Le novità del modello 730/2014

Le novità
per il 2014
attraverso
tt
la normativa e
l prassii
la
ministeriale
febbraio – marzo 2014
1
Indice
Argomenti
Le scadenze 730/2013 – UNICO/2013 – IMU
Pag.
7
Le scadenze 730 e UNICO 2014
Frontespizio
12
730 Senza Sostituto d’imposta
14
Famigliari a carico
I figli in affido preadottivo
Gli importi delle detrazioni per il 2013
I soggetti non residenti
Di
Dipendenti
d ti senza SSostituto
tit t d’i
d’imposta
t
17
Compilazione del Quadro “Sostituto d’imposta”
Regole Generali previste dalla norma (D.L. 69/2013 art. 51!bis)
Risultato contabile a debito
Risultato contabile a credito
I Rimborsi superiori a € 4.000
32
Rimborso da parte dell
dell’Agenzia
Agenzia delle entrate
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
2
Indice
Argomenti
Gli immobili: relazione tra Irpef e IMU
Pag.
35
Principi Generali
Immobili esenti da IMU
L’IMU nel 2013 sugli
g immobili non esenti
Terreni
43
I terreni che concorrono al reddito complessivo ai fini IREPF
Il Quadro A e RA: compilazione
54
Fabbricati
I fabbricati non locati che concorrono al reddito complessivo ai fini IREPF
I fabbricati non locati che non concorrono al reddito complessivo ai fini IREPF
I fabbricati non locati che concorrono per il 50% al reddito complessivo ai fini IREPF
Il Quadro B e RB: compilazione del quadro in relazione all’utilizzo
I fabbricati locati
La cedolare secca: riepilogo
90
Effetto sostitutivo IMU ! IRPEF
Limite per essere considerati fiscalmente a carico
N i casii di esonero
Nuovi
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
3
Indice
Argomenti
Il CUD
Pag.
95
Rilascio del CUD/INPS
Rilascio del CUD/INAIL
Quadro C
103
Comparto Sicurezza e Contributo perequazione
Nuovo caso particolare
I frontalieri
I
Incremento
t produttività
d tti ità
112
Quadro D – Redditi Diversi
Sportivi dilettanti
Immobili situati all’estero
Vincite estere a giochi on line
120
Quadro D – Attività occasionali
Noleggio imbarcazioni da diporto
121
730 e UNICO
* 730 e UNICO Quadro RM
* 730 e UNICO Quadro RT
* 730 e UNICO Quadro RW
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
4
Indice
Argomenti
Redditi Esteri
Pag.
124
IVIE ! IVAFE e Monitoraggio
Compilazione del Quadro RW
Ritenuta d’ingresso
Rientro capitali
Rivalutazione terreni e partecipazioni
136
Riapertura dei termini
Onerii detraibili
d
ibili all 19%
%
141
Mutui costruzione abitazione principale: intervento di prassi
Assicurazioni vita e infortuni: nuovi limiti
Spese di istruzione: intervento di prassi
Erogazioni a istituti scolastici
Retta asili nido: intervento di prassi
Oneri detraibili al 24%
148
Erogazioni alle ONLUS
Erogazioni a partiti e movimenti politici
Oneri Deducibili
151
Somme restituite
Consorzi di bonifica: interventi di prassi
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
5
Indice
Argomenti
Spese Ristrutturazione edilizia
Pag.
157
Riepilogo delle spese detraibili
La percentuale di detraibilità
Interventi di prassi
Acquisto mobili e elettrodomestici
167
Soggetti che possono beneficiare della detrazione
Interventi edilizi che costituiscono presupposto per la detrazione
Beni agevolabili
Spese Risparmio energetico
186
La percentuale di detraibilità
Interventi di prassi
Il Quadro I
197
Utilizzo dei crediti
Interessi legali
198
* Nuovo tasso dall’1.1.2014
IMU
* Le imposte che compongono la IUC
* L’IMU dal 2014
* Errori nei versamenti
199
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
6
Le scadenze
Entro il
Adempimento
28 02 2014
28.02.2014
Il Sostituto
S tit t d’imposta
d’i
t rilascia
il i il CUD/2014
30.04.2014
Presentazione del Modello 730/2014 al Sostituto d’imposta
02.06.2014
P
Presentazione
i
d l Modello
del
M d ll 730/2014 all CAAF
(31.05.2014 è sabato)
06.06.2014
Il Caaf consegna al contribuente (lavoratore dipendente privo di
per il versamento del saldo e del 1° acconto
sostituto)) il Mod. F24 p
16.06.2014
" Il Caaf consegna al contribuente il 730 e il 730/3 elaborati
(15.06.2014 è domenica)
" Pagamento
g
IMU p
prima rata o in unica soluzione
" Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730
privo di Sostituto e da UNICO (senza maggiorazione)
30.06.2014
" Il Caaf trasmette all’ A.d.E. i dati contenuti nei 730/2014 e i risultati
contabili contenuti nel 730/4/2014
" I Sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalla retribuzione
di competenza del mese di luglio
" Presentazione
P
t i
d l Modello
del
M d ll UNICO/2014 in
i forma
f
cartacea
t
ad
d un
Ufficio Postale
7
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue …
Le scadenze
Entro il
Adempimento
16.07.2014
Pagamento
P
t saldo
ld e 1^ acconto
t delle
d ll imposte
i
t che
h scaturiscono
t i
d 730
da
privo di Sostituto e da UNICO con maggiorazione dello 0,40%
31.08.2014
(90 gg. dal 3.06.2014)
30.09.2014
27 10 2013
27.10.2013
(25.10.2014 è sabato)
10.11.2014
Il Caaf trasmette all’A.d.E. eventuali 730/2014 non inviati nei termini,
ravvedendosi
d d i per la
l tardiva
t di presentazione
t i
con la
l sanzione
i
ridotta
id tt ad
d
1/10 e pari ad € 51 (1/10 di 516)
" Il Caaf trasmette all’A.d.E. i dati delle dichiarazioni UNICO/2014
“ordinario” e UNICO/2014 “correttivo nei termini”
" Il Contribuente comunica per iscritto al Sostituto d’imposta eventuali
riduzioni del secondo o unico acconto
Il contribuente presenta al CAAF il 730 Integrativo
" Il Caaf trasmette all’A.d.E i dati dei 730 Integrativi e i risultati contabili
contenuti nel 730/4 Integrativo
" Il Caaf trasmette all’A.d.E i dati dei 730 Rettificativi e i risultati
contabili contenuti nel 730/4 Rettificativo.
" Il Caaf trasmette all’A.d.E. eventuali 730 non inviati entro il 31 agosto,
ravvedendosi per la tardiva presentazione con la sanzione ridotta ad
1/8 e pari ad € 64 (1/8 di 516)
8
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue …
Le scadenze
Entro il
Adempimento
21.11.2014
Il Caaf
C f consegna all contribuente
t ib
t (lavoratore
(l
t
di
dipendente
d t privo
i di
sostituto) il Mod. F24 per il versamento del 2° acconto
01.12.2014
(30 11 2014 è d
(30.11.2014
domenica)
i )
Pagamento 2^ o unico acconto delle imposte che scaturiscono da
730 privo
i di Sostituto
S tit t e da
d UNICO
16.12.2014
Pagamento IMU seconda rata
29 12 2014
29.12.2014
Presentazione del modello Unico Tardivo ((90 gg
gg. dalla scadenza
ordinaria del 30 settembre)
9
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue …
Le scadenze
segue …
La rateizzazione nel modello UNICO
per i contribuenti non titolari di partita IVA
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
10
segue …
Le scadenze
segue …
Termine di presentazione del Modello UNICO
d parte d
da
deglili eredi
di
Termini di versamento da parte degli eredi
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
11
Frontespizio
A
Una ulteriore nuova casella con il codice “A”
Identifica il 730/2014 “senza
senza sostituto
sostituto”
12
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Frontespizio
Non ci sono al momento situazioni da codificare
13
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Familiari a carico
N°
N°
Lo stesso familiare
non può essere compreso
nel numero di figli
di entrambe le caselle
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
14
Familiari a carico
LE DETRAZIONI:
IMPORTI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013
Importi teorici delle detrazioni
per FIGLI A CARICO dal 2013
Figlio
g o di
d età inferiore
e o e aai 3 aanni
Figlio di età superiore a 3 anni
Inferiore a 3 anni
Figlio portatore
(€ 1.220 + € 400)
di handicap
Superiore a 3 anni
(€ 950 + € 400)
Detrazione
€
1.220
950
1.620
1.350
Comma 483 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
15
Familiari a carico
Per i soggetti non residenti,
non sono state prorogate per il 2014
le detrazioni per carichi di famiglia
famiglia.
La detrazione relativa all'anno 2013
non è rilevante
il
t aii fi
finii d
della
ll d
determinazione
t
i i
dell'acconto IRPEF per l'anno 2014.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
16
Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
A
x
La casella va barrata se il contribuente si trova nelle seguenti
condizioni:
non
o haa u
un sost
sostituto
tuto d
d’imposta
posta te
tenuto
uto ad
effettuare il conguaglio,
ha i requisiti
q
reddituali richiesti,,
presenta il Mod. 730 ad un Caf!dipendenti o a un
professionista abilitato
D.L. 69/2013 art. 51!bis
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
17
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
Ampliamento assistenza fiscale
1 A decorrere dall
1.
dall'anno
anno 2014,
2014 i soggetti titolari dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a),
c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri
del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, …. in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare
il conguaglio,
conguaglio possono comunque adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la
scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità
indicate dall'art. 13, co. 1, lettera b),
) del decreto del Ministro delle
finanze 31.05.1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34, co. 4,
del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono
prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito dalla L. 2.12.2005, n. 248.
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
18
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
In generale
Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 “i soggetti titolari dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c),
c!bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi.. in assenza
di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio …”
Essendoci, per espressa previsione normativa esclusioni
rispetto ai redditi di cui all’art. 50 del TUIR,
sono esclusi
l id
dall 730
i contribuenti senza sostituto
che
h nell Quadro
Q d C
dovrebbero dichiarare esclusivamente ………
segue …
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
19
Dipendenti senza sostituto esclusi dal 730
… segue
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art.
(art 50 co.
co 1
let. b));
compensi per attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del SSN (art. 50 co. 1 let. e));
indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato,
dalle regioni,
regioni dalle province e dai comuni per ll’esercizio
esercizio di pubbliche
funzioni (art. 50 co. 1 let. f));
indennità percepite dai membri del Parlamento europeo (art. 50 co. 1
let. g) parte);
rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (art.
(art 50 co.
co 1
let. h));
prestazioni pensionistiche da previdenza complementare (art. 50 co. 1
let. h!bis)).
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
20
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
In generale
Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 “i soggetti titolari dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a),
c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi.”
Non essendoci eccezioni
rispetto ai redditi di cui all’art. 49 del TUIR,
possono presentare il 730 in quanto non hanno un sostituto
ten to ad effettuare
tenuto
effett are il conguaglio,
cong aglio
anche i titolari di redditi da lavoro dipendente quali:
COLLABORATORI
CO
O
O FAMILIARI (colf!badanti)
(
)
FRONTALIERI
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
21
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
DICHIARAZIONE A DEBITO
2 Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del co.
2.
co 1,
1 emerge un
debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette
g di versamento utilizzando i servizi
telematicamente la delega
telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,
entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di
pagamento, consegna la delega di versamento compilata al
contribuente che effettua il pagamento con le modalità
indicate nell
nell'art
art. 19 del D.Lgs.
D Lgs 9.07.1997,
9 07 1997 n.
n 241.
241
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 2
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22
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
DICHIARAZIONE A DEBITO
730 SENZA SOSTITUTO A DEBITO
Risultato contabile a debito – dopo le compensazioni interne e da quadro I –
viene poi rappresentato in dettaglio nei successivi righi da 231 a 245
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
23
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
segue …
DICHIARAZIONE A DEBITO
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
24
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
segue …
DICHIARAZIONE A DEBITO
Il CAAF consegna,
entro il decimo giorno antecedente
l scadenza
la
d
del
d l termine
i di pagamento,
al contribuente che effettua il pagamento,
il M
Mod.
d F24 compilato
il
IMPORTI DA VERSARE A GIUGNO: SCADENZA 16.06.2014
Consegna F24 entro il 6 giugno 2014
IMPORTI DA VERSARE A NOVEMBRE
NOVEMBRE: SCADENZA 1
1.12.2014
12 2014
consegna F24 entro il 21 novembre 2014
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
25
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
DICHIARAZIONE A CREDITO
3. Nei riguardi
g
dei contribuenti che p
presentano la
dichiarazione ai sensi del co. 1, i rimborsi sono
eseguiti
g
dall'amministrazione finanziaria,, sulla base
del risultato finale delle dichiarazioni.
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 3
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
26
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
segue …
DICHIARAZIONE A CREDITO SUPERIORE A 12 €
730 SENZA SOSTITUTO A CREDITO
Risultato contabile a credito superiore a 12 € – dopo le compensazioni interne e da quadro I
L’i
L’importo
t viene
i
rimborsato
i b
t d
dall’Agenzia
ll’A
i d
delle
ll entrate
t t
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
27
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
DICHIARAZIONE A CREDITO ! I RIMBORSI
Le stesse modalità previste lo scorso anno per 730 “Situazioni
Situazioni particolari
particolari”
Accredito su c/c intestato o cointestato al dichiarante:
è la modalità che viene considerata dall’Agenzia
g
come p
prioritaria in q
quanto è la p
più
sicura, consente tempi rapidi ed è quindi l’unica che garantisce il rimborso
entro la fine dell’anno.
Il contribuente deve compilare il “Modulo
Modulo per la richiesta di accreditamento su conto
corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali” con il quale comunica le coordinate del
conto corrente a lui intestato o cointestato con altri utilizzando:
" il modello cartaceo che deve essere p
presentato dal contribuente ad un q
qualsiasi
ufficio dell’Agenzia delle entrate,
oppure
" attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate utilizzando i “Servizi telematici”.
