Le novità per il 2014 attraverso tt la normativa e l prassii la ministeriale febbraio – marzo 2014 1 Indice Argomenti Le scadenze 730/2013 – UNICO/2013 – IMU Pag. 7 Le scadenze 730 e UNICO 2014 Frontespizio 12 730 Senza Sostituto d’imposta 14 Famigliari a carico I figli in affido preadottivo Gli importi delle detrazioni per il 2013 I soggetti non residenti Di Dipendenti d ti senza SSostituto tit t d’i d’imposta t 17 Compilazione del Quadro “Sostituto d’imposta” Regole Generali previste dalla norma (D.L. 69/2013 art. 51!bis) Risultato contabile a debito Risultato contabile a credito I Rimborsi superiori a € 4.000 32 Rimborso da parte dell dell’Agenzia Agenzia delle entrate Consorzio Nazionale Caaf CGIL 2 Indice Argomenti Gli immobili: relazione tra Irpef e IMU Pag. 35 Principi Generali Immobili esenti da IMU L’IMU nel 2013 sugli g immobili non esenti Terreni 43 I terreni che concorrono al reddito complessivo ai fini IREPF Il Quadro A e RA: compilazione 54 Fabbricati I fabbricati non locati che concorrono al reddito complessivo ai fini IREPF I fabbricati non locati che non concorrono al reddito complessivo ai fini IREPF I fabbricati non locati che concorrono per il 50% al reddito complessivo ai fini IREPF Il Quadro B e RB: compilazione del quadro in relazione all’utilizzo I fabbricati locati La cedolare secca: riepilogo 90 Effetto sostitutivo IMU ! IRPEF Limite per essere considerati fiscalmente a carico N i casii di esonero Nuovi Consorzio Nazionale Caaf CGIL 3 Indice Argomenti Il CUD Pag. 95 Rilascio del CUD/INPS Rilascio del CUD/INAIL Quadro C 103 Comparto Sicurezza e Contributo perequazione Nuovo caso particolare I frontalieri I Incremento t produttività d tti ità 112 Quadro D – Redditi Diversi Sportivi dilettanti Immobili situati all’estero Vincite estere a giochi on line 120 Quadro D – Attività occasionali Noleggio imbarcazioni da diporto 121 730 e UNICO * 730 e UNICO Quadro RM * 730 e UNICO Quadro RT * 730 e UNICO Quadro RW Consorzio Nazionale Caaf CGIL 4 Indice Argomenti Redditi Esteri Pag. 124 IVIE ! IVAFE e Monitoraggio Compilazione del Quadro RW Ritenuta d’ingresso Rientro capitali Rivalutazione terreni e partecipazioni 136 Riapertura dei termini Onerii detraibili d ibili all 19% % 141 Mutui costruzione abitazione principale: intervento di prassi Assicurazioni vita e infortuni: nuovi limiti Spese di istruzione: intervento di prassi Erogazioni a istituti scolastici Retta asili nido: intervento di prassi Oneri detraibili al 24% 148 Erogazioni alle ONLUS Erogazioni a partiti e movimenti politici Oneri Deducibili 151 Somme restituite Consorzi di bonifica: interventi di prassi Consorzio Nazionale Caaf CGIL 5 Indice Argomenti Spese Ristrutturazione edilizia Pag. 157 Riepilogo delle spese detraibili La percentuale di detraibilità Interventi di prassi Acquisto mobili e elettrodomestici 167 Soggetti che possono beneficiare della detrazione Interventi edilizi che costituiscono presupposto per la detrazione Beni agevolabili Spese Risparmio energetico 186 La percentuale di detraibilità Interventi di prassi Il Quadro I 197 Utilizzo dei crediti Interessi legali 198 * Nuovo tasso dall’1.1.2014 IMU * Le imposte che compongono la IUC * L’IMU dal 2014 * Errori nei versamenti 199 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 6 Le scadenze Entro il Adempimento 28 02 2014 28.02.2014 Il Sostituto S tit t d’imposta d’i t rilascia il i il CUD/2014 30.04.2014 Presentazione del Modello 730/2014 al Sostituto d’imposta 02.06.2014 P Presentazione i d l Modello del M d ll 730/2014 all CAAF (31.05.2014 è sabato) 06.06.2014 Il Caaf consegna al contribuente (lavoratore dipendente privo di per il versamento del saldo e del 1° acconto sostituto)) il Mod. F24 p 16.06.2014 " Il Caaf consegna al contribuente il 730 e il 730/3 elaborati (15.06.2014 è domenica) " Pagamento g IMU p prima rata o in unica soluzione " Pagamento saldo e 1^ acconto delle imposte che scaturiscono da 730 privo di Sostituto e da UNICO (senza maggiorazione) 30.06.2014 " Il Caaf trasmette all’ A.d.E. i dati contenuti nei 730/2014 e i risultati contabili contenuti nel 730/4/2014 " I Sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio " Presentazione P t i d l Modello del M d ll UNICO/2014 in i forma f cartacea t ad d un Ufficio Postale 7 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … Le scadenze Entro il Adempimento 16.07.2014 Pagamento P t saldo ld e 1^ acconto t delle d ll imposte i t che h scaturiscono t i d 730 da privo di Sostituto e da UNICO con maggiorazione dello 0,40% 31.08.2014 (90 gg. dal 3.06.2014) 30.09.2014 27 10 2013 27.10.2013 (25.10.2014 è sabato) 10.11.2014 Il Caaf trasmette all’A.d.E. eventuali 730/2014 non inviati nei termini, ravvedendosi d d i per la l tardiva t di presentazione t i con la l sanzione i ridotta id tt ad d 1/10 e pari ad € 51 (1/10 di 516) " Il Caaf trasmette all’A.d.E. i dati delle dichiarazioni UNICO/2014 “ordinario” e UNICO/2014 “correttivo nei termini” " Il Contribuente comunica per iscritto al Sostituto d’imposta eventuali riduzioni del secondo o unico acconto Il contribuente presenta al CAAF il 730 Integrativo " Il Caaf trasmette all’A.d.E i dati dei 730 Integrativi e i risultati contabili contenuti nel 730/4 Integrativo " Il Caaf trasmette all’A.d.E i dati dei 730 Rettificativi e i risultati contabili contenuti nel 730/4 Rettificativo. " Il Caaf trasmette all’A.d.E. eventuali 730 non inviati entro il 31 agosto, ravvedendosi per la tardiva presentazione con la sanzione ridotta ad 1/8 e pari ad € 64 (1/8 di 516) 8 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … Le scadenze Entro il Adempimento 21.11.2014 Il Caaf C f consegna all contribuente t ib t (lavoratore (l t di dipendente d t privo i di sostituto) il Mod. F24 per il versamento del 2° acconto 01.12.2014 (30 11 2014 è d (30.11.2014 domenica) i ) Pagamento 2^ o unico acconto delle imposte che scaturiscono da 730 privo i di Sostituto S tit t e da d UNICO 16.12.2014 Pagamento IMU seconda rata 29 12 2014 29.12.2014 Presentazione del modello Unico Tardivo ((90 gg gg. dalla scadenza ordinaria del 30 settembre) 9 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … Le scadenze segue … La rateizzazione nel modello UNICO per i contribuenti non titolari di partita IVA Consorzio Nazionale Caaf CGIL 10 segue … Le scadenze segue … Termine di presentazione del Modello UNICO d parte d da deglili eredi di Termini di versamento da parte degli eredi Consorzio Nazionale Caaf CGIL 11 Frontespizio A Una ulteriore nuova casella con il codice “A” Identifica il 730/2014 “senza senza sostituto sostituto” 12 Consorzio Nazionale Caaf CGIL Frontespizio Non ci sono al momento situazioni da codificare 13 Consorzio Nazionale Caaf CGIL Familiari a carico N° N° Lo stesso familiare non può essere compreso nel numero di figli di entrambe le caselle Consorzio Nazionale Caaf CGIL 14 Familiari a carico LE DETRAZIONI: IMPORTI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2013 Importi teorici delle detrazioni per FIGLI A CARICO dal 2013 Figlio g o di d età inferiore e o e aai 3 aanni Figlio di età superiore a 3 anni Inferiore a 3 anni Figlio portatore (€ 1.220 + € 400) di handicap Superiore a 3 anni (€ 950 + € 400) Detrazione € 1.220 950 1.620 1.350 Comma 483 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 15 Familiari a carico Per i soggetti non residenti, non sono state prorogate per il 2014 le detrazioni per carichi di famiglia famiglia. La detrazione relativa all'anno 2013 non è rilevante il t aii fi finii d della ll d determinazione t i i dell'acconto IRPEF per l'anno 2014. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 16 Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio A x La casella va barrata se il contribuente si trova nelle seguenti condizioni: non o haa u un sost sostituto tuto d d’imposta posta te tenuto uto ad effettuare il conguaglio, ha i requisiti q reddituali richiesti,, presenta il Mod. 730 ad un Caf!dipendenti o a un professionista abilitato D.L. 69/2013 art. 51!bis Consorzio Nazionale Caaf CGIL 17 Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto Ampliamento assistenza fiscale 1 A decorrere dall 1. dall'anno anno 2014, 2014 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, …. in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, conguaglio possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'art. 13, co. 1, lettera b), ) del decreto del Ministro delle finanze 31.05.1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34, co. 4, del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito dalla L. 2.12.2005, n. 248. D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 18 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto In generale Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 “i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c!bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi.. in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio …” Essendoci, per espressa previsione normativa esclusioni rispetto ai redditi di cui all’art. 50 del TUIR, sono esclusi l id dall 730 i contribuenti senza sostituto che h nell Quadro Q d C dovrebbero dichiarare esclusivamente ……… segue … D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 19 Dipendenti senza sostituto esclusi dal 730 … segue indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. (art 50 co. co 1 let. b)); compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (art. 50 co. 1 let. e)); indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, regioni dalle province e dai comuni per ll’esercizio esercizio di pubbliche funzioni (art. 50 co. 1 let. f)); indennità percepite dai membri del Parlamento europeo (art. 50 co. 1 let. g) parte); rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (art. (art 50 co. co 1 let. h)); prestazioni pensionistiche da previdenza complementare (art. 50 co. 1 let. h!bis)). D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 20 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto In generale Possono utilizzare questa nuova modalità di 730 “i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi.” Non essendoci eccezioni rispetto ai redditi di cui all’art. 49 del TUIR, possono presentare il 730 in quanto non hanno un sostituto ten to ad effettuare tenuto effett are il conguaglio, cong aglio anche i titolari di redditi da lavoro dipendente quali: COLLABORATORI CO O O FAMILIARI (colf!badanti) ( ) FRONTALIERI D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 21 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A DEBITO 2 Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del co. 2. co 1, 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette g di versamento utilizzando i servizi telematicamente la delega telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell nell'art art. 19 del D.Lgs. D Lgs 9.07.1997, 9 07 1997 n. n 241. 241 D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 22 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A DEBITO 730 SENZA SOSTITUTO A DEBITO Risultato contabile a debito – dopo le compensazioni interne e da quadro I – viene poi rappresentato in dettaglio nei successivi righi da 231 a 245 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 23 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto segue … DICHIARAZIONE A DEBITO Consorzio Nazionale Caaf CGIL 24 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto segue … DICHIARAZIONE A DEBITO Il CAAF consegna, entro il decimo giorno antecedente l scadenza la d del d l termine i di pagamento, al contribuente che effettua il pagamento, il M Mod. d F24 compilato il IMPORTI DA VERSARE A GIUGNO: SCADENZA 16.06.2014 Consegna F24 entro il 6 giugno 2014 IMPORTI DA VERSARE A NOVEMBRE NOVEMBRE: SCADENZA 1 1.12.2014 12 2014 consegna F24 entro il 21 novembre 2014 D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 25 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A CREDITO 3. Nei riguardi g dei contribuenti che p presentano la dichiarazione ai sensi del co. 1, i rimborsi sono eseguiti g dall'amministrazione finanziaria,, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 3 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 26 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto segue … DICHIARAZIONE A CREDITO SUPERIORE A 12 € 730 SENZA SOSTITUTO A CREDITO Risultato contabile a credito superiore a 12 € – dopo le compensazioni interne e da quadro I L’i L’importo t viene i rimborsato i b t d dall’Agenzia ll’A i d delle ll entrate t t Consorzio Nazionale Caaf CGIL 27 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A CREDITO ! I RIMBORSI Le stesse modalità previste lo scorso anno per 730 “Situazioni Situazioni particolari particolari” Accredito su c/c intestato o cointestato al dichiarante: è la modalità che viene considerata dall’Agenzia g come p prioritaria in q quanto è la p più sicura, consente tempi rapidi ed è quindi l’unica che garantisce il rimborso entro la fine dell’anno. Il contribuente deve compilare il “Modulo Modulo per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali” con il quale comunica le coordinate del conto corrente a lui intestato o cointestato con altri utilizzando: " il modello cartaceo che deve essere p presentato dal contribuente ad un q qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, oppure " attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate utilizzando i “Servizi telematici”. Chi in precedenza aveva già fatto la richiesta di accredito non deve ripeterla Modalità da consigliare anche a quei contribuenti che presentano il Modello UNICO dal quale emerge un credito che viene richiesto a rimborso D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 3 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 28 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto DICHIARAZIONE A CREDITO ! I RIMBORSI Le stesse modalità previste lo scorso anno per 730 “Situazioni Situazioni particolari particolari” In ASSENZA di RICHIESTA di ACCREDITO su CONTO CORRENTE Pagamento in contanti