Intervento a cura di Paolo Bifulco - Ordine dei Dottori Commercialisti

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Voluntary Disclosure, Monitoraggio Fiscale, Scambio di
Informazioni ed Autoriciclaggio
LA VOLUNTARY DISCLOSURE:
ASPETTI GENERALI
Paolo Bifulco
Salone del Risparmio 2015 - 27 marzo 2015 – Università Bocconi Milano
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Le annualità regolarizzabili
1. NORME DI CONTRASTO ALL’EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN
PRESENZA DI PAESI BLACK LIST
Art. 12, comma 2-bis, DL 78/2009
RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE VIOLAZIONI SOSTANZIALI
«Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di
cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, SONO
RADDOPPIATI
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1. NORME DI CONTRASTO ALL’EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN
PRESENZA DI PAESI BLACK LIST
Art. 12, comma 2-ter, DL 78/2009
RADDOPPIO DEI TERMINI PER LE VIOLAZIONI DEL
MONITORAGGIO FISCALE
«Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di
natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, SONO RADDOPPIATI».
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2. NORME DI CONTRASTO ALL’EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN
PRESENZA DI REATI TRIBUTARI
Art. 43, comma 2-bis, DPR 600/1973
IMPOSTE SUI REDDITI
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti SONO
RADDOPPIATI relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa
la violazione».
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2. NORME DI CONTRASTO ALL’EVASIONE: TERMINI DI ACCERTAMENTO IN
PRESENZA DI REATI TRIBUTARI
Art. 57, comma 3, DPR 633/1972
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti SONO
RADDOPPIATI relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa
la violazione».
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3. EFFETTO PREMIALE DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA
Ai soli fini dell’applicazione della procedura di collaborazione volontaria, per la
determinazione dei periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di
accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all’ art. 12, commi
2-bis e 2-ter, del D.l. 78/2009, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 186/2014 (quindi entro il
2/3/2015), lo stato estero black list nel quale sono detenute le attività
oggetto di emersione o di rimpatrio abbia stipulato con l’Italia un accordo che
consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello
OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni;
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3. EFFETTO PREMIALE DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA
- il contribuente rilasci all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere
tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una
copia controfirmata dall’intermediario finanziario estero alla richiesta di
voluntary disclosure;
- in caso di successivo trasferimento delle attività ad altro intermediario
estero (localizzato fuori dagli Stati membri dell’UE o dello SEE), il
contribuente rilasci analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi
trasmessa all’amministrazione) al predetto altro intermediario.
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3. TERMINI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI
MONITORAGGIO FISCALE (QUADRO RW)
NOTE:
(*) Il D.l. n. 192/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015) ha modificato l’art.
5-quater del Dl 167/90, escludendo il raddoppio dei termini in caso di accordo entro il
2/3/2015.
(**) Secondo la Cass. 18.12.2014 n. 26848 gli anni ancora accertabili sono: in caso di paese WL
l’anno 2010 ed in caso di paese BL, indipendentemente dalla sottoscrizione dell’art. 26
modello OCSE, l’anno 2006, rispettivamente 2009 e 2004 in caso di omessa dichiarazione.
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4. TERMINI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI
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4. TERMINI DI ACCERTAMENTO IN RELAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI
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VD nazionale/VD internazionale
1. VD NAZIONALE/VD INTERNAZIONALE
La legge n. 186/2014 introduce:
Voluntary disclosure «internazionale». Disposizioni in materia di emersione e
rientro di capitali detenuti all’estero in violazione della normativa di
monitoraggio fiscale
Voluntary disclosure «nazionale»
(art. 1, commi da 2 a 4, legge n. 186/2014)
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1. VD NAZIONALE
Ambito di applicazione
Possibilità di sanare le violazioni commesse, entro il 30/9/2014, da tutte le
tipologie di contribuenti in materia di:
-
Imposte sui redditi
Addizionali imposte sui redditi
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
IVA
Violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Per tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento
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1. VD NAZIONALE
Disposizioni applicabili
Alla procedura di VD domestica si applicano le medesime disposizioni previste
in materia di VD internazionale in materia di:
- ammissibilità
- termine
- effetti (anche in termini di «copertura» penale)
- modalità procedurali
- responsabilità per false dichiarazioni
Non si applica il regime «forfetario» dei rendimenti, previsto per la VD
internazionale, dal comma 8 dell’art. 5-quinquies Dl n. 167/90
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2. INTERRELAZIONI VD NAZIONALE/VD INTERNAZIONALE
Agenzia delle Entrate, circolare 13/3/2015 n. 10/E
Cause ostative: vanno verificate separatamente per i «comparti» nazionale
ed internazionale
Completezza della VD: in caso di VD internazionale vanno sempre indicate
anche le violazioni domestiche (principio di completezza della collaborazione
volontaria), sia pure limitatamente ai periodi d’imposta in cui sono state
commesse le violazioni oggetto di VD internazionale
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I soggetti interposti
1. I SOGGETTI INTERPOSTI
CM 13/3/2015 n. 10/E (par. 1.1): «Può avvalersi della presente procedura
altresì il contribuente che detiene attività all'estero senza esserne
formalmente intestatario avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a
intestazioni fiduciarie estere.»