Chi in precedenza aveva già fatto la richiesta di accredito non deve ripeterla
Modalità da consigliare anche a quei contribuenti che presentano il Modello UNICO
dal quale emerge un credito che viene richiesto a rimborso
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 3
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
28
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
DICHIARAZIONE A CREDITO ! I RIMBORSI
Le stesse modalità previste lo scorso anno per 730 “Situazioni
Situazioni particolari
particolari”
In ASSENZA di RICHIESTA di ACCREDITO su CONTO CORRENTE
Pagamento in contanti tramite ufficio postale:
Viene utilizzato dall’Agenzia solo se il rimborso non supera € 1.000; è meno sicuro del
precedente (sono segnalati casi di frode), potrebbero verificarsi casi di mancato
ricevimento
i i
t della
d ll comunicazione
i i
con la
l quale
l il contribuente
t ib
t viene
i
i it t a
invitato
presentarsi all’ufficio postale ed è legato anche ai tempi delle poste quindi non viene
garantito il rimborso entro il 31 dicembre.
Pagamento tramite vaglia cambiario della Banca d’Italia:
Viene utilizzato dall’Agenzia per i rimborsi superiori a € 1.000; è la modalità che
richiede il tempo maggiore in quanto la Banca d’Italia potrebbe metterci anche 6 mesi
prima di chiudere tale operazione.
D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 3
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
29
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
segue …
DICHIARAZIONE A CREDITO FINO A 12 €
MAX 12
730 SENZA SOSTITUTO A CREDITO
Ri l
Risultato
contabile
bil a credito
di fino
fi a 12 € – dopo
d
lle compensazioni
i i interne
i
e da
d quadro
d I–
L’importo potrà essere utilizzato fuori dalla dichiarazione o il prossimo anno
30
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue …
Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto
Per i contribuenti che presentano
un 730/2014 ORDINARIO SENZA SOSTITUTO
sarà successivamente in ogni caso possibile presentare:
730/2014 “rettificativo”
730/2014 “integrativo”
integrativo
UNICO/2014 “correttivo nei termini”
Con le stesse modalità previste per i 730 in presenza di Sostituto
Nel 730 “integrativo” non potranno essere utilizzati gli
importi inferiori a € 12
che erano eventualmente scaturiti dal 730 ordinario
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
31
Modello 730 – Rimborsi superiori a € 4.000
Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte
dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale
di cui al … , ll'Agenzia
Agenzia delle entrate,
entrate entro sei mesi dalla
scadenza dei termini previsti per la trasmissione della
dichiarazione
dichiara
ione … , ovvero dalla data della trasmissione,
ove questa sia successiva alla scadenza di detti
termini, effettua controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per
carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore a 4.000
4 000 euro,
euro anche
determinato da eccedenze d'imposta derivanti da
precedenti dichiarazioni.
p
Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
32
Modello 730 – Rimborsi superiori a € 4.000
X
Il credito verrà rimborsato al netto dell’eventuale secondo acconto
Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
33
Modello 730 – Rimborsi superiori a € 4.000
Il raggiungimento del limite di € 4.000
con un 730 successivo
a quello presentato nei termini ordinari:
730 Rettificativo
730 Integrativo
BLOCCA IL RIMBORSO
CHE SCATURISCE DALLA SECONDA
DICHIARAZIONE E
METTE “SOTTO
SOTTO CONTROLLO”
CONTROLLO
ANCHE LA PRIMA
Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
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34
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
L’IMU sostituisce, per la componente
i
immobiliare,
bili
l’I f e le
l’Irpef
l relative
l ti addizionali
ddi i
li
dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi
ai beni
b
non llocati.
Il reddito agrario … continua ad essere
assoggettato
alle ordinarie imposte erariali sui redditi
redditi.
Sono comunque assoggettati all’Irpef e alle
relative
l ti addizionali,
ddi i
li ove d
dovute,
t
gli immobili esenti dall’IMU.
Comma 1 art. 8 e comma 9 art. 9 D.Lgs. 23/2011
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35
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
SONO ESENTI DA IMU quindi ASSOGGETTABILI AD IRPEF (quando dovuta)
Gli immobili p
posseduti dallo Stato,, nonché p
posseduti nel p
proprio
p
territorio dalle regioni,
g
, dalle
province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
g
catastali da E/1
/ a E/9
/
I fabbricati destinati ad usi culturali
I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze
I fabbricati di proprietà della Santa Sede
I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali l’esenzione è
prevista da accordi internazionali resi esecutivi in Italia
p
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L.
984/1977. Il Ministero delle Finanze ha elencato i comuni interessati all’esenzione nella Circolare 9
del 14.6.1993.
Gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati allo svolgimento non commerciale di
attività istituzionali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive
Art. 7 D.Lgs. 504/1992 e Art. 9 D.Lgs. 23/2011
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36
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI
TIPO DI IMMOBILE
IMU
Abitazione principale e Casa coniugale
assegnata dal Giudice,
Giudice di categoria diversa da
NON
A/1!A/8!A/9 e relative pertinenze di categoria DOVUTA
C/2!C/6!C/7 massimo 1 per ogni categoria
NOTE
Se l’immobile è ubicato in un
Comune che aveva previsto per
il 2013 un’aliquota superiore
allo 0,4%
era dovuta la “MINI IMU”
Pertinenze dell’abitazione
ll’ b
principale
l e della
ll
DOVUTA
Casa coniugale diverse da quelle sopra previste
Abitazione principale di categoria A/1!A/8!A/9
DOVUTA
e relative pertinenze
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
NON
abitazione principale dei soci assegnatari (e DOVUTA
relative pertinenze)
Se l’immobile è ubicato in un
Comune che aveva previsto per
il 2013 un’aliquota superiore
allo 0,4%
era dovuta la “MINI IMU”
a carico della cooperativa
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
37
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI
TIPO DI IMMOBILE
Fabbricati locati
IMU
NOTE
DOVUTA
Assoggettabili anche ad Irpef
Unità immobiliare di anziani e disabili
ricoverati in modo permanente (purché
non locata);
DOVUTA
Unità immobiliare di cittadini italiani
residenti all’estero (purché non locata)
Non dovuta se il Comune
l’aveva assimilata ad abitazione
principale.
In tal caso se l’immobile è
ubicato in un Comune che
aveva previsto per il 2013
un’aliquota superiore allo 0,4%
era dovuta la “MINI
MINI IMU”
IMU
Unità immobiliare data in uso gratuito a DOVUTA
parenti in linea retta di primo grado (genitori
(genitori! per il 11°
figli) che la utilizzano come abitazione semestre
2013
principale
Non dovuta per il 2° semestre
2013 se il Comune l’aveva
assimilata ad abitazione
principale. In tal caso per il 2°
semestre 2013 seguiva le regole
della “MINI IMU”
–
–
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
38
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI
TIPO DI IMMOBILE
IMU
Immobile non locato, iscritto o iscrivibile in
purché DOVUTA
catasto come unica unità immobiliare,, p
non di categoria A/1!A/8!A/9, posseduto da per il 1°
personale in servizio permanente alle Forze semestre
2013
armate, di Polizia ecc., che non vi dimorano
/risiedono
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola
NOTE
Non dovuta
per il 2° semestre 2013
Per il 2° semestre 2013 seguiva
le regole della “MINI IMU”
NON
O U
DOVUTA
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
NON
costruttrice alla vendita (“beni merce”) fino a DOVUTA
che permane tale destinazione e non siano
dal
1.07.2013
locati
Altri Fabbricati
L’imposta era dovuta fino al
30 06 2013
30.06.2013
DOVUTA
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
39
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI
TIPO DI IMMOBILE
IMU
NOTE
Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati
posseduti da soggetti che non sono Coltivatori DOVUTA
Diretti o IAP
*Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati
NON
posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o
DOVUTA
IAP
Aree Fabbricabili
Non dovuta
per il periodo di competenza
del 1° semestre 2013
Se il terreno è ubicato in un
Comune che aveva previsto per
il 2013 un’aliquota superiore
allo 0,76%
era dovuta la “MINI IMU”
DOVUTA
*Nel 2014 i Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o
IAP saranno nuovamente assoggettati ad IMU con il coefficiente “75” (L. 147/2013 “Stabilità 2014”
Art. 1 co. 707)
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
40
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
Il reddito degli immobili
esenti da IMU
o per i quali nel 2013
l’IMU non era dovuta,
concorre alla
ll fformazione
i
d
dell reddito
ddit
complessivo ai fini IRPEF
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
41
Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU
Si considerano immobili per i quali l’IMU era dovuta e di conseguenza il
reddito non concorre alla formazione del complessivo
complessivo,
quelli che nell’anno d’imposta 2013 erano assoggettabili all’imposta:
per l’intero anno;
i relazione
in
l i
all periodo
i d di competenza
t
della
d ll prima
i
rata
t (es.
( iimmobile
bil dato
d t in
i
uso ad un parente in linea retta di primo grado situato in un Comune che ha
assimilato tale immobile ad abitazione principale – era dovuta solo la prima
rata);
in relazione al periodo di competenza della seconda rata (es. terreni agricoli di
proprietà di soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP ! era dovuta solo la seconda
rata);
la “Mini IMU” (es. casa di abitazione e relative pertinenze intese tali ai fini IMU,
situate in un Comune che aveva deliberato un’aliquota per l’abitazione principale
superiore al 4 per mille).
L’effetto “sostituzione” opera anche qualora l’immobile fosse giuridicamente
assoggettabile ad IMU o a “Mini IMU” ma la stessa non sia stata versata per effetto del
riconoscimento della detrazione (nel caso dell’abitazione principale) o per effetto di un
versamento complessivo inferiore al minimo previsto dal Comune.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
42
Terreni: relazione tra IRPEF e IMU
CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF
TIPO DI IMMOBILE
Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti
da Coltivatori Diretti o IAP
NOTE
Se NON era dovuta la
“MINI IMU” concorre
sia il reddito agrario
che quello dominicale
Se ERA dovuta la
“
“MINI
IMU”” concorre
solo il reddito agrario
Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti
da soggetti
so etti che non sono Coltivatori
Colti atori Diretti o IAP
Concorre
solo il reddito agrario
a rario
Terreni Agricoli Esenti ! non affittati ricadenti in aree montane o
di collina !(L. 984/1977 art. 15 ! Ministero delle Finanze Circolare
9 del 14.6.1993)
14 6 1993) indipendentemente da chi li possiede e conduce
Concorre sia il reddito agrario
che quello dominicale
Per il proprietario
concorre il reddito dominicale
Terreni affittati
Per l’affittuario
P
l’ ffi
i
concorre il reddito agrario
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
43
Terreni: relazione tra IRPEF e IMU
TERRENI NON AFFITTATI
NO
Esenti o
esclusi da IMU e
Mini IMU
SI
Reddito Dominicale
NO Irpef
Reddito Dominicale
SI Irpef
Reddito Agrario
SI Irpef
Reddito Agrario
SI Irpef
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
… segue
44
Quadro A: i terreni
Da quest’anno nel quadro RA del modello
UNICO/2014
i redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3)
vanno indicati senza operare alcuna rivalutazione
come già avviene per il quadro A del modello 730
… segue
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
45
Quadro A: i terreni
Se il dato viene prelevato dal quadro RA di UNICO/2013
il valore da indicare nella colonna 1
d l quadro
del
d RA di UNICO/2014 e del
d l quadro
d Ad
dell 730/2014
è dato da: Colonna 1 quadro RA UNICO/2013 : 180 x 100
il valore da indicare nella colonna 3
del quadro RA di UNICO/2014 e del quadro A del 730/2014
è dato da: Colonna 3 q
quadro RA UNICO/2013
/
: 170 x 100
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
46
Quadro A: i terreni
Col. 9 IMU NON DOVUTA
IMU NON DOVUTA nell 2013
Cod. 1 – Terreni esenti IMU: quelli ricadenti in aree montane o di
collina
Cod. 2 – Terreni per i quali nel 2013 l’IMU o la “mini IMU” non era
dovuta:
!quelli posseduti e condotti da C.D.
C D o IAP iscritti nella previdenza
agricola non assoggettati a “Mini IMU”;
!quelli posseduti solo nel primo semestre 2013 da soggetti diversi da
C.D. o IAP
Se il terreno è esposto su più righi il dato deve essere indicato solo nel primo rigo
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
47
Quadro A: i terreni
Col. 9 IMU NON DOVUTA
1
2
La presenza dei codici 1 o 2
determina l’imponibilità
all’Irpef e alle relative addizionali,
del reddito dominicale
anche se il terreno non è affittato
… segue
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
48
Quadro A: i terreni
Col. 9 IMU NON DOVUTA
La casella non compilata determina l’imponibilità
all’Irpef e alle relative addizionali del solo reddito
agrario in relazione al titolo e alla condizione di
“Coltivatore Diretto o IAP”.
Il reddito dominicale determinato in relazione al titolo e alla
condizione di “Coltivatore Diretto o IAP”, verrà riportato nel
730/3 tra i “Redditi fondiari non imponibili”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
49
… segue
Quadro A: i terreni
Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, per determinare
ll’imponibile
imponibile dei redditi dei terreni,
terreni alla rivalutazione dell
dell'80%
80%
del reddito dominicale e del 70% di quello agrario, viene
aggiunta un’ulteriore rivalutazione del 15%.
Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e
p
agricoli
g
condotti da coltivatori diretti ((C.D.)) e imprenditori
professionali (I.A.P.) iscritti nella gestione previdenziale
dell'Inps, la percentuale del 15% è ridotta al 5%.
Comma 512 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
50
… segue
Quadro A: i terreni
Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
x
La casella barrata individua la condizione di C.D. o
g
(già
(g
I.A.P.;; in tal caso i redditi dominicale e agrario
rivalutati dell’80 e del 70%) verranno ulteriormente
rivalutati
a utat de
del 5% aanziché
c é de
del 15%.
5%.
Se il terreno è esposto su più righi la condizione
deve essere rappresenta su ogni rigo
Comma 512 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
51
… segue
Quadro A: i terreni
Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
Q d RA ! UNICO/2013
Quadro
La maggiore rivalutazione (15% o 5%)ha prodotto effetti fin
dallo scorso anno in sede di determinazione degli acconti per
l’anno d’imposta 2013.
