viene sottoscritta - Istituto Comprensivo di Lanzo Torinese

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANZO TORINESE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
VIA VITTORIO VENETO, 2 – 10074 – LANZO TORINESE
TEL – FAX. 0123/29154 – 320196
SITO WEB: www.iclanzotorinese.it E-MAIL: [email protected] - C.F. 92028660014
Prot. N 571 /B52
Lanzo Torinese, 19/02/2015
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO – ANNO SCOLASTICO 2014/2015
(art. 6 C.C.N.L. 29/11/2007)
Intesa finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo a.s. 2014 - 2015
L'anno 2015, il mese di febbraio il giorno diciannove in Lanzo, presso l'Ufficio della Dirigenza
Scolastica dell’I.C. DI LANZO Torinese,
tra
il Dirigente scolastico Prof.ssa Antonietta GUADAGNO quale parte pubblica in rappresentanza
dell’Istituto Comprensivo di LANZO TORINESE (TO)
e
la parte sindacale costituita dalle seguenti componenti regolarmente elette
•
per la C.I.S.L. ins.te Luigia ROCCHIETTI
ins.te Giuseppina COSTA
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per la C.G.I.L. ins.te Maria Grazia MONEGO dimissionaria dal ______________
per la UIL scuola RSA Bianca Macario
presente in alcune sedute il Direttore dei S.G.A., sig.ra Maria Grazia CURATOLO
viene sottoscritta
la presente intesa relativa al Contratto Integrativo d’Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL
del comparto scuola del 29/11/2007.
Detta intesa, corredata dall’apposita Relazione Tecnico-Finanziaria del Dsga, sarà inviata, entro
cinque giorni dalla firma, ai Revisori dei Conti per il previsto controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione con i vincoli di bilancio.
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PREMESSA
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VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale;
VISTO l’art. 45, comma 4 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 che consente l’attivazione di autonomi
livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione;
VISTO l’art. 11, lett. e), della Legge 15.3.1997, n. 59, così come modificato dall’art. 9 della
Legge 8.3.2000, n. 50 che ribadisce, in tema di autonomia contrattuale, gli stessi contenuti di cui
al precedente punto;
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche approvato con D.M. del
1/2/2001, n. 44;
VISTO l’art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del CCNL-Scuola 29/11/2007 che fissa e regolamenta le
modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali nel comparto Scuola, stabilendo nel
contempo le materie oggetto di contrattazione integrativa;
VISTO il CCNL-Scuola 29/11/2007 in merito ai parametri per la determinazione delle
disponibilità finanziarie, anche ai fini dei vincoli di spesa;
VISTO l’art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/’93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai
Capi di Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all’Istituzione Scolastica di cui sono
rappresentanti legali;
VISTI l’art. 39 comma 3-ter della Legge 27.12.1997 n. 449, l’art. 2 comma 1° del D.Lgs.
30.7.1999, n. 266 e l’art. 48, comma 6° del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, in materia di procedura di
controllo dei contratti integrativi;
VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale
sotto l’aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
PRESO ATTO della comunicazione del MIUR del 15723, relativa ai 4/12 del MOF di €
15.664,18 (lordo dipendente) quale risorsa finanziaria per l’anno scolastico 2014/15 finalizzata a
retribuire gli Istituti contrattuali;
CONSIDERATO il D. Lgs. 150/2009 e la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, recante indirizzi applicativi rispetto alla contrattazione integrativa provenienti dallo
stesso D. Lgs 150/2009;
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti inerenti le materie oggetto di contrattazione e il Collegio
Docenti del 19/11/2014 relativo all’approvazione del P.O.F. e dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/12/2014, relativa ai criteri generali per la
ripartizione del fondo dell’istituzione scolastica;
SENTITO il personale DOCENTE e ATA nelle apposite assemblee;
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La premessa fa parte integrante del presente Contratto.
Articolo 2
Competenza ed organizzazione
Entro il mese di ottobre/novembre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca le RSU per un
confronto preliminare sui carichi di lavoro, sull’orario del personale A.T.A. e sull’organizzazione dei
servizi amministrativi dell’unità Scolastica. Alle riunioni sarà presente il Direttore S.G.A. che
illustrerà anche il Piano delle attività di cui al comma 10.1 dell’art. 52 del CCNI 31.8.1999. In tali
incontri si daranno altresì indicazioni di massima sia sull’aggiornamento e formazione che
sull’eventuale partecipazione al “Fondo Istituto” per le attività previste dall’art. 88 del CCNL
29.11.2007. In merito a ciò vi saranno incontri approfonditi nell’imminente attivazione dei relativi
progetti. Il confronto sulle materie oggetto del presente articolo dovrà concludersi entro il 31 ottobre
di ogni anno e comunque non oltre il 10 dicembre.
Articolo 3
Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed
efficienza nell’erogazione del servizio scolastico attraverso un’organizzazione del lavoro dei
dipendenti dell’Istituto Comprensivo fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle
competenze professionali e mirando ad incrementarne la qualità sostenendo i processi innovatori
in atto e garantendo l’informazione più ampia e il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti.
2. Il presente contratto, che si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto, è
sottoscritto tra l’Istituto Comprensivo di Lanzo e la RSU.
3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Si concorda che quanto
stabilito nel presente contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti
normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
4. Il presente Contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo
decentrato. A tal fine all’inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la
volontà di confermare o meno le norme contenute nel presente documento.
5. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente
e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal D. L.vo
297/94, dal D. Lgs 29/93, dal D.Lgs 296/97, dal D.Lgs 80/98, dalla L. 300/70. dalla L. 150/2009 e
dalla circolare n. 7 del 13/5/2010. Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono quelle
previste dall’art. 6, del CCNL 29/11/2007 e precisamente:
- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al
piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
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dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti
di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata
e integrata dalla legge n.83/2000;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento
primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all’affissione di copia
integrale del presente contratto nelle bacheche sindacali della scuola e di tutti i plessi.
Articolo 4
Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
1. Per risolvere eventuali controversie sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente
Contratto, le parti che l’hanno sottoscritto s’incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al
successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della
clausola contestata. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sin dall’inizio della vigenza
dell’accordo.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Articolo 5
Della libertà, dignità e valorizzazione del lavoratore
Tutti i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto,
nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto
della Costituzione e delle norme di legge e nell’ottica di contribuire ciascuno per la propria parte e per
le responsabilità professionali ad erogare un valido servizio scolastico.
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TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Articolo 6
Assemblee sindacali
1 - Secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 6 del CCNL 2007, nel caso di assemblee in
orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un’unica istituzione scolastica, la durata
massima è fissata in due ore. Nel caso di assemblee territoriali provinciali in orario di servizio il
personale potrà lasciare il servizio con un anticipo di trenta minuti rispetto all’orario di inizio
dell’assemblea.
2 - L’orario delle assemblee in sede e fuori sede sarà preferibilmente il seguente: assemblea
8,15/10,15; inizio lezioni 10,30; fatte salve richieste diverse da parte delle organizzazioni
sindacali.
3 - Fermo restando il contenuto dell’art. 3 del CCNL medesimo, le assemblee di scuola, sia in
orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla R.S.U. della
scuola, sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui
all’art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni.
4 - Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché
il personale docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche
separatamente in orari e giorni non coincidenti, in base alle norme più generali sul diritto di
assemblea.
5 - La comunicazione di indizione dell'assemblea deve avvenire con preavviso di 10 giorni e
viene affissa all'albo della scuola e trasmessa con circolare interna a tutto il personale.
6 - Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 9 CCNL Scuola lettera b) per le assemblee in cui
è coinvolto il personale A T A, se la partecipazione è totale, si stabilirà di intesa con le RSU, la
quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
degli ingressi alla scuola ed alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale
(indicativamente un collaboratore scolastico per plesso e un assistente amministrativo nella sede
centrale).
7. Secondo quanto previsto dal succitato art.8 comma 9 del CCNL, per le assemblee in cui è
coinvolto il personale docente, il Dirigente, sospende le attività didattiche delle sole classi o
sezioni i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie
interessate.
8. Ogni docente dovrà produrre la dichiarazione preventiva individuale di partecipazione
all'assemblea, espressa con firma per adesione sull' apposito prospetto. Tale dichiarazione farà
fede ai fini del calcolo del monte ore individuale annuale.
9. L'informazione alle famiglie dovrà essere trasmessa entro tre giorni precedenti alla data
dell'assemblea.
10. Le assemblee di norma si svolgeranno nelle prime due ore di lezione; qualora interessino
anche i collaboratori scolastici il Dirigente Scolastico in accordo con le RSU garantirà
l’apertura e la vigilanza agli ingressi dei vari plessi come indicato dal precedente comma 6
(almeno 1 collaboratore scolastico nei plessi).
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Articolo 7
Permessi Sindacali
1 - Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, le R.S.U. possono usufruire dei
permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali, con i contenuti e con le modalità previste
dalla normativa vigente. I Dirigenti Sindacali accreditati dalle Segreterie Provinciali fruiscono
di permessi diversi da quelli delle R.S.U.
2 - I permessi sindacali vanno richiesti con un congruo anticipo, almeno 48 ore prima della
fruizione.
Articolo 8
Agibilità Sindacale all’interno della Scuola
1 - In ogni plesso dell’istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a
disposizione delle RS.U., dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale
e del lavoro senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente.
2 - Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l’affissione anche dalle
strutture sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva
trasmissione di tale materiale alle R.S.U.
Articolo 9
Comportamento in caso di sciopero
1. Nel caso di sciopero il Dirigente pubblica la circolare di informazione nella quale invita i
docenti a segnalare l'eventuale adesione; il personale prende visione della stessa segnalando
l'eventuale adesione. Il docente che dichiara l'adesione è considerato in sciopero a tutti gli
effetti.
2. Il Dirigente, preso atto delle adesioni pervenute, informa le famiglie e gli Enti Locali
segnalando quale tipo di servizio potrà essere fornito.
3. I docenti si assicureranno che le famiglie abbiano preso visione delle comunicazioni
richiedendo la firma sul diario.
Articolo 10
Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero
1 - Ai sensi dell’art. 6 del CCNL Scuola 2007 contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso
di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
Secondo quanto definito dal contratto 15/3/2001 si conviene che in caso di sciopero totale del
personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza di particolari e
specifiche situazioni sotto elencate:
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-
svolgimento di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo (per lo
svolgimento degli atti d’esame o di scrutinio), n. 1 Collaboratore Scolastico (per la
vigilanza);
- predisposizione degli atti per il pagamento del trattamento economico del personale
supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n. 1 Assistente
Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico.
2 - Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere
impedita l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori.
3 - Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale
invita i lavoratori a segnalare l’eventuale intenzione di adesione, il personale prende visione
della stessa, ma non è obbligato in alcun modo a dichiarare l’adesione.
