ANCHE IL «VESPAIO» È PROPRIETÀ COMUNE

ANCHE IL «VESPAIO» È PROPRIETÀ COMUNE L’intercapedine tra il piano di posa delle fondamenta di un edificio condominiale e la prima soletta del piano interrato è di proprietà comune. A stabilirlo in più di un’occasione è stata la Corte di cassazione, che ha visto contrapposti, da una parte, la società costruttrice dell’edificio e dall’altra i condomini, con entrambi i soggetti convinti di essere i legittimi proprietari dell’intercapedine . Per la Cassazione la proprietà spetta ai condomini perché,«il volume tecnico posto sotto il solaio del piano terra era stato realizzato per creare un sistema fondazionale a camera d’aria» e inoltre, «non era stata prevista l’utilizzazione esclusiva di tale volume da parte della società costruttrice, in quanto tra l’altro inaccessibile e inutilizzabile, e come tale non computabile». La decisione della Suprema Corte, può estendersi anche ai cosiddetti “vespai”, vani isolanti che separano la superficie di sedime dalla soletta abitabile, fornendo protezione da umidità, infiltrazioni ed esalazioni provenienti dal sottosuolo? Per molto tempo la giurisprudenza non ha incluso i vespai tra i “beni comuni” previsti dall’articolo 1117 del Codice civile con la conseguenza che le spese per la loro manutenzione erano ritenute a carico del condomino proprietario di quel piano, unico fruitore di un bene esclusivo. Il principio è stato però ribaltato da numerose sentenze, secondo cui «il concetto di suolo comune non è limitato alla porzione di terreno su cui sorgono le fondazioni, comprendendo l’intera zona sottostante il massetto del pavimento stesso e gli spazi di aerazione; così poiché si tratta di un manufatto realizzando una intercapedine di isolamento tra il piano terra ed il piano di posa delle fondazioni,, dà utilità anche al pavimento del piano terra, preservandolo dal danno da umidità proveniente dal suolo comune».