Quadro F ! 730/2014
Solo p
per chi nel 2013 aveva presentato
p
il Modello UNICO
Comma 512 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
52
… segue
Quadro A: i terreni
Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
… segue
4
x
Attenzione:
la condizione deve essere verificata anche nel
caso di conduttore non proprietario (Titolo 4)
Rivalutazione per gli anni 2013!2014!2015
Reddito
Dominicale
No C.D.
C.D.
o IAP
o IAP
Reddito
Agrario
No C.D.
C.D.
o IAP
o IAP
80% + 15% 80% + 5%
= 107%
= 89%
70% + 15% 70% + 5%
= 95,5%
= 78,5%
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
53
Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU
CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO
TIPO DI IMMOBILE
NOTE
– Abitazione principale
– Casa coniugale assegnata dal Giudice
di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 e relative
pertinenze di categoria C/2
C/2!C/6!C/7
C/6 C/7 max 1 per ogni categoria
Se NON era dovuta la
“MINI IMU”
–
–
Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo
permanente (purché non locata);
Unità
i à immobiliare
i
bili
di cittadini
i di i italiani
i li i residenti
id i all’estero
ll’
(purché non locata)
Se il Comune l’aveva
assimilata ad abitazione
principale
e NON era dovuta la
“MINI IMU”
Non concorrono mai al
reddito complessivo
Fabbricati rurali strumentali
Fabbricati Locati
Fabbricati Esenti da IMU (Art.
(A t 7 D.Lgs.
D L 504/1992 e Art.
A t 9 D.Lgs.
D L 23/2011)
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
54
Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU
NON CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO
TIPO DI IMMOBILE
NOTE
– Abitazione principale
p
p
– Casa coniugale assegnata dal Giudice
di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 e relative
pertinenze di categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria
Se ERA DOVUTA la
“MINI IMU”
Pertinenze dell’abitazione principale e della Casa coniugale
diverse da quelle per le quali l’IMU non era dovuta
Abitazione principale di categoria A/1!A/8!A/9
A/1 A/8 A/9 e relative
pertinenze
–
–
Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo
permanente (purché non locata);
Unità immobiliare di cittadini italiani residenti all’estero
(purché non locata)
Se il Comune non l’aveva
assimilata ad abitazione
principale
oppure ERA DOVUTA la
“MINI IMU”
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
55
Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU
NON CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO
TIPO DI IMMOBILE
NOTE
Immobile non locato, iscritto o iscrivibile in catasto come
unica unità immobiliare, purché non di categoria A/1!A/8!A/9,
posseduto
d t da
d personale
l in
i servizio
i i permanente
t alle
ll Forze
F
armate, di Polizia ecc., che non vi dimorano/risiedono
Sui quali
era dovuta
d
l’IMU
Altri Fabbricati non locati
La Legge di
“Stabilità 2014”
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
56
Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU
Per gli immobili non locati l’IMU
l IMU sostituisce l’Irpef
l Irpef …. ma…
“… il reddito degli immobili ad uso abitativo
non locati situati nello stesso comune nel quale
si trova l'immobile adibito ad abitazione
principale assoggettati all
principale,
all'imposta
imposta municipale
propria, concorre alla formazione della base
imponibile dell
dell'imposta
imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del cinquanta per cento
cento”
Comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
57
Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU
Concorre al reddito complessivo nella misura del 50%
il reddito derivante da immobili
ad uso abitativo non locati assoggettati ad IMU
situati nello stesso comune nel quale
sii trova l’immobile
l’i
bil adibito
dibi ad
d abitazione
bi i
principale
i i l
di proprietà del contribuente (Utilizzo 1)
Abitazione vuota o data in uso a soggetti che non sono familiari (Utilizzo 2)
Abitazione data in uso gratuito a familiari se il contribuente è proprietario
della casa di abitazione (Utilizzo 10)
Abitazione situata nella regione Abruzzo data in comodato a persone
residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6.4.2009, le
cui abitazioni p
principali
p sono state distrutte o dichiarate inagibili
g
((Utilizzo 15))
Comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
58
Quadro B: i fabbricati
Da quest’anno nel quadro RB del modello
UNICO/2014
la rendita catastale (col. 1) va indicata
senza operare alcuna rivalutazione
come già avviene per il quadro B del modello 730
… segue
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
59
Quadro B: i fabbricati
Se il dato viene prelevato dal quadro RB di UNICO/2013
il valore da indicare nella colonna 1
del quadro RB di UNICO/2014 e del quadro B del 730/2014
è dato da:
Colonna 1 quadro RB UNICO/2013
/
: 105 x 100
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
60
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Utilizzo
Descrizione
1
Abitazione principale di categoria catastale
diversa da A/1!A/8!A/9
A/1 A/8 A/9
5
Pertinenza abitazione principale di categoria
C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria
Note
Casi Part. IMU
Se NON era
dovuta la
“Mini IMU”
Non
N
compilare
… segue
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
61
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
2
Utilizzo
Descrizione
1
Abitazione principale di categoria catastale
diversa da A/1!A/8!A/9
A/1 A/8 A/9
5
Pertinenza abitazione principale di categoria
C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria
1
Abitazione
Abit
i
principale
i i l di categoria
t
i catastale
t t l
A/1!A/8!A/9
5
Pertinenze abitazione principale per le quali era
dovuta ll’IMU
IMU
Note
Casi Part. IMU
Se ERA dovuta
la
“Mini IMU”
2
ERA dovuta
l’IMU
L’IMU sostituisce l’IRPEF
… segue
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
62
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Utilizzo
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
1
Abitazione di anziani e disabili ricoverati in modo
permanente (non locata) e di categoria catastale
diversa da A/1!A/8!A/9
Pertinenza
P
i
abitazione
bi i
di anziani
i i e disabili
di bili di
categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria
Non
compilare
5
Se il comune
l’aveva assimilata
ad abitazione
principale e
NON era dovuta
la “Mini IMU”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
… segue
63
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
2
Utilizzo
Descrizione
1
Abitazione di anziani e disabili ricoverati in modo
permanente (non locata) e di categoria catastale
diversa da A/1!A/8!A/9
5
Pertinenze abitazione di anziani e disabili di
categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria
5
Pertinenze abitazione di anziani e disabili diverse
da quelle sopra indicate
Note
Se il comune
NON l’aveva
assimilata ad
abitazione
principale
oppure
ERA dovuta la
“Mini IMU”
Casi Part.
IMU
2
ERA dovuta
l’IMU
L’IMU sostituisce l’IRPEF
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
… segue
64
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
2
3
Utilizzo
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
2
Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione
oppure dato in uso gratuito a persona diversa da
un familiare
S tuato nello
Situato
e o
stesso Comune
dell’abitazione
principale
3
“Concorre
Concorre alla formazione della base imponibile dell
dell'imposta
imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”
(R.C. x 5%, maggiorata di 1/3, rapportata ai gg. e alla % di possesso) X 50%
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
65
… segue
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
2
Utilizzo
2
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione
oppure dato in uso gratuito a persona diversa da
un familiare
S tuato in
Situato
Comune diverso
da quello
dell’abitazione
principale
p
p
Non
compilare
In questo caso l’IMU sostituisce l’IRPEF
(R.C. x 5%, maggiorata di 1/3, rapportata ai gg. e alla % di possesso)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
… segue
66
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
9
Utilizzo
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
9
– Pertinenza di immobile tenuto a disposizione o
dato in uso gratuito a persona diversa da un
familiare
– Immobile di proprietà condominiale (quota di
reddito superiore a 25,82))
– Fabbricato non locato di categoria catastale non
abitativa
– Unità immobiliari prive di allacciamenti e di
fatto non utilizzate
ERA dovuta
l’IMU
Non
compilare
L’IMU sostituisce l’IRPEF
(R.C. x 5%, rapportata ai gg. e alla % di possesso)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
67
… segue
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
10
3
Utilizzo
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
10
Abitazione data in uso gratuito a un
familiare a condizione che vi dimori
abitualmente e ciò risulti da iscrizione
anagrafica
SSituato
tuato nello
e o stesso
Comune
dell’abitazione principale
ERA dovuta
l’IMU
3
“Concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento”
(R C x 5%,
(R.C.
5% rapportata ai gg.
gg e alla % di possesso) X 50%
… segue
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
68
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
10
Utilizzo
10
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
Abitazione data in uso gratuito a un familiare a
condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti
da iscrizione anagrafica
S tuato in
Situato
Comune diverso
da quello
dell’abitazione
principale
p
p
ERA dovuta
l’IMU
Non
compilare
L’IMU sostituisce l’IRPEF
(R C x 5%,
(R.C.
5% rapportata ai gg.
gg e alla % di possesso)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
69
… segue
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
10
Utilizzo
10
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
Pertinenza di abitazione data in uso gratuito a un
familiare
Non
o rileva
e a
l’ubicazione
dell’immobile
ERA dovuta
l’IMU
Non
compilare
L’IMU sostituisce l’IRPEF
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
70
… segue
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
1
Ut.
Descrizione
Note
Casi Part.
IMU
Fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative
pertinenze:
– esente da IMU (es.: destinati ad usi culturali) o
– per il quale non era dovuta l’IMU o la “Mini IMU”
(es : ll’immobile
(es.:
immobile acquistato nel secondo semestre,
semestre
dato in uso ad un parente in linea retta di 1^ grado,
situato in un Comune che aveva previsto
l’assimilazione ad abitazione principale e l’aliquota
del 4 per mille sulla)
NON era dovuta
l’IMU
1
CONCORRONO PER INTERO AL REDDITO COMPLESSIVO
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
71
Quadro B: i fabbricati non locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
72
… segue
Quadro B: i fabbricati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Col. 10 IMU DOVUTA PER IL 2013
Non è un dato facoltativo !!!
Trattandosi di informazioni
utili all’attività
all attività di controllo,
in caso di omissione
potrebbero essere irrogate sanzioni
(comma1 art. 8 D.Lgs. 471/1997 € 258).
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
73
… segue
Quadro B:
abitazione p
principale
p parzialmente
p
locata
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Utilizzo
Descrizione
– Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a regime libero
11 ! 12 – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a canone concordato
D. Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune
stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai
sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?
R. Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde
tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014,
beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
74
… segue
Quadro B:
abitazione p
principale
p parzialmente
p
locata
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Utili o
Utilizzo
Descri ione
Descrizione
– Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a regime libero
11 ! 12 – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a canone concordato
Confronto
C
f t
Rendita/Canone
Senza
opzione
cedolare
secca
Casii P
C
Part.
t
IMU
Ai fini Irpef
730/3
Vuoto
Tassazione
ordinaria
Rigo 7 e
Rigo 12 (deduzione)
(Dovuta Mini IMU)
Non soggetta
Irpef
Rigo 148
Indipendentemente
dall’IMU
Tassazione
ordinaria
Rigo 3
NO Deduzione
(non dovuta Mini IMU)
R.C. > Canone
2
R.C. < Canone
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
75
… segue
Quadro B:
abitazione p
principale
p parzialmente
p
locata
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Utili o
Utilizzo
Descri ione
Descrizione
– Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a regime libero
11 ! 12 – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in
locazione a canone concordato
Confronto
Rendita/Canone
Con
C
opzione
cedolare
secca
Casi Part
Part.
IMU
Ai fini Irpef
730/3
Vuoto
Tassazione
ordinaria
Rigo 7 e
Rigo 12 (deduzione)
Non soggetta
Irpef
Rigo 148
(non dovuta
do ta Mini IMU)
R.C. > Canone
2
(Dovuta Mini IMU)
Utilizzo 11
R.C. < Canone
Indipendentemente
dall’IMU
Cedolare al 21%
Utilizzo 12
Cedolare al 15%
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Rigo 6
Ri 6
Rigo
76
Quadro B: i fabbricati locati
Col. 5 CODICE CANONE e Col. 6 CANONE DI LOCAZIONE
1 95% canone
2 75% canone
3
100% canone
4
65% canone
Dall’anno d’imposta 2013
ll’abbattimento
abbattimento forfetario
del canone di locazione
passa dal 15% al 5%
L’IMU
E SEMPRE DOVUTA
E’
Comma 74 art. 4 Legge 92/2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
77
segue …
Quadro B: i fabbricati locati
RELAZIONE IRPEF ! IMU
Utilizzo
3–4–8–
14
Descrizione
Immobile locato
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Note
Casi Part.
IMU
E’ dovuta
d
t sia
i IMU
che Irpef
Non
compilare
78
… segue
La cedolare secca
Un breve riepilogo
Regole
l G
Generalili
L’opzione può essere esercitata alternativamente:
in sede di registrazione del contratto (con SIRIA o mod. 69)
in sede di proroga dello stesso (con mod. 69);
in luogo del pagamento dell’imposta di registro dovuta
annualmente (con mod. 69).
L’opzione
L’
i
non h
ha effetto
ff tt se di essa il locatore
l t
non h
ha dato
d t
preventiva comunicazione al conduttore con lettera Racc.ta,
con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
IL MANCATO INVIO DELLA RACCOMANDATA
NON E’ RAVVEDIBILE
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
79
segue …
La cedolare secca
segue …
Un breve riepilogo
R l G
Regole
Generalili
Il canone (nella sua misura intera) viene assoggettato ad
aliquota del 21% o 15%
(per i contratti a canone concordato o per studenti
relativamente ad immobili posti in comuni ad alta densità
abitativa).
Il canone assoggettato a cedolare (100%) è escluso da Irpef e
addizionali ma rileva ((al 100%)) p
per il riconoscimento di
detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi tipo (anche se non
fiscali) e dell’ISEE
D.L. 102/2013 art. 4
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
80
segue …
La cedolare secca
segue …
Un breve riepilogo
Al
Alcune
precisazioni
i i i di prassii
Revoca
Nelle more dell
dell’adozione
adozione di apposito provvedimento ll’Ufficio
Ufficio
può considerare valida la revoca effettuata in carta libera o
quella effettuata con il modello 69. E’ comunque
q
q opportuno
pp
darne comunicazione anche all’inquilino.
