto anche di obiettivi qualitativi. I parametri cui rapportare (13) Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di investimento del FIA; la qualità dei sistemi di misurazione della performance e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio del gestore del FIA, la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa. (14) A titolo esemplificativo possono essere parametri quantitativi idonei il tasso di rendimento interno (TIR), l’EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti assoluti e relativi, l’indice di Sharpe e attivi raccolti; si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. l’ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, devono essere chiari e predeterminati i criteri su cui si basano dette valutazioni e l’intero processo decisionale deve essere opportunamente esplicitato e documentato. La valutazione dei risultati è eseguita lungo un periodo di tempo (preferibilmente pluriennale) appropriato al ciclo di vita e/o di investimento dei FIA gestiti, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati più a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto dei rischi di investimento legati al FIA e della eventuale politica di rimborso del fondo stesso. 2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi generati per il gestore e per i FIA gestiti e dei loro risultati, di quelli dell’unità aziendale interessata e, ove possibile, di quelli individuali; i criteri, finanziari e non finanziari, usati per misurare i rischi e la performance sono, inoltre, il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo dipendente. 3. In funzione della struttura giuridica dei FIA gestiti e dei loro regolamenti o documenti costitutivi, una parte sostanziale della componente variabile, e in ogni caso almeno il 50%, è composta da quote o azioni del FIA gestito, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione del FIA rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dal gestore (in questo caso il minimo del 50% non si applica). La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata con riferimento al momento in cui la remunerazione viene accordata al personale. Il presente punto si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella non differita (up-front): i gestori, in particolare, applicano la proporzione del pay-out prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (up-front). Gli strumenti previsti dal presente punto sono assoggettati a un’adeguata politica di mantenimento che – con un divieto di vendita degli strumenti sino alla fine del periodo di mantenimento (retention period) da applicare sia alla componente in strumenti finanziari pagata up-front sia a quella differita – allinei gli incentivi con gli interessi di lungo termine del gestore, dei FIA gestiti e degli investitori. Gli intermediari fissano i periodi di retention sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione (15). Il periodo di retention inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta. 4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi del FIA in questione. Il periodo di differimento non può essere inferiore a 3-5 anni, a meno che il ciclo di vita del FIA interessato non sia più breve (16), in modo che la remunerazione tenga (15) La durata del periodo di retention può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media dei fondi; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all’assunzione dei rischi nelle diverse aree e nella gestione dei diversi fondi; l’ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l’accuratezza dei meccanismi di ex-ante risk-adjustment (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione degli indicatori di riferimento, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi). (16) Per rispettare quanto indicato nel testo, la remunerazione variabile deve essere soggetta a meccanismi di correzione ex-post per i rischi (cd. malus) ad esito dei quali si determina l’ammontare da corrispondere, in via quindi differita, al personale. Si richiama il contenuto delle note 18 e 19 per quanto riguarda i meccanismi idonei di correzione per i rischi. — Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. conto dell’andamento nel tempo dei rischi assunti (cd. meccanismi di malus). Con particolare riferimento agli amministratori con incarichi esecutivi (cfr. paragrafo 3, categorie i e ii), nonché alle aree aziendali con maggior profilo di rischio, qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire è almeno il 60%. I gestori stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione (17). La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio pro-rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (accrual) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. Prima della fine del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 non possono essere distribuiti dividendi o corrisposti interessi; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato. 5. La componente variabile è sottoposta a meccanismi di correzione ex post – malus e clawback (18) – idonei, tra l’altro, a riflettere i livelli di performance del gestore e dei fondi al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (19), sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di risultati/rendimenti significativamente inferiori alle previsioni o negativi (20). Il gestore non deve compensare le riduzioni derivanti dall’applicazione dei meccanismi di correzione attribuendo o erogando un importo maggiore di remunerazione variabile rispetto a quello stabilito ex ante; l’aumento della componente variabile della remunerazione può avvenire negli anni successivi solo se giustificato dai risultati finanziari del gestore. L’ammontare complessivo della componente variabile, corrisposta o effettivamente erogata, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del gestore e dei FIA gestiti e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del bonus pool e/o all’applicazione dei predetti sistemi di malus e/o claw-back. Il gestore assicura che il personale non si avvalga di strategie di copertura o di assicurazioni sulla remunerazione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi di remunerazione e incentivazione (21). La remunerazione variabile garantita è eccezionale e accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d’impiego (22). (17) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di retention (cfr. nota 15). (18) I sistemi di “malus” sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell’effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di compliance etc. Per claw-back si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale. Le clausole di claw-back possono riguardare sia i pagamenti up-front sia quelli oggetto di differimento. Esse coprono tipicamente i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave del personale e i compensi corrisposti in violazione delle presenti norme. (19) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la performance in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato). (20) Rileva, tra l’altro, quanto indicato nei paragrafi 151 e 152 delle linee guida dell’ESMA. (21) Rileva, tra l’altro, quanto indicato nei paragrafi da 90 a 92 delle linee guida dell’ESMA. (22) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come “welcome bonus”, “sign-on bonus”, “minimum bonus” etc. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Retribuzioni legate alla permanenza del personale (es. retention bonus), anche se non collegate a obiettivi di performance del gestore e dei FIA, sono considerate forme di remunerazione variabile e come tali soggette a tutte le regole ad esse applicabili. I sistemi di incentivazione del personale e in particolare delle reti, interne ed esterne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina applicabili. Le regole che precedono non richiedono un unico schema di incentivazione, ma è possibile adottare la soluzione più appropriata secondo le responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali (23). Possono, ad esempio, realizzarsi piani di incentivazione (cd. long-term incentive plan) che si basano su un arco di tempo pluriennale di valutazione della performance del gestore e dei fondi (multi-year accrual period) agganciati agli obiettivi e alla durata del piano strategico del gestore; un periodo lungo di valutazione della performance offre margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di ex-post risk adjustment, nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate (24). La disciplina ammette altresì piani di incentivazione che si basano invece su un periodo di valutazione (accrual) di un solo anno, e che quindi richiedono maggior rigore nella determinazione dei periodi e dei meccanismi di correzione ex-post dei rischi. Per questi ultimi piani è comunque importante che gli obiettivi di performance annuale del gestore e dei fondi siano strettamente connessi con quelli pluriennali contenuti nel piano strategico del gestore. 7. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica o trattamenti pensionistici La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del gestore e dei fondi che gestisce. 7.1. Benefici pensionistici discrezionali I benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti tenendo conto della situazione economica del gestore e dei FIA gestiti, nonché dei rischi a lungo termine assunti dal personale. Se il rapporto è interrotto prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al paragrafo 6.2, punto 3), tenuti in custodia dal gestore per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento ex post in relazione alla performance al netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di strumenti definiti nel paragrafo 6.2, punto 3), e assoggettati a un periodo di mantenimento (retention) di cinque anni. 7.2. Golden parachute I compensi pattuiti in vista o in occasione di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cd. golden parachute) sono collegati alla performance realizzata (23) A titolo esemplificativo, le condizioni relative all’effettivo allineamento con i rischi, al riconoscimento e all’erogazione della remunerazione variabile al personale più rilevante incaricato della gestione di un fondo nel rispetto delle sopra indicate condizione si ritengono soddisfatte quando ogni eventuale remunerazione variabile a) può essere percepita solo dopo che il gestore abbia restituito agli investitori del fondo l’investimento iniziale e il rendimento minimo pattuito e b) è soggetta a meccanismi di correzione ex post (ad esempio malus, claw-back) sino al momento della liquidazione del fondo. (24) Ad esempio, per le figure apicali di un gestore significativo, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (accrual), quello di differimento può attestarsi sul minimo di tre anni. Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. e ai rischi assunti, in linea con quanto previsto nel paragrafo 6. I gestori individuano altresì limiti a detti compensi, anche in termini di numero di annualità della remunerazione fissa. Il presente paragrafo e le regole previste dal paragrafo 6 non si applicano agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; ii) favoriscono l’adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; iii) non producono effetti distorsivi ex ante sui comportamenti del personale; iv) prevedono clausole di claw-back, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti. 8. Obblighi di informativa Il rendiconto della gestione del FIA riporta, tra l’altro, la remunerazione totale, suddivisa in componente fissa e variabile, corrisposta dal gestore al suo personale, il numero dei beneficiari, nonché il carried interest corrisposto dal FIA e l’importo aggregato delle remunerazioni suddiviso per le categorie di personale più rilevante individuate nel paragrafo 3. Il personale del gestore ha accesso, oltre che alle informazioni fornite agli investitori in virtù del presente paragrafo, ai criteri che verranno impiegati per determinare la remunerazione. Il processo di valutazione è adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato. Il gestore può non fornire al personale informazioni attinenti ad aspetti quantitativi riservati”. 15A01943 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2015. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio LA BANCA D’ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 44 di recepimento della direttiva 2011/61/UE in materia di gestori di fondi alternativi (AIFMD); Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 8, commi 1 e 2; 10, commi 1 e 3; 11; 15, comma 5; 32-quater, comma 3; 33, comma 5; 34, commi 1, 3 e 4; 35; 35-bis, commi 1, 2 e 3; 35-ter; 35-septies; 35-undecies; 36, commi 2 e 5; 37, commi 4 e 5; 38; 40, commi 1 e 2; 40- bis, commi 1 e 4; 40-ter, commi 2 e 4; 41, commi 2 e 3; 41-bis, commi 3 e 5; 41-ter, comma 3; 47, comma 3; 48, comma 4; 49, comma 3; 190; 195; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; Visto il regolamento delegato (UE) del 19 dicembre 2012, n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; Visti i regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013, relativi alla disciplina dei fondi europei di venture capital (EuVECA) e dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); Viste le seguenti linee guida dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM (ESMA): Orientamenti sui concetti chiave della direttiva GEFIA (ESMA/2013/611 del 13 agosto 2013); Orientamenti su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM (ESMA/2014/937 del 1° agosto 2014); Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/44/CE del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/14/UE del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito; Visto il regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo dell’art. 39 TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; Visto l’art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d’Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori; Considerata l’esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2011/61/UE dell’8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi nonché alle relative misure attuative e linee guida dell’AESFEM; Considerata l’esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle linee guida dell’AESFEM in materia di ETF e altri OICVM; Considerata l’esigenza di introdurre le disposizioni necessarie ad assicurare un’effettiva ed efficace applicazione a livello nazionale della disciplina comunitaria dei gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei regolamenti (UE) nn. 345 e 346; Considerata l’esigenza di allineare la disciplina dei partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF alla direttiva 2007/44/CE, relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; Considerata l’opportunità di aggiornare, consolidare e riordinare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio), come successivamente modificato e integrato; Sentita la Consob; Emana l’unito Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, che abroga e sostituisce il Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, come successivamente modificato e integrato. Roma, 19 gennaio 2015 Il Governatore: VISCO Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio INDICE INDICE TITOLO I DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA’ TITOLO I - CAPITOLO I: 1. Definizioni ............................................................................................................ I.1.1 TITOLO I - CAPITOLO II: SEZIONE I RISERVA DI ATTIVITA’ DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. SEZIONE II DEFINIZIONI Premessa................................................................................................................ I.2.1 Fonti normative ..................................................................................................... I.2.1 GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 1. Ambito di applicazione della riserva ..................................................................... I.2.2 TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO TITOLO II - CAPITOLO I: SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II Premessa............................................................................................................... II.1.1 Fonti normative .................................................................................................... II.1.1 Procedimenti amministrativi ................................................................................ II.1.2 CAPITALE INIZIALE 1. SEZIONE III AUTORIZZAZIONE DELLE SGR Capitale sociale minimo iniziale .......................................................................... II.1.3 PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA........ II.1.4 1. 2. Contenuto del documento..................................................................................... II.1.4 Valutazioni della Banca d’Italia ........................................................................... II.1.6 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio INDICE SEZIONE IV REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI ..................................................................II.1.8 SEZIONE V CONTROLLI SULL’ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR ...........................................II.1.9 SEZIONE VI PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE 1. 2. 3. Domanda di autorizzazione ................................................................................ II.1.10 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione ............................................................. II.1.11 Iscrizione all’albo ............................................................................................... II.1.11 SEZIONE VII SGR SOTTO SOGLIA 1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati ................................................... II.1.12 SEZIONE VIII MODIFICHE DELL’OPERATIVITA’ 1. SEZIONE IX Modifiche dell’operatività .................................................................................. II.1.14 DECADENZA E RINUNCIA........................................................................................... II.1.15 1. 2. Decadenza .......................................................................................................... II.1.15 Rinuncia ............................................................................................................. II.1.15 TITOLO II - CAPITOLO II: SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR Premessa ............................................................................................................... II.2.1 Fonti normative .................................................................................................... II.2.1 Procedimenti amministrativi................................................................................. II.2.2 DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI 1. 2. 3. Partecipazioni detenibili e limiti all’assunzione di partecipazioni........................ II.2.3 Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia .....................................................II.2.3 Informativa alla Banca d’Italia ............................................................................. II.2.3 TITOLO II - CAPITOLO III: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR Fonti normative .................................................................................................... II.3.1 Amministrazione degli OICR ............................................................................... II.3.1 Commercializzazione degli OICR ........................................................................ II.3.2 Attività connesse .................................................................................................. II.3.2 Attività strumentali ............................................................................................... II.3.2 Servizi accessori ................................................................................................... II.3.2 Altre attività esercitabili dalle SGR ...................................................................... II.3.2 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio TITOLO II - CAPITOLO IV: SEZIONE I Premessa............................................................................................................... II.4.1 Fonti normative .................................................................................................... II.4.1 Procedimenti amministrativi ................................................................................ II.4.1 DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR 1. 2. 3. 4. SEZIONE III Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare ................................................................................................................. II.4.2 Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare ................................................................................................................. II.4.2 Procedura e termini per il rilascio dell’autorizzazione ......................................... II.4.3 Adempimenti successivi....................................................................................... II.4.3 MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI ............................ II.4.4 TITOLO II - CAPITOLO V: SEZIONE I OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II INDICE ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. Fonti normative .................................................................................................... II.5.1 Procedimenti amministrativi ................................................................................ II.5.1 SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR .............................................................. II.5.2 SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI 1. 2. 3. 4. SEZIONE IV GESTIONE DI FIA CHIUSI 1. SEZIONE V Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale ............................................ II.5.3 Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi” .............................................. II.5.3 Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale ..................................................................... II.5.3 Copertura a fronte del rischio derivante da responsabilità professionale ............. II.5.4 Investimento in quote di FIA chiusi non riservati ................................................ II.5.5 PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. 2. Premessa............................................................................................................... II.5.6 Patrimonio di vigilanza ........................................................................................ II.5.6 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio TITOLO II - CAPITOLO VI: 1. INDICE BILANCIO DI ESERCIZIO Fonti normative .................................................................................................... II.6.1 TITOLO III SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE FISSO TITOLO III - CAPITOLO I: SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II 8. Capitale sociale minimo iniziale......................................................................... III.1.3 Caratteristiche e movimentazione del conto indisponibile ................................. III.1.3 Criteri generali per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto .................. III.1.3 Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa .......................... III.1.3 Requisiti degli esponenti aziendali ..................................................................... III.1.5 Controlli sull’assetto proprietario della SICAV e delle SICAF.......................... III.1.5 Procedura di autorizzazione............................................................................... III.1.6 7.1 Domanda di autorizzazione ....................................................................... III.1.6 7.2 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione .................................................... III.1.7 7.3 Costituzione della società e iscrizione all’albo.......................................... III.1.8 Decadenza .......................................................................................................... III.1.8 SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA 1. 2. SEZIONE IV Premessa ............................................................................................................. III.1.1 Fonti normative .................................................................................................. III.1.1 Procedimenti amministrativi............................................................................... III.1.2 AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SEZIONE III AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF SICAV e SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati ................................ III.1.9 Superamento delle soglie .................................................................................. III.1.10 AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF ETEROGESTITE ...................... III.1.11 TITOLO III - CAPITOLO II: 1. 2. 3. ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI DELLE SICAV E DELLE SICAF Fonti normative .................................................................................................. III.2.1 Attività esercitabili ............................................................................................. III.2.1 Requisiti prudenziali…………………………………………………………….III.2.1 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio INDICE TITOLO III - CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF NON RISERVATE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fonti normative ...................................................................................................III.3.1 Procedimenti amministrativi ...............................................................................III.3.1 Avvio del procedimento, istanza e documentazione ...........................................III.3.1 Istruttoria e termini ..............................................................................................III.3.2 Trasmissione documenti ......................................................................................III.3.2 SICAV e SICAF eterogestite ..............................................................................III.3.2 TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF TITOLO IV - CAPITOLO I: SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. 4. SEZIONE II Premessa............................................................................................................. IV.1.1 Fonti normative .................................................................................................. IV.1.1 Procedimenti amministrativi .............................................................................. IV.1.2 Definizioni ......................................................................................................... IV.1.2 PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 1. 2. SEZIONE III PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF Definizioni e calcolo delle partecipazioni qualificate ........................................ IV.1.4 1.1 Acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF................ IV.1.4 1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell’individuazione di una partecipazione qualificata .................................................................................................. IV.1.4 Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF ................................................................................................................ IV.1.6 2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate ................................................................................................. IV.1.6 2.2 Acquisti di concerto .................................................................................. IV.1.6 2.3 Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva ………………………………………………………………………….....IV.1.7 2.4 Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto….…..…………………..IV.1.7 COMUNICAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO 1. 2. Comunicazione ................................................................................................... IV.1.9 Criteri per la valutazione delle condizioni che garantiscano la sana e prudente gestione delle SGR, SICAV e SICAF ............................................................................ IV.1.10 2.1 Onorabilità del potenziale acquirente………………………………………..IV.1.10 2.2 Correttezza del potenziale acquirente ..................................................... IV.1.11 2.3 Competenza professionale del potenziale acquirente .............................. IV.1.11 2.4 Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente IV.1.12 2.5 Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle SGR, SICAV e SICAF........................................................................................... IV.1.13 2.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente……………………………… IV.1.13 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. 4. SEZIONE IV 2.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo…………………. IV.1.13 Casi di esonero dall’obbligo di produzione della documentazione allegata alla comunicazione ............................................................................................ …..IV.1.14 Procedimento .................................................................................................... IV.1.14 ULTERIORI COMUNICAZIONI 1. 2. SEZIONE V INDICE Ulteriori comunicazioni concernenti le partecipazioni qualificate……………...IV.1.16 1.1 Cessione di partecipazioni qualificate…………………………………... IV.1.16 1.2 Modifiche della catena partecipativa……………………………………. IV.1.16 1.3 Perfezionamento dell’operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate……………………………………………………………………………… IV.1.16 Accordi di voto…………………………………………………………………IV.1.16 SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO E OBBLIGHI DI ALIENAZIONE 1. 2. 3. Sospensione del diritto di voto…………………………………………………IV.1.18 Accertamento delle situazioni di esclusione del diritto di voto………………. IV.1.18 Obblighi di alienazione…………………………………………………………IV.1.19 TITOLO IV - CAPITOLO II: 1. 2. 3. 4. 5. ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR, DELLE SICAV E DELLE SICAF Premessa ............................................................................................................. IV.2.1 Fonti normative .................................................................................................. IV.2.1 Procedimenti amministrativi............................................................................... IV.2.1 Verifica dei requisiti ........................................................................................... IV.2.2 Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive .......................................... IV.2.3 TITOLO IV - CAPITOLO III: VIGILANZA INFORMATIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. SEZIONE II Premessa ............................................................................................................. IV.3.1 Fonti normative .................................................................................................. IV.3.1 COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Operazioni rilevanti ............................................................................................ IV.3.3 1.1 Procedura .................................................................................................. IV.3.3 Invio di documentazione amministrativa............................................................ IV.3.3 2.1 SGR ............................................................................................................ IV.3.3 2.2 SICAV e SICAF .......................................................................................... IV.3.4 Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF................................................................................................................. IV.3.4 Documentazione contabile ................................................................................ IV.3.4 4.1 SGR ............................................................................................................ IV.3.4 4.2 SICAV e SICAF .......................................................................................... IV.3.4 Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF ................................................... IV.3.5 Gruppo di appartenenza ...................................................................................... IV.3.5 Compagine sociale ............................................................................................. IV.3.5 Relazioni delle funzioni di controllo ................................................................. IV.3.5 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. SEZIONE III INDICE Comunicazioni dell’organo di controllo............................................................. IV.3.5 Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ............... IV.3.6 Relazione sulla struttura organizzativa............................................................... IV.3.6 Violazione di limiti o divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF ............................................................................... IV.3.6 Errata valorizzazione delle quote ...................................................................... IV.3.7 Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR .............................................................................................................. IV.3.7 Regolamenti e statuti non soggetti all’approvazione della Banca d’Italia.......... IV.3.7 Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture master-feeder ................... IV.3.7 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA 1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR ............................................................... IV.3.8 TITOLO IV - CAPITOLO IV: VIGILANZA ISPETTIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. SEZIONE II Premessa............................................................................................................. IV.4.1 Fonti normative .................................................................................................. IV.4.1 DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 1. 2. Svolgimento degli accertamenti ......................................................................... IV.4.2 Consegna del rapporto ispettivo ......................................................................... IV.4.2 TITOLO IV - CAPITOLO V: PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR 1. 2. 3. 4. Premessa............................................................................................................. IV.5.1 Fonti normative .................................................................................................. IV.5.1 Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti ............................................. IV.5.1 Indicazione degli importi ................................................................................... IV.5.2 TITOLO V ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO TITOLO V - CAPITOLO I: SEZIONE I CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. Premessa............................................................................................................... V.1.1 Fonti normative .................................................................................................... V.1.1 Criteri generali per la redazione del regolamento ................................................ V.1.2 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE 1. 2. 3. 4. Struttura del regolamento .................................................................................... V.1.3 Parte A. Scheda identificativa ............................................................................. V.1.3 2.1 Denominazione e tipologia del fondo.......................................................... V.1.3 2.2 Durata del fondo ......................................................................................... V.1.4 2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE .... V.1.4 2.4 Soggetto garante ......................................................................................... V.1.5 2.5 Depositario ................................................................................................. V.1.5 2.6 Calcolo del valore della quota .................................................................... V.1.5 2.7 Comparti/classi di quote ............................................................................. V.1.5 2.8 Quotazione .................................................................................................. V.1.5 Parte B. Caratteristiche del prodotto.................................................................... V.1.5 3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche ............................. V.1.5 3.1.1 Oggetto ............................................................................................ V.1.5 3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche ................................ V.1.6 3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate ........................................ V.1.8 3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione ....................... V.1.8 3.3 Regime delle spese ...................................................................................... V.1.8 3.3.1 Spese a carico del fondo .................................................................. V.1.8 3.3.1.1 Compenso della SGR ....................................................... V.1.10 3.3.1.2 Provvigione unica ............................................................ V.1.12 3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti .......................................... V.1.12 3.3.3 Spese a carico della SGR ............................................................... V.1.13 Parte C. Modalità di funzionamento .................................................................. V.1.13 4.1 Soggetti ..................................................................................................... V.1.13 4.1.1 Sostituzione del gestore ................................................................. V.1.13 4.1.2 Depositario .................................................................................... V.1.14 4.2 Partecipazione al fondo ............................................................................ V.1.14 4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti .......... V.1.14 4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi ........................... V.1.17 4.3 Certificati di partecipazione ..................................................................... V.1.18 4.4 Modifiche del regolamento ....................................................................... V.1.19 4.5 Liquidazione del fondo .............................................................................. V.1.20 4.6 Valore della quota..................................................................................... V.1.21 4.7 Prospetti contabili ..................................................................................... V.1.22 4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico .......................................................... V.1.22 TITOLO V - CAPITOLO II: SEZIONE I PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II INDICE Premessa .............................................................................................................. V.2.1 Fonti normative ................................................................................................... V.2.1 Procedimenti amministrativi................................................................................ V.2.1 APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI 1. 2. 3. 4. 5. Presentazione della domanda............................................................................... V.2.2 Procedure e termini di approvazione ................................................................... V.2.2 Inizio operatività del fondo comune .................................................................... V.2.4 Trasmissione documentazione............................................................................. V.2.4 Decadenza .......................................................................................................... V.2.4 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI 1. 2. 3. 4. Avvio del procedimento ....................................................................................... V.2.5 Istanza e documentazione..................................................................................... V.2.5 Istruttoria e termini ............................................................................................... V.2.5 Trasmissione documenti ....................................................................................... V.2.6 TITOLO V - CAPITOLO III: SEZIONE I 4. 5. 6. Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del patrimonio ............. V.3.5 Divieti di carattere generale ............................................................................... V.3.10 Limiti alla concentrazione dei rischi .................................................................. V.3.11 3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente ..... V.3.11 3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari ............................................... V.3.12 3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC e all’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio.................. V.3.12 3.4 Limiti complessivi agli investimenti ........................................................... V.3.12 3.5 Fondi indice ............................................................................................... V.3.13 3.6 Deroghe per gli OICVM neocostituiti........................................................ V.3.13 3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati ..................................... V.3.13 Investimenti in parti di altri OICR aperti ........................................................... V.3.14 Strumenti finanziari derivati............................................................................... V.3.14 Altre regole prudenziali ...................................................................................... V.3.18 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto....................................................... V.3.18 6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto............ V.3.18 6.3 Strumenti finanziari strutturati .................................................................. V.3.19 6.4 Assunzione di prestiti ................................................................................. V.3.19 6.5 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio .......................................... V.3.20 6.6 Strumenti finanziari non quotati ................................................................ V.3.21 FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI 1. SEZIONE IV Premessa............................................................................................................... V.3.1 Fonti normative .................................................................................................... V.3.1 Procedimenti amministrativi ................................................................................ V.3.3 Rispetto dei limiti e dei divieti ............................................................................ V.3.3 Sistema di gestione dei rischi degli OICR............................................................ V.3.3 OICVM 1. 2. 3. SEZIONE III ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. 5. 4. SEZIONE II INDICE Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali ...................... V.3.22 OICR DI MERCATO MONETARIO 1. 2. 3. Ambito di applicazione ...................................................................................... V.3.24 OICR di mercato monetario a breve termine ..................................................... V.3.24 OICR di mercato monetario ............................................................................... V.3.25 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio SEZIONE V INDICE FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI 1. 2. 3. Composizione complessiva del portafoglio ....................................................... V.3.27 Divieti di carattere generale............................................................................... V.3.27 Limiti alla concentrazione dei rischi.................................................................. V.3.28 3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari ..................................................... V.3.28 3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari ................................................... V.3.28 3.3 Società immobiliari ................................................................................... V.3.28 3.4 Altri beni ................................................................................................... V.3.28 4. Strumenti finanziari derivati .............................................................................. V.3.28 5. Investimenti in crediti ........................................................................................ V.3.29 6. Altre regole prudenziali ..................................................................................... V.3.29 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto ...................................................... V.3.29 6.2 Assunzione di prestiti ................................................................................ V.3.29 6.2.1 FIA immobiliari ............................................................................. V.3.29 6.2.2 Altri FIA chiusi .............................................................................. V.3.29 6.3 Fondi che investono in crediti ................................................................... V.3.29 6.4 Titoli strutturati ......................................................................................... V.3.30 6.5 Investimenti in OICR................................................................................. V.3.30 7. Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni ........................................... V.3.30 8 Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del look-through ... V.3.30 9. FIA immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86 ................................... V.3.30 10. Deroghe per gli OICR neo-costituiti ................................................................. V.3.30 SEZIONE VI FIA RISERVATI 1. 2. Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del portafoglio .......... V.3.31 Garanzie rilasciate ............................................................................................. V.3.32 TITOLO V - CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. SEZIONE II Fonti normative ................................................................................................... V.4.1 Procedimento ....................................................................................................... V.4.1 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO 1. 2. Principi generali .................................................................................................. V.4.2 1.1 Processo di valutazione dei beni del fondo ................................................. V.4.2 1.2 Affidamento del calcolo del valore della quota di un OICVM al depositario ... V.4.2 1.3 Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote . V.4.3 1.4 Valore complessivo netto del fondo ............................................................ V.4.4 1.5 Periodicità della valutazione ...................................................................... V.4.4 Criteri di valutazione ........................................................................................... V.4.5 2.1 Strumenti finanziari quotati ........................................................................ V.4.5 2.2 Strumenti finanziari non quotati ................................................................. V.4.5 2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC” ............................................... V.4.5 2.2.2 Titoli “strutturati” ........................................................................... V.4.5 2.3 Parti di OICR .............................................................................................. V.4.6 2.4 Partecipazioni di FIA chiusi in società non quotate ................................... V.4.6 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. 4. SEZIONE III 2.4.1 Principi generali ............................................................................... V.4.6 2.4.2 Criterio generale di valutazione ....................................................... V.4.6 2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari ...................................... V.4.7 2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari .................... V.4.7 2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari ........................... V.4.8 2.4.6 Disposizioni comuni ......................................................................... V.4.8 2.5 Beni immobili ............................................................................................... V.4.9 2.6 Crediti ........................................................................................................ V.4.10 2.7 Altri beni .................................................................................................... V.4.11 2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli.................................. V.4.11 2.9 Altre componenti patrimoniali ................................................................... V.4.11 Valutazione dei FIA chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima............................................................................................................ V.4.11 Esperti indipendenti ........................................................................................... V.4.12 VALORE DELLA QUOTA 1. Valore unitario della quota ................................................................................. V.4.13 TITOLO V - CAPITOLO V: SEZIONE I Premessa............................................................................................................... V.5.1 Fonti normative .................................................................................................... V.5.1 Procedimenti amministrativi ................................................................................ V.5.1 FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SEZIONE III FUSIONE E SCISSIONE DI OICR DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II INDICE Autorizzazione ..................................................................................................... V.5.3 Progetto di fusione e scissione ............................................................................. V.5.4 Controllo della legittimità dell’operazione da parte di soggetti terzi .................. V.5.5 Informativa ai partecipanti ................................................................................... V.5.5 Diritti dei partecipanti ai fondi ............................................................................. V.5.7 Data di efficacia e costi dell’operazione .............................................................. V.5.8 Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente ....... V.5.8 Pubblicità dell’operazione di fusione o di scissione............................................. V.5.8 Fusione tra fondi nell’ambito della fusione tra SGR ............................................ V.5.8 FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA SICAV O SICAF E FONDI COMUNI 1. SEZIONE IV Disposizioni applicabili ........................................................................................ V.5.9 FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM 1. 2. 3. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM ............................. V.5.10 Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano ..... V.5.10 Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano ................... V.5.11 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio INDICE TITOLO V - CAPITOLO VI: STRUTTURE MASTER-FEEDER SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI 1. 2. SEZIONE III Premessa .............................................................................................................. V.6.1 Fonti normative ................................................................................................... V.6.1 Procedimenti amministrativi................................................................................ V.6.2 OICR feeder ........................................................................................................ V.6.3 OICR master........................................................................................................ V.6.3 STRUTTURE MASTER – FEEDER DI OICVM 1. 2. 3. 4. 5. 6. Autorizzazione..................................................................................................... V.6.5 Disposizioni relative ai gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master ............... V.6.6 2.1 Obblighi del gestore dell’OICR feeder ....................................................... V.6.6 2.2 Obblighi del gestore dell’OICR master ...................................................... V.6.7 2.3 Scambio di informazioni tra i gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master ...... .................................................................................................................... V.6.7 Disposizioni relative ai depositari dell’OICR feeder e dell’OICR master .......... V.6.8 3.1 Scambio di informazioni ............................................................................ V.6.8 3.2 Obblighi informativi.................................................................................... V.6.8 Disposizioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell’OICR feeder e dell’OICR master................................................................................... V.6.9 4.1 Scambio di informazioni ............................................................................ V.6.9 4.2 Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti................. V.6.9 Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l’autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master .............................. V.6.9 Sospensione dell’emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell’OICR master.......................................................................... V.6.10 6.1 Sospensione dell’emissione o del rimborso delle parti dell’OICR master .... V.6.10 6.2 Liquidazione dell’OICR master ............................................................... V.6.10 6.3 Fusione o scissione dell’OICR master ...................................................... V.6.11 SEZIONE IV STRUTTURE MASTER – FEEDER DI FIA…………………………………..………V.6.12 TITOLO V - CAPITOLO VII: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI 1. 2. 3. 4. DI Fonti normative e disposizioni di carattere generale ........................................... V.7.1 Certificati nominativi e al portatore..................................................................... V.7.1 Certificati cumulativi ........................................................................................... V.7.1 Fondi distinti in diverse “classi” di quote ............................................................ V.7.1 TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA TITOLO VI - CAPITOLO I: 1. 2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Premessa ............................................................................................................. VI.1.1 Fonti normative .................................................................................................. VI.1.1 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. Procedimenti amministrativi .............................................................................. VI.1.2 TITOLO VI - CAPITOLO II: 1. 2. 3. 4. 5. 6. INDICE OPERATIVITÀ ITALIANE TRANSFRONTALIERA DELLE SGR Stabilimento di succursali in Stati UE ................................................................ VI.2.1 1.1 Primo insediamento di una succursale ...................................................... VI.2.1 1.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.2 1.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.2.3 Libera prestazione di servizi in Stati UE ........................................................... VI.2.3 2.1 Comunicazione preventiva ......................................................................... VI.2.3 2.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.4 2.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.2.4 Stabilimento di succursali in Stati non UE ......................................................... VI.2.5 3.1 Richiesta di autorizzazione ........................................................................ VI.2.5 3.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.6 Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE.................................. VI.2.6 4.1 Richiesta di autorizzazione ........................................................................ VI.2.6 4.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.7 Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD ................................................................................. VI.2.7 5.1 Comunicazione .......................................................................................... VI.2.7 Uffici di rappresentanza all’estero ..................................................................... VI.2.7 TITOLO VI - CAPITOLO III: OFFERTA ALL’ESTERO DI OICR ITALIANI 1. 2. Offerta di OICVM in Stati UE ........................................................................... VI.3.1 Offerta di parti di OICR in Stati non UE............................................................ VI.3.2 TITOLO VI - CAPITOLO IV: OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE 1. 2. 3. 4. 5. Stabilimento di succursali .................................................................................. VI.4.1 1.1 Primo insediamento ................................................................................... VI.4.1 1.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.4.1 1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili ............................................ VI.4.1 1.4 Controlli della Banca d’Italia.................................................................... VI.4.2 Prestazione di servizi senza stabilimento ........................................................... VI.4.2 2.1 Comunicazione preventiva ......................................................................... VI.4.2 Gestione in Italia di OICVM .............................................................................. VI.4.2 3.1 Istanza........................................................................................................ VI.4.2 3.2 Accordo con il depositario ......................................................................... VI.4.3 3.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.4.4 Gestione in Italia di FIA ..................................................................................... VI.4.4 4.1 Comunicazione .......................................................................................... VI.4.4 4.2 Accordo con il depositario ......................................................................... VI.4.5 4.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.4.5 Uffici di rappresentanza ..................................................................................... VI.4.6 TITOLO VII GESTORI DI FONDI EUVECA ED EUSEF Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio TITOLO VII - CAPITOLO I: SEZIONE I REGISTRAZIONE APPLICABILE DEI GESTORI E DISCIPLINA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. SEZIONE II INDICE Premessa ............................................................................................................ VII.1.1 Fonti normative ................................................................................................. VII.1.2 Procedimenti amministrativi.............................................................................. VII.1.2 REGISTRAZIONE DEI GESTORI CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI EUVECA ED EUSEF 1. 2. SEZIONE III ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 1. SEZIONE IV Procedura di registrazione ................................................................................. VII.1.4 Superamento non temporaneo della soglia e modifiche dell’operatività ........... VII.1.5 Fondi propri sufficienti ...................................................................................... VII.1.6 DISCIPLINA APPLICABILE 1. Rinvio........................................................................................................ VII.1.7 TITOLO VIII DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE TITOLO VIII - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 2. 3. 4. SEZIONE II Premessa .......................................................................................................... VIII.1.1 Destinatari della disciplina .............................................................................. VIII.1.2 Fonti normative ............................................................................................... VIII.1.2 Procedimenti amministrativi............................................................................ VIII.1.2 AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR 1. 2. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della funzione di depositario ......................................................................................................................... VIII.1.4 Autorizzazione................................................................................................. VIII.1.5 2.1 Decisione dell’intermediario di svolgere le funzioni di depositario ....... VIII.1.5 2.2 Domanda di autorizzazione .................................................................... VIII.1.6 2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR ................................... VIII.1.7 2.4 Elenco dei soggetti autorizzati ................................................................ VIII.1.7 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio SEZIONE III SEZIONE IV INDICE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE …………………………………VIII.1.8 AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L’INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DI OICVM…………………………………………………………………….……..VIII.1.9 SEZIONE V PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO………………….. VIII.1.11 TITOLO VIII - CAPITOLO II: RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO 1. 2. Fonti normative ................................................................................................ VIII.2.1 Rapporti con il depositario ............................................................................... VIII.2.1 TITOLO VIII - CAPITOLO III: OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 3. Premessa........................................................................................................... VIII.3.1 Fonti normative ................................................................................................ VIII.3.1 SEZIONE II CONTI IN CONTANTE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA ………………….VIII.3.2 SEZIONE III OBBLIGHI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA’………………………………………………………………………..VIII.3.3 SEZIONE IV ALTRI OBBLIGHI..........................................................................................................VIII.3.4 SEZIONE V DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI DELL’ OICR 1. 2. SEZIONE IV Requisiti per la delega ...................................................................................... VIII.3.5 Nomina del prime broker ................................................................................. VIII.3.6 RIUSO DEI BENI DEGLI OICR…………………………………………...………….VIII.3.8 TITOLO VIII - CAPITOLO IV: RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. 3. Premessa........................................................................................................... VIII.4.1 Fonti normative ................................................................................................ VIII.4.1 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio SEZIONE II INDICE RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO…………………………………………………………...VIII.4.2 SEZIONE III ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DI FUNZIONI DI CUSTODIA……………………………………………………………………….VIII.4.3 TITOLO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE TITOLO IX - CAPITOLO I: PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE .................................................................... IX.1.1 TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE TITOLO X - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI ABROGATE ...................................................... X.1.1 TITOLO X - CAPITOLO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE ................................................ X.2.1 ALLEGATI ALLEGATO I.1.1 DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) ............... A.I.1 ALLEGATO II.5.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA ........................................................................................ A.II.1 ALLEGATO III.3.1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV/SICAF .......................................................................................................... A.III.1 ALLEGATO IV.1.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL’11 NOVEMBRE 1998, N. 469 ........................................................ A.IV.1 ALLEGATO IV.1.2 REQUISITI ALLEGATO IV.1.3 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ ................................................................ A.IV.4 DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ............................................................................................................. A.IV.5 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio INDICE ALLEGATO IV.1.4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE ....................... A.IV.11 ALLEGATO IV.1.5 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA E AL RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA ..................................................................... A.IV.13 ALLEGATO IV.1.6 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ......................................................................... A.IV.16 ALLEGATO IV.1.7 REQUISITI ALLEGATO IV.2.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL’11 NOVEMBRE 1998, N. 468 ...................................................... A.IV.18 ALLEGATO IV.2.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI ............................................................................................................... A.IV.21 ALLEGATO IV.2.3 REQUISITI ALLEGATO IV.4.1 RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ................................................. A.IV.37 ALLEGATO IV.4.2 SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO ........................................................................................................ A.IV.45 ALLEGATO IV.6.1 PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI ................. A.IV.48 ALLEGATO IV.6.2 PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI ................................................................... A.IV.84 ALLEGATO IV.6.3 PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) ................................................................................................................ A.IV.118 DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: INFORMAZIONI DA RENDERE IN CASO DI ACQUISIZIONE TRAMITE TRUST ........................................... A.IV.17 DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ........................................................................................................... A.IV.23 ALLEGATO IV.6.3-BIS PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF) ................................................................................................................ A.IV.151 ALLEGATO IV.6.4 NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ................................................................................................. A.IV.191 ALLEGATO V.1.1 SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO .............................................................. A.V.1 ALLEGATO V.2.1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI ....... A.V.17 ALLEGATO V.3.1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI ............................ A.V.18 ALLEGATO V.3.2 RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL’UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO ......... A.V.29 ALLEGATO V.3.3 METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI ..................................................................... A.V.33 ALLEGATO V.6 ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER-FEEDER ALLEGATO VI.5.1 REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE ......................................... .............. A.V.42 A.VI.1 Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività TITOLO I DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA’ CAPITOLO I DEFINIZIONI 1. Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 1) “attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività e i servizi indicati nelle direttive UCITS e AIFMD; in particolare, rientrano in tale definizione: - la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), TUF); - la gestione di portafogli (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), TUF); - la consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 1, comma 5, lett. f), TUF); - la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. art. 1, comma 6, lett. a), TUF); - il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la SGR sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA (cfr. art. 33, comma 2, lett. g), TUF); 2) “attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalle direttive, ai sensi dell’art. 33 TUF; 3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di: - “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile; - “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa; - “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; 4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 TUB; 5) “D.M.”: il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 39 TU (cfr. Allegato I.1.1.); - I.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività 6) “Regolamento congiunto”: il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, TUF, del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato; 7) “direttiva UCITS”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); 8) “direttiva AIFMD” la direttiva dell’8 giugno 2011 n. 2011/61/UE relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 9) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, nella SICAV e nella SICAF; 10) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento; 11) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013; 12) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 346/2013; 13) “fondi immobiliari (FIA immobiliari)”: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dal D.M.; 14) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato; 15) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre; 16) “fusione di OICR”: le operazioni in cui: uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni; due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni; - I.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività 17) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF; 18) “fusioni di OICVM comunitari”: le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani almeno uno dei quali commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF; 19) “GEFIA”: il gestore autorizzato alla gestione di FIA. La nozione ricomprende anche i gestori sotto soglia; 20) “gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF”: i soggetti, italiani ed esteri, che: 1. controllano la SGR/SICAV/SICAF; 2. sono controllati dalla SGR/SICAV/SICAF; 3. sono controllati dallo SGR/SICAV/SICAF. stesso soggetto che controlla la Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che: - detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto; - sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto. Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette; 21) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che: - controllano la SGR; - sono controllati dalla SGR; - sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR. Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette; 22) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 TUB; 23) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 13 ottobre 2005 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento; 24) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali; 25) “investitori professionali”: gli investitori professionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. m-undecies), TUF; 26) “mercati regolamentati”: i mercati di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.M.; - I.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività 27) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; 28) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; 29) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione; 30) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica; 31) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile (1); 32) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; 33) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV/SICAF o gli altri strumenti partecipativi delle SICAF; 34) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V e nell’All. II.V.1; 35) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività; 36) “Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”: Regolamento del 19 dicembre 2012, n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; 37) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci; 38) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR 1 Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione II del presente Regolamento. - I.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente; 39) “SICAV e SICAF eterogestita”: la SICAV o la SICAF che designa una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE per la gestione dell'intero patrimonio della SICAV o SICAF medesima secondo quanto previsto dall'art. 38 TUF; 40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali. Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo; 41) “società non finanziaria”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa (2) o strumentale. Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria; 42) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o 2 Per società assicurativa si intende un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”). - I.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile; 43) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione UE o di un GEFIA UE e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata; 44) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; 45) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari: - negoziati in mercati regolamentati (3); - emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati. Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari: - individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi; - per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi; 46) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni; 47) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; 48) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere 3 Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori. Per avvalersi di questa facoltà, l'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo. Tali criteri e procedure devono essere: - concordati tra la SGR/SICAV/SICAF e il depositario; - sottoposti al parere dell’organo di controllo; - verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR. Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV/SICAF deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell’OICR. Ove tale ultima funzione per gli OICVM sia svolta dal depositario, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest’ultima che cura il calcolo del valore della quota. - I.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività nell’OICR (c.d. prestiti back to back). Per le SICAV e le SICAF il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali; 49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima; 50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio: - di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero - di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF. Vengono, altresì, in rilievo le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 231/2013. - I.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività CAPITOLO II RISERVA DI ATTIVITA’ SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa L’art. 32-quater TUF riserva l’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE che gestiscono un FIA italiano, attribuendo alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di adottare norme di attuazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Secondo il TUF, il servizio di gestione collettiva del risparmio si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi (art. 1, lett. n.). Tale attività, che costituisce l’oggetto della riserva, è svolta direttamente dal gestore, ferma restando la possibilità di delegare a terzi specifiche funzioni nei limiti previsti dall’ordinamento. I gestori, inoltre, possono svolgere le attività di amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti, che completano il servizio di gestione collettiva, e le altre attività indicate nell’art. 33 TUF. Le presenti disposizioni disciplinano le caratteristiche e gli elementi che caratterizzano il contenuto della riserva, in coerenza con le disposizioni e le linee guida comunitarie (1). 2. Fonti normative La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF: - art. 1, lett. n), che fornisce la definizione di gestione collettiva del risparmio; - art. 32-quater, comma 1, relativo ai soggetti a cui è riservato il servizio di gestione collettiva del risparmio; - art. 32-quater, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di emanare norme di attuazione di tale articolo. Vengono, inoltre, in rilievo le direttive UCITS e AIFMD, nonché le Guidelines on key concepts of the AIFMD dell’ESMA del 13.08.2013 (ESMA/2013/611). 1 L’individuazione del perimetro della riserva di attività assume rilievo per circoscrivere altresì l’ambito della fattispecie di abusivismo di cui all’art. 166 TUF. - I.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività SEZIONE II GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 1. Ambito di applicazione della riserva Il servizio di gestione collettiva del risparmio è svolto con carattere di professionalità ed è, pertanto, organizzato per essere esercitato nei confronti di una platea indeterminata di soggetti in modo sistematico e non meramente occasionale. La gestione collettiva del risparmio si caratterizza, in particolare, per la sussistenza di tre elementi tra loro strettamente connessi: i) la gestione di un patrimonio; ii) la gestione dei rischi di tale patrimonio; iii) il carattere collettivo dell’attività, caratterizzata dalla gestione di OICR. Sotto il primo profilo, il servizio di gestione si connota principalmente per la finalità di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dall’attività di investimento e disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio. Le modalità attraverso cui il gestore svolge questa attività si conformano alle previsioni normative e contrattuali e sono formalizzate, sul piano interno, nel processo di gestione. Per quanto attiene alla gestione dei rischi, al gestore è richiesto di valutare, prima dell’investimento e nel continuo, la coerenza delle singole operazioni e del portafoglio nel suo complesso con gli obiettivi della gestione e con i limiti prudenziali previsti dalla presente disciplina o dal regolamento o statuto dell’OICR. A tal fine, la presente normativa richiede, tra l’altro, ai gestori di dotarsi di un sistema di gestione dei rischi adeguato (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione I, par. 5). Per quanto attiene al terzo elemento, gli OICR sono definiti dal TUF come gli organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti – inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell’OICR – partecipazioni o altri beni mobili e immobili in base a una politica d’investimento predeterminata (cfr. art. 1, lett. k), TUF). Di seguito, si forniscono alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa le caratteristiche degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva del risparmio, fermo restando quanto previsto dal D.M. circa la struttura degli OICR. Tali indicazioni non sono esaustive e, in ogni caso, l’assenza di una o più delle caratteristiche successivamente indicate non determina automaticamente l’esclusione dell’esistenza della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Caratteristiche essenziali 2 L’OICR ha la finalità, attraverso la gestione del suo patrimonio e dei relativi rischi, di generare un rendimento per gli investitori (2) derivante dall’acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività in cui è investito il patrimonio stesso e dalle operazioni volte a ottimizzare o incrementare il valore delle suddette attività. Ai fini della riserva di attività, non assume rilievo l’eventuale differenziazione dei rendimenti tra investitori, derivante, ad es., dall’emissione di diverse categorie di quote o azioni da parte degli OICR. - I.2.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività L’attività di gestione collettiva è svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti agli OICR (3); i partecipanti, pertanto, non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell’OICR e delle attività in portafoglio in conformità alla politica di investimento, fermo restando l’esercizio dei diritti riconosciuti agli investitori in qualità di azionisti degli OICR in forma societaria. La responsabilità delle attività di gestione è attribuita, quindi, in via esclusiva al gestore dell’OICR. Indipendentemente dalla natura giuridica dell’OICR, il patrimonio dell’OICR non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale, sia essa commerciale o industriale ovvero una combinazione delle stesse (4). Raccolta del patrimonio Pluralità di investitori Politica di investimento La raccolta del patrimonio presso gli investitori avviene mediante l’offerta di azioni o quote dell’organismo, da chiunque sia effettuata; non assume rilievo la circostanza che la raccolta avvenga in più soluzioni, o che la sottoscrizione da parte degli investitori avvenga mediante conferimento di denaro o in natura (5). L’OICR è partecipato da una pluralità di investitori. Tale requisito è soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l’investimento sia da questi effettuato nell’interesse di una pluralità di investitori (ad es., strutture master-feeder, fondi di fondi, possibilità di partecipare ad un OICR mediante un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento ex art. 21, comma 2, TUF). La politica d’investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento. Ferme restando le norme prudenziali in materia di attività di investimento (cfr. Titolo V, Capitolo III), la politica di investimento si basa sul principio del frazionamento del rischio. Ai fini del rispetto della riserva di legge, l’esistenza di una politica di investimento si può desumere in presenza di una o più delle seguenti condizioni (6) (7): 3 La circostanza per cui negli OICR riservati siano attribuiti poteri consultivi ai partecipanti non fa venire meno la natura di OICR dell’organismo. Di contro, costituiscono indici della sussistenza di un controllo da parte dei partecipanti sulla gestione degli OICR: i) la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni. Tale circostanza ricorre ad esempio ove i partecipanti abbiano il potere di impedire l’adozione di decisioni attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dell’ammontare dei quorum stabiliti per l’assunzione delle decisioni degli organi societari; ii) la possibilità di condizionare la gestione in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie. Vengono in considerazione, ad esempio, i patti parasociali che riservano ai soci il diritto di indirizzare le scelte di investimento con meccanismi di sostituzione degli amministratori che non si conformano alle indicazioni ricevute. 4 A titolo esemplificativo, non rientrano nella riserva le joint venture e, in generale, tutti gli accordi tra imprese e altri soggetti, in qualsiasi forma conclusi (ad es., consorzi, associazioni in partecipazione) che abbiano ad oggetto la realizzazione di uno o più affari secondo un predeterminato progetto a carattere commerciale o industriale. 5 Non rientra nella nozione di raccolta del patrimonio l’adesione da parte di un familiare a un veicolo di investimento costituito e partecipato dagli appartenenti a un medesimo nucleo familiare e che ha come oggetto esclusivo la gestione del patrimonio familiare. A tal fine, vengono in considerazione i parenti fino al quarto grado, il coniuge, il convivente more uxorio e i figli di quest’ultimo, gli affini, nonché in generale i familiari fiscalmente a carico. 6 Il riconoscimento della piena discrezionalità al gestore di un organismo non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio. Si è in presenza di una politica di investimento rilevante ai fini della riserva di attività in caso di linee guida di investimento fornite dagli investitori per la gestione di un’impresa, diverse rispetto alla generica business strategy prevista nello statuto dell’impresa stessa. 7 - I.2.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo I – Definizioni e riserva di attività la politica di investimento è definita prima che diventi vincolante l’impegno degli investitori a conferire il capitale nell’OICR; la politica di investimento è contenuta in documenti o accordi vincolanti tra tutti i partecipanti che formano parte integrante, anche per rinvio, del regolamento o dello statuto dell’OICR; la politica di investimento è vincolante per il gestore, ivi comprese le eventuali modifiche alla stessa; la politica di investimento è articolata in una serie di linee guida di investimento, con riferimento tra l’altro: i) alle strategie di investimento; ii) alle categorie di attività in cui l’OICR investe; iii) ai limiti di investimento, inclusi i limiti di leva finanziaria e i criteri di diversificazione dei rischi; iv) alle aree geografiche di investimento; v) a eventuali periodi minimi di detenzione delle attività. - I.2.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il presente Capitolo disciplina l’autorizzazione delle SGR all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia a OICVM sia a FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e, se autorizzate a gestire FIA, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, secondo quanto previsto dall’art. 34 TUF (di seguito, “servizi di gestione”). Le presenti disposizioni disciplinano anche il rilascio dell’autorizzazione alle SGR che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 35-undecies TUF (c.d. GEFIA sotto soglia). Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che: - i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della SGR e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza; - la struttura del gruppo rilevante della SGR istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla SGR stessa; - il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione della SGR e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. 2. Fonti normative La materia è regolata: dai seguenti articoli del TUF: x art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza; x art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; x art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; - II.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. Titolo II – Società di gestione del risparmio x art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate; x art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SGR; x art. 35, relativo all’albo delle SGR; x art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; x art. 59, in materia di sistemi di indennizzo; dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR; dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR; dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: autorizzazione della SGR e della SGR sotto soglia (termine: 90 giorni); modifiche all’operatività connesse alla prestazione di nuovi servizi (termine: 60 giorni); divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR (termine: 60 giorni). - II.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE II CAPITALE INIZIALE 1. Capitale sociale minimo iniziale Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati. Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in natura. Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato. - II.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1. Contenuto del documento La SGR predispone un programma che illustra l’attività d’impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l’iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa. Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate. A) Attività, servizi e prodotti La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l’eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società: 1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa: - la clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori professionali, clienti al dettaglio); - le modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell’incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi; - la tipologia e le principali caratteristiche di fondi che intende istituire; nel caso in cui la SGR intenda gestire FIA: i) le strategie di investimento degli OICR, comprese le tipologie di OICR sottostanti in caso di OICR che investono in OICR; ii) le politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria; iii) i profili di rischio e le altre caratteristiche dei FIA; iv) gli Stati dell’UE o i paesi terzi in cui intende costituire o gestire FIA e le implicazioni di carattere legale dell’operatività in paesi terzi; v) il paese in cui l’eventuale FIA master è stabilito, se il FIA gestito è un FIA feeder; vi) i regolamenti di gestione dei FIA che intende gestire, ove già approvati dal competente organo aziendale. 2. con riguardo al servizio di gestione di portafogli, precisa: - la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all’eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni); - le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento); - le modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l’esecuzione dell’incarico gestorio con riferimento all’intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico - II.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell’incarico; 3. con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, precisa la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato e le caratteristiche della consulenza che intende prestare; 4. con riguardo alla commercializzazione di OICR di terzi, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestata l’attività; 5. con riguardo al servizio di ricezione e trasmissione ordini, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestato il servizio. La società indica l’ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare: - le eventuali prospettive di sviluppo all’estero; - i canali distributivi che intende attivare; - l’eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione di portafogli. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali). B) Struttura organizzativa e investimenti La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi previsti dal Regolamento congiunto. Nella relazione la società indica, inoltre: - i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A); - un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni. C) Previsioni di sviluppo delle attività Nel programma di attività la società indica: - il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare; - le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento; - i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio; - i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi; - i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi. D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino: - gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione; - II.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio - i costi operativi, distinti per categoria; - i risultati economici attesi; - l’andamento del cash-flow; - l’andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati. Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi. Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese. E) Disposizioni particolari per le società già operanti In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica: - le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR; - le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l’attività delle SGR. 2. Valutazioni della Banca d’Italia La Banca d'Italia valuta il programma di attività e la struttura organizzativa in un’ottica di sana e prudente gestione della SGR e può richiedere le modifiche a ciò necessarie. A tal fine, la Banca d’Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: - la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate; - l’adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l’arco temporale di riferimento; - l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni della SGR, tenuto anche conto delle caratteristiche del sevizio di gestione collettiva che la SGR intende prestare (cfr. par. 1, punto A) 1.); nel caso di fondi che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale (1), oltre alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio e del complesso delle misure e dei presidi organizzativi, si tiene anche conto del potenziale impatto della leva sulla stabilità finanziaria; - lo stato di realizzazione dei progetti; - gli accordi con terze parti già definiti o in via di definizione; - le caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale; 1 Cfr. art. 111 Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. - II.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio - l’effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento dei fondi coerentemente con il programma di attività presentato, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e del sistema dei controlli interni della SGR; - la sostenibilità dei piani di sviluppo; - la stabilità delle fonti di reddito attese; - le stime alla base dei budget previsionali. Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta e degli OICR gestiti. - II.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE IV REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze. Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d’Italia copia del verbale della riunione dell’organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II. - II.1.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE V CONTROLLI SULL’ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR Controlli sui partecipanti La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario. La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nella SGR. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere. La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR. Controlli sul gruppo La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa. A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della SGR. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all’estero, la Banca d’Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli. A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I. - II.1.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE VI PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE 1. Domanda di autorizzazione La domanda di autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva ed, eventualmente, degli altri servizi di gestione è presentata alla Banca d’Italia, a firma del legale rappresentante, tramite posta elettronica certificata. Contenuto La domanda di autorizzazione indica: - la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società nonché le eventuali sedi secondarie; - le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono; - la tipologia di OICR che la SGR intende gestire (OICVM e/o FIA); - l’elenco dei documenti allegati; - un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni; - se rilevante, la dichiarazione della SGR, che avrebbe le caratteristiche per essere autorizzata come SGR sotto soglia, di voler essere autorizzata come SGR ordinaria (c.d. opt in). Alla domanda sono allegati: Allegati a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese; b) l’attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della SGR; d) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere; e) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; f) l’elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete; g) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante nonché dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 D.L. n. 201/2011 (interlocking); h) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale; i) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza; - II.1.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio j) Titolo II – Società di gestione del risparmio per i gestori di FIA, la documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione; k) se rilevante, la documentazione attestante l’adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 TUF. La documentazione di cui alle lett. g) e h) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. 2. Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all’esistenza delle condizioni indicate nell’art. 34 TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR nonché all’adesione della società a un sistema di indennizzo previsto dall’art. 59 TUF, se rilevante. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori. La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta. La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la SGR sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri Stati dell’UE o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari. Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla richiesta documentazione. La Banca d’Italia può limitare l’autorizzazione della SGR a prestare il servizio di gestione collettiva con riferimento a determinate strategie di investimento o tipologie di OICR. 3. Iscrizione nell’albo Con il rilascio dell’autorizzazione, la Banca d’Italia iscrive la SGR nelle apposite sezioni dell’albo previsto dall’art. 35, comma 1, TUF. La SGR comunica alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività di gestione entro 30 giorni dall’avvio della stessa. - II.1.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE VII SGR SOTTO SOGLIA 1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati (2)(3) e: gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (4); oppure gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (5). Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato: in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro (6); le informazioni previste dalla Sezione III, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e l’obbligo di allegare la documentazione prevista alla lett. j) della Sezione VI, par. 1. Ai fini del calcolo del valore totale delle attività dei FIA riservati, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, i gestori applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato. Entro trenta giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d’Italia secondo la procedura prevista nella Sezione VIII (“Modifiche 2 Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013. 3 Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III. 4 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA. 5 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA. 6 Nel caso in cui la SGR intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 385 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela e 1 milione, negli altri casi. - II.1.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio dell’operatività”), inviando inoltre le altre informazioni di cui al par. 1 della Sezione VI non inviate precedentemente alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione è data alla Banca d’Italia dal gestore che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell’autorizzazione, al regime delle SGR ordinarie (c.d. opt in). In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale minimo entro il termine di 6 mesi o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate (7), gli OICR gestiti sono posti in liquidazione. La SGR segue la procedura prevista dalla Sezione VIII (“Modifiche dell’operatività”) anche nel caso in cui intenda gestire tipologie di OICR diversi dai FIA riservati o, qualora non sia già autorizzata alla gestione di FIA chiusi mobiliari, intenda essere registrata come gestore di EuVECA o EuSEF (cfr. Titolo VII). 7 Al fine di dimostrare l’avvenuto adeguamento del capitale, il GEFIA trasmette alla Banca d’Italia la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore. - II.1.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE VIII MODIFICHE DELL’OPERATIVITÀ 1. Modifiche dell’operatività Le SGR che abbiano già avviato l’operatività danno preventiva comunicazione alla Banca d’Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa - redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III (8) - nel caso in cui intendano svolgere le seguenti attività non indicate nel programma di attività: servizio di gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti; servizio di ricezione e trasmissione ordini; commercializzazione di OICR di terzi; gestione di fondi pensione (9); servizio accessorio di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), TUF (custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi), limitatamente alle quote di OICR gestiti. Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d’Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza. La Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa. Nel caso in cui la gestione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di OICR (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi mobiliari, FIA immobiliari, FIA che investono in crediti, FIA che ricorrono alla leva finanziaria, FIA che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale) e la SGR intenda gestire altre tipologie di organismi di investimento collettivo, lo comunica alla Banca d’Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione e provvede ad adeguare i propri presidi operativi (procedure, risorse e strumenti delle funzioni di controllo dei rischi, risk management e compliance) (10)(11). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d’Italia, sulla base di una valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, delle misure organizzative adottate, del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria della tipologia di OICR, può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni. 8 Le SGR inviano, se rilevante, la documentazione attestante l’adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 TUF. 9 Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso. 10 A tal fine, la SGR dovrà presentare una nuova relazione sulla struttura organizzativa, conformemente all’allegato IV.4.1. 11 Nel caso la SGR intenda gestire per la prima volta FIA o OICVM, la Banca d'Italia iscrive la SGR nel relativo albo. - II.1.14 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE IX DECADENZA E RINUNCIA 1. Decadenza La Banca d’Italia dichiara d’ufficio la decadenza dell’autorizzazione e procede alla cancellazione dall’albo: - trascorso un anno dal rilascio dell’autorizzazione, se la SGR non ha avviato l’attività di gestione collettiva. Ricorre tale ipotesi nei casi in cui la SGR, in tale arco temporale: (i) non ha presentato istanza per l’istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni, ovvero (ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE, di FIA UE o di SICAV/SICAF eterogestite; - se, successivamente all’avvio dell’attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l’esercizio per più di sei mesi. L’interruzione si realizza nel caso in cui la SGR: (i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l’istituzione di nuovi fondi comuni e (ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o SICAV/SICAF eterogestite. 2 Rinuncia Le SGR che intendono rinunciare all’autorizzazione lo comunicano alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall’albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. - II.1.15 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio CAPITOLO II PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Attraverso l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese (1), le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo. In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari. Nell’acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell’attivo e salvaguardare l’equilibrio della struttura finanziaria aziendale. L’acquisizione di partecipazioni comporta infatti l’assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell’impresa partecipata e con l’illiquidità di tali investimenti. È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l’andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l’integrità del patrimonio aziendale. 2. Fonti normative La materia è regolata dalle seguenti disposizioni: - art. 6, comma 1, lett. a), TUF, che, tra l’altro, prevede che la Banca d’Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR; - Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi 1 Ai fini del presente Capitolo, per partecipazione si intende: il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento della SGR si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: i) la SGR è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la SGR è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; iii) la SGR è legata all’impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, cross-selling, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti. - II.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: divieto di assunzione di partecipazioni (termine: 60 giorni). - II.2.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE II DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI 1. Partecipazioni detenibili e limiti all’assunzione di partecipazioni Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, SICAV, SICAF, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all’estero. Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo. 2. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell’acquisizione dell’interessenza un’apposita comunicazione alla Banca d’Italia. La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto. La comunicazione è corredata dallo statuto e dagli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito della complessiva strategia aziendale. Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l’impatto dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR. La Banca d’Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l’assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR. 3. Informativa alla Banca d’Italia Le SGR comunicano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dall’acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2. Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l’acquisizione o la perdita del controllo della partecipata. - II.2.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio CAPITOLO III ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR 1. Fonti normative La materia è disciplinata: dai seguenti articoli del TUF: x 33, comma 1, che prevede che le SGR, oltre a gestire il patrimonio e i rischi degli OICR, amministrano e commercializzano gli OICR gestiti; x 33, comma 2, che prevede che le SGR possono: - prestare il servizio di gestione di portafogli (lett. a); - istituire e gestire fondi pensione (lett. b); - svolgere le attività connesse e strumentali (lett. c); - prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione (lett. d); - prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti (lett. e); - commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia (lett. f); - prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. x 33, comma 5, che attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di dettare disposizioni attuative in materia; 2. dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA. Amministrazione degli OICR Costituiscono attività di amministrazione quelle di: a) gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione dell’OICR; b) fornitura di informazioni ai clienti; c) valutazione e pricing delle parti dell’OICR, anche ai fini fiscali; d) verifica dell’osservanza della normativa applicabile; e) tenuta del registro dei detentori delle quote; f) distribuzione dei proventi; g) emissione e rimborso delle quote; h) regolamento dei contratti, incluso l’invio ed emissione dei certificati; - II.3.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio i) 3. Titolo II – Società di gestione del risparmio tenuta dei registri contabili. Commercializzazione degli OICR Costituiscono commercializzazione ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per conto del gestore, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o all’acquisto di quote o azioni di OICR. 4. Attività connesse Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR (1). Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, TUF. 5. Attività strumentali Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di: a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria; b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie; c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) amministrazione di immobili ad uso funzionale; e) servizi di natura amministrativo/contabile. 6. Servizi accessori Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF. 7. Altre attività esercitabili dalle SGR Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali: a) le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario; b) l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (2); 1 2 Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati). L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l’art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto. - II.3.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio c) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate; d) la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese. - II.3.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio CAPITOLO IV OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia. L’intervento della Banca d’Italia è preordinato a un duplice obiettivo: 2. valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell’operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti; verificare l’adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l’esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione. Fonti normative La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni: 3. art. 34, comma 4, TUF, ai sensi del quale la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR; Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: autorizzazione alla fusione o scissione di SGR (termine: 60 giorni). - II.4.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE II DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR 1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare Presentazione della domanda Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d’Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile. Contenuto La domanda di autorizzazione è corredata dal progetto di fusione e da una relazione che illustra: a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione; b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione, i relativi vantaggi e i costi nonché gli impatti che l’operazione determina sulle società partecipanti alla fusione; c) le varie fasi in cui si intende articolare l’operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui: - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) dalle società partecipanti alla fusione e nell’amministrazione delle stesse; - sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelli del depositario e dei soggetti collocatori e delegati; - è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall’inizio dell’operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa. Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d’Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime. 2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare Presentazione della domanda Le SGR interessate a operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile. Contenuto La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Essa è corredata dal progetto di scissione e da una relazione che illustra: a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti; b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l’operazione determina sulla società nonché le modifiche all’attività e alla struttura organizzativa della stessa; - II.4.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio c) le varie fasi in cui si intende articolare l’operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui: - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) e nell’amministrazione della stessa; - è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall’inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa. 3. Procedura e termini per il rilascio dell’autorizzazione La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione all’operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla richiesta documentazione. 4. Adempimenti successivi Ottenuta l’autorizzazione della Banca d’Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile. Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d’Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d’Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex artt. 2502-bis e 2506-ter del codice civile) e l’atto di fusione o di scissione (ex artt. 2504 e 2506-ter del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli artt. 2504-bis e 2506-quater del codice civile. - II.4.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE III MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI (1) Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l’esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni, le società interessate, contestualmente all’avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse. Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate. La Banca d’Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell’ambito della procedura di cui alla Sezione II. L’efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II. In ogni caso, le modifiche regolamentari non hanno effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504bis e 2506-quater del codice civile. Nel caso in cui la SGR, che risulti assegnataria di fondi comuni nell’ambito di un’operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell’operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d’Italia, con congruo anticipo rispetto all’invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d’Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile. 1 Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II. - II.4.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio CAPITOLO V ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Fonti normative La materia è regolata: — dai seguenti articoli del TUF: x 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale; x 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a); 2. — dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; — dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale; — dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: — autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità (Allegato II.5.1, Sezione II, par. 1.4.) (termine: 90 giorni); — autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 5) (termine: 90 giorni); — autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 6;) (termine: 90 giorni). - II.5.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR L’ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma: 1) del maggiore importo tra: a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1; b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, come determinata nella successiva Sezione III, par. 2; 2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3; 3) della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, prevista per le SGR che gestiscono FIA dalla Sezione III, par. 4. In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all’ammontare del capitale minimo richiesto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio. La Banca d’Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR o il profilo di rischio della stessa lo richieda, l’applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale. - II.5.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI 1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale. Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall’ultimo prospetto contabile approvato - degli OICR e dei fondi pensione, compresi quelli per i quali le SGR hanno delegato la gestione; sono escluse dalla somma le attività degli OICR per le quali le SGR svolgono attività di gestione in qualità di delegato. Sulla parte dell’importo così determinato, che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro. 2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi” Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d’Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività rispetto all’esercizio precedente. Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma della voce “110. Spese amministrative” e degli oneri ricompresi nella voce “160. Altri proventi e oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio. Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale. 3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all’ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all’impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all’approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto: - della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti; - dei rischi connessi con gli investimenti in titoli; - dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti. I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell’organo di controllo. La Banca d’Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate. - II.5.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 4. Titolo II – Società di gestione del risparmio Copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale A fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, le SGR che gestiscono FIA, in alternativa: i) stipulano una polizza assicurativa; ii) costituiscono una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto ai requisiti indicati nei parr. 1, 2 e 3. I rischi da responsabilità professionale, la dotazione di mezzi patrimoniali aggiuntivi e le caratteristiche della polizza assicurativa sono disciplinati negli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. - II.5.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE IV GESTIONE DI FIA CHIUSI 1. Investimento in quote di FIA chiusi non riservati Le SGR che gestiscono FIA chiusi non riservati a investitori professionali acquistano in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale di ciascun FIA della specie e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun FIA (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l’ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all’1 per cento. - II.5.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Premessa Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della SGR, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. 2. Patrimonio di vigilanza Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all’Allegato II.5.1. Il patrimonio di vigilanza della SGR, per la parte corrispondente all’ammontare minimo calcolato ai sensi della precedente Sezione II, è: detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia; investito in titoli di debito qualificati (1); investito in parti di OICR, inclusi quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario; investito in parti di OICVM monetari, inclusi quelli gestiti. 1 Per titoli di debito qualificati si intendono i titoli di debito inclusi nella tabella I di cui all’art. 336 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all’1,6%, ad esclusione degli “altri elementi qualificati” come definiti dal par. 4 del medesimo articolo. - II.5.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio CAPITOLO VI BILANCIO DI ESERCIZIO 1. Fonti normative La materia è regolata dal Provvedimento in materia di bilanci degli intermediari non bancari del 14 febbraio 2006, come successivamente modificato e integrato. - II.6.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso TITOLO III SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE FISSO CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF (Sezione II), delle SICAV e SICAF sotto soglia (Sezione III) nonché delle SICAV e SICAF eterogestite (Sezione IV). Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che: - i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza; - la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa; - il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell’intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione dell’intermediario e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. 2. Fonti normative La materia è regolata: - dai seguenti articoli del TUF: x 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; x 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; x 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto; x 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF; x 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV; - III.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso x 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF; x 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF; x 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; x 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: 1 2 autorizzazione della SICAV o della SICAF (termine: 90 giorni); autorizzazione della SICAV o della SICAF sotto soglia (termine: 90 giorni); divieto di continuare l’operatività sopra le soglie (termine: 60 giorni). La Banca d’Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle SICAF. La Banca d’Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti delle SICAF. - III.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF 1. Capitale sociale minimo iniziale Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SICAF riservata a investitori professionali. Per le SICAV non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV. 2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda società. Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999. Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun’altra operazione sul conto è consentita. Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l’iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite. Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007. 3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto All’atto costitutivo e allo statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V, Capitolo I (3). 4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa È predisposto un programma che illustra l’attività iniziale della SICAV e della SICAF, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell’iniziativa. 3 Lo statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali, fermo restando la possibilità di creare più comparti di investimento, non può prevedere: i) la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche con riguardo all’incidenza delle perdite; ii) la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi. - III.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito elencate. A) Attività: - tipologia della SICAV o della SICAF che si intende istituire, con indicazione delle strategie di investimento e del profilo di rischio, delle politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria, dei singoli comparti ove previsti nonché della tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori professionali, clientela al dettaglio, ecc.); - modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV o SICAF procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto; - eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV o SICAF intende svolgere; - ambito territoriale in cui la SICAV o SICAF intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all’estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali). B) Struttura organizzativa e investimenti: - principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere; - piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte. Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati dal Regolamento congiunto. C) Previsioni di sviluppo delle attività: - mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV o SICAF intende sviluppare; - previsioni circa il posizionamento della SICAV o SICAF nel/i mercato/i di riferimento; - volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio; - i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti; - i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi. D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria: Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano: - gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento nonché della durata o dei tempi di realizzazione; - i costi operativi, distinti per categoria; - III.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso - i risultati economici attesi; - l’andamento del cash-flow. La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi. Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV o SICAF di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese. Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d’Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti: - la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate; - l’adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l’arco temporale di riferimento; - l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni; - l’adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR, tenuto conto delle caratteristiche del sevizio di gestione collettiva che il gestore intende prestare (cfr. punto A); - stato di realizzazione dei progetti; - accordi con terze parti già definiti o in via di definizione; - caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale; - l’effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento coerentemente con il programma di attività presentato; - sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati; - stabilità delle fonti di reddito attese; - stime alla base dei budget previsionali. Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta e degli OICR gestiti. 5. Requisiti degli esponenti aziendali Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze. Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II. 6. Controlli sull’assetto proprietario della SICAV e della SICAF La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare - III.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso l’effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario. Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV e della SICAF. La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell’intermediario. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere. La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell’intermediario. La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV o SICAF. A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli. A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I. 7. Procedura di autorizzazione 7.1 Domanda di autorizzazione La domanda, a firma del legale rappresentante se si tratta di società già esistente che intenda essere autorizzata come SICAV o SICAF, oppure, negli altri casi, a firma dei soci fondatori o dei loro legali rappresentanti, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. La domanda indica: - la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire; - le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono; - l’elenco dei documenti allegati; - un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni; - se rilevante, la dichiarazione, di voler essere autorizzata come SICAV o SICAF ordinaria, in presenza delle caratteristiche per essere autorizzata come società sotto soglia (c.d. opt in),. Alla domanda sono allegati: a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 3 della presente Sezione; - III.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 4 della presente Sezione nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere; c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della società; d) l’elenco nominativo dei soci promotori con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; e) l’elenco nominativo di tutti i componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione e dell’organo di controllo nonché dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete; f) la documentazione indicata nel par. 5 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali nonché dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 D.L. n. 201/2011 (interlocking); g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 6 della presente Sezione; h) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza; i) per le sole SICAF e le SICAV che siano FIA, la documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione; j) nel caso di SICAV che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all’assunzione di tale qualifica (4). Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d’Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell’istanza), purché aggiornati. La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. 7.2 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può effettuare, con riferimento alle società già esistenti che abbiano presentato l’istanza di autorizzazione come SICAV o SICAF, una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori. La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta. 4 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV. - III.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la società istante o la società che si intenda costituire sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri paesi comunitari o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari. La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta. Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell’art. 35-bis TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla SICAV e alla SICAF, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione. 7.3 Costituzione della società e iscrizione all’albo I soci fondatori della SICAV e della SICAF procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV o SICAF invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 35-ter, comma 1, TUF. 8. Decadenza La Banca d’Italia dichiara d’ufficio la decadenza dell’autorizzazione e procede alla cancellazione dall’albo: - trascorso un anno dal rilascio dell’autorizzazione se la società non abbia dato inizio all’attività, mediante l’avvio dell’attività di investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni o, nel caso di SICAF, di altri strumenti finanziari partecipativi; - nell’ipotesi in cui la SICAV o la SICAF interrompa l’esercizio dell’attività per più di sei mesi. - III.1.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso SEZIONE III SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA 1. SICAV E SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SICAV e alle SICAF riservate a investitori professionali e che: - gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro (5); oppure - gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (6). Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato: - in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, par. 1, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SICAV e le SICAF sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro; - le informazioni previste dalla Sezione II, par. 4, punto A), sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; - non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e l’obbligo di allegare la documentazione prevista alla lett. i) della Sezione II, par. 7.1. Ai fini del calcolo del valore totale delle attività, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, le società applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Entro trenta giorni dalla data in cui la società supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, la società ne dà comunicazione alla Banca d’Italia secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 della presente Sezione (“Superamento delle soglie”). Analoga comunicazione è data alla Banca d’Italia dalla società che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell’autorizzazione, al regime delle SICAV o delle SICAF ordinarie (c.d. opt in). In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale sociale minimo a quanto previsto nella Sezione II entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione o non 5 6 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società. Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalla società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società. - III.1.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate, la società è posta in liquidazione. 2. Superamento delle soglie In caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al par. 1, le società, unitamente alla comunicazione con cui rendono noto il superamento, trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, nonché la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al par. 7 della Sezione II non inviate precedentemente alla Banca d'Italia. Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d’Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza. La Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi a continuare l’operatività sopra le soglie indicate nel par. 1. - III.1.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF ETEROGESTITE Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II (“Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF”) del presente Capitolo: - par. 1, “Capitale sociale minimo iniziale”, con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV e SICAF eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni; - par. 3, “Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto” nel caso di SICAV o SICAF non riservate; - par. 5, “Requisiti degli esponenti aziendali”; - par. 6, “Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e della SICAF”, con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV; - par. 7, “Procedura di autorizzazione”, ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. h), limitatamente alla struttura del gruppo. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV o SICAF allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR, della società di gestione UE o del GEFIA UE designato; - par. 8, “Decadenza”. Lo statuto delle SICAV e delle SICAF eterogestite prevede inoltre l’affidamento della gestione dell’intero patrimonio a una SGR, società di gestione UE o GEFIA UE. La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV o SICAF eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della società di gestione designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV o SICAF nell'interesse degli investitori. - III.1.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso CAPITOLO II ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI DELLE SICAV E DELLE SICAF 1. Fonti normative La materia è regolata: — dai seguenti articoli del TUF: x 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale; x 33, comma 3, che prevede che le SICAV e le SICAF prestino, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto, nonché le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. 2. — dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; — dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale. Attività esercitabili Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili con l’attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III. 3. Requisiti prudenziali Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo V, Sezione II (ad eccezione del punto 2), Sezione III, parr. 1, 2 e 4, Sezione V, par. 1 e Allegato II.5.1. - III.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso CAPITOLO III MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF NON RISERVATE 1. Fonti normative La materia è regolata: dall’art. 35-septies TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali; dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 2. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF (termine: 90 giorni). 3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea (7). La domanda è corredata dalla seguente documentazione: a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV o della SICAF, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrate le richieste di variazione in questione; b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario; c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a esercitare le funzioni di depositario (8); d) nel caso in cui la SICAV sia un OICVM e intenda affidare al depositario l’incarico di calcolare il valore delle azioni, attestazione del depositario di essere stato autorizzato dalla Banca d'Italia al calcolo del valore delle parti di OICR; e) nel caso di SICAV che in seguito alla modifica statutaria rientrano nella categoria dei fondi monetari come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica (9). 7 8 Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV o SICAF alla prima utile occasione. Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi dell’autorizzazione della Banca d'Italia. - III.3.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmioTitolo III – Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso 4. Istruttoria e termini La Banca d’Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II). Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d’Italia. 5. Trasmissione documenti Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV o la SICAF invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto (10). Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche. 6. SICAV e SICAF eterogestite Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF eterogestite. 9 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV. 10 Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto. - III.3.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa L’art. 15 del TUF prevede una specifica disciplina per l’acquisto, la cessione o la variazione di partecipazioni in SGR, SICAV e SICAF. In particolare, con riferimento all’acquisto di partecipazioni qualificate, la disciplina dispone che il potenziale acquirente comunichi preventivamente la propria intenzione alla Banca d’Italia, la quale può vietare l’acquisizione qualora non ricorrano le condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR, della SICAV o della SICAF partecipata, sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo. Il presente capitolo disciplina: i) le operazioni di acquisto di partecipazioni qualificate soggette alla presente regolamentazione (Sezione II); ii) il contenuto della comunicazione di acquisto di una partecipazione qualificata, i relativi criteri di valutazione e il procedimento (Sezione III); iii) gli obblighi di comunicazione inerenti alla variazione e alla cessione di partecipazioni qualificate nonché alla stipula di accordi di voto (Sezione IV); iv) le ipotesi di sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti a partecipazioni qualificate nonché i casi in cui sussiste un obbligo di alienazione di queste ultime (Sezione V). 2. Fonti normative La materia è regolata: - dalle seguenti disposizioni del TUF: x art. 14, in materia di requisiti di: onorabilità di coloro che detengono partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF; divieto di esercitare il diritto di voto per i partecipanti che non possiedano detti requisiti; obbligo di alienazione delle partecipazioni facenti capo a detti partecipanti; x art. 15, che disciplina: le modalità di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate nelle SGR, nelle SICAV e nelle SICAF; il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate e di definire le disposizioni attuative della disciplina; x art. 16, che individua i casi di sospensione del diritto di voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse; x artt. 35-quater e 35-quinquies, in materia di capitale e azioni di, rispettivamente, SICAV e SICAF; - IV.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF - dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM (1) e FIA; - dalla direttiva 2007/44/CE, relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; - dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, n. 469, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Allegato IV.1.1); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Vengono inoltre in rilievo le “Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC” del CEBS, CEIOPS e CESR (ora, rispettivamente, EBA, EIOPA ed ESMA). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo: - divieto di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi); - divieto di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi); - sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti a partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni); - obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni). 4. Definizioni Ai fini delle presenti disposizioni si intende per: 1 - “acquisto di concerto”: l’acquisizione o la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi – anche per fatti concludenti – intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti nella società partecipata; - “controllo”: il controllo come definito ai sensi dell’art. 23 TUB; - “influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di una società, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume, in conformità all’art. 2359, comma 3, codice civile, quando nell’assemblea ordinaria (o in altro organo equivalente) può essere esercitato almeno il 20% dei voti ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, si tiene conto delle circostanze rilevanti che Cfr. art. 11, par. 1, della direttiva UCITS, ai sensi del quale “alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10- bis e 10- ter della direttiva 2004/39/CE” (“MiFID”). La direttiva MiFID è stata modificata dalla direttiva 2007/44/CE, relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. - IV.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF facciano ritenere la sussistenza di un’influenza notevole da parte del soggetto partecipante e, in ogni caso, dei seguenti indici: (i) il soggetto partecipante è in grado di nominare almeno un esponente dell’organo amministrativo della società partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di poter esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) il soggetto partecipante è in grado di partecipare in misura determinante all’assunzione delle decisioni di natura strategica della società, pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto. A titolo di esempio, si considerano di natura strategica le deliberazioni in materia di bilancio, destinazione degli utili e distribuzione delle riserve; (iii) tra il soggetto partecipante e la società partecipata intercorrono “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite ai sensi della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati applicabile alle banche) (2), scambio di personale dirigenziale e fornitura di informazioni tecniche essenziali; 2 - “partecipazioni”: le azioni, gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, comma 5, codice civile; - “partecipazione indiretta”: ai sensi dell’art. 15, comma 4, TUF, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica in ogni caso il concetto di controllo di cui all’art. 23 TUB; - “potenziale acquirente”: il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata nel capitale di una SGR, SICAV o SICAF ovvero, a seconda del caso, il soggetto che possiede già una partecipazione e che intende incrementarla determinando una variazione della stessa soggetta ad obbligo di comunicazione. Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Titolo V, Capitolo 5. - IV.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 1. Definizione e calcolo delle partecipazioni qualificate 1.1 Acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di una SGR, SICAV o SICAF che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo: a) a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF; b) a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30%, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF; c) alla possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF; d) al controllo della SGR, SICAV o SICAF, indipendentemente dall'entità della partecipazione. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, TUF, per le SICAV e le SICAF, ai fini dell’accertamento delle soglie sub a), b) e d), si fa riferimento alle sole azioni nominative. 1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell’individuazione di una partecipazione qualificata Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-quater e 35-quinquies TUF in materia di categorie di azioni, rispettivamente, delle SICAV e delle SICAF, la comunicazione deve essere effettuata quando viene raggiunta o superata una delle soglie sopra indicate per effetto dell’applicazione di anche uno solo dei seguenti metodi di calcolo: 3 1. un primo calcolo va effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dalla SGR, SICAV o SICAF; 2. un secondo calcolo va effettuato ponendo al numeratore la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto già possedute e, al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla SGR, SICAV o SICAF. I diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se sospeso, limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti; 3. in presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, al numeratore vanno poste le azioni ordinarie possedute e da acquisire e, al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dalla SGR, SICAV o SICAF; 4. in presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale (3), il calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento: al Si considerano di rilievo per la gestione sociale le seguenti delibere: modifica dello statuto; nomina e revoca degli organi sociali e dei liquidatori; approvazione del bilancio d’esercizio; distribuzione degli utili; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie o della società controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; esercizio dell’azione sociale di responsabilità, rinuncia o transazione all’esercizio di tale - IV.