4 - Il lavoratore che dichiara l’adesione, è considerato a tutti gli effetti in sciopero.
5- I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al
precedente comma, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono
essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
6 - Secondo la normativa vigente, si inviano tempestivamente al Sidi – sezione rilevazione
scioperi, i dati relativi all’adesione allo sciopero del personale.
Articolo 11
Patrocinio e diritto di accesso agli atti
1 - Le R.S.U. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di
informazione preventiva e successiva di cui all’art. 6 del CCNL.
2 - Le organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive
Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli
atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3 - Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri, di norma entro 3
giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità
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TITOLO II - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Articolo 12
Soggetti tutelati
1. Tutti i lavoratori, docenti ed ATA, ed utenti, alunni, genitori ecc, hanno riconosciuto il diritto di
assolvere, rispettivamente, ai loro obblighi di servizio e alla fruizione dei servizi scolastici in
condizioni di assoluta sicurezza secondo i dettami sanciti dalle relative norme (D.L. 81/2008
T.U.).
2. Gli ambienti di lavoro (uffici amministrativi, aule, laboratori, palestre ecc) non devono presentare
alcun rischio per la sicurezza dei lavoratori, degli alunni e delle persone che vi transitino.
3. Le condizioni igieniche, di illuminazione e di temperatura devono essere a norma con quanto
previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza.
4. Eventuali situazioni di rischio per la salute dei lavoratori e dell’utenza devono essere
immediatamente segnalate, per iscritto, al Dirigente scolastico che informerà i soggetti interessati
(Ente locale, ASL, Autorità di Pubblica Sicurezza) per i relativi provvedimenti di competenza tesi
a risolvere tali situazioni e a riportare negli ambienti di lavoro condizioni esenti da rischi.
5. Una volta denunciate le situazioni di rischio i lavoratori non possono essere ritenuti responsabili
nel caso di incidenti e problematiche derivanti dalla non attuazione da parte dei soggetti
competenti delle relative misure di sicurezza.
6. Sono soggetti tutelati anche gli allievi nel caso utilizzino apparecchi, strumenti di lavoro,
attrezzature ludiche-sportive e apparecchiature fornite di videoterminali.
7. Sono compresi altresì gli allievi e i genitori presenti a scuola in orario extracurriculare per riunioni
e/o attività volte al miglioramento dell’offerta formativa.
8. Nel caso di situazioni di cui al comma precedente i lavoratori possono esperire tutte le iniziative
per la richiesta dell’eventuale risarcimento di danni subiti dalla mancata applicazione delle norme
di sicurezza previste dal D.L. 81/2008 T.U. e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 13
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. n. 292/96, ha i
seguenti obblighi in materia di sicurezza:
a. Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali,
apparecchiature, videoterminali ecc.
b. Valutazione dei rischi esistenti.
c. Elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione
seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi
miglioramenti.
d. Designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure.
e. Organizzazione di interventi di formazione e informazione a favore degli alunni e del
personale scolastico.
f. Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria per il personale
amministrativo che utilizza i videoterminali mediamente per più di 20 ore settimanali.
g. Visite mediche su rischi specifici individuati nel D.V.R. e nelle riunioni periodiche del
S.P.P. su istanza da parte del singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori (es.
movimentazione dei carichi).
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Articolo 14
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
1. In ciascuna unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il
Servizio di Prevenzione e Protezione designando per tale compito, previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le
dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente; devono possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati; non
possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.
Articolo 15
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il servizio di R.S.P.P. è assolto da esperto esterno con il quale è stato stipulato regolare contratto di
consulenza.
Articolo 16
Rapporti con l’Ente Locale
1. Per gli interventi di tipo strutturale e relativi agli impianti il Dirigente scolastico rivolge al
Comune richiesta formale di adempimento.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di
emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali sarà informato tempestivamente l’Ente
Locale.
Articolo 17
Attività di formazione e informazione
1. In presenza di risorse finanziarie disponibili il Dirigente scolastico si impegna ad organizzare
attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli alunni. Il
Dirigente scolastico si impegna, inoltre, a promuovere la partecipazione a corsi specifici indetti
dagli Enti autorizzati o organizzati dall’Istituzione Scolastica.
Articolo 18
Prevenzione incendi
1. L’organizzazione della prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle
emergenze negli edifici scolastici resta affidata ai medesimi dipendenti individuati quali addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione, ai quali il Dirigente assicura la formazione di base.
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Articolo 19
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori è stato individuato nella persona della docente Scuola Infanzia
GAVA Lucia , in quanto, rispetto alla RSU d’Istituto, in possesso delle specifiche competenze e
disponibilità richieste.
2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, disciplinate
dall’art. 73 del CCNL/’07 e dagli appositi articoli del D.L. 81/2008 T.U., le parti concordano su
quanto segue:
A. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro
nei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro. Tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione.
B. Laddove il D.L. 81/2008 T.U. prevede l’obbligo da parte del Dirigente Scolastico di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve
svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. Pertanto, il Dirigente
Scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi
per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione. La consultazione
deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le
osservazioni e le proposte del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi
conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
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TITOLO III – PERSONALE A.T.A.
Articolo 20
Assegnazione del personale alle sedi /Disciplina di casi particolari di servizio
Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali
e amministrativi (di seguito indicato come DSGA), nel rispetto delle finalità e degli obiettivi
della scuola contenuti nel POF, dispongono l'assegnazione del personale ai plessi in cui si
articola l'Istituto, tenendo conto dell'organico complessivo a disposizione.
