il Triangolo RIVISTA TRIMESTRALE D’INFORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Ape, nuovi obblighi e sanzioni in caso di compravendita e locazioni La Cassazione boccia i Comuni: sbagliate le revisioni degli estimi catastali Appalti pubblici: i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta Saggio legale d’interesse al minimo storico, ecco come si calcola Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Como 01 / 2014 POSA IL PRIMO MATTONE NEL TUO CANTIERE ISCRIVITI ALL’ALBO DEI GEOMETRI Collegio dei Geometri e dei G eometri L aureati della P rovincia di C omo www.geometri.co.it n° 01 anno XIX Aprile 2014 spedizione posta elettronica certificata [ 04 ] > Cultura & Territorio Como dall’alto. La funicolare come mezzo per la lettura del paesaggio cittadino (Seconda parte) [ 05 ] > Giurisprudenza La Cassazione boccia i Comuni: sbagliate le revisioni degli estimi catastali [ 09 ] > Sicurezza Appalti pubblici: i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta [ 12 ] > Approfondimento Tecnico Ape, nuovi obblighi e sanzioni, in caso di compravendita e locazione [ 24 ] > Imposte & Tasse Saggio legale d’interesse al minimo storico, ecco come si calcola [ 27 ] > Estimo Direct Capitalization un caso pratico di stima [ 31 ] > Catasto Rappresentazione in mappa dei fabbricati [ 38 ] > Condominio Mini riforma alla riforma del condominio [ 40 ] > Attualità Dal Meci uno spiraglio di ottimismo [ 42 ] > Vita di Collegio Tutti gli aggiornamenti dell’albo professionale [ 44 ] index indice > Editoriale Collegio Geometri, è tempo di bilanci il Triangolo Editoriale di Angelo Tavecchio Collegio Geometri, è tempo di bilanci Preoccupante resta la statistica su quanti colleghi non raggiungono il numero minimo annuale dei crediti formativi necessari allo svolgimento della professione. Va ricordato che la formazione continua è normata dalla legge e sottoposta alla disciplina del codice deontologico. E qualcuno associa la mancanza di lavoro con la necessita` di aggiornarsi C ari colleghi, maggio è tempo di bilanci e numeri del nostro collegio che qui vi riassumo. Nel corso del 2013 si sono iscritti all’Albo professionale 36 nuovi geometri. Al 31 dicembre 2013 gli iscritti erano 1053. Si sono cancellati 49 geometri, dei quali 45 per dimissione, 1 per trasferimento ad altri Collegi, 3 per decesso. I nuovi iscritti come praticanti durante il 2013 sono stati 43 geometri neo-diplomati. Agli esami di abilitazione, tenuti presso la sede dell’Istituto Tecnico Sant’Elia di Cantù dal 22 ottobre a fine novembre 2013, si erano iscritti 80 geometri praticanti dei quali solo 31 sono stati abilitati. Il risultato non è sicuramente soddisfacente. Certamente è ancora senza risposta la domanda delle domande e cioè: quanto la scuola tecnica oggi è distante dalla professione vera e propria. Le tesi sono due, una incolpa l’inutilità del periodo di praticantato, l’altra incolpa le metodologie scolastiche di insegnamento della nostra professione. Personalmente penso che la scuola è fatta per insegnare, per far crescere quelli che restano indietro e non per giudicarli, giustificando, a volte, il fallimento dell’insegnamento con l’incapacità di apprendere da parte dello studente. Il praticantato presso gli uffici professionali deve far respirare l’aria della professione partendo anche dalle insidie che comporta lavorare come libero professionista nella società di oggi. Società diventata, o forse sempre stata, il teatro dove vanno in scena tutte le peggiori abitudini delle persone scorrette, che con il loro comportamento scoraggiano i giovani, che guardano alla società, non senza ragione, come una giungla piena di insidie. Incontrano il peso delle responsabilità che impongono di adottare le varie normative, determinando la scelta di sempre più giovani a professare gli adempimenti meno rischiosi, facendo così perdere ad intere generazioni l’esperienza e purtroppo anche la competenza, in tutti quei campi che hanno reso nobiltà alla figura del geometra attraverso gli anni, fino a meritare l’aggettivo di professione polivalente. Per combattere questo fenomeno, il consiglio direttivo continua e continuerà con la politica che l’aggiornamento professionale debba essere per quanto possibile gratuito per i seminari e a pagamento senza utili per i corsi abilitanti e di specializzazione. Devo rilevare che ci sono state discussioni sull’argomento, qualcuno ha sostenuto che i corsi organizzati con la Cooperativa non potevano essere gratuiti, che la medesima doveva avere il suo tornaconto. La Cooperativa però riporta a bilancio cifre a cinque zeri, cifre tali da poter traghettare questo periodo di crisi non soltanto pagando le spese della locazione dei seminari, spese comunque messe a disposizione dal collegio per alcune migliaia di euro, ma anche sostenendo effettivamente l’organizzazione dei corsi e non partecipando solo per la parte economica, se rinunciasse agli utili per un certo periodo, azzererebbe così la parte economica che il collegio le versa, riducendo di fatto le spese a bilancio e, soprattutto, l’incidenza dei costi organizzativi a carico degli iscritti. (continua a pag. 41) Pag 4 il Triangolo Como dall’alto. La funicolare come mezzo per la lettura del paesaggio cittadino Cultura & Territorio di Gianluca Scacchi (Seconda parte) La vista delle città dall’alto consente di cogliere chiaramente il perimetro del nucleo storico all’interno delle antiche mura, la regolare trama delle vie che lo solcano, il waterfront sul Lario, i borghi storici all’esterno della città murata e tutt’intorno le espansioni recenti che, negli ultimi decenni, hanno colmato gli spazi della conca cittadina risalendo, sovente e in modo anche aggressivo, le pendici al contorno I n questo secondo articolo pongo maggiormente l’attenzione su aspetti specifici del paesaggio urbano che, sfruttando la piacevole e comoda opportunità offerta dalla risalita in funicolare da Como a Brunate, non risulta difficoltoso analizzare dall’alto. Propongo di apprezzare e comprendere ciò che vediamo utilizzando, oltre che le sensazioni intimamente soggettive che suscita un paesaggio certamente ricco qual è “Como dall’alto”, gli strumenti tecnici che ci offre il Piano di Governo del Territorio recentemente approvato dal Comune di Como. Il vasto lavoro dell’Ufficio di Piano cittadino che è confluito nel P.G.T. è uno stimolo per cogliere alcune sollecitazioni che i pianificatori hanno voluto offrire. Tali cognizioni e conoscenze possono essere acquisite usando solamente due tavole grafiche del Piano: l’elaborato 6. Carta della classificazione del tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole e l’elaborato 7. Carta dei valori simbolici del Documento di Piano, agevolmente acquisibili, come tutta la documentazione del Piano di Governo del Territorio dal sito www.comune.como.it Pag 5 Cultura & Territorio IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO La vista delle città dall’alto consente di cogliere chiaramente il perimetro del nucleo storico all’interno delle antiche mura, la regolare trama delle vie che lo solcano, il waterfront sul Lario, i borghi storici all’ esterno della città murata e tutt’intorno le espansioni recenti che, negli ultimi decenni, hanno colmato gli spazi della conca cittadina risalendo, sovente e in modo anche aggressivo, le pendici al contorno. La richiamata tavola 6 classifica il tessuto urbano con approccio tale da suggerire una lettura diversa rispetto alle sensazioni immediate sopra riportate. L’ elaborato propone una visione strategica anche attraverso il lessico che, sin dalla legenda, evidenzia una classificazione del tessuto edilizio esistente relazionata con le prospettive future, in qualche misura improntata al fare. L’ edificato è suddiviso nelle seguenti categorie: a) la città storica da tramandare, b) la città esistente da valorizzare. La città storica da tramandare La classificazione dal Piano delle Regole, derivante da una attenta lettura storica sia edilizia, sia urbanistica del tessuto urbano consolidato, utilizza per