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF numeratore vanno poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e al denominatore tutte le azioni con diritto di voto sul medesimo argomento emesse dalla SGR, SICAV o SICAF. In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione di cui ai punti (3) e (4) è effettuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati. Le azioni proprie possedute, direttamente o indirettamente, dalla SGR o dalla SICAF non sono computate ai fini dei calcoli di cui al presente paragrafo. Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano agli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall’articolo 2351, comma 5, codice civile; questi ultimi sono tenuti in considerazione quali indici da valutare ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’influenza notevole. Nel calcolo della soglia rilevante per l’individuazione di una partecipazione qualificata, non sono presi in considerazione: - i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell’ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all’art. 1, comma 5, punto c), TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall’acquisizione; - i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di un’impresa di investimento autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di market maker (4), purché non intervengano nella gestione della SGR, della SICAV o della SICAF interessata né esercitino alcuna influenza su queste ultime per l’acquisizione di tali azioni o il sostegno del prezzo delle stesse; - i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all’operazione) né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici; - le partecipazioni detenute da controparti centrali, oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure. Sempre agli stessi fini, i diritti di voto in una SGR, SICAV o SICAF detenuti da una società di gestione o da un’impresa di investimento nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa SGR, SICAV o SICAF detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che: 4 azione; aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; autorizzazione al compimento di operazioni per cui la legge, i regolamenti o lo statuto impongono una preventiva autorizzazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso per i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione delle ipotesi previste dagli artt. 104, 107, 114-bis TUF; scioglimento della società; revoca dello stato di liquidazione; approvazione di operazioni straordinarie (es. trasformazioni, fusioni e scissioni). Ai sensi dell’art. 1, comma 5-quater, TUF, per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. - IV.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF (i) la società di gestione o l’impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF in modo indipendente (5) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o (ii) i diritti di voto detenuti nell’ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli. Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione in una SGR, SICAV o SICAF avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (6) e il relativo mandato di gestione non preveda clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all’esercizio dei diritti di voto. Alle società di gestione e alle imprese di investimento extracomunitarie tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) della società di gestione o dell’impresa di investimento. 2. Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF 2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all’acquisto di partecipazioni qualificate, come definite al par. 1.1 della presente Sezione (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l’obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno dato preventiva comunicazione alla Banca d’Italia e non è decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione. 2.2 Acquisti di concerto Sono soggetti a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia gli acquisti di concerto quando le relative partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, diano luogo a una delle situazioni indicate al par. 1.1 della presente Sezione. 5 6 Tale condizione ricorre quando: a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette, o in alcun altro modo - nell’esercizio da parte della società di gestione o dell’impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nella SGR, SICAV o SICAF nell’ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli; b) la società di gestione o l’impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che: - i diritti di voto relativi alla partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF siano esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo; - le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo; - non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l’impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall’altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell’impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute. Cfr. nota precedente. - IV.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF L’acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l’anno successivo all’acquisizione o alla variazione della partecipazione. In questo caso la comunicazione è presentata prima della conclusione dell’accordo. 2.3 Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva La comunicazione deve essere effettuata anche in presenza di eventi, diversi da nuovi acquisti, che modificano la rilevanza delle partecipazioni nella SGR, nella SICAV o nella SICAF (7). In queste circostanze, la comunicazione deve essere effettuata al verificarsi di tali eventi o, se posteriore, nel momento in cui il potenziale acquirente ne venga a conoscenza. Finché la comunicazione non sia effettuata e fino a che non sia trascorso il termine entro cui la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, SICAV o SICAF in misura eccedente le soglie previste dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole, quelli relativi all’intera partecipazione detenuta. 2.4 Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, tanto il titolare della partecipazione quanto il soggetto a cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva. Alla predetta comunicazione è inoltre tenuto il soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti, direttamente o indirettamente, i diritti di voto per effetto di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse: a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito dei diritti di voto; b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempreché il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli; c) pegno o usufrutto di partecipazioni; d) delega per l’esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di comunicazione preventiva ricadono in solido sia sul prestatore, sul riportato e sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore e sull’acquirente a termine, salvo che questi ultimi cedano la partecipazione entro i tre giorni di negoziazione previsti per la liquidazione dell’operazione e in questi giorni non esercitino il diritto di voto. Se le partecipazioni in una SGR, SICAV o SICAF o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti, direttamente o indirettamente, da un trust, il trustee è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva. Anche il soggetto fondatore (settlor) e i beneficiari (beneficiaries) del trust sono tenuti, insieme al trustee, a richiedere l’autorizzazione, salvo che il trustee dimostri, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi – anche indirettamente o in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali – non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, 7 Tali eventi possono consistere, in via esemplificativa, nell’acquisto diretto o indiretto di azioni proprie in SGR o in SICAF, in un aumento di capitale (in occasione del quale, fino al termine del procedimento di sottoscrizione e vendita delle eventuali azioni inoptate non sono note le partecipazioni detenute dagli azionisti in conseguenza dell’aumento di capitale stesso), in operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento), in fusioni e scissioni, nell’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci. - IV.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF sull’esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti le partecipazioni. Il trustee è tenuto, in ogni caso, a rendere le informazioni minime di cui all’Allegato IV.1.7. In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, la comunicazione deve essere effettuata sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nello stesso emittente, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a effettuare la comunicazione, salvo che il fiduciario dimostri, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sulla gestione dei diritti inerenti le partecipazioni. - IV.1.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE III COMUNICAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO 1. Comunicazione I soggetti che si trovano in una delle fattispecie indicate nella Sezione II, sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia dell’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata. Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta sono esentati dall’obbligo di effettuare la comunicazione tutti i soggetti intermedi nella catena di controllo, fermo restando che sia il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) sia il soggetto che acquista o varia direttamente la propria partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF (potenziale acquirente diretto) sono tenuti a presentare tale comunicazione. La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi: - le generalità dei soggetti che effettuano la comunicazione, specificando la natura diretta o indiretta della partecipazione (con identificazione, in quest’ultimo caso, della catena partecipativa) e, se del caso, con individuazione delle persone per conto delle quali viene realizzata l’acquisizione; - l’indicazione della SGR, SICAV o SICAF di cui si intende acquisire o variare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando: (i) il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione detenuta; (ii) il numero e le categorie di azioni che si intendono acquisire, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione che si intende acquisire o variare; (iii) la percentuale di capitale o diritti di voto che verrebbe complessivamente detenuta a seguito dell’operazione di acquisizione. Inoltre, al fine di una rappresentazione completa dell’assetto proprietario della SGR, SICAV o SICAF, è indicato anche l’eventuale patto a cui il potenziale acquirente aderisce, con indicazione delle partecipazioni aderenti al patto e delle regole di funzionamento dello stesso; - le finalità dell’operazione prospettata, con indicazione delle intenzioni circa il periodo di detenzione e l’aumento o la riduzione della partecipazione; - la possibilità di esercitare o meno il controllo o l’influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF nonché l’eventuale intenzione di nominare i relativi organi di amministrazione, direzione e controllo o di non partecipare alla gestione della SGR, SICAV o SICAF; - le informazioni sull’eventuale modifica del programma di attività (cfr. Titolo II, Capitolo I, Sezione III); - le informazioni e la documentazione indicati nel par. 2. I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia hanno la facoltà di non inviare la documentazione già prodotta ad altro titolo, che deve essere specificata nella comunicazione. - IV.1.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2. Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF Criteri per la valutazione delle condizioni che garantiscano la sana e prudente gestione delle SGR, SICAV e SICAF Nel caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in una SGR, SICAV o SICAF che non designano un gestore esterno, la Banca d’Italia conduce la propria valutazione, al fine di verificare che ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’intermediario, sulla base dei seguenti criteri: a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 TUF e la sua correttezza e competenza professionale, tenendo anche conto dell’esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario; b) il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, SICAV o SICAF. In tale ambito viene altresì valutata l’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking); c) la solidità finanziaria del potenziale acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce il progetto di acquisizione; d) la capacità della SGR, SICAV o SICAF di rispettare, a seguito dell’acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza; e) l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni; f) l’inesistenza di un fondato sospetto che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. Nel caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in SICAV o SICAF eterogestite, la valutazione della Banca d’Italia è limitata ai criteri di cui alle lettere (a), (b), (d) e (f). Di conseguenza, i potenziali acquirenti sono tenuti a presentare la comunicazione e la documentazione pertinenti esclusivamente a tali criteri. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti atti a garantire una sana e prudente gestione è condotta sulla base della documentazione prodotta ai sensi delle presenti disposizioni e dei relativi allegati. La Banca d’Italia può in ogni caso richiedere ai potenziali acquirenti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR, SICAV o SICAF. Rimane impregiudicata la possibilità della Banca d’Italia di chiedere ulteriori informazioni, ove necessarie alla luce delle circostanze concrete. 2.1 Onorabilità del potenziale acquirente Nell’Allegato IV.1.2 è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei potenziali acquirenti di cui all’art. 14 TUF. Si rinvia all’Allegato IV.1.3 per la disciplina in materia di autocertificazioni. Non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che, alternativamente: - IV.1.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF 1. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE; 2. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche, imprese di investimento, IP, IMEL, gestori extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d’origine (8); tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell’autorità di vigilanza locale; 3. detenga una partecipazione in uno dei soggetti di cui al punto (1) ovvero di cui al punto (2), purché tale soggetto sia sottoposto a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni e tale circostanza sia confermata dall’autorità di vigilanza competente (qualora diversa dalla Banca d’Italia). Per fruire dell’esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all’ultima valutazione di onorabilità effettuata dall’autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente. 2.2 Correttezza del potenziale acquirente La Banca d’Italia valuta ogni circostanza rilevante che attiene alla correttezza del potenziale acquirente nei comportamenti e nelle relazioni d’affari tenendo conto, tra gli altri, delle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell’onorabilità, di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o revoche di autorizzazioni (cfr. Allegato IV.1.4). Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza il potenziale acquirente che detenga una partecipazione di controllo alternativamente in: 1. banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, gestori italiani o UE; 2. un soggetto extracomunitario o comunitario non armonizzato, la cui attività corrisponda a quella dei soggetti di cui al punto (1) qualora il soggetto controllante sia sottoposto a sua volta a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni (9) e tale circostanza sia confermata dall’autorità di vigilanza competente. Per fruire dell’esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all’ultima valutazione di correttezza effettuata dall’autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente. 2.3 Competenza professionale del potenziale acquirente La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all’operazione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d’Italia tiene conto dell’esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l’esercizio di un’influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d’Italia tiene altresì conto, se del caso, dell’esperienza 8 9 In tale caso è valutata anche l’efficacia del sistema di vigilanza del paese d’origine. In tale caso è valutata anche l’efficacia del sistema di vigilanza del paese d’origine. - IV.1.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo (cfr. Allegato IV.1.4). 2.4 Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente Qualora il potenziale acquirente sia una persona fisica, la verifica dei requisiti in oggetto è effettuata dalla Banca d’Italia. Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell’organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall’organo amministrativo della società o dell’ente potenziale acquirente; quest’ultimo invia alla Banca d’Italia il verbale della relativa delibera unitamente all’istanza di autorizzazione. La verifica è effettuata dall’organo di appartenenza, per ciascuno dei suoi componenti, che delibera senza il voto del singolo cui la verifica si riferisce; l’astensione deve risultare dal verbale. Se l’organo è monocratico, la valutazione è effettuata dall’organo di controllo o dall’organo con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti da parte del direttore generale viene accertato dall’organo amministrativo. L’organo amministrativo acquisisce la documentazione indicata negli Allegati IV.1.2 e IV.1.4; tale documentazione è trattenuta presso il potenziale acquirente per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Il verbale deve essere di tipo analitico, indicare puntualmente i documenti ricevuti e come ciascuno di essi abbia contribuito alle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del medesimo organo la valutazione della completezza probatoria dei documenti. La Banca d’Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione acquisita dall’organo amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti. Anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, la verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell’organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina. In occasione del rinnovo dell’intero organo, la verifica va condotta con riferimento a tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. La medesima verifica va altresì condotta in caso di cambiamento del direttore generale. In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale della SGR, SICAV o SICAF. La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale (10). Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell’organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti. 10 Con riferimento ai potenziali acquirenti di nazionalità estera che svolgono attività bancaria e finanziaria l’equivalenza si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza. - IV.1.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2.5 Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle SGR, SICAV e SICAF La Banca d’Italia verifica il possesso dei requisiti dettati in attuazione dell’art. 13 TUF per valutare l’onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che in esito all’acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, SICAV o SICAF nonché l’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking) (cfr. Titolo IV, Capitolo II). Se il potenziale acquirente, a seguito dell’acquisizione, può nominare gli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR, SICAV o SICAF ed è in grado di indicare i nominativi dei candidati, all’istanza di autorizzazione vanno allegate le informazioni di cui all’Allegato IV.2.2 e IV.2.3. 2.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente La Banca d’Italia valuta la solidità finanziaria del progetto di acquisizione secondo un criterio di proporzionalità, tenendo in considerazione: (i) l’entità della partecipazione che si intende acquisire o incrementare; (ii) il grado di influenza esercitabile a seguito dell’acquisto o variazione della stessa; (iii) le caratteristiche, le dimensioni e la complessità dell’attività della SGR, SICAV o SICAF interessata (11). La valutazione è effettuata verificando che il potenziale acquirente abbia la capacità di: a) finanziare l’acquisizione, che deve essere economicamente sostenibile; b) assicurare le risorse finanziarie necessarie per il regolare esercizio dell’attività della SGR, SICAV o SICAF; c) mantenere una struttura finanziaria della SGR, SICAV o SICAF equilibrata e idonea a rispettare i requisiti prudenziali ad essa applicabili. A tali fini i potenziali acquirenti devono fornire le informazioni e presentare la documentazione di cui all’Allegato IV.1.5. 2.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo La Banca d’Italia vieta l’acquisizione se sussiste un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine la Banca d’Italia valuta: il profilo economico del potenziale acquirente e la compatibilità con l’acquisizione; la provenienza dei fondi che si intendono impiegare; le modalità utilizzate per il loro trasferimento; l’eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa. In particolare, i fondi per l’acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo o di paesi terzi considerati equivalenti in sede comunitaria. Le evidenze documentali presentate da colui che effettua la comunicazione devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, tutti i trasferimenti effettuati. 11 Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita attraverso un organismo di investimento collettivo del risparmio, la verifica della solidità finanziaria deve essere effettuata in capo a quest’ultimo. - IV.1.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF La Banca d’Italia vieta altresì l’acquisizione se: (i) sussiste un fondato sospetto che il potenziale acquirente sia coinvolto (o sia stato coinvolto) in operazioni di riciclaggio, anche solo tentate, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (ii) il potenziale acquirente è noto come terrorista, o vi sia fondato sospetto che finanzi (o abbia finanziato) operazioni di terrorismo, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (iii) indipendentemente dalle circostanze sub (i) e (ii), il potenziale acquirente (diretto o indiretto) o il soggetto che esercita il controllo sul potenziale acquirente o altre società del gruppo di appartenenza del potenziale acquirente risiedono in uno Stato considerato “ad alto rischio e non cooperativo” dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o che non ha adottato misure sufficienti in relazione alle raccomandazioni emanate da quest’ultimo. I potenziali acquirenti sono tenuti a fornire la documentazione di cui all’Allegato IV.1.6. 3. Casi di esonero dall’obbligo di produzione della documentazione allegata alla comunicazione Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) è esonerato dagli obblighi di produzione della documentazione da allegare alla comunicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1. il soggetto che acquista o varia direttamente la partecipazione (potenziale acquirente diretto) sia una banca italiana, una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, un intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani o un’impresa di assicurazione italiana; 2. il potenziale acquirente indiretto dichiari che non sono intervenute variazioni rispetto all’ultima valutazione di onorabilità, correttezza e competenza professionale effettuata dall’autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente. Resta fermo il potere della Banca d’Italia di richiedere sia al potenziale acquirente diretto sia al potenziale acquirente indiretto ulteriori informazioni e documenti che reputi necessario acquisire. 4. Procedimento Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del potenziale acquirente, la Banca d’Italia invia al potenziale acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l’avvenuta ricezione della comunicazione preventiva e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento. Se la comunicazione è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione la Banca d’Italia avverte il potenziale acquirente, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la Banca d’Italia invia al potenziale acquirente la comunicazione di avvio del procedimento entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata. La Banca d’Italia dispone di 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento per effettuare la valutazione. Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, la Banca d’Italia può chiedere al potenziale acquirente informazioni ulteriori, qualora le ritenga necessarie ai fini della - IV.1.14 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF propria valutazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del potenziale acquirente. La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il potenziale acquirente risiede in un paese extra-UE o è soggetto a una regolamentazione extra-UE o non è un soggetto vigilato. Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d’Italia comunica per iscritto al potenziale acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento. Eventuali ulteriori richieste di completamento o di chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini. Nel corso del procedimento, la Banca d’Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d’Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il rilascio dell’autorizzazione può costituire motivo per vietare l’acquisizione della partecipazione. La valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti in cui ha sede il potenziale acquirente qualora quest’ultimo sia: 1. una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore autorizzato in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione; 2. l’impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla dette società. In tali casi i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell’autorità di vigilanza sul potenziale acquirente in tempo utile per una completa valutazione entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per vietare l’acquisizione della partecipazione. La Banca d’Italia può vietare l’acquisizione della partecipazione, informando il potenziale acquirente e indicando le ragioni della decisione, entro due giorni lavorativi dall’adozione della decisione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. In assenza di decisione entro tale termine, l’acquisizione è da considerarsi approvata. Anche prima della scadenza del termine, la Banca d’Italia può comunicare che nulla osta all’operazione. La Banca d’Italia può altresì fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione. - IV.1.15 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE IV ULTERIORI COMUNICAZIONI 1. Ulteriori comunicazioni concernenti le partecipazioni qualificate 1.1 Cessione di partecipazioni qualificate Coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono cedere, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate al capitale di una SGR, SICAV o SICAF, in modo tale che la partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate nel par. 1 della Sezione II, ne danno preventiva comunicazione alla Banca d’Italia. Tale comunicazione è sempre dovuta in caso di variazioni delle partecipazioni possedute che comportino la perdita del controllo. La comunicazione indica almeno: i dati identificativi del dichiarante; i dati identificativi della SGR, SICAV o SICAF; le possibili controparti dell’operazione; l’ammontare della partecipazione oggetto di cessione; i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell’operazione. Tale comunicazione non fa venire meno l’obbligo dei potenziali acquirenti che acquisiscano una partecipazione qualificata o incrementino la partecipazione già detenuta di presentare la propria comunicazione nei termini descritti nelle Sezioni precedenti. 1.2 Modifiche della catena partecipativa Nel caso di partecipazioni indirette, devono altresì essere comunicate le variazioni della catena partecipativa tramite la quale sono possedute partecipazioni qualificate in una SGR, SICAV o SICAF. La comunicazione, in tal caso, è effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa entro 10 giorni dall’operazione che ha comportato la variazione. 1.3 Perfezionamento dell’operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate Coloro che sono tenuti a effettuare le comunicazioni preventive di acquisito o di cessione di partecipazioni qualificate ai sensi delle Sezioni e dei paragrafi precedenti inviano alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società, comunicazione dell’operazione conclusa, entro trenta giorni dal perfezionamento della stessa. 2. Accordi di voto Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d’Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto nell’assemblea di una SGR, SICAV o SICAF. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. L’obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti. L’accordo di voto, unitamente a una sintesi dello stesso, è inviato alla Banca d’Italia dai partecipanti all’accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della SGR, SICAV o SICAF, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l’accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va - IV.1.16 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF effettuata entro cinque giorni dall’accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza. Ogni variazione nei contenuti dell’accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d’Italia. Qualora dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della SGR, della SICAV o della SICAF o l’esercizio della vigilanza su tali intermediari, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso. A tal fine, la Banca d’Italia valuta in concreto i riflessi dell’accordo sulle politiche gestionali della SGR, SICAV o SICAF. - IV.1.17 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE V SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO E OBBLIGHI DI ALIENAZIONE 1. Sospensione del diritto di voto I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, sulla SICAV o sulla SICAF inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite del 10% o, in caso di partecipazione di controllo o di influenza notevole, che riguardano l’intera partecipazione, non possono essere esercitati nei seguenti casi: a) assenza o perdita del requisito dell’onorabilità del partecipante (cfr. Sezione III, par. 2.1); b) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione, sia preventiva (cfr. Sezione II, par. 1.1, Sezione III, par. 1, nonché Sezione IV, par. 1.1) sia successiva (cfr. Sezione IV, parr. 1.3 e 2); c) la Banca d’Italia abbia vietato la proposta acquisizione o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o sia scaduto il termine massimo per l’acquisizione fissato dalla Banca d’Italia (Sezione III, par. 4). Inoltre, la Banca d’Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, sulla SICAV o sulla SICAF quando l’influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la sana e prudente gestione o l’effettivo esercizio della vigilanza. 2. Accertamento delle situazioni di esclusione del diritto di voto Spetta al presidente dell’assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell’assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione. Dai verbali assembleari deve risultare: a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all’assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l’ammissione al voto; c) l’indicazione per le singole delibere: (i) dei nominativi dei partecipanti all’assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni; (ii) dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto. La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; la SGR, la SICAV o la SICAF conservano, per ogni delibera, la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare. In caso di inosservanza dei divieti previsti dalla presente Sezione e dalla Sezione IV, par. 2 relativa agli accordi di voto, si applica l’art. 14, commi 5 e 6, TUF. - IV.1.18 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF Obblighi di alienazione I soggetti privi dei requisiti di onorabilità (par. 1, alinea a) alienano le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Sezione II, par. 1.1. Nei casi di sospensione del diritto di voto dipendente dalle circostanze indicate nel par. 1, alinea b), limitatamente alle comunicazioni preventive, e c), la Banca d'Italia può imporre al partecipante, entro il termine dalla medesima stabilito, l’obbligo di alienare le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Sezione II, par. 1.1. - IV.1.19 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF CAPITOLO II ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR, DELLE SICAV E DELLE SICAF 1. Premessa I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGR, SICAV o SICAF devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. La disciplina assegna un ruolo centrale all’organo con funzione di supervisione strategica della società ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti: esso assume la responsabilità per l’accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 36 del decreto-legge 6/2011 (c.d. “Salva Italia”) in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking) e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di vigilanza. 2. Fonti normative La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni: - art. 13 TUF, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; - direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, n. 468 (cfr. Allegato IV.2.1); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Viene, inoltre, in rilievo, per il divieto di interlocking, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e la Comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob-Isvap del 20.4.2012 concernente i criteri per l’applicazione del divieto in oggetto. 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: decadenza dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia in caso di inerzia (termine: 30 giorni); - IV.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 4. Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF sospensione dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia in caso di inerzia (termine: 30 giorni). Verifica dei requisiti La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimessa all’organo con funzione di supervisione strategica. Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai membri cessati al verificarsi degli eventi previsti. Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l’azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all’organo con funzione di supervisione strategica affinché possa adottare le misure previste dal presente paragrafo. Sostituzione In caso di sostituzione di un membro dell’organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina. In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati. Valutazione della documentazione L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Requisito di professionalità Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica attività della SGR, della SICAV o SICAF. Requisito di onorabilità In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione. È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in: 1. enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; 2. società di gestione UE e OICVM UE in forma societaria, GEFIA UE e FIA UE - IV.2.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF in forma societaria, nonché banche, imprese d'investimento, IMEL comunitari e istituti di pagamento comunitari; 3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, nonché società di gestione e SICAV/SICAF non UE nei casi in cui: a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato; 4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.); 5. enti pubblici anche economici. Requisito di indipendenza L’organo con funzione di supervisione strategica verifica la sussistenza in capo agli esponenti aziendali dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti ed eventualmente dallo statuto della società. L’organo con funzione di supervisione strategica delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Decadenza Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall’organo con funzione di supervisione strategica entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e comunicata alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla ricezione della notizia. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda ulteriori informazioni o valutazioni alla società, il termine è interrotto. In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Sospensione Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 468 riportato nell’Allegato IV.2.1, l’organo con funzione di supervisione strategica dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta. In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Successivamente, l’organo con funzione di supervisione strategica provvede agli adempimenti di cui al richiamato decreto. 5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all’organo con funzione di supervisione strategica, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato IV.2.2 è riportata la documentazione minimale acquisibile. In alternativa alla predetta documentazione, possono essere acquisite – ricorrendone i presupposti – le - IV.2.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF dichiarazioni sostitutive rese conformemente a quanto disposto nell’Allegato IV.2.3. - IV.2.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF CAPITOLO III VIGILANZA INFORMATIVA (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa L’art. 8 TUF attribuisce alla Banca d’Italia il potere di richiedere ai soggetti abilitati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi a operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione del soggetto abilitato nonché valutare i presupposti per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale). Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei soggetti abilitati sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i soggetti abilitati pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa. Nel presente capitolo sono altresì esemplificate alcune delle operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d’Italia. In tal modo viene assicurata all’organo di vigilanza un’adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare). 2. Fonti normative La materia è regolata dalle seguenti disposizioni: - art. 8 TUF, che prevede che la Banca d’Italia può chiedere, tra l’altro, alle SGR, alle SICAV, alle SICAF e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L’articolo prevede inoltre obblighi informativi per l’organo di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti; - art. 17 TUF, relativo alla possibilità per la Banca d’Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF; 1 Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. - IV.3.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF - art. 58 TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 TUB; - dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA, e, in particolare, dagli artt. 110 e 111 e dall’allegato IV. - IV.3.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA (2) 1. Operazioni rilevanti Le SGR, le SICAV e le SICAF comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull’adeguatezza patrimoniale e/o sull’assetto organizzativo dello stesso. Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo: - l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici (3) qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza; - la riduzione del capitale sociale; - la distribuzione di riserve. 1.1 Procedura Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni. Le SGR, le SICAV e le SICAF indicano i motivi dell’operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell’operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa. Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell’ambito di un’altra disciplina che prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell’ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario). 2. Invio di documentazione amministrativa 2.1 SGR Le SGR inviano alla Banca d’Italia nel termine massimo di 30 giorni dall’adozione: - copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all’acquisto e all’alienazione di titoli propri; - copia dei verbali delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito; - copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese; 2 3 Le SGR, le SICAV e le SICAF trasmettono la documentazione indicata nella presente Sezione alla struttura della Banca d’Italia incaricata della supervisione dell’intermediario. Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, le SGR, le SICAV e le SICAF cessionarie, incluse nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 65 TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall’art. 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela). - IV.3.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF - nel caso di gestione di fondi pensione: 2.2 a) copia delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione; b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione, corredata del parere dell'organo di controllo. SICAV e SICAF Le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d’Italia, nel termine di 30 giorni dall’adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari concernenti le modifiche statutarie. 3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF Le SGR, le SICAV e le SICAF che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea. 4. Documentazione contabile 4.1 SGR Le SGR inviano alla Banca d’Italia: a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell’assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) per ciascun fondo/comparto gestito: - entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale; - entro 10 giorni dal temine previsto dal D.M., copia della relazione annuale del fondo/comparto, corredato della relazione degli amministratori nonché della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 4.2 SICAV e SICAF Le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d’Italia: - entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale; - entro 10 giorni dal temine previsto dal D.M., copia della relazione annuale di gestione corredata della relazione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. - IV.3.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 5. Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, le SGR, le SICAV e le SICAF si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari. 6. Gruppo di appartenenza Le SGR, le SICAV e le SICAF, non facenti parte di gruppi bancari o di SIM ovvero assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d’Italia: a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza; b) tempestivamente, l’ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extracomunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al “Gruppo dei Dieci” (G-10); c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente. 7. Compagine sociale Le SGR, le SICAV e le SICAF (4), nell’inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio (cfr. par. 4), indicano la composizione della propria compagine sociale ovvero comunicano che non sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate in precedenza. 8. Relazioni delle funzioni di controllo Le SGR, le SICAV e le SICAF trasmettono alla Banca d’Italia: - la relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio. In caso di relazioni infrannuali, queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dall’esame delle relazioni da parte degli organi aziendali; - la relazione della funzione di gestione del rischio (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall’esame della relazione da parte degli organi aziendali; - la relazione della funzione di revisione interna (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall’esame della relazione da parte degli organi aziendali. 9. Comunicazioni dell'organo di controllo L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle SGR, delle SICAV e delle SICAF. La medesima 4 Per le SICAV e le SICAF si deve fare riferimento alle sole azioni nominative. - IV.3.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR, SICAV o SICAF o che sono da queste controllate. I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR, della SICAV e della SICAF concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d’Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall’organo di controllo. I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d’Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell’atto. L’inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica. 10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle SGR, delle SICAV e delle SICAF comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell’incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR, la SICAV o SICAF o che sono da queste controllate. La Banca d’Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. 11. Relazione sulla struttura organizzativa Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d’Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull’assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell’Allegato IV.4.1 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell’anno precedente. Nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell’anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza (5) (6). 12. Violazione di limiti o divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF Qualora le SGR, le SICAV, le SICAF o i depositari rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV o SICAF previsti nel Titolo V, Cap. III, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell’Allegato IV.4.2. 5 6 Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano la prima relazione nell’ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione. Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi o viceversa. - IV.3.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 13. Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF Errata valorizzazione delle quote Le SGR, le SICAV, le SICAF o i depositari - ove curino il calcolo del valore delle parti - comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV o SICAF e rendono noti alla Banca d’Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni. 14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR Le SGR, le SICAV e le SICAF comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi gestiti o delle proprie azioni. 15. Regolamenti e statuti non soggetti all’approvazione della Banca d’Italia Le SGR che istituiscono fondi per i quali, ai sensi dell’art. 37, comma 4, TUF, la Banca d'Italia non approva i regolamenti di gestione, inviano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dall’approvazione, i relativi regolamenti e comunicano, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un piano recante le tipologie di fondi che intendono istituire per l’anno successivo (cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione II). In caso di modifiche degli statuti delle SICAV e delle SICAF riservate a investitori professionali, le medesime inviano alla Banca d’Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile. 16. Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture master-feeder In caso di fusione o scissione di OICR o di creazione di strutture masterfeeder, entro 10 giorni dall’efficacia dell’operazione, le SGR, le SICAV o SICAF inviano alla Banca d’Italia un’informativa dettagliata sull’operazione posta in essere. - IV.3.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE III SEGNALAZIONI DI VIGILANZA 1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR Le SGR, le SICAV, le SICAF, le società di gestione UE e i GEFIA UE che gestiscono OICR italiani inviano alla Banca d’Italia le segnalazioni previste nel “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR”. Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo. - IV.3.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF CAPITOLO IV VIGILANZA ISPETTIVA SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa La Banca d’Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le SGR, le SICAV e le SICAF e, in armonia con le disposizioni comunitarie, le società di gestione UE con succursale in Italia e i GEFIA UE con succursale in Italia (soggetti abilitati). Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività dei soggetti abilitati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l’accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa degli stessi nonché a verificare l’attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d’Italia. Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale (“a spettro esteso”), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore (“mirati”) nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dai soggetti abilitati (“follow up”). I soggetti abilitati ispezionati prestano la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire. 2. Fonti normative La materia è regolata dall’art. 10 TUF. - IV.4.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 1. Svolgimento degli accertamenti Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d’Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d’Italia. Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all’intero patrimonio informativo dell’intermediario. Gli accertamenti sono, di norma, svolti presso la direzione generale del soggetto abilitato: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell’indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all’estero. 2. Consegna del rapporto ispettivo Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel “Rapporto ispettivo” contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l’esercizio dell’attività. Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei “rilievi e osservazioni” nel corso di un'apposita riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo (1). Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi. Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d’Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall’ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate. Entro il medesimo termine, sia il soggetto abilitato sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate. Si rinvia al Titolo VII, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell’accertamento ispettivo. 1 Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata con apposita lettera. - IV.4.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR e alle SICAV CAPITOLO V PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR (1) 1. Premessa Il TUF e il D.M. indicano i documenti contabili che le SGR, le SICAV e le SICAF sono tenute a redigere periodicamente. Con riferimento a ciascun fondo comune, sono richiesti: a) la relazione annuale relativa alla gestione del fondo, entro il termine previsto dal D.M. dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi (“relazione di gestione”); b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro il termine previsto dal D.M. La relazione non è richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione della relazione di cui alla lettera precedente con cadenza almeno semestrale; c) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote. Le SICAV e le SICAF redigono: a) il bilancio di esercizio; b) una relazione semestrale relativa alla gestione entro il termine previsto dal D.M.. La relazione non è richiesta nel caso delle SICAV e delle SICAF per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale; c) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della società, con periodicità: i) per le SICAV che siano OICVM, almeno pari all’emissione o rimborso delle azioni; ii) per le SICAV che siano FIA e le SICAF, con la frequenza prevista dall’art. 72, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 231/2013 per il calcolo del valore delle parti dell’OICR. 2. Fonti normative La materia è regolata dall’art. 6, comma 1, lett. c), numero 3, TUF, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il compito di disciplinare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, nonché dal D.M. Per i FIA la materia è, altresì, disciplinata dalla direttiva AIFMD, art. 22, nonché dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD direttamente applicabili, e in particolare dagli artt. 103-107. 3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti La relazione di gestione del fondo e il bilancio della SICAV o SICAF si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori. Il 1 Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. – IV.5.1 – Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR e alle SICAV bilancio della SICAF comprende anche un prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Nel caso degli OICR che – al fine di procedere alla distribuzione dei proventi – redigono con cadenza infrannuale la relazione di gestione o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale (e dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto in caso di SICAF). Gli OICR che utilizzano tale facoltà procedono alla redazione di una relazione o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, prospetto delle variazioni del patrimonio netto in caso di SICAF, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti a un esercizio di dodici mesi. La relazione semestrale si compone di una situazione patrimoniale ed è accompagnata da una nota illustrativa. Nel caso degli OICR ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto. La relazione di gestione del fondo e il bilancio della SICAV e della SICAF sono redatti facendo riferimento all’ultimo giorno di valorizzazione delle quote o azioni dell’esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale è redatta con riferimento all’ultimo giorno di valorizzazione del semestre. Negli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3, IV.6.3-bis del presente Capitolo sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei FIA chiusi, delle SICAV e SICAF. Nell’Allegato IV.6.5 sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna la relazione di gestione o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale. Nei prospetti e nella nota integrativa è talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa. Il contenuto degli schemi è minimale, essendo rimessa alle società la possibilità di ampliarne il contenuto informativo. Tale facoltà, peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti di cui si tratta. È altresì consentita l’omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione. 4. Indicazione degli importi La relazione di gestione, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione del valore della quota, che viene calcolato in millesimi di euro. Con riferimento ai prospetti redatti in unità di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L’importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le “altre” attività o passività per la situazione patrimoniale, tra gli “altri” ricavi od oneri per la sezione reddituale. – IV.5.2 – Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Disposizioni comuni alle SGR e alle SICAV La nota integrativa può essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al migliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale. – IV.5.3 – Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio TITOLO V ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO CAPITOLO I CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo. Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni non riservati a investitori professionali a integrazione di quanto previsto dall’art. 37 TUF. Nel par. 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento dei fondi comuni mentre nella Sezione II ne è dettato il contenuto minimo. Il regolamento deve presentare una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile a investitori non professionali, le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti. 2. Fonti normative La materia è regolata: 1 - dall’art. 36, comma 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’art. 37 TUF; - dall’art. 39 TUF, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento; - dall’art. 37, commi 1 e 2, TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni; - dal D.M., che dà attuazione all’art. 39 TUF; - dalla direttiva AIFMD, e in particolare dall’art. 15, par. 4, che richiede ai gestori di fissare il limite di leva massimo degli OICR gestiti. Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. - V.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Criteri generali per la redazione del regolamento Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati: 1. chiarezza: il regolamento consente all’investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l’uso di idonei criteri graficotipografici e di opportuni accorgimenti redazionali; 2. completezza: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale. A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all’autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento; 3. sintesi: nell’ambito dalla propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative e/o con la duplicazione di informazioni. La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l’acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell’autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni a essi relative non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite; 4. coerenza: il testo regolamentare è redatto secondo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (oggetto, politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento). - V.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE 1. Struttura del regolamento Il regolamento si compone di tre parti: (A) Scheda identificativa: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e al depositario; (B) Caratteristiche del prodotto: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento all’oggetto, alla politica di investimento e al regime dei proventi e delle spese; (C) Modalità di funzionamento: contiene le regole di funzionamento del fondo. Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi. Comparti Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la parte B (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto. Regolamento unico La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. “famiglie di fondi”) può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi. Regolamento semplificato Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all’Allegato V.1.1. 2. Parte A. Scheda identificativa La parte A del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati. 2.1 Denominazione e tipologia del fondo Sono riportate: - la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti; - la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: OICVM; FIA aperto non riservato; FIA chiuso non riservato; FIA immobiliare non riservato). Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un’agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari. Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa. - V.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Fondi a capitale protetto e fondi garantiti Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Si avvalgono della denominazione “fondo a capitale protetto” esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Utilizzano la denominazione “fondo garantito” solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato. Fondi indice Utilizzano la denominazione di “fondo indice” i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla replica, anche sintetica, della performance di un determinato indice. Fondi strutturati Utilizzano la denominazione di “fondi strutturati” i fondi il cui rendimento è predeterminato attraverso l’applicazione di una formula di calcolo predefinita, che fa riferimento a strumenti o indici finanziari. Il rendimento finale dell’investimento dei fondi strutturati è determinabile utilizzando criteri prestabiliti, non modificabili e oggettivi, indicati nella formula di calcolo predefinita. Il soggetto che eventualmente assicura la realizzazione della formula è uno dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M., ad assicurare la restituzione del capitale iniziale dei fondi garantiti. Fondo feeder Il regolamento indica se il fondo è un fondo feeder e, in questo caso, indica il relativo OICR master. Fondi di mercato monetario e fondi di mercato monetario a breve termine Si avvalgono della denominazione “fondi di mercato monetario” o “fondi di mercato monetario a breve termine”, o espressioni analoghe, esclusivamente i fondi che rispettano le previsioni del Titolo V, Capitolo III, Sezione IV (“OICR di mercato monetario”) e che perseguono una politica di investimento diretta a mantenere il valore dell’investimento e a ottenere un rendimento in linea con l’andamento del mercato monetario. Tali fondi calcolano il valore della quota ed emettono e rimborsano le quote con frequenza giornaliera. Exchange Traded Funds (“ETF”) Gli OICR le cui parti sono scambiate per tutto il giorno in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, con almeno un market maker che assicuri la non significativa divergenza tra il valore di quotazione e il valore complessivo netto dell’OICR, recano la denominazione “ETF” o “UCITS ETF” a seconda che siano, rispettivamente, FIA o OICVM. 2.2 Durata del fondo La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dal D.M. e va esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale. 2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet. Nel caso in cui il fondo sia istituito da una società di gestione UE o da un GEFIA UE sono riportate informazioni analoghe a quelle previste per la SGR. - V.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2.4 Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Soggetto garante Nel caso di fondi garantiti e di fondi strutturati, sono indicati la denominazione completa del soggetto garante o dell’eventuale soggetto che assicura la realizzazione dell’investimento contenuto nella formula, gli estremi dell’iscrizione all’albo o registro pubblico, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet. 2.5 Depositario Con riferimento al depositario del fondo, sono indicati la denominazione completa, il numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet. Sono inoltre indicate le dipendenze del depositario presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del fondo (2). 2.6 Calcolo del valore della quota È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.). È altresì indicata l’eventuale attribuzione al depositario dell’incarico di provvedere a tale calcolo, nel caso di OICVM. 2.7 Comparti/classi di quote Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l’emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione. 2.8 Quotazione Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati. 3. Parte B. Caratteristiche del prodotto La parte B del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati. 3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche 3.1.1 Oggetto Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo. In particolare, sono indicate: 2 In caso di depositario di FIA, deve essere espressamente indicata la possibilità e le condizioni di esonero del depositario dalla responsabilità in caso di delega delle funzioni di custodia nel caso previsto dal Titolo VIII, Capitolo IV, Sezione III, terzo capoverso. - V.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR (3)), il loro presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati regolamentati (4); b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo. FIA immobiliari 3.1.2 Il regolamento dei FIA immobiliari, istituiti ai sensi del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l’attività di costruzione. Politica di investimento e altre caratteristiche La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento. Le indicazioni concernenti la politica di investimento devono formare un quadro coerente in modo da far emergere con chiarezza il profilo di rischiorendimento atteso del fondo. La SGR indica nel regolamento almeno: - le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni; - la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.), indicando la percentuale massima rispetto all’attivo che dette componenti possono raggiungere. A tal fine, si fa riferimento a categorie omogenee di beni significative in relazione all’oggetto di investimento e alla complessiva politica di investimento del fondo; - se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati, l’incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati nonché l’intenzione di utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni corte nette; - lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale); - ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: duration, criteri di valutazione del merito di credito della attività degli OICR); - gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile; - nel caso di “fondi a capitale protetto” o di “fondi garantiti”, le caratteristiche del prodotto e i termini della “protezione del capitale” o della “garanzia”; 3 4 Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente. La SGR può, in luogo dell’indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di “altri mercati regolamentati” definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d’Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento. - V.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio - se rilevante, il livello massimo di leva finanziaria che l’OICR può assumere in rapporto al valore complessivo netto e le modalità con le quali tale leva è creata. Il regolamento indica se il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l’interesse dei partecipanti. OICVM e FIA mobiliari aperti Gli OICVM e i FIA mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all’OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio. FIA mobiliari chiusi Il regolamento dei FIA mobiliari chiusi illustra le modalità organizzative che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l’impresa della quale il fondo detiene i titoli, in termini di controllo e di intervento sull’andamento della partecipata e di modalità di tutela dell’investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo. FIA immobiliari Il regolamento dei FIA immobiliari indica: - se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M.; - se il FIA è costituito attraverso il conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari o parti di FIA immobiliari da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) nella SGR o da parte di una società del gruppo rilevante della SGR; - se il fondo intende effettuare alienare o comunque cedere beni a soci titolari di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) della società di gestione o a società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione V, par. 2); - il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto; - la possibilità per la SGR di stipulare accordi di esclusiva per lo svolgimento dell’attività di property e facility management con soggetti che conferiscano o vendano beni al fondo (5). Fondi strutturati Il regolamento dei fondi strutturati indica dettagliatamente il meccanismo di funzionamento della formula finanziaria da cui dipende il risultato dell’investimento e come esso influenzi le politiche di investimento. Fondi feeder Il regolamento dei fondi feeder indica in sintesi la politica di investimento e le altre caratteristiche dell’OICR master, il paese di insediamento di quest’ultimo nonché illustra le specificità della politica di investimento del fondo feeder rispetto a quella del fondo master. Altre caratteristiche del fondo 5 Il regolamento indica: - se le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione in un mercato Resta ferma la disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto. - V.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio regolamentato; - le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote. 3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale. Il regolamento indica se il fondo può: 3.2 - acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR; - negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza e i criteri utilizzati per tali negoziazioni; - investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta; - concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione Il regolamento indica se sia prevista l’accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest’ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto. 3.3 Regime delle spese Il regolamento indica: a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote; b) le spese a carico dei partecipanti; c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti. 3.3.1 Spese a carico del fondo Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all’attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese: - il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1; - il compenso da riconoscere al depositario. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso; - i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative - V.1.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili); - gli oneri connessi con l’eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote; - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza; - le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione); - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria); - le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo; - gli oneri fiscali di pertinenza del fondo; - il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo. FIA immobiliari Ai FIA immobiliari possono inoltre essere imputati: - il compenso spettante agli esperti indipendenti previsto dall’art. 17 del D.M.; - le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo; - i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo. Fondi garantiti Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione. Commissioni di collocamento Ai fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi), può essere imputata una commissione di collocamento calcolata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, a condizione che la commissione: - sia imputata al fondo in un’unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione; successivamente, la commissione è ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e comunque entro 5 anni) mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del fondo; - sia alternativa alle commissioni di sottoscrizione di cui al paragrafo 3.3.2, lett. a); - sia associata a una commissione di rimborso a carico dei singoli partecipanti, da applicarsi alla somma disinvestita, solo in caso di rimborsi richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. La commissione di rimborso è accreditata al fondo. Essa è calcolata in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del - V.1.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio rimborso, essa risulta uguale alla commissione di collocamento che l’investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato (6). Il regolamento precisa la cadenza (7) e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, al depositario e, per i FIA immobiliari, agli esperti indipendenti. Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile perseguite dal fondo. 3.3.1.1 Compenso della SGR Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili. OICVM e FIA aperti Per il calcolo del compenso della SGR (c.d. provvigione di gestione) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo. Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo (c.d. provvigione di incentivo), alle condizioni minimali di seguito indicate. I) La provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) (8) sia superiore a un indice individuato nel regolamento. L’indice deve caratterizzarsi per: - oggettività delle basi di calcolo e verificabilità. Esso deve essere fornito da un soggetto terzo e indipendente rispetto al gruppo rilevante della SGR; - adeguato grado di diffusione presso i risparmiatori; - coerenza con la politica di investimento del fondo (cfr. par. 3.1.2) (9). II) Nel caso di fondi per i quali non è indicato un indice a cui fare riferimento, se il regolamento indica un obiettivo di rendimento – che deve essere coerente con la politica di investimento (cfr. par. 3.1.2) - la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore all’obiettivo di rendimento. Nei casi sub I) e II): 6 Al fine di chiarire il funzionamento della commissione di rimborso, si consideri il seguente esempio. Un fondo, sottoscritto per un ammontare pari a 10.000 euro e suddiviso in 100 quote, prevede una commissione di collocamento a carico del fondo, da ammortizzare in cinque anni, pari all’1% dell’ammontare sottoscritto. Annualmente il valore di ciascuna quota subirà un addebito cumulato a titolo di commissione di collocamento pari a euro 0.20 = (1%*10.000/100)/5. La commissione di rimborso massima applicabile a un sottoscrittore titolare di una quota che decidesse di uscire dal fondo, a esempio, al termine del terzo anno sarà pari a euro 0,40 = 0,20*5-0,20*3, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il periodo di ammortamento (1=0,20*5) meno la commissione di collocamento complessiva che gli è stata addebitata durante i tre anni di permanenza nel fondo (0,60=0,20*3). In tal modo, la commissione di rimborso rende l’esborso complessivo del sottoscrittore che sceglie il rimborso anticipato pari a quello del sottoscrittore che resta nel fondo per tutta la durata del periodo di ammortamento. 