Acconto
Se nel 2013 il contribuente ha assoggettato ad Irpef il canone e
intende esercitare nel 2014 l’opzione !per le residue annualità!
non è tenuto all versamento dell’acconto
d ll’
d ll cedolare.
della
d l
Circolare 20/E 04.06.2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
81
segue …
La cedolare secca
segue …
Un breve riepilogo
Al
Alcune
precisazioni
i i i di prassii
Trasferimento immobile locato
L’opzione esercitata dal dante causa cessa di avere efficacia con
il trasferimento per quanto riguarda l’Irpef, mentre continua
ad
d avere effetto
ff tt fino
fi all termine
t
i dell’annualità
d ll’
lità contrattuale
t tt l per
l’imposta di registro e di bollo.
Comunicazione al conduttore
Per i contratti di locazione che prevedono espressamente la
rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario
inviare al conduttore la comunicazione in questione.
Circolare 20/E 04.06.2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
82
segue …
La cedolare secca
segue …
Un breve riepilogo
Alcune precisazioni di prassi
Opzione e comunicazione al conduttore
Il contribuente poteva avvalersi della cedolare secca per l’annualità
decorrente dal 2011 direttamente in sede di 730/2012 o con
Unico/2012, la lettera raccomandata al conduttore deve ritenersi
tempesti a se inviata
tempestiva
in iata entro l’1/10/2012
Circolare 20/E 04.06.2012
Opzione e comunicazione al conduttore
.. è stato precisato che l’opzione per la cedolare secca espressa nel
modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata
per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in
mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del
contratto
contratto.
Circolare 13/E 09.05.2013 punto 4.1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
83
segue …
La cedolare secca
Un breve riepilogo
Alcune precisazioni di prassi
Ravvedimento opzione e registrazione tardiva
E’ possibile optare per il regime facoltativo di tassazione anche
nell’ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione,
ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso
segue …
Cedolare secca e remissione in bonis
La fattispecie di tardiva presentazione del “modello 69” può
rientrare nel campo di applicazione del citato art. 2 del D.L. n.
16/2012, solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di
presentazione
t i
di tale
t l modello
d ll non sia
i configurabile
fi
bil come mero
ripensamento.
Circolare 47/E 20.12.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
84
segue …
La cedolare secca
Nuove valutazioni di convenienza
Dall 2012 i canonii derivanti
D
d i ti dalla
d ll locazione
l
i
d i fabbricati
dei
f bb i ti di
interesse storico artistico vengono tassati con le regole
ordinarie abbattendo il canone del 35% (co.
(co 5
5!sexies
sexies art.
art 4
D.L. 16/2012);
Dal 2013 l’abbattimento forfetario del canone di locazione
passa dal 15% al 5% (co. 74 art. 4 L. 92/2012).
Riduzioni del canone ai fini irpef
(da confrontare con la rendita – ridotta al 50% per gli storici):
IMMOBILE ORDINARIO LOCAZIONE “LIBERA”
5%
IMMOBILE ORDINARIO LOCAZIONE “CONCORDATA”
CONCORDATA
33 5%
33,5%
IMMOBILE STORICO LOCAZIONE “LIBERA”
35%
IMMOBILE STORICO LOCAZIONE “CONCORDATA”
54,5%
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
85
segue …
La cedolare secca
DAL 3.02.2014 PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE (CON O SENZA OPZIONE PER LA CEDOLARE) SI
DEVE UTILIZZARE IL NUOVO MODELLO RLI
(f
(fino
all 31/3/2014
/ /
è ancora utilizzabile
l b l ill modello
d ll 69))
CON IL MODELLO RLI è possibile:
optare per la cedolare in una annualità successiva alla
prima;
revocare l’opzione
p
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 10.01.2014 ! Protocollo N. 2970/14
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
86
segue …
Quadro B: la cedolare secca
Col. 11 CEDOLARE SECCA
1
2
95% canone
3
100% canone
4
65% canone
75% canone
Avendo tutti i requisiti richiesti
per applicare il
regime della cedolare secca,
indicare con il codice canone 3,,
il 100% del canone di locazione che
risulta dal contratto
(riferito al periodo corrispondente)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Barrare la
casella di
colonna 11
87
Quadro B: la cedolare secca
Col. 11 CEDOLARE SECCA
8!12
3
100% canone
X
Per i contratti a canone concordato o per studenti
relativamente ad immobili posti
in comuni ad alta densità abitativa,
Il canone (nella sua misura intera) viene assoggettato a
cedolare con aliquota del 15%
Rimane ll’aliquota
aliquota cedolare del 21%
per i contratti a canone libero e per gli immobili posti in Comuni
che non sono ad alta densità abitativa
D.L. 102/2013 art. 4
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
88
Quadro B: i fabbricati locati
SEZIONE II DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE
65% canone
UNA PRECISAZIONE
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
89
segue …
Effetto sostitutivo IMU!IRPEF:
FAMILIARI A CARICO
Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51
Nel limite di reddito di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato
fiscalmente a carico, vanno considerati, anche se non compresi nel reddito complessivo:
Il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
Le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Inter.li, Rapp.ze diplomatiche e
consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti
C
Centrali
li della
d ll Chiesa
Chi
C
Cattolica
li
La quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
gg
esclusivo
del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva
i applicazione
in
li i
d l regime
del
i
fi l di vantaggio
fiscale
t i per l’imprenditoria
l’i
dit i giovanile
i
il e
lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011)
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva
in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della L.
388/2000);
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
90
segue …
Effetto sostitutivo IMU!IRPEF:
FAMILIARI A CARICO
Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51
Ritorna a concorrere
alla determinazione del reddito complessivo
e quindi deve essere considerato
al fine di definire il limite
per essere fiscalmente a carico,
il REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
E RELATIVE PERTINENZE
nel caso in cui sia stata esclusa da IMU o da “Mini IMU”
D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue …
91
segue …
Effetto sostitutivo IMU!IRPEF:
FAMILIARI A CARICO
Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51
Concorre
alla determinazione del reddito complessivo
e quindi
i di va considerato
id
all fi
fine di d
definire
fi i
il limite per essere fiscalmente a carico
IL 50%
0% DEL REDDITO
O DERIVANTE
DA FABBRICATI AD USO ABITATIVO NON LOCATI
assoggettati ad IMU
situati nello stesso comune nel quale si trova
l’immobile adibito ad abitazione principale di
proprietà
Comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
92
segue …
Effetto sostitutivo IMU!IRPEF:
ESONERO DALLA DICHIARAZIONE
E’ esonerato il contribuente che, in assenza di altri redditi, possiede esclusivamente:
! redditi derivanti da abitazione principale e pertinenze (per le quali non è
dovuta l’IMU) oltre a fabbricati non locati (assoggettabili a IMU) situati in
un Comune diverso da quello di abitazione;
! oltre a reddito da lavoro dipendente o pensione, redditi derivanti da
abitazione p
principale
p
ep
pertinenze (p
(per le q
quali non è dovuta l’IMU)) oltre a
fabbricati ad uso abitativo non locati (assoggettabili a IMU) situati in un
Comune diverso da quello di abitazione.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
93
segue …
Effetto sostitutivo IMU!IRPEF:
ESONERO DALLA DICHIARAZIONE
E’ esonerato il contribuente che, in assenza di altri redditi, possiede esclusivamente
redditi derivanti da terreni e fabbricati che, pur andando a comporre il reddito
complessivo,
l i
non superano € 500.
500
Nel limite di € 500 devono quindi essere considerati:
i terreni affittati e i terreni esenti o esclusi da IMU o “mini IMU”;
i terreni utilizzati direttamente dal possessore limitatamente al reddito
agrario se l’IMU era dovuta;
i fabbricati locati e i fabbricati esenti IMU
la casa di abitazione e relative pertinenze escluse da IMU o “mini IMU”
il 50% del reddito dei fabbricati ad uso abitativo non locati situati nel
comune dove è ubicata ll’abitazione
abitazione
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
94
segue …
CUD: il rilascio
Deve essere consegnata, in duplice copia, al
contribuente entro il 28 febbraio
febbraio.
E’ facoltà del Sostituto d’imposta trasmettere al
contribuente la certificazione in formato elettronico, ma
deve garantirsi che il dipendente sia nelle condizioni di
riceverla e stamparla (Ris. 145 del 21.12.2006).
A decorrere
d
d ll’
dall’anno
2013,
2013
gli enti previdenziali rendono disponibile la
certificazione in modalità telematica
telematica.
E’ facoltà del cittadino
richiedere la trasmissione del CUD
in forma cartacea
Comma 114 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
95
CUD: INPS
SE LO STESSSO CODIC
CE FISCALE
VIENE RICHIEESTO DA CA
AAF DIVER
RSI
IL CUD
D NON VIEN
NE RILASCIATO A NESSSUNO
IL CAAF
HA INVIATO ALL’INPS
(entro il 31 gennaio 2014)
I CODICI FISCALI DEI SOGGETTI
CHE HANNO DATO MANDATO LO SCORSO ANNO
(richiesta massiva)
LL’INPS
INPS INVIA AL CAAF
(entro il 28 FEBBRAIO 2014)
I CUD/2014 richiesti
i hi ti
FORMATO PDF (stampabile)
E
TRACCIATO XML (da trasferire nella procedura)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
96
CUD: INPS
RILASCIO DI CUD SINGOLI
L’operatore CAAF accede al sito INPS con il proprio PIN, appare una nuova
maschera, che richiede di inserire:
Il Codice fiscale del titolare CUD
E’ possibile prelevare il modello inserendo poi alternativamente uno dei seguenti
valori:
Contatto personale:può essere rappresentato da un numero telefonico (fisso e cell.)
o da un indirizzo email
Estremi del documento d’identità
Dati Pensione/protocollo
Allego documenti (upload Delega e documento d’identità)
Contatto personale: può essere rappresentato da un numero telefonico (fisso o
cellulare) o da un indirizzo e mail.
S l d
Solo
dopo lla conferma
f
del
d l dato
d t inserito
i
it sii è autorizzati
t i ti all prelievo
li
(stampa
(t
o salvataggio)
l t i )
del modello CUD.
Nel caso di prelievi successivi al primo appare una maschera che avvisa di un precedente
prelievo avvenuto; siamo in attesa del parere del Garante della Privacy che forse
potrebbe limitare a 3 il numero massimo dei prelievi effettuabili dai diversi intermediari.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
97
CUD: INPS
RILASCIO CUD
Tutti i modelli CUD richiesti massivamente
sono attribuiti al CAF che ne ha fatto richiesta
tutti i successivi prelievi saranno considerati come
ristampe e segnalati riportando “D” (duplicato) sul modello.
St
Stessa
regola
l anche
h per il prelievo
li
singolo:
i
l
la prima stampa del modello sarà attribuita al primo soggetto che
la richiede
richiede, tutti i successivi prelievi saranno considerati come
ristampe e segnalati riportando “D” (duplicato) sul modello.
Le ristampe del modello CUD non saranno prese in considerazione per l’attribuzione di
possibili
ibili benefici
b
fi i economici.
i i
Per eventuali Cud/2014 rettificati, l’INPS invierà al domicilio dell’interessato il
nuovo modello cartaceo. Se il modello CUD apparteneva a una richiesta
massiva
i presentata da
d un CAF,
C lo
l stesso saràà informato
i f
d ll’
dall’Inps
sull’esistenza
ll’ i
di
una nuova certificazione reddituale
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
98
CUD: INAIL
Con lo
C
l stesso
t
PIN
ll’operatore
operatore CAAF,
CAAF
dal sito INPS,
trova anche il collegamento
per prelevare i modelli
CUD INAIL
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
99
CUD: il rilascio
A decorrere dall’anno 2013, il sostituto d’imposta deve
rilasciare
il i
lla certificazione
ifi i
anche
h per:
! redditi totalmente esenti da imposizione in Italia, in
quanto ill percipiente risiede
d in uno stato estero con
cui è in vigore una convenzione contro le doppie
imposizioni ll’importo
imposizioni,
importo è indicato nelle annotazioni
con il cod. AJ
! reddito solo p
parzialmente esente – l’importo
p
ggià nel
2012 doveva essere indicato nelle annotazioni con il
cod. AJ
segue …
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
100
CUD: il rilascio
Fin dall’anno 2013, il sostituto d’imposta avrebbe dovuto
rilasciare
il i
l certificazione
la
ifi i
anche
h per:
altre categorie di redditi esenti quali:
"
"
"
"
retribuzioni
ib i i corrisposte
i
a dipendenti
di
d i residenti
id i in
i Italia
I li da
d Enti
E i e
Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche,
consolari e missioni,
somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di
ricerca esenti per legge (es. borse di studio per dottorato di ricerca
corrisposte
p
dall’università L. 398/1989,
/
, borse di studio p
per attività di
ricerca post lauream L. 210/1998, assegni di ricerca L. 240/2010),
rendite INAIL,
altri redditi esenti per specifiche disposizioni normative
l’importo doveva essere indicato nelle annotazioni con il cod. BQ
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
101
CUD: il rilascio
…. poi con comunicato del 22.02.2013……
Cosa faranno p
per il 2014
visto che la deroga rilevava per il CUD 2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
102
Quadro C:
redditi di lavoro dipendente
p
e assimilati
NON E’ STATA PROROGATA
LA DETRAZIONE PER IL COMPARTO SICUREZZA
prevista fino allo scorso anno
CUD/2013
Quadro C 730/2013
Non è quindi più presente nel CUD/2014 e nel
Q d C del
Quadro
d l 730/2014
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
103
Quadro C:
redditi di lavoro dipendente
p
e assimilati
Con la Sentenza Corte Costituzionale 116/2013
è stato giudicato
i di
ill
illegittimo
i i
il contributo
ib
di perequazione
i
applicato alle pensioni di importo superiore a € 90.000
CUD/2013
Quadro C 730/2013
Non è quindi più presente nel CUD/2014 e nel
Q d C del
Quadro
d l 730/2014
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
104
Quadro C:
redditi di lavoro dipendente
p
e assimilati
N ll casella
Nella
ll “Casi
“C i Particolari”
P i l i” va indicato
i di
il codice:
di
1. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti
che rientrano in Italia dall’estero,
2. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori
residenti all’estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia.
3. Se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi
per previdenza complementare certificati in più CUD
(5.164,57).