Nozione di soggetto interposto: «non può essere risolta in modo
generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle
modalità organizzative del soggetto interposto. A titolo esemplificativo, si
ritiene che debba essere considerato soggetto interposto una società
localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun
obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo
societario appare meramente formale e ben si può sostenere la titolarità dei
beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettui il rimpatrio.»
(CM 4/12/2001 n. 99/E, par. 2.3)
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1. I SOGGETTI INTERPOSTI
Elemento centrale: lo schermo societario appare meramente formale
Conseguenze dell’interposizione: la regolarizzazione deve riguardare l’asset
detenuto dal soggetto interposto, e non il soggetto interposto (approccio c.d.
«look through»).
Impatto dell’interposizione sulla determinazione del paese in cui l’asset è
detenuto. Nella CM 10/E 2015:
Principio generale: rileva il paese in cui ha sede il veicolo interposto
Deroga al principio generale: quando la localizzazione è già di per sé
idonea a garantire l’occultamento, rileva il paese in cui si trova l’asset
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1. I SOGGETTI INTERPOSTI
Esempi della circolare
Esempio 1
Immobile in Francia (o addirittura in Italia, cfr. RM n. 134/2002) detenuto
tramite società panamense interposta: l’immobile si considera detenuto in
Panama
Esempio 2
Attività finanziaria detenuta in Svizzera fittiziamente intestata ad un soggetto
(interposto) residente in un paese black list: l’attività finanziaria si considera
detenuta in Svizzera
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2. SOGGETTI INTERPOSTI E SOGGETTI ESTEROVESTITI
TEST
Verifica su interposizione
Verifica su esterovestizione (VD nazionale?)
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La procedura
1. MODALITA’ DI ADESIONE ALLA PROCEDURA
Presentazione della richiesta (telematica) di
accesso alla collaborazione volontaria (art. 1,
commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186).
Relazione accompagnatoria illustrativa (segue nei
30 giorni successivi alla richiesta).
Versamento delle somme dovute, entro il 15°
giorno antecedente la data fissata per la
comparizione ovvero versamento delle somme
dovute in base all’accertamento con adesione entro
20 giorni dalla redazione dell’atto; per il
monitoraggio, versamento entro il termine per la
proposizione del ricorso.
Il versamento può essere eseguito in un’unica
soluzione ovvero in tre rate mensili di pari importo.
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2. TERMINI DELLA PROCEDURA
La procedura deve essere attivata entro il 30 settembre 2015.
Tra la data di ricevimento dell’istanza e quella di decadenza dei termini per
l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/1973 e all’art. 57 del DPR
633/1972, e dei termini per la notifica dell’atto di contestazione ai sensi
dell’art. 20 D.Lgs. 472/1997 intercorrono non meno di 90 gg. In difetto e in
mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai
contenuti dell’invito o della sottoscrizione dell’atto di accertamento con
adesione, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso di
accertamento e quello per la notifica dell’atto di contestazione sono
automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a
concorrenza dei 90 gg.
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3. LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
La richiesta deve essere seguita da relazione accompagnatoria illustrativa,
redatta conformemente allo schema indicato nel provvedimento 30/1/2015.
Punti da illustrare:
Costituzione degli investimenti e delle attività estere: occorre
illustrare/spiegare la fonte (ad esempio ricavi o compensi, successioni o
donazioni, ecc.).
Redditi maturati durante il possesso: occorre indicarli analiticamente, a
meno che il contribuente opti per il calcolo forfetario del rendimento,
utilizzabile per attività estere che non superano un valore medio di euro 2
milioni.
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3. LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
Proventi derivanti dalle dismissioni
Consistenza delle attività estere alla data della regolarizzazione
Eventuali dichiarazioni riservate che s’intende far valere
Soggetti collegati: individuazione dei soggetti collegati alle attività estere e
natura del collegamento
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3. LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione a supporto di quanto
illustrato ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
contribuente al professionista (attestazione della completezza e veridicità dei
documenti allegati)
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