Delibera del 14 aprile 2015, n. 16/2 [file ]

DELIBERAZIONE N. 16/2 DEL 14.4.2015
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Oggetto:
Riduzione del 50 per cento dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali.
sindacali . Applicazione dell’art
dell’articolo
rticolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014,
2014, n. 114.
114.
L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’art. 7 del
decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha previsto la
riduzione del 50 per cento delle prerogative sindacali del personale delle pubbliche
amministrazioni.
L’intervento statale, introducendo un principio di coordinamento della finanza pubblica, si inserisce
nel più ampio processo di razionalizzazione e riduzione della spesa per il personale; in quanto tale,
si impone a tutte le pubbliche amministrazioni, anche a quelle dotate di autonomia speciale, come
affermato costantemente dalla giurisprudenza costituzionale e come chiarito, altresì, dal
Dipartimento della Funzione pubblica con nota del 12 settembre 2014.
L’Assessore rammenta che la Regione Sardegna, ai sensi degli articoli 3, lett. a), e 6 dello Statuto
speciale di autonomia, nel combinato disposto con l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, ha competenza legislativa primaria ed esercita le funzioni amministrative in materia di stato
giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione e degli enti regionali. Tale competenza
va tuttavia esercitata entro i limiti previsti dalla Costituzione e nel rispetto dei principi di
coordinamento di finanza pubblica dettati dal legislatore nazionale.
Ciò premesso, l’Assessore ritiene opportuno, mediante l’adozione di apposito atto amministrativo,
adeguare la disciplina riguardante le prerogative sindacali in conformità ai principi stabiliti
dall’articolo 7 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, per darne
attuazione nei confronti delle amministrazioni del comparto di contrattazione regionale.
Di conseguenza, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali previsti
dal C.C.R.L. vigente sono ridotti del 50 per cento. Analogamente a quanto previsto a livello
nazionale, la riduzione non si applica ai permessi attribuiti alle RSU.
Per quanto concerne i distacchi sindacali, una volta operata la riduzione di cui sopra, il riparto tra le
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organizzazioni sindacali è effettuato sulla base della rappresentatività di ciascuna, con la possibilità
di attribuire un maggior numero di distacchi derivante dall’arrotondamento delle eventuali frazioni
all’unità superiore (considerando due cifre decimali), attribuzione operata per ciascuna
organizzazione dopo la ripartizione del contingente totale. La riduzione non opera nei casi di
assegnazione di un solo distacco. Lo stesso procedimento trova applicazione per le annualità
successive.
Tenuto conto, come segnalato dalle organizzazioni sindacali con i documenti unitari del 9 e 19
marzo 2015, della particolarità del comparto - caratterizzato dalla molteplicità di sedi di
contrattazione integrativa, ciascuna con le sue specificità, considerata anche la distribuzione
territoriale di tali sedi e le correlate difficoltà logistiche - e valutata, altresì, la riduzione già effettuata
sul contingente dei permessi e distacchi sindacali dal C.C.R.L. previgente, dal monte ore
assegnato per i permessi sindacali non sono detratte le ore occorrenti per la partecipazione alla
contrattazione collettiva e integrativa fino ad un massimo di due rappresentanti per ogni
organizzazione sindacale rappresentativa. Non sono altresì detratte le ore necessarie per la
concertazione, entro un tetto e secondo le modalità definite con il CORAN. Inoltre, per consentire
la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari, è costituito un monte ore pari al 10% di
quello complessivo dei permessi, come ridefinito a seguito della riduzione in argomento, da
ripartire tra le organizzazioni aventi titolo alla contrattazione proporzionalmente, secondo la
rappresentatività di ciascuna.
La ripartizione dei contingenti dei permessi e distacchi così ridefiniti può essere modificata tra le
associazioni sindacali con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti. In
tale ambito è possibile prevedere, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra
distacchi e permessi sindacali.
