New sLetter FITA PADOVA INFORMA n.8/2014 5 LUGLIO 2014 View this email in your brow ser Grisignano – Incontro con gli autotrasportatori. Il giorno 12 Luglio p.v. alle ore 15.30 a Grisignano (VI) presso l’hotel MAGNOLIA (Via Mazzini, 1) è indetta una Assemblea dal titolo “Il Craav incontra gli autotrasportatori di Padova e Vicenza” In questa occasione dirigenti del CRAAV avranno l’occasione per illustrare i servizi che provvedono ad organizzare al fine di contenere il costo di gestione delle aziende di autotrasporto consorziate. Come FITA - CNA di Padova e di Vicenza parteciperemo all’incontro per fornire invece aggiornamento alla categoria, con particolare riferimento a: normativa relativa ai "Tempi di guida e di riposo degli autisti" norma relativa ai “costi minimi - L'art.83/bis della L.133/2008” normativa relativa alla AZIONE DIRETTA da intentare, quale sub-vettore, nei confronti della committenza agevolazioni riferite al settore (Accise – Recupero SSN – Deduzioni Forfetarie – Etc.) Sarà inoltre questa l’occasione per fornire a tutti i partecipanti copia omaggio del manuale redatto dal Sostituto Commissario della Polizia Stradale Franco Medri, o per prenotare il “CURSORE PER LA LETTURA DISCHI” , entrambi realizzati con il contributo dell’ EBAV – Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto. Costi minimi: la Corte di Giustizia della CE si pronuncia il 4 settembre. La tanto attesa udienza della Corte di giustizia europea sulla legittimità dei costi minimi italiani si svolgerà agli inizi di settembre, dopo che la stessa si era riunita per la prima volta lo scorso 7 aprile. Come si ricorderà la messa in discussione dell'applicabilità dei costi minimi, che va avanti da anni tra udienze e rinvii, ha avuto inizio con il ricorso al TAR del Lazio presentato da diverse Associazioni della committenza, tra cui Confindustria, e dall'Autorità garante della Concorrenza. Queste denunciavano la presunta incompatibilità con la normativa comunitaria dei costi minimi in quanto, a loro avviso, lesivi della libertà di concorrenza all'interno dell'Unione europea. Il TAR del Lazio, dopo una serie di pronunciamenti in cui non si è mai espresso sul merito della controversia, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, sospendendo il giudizio fino alla pronuncia del tribunale europeo. Cassazione: il cronotachigrafo non dimostra lo straordinario dell'autista se l'azienda non è d'accordo. La Corte di Cassazione con sentenza n. 10366 del 13 maggio u.s. ha respinto la richiesta di un autista a ottenere il pagamento del lavoro straordinario perché la prova presentata – le registrazioni del cronotachigrafo analogico – è stata ritenuta insufficiente a dimostrare che il lavoro sia stato effettivamente svolto. Siccome l’azienda di trasporti per cui lavorava l’autista in questione ha disconosciuto la veridicità di quelle registrazioni, a quel punto – secondo la Cassazione – entra in gioco un articolo del codice civile, il 2712, che dice espressamente che «Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Insomma, tutte le registrazioni dei fatti, come nel caso del cronotachigrafo, hanno valore soltanto se l’altra parte le riconosce come valide, ma in caso contrario diventano semplici presunzioni e per provare la propria pretesa – come nel caso in questione – c’è bisogno di altro. Canone speciale RAI. Di fronte al ripetersi dell’indiscriminata richiesta alle imprese del pagamento del canone speciale Rai, la CNA Nazionale ribadisce che non sono intervenute modifiche normative e interpretative in ordine ai soggetti interessati. Ciò al fine di evitare che si ingenerino, in merito, falsi convincimenti tali da spingere le imprese che non sono tenute a pagare alcun abbonamento ad effettuare versamenti non dovuti. Come si ricorderà, infatti, nel corso del 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico fornì chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa sul canone speciale. Nonostante il tenore delle predette indicazioni la Rai, ancora una volta, ha scelto di utilizzare un metodo non corretto rispetto alle finalità perseguite dalla legge ed irrispettoso nei confronti di tutte quelle imprese che, pur non essendo tenute al pagamento del canone, sono ingiustamente raggiunte da una comunicazione che genera incertezze e preoccupazioni. Questa new sletter, comprensiva di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia all'indirizzo [email protected], provvedendo alla sua distruzione. Questa new sletter è un servizio offerto da Cna di Padova a tutti coloro che hanno fornito i propri indirizzi e-mail, ricevendo la relativa informativa sul trattamento. I dati raccolti sono gestiti e tutelati secondo le modalità previste dal Testo Unico sulla Privacy (in particolare con riferimento all’art. 7, D. 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