la “citta-storica” gli elementi visibili nello stralcio della legenda della tavola 6 pubblicato nella pagina qui a fianco. È interessante notare come nella “città da tramandare” vengano individuati, oltre agli immobili di antica costruzione, elementi che connotano l’ambiente urbano come le cortine edilizie nonché gli elementi tipologico-architettonici che emergono dalla norma. La città storica, in legenda CT1, costituita dalla “città murata” e dai “borghi antichi”, riprende, con buona fedeltà, l’impronta del costruito che la mappa catastale del 1858 proponeva (Il Triangolo – IV, 2013). Altra categoria importante, forse meno attesa e derivante da una nuova lettura del contesto urbano cittadino, è rappresentata dal CT3 - Tessuto o immobili altamente qualificati o contemporanei di pregio testimoniale. Questi ambiti, in rosso nello stralcio della tavola 6 riprodotta nella pagina qui a fianco (in giallo l’area CT1), sono l’esito di una analisi del territorio che per la prima volta distingue all’interno del tessuto edificato non prettamente storico ambiti o edifici significativi. La vista dall’alto, utilizzando la funicolare come piacevole strumento d’indagine paesaggistica, offre riscontri significativi circa questa impostazione. Pag 6 Cultura & Territorio Stralcio della tavola 6 del P:G:T di Como Pag 7 Cultura & Territorio La ricchezza e la varietà degli elementi censiti è immediatamente evidente osservando la tavola, così come interessante appare, nella legenda, il criterio di questo censimento che s’addentra nella realtà sociale della città, nonché nella sua storia che permane sotto forma di elementi costruiti. Sono evidenziati come “simbolici”, in quanto rappresentativi della vita collettiva, ad esempio i luoghi: del potere civile, del potere religioso, sacri, dell’istruzione e della cultura, della relazione, della civiltà industriale, della civiltà contadina. [ [ La città esistente da valorizzare Il tessuto edilizio consolidato (T.U.C.) “ordinario” ricade in questa casistica che, in un’ottica di approfondimento anche programmatico, prevede le seguenti sub-classificazioni (stralcio legenda tavola 6) Interessante è il criterio di questo censimento che s’addentra nella realtà sociale della città, nonché nella sua storia Così come simbolici sono i segni dell’età moderna, con conformazione puntuale o lineare. Il tutto all’interno di un “teatro”, di uno scenario, così composto: Qui, è interessante notare come l’approccio ampio indotto dalla nuova urbanistica e l’ambizione di “governare” fattivamente il territorio abbiano portato alla specifica indicazione di una volontà di valorizzazione, ad esempio degli ambiti in contesti paesaggistico-ambientale di valore e delle funzioni turistiche e ricettive, del territorio cittadino. Questo nell’ottica di un approccio non statico che auspica, anche tramite la trasformazione del variegato tessuto urbano consolidato, una riqualificazione diffusa e guidata. I VALORI SIMBOLICI DEL CONTESTO CITTADINO Nella tavola 7. Carta dei valori simbolici del Documento di Piano sono censiti ed evidenziati i luoghi e gli elementi urbani che hanno un valore simbolico, che in qualche modo sono, o furono, rappresentativi della vita cittadina. Gli elementi censiti sono ben 284 e, sotto il profilo della rilevanza storica, sono così distinti: Questo mosaico dei valori simbolici rende evidente la ricchezza del contesto urbano, del paesaggio antropico che, nei secoli, ha sedimentato testimonianze che rivelano le vicende cittadine passate e presenti. La conoscenza che si acquisisce addentrandosi in queste tematiche può diventare, anche in ambito professionale, consapevolezza dell’importanza e della delicatezza del nostro ruolo. ag 8 PPag 8 il Triangolo La Cassazione boccia i Comuni: sbagliate le revisioni degli estimi catastali Giurisprudenza di Rachele Bonetti La Suprema Corte: amministrazioni e Agenzie del territorio non possono procedere a riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili e sul territorio che li circonda. A rischio le entrate di molti enti locali S top alle riclassificazioni catastali operate in modo sommario e poco corretto dalle amministrazioni locali. La Cassazione boccia le procedure comunali che riclassificano le abitazioni senza provvedere a «verificare le effettive trasformazioni specifiche subite dalle unità immobiliari in questione» e, per quanto riguarda le micro zone di riferimento, omettendo di evidenziare quali significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano ci siano stati. La sentenza 2357 emessa il 3 febbraio dalla Quinta sezione della Cassazione potrebbe avere pesanti effetti sulle operazioni di cassa effettuate da molti Comuni italiani tramite le agenzie del territorio. Il dettato della Corte va infatti oltre il singolo ricorso e ridisegna il contesto corretto entro il quale devono essere effettuati i cambi di categoria e classe catastale. Molti Comuni italiani potranno essere a questo punto chiamati in causa in caso di ridefinizione delle categorie e delle classi catastali. Con una sentenza inaspettata la Quinta Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impositivo ai danni di un cittadino napoletano che si era rivolto alla Suprema Corte dopo che la Commissione Tributaria regionale aveva confermato la nuova classificazione dell’abitazione respingendo il suo ricorso nei confronti dell’Agenzia del Territorio. Secondo il ricorrente «l’attribuzione della nuova rendita è astratta e fondata su mera ipotesi dell’Ufficio: troppo generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture, enfatizzate troppo ed anche impropriamente» ed omesso di considerare che manca «ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato». Di fronte alla Cassazione l’Agenzia del Territorio ha difeso il proprio operato, basato sul criterio dell’ «estimo comparativo» (in sostanza la Pag 9 giuriSprudenza comparazione di un’abitazione con altre della microzona con caratteristiche presumibilmente analoghe) «tenendo conto delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane». Secca la risposta della Cassazione la quale in sostanza stabilisce che «quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla micro zona, in cui si colloca l’unità immobiliare». Insomma, nel primo caso, l’Agenzia del Territorio deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla micro zona, «a seguito – sottolinea la Cassazione - di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente». In sintesi, i Comuni e le Agenzie del territorio non possono procedere alle riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili e sul territorio che li circonda. Le sentenze utili alla professione Condominio, regolamento, infrazioni, sanzioni, nullità Suprema Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile Sentenza n. 820 del 16 gennaio 2014 Presidente R. M. Triola, Estensore G. A. Bursese La Cassazione ha stabilito mediante una sentenza pubblicata nello scorso gennaio che per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella fattispecie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria I giudici hanno esaminato il ricorso con il quale tre condomini di un edificio edificato a Milano avevano chiesto prima al giudice di pace, poi al tribunale ordinario, la nullità di una delibera e relativo regolamento, approvati dall’assemblea, nella parte relativa al posteggio dei veicoli all’interno delle aree condominiali. Pag 10 Secondo i tre, la delibera impugnata era contraria agli articoli 1118 e 1123 del codice civile e doveva considerarsi nulla (per impossibilità e illeicità dell’oggetto) in relazione a una sanzione prevista nello stesso regolamento a carico dei condomini nel caso avessero parcheggiato irregolarmente i propri veicoli. Il giudice di pace aveva respinto il ricorso, così pure il Tribunale di Milano secondo il quale il regolamento doveva ritenersi legittimo anche per quanto concerne “il posteggio delle auto nel cortile condominiale” perché perseguiva “la legittima finalità di dettare regole specifiche ai singoli condomini per un uso