Ape, nuovi obblighi - Collegio dei Geometri della Provincia di Verona

il Triangolo
RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO
Ape, nuovi obblighi
e sanzioni in caso
di compravendita
e locazioni
La Cassazione boccia i Comuni:
sbagliate le revisioni degli estimi catastali
Appalti pubblici: i costi della sicurezza
da non assoggettare a ribasso d’asta
Saggio legale d’interesse al minimo storico,
ecco come si calcola
Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Como
01
/ 2014
POSA IL PRIMO MATTONE
NEL TUO CANTIERE
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Collegio dei Geometri
e dei G eometri L aureati
della P rovincia di C omo
www.geometri.co.it
n°
01
anno XIX
Aprile 2014
spedizione posta elettronica certificata
[ 04 ]
> Cultura & Territorio
Como dall’alto. La funicolare come mezzo
per la lettura del paesaggio cittadino (Seconda parte)
[ 05 ]
> Giurisprudenza
La Cassazione boccia i Comuni:
sbagliate le revisioni degli estimi catastali
[ 09 ]
> Sicurezza
Appalti pubblici: i costi della sicurezza
da non assoggettare a ribasso d’asta
[ 12 ]
> Approfondimento Tecnico
Ape, nuovi obblighi e sanzioni, in caso
di compravendita e locazione
[ 24 ]
> Imposte & Tasse
Saggio legale d’interesse al minimo storico,
ecco come si calcola
[ 27 ]
> Estimo
Direct Capitalization un caso pratico di stima
[ 31 ]
> Catasto
Rappresentazione in mappa dei fabbricati
[ 38 ]
> Condominio
Mini riforma alla riforma del condominio
[ 40 ]
> Attualità
Dal Meci uno spiraglio di ottimismo
[ 42 ]
> Vita di Collegio
Tutti gli aggiornamenti dell’albo professionale
[ 44 ]
index
indice
> Editoriale
Collegio Geometri, è tempo di bilanci
il Triangolo
Editoriale
di Angelo Tavecchio
Collegio Geometri,
è tempo di bilanci
Preoccupante resta la statistica su quanti colleghi non
raggiungono il numero minimo annuale dei crediti formativi
necessari allo svolgimento della professione. Va ricordato che
la formazione continua è normata dalla legge e sottoposta
alla disciplina del codice deontologico. E qualcuno associa la
mancanza di lavoro con la necessita` di aggiornarsi
C
ari colleghi, maggio è tempo di bilanci e numeri del nostro collegio che qui vi
riassumo. Nel corso del 2013 si sono iscritti all’Albo professionale 36 nuovi geometri. Al 31 dicembre 2013 gli iscritti erano 1053. Si sono cancellati 49 geometri,
dei quali 45 per dimissione, 1 per trasferimento ad altri Collegi, 3 per decesso.
I nuovi iscritti come praticanti durante il 2013 sono stati 43 geometri neo-diplomati. Agli esami di abilitazione, tenuti presso la sede dell’Istituto Tecnico Sant’Elia di Cantù
dal 22 ottobre a fine novembre 2013, si erano iscritti 80 geometri praticanti dei quali solo
31 sono stati abilitati.
Il risultato non è sicuramente soddisfacente. Certamente è ancora senza risposta la domanda
delle domande e cioè: quanto la scuola tecnica oggi è distante dalla professione vera e propria.
Le tesi sono due, una incolpa l’inutilità del periodo di praticantato, l’altra incolpa le metodologie scolastiche di insegnamento della nostra professione.
Personalmente penso che la scuola è fatta per insegnare, per far crescere quelli che restano
indietro e non per giudicarli, giustificando, a volte, il fallimento dell’insegnamento con l’incapacità di apprendere da parte dello studente.
Il praticantato presso gli uffici professionali deve far respirare l’aria della professione partendo anche dalle insidie che comporta lavorare come libero professionista nella società di
oggi. Società diventata, o forse sempre stata, il teatro dove vanno in scena tutte le peggiori
abitudini delle persone scorrette, che con il loro comportamento scoraggiano i giovani, che
guardano alla società, non senza ragione, come una giungla piena di insidie. Incontrano il
peso delle responsabilità che impongono di adottare le varie normative, determinando la
scelta di sempre più giovani a professare gli adempimenti meno rischiosi, facendo così perdere
ad intere generazioni l’esperienza e purtroppo anche la competenza, in tutti quei campi che
hanno reso nobiltà alla figura del geometra attraverso gli anni, fino a meritare l’aggettivo di
professione polivalente.
Per combattere questo fenomeno, il consiglio direttivo continua e continuerà con la politica
che l’aggiornamento professionale debba essere per quanto possibile gratuito per i seminari
e a pagamento senza utili per i corsi abilitanti e di specializzazione. Devo rilevare che ci
sono state discussioni sull’argomento, qualcuno ha sostenuto che i corsi organizzati con la
Cooperativa non potevano essere gratuiti, che la medesima doveva avere il suo tornaconto.
La Cooperativa però riporta a bilancio cifre a cinque zeri, cifre tali da poter traghettare
questo periodo di crisi non soltanto pagando le spese della locazione dei seminari, spese comunque messe a disposizione dal collegio per alcune migliaia di euro, ma anche sostenendo
effettivamente l’organizzazione dei corsi e non partecipando solo per la parte economica, se
rinunciasse agli utili per un certo periodo, azzererebbe così la parte economica che il collegio
le versa, riducendo di fatto le spese a bilancio e, soprattutto, l’incidenza dei costi organizzativi
a carico degli iscritti.
(continua a pag. 41)
Pag 4
il Triangolo
Como dall’alto.
La funicolare come
mezzo per la lettura
del paesaggio
cittadino
Cultura & Territorio
di Gianluca Scacchi
(Seconda parte)
La vista delle città dall’alto consente di cogliere chiaramente il
perimetro del nucleo storico all’interno delle antiche mura, la
regolare trama delle vie che lo solcano, il waterfront sul Lario,
i borghi storici all’esterno della città murata e tutt’intorno le
espansioni recenti che, negli ultimi decenni, hanno colmato gli
spazi della conca cittadina risalendo, sovente e in modo anche
aggressivo, le pendici al contorno
I
n questo secondo articolo pongo maggiormente l’attenzione su aspetti specifici del
paesaggio urbano che, sfruttando la piacevole e comoda opportunità offerta dalla
risalita in funicolare da Como a Brunate, non risulta difficoltoso analizzare dall’alto. Propongo di apprezzare e comprendere ciò che vediamo utilizzando, oltre che
le sensazioni intimamente soggettive che suscita un paesaggio certamente
ricco qual è “Como dall’alto”, gli strumenti
tecnici che ci offre il Piano di Governo del
Territorio recentemente approvato dal Comune di Como.
Il vasto lavoro dell’Ufficio di Piano cittadino che è confluito nel P.G.T. è uno stimolo
per cogliere alcune sollecitazioni che i
pianificatori hanno voluto offrire.
Tali cognizioni e conoscenze possono
essere acquisite usando solamente due
tavole grafiche del Piano: l’elaborato 6.
Carta della classificazione del tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole e
l’elaborato 7. Carta dei valori simbolici del
Documento di Piano, agevolmente acquisibili, come tutta la documentazione del
Piano di Governo del Territorio dal sito
www.comune.como.it
Pag 5
Cultura
& Territorio
IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
La vista delle città dall’alto consente di cogliere chiaramente il perimetro del nucleo storico all’interno delle antiche
mura, la regolare trama delle vie che lo solcano, il waterfront
sul Lario, i borghi storici all’ esterno della città murata e
tutt’intorno le espansioni recenti che, negli ultimi decenni,
hanno colmato gli spazi della conca cittadina risalendo, sovente e in modo anche aggressivo, le pendici al contorno.
La richiamata tavola 6 classifica il tessuto urbano con approccio tale da suggerire una lettura diversa rispetto alle
sensazioni immediate sopra riportate.
L’ elaborato propone una visione strategica anche attraverso
il lessico che, sin dalla legenda, evidenzia una classificazione
del tessuto edilizio esistente relazionata con le prospettive
future, in qualche misura improntata al fare.
L’ edificato è suddiviso nelle seguenti categorie:
a) la città storica da tramandare,
b) la città esistente da valorizzare.
La città storica da tramandare
La classificazione dal Piano delle Regole, derivante da una
attenta lettura storica sia edilizia, sia urbanistica del tessuto
urbano consolidato, utilizza per la “citta-storica” gli elementi visibili nello stralcio della legenda della tavola 6 pubblicato
nella pagina qui a fianco. È interessante notare come nella
“città da tramandare” vengano individuati, oltre agli immobili di antica costruzione, elementi che connotano l’ambiente
urbano come le cortine edilizie nonché gli elementi tipologico-architettonici che emergono dalla norma.
La città storica, in legenda CT1, costituita dalla “città murata” e dai “borghi antichi”, riprende, con buona fedeltà,
l’impronta del costruito che la mappa catastale del 1858
proponeva (Il Triangolo – IV, 2013).
Altra categoria importante, forse meno attesa e derivante da
una nuova lettura del contesto urbano cittadino, è rappresentata dal CT3 - Tessuto o immobili altamente qualificati
o contemporanei di pregio testimoniale.
Questi ambiti, in rosso nello stralcio della tavola 6 riprodotta nella pagina qui a fianco (in giallo l’area CT1), sono l’esito
di una analisi del territorio che per la prima volta distingue
all’interno del tessuto edificato non prettamente storico ambiti o edifici significativi.
La vista dall’alto, utilizzando la funicolare come piacevole
strumento d’indagine paesaggistica, offre riscontri significativi circa questa impostazione.
Pag 6
Cultura
& Territorio
Stralcio della tavola 6 del P:G:T di Como
Pag 7
Cultura
& Territorio
La ricchezza e la varietà degli elementi censiti è immediatamente evidente osservando la tavola, così come interessante
appare, nella legenda, il criterio di questo censimento che
s’addentra nella realtà sociale della città, nonché nella sua
storia che permane sotto forma di elementi costruiti.
Sono evidenziati come “simbolici”,
in quanto rappresentativi della vita
collettiva, ad esempio i luoghi: del
potere civile, del potere religioso,
sacri, dell’istruzione e della cultura, della relazione, della civiltà industriale, della civiltà contadina.
[
[
La città esistente da valorizzare
Il tessuto edilizio consolidato (T.U.C.) “ordinario” ricade in
questa casistica che, in un’ottica di approfondimento anche
programmatico, prevede le seguenti sub-classificazioni
(stralcio legenda tavola 6)
Interessante è il criterio
di questo censimento che
s’addentra nella realtà
sociale della città,
nonché nella sua storia
Così come simbolici sono i segni
dell’età moderna, con conformazione puntuale o lineare.
Il tutto all’interno di un “teatro”, di
uno scenario, così composto:
Qui, è interessante notare come l’approccio ampio indotto
dalla nuova urbanistica e l’ambizione di “governare” fattivamente il territorio abbiano portato alla specifica indicazione
di una volontà di valorizzazione, ad esempio degli ambiti in
contesti paesaggistico-ambientale di valore e delle funzioni
turistiche e ricettive, del territorio cittadino.
Questo nell’ottica di un approccio non statico che auspica,
anche tramite la trasformazione del variegato tessuto urbano
consolidato, una riqualificazione diffusa e guidata.
I VALORI SIMBOLICI DEL CONTESTO CITTADINO
Nella tavola 7. Carta dei valori simbolici del Documento
di Piano sono censiti ed evidenziati i luoghi e gli elementi
urbani che hanno un valore simbolico, che in qualche modo
sono, o furono, rappresentativi della vita cittadina.
Gli elementi censiti sono ben 284 e, sotto il profilo della
rilevanza storica, sono così distinti:
Questo mosaico dei valori simbolici rende evidente la ricchezza del contesto urbano, del paesaggio antropico che, nei
secoli, ha sedimentato testimonianze che rivelano le vicende
cittadine passate e presenti.
La conoscenza che si acquisisce
addentrandosi in queste tematiche può diventare, anche in ambito professionale, consapevolezza
dell’importanza e della delicatezza
del nostro ruolo.
ag 8
PPag
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il Triangolo
La Cassazione
boccia i Comuni:
sbagliate le revisioni
degli estimi catastali
Giurisprudenza
di Rachele Bonetti
La Suprema Corte: amministrazioni e Agenzie del territorio non
possono procedere a riclassificazioni senza indagini accurate
sugli immobili e sul territorio che li circonda. A rischio le entrate
di molti enti locali
S
top alle riclassificazioni catastali operate in modo sommario e poco corretto dalle
amministrazioni locali. La Cassazione boccia le procedure comunali che riclassificano le abitazioni senza provvedere a «verificare le effettive trasformazioni specifiche
subite dalle unità immobiliari in questione» e, per quanto riguarda le micro zone di
riferimento, omettendo di evidenziare quali significativi e concreti miglioramenti
del contesto urbano ci siano stati. La sentenza 2357 emessa il 3 febbraio dalla Quinta sezione
della Cassazione potrebbe avere pesanti effetti sulle operazioni di cassa effettuate da molti
Comuni italiani tramite le agenzie del territorio.
Il dettato della Corte va infatti oltre il singolo ricorso e ridisegna il contesto corretto entro il
quale devono essere effettuati i cambi di categoria e classe catastale. Molti Comuni italiani
potranno essere a questo punto chiamati in causa in caso di ridefinizione delle categorie e
delle classi catastali.