7 Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l’espressione percentuale è integrata dall’indicazione del corrispondente tasso su base annuale. 8 Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, si considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa. 9 Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilità della SGR, che tiene conto delle complessive caratteristiche del fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile gestionale, ecc.); l’utilizzo di indici del mercato azionari secchi (al netto dei dividendi corrisposti sulle azioni che compongono l’indice) come indici di riferimento non può essere considerata coerente con la politica di investimento del fondo nel caso in cui il rendimento di quest’ultimo dipenda anche dalla corresponsione di detti dividendi. I documenti di offerta del fondo devono fornire una descrizione analitica delle caratteristiche dell’indice prescelto e attestare la sua coerenza con le politiche di investimento dell’OICR . - V.1.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio a) la comparazione tra la variazione della quota e l'indice di riferimento o l'obiettivo di rendimento preso come termine di riferimento, è effettuata sulla base di rilevazioni riguardanti lassi temporali omogenei; b) il prelievo dalle disponibilità del fondo della provvigione di incentivo avviene con cadenza non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo e il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative e le provvigioni di incentivo sono imputate al fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota; c) sono riportate le condizioni per l’applicazione della provvigione (es.: un rendimento del valore unitario della quota del fondo superiore di n.... punti percentuali rispetto all’indice cui si intende fare riferimento) e l’entità percentuale della stessa; d) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance; e) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. “fee cap”). Le disposizioni di cui alla lettera b) possono essere disapplicate nel caso in cui la provvigione di incentivo sia calcolata solo quando il valore della quota (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore al valore dell’indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) e la differenza rispetto all’indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) sia maggiore di quella mai realizzata in precedenza (c.d. high watermark “relativo”). Il regolamento indica il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo. III) Se il regolamento del fondo non indica un indice a cui fare riferimento né un obiettivo di rendimento (cfr. punti I e II), la provvigione di incentivo può essere calcolata solo se il valore della quota (eventualmente tenendo conto dei proventi distribuiti) sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (c.d. high watermark “assoluto”). In tali casi: a) sono indicati il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo; b) sono riportate le condizioni per l’applicazione della provvigione e l’entità percentuale della stessa; c) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance; d) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. fee cap). IV) In alternativa ai punti I, II e III, il regolamento può prevedere che la provvigione di incentivo sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento. - V.1.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Fondi che investono in OICR collegati Nel caso di fondi che investono in parti di OICR “collegati” (10) i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) (11). FIA chiusi Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR (12). Non è consentito che il compenso annuo della SGR o del depositario sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ad un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni. Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore ad un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue: - le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo; - il parametro di riferimento per l’individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo; - la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione. 3.3.1.2 Provvigione unica In alternativa a quanto indicato nei precedenti par. 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo. 3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in: a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull’ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita. La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una 10 Sono considerati “collegati” gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e quella di incentivo), ai fini dell’applicazione della citata disposizione, è necessario, coerentemente con la finalità della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la provvigione di incentivo percepita dal primo va dedotta dalla provvigione di incentivo spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all’ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell’OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato è pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente è pari a 100, la deduzione è pari a 100). 12 Nel calcolo dell’aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate. 11 - V.1.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio compressione del diritto al rimborso. A tal fine l’ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell’ammontare del primo versamento; b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo; c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (switch (13) ) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita; d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento; e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato. Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento. Per i FIA chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi a eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Cap. III, Sezione V, par. 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita. FIA chiusi 3.3.3 Spese a carico della SGR Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti. 4. Parte C. Modalità di funzionamento In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati. 4.1 Soggetti Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, depositario) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. Per quanto concerne l’attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l’attuazione della politica di investimento. 4.1.1 Sostituzione del gestore Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti. 13 Con il termine switch si intende un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione. - V.1.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio A tale fine, il testo regolamentare prevede che l’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un’altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita. 4.1.2 Depositario La custodia degli strumenti finanziari e, se non affidate a soggetti diversi a norma dell’art. 48, comma 2, TUF, delle disponibilità liquide dell’OICR è affidata a un depositario. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata a un unico depositario. Il regolamento indica che la sostituzione nell’incarico di depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che: a) l’incarico di depositario può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinunzia del depositario occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; b) l’efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa sino a che: - un altro depositario in possesso dei requisiti di legge accetti l’incarico in sostituzione della precedente; - sia stata approvata la conseguente modifica del regolamento; - i titoli inclusi nel fondo e, ove detenute dal precedente depositario, le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario. Il regolamento può prevedere, in via generale, che il depositario, per la custodia dei valori dell’OICR, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di delegati. 4.2 Partecipazione al fondo (14) La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse. Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti. 4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti Modalità di sottoscrizione delle quote 14 Il regolamento indica almeno: a) le modalità di sottoscrizione (operazioni in unica soluzione, piani di accumulo (15), passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il La partecipazione al fondo attraverso un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento (partecipante formale al fondo) che agisce, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, TUF, in nome proprio e per conto del proprio cliente (partecipante effettivo al fondo), è ammessa – ferma restando l’applicazione dell’art. 22 TUF - purché sia stipulata tra la SGR e l’intermediario abilitato una convenzione che: i) prevede l’obbligo dell’intermediario abilitato di fornire al partecipante effettivo l’informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, la SGR deve fornire ai propri partecipanti; ii) individua i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l’esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione al fondo, incluso l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell’ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante effettivo. - V.1.14 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.); b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo; c) la periodicità dell’emissione e del rimborso delle quote; essa la cadenza prevista dall’art. 9, comma 2, del D.M ed è coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota; d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (giorno di riferimento). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l’orario stabilito nel regolamento. Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento; e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento (16); f) che l’efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall’art. 30, comma 6, TUF; g) che l’importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore; h) l’obbligo di invio della lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali). Il regolamento prevede l’impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote: - non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi (17) rispetto a quelli previsti dal regolamento; - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione (18) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l’orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. 15 La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l’acquisto di quote del fondo non è destinato a esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente. In tale contesto: 1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto; 2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. 16 Le previsioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere derogate nel caso in cui le quote dei fondi siano negoziate in un mercato regolamentato e purché l’emissione di nuove quote: i) sia esclusivamente diretta a compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato; ii) sia regolata entro tre giorni dal giorno di emissione, fatte salve eventuali ipotesi di inadempimento tecnico (fail) gestite secondo le procedure previste dalla regolamentazione del mercato; iii) non determini rischi finanziari (di controparte e di mercato) per il fondo derivanti dall’eventuale insolvenza del sottoscrittore; tali rischi sono assunti interamente dalla SGR o da un soggetto sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, ammesso al mercato in cui sono negoziate le quote del fondo e incaricato dalla SGR della negoziazione delle medesime quote. 17 Es.: l’obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione. 18 Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR. - V.1.15 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Nel caso di fondi strutturati, il regolamento prevede comunque la possibilità dei partecipanti di richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento. Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo L’eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote. Abbinamento con il c.d. “conto di liquidità” Con il c.d. “conto di liquidità” si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore a un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – a investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. “giacenza media”) in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la “giacenza media” prescelta. Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l’automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell’investimento in quote di fondi comuni: a) la frequenza con cui il mandatario può richiedere i riscatti deve essere coerente con la politica di investimento del fondo; b) l’importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività; c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto; d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato). Infine, il regolamento indica sia i tempi per l’investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell’incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui giusta previsione del regolamento - l’abbinamento al conto corrente è condizione per l’adesione. Rimborso di quote La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all’esercizio del diritto al rimborso o all’ottenimento del medesimo nei tempi prescritti (19). Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi. Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il 19 Nel caso di ETF e di UCITS ETF, il sottoscrittore non può richiedere il rimborso della quota direttamente all’OICR in quanto la dismissione avviene di regola direttamente sul mercato presso cui le parti dell’OICR sono negoziate. Tuttavia, il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota direttamente all’OICR nei casi in cui il valore di quotazione diverge significativamente dal valore complessivo netto del fondo (ad esempio, nei casi in cui via siano turbative del mercato dovute all’indisponibilità di market maker). Ove tali situazioni si verifichino, l’OICR comunica al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione le modalità per ottenere il rimborso diretto delle quote. - V.1.16 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l’orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR (20). Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) (21), il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l’operazione. In ogni caso, l’emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili. Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di: - far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera; - indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l’importo da rimborsare; - richiedere un rimborso parziale; - scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento. Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell’ambito di uno switch) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimensione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire: a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, a un importo definito, ecc.); b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest’ultima si considera ravvicinata; c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell’esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l’ordine di ricezione delle stesse. Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l’emissione di quote può essere sospeso nell’interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all’interesse dei partecipanti. 4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi Sottoscrizione di quote di FIA chiusi Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica: - la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti; 20 Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato. 21 Con il termine switch si intende un’operazione di rimborso e successiva sottoscrizione. - V.1.17 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio - l’eventuale ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione; - che l’efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell’art. 30, comma 6, TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore; - quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni; - l’eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti; - l’obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano rispettivamente inferiori o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l’aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori. Va inoltre indicato l’obbligo dell’invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l’importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati. Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo. Rimborso di quote di FIA chiusi Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo: - rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti; - rimborsi anticipati di quote a fronte di nuovi emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni. FIA immobiliari 4.3 Nel caso di FIA immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento dei beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M.. Certificati di partecipazione Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo. Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione e se esse siano nominative o al portatore. Il partecipante può ottenere in qualunque momento: - il frazionamento o il raggruppamento dei certificati rappresentativi delle quote; - l’immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l’emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo (22). 22 Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. - V.1.18 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Il depositario può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. 4.4 Modifiche del regolamento OICVM e FIA aperti Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota. L’efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente rese note ai partecipanti (23), ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche né per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati. Il regolamento può prevedere: a) termini di efficacia ridotti: a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell’interesse dei partecipanti; a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento; a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l’approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte; b) FIA chiusi termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. Fatto salvo il potere dell’assemblea dei partecipanti di cui all’art. 37, comma 3, TUF, tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell’interesse dei partecipanti. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota. Nel regolamento del fondo è disciplinato il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti. 23 La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti. Le informazioni possono essere comunicate con mezzi elettronici se previsto nel regolamento del fondo e vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet; la fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini della effettuazione di tali comunicazioni può essere considerata come un elemento di prova. - V.1.19 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 4.5 Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Liquidazione del fondo Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede: a) le cause di liquidazione; b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo; c) l’obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d’Italia la decisione di procedere alla liquidazione; d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell’avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l’attività di emissione e rimborso delle quote; e) che l’attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi: - liquidazione dell’attivo del fondo. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall’organo con funzione di supervisione strategica e portato a conoscenza della Banca d’Italia; - redazione del rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori; - redazione del piano di riparto, recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote; - certificazione, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo, del rendiconto finale di liquidazione; - deposito e affissione del rendiconto finale e della relativa relazione nella sede della SGR e del depositario con l’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota; - esecuzione del riparto da parte del depositario; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione; - deposito delle somme non riscosse da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall’inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l’elenco dei numeri di serie dei certificati; f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto. FIA chiusi Per i FIA chiusi il regolamento indica inoltre: - il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto; - (eventuale) i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti; - V.1.20 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio - l’eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione. Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell’avvio della procedura di liquidazione, anche: - dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione; - dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale. Procedura di liquidazione semplificata 4.6 Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell’ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata. Valore della quota (24) Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota. Va inoltre previsto l’impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d’Italia nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori. OICVM e FIA aperti Per gli OICVM il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire, con cadenza almeno quindicinale e nel giorno indicato nel regolamento; per i FIA aperti il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale e nel giorno indicato nel regolamento. Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali: - si riferiscono a eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo; - rappresentano impedimenti meramente temporanei; - sono portate prontamente a conoscenza della Banca d’Italia. Cessate tali situazioni la SGR o il depositario, ove esso – nel caso di OICVM – curi il calcolo del valore della quota, provvede a calcolare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, una volta ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR proceda a: a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto 24 Nell'ipotesi in cui il calcolo del valore della quota di OICVM sia svolto dal depositario, nella relativa convenzione sono definiti i compiti svolti dal depositario con riguardo alle diverse attività relative al calcolo del valore della quota. - V.1.21 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti; b) fornire un’idonea informativa dell’accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle quote. Il regolamento, fatta salva l’informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che: - nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest’ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l’esigenza di descrivere l’evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell’accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento; - in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull’evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet). Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere a) e b). Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale. FIA chiusi Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui al D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce. Ai FIA chiusi che prevedono la possibilità di effettuare rimborsi anticipati delle quote a fronte di nuove emissioni si applica la disciplina prevista per i fondi aperti per i casi in cui il valore pubblicato della quota risulti errato. 4.7 Prospetti contabili Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico. 4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico FIA immobiliari Il regolamento dei FIA immobiliari indica le forme di pubblicità: - delle relazioni di stima ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.M.; - V.1.22 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio - degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo, anche per estratto; - dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo, anche per estratto. Per i FIA immobiliari oggetto di operazioni di appello al pubblico risparmio, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di appello al pubblico risparmio. FIA chiusi diversi da quelli immobiliari Il regolamento dei FIA chiusi indica le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo. - V.1.23 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio CAPITOLO II PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione del regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati, nonché delle relative modifiche da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a seconda della struttura dei testi regolamentari e della tipologia di fondo. 2. Fonti normative La materia è regolata dalle seguenti disposizioni: - art. 37, comma 4, TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le sue modificazioni; - art. 37, comma 5, TUF, in base al quale la Banca d’Italia individua le ipotesi in cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale; - Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: 1 approvazione del regolamento del fondo (termine: 60 giorni); approvazione delle modifiche del regolamento del fondo (termine: 60 giorni). Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. - V.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI 1. Presentazione della domanda La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia (2). La domanda è corredata della seguente documentazione: - testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali; - attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia (cfr. Titolo VIII); - nel caso in cui la SGR intenda affidare al depositario l’incarico di calcolare il valore della quota degli OICVM, attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico (cfr. Titolo VIII); - nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema “semplificato” (cfr. il Capitolo I del presente Titolo), attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto; - nel caso di fondi che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica (3). 2. Procedure e termini di approvazione La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza degli organi aziendali della SGR. Il regolamento si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia. Regolamenti approvati in via 2 3 Sono approvati in via generale: La SGR può preventivamente sottoporre all’esame della Banca d’Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo. Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo. - V.2.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio generale I) i regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati a investitori professionali redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1); II) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell’intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d’Italia. Nella parte A “Scheda identificativa” di tutti i regolamenti che si avvalgono dell’approvazione in via generale è inserita la seguente frase: “Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.” Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d'Italia nel mese di dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nell’anno successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa. La SGR può approvare in via generale nel corso dell’anno fondi con caratteristiche diverse da quelle dei fondi oggetto della comunicazione annuale. In tal caso, informa preventivamente la Banca d’Italia, integrando la comunicazione già inviata. La SGR entro 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d’Italia: – il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico; – la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l’attestazione dello stesso organo, con il parere dell’organo di controllo: i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I; ii) della fattispecie per la quale ricorre l’approvazione in via generale; iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese); iv) circa l’adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all’esigenza di assicurare - V.2.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio l’efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR). Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che il depositario è autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di depositario (eventualmente anche quello di calcolo del valore delle quote di OICVM) (4) e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo VIII. La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR. 3. Inizio operatività del fondo comune Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni. FIA chiusi Le SGR comunicano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l’esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l’importo dei rimborsi effettuati. Se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all’ammontare minimo indicato nel regolamento, l’operatività del fondo chiuso ha inizio alla data della chiusura della prima sottoscrizione che, in ogni caso, non può essere successiva al periodo massimo previsto dal D.M. per la prima emissione di quote. 4. Trasmissione documentazione Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento - e comunque prima dell’inizio dell’operatività del fondo - la SGR invia alla Banca d'Italia: - copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico; - attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento. 5. Decadenza Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l’attività, l’approvazione del regolamento si intende decaduta. 4 L’accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l’attestazione di essere autorizzato a svolgere tali incarichi. - V.2.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI 1. Avvio del procedimento La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR all’unità organizzativa competente della Banca d'Italia 2. Istanza e documentazione La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione: 3. a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche; b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare; c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che il depositario rispetti i requisiti di autonomia (cfr. Titolo VIII); d) nel caso in cui la SGR intenda affidare al depositario l’incarico di calcolare il valore della quota di OICVM, attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d’Italia a svolgere l’incarico (cfr. Titolo VIII); e) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione; f) nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica (5). Istruttoria e termini La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo stabiliti dalla stessa. 5 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo. - V.2.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d’Italia. Modifiche regolamentari approvate in via generale Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano: a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, la modifica del depositario, l’attribuzione o la revoca al depositario dell’incarico di calcolare il valore delle parti di OICVM, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge; b) per i fondi aperti, l’entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti; c) per i FIA chiusi: - la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti; - l’indicazione dell’effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione; - la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso. Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti possano essere approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d’Italia in via generale, se riguardano oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3). Nei restanti casi si applica il termine ordinario di 60 giorni. Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di 60 giorni. La Banca d’Italia può vietare la modifica al regolamento del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR. 4. Trasmissione documenti A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel caso di regolamento semplificato, la parte “Modalità di funzionamento” del regolamento va trasmessa solo nell’ipotesi in cui sia stata modificata). Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo - V.2.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse (6). Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche. Modifiche regolamentari approvate in via generale Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall’adozione, inviano alla Banca d'Italia: – la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l’attestazione dello stesso organo, con il parere dell’organo di controllo: i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I; ii) della fattispecie per la quale ricorre l’approvazione in via generale; iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all’oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese); iv) circa l’adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all’esigenza di assicurare l’efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR); – le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente; – il nuovo testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico; – nel caso di sostituzione del depositario e/o di affidamento dell’incarico di calcolo del valore delle parti di OICVM, la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica concernente l’accertamento che il depositario è autorizzato a svolgere detti incarichi (7) e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo VIII. La SGR comunica alla Banca d'Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia. 6 7 Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento. L’accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l’attestazione di essere autorizzato a svolgere tali incarichi. - V.2.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio CAPITOLO III ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di criteri e divieti all'attività di investimento, e di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR non riservati. La Banca d'Italia, inoltre, può prevedere per i FIA riservati a investitori professionali l’applicazione di limiti di leva finanziaria e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario. La Sezione II disciplina i limiti di investimento degli OICVM, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva UCITS. Nella Sezione III sono disciplinati i FIA aperti non riservati a investitori professionali; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto agli OICVM. Le Sezioni II e III si applicano anche ai fondi strutturati. La Sezione IV riguarda gli OICR monetari. La Sezione V prevede i limiti di investimento dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari non riservati a investitori professionali. La Sezione VI riguarda, infine, i FIA riservati. Alle SICAV non riservate si applicano le Sezioni II e III a seconda che ricadano, rispettivamente, nell’ambito di applicazione della direttiva UCITS o della direttiva AIFMD, nonché la Sezione IV. Alle SICAF non riservate si applica la Sezione V (1). Si rammenta inoltre che le SGR nell’attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. 2. Fonti normative La materia è regolata: 1 dall’art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri e i divieti relativi all’attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA Ai fini del presente Capitolo il “totale delle attività” delle SICAV e delle SICAF – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali. -V.3.1- Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio riservati. La Banca d’Italia può prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario; dal D.M.; dalle seguenti disposizioni comunitarie: direttiva UCITS; direttive 2010/43/UE e 2007/16/CE contenenti misure di attuazione della direttiva UCITS; direttiva AIFMD; Regolamento delegato (U)E n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili; direttiva 2013/14/UE del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito; dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2013 “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”. dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Si è inoltre tenuto conto: delle seguenti linee guida del CESR/ESMA: CESR’s Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS – CESR/07044 e CESR/07-044b; CESR’s Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – CESR/07-434; CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS – CESR/10-788; CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds – CESR/10-049; ESMA’s Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS – ESMA/11-112; ESMA’s Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014-937; dell’Opinion dell’ESMA “Review of the CESR guidelines on A Common Definition of European Money Market Fund”s del 22 agosto 2014 (ESMA/2014/1103). -V.3.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: 4. - autorizzazione all’uso dei modelli interni per il calcolo del limite all’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati (cfr. Sezione II, par. 5 e Allegato V.3.3); - autorizzazione all’applicazione di un limite inferiore al 50% del valore della posizione corta, risultante dall’applicazione delle metodologie indicate nell’Allegato V.3.1, Sezione II, parr. 1 e 2, per l’ammontare delle attività a copertura dell’impegno in strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti (Cfr. Sezione II, par. 5). Rispetto dei limiti e dei divieti Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa. I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo. Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR. Nel caso di fondi suddivisi in comparti le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto. 5. Sistema di gestione dei rischi degli OICR I limiti e i divieti previsti nel presente Capitolo non esauriscono i compiti delle SGR con riguardo al controllo dei rischi a cui sono esposti gli OICR, ma si inquadrano nel sistema di gestione dei rischi degli OICR, approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR. Il sistema di gestione dei rischi degli OICR è disciplinato dagli articoli 38, 40, 41, 44 (2), 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento (UE) 231/2013. Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, il sistema di gestione del rischio definisce, attua e mantiene specifici processi per il controllo nel continuo della capacità del fondo di adempiere le proprie obbligazioni collegate all’operatività in derivati. 2 In merito al rischio di controparte, il sistema di gestione dei rischi degli OICVM deve adeguatamente considerare i rischi derivanti dalle esposizioni in strumenti finanziari derivati OTC e dall’impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. In particolare, esso deve adeguatamente identificare, gestire e attenuare i rischi derivanti dalla gestione delle garanzie (cfr. Allegato V.3.2), quali i rischi operativi e legali, derivanti da tali operatività. -V.3.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Nella gestione dei FIA immobiliari, la SGR tiene conto dei potenziali rischi di concentrazione valutando, a titolo esemplificativo, fattori quali: l’incidenza dei primi dieci conduttori sul totale dei ricavi annui della specie; la diversificazione settoriale, nonché la stabilità del business dei locatari (tipologia di attività svolta e clientela servita, mercati di riferimento, presenza di eventuali insediamenti nell’area geografica di riferimento dell’immobile, ecc.); la localizzazione geografica dell’immobile (grado di saturazione nel segmento, possibili sviluppi o contrazioni del bacino d’utenza derivanti da fattori esogeni, andamento di analoghe iniziative immobiliari della specie, ecc.). Nella definizione del sistema di gestione dei rischi degli OICR, per la valutazione del merito di credito delle attività degli OICR, la SGR non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating emessi da agenzie di rating (3) (4), assicurando che siano condotte adeguate e autonome analisi interne. In tale ambito, definisce e applica un adeguato processo di gestione del credito, articolato nel modo seguente: misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate. 3 Cfr. art. 3, par. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. 4 Cfr. la Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2013 “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”. -V.3.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE II OICVM 1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio Gli OICVM investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell’ambito del sistema di gestione dei rischi; iv) liquide, in modo da non compromettere l’obbligo dell’OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione (5); v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l’OICR può sostenere è limitata – a eccezione degli strumenti indicati nelle successive lett. c), d) ed e) - al corrispettivo pagato. In particolare, l’OICVM può investire in: a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) (6) del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni: sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l’esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti; siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo; siano negoziabili. La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali: i volumi, la frequenza e l’entità degli scambi; l’oggettività dei prezzi e l’effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato; l’andamento – all’interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi; la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili. Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziari quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa; 5 Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione. 6 Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni: durata massima pari a 397 giorni alla data dell’emissione; durata residua massima pari a 397 giorni; il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario; il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea. - V.3.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio b) strumenti del mercato monetario di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati che siano: emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell’UE, dalla Banca centrale europea, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell’UE; emessi da un’impresa i cui titoli sono quotati; emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti nazionali (7). Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni: il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l’operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati (8); siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall’investimento nello strumento di mercato monetario (9). La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali: la frequenza degli scambi; il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio; l’entità della emissione o del programma di emissione; 7 L’equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un’apposita delibera dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR prima di procedere all’acquisto degli strumenti in questione. Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non via sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito. 9 Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati: I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell’emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione; II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti. 8 - V.3.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati; c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICVM può investire, indici finanziari (10), tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo; d) strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), del TUF (“derivati creditizi”) quotati, a condizione che: consentano il trasferimento a terze parti ovvero l’assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l’OICVM può investire; non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l’OICVM può investire. Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo; e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati (“strumenti derivati OTC”) , a condizione che: le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10); siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili. È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni: a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata; b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata e in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un’unità all’interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche; possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICVM; f) strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a), nel limite stabilito nel par. 6.6 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni: siano negoziabili; sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti 10 Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono rispettare le condizioni previste dalla lettera n) del presente paragrafo. Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri ivi indicati, tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire. Nel caso di indici di hedge funds si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434). - V.3.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio dall’emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti; siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo. La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali: i volumi, la frequenza e l’entità degli scambi; l’oggettività dei prezzi e l’effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato; l’andamento – all’interno di in un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi; la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili; g) parti di OICVM; h) parti di FIA aperti non riservati: il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo; che preveda modalità di sottoscrizione e di rimborso coerenti con quelle degli OICVM; la cui disciplina assicura un livello di protezione per l’investitore analogo a quello garantito dagli OICVM, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento (11); i) quote di FIA chiusi; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lett. a) e f) (12); l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a); m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che: non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi; siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni; n) indici finanziari, a condizione che: siano adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: i. l’indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le operazioni riguardanti una componente dell’indice medesimo non influenzino, in misura superiore ai rilevanti limiti di 11 12 L’equivalenza del livello di protezione va accertata dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044). In ogni caso l’investimento in quote di FIA chiusi non deve consentire l’aggiramento delle previsioni contenute nel presente Capitolo. - V.3.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio diversificazione di cui al punto ii., il rendimento dell’intero indice; nel caso in cui l’indice faccia uso di leva finanziaria, questa deve essere tenuta in considerazione per verificare il rispetto del peso di ciascuna componente; ii. ciascuna componente non deve pesare per più del 20% (13); se l’indice è riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti, tale limite è elevato al 35%; iii. con riferimento agli indici su merci, ai fini del rispetto del limite di diversificazione, diverse sotto-categorie di una stessa merce (14) sono considerate come fossero la stessa, qualora risultino altamente correlate (15). In tal caso, quindi, il rispetto del suddetto limite sarà verificato sull’esposizione aggregata complessiva detenuta nelle sottocategorie in esame; rappresentino un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: i. l’indice ha un obiettivo chiaro, è di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing, terzi rispetto alla SGR, ed è costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento; ii. l’indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato; le possibili componenti dell’indice (“universo”) e i criteri in base ai quali queste sono selezionate sono chiare sia per gli investitori, sia per le autorità competenti; iii. l’indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili; iv. i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l’indice possa essere replicato; v. se la gestione della liquidità rientra nelle strategie dell’indice, questa non deve pregiudicare l’oggettività della metodologia di calcolo dell’indice; vi. l’indice non deve esser stato creato e calcolato su richiesta di un numero esiguo di partecipanti al mercato, sulla base delle specifiche da questi indicati; 13 Regole di diversificazione equivalenti devono essere applicate nel caso in cui l’indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al presente paragrafo. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l’esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nei parr. 3.1 e 3.3 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo. 14 Ad esempio, sono considerate sottocategorie di una stessa merce e trattate alla stregua di un’unica merce ai fini della verifica dei limiti di diversificazione, le seguenti merci: WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Gasoline e Heating Oil. 15 A tale riguardo, due componenti di un indice su merci, che rappresentano sotto categorie di una medesima merce si possono considerare non altamente correlate se nel 75% delle osservazioni risulta un coefficiente di correlazione inferiore a 0,8. Le rilevazioni dei coefficienti di correlazione sono effettuate: i) sulla base dell’andamento giornaliero dei prezzi delle merci rilevanti equamente ponderate; ii) su una finestra temporale di 250 giorni per un periodo di 5 anni. - V.3.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio la frequenza con cui l’indice è riequilibrato sia tale da consentire agli investitori di replicarlo; gli indici che sono riequilibrati giornalmente non soddisfano la presente condizione (16); le metodologie per la selezione e il riequilibrio delle singole componenti devono essere basate su regole predeterminate e su criteri oggettivi; tali metodologie non devono consentire variazioni retroattive dei valori dell’indice già pubblicati (c.d. backfilling); il provider dell’indice non accetti pagamenti da potenziali componenti dell’indice al fine di ottenerne l’inclusione; siano resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri: i. la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell’indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato; ii. sono rese disponibili agli investitori le metodologie di calcolo volte a consentire la replica dell’indice. In particolare, sono fornite informazioni dettagliate circa le componenti dell’indice e i relativi pesi, le metodologie di calcolo (inclusi gli effetti della leva, ove presente), le metodologie di riequilibrio, le variazioni dell’indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive e accurate. Le metodologie di calcolo diffuse non devono omettere parametri o elementi importanti la cui conoscenza è necessaria agli investitori per ottenere la replica degli indici. Tali informazioni così come la performance dell’indice devono essere facilmente accessibili, ad esempio via internet, agli investitori e ai potenziali investitori senza alcun costo. Le ponderazioni possono essere pubblicate retrospettivamente dopo ogni ribilanciamento. Tali informazioni devono riguardare l’arco temporale decorso dall’ultimo ribilanciamento e comprendere tutti i livelli dell’indice. Gli OICVM possono detenere liquidità, per esigenze di tesoreria. 2. Divieti di carattere generale Nella gestione dell’OICVM non è consentito: a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.5); b) vendere allo scoperto strumenti finanziari fermo restando quanto previsto nel par. 5 con riguardo ai “Limiti all’assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati”; c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che gestisce il fondo; d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi; 16 Ai fini della presente disciplina, adeguamenti tecnici (relativi ad esempio agli indici a leva o a quelli che hanno obiettivi determinati di volatilità) eseguiti sulla base di criteri pubblicamente disponibili, non sono considerati riequilibri dell’indice. - V.3.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti (17) da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo rilevante, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR o SICAV. Le operazioni, diverse da quelle vietate ai sensi del precedente periodo, effettuate dall’OICVM con un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché con un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o con una società del gruppo rilevante, restano soggette al rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi di cui alla Parte V, Titolo V del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari. Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati. 3. Limiti alla concentrazione dei rischi 3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente Un OICVM non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del par. 1 della presente Sezione. Tale limite è elevato: a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c); b) al 25 per cento, a condizione che si tratti di obbligazioni bancarie garantite emesse da enti creditizi che abbiano sede legale in uno Stato membro dell’UE; c) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE; d) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto c), a condizione che: l'OICVM detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti; il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività; 17 Rimane fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.M., ai sensi del quale la sottoscrizione di un OICR aperto può avvenire, se lo prevede il regolamento o lo statuto dell’OICR, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi. - V.3.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento. 3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari Un OICVM non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un’unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Nel caso di depositi presso il depositario o presso depositari del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dal depositario medesimo alla propria clientela primaria. 3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC e all’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio L’OICVM non può ottenere, attraverso l’investimento in strumenti finanziari derivati OTC o tramite l’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. par. 6.5), un’esposizione complessiva (18) verso una stessa controparte superiore: al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca; al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi. 3.4 Limiti complessivi agli investimenti Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICVM nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo (19) rivenienti da: investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi; depositi bancari costituiti presso di essi; esposizioni ottenute tramite strumenti finanziari derivati OTC o attraverso l’impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio; non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell’OICVM. Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b), c) e d) del par. 3.1, il citato limite complessivo agli investimenti 18 Per la definizione del valore dell’esposizione si rinvia all'Allegato V.3.2; dall’esposizione sono esclusi i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e quelli corrisposti nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri (di seguito “margini”) se sussistono tutte le seguenti condizioni: i) i suddetti margini sono versati presso un sistema di compensazione e garanzia previsto dall’art. 70 TUF dagli aderenti diretti al sistema, ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o del G-10 che assicuri condizioni equivalenti. Nel caso in cui la SGR operi come aderente indiretto a tale sistema, il margine non viene considerato se l’aderente diretto segrega, con opponibilità ai terzi, il margine ricevuto secondo quanto previsto da una disposizione legislativa; ii) il sistema di compensazione e garanzia opera con mark-to-market quotidiano e con costituzione giornaliera dei margini. Inoltre, sono esclusi i margini costituiti sotto forma di strumenti finanziari a condizione che essi siano, per previsione legislativa, separati da un punto di vista patrimoniale dalle attività della controparte e da quelle dell’eventuale depositario degli stessi. In tutti gli altri casi i margini sono ricompresi nell’esposizione. Nel caso in cui la controparte depositi i margini ricevuti presso una banca, il relativo rischio di controparte è rilevato nei confronti di detta banca. 19 Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo. - V.3.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio può essere superato e portato, rispettivamente, al 25, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICVM. 3.5 Fondi indice Un OICVM la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che: 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente; 2) l’indice rispetti le condizioni previste dalla lettera n) del paragrafo 1 della presente Sezione. Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività. Le società di gestione conducono un’adeguata due diligence sulla qualità dell’indice che intendono replicare volta a verificare: se le metodologie di calcolo contengano adeguate spiegazioni dei pesi e delle classificazioni delle componenti dell’indice in relazione alle strategie di investimento: se l’indice rappresenti un adeguato parametro di riferimento; le componenti dell’indice. La società di gestione, inoltre, valuta la disponibilità di informazioni riguardanti: la presenza di una descrizione chiara e dettagliata del parametro di riferimento (benchmark); la presenza di un revisore e i relativi compiti; la frequenza della pubblicazione dell’indice e come questa possa influenzare la capacità dell’OICR di calcolare il suo valore netto complessivo. Infine, la SGR si assicura che l’indice finanziario sia soggetto a una valutazione indipendente. 3.6 Deroghe per gli OICVM neocostituiti Ferma restando l’esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICVM, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione. 3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati Nel calcolo dei limiti di investimento: le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute (20) non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente; 20 Sono assimilati ai derivati su tassi i future su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati. - V.3.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: future o equity swap relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti (21) e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli (22); nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5, in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell’emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5. Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l’indice qualora quest’ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in gestiti. 4. Investimenti in parti di OICR aperti (23) Un OICVM non può essere investito in parti di altri OICVM o FIA aperti non riservati, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR. Un OICVM non può essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività. Un OICVM non può essere investito in parti di uno stesso FIA aperto non riservato per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICVM. 5. Strumenti finanziari derivati (24) Le SGR valutano la complessità della gestione dei fondi, tenendo conto dei seguenti criteri: grado di incidenza non trascurabile degli strumenti finanziari derivati esotici sul totale del valore di mercato delle attività; incidenza non trascurabile dell’impiego di strategie o di tecniche di investimento complesse nella politica di investimento del fondo, i cui rischi non possono essere adeguatamente misurati e controllati attraverso il metodo degli impegni (es.: strategie di arbitraggio, strategie di tipo long/short o market neutral complesse). 21 Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione. Nel caso in cui il fondo stipuli total return swap o investa in altri strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche simili, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui al presente paragrafo è verificato con riferimento: (i) alle attività detenute dall’OICR, senza tener conto dell’effetto combinato con le attività sottostanti gli strumenti derivati; (ii) alle attività detenute nel portafoglio di riferimento delle controparti (il cui rendimento influenza il valore delle quote del fondo); (iii) alle attività detenute dall’OICR i cui rendimenti non sono ceduti e tenendo in considerazione l’effetto combinato con le attività sottostanti gli strumenti derivati. 23 La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo. 24 Ai fini del presente paragrafo, i warrant e i diritti di opzione connessi a operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto. 22 - V.3.14 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Le SGR tengono conto di tale valutazione nella definizione del sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento alle metodologie di misurazione e monitoraggio dei rischi relativi agli strumenti finanziari derivati utilizzati, e nella scelta del metodo di calcolo dell’esposizione complessiva in derivati. Esposizione complessiva in derivati L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo. L’esposizione è calcolata e verificata, almeno una volta al giorno (25), secondo uno dei due seguenti metodi: a) metodo degli impegni L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal fondo in relazione a operazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell’Allegato V.3.1 (26). Nella Sezione III dello stesso allegato sono dettate norme specifiche per i fondi strutturati che calcolano l’esposizione complessiva attraverso il metodo degli impegni; b) metodo dei modelli interni Le SGR possono calcolare il limite prudenziale relativo all’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sulla base di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri qualitativi e quantitativi e siano considerati adeguati dalla Banca d’Italia. I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo (“esposizione complessiva”), calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La metodologia VaR deve essere integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. È inoltre necessario che l’organo con funzione di supervisione strategica della SGR sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello. La SGR che intende utilizzare un proprio modello interno deve possedere un sistema di gestione dei rischi progettato in maniera corretta e coerente e applicato in maniera esaustiva. Ai fini dell’utilizzo e della valutazione di adeguatezza del modello interno si applicano le disposizioni di cui all’Allegato V.3.3. A prescindere dal metodo complessiva in strumenti derivati, connesse alle tecniche di gestione tecniche generino un’esposizione collateral delle operazioni. 25 26 impiegato nel calcolo dell’esposizione la SGR tiene conto delle operazioni efficiente del portafoglio, qualora tali addizionale attraverso l’impiego dei In relazione alle strategie di investimento poste in essere, la SGR deve, se necessario, calcolare l’esposizione complessiva anche più di una volta al giorno. Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo: i) le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future, secondo quanto previsto nell’Allegato V.3.1; ii) le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine; iii) sono considerate le operazioni realizzate in base a tecniche di gestione efficiente del portafoglio che generano esposizione addizionale. - V.3.15 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio In particolare, nel caso in cui il collateral riveniente da tali operazioni sia reinvestito in uno strumento finanziario con un rendimento superiore al tasso privo di rischio (27) la SGR determina l’esposizione complessiva, includendovi: i) l’ammontare ricevuto, nel caso in cui abbia ricevuto come collateral somme di denaro; ii) il valore di mercato dello strumento finanziario ricevuto come collateral. Ulteriori utilizzi dei collateral ricevuti (es. altre operazioni di gestione efficiente del portafoglio) devono essere trattati conformemente a quanto previsto nei due capoversi precedenti. Limiti all’assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati Fermi restando i limiti relativi all’esposizione complessiva in derivati e quanto previsto nel par. 5 della Sezione I in materia di processi di controllo relativi alla capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni, le SGR assumono posizioni corte in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei limiti di seguito indicati, rispettivamente, per: a) gli strumenti finanziari derivati che prevedono l’obbligo di consegna del sottostante a scadenza; b) strumenti finanziari derivati regolati in contanti. a) Strumenti finanziari derivati con consegna del sottostante L’assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato sono consentite a condizione che l’OICVM detenga il sottostante per tutta la durata del contratto derivato (28). In deroga a tale previsione, è ammessa l’assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati, con sottostante un titolo nozionale obbligazionario, non regolabile a scadenza in contanti, se il fondo detiene nel proprio portafoglio i titoli consegnabili o strumenti finanziari che abbiano con gli stessi una stretta correlazione positiva (29). Gli strumenti finanziari derivati, che prevedono la consegna dello strumento finanziario sottostante al momento della scadenza o dell’esercizio, possono essere assimilati agli strumenti finanziari derivati regolati in contanti a condizione che la consegna fisica del titolo sottostante non sia prassi comune nel mercato ove sono negoziati. A tal fine, la SGR: i) individua i mercati nei quali è prassi il regolamento in 27 A tali fini il rendimento privo di rischio è riferito esclusivamente alle seguenti aree valutarie: 1) Stati Uniti d’America, 2) Gran Bretagna, 3) Giappone, 4) Svizzera, 5) area euro. Per ciascuna area valutaria non euro, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente dalla relativa Amministrazione Centrale. Con riferimento all’area euro, invece, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente da una Amministrazione Centrale di un paese che risulti essere tra le prime 2 per merito di credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per spread creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale. 28 A titolo esemplificativo: non rientra tra le vendite allo scoperto l’acquisto di un opzione call o put, mentre è da considerarsi equivalente a una vendita allo scoperto l’emissione di un’opzione call tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione. 29 I criteri in base ai quali la SGR determina la sussistenza della stretta correlazione positiva devono essere definiti in via generale dall’organo con funzione di supervisione strategica e documentati caso per caso. Nel caso di utilizzo di OICR, questi ultimi, oltre a essere positivamente strettamente correlati con il titolo consegnabile, devono soddisfare tutte le condizioni indicate al paragrafo b) (“Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti”). - V.3.16 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio contanti; ii) definisce le procedure interne volte a verificare che gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati indicati nel punto i) siano effettivamente regolati in contanti. Se ricorrono tali condizioni si applica quanto previsto nel seguente punto b). b) Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti (30) L’assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati regolati in contanti automaticamente o a discrezione della SGR è ammessa, a condizione che l’OICVM detenga attività sufficienti per la copertura delle obbligazioni di pagamento connesse con le posizione corte assunte (“impegno”). Per la determinazione dell’impegno, le SGR, nell’ambito del processo di controllo della capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni connesse con l’operatività in derivati, definiscono e applicano specifiche metodologie di calcolo, che tengono conto di tutti i fattori di rischio connessi con la posizione corta. L’ammontare delle attività a copertura dell’impegno non può essere in ogni caso inferiore a un importo pari al 50% del valore della posizione corta che risulta dall’applicazione delle metodologie indicate nell’Allegato V.3.1, Sezione II, parr. 1 e 2 (31). Le SGR che adottano il metodo dei modelli interni per la determinazione dell’esposizione complessiva in derivati, possono richiedere alla Banca d'Italia, nell’ambito della procedura prevista nell’Allegato V.3.3 (Metodologia dei modelli interni), la verifica delle caratteristiche delle metodologie per il calcolo dell’impegno; la Banca d'Italia, se verifica l’adeguatezza delle metodologie proposte, può consentire alla SGR di applicare un limite inferiore al 50%. Per quanto riguarda le attività utilizzabili a copertura dell’impegno, le SGR possono impiegare esclusivamente le seguenti attività: disponibilità liquide; titoli che presentano un rendimento privo di rischio (cfr. nota 27) e OICR di mercato monetario a breve termine (cfr. Sezione IV); strumenti di debito liquidi o strumenti finanziari liquidi (32) correlati positivamente con il sottostante degli strumenti finanziari derivati, il cui valore corrente sia ridotto di uno scarto di garanzia adeguato (33). La condizione di positiva correlazione si ritiene soddisfatta nelle strategie di copertura realizzate mediante una posizione corta sintetica su un indice che abbia le caratteristiche indicate nel par. 3.5, con la finalità di coprire un portafoglio diversificato di strumenti finanziari quotati nel mercato cui si riferisce l’indice oggetto di posizione corta. 30 Le operazioni a termine in valuta si considerano operazioni in derivati regolate in contanti. Si precisa che: i) per posizione corta si intende la posizione corta netta in strumenti derivati risultante dalla compensazione tra soli strumenti finanziari derivati con segno opposto e medesimo sottostante (Allegato V.3.1, Sez. II, par. 4, terzo capoverso, 1° alinea); ii) non si tiene conto delle posizioni corte in strumenti finanziari derivati acquisite con la sola ed esplicita finalità di copertura del rischio cambio. 32 Ai fini del presente paragrafo si considerano liquidi gli strumenti finanziari che possono essere convertiti in contante in non più di sette giorni lavorativi a un prezzo molto prossimo alla valutazione dello strumento finanziario nel mercato di riferimento. 33 Lo scarto di garanzia è stabilito sulla base di rettifiche di volatilità, elaborate dalla funzione di gestione del rischio e approvate con apposita delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica, individuate in funzione almeno di: a) tipologia dello strumento finanziario; b) categoria e merito di credito dell’emittente; c) durata residua; d) valuta di riferimento. 31 - V.3.17 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Ferme restando le altre condizioni previste nel sottoparagrafo (es. liquidità), si precisa che le SGR possono utilizzare gli OICR quali attività a copertura degli impegni a condizione, alternativamente, che: le SGR siano in grado di controllare quotidianamente l’effettiva composizione del portafoglio dell’OICR e di verificare, conseguentemente, che sia positivamente correlato con il sottostante degli strumenti derivati; si tratti di OICVM o FIA mobiliari aperti non riservati (cfr. Sezione II, par. 1, lett. h) che replicano (principalmente attraverso l’investimento in titoli dell’indice) l’andamento di un indice liquido e di ampio utilizzo correlato positivamente con il sottostante degli strumenti derivati; sia applicato all’OICVM o al FIA mobiliare aperto non riservato (cfr. Sezione II, par. 1 lett. h) uno scarto di garanzia pari al 50% rispetto al valore della quota e la politica di investimento dell’OICR, come descritta nel regolamento o nello statuto dell’OICR, escluda una correlazione negativa dell’andamento del portafoglio dell’OICR con il sottostante degli strumenti derivati. Le SGR possono applicare uno scarto di garanzia inferiore al 50% nel caso di OICVM di mercato monetario a condizione che il diverso scarto di garanzia sia approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica sulla base di analisi sui profili di rischio di tali OICR effettuate dalla funzione di gestione del rischio. 6. Altre regole prudenziali 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al: - 10 per cento se la società è quotata; - 20 per cento se la società non è quotata. In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare - anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo o l’influenza notevole sulla società emittente. Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto. Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, TUF - alle SICAV stesse. 