Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25/03/2015, n. 5930

CSENTE DA RF. , m,'
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N. I3I TAB. ALL. s. - N.
MATERIA TRIBUTARIA
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4' v
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*TRIBUTI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
R.G.N. 12273/2008
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
R.G.N. 16897/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO BIELLI
Cron.513n
- Presidente - Rep.
Dott. ANTONIO VALITUTTI
Rel. Consigliere
-
Dott. ENRICO SCODITTI
- Consigliere - PU
Dott. MARCO MARULLI
- Consigliere -
Dott. LAURA TRICOMI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 12273-2008 proposto da:
NAPPI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEL VIMINALE 43, presso la Soc. REPAS LUNCH COUPON
SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETA
PIETRO giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
2014
1321
Od.
AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimato -
sul ricorso 16897-2008 proposto da:
NAPPI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEL VIMINALE 43, presso la Soc. REPAS LUNCH COUPON
08/09/2014
SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETA
PIETRO con studio in NAPOLI VIA CARDUCCI 42 (avviso
postale) giusta delega a margine;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controri corrente -
avverso 1a sentenza n. 236/2007 della COMM.TRIB.REG.
aati4 Cithf /MA
dI,NA.pett, depositata 1'08/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
il Presidente riunisce d'ufficio ai sensi dell'art.
335 cpc i ricorsi n. 12273/08 e 16897/08;
udito per il ricorrente l'Avvocato GAETA che ha
chiesto l'accoglimento;
udito
per
l'Avvocato
il
controricorrente
MELONCELLI
che
r.g.
16897/08
ha
chiesto
l'inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO.
1. In data 18.11.04, veniva notificata a Nappi Domenico,
esercente l'attività di fotografo, una cartella di pagamento - emessa dall'Ufficio in forza di iscrizione a ruolo effettuata a seguito di un avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata opposizione
ai fini
IRPEF, IRAP ed IVA, per l'anno di imposta 1998, con il
quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione le maggiori somme dovute a titolo di imposta, oltre
interessi e sanzioni.
2. L'atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla
la CTP di Napoli, che rigettava il ricorso.
3. L'appello avverso tale pronuncia, proposto dal Nappi
veniva, del pari, disatteso dalla CTR della Campania, con
sentenza n. 236/45/07, depositata 1'8.11.07, con la quale
il giudice di seconde cure - confermando la pronuncia dei
primi giudici - riteneva valida la notifica dell'avviso
di accertamento a monte della cartella di pagamento impugnata.
4. Per la cassazione della sentenza n. 236/45/07 ha,
quindi, proposto ricorso Nappi Domenico - notificato il
28.4.08, e iscritto a ruolo al n. 12273/08
affidato a
due motivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.
5.
Con distinto ed identico ricorso - notificato il
20.6.08 ed iscritto a ruolo al n. 16897/08 - Nappi Domenico ha, peraltro, impugnato nuovamente per cassazione la
medesima sentenza n. 236/45/07, emessa dalla CTR della
Campania in data 8.11.07. L'amministrazione finanziaria
si è costituita in questo secondo giudizio, replicando al
contribuente con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, va disposta - ai sensi dell'art.
335 c.p.c.
la riunione dei ricorsi iscritti a ruolo ai
nn. 12273/08 e 16897/08, in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.
2. Ciò premesso, va rilevato che con i due motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esa-
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£SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL Di) R 26/01986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
minati congiuntamente - Nappi Domenico denuncia la violazione dell'art. 139 c.p.c. in relazione all'art. 360, co.
l, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c.
2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere, peraltro con motivazione del tutto inadeguata, valida la notifica dell'avviso di accertamento, a monte della cartella
impugnata, sebbene tale notifica fosse avvenuta, non
presso la residenza del destinatario (in S. Giuseppe Vesuviano, alla via Ottaviano n. 278), bensì nel luogo (in
S. Giuseppe Vesuviano, alla via Noia n. 13) nel quale veniva temporaneamente svolta la sua attività di fotografo.
2.2. Di più, siffatta notifica sarebbe stata effettuata a
persona non stabilmente convivente con il destinatario,
né addetta alla casa o all'ufficio del medesimo, e senza
che della notificazione, eseguita a persona trovata casualmente nel laboratorio fotografico, fosse stata data
comunicazione al Nappi, ai sensi del co. 4 dell'art. 139
c.p.c.
2.3. 1 motivi suesposti sono inammissibili.
2.3.1. Le censure difettano, invero, di autosufficienza,
atteso che non è stato riprodotta nel ricorso la relata
di notifica dell'avviso di accertamento, ai fini della
verifica del luogo in cui la consegna dell'atto è avvenuta, del soggetto al quale tale consegna è stata effettuata, nonché della circostanza dell'essersi quest'ultimo
qualificato, o meno, come familiare convivente.
E tanto
ai fini di consentire alla Corte l'esame della rilevanza
e della fondatezza del vizio denunciato (cfr. Cass.
17424/05).
2.3.2. D'altro canto, con riferimento alla notifica
dell'avviso di accertamento, va altresì rilevato che la
Corte di cassazione non può neppure procedere ad un esame
diretto degli atti per verificare la sussistenza di una
valida notifica di tale avviso, trattandosi di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito< e non di
una nullità del procedimento, atteso che l'avviso di ac-
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rn
certamento non costituisce un atto del processo tributario, bensì un atto dell'Amministrazione finanziaria impugnabile davanti al giudice tributario, a norma dell'art.
19, cc. 3, d.P.R. n. 546/92 (Cass. 10772/06; 11674/13).
2.3.3. Per tali ragioni, pertanto, le censure non possono
essere accolte.
3. Ne discende che i ricorsi riuniti proposti dal Nappi
devono essere dichiarati inammissibili.
4. Concorrono giusti motivi - tenuto conto delle ragioni
della decisione - per dichiarare compensate fra le parti
le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cessazione;
riunisce i ricorsi iscritti a ruolo ai nn. 12273/08 e
16897/08 e li dichiara inammissibili; dichiara compensate
fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, 1'8.4.2014.
Il Presidente
Consigliere estensore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2 5 MAR:2015Il Furizi
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