tramite ufficio postale: Viene utilizzato dall’Agenzia solo se il rimborso non supera € 1.000; è meno sicuro del precedente (sono segnalati casi di frode), potrebbero verificarsi casi di mancato ricevimento i i t della d ll comunicazione i i con la l quale l il contribuente t ib t viene i i it t a invitato presentarsi all’ufficio postale ed è legato anche ai tempi delle poste quindi non viene garantito il rimborso entro il 31 dicembre. Pagamento tramite vaglia cambiario della Banca d’Italia: Viene utilizzato dall’Agenzia per i rimborsi superiori a € 1.000; è la modalità che richiede il tempo maggiore in quanto la Banca d’Italia potrebbe metterci anche 6 mesi prima di chiudere tale operazione. D.L. 69/2013 art. 51!bis comma 3 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 29 segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto segue … DICHIARAZIONE A CREDITO FINO A 12 € MAX 12 730 SENZA SOSTITUTO A CREDITO Ri l Risultato contabile bil a credito di fino fi a 12 € – dopo d lle compensazioni i i interne i e da d quadro d I– L’importo potrà essere utilizzato fuori dalla dichiarazione o il prossimo anno 30 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … Modello 730 ! Dipendenti senza sostituto Per i contribuenti che presentano un 730/2014 ORDINARIO SENZA SOSTITUTO sarà successivamente in ogni caso possibile presentare: 730/2014 “rettificativo” 730/2014 “integrativo” integrativo UNICO/2014 “correttivo nei termini” Con le stesse modalità previste per i 730 in presenza di Sostituto Nel 730 “integrativo” non potranno essere utilizzati gli importi inferiori a € 12 che erano eventualmente scaturiti dal 730 ordinario Consorzio Nazionale Caaf CGIL 31 Modello 730 – Rimborsi superiori a € 4.000 Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al … , ll'Agenzia Agenzia delle entrate, entrate entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione dichiara ione … , ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 4 000 euro, euro anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. p Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 32 Modello 730 – Rimborsi superiori a € 4.000 X Il credito verrà rimborsato al netto dell’eventuale secondo acconto Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 33 Modello 730 – Rimborsi superiori a € 4.000 Il raggiungimento del limite di € 4.000 con un 730 successivo a quello presentato nei termini ordinari: 730 Rettificativo 730 Integrativo BLOCCA IL RIMBORSO CHE SCATURISCE DALLA SECONDA DICHIARAZIONE E METTE “SOTTO SOTTO CONTROLLO” CONTROLLO ANCHE LA PRIMA Comma 586 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 34 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L’IMU sostituisce, per la componente i immobiliare, bili l’I f e le l’Irpef l relative l ti addizionali ddi i li dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni b non llocati. Il reddito agrario … continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi redditi. Sono comunque assoggettati all’Irpef e alle relative l ti addizionali, ddi i li ove d dovute, t gli immobili esenti dall’IMU. Comma 1 art. 8 e comma 9 art. 9 D.Lgs. 23/2011 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 35 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU SONO ESENTI DA IMU quindi ASSOGGETTABILI AD IRPEF (quando dovuta) Gli immobili p posseduti dallo Stato,, nonché p posseduti nel p proprio p territorio dalle regioni, g , dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie g catastali da E/1 / a E/9 / I fabbricati destinati ad usi culturali I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze I fabbricati di proprietà della Santa Sede I fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali l’esenzione è prevista da accordi internazionali resi esecutivi in Italia p I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977. Il Ministero delle Finanze ha elencato i comuni interessati all’esenzione nella Circolare 9 del 14.6.1993. Gli immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati allo svolgimento non commerciale di attività istituzionali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive Art. 7 D.Lgs. 504/1992 e Art. 9 D.Lgs. 23/2011 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 36 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU Abitazione principale e Casa coniugale assegnata dal Giudice, Giudice di categoria diversa da NON A/1!A/8!A/9 e relative pertinenze di categoria DOVUTA C/2!C/6!C/7 massimo 1 per ogni categoria NOTE Se l’immobile è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,4% era dovuta la “MINI IMU” Pertinenze dell’abitazione ll’ b principale l e della ll DOVUTA Casa coniugale diverse da quelle sopra previste Abitazione principale di categoria A/1!A/8!A/9 DOVUTA e relative pertinenze Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad NON abitazione principale dei soci assegnatari (e DOVUTA relative pertinenze) Se l’immobile è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,4% era dovuta la “MINI IMU” a carico della cooperativa D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 37 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE Fabbricati locati IMU NOTE DOVUTA Assoggettabili anche ad Irpef Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (purché non locata); DOVUTA Unità immobiliare di cittadini italiani residenti all’estero (purché non locata) Non dovuta se il Comune l’aveva assimilata ad abitazione principale. In tal caso se l’immobile è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,4% era dovuta la “MINI MINI IMU” IMU Unità immobiliare data in uso gratuito a DOVUTA parenti in linea retta di primo grado (genitori (genitori! per il 11° figli) che la utilizzano come abitazione semestre 2013 principale Non dovuta per il 2° semestre 2013 se il Comune l’aveva assimilata ad abitazione principale. In tal caso per il 2° semestre 2013 seguiva le regole della “MINI IMU” – – D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 38 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU Immobile non locato, iscritto o iscrivibile in purché DOVUTA catasto come unica unità immobiliare,, p non di categoria A/1!A/8!A/9, posseduto da per il 1° personale in servizio permanente alle Forze semestre 2013 armate, di Polizia ecc., che non vi dimorano /risiedono Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola NOTE Non dovuta per il 2° semestre 2013 Per il 2° semestre 2013 seguiva le regole della “MINI IMU” NON O U DOVUTA Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa NON costruttrice alla vendita (“beni merce”) fino a DOVUTA che permane tale destinazione e non siano dal 1.07.2013 locati Altri Fabbricati L’imposta era dovuta fino al 30 06 2013 30.06.2013 DOVUTA D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 39 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU L’IMU NEL 2013 SUGLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI TIPO DI IMMOBILE IMU NOTE Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti da soggetti che non sono Coltivatori DOVUTA Diretti o IAP *Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati NON posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o DOVUTA IAP Aree Fabbricabili Non dovuta per il periodo di competenza del 1° semestre 2013 Se il terreno è ubicato in un Comune che aveva previsto per il 2013 un’aliquota superiore allo 0,76% era dovuta la “MINI IMU” DOVUTA *Nel 2014 i Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o IAP saranno nuovamente assoggettati ad IMU con il coefficiente “75” (L. 147/2013 “Stabilità 2014” Art. 1 co. 707) D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 40 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU Il reddito degli immobili esenti da IMU o per i quali nel 2013 l’IMU non era dovuta, concorre alla ll fformazione i d dell reddito ddit complessivo ai fini IRPEF Consorzio Nazionale Caaf CGIL 41 Gli immobili: relazione tra IRPEF e IMU Si considerano immobili per i quali l’IMU era dovuta e di conseguenza il reddito non concorre alla formazione del complessivo complessivo, quelli che nell’anno d’imposta 2013 erano assoggettabili all’imposta: per l’intero anno; i relazione in l i all periodo i d di competenza t della d ll prima i rata t (es. ( iimmobile bil dato d t in i uso ad un parente in linea retta di primo grado situato in un Comune che ha assimilato tale immobile ad abitazione principale – era dovuta solo la prima rata); in relazione al periodo di competenza della seconda rata (es. terreni agricoli di proprietà di soggetti diversi dai coltivatori diretti o IAP ! era dovuta solo la seconda rata); la “Mini IMU” (es. casa di abitazione e relative pertinenze intese tali ai fini IMU, situate in un Comune che aveva deliberato un’aliquota per l’abitazione principale superiore al 4 per mille). L’effetto “sostituzione” opera anche qualora l’immobile fosse giuridicamente assoggettabile ad IMU o a “Mini IMU” ma la stessa non sia stata versata per effetto del riconoscimento della detrazione (nel caso dell’abitazione principale) o per effetto di un versamento complessivo inferiore al minimo previsto dal Comune. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 42 Terreni: relazione tra IRPEF e IMU CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF TIPO DI IMMOBILE Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da Coltivatori Diretti o IAP NOTE Se NON era dovuta la “MINI IMU” concorre sia il reddito agrario che quello dominicale Se ERA dovuta la “ “MINI IMU”” concorre solo il reddito agrario Terreni Agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da soggetti so etti che non sono Coltivatori Colti atori Diretti o IAP Concorre solo il reddito agrario a rario Terreni Agricoli Esenti ! non affittati ricadenti in aree montane o di collina !(L. 984/1977 art. 15 ! Ministero delle Finanze Circolare 9 del 14.6.1993) 14 6 1993) indipendentemente da chi li possiede e conduce Concorre sia il reddito agrario che quello dominicale Per il proprietario concorre il reddito dominicale Terreni affittati Per l’affittuario P l’ ffi i concorre il reddito agrario Consorzio Nazionale Caaf CGIL 43 Terreni: relazione tra IRPEF e IMU TERRENI NON AFFITTATI NO Esenti o esclusi da IMU e Mini IMU SI Reddito Dominicale NO Irpef Reddito Dominicale SI Irpef Reddito Agrario SI Irpef Reddito Agrario SI Irpef Consorzio Nazionale Caaf CGIL … segue 44 Quadro A: i terreni Da quest’anno nel quadro RA del modello UNICO/2014 i redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare alcuna rivalutazione come già avviene per il quadro A del modello 730 … segue Consorzio Nazionale Caaf CGIL 45 Quadro A: i terreni Se il dato viene prelevato dal quadro RA di UNICO/2013 il valore da indicare nella colonna 1 d l quadro del d RA di UNICO/2014 e del d l quadro d Ad dell 730/2014 è dato da: Colonna 1 quadro RA UNICO/2013 : 180 x 100 il valore da indicare nella colonna 3 del quadro RA di UNICO/2014 e del quadro A del 730/2014 è dato da: Colonna 3 q quadro RA UNICO/2013 / : 170 x 100 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 46 Quadro A: i terreni Col. 9 IMU NON DOVUTA IMU NON DOVUTA nell 2013 Cod. 1 – Terreni esenti IMU: quelli ricadenti in aree montane o di collina Cod. 2 – Terreni per i quali nel 2013 l’IMU o la “mini IMU” non era dovuta: !quelli posseduti e condotti da C.D. C D o IAP iscritti nella previdenza agricola non assoggettati a “Mini IMU”; !quelli posseduti solo nel primo semestre 2013 da soggetti diversi da C.D. o IAP Se il terreno è esposto su più righi il dato deve essere indicato solo nel primo rigo D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 47 Quadro A: i terreni Col. 9 IMU NON DOVUTA 1 2 La presenza dei codici 1 o 2 determina l’imponibilità all’Irpef e alle relative addizionali, del reddito dominicale anche se il terreno non è affittato … segue Consorzio Nazionale Caaf CGIL 48 Quadro A: i terreni Col. 9 IMU NON DOVUTA La casella non compilata determina l’imponibilità all’Irpef e alle relative addizionali del solo reddito agrario in relazione al titolo e alla condizione di “Coltivatore Diretto o IAP”. Il reddito dominicale determinato in relazione al titolo e alla condizione di “Coltivatore Diretto o IAP”, verrà riportato nel 730/3 tra i “Redditi fondiari non imponibili” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 49 … segue Quadro A: i terreni Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, per determinare ll’imponibile imponibile dei redditi dei terreni, terreni alla rivalutazione dell dell'80% 80% del reddito dominicale e del 70% di quello agrario, viene aggiunta un’ulteriore rivalutazione del 15%. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e p agricoli g condotti da coltivatori diretti ((C.D.)) e imprenditori professionali (I.A.P.) iscritti nella gestione previdenziale dell'Inps, la percentuale del 15% è ridotta al 5%. Comma 512 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 50 … segue Quadro A: i terreni Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP x La casella barrata individua la condizione di C.D. o g (già (g I.A.P.;; in tal caso i redditi dominicale e agrario rivalutati dell’80 e del 70%) verranno ulteriormente rivalutati a utat de del 5% aanziché c é de del 15%. 5%. Se il terreno è esposto su più righi la condizione deve essere rappresenta su ogni rigo Comma 512 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 51 … segue Quadro A: i terreni Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP Q d RA ! UNICO/2013 Quadro La maggiore rivalutazione (15% o 5%)ha prodotto effetti fin dallo scorso anno in sede di determinazione degli acconti per l’anno d’imposta 2013. Quadro F ! 