6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto Un OICVM non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al: - V.3.18 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente; c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICVM o FIA aperto; d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. c) e d), della presente Sezione. I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi. 6.3 Strumenti finanziari strutturati Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti finanziari di cui al par. 1, lett. a), b), f) e l), incorporano strumenti derivati qualora ricorrano le seguenti condizioni (34): a) in virtù dell’elemento incorporato una parte o la totalità dei flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a un derivato a sé stante; b) le caratteristiche economiche e i rischi dell’elemento incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del titolo ospite; c) l’elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario; d) l’elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal titolo ospite. Nel caso in cui lo strumento finanziario acquistato dall’OICVM presenti le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, l’esposizione del fondo riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati. Nell’ipotesi in cui la componente derivativa sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell’applicazione dei limiti di investimento stabiliti nelle presenti disposizioni, si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti. 6.4 Assunzione di prestiti Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICVM può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria. 34 Al fine di determinare la sussistenza delle condizioni la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. CESR/07-044, art. 10). - V.3.19 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi. Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità. Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti back-to-back). 6.5 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICVM coerentemente con la propria politica di investimento (35) - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine) (36), riporto, prestito di titoli (37) e altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. I proventi derivanti dall’utilizzo di tali tecniche, al netto dei costi operativi sostenuti, sono imputati al fondo. Tali operazioni devono essere: effettuate nel rispetto dei limiti prudenziali previsti nei paragrafi 3.3 e 3.4 del presente Capitolo; economicamente appropriate, in quanto realizzate in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal fondo; poste in essere in relazione a uno dei seguenti fini: a) riduzione del rischio del fondo; b) riduzione del costo per il fondo; c) generazione di capitale o di reddito aggiuntivi. I rischi derivanti dall’impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere costantemente controllati; le attività ricevute dal fondo nell’ambito dell’utilizzo di tali tecniche sono qualificabili come garanzie (collateral) e sono idonee a ridurre l’esposizione verso la controparte se rispettano i requisiti di cui all’Allegato V.3.2, par. 3. 35 In particolare, l’impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio non deve comportare né una modifica dell’oggetto e della politica di investimento del fondo, né l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. 36 Operazioni della specie, aventi durata superiore a 7 giorni, possono essere effettuate solo se il contratto di compravendita di titoli con patto di riacquisto preveda che il fondo possa in qualsiasi momento richiamare: i) in caso di PcT attivo, il cash versato comprensivo del compenso maturato o, in alternativa, un ammontare pari al valore di mercato del titolo ricevuto in garanzia; in tale ultima circostanza il valore di mercato del PcT attivo è utilizzato ai fini del calcolo del valore complessivo netto del fondo; ii) in caso di PcT passivo, il titolo corrisposto o risolvere il contratto. 37 Operazioni della specie possono essere effettuate solo se il contratto di prestito titoli preveda che il fondo possa in qualsiasi momento richiamare il titolo prestato o risolvere il contratto. - V.3.20 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 6.6 Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Strumenti finanziari non quotati Un OICVM può investire in strumenti finanziari indicati nelle lett. f), i) e l) non quotati del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività (38). 38 In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2412, comma 5, del codice civile. - V.3.21 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE III FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI 1. Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali Ai FIA aperti non riservati a investitori professionali si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICVM, salvo quanto di seguito indicato. Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento. Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. d), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati. Il limite previsto dal par. 6.6 della Sezione II, limitatamente agli strumenti finanziari di cui al par. 1.1, lett. f) della Sezione II, è elevato al 20 per cento. In deroga a quanto previsto nella Sezione II, par. 4, il patrimonio dei FIA aperti non riservati può essere investito: in parti di FIA aperti italiani non riservati e di FIA aperti che possono essere commercializzati a investitori al dettaglio ai sensi dell’art. 44, comma 5, TUF, anche in misura complessivamente superiore al 30 per cento del totale delle attività del FIA; in parti di FIA italiani o UE aperti riservati, nel rispetto delle seguenti condizioni (39): 1. il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese) e che il rimborso delle quote avvenga con frequenza almeno trimestrale; 2. siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio, coerenti con la politica di investimento del FIA aperto non riservato acquirente; 3. il fondo acquistato investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità (40); 4. il fondo acquistato non investa una quota superiore al 10 per cento del totale delle attività in altri OICR; 5. sia fissata nel regolamento di gestione del fondo acquistato la leva finanziaria massima che il FIA può raggiungere. Il regolamento del FIA riservato è coerente con la gestione dei rischi del FIA aperto retail per quanto riguarda : (i) le circostanze in cui il FIA oggetto di investimento può ricorrere alla leva finanziaria, nonché (ii) le tipologie e le fonti di 39 La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR attraverso un’apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L’organo con funzione di supervisione strategica definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR. 40 Tale aspetto si inquadra nella complessiva gestione del rischio di liquidità del FIA aperto non riservato gestito, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, agli artt. 46-49. - V.3.22 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio indebitamento e i rischi associati, (iii) le limitazioni all’uso della leva e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, e (iv) il livello massimo di leva finanziaria che l’OICR oggetto di investimento può raggiungere. 6. il fondo acquistato non ricorre in modo sostanziale alla leva finanziaria, secondo quanto definito dall’art. 111 del Regolamento delegato (UE) 231/2013; 7. l’investimento in un singolo FIA aperto riservato non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività del fondo acquirente. Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. - V.3.23 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE IV OICR DI MERCATO MONETARIO 1. Ambito di applicazione La presente Sezione (41) detta disposizioni specifiche per gli OICR che si qualificano o vengono commercializzati come OICR di mercato monetario od OICR di mercato monetario a breve termine. Rimane ferma l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste nelle Sezioni II e III. 2. OICR di mercato monetario a breve termine Gli OICR di mercato monetario a breve termine investono negli strumenti finanziari di mercato monetario indicati nella Sezione II, par. 1, secondo cpv., lett. a) e b), di elevata qualità, e in depositi bancari (42) indicati nella lett. m) del citato paragrafo. I criteri per determinare la qualità degli strumenti finanziari di mercato monetario sono approvati dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR, tenuto conto, tra l’altro, dei seguenti fattori riferiti a detti strumenti finanziari: - qualità creditizia. Nel caso in cui una o più agenzie di rating riconosciute abbia fornito una valutazione dello strumento, il sistema di gestione del rischio del gestore deve tener conto di tali rating, senza tuttavia farvi affidamento in modo esclusivo o meccanico (43); un downgrade al di sotto dei migliori due livelli di rating nella scala dei rating a breve termine assegnati da dette agenzie deve comunque condurre il gestore a effettuare una nuova valutazione del merito di credito dello strumento al fine di garantirne nel continuo l’elevata qualità creditizia; - classe di attività; - nel caso di strumenti finanziari strutturati, i rischi operativi e di controparte delle transazioni aventi ad oggetto tali strumenti; - liquidità. I singoli strumenti finanziari in cui l’OICR investe non devono avere una durata residua contrattuale superiore a 397 giorni. Il portafoglio, nel suo complesso, non deve avere una durata residua media superiore a 60 giorni (44), né una durata residua contrattuale media superiore a 120 giorni 41 42 Cfr. Le linee guida del CESR del 19 maggio 2010: CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds – CESR/10-049. La SGR, nell’ambito del sistema di gestione dei rischi dell’OICR, valuta la qualità creditizia dei depositi bancari, prendendo in considerazione una serie di fattori tra i quali la situazione finanziaria dell’emittente. 43 Viene in considerazione, al riguardo, quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d’Italia “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”, del 22 luglio 2013. 44 La durata residua media (weighted average maturity) è pari alla media delle durate residue di tutti gli strumenti in portafoglio pesate in funzione del peso dei singoli strumenti sul portafoglio complessivo; la durata residua dei titoli a tasso variabile è pari al tempo rimanente prima della prossima revisione del tasso di interesse. - V.3.24 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio (45). Nel calcolo della durata media e della durata residua la società di gestione tiene conto dell’impatto su tali misure degli strumenti finanziari derivati, dei depositi bancari e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio utilizzate. L’OICR non può investire direttamente o indirettamente, anche attraverso strumenti finanziari derivati, in azioni o merci. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati deve essere coerente con la politica di investimento dell’OICR. È ammissibile l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura del rischio di cambio; l’investimento in strumenti finanziari di mercato monetario denominati in una valuta diversa da quella di riferimento dell’OICR è ammissibile a condizione che sia coperto interamente il rischio di cambio. L’investimento in altri OICR è ammesso a condizione che si tratti di OICR di mercato monetario a breve termine. 3. OICR di mercato monetario Agli OICR di mercato monetario si applica quanto previsto nel paragrafo 2, con le seguenti eccezioni: l’OICR può investire anche in strumenti finanziari, indicati nel par. 2, considerati di qualità adeguata (investment grade) purché siano emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell’UE, dalla Banca centrale europea, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti. Nel caso in cui una o più agenzie di rating riconosciute abbia fornito una valutazione dello strumento, il sistema di gestione del rischio del gestore deve tener conto di tali rating, senza tuttavia farvi affidamento in modo esclusivo o meccanico (46); un downgrade al di sotto del livello investment grade assegnato da dette agenzie deve comunque condurre il gestore a effettuare una nuova valutazione del merito di credito dello strumento al fine di garantirne nel continuo l’adeguata qualità creditizia; la durata residua contrattuale degli strumenti finanziari in portafoglio non può essere maggiore di 2 anni, a condizione che il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse non sia superiore a 397 giorni e il parametro per la revisione del tasso sia un tasso o indice del mercato monetario; il portafoglio, nel suo complesso, ha una durata residua media non superiore a 6 mesi e una durata residua contrattuale media non superiore a 12 mesi; 45 La durata residua contrattuale media (weighted average life) è pari alla media delle durate residue rispetto alla scadenza contrattuale di tutti gli strumenti in portafoglio pesate in funzione del peso dei singoli strumenti sul portafoglio complessivo; per i titoli a tasso variabile, la durata residua rispetto alla scadenza contrattuale è calcolata facendo riferimento al tempo rimanente per il rimborso dello strumento. Nel caso in cui uno strumento finanziario incorpori una opzione put, la durata residua contrattuale è pari al tempo rimanente per l’esercizio dell’opzione a condizione che: i) l’opzione possa essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio prevista; ii) lo strike price dell’opzione non si discosti dal valore atteso dello strumento finanziario alla data di esercizio dell’opzione; iii) la politica di investimento dell’OICR rende probabile l’esercizio dell’opzione da parte della società di gestione. 46 Viene in considerazione, al riguardo, quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d’Italia “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio”, del 22 luglio 2013. - V.3.25 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio è ammesso l’investimento in altri OICR a condizione che siano OICR di mercato monetario a breve termine od OICR del mercato monetario. - V.3.26 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE V FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI 1. Composizione complessiva del portafoglio Il FIA istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in: a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR; b) OICVM come definiti nella Sezione II, par.1; c) FIA: - chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel par. 1, 2° capoverso, lett. i), della Sezione II del presente capitolo; - mobiliari aperti non riservati come definiti nella Sezione III, con esclusione dell’applicazione delle condizioni di cui al 5° capoverso, secondo alinea, nn. 1) e 3); - riservati nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par.1; d) beni immobili, diritti reali immobiliari (inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori), partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell’OICR; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale; g) depositi bancari. I FIA chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria. 2. Divieti di carattere generale e) (47). Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed Con riguardo ai FIA immobiliari, in deroga a quanto previsto nella Sezione II, par. 2. lett. e), è ammesso il conferimento, finalizzato alla costituzione del FIA, dei beni di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) nella SGR o nella SICAF o di una società del gruppo della SGR o della SICAF. Nella gestione del FIA chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili. 47 Il riferimento alla SICAV contenuto nella lett. e) della Sezione II, par. 2, va applicato, ai fini della presente Sezione, con riguardo alla SICAF. Per i fondi che investono in crediti, il divieto di investimento comprende altresì il divieto di erogare finanziamenti a favore del socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAF, o di una società del gruppo della SGR o della SICAF. - V.3.27 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Limiti alla concentrazione dei rischi (48) 3. 3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari Il FIA chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività. Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, parr. 3.1, 3.2, 3.3 nonché 3.4 (49). Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4 (50), primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR. 3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 20 per cento delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, alienabile separatamente dai restanti immobili. Tale limite è incrementato al 33 per cento, nel caso gli immobili siano destinati alla locazione e il primo conduttore (inclusi i soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza del medesimo) in termini di ammontare dei canoni di locazione annui contrattualmente previsti incide in misura non superiore al 20 per cento del totale annuo dei ricavi della specie. 3.3 Società immobiliari L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo. 3.4 Altri beni Per l’investimento nei beni di cui al par. 1, lett. f), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall’applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni. 4. Strumenti finanziari derivati Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, par. 5. 48 I limiti alla concentrazione dei rischi dei FIA chiusi vanno verificati tenendo conto delle sottoscrizioni iniziali e dei rimborsi parziali effettuati dal fondo a favore di tutti i partecipanti in misura proporzionale al valore delle quote dai medesimi detenute. 49 Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione. 50 Cfr. nota precedente. - V.3.28 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 5. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Investimenti in crediti Nel caso di FIA istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti. Nel caso di FIA che investono in beni di cui al par. 1, lett. e), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10 per cento del totale delle attività del fondo. La SGR non può investire in crediti con durata superiore a quella del fondo. 6. Altre regole prudenziali 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo. 6.2 Assunzione di prestiti 6.2.1 FIA immobiliari Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, purché la leva finanziaria dell’organismo, tenuto conto anche dell’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 2 (51). Entro tale limite complessivo, i FIA immobiliari per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote. 6.2.2 Altri FIA chiusi Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo. I FIA possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo. 6.3 Fondi che investono in crediti (52) I FIA che investono in crediti: i) utilizzano gli strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura; ii) assumono finanziamenti 51 La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, informando la Banca d’Italia della metodologia adottata. 52 Non rientrano in tale fattispecie: i) i FIA chiusi mobiliari che concedono prestiti unicamente funzionali o complementari all’acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi; ii) i FIA immobiliari che concedono beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (leasing). - V.3.29 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio entro il limite massimo del 30 per cento del valore complessivo netto del fondo (53). 6.4 Titoli strutturati Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM alla Sezione II, par. 6.3. 6.5 Investimenti in OICR Il FIA chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR. 7. Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni Si applica la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 8. Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del look through Nel caso in cui il fondo effettui investimenti attraverso veicoli societari interamente controllati e costituiti per tale finalità, il rispetto dei divieti e dei limiti previsti nei parr. 2, 3, 4, 5 e 6, si calcola anche tenendo conto degli investimenti sottostanti ai veicoli interposti (c.d. look through), fermo restando quanto previsto dai parr. 3.2 e 3.3 della presente Sezione nonché dall’art. 6, par. 3, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 9. FIA immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86 Ai FIA immobiliari previsti dall’art. 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione. 10. Deroghe per gli OICR neocostituiti Ferma restando l’esigenza di assicurare un’adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione. 53 I FIA che investono in crediti possono assumere finanziamenti soltanto da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o altri soggetti abilitati all’erogazione di crediti. - V.3.30 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE VI FIA RISERVATI 1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio I FIA riservati investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo, nel rispetto dell’esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio. Il regolamento dei FIA stabilisce, tra l’altro: il profilo di rischio del fondo, i limiti di investimento e di leva finanziaria (54) del fondo; i mezzi attraverso i quali il fondo intende generare la leva finanziaria; i limiti al riutilizzo delle garanzie finanziarie ricevute. Nel definire il limite di leva finanziario massimo, la SGR prende in considerazione i seguenti elementi: le caratteristiche e le strategie di investimento del fondo; le fonti di finanziamento della leva finanziaria; ogni altra interconnessione o relazione con altre istituzioni finanziarie che potrebbero comportare un rischio sistemico; la necessità di limitare l’esposizione a una singola controparte; la misura in cui l’indebitamento sia assistito da garanzie; il rapporto tra attività e passività; la rilevanza (entità, natura e portata) dell’attività della SGR sui mercati interessati. Nel caso di fondi che investono in crediti (55), la leva finanziaria non può superare il limite di 1,5 (56). La SGR deve essere in grado di dimostrare che i limiti fissati per ogni FIA gestito siano ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento (57). Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Nel caso di FIA che investono in crediti, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10 per cento del totale delle attività del fondo (58). 54 La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, informando la Banca d’Italia della metodologia adottata. 55 I crediti in cui il fondo investe non possono avere una durata superiore a quella del fondo. 56 I FIA che investono in crediti possono assumere finanziamenti o alte forme di debito soltanto con banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o altri soggetti abilitati all’erogazione di crediti. 57 Ove ritenuto necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, la Banca d’Italia, previa notifica all’AESFEM, al CERS e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, impongono limiti al livello della leva finanziaria che i GEFIA sono autorizzati a utilizzare, o altre restrizioni alla gestione del FIA, per limitare la misura in cui l’utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati. 58 I FIA neocostituiti possono derogare a tale limite per un periodo massimo di 6 mesi dall’inizio dell’operatività. - V.3.31 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio I FIA riservati possono compiere le operazioni indicate nella Sezione II, par. 2, lett. e), se espressamente previste nel regolamento di gestione, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interesse di cui alla Parte V, Titolo V del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari. 2. Garanzie rilasciate Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali: - che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto; - la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di set off del contratto). - V.3.32 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio CAPITOLO IV CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Fonti normative La materia è regolata: dall’art. 6, comma 1, lett. c), nn. 4), 5) e 6), TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di definire: x i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; x i criteri e le modalità adottate per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio degli OICR, nonché la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore. x le condizioni per la delega a terzi della valutazione di beni in cui è investito il patrimonio dell’OICR e del calcolo del valore delle relative quote o azioni. 2. per i gestori di FIA, dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD ( cfr. Capo 3, Sezione VII). Procedimento Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: 1 divieto di affidamento a terzi dell’incarico di valutazione dei beni (termine: 60 giorni). Le disposizioni del presente Capitolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle SICAV e alle SICAF. - V.4.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO 1. Principi generali 1.1 Processo di valutazione dei beni del fondo Il processo di valutazione dei beni del fondo ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del fondo e rappresenta uno dei momenti più delicati dell’attività di amministrazione del medesimo. A tal fine, la SGR si dota di politiche, procedure, anche di controllo, strumenti informativi, risorse tecniche e professionali che - in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo e alla complessità del contesto operativo – assicurino costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo. Le SGR diverse dai gestori sotto soglia assicurano che: i) la funzione preposta alla valutazione dei beni sia, in linea con il principio di proporzionalità, funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione; ii) la politica retributiva del personale addetto alla funzione e le altre misure adottate assicurino la prevenzione dei conflitti di interessi e l’esercizio di influenze indebite sul personale stesso. I criteri di valutazione sono fissati dalla SGR, coerentemente con quanto stabilito dalle presenti disposizioni. La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune è autonoma e separata da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo. Particolare attenzione è posta nel valutare quando – anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d’Italia – sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni. Nello svolgimento dei propri compiti l’organo con funzione di controllo e le competenti funzioni aziendali di controllo della SGR sono chiamati, tra l’altro, a verificare l’osservanza delle presenti disposizioni. Il soggetto incaricato della revisione dei conti, nell'ambito dell'attività espletata, verifica il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione legale dei conti. Le SGR che gestiscono FIA rispettano le norme previste in materia dagli artt. 67, 68, 69, 70, 71 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Tali disposizioni si applicano anche alle SGR che gestiscono OICVM. 1.2 Affidamento del calcolo del valore della quota di un OICVM al depositario Nel caso in cui la SGR affidi al depositario l'incarico di provvedere alla valutazione dei beni e al calcolo del valore delle quote di OICVM, il depositario si dota di politiche interne, procedure, anche di controllo, strumenti informativi, risorse tecniche e professionali che – in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo - V.4.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio e alla complessità del contesto operativo – assicurino costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo. I criteri di valutazione dei beni sono fissati, coerentemente con quanto stabilito dalle presenti disposizioni, dal depositario e concordati con la SGR. 1.3 Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote La SGR – ai sensi della disciplina dell’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del fondo, il calcolo del valore della quota e la pubblicazione del relativo valore – può delegare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, gli incarichi di: valutazione dei beni del fondo (2); ii) calcolo del valore delle quote. La SGR può delegare l’incarico a un soggetto che: i) sia una persona fisica o giuridica indipendente dal gestore e da qualsiasi altro soggetto che abbia stretti legami con il gestore; ii) offra adeguate garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione (3); iii) soddisfi condizioni analoghe a quelle indicate nell’art. 16, comma 7 del D.M. (4). Il soggetto delegato svolge il proprio compito in modo imparziale, con la competenza, la cura e la diligenza necessaria per assicurare la corretta valutazione dei beni del fondo e il calcolo accurato del valore delle quote. Ferma restando la responsabilità della SGR di cui al primo capoverso, e indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca altrimenti, il valutatore esterno è responsabile - in conseguenza della propria negligenza o della volontaria mancata esecuzione dei suoi compiti - nei confronti della SGR per ogni perdita da questa subita. Il soggetto delegato non può a sua volta delegare a terzi compiti inerenti all’incarico ricevuto; è ammesso che il soggetto, per talune tipologie di beni di difficile valutazione, ricorra a consulenze di terzi esperti. La SGR, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto con il soggetto delegato, comunica alla Banca d’Italia la nomina di tale soggetto. La Banca d’Italia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare la delega della funzione di valutazione se non sono soddisfatte le condizione previste nel presente paragrafo. Il soggetto delegato, nell’espletamento dell’incarico, si attiene, mutatis mutandis, agli artt. 67, 68, 69, 70, 71 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Si applica inoltre l’art. 72 del medesimo Regolamento (5). 2 La funzione di valutazione dei beni può essere delegata a più soggetti distinti con riferimento a classi diverse di beni omogenei oggetto di valutazione. 3 Le caratteristiche delle garanzie professionali sono disciplinate dall’art. 73 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. L’applicazione di tale disposizione comunitaria viene estesa anche ai valutatori esterni di OICVM. 4 Al depositario di un OICR non può essere affidato l’incarico di valutatore, a meno che il depositario non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai compiti di valutazione dei beni del fondo e i potenziali conflitti di interessi non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori. 5 Le citate disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 si applicano anche in caso di delega a un terzo conferita da un gestore di OICVM. - V.4.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 1.4 Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Valore complessivo netto del fondo Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel successivo par. 2 – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività (6). L’adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell’ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene. Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine: – con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L’effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l’importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo; – è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l’altro, della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del fondo. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione. 1.5 Periodicità della valutazione La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione. Per la determinazione del valore complessivo netto dei FIA si applicano gli artt. 72 e 74 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 6 Nella determinazione del valore complessivo netto dei fondi garantiti, alla garanzia a favore del fondo – in qualunque forma rilasciata – viene convenzionalmente attribuito un valore nullo fino alla data del suo possibile esercizio. - V.4.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Criteri di valutazione 2.1 Strumenti finanziari quotati Il valore degli strumenti finanziari quotati è determinato in base all’ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l’operatività svolta dal fondo. 2.2 Strumenti finanziari non quotati I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo par. 2.4), sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione (7), oggettivamente considerati, concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato. 2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC” Gli strumenti finanziari derivati trattati “over the counter” (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) (8) secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo. In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l’arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite. Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo. 2.2.2 Titoli “strutturati” Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata prendendo in considerazione il valore di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti. 7 In particolare, la SGR o il depositario assume tutte le iniziative per verificare l'attendibilità di eventuali notizie ad essa pervenute. Tuttavia l'adeguamento del valore dei titoli alle notizie tempo per tempo disponibili sulla situazione degli emittenti gli strumenti finanziari in portafoglio non richiede il ricalcolo del pregresso valore delle quote qualora si sia fatto ricorso a tutta la diligenza professionale per la valorizzazione delle quote e gli elementi informativi utilizzati si siano rivelati solo successivamente non attendibili. 8 I FIA chiusi possono derogare a tale criterio per gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura di passività del fondo valutate al valore nominale (contratti di finanziamento). Deve comunque essere assicurata la coerenza valutativa tra lo strumento di copertura e la passività coperta. La finalità di copertura deve risultare da una stretta correlazione (per importo, durata, ecc.), adeguatamente documentata, tra lo strumento derivato e la passività oggetto di copertura. - V.4.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2.3 Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Parti di OICR Le parti di OICR vanno valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto: - dei prezzi di mercato, nel caso in cui le parti in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato; - nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell’ultimo valore reso noto al pubblico. I FIA riservati, qualora lo prevedano nel regolamento, possono valutare gli OICR acquistati - per i quali l’ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell’OICR - facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell’OICR (c.d. “valore complessivo netto previsionale”) che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota (9). 2.4 Partecipazioni di FIA chiusi in società non quotate (10) 2.4.1 Principi generali La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati a una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo. Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, è posta ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate, anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo. Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l’indicazione di una serie di criteri operativi, un’area all’interno della quale è scelto, secondo autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato. 2.4.2 Criterio generale di valutazione In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi. 9 Tale disposizione si applica anche ai fondi aperti con riferimento alle quote di FIA riservati detenute nel caso in cui esse siano valorizzate con frequenza inferiore a quella prevista per le quote degli OICVM. Le SGR trattano la differenza tra il valore “previsionale” e quello definitivo come un “errore” di valorizzazione. Nel caso in cui il regolamento preveda una “soglia di irrilevanza dell’errore”, tale differenza rileva solo se superiore alla citata soglia. 10 Per partecipazione si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un FIA chiuso, di titoli di capitale con diritto di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. - V.4.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2.4.3 Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Partecipazioni in imprese non immobiliari (11) Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dalla data dell’investimento, i titoli di imprese non quotate possono essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati: a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all’ultima valutazione, sul titolo dell’impresa partecipata, a condizione che: – l’acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all’impresa partecipata, né alla società di gestione del fondo; – la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell’impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo); – la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell’impresa partecipata; b) valore derivante dall’applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la rilevazione di determinate grandezze dell’impresa da valutare (es.: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, cash flow) e il calcolo del valore della medesima attraverso l’attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L’applicazione di tali metodi è ammissibile, in generale, a condizione che: – l’impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile; – le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi; – il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale ultima componente va individuata tenendo conto del tipo di produzione dell’impresa, dell’andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell’impresa medesima; c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo price/earnings, ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di produzione, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato. 2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dall’acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni non di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste 11 Sono comprese anche le partecipazioni in società immobiliari che svolgono prevalentemente attività di costruzione. - V.4.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio nell’investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo. Al fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante: a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal fondo e a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all’impresa partecipata né alla società di gestione del fondo; b) dall’applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario. 2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari Alle partecipazioni di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell’investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo. Il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari risultanti dall’ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione descritti al successivo par. 2.5 “Beni immobili”. Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e il momento della valutazione. 2.4.6 Disposizioni comuni In tutti i casi descritti nel presente par. 2.4, ad eccezione del par. 2.4.5, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell’eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell’impresa valutata, rapporto price/earnings utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita sono sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l’adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata. Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall’utilizzo dei metodi sopra descritti è, di norma, applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento. Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’impresa ovvero di eventi che del pari possano - V.4.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio stabilmente influire sulle prospettive dell’impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (es.: difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al management o alla proprietà). Si provvede alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate (12). 2.5 Beni immobili Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione annuale e nel rendiconto di gestione del fondo. Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività. Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale (13), vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l’andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell’immobile. Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che: – il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l’operazione; – siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l’immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto; – i termini dell’operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione; – l’acquirente non abbia per l’operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato. Il valore corrente degli immobili può essere determinato: 1. ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di 12 La SGR, eccezionalmente, può evitare di procedere alla svalutazione, dietro delibera motivata dell’organo con funzione di supervisione strategica, qualora sussistano specifiche circostanze, quali la temporaneità o la irrilevanza della riduzione del patrimonio netto delle partecipate. 13 Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell’immobile oggettivamente valutate lo consentano. - V.4.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio manutenzione, alla redditività, alla qualità dell’eventuale conduttore e a ogni altro fattore ritenuto pertinente; 2. facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del reddito riveniente dai contratti di locazione e delle eventuali clausole di revisione del canone. Tali metodologie presuppongono, ad esempio, la determinazione dei redditi netti (14) futuri derivanti dalla locazione della proprietà, la definizione di un valore di mercato del cespite (15) e l'attualizzazione alla data di valutazione dei flussi di cassa. Il tasso di attualizzazione va definito tenendo conto del rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa in relazione alla struttura finanziaria dell'investimento e alle caratteristiche del cespite; 3. sulla base del costo che si dovrebbe sostenere per rimpiazzare l'immobile con un nuovo bene avente le medesime caratteristiche e utilità dell'immobile stesso. Tale costo dovrà essere rettificato in relazione a vari fattori che incidono sul valore del bene (deterioramento fisico, obsolescenza funzionale, ecc.) e aumentato del valore del terreno. Per gli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto, il valore corrente è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto dei cespiti, secondo il tasso del contratto eventualmente rettificato per tener conto del rischio di insolvenza della controparte. Alternativamente, il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all’atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione. Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell’area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell’immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione. Il valore corrente dell’immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene. Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo. Le operazioni di leasing immobiliare aventi natura finanziaria sono rilevate e valutate applicando il c.d. “metodo finanziario”. 2.6 Crediti I crediti acquistati sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest’ultimo è calcolato, tenendo anche conto: – delle quotazioni di mercato, ove esistenti; – delle caratteristiche dei crediti. 14 15 Il reddito netto è dato dalla differenza su base annua tra il ricavo della locazione e i costi a carico della proprietà (amministrazione, assicurazione, imposte, ecc.). Attraverso la capitalizzazione diretta, ad un tasso dedotto dal mercato, del reddito netto alla fine del periodo di locazione. - V.4.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfetario. 2.7 Altri beni I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l’eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti. 2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli Per le operazioni “pronti contro termine” e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale. In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato. Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale. 2.9 Altre componenti patrimoniali Sono valutati in base al loro valore nominale: – le disponibilità liquide; – le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale. I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse. 3. Valutazione dei FIA chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima Qualora un FIA chiuso proceda a nuove emissioni o a rimborsi anticipati, la valutazione del FIA esprime il valore corrente dei beni del fondo (individuato con riferimento ai criteri di valutazione di cui alla presente Sezione), inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni possono essere realizzati alla data (16) cui la valutazione si riferisce. 16 Di norma tale data si deve riferire a quella della relazione semestrale o del rendiconto annuale. I prospetti contabili utilizzati devono essere verificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo. - V.4.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 4. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Esperti indipendenti Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, la SGR, che non ha delegato a terzi il compito di valutare i beni del fondo e di calcolare il valore della quota ai sensi del par. 1.3 della presente Sezione, si avvale di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal D.M. (17). Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal FIA. Nell'indicazione della redditività gli esperti tengono conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti indicano la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione. La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi. La SGR inoltre richiede agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del FIA. Il giudizio di congruità è corredato di una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni. 17 La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi degli esperti indipendenti designati nonché la revoca dell'incarico e la sostituzione degli stessi. - V.4.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA 1. Valore unitario della quota Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data. Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data. - V.4.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio CAPITOLO V FUSIONE E SCISSIONE DI OICR (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le fusioni e le scissioni di OICR consentono alle società di gestione di accrescere l’efficienza del servizio di gestione attraverso la razionalizzazione della gamma dei prodotti, anche nell’ambito di accordi commerciali o di processi di integrazione con altri gestori. Le presenti disposizioni definiscono le procedure volte ad assicurare la legittimità delle operazioni di fusione e scissione tra OICR, la corretta e completa informativa ai partecipanti agli OICR e i potenziali impatti dell’operazione sui loro investimenti. La presente disciplina non si applica ai FIA italiani riservati a investitori professionali. Nelle Sezioni II e III sono disciplinate, rispettivamente, le fusioni e le scissioni nazionali di fondi comuni nonché tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni. Nella Sezione IV sono regolate le fusioni comunitarie di OIVM. 2. Fonti normative La materia è regolata: dalla direttiva UCITS; dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva UCITS con riguardo, tra l’altro, alla fusione tra organismi di investimento in valori mobiliari; dalla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione V (Fusione e scissione di Organismi di investimento collettivo del risparmio) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le fusioni e le scissioni tra OICR e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia. dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: 1 Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. - V.5.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni (termine: 20 giorni lavorativi); autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni (termine: 20 giorni lavorativi); autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM (termine: 20 giorni lavorativi). - V.5.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE II FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI 1. Autorizzazione La SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione o di scissione tra fondi comuni. La comunicazione è corredata della seguente documentazione: a) copia del verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica delle SGR dei fondi coinvolti nell’operazione di fusione o di scissione concernente l’operazione; b) progetto di fusione o di scissione approvato dalla SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e dalla SGR del fondo ricevente; c) relazione dei depositari dei fondi coinvolti nell’operazione, secondo quanto previsto nel par. 3, primo capoverso; d) documenti di informazione per i partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione e per i partecipanti del fondo ricevente, previsti nel par. 4. La Banca d'Italia valuta: la rispondenza del progetto di fusione o scissione alle previsioni della presente Sezione e, in generale, alle disposizioni vigenti in materia di gestione collettiva del risparmio; la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dei documenti di informazione ai partecipanti dei fondi coinvolti nell’operazione. In particolare, la Banca d'Italia valuta se le informazioni consentono ai partecipanti ai fondi di valutare l’impatto potenziale dell’operazione sul proprio investimento. La Banca d'Italia autorizza il progetto di fusione o di scissione entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, corredata della documentazione richiesta. Entro lo stesso termine si intendono approvati, ove necessario, il testo del regolamento del nuovo fondo o le modifiche ai regolamenti dei fondi coinvolti nell’operazione. Il termine è interrotto - oltre che nei casi previsti dal Provvedimento del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia) – quando la Banca d'Italia richiede alle SGR di chiarire l’informativa ai partecipanti, di cui al par. 4. Ricevuta l’autorizzazione della Banca d'Italia, le SGR forniscono ai partecipanti ai fondi il documento di informazione, secondo quanto - V.5.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio previsto nel par. 4. Se previsto dal regolamento del fondo, sottopongono all’assemblea dei partecipanti il progetto di fusione o di scissione (2). L’operazione di fusione o di scissione è autorizzata in via generale al ricorrere delle seguenti condizioni: i fondi coinvolti nell’operazione appartengono alle medesima categoria (es.: OICVM, FIA chiusi mobiliari, FIA aperti mobiliari, FIA immobiliari); le politiche di investimento dei fondi coinvolti nell’operazione sono tra loro compatibili; i documenti di informazione per i partecipanti ai fondi sono redatti secondo schemi riconosciuti dalla Banca d'Italia, sulla base di proposte delle associazioni di categoria; l’operazione non rientra tra le fusioni comunitarie di OICR (cfr. Sezione IV). Entro 10 giorni dalla data delle delibere dell’organo con funzione di supervisione strategica di approvazione dell’operazione di fusione o di scissione, la SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione invia alla Banca d'Italia i documenti indicati nei precedenti punti a), b), c) e d). Nelle delibere di approvazione deve, tra l’altro, risultare l’attestazione degli organi con funzione di supervisione strategica delle SGR, con il parere dei relativi organi di controllo, circa la sussistenza delle condizioni che consentono l’autorizzazione in via generale dell’operazione e la data dalla quale la stessa avrà efficacia. 2. Progetto di fusione e di scissione Le SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e del fondo ricevente approvano il progetto di fusione o di scissione. Il progetto contiene le seguenti informazioni: a) il tipo di operazione e i fondi interessati; b) il contesto e la motivazione dell’operazione; c) l’impatto prevedibile del progetto di fusione per i partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione; d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente; e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio e la data di calcolo del rapporto di cambio; f) la data di efficacia dell’operazione; g) le norme applicabili, rispettivamente, ai trasferimenti delle attività e delle passività dei fondi e allo scambio tra le quote del fondo oggetto della fusione o della scissione e le quote del fondo ricevente; 2 Cfr. art. 15 (Disposizioni finali e transitorie), comma 15, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda l’approvazione delle operazioni di fusione o di scissione da parte dei partecipanti al fondo, il quorum per l’approvazione della fusione non può essere superiore al 75 per cento dei voti effettivamente espressi dai partecipanti presenti o rappresentati all’assemblea dei partecipanti. - V.5.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio h) nel caso in cui il fondo ricevente sia un fondo neo-costituito, il regolamento del fondo ricevente. Le SGR possono inserire ulteriori dati e informazioni nel progetto (es: le modifiche che si intendono eventualmente apportate al testo del regolamento del fondo ricevente). 3. Controllo della legittimità dell’operazione da parte di soggetti terzi Il depositario del fondo oggetto di fusione o di scissione e il depositario del fondo ricevente redigono, rispettivamente, una relazione nella quale attestano che le informazioni contenute nel progetto di fusione o di scissione di cui al par. 2, secondo capoverso, punti a), f) e g) sono conformi alla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento dei fondi per i quali svolgono l’incarico di depositario. Le SGR interessate all’operazione incaricano uno dei depositari dei fondi oggetto dell’operazione o un revisore legale di redigere una relazione che attesti la correttezza: a) dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente; b) dell’eventuale corresponsione, in parziale cambio delle quote del fondo oggetto della fusione, di una somma di denaro; c) del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto. 4. Informativa ai partecipanti Le SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione e del fondo ricevente redigono, rispettivamente, un documento di informazione contenente le informazioni sull’operazione per i partecipanti al fondo oggetto di fusione o di scissione e al fondo ricevente. Le informazioni devono essere adeguate e accurate per permettere ai partecipanti ai fondi oggetto dell’operazione di formulare un giudizio informato sull’impatto della fusione sui loro investimenti e di esercitare consapevolmente i diritti loro spettanti ai sensi del par. 5. Le informazioni rivolte ai partecipanti ai fondi oggetto di fusione o scissione devono soddisfare le esigenze di investitori che non hanno conoscenza delle caratteristiche del fondo ricevente o delle sue modalità operative. Esse richiamano l’attenzione dei partecipanti sulle informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente e ne raccomandano la lettura. Le informazioni rivolte ai partecipanti del fondo ricevente illustrano le caratteristiche dell’operazione di fusione e mettono in evidenza il suo impatto potenziale sul fondo ricevente. Le informazioni sono redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Se all’inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di operazione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni. - V.5.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Il documento di informazione contiene le informazioni riguardanti: a) la motivazione del progetto di fusione o di scissione e il contesto in cui si colloca l’operazione; b) il possibile impatto della fusione o della scissione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione. Sono, tra l’altro, illustrate le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con riguardo: alle caratteristiche del fondo (3), ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. Inoltre, se necessario, il documento fornisce una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione (4); c) i diritti che i partecipanti hanno in relazione all’operazione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del depositario o del revisore legale (cfr. par. 3) e il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle loro quote secondo quanto previsto nel par. 5 nonché il periodo di esercizio di tale diritto (5); d) gli aspetti procedurali e la data prevista di efficacia dell’operazione (6); e) se applicabile, le informazioni chiave per gli investitori relative al fondo ricevente. Le SGR forniscono il documento di informazione ai partecipanti ai fondi oggetto dell’operazione dopo che la Banca d'Italia ha autorizzato l’operazione di fusione o di scissione. Il documento di informazione è fornito ai partecipanti ai fondi oggetto dell’operazione almeno 30 giorni prima del termine del periodo entro cui i partecipanti possono chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote, secondo quanto previsto nel par. 5. 3 Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3. In particolare, le informazioni da fornire ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione indicano: i) dati dettagliati in merito alle differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione; ii) un raffronto delle eventuali differenze tra le informazioni chiave per gli investitori del fondo oggetto di fusione o di scissione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente con riguardo alla categoria in cui gli indicatori sintetici di rischio e rendimento collocano il fondo e ai rischi indicati nella parte descrittiva di accompagnamento se sostanzialmente diversi; iii) un raffronto di tutte le spese a carico dei fondi coinvolti nell’operazione sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori; se queste ultime non sono previste, sulla base del prospetto o del rendiconto del fondo; iv) se il fondo oggetto di fusione o scissione applica una provvigione di incentivo, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui l’operazione diviene efficace; v) se il fondo ricevente applica una provvigione di incentivo, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo ai partecipanti che in precedenza detenevano quote del fondo oggetto di fusione o di scissione; vi) l’indicazione se la società di gestione del fondo oggetto di fusione o di scissione intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima che l’operazione acquisti efficacia. Le informazioni da fornire ai partecipanti al fondo ricevente indicano anche se la società di gestione si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del fondo ricevente e se intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che l’operazione acquisti efficacia. 5 In particolare, le informazioni includono: i) le modalità di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo fondo; ii) l’indicazione di come si possa ottenere la relazione del depositario o del revisore; iii) dati dettagliati sull’eventuale pagamento in somme di denaro, compreso quando e come i partecipanti al fondo oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante; iv) la data a partire dalla quale i partecipanti che non si avvalgono della facoltà di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote possono esercitare i loro diritti in quanto partecipanti del fondo ricevente. 6 In particolare, le informazioni includono: i) se rilevante, la procedura in base alla quale i partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione approvano la proposta di fusione o scissione e in che modo verranno informati del risultato; ii) informazioni dettagliate in merito alla previsione della sospensione dell’emissione o del rimborso delle quote del fondo volta a consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione o di scissione; iii) la data di efficacia dell’operazione; iv) il periodo nel corso del quale i partecipanti hanno la facoltà di continuare a effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi delle quote del fondo oggetto di fusione o di scissione. Nel caso in cui l’operazione di fusione o scissione debba essere approvata dai partecipanti ai fondi (cfr. nota 1), le informazioni possono contenere le raccomandazioni sull’operazione formulate dalle società di gestione. Le informazioni, inoltre, precisano che, nei casi in cui l’operazione sia approvata a maggioranza dai partecipanti, i partecipanti dissenzienti, che non si avvalgono del diritto di chiedere il rimborso, il riacquisto o la conversione delle proprie quote, diventano partecipanti del fondo ricevente. 4 - V.5.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Le SGR, insieme al documento di informazione, forniscono ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o di scissione la versione aggiornata delle informazioni chiave per l’investitore del fondo ricevente; nel caso in cui, in relazione all’operazione di fusione o di scissione, siano modificate le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente, la versione aggiornata di tale documento è fornita anche ai partecipanti al fondo ricevente. Le SGR forniscono il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente ai partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione su un supporto durevole. Quando le informazioni sono fornite utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: a) la trasmissione delle informazioni è appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e la società di gestione (7); b) il partecipante, al quale è offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto. Il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente sono fornite, nel periodo che intercorre tra la diffusione del documento di informazione e la data di efficacia dell’operazione, a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote del fondo oggetto di fusione o scissione o del fondo ricevente o che chiede di ricevere copia del regolamento, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei fondi oggetto dell’operazione. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione o della scissione, la SGR comunica ai partecipanti il numero di quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio. 5. Diritti dei partecipanti ai fondi I partecipanti al fondo aperto oggetto di fusione o di scissione e al fondo aperto ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICR con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa SGR o da altra società di gestione del gruppo rilevante della SGR. I partecipanti possono esercitare tale diritto dal momento in cui ricevono il documento di informazione, secondo quanto previsto nel par. 4, sino a 5 giorni lavorativi prima della data per il calcolo del rapporto di cambio prevista nel progetto di fusione o di scissione. I partecipanti ai fondi coinvolti nell’operazione hanno diritto di ottenere, senza costi, la relazione del depositario o del revisore legale prevista nel par. 3, secondo capoverso. 7 La comunicazione delle informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e le società di gestione se vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova. - V.5.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 6. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Data di efficacia e costi dell’operazione La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione non può essere anteriore a 40 giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data in cui il documento di informazione è fornito ai partecipanti, secondo le modalità individuate nel citato par. 4, o, nel caso sia prevista, dall’approvazione dell’operazione da parte dei partecipanti. Una volta completata l’operazione, la SGR del fondo ricevente informa il depositario del fondo che il trasferimento delle attività e delle passività del fondo oggetto della fusione o della scissione al fondo ricevente è concluso. I costi dell’operazione di fusione o di scissione non possono essere imputati ai fondi coinvolti nell’operazione né ai loro partecipanti. 7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente Al fondo ricevente si applica quanto previsto dal Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 3.6 (Deroghe per gli OICR neocostituiti). La SGR, con delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica, motiva la necessità di avvalersi di tale deroga. 8. Pubblicità dell’operazione di fusione o di scissione La data di efficacia dell’operazione di fusione o di scissione è resa nota con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota dell’OICR. Ne è data inoltre notizia nel sito internet delle SGR coinvolte nell’operazione. 9. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR Qualora la fusione tra fondi si iscriva nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SGR, la domanda di autorizzazione per la fusione tra i fondi è inviata contestualmente a quella di autorizzazione alla fusione delle SGR. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei fondi coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SGR. - V.5.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE III FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA SICAV O SICAF E FONDI COMUNI 1. Disposizioni applicabili Alle fusioni e scissioni tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni si applicano le disposizioni previste nella Sezione II e, in quanto compatibili con queste ultime, gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, relativi alla fusione e alla scissione di società (8). In assenza dell’autorizzazione della Banca d’Italia al progetto di fusione o di scissione non si può dar luogo alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile. Nel caso in cui l’assemblea della SICAV o della SICAF deliberi modifiche del progetto di fusione o di scissione, tali modifiche sono sottoposte all’autorizzazione della Banca d’Italia, secondo la procedura prevista nella Sezione II; se le modifiche sono di entità rilevante, devono essere redatti nuovamente il documento di informazione e le relazioni previste nei parr. 3 e 4 della Sezione II. In deroga a quanto previsto dal par. 6 della Sezione II, le SICAV e le SICAF diverse da quelle che designano una SGR o una società di gestione UE possono imputare alla SICAV o alla SICAF i costi dell’operazione di fusione o di scissione. In tal caso, nel documento di informazione di cui al par. 4, Sezione II, la SICAV o la SICAF indica anche i costi derivanti dall’operazione addebitati alla medesima. 8 La relazione degli amministratori, prevista dall’art. 2501-quinquies del codice civile, è sostituita dal progetto di fusione o di scissione. La relazione degli esperti, prevista dall’art. 2501-sexies del codice civile, è sostituita dalla relazione del depositario o del revisore legale. Nel caso di fusione o scissione tra una SICAV o SICAF e un fondo comune, le iscrizioni nel registro delle imprese hanno luogo solo presso il registro delle imprese della SICAV o della SICAF. - V.5.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE IV FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM 1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM Alle fusioni comunitarie di OICVM si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e III, salvo quanto specificato nella presente Sezione. L’istanza di autorizzazione e i documenti allegati sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati in cui sono insediati gli OICVM coinvolti nell’operazione o nelle lingue ammesse dalle autorità competenti di tali Stati. Nel caso in cui l’OICVM oggetto di fusione o l’OICR ricevente sono autorizzati a commercializzare le proprie parti in altri Stati comunitari, l’informativa ai partecipanti, prevista nel par. 4 della Sezione II, è fornita anche nella lingua ufficiale di tali Stati o nella lingua ammessa dalle autorità compenti di tali Stati. Le società di gestione o le SICAV non eterogestite (di seguito, gestore) sono responsabili che i testi siano tradotti in modo completo e fedele agli originali. Nel caso in cui un OICVM coinvolto nell’operazione sia insediato in un altro Stato, l’informativa ai partecipanti di ciascun OICVM spiega le differenze della disciplina della fusione di OICVM vigente nello Stato dove è insediato l’altro OICVM. La relazione prevista nella Sezione II, par. 3, secondo capoverso, è redatta dal depositario di uno degli OICVM coinvolti nell’operazione o da un revisore legale a seconda di quanto previsto nella disciplina dello Stato in cui è insediato l’OICVM oggetto della fusione. La data di efficacia della fusione, la data del calcolo del rapporto di cambio tra le quote degli OICVM coinvolti nell’operazione e le modalità di pubblicità dell’operazione sono determinate dalle disposizioni dello Stato ove è insediato l’OICVM ricevente. 2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano L’istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell’OICVM oggetto di fusione alla Banca d'Italia. All’istanza di autorizzazione è allegata anche una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente, se insediato in un altro Stato comunitario. Se l’istanza è completa, la Banca d'Italia trasmette tempestivamente la stessa all’autorità competente dello Stato in cui è insediato l’ OICVM ricevente. La Banca d'Italia autorizza l’operazione se ricorrono, oltre a quelle indicate nella Sezione II, anche le seguenti condizioni: a) l’OICVM ricevente è autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l’OICVM oggetto della fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti; b) l’autorità competente dell’OICVM ricevente reputa adeguata l’informativa fornita ai partecipanti dell’OICVM ricevente o non ha comunicato alla Banca d'Italia, nel termine di 15 giorni lavorativi dal - V.5.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio ricevimento dell’istanza di autorizzazione, che ha richiesto al gestore dell’OICR ricevente di modificare detta informativa. La Banca d'Italia comunica al gestore dell’OICVM oggetto della fusione e all’autorità competente dell’OICVM ricevente la propria decisione in merito all’istanza di autorizzazione. Le SGR non possono ricorrere all’autorizzazione in via generale prevista nella Sezione II, par. 1. 3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano L’istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell’OICVM oggetto di fusione alla propria autorità competente. La Banca d’Italia è informata dell’operazione dall’autorità competente dell’OICVM oggetto di fusione, che le trasmette l’istanza completa di tutti i documenti. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza completa, la Banca d'Italia - se reputa che le informazioni contenute nel documento di informazione non siano adeguate o accurate - può richiedere al gestore dell’OICVM ricevente di modificare il documento di informazione. La Banca d’Italia informa l’autorità competente dell’OICVM oggetto della fusione di tale richiesta. Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del gestore dell’OICVM ricevente del documento di informazione modificato, la Banca d’Italia comunica all’autorità competente dell’OICVM oggetto della fusione se il documento di informazione è adeguato. L’autorizzazione all’operazione è rilasciata dall’autorità competente dell’OICVM oggetto di fusione. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione dell’esito dell’istanza di autorizzazione da parte dell’autorità competente dell’OICVM oggetto di fusione, ne dà comunicazione al gestore dell’OICVM ricevente. - V.5.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio CAPITOLO VI STRUTTURE MASTER-FEEDER (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Nelle strutture master-feeder le attività degli OICR feeder o di un loro comparto (di seguito, OICR feeder) sono investite, totalmente o in prevalenza, in un OICR master o in suo comparto (di seguito, OICR master). La disciplina del presente capitolo riconosce il carattere integrato e unitario della gestione delle strutture master-feeder. In tal senso, per assicurare l’efficienza della gestione e la tutela dei partecipanti, sono tra l’altro previsti l’autorizzazione della Banca d’Italia all’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master nonché obblighi di collaborazione e di scambi informativi tra i diversi soggetti che intervengono nelle attività di gestione e di controllo delle strutture master-feeder (gestori, depositari e revisori legali). Nella Sezione II sono definite le caratteristiche degli OICR feeder e degli OICR master. Nelle Sezioni III e IV sono disciplinate, rispettivamente, le strutture master-feeder di OICVM e le strutture masterfeeder di FIA. Le presenti disposizioni non si applicano ai FIA italiani riservati. 2. Fonti normative La materia è regolata: 1 dalla direttiva UCITS; dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva UCITS con riguardo, tra l’altro, alle strutture masterfeeder; dalla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione IV (Strutture master feeder) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le strutture master–feeder e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia. dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani. - V.6.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3. Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: autorizzazione all’investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM (termine: 15 giorni lavorativi); autorizzazione all’investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di FIA (termine: indicato nella Sezione IV). - V.6.