IIn questo caso va riportato
i
il reddito
ddi aumentato della
d ll quota di
contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
105
Quadro C: i Frontalieri
Quadro RC ! UNICO/2013
4
“Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 …
Quadro F ! 730/2014
Solo per chi nel 2013 aveva presentato il Modello UNICO
Comma 549 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
106
segue …
Quadro C: i Frontalieri
4
Nonostante la Legge 147/2013 abbia previsto:
“a decorrere del 1 gennaio 2014,
il reddito da lavoro dipendente prestato all
all’estero
estero in zone di frontiera o in
altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto, concorre a formare il reddito complessivo
per l’importo eccedente 6.700 euro”
mettendo di fatto a regime quanto precedentemente stabilito in
relazione ad anni d
d’imposta
imposta definiti,
definiti si continua a rendere
necessario individuare questa tipologia di lavoro in quanto …..
Comma 175 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
107
segue …
Quadro C: i Frontalieri
4
….. non è stata abrogata la norma che prevedeva:
“Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta
sull reddito
dd delle
d ll persone ffisiche
h dovuto
d
per glil anni 2013 e 2014
non si tiene conto dei benefici fiscali …“
Si rende quindi necessario anche quest’anno
quest anno
individuare questa “tipologia di reddito”
per calcolare correttamente gli acconti dovuti
Comma 549 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
108
segue …
Quadro C: i Frontalieri
4
Codice che
individua
il reddito da
lavoro
dipendente
“frontaliere”
frontaliere
Indicare il
reddito da
lavoro
dipendente
“frontaliere”
al lordo
della franchigia
di € 6.700
Nel 2014:
per calcolare il saldo 2013 il reddito
percepito verrà considerato al netto
della franchigia;
per calcolare l’acconto 2014 il
reddito
percepito
verrà
considerato al lordo della
franchigia.
Tanto per parlare di semplificazione ??
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
109
Quadro C:
somme p
per incremento p
produttività
Detassazione incremento produttività per gli importi
percepiti nel 2013
Viene mantenuto il limite di € 2.500 lordi
di importo detassabile,
ma viene innalzato a € 40.000
il reddito da lavoro dipendente relativo al 2012
all di sopra d
dell quale
l lla d
detassazione
i
non è consentita.
i
Comma 481 art. 1 L. 228/2012 “Stabilità 2013” (proroga) e DPCM 22.1.2013 (limiti per il 2013)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
110
segue …
Quadro C:
somme p
per incremento p
produttività
Anno
Importo
massimo
detassabile
Somme erogate
2009 ! Premi di produttività
! Somme correlate con parametri di
produttività
2010
€ 6.000
2011 In attuazione a quanto previsto dai
contratti territoriali o aziendali
2012 correlate a incrementi di produttività
e collegate
ll t aii risultati
i lt ti
dell'andamento economico e agli
2013 utili dell'azienda.
€ 6.000
€ 6.000
€ 2.500
€ 2.500
Limite di reddito
Reddito da lavoro dipendente nel 2008 <
€ 35.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2009 <
€ 35.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2010 <
€ 40.000
Reddito da lavoro dipendente nel 2011 <
€ 30.000
30 000
Reddito da lavoro dipendente nel 2012 <
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
€ 40.000
111
Altri redditi
SPORTIVI DILETTANTI
7
Sulla parte dei compensi eccedente € 7.500, deve essere applicata, da
parte del Sostituto d’imposta oltre alla ritenuta IRPEF e Add.le Regionale,
anche la ritenuta di Addizionale Comunale all’IRPEF
Risoluzione n. 106/E dell’11.12.2012
112
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
Altri redditi
BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
5
8
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
113
segue …
Altri redditi
BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
5
Nel 730 D4 con il Codice 5 – In UNICO RL 12 Col. 2 vanno indicati:
I redditi dei terreni e fabbricati affittati o locati, situati all’estero
Il reddito da indicare è legato alla tassabilità (tassazione sui redditi) nel
Paese estero:
se nel paese estero non è tassato: il reddito è dato dal canone di
locazione ridotto del 15% (deduzione forfettaria);
se nel paese estero è tassato: il reddito è dato dall’importo dichiarato
all’estero senza nessuna deduzione.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
114
segue …
Altri redditi
BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
D4 con il Codice 5 va riportato nei redditi imponibili
5
UNICO RL 12 Col. 2 va riportato nei redditi imponibili
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
115
segue …
Altri redditi
BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
8
N l 730 D4 con il C
Nel
Codice
di 8 – In
I UNICO RL 12 C
Col.
l 1 vanno iindicati:
di ti
I redditi dei terreni e fabbricati non locati, situati all’estero
per i quali è dovuta ll’IVIE
IVIE
Il reddito da indicare è legato alla tassabilità (tassazione sui redditi) nel
Paese estero:
se nel paese estero non è tassato: il reddito non va dichiarato;
se nel paese estero è tassato: il reddito è dato dall’importo dichiarato
all’estero
all
estero senza nessuna deduzione.
deduzione
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
116
segue …
Altri redditi
BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
D4 con il Codice 8 va riportato nei redditi non imponibili
8
UNICO RL 12 Col. 1 va riportato nei redditi non imponibili
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
117
Altri redditi
ALTRI REDDITI DIVERSI
Altrii redditi
Al
ddi i diversi
di
i suii qualili non è stata applicata
li
alcuna
l
ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto
della partecipazione a giochi on line.
line
9
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
118
Altri redditi
Redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.
Ill contribuente
ib
che
h presenta il 730 può
ò fare
f
il modello
d ll UNICO Quadro
d RM per
assoggettare tali redditi ad imposta sostitutiva del 20%.
Art. 59!ter comma 5 D.L. 1/2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
119
segue …
Altri redditi
Redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.
4
Indicando il codice 4 i redditi non andranno a tassazione
ordinaria ma di tali redditi si dovrà tenere conto
per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per l’anno 2014
Art. 59!ter comma 5 D.L. 1/2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
120
730 + UNICO
I Contribuenti che presentano il Mod. 730/2014, devono presentare
anche il Mod
Mod. UNICO/2014 quadro RM se nel 2013 hanno percepito:
redditi di capitale di fonte estera
sui quali non siano state applicate le
p
nei casi p
previsti dalla normativa italiana;;
ritenute a titolo d’imposta
interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva
prevista
i dal
d l D. Lgs. 1.4.1996,
996 n. 239 e successive
i modificazioni;
difi i i
indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la
qualifica di sostituto d
d’imposta
imposta (colf – badanti);
proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta
un’imposta sostitutiva pari al 20%.
Non possono però usufruire dell
dell’opzione
opzione per la tassazione ordinaria prevista
per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.
Il q
quadro RM deve inoltre essere p
presentato per
p indicare i dati relativi
alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
121
730 + UNICO
I Contribuenti che presentano il Mod. 730/2014, devono presentare
anche il Mod
Mod. UNICO/2014 quadro RT se nel 2013 hanno realizzato:
plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse
q
quelle
derivanti dalla cessione di p
partecipazioni
p
in società residenti in p
paesi o
territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati
regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano
p
per il regime
p
g
amministrato o ggestito;
optato
solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate
e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura
finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
successivi
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi
alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel
2013 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e
successive modificazioni);
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
122
730 + UNICO
I Contribuenti che presentano il Mod. 730/2014, devono presentare
anche il Mod
Mod. UNICO/2014 quadro RW se nel 2013 hanno detenuto:
investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria a
prescindere dal loro ammontare, non c’è più il limite di
10.000 euro
Il quadro RW deve inoltre essere presentato:
dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su
i
immobili
bili situati
it ti all’estero
ll’ t
o che
h possiedono
i d
attività
tti ità
finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte
dovute (IVIE e IVAFE non più nel quadro RM ma nel Quadro RW).
RW)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
123
Redditi Esteri: IVIE
7 6 PER MILLE
7,6
ALIQUOTE
4 PER MILLE
(oltre a detrazioni IMU)
Per l’immobile adibito ad abitazione
principale e relative pertinenze
l’aliquota del 4 per mille
A parte i diplomatici
chi altri possono essere ?????
Comma 518 Comma
art. 1 Legge
15!bis228/2012
art. 19 D.L.
“Stabilità
201/2011
2013”
e Comma 518 art. 1 L. 228/2012“Stabilità 2013”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
124
Redditi Esteri: IVAFE
ATTIVITA’
Detenuta all’estero
Conti correnti e libretti di risparmio
detenuti all’estero con valore medio di
giacenza annuo superiore a € 5.000
I presenza di
In
d più
ù conti presso llo stesso
intermediario, per la verifica del
superamento del limite va calcolato il valore
medio di giacenza complessivo, sommando
il valore di tutti i conti.
Altre attività finanziarie
2012
2013
€ 34,20 fissi € 34,20 fissi
(per ogni conto (per ogni conto
o libretto)
o libretto)
1 per mille 1,5 per mille
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
125
Redditi Esteri: IVIE ! IVAFE
Dal 2014 IVIE e IVAFE nel NUOVO Quadro RW
I contribuenti
ib
i che
h ffanno il 730
30
potranno presentare entro il 30 settembre 2014
il quadro RW del modello UNICO
per dichiarare investimenti all’estero e/o attività finanziarie
estere soggette ad IVIE o IVAFE.
I termini di pagamento sono gli stessi dell’IRPEF
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
126
Monitoraggio: Nuovo RW
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
127
Monitoraggio: Nuovo RW
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
128
Monitoraggio: Nuovo RW
N.B. I Paesi collaborativi sono indicati nella
circolare
i l
n. 38/E del
d l 23
23.12.2013
12 2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
129
Monitoraggio: Nuovo RW
“ in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la
delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla
compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del
conto corrente detenuto all’estero q
qualora si tratti di una delega
g al p
prelievo e
non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario”
Circolare 38/E del 23.12.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
130
IVIE: esempio di compilazione
Fabbricato detenuto in Francia acquistato nel 2007 a 200.000 euro
Tax fonciere pagata nel 2013: 500 euro
Imposta dovuta = 200.000 X 0,76% = 1.520 ! 500 = 1.020 euro
Proprietà
p
Immobile
1
Tax fonciere
15
Francia
029
Costo acquisto
q
100
4
500,00
200.000
200.000
12
1.520
1.020
1.020
1.010
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
10
131
IVAFE: esempio di compilazione
Conto corrente detenuto in Germania
Saldo all’1.1.2013
8.000 euro – Saldo al 31.12.2013
Giacenza media annua = 5.800 euro
N.B
Da compilare
anche nel caso in
cui l’IVAFE non
sia dovuta
perchè il valore
medio di
giacenza annuo
risultante dagli
estratti conto e
dai libretti non è
superiore
a € 5.000,00
Proprietà
p
1
C/C
/
Germania
1
094
365
Valore nominale
2
100
350 euro
In attesa di chiarimenti
?
5.800
34
34
34
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
132
Redditi esteri: ritenuta d’ingresso
Art. 4, c. 2, D.L. n. 167/1990 come modificato dalla L. n. 97/2013 (sintesi)
Gli intermediari residenti applicano una ritenuta del 20% a titolo di acconto, per i
redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. a) e c), del Tuir), per i redditi diversi (art. 67 Tuir),
derivanti dagli investimenti esteri o, che concorrono a formare il reddito complessivo
percipiente,
p
, sulla p
parte imponibile
p
dei redditi corrisposti
p
per il loro tramite. Nel
p
del p
caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della
determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o
l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
133
RIENTRO DEI CAPITALI
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (“voluntary disclosure”)
Fino al 30.09.2014 l'autore della violazione degli obblighi di
compilazione del quadro RW, commessa fino al 31 dicembre 2013
può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per
l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o
detenute fuori dal territorio dello Stato.
A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la
presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per
interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la
ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano
dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i
termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di
d h
dichiarazione
d l quadro
del
d RW;
Art. 1 D.L. n. 4/2014
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
134
segue …
RIENTRO DEI CAPITALI
COLLABORAZIONE VOLONTARIA (“voluntary disclosure”)
… segue
A tal fine deve:
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ….
ovvero le somme dovute in base all
all'accertamento
accertamento con adesione …., oltre alle
somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione del quadro RW …
senza avvalersi della compensazione
p
prevista
p
VANTAGGI
attenuazione delle sanzioni penali (esclusione del reato per omessa o infedele
dichiarazione e riduzione alla metà delle pene previste per dichiarazioni
fraudolente)
attenuazione delle sanzioni tributarie per ll’omessa
omessa o infedele
presentazione del quadro RW (si va da una riduzione di un quarto ad una
riduzione della metà)
Art. 1 D.L. n. 4/2014
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
135
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Riapertura dei termini: condizioni e possibilità
" possesso del bene all
all’1
1.1.2014;
1 2014;
" perizia redatta entro l’30.6.2014 da un soggetto abilitato (e
comunque prima dell’eventuale cessione del terreno, contra Cass. n.
30729/2011);
/
)
" pagamento del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per
i terreni e le partecipazioni qualificate;
" termini di pagamento:
in unica rata (30.6.2014) o in tre rate con contestuale versamento
d li interessi
degli
i t
i (30.6.2014,
(30 6 2014 30.6.2015,
30 6 2015 30.6.2016);
30 6 2016)
" possibilità di effettuare la rivalutazione scomputando quanto già
per q
quella p
precedente;;
versato p
" nessun rimborso in caso di nuova perizia con valore inferiore a quello
della precedente stima;
" può
ò essere rivalutato
i l t t anche
h il diritto
di itt edificatorio
difi t i (cubatura)
( b t ).
Comma 156 art. 1 L. 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
136
Rivalutazione terreni
Cessione ad un valore inferiore a quello di perizia
Affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo agli
effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso
costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (art. 7 L. 448/2001).
Pertanto qualora il contribuente intenda avvalersi del valore
rideterminato, deve necessariamente indicarlo nell’atto di
p
è inferiore ((Circolare 1/E
/ del
cessione anche se il corrispettivo
15.2.2013, risp. 4.1).
Per evitare che l’acquirente
q
paghi
p
g imposta
p
di registro
g
su un
valore più alto del prezzo che paga è sempre possibile (fino al
1.7.2014) procedere con una nuova rivalutazione dalla quale
emerge il nuovo valore (inferiore al precedente).