730/2014 Solo p per chi nel 2013 aveva presentato p il Modello UNICO Comma 512 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 52 … segue Quadro A: i terreni Col. 10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP … segue 4 x Attenzione: la condizione deve essere verificata anche nel caso di conduttore non proprietario (Titolo 4) Rivalutazione per gli anni 2013!2014!2015 Reddito Dominicale No C.D. C.D. o IAP o IAP Reddito Agrario No C.D. C.D. o IAP o IAP 80% + 15% 80% + 5% = 107% = 89% 70% + 15% 70% + 5% = 95,5% = 78,5% Consorzio Nazionale Caaf CGIL 53 Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO TIPO DI IMMOBILE NOTE – Abitazione principale – Casa coniugale assegnata dal Giudice di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 e relative pertinenze di categoria C/2 C/2!C/6!C/7 C/6 C/7 max 1 per ogni categoria Se NON era dovuta la “MINI IMU” – – Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (purché non locata); Unità i à immobiliare i bili di cittadini i di i italiani i li i residenti id i all’estero ll’ (purché non locata) Se il Comune l’aveva assimilata ad abitazione principale e NON era dovuta la “MINI IMU” Non concorrono mai al reddito complessivo Fabbricati rurali strumentali Fabbricati Locati Fabbricati Esenti da IMU (Art. (A t 7 D.Lgs. D L 504/1992 e Art. A t 9 D.Lgs. D L 23/2011) D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 54 Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU NON CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO TIPO DI IMMOBILE NOTE – Abitazione principale p p – Casa coniugale assegnata dal Giudice di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 e relative pertinenze di categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria Se ERA DOVUTA la “MINI IMU” Pertinenze dell’abitazione principale e della Casa coniugale diverse da quelle per le quali l’IMU non era dovuta Abitazione principale di categoria A/1!A/8!A/9 A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze – – Unità immobiliare di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (purché non locata); Unità immobiliare di cittadini italiani residenti all’estero (purché non locata) Se il Comune non l’aveva assimilata ad abitazione principale oppure ERA DOVUTA la “MINI IMU” D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 55 Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU NON CONCORRONO AL REDDITO COMPLESSIVO TIPO DI IMMOBILE NOTE Immobile non locato, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, purché non di categoria A/1!A/8!A/9, posseduto d t da d personale l in i servizio i i permanente t alle ll Forze F armate, di Polizia ecc., che non vi dimorano/risiedono Sui quali era dovuta d l’IMU Altri Fabbricati non locati La Legge di “Stabilità 2014” D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 56 Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU Per gli immobili non locati l’IMU l IMU sostituisce l’Irpef l Irpef …. ma… “… il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale assoggettati all principale, all'imposta imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell dell'imposta imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento cento” Comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 57 Fabbricati: relazione tra IRPEF e IMU Concorre al reddito complessivo nella misura del 50% il reddito derivante da immobili ad uso abitativo non locati assoggettati ad IMU situati nello stesso comune nel quale sii trova l’immobile l’i bil adibito dibi ad d abitazione bi i principale i i l di proprietà del contribuente (Utilizzo 1) Abitazione vuota o data in uso a soggetti che non sono familiari (Utilizzo 2) Abitazione data in uso gratuito a familiari se il contribuente è proprietario della casa di abitazione (Utilizzo 10) Abitazione situata nella regione Abruzzo data in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6.4.2009, le cui abitazioni p principali p sono state distrutte o dichiarate inagibili g ((Utilizzo 15)) Comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 58 Quadro B: i fabbricati Da quest’anno nel quadro RB del modello UNICO/2014 la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare alcuna rivalutazione come già avviene per il quadro B del modello 730 … segue Consorzio Nazionale Caaf CGIL 59 Quadro B: i fabbricati Se il dato viene prelevato dal quadro RB di UNICO/2013 il valore da indicare nella colonna 1 del quadro RB di UNICO/2014 e del quadro B del 730/2014 è dato da: Colonna 1 quadro RB UNICO/2013 / : 105 x 100 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 60 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU Utilizzo Descrizione 1 Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 A/1 A/8 A/9 5 Pertinenza abitazione principale di categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria Note Casi Part. IMU Se NON era dovuta la “Mini IMU” Non N compilare … segue Consorzio Nazionale Caaf CGIL 61 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 2 Utilizzo Descrizione 1 Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 A/1 A/8 A/9 5 Pertinenza abitazione principale di categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria 1 Abitazione Abit i principale i i l di categoria t i catastale t t l A/1!A/8!A/9 5 Pertinenze abitazione principale per le quali era dovuta ll’IMU IMU Note Casi Part. IMU Se ERA dovuta la “Mini IMU” 2 ERA dovuta l’IMU L’IMU sostituisce l’IRPEF … segue Consorzio Nazionale Caaf CGIL 62 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU Utilizzo Descrizione Note Casi Part. IMU 1 Abitazione di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (non locata) e di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 Pertinenza P i abitazione bi i di anziani i i e disabili di bili di categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria Non compilare 5 Se il comune l’aveva assimilata ad abitazione principale e NON era dovuta la “Mini IMU” Consorzio Nazionale Caaf CGIL … segue 63 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 2 Utilizzo Descrizione 1 Abitazione di anziani e disabili ricoverati in modo permanente (non locata) e di categoria catastale diversa da A/1!A/8!A/9 5 Pertinenze abitazione di anziani e disabili di categoria C/2!C/6!C/7 max 1 per ogni categoria 5 Pertinenze abitazione di anziani e disabili diverse da quelle sopra indicate Note Se il comune NON l’aveva assimilata ad abitazione principale oppure ERA dovuta la “Mini IMU” Casi Part. IMU 2 ERA dovuta l’IMU L’IMU sostituisce l’IRPEF Consorzio Nazionale Caaf CGIL … segue 64 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 2 3 Utilizzo Descrizione Note Casi Part. IMU 2 Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persona diversa da un familiare S tuato nello Situato e o stesso Comune dell’abitazione principale 3 “Concorre Concorre alla formazione della base imponibile dell dell'imposta imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento” (R.C. x 5%, maggiorata di 1/3, rapportata ai gg. e alla % di possesso) X 50% Consorzio Nazionale Caaf CGIL 65 … segue Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 2 Utilizzo 2 Descrizione Note Casi Part. IMU Immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persona diversa da un familiare S tuato in Situato Comune diverso da quello dell’abitazione principale p p Non compilare In questo caso l’IMU sostituisce l’IRPEF (R.C. x 5%, maggiorata di 1/3, rapportata ai gg. e alla % di possesso) Consorzio Nazionale Caaf CGIL … segue 66 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 9 Utilizzo Descrizione Note Casi Part. IMU 9 – Pertinenza di immobile tenuto a disposizione o dato in uso gratuito a persona diversa da un familiare – Immobile di proprietà condominiale (quota di reddito superiore a 25,82)) – Fabbricato non locato di categoria catastale non abitativa – Unità immobiliari prive di allacciamenti e di fatto non utilizzate ERA dovuta l’IMU Non compilare L’IMU sostituisce l’IRPEF (R.C. x 5%, rapportata ai gg. e alla % di possesso) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 67 … segue Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 10 3 Utilizzo Descrizione Note Casi Part. IMU 10 Abitazione data in uso gratuito a un familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti da iscrizione anagrafica SSituato tuato nello e o stesso Comune dell’abitazione principale ERA dovuta l’IMU 3 “Concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento” (R C x 5%, (R.C. 5% rapportata ai gg. gg e alla % di possesso) X 50% … segue Consorzio Nazionale Caaf CGIL 68 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 10 Utilizzo 10 Descrizione Note Casi Part. IMU Abitazione data in uso gratuito a un familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti da iscrizione anagrafica S tuato in Situato Comune diverso da quello dell’abitazione principale p p ERA dovuta l’IMU Non compilare L’IMU sostituisce l’IRPEF (R C x 5%, (R.C. 5% rapportata ai gg. gg e alla % di possesso) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 69 … segue Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 10 Utilizzo 10 Descrizione Note Casi Part. IMU Pertinenza di abitazione data in uso gratuito a un familiare Non o rileva e a l’ubicazione dell’immobile ERA dovuta l’IMU Non compilare L’IMU sostituisce l’IRPEF Consorzio Nazionale Caaf CGIL 70 … segue Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU 1 Ut. Descrizione Note Casi Part. IMU Fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze: – esente da IMU (es.: destinati ad usi culturali) o – per il quale non era dovuta l’IMU o la “Mini IMU” (es : ll’immobile (es.: immobile acquistato nel secondo semestre, semestre dato in uso ad un parente in linea retta di 1^ grado, situato in un Comune che aveva previsto l’assimilazione ad abitazione principale e l’aliquota del 4 per mille sulla) NON era dovuta l’IMU 1 CONCORRONO PER INTERO AL REDDITO COMPLESSIVO Consorzio Nazionale Caaf CGIL 71 Quadro B: i fabbricati non locati RELAZIONE IRPEF ! IMU Consorzio Nazionale Caaf CGIL 72 … segue Quadro B: i fabbricati RELAZIONE IRPEF ! IMU Col. 10 IMU DOVUTA PER IL 2013 Non è un dato facoltativo !!! Trattandosi di informazioni utili all’attività all attività di controllo, in caso di omissione potrebbero essere irrogate sanzioni (comma1 art. 8 D.Lgs. 471/1997 € 258). Consorzio Nazionale Caaf CGIL 73 … segue Quadro B: abitazione p principale p parzialmente p locata RELAZIONE IRPEF ! IMU Utilizzo Descrizione – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a regime libero 11 ! 12 – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato D. Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? R. Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 74 … segue Quadro B: abitazione p principale p parzialmente p locata RELAZIONE IRPEF ! IMU Utili o Utilizzo Descri ione Descrizione – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a regime libero 11 ! 12 – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato Confronto C f t Rendita/Canone Senza opzione cedolare secca Casii P C Part. t IMU Ai fini Irpef 730/3 Vuoto Tassazione ordinaria Rigo 7 e Rigo 12 (deduzione) (Dovuta Mini IMU) Non soggetta Irpef Rigo 148 Indipendentemente dall’IMU Tassazione ordinaria Rigo 3 NO Deduzione (non dovuta Mini IMU) R.C. > Canone 2 R.C. < Canone Consorzio Nazionale Caaf CGIL 75 … segue Quadro B: abitazione p principale p parzialmente p locata RELAZIONE IRPEF ! IMU Utili o Utilizzo Descri ione Descrizione – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a regime libero 11 ! 12 – Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato Confronto Rendita/Canone Con C opzione cedolare secca Casi Part Part. IMU Ai fini Irpef 730/3 Vuoto Tassazione ordinaria Rigo 7 e Rigo 12 (deduzione) Non soggetta Irpef Rigo 148 (non dovuta do ta Mini IMU) R.C. > Canone 2 (Dovuta Mini IMU) Utilizzo 11 R.C. < Canone Indipendentemente dall’IMU Cedolare al 21% Utilizzo 12 Cedolare al 15% Consorzio Nazionale Caaf CGIL Rigo 6 Ri 6 Rigo 76 Quadro B: i fabbricati locati Col. 5 CODICE CANONE e Col. 6 CANONE DI LOCAZIONE 1 95% canone 2 75% canone 3 100% canone 4 65% canone Dall’anno d’imposta 2013 ll’abbattimento abbattimento forfetario del canone di locazione passa dal 15% al 5% L’IMU E SEMPRE DOVUTA E’ Comma 74 art. 4 Legge 92/2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 77 segue … Quadro B: i fabbricati locati RELAZIONE IRPEF ! IMU Utilizzo 3–4–8– 14 Descrizione Immobile locato Consorzio Nazionale Caaf CGIL Note Casi Part. IMU E’ dovuta d t sia i IMU che Irpef Non compilare 78 … segue La cedolare secca Un breve riepilogo Regole l G Generalili L’opzione può essere esercitata alternativamente: in sede di registrazione del contratto (con SIRIA o mod. 69) in sede di proroga dello stesso (con mod. 69); in luogo del pagamento dell’imposta di registro dovuta annualmente (con mod. 69). L’opzione L’ i non h ha effetto ff tt se di essa il locatore l t non h ha dato d t preventiva comunicazione al conduttore con lettera Racc.ta, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. IL MANCATO INVIO DELLA RACCOMANDATA NON E’ RAVVEDIBILE Consorzio Nazionale Caaf CGIL 79 segue … La cedolare secca segue … Un breve riepilogo R l G Regole Generalili Il canone (nella sua misura intera) viene assoggettato ad aliquota del 21% o 15% (per i contratti a canone concordato o per studenti relativamente ad immobili posti in comuni ad alta densità abitativa). Il canone assoggettato a cedolare (100%) è escluso da Irpef e addizionali ma rileva ((al 100%)) p per il riconoscimento di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi tipo (anche se non fiscali) e dell’ISEE D.L. 102/2013 art. 4 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 80 segue … La cedolare secca segue … Un breve riepilogo Al Alcune precisazioni i i i di prassii Revoca Nelle more dell dell’adozione adozione di apposito provvedimento ll’Ufficio Ufficio può considerare valida la revoca effettuata in carta libera o quella effettuata con il modello 69. E’ comunque q q opportuno pp darne comunicazione anche all’inquilino. Acconto Se nel 2013 il contribuente ha assoggettato ad Irpef il canone e intende esercitare nel 2014 l’opzione !per le residue annualità! non è tenuto all versamento dell’acconto d ll’ d ll cedolare. della d l Circolare 20/E 04.06.2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 81 segue … La cedolare secca segue … Un breve riepilogo Al Alcune precisazioni i i i di prassii Trasferimento immobile locato L’opzione esercitata dal dante causa cessa di avere efficacia con il trasferimento per quanto riguarda l’Irpef, mentre continua ad d avere effetto ff tt fino fi all termine t i dell’annualità d ll’ lità contrattuale t tt l per l’imposta di registro e di bollo. Comunicazione al conduttore Per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Circolare 20/E 04.06.2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 82 segue … La cedolare secca segue … Un breve riepilogo Alcune precisazioni di prassi Opzione e comunicazione al conduttore Il contribuente poteva avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di 730/2012 o con Unico/2012, la lettera raccomandata al conduttore deve ritenersi tempesti a se inviata tempestiva in iata entro l’1/10/2012 Circolare 20/E 04.06.2012 Opzione e comunicazione al conduttore .. è stato precisato che l’opzione per la cedolare secca espressa nel modello 730/2012 o UNICO 2012 (redditi 2011), e non confermata per le annualità successive con il modello 69, esplica effetti, in mancanza di revoca, anche per il residuo periodo di durata del contratto contratto. Circolare 13/E 09.05.2013 punto 4.1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 83 segue … La cedolare secca Un breve riepilogo Alcune precisazioni di prassi Ravvedimento opzione e registrazione tardiva E’ possibile optare per il regime facoltativo di tassazione anche nell’ipotesi di tardiva registrazione del contratto di locazione, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso segue … Cedolare secca e remissione in bonis La fattispecie di tardiva presentazione del “modello 69” può rientrare nel campo di applicazione del citato art. 2 del D.L. n. 16/2012, solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione t i di tale t l modello d ll non sia i configurabile fi bil come mero ripensamento. Circolare 47/E 20.12.