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI 1. OICR feeder L’OICR feeder, in deroga alle regole di frazionamento degli investimenti previste nel Titolo V, Capitolo III, investe almeno l’85 per cento delle proprie attività, indicate nel citato Titolo V, Capitolo III, in un OICR master. L’OICR feeder investe in OICR master che appartengano alla sua stessa categoria (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi, FIA immobiliari). Un FIA feeder aperto può investire in un OICVM master. L’OICR feeder può detenere sino al 15 per cento delle proprie attività (come sopra definite) in: liquidità; strumenti finanziari derivati per finalità di copertura (2). I FIA feeder possono utilizzare gli strumenti finanziari derivati anche per finalità non di copertura, purché, tenendo conto delle attività proprie e della porzione di attività dell’OICR master riconducibili al medesimo OICR feeder, siano rispettate le previsioni del Titolo V, Capitolo III, relative alle attività di investimento dei fondi. immobili e beni mobili essenziali per lo svolgimento della propria attività, se l’OICR feeder è una SICAV o una SICAF. Ai fini del rispetto dei limiti all’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, previsti nel Titolo V, Capitolo III, l’OICR feeder calcola detta esposizione sommando alla propria esposizione diretta, alternativamente: la potenziale esposizione complessiva massima in strumenti finanziari derivati prevista nel regolamento o nello statuto dell’OICR master, in proporzione all’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master; l’effettiva esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati dell’OICR master in proporzione all’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master (metodo “look through”). L’utilizzo di tale metodo è deliberato dall’organo con funzione di supervisione strategica dell’OICR feeder ed è subordinato alla conclusione di un accordo tra i gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master che assicuri al primo la conoscenza dell’esposizione effettiva verso strumenti finanziari derivati dell’OICR master (cfr. Sezione II, par. 2). 2. OICR master Per qualificarsi come OICR master un OICR: ha tra i suoi partecipanti almeno un OICR feeder; non è un OICR feeder; 2 Per finalità di copertura si intende quanto previsto nell’Allegato V.3.1. Sono altresì considerate svolte per finalità di copertura le operazioni in strumenti finanziari derivati utilizzate per gestire in modo efficiente le poste fiscali illiquide dell’attivo (c.d. “risparmio di imposta”). - V.6.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio non detiene parti di un OICR feeder. Agli OICR master che hanno tra i propri partecipanti OICVM UE feeder e che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica la disciplina prevista nel Titolo VI relativa all’offerta in altri Stati comunitari di OICR italiani (cfr. Titolo VI, Capitolo III, par. 1). Agli OICVM UE master che hanno tra i propri partecipanti OICR feeder italiani e che non commercializzano le proprie quote in Italia a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica la disciplina prevista dall’offerta in Italia di quote di OICVM UE (cfr. art. 42 del TUF). I FIA UE master per poter avere tra i propri partecipanti OICR feeder italiani devono essere autorizzati a commercializzare le proprie parti in Italia, secondo quanto previsto nella disciplina relativa alla commercializzazione di FIA non riservati (cfr. art. 44 TUF e relative disposizioni di attuazione). - V.6.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE III STRUTTURE MASTER – FEEDER DI OICVM 1. Autorizzazione L’investimento di un OICR feeder in un subordinato all’autorizzazione della Banca d'Italia. Sino feeder non ha ricevuto l’autorizzazione non può investire in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4. OICR master è a quando l’OICR nell’OICR master in parti di OICR La SGR del fondo feeder o della SICAV feeder eterogestita o la SICAV feeder (di seguito, gestore dell’OICR feeder) presentano alla Banca d'Italia l’istanza di autorizzazione a investire almeno l’85 per cento delle proprie attività in un OICR master. L’istanza è corredata della seguente documentazione: la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica del gestore dell’OICR feeder relativa all’intenzione di investire il patrimonio dell’OICR nell’OICR master; le versioni aggiornate del regolamento o dello statuto dell’OICR feeder e dell’OICR master; le versioni aggiornate del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell’OICR feeder e dell’OICR master; l’accordo tra i gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master (3) o, nel caso in cui il gestore sia lo stesso, le norme interne di comportamento, previsti nel par. 2.3; l’informativa da fornire ai partecipanti dell’OICR feeder, nei casi previsti dal par. 5; l’accordo tra i depositari dell’OICR feeder e dell’OICR master, se diversi, previsto nel par. 3.1; l’accordo tra i revisori dell’OICR feeder e dell’OICR master, se diversi, previsto nel par. 4.1; se l’OICR master è stabilito in un Stato comunitario diverso dall’Italia, un’attestazione, redatta in lingua italiana, delle autorità competenti dello Stato di origine dell’OICR master comprovante che quest’ultimo è un OICVM UE che possiede le caratteristiche degli OICR master previste dalla Direttiva. La Banca d'Italia decide in ordine all’istanza di autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, valutando in particolare che tutti gli accordi previsti siano stati sottoscritti. Il procedimento di autorizzazione dell’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master è coordinato con il procedimento di approvazione e di modifica del regolamento o dello statuto dell’OICR feeder, secondo i seguenti criteri: 3 Per gestore dell’OICR master si intende la SGR o la società di gestione UE del fondo master e della SICAV master eterogestita o la SICAV master. - V.6.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso in cui l’OICR feeder sia un fondo comune il cui regolamento o le relative modifiche siano approvate in via generale, la SGR del fondo feeder allega all’istanza di autorizzazione la documentazione da inviare alla Banca d'Italia prevista dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, par. 2 e Sezione III, par. 6, relative all’approvazione e alle modifiche regolamentari (4); nel caso in cui l’OICR feeder sia un fondo il cui regolamento o le relative modifiche non siano approvate in via generale, la SGR del fondo feeder presenta un'unica istanza per l’autorizzazione all’investimento nell’OICR master e per l’approvazione del regolamento del fondo o la sua modifica. All’istanza è allegata la documentazione prevista nel presente paragrafo e quella prevista nel Titolo V, Capitolo II, Sezioni II, par. 1 e III, par. 2. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo; nel caso l’OICR feeder sia una SICAV feeder da costituire, è presentata un’unica istanza per l’autorizzazione alla costituzione della nuova SICAV e per l’autorizzazione all’investimento nell’OICR master. All’istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6 e nel presente paragrafo. Si applica la procedura di autorizzazione prevista per l’autorizzazione delle SICAV (cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6.2 e 6.3 e Sezione III); nel caso l’OICR feeder sia una SICAV che deve modificare il proprio statuto, è presentata un’unica istanza per l’autorizzazione alla modifica dello statuto della SICAV e l’autorizzazione all’investimento nell’OICR master. All’istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo III e nel presente paragrafo. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo. 2. Disposizioni relative ai gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master 2.1 Obblighi del gestore dell’OICR feeder Il gestore dell’OICR feeder: controlla con continuità l’attività dell’OICR master anche avvalendosi delle informazioni ricevute, ai sensi della presente Sezione, dal gestore e dal depositario dell’OICR master; comunica al depositario dell’OICR feeder le informazioni relative all’OICR master in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni del depositario; accredita all’OICR feeder le provvigioni di distribuzione o gli altri compensi eventualmente ricevuti in relazione all’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master; invia alla Consob il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori e le loro modifiche nonché il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dell’OICR master estero. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale sono inviati anche alla Banca d'Italia; 4 Le modifiche funzionali all’autorizzazione all’investimento del fondo feeder nel fondo master sono oggetto di autorizzazione specifica. - V.6.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio invia ai partecipanti all’OICR feeder, su loro richiesta e senza costi, copia cartacea del prospetto e del rendiconto di gestione e della relazione semestrale dell’OICR master. 2.2 Obblighi del gestore dell’OICR master Il gestore dell’OICR master: informa tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob in merito agli OICR feeder che sottoscrivono parti dell’OICR master. Se l’OICR feeder è insediato in un altro Stato comunitario, la Banca d'Italia comunica tale informazione all’autorità competente dell’OICR feeder; non addebita all’OICR feeder le spese di sottoscrizione o di rimborso per la sottoscrizione o il rimborso delle parti dell’OICR master; assicura la tempestiva disponibilità delle informazioni previste dalla presente Sezione al gestore, al depositario e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’OICR feeder nonché alle autorità competenti per la vigilanza su quest’ultimo. 2.3 Scambio di informazioni tra i gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master I gestori dell’OICR master e dell’OICR feeder, se diversi, stipulano un accordo che individua i documenti e le informazioni che il gestore dell’OICR master deve fornire al gestore dell’OICR feeder per consentire a quest’ultimo di verificare il corretto funzionamento dell’OICR feeder nonché la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni. L’accordo previsto nel primo capoverso riguarda (cfr. Allegato V.6): a) le informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell’OICR master; b) le modalità di investimento e di disinvestimento dell’OICR feeder nell’OICR master; c) il coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell’OICR feeder e dell’OICR master; d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell’OICR master; e) il coordinamento delle relazioni di revisione degli OICR feeder e master; f) le modalità di revisione dell’assetto della struttura master-feeder. Nel caso l’OICR master e l’OICR feeder siano gestiti dallo stesso gestore, l’organo con funzione di supervisione strategica del gestore approva norme interne di comportamento dirette ad assicurare alle strutture incaricate della gestione dell’OICR feeder la disponibilità dei documenti e delle informazioni contenute nell’accordo indicato nel precedente capoverso (a eccezione dei punti a) e f). Inoltre, le norme interne di comportamento prevedono specifiche misure per mitigare i conflitti di interesse che possono sorgere tra gli OICR feeder e gli OICR master, se non sono sufficienti le misure adottate nell’ambito della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto. - V.6.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio Sino a quando l’accordo o le norme interne di comportamento previste nel presente paragrafo non diventano efficaci, l’OICR feeder non può investire nell’OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4. Nel caso in cui gli OICR siano italiani, l’accordo è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana. Nel caso in cui gli OICR feeder e master siano insediati in Stati membri diversi, l’accordo indica se lo stesso è regolato dalla legge del paese dell’OICR feeder o da quella dell’OICR master; la giurisdizione compete allo Stato la cui legge regola l’accordo. I gestori degli OICR master e feeder mettono a disposizione l’accordo, senza costi, ai partecipanti che ne facciano richiesta. 3. 3.1 Disposizioni relative ai depositari dell’OICR feeder e dell’OICR master Scambio di informazioni I depositari dell’OICR feeder e dell’OICR master, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6). Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l’OICR feeder non può investire nell’OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4. L’accordo tra i depositari è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l’accordo tra i gestori degli OICR (cfr. par. 2.3). Se l’accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l’accordo tra i depositari indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l’OICR feeder o l’OICR master; l’accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo. 3.2 Obblighi informativi Il depositario dell’OICR master informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob, il gestore e il depositario dell’OICR feeder di ogni irregolarità riscontrata in relazione all’OICR master che si possa riflettere negativamente sull’OICR feeder. In particolare, il depositario comunica almeno le seguenti irregolarità che rileva nello svolgimento delle proprie funzioni: errori di calcolo del valore della parti dell’OICR master; errori nelle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell’OICR master realizzati dal gestore dell’OICR feeder nonché nel regolamento di tali operazioni; errori relativi al pagamento o alla capitalizzazione dei redditi, o nel calcolo di eventuali ritenute fiscali, in capo all’OICR master; violazioni dello scopo, dell’oggetto o della politica di investimento dell’OICR master individuati nel suo regolamento o atto costitutivo e statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori; - V.6.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nella disciplina vigente o nel regolamento o nell’atto costitutivo e nello statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori. 4. 4.1 Disposizioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell’OICR feeder e dell’OICR master Scambio di informazioni I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell’OICR feeder e dell’OICR master, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6). Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l’OICR feeder non può investire nell’OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4. L’accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l’accordo tra i gestori degli OICR (cfr. par. 2.3). Se l’accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l’accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l’OICR feeder o l’OICR master; l’accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo. 4.2 Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti Nella relazione di revisione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’OICR feeder tiene conto della relazione di revisione dell’OICR master. Nel caso in cui gli OICR chiudano l’esercizio in date non coincidenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’OICR master redige un rapporto specifico riferito alla data di chiusura dell’esercizio dell’OICR feeder. Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’OICR feeder sono tra l’altro indicate le eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell’OICR master e il loro impatto sull’OICR feeder. 5. Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l’autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master Nel caso in cui un OICR operativo richieda l’autorizzazione a investire in un OICR master o un OICR feeder richieda l’autorizzazione a investire in un altro OICR master, il gestore dell’OICR feeder, ottenuta l’autorizzazione e almeno 30 giorni dalla data in cui l’OICR inizia a investire nell’OICR master, trasmette ai partecipanti all’OICR un’informativa, che include: l’attestazione del gestore di essere stato autorizzato dalla Banca d’Italia a investire nell’OICR master; - V.6.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio le informazioni chiave per gli investitori dell’OICR feeder e dell’OICR master; l’indicazione della data in cui l’OICR feeder inizierà a investire nell’OICR master oppure, se vi ha già investito, investirà in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4; la menzione del diritto dei partecipanti di chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa, il rimborso delle loro parti senza altre spese se non quelle strettamente necessarie a coprire i costi di disinvestimento. Nel caso in cui l’OICR commercializzi le proprie parti in altri Stati comunitari, l’informativa del precedente capoverso è fornita anche nelle lingue ufficiali degli Stati ove l’OICR commercializza le proprie parti o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tali Stati. Della conformità della traduzione all’originale è responsabile il gestore dell’OICR feeder. 6. 6.1 Sospensione dell’emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell’OICR master Sospensione dell’emissione o del rimborso delle parti dell’OICR master Nel caso in cui l’emissione o il rimborso delle parti dell’OICR master siano temporaneamente sospese, il gestore dell’OICR feeder può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l’emissione e il rimborso delle parti dell’OICR feeder. 6.2 Liquidazione dell’OICR master Nel caso in cui ricorra una causa di liquidazione dell’OICR master non obbligatoria secondo la disciplina vigente, la liquidazione non può essere avviata prima che siano trascorsi tre mesi da quando il gestore dell’OICR master ha informato della propria decisione di liquidare l’OICR tutti i partecipanti all’OICR master e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall’Italia, dove sono insediati gli OICR feeder. La liquidazione dell’OICR master costituisce una causa di liquidazione dell’OICR feeder, a meno che, seguendo le procedure previste dalla disciplina del presente Regolamento, il gestore dell’OICR feeder: sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master (cfr. par. 1) ; ovvero, modifichi il regolamento o l’atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder (5). In tal caso, l’OICR feeder è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d’Italia in ordine all’autorizzazione alla conversione in OICR non feeder. Nel caso in cui il pagamento dei proventi della liquidazione avvenga prima della data in cui l’OICR feeder può investire nell’OICR master o secondo la politica di investimento prevista nelle modifiche del 5 Tali istanze sono presentate alla Banca d'Italia entro due mesi da quando il gestore dell’OICR master ha informato il gestore dell’OICR feeder della propria decisione. All’istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l’investitore. - V.6.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio regolamento o dell’atto costitutivo e dello statuto, l’OICR feeder può impiegare tali proventi solo ai fini della loro gestione efficiente. 6.3 Fusione o scissione dell’OICR master Nel caso in cui l’OICR master sia coinvolto in un’operazione di fusione o di scissione, l’operazione non può acquistare efficacia prima di 60 giorni dalla data in cui i partecipanti all’OICR master e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall’Italia, dove sono insediati gli OICR feeder abbiano ricevuto il documento di informazione previsto dalla disciplina in materia di fusione e scissione di OICR (cfr. Titolo V, Capitolo V). La fusione o la scissione dell’OICR master costituisce una causa di liquidazione dell’OICR feeder, a meno che, seguendo le procedure previste dal presente Regolamento, il gestore dell’OICR feeder: sia autorizzato a continuare a partecipare all’OICR master coinvolto nell’operazione di fusione o di scissione o all’OICR master ricevente (cfr. par. 1); sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master (cfr. par. 1) ovvero modifichi il regolamento o l’atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder. In questo caso l’OICR master consente all’OICR feeder di ottenere il rimborso delle proprie parti nell’OICR master prima che l’operazione di fusione o di scissione in cui è coinvolto l’OICR master divenga efficace (6) (7). L’OICR feeder è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d’Italia in ordine all’autorizzazione alla conversione in OICR non feeder. 6 Il gestore dell’OICR feeder esercita il diritto di chiedere il rimborso delle parti dell’OICR master, se non ha ottenuto le autorizzazioni previste nel presente paragrafo, entro il giorno lavorativo precedente l’ultimo giorno in cui l’OICR feeder può esercitare detto diritto. Prima di esercitare tale diritto, il gestore dell’OICR feeder considera le soluzioni alternative disponibili che potrebbero consentire di evitare o ridurre i costi delle operazioni o altri effetti negativi per i detentori delle sue parti. 7 Tali istanze sono presentate alla Banca d'Italia entro un mese da quando il gestore dell’OICR master ha informato il gestore dell’OICR feeder della propria decisione. All’istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l’investitore. - V.6.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio SEZIONE IV STRUTTURE MASTER - FEEDER DI FIA Alle strutture master–feeder di FIA si applica, mutatis mutandis, la disciplina prevista nella Sezione III. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione all’investimento dell’OICR feeder nell’OICR master è pari al termine più lungo tra quello previsto dalla Sezione III, par. 1 e quello previsto dalla vigente disciplina per l’approvazione del regolamento o dell’atto costitutivo e dello statuto dell’OICR feeder o delle relative modifiche. Ai fondi feeder chiusi la disciplina della Sezione III si applica tenendo conto della disciplina specifica di tale tipologia di fondi e, in particolare, del regime relativo all’emissione e al rimborso delle relative quote nonché alle modalità di funzionamento. - V.6.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio CAPITOLO VII CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI 1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale La presente materia è regolata dall’art. 36, comma 5, TUF, che prevede che la Banca d'Italia può stabilire in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenuto conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Certificati nominativi e al portatore Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, secondo quanto stabilito nel regolamento di gestione di ciascun fondo. I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole. La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata. 3. Certificati cumulativi In alternativa all’emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote. Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso il depositario, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota. L’immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per: - il partecipante di richiedere in ogni momento l’emissione del certificato singolo; - il depositario di procedere, senza oneri per il partecipante e per il fondo, al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. 4. Fondi distinti in diverse “classi” di quote Nel caso in cui il fondo sia distinto in diverse classi di quote, i certificati di partecipazione al fondo, compresi i certificati cumulativi, - V.7.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo V – Organismi di investimento collettivo del risparmio recano l'indicazione della classe di appartenenza (es.: classe “A”, classe “B”). - V.7.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l’operatività all’estero delle SGR, delle SICAV e delle SICAF e l’operatività in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE. Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte delle SGR italiane. Nel Capitolo III è disciplinata l’offerta all’estero di parti di OICR italiani. Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi in Italia da parte delle società di gestione UE e dei GEFIA UE. 2. Fonti normative La materia è regolata: - per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1^ luglio 2010 recanti modalità di attuazione della direttiva UCITS, nonché dal regolamento UE del 1^ luglio 2010 n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICVM, l’utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti; - per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli artt. 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi; - dalle seguenti disposizioni del TUF: • art. 41, concernente l’operatività transfrontaliera delle SGR; • art. 41-bis, concernente l’operatività in Italia delle società di gestione UE; • art. 41-ter, concernente l’operatività in Italia dei GEFIA UE; • art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati; • art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati; - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca - VI.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: divieto per una SGR di stabilire una succursale in uno Stato UE diverso dall’Italia (termine: 40 giorni); divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dello stabilimento di una succursale in uno Stato UE diverso dall’Italia (termine: 40 giorni); approvazione del regolamento dell’OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE (termine: 30 giorni); approvazione del regolamento del FIA, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (termine: 30 giorni). - VI.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera CAPITOLO II OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE (1)(2) 1. Stabilimento di succursali in Stati UE 1.1 Primo insediamento di una succursale La SGR che intende gestire OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE invia alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni: 1) lo Stato dell’UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale; 2) il programma di attività, nel quale sono indicati, tra l’altro, i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante, nonché, in caso intenda gestire OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l’adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle autorità competenti dei paesi ospitanti; 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa e finanziaria della SGR; 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività); 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale; 6) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. Qualora intenda gestire OICVM, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di FIA in Italia. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante, fornendo eventuali indicazioni anche sull’adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d’Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, all’adeguatezza della struttura organizzativa, nonché alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR (3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all’autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della 1 2 3 Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF che gestiscono i propri patrimoni. Per quanto concerne la mera commercializzazione in Stati UE di FIA italiani, si veda il Regolamento “Emittenti” della Consob. Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d’Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo. - VI.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero. Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata. Il gestore di OICVM può stabilire la succursale e iniziare l’attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell’autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d’Italia riguardante lo stabilimento della succursale. Il GEFIA italiano può stabilire la succursale e iniziare l’attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione, da parte della Banca d’Italia, dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante. La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d’Italia dell’effettivo inizio e della cessazione dell’attività della succursale. 1.2 Modifica delle informazioni comunicate La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d’Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche. La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all’autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata (4). La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante. La Banca d’Italia comunica all’autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell’attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6). 4 Nel caso di SGR che gestiscono FIA, se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi dell’art. 7 TUF. - VI.2.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d’Italia consulta l’autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione della SGR. 1.3 Disposizioni nazionali applicabili Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art. 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia e della Consob: art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili; art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante; art. 6, comma 2-bis, relativo all’organizzazione e ai controlli delle SGR. La Banca d’Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante. 2. Libera prestazione di servizi in Stati UE 2.1 Comunicazione preventiva La SGR che intende gestire per la prima volta OICR in un altro Stato UE senza stabilimento di succursali invia alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni: 1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività; 2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante, nonché, in caso intenda gestire OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l’adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle Autorità competenti dei paesi ospitanti; 3) le modalità con le quali la SGR intende operare; 4) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. Qualora intenda gestire OICVM, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d’Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di FIA in Italia. La predetta comunicazione è inviata alla Banca d’Italia almeno un mese prima dell’inizio dell’attività. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull’eventuale adesione della SGR a sistemi di indennizzo - VI.2.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera per la tutela degli investitori. Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata. Ricevuta la suddetta comunicazione, la SGR può avviare l’operatività nel paese ospitante. 2.2 Modifica delle informazioni comunicate La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d’Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche. La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2), 3), 4) almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d’Italia notifica le informazioni ricevute all’autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all’autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata (5). La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante. Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d’Italia consulta l’autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione della SGR. 2.3 Disposizioni nazionali applicabili Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d’Italia e della Consob: 5 art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili; art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante; Nel caso di SGR che gestiscono FIA, se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d’Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d’Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi dell’art. 7 TUF. - VI.2.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera art. 6, comma 2, lett. a) e b) e 35-decies, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti; art. 6, comma 2-bis, relativo all’organizzazione e ai controlli delle SGR. La Banca d’Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante. 3. Stabilimento di succursali in Stati non UE 3.1 Richiesta di autorizzazione La SGR può stabilire succursali in Stati non UE previa autorizzazione della Banca d’Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante. La SGR presenta alla Banca d’Italia autorizzazione contenente le seguenti informazioni: una domanda di 1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale; 2) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR; 3) l’attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR; 4) il recapito della succursale nello Stato non UE, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti; 5) i nominativi e i curriculum dei dirigenti responsabili della succursale; 6) l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alle seguenti condizioni: 1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati; 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e/o la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; 3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale; - VI.2.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera 4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR (6). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero. La Banca d’Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell’autorizzazione. Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia l’effettivo inizio e la cessazione dell’attività della succursale. La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate. 3.2 Modifica delle informazioni comunicate La SGR comunica preventivamente alla Banca d’Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del precedente par. 3.1, secondo capoverso, punti 3), 4) e 5). La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE (7) 4. 4.1 Richiesta di autorizzazione La SGR può operare in uno Stato non UE senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento del paese ospitante. La SGR presenta alla Banca d’Italia autorizzazione contenente le seguenti informazioni: una domanda di 1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende operare; 2) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR; 3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante; 4) le modalità con cui la SGR intende operare. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC). La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alle seguenti condizioni: 6 7 Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d’Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo. Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l’offerta in Stati non UE di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, par. 2. - VI.2.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera 1) esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche con riferimento alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR. La Banca d’Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell’autorizzazione. La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate. 4.2 Modifica delle informazioni comunicate La SGR comunica preventivamente alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 4.1, secondo capoverso, punti 3) e 4). La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia. 5. Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD 5.1 Comunicazione La SGR può svolgere in uno Stato UE attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell’ordinamento del paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d’Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 – a seconda che le attività in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale – nonché le date di avvio e di cessazione delle attività. Sono altresì trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalità previste nei paragrafi 1.2 e 2.2. 6. Uffici di rappresentanza all’estero La SGR può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza. L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero è sottoposta alle procedure previste dall’autorità competente del paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività dell’ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attività svolta dallo stesso. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d’Italia la cessazione dell'attività dell’ufficio di rappresentanza. - VI.2.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera CAPITOLO III OFFERTA ALL’ESTERO DI OICR ITALIANI 1. Offerta di OICVM in Stati UE Le SGR e le SICAV che siano OICVM possono offrire rispettivamente quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE. L’offerta è subordinata all’invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica (1), contenente: a) il regolamento del fondo o l’atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all’originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall’autorità del paese ospitante oppure in inglese; b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all’originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua approvata dall’autorità del paese ospitante; c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se è lo stesso gestore che cura la commercializzazione (2). La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta è completa, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all’autorità competente del paese ospitante entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un’attestazione in cui si certifica che l’OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente. La Banca d’Italia dà tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR e alla SICAV, che può iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione. La procedura di notifica all’autorità competente del paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione è disciplinata dal Regolamento della Commissione n. 584/2010. La SGR e la SICAV comunicano all’autorità competente del paese ospitante: 1 2 le modifiche alla documentazione indicata nel secondo capoverso, lett. a) e b); prima di renderle effettive, le modifiche alle informazioni di cui al secondo capoverso lett. c) o alle classi di azioni indicate nella lettera di notifica iniziale. La lettera di notifica è redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel Regolamento della Commissione UE n. 584/2010, recante, tra l’altro, la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICR (cfr. Allegato VI.5.1). Detti documenti sono resi facilmente accessibili all’autorità competente del paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta. - VI.3.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2. Titolo VI – Operatività transfrontaliera Offerta di parti di OICR in Stati non UE Le SGR, le SICAV e le SICAF possono offrire quote di fondi o proprie azioni in Stati non UE previa comunicazione alla Banca d’Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento del paese ospitante. La comunicazione è inviata alla Banca d’Italia e contiene le seguenti informazioni: 1) lo Stato in cui si intende effettuare l’offerta delle quote o azioni; 2) il fondo, la SICAV o la SICAF ovvero i relativi comparti oggetto di offerta; 3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni. - VI.3.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera CAPITOLO IV OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE 1. Stabilimento di succursali 1.1 Primo insediamento La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine. L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione UE e del GEFIA UE. La succursale della società di gestione UE può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione completa dall'autorità del paese d'origine. La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale (1). La Banca d'Italia iscrive le società di gestione UE e il GEFIA UE in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR. 1.2 Modifica delle informazioni comunicate La società di gestione UE e il GEFIA UE informa la Banca d’Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal precedente par. 1.1. Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole sulle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia. 1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD per le quali la società di gestione UE e il GEFIA UE sono autorizzate nel paese d’origine. Le succursali di società di gestione UE rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 35-decies del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob. Le succursali di GEFIA UE rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 35-decies del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, nonché le norme in materia di gestione dei conflitti di interesse di cui all’art. 6, comma 2-bis, 1 La comunicazione va inviata alla Banca d’Italia – Servizio Costituzioni e gestione delle crisi – Roma. La società presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa. - VI.4.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera lett. l), incluse le relative disposizioni di attuazione emanate congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 1.4 Controlli della Banca d’Italia La Banca d’Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR. Prestazione di servizi senza stabilimento (2) 2. 2.1 Comunicazione preventiva La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l’attività dal momento in cui la Banca d’Italia ha ricevuto la notifica da parte dell’autorità competente del paese d'origine (3). 3. Gestione in Italia di OICVM 3.1 Istanza La società di gestione UE che intende gestire - con o senza stabilimento di succursali - un OICVM in Italia ne fa richiesta alla Banca d’Italia fornendo, oltre a quanto previsto nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi: 1) l’accordo stipulato con il depositario, previsto nel par. 3.2; 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione; 3) un attestato della propria autorità competente in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la società di gestione UE può gestire. Se questi elementi sono già stati trasmessi con riferimento alla gestione di un altro fondo, la società può farvi rinvio dandone comunicazione alla Banca d’Italia. In ogni caso la società comunica alla Banca d’Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta. La Banca d’Italia può chiedere all’autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dalla società di gestione UE. La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del fondo è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del fondo sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa; si applica la fattispecie dell’approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del presente regolamento. 2 Per quanto concerne la commercializzazione in Italia di FIA UE da parte di GEFIA UE, si veda il Regolamento “Emittenti” della Consob. 3 La comunicazione va inviata alla Banca d’Italia – Servizio Servizio Costituzioni e gestione delle crisi – Roma. - VI.4.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera La Banca d’Italia rigetta la richiesta, previa consultazione con l’autorità competente del paese ospitante, se la società: - non rispetta le norme di cui al presente paragrafo e al par. 3.3; - non è autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi; - la documentazione dell’istanza è incompleta. La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV autorizzata, ai sensi dell’art. 38, a designare per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione UE. I regolamenti dei fondi successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. Le società di gestione UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del fondo, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo. 3.2 Accordo con il depositario La società di gestione UE stipula con il depositario dell’OICR che intende gestire in Italia un accordo che assicuri a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. L’accordo regola e contiene una descrizione almeno dei seguenti aspetti: a) le procedure, ivi comprese quelle di custodia, che saranno adottate per ciascun tipo di bene per il quale il depositario svolge l’incarico; b) le procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione UE intenda modificare il regolamento del fondo o il relativo prospetto, precisando quando il depositario deve essere informato o se la modifica richiede un accordo preliminare con quest’ultimo; c) i mezzi e le procedure utilizzati dal depositario per la trasmissione delle informazioni di cui la società di gestione UE abbia bisogno per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e le procedure adottate per consentire alla società stessa e all’OICR di accedere in tempo utile alle informazioni contabili relative all’OICR; d) i mezzi e le procedure attraverso cui il depositario ha accesso a tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni; e) le procedure attraverso cui il depositario può informarsi sull’attività della società e valutare la qualità delle informazioni ottenute, anche con accessi diretti; f) le procedure di valutazione da parte della società delle prestazioni del depositario per l’adempimento degli obblighi contrattuali; g) le informazioni che devono essere scambiate tra l’OICR, la società di gestione UE e il depositario in relazione all’emissione e al rimborso delle quote dell’OICR; - VI.4.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera h) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell’accordo. Tali obblighi non possono pregiudicare l’esercizio dei compiti delle autorità di vigilanza; i) se applicabile, i compiti e le responsabilità delle parti dell’accordo in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo; j) gli obblighi reciproci sugli incarichi affidati a terzi da parte della società o del depositario; k) i soggetti a cui sono stati affidati compiti della società di gestione UE o del depositario nonché l’impegno a fornire, su richiesta della controparte contrattuale, le informazioni sui criteri utilizzati per la selezione dei terzi cui attribuire gli incarichi e le misure dirette alla valutazione della loro attività; l) una dichiarazione del depositario che stabilisca la permanenza della responsabilità dello stesso anche in caso di affidamento a terzi dell’incarico; m) il periodo di validità dell’accordo, le condizioni alle quali può essere modificato o risolto, nonché le procedure per facilitare l’eventuale cambiamento del depositario, incluse le modalità di scambio di informazioni tra i due depositari; n) compiti e responsabilità delle parti in caso di affidamento al depositario dell’incarico di effettuare il calcolo del valore della quota degli OICVM gestiti; o) la precisazione che la legge applicabile è quella italiana. 3.3 Disposizioni nazionali applicabili Nella gestione di OICR italiani la società di gestione UE rispetta: - l’art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative; - la Parte IV, Titolo II, Sezione II e III, del TUF, relativa all’offerta al pubblico di OICR aperti, e le relative misure attuative. La Banca d’Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all’autorità del paese di origine la verifica dell’adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla società di gestione UE per rispettare dette norme. 4. Gestione in Italia di FIA 4.1 Comunicazione Il GEFIA UE che intende gestire - con o senza stabilimento di succursali - un FIA in Italia lo comunica alla propria autorità competente, che, nell’ambito delle procedure di cui ai parr. 1 e 2, invia alla Banca d’Italia: 1) copia dell’accordo stipulato con il depositario; 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione; - VI.4.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera 3) un attestato dell’autorità competente da cui risulti l’autorizzazione a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono gestire in Italia; 4) nel caso di FIA non riservato a investitori professionali, la documentazione prevista nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi. Sono comunicate alla Banca d’Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta. La Banca d’Italia può chiedere all’autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta. La Banca d’Italia approva il regolamento del FIA non riservato entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del FIA è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del FIA sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza completa; si applica la fattispecie dell’approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III. La Banca d’Italia, previa consultazione con l’autorità competente del paese ospitante, verifica che la società: - rispetti le norme di cui al presente paragrafo e al par. 4.3; - sia autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi. La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV e di SICAF autorizzate, ai sensi dell’art. 38 TUF, a designare per la gestione del proprio patrimonio un GEFIA UE. I regolamenti dei FIA non riservati successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. I GEFIA UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del FIA, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo. 4.2 Accordo con il depositario Il GEFIA UE stipula con il depositario del FIA che intende gestire in Italia un accordo con il contenuto previsto dall’art. 83 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 4.3 Disposizioni nazionali applicabili Nella gestione di FIA italiani il GEFIA UE rispetta: - l’art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative; - la Parte II, Titolo III, Capo II, del TUF, relativo alla disciplina dei fondi comuni di investimento e le relative misure attuative; - la Parte IV, Titolo II, Sezioni II e III, del TUF, relativa all’offerta al pubblico di FIA UE, e le relative misure attuative. - VI.4.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VI – Operatività transfrontaliera La Banca d’Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all’autorità del paese di origine la verifica dell’adeguatezza delle misure organizzative adottate dal GEFIA UE. 5. Uffici di rappresentanza Le società di gestione UE e i GEFIA UE possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia. Le stesse comunicano alla Banca d’Italia l’inizio dell’operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell’ufficio (4). 4 La comunicazione va inviata alla Banca d’Italia - Servizio Supervisione Intermediari Finanziari - Roma. - VI.4.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF TITOLO VII GESTORI DI FONDI EUVECA ED EUSEF CAPITOLO I REGISTRAZIONE DEI GESTORI E DISCIPLINA APPLICABILE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa I gestori di fondi EuVECA ed EuSEF sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013. Tali disposizioni comunitarie, di natura regolamentare, hanno diretta efficacia negli Stati membri e non richiedono, pertanto, il recepimento da parte delle Autorità nazionali. I Regolamenti si applicano ai GEFIA sotto soglia che gestiscono fondi EuVECA e fondi EuSEF, le cui attività non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, a condizione che i fondi non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA. Il citato framework normativo, al fine di creare un mercato integrato nell’UE, detta regole uniformi applicabili ai fondi europei per il venture capital qualificati e per l’imprenditoria sociale che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione «EuVECA» ed «EuSEF», con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi. Contestualmente i Regolamenti istituiscono un “passaporto europeo” per i gestori che intendano commercializzare in via transfrontaliera tali fondi nell’UE utilizzando la denominazione «EuVECA» ed «EuSEF», imponendo a tal fine l’obbligo di registrazione presso le competenti Autorità nazionali (cfr. art. 14 Regolamento (UE) n. 345/2013 e art. 15 Regolamento (UE) n. 346/2013). Per i gestori registrati i Regolamenti dispongono, inoltre, l’adozione di misure di carattere organizzativo e gestionale, doveri di trasparenza nei confronti degli investitori, nonché l’obbligo di disporre in ogni momento di fondi propri sufficienti. Su tali gestori i Regolamenti prevedono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle Autorità nazionali. L’art. 4-quinquies TUF individua nella Banca d’Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’art. 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei citati Regolamenti UE, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF, al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF. Il presente Capitolo, in coerenza con tale cornice normativa comunitaria, detta le disposizioni necessarie ad assicurarne un’effettiva ed efficace applicazione a livello nazionale. - VII.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2. Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF Fonti normative La materia è regolata: dai Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013, relativi alla disciplina dei fondi EuVECA ed EuSEF; dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; dall’art.4-quinquies TUF, che: x individua nella Banca d’Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’art. 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2103 (comma 1); x attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di registrare e cancellare i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo l’istituzione di una sezione distinta dell’albo delle SGR. Inoltre, è prevista l’applicazione a tali gestori dell’art. 35undecies, in materia di deroghe per i gestori sotto soglia, e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con i Regolamenti (comma 2); x individua nella Banca d’Italia l’Autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione relativa alla commercializzazione di nuovi fondi o di fondi esistenti in altri Stati membri prescritta dall’art. 15 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 346/2013, nonché la comunicazione circa l’intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un OICR, prevista dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 346/2013 (comma 3); x prevede, nel caso di superamento della soglia di cui all’art.3, par. 2, lett. b), della direttiva AIFMD, l’applicazione delle disposizioni previste per le SGR dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai regolamenti comunitari (comma 6); x stabilisce che la Banca d’Italia e la Consob dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF (comma 7); dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). 3. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: registrazione del gestore di fondi EuVECA o EuSEF (termine: 90 giorni); iscrizione del gestore di fondi EuVECA o EuSEF nell’albo delle SGR o delle SICAF (termine 90 giorni); - VII.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF modifica dell’operatività del gestore finalizzata a gestire OICR diversi dai fondi EuVECA o EuSEF (termine: 90 giorni). - VII.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF SEZIONE II REGISTRAZIONE DEI GESTORI CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI EUVECA ED EUSEF 1. Procedura di registrazione Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai gestori che gestiscono FIA ricadenti nella definizione di fondi EuVECA e di fondi EuSEF (1), le cui attività non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, a condizione che gli OICR non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA (2). Ai fini della registrazione di cui agli artt. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013 dei gestori diversi dalle SICAF, la Banca d’Italia applica le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo 1, modificate e integrate come di seguito indicato: in deroga a quanto previsto dalla Sezione II (“Capitale iniziale”), ai fini della registrazione, i gestori dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro; non si applica la Sezione III, par. 1, punto A); la domanda di registrazione, cui si applica la disciplina della Sezione VI, par. 1, non contiene gli allegati indicati ai punti j) e k); essa invece è integrata con le informazioni indicate nell’art. 14, par. 1 del Regolamento (UE) n. 345/2013, e nell’art. 15, par. 1, del Regolamento (UE) n. 346/2013. Ai fini della registrazione di cui agli artt. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013 dei gestori che siano SICAF, la Banca d’Italia applica le disposizioni di cui al Titolo III, Capitolo 1, modificate e integrate come di seguito indicato: in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le società dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro; non si applica la Sezione II, par. 4, punto A); la domanda di registrazione, cui si applica la disciplina della Sezione II, par. 7, non contiene l’allegato indicato al punto i); essa invece è integrata con le informazioni indicate nell’art. 14, par. 1 del Regolamento (UE) n. 345/2013, e nell’art. 15, par. 1, del Regolamento (UE) n. 346/2013. Con la registrazione la Banca d’Italia iscrive il gestore nell’apposita sezione dell’albo delle SGR previsto dall’art. 35, comma 1, TUF. Il gestore comunica alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività di gestione entro 30 giorni dall’avvio della stessa. Ai fini del calcolo del valore totale delle attività, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto della soglia indicata nel primo capoverso del presente paragrafo, nonché degli obblighi in caso di superamento occasionale di tale soglia, i gestori applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 1 Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III. 2 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal gestore EuVECA ed EuSEF e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del gestore medesimo. - VII.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 2. Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF Superamento non temporaneo della soglia e modifiche dell’operatività Entro 30 giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel precedente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e trasmette un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa La società adegua il capitale sociale minimo a quanto previsto nel Titolo II, Capitolo 1, Sezione II per i gestori diversi dalle SICAF, e a quanto previsto nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione II per i gestori che siano SICAF, entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione. Al fine di dimostrare l’avvenuto adeguamento del capitale, il gestore trasmette alla Banca d’Italia la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al precedente paragrafo non inviate precedentemente alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita la Consob, se valuta positivamente il nuovo programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, iscrive il gestore, a seconda dei casi, nell’albo delle SGR o delle SICAF, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il gestore che intende gestire fondi diversi da fondi EuVECA e/o EuSEF lo comunica preventivamente alla Banca d'Italia e segue la medesima procedura di cui ai precedenti capoversi (3). 3 Nel caso in cui intenda gestire FIA riservati, tali da non comportare comunque il superamento della soglia di cui ai Regolamenti 345 e 346/2013, il gestore si limita ad effettuare una comunicazione alla Banca d’Italia. - VII.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF SEZIONE III ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 1. Fondi propri sufficienti L’art. 10 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e l’art. 11 del Regolamento (UE) n. 346/2013 prevedono che i gestori di fondi EuVECA ed EuSEF dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti. Essi sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri siano sufficienti ad assicurare la continuità operativa. Tenuto conto di tali disposizioni comunitarie, la Banca d’Italia, nel valutare la sufficienza dei fondi propri dei gestori, applica le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo V (“Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio”). - VII.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VII – Gestori dei fondi EuVECA ed EuSEF SEZIONE IV DISCIPLINA APPLICABILE 1. Rinvio Fermo restando quanto previsto nelle precedenti Sezioni, i gestori di fondi EuVECA ed EuSEF rispettano le seguenti disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili con i Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013: - - - Titolo I (“Definizioni e riserva di attività”); Titolo II (“Società di gestione del risparmio”): • Capitolo II (“Partecipazioni detenibili dalle SGR”); • Capitolo III (“Altre attività esercitabili dalle SGR”), a eccezione del par. 6 (“Servizi accessori”); • Capitolo IV (“Operazioni di fusione scissione di SGR”); • Capitolo VI (“Bilancio di esercizio”); Titolo III (“Società di investimento a capitale variabile e fisso”): • Capitolo II (“Attività esercitabili delle SICAV e delle SICAF”); Titolo IV (“Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF), a eccezione del Capitolo V (“Prospetti contabili degli OICR”), par. 1, lett. b) relativo alle relazioni semestrali; Titolo V (“Organismi di investimento collettivo del risparmio”): • Capitolo I (“Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”, a eccezione della Sezione II, par. 4.2.2, primo alinea); • Capitolo IV (“Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”); • Capitolo VII (“Caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi comuni”); Titolo VIII (“Depositario di OICR e di fondi pensione”); Titolo IX (“Sanzioni amministrative”). I regolamenti di gestione dei fondi EuVECA ed EuSEF commercializzati a investitori non professionali che soddisfino i requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013, e le relative modifiche, si considerano approvati in via generale per gli effetti di cui al Titolo V, Capitolo II (“Procedimento di approvazione dei regolamento dei fondi comuni”), Sezioni II e III. - VII.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione TITOLO VIII DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il TUF (artt. 47, 48 e 49) detta una disciplina unitaria del depositario di OICVM e di FIA, affidando a tale soggetto compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli OICR. In particolare, il depositario provvede: all’adempimento degli obblighi di custodia degli strumenti finanziari affidati; alla verifica della proprietà e alla tenuta delle registrazioni degli altri beni; se non affidate a soggetti diversi, alla detenzione delle disponibilità liquide degli OICR, o, altrimenti, al monitoraggio dei flussi di liquidità dell’OICR; all’accertamento della legittimità della vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle parti dell’organismo; all’accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR o, su incarico della SGR o della SICAV nel caso di OICVM, provvede esso stesso a tale calcolo; alla verifica che la destinazione dei redditi dell’OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell’Organo di Vigilanza; all’accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; all’esecuzione delle istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza. La Banca d’Italia autorizza l’esercizio delle funzioni di depositario e di calcolo del valore delle parti degli OICVM al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob. La medesima disciplina prevista per il depositario di OICR diversi dagli OICVM si applica anche ai depositari dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore (1). Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario di OICR (Sezione II); le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di calcolare il valore delle quote di OICVM 1 In particolare, l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252/05 prevede che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione. - VIII.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione (Sezione IV); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario (Sezione V). La Sezione III disciplina l’assunzione delle funzioni di depositario di fondi pensione e di calcolo del valore delle relative quote. 2. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano: - 3. alle banche autorizzate in Italia, a livello individuale; alle succursali in Italia di banche comunitarie; alle SIM; alle succursali in Italia di imprese di investimento. Fonti normative La materia è regolata: dai seguenti articoli del TUF: 37, commi 1 e 4 , che prevedono, rispettivamente, l’indicazione del depositario nel regolamento del fondo e l’approvazione di quest’ultimo, ove non riservato a investitori professionali, da parte della Banca d’Italia; • 47, comma 1, ai sensi del quale per ciascun OICR il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’OICR secondo quanto previsto dal TUF; • 47, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di autorizzare l’esercizio delle funzioni di depositario e di disciplinare, sentita la Consob, le condizioni per l’assunzione dell’incarico; • 48, comma 1, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all’OICR, e adotta tutte le misure idonee a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte; dall’art. 17 TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie; dall’art. 7, coma 3, d.lgs. n. 252/05, che prevede che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 TUF e relativa normativa di attuazione; dalle direttive UCITS e AIFMD rispettivamente per i depositari di OICVM e di FIA; dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). • 4. Procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo: - VIII.1.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione — autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione (Sezioni II e III) (termine: 120 giorni); — divieto di estendere le funzioni di depositari a nuove categorie di OICR (termine: 60 giorni); — autorizzazione ad assumere l’incarico di calcolare il valore delle quote degli OICVM o di fondi pensione (Sezioni III e IV) (termine: 120 giorni). - VIII.1.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE II AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR 1. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica del soggetto che intende svolgere la funzione di depositario, il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia per l’esercizio delle funzioni di depositario è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni. Il depositario: 1. è una banca italiana; 2. è una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana (2); 3. è una SIM; 4. è una succursale italiana di imprese di investimento. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana; 5. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro; 6. dispone di un’esperienza adeguata ai fini dell’incarico da assumere (3); 7. ha un assetto organizzativo idoneo a garantire l’efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositario. In particolare: i. ii. iii. 2 3 la funzione di depositario è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitativi; i potenziali conflitti di interesse sono opportunamente individuati, gestiti e monitorati; i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR, con la SICAV o la SICAF, con elevato grado di automazione e in via continuativa; in quest’ambito, rilevano tra l’altro: i) l’adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi Si considerano pertanto esternalizzate le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale e strumentali all’esercizio delle funzioni di depositario. Nel caso di banche e SIM italiane che accedono all’attività di depositario, l’adeguatezza dell’esperienza è valutata in relazione alle altre attività svolte dalla banca o dalla SIM. Per le succursali di banche o di imprese di investimento comunitarie si fa riferimento all’operatività della casa madre. - VIII.1.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio iv. v. vi. vii. 2. Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione compresi quelli forniti da provider esterni; ii) il livello d’integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi del depositario e quelli della SGR o della SICAV o SICAF, al fine di garantire l’allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto, modalità di scambio e tempistica dei flussi informativi da e verso la SGR, la SICAV o la SICAF. per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR da parte della SGR, della SICAV o SICAF, il depositario si avvale di strutture e procedure adeguate per la valutazione della valorizzazione del pricing di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità nonché dei beni immobili (4); sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l’integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico; la continuità operativa del servizio di depositario è esplicitamente considerata nell’ambito del piano aziendale di continuità operativa; gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l’autonomia della funzione di depositario, tenuto conto dell’obbligo del depositario di agire in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti agli OICR (art. 48, comma 1, TUF) (5). Autorizzazione 2.1 Decisione dell’intermediario di svolgere le funzioni di depositario Gli intermediari valutano attentamente la decisione di svolgere le funzioni di depositario, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti a esso affidati. La decisione di esercitare le funzioni è deliberata dall’organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno: una valutazione analitica (“autovalutazione”) dell’adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di depositario e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento delle funzioni, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerle (cfr. par. 1) (6). L’autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell’incarico ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di controllo dei rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l’adeguatezza complessiva dell’assetto 4 Per i beni immobili il depositario verifica almeno la correttezza del processo di valutazione, anche ove il gestore faccia ricorso ad un esperto indipendente (cfr. Titolo V, Capitolo IV, par. 4 e Comunicazione congiunta della Banca d’Italia e della Consob del 29 luglio 2010 in materia di processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento). 5 Un intermediario che agisce in qualità di prime broker per un fondo può assumere l’incarico di depositario per detto fondo, a condizione che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai suoi compiti di prime broker e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA. 6 Per i depositari di FIA viene altresì in considerazione quanto previsto dall’art. 92, par. 1, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. - VIII.1.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione organizzativo e dei controlli delle funzioni di depositario (7); un “piano di sviluppo”, su un orizzonte temporale triennale, delle funzioni di depositario, che illustri: i) le prospettive dell’attività in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all’adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell’operatività; iii) gli eventuali ulteriori servizi forniti alla SGR, alla SICAV o alla SICAF (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in outsourcing); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento delle funzioni di depositario sulla situazione patrimoniale dell’intermediario. L’organo di controllo fornisce il proprio parere all’organo con funzione di supervisione strategica in ordine all’“autovalutazione” e al “piano di sviluppo” della stessa. 2.2 Domanda di autorizzazione L’intermediario che intende svolgere le funzioni di depositario presenta alla Banca d’Italia domanda di autorizzazione (8). La domanda indica le categorie di OICR – OICVM e FIA aperti; FIA chiusi mobiliari; FIA immobiliari; FIA riservati che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale – per i quali il soggetto intende svolgere le funzioni di depositario nonché ogni elemento utile per valutare l’idoneità del soggetto medesimo a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente. Alla domanda sono allegati: la delibera dell’organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di depositario, da cui risultano, tra l’altro, le categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario; il parere dell’organo di controllo sull’idoneità all’assunzione dell’incarico; la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al par. 1; la autovalutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo (cfr. par. 2.1); il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1). La Banca d’Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda. Fermo restando quanto previsto nel par. 2.3, l’intermediario può assumere incarichi di depositario con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stato autorizzato. 7 8 Per lo svolgimento di tale attività, le succursali di banche o di imprese di investimento comunitarie sono tenute a nominare un referente locale per l'attività di Internal Audit. Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie o di imprese di investimento, la domanda è presentata dalla direzione generale dell’intermediario. L’intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un’attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte dello stesso intermediario, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all’ammontare del patrimonio di vigilanza, all’esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione. - VIII.1.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione 2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR L’intermediario che intende svolgere i compiti di depositario con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l’autorizzazione (cfr. par. 2.2), lo comunica alla Banca d’Italia almeno 120 giorni prima dell’assunzione dei nuovi compiti (9). Alla comunicazione sono allegati: la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l’altro, le nuove categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario; il parere dell’organo di controllo sull’idoneità a variare o estendere la propria operatività; un aggiornamento della autovalutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo (cfr. par. 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all’estensione dell’operatività delle funzioni di depositario; un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell’operatività (cfr. par. 2.1). Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia può avviare d’ufficio un procedimento diretto a vietare l’estensione delle funzioni di depositario a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio. 2.4 Elenco dei soggetti autorizzati La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di depositario ovvero di calcolo del NAV di OICVM (cfr. Sezione IV) indicando, per ciascun soggetto, le categorie di OICR per le quali sono stati autorizzati a svolgere tali funzioni. 9 Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie e di imprese di investimento, la comunicazione è presentata dalla direzione generale dell’intermediario. L’intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l’estensione dell’operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione. - VIII.1.