più razionale della cosa comune e una migliore prestazione dei servizi a vantaggio dell’intero condominio”. Nel provvedimento di rigetto era stato sottolineato come doveva ritenersi “legittima anche la previsione di una sanzione in caso della violazione delle norme concernenti l’irregolare parcheggio dei veicoli” mediante la rimozione dell’auto a spese del proprietario. A questo punto i condomini ribelli erano ricorsi ai giudici della Cassazione ribadendo “la violazione e falsa applicazione degli artt. 1118 e 1123 c.c.” aggiungendo anche “il vizio di motivazione in ordine alla deroga dei criteri di ripartizione delle spese fissati dalla legge o dal regolamento condominiale”. giuriSprudenza Appartamento oggetto di usufrutto e approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata (Cass. civ., sez. II, 4 luglio 2013, n. 16774) Qualora una unità immobiliare facente parte di un condominio sia oggetto di diritto di usufrutto, all’assemblea che intenda deliberare l’approvazione del preventivo di spesa per il rifacimento della facciata condominiale deve essere convocato il nudo proprietario, trattandosi di opere di manutenzione straordinaria. Fonte: CondominioWeb.com Secondo i ricorrenti, “dal regolamento condominiale approvato con la delibera impugnata (punti 1 e 3) si evince che ad ogni unità immobiliare viene attribuito un unico posto macchina sull’area condominiale di cui trattasi”. Non solo. Poiché “le spese relative all’area adibita a parcheggio ripartite fra i condomini in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno”, il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell’edificio (tra cui i cortili anche se adibiti a parcheggio) dovrebbe essere proporzionale al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene” e non inferiore. Nel caso in esame, sempre secondo i ricorrenti non c’era “proporzionalità tra i millesimi attribuiti al singolo condomino ed il godimento dello spazio condominiale che quindi non è correlato alla quota di proprietà facente capo ai singoli condomini”. Di conseguenza è “ingiusto che un condomino contribuisca alle spese in modo proporzionale alla propria quota di proprietà secondo i millesimi ma poi possa godere , in modo meno che proporzionale, del bene comune - o non goderne affatto - mentre un altro condominio contemporaneamente ne tragga un’utilità più che proporzionale rispetto ai millesimi, contribuendo in misura inferiore”. I giudici romani hanno puntualizzato che “quanto alla questione della misura di utilizzazione della cosa comune, la stessa non è certamente in rapporto con la quota maggiore o minore di proprietà del singolo condominio ed è totalmente sganciata dalle “tabelle millesimali utilizzate per il calcolo delle spese relative alla gestione del bene stesso. La materia è regolata dall’art. 1102 c.c. secondo il quale ciascun partecipante al condominio può servirsi della cosa comune, “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, secondo il loro diritto”. Invece, la disciplina di utilizzazione (con limitazione, nella specie, ad una sola vettura per unità abitativa) disposta dall’amministratore nell’ambito delle attribuzioni che gli competono a norma dell’art. 1130, primo comma, c.c. ovvero, a maggior ragione, (come nella specie) dall’assemblea, non riguarda la misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini sulla cosa comune ma raffigura una modalità d’uso della cosa stessa. Sul condomino grava quindi l’obbligo di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio, alla prestazione dei servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza delle parti comuni dell’edificio. I ricorrenti hanno quindi visto accolta solo la parte che riguarda la “non legittima e illecita sanzione regolamentare che prevede la rimozione dell’auto non in regola a spese del proprietario” perché una “sanzione pecuniaria, avente natura di pena privata a carico del condomino, contravviene alle disposizioni del regolamento stesso, quando l’ammontare di tale sanzione è superiore, pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad euro 0,05 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10329 dei 2110412008; Cass. n. 948 dei 26.01.1995). A maggior ragione dunque non è consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, perché sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato - se non eccezionalmente - il diritto di autotutela.” Pag 11 il Triangolo Sicurezza di Enzo De Falco da Quaderni di Legislazione Tecnica n 4 - 2013 Appalti pubblici: i costi della sicurezza da non assogettare a ribasso d’asta Ecco i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta dopo la modifica dell’art. 82 del D.Leg.vo 163/2006 introdotta dall’art. 32 comma 7-bis del D.L. del 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge del 09/08/2013, n. 98. Indicazioni pratiche per la fase di progetto e per la fase di esecuzione, con esempio di SAL ed esempio di Quadro economico L’ art. 82 del D.Leg.vo 163/2006 è stato di recente modificato dall’art. 32 comma 7-bis del decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 09/08/2073 n. 98, con l’inserimento del comma 3-bis che prevede: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta- Pag 12 tive sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.” Pertanto, alla luce di detto dispositivo di legge e delle altre norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, vediamo quali sono oggi i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta negli appalti pubblici. L’art. 32 del D.P.R. 207/2010 pone a carico dell’appaltatore una serie di spese correlate all’allestimento e all’esercizio in sicurezza del cantiere, tra le quali figurano quelle relative all’adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme del D.Leg.vo 81/2008, mentre sono escluse le spese di sicurezza connesse alla specificità del singolo cantiere che invece sono stimate analiticamente nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), o in progetto quando il PSC non sia previsto, e aggiunte al prezzo dei lavori. Tali spese di sicurezza speciali non comprese nel prezzo dei lavori, e perciò suppletive a esso, riguardano quei costi di sicurezza previsti al punto 4.1.1 dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008 relativi a lavorazioni interferenti eseguite da più operatori in cantiere o a contingenze di lavoro potenzialmente pericolose, che afferiscono perciò alla particolarità e alla realtà Sicurezza [ dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a 2”: dunque, il PSC analizza i rischi connessi a situazioni di congestione delle aree di lavoro specifici per il singolo cantiere [ del singolo cantiere. Quindi, tutti i costi di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, di ordine generale, prescritti dal D.Leg.vo 81/2008, sono commpresi nei prezzi unitari dei lavori (per esempio, DPI - segnaletica di salute e sicurezza - sistemi di protezione dai rumori, dagli agenti chimici, dalle apparcchiature elettriche, dagli agenti biologici e fisici - formazione e informazione del personale - programmazione delle attività - ecc.), mentre sono esclusi dal prezzo dei lavori, e pertanto da aggiungere a parte, solo quei costi di sicurezza, di ordine speciale, correlati alla singolarità del cantiere, alla congestione delle aree di lavoro e alla gestione delle interferenze e sovrapposizioni di lavorazioni in sito, dettagliati specificamente al punto 4.1.1. dell’allegato XV del D.Leg.vo 81 - 2008. Tant’è che il comma 1 dell’art. 39 del D.P.R. 207/2010 - Piano di sicurezza e di coordinamento - prevede che “il piano di sicurezza e di coordimamento è il documento complememtare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del Processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti I prezzi contrattuali comprendono anche una quota per spese ordinarie di sicurezza incluse nel costo unitario e dipendenti dalla sovrapposizione di più fasi lavorative e dall’interferenza delle attività di più imprese esecutrici che operano nello stesso luogo di lavoro (sia contemporaneamente