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 84 segue … La cedolare secca Nuove valutazioni di convenienza Dall 2012 i canonii derivanti D d i ti dalla d ll locazione l i d i fabbricati dei f bb i ti di interesse storico artistico vengono tassati con le regole ordinarie abbattendo il canone del 35% (co. (co 5 5!sexies sexies art. art 4 D.L. 16/2012); Dal 2013 l’abbattimento forfetario del canone di locazione passa dal 15% al 5% (co. 74 art. 4 L. 92/2012). Riduzioni del canone ai fini irpef (da confrontare con la rendita – ridotta al 50% per gli storici): IMMOBILE ORDINARIO LOCAZIONE “LIBERA” 5% IMMOBILE ORDINARIO LOCAZIONE “CONCORDATA” CONCORDATA 33 5% 33,5% IMMOBILE STORICO LOCAZIONE “LIBERA” 35% IMMOBILE STORICO LOCAZIONE “CONCORDATA” 54,5% Consorzio Nazionale Caaf CGIL 85 segue … La cedolare secca DAL 3.02.2014 PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (CON O SENZA OPZIONE PER LA CEDOLARE) SI DEVE UTILIZZARE IL NUOVO MODELLO RLI (f (fino all 31/3/2014 / / è ancora utilizzabile l b l ill modello d ll 69)) CON IL MODELLO RLI è possibile: optare per la cedolare in una annualità successiva alla prima; revocare l’opzione p Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 10.01.2014 ! Protocollo N. 2970/14 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 86 segue … Quadro B: la cedolare secca Col. 11 CEDOLARE SECCA 1 2 95% canone 3 100% canone 4 65% canone 75% canone Avendo tutti i requisiti richiesti per applicare il regime della cedolare secca, indicare con il codice canone 3,, il 100% del canone di locazione che risulta dal contratto (riferito al periodo corrispondente) Consorzio Nazionale Caaf CGIL Barrare la casella di colonna 11 87 Quadro B: la cedolare secca Col. 11 CEDOLARE SECCA 8!12 3 100% canone X Per i contratti a canone concordato o per studenti relativamente ad immobili posti in comuni ad alta densità abitativa, Il canone (nella sua misura intera) viene assoggettato a cedolare con aliquota del 15% Rimane ll’aliquota aliquota cedolare del 21% per i contratti a canone libero e per gli immobili posti in Comuni che non sono ad alta densità abitativa D.L. 102/2013 art. 4 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 88 Quadro B: i fabbricati locati SEZIONE II DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE 65% canone UNA PRECISAZIONE Consorzio Nazionale Caaf CGIL 89 segue … Effetto sostitutivo IMU!IRPEF: FAMILIARI A CARICO Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 Nel limite di reddito di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno considerati, anche se non compresi nel reddito complessivo: Il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni Le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Inter.li, Rapp.ze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti C Centrali li della d ll Chiesa Chi C Cattolica li La quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto gg esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva i applicazione in li i d l regime del i fi l di vantaggio fiscale t i per l’imprenditoria l’i dit i giovanile i il e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011) Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della L. 388/2000); Consorzio Nazionale Caaf CGIL 90 segue … Effetto sostitutivo IMU!IRPEF: FAMILIARI A CARICO Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 Ritorna a concorrere alla determinazione del reddito complessivo e quindi deve essere considerato al fine di definire il limite per essere fiscalmente a carico, il REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE nel caso in cui sia stata esclusa da IMU o da “Mini IMU” D.L. 54/2013 ! D.L. 102/2013 ! D.L. 133/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 91 segue … Effetto sostitutivo IMU!IRPEF: FAMILIARI A CARICO Reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 Concorre alla determinazione del reddito complessivo e quindi i di va considerato id all fi fine di d definire fi i il limite per essere fiscalmente a carico IL 50% 0% DEL REDDITO O DERIVANTE DA FABBRICATI AD USO ABITATIVO NON LOCATI assoggettati ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale di proprietà Comma 717 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 92 segue … Effetto sostitutivo IMU!IRPEF: ESONERO DALLA DICHIARAZIONE E’ esonerato il contribuente che, in assenza di altri redditi, possiede esclusivamente: ! redditi derivanti da abitazione principale e pertinenze (per le quali non è dovuta l’IMU) oltre a fabbricati non locati (assoggettabili a IMU) situati in un Comune diverso da quello di abitazione; ! oltre a reddito da lavoro dipendente o pensione, redditi derivanti da abitazione p principale p ep pertinenze (p (per le q quali non è dovuta l’IMU)) oltre a fabbricati ad uso abitativo non locati (assoggettabili a IMU) situati in un Comune diverso da quello di abitazione. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 93 segue … Effetto sostitutivo IMU!IRPEF: ESONERO DALLA DICHIARAZIONE E’ esonerato il contribuente che, in assenza di altri redditi, possiede esclusivamente redditi derivanti da terreni e fabbricati che, pur andando a comporre il reddito complessivo, l i non superano € 500. 500 Nel limite di € 500 devono quindi essere considerati: i terreni affittati e i terreni esenti o esclusi da IMU o “mini IMU”; i terreni utilizzati direttamente dal possessore limitatamente al reddito agrario se l’IMU era dovuta; i fabbricati locati e i fabbricati esenti IMU la casa di abitazione e relative pertinenze escluse da IMU o “mini IMU” il 50% del reddito dei fabbricati ad uso abitativo non locati situati nel comune dove è ubicata ll’abitazione abitazione Consorzio Nazionale Caaf CGIL 94 segue … CUD: il rilascio Deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente entro il 28 febbraio febbraio. E’ facoltà del Sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, ma deve garantirsi che il dipendente sia nelle condizioni di riceverla e stamparla (Ris. 145 del 21.12.2006). A decorrere d d ll’ dall’anno 2013, 2013 gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione in modalità telematica telematica. E’ facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea Comma 114 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 95 CUD: INPS SE LO STESSSO CODIC CE FISCALE VIENE RICHIEESTO DA CA AAF DIVER RSI IL CUD D NON VIEN NE RILASCIATO A NESSSUNO IL CAAF HA INVIATO ALL’INPS (entro il 31 gennaio 2014) I CODICI FISCALI DEI SOGGETTI CHE HANNO DATO MANDATO LO SCORSO ANNO (richiesta massiva) LL’INPS INPS INVIA AL CAAF (entro il 28 FEBBRAIO 2014) I CUD/2014 richiesti i hi ti FORMATO PDF (stampabile) E TRACCIATO XML (da trasferire nella procedura) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 96 CUD: INPS RILASCIO DI CUD SINGOLI L’operatore CAAF accede al sito INPS con il proprio PIN, appare una nuova maschera, che richiede di inserire: Il Codice fiscale del titolare CUD E’ possibile prelevare il modello inserendo poi alternativamente uno dei seguenti valori: Contatto personale:può essere rappresentato da un numero telefonico (fisso e cell.) o da un indirizzo email Estremi del documento d’identità Dati Pensione/protocollo Allego documenti (upload Delega e documento d’identità) Contatto personale: può essere rappresentato da un numero telefonico (fisso o cellulare) o da un indirizzo e mail. S l d Solo dopo lla conferma f del d l dato d t inserito i it sii è autorizzati t i ti all prelievo li (stampa (t o salvataggio) l t i ) del modello CUD. Nel caso di prelievi successivi al primo appare una maschera che avvisa di un precedente prelievo avvenuto; siamo in attesa del parere del Garante della Privacy che forse potrebbe limitare a 3 il numero massimo dei prelievi effettuabili dai diversi intermediari. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 97 CUD: INPS RILASCIO CUD Tutti i modelli CUD richiesti massivamente sono attribuiti al CAF che ne ha fatto richiesta tutti i successivi prelievi saranno considerati come ristampe e segnalati riportando “D” (duplicato) sul modello. St Stessa regola l anche h per il prelievo li singolo: i l la prima stampa del modello sarà attribuita al primo soggetto che la richiede richiede, tutti i successivi prelievi saranno considerati come ristampe e segnalati riportando “D” (duplicato) sul modello. Le ristampe del modello CUD non saranno prese in considerazione per l’attribuzione di possibili ibili benefici b fi i economici. i i Per eventuali Cud/2014 rettificati, l’INPS invierà al domicilio dell’interessato il nuovo modello cartaceo. Se il modello CUD apparteneva a una richiesta massiva i presentata da d un CAF, C lo l stesso saràà informato i f d ll’ dall’Inps sull’esistenza ll’ i di una nuova certificazione reddituale Consorzio Nazionale Caaf CGIL 98 CUD: INAIL Con lo C l stesso t PIN ll’operatore operatore CAAF, CAAF dal sito INPS, trova anche il collegamento per prelevare i modelli CUD INAIL Consorzio Nazionale Caaf CGIL 99 CUD: il rilascio A decorrere dall’anno 2013, il sostituto d’imposta deve rilasciare il i lla certificazione ifi i anche h per: ! redditi totalmente esenti da imposizione in Italia, in quanto ill percipiente risiede d in uno stato estero con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ll’importo imposizioni, importo è indicato nelle annotazioni con il cod. AJ ! reddito solo p parzialmente esente – l’importo p ggià nel 2012 doveva essere indicato nelle annotazioni con il cod. AJ segue … Consorzio Nazionale Caaf CGIL 100 CUD: il rilascio Fin dall’anno 2013, il sostituto d’imposta avrebbe dovuto rilasciare il i l certificazione la ifi i anche h per: altre categorie di redditi esenti quali: " " " " retribuzioni ib i i corrisposte i a dipendenti di d i residenti id i in i Italia I li da d Enti E i e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti per legge (es. borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte p dall’università L. 398/1989, / , borse di studio p per attività di ricerca post lauream L. 210/1998, assegni di ricerca L. 240/2010), rendite INAIL, altri redditi esenti per specifiche disposizioni normative l’importo doveva essere indicato nelle annotazioni con il cod. BQ Consorzio Nazionale Caaf CGIL 101 CUD: il rilascio …. poi con comunicato del 22.02.2013…… Cosa faranno p per il 2014 visto che la deroga rilevava per il CUD 2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 102 Quadro C: redditi di lavoro dipendente p e assimilati NON E’ STATA PROROGATA LA DETRAZIONE PER IL COMPARTO SICUREZZA prevista fino allo scorso anno CUD/2013 Quadro C 730/2013 Non è quindi più presente nel CUD/2014 e nel Q d C del Quadro d l 730/2014 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 103 Quadro C: redditi di lavoro dipendente p e assimilati Con la Sentenza Corte Costituzionale 116/2013 è stato giudicato i di ill illegittimo i i il contributo ib di perequazione i applicato alle pensioni di importo superiore a € 90.000 CUD/2013 Quadro C 730/2013 Non è quindi più presente nel CUD/2014 e nel Q d C del Quadro d l 730/2014 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 104 Quadro C: redditi di lavoro dipendente p e assimilati N ll casella Nella ll “Casi “C i Particolari” P i l i” va indicato i di il codice: di 1. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero, 2. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori residenti all’estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia. 3. Se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD (5.164,57). IIn questo caso va riportato i il reddito ddi aumentato della d ll quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 105 Quadro C: i Frontalieri Quadro RC ! UNICO/2013 4 “Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 … Quadro F ! 