Con una sentenza inaspettata la Quinta Corte
di Cassazione ha annullato il provvedimento
impositivo ai danni di un cittadino napoletano che si era rivolto alla Suprema Corte dopo
che la Commissione Tributaria regionale aveva
confermato la nuova classificazione dell’abitazione respingendo il suo ricorso nei confronti
dell’Agenzia del Territorio. Secondo il ricorrente «l’attribuzione della nuova rendita è astratta
e fondata su mera ipotesi dell’Ufficio: troppo
generici i parametri enunciati, comprese le
infrastrutture, enfatizzate troppo ed anche impropriamente» ed omesso di considerare che
manca «ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della
variazione e dei luoghi circostanti l’immobile
accertato».
Di fronte alla Cassazione l’Agenzia del Territorio ha difeso il proprio operato, basato sul criterio dell’ «estimo comparativo» (in sostanza la
Pag 9
giuriSprudenza
comparazione di un’abitazione con altre della microzona con
caratteristiche presumibilmente analoghe) «tenendo conto
delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti
nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi
miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane». Secca la risposta della Cassazione la quale in
sostanza stabilisce che «quando si procede all’attribuzione
d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla micro
zona, in cui si colloca l’unità immobiliare».
Insomma, nel primo caso, l’Agenzia del Territorio deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei
parametri relativi alla micro zona, «a seguito – sottolinea
la Cassazione - di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei
presupposti del riclassamento da parte del contribuente».
In sintesi, i Comuni e le Agenzie del territorio non possono
procedere alle riclassificazioni senza indagini accurate sugli
immobili e sul territorio che li circonda.
Le sentenze utili alla professione
Condominio, regolamento, infrazioni, sanzioni, nullità
Suprema Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile
Sentenza n. 820 del 16 gennaio 2014
Presidente R. M. Triola, Estensore G. A. Bursese
La Cassazione ha stabilito mediante una sentenza pubblicata nello scorso gennaio che
per il generale divieto di autotutela nei rapporti
privati, è nulla la clausola del regolamento di
condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ.,
preveda, per le infrazioni dei condomini (nella
fattispecie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria
I giudici hanno esaminato il ricorso con il quale tre condomini di un edificio edificato a Milano avevano chiesto prima al giudice di pace, poi al tribunale ordinario, la nullità di
una delibera e relativo regolamento, approvati dall’assemblea, nella parte relativa al posteggio dei veicoli all’interno
delle aree condominiali.
Pag 10
Secondo i tre, la delibera impugnata era contraria agli articoli 1118 e 1123 del codice civile e doveva considerarsi
nulla (per impossibilità e illeicità dell’oggetto) in relazione
a una sanzione prevista nello stesso regolamento a carico
dei condomini nel caso avessero parcheggiato irregolarmente i propri veicoli.
Il giudice di pace aveva respinto il ricorso, così pure il Tribunale di Milano secondo il quale il regolamento doveva
ritenersi legittimo anche per quanto concerne “il posteggio delle auto nel cortile condominiale” perché perseguiva
“la legittima finalità di dettare regole specifiche ai singoli
condomini per un uso più razionale della cosa comune e
una migliore prestazione dei servizi a vantaggio dell’intero
condominio”. Nel provvedimento di rigetto era stato sottolineato come doveva ritenersi “legittima anche la previsione di una sanzione in caso della violazione delle norme
concernenti l’irregolare parcheggio dei veicoli” mediante la
rimozione dell’auto a spese del proprietario.
A questo punto i condomini ribelli erano ricorsi ai giudici
della Cassazione ribadendo “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1118 e 1123 c.c.” aggiungendo anche “il
vizio di motivazione in ordine alla deroga dei criteri di ripartizione delle spese fissati dalla legge o dal regolamento
condominiale”.
giuriSprudenza
Appartamento oggetto
di usufrutto e approvazione
del preventivo di spesa per
il rifacimento della facciata
(Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2013,
n. 16774)
Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia
oggetto di diritto di usufrutto, all’assemblea che intenda deliberare l’approvazione del preventivo di spesa per
il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo
proprietario, trattandosi di opere di
manutenzione straordinaria.
Fonte: CondominioWeb.com
Secondo i ricorrenti, “dal regolamento condominiale approvato con la delibera impugnata (punti 1 e 3) si evince
che ad ogni unità immobiliare viene attribuito un unico
posto macchina sull’area condominiale di cui trattasi”. Non
solo. Poiché “le spese relative all’area adibita a parcheggio
ripartite fra i condomini in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno”, il diritto di ciascun condomino sulle
parti comuni dell’edificio (tra cui i cortili anche se adibiti
a parcheggio) dovrebbe essere proporzionale al valore del
piano o porzione di piano che gli appartiene” e non inferiore. Nel caso in esame, sempre secondo i ricorrenti non
c’era “proporzionalità tra i millesimi attribuiti al singolo
condomino ed il godimento dello spazio condominiale che
quindi non è correlato alla quota di proprietà facente capo
ai singoli condomini”.
Di conseguenza è “ingiusto che un condomino contribuisca
alle spese in modo proporzionale alla propria quota di proprietà secondo i millesimi ma poi possa godere , in modo
meno che proporzionale, del bene comune - o non goderne
affatto - mentre un altro condominio contemporaneamente
ne tragga un’utilità più che proporzionale rispetto ai millesimi, contribuendo in misura inferiore”.
I giudici romani hanno puntualizzato che “quanto alla
questione della misura di utilizzazione della cosa comune, la stessa non è certamente in rapporto con la quota
maggiore o minore di proprietà del singolo condominio
ed è totalmente sganciata dalle “tabelle millesimali utilizzate per il calcolo delle spese relative alla gestione del bene
stesso. La materia è regolata dall’art. 1102 c.c. secondo il
quale ciascun partecipante al condominio può servirsi
della cosa comune, “purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti
uso, secondo il loro diritto”.
Invece, la disciplina di utilizzazione (con limitazione, nella specie, ad una sola vettura per unità abitativa) disposta
dall’amministratore nell’ambito delle attribuzioni che gli
competono a norma dell’art. 1130, primo comma, c.c. ovvero, a maggior ragione, (come nella specie) dall’assemblea, non riguarda la misura del godimento riconosciuto
ai singoli condomini sulla cosa comune ma raffigura una
modalità d’uso della cosa stessa. Sul condomino grava
quindi l’obbligo di contribuire alle spese necessarie alla
conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e
alle innovazioni deliberate dalla maggioranza delle parti
comuni dell’edificio.
I ricorrenti hanno quindi visto accolta solo la parte che riguarda la “non legittima e illecita sanzione regolamentare
che prevede la rimozione dell’auto non in regola a spese del
proprietario” perché una “sanzione pecuniaria, avente natura di pena privata a carico del condomino, contravviene
alle disposizioni del regolamento stesso, quando l’ammontare di tale sanzione è superiore, pena di nullità, alla misura
massima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad euro 0,05
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10329 dei 2110412008; Cass. n.
948 dei 26.01.1995).
A maggior ragione dunque non è consentito introdurre
nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle
pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, perché sarebbe
in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che
non consentono al privato - se non eccezionalmente - il
diritto di autotutela.”
Pag 11
il Triangolo
Sicurezza
di Enzo De Falco
da Quaderni
di Legislazione Tecnica
n 4 - 2013
Appalti pubblici:
i costi della sicurezza
da non assogettare
a ribasso d’asta
Ecco i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta
dopo la modifica dell’art. 82 del D.Leg.vo 163/2006 introdotta
dall’art. 32 comma 7-bis del D.L. del 21/06/2013, n. 69 convertito
con modificazioni nella legge del 09/08/2013, n. 98. Indicazioni
pratiche per la fase di progetto e per la fase di esecuzione, con
esempio di SAL ed esempio di Quadro economico
L’
art. 82 del D.Leg.vo 163/2006
è stato di recente modificato
dall’art. 32 comma 7-bis del
decreto legge 21/06/2013 n.
69, convertito con modificazioni nella legge 09/08/2073 n. 98, con l’inserimento del comma 3-bis che prevede:
“Il prezzo più basso è determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresenta-
Pag 12
tive sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.” Pertanto,
alla luce di detto dispositivo di legge e delle
altre norme in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, vediamo quali sono oggi i
costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso d’asta negli appalti pubblici.
L’art. 32 del D.P.R. 207/2010 pone a carico
dell’appaltatore una serie di spese correlate
all’allestimento e all’esercizio in sicurezza del
cantiere, tra le quali figurano quelle relative all’adeguamento dei luoghi di lavoro alle
norme del D.Leg.vo 81/2008, mentre sono
escluse le spese di sicurezza connesse alla
specificità del singolo cantiere che invece
sono stimate analiticamente nel piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC), o in
progetto quando il PSC non sia previsto, e
aggiunte al prezzo dei lavori. Tali spese di
sicurezza speciali non comprese nel prezzo
dei lavori, e perciò suppletive a esso, riguardano quei costi di sicurezza previsti al punto
4.1.1 dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008
relativi a lavorazioni interferenti eseguite da
più operatori in cantiere o a contingenze di
lavoro potenzialmente pericolose, che afferiscono perciò alla particolarità e alla realtà
Sicurezza
[
dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a 2”: dunque,
il PSC analizza i rischi connessi a situazioni di congestione delle aree di
lavoro specifici per il singolo cantiere
[
del singolo cantiere. Quindi, tutti i
costi di messa in sicurezza dei luoghi di
lavoro, di ordine generale, prescritti dal
D.Leg.vo 81/2008, sono commpresi nei
prezzi unitari dei lavori (per esempio,
DPI - segnaletica di salute e sicurezza - sistemi di protezione dai rumori,
dagli agenti chimici, dalle apparcchiature elettriche, dagli agenti biologici
e fisici - formazione e informazione
del personale - programmazione delle
attività - ecc.), mentre sono esclusi dal
prezzo dei lavori, e pertanto da aggiungere a parte, solo quei costi di sicurezza, di ordine speciale, correlati alla
singolarità del cantiere, alla congestione delle aree di lavoro e alla gestione
delle interferenze e sovrapposizioni di
lavorazioni in sito, dettagliati specificamente al punto 4.1.1. dell’allegato XV
del D.Leg.vo 81 - 2008.
Tant’è che il comma 1 dell’art. 39 del
D.P.R. 207/2010 - Piano di sicurezza
e di coordinamento - prevede che “il
piano di sicurezza e di coordimamento
è il documento complememtare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere
l’organizzazione delle lavorazioni più
idonea, per prevenire o ridurre i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle
eventuali fasi critiche del Processo di
costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano
contiene misure di concreta fattibilità,
è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo
quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La
stima dei costi della sicurezza derivanti
I prezzi contrattuali
comprendono anche una
quota per spese ordinarie
di sicurezza incluse
nel costo unitario
e dipendenti dalla sovrapposizione di
più fasi lavorative e dall’interferenza
delle attività di più imprese esecutrici
che operano nello stesso luogo di lavoro (sia contemporaneamente che in
tempi diversi). Il principio che i prezzi
contrattuali comprendono anche una
quota per spese ordinarie di sicurezza
trova conferma anche nella formazione dei prezzari ufficiali del settore dei
lavori pubblici ove, di regola, i costi di
sicurezza generali afferenti a ogni singola voce di lavorazione sono inclusi
in quota parte nel relativo prezzo unitario; tale aliquota definisce il costo
standard di sicurezza specifico per
ciascuna voce di prezzo, determinato tenendo conto delle caratteristiche
peculiari della rispettiva categoria di
lavoro. Nello specifico, detta quota di
costi di sicurezza fa parte delle spese
generali comprese nei prezzi unitari
dei lavori che per norma includono
oneri attinenti alla sicurezza; difatti,
le “spese generali” sono finalizzate, tra
l’altro, alla compensazione dei costi di
impianto e di esercizio del cantiere e
di tutti gli oneri contemplati nel citato
art. 32 del D.P.R. 207/2010 che, all’uopo, elenca: le spese per l’installazione,
la manutenzione, l’illuminazione e il
ripiegamento finale del cantiere, ivi
inclusi i costi per l’utilizzazione di aree
diverse da quelle poste a disposizione
dal committente, le spese per attrezzi
e opere provvisionali e per quant’altro
occorre all’esecuzione piena e perfetta
dei lavori, le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio
delle attrezzature e dei mezzi d’opera
di cantiere, le spese per idonei locali
attrezzati da mettere a disposizione
dell’ufficio di direzione lavori, le spese
di adeguamento del cantiere agli standard di sicurezza in osservanza del
D.Leg.vo 81/2008, gli oneri generali
e particolari previsti dal capitolato
speciale di appalto che di norma com-
Pag 13
Sicurezza
Pag 14
[
• in parte necessarie per adeguare il
cantiere ai canoni di salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro previsti dal D.Leg.
vo 81/2008 e, pertanto, i relativi costi
(ovvero quelli pertinenti a gabinetti,
locali per lavarsi, spogliatoi, refettori,
[
prendono la recinzione del cantiere,
la viabilità interna del cantiere, gli
allacciamenti alle reti dei sottoservizi, gli impianti di servizio del cantiere per la fornitura elettrica e idrica,
le attrezzature fisse di cantiere quali
baraccamenti, gru e altri impianti e
macchine di lavoro, la direzione tecnica di cantiere, la guardiania, i premi
per polizze assicurative e quant’altro.