che in tempi diversi). Il principio che i prezzi contrattuali comprendono anche una quota per spese ordinarie di sicurezza trova conferma anche nella formazione dei prezzari ufficiali del settore dei lavori pubblici ove, di regola, i costi di sicurezza generali afferenti a ogni singola voce di lavorazione sono inclusi in quota parte nel relativo prezzo unitario; tale aliquota definisce il costo standard di sicurezza specifico per ciascuna voce di prezzo, determinato tenendo conto delle caratteristiche peculiari della rispettiva categoria di lavoro. Nello specifico, detta quota di costi di sicurezza fa parte delle spese generali comprese nei prezzi unitari dei lavori che per norma includono oneri attinenti alla sicurezza; difatti, le “spese generali” sono finalizzate, tra l’altro, alla compensazione dei costi di impianto e di esercizio del cantiere e di tutti gli oneri contemplati nel citato art. 32 del D.P.R. 207/2010 che, all’uopo, elenca: le spese per l’installazione, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente, le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori, le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere, le spese per idonei locali attrezzati da mettere a disposizione dell’ufficio di direzione lavori, le spese di adeguamento del cantiere agli standard di sicurezza in osservanza del D.Leg.vo 81/2008, gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto che di norma com- Pag 13 Sicurezza Pag 14 [ • in parte necessarie per adeguare il cantiere ai canoni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dal D.Leg. vo 81/2008 e, pertanto, i relativi costi (ovvero quelli pertinenti a gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, [ prendono la recinzione del cantiere, la viabilità interna del cantiere, gli allacciamenti alle reti dei sottoservizi, gli impianti di servizio del cantiere per la fornitura elettrica e idrica, le attrezzature fisse di cantiere quali baraccamenti, gru e altri impianti e macchine di lavoro, la direzione tecnica di cantiere, la guardiania, i premi per polizze assicurative e quant’altro. Da quanto finora osservato, si deduce che gli oneri di sicurezza da esaminare nel PSC si identificano nei costi cantieristici strumentali all’esecuzione in sicurezza dei lavori, connessi perciò all’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal coordinatore per la progettazione in ordine alle interferenze e alle sovrapposizioni dei lavori da realizzare a opera delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché in base a contingenze di lavoro particolari e pericolosi e perciò di potenziale rischio per la salute dei lavoratori, correlate alla singolarità del cantiere e alla specificità delle lavorazioni da eseguire. Una particolare considerazione va fatta in merito agli apprestamenti inventariati nell’allegato XV.1 del D.Leg. vo 81/2008; detti apprestamenti comprendono ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere. Trattasi di misure di sicurezza: Tutti gli elementi destinati a servizio delle attività di costruzione devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere) sono già compresi nei prezzi unitari di contratto, ex art. 32 comma 4 lett. o), del Reg; • in parte correlate all’esecuzione in sicurezza delle specifiche lavorazioni appaltate e, perciò, i relativi costi (ovvero quelli afferenti a ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi) sono integrativi al prezzo dei lavori, ex art. 32 comma 4 lett. e), del D.p.R. 207/2010. Anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con precedenti determinazioni in materia di sicurezza (cfr. determine nn. 37/2000 e 2/2001), seppure oramai superate dalle recenti determinazioni del 26/07 /2006 n. 4 e del 05/03/2008 n. 3, aveva indicato in linea di principio che “le spese complessive della sicurezza (Scs) derivano dalla somma dei costi diretti (SRPi) -relativi alle misure e procedure di sicurezza obbligatoriamente previste per ogni singola lavorazione e pertanto già valutati nella determimaziome dei prezzi unitari compresi nei relativi elenchi - e dei costi speciali (SSS) - riferiti alle misure di sicurezza relative allo specifico cantiere non comprese nei costi diretti di cui sopra”. Pertanto, per la stima dei costi diretti (SRPi: spese unitarie per la sicurezza incluse nel prezzo della lavorazione medesima, ex art. 32 comma 4 del D.p.R. 207/2010), l’Autorità aveva quindi previsto che “dai prezzi unitari relativi alle varie lavorazioni venisse scorporata una quota afferente alla sicurezza, in una misura percentuale variabile da determinarsi analiticamemte”; per il calcolo dei costi speciali (SSS: spese speciali della sicurezza), invece, “il progettista della sicurezza era tenuto ad effettuare un computo metrico estimativo”. Tuttavia, con Sicurezza [ li inclusa nei prezzi unitari è sempre calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr art. 34 del D.p.R. 554/99) (ora art. 32 D.p.R. 207/2010), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamen- [ successiva determifiazione n. 4/2006 l’Autorità precisa che “Alcune voci di costo, che in base al D.M. 145/2000 (ora art.32 D.p.R. 207 /2070) afferivano alle spese generali di cantiere a carico dell’impresa, rientrano ora tra gli “apprestamenti” in forza dell’elencazione contenuta nell’allegato I, l° cpv del D.p.R. 222/2003 (ora allegato XV.1 punto 1. del D.Leg.vo 81/2008) e, pertanto, sono integralmemte riconducibili al costo della sicurezza e devono essere escluse dal ribasso… Oggi infatti la normativa, con il citato allegato 1 al D.p.R. 222/2003 (ora allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008), definisce apprestamenti, con elencazione esemplificativa, “i ponteggi, i trabattelli, gli impalcati, le passerelle, le andatoie”, oltre che “i bagni, i refettori, gli spogliatoi ...” etc., tutti elementi che, benché destinati funzionalmente a servizio delle attività di costruzione o di altre attività connesse, devono garantire prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonché in forza delle condizioni di uso e di manutenzione, il rispetto dei requisiti di sicurezza e di igiene”; in particolare, tali voci di costo, imputabili ora agli oneri di sicurezza, sono riferite “ai mezzi e servizi di protezione collettiva connessi agli obblighi del D.Leg. vo 626/94 (ora D.Leg.vo 81/2008), alle recinzioni di cantiere, nonché alle opere provvisionali propriamente dette (ponteggi, trabattelli, etc.) e i baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, refettori etc)”. Altresì, “posto che la componente relativa alle spese genera- Anche le opere provvisionali devono integralmente afferire alla sicuezza e i relativi costi non rientrare nel ribasso d’asta ti dall’ambito delle S.G. a quello della sicurezza può comportare l’esigenza di rideterminare l’incidenza delle spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese. In secondo luogo, si pone il problema di imputare il costo delle attrezzature che svolgono una funzione sostitutiva delle opere provvisionali (ponti mobili, cestelli), ma che in base alla legge sono da considerare spese generali.