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
137
Rivalutazione terreni e partecipazioni
DATA
POSSESSO
TERMINE PERIZIA
NORMA
1.1.2002
30.9.2002 prorogato
prima al 30.11.2002 e
poi al 16.12.2002
Art. 7 L. 448/2001
1.1.2003
16.5.2003 prorogato al
16.03.2004
Art. 2, c. 2, D.L. 282/2002
1.7.2003
30.9.2004 prorogato al
30.06.2005
Art. 6!bis D.L. 355/2003
codici tributi F24
8051 – partecipazioni
8052 ! terreni
codici tributi F24
1.1.2005
30.06.2006
Art. 11!quaterdieces, c. 4 D.L. 203/2005
1.1.2008
30.06.2008
Art. 1, c. 91, L. n. 244/2004
1.1.2008
31.10.2008
Art. 4, c. 9!ter, D.L. 97/2008
1.1.2010
31.10.2010
Art. 2, c. 229, L. 191/2009
1.7.2011
30.06.2012
Art. 7, c. 1, D.L. 70/2011
1 1 2013
1.1.2013
30 06 2013
30.06.2013
Art 1,
Art.
1 cc. 473,
473 L.
L 228/2012
1.1.2014
30.06.2014
Art. , c. 156, L. 147/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
8053 – partecipazioni
8054 ! terreni
codici tributi F24
8055 – partecipazioni
8056 ! terreni
segue … 138
Rideterminazione valore
Terreni
Parteci!
pazioni
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
139
segue …
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Omessa indicazione nel quadro RM o RT
dei dati della rivalutazione
La rivalutazione si perfeziona con il pagamento
dell’intero importo o della prima rata (in caso di
pagamento rateale) pertanto ll’omessa
omessa indicazione
nel modello Unico costituisce una violazione
formale alla quale si rende applicabile la sanzione
da € 258 a € 2.065 (Circolare 1/E del 15/2/2013, risp. 4.3).
Art. 8 D.Lgs. 472/1997
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
140
ONERI detraibili: le novità
UNICO/2014 quadro RP:
nel rigo
g RP1 colonna 2 l’esposizione
p
del dato è allineata
al rigo E1 colonna 2 del 730.
L’importo delle spese sanitarie dovrà quindi essere
indicato in entrambi i modelli al lordo della
franchigia di € 129,11
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
141
ONERI detraibili: le novità
C’è una modifica espositiva:
vengono codificati un numero maggiore di oneri
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
142
ONERI detraibili: le novità
10
Mutui per la costruzione dell’abitazione
dell abitazione principale
Intervento di prassi:
Se il mutuo stipulato per la costruzione dell
dell’abitazione
abitazione principale è
intestato a due contitolari (es. coniugi) e le fatture dell’impresa
costruttrice sono intestate ad uno solo di essi, sempre che
ricorrano
i
t tti glili altri
tutti
lt i presupposti
ti previsti
i ti dalla
d ll norma, entrambi
t
bi i
cointestatari possono detrarre gli interessi passivi in relazione alla
propria
p
p q
quota di intestazione del mutuo.
A tal fine sulle fatture giustificative deve essere attestato che le
spese sono state sostenute da entrambi i contitolari specificando
la percentuale di competenza.
competenza
Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
143
ONERI detraibili: le novità
12
A i
Assicurazioni
i i sulla
ll vita
i e contro glili iinfortuni
f
i
L’importo massimo di spesa già previsto fino all’anno 2012 si riduce:
da € 1.291,14 a € 630 per il periodo d
d’imposta
imposta 2013;
da € 630 a € 530 a decorrere dall’anno d’imposta 2014 e, sempre a
decorrere dal medesimo periodo d’imposta, resta inalterato (a €
1 291 14) ll’importo
1.291,14)
importo detraibile limitatamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
della vita quotidiana.
Neii limiti
N
li i i di € 630 e € 530 sono compresii i premii versatii per i
contratti di assicurazione vita e contro gli infortuni stipulati o
rinnovati entro il p
periodo d’imposta
p
2000.
D.L. 102/2013 Art. 12 commi 1 e 2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
144
ONERI detraibili: le novità
13
S
Spese
di iistruzione
i
Intervento di prassi:
Corsi di laurea in teologia ! il titolo di studio che viene rilasciato è
equiparato al diploma universitario e diploma di laurea. Tali corsi
possono essere tenuti solo presso le Università Pontificie. Tali
università
i
i à vengono considerate
id
d ll Stato
dallo
S
Italiano
li
come università
i
ià
estere pertanto nell’individuazione dell’importo massimo detraibile
si deve fare riferimento ai corsi di laurea a indirizzo umanistico che
presenta maggiori similitudini con il corso di laurea in teologia
tenute presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio
fi l del
fiscale
d l contribuente.
t ib
t
Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 3.1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
145
ONERI detraibili: le novità
31
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
La detrazione viene estesa alle erogazioni a favore
delle istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e delle università
e alle erogazioni finalizzate
all’innovazione
all
innovazione dell
dell’università
università
Art. 10 comma 3 D.L. 104/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
146
ONERI detraibili: le novità
33
Rette asili nido
Intervento di prassi:
SSezioni
i i primavera
i
! sono riconosciute
i
i
talili anche
h le
l spese
sostenute per la frequenza delle così dette “sezioni
primavera” ovvero quei servizi educativi per i bambini tra i
primavera
due e i tre anni che hanno l’obiettivo di ampliare l’offerta
formativa utilizzando criteri di qualità predefiniti
Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 3.3
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
147
ONERI detraibili: le novità
41
Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS
Limite di spesa € 2.065
2 065
LA DETRAZIONE SPETTANTE
È PARI AL 24%
della spesa sostenuta entro il limite previsto
Art. 15 comma 3 Legge 96/2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
148
ONERI detraibili: le novità
“Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24% per ll'anno
anno 2013
2013, e al 26% a decorrere dal 2014
2014, delle
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti
politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia,
ll'It li oppure che
h abbiano
bbi
almeno
l
un rappresentante
t t eletto
l tt a
un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di
Trento e di Bolzano .“
Con riferimento alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo
il nesso non sono più gli “eletti”
ma la presentazione di “liste
liste o candidature
candidature”
Per il visto di conformità se il partito o il movimento non è conosciuto,
l’avvenuta “presentazione di liste o candidature”
deve essere attestata dal partito stesso
Art. 7 comma 1 Legge 96/2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 149
ONERI detraibili: le novità
42
Erogazioni liberali in denaro in favore di
PARTITI E MOVIMENTI POLITICI
Li it di spesa compreso ttra 50 e 10
Limite
10.000
000 euro
LA DETRAZIONE SPETTANTE
È PARI AL 24%
della spesa sostenuta entro il limite previsto
con versamento bancario o postale
Art. 7 comma 1 Legge 96/2012
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
150
ONERI deducibili: le novità
Per questa tipologia di spesa
è possibile dedurre solo la parte di spesa che eccede € 40
ULTIMO ANNO !!!!!!
A decorrere dall’anno
dall anno d’imposta
d imposta 2014 il CSSN
versato congiuntamente
all premio
i assicurativo
i
i delle
d ll polizze
li RCA
sarà indeducibile
Art. 12 comma 2!bis D.L. 102/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
151
ONERI deducibili: le novità
Si aggiungono a quelli già previsti,
previsti i versamenti a favore di:
Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da
essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le
attività di religione o di culto;
Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da
essa rappresentati,
rappresentati per il sostentamento dei ministri di culto,
culto le
esigenze di culto e le attività di religione o di culto.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
152
ONERI deducibili: le novità
5
Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state
assoggettate a tassazione, anche separata
e che nel 2013
sono state restituite al soggetto che le ha erogate.
Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente
anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di
redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro)
Comma 174 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 153
ONERI deducibili: le novità
5
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal
reddito
ddit complessivo
l i d
deii periodi
i di d'i
d'imposta
t successivi
i i.
In alternativa,
il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta
corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell'economia
dell economia e delle finanze
Comma 174 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
154
ONERI deducibili: le novità
5
Comma 174 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 155
ONERI deducibili: le novità
6
Canoni,
C
i livelli,
li lli censii e altri
l i onerii gravantii suii redditi
ddi i d
deglili
immobili che concorrono al reddito complessivo
Interviene la prassi:
Consorzi di bonifica ! anche se l’immobile non concorre alla
p
per l’effetto sostitutivo
p
formazione del reddito complessivo
IMU/IRPEF, sono in ogni caso deducibili dal reddito ad
eccezione di quelli versati per un fabbricato concesso in
locazione per il quale il contribuente ha scelto il regime della
cedolare secca
Risoluzione 44/E del 4.07.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
156
Le spese per Ristrutturazione
Comma 1 Art. 16!bis del TUIR
Sono detraibili le spese per lavori:
a) Di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, sulle parti comuni di edifici
b) Di manutenzione
t i
straordinaria,
t
di i restauro
t
e risanamento
i
t conservativo,
ti
ristrutturazione edilizia, sulle singole unità immobiliari residenziali,
anche rurali e sulle loro pertinenze
p
c) Necessari alla ricostruzione o ripristino di immobile danneggiato da
eventi calamitosi (dichiarato lo stato di emergenza)
d) Relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune
e) Finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e
montacarichi), alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata,
sia adatto a favorire la mobilità … per le persone portatrici di handicap
in situazioni di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
157
Le spese per Ristrutturazione
Comma 1 Art. 16!bis del TUIR
Sono detraibili le spese per lavori:
f) Relativi alla realizzazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di
atti illeciti da parte di terzi
g)) Relativi
R l ti i alla
ll
cablatura
bl t
d li edifici
degli
difi i per il contenimento
t i
t
dell’inquinamento acustico
h)) Relativi alla realizzazione di opere
p
finalizzate al conseguimento
g
di
risparmi energetici
i) Relativi all’adozione di misure antisismiche
l) Di bonifica dell’amianto e opere volte ad evitare infortuni domestici
Comma 3 Art. 16!bis del TUIR
p
anche nel caso di interventi di restauro e
La detrazione spetta
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da
cooperative edilizie che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori
alla successiva alienazione o Consorzio
assegnazione
dell’immobile
Nazionale Caaf CGIL
158
Le spese per Ristrutturazione
La Legge 220/2012 ha reso obbligatoria
la figura dell’amministratore di condominio
quando i condomini sono più di 8
(precedentemente il limite era più di 4)
conseguentemente
se il numero di condomini è inferiore a 8
potrebbe non esserci la dichiarazione
dell’amministratore.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
159
Le spese per Ristrutturazione
41% ! 36% ! 50% ! 65% Interventi di prassi:
Pannelli Fotovoltaici
Con la Risoluzione n. 22 del 02.04.2013 l’Agenzia
l Agenzia
delle Entrate ha affrontato il tema relativo
aall’applicabilità
app cab tà de
dell’agevolazione
age o a o e del
de 36
36!50%
50% in caso
di installazione di pannelli fotovoltaici, cioè di
impianti
p
solari finalizzati alla produzione
p
di energia
g
elettrica, posto che gli impianti solari finalizzati alla
produzione di acqua
p
q calda rientrano nella detrazione
del 55% o 65%.
Risoluzione n. 22 del 02.04.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
160
Le spese per Ristrutturazione
Pannelli Fotovoltaici
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(elettricità)
CON POTENZA < 20KW
SCAMBIO
SUL POSTO
RITIRO
DEDICATO
TARIFFA
INCENTIVANTE
(Conto energia)
SI
DETRAZIONE
36 50%
36!50%
SI
DETRAZIONE
36 50%
36!50%
NO
DETRAZIONE
36 50%
36!50%
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CON POTENZA
> 20KW
DICHIARARE I
CORRISPETTIVI
PERCEPITI
NO
DETRAZIONE
36!50%
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
161
Le spese per Ristrutturazione
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
TIPO DI SPESA
MISURA
LIMITE
DETRAZIONE
SPESA
In 10 rate
41%
01 01 2006 – 30.09.2006
01.01.2006
30 09 2006
Lavori previsti
dal comma 1 art. 16!bis del TUIR
(esclusa la lettera h) – risparmio
energetico)
e dal comma 3 art. 16!bis del TUIR
48.000
01.10.2006 – 25.06.2012
36%
26.06.2012 – 31.12.2014
50%
96.000
40%
01.01.2015 – 31.12.2015
01.01.2016
48.000
36%
Art. 16 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
162
Le spese per Ristrutturazione
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
TIPO DI SPESA
LIMITE
SPESA
01.01.2006 – 30.09.2006
Lavori previsti
dal comma 1 art.
art 16!bis del TUIR
(esclusa la lettera h) – risparmio
energetico)
e dal comma 3 art. 16!bis del TUIR
01.10.2006 – 25.06.2012
26.06.2012 – 31.12.2014
01.01.2015 – 31.12.2015
01.01.2016
MISURA
DETRAZIONE
In 10 rate
41%
48.000
96.000
48.000
36%
50%
40%
36%
E41 – Colonna 2
Cod. 1 – Fatture emesse dall’1.01.2006 al 30.09.2006 (41%)
Cod. 2 – Fatture emesse dall’1.10.2006 al 25.06.2012 (36%)
C d 3 – Spese
Cod.
S
sostenute
t
t dal
d l 26.06.2012
26 06 2012 all 31.12.2012
31 12 2012 (50%)
Se le spese sono state sostenute nel 2013 il campo non deve essere compilato
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
163
Le spese per Ristrutturazione
TIPO DI SPESA
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
Adozione di misure antisismiche su 04.08.2013 – 31.12.2014
immobili adibiti ad abitazione
principale o ad attività produttive 01.01.2015 – 31.12.2015
ricadenti nelle zone sismiche ad alto
01.01.2016
rischio (zone 1 e 2)
2013
LIMITE
SPESA
96 000
96.000
MISURA
DETRAZIONE
In 10 rate
65%
50%
48.000
36%
4
E41 – Colonna
C l
1e2
Cod. 4 – Spese sostenute dal 4.08.2013al 31.12.2013 per l’adozione di
misure antisismiche su edifici ricadenti in zone sismiche ad
alta pericolosità (65%)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
164
Le spese per Ristrutturazione
41% ! 36% ! 50% ! 65% Interventi di prassi:
Punto 1.1 Decesso del conduttore ! Trasferimento della detrazione
Nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile
ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, è corretto far detrarre le restanti rate
a chi subentra nell’intestazione del contratto di locazione?
