DELIBERAZIONE N. 16/2 DEL 14.4.2015 ————— Oggetto: Riduzione del 50 per cento dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. sindacali . Applicazione dell’art dell’articolo rticolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, 2014, n. 114. 114. L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’art. 7 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto la riduzione del 50 per cento delle prerogative sindacali del personale delle pubbliche amministrazioni. L’intervento statale, introducendo un principio di coordinamento della finanza pubblica, si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e riduzione della spesa per il personale; in quanto tale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni, anche a quelle dotate di autonomia speciale, come affermato costantemente dalla giurisprudenza costituzionale e come chiarito, altresì, dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota del 12 settembre 2014. L’Assessore rammenta che la Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 3, lett. a), e 6 dello Statuto speciale di autonomia, nel combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha competenza legislativa primaria ed esercita le funzioni amministrative in materia di stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali. Tale competenza va tuttavia esercitata entro i limiti previsti dalla Costituzione e nel rispetto dei principi di coordinamento di finanza pubblica dettati dal legislatore nazionale. Ciò premesso, l’Assessore ritiene opportuno, mediante l’adozione di apposito atto amministrativo, adeguare la disciplina riguardante le prerogative sindacali in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 7 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, per darne attuazione nei confronti delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale. Di conseguenza, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali previsti dal C.C.R.L. vigente sono ridotti del 50 per cento. Analogamente a quanto previsto a livello nazionale, la riduzione non si applica ai permessi attribuiti alle RSU. Per quanto concerne i distacchi sindacali, una volta operata la riduzione di cui sopra, il riparto tra le 1/4 DELIBERAZIONE N. 16/2 DEL 14.4.2015 organizzazioni sindacali è effettuato sulla base della rappresentatività di ciascuna, con la possibilità di attribuire un maggior numero di distacchi derivante dall’arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore (considerando due cifre decimali), attribuzione operata per ciascuna organizzazione dopo la ripartizione del contingente totale. La riduzione non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco. Lo stesso procedimento trova applicazione per le annualità successive. Tenuto conto, come segnalato dalle organizzazioni sindacali con i documenti unitari del 9 e 19 marzo 2015, della particolarità del comparto - caratterizzato dalla molteplicità di sedi di contrattazione integrativa, ciascuna con le sue specificità, considerata anche la distribuzione territoriale di tali sedi e le correlate difficoltà logistiche - e valutata, altresì, la riduzione già effettuata sul contingente dei permessi e distacchi sindacali dal C.C.R.L. previgente, dal monte ore assegnato per i permessi sindacali non sono detratte le ore occorrenti per la partecipazione alla contrattazione collettiva e integrativa fino ad un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale rappresentativa. Non sono altresì detratte le ore necessarie per la concertazione, entro un tetto e secondo le modalità definite con il CORAN. Inoltre, per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari, è costituito un monte ore pari al 10% di quello complessivo dei permessi, come ridefinito a seguito della riduzione in argomento, da ripartire tra le organizzazioni aventi titolo alla contrattazione proporzionalmente, secondo la rappresentatività di ciascuna. La ripartizione dei contingenti dei permessi e distacchi così ridefiniti può essere modificata tra le associazioni sindacali con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti. In tale ambito è possibile prevedere, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali. Le OO.SS. ed il CORAN stipuleranno un apposito Accordo Quadro, nel quale verranno definite le specifiche modalità applicative delle disposizioni in argomento, nonché degli ulteriori diritti e prerogative di cui all’art. 18 (Tutela del dirigente sindacale) del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche e integrazioni. Il nuovo assetto delle prerogative sindacali, come descritto in precedenza, avrà efficacia dall’esito della stipula del suddetto Accordo Quadro. In caso di mancata sottoscrizione dello stesso entro il 31 luglio 2015, dalla medesima data troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui alla presente proposta. La riduzione operata secondo i criteri sopra illustrati, oltre a perseguire le già citate finalità di contenimento della spesa relativa al personale delle amministrazioni regionali, consente di non 2/4 DELIBERAZIONE N. 16/2 DEL 14.4.2015 allargare ulteriormente il già significativo divario esistente tra i contingenti delle prerogative sindacali attualmente stabiliti nel comparto di contrattazione regionale e quelli degli altri enti territoriali. L’Assessore prosegue rappresentando l’urgenza di provvedere, considerato che la disposizione di cui all’art. 7 del d.l. n. 90/2014 in esame è in vigore dal 1° settembre 2014. La proposta in esame è stata oggetto di ampia discussione con le organizzazioni sindacali, sulla quale non è stata tuttavia raggiunta un’intesa; ciò, con particolare riguardo alla percentuale di riduzione del contingente dei distacchi e permessi, in ordine alla quale le medesime OO..SS. hanno espressamente richiesto una percentuale comunque non superiore al 40%. Le disposizioni di cui sopra costituiscono linee di indirizzo cui dovranno adeguarsi anche le altre amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dalla legge regionale n. 24 del 2014. La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale E Riforma della Regione e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’organizzazione e del personale DELIBERA − di adeguare la disciplina regionale in materia di prerogative sindacali ai principi previsti dall’articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, dandone applicazione nei confronti delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale, riducendo del 50 per cento i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi, secondo le modalità esposte in premessa; − di approvare che: a. dal monte ore assegnato per i permessi sindacali non sono detratte le ore occorrenti per la partecipazione alla contrattazione collettiva e integrativa fino ad un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale rappresentativa; non sono altresì detratte le ore necessarie per la concertazione, entro un tetto e secondo le modalità definite con il CORAN; b. per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari, è costituito un monte ore pari al 10% di quello complessivo dei permessi, come ridefinito a seguito della riduzione in argomento, da ripartire proporzionalmente tra le organizzazioni aventi titolo alla contrattazione, secondo la rappresentatività di ciascuna; 3/4 DELIBERAZIONE N. 16/2 DEL 14.4.2015 c. la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti a seguito delle riduzioni di cui sopra, può essere modificata tra le associazioni sindacali con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti. In tale ambito è possibile prevedere, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali; d. le OO.SS. ed il CORAN stipulino un apposito Accordo Quadro, nel quale verranno definite le specifiche modalità applicative delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, nonché degli ulteriori diritti e prerogative di cui all’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modifiche e integrazioni; e. il nuovo assetto delle prerogative sindacali, come descritto nei punti che precedono, avrà efficacia dall’esito della stipula del suddetto Accordo Quadro. In caso di mancata sottoscrizione dello stesso entro il 31 luglio 2015, dalla medesima data troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui alla presente deliberazione; f. le disposizioni descritte in premessa costituiscono linee di indirizzo cui dovranno adeguarsi anche le altre amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dalla legge regionale n. 24 del 2014. Il Direttore Generale Il Presidente Alessandro De Martini Francesco Pigliaru 4/4
© Copyright 2024 ExpyDoc