… In altri termini, si tratta di verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla sicurezza ed i relativi costi essere sottratti dal ribasso, ovvero se continua ad operare la prassi precedente di assoggettare a ribasso quanto meno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all’esecuzione delle varie lavorazioni. Difatti, attraverso una esegesi della disposizione ora indicata, tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie “ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in cantiere, cosicché, non subendo modificazione ad esempio - la distinzione tra ponteggi “di servizio” e ponteggi “di sicurezza”, solo questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza. Tale interpretazione, per quanto non irragionevole sul piano astratto, sarebbe però di non agevole applicaziome, per la difficoltà di definire un discrimine netto tra quanto (un apprestamento o parte di esso) è destimato in prevalenza a garantire la sicurezza dei lavoratori e quanto afferisce invece ad altre funzioni. Il legislatore ha dunque privilegiato una scelta definitiva attraverso una inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle tipologie di apprestamenti i cui costi vanno esclusi dal ribasso. Questo nuovo orientamento del legislatore, distaccandosi da quello risalente al D.M. 145/2000, sembra Pag 15 Sicurezza Pag 16 [ singolo cantiere, il progettista della sicurezza deve predisporre un puntuale computo metrico estimativo per la determinazione analitica del relativo importo che non va assoggettato al ribasso d’asta. Viceversa, i “costi della [ peraltro coerente con la generale evoluzione del quadro normativo verso un consolidamento e rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri”. Inoltre, la lista di cui all’aIlegato XV. 1 del D.Leg.vo 81/2008 va considerata come un’elencazione indicativa e non esauriente degli elementi essenziali per la stima dei costi di sicurezza; ciò sta a significare che qualora l’appalto richiedesse la realizzazione di ulteriori apprestamenti straordinari, supplementari o differenti a quelli previsti nell’allegato XV.1, i relativi costi vanno aggiunti alla stima degli oneri di sicurezza del PSC. L’ Authority rileva ancora che una parte dei costi della sicurezza è per legge a carico del datore di lavoro, in quanto connessi agli obblighi impostigli dal D.Leg.vo 81/2008 per la messa in sicurezza del cantiere inteso come luogo di lavoro: tali oneri di ordine generale sono definiti dall’Authority “costi della sicurezza ex lege”; mentre i costi di sicurezza attinenti alla singolarità del cantiere e alla specificità delle condizioni di lavoro in cui si opera sono quantificati in modo puntuale nel PSC e remunerati contrattualmente all’impresa: tali oneri specifici sono definiti dall’Authority “costi della sicurezza contrattuali”. Pertanto, i “costi della sicurezza contrattuali” “vanno riconosciuti integralmente all’appaltatore, in quanto derivanti dall’ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell’impresa, che deve conformarsi alle indicazioni del PSC… quindi, il PSC in base al disposto dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 (ora punto 4.1.1 dell’allegato XV D.Leg.vo 81/2008) deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione”. Per la stima dei “costi di sicurezza contrattuali”, espressamente elencati al punto 4.1.1 dell’allegato XV e unito allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008 e riferibili alle specifiche esigenze del Solo una quota delle spese per i dispositivi di protezione individuale va aggiunta all’importo dei lavori sicurezza ex lege” non vanno compresi nella stima del PSC, in quanto sono “intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione indiuiduale (DPI), nonché i cosiddetti “costi generali” per l’adegua- mento dell’impresa al D.Leg.vo 626/94 (ora D.Leg.vo 81/2008), ossia la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, etc”. Alla luce del quadro normativo esaminato e delle varie interpretazioni che ne sono conseguite, si deduce che tutti i costi della sicurezza afferenti allo specifico cantiere vanno quantificati per essere sottratti all’applicazione del ribasso d’asta, ma solo una parte di essi va aggiunta integralmente all’ importo dei lavori per la relativa compensazione suppletiva, e quindi: a) i costi di sicurezza c.d. “ex-lege” contenuti nei prezzi unitari dei lavori e perciò inclusi nelle relative spese generali, in linea con quanto stabilito dall’art. 82 comma 3-bis del D.Leg.vo 163/2006 (come modificato dall’art. 32 comma 7-bis del decreto legge 27.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9.8.2013 n. 98), sono compresi nell’importo dei lavo- Sicurezza [ gru e altri impianti e mezzi d’opera), sono compresi nell’importo dei lavori computato in progetto e, pertanto, vanno scorporati da questo per escluderli dal ribasso d’asta; c) i costi che afferiscono alle misure di [ ri computato in progetto e, pertanto, vanno scorporati da questo per escluderli dal ribasso d’asta (per esempio, i DPI, la segnaletica di salute e sicurezza tipica per tutti i cantieri e per le attrezzature utilizzate, i dispositivi di sicurezza obbligatori dell’attrezzatura e dei macchinari impiegati, i costi di formazione e informazione del personale, i costi di programmazione delle attività, etc); b) i costi che afferiscono alle misure di sicurezza ordinarie, inclusi nelle spese generali dei prezzi unitari di contratto, come previsto dall’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, che seppure annoverabili tra i c.d. “costi ex lege” riguardano però la specificità del singolo cantiere (per esempio, la recinzione perimetrale, la viabilità interna, gli allacciamenti alle reti di sottoservizi, gli impianti di servizio per fornitura elettrica e idrica, le attrezzature e le opere provvisionali fisse di cantiere quali baraccamenti, La quota dei costi di sicurezza previsti nelle spese generali è compresa tra il 13 e il 17% del prezzo dell’intero lavoro sicurezza speciali, c.d. “costi contrattuali”, non compresi nei prezzi unitari di contratto ex art. 32 comma 4 lett. e), del D.P.R. 207/2010, vanno sommati all’importo dei lavori computato in progetto e non assoggettati al ribasso d’asta. Ai punti a) e b) sopra elencati appar- tengono, quindi, la quota dei costi di sicurezza previsti nelle spese generali, queste valutate in misura percentuale compresa tra il 13% e il 17% del prezzo di lavoro, che attengono all’assolvimento degli obblighi di legge dell’appaltatore in materia di sicurezza con riferimento al singolo cantiere; tale quota afferisce agli oneri previsti dall’art. 32 del D.p.R. 207 /2010 per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, e comprende: a) gli apprestamenti, quali recinzione del cantiere, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, baraccamenti vari di stoccaggio; b) le attrezzature, quali impianti per la fornitura di acqua e di energia elettrica e per scarico fognario, gru, macchine e mezzi d’opera; c) le infrastrutture, quali viabilità carrabile e pedonale interna di cantiere, aree di stoccaggio di materiali e rifiuti di cantiere; d) i costi di sicurezza previsti all’art. 32 comma 4 lett, o), del D.P.R.207/2010, pertinenti all’adeguamento del cantiere alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Leg.vo 81/2008 (per esempio i tipici costi di uso comune per tutti i cantieri, quali DPI, segnaletica di salute e sicurezza, dispositivi di sicurezza obbligatori per l’attrezzatura e i macchinari impiegati, costi di formazione e informazione del personale, costi di programmazione delle attività, ecc). Al punto c) appartiene la quota dei costi di sicurezza correlati alla particolarità del contesto cantieristico in cui si opera e alle specifiche contingenze esecutive dei lavori, indicati al punto 4.1.1. dell’allegato XV e unito allegato XV.1 del D.Leg. vo 81/2008. Tale quota comprende: a) gli apprestamenti, quali ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, recinzione di aree di lavoro a rischio di interferenza con altre lavorazioni; b) le attrezzature, quali impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto Pag 17 Sicurezza Pag 18 rigor di logica, però, gli apprestamenti ibridi dovrebbero essere valutati in misura proporzionale alla funzione cui assolvono: se per esempio i ponteggi sono utilizzati per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di pittura di una parete, essi, assolvendo a una doppia funzione di servizio e di sicurezza, andrebbero valutati in quota parte per la sicurezza e in quota parte per l’esecuzione del lavoro, mentre se i ponteggi sono montati per evitare il rischio di caduta dall’alto per la realizzazione di una copertura a tetto, essi vanno valutati nella loro interezza come opera di sicurezza non essendo materialmente necessari per l’esecuzione dei lavori. A ogni modo, l’Autorità ha fissato un punto fermo per le opere a uso promiscuo, prevedendo sempre e comunque la prevalenza della funzione di sicurezza. Corre l’obbligo