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE III FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE Agli intermediari che intendono svolgere le funzioni di depositario di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e V, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle società che istituiscono tali fondi. - VIII.1.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L’INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DEGLI OICVM Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nella Sezione II, il depositario adotta specifiche misure organizzative e presidi di controllo qualora intenda ottenere l’autorizzazione all’assunzione dell’incarico di calcolare il valore delle parti dell’OICVM (“calcolo del NAV”), ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. b), TUF. In particolare, l’intermediario: istituisce un’unità operativa dedicata al calcolo del NAV dotata di risorse adeguate (sul piano quantitativo, delle competenze professionali e delle risorse organizzative e informatiche); tale unità può essere inserita anche all’interno della struttura preposta all’attività di depositario purché venga mantenuta separata dall’unità operativa incaricata dei controlli di depositario; è dotato di un processo di valutazione delle attività del fondo adeguato; dispone di un sistema informativo-contabile in grado di assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione della quota; a tal fine – oltre a valutare l’adeguatezza dei sistemi della funzione di depositario già in uso (in particolare per quanto attiene all’integrazione e all’automazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con la SGR) – l’intermediario adotta applicativi di calcolo della quota idonei rispetto alla numerosità degli OICVM per i quali viene effettuato il calcolo e alla tipologia di attività in cui gli stessi sono investiti; è dotato di un sistema di controlli interni adeguato ad assicurare, nel continuo, l’accuratezza del complessivo processo di calcolo del NAV; in tale ambito, devono essere formalizzati i controlli: • di linea, preventivi o successivi alla definitiva valorizzazione della quota, a cura della stessa unità deputata al calcolo del NAV; • di secondo livello, che comprendono, oltre alle verifiche di compliance di spettanza della funzione aziendale di controllo di conformità alle norme, le seguenti attività: i) il riscontro della congruità dei valori assegnati alle grandezze rientranti nel calcolo della quota, attraverso verifiche di tipo campionario, svolte in via continuativa, ex post rispetto alla valorizzazione definitiva del NAV; ii) l’esame della congruità delle metodologie e delle procedure di valutazione utilizzate. Tali compiti possono essere affidati alla stessa unità preposta ai controlli sull’attività di depositario ovvero ad altra entità, purché indipendente dall’unità responsabile del calcolo del NAV; • di terzo livello da parte della funzione di revisione interna. In particolare, la revisione interna valuta la funzionalità e l’affidabilità del complessivo impianto operativo e di controllo; sottopone a verifiche periodiche, nell’ambito della consueta attività di revisione interna, il complessivo processo di calcolo, le procedure utilizzate, il sistema informativo e i presidi di controllo. Alla decisione di assumere l’incarico di calcolo del NAV si applica - VIII.1.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione la procedura indicata nel par. 2.1 della Sezione II. Il depositario che intende ottenere l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di calcolo del NAV presenta domanda alla Banca d'Italia (10). Alla domanda sono allegati: la delibera di approvazione dell’assunzione dell’incarico adottata dall’organo con funzione di supervisione strategica, da cui risultano, tra l’altro, le categorie di OICVM per i quali si intende calcolare il valore del NAV; il parere dell’organo di controllo sull’idoneità all’assunzione dell’incarico; la documentazione attestante i requisiti di cui al presente paragrafo; l’autovalutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all’attività di “calcolo del NAV”; il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all’attività di calcolo del NAV. La Banca d’Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda. 10 Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie e di imprese di investimento, la domanda è presentata dalla direzione generale dell’intermediario. L’intermediario, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda un’attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte dello stesso intermediario, delle condizioni indicate nel secondo capoverso della presente Sezione. Alla domanda si applicano i termini previsti nella presente Sezione. - VIII.1.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE V PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO Il depositario deve assicurare costantemente che gli incarichi di depositario e di calcolo del NAV siano svolti secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a esso affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l’incarico. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, i depositari conducono, almeno una volta l’anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell’operatività un’autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. par. 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell’ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP). Gli esiti dell’autovalutazione sono comunicati alla Banca d’Italia, attraverso l’invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno: - le attività poste in essere nell’anno in esecuzione degli incarichi di depositario e di calcolo del NAV; - le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento; - le eventuali modifiche ai sistemi informativi e organizzativo adottate in relazione alle predette attività; - gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame; - i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositario e di calcolo del NAV; all’assetto - gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di depositario e di calcolo del NAV, con l’indicazione delle masse gestite. Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di depositario e di calcolo del NAV. Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d'Italia avvia un procedimento d’ufficio per revocare l’autorizzazione allo svolgimento delle suddette funzioni. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall’avvio. - VIII.1.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione CAPITOLO II RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO 1. Fonti normative La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni: — artt. 47 e 48 TUF, relativi all’affidamento dell’incarico di depositario e ai compiti del medesimo; — direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; — dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD e, in particolare, dall’art. 83, relativo al contenuto e alle caratteristiche del contratto tra il gestore e il depositario. 2. Rapporti con il depositario La rilevanza dell’attività svolta dal depositario richiede al gestore un’attenta valutazione nella scelta dello stesso, anche in funzione della dimensione e complessità degli OICR per i quali conferisce l’incarico. Il gestore, inoltre, definisce procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti assegnatigli dall’ordinamento e dal contratto di affidamento dell’incarico. Per preservare l’indipendenza e l’autonomia del depositario, secondo quanto previsto dall’art. 48 TUF, il gestore non può conferire l’incarico di depositario qualora il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, i membri dell’organo con funzione di gestione, il direttore generale o i membri del comitato di gestione (11) del gestore medesimo svolgano una delle seguenti funzioni presso il soggetto che intende assumere l'incarico: presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, membro dell’organo con funzione di gestione, direttore generale (12); dirigente responsabile - anche se appartenente a una struttura intermedia dell’organigramma aziendale - delle strutture organizzative del soggetto che svolge funzioni di depositario. La nomina del depositario per ciascun OICR risulta da contratto scritto (13). Il contenuto di tale contratto è disciplinato, per i depositari di FIA, dall’art. 83 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Tale disciplina si applica anche ai depositari di OICVM, ad eccezione di quanto previsto dal par. 1, lett. h). Fermo restando quanto previsto in materia di esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi e attività, i gestori che intendono incaricare il depositario di calcolare il valore della quota di 11 Per comitato di gestione si intende la funzione della SGR, della SICAV o SICAF – comunque denominata – con compiti di definizione delle specifiche scelte di investimento degli OICR. Qualora l’incarico sia assunto da una succursale di banca o di impresa di investimento comunitaria, il gestore non può conferire l’incarico di depositario qualora il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica, i membri dell’organo con funzione di gestione, il direttore generale o i membri del comitato di gestione svolgano le funzioni di presidente dell’organo con funzioni di supervisione strategica, di membri dell’organo con funzione di gestione o di direttore generale della casa madre. 13 I criteri per la scelta del depositario sono approvati dall’organo con funzione di supervisione strategica. 12 - VIII.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione OICVM valutano l'adeguatezza del depositario a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti dell’OICVM. Nella valutazione, il gestore tiene conto delle risorse umane e tecniche, delle procedure di valorizzazione e di controllo, delle metodologie di valutazione dei beni del fondo che il depositario intende impiegare per lo svolgimento dell’incarico. La periodicità e l’estensione delle verifiche sull’idoneità del depositario a effettuare il calcolo del valore della quota sono fissate con delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica, ferma restando l’esigenza di valutare l’adeguatezza del processo di valorizzazione ogni qual volta se ne manifesti la necessità (rilevanti modifiche quali-quantitative degli investimenti, verificarsi di ripetute disfunzioni nell’operatività del depositario, ecc.). Il gestore stipula con il depositario un contratto scritto nel quale sono disciplinati: i compiti e le responsabilità relativi al calcolo del valore della quota e al procedimento di valorizzazione; le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui: i) il gestore fornisce al depositario ogni elemento informativo e documentazione necessari ai fini del calcolo; ii) il depositario informa il gestore circa le risultanze dell’attività di valorizzazione effettuata; le ipotesi di revoca e di rinuncia all’incarico, avendo presente l’esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore della quota. A tal fine, è previsto che: x l’incarico di depositario può essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinunzia del depositario occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; x l’efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa sino a che: i) un altro soggetto in possesso dei requisiti di legge accetti l’incarico in sostituzione del precedente; ii) la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dall’ordinamento; iii) i beni dell’OICR siano trasferiti presso il nuovo depositario. - VIII.2.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione CAPITOLO III OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Le presenti disposizioni contengono la disciplina di attuazione dell’art. 48 TUF relativo ai compiti del depositario di OICR, con particolare riferimento al monitoraggio dei flussi di cassa, all’individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell’OICR da parte del depositario. Tale disciplina tiene altresì conto delle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che prevede misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai depositari di FIA. Al fine di dettare una disciplina unitaria e organica dei compiti dei depositari di OICR, le presenti disposizioni estendono anche ai depositari di OICVM fatte salve talune specificità - le disposizioni dettate dal Regolamento delegato per i depositari di FIA. 2. Fonti normative La materia è regolata: dall’art. 48 TUF, commi 2, 3 e 4, che definisce i compiti e le responsabilità del depositario e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le disposizioni di attuazione; dalle direttive UCITS e AIFMD rispettivamente per i depositari di OICVM e di FIA; dal Regolamento delegato (UE) n 231/2013, e in particolare dal Capo IV, Sezione 3, relativo alle funzioni del depositario, ai doveri di diligenza e agli obblighi di separazione in caso di delega di funzioni. - VIII.3.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE II CONTI IN CONTANTI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA Il depositario dell’OICR detiene le disponibilità liquide dell’OICR (14) o assicura l’adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell’OICR. Con riferimento agli OICVM, i conti destinati a ricevere i pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all’atto della sottoscrizione delle quote del fondo e i conti di gestione devono essere aperti esclusivamente presso il depositario, ad eccezione di quelli funzionali all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro. Ove la liquidità dei FIA non sia affidata al depositario, questi deve assicurare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all’atto della sottoscrizione delle quote o azioni di un OICR siano stati ricevuti e la liquidità dell’OICR sia registrata in conti aperti: i) a nome dell’OICR; ii) a nome del gestore che opera per conto dell’OICR; iii) a nome del depositario (15) che opera per conto dell’OICR, presso banche centrali o banche italiane o estere. Il soggetto presso il quale sono detenute le disponibilità liquide deve istituire e conservate apposite evidenze della liquidità degli OICR. Tali evidenze devono essere relative a ciascun OICR (o ciascun comparto) e devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun OICR (o comparto). Gli obblighi di monitoraggio della liquidità da parte dei depositari di FIA sono disciplinati dagli artt. 85 e 86 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Tale disciplina si applica anche ai depositari di OICVM. 14 15 Le SIM e le succursali di imprese di investimento applicano quanto previsto in materia di deposito delle disponibilità liquide nel Regolamento della Banca del 29 ottobre 2007. Il depositario detiene la propria liquidità in conti distinti da quelli in cui è detenuta la liquidità degli OICR per cui opera. - VIII.3.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE III OBBLIGHI DI CUSTODIA (16) E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA’ Il depositario tiene in custodia: gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati (17); gli strumenti finanziari per i quali è possibile la registrazione in appositi conti nei libri contabili del depositario stesso; a tal fine, il depositario registra gli strumenti nei propri libri contabili in conti separati aperti a nome di ciascun OICR, in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un OICR da quelle detenute per conto di altri soggetti e dalle attività di pertinenza del depositario stesso (18). Le funzioni di custodia relativi a tali strumenti sono disciplinate con riguardo ai FIA dall’art. 89 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; tale disciplina si applica anche ai corrispondenti strumenti detenuti da OICVM. Per i beni diversi da quelli che possono essere detenuti in custodia secondo le precedenti disposizioni, il depositario verifica la proprietà da parte dell’OICR di tali attività, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dal gestore e, se disponibili, sulla base di evidenze e riscontri esterni, e conserva un registro aggiornato di tali beni. Le funzioni di verifica da parte dei depositari su tali beni pertinenti a FIA sono disciplinate dall’art. 90 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; tale disciplina si applica anche ai beni pertinenti a OICVM (19). 16 Per attività di custodia si intendono le attività di custodia e amministrazione titoli. Gli strumenti finanziari che non possono essere fisicamente consegnati rientrano comunque negli obblighi di custodia del depositario se rispettano le condizioni previste dall’art. 88, par. 1, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. La disciplina dell’art. 88 si applica anche agli OICVM. 18 Si applica quanto previsto in materia di evidenza dei beni della clientela nel Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, Titolo V, Sezione II, par. 1. 19 Il depositario può richiedere la stipula di un accordo tra il gestore, il depositario e l’emittente o l’agente dell’emittente finalizzato a definire le informazioni pertinenti di cui il depositario necessita per assolvere i suoi obblighi, nonché tempi e modalità con cui fornire al depositario tali informazioni. È fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo del GEFIA di assicurare che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dei FIA secondo quanto previsto dall’art. 92, par. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 17 - VIII.3.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE IV ALTRI OBBLIGHI Nello svolgimento degli obblighi di sorveglianza nonché delle funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi, alla valutazione delle parti di OICR, all’esecuzione delle istruzioni del gestore, al regolamento delle operazioni e alla distribuzione dei redditi dell’OICR, i depositari di FIA si attengono a quanto previsto dall’art. 87 e dagli artt. 92-97 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 (20). Tale disciplina si applica anche ai depositari di OICVM, con eccezione dell’art. 95, lett. a) nella parte afferente il rispetto delle restrizioni all’investimento e i limiti di leva fissati nella documentazione di offerta. 20 Con particolare riferimento alle funzioni relative alla valutazione delle quote e azioni di OICR, il depositario definisce le procedure di sorveglianza nei confronti del gestore, eventualmente differenziate per tipologia di OICR e sulla base della specifica suddivisione dei compiti tra gestore e depositario. - VIII.3.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE V DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA’ DEI BENI DELL’OICR 1. Requisiti per la delega Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell’OICR previste nella Sezione III (21)(22). Si applica, in quanto compatibile, oltre alle previsioni contenute nella presente Sezione, la disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali prevista per le banche e per le SIM, a seconda della natura del depositario. La delega delle funzioni di custodia può essere conferita unicamente a: a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori (23); b) banche italiane o estere; c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c), siano soggetti a verifica contabile periodica esterna per garantire che gli strumenti finanziari siano nella loro effettiva disponibilità (24). Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR, della SICAV o della SICAF interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR, SICAV o SICAF sia contenuta l’indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati (25). In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati all’OICR, o al comparto per il quale è effettuato la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato. 21 Rientra nella delega il c.d. sudeposito, ossia la delega delle funzioni di custodia senza trasferimento degli obblighi di registrazione adeguata degli strumenti finanziari. 22 Ai fini della presente Sezione, la prestazione di servizi di cui al d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini di detto d.lgs. o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata delega delle funzioni di custodia. 23 Non rientra nella delega l’attività di custodia svolta dagli organismi italiani o esteri abilitati alla gestione accentrata di strumenti finanziari limitatamente agli strumenti per i quali tali organismi accentrano l’attività di emissione (cc.dd. issuer Central Securities Depositaries). 24 Ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti citati, il depositario può delegare le sue funzioni a tale soggetto solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, a condizione che: a) gli investitori dell’OICR interessato siano stati debitamente informati prima del loro investimento del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano; e b) il gestore abbia fornito istruzioni al depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale della custodia degli strumenti finanziari. 25 Le previsioni di tale capoverso non si applicano al subdeposito come definito nella nota 23. - VIII.3.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione La delega inoltre può essere rilasciata a condizione che: le funzioni non siano delegate nell’intento di aggirare le prescrizioni di legge e regolamentari applicabili; x il depositario agisca con diligenza nella selezione e nella nomina del terzo a cui intenda delegare le citate funzioni, e continui secondo diligenza ad effettuare il riesame periodico e il costante monitoraggio del delegato e delle misure organizzative da questo adottate in relazione ai compiti delegati; x il terzo abbia le competenze ed un assetto organizzativo idoneo a garantire l’efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso delegati, avute anche presenti le caratteristiche delle attività degli OICR per i quali intende svolgere le funzioni di custodia; x il terzo tenga separate le attività degli OICR per i quali agisce il depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti a detti OICR. Le attività di pertinenza di ciascun OICVM o di ciascun comparto di OICVM devono essere rubricati in conti separati intestati al depositario – con indicazione che si tratta di beni di terzi – tenuti separati da quelli relativi alle attività di proprietà del depositario medesimo; x al terzo si applica quanto previsto in materia di riuso dei beni dell’OICR da parte del depositario (cfr. Sezione VI); in ogni caso, il terzo non può fare uso delle attività dell’OICR senza il previo consenso del gestore e senza previa notifica al depositario; x il terzo ottemperi agli obblighi di custodia, di verifica della proprietà e di registrazione di cui alla Sezione III nonché ai doveri di diligenza professionale e di gestione dei conflitti di interesse previsti per il depositario. Il delegato può a sua volta subdelegare i compiti di cui alla Sezione III, purché siano soddisfatti i requisiti e le condizioni per la delega previste nella presente Sezione. Gli obblighi di diligenza nello svolgimento delle funzioni e di separazione delle attività custodite per i soggetti cui siano state delegate le funzioni di custodia di beni pertinenti a FIA sono disciplinati dagli artt. 98 e 99 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Tale disciplina si applica anche alla delega di funzioni di custodia di beni pertinenti a OICVM. x 2. Nomina del prime broker Le funzioni attribuite a depositario e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell’ambito della gestione di FIA, a soggetti specializzati (c.d. prime broker) per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell’OICR, monitoraggio del rischio assunto, clearing delle operazioni, ecc.) (26). Il depositario deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del FIA e di verificare i vincoli 26 La nomina del prime boker e le condizioni di svolgimento dei servizi integrati devono risultare da contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto ed è conforme a quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso. Nel selezionare e nel designare i prime broker con cui concludere il contratto, i gestori agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute. - VIII.3.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza del fondo siano concessi in garanzia al prime broker a fronte di operazioni di finanziamento, adempiendo agli obblighi previsti dall’art. 91 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Tale articolo si applica anche agli OICVM. Nel caso in cui il depositario intenda delegare le proprie funzioni di custodia al prime broker si applica quanto previsto nel par. 1. - VIII.3.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE VI RIUSO DEI BENI DELL’OICR I depositari non possono utilizzare nell’interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari custoditi di pertinenza dei FIA, salvo consenso espresso in forma scritta dal gestore. Il consenso del gestore deve indicare le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. Il depositario deve attenersi alle istruzioni impartite dal gestore. Le evidenze contabili devono inoltre essere tali da consentire l’individuazione in qualsiasi momento del tipo e dell’ammontare degli strumenti finanziari utilizzati. Gli strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM non possono mai essere oggetto di riuso da parte dei depositari. - VIII.3.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione CAPITOLO IV RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il TUF (art. 49) disciplina la responsabilità del depositario, prevedendone la responsabilità nei confronti del gestore e dei partecipanti all’OICR per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità del depositario. Al riguardo, il TUF fa salva l’eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e terzo delegato, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del delegato. Le presenti disposizioni dettano la disciplina di attuazione della responsabilità del depositario, con particolare riferimento all’individuazione dei casi in cui gli accordi di assunzione in via esclusiva di responsabilità da parte del delegato sono consentiti e il loro contenuto minimo. 2. Fonti normative La materia è regolata: dall’art. 49 TUF che disciplina la responsabilità del depositario e attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di disciplinare glie eventuali accordi scritti tra il gestore, il depositario e il soggetto delegato volti a determinare l’assunzione, in via esclusiva, della responsabilità da parte del delegato; dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. - VIII.4.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE II RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO Le fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e l’esonero di responsabilità dei depositari di FIA sono disciplinati dagli artt. 100 e 101 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. - VIII.4.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo VIII - Depositario di OICR e di fondi pensione SEZIONE III ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA L’eventuale delega di funzioni di cui al Capitolo III, Sezione V, non altera la responsabilità del depositario. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi, il depositario di FIA è esonerato da responsabilità se: a) sono soddisfatti i requisiti per la delega delle funzioni di custodia; b) è stato stipulato per iscritto un contratto tra il gestore, il depositario e il terzo delegato con cui si trasferisce espressamente a quest’ultimo la responsabilità del depositario in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti dal delegato; c) il contratto di cui alla lett. b) indica la ragione oggettiva per l’esonero dalla responsabilità del depositario in conformità all’art. 102 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino i requisiti di delega di cui al Capitolo III, Sezione V, il depositario di FIA può essere esonerato da responsabilità in caso di perdita degli strumenti da parte del soggetto locale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il regolamento o i documenti costitutivi dell’OICR consentono espressamente tale esonero alle condizioni previste nel presente paragrafo; b) gli investitori dell’OICR sono stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l’investimento; c) il gestore abbia fornito istruzioni al depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale della custodia degli strumenti finanziari; d) esiste un contratto scritto tra il gestore, il depositario e il soggetto locale che preveda espressamente il trasferimento della responsabilità in capo a quest’ultimo. - VIII.4.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IX – Sanzioni amministrative TITOLO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE CAPITOLO I PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Per le procedure relative all’applicazione delle sanzioni amministrative alle SGR, alle SICAV, alle SICAF e ai depositari, si rinvia al Provvedimento del 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell’art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28.12.2005, n. 262) e alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012. - IX.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo X – Disposizioni finali e transitorie TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPITOLO I DISPOSIZIONI ABROGATE È abrogato il Titolo V, Capitolo VI (“Banca depositaria di OICR e di fondi pensione”) della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. - X.1.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo X – Disposizioni finali e transitorie CAPITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE I soggetti che gestivano FIA chiusi alla data del 22 luglio 2013 che non hanno effettuato né effettueranno investimenti supplementari successivamente a tale data non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento. I soggetti che gestiscono FIA chiusi il cui periodo di sottoscrizione per gli investitori si è chiuso prima del 22 luglio 2013 e che sono costituiti per un periodo di tempo che termina al più tardi il 22 luglio 2016 non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi del presente Regolamento. Essi sono tenuti a rispettare la disciplina contenuta nel Titolo IV, Capitolo V in materia di prospetti contabili e il Titolo III, Capo IIquater, TUF, in materia di obblighi delle SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate e di emittenti. Le SGR già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento effettuano la comunicazione relativa al mancato superamento delle soglie di cui al Titolo II, Capitolo I, Sezione VII entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, se intendono essere iscritte all’albo delle SGR come gestori sotto soglia. Le SGR si adeguano entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento alle disposizioni in materia di: i) investimento del patrimonio di vigilanza in attività liquide (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V, par. 2); modalità di calcolo della provvigione di incentivo, con particolare riferimento alla coerenza con la politica di investimento dell’indice indicato nel regolamento del fondo (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1, nota 9). Agli investimenti dei FIA non riservati a investitori professionali effettuati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi i limiti prudenziali previsti dalla disciplina previgente. I depositari di OICVM si conformano a quanto previsto dall’art. 93, par. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 entro il 1° gennaio 2016. - X.2.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO I.1.1 ALLEGATO I.1.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 39 TUF omissis - A.I.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 ALLEGATO II.5.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA SEZIONE I DEFINIZIONI Ai fini della presente disciplina si definiscono: — “società di assicurazione”, l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa; — “partecipazione”: il possesso da parte della SGR di azioni o quote: a) nel capitale di società controllate (1) o sottoposte a influenza notevole o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante; b) o che comunque attribuisce la titolarità di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento; — “plusvalenza (minusvalenza) implicita”, differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono; — “incentivi al rimborso anticipato”, clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l’aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall’emittente alla data di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. call date). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato le clausole che, in caso di mancato esercizio dell’opzione call, alternativamente: a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo “step up”. L'ammontare dello stepup non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso; b) comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca (cd. principal stock settlement). I meccanismi di principal stock settlement devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento 1 ( ) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi. - A.II.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell’emissione (cap) (2); c) possano esercitare sull’emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l’opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale; “strumenti innovativi di capitale”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 3, Sez. II e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell’emittente; “strumenti non innovativi di capitale”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 3, Sez. II e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell’emittente. 2 ( ) Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza, il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula: M = valore nominale dello strumento x 150% / valore di mercato delle azioni al momento dell’emissione. - A.II.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 SEZIONE II STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Struttura del patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni. 1.1 Patrimonio di base (Tier 1) Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti: a1) il capitale versato (cfr. par. 2); a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni; a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 3); a4) l’utile del periodo (3); a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 7). Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative: b1) le azioni proprie; b2) l'avviamento (4); b3) le immobilizzazioni immateriali (5); b4) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso; b5) gli altri elementi negativi; b6) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base. La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b6) costituisce il "patrimonio di base". La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. 1.2 Patrimonio supplementare (Tier 2) Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4: a1) le riserve da valutazione (6); a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base; 3 ( ) Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un’attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo. 4 ( ) La deduzione dell’avviamento è effettuata al lordo della “riserva da differenze di cambio” negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico). 5 ( ) Se valutate al fair value, al netto delle relative riserve. 6 ( ) Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR. - A.II.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4); a4) gli altri elementi positivi (7); a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 7). Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative: b1) gli altri elementi negativi; b2) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare. La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b2) costituisce il "patrimonio supplementare". 1.3 Deduzioni Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 10 secondo le modalità ivi indicate. 1.4 Limiti di computabilità Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono computabili entro i seguenti limiti: a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza contrattuale); b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi); c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2: — in via automatica qualora per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia; — su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell’emittente. 7 ( ) Si fa riferimento alle “differenze di cambio” rilevate in bilancio quando presentano segno positivo. - A.II.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell’emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato. Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo capoverso. Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3. Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3. In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le SGR a eccedere i limiti di cui al presente paragrafo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la SGR presenta un’istanza motivata, accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione a eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SGR. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza * * * Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza. 2. Capitale Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti. Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche: a) sono emessi direttamente dalla SGR; b) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio; d) sono privi di scadenza (8); e) sono interamente liberati; f) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS); g) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della SGR o di riduzione del capitale sociale (9); 8 ( ) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto. 9 ( ) Restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile. - A.II.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 h) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti “pari passu” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi (10); i) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o riserve di utili distribuibili (11); j) non prevedono limitazioni nella determinazione dell’ammontare del dividendo (cap); k) non sono privilegiati nella copertura delle perdite; l) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano (12); m) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione (13). I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di cui al presente paragrafo. 3. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle SGR. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche: a) i titoli devono essere irredimibili (14) o avere una scadenza non inferiore a 30 anni (15). L’eventuale facoltà di rimborso da parte dell’emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall’emissione e previa autorizzazione della Banca d’Italia; 10 ( ) Non è ammissibile un privilegio determinato in relazione al valore nominale dell’azione (ad es. 2% del valore nominale). 11 ( ) Cfr. d.lgs del 28 febbraio 2005, n. 38. 12 ( ) Non sono ammessi cap o clausole che prevedano l’attribuzione di una quota fissa. 13 ( ) Non devono inoltre sussistere comportamenti della SGR che generino tali aspettative. 14 ( ) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza dei titoli coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto. 15 ( ) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SGR non coincidano, si considera la durata effettiva. L’ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SGR che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali: - data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009; - inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009; - fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009; - data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2039. In tal caso la “durata effettiva” del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009. - A.II.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 b) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previsti prima di 10 anni di vita del prestito; c) il contratto: i) deve prevedere la possibilità per l’emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la SGR non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia; iii) non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell’emittente. Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano: - il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 2 per il periodo in cui l’emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (dividend stopper); - l’obbligo per l’emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (look back period), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione (“pari passu”) o un grado di subordinazione maggiore (dividend pusher). Le clausole di dividend pusher non sono efficaci qualora: - per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli; - la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell’emittente; - i dividendi siano stati pagati attraverso le attribuzioni di strumenti di capitale; d) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente; e) con riferimento agli strumenti di cui al par. 1.4, lett. a) e b), il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della SGR medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio: - la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 2; - la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell’emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 percentuale del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all’aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Tier 1 (cd. rivalutazione “pro rata” e “pari passu”) (16). Finché non è ripristinato il valore nominale degli strumenti non possono essere pagati interessi sugli stessi, non è ammissibile il loro rimborso ed eventuali dividend stopper non producono effetti. Il contratto deve prevedere la possibilità per l’emittente o la Banca d’Italia di attivare i predetti meccanismi di assorbimento delle perdite laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l’attivazione automatica qualora il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del 75% del requisito patrimoniale per effetto di perdite di esercizio; f) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d’Italia di disporre l’attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera e) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell’emittente; g) in caso di liquidazione della SGR, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori. 4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla SGR emittente - i seguenti elementi: - gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili (17) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia; - le passività subordinate. Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al fair value oppure siano designati come “operazioni coperte” nell’ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell’ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 7). I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono. 4.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale 16 ( ) L’aggregato è formato dalla somma degli elementi patrimoniali del patrimonio di base indicati ai punti a1), a2) e a3) del par. 1.1 (Patrimonio di base) della presente Sezione. 17 ( ) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto. - A.II.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 previsto per l'autorizzazione all'attività di gestione collettiva del risparmio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all’autorizzazione della Banca d'Italia. Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso è subordinato all’autorizzazione della Banca d'Italia. 4.2 Passività subordinate di 2° livello Le passività subordinate emesse dalle SGR concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (18); c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia. I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza. I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso. 18 ( ) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SGR non coincidano, si considera la durata effettiva. L’ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SGR che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali: - data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009; - inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009; - fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009; - data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2014. In tal caso la “durata effettiva” del prestito è inferiore ai 5 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009. - A.II.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della SGR. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate. 5. Riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) L’acquisto o il rimborso da parte della SGR di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale è soggetto all’autorizzazione della Banca d'Italia. L’istanza deve essere presentata dopo l’adozione della delibera da parte dell’organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l’ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SGR, anche in relazione agli effetti dell’operazione. L’istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all’istanza è allegata la delibera con cui l’organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il “piano di riacquisto/rimborso” dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni). Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto o di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La Banca d'Italia autorizza il riacquisto o il rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SGR. Fermo restando l’obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute (19), a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione della Banca d’Italia i titoli oggetto dell’operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza. 19 ( ) Cfr. par. 1.1, lett. b.1) - A.II.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 Il riacquisto o il rimborso può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell’autorizzazione della Banca d’Italia. 6. Rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza La Banca d’Italia autorizza: - il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della SGR di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione; - il rimborso/riacquisto anticipato da parte della SGR di passività subordinate di propria emissione. L’istanza deve essere presentata dopo l’adozione della delibera da parte dell’organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l’ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SGR, anche in relazione agli effetti dell’operazione. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La SGR valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2-sexies del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-bis, lett. l del TUF). La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della SGR. In tale ambito, la Banca d’Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni: a) per effetto dell’operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia; b) l’operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l’adeguatezza della posizione di liquidità. In ogni caso la Banca d’Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente o che l’eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve). La SGR può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (20). In caso di acquisito di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l’ammontare liberamente acquistabile 20 ( ) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della SGR di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti. - A.II.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (21). Le quote, a qualunque titolo detenute dalla SGR, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all’autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (22). Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla SGR per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della SGR con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la SGR deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell’ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione. 7. Filtri prudenziali Le componenti di seguito indicate, connesse con l’applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio delle SGR, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati. Attività finanziarie disponibili per la vendita (23) 7.1 Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di OICR) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni: 21 ( ) Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla SGR emittente. 22 ( ) Per effetto della clausola illegality clause il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un factum principis al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto. 23 ( ) Si applica quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di “Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali” del 18.5.2010 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010). - A.II.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 - gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare; - gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base. Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame. Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico. Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° livello emesse da banche, società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” e dedotte dal patrimonio di vigilanza della SGR. 7.2 Immobili Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare. Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare. Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento. 7.3 Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la SGR l’immediata assunzione del proprio rischio di impresa (24) sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello) (25), indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio. Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che non comportano per la SGR l’immediata assunzione del proprio rischio di impresa, in quanto tale rischio rimane in capo alla controparte per tutta la durata dell’operazione, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza in 24 ( ) Ad esempio, l’acquisto a termine di un numero fisso di azioni a un prezzo unitario prestabilito, da regolare su base netta (differenza tra tale prezzo e il valore corrente delle azioni alla scadenza). 25 ( ) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al fair value dell’impegno a termine. - A.II.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 relazione alla tipologia di strumento sottostante e alla durata contrattuale dell’operazione. In particolare: a) qualora l’impegno abbia per oggetto titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della S G R o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla SGR: se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni e il regolamento dell’operazione è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio di base; se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni ma il regolamento dell’operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ovvero è inferiore a 10 anni le risorse patrimoniali sono dedotte dal patrimonio di base (26); se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni, ma il regolamento dell’operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ovvero è compresa tra 5 e 10 anni, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio supplementare; b) qualora l’impegno abbia per oggetto strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate di 2° livello emesse dalla banca, se la durata è inferiore a 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, o 5 anni, per le passività subordinate, l’impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio supplementare. In ogni caso, se la durata è “a vista” (ad esempio, opzioni emesse di tipo americano), l’impegno a termine deve essere dedotto: dal patrimonio di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della SGR o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla SGR; dal patrimonio supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello. 7.4 Valutazione al fair value: variazioni del proprio merito creditizio Gli effetti della valutazione delle “passività finanziarie valutate al fair value” emesse dalla SGR, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa, non sono computati nel patrimonio di vigilanza per la componente dipendente dalle variazioni del merito creditizio della SGR. In particolare: - la relativa minusvalenza cumulata netta è reintegrata nel patrimonio di base; - la relativa plusvalenza cumulata netta è dedotta dal patrimonio di base. 7.5 Altri filtri prudenziali I seguenti elementi sono computati nel patrimonio di base: - saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati emessi dalla SGR per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di 26 ( ) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al fair value dell’impegno a termine. - A.II.14 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al fair value” ovvero siano oggetto di copertura. I seguenti elementi sono dedotti dal patrimonio di base: - saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati emessi dalla SGR per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al fair value” ovvero siano oggetto di copertura; 8. Altri elementi negativi Gli altri elementi negativi del patrimonio di base comprendono qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione (“gain on sale”) di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale (27). Fra gli elementi negativi del patrimonio supplementare rientrano le “differenze di cambio” rilevate in bilancio nelle “riserve da valutazione”, quando presentano segno negativo nonché le rettifiche connesse con insussistenze dell’attivo, ammanchi, rapine, ecc. , non ancora addebitate al conto economico. 9. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato e non valutate al fair value in bilancio, si compensano. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare. Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento. 10. Deduzioni Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare: a) le partecipazioni in banche, società finanziarie, IMEL, istituti di pagamento e società di assicurazione superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di allocazione; b) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile 27 ( ) Ad esempio, i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (“future margin income”). - A.II.15 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (28); le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento e società di assicurazione pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3; d) le quote di OICR emesse esclusivamente per compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, in presenza dei requisiti di cui al Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.2.1, nota 15, e non consegnate fino alla data di regolamento del trasferimento delle stesse all’acquirente. Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività. c) Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti a), e c), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti. 10.1 Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza i. ii. iii. Le SGR non deducono da patrimonio: le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di irredimibili o subordinati verso i medesimo soggetti; le partecipazioni, le azioni o quote in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo; gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà. 28 ( ) Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, le azioni non nominative. Il calcolo è effettuato al lordo dell’effetto fiscale. - A.II.16 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 11. Calcolo del patrimonio di vigilanza 11.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data. Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. Queste disposizioni si applicano anche alle SGR che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre. Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale. 11.2 Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni. L’ammontare deve essere determinato escludendo la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficienza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per il controllo o la revisione contabile. 11.3 Variazioni patrimoniali trimestrali Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da: - A.II.17 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO II.5.1 operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve; acquisti, anche a termine, e vendite di azioni, quote, strumenti ibridi di patrimonializzazione o strumenti subordinati di propria emissione; aumenti delle perdite di rilevante entità; emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati; assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione; assunzioni e dismissioni di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche, società finanziarie, società di assicurazione; processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.. - A.II.18 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO III.3.1 ALLEGATO III.3.1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV/SICAF MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SICAV/SICAF DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO ALLA DATA DI CUI SOPRA ARTICOLI DELLO STATUTO DATA DI EFFICACIA - A.III.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.1 ALLEGATO IV.1.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469 D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 469 Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti. (In G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1999 - Serie generale) IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; VISTO altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore; SENTITE la Banca d'Italia e la Consob; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998; VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA Il seguente regolamento: Art.1 (Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV) 1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento - A.IV.1 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.1 del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore: a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative; b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative. 3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l’intera partecipazione. 4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c). Art. 2 (Modalità di calcolo della quota di capitale) 1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 1, commi 1 e 2 si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; - A.IV.2 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.1 c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta. 2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'art.1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia. Articolo 3 (Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto) 1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità. 2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata: a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM; b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV; c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV. Articolo 4 (Norma transitoria) 1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11.11.1998 IL MINISTRO: CIAMPI - A.IV.3 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.2 ALLEGATO IV.1.2 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE 1. Certificato generale del casellario giudiziale; 2. certificato dei carichi pendenti; 3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; 4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri. B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia 1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima; 2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98. C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia 1. La documentazione sub A); 2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza. - A.IV.4 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.3 ALLEGATO IV.1.3 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano. Cittadini italiani e di Stati comunitari Cittadini di Stati extracomunitari Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE. I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1). Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.1.2, parte B. Persone fisiche Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato. Persone giuridiche Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. Accordi con le amministrazioni competenti A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni. Attestazione dell'interessato Nel caso in cui tali accordi non siano stati utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i impegnino per iscritto a produrre direttamente la eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente dichiarazioni sostitutive rese. definiti, possono soggetti che si documentazione a comprova delle L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. 1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento. - A.IV.5 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.3 Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione dello stesso, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati. A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti in SGR e SICAV/SICAF. - A.IV.6 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________ nat__ a __________________________ provincia di ______________________ (______) il ___/___/ ____, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione / all’esercizio dei servizi di gestione della ________________________________ (1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella ________________________________ (1), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469, DICHIARA: – di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; – di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; – di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; – di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; – di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; – di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri: __________________________________________________________________________ - A.IV.7 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.3 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Luogo e data__________________ Il dichiarante ____________________________________ _____ ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ ___________________________________, in qualità di dipendente addetto all'unità ______________________________________ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ______________________________________________, la cui identità mi risulta da _____________________________________________, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di _____________________, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra. Luogo e data _______________________ L'INCARICATO ____________________________________ ____ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/La sottoscritt______________________________________________________________ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente. Il dichiarante _________________________________ INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in - A.IV.8 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.3 conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili adottato dalla Banca d’Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d’Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d’Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia (Servizio Organizzazione). I Responsabili del trattamento dei dati sono: il Capo pro-tempore del Servizio Costituzioni e gestione delle crisi / il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari / il Direttore pro-tempore della competente Filiale, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d’Italia. - A.IV.9 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.3 NOTE PER LA COMPILAZIONE 1) Indicare la SGR o SICAV/SICAF. 2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000). - A.IV.10 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.4 ALLEGATO IV.1.4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE DEL POTENZIALE ACQUIRENTE 1) Potenziale acquirente persona fisica a) curriculum vitae completo, recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse, con separata evidenza delle cariche assunte in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un soggetto vigilato o di altra impresa, e con indicazione dell’attività svolta da dette imprese; b) indicazione delle eventuali attività di acquisizione e gestione di partecipazioni, attuale e pregressa, in imprese di qualsiasi tipologia con separata evidenza delle partecipazioni detenute in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo. Con riferimento alle società eventualmente controllate, informazioni sulla loro situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) in caso di cariche detenute, al momento della presentazione dell’istanza, in soggetti vigilati anche non armonizzati o extracomunitari, indicazione dell’autorità che ha già condotto la valutazione su quelle cariche; d) informazioni in ordine alla presenza o meno delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate: 1 1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione; 2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione; 3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento; 4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; 5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo; 6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti (1). Normalmente la valutazione viene condotta con riferimento alle circostanze intervenute nei 5 anni precedenti alla presentazione della comunicazione ai sensi delle presenti disposizioni. - A.IV.11 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.4 2) Potenziale acquirente persona giuridica 2 a) descrizione dell’attività imprenditoriale svolta; b) gli eventuali patti parasociali che riguardano la sua governance; c) indicazione dei soci che vi detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto e comunque di coloro che ne detengono il controllo o vi esercitano l’influenza notevole; d) elenco completo dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti insieme alle informazioni, per ciascuno di essi, delle informazioni richieste al punto 1 della presente Sezione; e) delibera del consiglio di amministrazione da cui risulti che coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (ovvero coloro che ricoprono cariche equivalenti) sono in possesso dei requisiti di correttezza, competenza professionale a tenore delle presenti disposizioni (2); f) dichiarazione della società con la quale si attesta l’insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d’Italia nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza; g) per le persone giuridiche, il fatto di essere state soggette a responsabilità amministrativa, anche in virtù di una sentenza non passata in giudicato, o essere state destinatarie di misure cautelari, anche se ancora appellabili, in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente da reato). A tal fine vengono valutati gli stessi dati e le stesse informazioni di cui al precedente punto 1) (“Potenziali acquirenti persone fisiche”). - A.IV.12 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.5 ALLEGATO IV.1.5 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA DEL POTENZIALE ACQUIRENTE E AL RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 1) Potenziale acquirente persona fisica Il potenziale acquirente invia alla Banca d’Italia le seguenti informazioni: a) l’ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto al reddito e al patrimonio del potenziale acquirente e le fonti di finanziamento utilizzate nonché i rapporti di indebitamento complessivamente intrattenuti con il settore finanziario; b) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell’eventualità che l’impresa vigilata in cui si intende acquisire la partecipazione presti garanzie; c) la situazione economico-patrimoniale riferita all’attività d’impresa eventualmente svolta in via diretta dalla persona fisica ovvero per il tramite società controllate; d) l’indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente l’impresa vigilata qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà; e) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che detengono cariche nell’impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo; f) l’indicazione delle relazioni d’affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente e le società dal medesimo controllate hanno in essere con: (i) coloro che detengono nel capitale della SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo partecipazioni soggette ad autorizzazione; (ii) coloro che detengono cariche nella SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo; (iii) la SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce l’acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, nonché il soggetto posto al vertice della catena partecipativa; (iv) società con cui la SGR, SICAV o SICAF intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari. 2) Potenziale acquirente persona giuridica con sede in Italia Il potenziale acquirente invia alla Banca d’Italia le seguenti informazioni: - A.IV.13 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.5 a) l’ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto ai ricavi e al patrimonio netto, con indicazione dell’impatto della prospettata operazione di acquisizione o di incremento sulla situazione di liquidità del potenziale acquirente e dell’eventuale gruppo di appartenenza; le forme di finanziamento utilizzate; b) i bilanci e relazioni degli organi di amministrazione e controllo e della società di revisione relativi agli ultimi tre esercizi; nel caso di cui al successivo punto (f), è richiesto altresì il bilancio consolidato relativo all’ultimo esercizio; c) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell’eventualità che le proprie azioni o quelle del soggetto target costituiscano garanzia; d) l’indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente la società acquisita qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà; e) ove esistente, rating del potenziale acquirente e del gruppo di appartenenza; f) qualora il potenziale acquirente appartenga a un gruppo: i) l’organigramma del gruppo con indicazione delle attività svolte dalle diverse componenti (comprese le componenti industriali), della loro localizzazione territoriale, dei soggetti vigilati e delle relative autorità competenti; ii) l’indicazione dei presidi volti a garantire che le singole componenti del gruppo rispettino la disciplina loro applicabile; g) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che ricoprono cariche nell’impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo; h) l’indicazione delle relazioni d’affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente (e coloro che vi detengono il controllo o vi ricoprono cariche) e le società dal medesimo controllate hanno in essere con: (i) coloro che detengono nel capitale della SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo, partecipazioni soggette ad autorizzazione; (ii) coloro che detengono cariche nella SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo; (iii)la SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce l’acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa, le società con cui la SGR, SICAV o SICAF intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari. Ai fini di questo paragrafo e del precedente paragrafo 1), il termine “cariche” indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i soggetti che rivestono funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti. 3) Potenziale acquirente persona giuridica con sede al di fuori dell’Italia Il potenziale acquirente persona giuridica che abbia la propria sede al di fuori dell’Italia è tenuto a fornire: - A.IV.14 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.5 - la documentazione analoga a quella indicata sub 2); - ove rilasciate, le lettere di “good standing” o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d’origine; - dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l’inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell’ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane. 4) Partecipazioni indirette In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un’unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF. - A.IV.15 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.6 ALLEGATO IV.1.6 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Il potenziale acquirente invia alla Banca d’Italia le seguenti informazioni: 1 a) le fonti di finanziamento che intende utilizzare per il compimento dell’operazione di acquisto o incremento della partecipazione con indicazione della relativa provenienza (es. risorse proprie, specificandone l’origine, indebitamento ed eventuale costituzione in pegno delle partecipazioni acquisite, emissione sul mercato di titoli di debito o di capitale, cessione di attività). Le informazioni sulla provenienza dei fondi devono consentire di ricostruire senza soluzione di continuità, che le somme sono state convogliate attraverso soggetti o imprese vigilate da un’autorità competente dello SEE o di paesi terzi considerati equivalenti (1); b) evidenza del fatto che non è mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente. In caso di potenziali acquirenti persone giuridiche questo requisito va appurato con riferimento a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti; c) la propria residenza e la sede delle società dallo stesso controllate o, in caso di persona giuridica, la sede delle società che appartengono al medesimo gruppo; d) la frequenza con cui, nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza, sono state effettuate operazioni di ricollocamento della sede principale dell’attività, di cambio di controllo o sostituzione del management in una o più delle società appartenenti al gruppo o, in caso di persona fisica, delle società da lui controllate. In applicazione del principio di proporzionalità, la mancanza di documentazione solo con riferimento a somme di modico importo non determina, di norma, il divieto al compimento dell’operazione. - A.IV.16 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.1.7 ALLEGATO IV.1.7 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF INFORMAZIONI DA RENDERE IN CASO DI ACQUISIZIONE TRAMITE TRUST Il trustee fornisce le informazioni necessarie identificare tutti i soggetti coinvolti nella costituzione e gestione del trust (settlor, beneficiaries, protector) nonché i meccanismi di funzionamento dello stesso. Le informazioni sono comprovate da idonea documentazione contrattuale e legale, inclusi l’atto costitutivo e il mandato fiduciario. Le informazioni attengono almeno ai seguenti aspetti: 1) Informazioni relative al trust a) Denominazione, forma giuridica e sede legale del trust; b) Legge applicabile al trust; c) Scopo per cui il trust è costituito. 