Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi Sentenza n. 1032 del 16 settembre 2014 Fatto Con atto prodotto a mezzo del servizio postale il 21.02.2013. seguito da tempestiva costituzione del 13.03.2013, la S.V.P. SRL (c.f. 06396580968) ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento di ufficio n. 670264 del 26.11.2012, notificato il 28.12.2012 da F.L. Srl per il Comune di San Pietro Vernotico, relativo ad ICI Anno 2011, esponendo che: - in data 11.02.2010 la Società A.E.E. Srl ha concesso in locazione ad essa ricorrente, con atto pubblico a rogito del Notaio A.P., le unità immobiliari per complessivi mq. 100.900 nello stesso contratto individuate, tutte aventi destinazione urbanistica agricola produttiva normale (come da certificato di destinazione urbanistica); - su una porzione delle unità immobiliari oggetto di locazione (della minore estensione di mq. 94,359.13) la Società A.E.E. Srl ha costituito in favore di essa ricorrente anche i diritti di superficie e servitù di cavidotto, elettrodotto, accesso e passaggio; - sulle suddette unità immobiliari essa ricorrente ha realizzato diversi impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici di nuova generazione e, successivamente alla ultimazione di questi, avvenuta il 18.02.2011, ha presentato alla Agenzia del Territorio la dichiarazione di nuovo fabbricato e proceduto all’accatastamento mediante la c.d. procedura DOCFA; - con separati avvisi di accertamento di pari data, il medesimo ente impostore, in relazione alle medesime unità immobiliari, ha contestato l’omesso versamento e la omessa denuncia ai fini ICI anche per le annualità 2008, 2009 e 2010. Ha eccepito la illegittimità dell’atto impugnato e chiesto l’annullamento dello stesso, con ogni conseguenza di legge, per: -Violazione del disposto degli artt. 7, comma 1, Legge 212/2000 e 1, comma 162, legge n. 296/2006 (ovvero difetto di motivazione, attesa la mera indicazione delle presunte imposte da versare, oltre sanzioni ed interessi ovvero la inidoneità delle indicazioni riportate nell’atto impugnato a consentire alla società contribuente la ricostruzione dell’iter giuridico giustificativo della pretesa). - Violazione e falsa applicazione art.10, D.Lgs. n. 504/1992 (sul rilievo che essa ricorrente, a decorrere dall’anno 2010, era titolare del solo diritto di superficie sulla superficie di mq. 94.359,13 (rispetto alla maggiore estensione oggetto di locazione di mq. 100.900,00) e, successivamente alla ultimazione degli impianti , avvenuta il 18.02.2011, ha regolarmente presentato alla Agenzia del Territorio dichiarazione di nuovo fabbricato e proceduto all’accatastamento con procedura c.d. DOCFA, versando la ICI dovuta per il 2011 a far tempo dal mese di marzo dello stesso anno in base all’art. 10 DLgs. n. 504/1992). - Violazione e falsa applicazione art. 14 DLgs n. 504/1992 (sul rilievo che la società ha inviato la dichiarazione ICI al Comune di San Pietro Vernotico soltanto il 19.09.2012 ovvero successivamente all’accatastamento dell’impianto eseguito nell’anno 2011). Si è costituita in giudizio per il Comune di San Pietro Vernotico F.L. SRL la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge, precisando che: - l’atto impugnato reca tutte le indicazioni idonee e sufficienti a dare alla contribuente contezza delle ragioni della pretesa; - in relazione agli impianti fotovoltaici ed in genere agli impianti produttori di energia alternata la Agenzia del Territorio, anche alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (sentenza n. 16824/2006), con Circolare n. 14/2007, attesa la stretta complementarietà degli stessi con le unità immobiliari sulle quali insistono, ha affermato l’assoggettamento degli stessi, quali opifici industriali, ad ICI ed IMU; - il valore delle aree su cui veniva esercitato il diritto di superficie andava calcolato come da delibera comunale pubblicata il 23.11.2012 in relazione alle aree fabbricabili sino al 10.12.2010, data di ultimazione dei lavori dichiarata il determina del Comune di San Pietro Vernotico. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha illustrato le proprie argomentazioni e sottolineato la inconferenza delle ragioni addotte dall’ente impositore in sede di costituzione rispetto ai motivi di ricorso. All’esito di udienza questa Commissione ha deciso come segue. Motivi della decisione Esaminati gli atti si osserva. - L’atto impugnato riporta in maniera dettagliata e specifica la identificazione delle unità immobiliari, i dati catastali delle stesse, la indicazione della superficie tassata, la indicazione della tariffa, l’importo delle sanzioni e le ragioni specifiche a fondamento dell’atto medesimo ai fini della applicazione del tributo, oltre i riferimenti normativi che disciplinano la materia, sì da consentire al contribuente, a prescindere dalla fondatezza o meno fattuale e giuridica della pretesa siccome avanzata, di approntare, siccome approntata, idonea difesa (laddove.va precisato, l’obbligo di allegazione non riguarda comunque gli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere comunali, le quali sono giuridicamente note "per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione" :cfr. Cass. Ord. 14.5.2011 n. 13042). - Ai sensi dell’art. 1, comma 2, DLgs. n. 504/1992, presupposto della imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta la attività della impresa. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, stesso D.Lgs., soggetti passivi della imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto , uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Come precisato dal giudice di legittimità, ai fini della imposta in oggetto, per "possesso" non si intende qualsiasi attività esercitata sull’immobile, ma soltanto l’esercizio di una "attività" che corrisponde ("corrispondente") a quella "della proprietà o di altro diritto reale" (cfr. Cass. 17.10.2008 n. 25376). Ne consegue che l’obbligo sorge solo se il soggetto ha un rapporto qualificato riconducibile ad un diritto reale o ad altra ipotesi espressamente prevista dalla legge in materia (locazione finanziaria o concessione demaniale) con uno dei beni appartenenti alle categorie prese in esame dalla legge (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli). Il diritto di superficie, disciplinato dagli artt. 952 e segg. cc, è un diritto reale (altrui o limitato o di godimento) che attribuisce ai titolare (superficiario), alternativamente,: - il diritto di costruire, al di sopra o al di sotto del suolo altrui, un’opera della quale diventerà proprietario; - il diritto di mantenere, su o al di sotto di suolo altrui, una costruzione già esistente, acquistandone la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo. In entrambi i casi la proprietà del suolo è del concedente, mentre la proprietà della costruzione è del superficiario. A decorrere dal 01.01.1998, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446, il superficiario acquista la soggettività passiva dell’ICl sin dal momento della costituzione del diritto di superficie. Pertanto: - nei periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (o, più precisamente, come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza 10.10.2008 n. 24924, sino al momento dell’accatastamento o di sussistenza, se antecedente, delle condizioni per la sua iscrizione) e, quindi, anche nei corso dei lavori di costruzione: - base imponibile ICI è il valore dell'area su cui si sta costruendo; - soggetto passivo è il titolare del diritto reale di godimento ovvero il superficiario; - nel periodo successivo, decorrente dalla ultimazione dei lavori (rectius accatastamento o sussistenza delle condizioni per lo stesso): - base imponibile ICI è il valore del fabbricato; - soggetto passivo è il proprietario del fabbricato, ossia il titolare del diritto di superficie (o superficiario). Il suolo sottostante alla costruzione non è oggetto ICI, in quanto si tratta di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno agricolo. Orbene: nella fattispecie, siccome evincibile dalla documentazione in atti, in data 11.02.2010 la Società A.E.E. Srl ha concesso in locazione alla società qui ricorrente, con atto pubblico a rogito del Notaio A.P., le unità immobiliari per complessivi mq. 100.900 nello stesso contratto individuate, tutte aventi destinazione urbanistica agricola produttiva normale (come da certificato di destinazione urbanistica), costituendo su una porzione delle stesse (della minore estensione di mq. 94.359.13) anche i diritti di superficie e servitù di cavidotto, elettrodotto, accesso e passaggio, in forza dei quali la società qui ricorrente ha realizzato diversi impianti di produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici di nuova generazione, accatastati successivamente alla ultimazione di questi, avvenuta il 18.02.2011. Ne consegue che, per l’anno 2011: - La S.V.P. Srl è soggetto passivo ICI in relazione alla sola titolarità del diritto di superficie a far tempo dalla stipula dell’atto pubblico di costituzione dello stesso diritto ovvero a far tempo dal 11.02.2010 e, pertanto, ex art. 10 D.Lgs n. 504/1992 (secondo il quale "l’imposta è dovuta...per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero"), dal mese di marzo e per tutto il 2010 e, nel 2011 che qui ci occupa, sino al febbraio 2011 (laddove l’ente impositore non ha fornito prova della sussistenza delle condizioni per detto accatastamento già nell’anno 2010, all’uopo manifestandosi insufficiente il mero richiamo di una determina comunale, non prodotta, del 10.12.2010) ed in relazione alla proprietà dell’impianto per i mesi successivi dello stesso anno.. - Quanto alla base imponibile sulla quale effettuare il calcolo della imposta dovuta, questa va individuata per i mesi di gennaio-febbraio 2011 con riferimento al valore dell’area sulla quale il detto diritto di superficie è stato costituito e con riferimento