di puntualizzare, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare del 30/10/2012 n. 4536, [ [ antincendio, impianto di evacuazione fumi; c) i mezzi e servizi di protezione collettiva, quali segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergerze; d) le eventuali opere accessorie ai lavori appaltati necessarie ai fini della sicurezza per lo sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni interferenti; e) le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; f) le particolari procedure operative previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza, quali per esempio la puntellatura di solai, pareti o fabbriche per evitarne il crollo durante i lavori, la realizzazione di paratie di sostegno di pareti di scavo a rischio di cedimento e quindi a difesa dell’incolumità degli operai contro il rischio di seppellimento, le opere di sbarcamento e deviazione da corsi d’acqua per la protezione da allagamento e da dissesto dell’area di lavoro e quindi contro il rischio di annegamento o di seppellimento degli operai, ecc.; g) altre misure preventive e protettive e ulteriori DPI previsti per le sole lavorazioni interferenti. È il caso di evidenziare che taluni apprestamenti, quali i ponteggi per esempio, sono praticamente da considerarsi mezzi d’opera ibridi, finalizzati cioè sia alla sicurezza degli operai che alla concreta esecuzione dei lavori, tuttavia, essi, sia se impiegati come strumenti di sicurezza che come strumenti di servizio, vanno comunque aggiunti agli oneri di sicurezza per il loro intero valore, come chiarito dall’Authority che a tal proposito, nella più volte richiamata determinazione n. 4/2006, ha dichiarato che gli apprestamenti elencati al punto 4.1.1. dell’allegato XV e unito allegato XV.1 del D.Leg.vo 81/2008 devono comunque essere considerati nella loro interezza come costi di sicurezza anche in presenza di un uso promiscuo. A I costi della sicurezza di un’opera non assogettabili a ribasso evono essere privi della quota di utile d’impresa che “Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza, non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato”. Il punto 4.1.4. dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008 stabilisce che “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei Sicurezza [ [ za, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari di progetto, e l’altro attinente alle attività speciali di sicutezza, i cui costi sono aggiuntivi al prezzo dei lavori; le attività speciali di sicurezza, in particolare, riguardano le lavorazioni interferenti per la presenza in sito, anche non contemporanea, di più esecutori, nonché le specifiche situazioni di rischio e relative procedure di messa in sicurezza del cantiere correlate alla sua unicità e alle singolari contingenze operative dei lavori. I costi della sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori, come specificati ai precedenti punti “a” e “b”, sono quantificati anche ai fini della verifica di anomalia delle offerte di gara ex art. 86 comma 3-bis del D.Leg.vo 763/2006. Alla luce di quanto enucleato, si propongono due metodi procedurali per la quantificazione dei costi di sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione. Gli oneri per la sicurezza sono incorporati nel prezzo delle opere previste dal progetto messo in essere dall’appalto lauori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. A tal riguardo è opportuno fare un chiarimento: l’espressione normativa “I costi della sicurezza... sono compresi nell’importo totale dei lavori” non deve interpretarsi nel senso che gli oneri di sicurezza sono incorporati integralmente nel prezzo dei lavori dell’appalto, cioè nei prezzi delle categorie d’opera previste in progetto, ma va invece intesa in senso estensivo ovvero che l’importo complessivo posto a base d’asta comprende sia il prezzo dei lavori veri e propri, includente anche i costi generali della sicutezza, che il prezzo delle ulteriori lavorazioni specifiche per l’attuazione delle misure di sicurezza del singolo cantiere considerato nella sua esclusività. Dunque, i costi di sicurezza elencati al punto 4.1.1. dell’allegato XV del D.Leg.vo 81/2008 vanno suddivisi praticamente in due capitoli: uno relativo alle attività ordinarie di srcurez- a) Fase di progetto Dall’importo dei lavori progettati, quantiticato nel computo metrico estimativo di progetto, si detrae il valore dei “costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori” computato nella stima analitica degli oneri di sicurezza, al fine di determinare la parte dell’importo a base d’asta da assoggettare a ribasso; la predetta stima analitica degli oneri di sicurezza comprende anche la quantificazione dei “costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori” da remunerare a parte. Ergo, l’importo complessivo da porre a base d’asta è riportato nella tabella 1. b) Fase di esecuzione: tab. 1 Fase di progetto 1) importo dei lavori stimati nel computo metrico di progetto di cui per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori 2) costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori - sommano i costi di sicurezza complessivi - importo totale a base d’asta di cui: per lavori euro (€ 100000-4000) per oneri di sicurezza complessivi importo totale a base d’asta euro € 100000 € 4000 € 3000 € 7000 = € 96000 = € 7000 € 103000 € 3000 € 103000 (soggetti a ribasso d’asta) (non soggetti a ribasso d’asta) Pag 19 Sicurezza Pag 20 il PSC (o con il progetto ove il PSC non è previsto), si rende ineluttabilmente necessario adeguare le quantità e i costi computati nella stima progettuale degli oneri di sicurezza in ordine alla nuova organizzazione effettiva del cantiere e alle relative misure di sicurezza sviluppate nei piani e nelle proposte dell’impresa, nel rispetto dei seguenti criteri: • Per la stima delle opere di sicurezza congruenti tra POS e PSC, o tra POS e progetto quando il PSC non è previsto, si adeguano le quantità preventivate alle variazioni introdotte, restando tuttavia invariati i prezzi unitari contrattuali. Difatti, il principio di invariabilità dei prezzi pattuiti è imposto dall’art 100 comma 5 del D.Leg.vo 81 il quale recita che “in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”. • Per la stima delle opere di sicurezza comprese nel POS ma diverse da quelle previste nel PSC, o in progetto quando il PSC non è presente, si con- [ [ L’impresa appaltatrice presenta alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori, il POS e le eventuali proposte integrative del PSC, oppure al POS unisce il PSS per gli appalti ove non è previsto il PSC. Le soluzioni operative e organizzative del cantiere contemplate nei predetti piani (Pos e PSS) esibiti dall’appaltatore e le eventuali proposte integrative avanzate dallo stesso, possono determinare variazioni ai costi di sicurezza conteggiati nel PSC, ove previsto, o in progetto. Pertanto, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), o il RP ove il CSE non è presente, in sede di verifica di congruità dei piani dell’esecutore preordinata alla loro approvazione, deve controllare se per quarantità e/o per tipologia le opere di sicurezza previste dall’appaltatore nei propri piani si discostino sostanzialmente da quelle preventivate nel PSC, o in progetto quando il PSC non è previsto, in ragione della diversa organizzazione del cantiere impostata dall’impresa e della dotazione di macchine e mezzi d’opera in possesso dell’imprenditore. In tale eventualità, nel momento in cui il CSE approva il POS e le proposte integrative al PSC (o il RP approva il POS e il PSS per gli appalti ove non è previsto il PSC) così come presentati dall’appaltatore e senza prescrizioni di coerenza con Il costo della sicurezza stabilito in progetto è il massimale invalicabile per quel tipo di spesa e va indicato negli atti cordano i relativi nuovi prezzi da inserire in contabilità in sostituzione dei prezzi delle opere precedenti sostituite dalle nuove opere proposte dall’esecutore. La quantificazione delle opere variative e