Tale assegnazione avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) disponibilità a svolgere compiti relativi agli incarichi specifici e disponibilità ad
occuparsi degli alunni portatori di handicap;
b) - preferenze individuali rispetto alla scelta del plesso
1 - Il personale a tempo indeterminato per continuità di servizio resterà nello stesso plesso
dell'a.s. precedente. Eventuali richieste di trasferimento in altro plesso saranno verificate prima
dell'assegnazione plessi ad inizio anno scolastico.
Il personale a tempo determinato sceglierà la sede tra quelle rimaste disponibili entro la prima
settimana di settembre sulla base della graduatoria di Istituto che prende in considerazione i
seguenti criteri:
a) punteggio attribuito dall' USP;
b) continuità di servizio nell'Istituto
2 - Nei mesi di luglio e agosto la sede di servizio, per tutti i collaboratori sarà la sede centrale,
tranne esigenze di pulizia nel plesso inizialmente assegnato come posto di lavoro.
3 - Il servizio di messa in ordine nel plesso assegnato, durante la sospensione dell’attività
didattica (periodo estivo), può essere concordato con il DSGA per non più di otto giorni.
4 - Per il personale in servizio nel plesso della scuola dell’infanzia di Lanzo Torinese, verificato
che nel mese di luglio i locali sono occupati dal Comune, si ricorda che il personale presterà
servizio presso la sede centrale, così anche per le prime settimane di agosto, mentre negli ultimi
sei giorni di agosto nella scuola dell’infanzia.
5 - Si concorda per la presenza in servizio di almeno 2 collaboratori scolastici durante il periodo
estivo presso la sede centrale e di 1 Assistente Amministrativo. Si chiederà la reperibilità di
almeno una unità per tipologia.
6 - Per lavoro straordinario si applicherà la compensazione in giorni di riposo (non più di
cinque consecutivi); detti giorni potranno essere usufruiti preferibilmente durante le chiusure
pre-festive e durante le vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua e comunque entro fine giugno.
7 - Qualora le esigenze di servizio lo consentano potranno essere usufruite anche durante l’anno
scolastico senza gravare sulle normali attività attingendo all’organico di altro plesso.
8 - Per gli assistenti amministrativi in caso di assenze prolungate si autorizzerà il lavoro
straordinario da concordare secondo le necessità.
9 - In caso di numero di assenze, nell’arco dell’anno, superiore a 20 giorni si procederà alla
decurtazione in percentuale rispetto al totale dei giorni di servizio del Fondo di Istituto, che
verrà distribuita al restante personale in servizio.
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Articolo 21
Orario di lavoro flessibile
1 - L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio per l'apertura e la chiusura della scuola
all'utenza (dalle ore 7,30 alle ore 19,00/19,30)
2 - L'orario flessibile giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del
personale, distribuendo l'orario di servizio in cinque giornate lavorative, in base alle necessità
che si presenteranno.
3 - Non è possibile concedere l’orario flessibile all’ingresso per i collaboratori scolastici e
Assistenti Amministrativi in quanto essi devono rispettivamente garantire l’apertura dei locali e
l’assistenza agli alunni e l’orario di apertura dell’Ufficio.
4 - Il ritardo nell’ingresso in servizio, che non deve avere carattere abituale e che deve essere
sempre e comunque motivato, deve essere recuperato dopo aver preso accordi con la Direzione.
Nel caso di ritardo superiore ai 30 minuti il recupero avverrà considerando le esigenze
dell’istituzione scolastica.
3 - Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il Direttore SGA.
Articolo 22
Riduzione dell'orario a 35 ore settimanali
1 - Considerati l'orario di apertura della scuola e l'orario di lavoro del personale (collaboratori
scolastici e Assistenti Amministrativi) è applicabile la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale
di lavoro ( personale a tempo indeterminato e supplente annuale fino al 31 agosto) in tutti i
plessi dell’Istituto, in quanto ricorrono le condizioni necessarie previste dall’ art. 55. del
CCNL.
Si evidenzia però che la diminuzione del personale non potrà consentire l’attuazione dell’orario
su 35 ore durante il periodo di funzionamento delle attività didattiche, pur in presenza di un
orario di apertura delle scuole superiore a 10 ore per almeno tre giorni alla settimana. Risulta
infatti impossibile dimostrare di riuscire a svolgere lo stesso lavoro di prima con l’orario ridotto
e personale ridotto.
Perciò, per non penalizzare il personale ATA a fronte di una flessibilità di orario, con
turnazioni e rientri pomeridiani, la compensazione verrà effettuata durante i mesi di luglio e
agosto.
Per quanto riguarda il personale a T.D. il personale supplente breve e quello assunto con art. 40,
la compensazione della 36^ ora verrà effettuata settimanalmente scalando di un’ora l’orario
prestabilito da contratto.
2 - Durante la sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale,
il personale ATA effettuerà sette ore e 12 minuti di servizio giornaliero nel turno
antimeridiano. La differenza tra le ore effettuate e le quelle previste dal proprio orario
individuale sarà recuperata, a discrezione dell’Amministrazione, secondo le esigenze di servizio
nel proprio plesso.
Nel caso suddetto, il personale non matura il beneficio della riduzione a 35 ore.
3 - Nei mesi di luglio e agosto, il personale che ha beneficiato della riduzione oraria a 35 ore
settimanali, effettuerà sei ore di servizio giornaliero.