LAgenzia delle entrate ha risposto: nel rispetto delle disposizioni richiamate,
L’Agenzia
richiamate solo
l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate
residue.
residue
Punto 1.2 Separazione legale e lavori successivi alla separazione ! Aventi diritto
Una contribuente ha la residenza con i figli nella casa coniugale, che è interamente intestata
all’altro
all
altro coniuge dal quale è separata.
separata Quest
Quest’ultimo
ultimo non risiede nell
nell’immobile
immobile. La sentenza concede
il diritto di abitazione nella casa alla contribuente che intende realizzare lavori di ristrutturazione
sulla casa di cui è assegnataria. Si chiede se la spesa sostenuta sia detraibile
g
delle entrate ha risposto:
p
stante l’ampia
p p
previsione della disposizione
p
in
L’Agenzia
esame, si ritiene che la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge
l’immobile intestato all’altro coniuge costituisca, ricorrendone ogni altro presupposto,
titolo idoneo per fruire della detrazione.
Circolare 13/E del 9.05.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
165
Le spese per Ristrutturazione
41% ! 36% ! 50% ! 65% Interventi di prassi:
Punto 1.3 Comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69
Per le spese di ristrutturazione sostenute dal 26.6.2012 il limite di spesa sul quale calcolare la
detrazione del 50% passa da euro 48.000 a 96.000. Con la circolare 21/E del 23/04/2010, par. 1.1,
l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la comunicazione di cui al Decreto Interministeriale n.
41/1998 per i lavori che superavano il limite dei 51.645,69
51 645 69 non costituiva più un adempimento
obbligatorio in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell’importo stabilito. Si chiede
quindi se l’adempimento in questione diventi obbligatorio visto che la soglia di spesa detraibile ha
nuovamente superato i 51.645,69
L’Agenzia delle entrate ha risposto: la suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori
non è quindi necessaria al fine dei controlli, anche se, per effetto dell’art. 11, comma 1,
del decreto!legge n. 83 del 2012, l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato
a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. …
Punto 1.4 Sostenimento nel 2012 di spese per importi che superano euro 96.000
Il contribuente può decidere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26.6.2012 in poi
rinunciando a quelle sostenute dall’1.1 al 25.6, fruendo così della detrazione del 50% fino
all’importo di 96.000 euro?
L’Agenzia delle entrate ha risposto: non sono previste disposizioni volte a limitarne
l’ li i
l’applicazione
nell’ipotesi
ll’i t i che
h un contribuente
t ib
t abbia
bbi già
ià sostenuto
t
t spese agevolabili
l bili
fino al 25 giugno 2012.
Circolare 13/E del 9.05.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
166
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
Comma 2 Art. 16 D.L. 63/2013
“Ai
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento
delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
A+ nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
g
, ffinalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
gg
di
energetica,
ristrutturazione.”.
Il medesimo comma prevede che la detrazione
“da ripartire tra glil aventi d
“d
diritto in dieci
d
quote annualil d
di pari
importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore
a 10
10.000
000 euro.
euro ”.
Art. 16 comma 2 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” modificato dall’ art. 1 D.L. 151/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 167
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
TIPO DI SPESA
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
MISURA
LIMITE
DETRAZIONE
SPESA
In 10 rate
Acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni,
per le
l apparecchiature
h
per lle qualil sia 06.06.2013 – 31.12.2014 10.000
prevista l’etichetta energetica,
finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto
tt di ristrutturazione.”.
i t tt
i
”
50%
Art. 16 comma 2 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” modificato dall’ art. 1 D.L. 151/2013
“Disposizioni di carattere finanziario indifferibili”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 168
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
I soggettii che
h possono avvalersi
l id
dell b
beneficio
fi i fi
fiscale
l sono
individuati indirettamente dal comma 2, mediante riconoscimento
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
1”,
“Ai
ossia ai contribuenti che, fruiscono della detrazione per interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16!bis del TUIR con
la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro
di spese ammissibili.
P
Possono
quindi
i di avvalersi
l id
della
ll d
detrazione
i
per acquisto
i
di “mobili e grandi elettrodomestici”,
i soggettii che
h hanno
h
sostenuto spese per il recupero del
d l
patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 169
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO
IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
La finalizzazione, che conferma quella già presente nel 2009,
evidenzia la stretta correlazione tra ll’incentivo
incentivo a favore del
settore del mobile e quello a favore del settore edile.
L’Agenzia delle entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione
istituita dall’art. 2 del D.L. n. 5/2009, ha chiarito che gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del
b fi i in
beneficio
i esame non sono lilimitati
it ti alla
ll ““ristrutturazione
i t tt
i
edilizia”
dili i ”
in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione
straordinaria e il restauro e risanamento
straordinaria,
conservativo, di singole unità immobiliari residenziali
(cfr. circolare n. 35/E del 2009).
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 170
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO
IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
Il co. 2 dell’art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la
limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità
i
immobiliari
bili i residenziali”,
id i li” pur mantenendo
d iinvariata
i
lla necessaria
i
finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.
ristrutturazione
Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la
fruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interventi
edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti
comuni di edifici residenziali di cui ..., in funzione degli acquisti dei
b i agevolati
beni
l ti fi
finalizzati
li ti all’arredo,
ll’
d rispettivamente,
i tti
t
delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (esempio,
guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni
condominiali, lavatoi, ecc.).
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue …
171
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO
IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni
g
condominiali non consente ai singoli
condomini, che fruiscono pro!quota della relativa detrazione, di
acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare
all’arredo della propria unità immobiliare.
Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’art. 16!bis del
TUIR ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili anche alcuni
interventi non contemplati dall’art. 1 della L. n. 449/1997
(norma sui benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio
richiamata dall’art. 2 del D.L. n. 5/2009).
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 172
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO
IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
In particolare, l’art. 16!bis del TUIR consente la fruizione della
per gli
g interventi necessari alla ricostruzione o al
detrazione p
ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
(comma 1, lett. c), nonché nei casi di interventi di ristrutturazione
o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie (comma 3), … In questo secondo caso la
per ggli interventi edilizi,, calcolata su un importo
p
p
pari al
detrazione p
25% del prezzo dell’unità immobiliare, compete al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari.
……
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 173
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO
IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
di manutenzione ordinaria,, di cui alla lett. a),
), art. 3 DPR
380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b), art. 3 DPR
380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e
su singole unità immobiliari residenziali;
di restauro e di risanamento conservativo,
conservativo di cui alla lett.
lett c),
c)
art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio
g unità immobiliari residenziali;;
residenziale e su singole
di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), art. 3 DPR
380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e
su singole unità immobiliari residenziali;
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 174
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO
IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE
In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
necessari alla ricostruzione o al ripristino
p
dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non
rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione
edilizia di cui alle lettere c) e d),
edilizia,
d) art.
art 3 DPR 380/2001,
380/2001
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
p
edilizie,, che
ristrutturazione immobiliare e da cooperative
provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile.
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 175
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Si ritiene possibile, inoltre,
che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione
dell’immobile,
a condizione che siano stati g
già avviati i lavori di ristrutturazione
dell’immobile cui detti beni sono destinati.
In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a
quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici,
ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano
sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (cfr. paragrafo
2.1 della circolare n. 21/E del 2010).
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.3
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 176
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
La data di avvio potrà essere comprovata
dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni
richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva
indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda
all Azienda sanitaria locale,
qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero,
in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie
comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000,
445/2000 come prescritto dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.3
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 177
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
BENI AGEVOLABILI
Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate
solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi
elettrodomestici nuovi …
Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di
grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto
g
gg
di
ristrutturazione
deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e
non del singolo ambiente dell’immobile stesso.
In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è
agevolabile anche se detti beni siano destinati all
all’arredo
arredo di un
ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché
l’immobile sia comunque
q oggetto
gg
degli
g interventi edilizi…
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 178
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
BENI AGEVOLABILI
Rientrano tra i “mobili” agevolabili,
a titolo esemplificativo,
letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie,
comodini, divani, poltrone, credenze,
nonché
hé i materassi
t
i e glili apparecchi
hi di ill
illuminazione
i i
che
h
costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile
dell
immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece,
gli acquisti
g
q
di p
porte,, di p
pavimentazioni ((ad esempio,
p , il p
parquet),
q ), di
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 179
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
BENI AGEVOLABILI
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici,
la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate
di etichetta energetica di classe A+ o superiore,
A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria
l’ ti h tt energetica.
l’etichetta
ti
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta
energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora
previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 180
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
BENI AGEVOLABILI
Per .. l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”,
in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa,
costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs.
151/2005, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a
tit l esemplificativo:
titolo
lifi ti
frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie,
apparecchi di cottura
cottura, stufe elettriche
elettriche, piastre riscaldanti
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di
riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi
per il condizionamento.
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 181
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
BENI AGEVOLABILI
Nell’importo delle spese sostenute .. possono essere considerate
anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati,
sempreché
hé le
l spese stesse siano
i
state sostenute con lle modalità
d li à di
pagamento indicate al successivo par. 3.6.
ADEMPIMENTI
… si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti
mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già
previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione
fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013).
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 e 3.6
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 182
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
ADEMPIMENTI
Nei bonifici,
bonifici pertanto,
pertanto dovranno essere indicati:
la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e
per i bonifici
f relativi ai lavori di
da Poste Italiane SPA p
ristrutturazione fiscalmente agevolati;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è effettuato.
…, è consentito effettuare il pagamento .. anche mediante carte di
credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è
giorno di utilizzo della carta di credito o di debito
individuata nel g
da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di
avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto ..
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.6
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 183
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
ADEMPIMENTI
Non è consentito,
invece, effettuare il pagamento mediante
assegni bancari
bancari, contanti o altri mezzi di pagamento
pagamento.
Le spese sostenute, inoltre,
devono essere “documentate”
documentate ,
conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento
((ricevute dei bonifici,
f , ricevute di avvenuta transazione p
per i
pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione
di addebito sul conto corrente)
e le
l ffatture di acquisto
i dei
d ib
benii con la
l usuale
l specificazione
ifi i
d
della
ll
natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 e 3.6
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
segue … 184
ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI
La detrazione spetta su un ammontare massimo di € 10.000
Il limite di spesa di € 10.000
è riferito alla singola unità immobiliare,
comprensiva delle pertinenze o
alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione
a prescindere dal numero di componenti
che partecipano alla spesa
ATTENZIONE
AL LIMITE DEI 10.000 euro
IN RELAZIONE ALLE SPESE
PER RISTRUTTURAZIONE
Compilare una colonna
per ciascuna unità abitativa
oggetto di ristrutturazione
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
185
Le spese per Risparmio Energetico
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
2007
3
2008
da 3 a 10
2009 ! 2010
5
dal 2011
10
TIPO DI SPESA
Riqualificazione
Energetica di edifici
esistenti
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
LIMITE DI
SPESA
MISURA
DETRAZIONE
01.01.2007 – 05.06.2013
181.818,18
,
55%
06.06.2013 – 31.12.2014 153.846,15
01.01.2015 – 31.12.2015
200.000
01.01.2016
48.000
65%
50%
36%
Art. 16 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
186
Le spese per Risparmio Energetico
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
2007
3
2008
da 3 a 10
2009 ! 2010
5
dal 2011
10
TIPO DI SPESA
pp , finestre,, tetti
Cappotti,
e pavimenti con bassa
trasmissione termica
Installazione pannelli
solari per produzione
acqua calda
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
LIMITE DI
SPESA
MISURA
DETRAZIONE
01.01.2007 – 05.06.2013
109.090,91
,
55%
06.06.2013 – 31.12.2014 92.307,69
01.01.2015 – 31.12.2015 120.000
01.01.2016
48.000
65%
50%
36%
Art. 14 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
187
Le spese per Risparmio Energetico
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
2007
3
2008
da 3 a 10
2009 ! 2010
5
dal 2011
10
TIPO DI SPESA
– Sostituzione impianti di
riscaldamento con uno
dotato di caldaia a
condensazione
– Pompe
p di calore ad alta
efficienza e impianti
geotermici a bassa entalpia
(dall’1.1.2008)
– Sostituzione di scaldacqua a
pompa di calore
dall’1.1.2012)
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
LIMITE DI
SPESA
MISURA
DETRAZIONE
01.01.2007 – 05.06.2013
54.545,45
55%
06.06.2013 – 31.12.2014 46.153,84
65%
01.01.2015 – 31.12.2015
60.000
50%
01.01.2016
48.000
36%
Art. 14 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
188
Le spese per Risparmio Energetico
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
ANNO
SPESA
NUMERO
RATE
2007
3
2008
da 3 a 10
2009 ! 2010
5
dal 2011
10
TIPO DI SPESA
Tutti gli interventi fin qui
descritti effettuati sulle parti
comuni degli edifici
condominiali o che interessino
tutte le unità immobiliari
di cui si compone il singolo
condominio
SPESE SOSTENUTE
DAL
AL
LIMITE DI
SPESA
MISURA
DETRAZIONE
01 01 2007 – 05.06.2013
01.01.2007
05 06 2013
54 545 45
54.545,45
55%
06.06.2013 – 30.06.2015
46.153,84
,
65%
01.07.2015 – 30.06.2016
60.000
50%
01.07.2016
48.000
36%
Art. 14 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
189
Le spese per Risparmio Energetico
2013
E61 – Colonna 3
Cod. 1 – Spese sostenute dall’1.01.2013 al 5.06.2013 (55%)
C d 2 – Spese
Cod.