Da quanto finora osservato, si deduce
che gli oneri di sicurezza da esaminare nel PSC si identificano nei costi
cantieristici strumentali all’esecuzione in sicurezza dei lavori, connessi
perciò all’adozione di tutte le misure
di prevenzione e protezione previste
dal coordinatore per la progettazione
in ordine alle interferenze e alle sovrapposizioni dei lavori da realizzare
a opera delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, nonché in base a
contingenze di lavoro particolari e pericolosi e perciò di potenziale rischio
per la salute dei lavoratori, correlate
alla singolarità del cantiere e alla specificità delle lavorazioni da eseguire.
Una particolare considerazione va
fatta in merito agli apprestamenti inventariati nell’allegato XV.1 del D.Leg.
vo 81/2008; detti apprestamenti comprendono ponteggi, trabattelli, ponti
su cavalletti, impalcati, parapetti,
andatoie, passerelle, armature delle
pareti degli scavi, gabinetti, locali per
lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di
ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere. Trattasi di misure di
sicurezza:
Tutti gli elementi destinati
a servizio delle attività
di costruzione devono
garantire il rispetto
dei requisiti di sicurezza
locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie,
recinzioni di cantiere) sono già compresi nei prezzi unitari di contratto,
ex art. 32 comma 4 lett. o), del Reg;
• in parte correlate all’esecuzione in
sicurezza delle specifiche lavorazioni
appaltate e, perciò, i relativi costi (ovvero quelli afferenti a ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi) sono integrativi al prezzo dei lavori, ex art. 32
comma 4 lett. e), del D.p.R. 207/2010.
Anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con precedenti determinazioni in materia di sicurezza
(cfr. determine nn. 37/2000 e 2/2001),
seppure oramai superate dalle recenti
determinazioni del 26/07 /2006 n. 4 e
del 05/03/2008 n. 3, aveva indicato in
linea di principio che “le spese complessive della sicurezza (Scs) derivano
dalla somma dei costi diretti (SRPi)
-relativi alle misure e procedure di
sicurezza obbligatoriamente previste
per ogni singola lavorazione e pertanto già valutati nella determimaziome
dei prezzi unitari compresi nei relativi
elenchi - e dei costi speciali (SSS) - riferiti alle misure di sicurezza relative
allo specifico cantiere non comprese nei
costi diretti di cui sopra”.
Pertanto, per la stima dei costi diretti
(SRPi: spese unitarie per la sicurezza
incluse nel prezzo della lavorazione
medesima, ex art. 32 comma 4 del
D.p.R. 207/2010), l’Autorità aveva
quindi previsto che “dai prezzi unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scorporata una quota afferente alla
sicurezza, in una misura percentuale
variabile da determinarsi analiticamemte”; per il calcolo dei costi speciali
(SSS: spese speciali della sicurezza),
invece, “il progettista della sicurezza
era tenuto ad effettuare un computo metrico estimativo”. Tuttavia, con
Sicurezza
[
li inclusa nei prezzi unitari è sempre
calcolata in base ad una percentuale
compresa tra il 13 e il 15% (cfr art. 34
del D.p.R. 554/99) (ora art. 32 D.p.R.
207/2010), oggi il trasferimento delle
opere provvisionali e dei baraccamen-
[
successiva determifiazione n. 4/2006
l’Autorità precisa che “Alcune voci di
costo, che in base al D.M. 145/2000
(ora art.32 D.p.R. 207 /2070) afferivano alle spese generali di cantiere a
carico dell’impresa, rientrano ora tra
gli “apprestamenti” in forza dell’elencazione contenuta nell’allegato I, l°
cpv del D.p.R. 222/2003 (ora allegato
XV.1 punto 1. del D.Leg.vo 81/2008) e,
pertanto, sono integralmemte riconducibili al costo della sicurezza e devono
essere escluse dal ribasso…
Oggi infatti la normativa, con il citato allegato 1 al D.p.R. 222/2003 (ora
allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008),
definisce apprestamenti, con elencazione esemplificativa, “i ponteggi, i
trabattelli, gli impalcati, le passerelle,
le andatoie”, oltre che “i bagni, i refettori, gli spogliatoi ...” etc., tutti elementi
che, benché destinati funzionalmente a
servizio delle attività di costruzione o
di altre attività connesse, devono garantire prioritariamente, attraverso le
loro caratteristiche intrinseche nonché
in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei requisiti di
sicurezza e di igiene”; in particolare,
tali voci di costo, imputabili ora agli
oneri di sicurezza, sono riferite “ai
mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi del D.Leg.
vo 626/94 (ora D.Leg.vo 81/2008),
alle recinzioni di cantiere, nonché alle
opere provvisionali propriamente dette
(ponteggi, trabattelli, etc.) e i baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi,
refettori etc)”. Altresì, “posto che la
componente relativa alle spese genera-
Anche le opere provvisionali
devono integralmente
afferire alla sicuezza e i
relativi costi non rientrare
nel ribasso d’asta
ti dall’ambito delle S.G. a quello della
sicurezza può comportare l’esigenza di
rideterminare l’incidenza delle spese
generali su valori percentuali inferiori
a quelli fissati dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese.
In secondo luogo, si pone il problema
di imputare il costo delle attrezzature
che svolgono una funzione sostitutiva
delle opere provvisionali (ponti mobili,
cestelli), ma che in base alla legge sono
da considerare spese generali.…
In altri termini, si tratta di verificare se
le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla
sicurezza ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad
operare la prassi precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo
delle opere provvisionali strettamente
strumentali all’esecuzione delle varie
lavorazioni. Difatti, attraverso una
esegesi della disposizione ora indicata,
tra gli apprestamenti rientrerebbero
solo le opere provvisionali necessarie
“ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori” in cantiere,
cosicché, non subendo modificazione ad esempio - la distinzione tra ponteggi
“di servizio” e ponteggi “di sicurezza”,
solo questi ultimi sarebbero computati
tra gli oneri di sicurezza. Tale interpretazione, per quanto non irragionevole
sul piano astratto, sarebbe però di non
agevole applicaziome, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra
quanto (un apprestamento o parte di
esso) è destimato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e
quanto afferisce invece ad altre funzioni. Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una
inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal
ribasso. Questo nuovo orientamento
del legislatore, distaccandosi da quello risalente al D.M. 145/2000, sembra
Pag 15
Sicurezza
Pag 16
[
singolo cantiere, il progettista della sicurezza deve predisporre un puntuale computo metrico estimativo per la
determinazione analitica del relativo
importo che non va assoggettato al
ribasso d’asta. Viceversa, i “costi della
[
peraltro coerente con la generale evoluzione del quadro normativo verso un
consolidamento e rafforzamento della
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri”.
Inoltre, la lista di cui all’aIlegato XV.
1 del D.Leg.vo 81/2008 va considerata
come un’elencazione indicativa e non
esauriente degli elementi essenziali per la stima dei costi di sicurezza;
ciò sta a significare che qualora l’appalto richiedesse la realizzazione di
ulteriori apprestamenti straordinari,
supplementari o differenti a quelli
previsti nell’allegato XV.1, i relativi
costi vanno aggiunti alla stima degli
oneri di sicurezza del PSC. L’ Authority rileva ancora che una parte dei costi
della sicurezza è per legge a carico del
datore di lavoro, in quanto connessi
agli obblighi impostigli dal D.Leg.vo
81/2008 per la messa in sicurezza del
cantiere inteso come luogo di lavoro:
tali oneri di ordine generale sono definiti dall’Authority “costi della sicurezza ex lege”; mentre i costi di sicurezza
attinenti alla singolarità del cantiere
e alla specificità delle condizioni di
lavoro in cui si opera sono quantificati in modo puntuale nel PSC e
remunerati contrattualmente all’impresa: tali oneri specifici sono definiti
dall’Authority “costi della sicurezza
contrattuali”. Pertanto, i “costi della
sicurezza contrattuali” “vanno riconosciuti integralmente all’appaltatore,
in quanto derivanti dall’ingerenza
del committente nelle scelte esecutive
dell’impresa, che deve conformarsi alle
indicazioni del PSC… quindi, il PSC
in base al disposto dell’art. 7 comma 1
del D.P.R. 222/2003 (ora punto 4.1.1
dell’allegato XV D.Leg.vo 81/2008)
deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel
cantiere, alla gestione delle interferenze
o sovrapposizioni, nonché quelle degli
apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello
specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione”.
Per la stima dei “costi di sicurezza
contrattuali”, espressamente elencati
al punto 4.1.1 dell’allegato XV e unito
allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008 e
riferibili alle specifiche esigenze del
Solo una quota
delle spese per i dispositivi
di protezione individuale va
aggiunta all’importo
dei lavori
sicurezza ex lege” non vanno compresi nella stima del PSC, in quanto sono
“intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi
unitari, come le spese per i dispositivi di
protezione indiuiduale (DPI), nonché i
cosiddetti “costi generali” per l’adegua-
mento dell’impresa al D.Leg.vo 626/94
(ora D.Leg.vo 81/2008), ossia la formazione, l’informazione, la sorveglianza
sanitaria, etc”.
Alla luce del quadro normativo esaminato e delle varie interpretazioni
che ne sono conseguite, si deduce che
tutti i costi della sicurezza afferenti
allo specifico cantiere vanno quantificati per essere sottratti all’applicazione del ribasso d’asta, ma solo una
parte di essi va aggiunta integralmente all’ importo dei lavori per la relativa
compensazione suppletiva, e quindi:
a) i costi di sicurezza c.d. “ex-lege”
contenuti nei prezzi unitari dei lavori e perciò inclusi nelle relative spese
generali, in linea con quanto stabilito
dall’art. 82 comma 3-bis del D.Leg.vo
163/2006 (come modificato dall’art.
32 comma 7-bis del decreto legge
27.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9.8.2013 n. 98),
sono compresi nell’importo dei lavo-
Sicurezza
[
gru e altri impianti e mezzi d’opera),
sono compresi nell’importo dei lavori computato in progetto e, pertanto,
vanno scorporati da questo per escluderli dal ribasso d’asta;
c) i costi che afferiscono alle misure di
[
ri computato in progetto e, pertanto,
vanno scorporati da questo per escluderli dal ribasso d’asta (per esempio,
i DPI, la segnaletica di salute e sicurezza tipica per tutti i cantieri e per le
attrezzature utilizzate, i dispositivi di
sicurezza obbligatori dell’attrezzatura
e dei macchinari impiegati, i costi di
formazione e informazione del personale, i costi di programmazione delle
attività, etc);
b) i costi che afferiscono alle misure di
sicurezza ordinarie, inclusi nelle spese
generali dei prezzi unitari di contratto,
come previsto dall’art. 32 comma 4 del
D.P.R. 207/2010, che seppure annoverabili tra i c.d. “costi ex lege” riguardano
però la specificità del singolo cantiere
(per esempio, la recinzione perimetrale, la viabilità interna, gli allacciamenti
alle reti di sottoservizi, gli impianti di
servizio per fornitura elettrica e idrica,
le attrezzature e le opere provvisionali
fisse di cantiere quali baraccamenti,
La quota dei costi di sicurezza previsti nelle spese
generali è compresa tra
il 13 e il 17% del prezzo
dell’intero lavoro
sicurezza speciali, c.d. “costi contrattuali”, non compresi nei prezzi unitari di
contratto ex art. 32 comma 4 lett. e), del
D.P.R. 207/2010, vanno sommati all’importo dei lavori computato in progetto
e non assoggettati al ribasso d’asta.
Ai punti a) e b) sopra elencati appar-
tengono, quindi, la quota dei costi di
sicurezza previsti nelle spese generali,
queste valutate in misura percentuale compresa tra il 13% e il 17% del
prezzo di lavoro, che attengono all’assolvimento degli obblighi di legge
dell’appaltatore in materia di sicurezza con riferimento al singolo cantiere;
tale quota afferisce agli oneri previsti
dall’art. 32 del D.p.R. 207 /2010 per
l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale del
cantiere, e comprende:
a) gli apprestamenti, quali recinzione del cantiere, gabinetti, locali per
lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di
ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, baraccamenti vari di stoccaggio;
b) le attrezzature, quali impianti per la
fornitura di acqua e di energia elettrica e per scarico fognario, gru, macchine e mezzi d’opera;
c) le infrastrutture, quali viabilità carrabile e pedonale interna di cantiere,
aree di stoccaggio di materiali e rifiuti
di cantiere;
d) i costi di sicurezza previsti all’art. 32
comma 4 lett, o), del D.P.R.207/2010,
pertinenti all’adeguamento del cantiere alle norme di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al D.Leg.vo
81/2008 (per esempio i tipici costi di
uso comune per tutti i cantieri, quali
DPI, segnaletica di salute e sicurezza,
dispositivi di sicurezza obbligatori per
l’attrezzatura e i macchinari impiegati, costi di formazione e informazione
del personale, costi di programmazione delle attività, ecc). Al punto c) appartiene la quota dei costi di sicurezza
correlati alla particolarità del contesto
cantieristico in cui si opera e alle specifiche contingenze esecutive dei lavori, indicati al punto 4.1.1. dell’allegato
XV e unito allegato XV.1 del D.Leg.
vo 81/2008.