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Articolo 23
Permessi brevi
1 - I permessi brevi possono essere concessi al personale con contratto a tempo indeterminato e
determinato, per una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero: essi sono autorizzati
dal Direttore S.G.A. e devono essere recuperati entro il mese successivo.
2 - Salvo motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono esser richiesti all'inizio del turno
di servizio e saranno concessi salvaguardando il numero minimo per personale in servizio.
3 - I permessi complessivamente concessi non potranno eccedere le 36 ore annuali.
Articolo 24
Chiusura giorni prefestivi
1 - Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dalla maggioranza del
personale in servizio. Il provvedimento di chiusura deve essere autorizzato dal Consiglio di
Istituto e pubblicato all'albo della scuola.
2 - Il recupero delle ore da effettuare, in caso di chiusura della scuola, nei giorni prefestivi in
assenza di attività didattica, dovrà avvenire per recupero ore straordinario già
effettuato/ferie/festività soppresse.
3 - Per il corrente anno scolastico sono stati individuati i sottoelencati giorni di chiusura
prefestivi:
- 24/12/2014
- 31/12/2104
- 02/01/2015
- 05/01/2015
- 01/06/2015
- 14/08/2015
Articolo 25
Assegnazione dei compiti e mansionario
1 - Le mansioni sono stabilite dall'art. 47 del CCNL /2007, al quale si rinvia (vedi allegato).
2 - All'inizio di ogni anno scolastico il D.S.G.A. ripartisce le mansioni in modo equo,
prevedendo anche la possibilità di rotazione interna nelle varie mansioni da definirsi nel primo
incontro di contrattazione e nel rispetto dei seguenti criteri:
A. preferenze espresse per iscritto entro il 30 giugno;
B. possesso di competenze certificate in relazione ai compiti;
C. possesso di esperienza per aver svolto i compiti negli anni precedenti.
3 - Nell'ambito dello stesso plesso, e nello stesso Comune, nel caso di una necessaria rotazione,
le parti si impegnano ad incontrarsi per definire le modalità se non si raggiungono accordi taciti
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tra gli interessati.
Articolo 26
Lavoro straordinario e riposi compensativi
1 - La necessità di eventuali ore eccedenti (straordinario) per lo svolgimento delle mansioni
ordinarie, con la disponibilità del personale a svolgerle, deve essere prevista nel piano delle
attività predisposto dal D.S.G.A. ad inizio anno. Infatti, si considera straordinario l'orario
superiore a quello giornaliero previsto dall'art. 51 del CCNL anche per le attività programmate
con debito anticipo.
2 - Nel caso di assoluta necessità (ad es. sostituzione personale assente) il lavoro straordinario è
autorizzato dal DSGA anche successivamente la definizione del piano delle attività.
3 - Le eventuali ore straordinarie saranno effettuate prioritariamente dal personale che ha
dichiarato la propria disponibilità per iscritto. L'interessato dichiara anche la propria preferenza
per la retribuzione con compenso a carico del fondo di Istituto, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi e/o chiusure prefestive.
4 - Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare lo straordinario, lo stesso sarà
ripartito in modo omogeneo fra tutto il personale con criterio della rotazione in ordine
alfabetico, con esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi
1204/71, 903/77, 104/92.
5 - Sono stabiliti i limiti massimi di straordinario retribuito nelle misura di 5 ore per addetto,
indicativamente, aumentabili in base alle esigenze, sempre coerentemente con le disponibilità
economiche.
Articolo 27
Ferie e festività soppresse
1 - In attuazione a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 2007 le richieste di usufruire di giorni
di ferie e/o festività soppresse sono presentate dal lavoratore al DSGA cinque giorni prima del
periodo richiesto.
2 - Nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale e Pasqua), le ferie e i riposi compensativi si
possono usufruire garantendo però una approfondita pulizia dei locali dei singoli plessi.
3 - Le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni
anno ad eccezione delle scuole dell’infanzia che potranno usufruirne a partire dal 10 luglio.
Entro il 25 maggio il DSGA comunica il piano ferie individuale.
4 - Le ferie relative all’anno precedente dovranno essere effettuate entro il 30/4/2015. Qualora
non sia possibile usufruirne si concorderanno con il DSGA le modalità di fruizione.
5 - Per il personale a tempo indeterminato è possibile accantonare 8 giorni di ferie da fruire
obbligatoriamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque entro il 30/04
dell'a..s. successivo.
6 - I1 Dirigente scolastico e il DSGA comunicano il numero di personale necessario nel periodo
estivo. Nel caso in cui tutto il personale richieda lo stesso periodo, sarà trovata soluzione
adottando il criterio della rotazione annuale secondo l’anzianità di servizio.
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TITOLO IV - PERSONALE DOCENTE
Articolo 28
Viaggi e visite di istruzione
Per la Scuola dell’Infanzia è previsto per tali ore il recupero orario, se possibile.
Articolo 29
Orario delle riunioni
1 - Le riunioni si terranno secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività redatto
all’inizio dell’anno scolastico. Potranno comunque subire delle variazioni qualora il D.S. lo
ritenga necessario ai fini amministrativi e didattici per urgenze.
2 - Le riunioni di norma non si effettueranno di sabato, tranne per scrutini ed esami o per
urgenze.
3 – Esse avranno inizio non prima delle 8,30 e termine non oltre le ore 20,00; la durata massima
di una riunione, salvo eccezioni, è fissata in 3 ore.
Articolo 30
Attività con le famiglie (art. 29 CCNL/2007)
1 – Per i docenti della Scuola Secondaria di I grado la disponibilità al ricevimento individuale
delle famiglie è concordata, previo appuntamento, ed ha durata variabile secondo necessità.