2) Informazioni relative al settlor a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita; b) In caso di persona giuridica: - denominazione e sede legale; - identità degli amministratori; - identità della persona fisica che controlla il settlor, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società. 3) Informazioni relative al/ai trustee/s e ai relativi meccanismi di funzionamento: a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita; b) In caso di persona giuridica: - denominazione e sede legale; - identità degli amministratori; - identità della persona fisica che controlla il/i trustee/s, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società. c) Poteri e ambiti di discrezionalità del/dei trustees sull’esercizio dei poteri relativi al patrimonio del trust; d) Partecipazione del trustee ai benefici economici del trust, ovvero modalità alternative di remunerazione; e) Attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo del trustee 4) Informazioni relative ai beneficiari a) Identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari non siano identificati, descrivere i criteri previsti per l’identificazione e le caratteristiche della classe nell’ambito della quale i beneficiari sono selezionati (nel caso la classe dei beneficiari sia composta da un numero di soggetti pari o inferiore a dieci, devono comunque essere fornite le informazioni minime per la loro identificazione). 5) Informazioni relative ai protector a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita; b) In caso di persona giuridica: - denominazione e sede legale; - identità degli amministratori; - identità della persona fisica che controlla il protector, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società; c) Poteri del protector. - A.IV.17 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.1 ALLEGATO IV.2.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468 D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 468 Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV. (In G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1999 - Serie generale) IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob; VISTO altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata; SENTITE la Banca d'Italia e la Consob; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998; VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ADOTTA Il seguente regolamento: Articolo 1 (Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV) 1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), delle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; - A.IV.18 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.1 b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. 2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1. 3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Articolo 2 (Situazioni impeditive) …omissis…(1) Articolo 3 (Requisiti di onorabilità) 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione 1 Con sentenza del 7.4.2000 il TAR del Lazio ha annullato l’art. 2 del D.M. 468/98 relativo alle situazioni “impeditive” all’assunzione di cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV. - A.IV.19 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.1 del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV. Articolo 4 (Sospensione dalle cariche) 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. Articolo 5 (Norma transitoria) 1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. 2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 novembre 1998 IL MINISTRO: CIAMPI - A.IV.20 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.2 ALLEGATO IV.2.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI Membri degli organi amministrativo e di controllo e direttore generale A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE 1. certificato generale del casellario giudiziale; 2. certificato dei carichi pendenti; 3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; 4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri; B) soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia 1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima; 2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98; C) soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia 1. la documentazione sub A); 2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza. - A.IV.21 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI A) Membri dell’organo amministrativo e direttore generale 1. curriculum vitae sottoscritto dall’interessato; 2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza; 3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza; 4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento. B) Membri dell’organo di controllo 1. certificato attestante l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. - A.IV.22 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 ALLEGATO IV.2.3 REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano. Cittadini italiani e di Stati comunitari Cittadini di Stati extracomunitari Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE. I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1). Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.2.2, parte B. Le SGR e le SICAV/SICAF che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. Accordi con le amministrazioni competenti A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni. Attestazione dell'interessato Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese. L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati. 1 Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento. - A.IV.23 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di SGR e SICAV/SICAF. - A.IV.24 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 ALLEGATO IV.2.3/1 REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR E SICAV/SICAF Spett. le_______________________ ______________________________ ____________________________(1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt______________________________________________________________ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di__________________________(2) di codesta__________________________________(3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, DICHIARA (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di: a) attività di _____________________________________________________________(5) presso ______________________________________________________________(6) dal______al______; b) attività di _____________________________________________________________(5) presso ______________________________________________________________(6) dal______al______; c) attività di _____________________________________________________________(5) presso ______________________________________________________________(6) dal______al______; d) attività di _____________________________________________________________(5) presso ______________________________________________________________(6) dal______al______; - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7) - A.IV.25 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato: 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8): ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ___________________________________; - A.IV.26 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 (C) CAUSE DI SOSPENSIONE - di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ___________________________________; di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti: a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ - A.IV.27 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 ______________________________________________________________________ ______ ___________________________________; - di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure: ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ___________________________________; - di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure: ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________ ______ ___________________________________; Luogo e data_______________________________ Il dichiarante _________________________________ (sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 Il/La sottoscritt______________________________________________________________ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__ dichiara: di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente; di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_. di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. Il dichiarante _________________________________ INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso___________________________________________________________, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (__________________________________________________________________) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_________________________________________). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. - A.IV.29 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 NOTE PER LA COMPILAZIONE 1) Indicare la SGR, la SICAV o la SICAF. 2) Indicare la carica sociale. 3) Indicare la SGR,la SICAV o la SICAF. 4) Cancellare la voce che non interessa. 5) Indicare: – l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o – le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR, della SICAV o della SICAF – l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o e/o – le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie. 6) Indicare: – la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SGR, SICAV o SICAF e/o; – l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento e/o; – l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie. 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce. 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto. - A.IV.30 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 ALLEGATO IV.2.3/2 REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SICAV O DI SICAF DA DOCUMENTARE IN SEDE DI COSTITUZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/Lasottoscritt_________________________________________________________________ ____ nat__a________________________ provincia di____________(____) il _____/_____/_____ , consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di_________________ (1) di codesta ____________________________________ (2), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468, DICHIARA: (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3) attraverso l'esercizio di: a) attività di ____________________________________________________________ (4) presso _______________________________________________________________ (5) dal _________ al _________; b) attività di ____________________________________________________________ (4) presso _______________________________________________________________ (5) dal _________ al _________; c) attività di ____________________________________________________________ (4) presso _______________________________________________________________ (5) dal _________ al _________; d) attività di ____________________________________________________________ (4) presso _______________________________________________________________ (5) dal _________ al _________; - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6); (B) REQUISITI DI ONORABILITÀ - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; - A.IV.31 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio - ALLEGATO IV.2.3 di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato: 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ___________________________________; (C) CAUSE DI SOSPENSIONE - di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva: a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - A.IV.32 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________; - di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti: a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________; - di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________; - A.IV.33 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio - ALLEGATO IV.2.3 di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ___________________________________; Luogo e data__________________ Il dichiarante _________________________ ATTESTAZIONE (8) Io sottoscritt____________________________________________________, in qualità di dipendente addetto all'unità___________________________________ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ___________________________________________________________, la cui identità mi risulta da_____________________________________________, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di_____________________________, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra. Luogo e data _______________________ L'INCARICATO ____________________________________ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/La sottoscritt______________________________________________________________ nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente. Il dichiarante _________________________________ - A.IV.34 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili adottato dalla Banca d’Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d’Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili e dalla normativa disciplinante l’attività di vigilanza della Banca d’Italia. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d’Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia (Servizio Organizzazione); il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo protempore del Servizio Costituzioni e Gestione delle crisi. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d’Italia. - A.IV.35 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.2.3 NOTE PER LA COMPILAZIONE 1) Indicare la carica sociale. 2) Indicare la SICAV o la SICAF. 3) Cancellare la voce che non interessa. 4) Indicare: - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese; e/o - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SICAV o della SICAF; e/o - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento; e/o - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economicofinanziarie. 5) Indicare: - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SICAV o di SICAF; e/o - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento; e/o - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie. 6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario cancellare la voce. 7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto. 8) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/2000). - A.IV.36 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 ALLEGATO IV.4.1 RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Oltre alle informazioni di seguito indicate, fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali e indicando i responsabili delle medesime. La SGR indica, inoltre, dove sono situate la sede legale, la direzione generale e, qualora disponga di sedi periferiche, ne indica il numero, la localizzazione e i compiti. SCHEDA DI SINTESI Denominazione Sede Amministrativa Recapiti Attività autorizzate Sistema dei controlli Tel. Fax Pec Sito internet …………………………………………………………………………………………… …….. …………………………………………………………………………………………… …….. …………………………………………………………………………………………… …….. …………………………………………………………………………………………… …….. Struttura istituita (Sì/No) Responsabile Interno Outsourcer (in alternativa) Internal Audit Risk Management Compliance ============ = Antiriciclaggio ============ = Sistemi informativi Front Office Sistema Informativo utilizzato Outsourcer Back Office Sistema informativo utilizzato Outsourcer Gestioni Collettive Gestioni Individuali - A.IV.37 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 A. GOVERNANCE Sono indicati: - i soggetti cui è ricondotto il controllo della società; - l’eventuale ruolo della società all’interno del gruppo d’appartenenza; - il ruolo dell’organo con funzione di supervisione strategica nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione; - il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l’esistenza di comitati esecutivi o consultivi; - la presenza di amministratori indipendenti; - frequenza e contenuto dell’informativa fornita all’organo con funzione di supervisione strategica, all’organo con funzione di gestione, al direttore generale e al senior management per l’attività di controllo dell’andamento della società; - l’articolazione delle deleghe all’interno dell’azienda con riferimento ai servizi prestati; - gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati; - i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti. B. STRATEGIE AZIENDALI Fornire una breve descrizione dell’offerta di gestioni collettive proprie e in delega, degli altri servizi d’investimento, dei servizi delegati a terzi e dell’attività di commercializzazione di OICR di terzi. Indicare se esiste un documento strategico pluriennale (da allegare alla Relazione sulla struttura organizzativa in caso di nuova approvazione, unitamente al budget aziendale per l’anno in corso). Descrivere l’articolazione del processo di pianificazione strategica, specificando le unità organizzative coinvolte e l’eventuale utilizzo di risorse esterne. Illustrare gli eventuali programmi di ampliamento dell’offerta di prodotti nell’esercizio in corso, riportando in sintesi le analisi propedeutiche effettuate. Indicare, con riferimento al processo di pianificazione strategica, le procedure di monitoraggio, l’analisi degli scostamenti e gli eventuali interventi correttivi. Descrivere i principali elementi del sistema di retribuzione e di incentivazione del management e della rete distributiva. Descrivere il processo di elaborazione delle politiche di prezzo. C. IL PROCESSO D’INVESTIMENTO Descrivere in generale l’articolazione del processo di investimento per ciascuna tipologia di fondo gestito illustrando, anche mediante flow chart, le singole fasi del processo con indicazione, per ognuna di esse, delle unità organizzative coinvolte; in tale ambito, evidenziare gli obiettivi sottostanti al processo di investimento precisando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di - A.IV.38 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 rischio/rendimento, nonché i criteri per la definizione del profilo di rischio/rendimento prescelto. Illustrare l’articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando: - la ripartizione delle strutture di front office (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime; - i responsabili di ciascuna struttura di front office e le loro esperienze professionali; - il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi; - le procedure relative alle operazioni svolte; - le informazioni di cui dispongono i trader circa la composizione e la rischiosità del portafoglio e la frequenza di aggiornamento delle stesse; - i criteri e le procedure seguite per la determinazione dei poteri delegati e dei limiti d’investimento; - i sistemi adottati per la misurazione delle performance e per il controllo dei rischi finanziari; - la tipologia di sistemi informativi e gli information provider utilizzati per ciascuna unità di negoziazione; - le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni “fuori mercato”). Nel caso di investimento in fondi target e in strumenti finanziari complessi, descrivere l’articolazione del processo di due diligence, le unità organizzative coinvolte, l’eventuale utilizzo di advisor, nonché il processo di monitoraggio dei fondi selezionati. Nel caso di fondi di fondi riservati, descrivere i presidi adottati in conformità con le indicazioni della Comunicazione Consob 9079688 del 4-9-2009. Descrivere per i FIA chiusi mobiliari l’articolazione del deal flow, l’utilizzo di originator e la policy eventualmente adottata in materia. Specificare le risorse coinvolte nell’analisi dei possibili deal, anche con riferimento a quelli non perfezionati. D. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando: - le funzioni svolte dalle strutture di back office e/o middle office (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il front office; - i responsabili delle strutture di back office e middle office e le loro esperienze professionali; - i sistemi informatici utilizzati dalle unità di back office e middle office e le aree di manualità che caratterizzano l’operato di queste strutture; - i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni; - le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi al depositario per la valorizzazione della quota; - A.IV.39 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 - le modalità di controllo dell’allineamento dei dati anagrafici della SGR con quelli in possesso del depositario; - le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati); - le procedure che la SGR avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota; - i report inviati all’unità di revisione interna sulle attività svolte. Inoltre, sono descritte le misure adottate per assicurare che: la funzione preposta alla valutazione dei beni sia funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione; la politica retributiva del personale addetto alla funzione e le altre misure adottate assicurino la prevenzione dei conflitti d’interesse e l’esercizio di influenze indebite sul personale stesso. Qualora la SGR abbia affidato al depositario il compito di calcolare il valore della quota di OICVM, allegare la convenzione in cui vengono definiti il procedimento concordato per la valorizzazione della quota e i flussi informativi reciproci tra SGR e depositario. Descrivere i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del patrimonio dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari nonché le unità organizzative coinvolte. [Illustrare l’eventuale applicazione di principi internazionali nella valutazione degli asset.] Descrivere le modalità di riesame periodico delle politiche e procedure di valutazione. In caso di delega a terzi dell’incarico di valutare i beni del fondo e di calcolare il valore delle quote, descrivere il processo per lo scambio di informazioni tra il gestore e il valutatore. Descrivere i principali contenuti dell’accordo tra SGR e esperti indipendenti impegnati nella valutazione dei beni immobili (cfr. Comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob del 29 luglio 2010). Illustrare le eventuali variazioni intervenute in materia di processo di valutazione dei beni immobili rispetto all’informativa fornita a seguito dell’emanazione della Comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob del 29 luglio 2010. E. GESTIONE DEL RISCHIO, CONTROLLO DI CONFORMITA’ E REVISIONE INTERNA E.1 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT Indicare se la SGR dispone di una funzione di risk management, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti. Indicare il nominativo del responsabile della funzione di risk management e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato curriculum vitae. Indicare il numero delle risorse dedicate all’attività di risk management presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali. In caso di affidamento in outsourcing della funzione, indicare l’impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore. Nel caso di mancata istituzione della funzione di gestione del rischio sulla base del principio di proporzionalità, descrivere i presidi posti in essere per garantire la costante efficacia del sistema di gestione del rischio. Allegare la mappa delle diverse fattispecie di rischio cui la SGR è esposta in relazione alle attività svolte, indicando anche i punti di controllo. - A.IV.40 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per “famiglie”, in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate (con riferimento ai fondi riservati). Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di risk management per il controllo del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell’utilizzo e il contenuto dell’informativa per l’alta direzione e/o per le strutture operative. Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati e, per i FIA, delle posizioni verso cartolarizzazioni e il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l’utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall’operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGR forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l’indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni. Nell’ambito degli obblighi introdotti dal Regolamento 648/2012/CE (“EMIR”) e dai connessi regolamenti delegati, illustrare le procedure predisposte ai fini della compensazione presso CCP dei derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione centralizzata. Per i derivati non sottoposti a tale obbligo, illustrare le procedure di misurazione, monitoraggio e contenimento dei rischi, descrivendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, le procedure adottate per lo scambio di garanzie su base bilaterale e ai fini della riconciliazione e compressione del portafoglio. Illustrare, infine, le procedure predisposte per l’invio ai repertori di dati dei contratti derivati conclusi e per le segnalazioni delle operazioni non confermate e delle controversie pendenti (cfr. artt. 12 e 15 reg. delegato 149/2013). Illustrare le caratteristiche del sistema di gestione del rischio di liquidità, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso dei fondi . Nel caso di utilizzo di un modello di risk management indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l’attendibilità), le verifiche di backtesting e le prove di stress condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni. Indicare le caratteristiche del sistema di gestione del rischio di credito con riferimento ai FIA chiusi (misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) Indicare le caratteristiche del sistema di gestione di rischi operativi (modalità di raccolta e conservazione dei dati, sistema di reporting, unità coinvolte). Illustrare il ruolo svolto dalla funzione di risk management nell’ambito del processo di valutazione delle attività illiquide del portafoglio, con riferimento sia agli OICVM e ai FIA aperti che ai FIA chiusi Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l’impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di natura regolamentare o interna) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti. E.2 FUNZIONE DI COMPLIANCE Descrivere la collocazione della funzione di controllo di conformità e i relativi compiti. Indicare il nominativo del responsabile della funzione di compliance e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato curriculum vitae. - A.IV.41 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 Indicare il numero delle risorse dedicate all’attività di compliance presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali. In caso di affidamento in outsourcing della funzione, indicare l’impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore. Illustrare l’articolazione dei flussi informativi tra la funzione di compliance e la funzione di internal audit. Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle disposizioni in materia, in particolare al Regolamento congiunto e alla Comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob dell’8 marzo 2011. Illustrare le metodologie utilizzate dalla funzione di compliance per gestire il rischio di non conformità alla normativa in relazione allo svolgimento dei servizi e delle attività prestate dall’intermediario. E.3 REVISIONE INTERNA Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti. Indicare il nominativo del responsabile dell’unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato curriculum vitae. Indicare il numero delle risorse dedicate all’attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali. In caso di affidamento in outsourcing della funzione, indicare l’impegno in termini di giorni-uomo richiesto al fornitore. Nel caso di mancata istituzione della funzione di audit, sulla base del criterio di proporzionalità, descrivere le soluzioni organizzative adottate per assicurare l’efficacia dell’attività di revisione interna. Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche: - richieste dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare dal Regolamento congiunto e dalla Comunicazione congiunta Banca d’Italia-Consob dell’8 marzo 2011; - concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.); - attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei reports relativi agli indicatori di rischiosità e di performance dei prodotti). Descrivere la ripartizione dei compiti in materia di verifiche ex post tra le funzioni di compliance e la revisione interna. Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo. Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull’operato della rete. Indicare l’eventuale istituzione dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, la composizione e brevi note sull’attività svolta nell’esercizio. - A.IV.42 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 F. ANTIRICICLAGGIO Indicare il responsabile della funzione antiriciclaggio prevista dal Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011. In caso di esternalizzazione, descrivere i principali contenuti dell’accordo e indicare il responsabile interno chiamato a monitorare lo svolgimento della prestazione. Indicare, se diverso, il responsabile della procedura di segnalazione di operazioni sospette. Illustrare l’architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio riciclaggio (procedure per l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, per la segnalazione delle operazioni sospette, per la conservazione della documentazione). Descrivere gli strumenti informatici utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa. Descrivere l’attività di formazione svolta in materia. G. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI Descrivere, in sintesi, l’architettura dei sistemi informativi utilizzati. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza). Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di back up e di recovery previste. H. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO Descrivere: - l’ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l’operato del delegato; - le procedure e i flussi informativi instaurati con il depositario al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti; - le procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti previsti dalla normativa e dal contratto di conferimento dell’incarico. - l’organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull’articolazione della rete di vendita; - le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e il depositario per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti; - gli accordi con prime broker; - eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: soft commission) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti. Specificare, in particolare, la - A.IV.43 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.1 sussistenza di accordi aventi ad oggetto la ricezione di attività di ricerca fornita dai negoziatori e i presidi adottati in conformità con la Comunicazione Consob n. 9003258 del 14 gennaio 2009. I. ACCORDI DI OUTSOURCING Descrivere: - le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR; - indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali; - i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli outsourcer; - le risorse utilizzate dagli outsourcer e dalla SGR per il loro controllo; - i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti; - i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l’esternalizzazione previste dal Regolamento congiunto. Indicare le misure (Level Service Agreements, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell’outsourcer di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l’integrità dei dati. - A.IV.44 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.2 ALLEGATO IV.4.2 SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO In caso di violazione delle norme prudenziali dettate dalla Banca d'Italia oppure, nel caso di strutture master-feeder, di violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nel regolamento, le SGR/SICAV/SICAF e i relativi depositari trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia competente per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla SGR che ha istituito l'OICR o sulla SICAV/SICAF una comunicazione cumulativa mensile, a firma congiunta, redatta secondo quanto indicato nella scheda di seguito riportata. In proposito, si fa presente che il superamento dei limiti posti all'investimento dei fondi determinato esclusivamente da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento o dall'esercizio di diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio deve formare oggetto di comunicazione solo se esistente nell'ultimo giorno del mese di riferimento. Ciò al fine di raccordare le informazioni fornite dagli intermediari con i dati delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del patrimonio dei fondi a fine mese. Le segnalazioni sono trasmesse - contestualmente all'invio delle segnalazioni di vigilanza - entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità e sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto a ciò delegato della SGR che gestisce il fondo o dalla SICAV/SICAF e del depositario. A tal fine gli intermediari in questione predispongono idonee procedure di comunicazione e di coordinamento. Nella lettera di trasmissione la SGR/SICAV/SICAF specifica il mese e l'anno di riferimento nonché il numero di schede segnaletiche allegate. Le SGR/SICAV/SICAF forniscono una descrizione degli interventi necessari per rimuovere la causa delle irregolarità maggiormente rilevanti in relazione a entità e frequenza degli episodi (punto 8 della scheda segnaletica). Ove la definizione di tali interventi richieda tempi non compatibili con i termini di invio della segnalazione, le SGR/SICAV/SICAF forniscono successive comunicazioni in proposito. Le SGR/SICAV/SICAF comunicano inoltre periodicamente lo stato di attuazione degli interventi medesimi. In caso di discordanze tra gli intermediari sulle informazioni da rendere all'Organo di vigilanza, tale circostanza deve essere adeguatamente evidenziata nella comunicazione. - A.IV.45 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.2 SCHEDA SEGNALETICA MESE.......... ANNO.......... SCHEDA N...... DENOM./CODICE SGR-GESTORE (DEL FONDO/DELLA SICAV/DELLA SICAF): ................. DENOM./CODICE DEL FONDO/SICAV/SICAF: ............................................................................ DENOM./CODICE DEL COMPARTO (EVENTUALE): .................................................................. DENOM./CODICE DEPOSITARIO: .................................................................................................. 1. ENTE EMITTENTE/STRUMENTO FINANZIARIO: ................................................................... 2. LIMITE/DIVIETO VIOLATO: ....................................................................................................... 3. DATA INIZIO VIOLAZIONE: ....................................................................................................... 4. DATA FINE VIOLAZIONE: .......................................................................................................... 5. AMMONTARE DELLA VIOLAZIONE: ....................................................................................... 6. CAUSA DELLA VIOLAZIONE: .................................................................................................... 7. MODALITÀ DI RIENTRO: 8. DESCRIZIONE DEI PRESIDI ESISTENTI O IN VIA DI PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA ORIGINATO L'IRREGOLARITÀ SEGNALATA: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 9. EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA SGR/SICAV/SICAF O DEL DEPOSITARIO: ........... .......................................................................................................................................................... 10. VIOLAZIONE ESISTENTE ALLA DATA DI FINE MESE [SI] [NO] Data .../..../...... Firma SGR/SICAV/SICAF ......................... Firma Depositario ......................... _____________________________________ SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA - A.IV.46 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.4.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEGNALETICA Deve essere predisposta una scheda per ciascuna violazione segnalata e per ciascun fondo o SICAV/SICAF (con l'indicazione dell'eventuale comparto). Vanno indicate le violazioni delle norme prudenziali e di contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia iniziate e terminate nel mese di riferimento nonché quelle: - esistenti alla data di fine mese, indipendentemente da quando sono iniziate; in tal caso, la data di inizio da indicare al punto 3 della scheda è quella in cui l'irregolarità si è inizialmente verificata; - iniziate nel mese precedente e terminate nel mese di riferimento con le stesse avvertenze di cui al precedente alinea. Al punto 5. va indicato, per le violazioni di limiti "quantitativi", l'ammontare complessivo dell'investimento, espresso nella stessa forma con cui è indicato il limite (es.: violazione del limite previsto per gli investimenti in strumenti finanziari non quotati per i fondi aperti. Se, ad esempio, il fondo ha attività per 200 milioni di euro e investimenti in strumenti finanziari non quotati pari a 22 milioni di euro, al punto 5. deve essere indicato 11%). Se la violazione si è prolungata per più giorni, indicare l'ammontare massimo del supero. Per le violazioni di divieti, sono fornite le indicazioni che consentono la valutazione dell'entità dell'irregolarità commessa. - A.IV.47 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 ALLEGATO IV.6.1 PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI) A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti FONDO ............... PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL .../.../...... ATTIVITÀ IMPORTO A. Strumenti finanziari quotati B. Strumenti finanziari non quotati C. Strumenti finanziari derivati D. Depositi bancari E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate F. Posizione netta di liquidità G. Altre attività Totale attività PASSIVITÀ E NETTO H. Finanziamenti ricevuti I. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate L. Strumenti finanziari derivati M. Debiti verso i partecipanti N. Altre passività (1) Totale passività Valore complessivo netto del fondo (2) Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote (2) (2) Il prospetto del valore della quota dei fondi comuni aperti deve essere compilato secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia. (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l’importo delle stesse nella voce N. “Altre passività”, riportando tale importo anche in calce al prospetto. - A.IV.48 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. - A.IV.49 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 A2. Schema di relazione semestrale dei fondi aperti RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO .................. AL .../.../..... SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ Situazione al xx/xx/xxxx Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente In percentuale del totale attività Valore complessivo In percentuale del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A1. Titoli di debito A1.1 titoli di Stato A1.2 altri A2. Titoli di capitale A3. Parti di OICR B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di OICR C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia C2. Opzioni, premi o altri derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati strumenti finanziari D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ G1. Ratei attivi G2. Risparmio di imposta G3. Altre 100 TOTALE ATTIVITÀ 100 - A.IV.50 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al xx/xx/xxxx Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITÀ (1) N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2) Numero delle quote in circolazione (2) Valore unitario delle quote (2) Movimenti delle quote nel semestre (2) Quote emesse Quote rimborsate La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia. (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l’importo delle stesse in un’apposita sottovoce della voce N. “Altre passività” denominata “Vendite allo scoperto”. (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. - A.IV.51 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 A3. Schema di relazione di gestione dei fondi aperti RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ................ AL .../.../...... SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITÀ Situazione al xx/xx/xxxx Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente In percentuale del totale attività Valore complessivo In percentuale del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A1. Titoli di debito A1.1 titoli di Stato A1.2 altri A2. Titoli di capitale A3. Parti di OICR B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di OICR C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ G1. Ratei attivi G2. Risparmio di imposta G3. Altre 100 TOTALE ATTIVITÀ 100 - A.IV.52 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 PASSIVITÀ E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITÀ (1) N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre Situazione al xx/xx/xxxx Situazione a fine esercizio precedente Valore complessivo Valore complessivo TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2) Numero delle quote in circolazione (2) Valore unitario delle quote (2) Movimenti delle quote nell’esercizio (2) Quote emesse Quote rimborsate (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l’importo delle stesse in un’apposita sottovoce della voce N. “Altre passività” denominata “Vendite allo scoperto”. (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. - A.IV.53 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ............... SEZIONE REDDITUALE Relazione al.................... Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale A1.3 Proventi su parti di OICR A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI A2.1 Titoli di debito A2.2 Titoli di capitale A2.3 Parti di OICR A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE A3.1 Titoli di debito A3.2 Titoli di capitale A3.3 Parti di OICR A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI Risultato gestione strumenti finanziari quotati B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI B1. B2. B3. PROVENTI DA INVESTIMENTI B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale B1.3 proventi su parti di OICR UTILE/PERDITA DA REALIZZI B2.1 Titoli di debito B2.2 Titoli di capitale B2.3 Parti di OICR PLUSVALENZE/MINUSVALENZE B3.1 Titoli di debito B3.2 Titoli di capitale B3.3 Parti di OICR B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI Risultato gestione strumenti finanziari non quotati C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA C1. RISULTATI REALIZZATI C1.1 Su strumenti quotati C1.2 Su strumenti non quotati C2. RISULTATI NON REALIZZATI C2.1 Su strumenti quotati C2.2 Su strumenti non quotati - A.IV.54 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Relazione al ................ Relazione esercizio precedente D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI E1. OPERAZIONI DI COPERTURA E1.1 Risultati realizzati E1.2 Risultati non realizzati E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA E2.1 E2.2 E3. Risultati realizzati Risultati non realizzati LIQUIDITA’ E 3.1 Risultati realizzati E3..2 Risultati non realizzati F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione di portafoglio G. ONERI FINANZIARI G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI G2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione di portafoglio H. ONERI DI GESTIONE H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR (1) H2. COMMISSIONI DEPOSITARIO H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE I. ALTRI RICAVI ED ONERI I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE I2. ALTRI RICAVI I3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte L. IMPOSTE (1) L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL’ESERCIZIO L2. RISPARMIO DI IMPOSTA L3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell’esercizio (1) (1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. - A.IV.55 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI Situazione patrimoniale Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni. 1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali. Fanno eccezione le parti di OICR aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati. 2. La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all’OCSE. 3. I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al “corso secco”; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi. 4 Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l’incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell’attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati: – nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC; – nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura. 5. La voce F. “Posizione netta di liquidità” riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso il depositario, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo). 6. Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella “liquidità disponibile”, se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno riportati nella sottovoce G1. “Ratei attivi” gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso il depositario. 7. Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella voce H. “Finanziamenti ricevuti” del passivo. 8. Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. “Debiti verso i partecipanti”. 9. Nelle voci E. “Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate” e I. “Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate” sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all’importo regolato o da regolare a - A.IV.56 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 pronti. Ad esempio, ove l’operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. “Liquidità da ricevere per vendite da regolare” (ovvero F3. “Liquidità impegnata per acquisti da regolare”). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. “Ratei attivi” o N3. “Altre passività”. 10. Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari “a vista” vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni. 11. Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell’ambito dell’assunzione di prestiti c.d. “back to back”, devono confluire nelle “altre” attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3. Sezione reddituale Con riguardo alla sezione reddituale della relazione di gestione dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni. 1. Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo. 2. Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati. Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 “Risultato della gestione cambi”. Sono considerate “di copertura” le operazioni – effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato – per le quali: a) vi sia l’intento del gestore di porre in essere tale “copertura”; b) l’idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto “di copertura” in relazione a quelle delle attività/passività coperte; c) le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore. 3. I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1 ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell’esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell’esercizio stesso. In particolare: – nelle sottovoci C1 e C2, relative al “Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura”, va indicato il saldo tra i profitti e le perdite riveniente dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento della relazione di gestione; – nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 “Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura” confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura. 4. I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso - A.IV.57 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell’esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi. Ove i diritti connessi con i contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell’esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono. Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi. 5. Nella sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare nell’apposita sottovoce I1). 6. Nella sottovoce E3 confluiscono le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo.7. Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (es.: interessi) prodotti nel periodo di durata dell’operazione dalle attività oggetto del contratto. 8. La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli. 9. Nella sottovoce G1 “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti” vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia. 10. Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l’altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli. - A.IV.58 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO NOTA INTEGRATIVA La nota integrativa forma parte integrante della relazione di gestione del fondo; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull’andamento della gestione. La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell’operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle. È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso. INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO Sezione I – Criteri di valutazione Sezione II – Le attività Sezione III – Le passività Sezione IV – Il valore complessivo netto Sezione V – Altri dati patrimoniali PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura Sezione II – Depositi bancari Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari Sezione IV – Oneri di gestione Sezione V – Altri ricavi ed oneri Sezione VI – Imposte PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI - A.IV.59 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 NOTA INTEGRATIVA Parte A – Andamento del valore della quota (1) In tale parte occorre almeno: 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno; 2) illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del benchmark (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per i fondi armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell’investitore e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell’investitore; 3) fornire riferimenti sull’andamento del valore della quota durante l’esercizio (con l’indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota; 4) fornire riferimenti in ordine ai fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi di quote; 5) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione della quota; 6) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della “Tracking Error Volatility” (TEV) (2) (3); 7) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l’andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell’esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell’esercizio; 8) se il fondo distribuisce proventi, indicare l’ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione; 9) fornire informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine: ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.); alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell’esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SGR fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell’esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l’indice di leva massimo e medio dell’esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio. alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio. 1 Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote. 2 Andrà precisato se la Tracking Error Volatility è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark. 3 Per i fondi indice, è indicata altresì l’entità del tracking error al termine del periodo rilevante. Le eventuali divergenze tra il tracking error atteso e quello effettivo sono opportunamente motivate. Inoltre, sono riportate e spiegate le differenze tra il rendimento del fondo e quello dell’indice replicato. - A.IV.60 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto Sezione I – Criteri di valutazione In tale sezione occorre indicare almeno: 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell’ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione; 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi. Sezione II – Le attività In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento: a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.); b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo; c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo. È inoltre fornito l’elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere. I FIA riservati, ove siano fondi di fondi, forniscono indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del look through). - A.IV.61 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio II.1 ALLEGATO IV.6.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente. paese di residenza dell’emittente Italia Altri paesi dell’UE Altri paesi dell’OCSE Altri paesi Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri Parti di OICR (*): – OICVM – FIA aperti retail – altri (da specificare) Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività (*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell’OICR. Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione. Mercato di quotazione Italia paesi dell’UE Altri paesi dell’OCSE Altri paesi (*) Titoli quotati Titoli in attesa di quotazione Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività (*) Fornire in calce alla tabella l’elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo Movimenti dell’esercizio Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi Titoli di debito – titoli di Stato – altri Titoli di capitale Parti di OICR Totale - A.IV.62 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio II.2 ALLEGATO IV.6.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente Paese di residenza dell’emittente Altri paesi dell’OCSE Italia Paesi dell’UE Altri paesi Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri Parti di OICR (*): – FIA aperti retail – altri (da specificare) Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività (*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell’OICR. Movimenti dell’esercizio Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi Titoli di debito - titoli di Stato - altri Titoli di capitale Parti di OICR Totale II.3 TITOLI DI DEBITO Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l’ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli strutturati detenuti nel portafoglio del fondo. Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (duration) modificata (4), prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo. 4 La duration modificata di ciascuno strumento è data dalla formula: m duration modificata = D 1 r dove: D tCt ¦ (1 r ) t 1 m t C ¦ (1 tr ) t t 1 r = rendimento alla scadenza Ct = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t m = scadenza finale - A.IV.63 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE Duration in anni minore o pari a 1 Valuta Compresa tra 1 e 3,6 maggiore di 3,6 Euro Dollaro USA Yen Franco svizzero Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo) II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate. Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati Strumenti Margini finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati Operazioni su tassi di interesse: future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili opzioni su tassi e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: future su valute e altri contratti simili opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili swap e altri contratti simili - Altre operazioni future opzioni swap - A.IV.64 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Tipologia dei contratti Controparte dei contratti Banche italiane Banche e imprese di investimento di paesi OCSE SIM Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE Altre controparti Operazioni su tassi di interesse: future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili opzioni su tassi e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: future su valute e altri contratti simili opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili swap e altri contratti simili - Altre operazioni future opzioni swap Tipologia dei contratti Attività ricevute in garanzia Cash (eccetto margini) Titoli di Stato Altri titoli di debito Titoli di capitale Altri Operazioni su tassi di interesse: future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili opzioni su tassi e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: future su valute e altri contratti simili: opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili swap e altri contratti simili - A.IV.65 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Operazioni su titoli di capitale: future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili swap e altri contratti simili - Altre operazioni future opzioni swap - A.IV.66 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio II.5 ALLEGATO IV.6.1 DEPOSITI BANCARI Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell’esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti. Consistenze a fine esercizio Durata dei depositi Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi Totale Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi Totale Banca 1 Banca 2 Banca 3 Banca 4 Banca 5 Altre banche Totali Flussi registrati nell’esercizio Durata dei depositi Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi Banca 1 – versamenti – prelevamenti Banca 2 – versamenti – prelevamenti Banca 3 – versamenti – prelevamenti Banca 4 – versamenti – prelevamenti Banca 5 – versamenti – prelevamenti Altre banche – versamenti – prelevamenti Totali – versamenti – prelevamenti II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine - A.IV.67 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 dell’esercizio, sia all’ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni. Banche italiane SIM Banche e imprese di investimento di paesi OCSE Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE Altre controparti Contratti in essere alla fine dell’esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: titoli di Stato altri titoli di debito titoli di capitale altre attività Contratti stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti (*): titoli di Stato altri titoli di debito titoli di capitale altre attività (*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti. II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell’esercizio, sia all’ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni. Controparte dei contratti TITOLI DATI IN PRESTITO Banche italiane SIM Banche e imprese di Banche e imprese di investimento di paesi investimento di paesi OCSE non-OCSE Altre controparti Contratti in essere alla fine dell’esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: titoli liquidità – valore corrente dei titoli prestati: titoli di Stato altri titoli di debito titoli di capitale altri Contratti stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): titoli di Stato altri titoli di debito titoli di capitale altri (*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito - A.IV.68 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio II.8 ALLEGATO IV.6.1 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale. II.9 ALTRE ATTIVITÀ Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2 e G3 della situazione patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del “Risparmio di imposta” effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni. Sezione III – Le passività III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l’indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata. III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell’esercizio, sia all’ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio. Controparte dei contratti Banche italiane SIM Banche e imprese di investimento di paesi OCSE Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE Altre controparti Contratti in essere alla fine dell’esercizio: – valore corrente delle attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività Contratti stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio (flussi): – attività cedute a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività (*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti. - A.IV.69 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio III.3 ALLEGATO IV.6.1 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell’esercizio, sia all’ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni. Controparte dei contratti TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO Banche italiane SIM Banche e imprese di investimento di paesi OCSE Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE Altre controparti Contratti in essere alla fine dell’esercizio: – Valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri Contratti stipulati e chiusi nel corso dell’esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri (*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito. - A.IV.70 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate: Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati Operazioni su tassi di interesse: - future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: - future su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: - future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Altre operazioni - future - opzioni - swap - A.IV.71 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Tipologia dei contratti Controparte dei contratti Banche italiane SIM Banche e imprese di investimento di paesi OCSE Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE Altre controparti Operazioni su tassi di interesse: future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili opzioni su tassi e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: future su valute e altri contratti simili opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili swap e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili swap e altri contratti simili - Altre operazioni: future opzioni swap - A.IV.72 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi. III.6 ALTRE PASSIVITÀ Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2, e N3 della situazione patrimoniale e, ove poste in essere, devono essere illustrate le operazioni di vendita allo scoperto indicate nell’apposita sottovoce. Sezione IV – Il valore complessivo netto In tale sezione occorre: 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi; 2) indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti; 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l’inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente: Variazioni del patrimonio netto Anno .... (ultimo esercizio) Anno .... Anno .... (penultimo esercizio) (terzultimo esercizio) Patrimonio netto a inizio periodo Incrementi: a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - switch in entrata b) risultato positivo della gestione - A.IV.73 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Decrementi: ALLEGATO IV.6.1 a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - switch in uscita b) proventi distribuiti c) risultato negativo della gestione Patrimonio netto a fine periodo - A.IV.74 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Sezione V – Altri dati patrimoniali In tale sezione occorre fornire almeno: 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente: Ammontare dell’impegno Valore assoluto % del Valore Complessivo Netto Operazioni su tassi di interesse: - future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Operazioni su tassi di cambio: - future su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: - future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Altre operazioni: 2) - future e contratti simili - opzioni e contratti simili - swap e contratti simili l’ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR ripartite tra: a) strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l’incidenza complessiva degli stessi sul totale; b) strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento); c) depositi bancari; d) altre attività; - A.IV.75 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 3) e) finanziamenti ricevuti; f) altre passività; g) garanzie e impegni; ALLEGATO IV.6.1 nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall’euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente: ATTIVITÀ Strumenti finanziari Depositi bancari PASSIVITÀ Altre attività TOTALE Finanziamenti ricevuti Altre passività TOTALE Euro Dollaro USA Yen giapponese Franco Svizzero Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo) Totale Parte C – Il risultato economico dell’esercizio Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale della relazione di gestione relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente: Risultato complessivo delle operazioni su: Utile/perdita da realizzi di cui: per variazioni dei tassi di cambio Plus/ minusvalenze di cui: per variazioni dei tassi di cambio A. Strumenti finanziari quotati 1. Titoli di debito 2. Titoli di capitale 1. Parti di OICR - OICVM - FIA B. Strumenti finanziari non quotati 1. Titoli di debito 2. Titoli di capitale 3. Parti di OICR - A.IV.76 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale della relazione di gestione va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell’esercizio. Risultato degli strumenti finanziari derivati Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4) Risultati realizzati Risultati non realizzati Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2) Risultati realizzati Risultati non realizzati Operazioni su tassi di interesse: - future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Operazioni su titoli di capitale: - future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - swap e altri contratti simili Altre operazioni - future - opzioni - swap Sezione II – Depositi bancari In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono. - A.IV.77 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari In tale sezione occorre fornire almeno: - A.IV.78 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio 1) ALLEGATO IV.6.1 l’illustrazione dei proventi, degli oneri e delle commissioni, diretti e indiretti, relativi alle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente: Operazioni Proventi Oneri Commissioni Pronti contro termine e operazioni assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività 2) l’illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente: Risultato della gestione cambi OPERAZIONI DI COPERTURA Risultati realizzati Risultati non realizzati Operazioni a termine Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - future su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - swap e altri contratti simili OPERAZIONI NON DI COPERTURA Operazioni a termine Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - future su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - swap e altri contratti simili LIQUIDITÀ 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono; 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”. - A.IV.79 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 Sezione IV – Oneri di gestione IV.1 Costi sostenuti nel periodo Importi complessivamente corrisposti ONERI DI GESTIONE % sul % su % su Importo valore valore valore (migliaia comples dei beni del di euro) sivo negozia finanzia netto (*) ti mento Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR % sul % su Importo valore valore (migliaia comples dei beni di euro) sivo negoziati netto (*) % su valore del finanziamento 1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base 2) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***) 3) Compenso del depositario - (****) di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota 4) Spese di revisione del fondo 5) Spese legali e giudiziarie 6) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo 7) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare) COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 7) 8) Provvigioni di incentivo 9) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari su titoli di debito su derivati altri (da specificare) 10) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo 11) Oneri fiscali di pertinenza del fondo TOTALE SPESE (***** *) (SOMMA DA 1 A 11) (*) Calcolato come media del periodo. (**) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita al depositario per il calcolo del valore della quota di OICVM, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) “Compenso del depositario: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota”. (***) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile. (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674. (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori. - A.IV.80 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 (******) I fondi feeder indicano che il totale delle spese è compresivo dei costi ricorrenti di gestione dell’OICR master. - A.IV.81 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio IV.2 ALLEGATO IV.6.1 Provvigione di incentivo Ove la “Provvigione di incentivo” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest’ultimo. IV.3 Remunerazioni In tale sezione, nel caso di FIA, i gestori forniscono le informazioni di cui all’art. 107 del Regolamento delegato (UE) 231/2013, tra cui le seguenti: - retribuzione complessiva, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale, con indicazione del numero dei beneficiari; - retribuzione complessiva del personale distinta tra alta dirigenza e altro personale cui operato impatta in misura significativa sul profilo di rischio dell’OICR; - retribuzione complessiva, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione attività dell’OICR; - la proporzione della remunerazione complessiva del personale attribuibile a ciascun OICR, con indicazione del numero di beneficiari. Sezione V – Altri ricavi ed oneri In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”. Sezione VI – Imposte In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”. Parte D – Altre informazioni Andranno indicate le seguenti informazioni: 1) l’operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell’esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo); 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell’esercizio a intermediari negoziatori, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti; 3) le utilità ricevute dalla SGR in relazione all’attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell’OICR (es.: soft commission), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negoziatori), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza; 4) le motivazioni che hanno indotto il fondo ad avvalersi della facoltà – ove previsto dal regolamento di gestione – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente adottate; 5) il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) nell’esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al - A.IV.82 - Il presente materiale proviene dalla Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ALLEGATO IV.6.1 netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel periodo; 6) con riferimento alle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) e all’utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio: (i) l’identità degli emittenti le cui attività ricevute in garanzia dall’OICR pesano per più del 20% del valore complessivo netto del fondo; (ii) i casi in cui le attività ricevute in garanzia dall’OICR siano interamente emesse o garantite da un singolo Stato membro; 7) Per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell’art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013), avvenuto nel corso dell’esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori. I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, forniscono, in relazione agli investimenti della specie: - informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell’andamento della stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria); - informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio). I FIA riservati, dovranno inoltre fornire indicazioni circa: - l’utilizzo del Prime Broker indicandone denominazione e caratteristiche; - percentuale degli asset del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. sidepocket); - il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell’anno tra l’importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività; - il livello di leva finanziaria utilizzata dal FIA, secondo quanto previsto dall’art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013; - i consulenti esterni (denominazi
© Copyright 2024 ExpyDoc