Tale quota comprende:
a) gli apprestamenti, quali ponteggi,
trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle,
armature delle pareti degli scavi, recinzione di aree di lavoro a rischio
di interferenza con altre lavorazioni;
b) le attrezzature, quali impianto di
messa a terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche, impianto
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Sicurezza
Pag 18
rigor di logica, però, gli apprestamenti ibridi dovrebbero essere valutati in
misura proporzionale alla funzione
cui assolvono: se per esempio i ponteggi sono utilizzati per l’esecuzione
in sicurezza dei lavori di pittura di una
parete, essi, assolvendo a una doppia
funzione di servizio e di sicurezza, andrebbero valutati in quota parte per la
sicurezza e in quota parte per l’esecuzione del lavoro, mentre se i ponteggi
sono montati per evitare il rischio di
caduta dall’alto per la realizzazione di
una copertura a tetto, essi vanno valutati nella loro interezza come opera di
sicurezza non essendo materialmente
necessari per l’esecuzione dei lavori.
A ogni modo, l’Autorità ha fissato
un punto fermo per le opere a uso
promiscuo, prevedendo sempre e comunque la prevalenza della funzione
di sicurezza. Corre l’obbligo di puntualizzare, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con circolare del 30/10/2012 n. 4536,
[
[
antincendio, impianto di evacuazione fumi;
c) i mezzi e servizi di protezione collettiva, quali segnaletica di sicurezza,
avvisatori acustici, attrezzature per
primo soccorso, illuminazione di
emergenza, mezzi estinguenti, servizi
di gestione delle emergerze;
d) le eventuali opere accessorie ai lavori appaltati necessarie ai fini della
sicurezza per lo sfasamento spaziale
e/o temporale delle lavorazioni interferenti;
e) le misure di coordinamento relative
all’uso comune da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi,
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
f) le particolari procedure operative
previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza, quali per esempio
la puntellatura di solai, pareti o fabbriche per evitarne il crollo durante
i lavori, la realizzazione di paratie di
sostegno di pareti di scavo a rischio
di cedimento e quindi a difesa dell’incolumità degli operai contro il rischio
di seppellimento, le opere di sbarcamento e deviazione da corsi d’acqua
per la protezione da allagamento e da
dissesto dell’area di lavoro e quindi
contro il rischio di annegamento o di
seppellimento degli operai, ecc.;
g) altre misure preventive e protettive
e ulteriori DPI previsti per le sole lavorazioni interferenti.
È il caso di evidenziare che taluni
apprestamenti, quali i ponteggi per
esempio, sono praticamente da considerarsi mezzi d’opera ibridi, finalizzati cioè sia alla sicurezza degli operai che alla concreta esecuzione dei
lavori, tuttavia, essi, sia se impiegati
come strumenti di sicurezza che come
strumenti di servizio, vanno comunque aggiunti agli oneri di sicurezza
per il loro intero valore, come chiarito dall’Authority che a tal proposito,
nella più volte richiamata determinazione n. 4/2006, ha dichiarato che gli
apprestamenti elencati al punto 4.1.1.
dell’allegato XV e unito allegato XV.1
del D.Leg.vo 81/2008 devono comunque essere considerati nella loro interezza come costi di sicurezza anche
in presenza di un uso promiscuo. A
I costi della sicurezza di
un’opera non assogettabili
a ribasso evono essere
privi della quota di utile
d’impresa
che “Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che
rappresentano quella parte del costo di
un’opera non assoggettabile a ribasso
d’asta, sono da ritenersi comprensivi
unicamente della quota relativa alle
spese generali e sono privi della quota
di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza, non
soggetti - per legge - a ribasso d’asta in
sede di offerta, sono sottratti alla logica
concorrenziale di mercato”.
Il punto 4.1.4. dell’allegato XV del
D.Leg.vo 81/2008 stabilisce che “i
costi della sicurezza così individuati,
sono compresi nell’importo totale dei
Sicurezza
[
[
za, i cui costi sono compresi nei prezzi
unitari di progetto, e l’altro attinente
alle attività speciali di sicutezza, i cui
costi sono aggiuntivi al prezzo dei lavori; le attività speciali di sicurezza,
in particolare, riguardano le lavorazioni interferenti per la presenza in
sito, anche non contemporanea, di
più esecutori, nonché le specifiche
situazioni di rischio e relative procedure di messa in sicurezza del cantiere
correlate alla sua unicità e alle singolari contingenze operative dei lavori.
I costi della sicurezza compresi nei
prezzi unitari dei lavori, come specificati ai precedenti punti “a” e “b”, sono
quantificati anche ai fini della verifica di anomalia delle offerte di gara
ex art. 86 comma 3-bis del D.Leg.vo
763/2006.
Alla luce di quanto enucleato, si propongono due metodi procedurali per
la quantificazione dei costi di sicurezza in fase di progetto e in fase di
esecuzione.
Gli oneri per la sicurezza
sono incorporati nel prezzo
delle opere previste
dal progetto messo
in essere dall’appalto
lauori, ed individuano la parte del
costo dell’opera da non assoggettare
a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici”.
A tal riguardo è opportuno fare un
chiarimento: l’espressione normativa
“I costi della sicurezza... sono compresi nell’importo totale dei lavori” non
deve interpretarsi nel senso che gli
oneri di sicurezza sono incorporati
integralmente nel prezzo dei lavori
dell’appalto, cioè nei prezzi delle categorie d’opera previste in progetto, ma
va invece intesa in senso estensivo ovvero che l’importo complessivo posto
a base d’asta comprende sia il prezzo
dei lavori veri e propri, includente
anche i costi generali della sicutezza,
che il prezzo delle ulteriori lavorazioni specifiche per l’attuazione delle misure di sicurezza del singolo cantiere
considerato nella sua esclusività.
Dunque, i costi di sicurezza elencati al punto 4.1.1. dell’allegato XV del
D.Leg.vo 81/2008 vanno suddivisi
praticamente in due capitoli: uno relativo alle attività ordinarie di srcurez-
a) Fase di progetto
Dall’importo dei lavori progettati,
quantiticato nel computo metrico
estimativo di progetto, si detrae il valore dei “costi di sicurezza compresi
nei prezzi unitari dei lavori” computato nella stima analitica degli oneri
di sicurezza, al fine di determinare la
parte dell’importo a base d’asta da assoggettare a ribasso; la predetta stima
analitica degli oneri di sicurezza comprende anche la quantificazione dei
“costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori” da remunerare a parte.
Ergo, l’importo complessivo da porre
a base d’asta è riportato nella tabella 1.
b) Fase di esecuzione:
tab. 1
Fase di progetto
1) importo dei lavori stimati nel computo metrico di progetto
di cui per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori
2) costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori
- sommano i costi di sicurezza complessivi
- importo totale a base d’asta
di cui: per lavori euro (€ 100000-4000) per oneri di sicurezza complessivi
importo totale a base d’asta euro
€ 100000
€ 4000
€ 3000
€ 7000
= € 96000
= € 7000
€ 103000
€ 3000
€ 103000
(soggetti a ribasso d’asta)
(non soggetti a ribasso d’asta)
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Sicurezza
Pag 20
il PSC (o con il progetto ove il PSC
non è previsto), si rende ineluttabilmente necessario adeguare le quantità
e i costi computati nella stima progettuale degli oneri di sicurezza in ordine alla nuova organizzazione effettiva
del cantiere e alle relative misure di
sicurezza sviluppate nei piani e nelle
proposte dell’impresa, nel rispetto dei
seguenti criteri:
• Per la stima delle opere di sicurezza congruenti tra POS e PSC, o tra
POS e progetto quando il PSC non
è previsto, si adeguano le quantità
preventivate alle variazioni introdotte, restando tuttavia invariati i prezzi
unitari contrattuali. Difatti, il principio di invariabilità dei prezzi pattuiti
è imposto dall’art 100 comma 5 del
D.Leg.vo 81 il quale recita che “in
nessun caso le eventuali integrazioni
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”.
• Per la stima delle opere di sicurezza comprese nel POS ma diverse da
quelle previste nel PSC, o in progetto
quando il PSC non è presente, si con-
[
[
L’impresa appaltatrice presenta alla
stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e
comunque prima della consegna dei
lavori, il POS e le eventuali proposte
integrative del PSC, oppure al POS
unisce il PSS per gli appalti ove non è
previsto il PSC. Le soluzioni operative
e organizzative del cantiere contemplate nei predetti piani (Pos e PSS)
esibiti dall’appaltatore e le eventuali
proposte integrative avanzate dallo
stesso, possono determinare variazioni ai costi di sicurezza conteggiati
nel PSC, ove previsto, o in progetto.
Pertanto, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), o
il RP ove il CSE non è presente, in
sede di verifica di congruità dei piani
dell’esecutore preordinata alla loro
approvazione, deve controllare se per
quarantità e/o per tipologia le opere
di sicurezza previste dall’appaltatore
nei propri piani si discostino sostanzialmente da quelle preventivate nel
PSC, o in progetto quando il PSC
non è previsto, in ragione della diversa organizzazione del cantiere impostata dall’impresa e della dotazione di
macchine e mezzi d’opera in possesso
dell’imprenditore. In tale eventualità,
nel momento in cui il CSE approva il
POS e le proposte integrative al PSC
(o il RP approva il POS e il PSS per
gli appalti ove non è previsto il PSC)
così come presentati dall’appaltatore
e senza prescrizioni di coerenza con
Il costo della sicurezza
stabilito in progetto è il
massimale invalicabile
per quel tipo di spesa e va
indicato negli atti
cordano i relativi nuovi prezzi da inserire in contabilità in sostituzione dei
prezzi delle opere precedenti sostituite dalle nuove opere proposte dall’esecutore. La quantificazione delle opere
variative e sostitutive deriva dalla necessità di adeguare i costi di sicurezza
alla dotazione tecnologica (attrezzature e macchine di cantiere) dell’impresa e all’organizzazione funzionale
e operativa che l’appaltatore, in forza
della sua autonomia imprenditoriale,
intende dare all’impianto di cantiere;
• In conseguenza delle predette variazioni di quantità e di prezzo, la
somma complessiva degli oneri di
sicurezza stimata in contratto può diminuire ma mai aumentare, seppure
le modificazioni e le integrazioni proposte dall’appaltatore e assentite dalla
stazione appaltante comportano maggiori costi per l’impresa o costi diversi
in ragione di incrementi di quantità
d’opera o di differenti tipologie di attrezzature da uttilizzare.
La condizione che il costo della sicurezza stabilito in progetto rappresenta
il massimale fisso e perciò invalicabile per tale tipo di spesa, ne consegue
dal fatto che esso è esplicitamente
indicato in misura fissa negli atti di
gara e l’aggiudicatario, nel momento
in cui ha partecipato alla procedura di appalto formulando la propria
offerta (che contiene anche il costo
fisso della sicurezza), ha ipso facto
accettato come congruo l’importo
Sicurezza
[
[
degli oneri di sicurezza nella misura
stabilita nel bando di gara e confermata nella sua offerta; inoltre, non è
ammesso che fatti propri imprenditoriali, relativi all’organizzazione e alla
gestione dell’appalto e alle risorse ed
equipaggiamenti aziendali, possano
importare un aggravio di spesa per la
stazione appaltante. Viceversa, qualora si configuri una minore spesa per
effetto delle variazioni introdotte dai
piani di sicurezza dell’esecutore, essendo l’appalto un contratto a prestazioni corrispettive, necessariamente
occorre rideterminare il nuovo importo ridotto dei costi di sicurezza in
quanto la stazione appaltante non può
pagare all’appaltatore un prezzo non
corrisposto da una prestazione.
Quando le predette circostanze di
revisione degli oneri di sicurezza ne
determinano una riduzione economica, va predisposta la relativa variante
di progetto con detrazione di spesa,
per l’adeguamento delle previsioni
progettuali alle nuove contingenze
che si sono configurate in ordine al
POS e alle proposte dell’appaltatore,
con conseguente riduzione dei costi
di sicurezza.
Ai fini del pagamento, i costi di sicurezza sono contabilizzati per stati
di avanzamento unitamente ai lavori
eseguiti dall’appaltatore, in funzione
delle quantità di opere di sicurezza
realizzate e allibrate negli atti contabili sotto due capi: uno pertinente
La quantificazione
delle spese generali
da decurtare dai prezzi
unitari non è facilmente
determinabile
alle partite degli oneri di sicurezza
suppletivi all’importo dei lavori, l’altro attinente allee partite degli oneri
di sicurezza inclusi nell’importo dei
lavori e perciò da scorporare ai soli
fini dell’applicazione del ribasso d’asta sulla parte residua, come riportato
nella tabella 2.
In ultimo, è il caso di fare cenno anche
a un altro metodo di computo dei costi
di sicurezza in fase progettuale, il quale
presuppone che tutti gli elementi di
costo indicati al punto 4.1.1. dell’allegato XV del D.Leg.vo 87/2008 sono
da ritenersi integralmente suppletivi all’importo dei lavori progettati e,
quindi, vanno calcolati in modo analitico e non assoggettati a ribasso d’asta.