730/2014 Solo per chi nel 2013 aveva presentato il Modello UNICO Comma 549 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 106 segue … Quadro C: i Frontalieri 4 Nonostante la Legge 147/2013 abbia previsto: “a decorrere del 1 gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all all’estero estero in zone di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 6.700 euro” mettendo di fatto a regime quanto precedentemente stabilito in relazione ad anni d d’imposta imposta definiti, definiti si continua a rendere necessario individuare questa tipologia di lavoro in quanto ….. Comma 175 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 107 segue … Quadro C: i Frontalieri 4 ….. non è stata abrogata la norma che prevedeva: “Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sull reddito dd delle d ll persone ffisiche h dovuto d per glil anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei benefici fiscali …“ Si rende quindi necessario anche quest’anno quest anno individuare questa “tipologia di reddito” per calcolare correttamente gli acconti dovuti Comma 549 art. 1 Legge 228/2012 “Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 108 segue … Quadro C: i Frontalieri 4 Codice che individua il reddito da lavoro dipendente “frontaliere” frontaliere Indicare il reddito da lavoro dipendente “frontaliere” al lordo della franchigia di € 6.700 Nel 2014: per calcolare il saldo 2013 il reddito percepito verrà considerato al netto della franchigia; per calcolare l’acconto 2014 il reddito percepito verrà considerato al lordo della franchigia. Tanto per parlare di semplificazione ?? Consorzio Nazionale Caaf CGIL 109 Quadro C: somme p per incremento p produttività Detassazione incremento produttività per gli importi percepiti nel 2013 Viene mantenuto il limite di € 2.500 lordi di importo detassabile, ma viene innalzato a € 40.000 il reddito da lavoro dipendente relativo al 2012 all di sopra d dell quale l lla d detassazione i non è consentita. i Comma 481 art. 1 L. 228/2012 “Stabilità 2013” (proroga) e DPCM 22.1.2013 (limiti per il 2013) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 110 segue … Quadro C: somme p per incremento p produttività Anno Importo massimo detassabile Somme erogate 2009 ! Premi di produttività ! Somme correlate con parametri di produttività 2010 € 6.000 2011 In attuazione a quanto previsto dai contratti territoriali o aziendali 2012 correlate a incrementi di produttività e collegate ll t aii risultati i lt ti dell'andamento economico e agli 2013 utili dell'azienda. € 6.000 € 6.000 € 2.500 € 2.500 Limite di reddito Reddito da lavoro dipendente nel 2008 < € 35.000 Reddito da lavoro dipendente nel 2009 < € 35.000 Reddito da lavoro dipendente nel 2010 < € 40.000 Reddito da lavoro dipendente nel 2011 < € 30.000 30 000 Reddito da lavoro dipendente nel 2012 < Consorzio Nazionale Caaf CGIL € 40.000 111 Altri redditi SPORTIVI DILETTANTI 7 Sulla parte dei compensi eccedente € 7.500, deve essere applicata, da parte del Sostituto d’imposta oltre alla ritenuta IRPEF e Add.le Regionale, anche la ritenuta di Addizionale Comunale all’IRPEF Risoluzione n. 106/E dell’11.12.2012 112 Consorzio Nazionale Caaf CGIL Altri redditi BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO 5 8 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 113 segue … Altri redditi BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO 5 Nel 730 D4 con il Codice 5 – In UNICO RL 12 Col. 2 vanno indicati: I redditi dei terreni e fabbricati affittati o locati, situati all’estero Il reddito da indicare è legato alla tassabilità (tassazione sui redditi) nel Paese estero: se nel paese estero non è tassato: il reddito è dato dal canone di locazione ridotto del 15% (deduzione forfettaria); se nel paese estero è tassato: il reddito è dato dall’importo dichiarato all’estero senza nessuna deduzione. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 114 segue … Altri redditi BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO D4 con il Codice 5 va riportato nei redditi imponibili 5 UNICO RL 12 Col. 2 va riportato nei redditi imponibili Consorzio Nazionale Caaf CGIL 115 segue … Altri redditi BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO 8 N l 730 D4 con il C Nel Codice di 8 – In I UNICO RL 12 C Col. l 1 vanno iindicati: di ti I redditi dei terreni e fabbricati non locati, situati all’estero per i quali è dovuta ll’IVIE IVIE Il reddito da indicare è legato alla tassabilità (tassazione sui redditi) nel Paese estero: se nel paese estero non è tassato: il reddito non va dichiarato; se nel paese estero è tassato: il reddito è dato dall’importo dichiarato all’estero all estero senza nessuna deduzione. deduzione Consorzio Nazionale Caaf CGIL 116 segue … Altri redditi BENI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO D4 con il Codice 8 va riportato nei redditi non imponibili 8 UNICO RL 12 Col. 1 va riportato nei redditi non imponibili Consorzio Nazionale Caaf CGIL 117 Altri redditi ALTRI REDDITI DIVERSI Altrii redditi Al ddi i diversi di i suii qualili non è stata applicata li alcuna l ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line. line 9 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 118 Altri redditi Redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. Ill contribuente ib che h presenta il 730 può ò fare f il modello d ll UNICO Quadro d RM per assoggettare tali redditi ad imposta sostitutiva del 20%. Art. 59!ter comma 5 D.L. 1/2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 119 segue … Altri redditi Redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. 4 Indicando il codice 4 i redditi non andranno a tassazione ordinaria ma di tali redditi si dovrà tenere conto per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per l’anno 2014 Art. 59!ter comma 5 D.L. 1/2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 120 730 + UNICO I Contribuenti che presentano il Mod. 730/2014, devono presentare anche il Mod Mod. UNICO/2014 quadro RM se nel 2013 hanno percepito: redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le p nei casi p previsti dalla normativa italiana;; ritenute a titolo d’imposta interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista i dal d l D. Lgs. 1.4.1996, 996 n. 239 e successive i modificazioni; difi i i indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d d’imposta imposta (colf – badanti); proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%. Non possono però usufruire dell dell’opzione opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. Il q quadro RM deve inoltre essere p presentato per p indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 121 730 + UNICO I Contribuenti che presentano il Mod. 730/2014, devono presentare anche il Mod Mod. UNICO/2014 quadro RT se nel 2013 hanno realizzato: plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse q quelle derivanti dalla cessione di p partecipazioni p in società residenti in p paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano p per il regime p g amministrato o ggestito; optato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. successivi Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2013 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni); Consorzio Nazionale Caaf CGIL 122 730 + UNICO I Contribuenti che presentano il Mod. 730/2014, devono presentare anche il Mod Mod. UNICO/2014 quadro RW se nel 2013 hanno detenuto: investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria a prescindere dal loro ammontare, non c’è più il limite di 10.000 euro Il quadro RW deve inoltre essere presentato: dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su i immobili bili situati it ti all’estero ll’ t o che h possiedono i d attività tti ità finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE non più nel quadro RM ma nel Quadro RW). RW) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 123 Redditi Esteri: IVIE 7 6 PER MILLE 7,6 ALIQUOTE 4 PER MILLE (oltre a detrazioni IMU) Per l’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze l’aliquota del 4 per mille A parte i diplomatici chi altri possono essere ????? Comma 518 Comma art. 1 Legge 15!bis228/2012 art. 19 D.L. “Stabilità 201/2011 2013” e Comma 518 art. 1 L. 228/2012“Stabilità 2013” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 124 Redditi Esteri: IVAFE ATTIVITA’ Detenuta all’estero Conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero con valore medio di giacenza annuo superiore a € 5.000 I presenza di In d più ù conti presso llo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti. Altre attività finanziarie 2012 2013 € 34,20 fissi € 34,20 fissi (per ogni conto (per ogni conto o libretto) o libretto) 1 per mille 1,5 per mille Consorzio Nazionale Caaf CGIL 125 Redditi Esteri: IVIE ! IVAFE Dal 2014 IVIE e IVAFE nel NUOVO Quadro RW I contribuenti ib i che h ffanno il 730 30 potranno presentare entro il 30 settembre 2014 il quadro RW del modello UNICO per dichiarare investimenti all’estero e/o attività finanziarie estere soggette ad IVIE o IVAFE. I termini di pagamento sono gli stessi dell’IRPEF Consorzio Nazionale Caaf CGIL 126 Monitoraggio: Nuovo RW Consorzio Nazionale Caaf CGIL 127 Monitoraggio: Nuovo RW Consorzio Nazionale Caaf CGIL 128 Monitoraggio: Nuovo RW N.B. I Paesi collaborativi sono indicati nella circolare i l n. 38/E del d l 23 23.12.2013 12 2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 129 Monitoraggio: Nuovo RW “ in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero q qualora si tratti di una delega g al p prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario” Circolare 38/E del 23.12.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 130 IVIE: esempio di compilazione Fabbricato detenuto in Francia acquistato nel 2007 a 200.000 euro Tax fonciere pagata nel 2013: 500 euro Imposta dovuta = 200.000 X 0,76% = 1.520 ! 500 = 1.020 euro Proprietà p Immobile 1 Tax fonciere 15 Francia 029 Costo acquisto q 100 4 500,00 200.000 200.000 12 1.520 1.020 1.020 1.010 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 10 131 IVAFE: esempio di compilazione Conto corrente detenuto in Germania Saldo all’1.1.2013 8.000 euro – Saldo al 31.12.2013 Giacenza media annua = 5.800 euro N.B Da compilare anche nel caso in cui l’IVAFE non sia dovuta perchè il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a € 5.000,00 Proprietà p 1 C/C / Germania 1 094 365 Valore nominale 2 100 350 euro In attesa di chiarimenti ? 5.800 34 34 34 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 132 Redditi esteri: ritenuta d’ingresso Art. 4, c. 2, D.L. n. 167/1990 come modificato dalla L. n. 97/2013 (sintesi) Gli intermediari residenti applicano una ritenuta del 20% a titolo di acconto, per i redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. a) e c), del Tuir), per i redditi diversi (art. 67 Tuir), derivanti dagli investimenti esteri o, che concorrono a formare il reddito complessivo percipiente, p , sulla p parte imponibile p dei redditi corrisposti p per il loro tramite. Nel p del p caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 133 RIENTRO DEI CAPITALI COLLABORAZIONE VOLONTARIA (“voluntary disclosure”) Fino al 30.09.2014 l'autore della violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di d h dichiarazione d l quadro del d RW; Art. 1 D.L. n. 4/2014 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 134 segue … RIENTRO DEI CAPITALI COLLABORAZIONE VOLONTARIA (“voluntary disclosure”) … segue A tal fine deve: b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento …. ovvero le somme dovute in base all all'accertamento accertamento con adesione …., oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione del quadro RW … senza avvalersi della compensazione p prevista p VANTAGGI attenuazione delle sanzioni penali (esclusione del reato per omessa o infedele dichiarazione e riduzione alla metà delle pene previste per dichiarazioni fraudolente) attenuazione delle sanzioni tributarie per ll’omessa omessa o infedele presentazione del quadro RW (si va da una riduzione di un quarto ad una riduzione della metà) Art. 1 D.L. n. 4/2014 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 135 Rivalutazione terreni e partecipazioni Riapertura dei termini: condizioni e possibilità " possesso del bene all all’1 1.1.2014; 1 2014; " perizia redatta entro l’30.6.2014 da un soggetto abilitato (e comunque prima dell’eventuale cessione del terreno, contra Cass. n. 30729/2011); / ) " pagamento del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate; " termini di pagamento: in unica rata (30.6.2014) o in tre rate con contestuale versamento d li interessi degli i t i (30.6.2014, (30 6 2014 30.6.2015, 30 6 2015 30.6.2016); 30 6 2016) " possibilità di effettuare la rivalutazione scomputando quanto già per q quella p precedente;; versato p " nessun rimborso in caso di nuova perizia con valore inferiore a quello della precedente stima; " può ò essere rivalutato i l t t anche h il diritto di itt edificatorio difi t i (cubatura) ( b t ). Comma 156 art. 1 L. 