2 – Per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia sarà in relazione al calendario
stabilito salvo casi urgenti su richiesta delle famiglie.
3 – Il rapporto con le famiglie sarà comunque regolato in base a quanto stabilito dal CCNL
2006/2009 in vigore e in base alle proposte del Collegio Docenti con particolare riferimento a
quanto indicato dall’art. 29 commi 1 e 4 che indicano che i rapporti individuali con le famiglie
rientrano tra gli adempimenti obbligatori del docente e vanno definiti criteri e modalità per
rendere accessibili i colloqui.
Articolo 31
Casi particolari di utilizzazione
1- In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni,
profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire colleghi assenti,
nel rispetto del proprio orario settimanale e per attività diverse dall'insegnamento purché
programmate dal Collegio.
2 - Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle
lezioni e il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati
solo per attività diverse dall'insegnamento secondo quanto programmato. Durante il periodo
degli esami i docenti non impegnati saranno utilizzati per il riordino delle biblioteche, dei
laboratori, dei materiali didattici.
Articolo 32
Attività di vigilanza
1. La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dai docenti che hanno lezione
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prima/dopo l'intervallo secondo il prospetto predisposto; ogni docente dovrà sorvegliare con
attenzione gli alunni prevenendo possibili infortuni (sorveglianza attiva) nella zona di sua
pertinenza per la scuola Secondaria di I grado, nelle classi e nelle sezioni per i docenti di scuola
dell’infanzia e primaria. In caso di infortuni sarà il docente incaricato della sorveglianza in quel
momento a presentare subito la denuncia precisando le modalità dell'accaduto.
2. In caso di ritiro degli alunni durante le lezioni i docenti dovranno sempre accertarsi
dell'identità delle persone che si presentano prima di affidare loro i minori (vedi regolamento).
In caso di problemi nell’identificazione si dovrà informare l’ufficio di segreteria che provvederà
a contattare la famiglia.
Articolo 33
Flessibilità
La flessibilità è finalizzata, in generale, al mantenimento regolare del servizio e, in particolare
alla realizzazione degli obiettivi e delle attività programmate nel POF.
Essa consiste in:
- dichiarata disponibilità alla sostituzione dei docenti assenti o, per la Scuola dell’infanzia e
primaria, al cambio turno;
- adattamento dell’orario settimanale a particolari esigenze.
Nella determinazione del fondo di istituto sono stabiliti dei compensi forfetari per riconoscere la
flessibilità.
Articolo 34
Sostituzione dei colleghi assenti
Si concorda quanto segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA
a) Occorre nominare un supplente temporaneo fin dal primo giorno di assenza, a copertura
dell’intero orario a tempo pieno della scuola dell’infanzia; i docenti si renderanno disponibili a
modificare il proprio turno il primo giorno, all’occorrenza e se possibile, per facilitare
l’individuazione e l’arrivo del supplente temporaneo in sede;
b) in caso di irreperibilità del supplente in tempo utile e una sezione fosse scoperta, gli alunni
saranno suddivisi fra le rimanenti sezioni, e si conterà nel caso di scuole bisezionali sul
supporto del collaboratore scolastico in servizio.
SCUOLA PRIMARIA
a) Occorre nominare un supplente temporaneo fin dal primo giorno di assenza, a copertura
dell’intero orario delle lezioni;
b) in caso di irreperibilità del supplente in tempo utile, i docenti si renderanno disponibili a
modificare il proprio turno il primo giorno, ad effettuare ore di supplenza a pagamento (art.17
ore eccedenti);
c) in caso di irreperibilità del supplente in tempo utile, gli alunni della classe scoperta saranno
suddivisi fra le rimanenti classi;
d) il prospetto per la sostituzione dei docenti assenti viene reso noto all’interno di ogni plesso dal
responsabile del plesso e inviato in Direzione.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
a)
b)
c)
d)
Utilizzo delle poche ore in contemporaneità dei docenti su progetti/attività particolari;
ricorso applicazione art. 17 (pagamento dell’orario eccedente) per brevi assenze;
nomina del supplente temporaneo in caso di mancanza di risorse interne;
in caso di impossibilità di reperire il supplente in tempo utile, gli alunni della classe scoperta
saranno suddivisi fra le rimanenti classi;
e) il prospetto preventivo per la sostituzione dei docenti assenti (orario di disponibilità) viene
reso noto dal responsabile del plesso e inviato in Direzione.
Articolo 35
Permessi brevi e ritardi
1. Possono avere la durata massima della metà dell’orario, col limite di 2 ore, di servizio previsto per quel
giorno e non possono superare, nell’anno, il numero delle ore settimanali d’insegnamento.
2. Oltre a quanto previsto dal CCN art. 16 i docenti potranno anche usufruire di permessi orari nelle
ore delle attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indicare in
base al piano delle attività.
3. I permessi devono essere autorizzati dal Dirigente e andranno richiesti con anticipo e per iscritto,
indicando anche le possibili soluzioni organizzative per garantire il servizio. La richiesta va altresì
notificata al Responsabile di plesso.
4. Le ore di permesso vanno restituite, di norma, entro i due mesi successivi, prioritariamente per
supplenze sulla propria classe/corso o su altre del plesso, secondo le necessità.
4. Eventuali ritardi vanno segnalati con la massima tempestività al fine di permettere un intervento
sostitutivo sulla classe; il ritardo va comunque recuperato concordandone le modalità con il
Dirigente Scolastico.