Tale criterio comporta però la necessità
di ridurre l’aliquota delle spese generali
comprese nei prezzi unitari di progetto, proporzionalmente alla quota dei
costi di sicurezza in tali spese inclusi
e che invece sono quantificati a parte
analiticamente nella stima degli oneri
di sicurezza.
In proposito, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha puntualizzato nella determina n. 4/2006
che “... posto che la componente relativa alle spese generali inclusa nei prezzi
unitari è sempre calcolata in base ad
una percentuale compresa tra il 13 e
il 15% (cf, art.34 del D.P.R. 554/99),
oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall’ambito
delle S.G. a quello della sicurezza può
comportare l’esigenza di rideterminare
l’incidenza delle spese generali su valori
percentuali inferiori a quelli fissati dalla
norma, onde evitare di pagare due volte
le stesse spese”. È palese che la quantifi
cazione delle quote di spese generali
da decurtare ai rispettivi prezzi unitari non è di semplice determinazione
e, quindi, tale metodo risulta essere di
fatto poco pratico.
Costo del personale
tab. 2
Fase di esecuzione
1) importo dei lavori computati negli atti contabili
di cui per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori
2) costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori
- sommano i costi di sicurezza complessivi computati negli atti contabili
3) Importo totale lordo del SAL
di cui: per lavori € (50.000-3000) per oneri di sicurezza complessivi
importo totale a base d’asta euro
= € 47.000
= € 5000
€ 52.000
4) Ribasso d’asta del 10% da applicare ai lavori
al netto degli oneri di sicurezza
€ 47000 x 10% =
5) Importo netto SAL
€ 50.000
€ 3000
€ 2000
€ 5000
€ 2.000
€ 52.000
(soggetti a ribasso d’asta)
(non soggetti a ribasso d’asta)
€ 47.000
€ 47.300
Pag 21
Sicurezza
Alla luce del dispositivo dell’art. 82
comma 3-bis del D.Leg.vo 763/2006
(come modificato dall’art. 32 comma
7-bis del decreto legge 21.6.2013 n.
69 convertito con modificazioni nella
legge 9.8.2013 n. 98) il quale prevede
che: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo
del personale, valutato sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale,
delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo
livello e delle misure di adempimento
alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”, si rende
necessario redigere:
a) in fase progettuale tre tipi di computi metrici: uno per determinare il
“costo complessivo dei lavori”, uno
per determinare il “costo del personale” compreso nell’importo dei lavori, uno per determinare il “costo della
sicurezza” sia per la parte compresa
nell’importo dei lavori che per la parte
suppletiva. L’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta è determinato
al netto del costo del personale e del
costo della sicurezza.
b) in fase esecutiva tre contabilità:
ESEMPIO DI SAL
N.
art.
di
di
ord
E.P.
Indicazioni dei lavori
e delle provviste
LAVORI A MISURA
unità di
misura
LAVORI A CORPO
quantità
prezzo
unitario
a
b
IMPORTO
AVANZAMENTO
LAVORI
percentuale
di
avanzamento
c
Importo
lavori
a corpo
d
parziale
e=(exd):100
4.300
770.930,23
33.150,00
e=axb
totale
e
LAVORI A CORPO
1
OGI - Edifici Civili e Industriali
LAVORI A MISURA
2
1
Scavo di Sbancamento
mc
1.600,00
2,00
3.200,00
A) Sommano i lavori a corpo e a misura
36.350,00
COSTO DEL PERSONALE
3
OGI - Edifici Civili e Industriali
4
Scavo di Sbancamento
4.300
mc
1.600,00
192.732,50
0,50
8.287,50
800,00
B) Somma il costo del personale
9.087,50
ONERI DI SICUREZZA
Oneri di sicurezza compresi nei prezzi di appalto
5
OGI - Edifici Civili e Industriali
6
Scavo di Sbancamento
4.300
mc
1.600,00
0,05
12.000,00
516,00
80,00
C) Sommano gli oneri di sicurezza
596,00
Oneri di sicurezza suppletivi
7
Impianto di messa a terra
ml
200,00
5,50
1.100,00
8
Segnaletica di sicurezza
n
10
3,00
30,00
D) Sommano gli oneri di sicurezza
1.130,00
A detrarre il ribasso d’asta del 10% sull’importo dei lavori depurato del costo del personale e degli o di sicurezza
(A-B-C) € 36.350,00 - 9.087,50 - 596,00 = € 26.666,50
-2.666,65
E) Ribasso d’asta € 26.666,50 = Restano nette (A+D - E)
34.813,35
Il direttore dei lavori
Il coordinatore per l’esecuzione
Pag 22
Sicurezza
ESEMPIO DI QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D’ASTA
A.1) Lavori a corpo
1.450.000,00
A.2) Lavori a misura
300.000,00
A.3) Lavori in economia: quota soggetta a ribasso d’asta
15.000,00
quota non soggetta a ribasso d’asta
35.000,00
in uno
50.000,00
sommano 1.800.000,00
A.4) Costo del personale non soggetto a ribasso d’asta
650.000,00
A.5) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A.4.1) Oneri compresi nei prezzi di appalto
30.000
A.4.2) Oneri aggiuntivi
20.000
sommano
50.000,00
in uno 2.500.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Lavori in economia esclusi dall’appalto principale, ivi incluse le prestazioni e somministrazioni da rimborsare su fattura
50.000,00
B.2) Rilievi, accertamenti e indagini, compresi prove, sondaggi, studi e verifiche
30.000,00
B.3) Indagini geologiche, compresi sondaggi e prove di laboratorio
B.4) Oneri per procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 95 e 96 d.lg. 163/2006
B.5) Allacciamenti ai pubblici servizi
15.000,00
20.000,00
B.6) Costi di acquisizione, espropriazione e occupazione aree e immobili
B.7) Accantonamento ex art, 133 comma 3 d.lg.163/2006 per aggiornamento del prezzo chiuso dell’appalto e
accantonamento ex art. 133 commi 4 e 7 d.lgs. 163/2006 per revisione del prezzo di appalto
B.8) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo
oppure incentivo per progettazione, direzione lavori e collaudo ex art. 92 d.lgs. 163/2006
150.000,00
80.000,00
2000.000,00
50.000,00
B.9) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di supporto al responsabile del procedimento
10.000,00
B. 10) Oneri per verifica e validazione del progetto ex art. 112 d.lgs. 163/2006
50.000,00
B.11) Spese per commissioni giudicatrici di gara
5.000,00
B.12) Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara ex art. 80 d,lgs, 163/2006
10.000,00
B.13) Spese per opere d’arte di abbellimento ex legge 717/1949 e DM 23.3.2006
50.000,00
B.14) Spese per acquisizione dei pareri di legge
10.000,00
B.15) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in contratto (ex art. 167 comma 7 d.p.r,207/2010
e altre spese per verifiche ordinate dal direttore dei lavori a norma di contratto, il cui pagamentoè effettuato in fattura
20.000,00
B.16) IVA sui lavori di cui al punto A) al 21%
525.000,00
B.17) IVA sulle spese di cui ai punti da B.1 a B.15 al 21%
157.500,00
B.18) Contributi CIG
500,00
B.19) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti
250.000,00
in uno 1.683.000,00
Totale 4.183.000,00
una per determinare il “costo complessivo dei lavori”, una per determinare il “costo del personale” compreso nell’importo dei lavori, una per
determinare il “costo della sicurezza”
sia per la parte compresa nell’ importo
dei lavori che per la parte suppletiva.
La contabilità relativa al costo complessivo dei lavori è redatta in base
agli articoli contabili illustrati al
titolo IX della parte II del D.P.R.
207/2010, mentre per la contabilità
relativa al costo del personale e al
costo della sicurezza si ritiene utile
redigere i relativi registri di contabilità con uniti sommari del registro
di contabilità (e, per i costi di sicurezza supplementari, anche il libretto
delle misure), i cui resoconti contabili confluiscono tutti nello stato di
avanzamento dei lavori ove assoggettare a ribasso d’asta solo la parte di
spesa afferente ai lavori depurata del
costo del personale e del costo della
sicurezza. In questa pagina e nella
precedene un esempio di SAL e un
esempio di Quadro economico.
Pag 23
il Triangolo
Approfondimento
Tecnico
di Rachele Bonetti
Ape, nuovi obblighi
e sanzioni, in caso
di compravendita
e locazione
Con l’approvazione definitiva del ddl n 1299 e del decreto legge
n. 145 recante interventi urgenti del piano “Destinazione Italia”, il
Senato ha introdotto nuove regole in merito alla certificazione
energetica. Per quanto concerne i requisiti per diventare
certificatori energetici, viene estesa la pletora di tecnici che
possono redigere l’APE senza frequentare il corso di 80 ore
I
l Senato ha approvato il decreto “Destinazione Italia” con il quale sono
state confermate le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare
certificatori energetici e le modalità
di rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE) negli atti di compravendita e
locazione immobiliare. Nella fattispecie
durante le trattative (di compravendita o di
locazione) i venditori e locatori devono «ren-
Pag 24
dere disponibile» al potenziale acquirente o al
nuovo conduttore l’«attestato di prestazione
energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio) e
naturalmente, in caso di compravendita o di
registrazione del contratto di locazione, dovrà
essere fisicamente consegnato rispettivamente all’acquirente e al conduttore. In caso
di compravendita o locazione di un edificio
prima della sua costruzione, il venditore o
«locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica
dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
Nei contratti di compravendita o nei nuovi
contratti di locazione soggetti a registrazione
deve essere inserita «apposita clausola» con la
quale l’acquirente o il conduttore dichiara di
aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine
alla attestazione della prestazione energetica
degli edifici.
In caso di compravendita, il proprietario che
viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di
prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000
euro e non superiore a 18.000 euro, mentre
in caso di nuovo contratto di locazione le sanzioni saranno non inferiori a 300 euro e non
Approfondimento
Tecnico
Gli obblighi e le sanzioni in casi di inadempienza / 1 Allegazione APE
Tipologia di contratto Obbligo di Allegazione APE Sanzione per inadempienza
Atti di trasferimento a titolo oneroso
(es. compravendita) sì Atti di trasferimento a titolo gratuito
(donazione) no//
Locazione singola unità immobiliare
con durata superiore a 3 anni
no
//
Locazione singola unità immobiliare
con durata sino a 3 anni
no
//
Locazione intero edificio
sì
da 1.000 a 4.000 Euro
sì
da 500 a 2.000 Euro
Locazione intero edificio
con durata non superiore a 3 anni
da 3.000 a 18.000 Euro
Gli obblighi e le sanzioni in casi di inadempienza /2 Dotazione APE
Tipologia di contratto Obbligo di Dotazione APE Sanzione per inadempienza
Atti di trasferimento a titolo oneroso
(es. compravendita) sì Atti di trasferimento a titolo gratuito
(donazione) sì
Locazione singola unità immobiliare
con durata superiore a 3 anni
sì
da 300 a 1.800 Euro
Locazione singola unità immobiliare
con durata sino a 3 anni
sì
da 300 a 1.800 Euro
Locazione intero edificio
sì
da 300 a 1.800 Euro
sì
da 300 a 1.800 Euro
Locazione intero edificio
con durata non superiore a 3 anni
da 300 a 1.800 Euro
non prevista
Il caos normativo provocato da quattro diversi decreti e leggi sulla Certificazione Energetica degli edifici ha sollevato numerosi dubbi negli operatori. Ecco la sintesi dei provvedimenti in tre tabelle riassuntive di obblighi e sanzioni suddivise per tipologia di contratti
superiori a 1.800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è
punito con una sanzione amministra-
tiva non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene
estesa la pletora di tecnici che possono redigere l’APE senza frequentare il
corso di 80 ore. In pratica, l’obbligo del
corso è stato cancellato per i laureati in:
ingegneria aerospaziale e aeronautica,
biomedica, dell’automazione, delle
telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territo-
Pag 25
Approfondimento
tecnico
Gli obblighi e le sanzioni in casi di inadempienza /3 Inserimento Clausola
Tipologia di contratto Obbligo di Allegazione APE Sanzione per inadempienza
Atti di trasferimento a titolo oneroso
(es. compravendita) sì Atti di trasferimento a titolo gratuito
(donazione) no
Locazione singola unità immobiliare
con durata superiore a 3 anni
sì
da 1.000 a 4.000 Euro
Locazione singola unità immobiliare
con durata sino a 3 anni
sì
da 500 a 2.000 Euro
Locazione intero edificio
sì
da 1.000 a 4.000 Euro
Locazione intero edificio
con durata non sueriore a 3 anni
sì
da 500 a 2.000 Euro
da 3.000 a 18.000 Euro
//
In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti. In caso di omissioni, per
esempio, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali di multe che
vanno da 3.000 a 18.000 euro, in caso di trasferimento immobiliare da 1.000 a 4.000
euro per i contratti di locazione, da 500 a 2.000 euro per i contratti di locazione non
superiori a 3 anni. L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate
riale urbanistica e ambientale; scienze
e tecnologie della chimica industriale.
Mentre, tra i diplomi che permettono
la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti
anche quelli in aeronautica, energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica
e metalmeccanica. Le nuove figure si
aggiungono a quelle già previste dalla
normativa. In riferimento ai tecnici
che per essere abilitati alla redazione
dell’APE devono dimostrare di essere
in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale,
di specifico corso di formazione per la
certificazione energetica degli edifici,
viene confermata la nuova durata del
corso che da 64 ore diventa di 80 ore.