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 136 Rivalutazione terreni Cessione ad un valore inferiore a quello di perizia Affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (art. 7 L. 448/2001). Pertanto qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato, deve necessariamente indicarlo nell’atto di p è inferiore ((Circolare 1/E / del cessione anche se il corrispettivo 15.2.2013, risp. 4.1). Per evitare che l’acquirente q paghi p g imposta p di registro g su un valore più alto del prezzo che paga è sempre possibile (fino al 1.7.2014) procedere con una nuova rivalutazione dalla quale emerge il nuovo valore (inferiore al precedente). Consorzio Nazionale Caaf CGIL 137 Rivalutazione terreni e partecipazioni DATA POSSESSO TERMINE PERIZIA NORMA 1.1.2002 30.9.2002 prorogato prima al 30.11.2002 e poi al 16.12.2002 Art. 7 L. 448/2001 1.1.2003 16.5.2003 prorogato al 16.03.2004 Art. 2, c. 2, D.L. 282/2002 1.7.2003 30.9.2004 prorogato al 30.06.2005 Art. 6!bis D.L. 355/2003 codici tributi F24 8051 – partecipazioni 8052 ! terreni codici tributi F24 1.1.2005 30.06.2006 Art. 11!quaterdieces, c. 4 D.L. 203/2005 1.1.2008 30.06.2008 Art. 1, c. 91, L. n. 244/2004 1.1.2008 31.10.2008 Art. 4, c. 9!ter, D.L. 97/2008 1.1.2010 31.10.2010 Art. 2, c. 229, L. 191/2009 1.7.2011 30.06.2012 Art. 7, c. 1, D.L. 70/2011 1 1 2013 1.1.2013 30 06 2013 30.06.2013 Art 1, Art. 1 cc. 473, 473 L. L 228/2012 1.1.2014 30.06.2014 Art. , c. 156, L. 147/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 8053 – partecipazioni 8054 ! terreni codici tributi F24 8055 – partecipazioni 8056 ! terreni segue … 138 Rideterminazione valore Terreni Parteci! pazioni Consorzio Nazionale Caaf CGIL 139 segue … Rivalutazione terreni e partecipazioni Omessa indicazione nel quadro RM o RT dei dati della rivalutazione La rivalutazione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo o della prima rata (in caso di pagamento rateale) pertanto ll’omessa omessa indicazione nel modello Unico costituisce una violazione formale alla quale si rende applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 (Circolare 1/E del 15/2/2013, risp. 4.3). Art. 8 D.Lgs. 472/1997 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 140 ONERI detraibili: le novità UNICO/2014 quadro RP: nel rigo g RP1 colonna 2 l’esposizione p del dato è allineata al rigo E1 colonna 2 del 730. L’importo delle spese sanitarie dovrà quindi essere indicato in entrambi i modelli al lordo della franchigia di € 129,11 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 141 ONERI detraibili: le novità C’è una modifica espositiva: vengono codificati un numero maggiore di oneri Consorzio Nazionale Caaf CGIL 142 ONERI detraibili: le novità 10 Mutui per la costruzione dell’abitazione dell abitazione principale Intervento di prassi: Se il mutuo stipulato per la costruzione dell dell’abitazione abitazione principale è intestato a due contitolari (es. coniugi) e le fatture dell’impresa costruttrice sono intestate ad uno solo di essi, sempre che ricorrano i t tti glili altri tutti lt i presupposti ti previsti i ti dalla d ll norma, entrambi t bi i cointestatari possono detrarre gli interessi passivi in relazione alla propria p p q quota di intestazione del mutuo. A tal fine sulle fatture giustificative deve essere attestato che le spese sono state sostenute da entrambi i contitolari specificando la percentuale di competenza. competenza Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 143 ONERI detraibili: le novità 12 A i Assicurazioni i i sulla ll vita i e contro glili iinfortuni f i L’importo massimo di spesa già previsto fino all’anno 2012 si riduce: da € 1.291,14 a € 630 per il periodo d d’imposta imposta 2013; da € 630 a € 530 a decorrere dall’anno d’imposta 2014 e, sempre a decorrere dal medesimo periodo d’imposta, resta inalterato (a € 1 291 14) ll’importo 1.291,14) importo detraibile limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento della vita quotidiana. Neii limiti N li i i di € 630 e € 530 sono compresii i premii versatii per i contratti di assicurazione vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il p periodo d’imposta p 2000. D.L. 102/2013 Art. 12 commi 1 e 2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 144 ONERI detraibili: le novità 13 S Spese di iistruzione i Intervento di prassi: Corsi di laurea in teologia ! il titolo di studio che viene rilasciato è equiparato al diploma universitario e diploma di laurea. Tali corsi possono essere tenuti solo presso le Università Pontificie. Tali università i i à vengono considerate id d ll Stato dallo S Italiano li come università i ià estere pertanto nell’individuazione dell’importo massimo detraibile si deve fare riferimento ai corsi di laurea a indirizzo umanistico che presenta maggiori similitudini con il corso di laurea in teologia tenute presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fi l del fiscale d l contribuente. t ib t Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 3.1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 145 ONERI detraibili: le novità 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici La detrazione viene estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione all innovazione dell dell’università università Art. 10 comma 3 D.L. 104/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 146 ONERI detraibili: le novità 33 Rette asili nido Intervento di prassi: SSezioni i i primavera i ! sono riconosciute i i talili anche h le l spese sostenute per la frequenza delle così dette “sezioni primavera” ovvero quei servizi educativi per i bambini tra i primavera due e i tre anni che hanno l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa utilizzando criteri di qualità predefiniti Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 3.3 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 147 ONERI detraibili: le novità 41 Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS Limite di spesa € 2.065 2 065 LA DETRAZIONE SPETTANTE È PARI AL 24% della spesa sostenuta entro il limite previsto Art. 15 comma 3 Legge 96/2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 148 ONERI detraibili: le novità “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24% per ll'anno anno 2013 2013, e al 26% a decorrere dal 2014 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ll'It li oppure che h abbiano bbi almeno l un rappresentante t t eletto l tt a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano .“ Con riferimento alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo il nesso non sono più gli “eletti” ma la presentazione di “liste liste o candidature candidature” Per il visto di conformità se il partito o il movimento non è conosciuto, l’avvenuta “presentazione di liste o candidature” deve essere attestata dal partito stesso Art. 7 comma 1 Legge 96/2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 149 ONERI detraibili: le novità 42 Erogazioni liberali in denaro in favore di PARTITI E MOVIMENTI POLITICI Li it di spesa compreso ttra 50 e 10 Limite 10.000 000 euro LA DETRAZIONE SPETTANTE È PARI AL 24% della spesa sostenuta entro il limite previsto con versamento bancario o postale Art. 7 comma 1 Legge 96/2012 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 150 ONERI deducibili: le novità Per questa tipologia di spesa è possibile dedurre solo la parte di spesa che eccede € 40 ULTIMO ANNO !!!!!! A decorrere dall’anno dall anno d’imposta d imposta 2014 il CSSN versato congiuntamente all premio i assicurativo i i delle d ll polizze li RCA sarà indeducibile Art. 12 comma 2!bis D.L. 102/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 151 ONERI deducibili: le novità Si aggiungono a quelli già previsti, previsti i versamenti a favore di: Unione Buddhista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto; Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, rappresentati per il sostentamento dei ministri di culto, culto le esigenze di culto e le attività di religione o di culto. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 152 ONERI deducibili: le novità 5 Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata e che nel 2013 sono state restituite al soggetto che le ha erogate. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro) Comma 174 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 153 ONERI deducibili: le novità 5 L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito ddit complessivo l i d deii periodi i di d'i d'imposta t successivi i i. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia dell economia e delle finanze Comma 174 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 154 ONERI deducibili: le novità 5 Comma 174 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 155 ONERI deducibili: le novità 6 Canoni, C i livelli, li lli censii e altri l i onerii gravantii suii redditi ddi i d deglili immobili che concorrono al reddito complessivo Interviene la prassi: Consorzi di bonifica ! anche se l’immobile non concorre alla p per l’effetto sostitutivo p formazione del reddito complessivo IMU/IRPEF, sono in ogni caso deducibili dal reddito ad eccezione di quelli versati per un fabbricato concesso in locazione per il quale il contribuente ha scelto il regime della cedolare secca Risoluzione 44/E del 4.07.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 156 Le spese per Ristrutturazione Comma 1 Art. 16!bis del TUIR Sono detraibili le spese per lavori: a) Di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sulle parti comuni di edifici b) Di manutenzione t i straordinaria, t di i restauro t e risanamento i t conservativo, ti ristrutturazione edilizia, sulle singole unità immobiliari residenziali, anche rurali e sulle loro pertinenze p c) Necessari alla ricostruzione o ripristino di immobile danneggiato da eventi calamitosi (dichiarato lo stato di emergenza) d) Relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune e) Finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi), alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità … per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 157 Le spese per Ristrutturazione Comma 1 Art. 16!bis del TUIR Sono detraibili le spese per lavori: f) Relativi alla realizzazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi g)) Relativi R l ti i alla ll cablatura bl t d li edifici degli difi i per il contenimento t i t dell’inquinamento acustico h)) Relativi alla realizzazione di opere p finalizzate al conseguimento g di risparmi energetici i) Relativi all’adozione di misure antisismiche l) Di bonifica dell’amianto e opere volte ad evitare infortuni domestici Comma 3 Art. 16!bis del TUIR p anche nel caso di interventi di restauro e La detrazione spetta risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o Consorzio assegnazione dell’immobile Nazionale Caaf CGIL 158 Le spese per Ristrutturazione La Legge 220/2012 ha reso obbligatoria la figura dell’amministratore di condominio quando i condomini sono più di 8 (precedentemente il limite era più di 4) conseguentemente se il numero di condomini è inferiore a 8 potrebbe non esserci la dichiarazione dell’amministratore. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 159 Le spese per Ristrutturazione 41% ! 36% ! 50% ! 65% Interventi di prassi: Pannelli Fotovoltaici Con la Risoluzione n. 22 del 02.04.2013 l’Agenzia l Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema relativo aall’applicabilità app cab tà de dell’agevolazione age o a o e del de 36 36!50% 50% in caso di installazione di pannelli fotovoltaici, cioè di impianti p solari finalizzati alla produzione p di energia g elettrica, posto che gli impianti solari finalizzati alla produzione di acqua p q calda rientrano nella detrazione del 55% o 65%. Risoluzione n. 22 del 02.04.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 160 Le spese per Ristrutturazione Pannelli Fotovoltaici IMPIANTI FOTOVOLTAICI (elettricità) CON POTENZA < 20KW SCAMBIO SUL POSTO RITIRO DEDICATO TARIFFA INCENTIVANTE (Conto energia) SI DETRAZIONE 36 50% 36!50% SI DETRAZIONE 36 50% 36!50% NO DETRAZIONE 36 50% 36!50% IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA > 20KW DICHIARARE I CORRISPETTIVI PERCEPITI NO DETRAZIONE 36!50% Consorzio Nazionale Caaf CGIL 161 Le spese per Ristrutturazione SPESE SOSTENUTE DAL AL TIPO DI SPESA MISURA LIMITE DETRAZIONE SPESA In 10 rate 41% 01 01 2006 – 30.09.2006 01.01.2006 30 09 2006 Lavori previsti dal comma 1 art. 16!bis del TUIR (esclusa la lettera h) – risparmio energetico) e dal comma 3 art. 16!bis del TUIR 48.000 01.10.2006 – 25.06.2012 36% 26.06.2012 – 31.12.2014 50% 96.000 40% 01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2016 48.000 36% Art. 16 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 162 Le spese per Ristrutturazione SPESE SOSTENUTE DAL AL TIPO DI SPESA LIMITE SPESA 01.01.2006 – 30.09.2006 Lavori previsti dal comma 1 art. art 16!bis del TUIR (esclusa la lettera h) – risparmio energetico) e dal comma 3 art. 16!bis del TUIR 01.10.2006 – 25.06.2012 26.06.2012 – 31.12.2014 01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2016 MISURA DETRAZIONE In 10 rate 41% 48.000 96.000 48.000 36% 50% 40% 36% E41 – Colonna 2 Cod. 1 – Fatture emesse dall’1.01.2006 al 30.09.2006 (41%) Cod. 2 – Fatture emesse dall’1.10.2006 al 25.06.2012 (36%) C d 3 – Spese Cod. S sostenute t t dal d l 26.06.2012 26 06 2012 all 31.12.2012 31 12 2012 (50%) Se le spese sono state sostenute nel 2013 il campo non deve essere compilato Consorzio Nazionale Caaf CGIL 163 Le spese per Ristrutturazione TIPO DI SPESA SPESE SOSTENUTE DAL AL Adozione di misure antisismiche su 04.08.2013 – 31.12.2014 immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive 01.01.2015 – 31.12.2015 ricadenti nelle zone sismiche ad alto 01.01.2016 rischio (zone 1 e 2) 2013 LIMITE SPESA 96 000 96.000 MISURA DETRAZIONE In 10 rate 65% 50% 48.000 36% 4 E41 – Colonna C l 1e2 Cod. 4 – Spese sostenute dal 4.08.2013al 31.12.2013 per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità (65%) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 164 Le spese per Ristrutturazione 41% ! 36% ! 50% ! 65% Interventi di prassi: Punto 1.1 Decesso del conduttore ! Trasferimento della detrazione Nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, è corretto far detrarre le restanti rate a chi subentra nell’intestazione del contratto di locazione? LAgenzia delle entrate ha risposto: nel rispetto delle disposizioni richiamate, L’Agenzia richiamate solo l’erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue. residue Punto 1.2 Separazione legale e lavori successivi alla separazione ! Aventi diritto Una contribuente ha la residenza con i figli nella casa coniugale, che è interamente intestata all’altro all altro coniuge dal quale è separata. separata Quest Quest’ultimo ultimo non risiede nell nell’immobile immobile. La sentenza concede il diritto di abitazione nella casa alla contribuente che intende realizzare lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria. Si chiede se la spesa sostenuta sia detraibile g delle entrate ha risposto: p stante l’ampia p p previsione della disposizione p in L’Agenzia esame, si ritiene che la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge costituisca, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione. Circolare 13/E del 9.05.