5. In considerazione del basso tasso di assenteismo del personale, si concorda quanto segue, sia per
il personale Docente sia per il personale ATA:
a) Permessi brevi per motivi di salute - Ferie
Si concorda che il permesso breve richiesto per visite mediche specialistiche e/o analisi cliniche
presso strutture ospedaliere, non è soggetto al recupero delle ore; lo stesso può essere coperto
da un giorno di malattia qualora gli adempimenti collegati a tale visita (trasporto, fasi
preparatorie, effetti collaterali ecc) non consentano la possibilità di utilizzare l’istituto del
permesso.
In attuazione a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 2007 le richieste di usufruire dei giorni di
ferie e/o festività soppresse sono presentate al Dirigente Scolastico cinque giorni prima del
periodo richiesto.
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi si sospensione delle attività
didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità si sostituire il personale il personale
che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione
che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.
Articolo 36
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Variazioni di orario
Vengono concordate direttamente dai docenti interessati, richieste al Dirigente e notificate in
anticipo ai responsabili di plesso; devono prevedere contestualmente le ore in diminuzione e le
ore in aumento. Salvo casi eccezionali, sono autorizzate dal Dirigente.
TITOLO V - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Articolo 37
Aggiornamento del personale Docente ed ATA
1. Il Dirigente Scolastico garantisce la partecipazione del personale Docente ed ATA alle attività di
formazione e aggiornamento, organizzate dall’Amministrazione e dai soggetti autorizzati, secondo
quanto previsto dagli Artt. 63/64 CCNL/2007.
2. Le iniziative di aggiornamento rivolte al personale ATA in servizio nell’Istituto si svolgono di
norma in orario di lavoro salvo per attività non inerenti il profilo professionale.
3. Per gli Assistenti Amministrativi è prioritaria, in base al POF, una buona conoscenza delle nuove
tecnologie pertanto la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o dall’Amministrazione è
considerata vincolante e obbligatoria per il personale in servizio che non abbia già delle
competenze consolidate. Risulta, altresì, prioritaria la formazione e l’autoformazione per le nuove
pratiche amministrative derivanti dal trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche da
parte del M.I.U.R.
4. Per i Collaboratori Scolastici i corsi devono essere attinenti ai seguenti argomenti:
- compiti e responsabilità del proprio profilo professionale, comprese le tematiche della
relazione educativa con alunni in situazione di handicap o di disagio;
- relazioni con il pubblico;
- primo soccorso/antincendio;
- corsi attinenti il D.Lgs. 81/’08 (sicurezza) e il D.Lgs 196/’03 (privacy).
5. La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con la rimodulazione del
proprio orario di lavoro.
6. Per il personale ATA le ore prestate in più possono essere compensate con permessi nell’arco
dell’anno scolastico, previo accordo con il DSGA su delega del Dirigente Scolastico.
7. Per il personale docente si concorda circa la possibilità di nominare supplenti in sostituzione di
docenti che partecipino a corsi di formazione in servizio obbligatori o ritenuti di rilevanza
significativa dall’interessato e dal Dirigente Scolastico in relazione al POF nel caso in cui non sia
praticabile la sostituzione con altro personale in servizio, ciò nell’ambito dei cinque giorni di
esonero per corsi di aggiornamento di cui all’art. 64, c.5.
8. Per inderogabili esigenze di servizio e vista la complessa articolazione sul territorio dei plessi e
degli orari di servizio l’aggiornamento e la formazione si possono effettuare anche al di fuori
dell’orario di lavoro.
9. Si concorda che per le priorità formative individuate dal collegio dei docenti e dall’assemblea del
personale ATA si utilizzerà tutto il budget disponibile su relativo progetto e, pertanto,
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l’eventualità del rimborso delle spese di autoaggiornamento sarà considerata in presenza di
ulteriori risorse eccedenti gli impegni di spesa programmati per le attività di formazione.
Articolo 38
Fruizione di permessi per attività di formazione
1. Il Dirigente Scolastico può concedere al personale docente ed ATA permessi brevi da non
recuperare per la partecipazione a corsi e/o convegni di aggiornamento e formazione con adeguata
organizzazione del plesso.
2. Per quanto concerne la possibilità di fruire di permessi per corsi di aggiornamento e convegni si
distingue fra:
a) iniziative di formazione (corsi, etc.) previste dall’art. 63 del CCNL, con possibilità di
rimborso spese ove spettante;
b) convegni promossi da associazioni professionali accreditate (rif. C.M. 166/81 e art. 65
D.P.R. 417) solo per il personale confermato in ruolo e senza oneri per l’Amministrazione,
salvo diversa valutazione del Dirigente Scolastico per convegni a ricaduta collegiale;
l’opportunità può essere estesa al personale assunto a tempo determinato.
3. In tutti i casi sarà possibile fruire fino a cinque giorni di esonero dal servizio, su concessione del
Dirigente Scolastico che valuterà le esigenze di servizio e le modalità per la sostituzione secondo
la normativa sulle supplenze brevi, quindi anche con nomina di supplenti temporanee ove
indispensabile.
4. Le ore di aggiornamento, effettuate su mandato del Dirigente ed eccedenti l’orario di servizio,
vengono riconosciute come ore funzionali all’insegnamento e retribuite entro i limiti del budget
appositamente previsto nel fondo di Istituto.
TITOLO VI - IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA RETRIBUZIONE DELLE
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO
Articolo 39
Utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F.