La Regione Lombardia è inoltre entrate nel merito approvando due delibere,
la n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e
la n. X/1216 del 10 gennaio 2014. Con
la prima delibera vengono ridefiniti
gli impianti termici, includendo ora
tra le tipologie anche gli apparecchi a
Pag 26
biomassa installati in modo fisso e gli
impianti di climatizzazione estiva di
potenza superiore a 12 kW, andando
quindi a definire tempistiche e modalità manutentive. Per gli impianti
centralizzati condominiali, sarà compito dell’amministratore o del trezo responsabile produrre il bollino blu da
affiggere alla centrale termica.
La seconda delibera riprende la normativa nazionale sull’ampliamento
dei titoli di studio che possono essere
abilitati al ruolo di certificatore energetico, la trasformazione della denominazione, a far data dal 15 gennaio
2014, dell’Attestato di certificazione
energetica in Attestato di prestazione
energetica (APE).
il Triangolo
Saggio legale
d’interesse al minimo
storico, ecco come
si calcola
Imposte e tasse
di Mascia Pagani
Il saggio è passato da 2,5 all’1 per cento all’anno con decorrenza
dal 1° gennaio 2014. Il saggio legale si applica ai rapporti tra
cittadino e Stato (in primis nelle pendenze fiscali), e nei contratti
in cui tra le parti non è stato stabilito un interesse diverso. Viene
determinato dal tasso d’inflazione e dai rendimenti dei titoli di
stato a dodici mesi
I
l Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridotto il saggio legale di
interesse dal 2,5% all’1%. Il provvedimento è contenuto in un decreto
emesso lo scorso 12 dicembre 2013.
La decisione fa riferimento alle “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo
1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’Economia e delle
Finanze può modificare detta misura sulla
base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno.
Tenuto conto del rendimento medio annuo
lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, sussistendone i presupposti, l’attuale saggio degli interessi è
passato dal 2,5 all’1 per cento all’anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Il saggio legale di interesse si applica a:
• rapporti tra cittadino e Stato (in primis le
pendenze fiscali),
• contratti in cui non è stato stabilito un
interesse diverso tra le parti.
Come si calcola? Si tiene conto di due parametri:
• il tasso dell’inflazione annuo,
• i rendimenti medi dei titoli di Stato a 12
mesi.
Questi parametri negli ultimi anni sono
cresciuti: l’inflazione è passata dall’1,7%
del novembre 2010 al 3,4% del novembre
2011. I Bot sono passati da un rendimento lordo a gennaio 2011 di circa il 2% a
quasi il 6% di dicembre dello stesso anno.
Il saggio legale di interesse è passato dal
10% del 1990 al 5% dell’anno successivo.
Nel 2010 era sceso sino all’1% per risalire al
2% la scorsa stagione. Dal 1° gennaio 2014
Pag 27
Imposte
e tasse
è quindi tornato all’1%.
Che cosa cambia? In ambito fiscale,
per esempio, cambiano i costi del
ravvedimento operoso.
Secondo il DLgs 472/97, art. 13, chi
effettui un insufficiente versamento
di tributi o non effettui totalmente il
versamento, può beneficiare, versando spontaneamente, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, di uno
sconto delle sanzioni. L’ omesso o insufficiente pagamento delle imposte
dovute in base alla dichiarazione dei
redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o
insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto
d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento, purché si paghino
gli interessi, calcolati al tasso legale
annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato
a quello in cui viene effettivamente
eseguito, il conteggio degli interessi
deve venire eseguito sulla base delle
seguenti percentuali: 2,5% fino al 3112-2013, 1% dal 1-1-2014.
Tasso
Periodo
dal
Riferimento normativo
al
1,00%
01.01.2014
2,50%
01.01.2012
31.12.2013
D.M. 12.12.2011
1,50%
01.01.2011
31.12.2011
D.M. 12.12.2010
1,00%
01.01.2010
31.12.2010
D.M. 12.12.2009
3,00%
01.01.2008
31.12.2009
D.M. 12.12.207
2,50%
01.01.2004
31.12.2007
D.M. 12.12.2003
3,00%
01.01.2002
31.12.2003
D.M. 12.12.2001
3,50%
01.01.2001
31.12.2001
D.M. 12.12.2000
2,50%
01.01.1999
31.12.2000
D.M. 12.12.1998
5,00%
01.01.1999
31.12.1998
L. 23.12. 19996 n. 662 art 2 c. 185
10,00%
01.01.1999
31.12.1996
Art. 1 L. 26.11.1990, n 353
5,00%
01.01.1999
31.12.1999
Art. 1284 codice civile
Pag 28
D.M. 12.12.2013
Imposte
e Tasse
L’inflazione si misura per mezzo di un indice dei prezzi al consumo, uno strumento statistico che rileva
le variazioni dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo degli effettivi
consumi delle famiglie in uno specifico anno. L’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per
l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo
(IPCA). Il Foi si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. È usato per
adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).
Percentuali di aumento annuali, maturate in ciascun mese rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, ridotte al 75%,
Anno
Genn.
Febbr.
Mar.
Apr.
Mag.
Giu.
Lug.
Ago.
Sett.
1978
Ott.
Nov.
Dic.
9,225
8,700
8,925
1979
9,675
10,050
10,275
10,725
10,875
11,025
11,175
11,625
12,600
13,650
14,025
14,850
1980
16,050
16,275
15,975
15,900
15,525
15,525
16,200
16,200
15,900
15,375
16,125
15,825
1981
14,550
14,625
15,075
14,925
15,375
15,450
14,700
14,400
13,725
13,950
13,650
13,425
1982
12,975
12,525
12,075
11,625
11,400
11,400
11,925
12,900
12,900
12,900
12,525
12,225
1983
12,300
12,300
12,300
12,450
12,300
12,000
11,550
10,275
10,200
9,975
9,750
9,600
1984
9,375
9,150
9,000
8,700
8,400
8,400
7,875
7,800
7,350
6,825
6,450
6,600
1985
6,450
6,450
6,450
6,600
6,600
6,525
6,525
6,450
6,225
6,375
6,450
6,450
1986
6,000
5,700
5,400
4,950
4,800
4,725
4,425
4,425
4,350
3,825
3,525
3,225
1987
3,375
3,150
3,150
3,150
3,150
3,075
3,300
3,375
3,750
3,975
3,900
3,825
1988
3,750
3,675
3,675
3,750
3,675
3,675
3,675
3,750
3,600
3,525
3,975
4,125
1989
4,275
4,725
4,800
5,025
5,100
5,250
5,200
5,025
4,950
5,100
4,800
4,875
1990
4,800
4,650
4,575
4,350
4,275
4,200
4,275
4,725
4,725
4,650
4,875
4,800
1991
4,875
5,025
4,950
5,025
5,100
5,175
5,025
4,725
4,650
4,575
4,650
4,500
1992
4,575
4,050
4,200
4,200
4,275
4,125
4,125
3,975
3,900
3,750
3,675
3,600
1993
3,225
3,375
3,150
3,150
3,000
3,150
3,300
3,300
3,150
3,225
3,150
3,000
1994
3,150
3,150
3,150
3,075
3,075
2,775
2,700
2,775
2,925
2,850
2,775
3,075
1995
2,850
3,225
3,675
3,900
4,125
4,350
4,200
4,350
4,350
4,300
4,500
4,350
1996
4,125
3,750
3,375
3,375
3,225
2,925
2,700
2,550
2,550
2,250
1,950
1,950
1997
1,950
1,800
1,650
1,275
1,200
1,050
1,200
1,125
1,050
1,200
1,200
1,125
1998
1,200
1,350
1,280
1,350
1,275
1,350
1,350
1,425
1,350
1,275
1,125
1,125
1999
0,975
0,900
1,050
1,200
1,200
1,125
1,275
1,200
1,350
1,350
1,500
1,575
2000
1,575
1,800
1,875
1,650
1,725
2,025
2,025
2,025
1,950
1,950
2,025
2,025
2001
2,325
2,250
2,100
2,325
2,250
2,175
2,025
2,025
1,950
1,950
1,725
1,725
2002
1,725
1,725
1,800
1,800
1,725
1,725
1,725
1,875
1,950
1,950
2,025
2,025
2003
2,025
1,875
1,950
1,875
1,800
1,725
1,875
1,875
1,875
1,800
1,800
1,725
2004
1,500
1,650
1,425
1,500
1,575
1,650
1,575
1,575
1,350
1,275
1,275
1,275
2005
1,200
1,200
1,200
1,275
1,275
1,200
1,350
1,350
1,425
1,500
1,350
1,425
2006
1,650
1,575
1,575
1,500
1,650
1,575
1,575
1,575
1,500
1,275
1,275
1,275
2007
1,125
1,125
1,125
1,050
1,050
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,725
1,950
2008
2,175
2,175
2,475
2,475
2,625
2,850
3,000
2,925
2,775
2,550
1,950
1,500
2009
1,125
1,125
0,750
0,750
0,525
0,300
-0,075
0,150
0,075
0,150
0,525
0,750
2010
0,975
0,975
1,125
1,200
1,125
0,975
1,275
1,125
1,200
1,275
1,275
1,425
2011
1,650
1,725
1,875
1,950
1,950
2,025
2,025
2,100
2,250
2,400
2,400
2,400
2012
2,400
2,475
2,400
2,400
2,250
2,325
2,175
2,325
2,325
2,025
1,800
1,800
2013
1,650
1,350
1,200
0,825
0,900
0,900
0,900
0,825
0,600
0,525
0,450
0,450
2014
0,450
Pag 29
Imposte
e Tasse
Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Percentuali di aumento rispetto all’anno precedente
(AP) ed al biennio precedente (BP), con riduzione al 75%,
Anno
Mese
Valore
2014
gennaio
107,3
2013
dicembre
107,1
2012
2011
2010
Gazzetta Ufficiale
AP
BP
Data
n.
100%
75%
100%
75%
0,6
0,450
2,7
2,025
21.01.2013
21
0,6
0,450
3,0
2,250
novembre
106,8
27.12.2013
302
0,6
0,450
3,0
2,250
ottobre
107,1
18.11.2013
270
0,7
0,525
3,4
2,550
settembre
107,2
23.10.2013
249
0,8
0,600
3,9
2,925
agosto
107,6
24.09.2013
224
1,1
0,825
4,3
3,225
luglio
107,2
24.09.2013
224
1,2
0,900
4,2
3,150
giugno
107,1
01.08.2013
179
1,2
0,900
4,4
3,300
maggio
106,9
21.06.2013
144
1,2
0,900
4,3
3,225
aprile
106,9
23.05.2013
119
1,1
0,825
4,4
3,300
marzo
106,9
22.04.2013
94
1,6
1,200
4,9
3,675
febbraio
106,7
15.03.2013
63
1,8
1,350
5,1
3,825
gennaio
106,7
28.02.2013
50
2,2
1,650
5,4
4,050
dicembre
106,5
22.11.2012
18
2,4
1,800
5,7
4,275
novembre
106,2
20.12.2012
296
2,4
1,800
5,7
4,275
ottobre
106,4
20.11.2012
271
2,7
2,025
6,0
4,500
settembre
106,4
18.10.2012
244
3,1
2,325
6,2
4,650
agosto
106,4
17.09.2012
217
3,1
2,325
5,9
4,425
luglio
105,9
22.08.2012
195
2,9
2,175
5,7
4,275
giugno
105,8
18.07.2012
166
3,1
2,325
6,0
4,500
maggio
105,6
20.06.2012
142
3,0
2,250
5,8
4,350
aprile
105,7
18.05.2012
115
3,2
2,400
5,9
4,425
marzo
105,2
17.04.2012
90
3,2
2,400
5,8
4,350
febbraio
104,8
24.03.2012
71
3,3
2,475
5,6
4,200
gennaio
104,4
29.02.2012
50
3,2
2,400
5,4
4,050
dicembre
104,0
21.01.2012
17
3,2
2,400
5,1
3,825
novembre
103,7
19.12.2011
294
3,2
2,400
5,0
3,750
ottobre
103,6
26.11.2011
276
3,2
2,400
5,0
3,750
settembre
103,2
22.10.2011
247
3,0
2,250
4,6
3,450
agosto
103,2
23.09.2011
222
2,8
2,100
4,3
3,225
luglio
102,9
23.08.2011
195
2,7
2,025
4,4
3,300
giugno
102,6
21.07.2011
168
2,7
2,025
4,1
3,075
maggio
102,5
27.06.2011
147
2,6
1,950
4,2
3,150
aprile
102,4
21.05.2011
117
2,6
1,950
4,3
3,225
marzo
101,9
23.04.2011
94
2,5
1,875
4,0
3,000
febbraio
101,5
24.03.2011
68
2,3
1,725
3,6
2,700
gennaio
101,2
28.02.2011
48
2,2
1,650
3,5
2,625
dicembre
138,4
24.01.2011
18
1,9
1,425
2,9
2,175
novembre
137,9
27.12.2010
301
1,7
1,275
2,4
1,800
ottobre
137,8
22.11.2010
273
1,7
1,275
1,9
1,425
settembre
137,5
23.10.2010
249
1,6
1,200
1,7
1,275
agosto
137,9
23.09.2010
223
1,5
1,125
1,8
1,350
luglio
137,6
25.08.2010
198
1,7
1,275
1,6
1,200
giugno
137,1
23.07.2010
170
1,3
0,975
1,7
1,275
Pag 30
il Triangolo
Direct Capitalization
un caso pratico
di stima
Estimo
di Oscar Mella
Come calcolare il valore di un immobile attraverso il suo reddito.