ai mesi successivi dello stesso anno con riferimento alla proprietà dell'impianto. Posto che la società ha provveduto al pagamento della ICI dovuta in relazione all’impianto per i mesi di marzo-dicembre 2011, rimane solo da affrontare il criterio di computo della base imponibile con riferimento ai due primi mesi dell’anno, relativi alla titolarità del diritto di superficie. A tale ultimo riguardo si osserva, allora, che, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica prodotto in atti, le unità immobiliari in discussione ricadono tutte in zona E1 - Agricola Produttiva Normale del Comune di San Pietro Vernotico. L’art. 12, comma 7, D.lgs. n. 387/2003, recante norme per la promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nei mercato interno della elettricità, dispone che "gli impianti di produzione di energia elettrica... possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". In conformità, l’art. 5, comma 9, provvedimento attuativo di tale disposizione (D.L. 19.02.2007) prevede che: "Ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici". La stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 112/E del 28.04.2009, affrontando il caso di terreni ricompresi in una zona territoriale omogenea E destinata alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, ha avuto modo di precisare che la costruzione dell’impianto fotovoltaico non determina una variazione della destinazione urbanistica del terreno sul quale viene installato il predetto impianto, ritenendo che "la costruzione dell’impianto fotovoltaico non comporti l’automatica classificazione del terreno sul quale lo stesso sorge quale ‘area edificarle’, disconoscendo, in tal modo, la destinazione urbanistica attribuita allo stesso terreno dal PRG. Pertanto, considerato che lo strumento urbanistico vigente nel Comune X non ha modificato la destinazione urbanistica dei terreni destinati a tale utilizzazione e che la contemporanea possibilità dell’utilizzo agricolo del terreno e della installazione sullo stesso di impianti fotovoltaici è coerente con le disposizioni urbanistiche vigenti, si ritiene che il terreno sul quale costituire il diritto di superficie è da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria". Valga aggiungere come siffatta impostazione della problematica risulti condivisa anche dal Notariato, nel recente Studio n. 24/2012/T. E le superiori conclusioni non possono ritenersi infirmate dal richiamo contenuto nella comparsa di costituzione di parte resistente a determinazione del Comune di San Pietro Vernotico, prodotta sempre in sede di costituzione, n. 580 del 23.11.2012 (avente ad oggetto la stima del valore venale presunto rilevante ai fini , delle aree ricadenti nelle "Zone Agricole E" del vigente PRG e definite fabbricabili in quanto interessate dalla installazione di impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili) laddove, a prescindere dal contrasto di detta determinazione con l’orientamento innanzi rappresentato e fatto proprio anche dalla Amministrazione Finanziaria, sì da giustificarne a tutto voler concedere in questa sede la disapplicazione, comunque non richiamata nell'avviso di accertamento qui impugnato tra gli atti giustificativi della pretesa, sì da doversi ritenere, pertanto, comunque estranea alla materia di dibattito nel presente giudizio. Per l’effetto la base imponibile nella fattispecie che ci occupa va calcolata con riferimento al prefato periodo di gennaio-febbraio 2011, applicando l’aliquota stabilita per i terreni a destinazione agricola sulla estensione oggetto del diritto di superficie, quale individuata nell’art. 2.2 del richiamato atto pubblico di costituzione dello stesso diritto (ovvero area individuata con contorno blu nelle planimetrie allegate allo stesso contratto sub lett. 1 e 2, della estensione di mq. 94.359,13, di cui mq. 61.284,68 relativi al Terreno in Contrada "Caretti" e mq. 33.074,45 relativi al Terreno in Contrada "Fuina"). Con riferimento alla imposta siccome dovuta vanno applicate le sanzioni per omessa dichiarazione in relazione al diritto di superficie ex art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992 (secondo il quale i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato ...entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio"), laddove la società ha inviato la dichiarazione ICI al Comune di San Pietro Vernotico soltanto il 19.09.2012 ovvero successivamente all’accatastamento dell’impianto eseguito nell’anno 2011 e limitatamente a quest’ultimo. Da qui il parziale accoglimento del ricorso nei termini di cui alla parte motiva che precede. La specificità e la particolarità della controversia costituiscono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da SVP SRL (c.f. 06396580968) avverso l’avviso di accertamento in epigrafe indicato così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso. - Spese compensate.
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