Le OO.SS. ed il CORAN stipuleranno un apposito Accordo Quadro, nel quale verranno definite le
specifiche modalità applicative delle disposizioni in argomento, nonché degli ulteriori diritti e
prerogative di cui all’art. 18 (Tutela del dirigente sindacale) del CCNQ del 7 agosto 1998, e
successive modifiche e integrazioni.
Il nuovo assetto delle prerogative sindacali, come descritto in precedenza, avrà efficacia dall’esito
della stipula del suddetto Accordo Quadro. In caso di mancata sottoscrizione dello stesso entro il
31 luglio 2015, dalla medesima data troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui alla
presente proposta.
La riduzione operata secondo i criteri sopra illustrati, oltre a perseguire le già citate finalità di
contenimento della spesa relativa al personale delle amministrazioni regionali, consente di non
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allargare ulteriormente il già significativo divario esistente tra i contingenti delle prerogative
sindacali attualmente stabiliti nel comparto di contrattazione regionale e quelli degli altri enti
territoriali.
L’Assessore prosegue rappresentando l’urgenza di provvedere, considerato che la disposizione di
cui all’art. 7 del d.l. n. 90/2014 in esame è in vigore dal 1° settembre 2014.
La proposta in esame è stata oggetto di ampia discussione con le organizzazioni sindacali, sulla
quale non è stata tuttavia raggiunta un’intesa; ciò, con particolare riguardo alla percentuale di
riduzione del contingente dei distacchi e permessi, in ordine alla quale le medesime OO..SS.
hanno espressamente richiesto una percentuale comunque non superiore al 40%.
Le disposizioni di cui sopra costituiscono linee di indirizzo cui dovranno adeguarsi anche le altre
amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31
del 1998, come inserito dalla legge regionale n. 24 del 2014.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale E
Riforma della Regione e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell’organizzazione e del personale
DELIBERA
−
di adeguare la disciplina regionale in materia di prerogative sindacali ai principi previsti
dall’articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n.
114, dandone applicazione nei confronti delle amministrazioni del comparto di contrattazione
regionale, riducendo del 50 per cento i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e
permessi, secondo le modalità esposte in premessa;
−
di approvare che:
a.
dal monte ore assegnato per i permessi sindacali non sono detratte le ore occorrenti per
la partecipazione alla contrattazione collettiva e integrativa fino ad un massimo di due
rappresentanti per ogni organizzazione sindacale rappresentativa; non sono altresì
detratte le ore necessarie per la concertazione, entro un tetto e secondo le modalità
definite con il CORAN;
b.
per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari, è costituito un
monte ore pari al 10% di quello complessivo dei permessi, come ridefinito a seguito della
riduzione in argomento, da ripartire proporzionalmente tra le organizzazioni aventi titolo
alla contrattazione, secondo la rappresentatività di ciascuna;
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c.
la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti a seguito delle riduzioni di cui sopra, può
essere modificata tra le associazioni sindacali con le procedure contrattuali e negoziali
previste dai rispettivi ordinamenti. In tale ambito è possibile prevedere, con invarianza di
spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali;
d.
le OO.SS. ed il CORAN stipulino un apposito Accordo Quadro, nel quale verranno
definite le specifiche modalità applicative delle disposizioni di cui alla presente
deliberazione, nonché degli ulteriori diritti e prerogative di cui all’art. 18 del CCNQ del 7
agosto 1998, e successive modifiche e integrazioni;
e.
il nuovo assetto delle prerogative sindacali, come descritto nei punti che precedono, avrà
efficacia dall’esito della stipula del suddetto Accordo Quadro. In caso di mancata
sottoscrizione dello stesso entro il 31 luglio 2015, dalla medesima data troveranno
comunque applicazione le disposizioni di cui alla presente deliberazione;
f.
le disposizioni descritte in premessa costituiscono linee di indirizzo cui dovranno
adeguarsi anche le altre amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma
2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, come inserito dalla legge regionale n. 24 del
2014.
Il Direttore Generale
Il Presidente
Alessandro De Martini
Francesco Pigliaru
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