L’esempio di un ufficio di quattro vani e accessori posto al
secondo piano di un edificio in centro. Tutti gli indici da utilizzare
e le formule con gli indicatori economici estimativi, il calcolo
della superficie commerciale e i redditi marginali
C
ome accennato nel precedente numero, al fine di rendere
più chiaro il procedimento di
stima della Direct Capitalization, affronterò un caso pratico di stima. Ricordiamo le formule che utilizzeremo nel corso del nostro esempio. Il
primo passaggio che dobbiamo affrontare
è la ricerca del reddito marginale attraverso
la seguente formula:
Nella formula è stato eliminato il rapporto
di posizione σ, come nella formula per la
determinazione prezzo marginale il rapporto di posizione è di difficile determinazione ed essendo generalmente inferiore a
uno può essere escluso, assumendo come
reddito marginale il minore dei redditi
medi. Non possiamo dimenticarci la formula relativa la determinazione della superficie commerciale:
Fonte Google Maps - 2014 -
Pag 31
Estimo
Ed infine le formule per la determinazione del saggio di capitalizzazione:
del Valore
Reddito lordo o Reddito netto, nella
Direct Capitalization, si possono
usare redditi lordi escludendo la ricerca delle spese di parte padronale.
Questa semplificazione impone l’utilizzo di un saggio di capitalizzazione
Pag 32
lordo. Bastano quindi i dati grezzi
che utilizzeremo nella comparazione
senza ricorrere ad artificiosi meccanismi per determinare le spese.
Il nostro caso studio prende in considerazione la stima di un ufficio. Riportiamo i comparabili trovati al fine
di individuare quelli da utilizzare.
Estimo
Verifichiamo il segmento di mercato del Subject.
Come di consueto dopo un’attenta ricerca di mercato riportiamo, nella tabella sottostante, gli indici che abbiamo individuato
per affrontare la stima.
Incrociando i dati del segmento di mercato del Subject con quelli dei comparabili trovati, la scelta dovrà ricadere sui comparabili A, B, C in quanto sono quelli che presentano il medesimo segmento di mercato. Gli altri due differiscono: il primo
“D” per la localizzazione (Zona Periferica anziché Centrale), il secondo “E” per la misurazione (SEL anziché SIL).
Riportiamo i dati dei comparabili e del subject nella relativa tabella.
Pag 33
Estimo
Calcolo della superficie commerciale.
Calcolo del reddito marginale della data.
Calcolo del reddito marginale della superfici.
Pag 34
Estimo
Calcolo del reddito marginale degli impianti.
Pag 35
Estimo
Calcolo del reddito marginale del livello del piano.
Riassumiamo i dati elaborati dei redditi marginali nella relativa tabella.
Procediamo con la determinazione del Reddito del Subject.
Pag 36
Estimo
Una volta determinato il reddito del Subject, per calcolarne il valore dobbiamo procedere alla ricerca del saggio di capitalizzazione e successivamente alla applicazione della formula riportata nella premessa.
Ricerca del saggio di capitalizzazione
Calcolo dei prezzi e dei redditi attualizzati.
Calcolo del saggio di capitalizzazione.
Determinazione del Valore del bene oggetto di stima attraverso la formula della capitalizzazione diretta.
Per la determinazione del valore si può scaricare il foglio in excel dal sito:
http://www.istitutovanonimenaggio.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80:oscar-mella&catid=51:contributi-docenti&Itemid=12
Bibliografia
• Marco Simonotti-Metodi di stima immobiliare - Dario Flaccovio Editore
• AA.VV. - Codice delle valutazioni immobiliari- terza ed. Tecnoborsa
• International Valuation Standards Ottava
edizione 2007- ed. GEOVAL e CNG
• International Valuation Standards Sesta
edizione 2003- ed. GEOVAL
• Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie Ed.
Maggio 2011
• Corso GeoVal anno 2012
• A. Benvenuti e P. Frediani -La valutazione
immobiliare – Quaderni di Consulente Immobilare il sole24ore
• Mella-Negri-Vacchi - Manuale di ESTIMO
IMMOBILIARE- ed. 2013 - UTET
Pag 37
il Triangolo
Catasto
di Rachele Bonetti
Rappresentazione
in mappa
dei fabbricati
Con una nota del 15.06.2010 l’Agenzia del Territorio aveva
definito le modalità di rappresentazione in cartografia dei
fabbricati. Qui la si ripropone per i nuovi colleghi iscritti
L
a rappresentazione cartografica
di portici e tettoie è spesso causa
di sospensioni, con modalità e
intendimenti diversi a seconda
dell’Ufficio Provinciale al quale
si consegna l’atto di aggiornamento. La
Direzione Centrale Catasto e cartografia
ha risposto con una nota del 15.06.2010
ad un’interpellanza dell’Ufficio Provinciale
di Biella, che si ritiene utile riproporre in
questa sede.
[omissis]
Considerando l’Istruzione del 1970, relativa alla “Formazione delle mappe catastali
ed impiego dei relativi segni convenzionali.
Nuove istruzioni di servizio” (paragrafo 15,
dedicato alle rappresentazioni di fabbricati
ed altre costruzioni), emanata in sostituzione della precedente Istruzione I del 24 maggio 1942 e tenendo conto dell’attuale procedura di aggiornamento della cartografia
numerica, che al momento non consente di
campire poligoni tratteggiati, si ritiene utile
precisare:
Pag 38
Rappresentazione dei portici
• portico non sovrastato da area edificata e/o
terrapieno sottostante: la rappresentazione
grafica da adottare sarà una linea esterna
tratteggiata e non campita (esempio A).
ESEMPIO A: Villetta con seminterrato e con
terrapieno sottostante il portico
Catasto
ESEMPIO B: Villetta con seminterrato
sottostante anche il portico
ESEMPIO D: Tettoia appoggiata su
pilastri
ESEMPIO C: Fabbricato con balconi
sorretti da pilastri e andito arretrato
ESEMPIO D: Stazione di servizio
carburanti con chiosco e pensilina
ESEMPIO E: Fabbricato con balconi
a sbalzo e balcone centrale incassato
• portico sovrastato da area edificata
e/o con seminterrato sottostante: si
adotterà la linea continua su tutto il
perimetro, indicando la superficie del
portico con linea tratteggiata all’interno (esempio B).
zontale; la medesima simbologia si
adotterà per i balconi sorretti da pilastri o incassati e per le pensile sorrette
da uno o più pilastri con la maggior
consistenza a sbalzo come distributori di benzina ecc. (esempio C).
• tettoie sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri, la
cui rappresentazione grafica sarà a
linea intera e, qualora aderenti ad un
fabbricato, ricompresa all’interno del
perimetro dello stesso (esempio D).
• cornicioni, sporti di tetto, balconi
a sbalzo non si considerano porzioni
di fabbricato sovrastanti area edificata e quindi non si rappresentano in
mappa (esempio E).
Rappresentazione delle tettoie
• tettoie pensili aderenti ad un fabbricato: sono rappresentate con linea
tratteggiata, senza campitura, che ne
individui la proiezione sul piano oriz-
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda sempre alla citata Istruzione
VI, salvo per i problemi di rappresentazione delle campiture che, come
rilevato, non sono eseguibili con le
procedure correnti.
Pag 39
il Triangolo
Condominio
di Rachele Bonetti
Mini riforma
alla riforma
del condominio
La Legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno scorso è stata
ritoccata dal Decreto “Destinazione Italia” emanato a fine 2013
e già in vigore
L
a pubblicazione in Gazzetta del
Decreto Legge n. 145/2013 (G.U.
n. 300/2013), c.d. Destinazione
Italia ha apportato numerose
modifiche in diversi ambiti tra
i quali quello che disciplina il condominio, recentemente riformato dalla Legge n.
220/2012.
In particolare, il Decreto Destinazione
Italia ha integrato la legge di riforma della
disciplina del condominio negli edifici, apportando delle modifiche rese necessarie a
seguito dei dubbi interpretati di alcuni suoi
punti, tra i quali:
• i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di
condominio nonché i criteri, i contenuti e
le modalità di svolgimento dei corsi della
formazione iniziale e periodica;
Pag 40
• la maggioranza assembleare per l’approvazione dei lavori per il contenimento del
consumo energetico;
• alcune precisazioni in merito al registro di
anagrafe condominiale e informazioni sulle
condizioni di sicurezza degli edifici;
• la costituzione di un fondo speciale per i
lavori di manutenzione straordinaria e per
le innovazioni;
• la modifica della norma per le infrazioni al
regolamento del condominio.
In riferimento all’attività di formazione degli
amministratori di condominio, il Decreto
Destinazione Italia ha previsto l’emanazione
di un Regolamento del Ministero della Giustizia che determini i requisiti necessari per
esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri,
i contenuti e le modalità di svolgimento dei
corsi della formazione iniziale e periodica.
Viene modificato anche l’articolo 1120 relativo alle innovazioni. In particolare, sono
eliminate tra le innovazioni i lavori per il
contenimento energetico degli edifici che,
in questo modo, per poter essere deliberati,
non necessitano della maggioranza definita dal comma 2, art. 1136 del Codice civile
(ovvero un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell’edificio), ma di quella
prevista dall’art. 26, comma 2, della Legge n.
10/1991 e s.m.i., che prevede la maggioranza
agevolata di un terzo del valore dell’edificio
oltre alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea nel caso gli interventi siano individuati attraverso un attestato di prestazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato.
Per quanto concerne le attribuzioni dell’am-
normatiVa
ministratore, il Decreto Destinazione
Italia ha precisato che in riferimento
al registro di anagrafe condominiale, questo deve contenere solo i dati
relativi alle condizioni di sicurezza
delle parti comuni dell’edificio. Ricordiamo, per completezza, che il punto
6 dell’articolo 1130, 1° comma, del
Codice civile stabilisce ulteriormente che “Ogni variazione dei dati deve
essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta
giorni. L’amministratore, in caso di
inerzia, mancanza o incompletezza
delle comunicazioni, richiede con
lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro
di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in
caso di omessa o incompleta risposta,
l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il
costo ai responsabili”.
Per quando riguarda il fondo speciale
per i lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, l’art. 13
della Legge n. 220/2012 aveva apportato alcune modificazioni all’art. 1135,
comma 4 del Codice civile stabilendo
che per l’avvio delle opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni,
l’assemblea dei condomini provvede
alla costituzione di un fondo speciale
di importo parti all’ammontare dei
lavori.
Questa norma aveva come intendimento quello di garantire agli appaltatori puntualità e copertura delle
spese, ma dall’altra parte, sospinti
anche dalla crisi economica in corso,
ha finito per paralizzare gli interventi
programmati e talvolta necessari.
Per questo motivo, il Decreto Destinazione Italia ha previsto che per i
lavori che devono essere eseguiti in
base a un contratto che ne prevede il
pagamento graduale in funzione del
Editoriale
Preoccupante resta comunque la statistica su quanti nostri
colleghi non raggiungono il numero minimo annuale dei crediti formativi necessari. Ricordo che la formazione continua
è normata dalla legge e sottoposta alla discipline del codice
deontologico. Non nascondo l’imbarazzo quando qualcuno
associa l’attuale mancanza di lavoro con la necessità di aggiornarsi professionalmente, con la frase: “aggiornarsi per fare
cosa?” Certo il ragionamento è ineccepibile ma mi sento di
dire che le azioni e le scelte che si fanno nei momenti difficili
devono comunque essere guidate da un sentimento di ottimismo nel futuro. Sono un po’ diminuiti i contenziosi tra
le varie categorie professionali sulle competenze, vuoi per la
crisi generalizzata vuoi per alcuni contatti a livello nazionale
con gli ordini professionali dei laureati con buoni propositi
di accordo comunque non ancora definiti e concordati. Certo
mi è doveroso ricordare che in alcuni casi di contestazione
delle competenze professionali è stata calpestata la nostra professionalità e quel che è peggio la nostra storia. Lasciatemelo
dire, vedere e sentire giustificazioni deliranti sulla non competenza per determinati incarichi professionali mi ha fatto
male, ma ancora di più mi ha fatto male sentire rappresentanti apicali della nostra categoria dar loro ragione. Felice e
doverosa è stata la scelta del consiglio direttivo di abbassare la
quota da euro 300 a euro 290 con la possibilità di rateizzarla
in due date. Sull’argomento ci sono state discussioni sull’opportunità o meno di abbassare la quota ma ci sembrava uno
sforzo doveroso con un bilancio privo di fantasia, governato
loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in
relazione ai singoli pagamenti dovuti.
È modificato anche l’art. 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice
civile relativo alle infrazioni al regolamento di condominio. L’articolo prevedeva che per le infrazioni al regolamento di condominio potesse essere
stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro
200 e, in caso di recidiva, fino ad euro
800 (somma devoluta al fondo di cui
l’amministratore dispone per le spese
ordinarie). Il Decreto Destinazione
Italia ha previsto che l’irrogazione
della sanzione debba essere deliberata dall’assemblea con le maggioranze
di cui al secondo comma dell’articolo
1136 del Codice, ossia con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno la metà de
valore dell’edificio.
continua da pag 4
dai numeri per far quadrare entrate ed uscite.