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 165 Le spese per Ristrutturazione 41% ! 36% ! 50% ! 65% Interventi di prassi: Punto 1.3 Comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69 Per le spese di ristrutturazione sostenute dal 26.6.2012 il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione del 50% passa da euro 48.000 a 96.000. Con la circolare 21/E del 23/04/2010, par. 1.1, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la comunicazione di cui al Decreto Interministeriale n. 41/1998 per i lavori che superavano il limite dei 51.645,69 51 645 69 non costituiva più un adempimento obbligatorio in quanto il limite di spesa detraibile era al di sotto dell’importo stabilito. Si chiede quindi se l’adempimento in questione diventi obbligatorio visto che la soglia di spesa detraibile ha nuovamente superato i 51.645,69 L’Agenzia delle entrate ha risposto: la suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori non è quindi necessaria al fine dei controlli, anche se, per effetto dell’art. 11, comma 1, del decreto!legge n. 83 del 2012, l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. … Punto 1.4 Sostenimento nel 2012 di spese per importi che superano euro 96.000 Il contribuente può decidere di detrarre solamente le spese sostenute dal 26.6.2012 in poi rinunciando a quelle sostenute dall’1.1 al 25.6, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96.000 euro? L’Agenzia delle entrate ha risposto: non sono previste disposizioni volte a limitarne l’ li i l’applicazione nell’ipotesi ll’i t i che h un contribuente t ib t abbia bbi già ià sostenuto t t spese agevolabili l bili fino al 25 giugno 2012. Circolare 13/E del 9.05.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 166 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI Comma 2 Art. 16 D.L. 63/2013 “Ai Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, A+ nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta g , ffinalizzati all’arredo dell’immobile oggetto gg di energetica, ristrutturazione.”. Il medesimo comma prevede che la detrazione “da ripartire tra glil aventi d “d diritto in dieci d quote annualil d di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 10.000 000 euro. euro ”. Art. 16 comma 2 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” modificato dall’ art. 1 D.L. 151/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 167 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI TIPO DI SPESA SPESE SOSTENUTE DAL AL MISURA LIMITE DETRAZIONE SPESA In 10 rate Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le l apparecchiature h per lle qualil sia 06.06.2013 – 31.12.2014 10.000 prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto tt di ristrutturazione.”. i t tt i ” 50% Art. 16 comma 2 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” modificato dall’ art. 1 D.L. 151/2013 “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili” Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 168 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE I soggettii che h possono avvalersi l id dell b beneficio fi i fi fiscale l sono individuati indirettamente dal comma 2, mediante riconoscimento Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 1”, “Ai ossia ai contribuenti che, fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16!bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. P Possono quindi i di avvalersi l id della ll d detrazione i per acquisto i di “mobili e grandi elettrodomestici”, i soggettii che h hanno h sostenuto spese per il recupero del d l patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 169 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE La finalizzazione, che conferma quella già presente nel 2009, evidenzia la stretta correlazione tra ll’incentivo incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile. L’Agenzia delle entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione istituita dall’art. 2 del D.L. n. 5/2009, ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del b fi i in beneficio i esame non sono lilimitati it ti alla ll ““ristrutturazione i t tt i edilizia” dili i ” in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento straordinaria, conservativo, di singole unità immobiliari residenziali (cfr. circolare n. 35/E del 2009). Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 170 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE Il co. 2 dell’art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità i immobiliari bili i residenziali”, id i li” pur mantenendo d iinvariata i lla necessaria i finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. ristrutturazione Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali di cui ..., in funzione degli acquisti dei b i agevolati beni l ti fi finalizzati li ti all’arredo, ll’ d rispettivamente, i tti t delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 171 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni g condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro!quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare. Inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’art. 16!bis del TUIR ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili anche alcuni interventi non contemplati dall’art. 1 della L. n. 449/1997 (norma sui benefici fiscali per il recupero del patrimonio edilizio richiamata dall’art. 2 del D.L. n. 5/2009). Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 172 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE In particolare, l’art. 16!bis del TUIR consente la fruizione della per gli g interventi necessari alla ricostruzione o al detrazione p ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. c), nonché nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie (comma 3), … In questo secondo caso la per ggli interventi edilizi,, calcolata su un importo p p pari al detrazione p 25% del prezzo dell’unità immobiliare, compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. …… Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 173 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi: di manutenzione ordinaria,, di cui alla lett. a), ), art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b), art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di restauro e di risanamento conservativo, conservativo di cui alla lett. lett c), c) art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio g unità immobiliari residenziali;; residenziale e su singole di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), art. 3 DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 174 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi: necessari alla ricostruzione o al ripristino p dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d), edilizia, d) art. art 3 DPR 380/2001, 380/2001 riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o p edilizie,, che ristrutturazione immobiliare e da cooperative provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.2 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 175 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Si ritiene possibile, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati g già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 21/E del 2010). Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.3 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 176 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO La data di avvio potrà essere comprovata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda all Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria, ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 445/2000 come prescritto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.3 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 177 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Si precisa, inoltre, che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi … Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto g gg di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all all’arredo arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque q oggetto gg degli g interventi edilizi… Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 178 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché hé i materassi t i e glili apparecchi hi di ill illuminazione i i che h costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile dell immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti g q di p porte,, di p pavimentazioni ((ad esempio, p , il p parquet), q ), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 179 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’ ti h tt energetica. l’etichetta ti L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 180 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Per .. l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del D.Lgs. 151/2005, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a tit l esemplificativo: titolo lifi ti frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura cottura, stufe elettriche elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 181 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI BENI AGEVOLABILI Nell’importo delle spese sostenute .. possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché hé le l spese stesse siano i state sostenute con lle modalità d li à di pagamento indicate al successivo par. 3.6. ADEMPIMENTI … si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (cfr. comunicato stampa del 4 luglio 2013). Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 e 3.6 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 182 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI ADEMPIMENTI Nei bonifici, bonifici pertanto, pertanto dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e per i bonifici f relativi ai lavori di da Poste Italiane SPA p ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. …, è consentito effettuare il pagamento .. anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è giorno di utilizzo della carta di credito o di debito individuata nel g da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto .. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.6 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 183 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI ADEMPIMENTI Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari bancari, contanti o altri mezzi di pagamento pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate” documentate , conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento ((ricevute dei bonifici, f , ricevute di avvenuta transazione p per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le l ffatture di acquisto i dei d ib benii con la l usuale l specificazione ifi i d della ll natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Circolare 29/E del 18.09.2013 punto 3.4 e 3.6 Consorzio Nazionale Caaf CGIL segue … 184 ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI La detrazione spetta su un ammontare massimo di € 10.000 Il limite di spesa di € 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione a prescindere dal numero di componenti che partecipano alla spesa ATTENZIONE AL LIMITE DEI 10.000 euro IN RELAZIONE ALLE SPESE PER RISTRUTTURAZIONE Compilare una colonna per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione Consorzio Nazionale Caaf CGIL 185 Le spese per Risparmio Energetico ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE 2007 3 2008 da 3 a 10 2009 ! 2010 5 dal 2011 10 TIPO DI SPESA Riqualificazione Energetica di edifici esistenti SPESE SOSTENUTE DAL AL LIMITE DI SPESA MISURA DETRAZIONE 01.01.2007 – 05.06.2013 181.818,18 , 55% 06.06.2013 – 31.12.2014 153.846,15 01.01.2015 – 31.12.2015 200.000 01.01.2016 48.000 65% 50% 36% Art. 16 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 186 Le spese per Risparmio Energetico ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE 2007 3 2008 da 3 a 10 2009 ! 2010 5 dal 2011 10 TIPO DI SPESA pp , finestre,, tetti Cappotti, e pavimenti con bassa trasmissione termica Installazione pannelli solari per produzione acqua calda SPESE SOSTENUTE DAL AL LIMITE DI SPESA MISURA DETRAZIONE 01.01.2007 – 05.06.2013 109.090,91 , 55% 06.06.2013 – 31.12.2014 92.307,69 01.01.2015 – 31.12.2015 120.000 01.01.2016 48.000 65% 50% 36% Art. 14 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 187 Le spese per Risparmio Energetico ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE 2007 3 2008 da 3 a 10 2009 ! 2010 5 dal 2011 10 TIPO DI SPESA – Sostituzione impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione – Pompe p di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (dall’1.1.2008) – Sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dall’1.1.2012) SPESE SOSTENUTE DAL AL LIMITE DI SPESA MISURA DETRAZIONE 01.01.2007 – 05.06.2013 54.545,45 55% 06.06.2013 – 31.12.2014 46.153,84 65% 01.01.2015 – 31.12.2015 60.000 50% 01.01.2016 48.000 36% Art. 14 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 188 Le spese per Risparmio Energetico ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE ANNO SPESA NUMERO RATE 2007 3 2008 da 3 a 10 2009 ! 2010 5 dal 2011 10 TIPO DI SPESA Tutti gli interventi fin qui descritti effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio SPESE SOSTENUTE DAL AL LIMITE DI SPESA MISURA DETRAZIONE 01 01 2007 – 05.06.2013 01.01.2007 05 06 2013 54 545 45 54.545,45 55% 06.06.2013 – 30.06.2015 46.153,84 , 65% 01.07.2015 – 30.06.2016 60.000 50% 01.07.2016 48.000 36% Art. 14 D.L. 63/2013 e Comma 139 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 189 Le spese per Risparmio Energetico 2013 E61 – Colonna 3 Cod. 1 – Spese sostenute dall’1.01.2013 al 5.06.2013 (55%) C d 2 – Spese Cod. S sostenute t t dal d l 6.06.2013 6 06 2013 all 31 31.12.2013 12 2013 (65%) Consorzio Nazionale Caaf CGIL 190 Le spese per Risparmio Energetico 55% ! 