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GLI AMBITI DI INTERVENTO DELL’UNIONE EUROPEA CAPITOLO II GLI AMBITI DI INTERVENTO DELL’UNIONE EUROPEA SOMMARIO: 1. Premessa: l’assetto delle competenze dell’Unione in base al Trattato di Lisbona. – 2. Il principio di attribuzione. – 3. Quadro ricostruttivo delle competenze dell’Unione. – 4. Le competenze esclusive. – 5. Le competenze concorrenti. – 6. Le competenze di sostegno, coordinamento e completamento. ‐ 7. Le competenze di coordinamento nei settori delle politiche economiche, occupazionali e sociali. – 8. La competenza nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC). – 9. L’esercizio delle competenze attribuite all’Unione: principi di sussidiarietà e proporzionalità. – 9.1. Il principio di sussidiarietà. – 9.2. Il principio di proporzionalità. – 10. La competenza esterna dell’Unione. *** 1. PREMESSA: L’ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE IN
BASE AL TRATTATO DI LISBONA.
L’ampliamento degli ambiti di intervento dell’Unione a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (cfr. cap. I, par. 11) impone l’esigenza di definire, in via generale, il sistema di competenze ad essa spettanti. In tale prospettiva, il Trattato di Lisbona delinea il quadro generale delle competenze spettanti all’Unione, in particolare: • rafforza la portata dei principi destinati a regolare la delimitazione e l’esercizio delle competenze dell’Unione (principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità ex art. 5, TUE), estendendoli all’Unione nel suo complesso (a prescindere dai settori di intervento) ; • codifica la distinzione tra le varie forme di competenza spettanti all’Unione, chiarendone la relativa nozione e specificando i settori riconducibili a ciascuna categoria di competenze (art. 2, TFUE). 2. IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE.
A) Portata e nozione
Le competenze dell’Unione si fondano sul principio di attribuzione, 31 CAPITOLO II rispondente all’esigenza di delimitare e contenere gli ambiti di intervento dell’Unione rispetto alle competenze degli Stati membri. L’Unione non si configura, quindi, come ente a finalità generale: può agire soltanto nei settori contemplati dai trattati e per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. Il principio di attribuzione è contenuto nel titolo I del Trattato sull’Unione europea, dedicato alle “disposizioni comuni”. In particolare, l’art. 5 TUE: - individua la portata del principio di attribuzione, quale base giuridica della delimitazione di competenze in capo all’Unione: “la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione” (art. 5, par. 1, TUE) ; - contiene, altresì, la definizione del principio: “in virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (art. 5, par. 2, TUE). In virtù del principio di attribuzione, le competenze dell’Unione presentano: • carattere derivato, essendo conferite all’Unione per volontà degli Stati membri, espressa nei trattati, per il conseguimento degli obiettivi comuni ivi stabiliti; • carattere speciale, coincidendo con quelle attribuite dai trattati all’Unione, mentre le competenze non conferite all’Unione appartengono agli Stati membri in forma esclusiva. B) Ambito e funzione
Il principio di attribuzione si riferisce all’attività esercitata dall’Unione sia a livello interno, sia in ambito internazionale. La funzione di delimitazione sottesa al principio di attribuzione mira a scongiurare il rischio di un’estensione delle competenze dell’Unione al di fuori della volontà degli Stati membri: l’ampliamento dei poteri dell’Unione postula, infatti, l’attivazione della procedura di revisione dei trattati ai sensi dell’art. 48 TUE, richiedente l’intervento degli Stati membri. 32 GLI AMBITI DI INTERVENTO DELL’UNIONE EUROPEA C) Limiti
La portata del principio di attribuzione delle competenze incontra alcune attenuazioni, riconducibili a due ipotesi: la teoria dei poteri impliciti; la clausola di flessibilità. C1) La teoria dei poteri impliciti
La teoria dei poteri impliciti, elaborata in via giurisprudenziale, viene richiamata per giustificare l’opzione interpretativa diretta ad estendere l’ambito operativo dei poteri dell’Unione in assenza di un’esplicita attribuzione ad opera dei trattati. In virtù della teoria dei poteri impliciti, l’Unione può considerarsi competente all’adozione di determinate misure, pur in mancanza di un’espressa attribuzione di competenza, quando l’adozione di tali misure risulti necessaria per l’esercizio di un potere espressamente attribuito all’Unione. La competenza dell’Unione può pertanto desumersi anche in via implicita, da altre disposizioni dei trattati e da atti adottati dalle istituzioni in forza di tali disposizioni. LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA ◙ I poteri impliciti: applicazioni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia La teoria dei poteri impliciti ha trovato applicazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, sin dall’epoca della Comunità economica europea (CEE). Il caso più celebre risale alla competenza comunitaria in merito alla stipula di accordi internazionali in materia di trasporti, in assenza di un’espressa attribuzione da parte del trattato istitutivo (Corte giust., 31 marzo 1971, C‐ 22/70). La Corte di Giustizia, facendo applicazione della teoria dei poteri impliciti, riconosce la competenza della Comunità alla conclusione di accordi internazionali in materia di trasporti, desumendola da: i) le disposizioni del trattato relative alla politica comune nel settore dei trasporti; ii) gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in tale materia. In forza del c.d. “parallelismo dei poteri interni ed esterni”, l’attribuzione alle istituzioni comunitarie del potere di adottare atti sul piano interno per il raggiungimento di uno specifico obiettivo determina, altresì, la competenza 33