Come sistema di informazione per tutti gli iscritti al Collegio nel corso del 2013 è previsto il mantenimento de “Il
Triangolo” e l’invio di E-Mail per le informazioni urgenti ed
importanti. C’è una novità deliberata dal consiglio: la pubblicazione online de “Il Triangolo”. L’ eliminazione del cartaceo
permette un cospicuo risparmio economico. Qui mi soffermo
per spendere una parola verso i colleghi legati affettivamente
alla pubblicazione cartacea. Rispetto le loro considerazioni,
ma mi permetto di chiedere loro di accettare questa novità
per il bene di tutto il collegio, ricordando loro che comunque
il notiziario on line è stampabile. Li ringrazio in anticipo.
In conclusione stiamo attraversando anni non facili, ma siamo
innamorati della nostra professione e siamo tutti orgogliosi di
essere geometri, questo ci spinge ad andare avanti senza paure
o freni, gli orizzonti che ci prospettano alcuni, chiamiamoli…
iettatori possono anche realizzarsi, come anche no. Mi viene
in mente quella storiella di quel vecchio ormai stanco nel suo
letto, che guarda l’amico seduto vicino al suo giaciglio e in
vena di bilanci sulla sua esistenza gli dice, ”sai nella vita ho
dedicato piu della metà del mio tempo ad preoccuparmi di
cose che non sono mai successe”. Prendiamolo come augurio
per respingere scenari indesiderati. Un saluto a tutti.
Il Presidente
del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Como
Angelo Tavecchio
Pag 41
il Triangolo
Attualità
di Roberto Piadena
Dal Meci
uno spiraglio
di ottimismo
Si è conclusa la 31esima edizione di MECI, la fiera tenutasi
dal 15 al 17 marzo a Lariofiere. La mostra dell’Edilizia Civile e
Industriale ha dimostrato che, nonostante la crisi, il territorio ha
ancora voglia di confrontarsi e di crescere. I dati parlano chiaro,
gli accessi durante tutte le tre giornate sono stati 13.700
A
nche la 31esima edizione di
Meci, la Mostra dell’Edilizia
Civile e Industriale si è chiusa registrando un successo di
pubblico che fa ben sperare
per il futuro del settore. La manifestazione,
promossa da ANCE Como e ANCE Lecco in
collaborazione con gli Ordini professionali delle due province (Architetti, Ingegneri,
Geometri e Geometri Laureati, Periti Industriali) e con il Politecnico di Milano – Polo
Regionale di Lecco, ha ottenuto riscontri
positivi in ogni evento o appuntamento in
programma. La tre giorni lariana ha confermato l’interesse e la voglia degli operatori e
professionisti presenti sul territorio di fare il
punto della situazione sul sistema e confrontarsi con esso in questo particolare momento
che tutta la filiera sta vivendo.
“Sono soddisfatto dell’affluenza registrata
nella tre giorni di MECI, soprattutto in ri-
Pag 42
ferimento alla grande partecipazione riscossa dagli eventi istituzionali e collaterali. La
speranza è che questa edizione della Mostra
dell’Edilizia Civile e Industriale possa essere
un punto di partenza per far ripartire il settore” ha affermato Davide Maspero, Presidente
del gruppo di lavoro di questa edizione della
fiera e consigliere di ANCE Como.
Temi al centro delle discussioni la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. MECI
è un appuntamento fisso annuale che ancora
una volta si è confermato essere un punto di
riferimento solido per tutto il comparto edilizio grazie ad una formula capace di venire
incontro sia alle esigenze di visitatori formati
che a quelle dei non professionisti. Ai contenuti tecnici infatti, si sono alternati momenti
dedicati all’aggiornamento in merito alle ultime novità del settore.
I dati 2014 parlano chiaro, gli accessi registrati sono stati 13.700. Tutti i visitatori hanno
approfittato di questa occasione di indubbio
rilievo per confrontarsi, informarsi e aggiornarsi a 360° su tutto ciò che riguarda la filiera
edilizia grazie ad un’area di circa 10mila metri
quadri dedicati ai 150 espositori di provenienza nazionale e grazie alla possibilità di
partecipare a workshop, seminari e convegni
realizzati ad hoc per l’occasione.
Quasi tutte le attività in programma sono
state costituite da una prima parte teorica e
da una seguente parte pratica. Come le dimostrazioni effettuate con gli allievi del corso di
qualifica triennale per “Operatore edile”. Oppure il convegno dal titolo “Climate change
and sustainable development: best practices”
Attualità
in cui, rifacendosi al tema centrale di
questa edizione della fiera, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, Graziano Salvalai, ricercatore
presso il politecnico di Milano e già ricercatore presso il Fraunhofer Institute
di Friburgo. G. Salvalai, ha illustrato
esempi concreti di sostenibilità energetica e pianificazione realizzati dal dipartimento del Politecnico di Milano.
L’obiettivo è sempre lo stesso: che vengano realizzati sempre più progetti in
linea con quelli che sono i principi di
un’edilizia sostenibile. Altro evento da
ricordare è stata la sottoscrizione del
Protocollo d’intesa relativo al progetto
Acque di Lombardia: Fiumi, Laghi e
Navigli - azione 3 - Valorizzazione del
Lago di Como grazie a un sistema integrato della mobilità a livello turistico e
infrastrutturale. Al progetto è stato riconosciuto un contributo regionale di
816.367,15 euro a valere sul finanziamento previsto dalla Legge 296/2006
(Progetti di eccellenza).
A pochi giorni dall’inizio della
31esima edizione della MECI, il Presidente del gruppo di lavoro Davide
Maspero ha tracciato uno spaccato che
analizza il mercato dell’Edilizia Civile e Industriale al momento attuale.
“Questa trentunesima edizione della
M.E.C.I. - ha detto Maspero - cade in
uno dei momenti più difficili che il settore dell’edilizia abbia mai vissuto. La
Lombardia rimane la principale piazza
immobiliare a livello nazionale, con un
fatturato di 11,8 miliardi provenienti
dal settore residenziale e 3,1 dal non
residenziale pur avendo lasciato sul
campo negli ultimi sette anni il 65%
circa del suo volume di affari, riportandosi ai livelli più bassi dell’ultimo
ventennio”.
“Ad incidere sul mancato incontro tra
domanda ed offerta - ha confermato
il presidente - è soprattutto l’inceppamento dei meccanismi del credito immobiliare: dal picco di 16,4 miliardi di
finanziamenti erogati per acquisto di
abitazioni nel 2007, si è giunti ad appena 7,3 miliardi nel 2012 e il calo è
proseguito anche nel primo semestre
del 2013, che ha evidenziato un preoccupante – 25% rispetto ai primi sei
mesi del 2012”.
Secondo le stime dell’Ance, il 2013
segna un’ulteriore caduta degli investimenti in costruzioni del 6,9% in
termini reali su base annua (in peggioramento rispetto alla stima rilasciata a
giugno 2013, pari a -5,6%). Tale valutazione negativa è stata parzialmente
mitigata dagli effetti positivi derivanti
dalla proroga e dal temporaneo potenziamento degli incentivi fiscali (55% e
65%) relativi agli interventi di ristrut-
turazione edilizia e di riqualificazione
energetica.
Ed è proprio da qui che si potrebbe ripartire. Dalle opportunità di relazione
e aggiornamento che ogni operatore,
che voglia essere protagonista di un
sistema delle costruzioni che sta cambiando, deve cogliere per vincere la
crisi: rendere sostenibili ed efficienti
gli spazi abitati del futuro.
Pag 43
il Triangolo
Albo
Tutti gli aggiornamenti
dell’albo professionale
Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014
Iscrizioni
n Albo
Nominativo
Residenza
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
GIARDIELLO MIRIAM
CONSONNI PAOLO
CAPOVILLA ANDREA
MARELLI SAMUELE
BIANCHI YURI
MOSTES MICHELE
TRASCIATTI JESSICA
MOLINARO MIRKO
INTROZZI STEFANO
LANFRANCONI MARIO
RIVA RAFFAELLO
CANTALUPPI ALESSANDRO
GEROSA DAVIDE
Cantù
Brenna
Inverigo
Cantù
Cantù
Nesso
Inverigo
Lipomo
Cucciago
S. Fedele Intelvi
Fino Mornasco
Albavilla
Lurago d’Erba
Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014
Iscrizioni
n Albo
Nominativo
Residenza
3012
3013
3014
3015
3016
3017
VIGO ELISABETTA
CASTELNUOVO STEFANO
CITTONI MATTEO
GIAU GIUSEPPE
FAMIANI MATTEO
CHIAPPELLI ALBERTO
CRovellasca
Pusiano
Dongo
Erba
Como
Eupilio
Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014
Iscrizioni
n Albo
Nominativo
Residenza
3012
3013
3014
3015
3016
3017
VIGO ELISABETTA
CASTELNUOVO STEFANO
CITTONI MATTEO
GIAU GIUSEPPE
FAMIANI MATTEO
CHIAPPELLI ALBERTO
Rovellasca
Pusiano
Dongo
Erba
Como
Eupilio
Seduta del Consiglio Direttivo del 03 aprile 2014
Pag 44
Iscrizioni
n Albo
Nominativo
Residenza
3018
3019
MARELLI LUCA
COLOMBO MAURIZIO
Erba
Locate Varesino
Vita
di
Collegio
Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2013
Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2013
Cancellazioni
n Albo
Nominativo
Residenza
Iscriz. Praticanti
n Albo
Nominativo
Residenza
2458
2662
2906
2400
2980
BIANCHI SILVIA
PROIETTI ADALBERTO
PERI DENNIS
MILANI FILIPPO PAOLO
BIANCHINO JACOPO
Cirimido
Mariano Comense
Guanzate
Gravedona
Cernobbio
2304
2305
2306
Blevio
Beregazzo con F.
Olgiate Olona
Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014
Cancellazioni
n Albo
Nominativo
1493
1871
890
1499
2624
1915
2899
879
2160
1837
2420
2190
239
2429
2606
2301
2966
2843
1929
388
2351
2924
1104
918
2729
2956
574
NAVA CESARE
Pontelambro
ROSSI GIOVANNI
Como
BARRI SANDRO
Cermenate
BRUNELLI TONINO
Mozzate
GORLA ALESSANDRO
Lomazzo
MERGA STEFANO
Dongo
BUSCATO CRISTINA
Figino Serenza
PAGANI GIUSEPPE
Lurago Marinone
VIGANO’ ROBERTO
Carugo
CRIMENI ROBERTO
Olgiate Comasco
CASARTELLI ANDREA
Beregazzo con F.
MILLEFANTI UMBERTO
Mozzate
PONTIGGIA CARLO
Pontelambro
TAGLIABUE FABIO
Erba
BORRONI GABRIELE
Cantù
CALLORI LUCA
Gera Lario
BRALLA ANGELICA
Cavargna
QUINTIERI DOMENICO
Erba
SOLDANI GIANCARLO
Schignano
GANDOLFI ORESTE
Inverigo
MELGA GIULIO
Musso
CARUGATI ALICE
Cantù
MOLINARI MARCO
Tavernerio
CATTANEO GIOVANNI CARLO Mariano Comense
MARTIGNONI FAUSTO
Carbonate
MESSINA LUCA
Fino Mornasco
POZZI CARLO
Inverigo
BERGNA TORNELLI LUCA
LUNJA DANIJELA
REGUZZONI TAMARA
Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014
Iscriz. Praticanti
n Albo
Nominativo
Residenza
2307
2308
2309
2310
2311
2312
Tavernerio
Como
Plesio
Porlezza
Lurago Marinone
Cantù
Residenza
CASARTELLI GIORGIO
DELLI CARRI LORENZO
GILARDONI LUCA
GRECO MARIO
PACELLO ROCCO
SACCONE LORIS
Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014
Iscriz. Praticanti
n Albo
Nominativo
Residenza
2313
2314
2315
2316
2317
Bregnano
Erba
Rovellasca
Como
Faloppio
ALLIEVI GIULIA
COCCHIARARO FABRIZIO
LA DONNA SIMONE
VASILE GIUSEPPE
SCIASCIA ARMANDO
Seduta del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2014
Iscriz. Praticanti
n Albo
Nominativo
2318
2319
Residenza
BROSIO GONZALO NICOLAS Cantù
GRECO GIOVANNI BATTISTA Lenno
Seduta del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2014
Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014
Iscriz. Praticanti
n Albo
Nominativo
Residenza
Cancellazioni
n Albo
Nominativo
Residenza
2320
2321
Lurago Marinone
Cermenate
2828
298
BESIO LUIGI
FANTONI GIULIO
Grandate
Como
Seduta del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2014
Cancellazioni
n Albo
Nominativo
Residenza
548
2618
1590
CARNELLI GIACOMO
CANTARO ALESSANDRA
PINI GIAN BATTISTA
Barni
Fino Mornasco
Bulgarograsso
GRIMOLDI BARBARA
MALAKE’ CHADI
Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014
Canc. Praticanti
n Albo
Nominativo
Residenza
2309
GILARDONI LUCA
Plesio
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IL TRIANGOLO
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del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como
Numero 1/2014
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n. 204 del 26 ottobre 1968
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