S
sostenute
t
t dal
d l 6.06.2013
6 06 2013 all 31
31.12.2013
12 2013 (65%)
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
190
Le spese per Risparmio Energetico
55% ! 65% Intervento di prassi:
Sui termini di invio della documentazione all’ENEA
Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al
medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione
necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla
data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere con il termine
entro il quale devono essere sostenute le spese per godere della
d
detrazione.
i
Esempio:
per lavori relativi al medesimo intervento eseguiti nel 2013 e nel 2014, il contribuente
potrà detrarre le spese sostenute entro il 31.12.2013 anche se al momento della
presentazione della dichiarazione non ha ancora inviato la documentazione all’ENEA
perché i lavori non sono conclusi.
p
Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 2.1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
191
Le spese per Risparmio Energetico
55% ! 65% Intervento di prassi:
Sui termini di invio della documentazione all’ENEA
Per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno
successivo, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni
dalla chiusura dei lavori,
lavori comunicando tutte le spese sostenute sino al
momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo
intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa
all'ENEA,
ll'ENEA il contribuente
ib
potràà integrare
i
l scheda
la
h d originariamente
i i i
trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Esempio:
Lavori conclusi nel 2012 per i quali i 90 gg. dalla fine lavori scadevano il 31.12.2012 con
spese sostenute da una persona fisica nel 2012 e nel 2013. La scheda inviata entro il
31.12.2012 conteneva le spese sostenute fino a quel momento; il contribuente dovrà
inviare la rettifica della scheda informativa contenente anche gli importi pagati nel 2013
entro il 30.09.2014.
Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 2.1
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
192
Le spese per Risparmio Energetico
55% ! 65% Intervento di prassi:
Sui termini di invio della documentazione all’ENEA
Utilizzo dell’istituto della “remissione in bonis” nei confronti del contribuente che ha
omesso di inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
E’ possibile applicare l’istituto della remissione in bonis, che consente di non perdere il
di i
diritto
alla
ll detrazione,
d
i
sempre che
h la
l violazione
i l i
non sia
i stata constatata o non siano
i
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, qualora il contribuente:
abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
norma
invii la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione
dichiarazione” deve intendersi come la prima
dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al
termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso.
Esempio: se il termine per ll’invio
invio della scheda informativa all
all’ENEA
ENEA scade il
30.06.2014, l’invio della scheda all’ENEA deve essere effettuato entro il 30.09.2014,
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta
2013.
versi contestualmente € 258 (non compensabile) pari alla sanzione minima prevista.
Consorzio
Nazionale
Caaf CGIL
Circolare
13/E del
9.05.2013
punto 2.2
193
Le spese per Risparmio Energetico
55% ! 65% Intervento di prassi:
Sui termini di invio della documentazione all’ENEA
Punto 2.3 Comunicazioni annullate
D. Relativamente alle richieste di detrazione erroneamente annullate o dai tecnici o dai
beneficiari trasmesse ad ENEA attraverso i siti telematici nei vari anni messi a disposizione degli
beneficiari,
utenti, si chiede il parere dell’Agenzia delle entrate in relazione alla possibilità di accogliere la
richiesta degli utenti di ripristinare tali richieste.
R. Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio
della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono
ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda all’ENEA possa essere
ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori
e che l’eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile alle
condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 (cfr. risposta al
quesito 2).
Circolare 13/E del 9.05.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
194
Le spese per Risparmio Energetico
55% ! 65% Intervento di prassi:
Sui termini di invio della documentazione all’ENEA
Punto 2.4 Comunicazioni compilate ma non inviate
D. Nei data base telematici dell’ENEA, oltre alle richieste inviate, sono presenti richieste di
detrazione compilate correttamente, ma non inviate all’ENEA. I beneficiari di queste dichiarano di
aver seguito le procedure indicate, .., di aver inserito la pratica di detrazione nei termini corretti
(entro 90 giorni dalla fine dei lavori), ma di non aver compreso che la pratica stessa non era stata
inviata all’ENEA.
R. Nell
R
Nell’ipotesi
ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata,
compilata ma il
contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la
richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a
problemi tecnici del sistema informatico o,
o comunque,
comunque a cause imputabili all
all’ENEA.
ENEA.
Circolare 13/E del 9.05.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
195
ONERI le novità:
La detrazione per inquilini
Compatibilità con l’utilizzo 1 nel quadro B
e conseguentemente
anche con
la deduzione abitazione principale
nel caso in cui l’immobile
l immobile concorra al
reddito complessivo
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
196
Il Quadro I:
– Modifiche al Regolamento di cui al Decreto 164/1999 –
Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito
d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o
in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le
quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";
I contribuenti che presentano la dichiarazione
avvalendosi dell’assistenza fiscale
possono utilizzare l’eventuale credito
che dovesse scaturire dalla liquidazione,
per pagare somme che non transitano dal 730
e per le quali è prevista la possibilità di essere compensate.
Comma 617 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
197
GLI INTERESSI LEGALI
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del
codice civile è fissata all'1
all 1 per cento in ragione d'anno
d anno,
con decorrenza dall’ 1 gennaio 2014
L’EFFETTO SUGLI ISTITUTI DI MAGGIORE APPLICAZIONE
ISTITUTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
Ravvedimento operoso
Art. 13 D.Lgs. N. 472/1997
Coefficienti per la determinazione dei
diritti di usufrutto a vita e delle rendite o Artt. 46, 48, 49 e Tabella allegata al TU
pensioni vitali
vitalizie
ie calcolati al saggio di
imposta di registro (D.Lgs.
( . gs. n. 131/1986)
3 / 986)
interesse dell’1%
Misura degli interessi per crediti e debiti
dei tributi locali
Art. 1, c. 165, Legge 296/2006
Accertamento con adesione
D.Lgs. n. 218/1997
Conciliazione giudiziale
Art 48 D.Lgs.
Art.
D Lgs n.
n 546/1998
D.M. 13.12.2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
198
L’IMU
IL DELIRIO DELL
DELL’IMU
IMU 2013
Entro il
24/1/2014
“Mini!Imu”
Mini Imu
[40% (IMU 2013 – IMU DI BASE)]
Comma 680 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Entro il
16/6/2014
SANATORIA INSUFFICIENTI
VERSAMENTI SALDO 2013
Comma 728 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
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199
IL NUOVO TRIBUTO COMUNALE
IUC
POSSESSO
DI IMMOBILI
FRUIZIONE
DI SERVIZI COMUNALI
RIFIUTI
INDIVISIBILI
IMU
TARI
TASI
(a carico del possessore)
(a carico dell’utilizzatore)
(a carico del possessore e
dell’utilizzatore)
Comma 639 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
200
L’IMU dal 2014
L‘IMU non si applica
pp
al p
possesso dell'abitazione p
principale
p
e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate
nelle
ll categorie
i catastalili A/1,
/ A/8
/ e A/9,
/
per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota (dal 2 al 6 per mille)
e la detrazione di € 200 (o dell
dell’importo
importo deliberato dal Comune).
Comune)
Non si applica più la detrazione di € 50 per i figli
D. Il proprietario
D
i t i di un’abitazione
’ bit i
principale
i i l che
h ne concede
d alcune
l
stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai
sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?
R Anche se parzialmente locata
R.
locata, ll’abitazione
abitazione principale non perde
tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014,
beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
201
L’IMU dal 2014
Abitazione principale
(assimilazioni)
I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale:
l'unità immobiliare p
posseduta a titolo di p
proprietà
p
o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
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202
L’IMU dal 2014
Abitazione principale (assimilazioni)
…. I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale:
l' i à immobiliare
l'unità
i
bili
concessa in
i comodato
d
d l soggetto
dal
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principale,
principale prevedendo che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500
oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro
annui.i
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può
essere applicata ad una sola unità immobiliare.
immobiliare
Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
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203
L’IMU dal 2014
Esclusioni
unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali (“housing sociale”) come definiti dal decreto
Ministero infrastrutture 22/4/2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
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204
L’IMU dal 2014
Fabbricati degli ex IACP
La detrazione di € 200 (elevabile dal Comune fino a
concorrenza dell’imposta dovuta) nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio) si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP.
STESSO TRATTAMENTO IMU 2012
Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
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205
L’IMU dal 2014
Fabbricati rurali strumentali
A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l‘IMU relativa
aii fabbricati
f bb i i ruralili ad
d uso strumentale
l di cuii all comma
8 del medesimo articolo 13 del DL 201/2011.
Comma 708 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Corte di Cassazione, sent. 426/2014
L’art. 7, c. 2!bis, del D.L. n. 70/2011 assegna valore retroattivo alle
variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda per il
periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della
domanda stessa
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206
L’IMU dal 2014
Terreni agricoli
Dal 2014, per i terreni agricoli posseduti e condotti
da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola il
coefficiente da applicare al reddito dominicale
rivalutato scende da 110 a 75.
75
A) Base imponibile = R.D. (riv
(riv.. del 25%) x 75
B) Imposta lorda = A) x aliquota (da 0,46 a 1,06)
C) Imposta dovuta = B) ! deduzioni
C
Comma
707 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
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207
L’IMU dal 2014
Dichiarazione telematica
II contribuenti p
possono (si tratta di una facoltà)
presentare la dichiarazione IMU per via telematica
secondo le modalità approvate con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze.
C
Commi
i 719 e 720 art.
t 1 LLegge 147/2013 “St
“Stabilità
bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
208
L’IMU dal 2014
I versamenti
ACCONTO
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesii dell'anno
d ll'
precedente.
d
SALDO
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del
MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine
t
i del
d l 28 ottobre,
tt b sii applicano
li
glili atti
tti adottati
d tt ti
per l'anno precedente.
Art. 13 D.L. 35/2013 mod. dalla legge di conv. n. 64/2013
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
209
L’IMU: ERRORI NEI VERSAMENTI
A decorrere dal 2012 il contribuente che abbia effettuato un
versamento IMU a un COMUNE DIVERSO DA QUELLO DESTINATARIO
DELL'IMPOSTA
DELL
IMPOSTA, il comune che viene a conoscenza dell
dell'errato
errato
versamento, ANCHE a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune
competente delle
d ll somme indebitamente
i d bi
percepite.
i
Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento,
l'i
l'importo
t versato,
t i dati
d ti catastali
t t li dell'immobile
d ll'i
bil a cuii sii riferisce
if i
il
versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento.
Comma 722 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
210
L’IMU: ERRORI NEI VERSAMENTI
PRENDE ATTO
DELL’ERRATO
DELL
ERRATO VERSAMENTO
IL COMUNE
CHE VIENE A
CONOSCENZA
DELL’ERRATO
VERSAMENTO
ATTIVA LE PROCEDURE PIÙ IDONEE
PER IL RIVERSAMENTO AL COMUNE
COMPETENTE
COMUNICA AL MEF GLI ESITI DEL
RIVERSAMENTO DI CUI SI TERRA’
CONTO PER I TRASFERIMENTI (FSC)
C
Comma
722 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
211
IMU: VERSATA IN ECCEDENZA
A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia effettuato un versamento IMU
superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va
presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede
alla restituzione per la quota di propria spettanza,
spettanza
segnalando al Ministero delle finanze e al Ministero
dell’Interno
dell
Interno ll'importo
importo totale, la quota rimborsata o da
rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a
carico dell'erario che effettua il rimborso
C
Comma
724 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
212
IMU:VERSATA IN ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE
FORMULA
ISTANZA DI
RIMBORSO AL
COMUNE
IL COMUNE
RIMBORSA LA QUOTA DI PROPRIA
COMPETENZA
COMUNICA AL MEF LA QUOTA DI
RIMBORSO DEL COMUNE E Q
QUELLA
SPETTANTE ALL’ERARIO CHE
EFFETTUA IL RIMBORSO
Comma 724 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
213
IMU STATALE VERSATA AL COMUNE
A decorrere dall
dall'anno
anno di imposta 2012,
2012 nel caso in cui sia
stata versata al comune IMU spettante allo Stato, il
contribuente p
presenta al comune stesso una comunicazione
nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Il
Comune, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del
tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento
all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di
imposta 2013 e successivi,
successivi il comune dà notizia dell
dell'esito
esito
dell'istruttoria al Ministero delle finanze e al Ministero
g
… in sede di
dell’Interno al fine delle successive regolazioni
FSC!.
C
Comma
725 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
214
IMU STATALE VERSATA AL COMUNE
IL CONTRIBUENTE
IL COMUNE
PRESENTA UNA
COMUNICAZIONE
AL COMUNE
RIVERSA ALLO STATO LE SOMME DI
SUA COMPETENZA
C
Comma
725 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
215
IMU: VERSATA IN ECCEDENZA
A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in
cui il contribuente abbia versato allo Stato IMU di
spettanza del comune,
e
abbia
anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello
stesso comune con successivo versamento, ai fini
del rimborso della maggiore imposta pagata si
applica quanto disciplinato, in generale, per i
versamenti eccedenti.
C
Comma
726 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
216
IMU: VERSATA IN ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE
IL COMUNE
FORMULA
ISTANZA DI
RIMBORSO AL
COMUNE
COMUNICA AL MEF LA QUOTA DI
RIMBORSO DEL COMUNE E QUELLA
SPETTANTE ALL’ERARIO CHE
EFFETTUA IL RIMBORSO AL
CONTRIBUENTE
C
Comma
726 art.
t 1 Legge
L
147/2013 “Stabilità
“St bilità 2014”
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
217
IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
Art. 3, c. 10, D.L. n. 16/2012
come modificato dall’art
dall art. 1
1, cc. 736
736. L
L. 147/2013
A decorrere dal 1/7/2012 non si procede all’accertamento,
all’iscrizione
ll’i i i
a ruolo
l e alla
ll riscossione
i
i
d i crediti
dei
diti relativi
l ti i a
tributi erariali e regionali e comunali, qualora l’ammontare
dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per
ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni
periodo d’imposta
Per i tributi locali non c’è più
alcun limite minimo,
minimo
fatte salve eventuali disposizioni
regolamentari
l
i
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
218
IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE
D)
In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è
ll’importo
importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che
può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di €
16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
R) L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata
superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica
operata dall
dall’art
art. 1,
1 comma 736,
736 della legge di stabilità per ll’anno
anno 2014
non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata.
Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro
fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo
minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto
del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
219
e adesso ……
Buon lavoro !!!!
Consorzio Nazionale Caaf CGIL
220