sostitutive deriva dalla necessità di adeguare i costi di sicurezza alla dotazione tecnologica (attrezzature e macchine di cantiere) dell’impresa e all’organizzazione funzionale e operativa che l’appaltatore, in forza della sua autonomia imprenditoriale, intende dare all’impianto di cantiere; • In conseguenza delle predette variazioni di quantità e di prezzo, la somma complessiva degli oneri di sicurezza stimata in contratto può diminuire ma mai aumentare, seppure le modificazioni e le integrazioni proposte dall’appaltatore e assentite dalla stazione appaltante comportano maggiori costi per l’impresa o costi diversi in ragione di incrementi di quantità d’opera o di differenti tipologie di attrezzature da uttilizzare. La condizione che il costo della sicurezza stabilito in progetto rappresenta il massimale fisso e perciò invalicabile per tale tipo di spesa, ne consegue dal fatto che esso è esplicitamente indicato in misura fissa negli atti di gara e l’aggiudicatario, nel momento in cui ha partecipato alla procedura di appalto formulando la propria offerta (che contiene anche il costo fisso della sicurezza), ha ipso facto accettato come congruo l’importo Sicurezza [ [ degli oneri di sicurezza nella misura stabilita nel bando di gara e confermata nella sua offerta; inoltre, non è ammesso che fatti propri imprenditoriali, relativi all’organizzazione e alla gestione dell’appalto e alle risorse ed equipaggiamenti aziendali, possano importare un aggravio di spesa per la stazione appaltante. Viceversa, qualora si configuri una minore spesa per effetto delle variazioni introdotte dai piani di sicurezza dell’esecutore, essendo l’appalto un contratto a prestazioni corrispettive, necessariamente occorre rideterminare il nuovo importo ridotto dei costi di sicurezza in quanto la stazione appaltante non può pagare all’appaltatore un prezzo non corrisposto da una prestazione. Quando le predette circostanze di revisione degli oneri di sicurezza ne determinano una riduzione economica, va predisposta la relativa variante di progetto con detrazione di spesa, per l’adeguamento delle previsioni progettuali alle nuove contingenze che si sono configurate in ordine al POS e alle proposte dell’appaltatore, con conseguente riduzione dei costi di sicurezza. Ai fini del pagamento, i costi di sicurezza sono contabilizzati per stati di avanzamento unitamente ai lavori eseguiti dall’appaltatore, in funzione delle quantità di opere di sicurezza realizzate e allibrate negli atti contabili sotto due capi: uno pertinente La quantificazione delle spese generali da decurtare dai prezzi unitari non è facilmente determinabile alle partite degli oneri di sicurezza suppletivi all’importo dei lavori, l’altro attinente allee partite degli oneri di sicurezza inclusi nell’importo dei lavori e perciò da scorporare ai soli fini dell’applicazione del ribasso d’asta sulla parte residua, come riportato nella tabella 2. In ultimo, è il caso di fare cenno anche a un altro metodo di computo dei costi di sicurezza in fase progettuale, il quale presuppone che tutti gli elementi di costo indicati al punto 4.1.1. dell’allegato XV del D.Leg.vo 87/2008 sono da ritenersi integralmente suppletivi all’importo dei lavori progettati e, quindi, vanno calcolati in modo analitico e non assoggettati a ribasso d’asta. Tale criterio comporta però la necessità di ridurre l’aliquota delle spese generali comprese nei prezzi unitari di progetto, proporzionalmente alla quota dei costi di sicurezza in tali spese inclusi e che invece sono quantificati a parte analiticamente nella stima degli oneri di sicurezza. In proposito, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha puntualizzato nella determina n. 4/2006 che “... posto che la componente relativa alle spese generali inclusa nei prezzi unitari è sempre calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cf, art.34 del D.P.R. 554/99), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall’ambito delle S.G. a quello della sicurezza può comportare l’esigenza di rideterminare l’incidenza delle spese generali su valori percentuali inferiori a quelli fissati dalla norma, onde evitare di pagare due volte le stesse spese”. È palese che la quantifi cazione delle quote di spese generali da decurtare ai rispettivi prezzi unitari non è di semplice determinazione e, quindi, tale metodo risulta essere di fatto poco pratico. Costo del personale tab. 2 Fase di esecuzione 1) importo dei lavori computati negli atti contabili di cui per costi di sicurezza compresi nei prezzi unitari dei lavori 2) costi di sicurezza aggiuntivi al prezzo dei lavori - sommano i costi di sicurezza complessivi computati negli atti contabili 3) Importo totale lordo del SAL di cui: per lavori € (50.000-3000) per oneri di sicurezza complessivi importo totale a base d’asta euro = € 47.000 = € 5000 € 52.000 4) Ribasso d’asta del 10% da applicare ai lavori al netto degli oneri di sicurezza € 47000 x 10% = 5) Importo netto SAL € 50.000 € 3000 € 2000 € 5000 € 2.000 € 52.000 (soggetti a ribasso d’asta) (non soggetti a ribasso d’asta) € 47.000 € 47.300 Pag 21 Sicurezza Alla luce del dispositivo dell’art. 82 comma 3-bis del D.Leg.vo 763/2006 (come modificato dall’art. 32 comma 7-bis del decreto legge 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9.8.2013 n. 98) il quale prevede che: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, si rende necessario redigere: a) in fase progettuale tre tipi di computi metrici: uno per determinare il “costo complessivo dei lavori”, uno per determinare il “costo del personale” compreso nell’importo dei lavori, uno per determinare il “costo della sicurezza” sia per la parte compresa nell’importo dei lavori che per la parte suppletiva. L’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta è determinato al netto del costo del personale e del costo della sicurezza. b) in fase esecutiva tre contabilità: ESEMPIO DI SAL N. art. di di ord E.P. Indicazioni dei lavori e delle provviste LAVORI A MISURA unità di misura LAVORI A CORPO quantità prezzo unitario a b IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI percentuale di avanzamento c Importo lavori a corpo d parziale e=(exd):100 4.300 770.930,23 33.150,00 e=axb totale e LAVORI A CORPO 1 OGI - Edifici Civili e Industriali LAVORI A MISURA 2 1 Scavo di Sbancamento mc 1.600,00 2,00 3.200,00 A) Sommano i lavori a corpo e a misura 36.350,00 COSTO DEL PERSONALE 3 OGI - Edifici Civili e Industriali 4 Scavo di Sbancamento 4.300 mc 1.600,00 192.732,50 0,50 8.287,50 800,00 B) Somma il costo del personale 9.087,50 ONERI DI SICUREZZA Oneri di sicurezza compresi nei prezzi di appalto 5 OGI - Edifici Civili e Industriali 6 Scavo di Sbancamento 4.300 mc 1.600,00 0,05 12.000,00 516,00 80,00 C) Sommano gli oneri di sicurezza 596,00 Oneri di sicurezza suppletivi 7 Impianto di messa a terra ml 200,00 5,50 1.100,00 8 Segnaletica di sicurezza n 10 3,00 30,00 D) Sommano gli oneri di sicurezza 1.130,00 A detrarre il ribasso d’asta del 10% sull’importo dei lavori depurato del costo del personale e degli o di sicurezza (A-B-C) € 36.350,00 - 9.087,50 - 596,00 = € 26.666,50 -2.666,65 E) Ribasso d’asta € 26.666,50 = Restano nette (A+D - E) 34.813,35 Il direttore dei lavori Il coordinatore per l’esecuzione Pag 22 Sicurezza ESEMPIO DI QUADRO ECONOMICO A) LAVORI A BASE D’ASTA A.1) Lavori a corpo 1.450.000,00 A.2) Lavori a misura 300.000,00 A.3) Lavori in economia: quota soggetta a ribasso d’asta 15.000,00 quota non soggetta a ribasso d’asta 35.000,00 in uno 50.000,00 sommano 1.800.000,00 A.4) Costo del personale non soggetto a ribasso d’asta 650.000,00 A.5) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta A.4.1) Oneri compresi nei prezzi di appalto 30.000 A.4.2) Oneri aggiuntivi 20.000 sommano 50.000,00 in uno 2.500.000,00 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE B.1) Lavori in economia esclusi dall’appalto principale, ivi incluse le prestazioni e somministrazioni da rimborsare su fattura 50.000,00 B.2) Rilievi, accertamenti e indagini, compresi prove, sondaggi, studi e