CSENTE DA RF. , m,' kI SENSI DEL 0.1? n ,93§ N. I3I TAB. ALL. s. - N. MATERIA TRIBUTARIA ,1 95930 \* 4' v Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 12273/2008 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE R.G.N. 16897/2008 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANO BIELLI Cron.513n - Presidente - Rep. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere - Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - PU Dott. MARCO MARULLI - Consigliere - Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12273-2008 proposto da: NAPPI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso la Soc. REPAS LUNCH COUPON SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETA PIETRO giusta delega a margine; - ricorrente - contro 2014 1321 Od. AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimato - sul ricorso 16897-2008 proposto da: NAPPI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso la Soc. REPAS LUNCH COUPON 08/09/2014 SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETA PIETRO con studio in NAPOLI VIA CARDUCCI 42 (avviso postale) giusta delega a margine; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; controri corrente - avverso 1a sentenza n. 236/2007 della COMM.TRIB.REG. aati4 Cithf /MA dI,NA.pett, depositata 1'08/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI; il Presidente riunisce d'ufficio ai sensi dell'art. 335 cpc i ricorsi n. 12273/08 e 16897/08; udito per il ricorrente l'Avvocato GAETA che ha chiesto l'accoglimento; udito per l'Avvocato il controricorrente MELONCELLI che r.g. 16897/08 ha chiesto l'inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO. 1. In data 18.11.04, veniva notificata a Nappi Domenico, esercente l'attività di fotografo, una cartella di pagamento - emessa dall'Ufficio in forza di iscrizione a ruolo effettuata a seguito di un avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata opposizione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l'anno di imposta 1998, con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione le maggiori somme dovute a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni. 2. L'atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla la CTP di Napoli, che rigettava il ricorso. 3. L'appello avverso tale pronuncia, proposto dal Nappi veniva, del pari, disatteso dalla CTR della Campania, con sentenza n. 236/45/07, depositata 1'8.11.07, con la quale il giudice di seconde cure - confermando la pronuncia dei primi giudici - riteneva valida la notifica dell'avviso di accertamento a monte della cartella di pagamento impugnata. 4. Per la cassazione della sentenza n. 236/45/07 ha, quindi, proposto ricorso Nappi Domenico - notificato il 28.4.08, e iscritto a ruolo al n. 12273/08 affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questo giudizio. 5. Con distinto ed identico ricorso - notificato il 20.6.08 ed iscritto a ruolo al n. 16897/08 - Nappi Domenico ha, peraltro, impugnato nuovamente per cassazione la medesima sentenza n. 236/45/07, emessa dalla CTR della Campania in data 8.11.07. L'amministrazione finanziaria si è costituita in questo secondo giudizio, replicando al contribuente con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via pregiudiziale, va disposta - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi iscritti a ruolo ai nn. 12273/08 e 16897/08, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. 2. Ciò premesso, va rilevato che con i due motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esa- -2 £SENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL Di) R 26/01986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA minati congiuntamente - Nappi Domenico denuncia la violazione dell'art. 139 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. l, n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 5 c.p.c. 2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR nel ritenere, peraltro con motivazione del tutto inadeguata, valida la notifica dell'avviso di accertamento, a monte della cartella impugnata, sebbene tale notifica fosse avvenuta, non presso la residenza del destinatario (in S. Giuseppe Vesuviano, alla via Ottaviano n. 278), bensì nel luogo (in S. Giuseppe Vesuviano, alla via Noia n. 13) nel quale veniva temporaneamente svolta la sua attività di fotografo. 2.2. Di più, siffatta notifica sarebbe stata effettuata a persona non stabilmente convivente con il destinatario, né addetta alla casa o all'ufficio del medesimo, e senza che della notificazione, eseguita a persona trovata casualmente nel laboratorio fotografico, fosse stata data comunicazione al Nappi, ai sensi del co. 4 dell'art. 139 c.p.c. 2.3. 1 motivi suesposti sono inammissibili. 2.3.1. Le censure difettano, invero, di autosufficienza, atteso che non è stato riprodotta nel ricorso la relata di notifica dell'avviso di accertamento, ai fini della verifica del luogo in cui la consegna dell'atto è avvenuta, del soggetto al quale tale consegna è stata effettuata, nonché della circostanza dell'essersi quest'ultimo qualificato, o meno, come familiare convivente. E tanto ai fini di consentire alla Corte l'esame della rilevanza e della fondatezza del vizio denunciato (cfr. Cass. 17424/05). 2.3.2. D'altro canto, con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento, va altresì rilevato che la Corte di cassazione non può neppure procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di una valida notifica di tale avviso, trattandosi di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito< e non di una nullità del procedimento, atteso che l'avviso di ac- 2 • - -3 rn certamento non costituisce un atto del processo tributario, bensì un atto dell'Amministrazione finanziaria impugnabile davanti al giudice tributario, a norma dell'art. 19, cc. 3, d.P.R. n. 546/92 (Cass. 10772/06; 11674/13). 2.3.3. Per tali ragioni, pertanto, le censure non possono essere accolte. 3. Ne discende che i ricorsi riuniti proposti dal Nappi devono essere dichiarati inammissibili. 4. Concorrono giusti motivi - tenuto conto delle ragioni della decisione - per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cessazione; riunisce i ricorsi iscritti a ruolo ai nn. 12273/08 e 16897/08 e li dichiara inammissibili; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, 1'8.4.2014. Il Presidente Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 5 MAR:2015Il Furizi ifrunzion Marmi iudizistrio
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