65% Intervento di prassi: Sui termini di invio della documentazione all’ENEA Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere con il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per godere della d detrazione. i Esempio: per lavori relativi al medesimo intervento eseguiti nel 2013 e nel 2014, il contribuente potrà detrarre le spese sostenute entro il 31.12.2013 anche se al momento della presentazione della dichiarazione non ha ancora inviato la documentazione all’ENEA perché i lavori non sono conclusi. p Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 2.1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 191 Le spese per Risparmio Energetico 55% ! 65% Intervento di prassi: Sui termini di invio della documentazione all’ENEA Per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori, lavori comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, ll'ENEA il contribuente ib potràà integrare i l scheda la h d originariamente i i i trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Esempio: Lavori conclusi nel 2012 per i quali i 90 gg. dalla fine lavori scadevano il 31.12.2012 con spese sostenute da una persona fisica nel 2012 e nel 2013. La scheda inviata entro il 31.12.2012 conteneva le spese sostenute fino a quel momento; il contribuente dovrà inviare la rettifica della scheda informativa contenente anche gli importi pagati nel 2013 entro il 30.09.2014. Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 2.1 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 192 Le spese per Risparmio Energetico 55% ! 65% Intervento di prassi: Sui termini di invio della documentazione all’ENEA Utilizzo dell’istituto della “remissione in bonis” nei confronti del contribuente che ha omesso di inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori. E’ possibile applicare l’istituto della remissione in bonis, che consente di non perdere il di i diritto alla ll detrazione, d i sempre che h la l violazione i l i non sia i stata constatata o non siano i iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, qualora il contribuente: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma; norma invii la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso. Esempio: se il termine per ll’invio invio della scheda informativa all all’ENEA ENEA scade il 30.06.2014, l’invio della scheda all’ENEA deve essere effettuato entro il 30.09.2014, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2013. versi contestualmente € 258 (non compensabile) pari alla sanzione minima prevista. Consorzio Nazionale Caaf CGIL Circolare 13/E del 9.05.2013 punto 2.2 193 Le spese per Risparmio Energetico 55% ! 65% Intervento di prassi: Sui termini di invio della documentazione all’ENEA Punto 2.3 Comunicazioni annullate D. Relativamente alle richieste di detrazione erroneamente annullate o dai tecnici o dai beneficiari trasmesse ad ENEA attraverso i siti telematici nei vari anni messi a disposizione degli beneficiari, utenti, si chiede il parere dell’Agenzia delle entrate in relazione alla possibilità di accogliere la richiesta degli utenti di ripristinare tali richieste. R. Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l’invio della scheda all’ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l’eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile alle condizioni di cui al richiamato art. 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 (cfr. risposta al quesito 2). Circolare 13/E del 9.05.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 194 Le spese per Risparmio Energetico 55% ! 65% Intervento di prassi: Sui termini di invio della documentazione all’ENEA Punto 2.4 Comunicazioni compilate ma non inviate D. Nei data base telematici dell’ENEA, oltre alle richieste inviate, sono presenti richieste di detrazione compilate correttamente, ma non inviate all’ENEA. I beneficiari di queste dichiarano di aver seguito le procedure indicate, .., di aver inserito la pratica di detrazione nei termini corretti (entro 90 giorni dalla fine dei lavori), ma di non aver compreso che la pratica stessa non era stata inviata all’ENEA. R. Nell R Nell’ipotesi ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, compilata ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, o comunque, comunque a cause imputabili all all’ENEA. ENEA. Circolare 13/E del 9.05.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 195 ONERI le novità: La detrazione per inquilini Compatibilità con l’utilizzo 1 nel quadro B e conseguentemente anche con la deduzione abitazione principale nel caso in cui l’immobile l immobile concorra al reddito complessivo Consorzio Nazionale Caaf CGIL 196 Il Quadro I: – Modifiche al Regolamento di cui al Decreto 164/1999 – Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"; I contribuenti che presentano la dichiarazione avvalendosi dell’assistenza fiscale possono utilizzare l’eventuale credito che dovesse scaturire dalla liquidazione, per pagare somme che non transitano dal 730 e per le quali è prevista la possibilità di essere compensate. Comma 617 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 197 GLI INTERESSI LEGALI La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1 all 1 per cento in ragione d'anno d anno, con decorrenza dall’ 1 gennaio 2014 L’EFFETTO SUGLI ISTITUTI DI MAGGIORE APPLICAZIONE ISTITUTO RIFERIMENTI NORMATIVI Ravvedimento operoso Art. 13 D.Lgs. N. 472/1997 Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o Artt. 46, 48, 49 e Tabella allegata al TU pensioni vitali vitalizie ie calcolati al saggio di imposta di registro (D.Lgs. ( . gs. n. 131/1986) 3 / 986) interesse dell’1% Misura degli interessi per crediti e debiti dei tributi locali Art. 1, c. 165, Legge 296/2006 Accertamento con adesione D.Lgs. n. 218/1997 Conciliazione giudiziale Art 48 D.Lgs. Art. D Lgs n. n 546/1998 D.M. 13.12.2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 198 L’IMU IL DELIRIO DELL DELL’IMU IMU 2013 Entro il 24/1/2014 “Mini!Imu” Mini Imu [40% (IMU 2013 – IMU DI BASE)] Comma 680 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Entro il 16/6/2014 SANATORIA INSUFFICIENTI VERSAMENTI SALDO 2013 Comma 728 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 199 IL NUOVO TRIBUTO COMUNALE IUC POSSESSO DI IMMOBILI FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI RIFIUTI INDIVISIBILI IMU TARI TASI (a carico del possessore) (a carico dell’utilizzatore) (a carico del possessore e dell’utilizzatore) Comma 639 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 200 L’IMU dal 2014 L‘IMU non si applica pp al p possesso dell'abitazione p principale p e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle ll categorie i catastalili A/1, / A/8 / e A/9, / per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota (dal 2 al 6 per mille) e la detrazione di € 200 (o dell dell’importo importo deliberato dal Comune). Comune) Non si applica più la detrazione di € 50 per i figli D. Il proprietario D i t i di un’abitazione ’ bit i principale i i l che h ne concede d alcune l stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? R Anche se parzialmente locata R. locata, ll’abitazione abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie. Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 201 L’IMU dal 2014 Abitazione principale (assimilazioni) I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l'unità immobiliare p posseduta a titolo di p proprietà p o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 202 L’IMU dal 2014 Abitazione principale (assimilazioni) …. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: l' i à immobiliare l'unità i bili concessa in i comodato d d l soggetto dal passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, principale prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.i In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. immobiliare Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 203 L’IMU dal 2014 Esclusioni unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (“housing sociale”) come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 204 L’IMU dal 2014 Fabbricati degli ex IACP La detrazione di € 200 (elevabile dal Comune fino a concorrenza dell’imposta dovuta) nel rispetto dell’equilibrio di bilancio) si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. STESSO TRATTAMENTO IMU 2012 Comma 707 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 205 L’IMU dal 2014 Fabbricati rurali strumentali A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l‘IMU relativa aii fabbricati f bb i i ruralili ad d uso strumentale l di cuii all comma 8 del medesimo articolo 13 del DL 201/2011. Comma 708 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Corte di Cassazione, sent. 426/2014 L’art. 7, c. 2!bis, del D.L. n. 70/2011 assegna valore retroattivo alle variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa Consorzio Nazionale Caaf CGIL 206 L’IMU dal 2014 Terreni agricoli Dal 2014, per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola il coefficiente da applicare al reddito dominicale rivalutato scende da 110 a 75. 75 A) Base imponibile = R.D. (riv (riv.. del 25%) x 75 B) Imposta lorda = A) x aliquota (da 0,46 a 1,06) C) Imposta dovuta = B) ! deduzioni C Comma 707 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 207 L’IMU dal 2014 Dichiarazione telematica II contribuenti p possono (si tratta di una facoltà) presentare la dichiarazione IMU per via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. C Commi i 719 e 720 art. t 1 LLegge 147/2013 “St “Stabilità bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 208 L’IMU dal 2014 I versamenti ACCONTO sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesii dell'anno d ll' precedente. d SALDO sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine t i del d l 28 ottobre, tt b sii applicano li glili atti tti adottati d tt ti per l'anno precedente. Art. 13 D.L. 35/2013 mod. dalla legge di conv. n. 64/2013 Consorzio Nazionale Caaf CGIL 209 L’IMU: ERRORI NEI VERSAMENTI A decorrere dal 2012 il contribuente che abbia effettuato un versamento IMU a un COMUNE DIVERSO DA QUELLO DESTINATARIO DELL'IMPOSTA DELL IMPOSTA, il comune che viene a conoscenza dell dell'errato errato versamento, ANCHE a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle d ll somme indebitamente i d bi percepite. i Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'i l'importo t versato, t i dati d ti catastali t t li dell'immobile d ll'i bil a cuii sii riferisce if i il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Comma 722 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 210 L’IMU: ERRORI NEI VERSAMENTI PRENDE ATTO DELL’ERRATO DELL ERRATO VERSAMENTO IL COMUNE CHE VIENE A CONOSCENZA DELL’ERRATO VERSAMENTO ATTIVA LE PROCEDURE PIÙ IDONEE PER IL RIVERSAMENTO AL COMUNE COMPETENTE COMUNICA AL MEF GLI ESITI DEL RIVERSAMENTO DI CUI SI TERRA’ CONTO PER I TRASFERIMENTI (FSC) C Comma 722 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 211 IMU: VERSATA IN ECCEDENZA A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, spettanza segnalando al Ministero delle finanze e al Ministero dell’Interno dell Interno ll'importo importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso C Comma 724 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 212 IMU:VERSATA IN ECCEDENZA IL CONTRIBUENTE FORMULA ISTANZA DI RIMBORSO AL COMUNE IL COMUNE RIMBORSA LA QUOTA DI PROPRIA COMPETENZA COMUNICA AL MEF LA QUOTA DI RIMBORSO DEL COMUNE E Q QUELLA SPETTANTE ALL’ERARIO CHE EFFETTUA IL RIMBORSO Comma 724 art. 1 Legge 147/2013 “Stabilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 213 IMU STATALE VERSATA AL COMUNE A decorrere dall dall'anno anno di imposta 2012, 2012 nel caso in cui sia stata versata al comune IMU spettante allo Stato, il contribuente p presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Il Comune, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, successivi il comune dà notizia dell dell'esito esito dell'istruttoria al Ministero delle finanze e al Ministero g … in sede di dell’Interno al fine delle successive regolazioni FSC!. C Comma 725 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 214 IMU STATALE VERSATA AL COMUNE IL CONTRIBUENTE IL COMUNE PRESENTA UNA COMUNICAZIONE AL COMUNE RIVERSA ALLO STATO LE SOMME DI SUA COMPETENZA C Comma 725 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 215 IMU: VERSATA IN ECCEDENZA A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato IMU di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto disciplinato, in generale, per i versamenti eccedenti. C Comma 726 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 216 IMU: VERSATA IN ECCEDENZA IL CONTRIBUENTE IL COMUNE FORMULA ISTANZA DI RIMBORSO AL COMUNE COMUNICA AL MEF LA QUOTA DI RIMBORSO DEL COMUNE E QUELLA SPETTANTE ALL’ERARIO CHE EFFETTUA IL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE C Comma 726 art. t 1 Legge L 147/2013 “Stabilità “St bilità 2014” Consorzio Nazionale Caaf CGIL 217 IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 3, c. 10, D.L. n. 16/2012 come modificato dall’art dall art. 1 1, cc. 736 736. L L. 147/2013 A decorrere dal 1/7/2012 non si procede all’accertamento, all’iscrizione ll’i i i a ruolo l e alla ll riscossione i i d i crediti dei diti relativi l ti i a tributi erariali e regionali e comunali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta Per i tributi locali non c’è più alcun limite minimo, minimo fatte salve eventuali disposizioni regolamentari l i Consorzio Nazionale Caaf CGIL 218 IMPORTO MINIMO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE D) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è ll’importo importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999? R) L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall dall’art art. 1, 1 comma 736, 736 della legge di stabilità per ll’anno anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei. Consorzio Nazionale Caaf CGIL 219 e adesso …… Buon lavoro !!!! Consorzio Nazionale Caaf CGIL 220
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