1. Il personale docente ed ATA è utilizzato nelle attività previste dal P.O.F. e retribuite con il fondo
d’Istituto e/o con altre risorse esterne, secondo i seguenti criteri:
• disponibilità volontaria espressa dai lavoratori
• individuazione gruppi di lavoro, funzioni, attività e commissioni funzionali al P.O.F. e
all’organizzazione della scuola
• disponibilità del budget finanziario.
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2. Il Dirigente scolastico attribuisce gli incarichi dopo aver acquisito la delibera del Collegio dei
Docenti e il parere dei lavoratori sui criteri di ripartizione del fondo d’Istituto tra il personale
docente ed ATA e alle attività da retribuire. L’assegnazione di incarichi fondamentali per il
funzionamento didattico viene disposta dal Dirigente Scolastico con tempestività, anche in
assenza della delibera del Collegio dei Docenti.
3. Il pagamento dei compensi, secondo le quote orarie o forfetarie previste contrattualmente o
meglio specificate di seguito, avverrà sulla base delle dichiarazioni di prestata attività a
consuntivo, appena saranno disponibili i relativi fondi sul SPT da parte dell’Amministrazione o
degli Enti finanziatori.
Articolo 40
Incarichi Specifici
1 – Gli incarichi Specifici ATA sono regolati dall’art. 47 del CCNL e comportano una
intensificazione della prestazione.
2 – Essi verranno prioritariamente finalizzati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza
degli alunni in situazione di handicap o di grave disagio scolare e alla sicurezza e altresì rapportati
al numero di alunni dei singoli plessi per riconoscere la differenza dei carichi i lavoro.
3 - Le attività previste sono predisposte dal D.S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente scolastico, a
supporto del POF e per le particolari esigenze su descritte.
Articolo 41
Funzioni strumentali
Nel corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha attribuito n. 5 funzioni così suddivise: n.
4 intere e n. 1 funzione pari al 50% (vedi apposito prospetto). Tale organizzazione si è resa
necessaria per un miglior funzionamento e supporto all’attività didattica e organizzativa.
Si aggiorna il quadro delle disponibilità, in esito al verbale dei Collegi dei docenti e si concorda
il seguente compenso in base al carico di lavoro previsto, contando sul budget di n. 5 funzioni
strumentali al P.O.F.:
n. 1 – Funzione Strumentale relativa al P.O.F. (Redazione Piano Offerta Formativa,
autovalutazione di Istituto).
n. 1 – Funzione Strumentale relativa alla Continuità Educativa.
n. 1 – Funzione Strumentale relativa all’Orientamento Scolastico per la Scuola Secondaria di I
grado.
n. 1 – Funzione Strumentale relativa alle Nuove Tecnologie.
n. 1 – Funzione Strumentale, suddivisa tra due docenti, per le Attività relative agli alunni
diversamente abili e agli alunni con bisogni educativi speciali.
Ad ogni docente individuato ai sensi dell’art. 33 del CCNL a cui è assegnata la funzione
strumentale deliberata dal Collegio dei Docenti, viene attribuita la somma annua lorda di
€ 736.63, per la mezza funzione viene attribuita la somma annua lorda di € 368,31.
Si precisa che nella quota indicata vanno incluse anche tutte le attività di gestione dei gruppi di
lavoro, gestione che fa parte della funzione strumentale assegnata, nonché altre attività inserite
nella nomina e attinenti alla funzione svolta.
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Articolo 42
Criteri generali per l’impegno delle risorse d’Istituto
1. Si concorda che le risorse del Fondo Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 88, c. 1 del CCNL
29/11/2007, nella suddivisione tra Personale docente ed ATA, siano ripartite secondo parametri
matematici connessi alla consistenza organica.
2. Le determinazioni di cui al comma precedente hanno costituito la base di partenza per l’avvio e lo
sviluppo del confronto tra RSU e Amministrazione per la definizione della Contrattazione
integrativa d’Istituto.
Articolo 43
Vincoli ed impegni di spesa
1. A norma dell’art. 51, comma 30, del D.L. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente contratto non comporta, neanche a carico degli Esercizi finanziari successivi,
impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi le risorse
assegnate all’Istituto.
2. Gli impegni di spesa riferiti alle attività aggiuntive finanziate con il Fondo d’Istituto non
saranno allocate, secondo quanto previsto dall’art.2, comma 5, del D.I. 1.2.2001, n. 44,
nella scheda A03 del Programma annuale in quanto i pagamenti verranno effettuati
direttamente tramite SPT.
3. Eventuali altri impegni di spesa finanziati con risorse non provenienti dall’Amministrazione
e provenienti da Enti pubblici e privati se finalizzati a specifici progetti previsti dal P.O.F. e
inseriti nel Programma annuale, saranno ivi allocati.
Articolo 44
Certificazione di compatibilità economico-finanziaria
Il presente contratto integrativo, corredato della Relazione tecnico finanziaria, parte integrante della
presente contrattazione, sarà sottoposto al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la
certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all’art. 39, comma 3° ter della Legge n.
449/1997 citata in premessa.
_________________________________________________________________________________
21
La parte pubblica:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________
f.to Prof.ssa Antonietta GUADAGNO
La Parte sindacale:
RSU (CISL)
_________________________________
f.to Ins.te Luigia ROCCHIETTI
RSU (CISL)
_________________________________
f.to Ins.te Giuseppina COSTA
RSU (CGIL)
dimissionaria________________________
f.to Ins.te Maria Grazia MONEGO
RSA (UIL SCUOLA
____________________________________
fto Bianca MACARIO
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