verifiche 30.000,00 B.3) Indagini geologiche, compresi sondaggi e prove di laboratorio B.4) Oneri per procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 95 e 96 d.lg. 163/2006 B.5) Allacciamenti ai pubblici servizi 15.000,00 20.000,00 B.6) Costi di acquisizione, espropriazione e occupazione aree e immobili B.7) Accantonamento ex art, 133 comma 3 d.lg.163/2006 per aggiornamento del prezzo chiuso dell’appalto e accantonamento ex art. 133 commi 4 e 7 d.lgs. 163/2006 per revisione del prezzo di appalto B.8) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo oppure incentivo per progettazione, direzione lavori e collaudo ex art. 92 d.lgs. 163/2006 150.000,00 80.000,00 2000.000,00 50.000,00 B.9) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di supporto al responsabile del procedimento 10.000,00 B. 10) Oneri per verifica e validazione del progetto ex art. 112 d.lgs. 163/2006 50.000,00 B.11) Spese per commissioni giudicatrici di gara 5.000,00 B.12) Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara ex art. 80 d,lgs, 163/2006 10.000,00 B.13) Spese per opere d’arte di abbellimento ex legge 717/1949 e DM 23.3.2006 50.000,00 B.14) Spese per acquisizione dei pareri di legge 10.000,00 B.15) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in contratto (ex art. 167 comma 7 d.p.r,207/2010 e altre spese per verifiche ordinate dal direttore dei lavori a norma di contratto, il cui pagamentoè effettuato in fattura 20.000,00 B.16) IVA sui lavori di cui al punto A) al 21% 525.000,00 B.17) IVA sulle spese di cui ai punti da B.1 a B.15 al 21% 157.500,00 B.18) Contributi CIG 500,00 B.19) Imprevisti, spese per maggiori lavori ed eventuali lavori in economia non previsti 250.000,00 in uno 1.683.000,00 Totale 4.183.000,00 una per determinare il “costo complessivo dei lavori”, una per determinare il “costo del personale” compreso nell’importo dei lavori, una per determinare il “costo della sicurezza” sia per la parte compresa nell’ importo dei lavori che per la parte suppletiva. La contabilità relativa al costo complessivo dei lavori è redatta in base agli articoli contabili illustrati al titolo IX della parte II del D.P.R. 207/2010, mentre per la contabilità relativa al costo del personale e al costo della sicurezza si ritiene utile redigere i relativi registri di contabilità con uniti sommari del registro di contabilità (e, per i costi di sicurezza supplementari, anche il libretto delle misure), i cui resoconti contabili confluiscono tutti nello stato di avanzamento dei lavori ove assoggettare a ribasso d’asta solo la parte di spesa afferente ai lavori depurata del costo del personale e del costo della sicurezza. In questa pagina e nella precedene un esempio di SAL e un esempio di Quadro economico. Pag 23 il Triangolo Approfondimento Tecnico di Rachele Bonetti Ape, nuovi obblighi e sanzioni, in caso di compravendita e locazione Con l’approvazione definitiva del ddl n 1299 e del decreto legge n. 145 recante interventi urgenti del piano “Destinazione Italia”, il Senato ha introdotto nuove regole in merito alla certificazione energetica. Per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene estesa la pletora di tecnici che possono redigere l’APE senza frequentare il corso di 80 ore I l Senato ha approvato il decreto “Destinazione Italia” con il quale sono state confermate le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare certificatori energetici e le modalità di rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE) negli atti di compravendita e locazione immobiliare. Nella fattispecie durante le trattative (di compravendita o di locazione) i venditori e locatori devono «ren- Pag 24 dere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio) e naturalmente, in caso di compravendita o di registrazione del contratto di locazione, dovrà essere fisicamente consegnato rispettivamente all’acquirente e al conduttore. In caso di compravendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o «locatario» (recte: locatore) deve fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’«attestato di prestazione energetica» entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nei contratti di compravendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione deve essere inserita «apposita clausola» con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. In caso di compravendita, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro, mentre in caso di nuovo contratto di locazione le sanzioni saranno non inferiori a 300 euro e non Approfondimento Tecnico Gli obblighi e le sanzioni in casi di inadempienza / 1 Allegazione APE Tipologia di contratto Obbligo di Allegazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso (es. compravendita) sì Atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) no// Locazione singola unità immobiliare con durata superiore a 3 anni no // Locazione singola unità immobiliare con durata sino a 3 anni no // Locazione intero edificio sì da 1.000 a 4.000 Euro sì da 500 a 2.000 Euro Locazione intero edificio con durata non superiore a 3 anni da 3.000 a 18.000 Euro Gli obblighi e le sanzioni in casi di inadempienza /2 Dotazione APE Tipologia di contratto Obbligo di Dotazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso (es. compravendita) sì Atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) sì Locazione singola unità immobiliare con durata superiore a 3 anni sì da 300 a 1.800 Euro Locazione singola unità immobiliare con durata sino a 3 anni sì da 300 a 1.800 Euro Locazione intero edificio sì da 300 a 1.800 Euro sì da 300 a 1.800 Euro Locazione intero edificio con durata non superiore a 3 anni da 300 a 1.800 Euro non prevista Il caos normativo provocato da quattro diversi decreti e leggi sulla Certificazione Energetica degli edifici ha sollevato numerosi dubbi negli operatori. Ecco la sintesi dei provvedimenti in tre tabelle riassuntive di obblighi e sanzioni suddivise per tipologia di contratti superiori a 1.800 euro. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministra- tiva non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. Per quanto concerne i requisiti per diventare certificatori energetici, viene estesa la pletora di tecnici che possono redigere l’APE senza frequentare il corso di 80 ore. In pratica, l’obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e aeronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territo- Pag 25 Approfondimento tecnico Gli obblighi e le sanzioni in casi di inadempienza /3 Inserimento Clausola Tipologia di contratto Obbligo di Allegazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso (es. compravendita) sì Atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione) no Locazione singola unità immobiliare con durata superiore a 3 anni sì da 1.000 a 4.000 Euro Locazione singola unità immobiliare con durata sino a 3 anni sì da 500 a 2.000 Euro Locazione intero edificio sì da 1.000 a 4.000 Euro Locazione intero edificio con durata non sueriore a 3 anni sì da 500 a 2.000 Euro da 3.000 a 18.000 Euro // In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti. In caso di omissioni, per esempio, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali di multe che vanno da 3.000 a 18.000 euro, in caso di trasferimento immobiliare da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione, da 500 a 2.000 euro per i contratti di locazione non superiori a 3 anni. L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate riale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale. Mentre, tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica. Le nuove figure si aggiungono a quelle già previste dalla normativa. In riferimento ai tecnici che per essere abilitati alla redazione dell’APE devono dimostrare di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, viene confermata la nuova durata del corso che da 64 ore diventa di 80 ore. La Regione Lombardia è inoltre entrate nel merito approvando due delibere, la n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e la n. X/1216 del 10 gennaio 2014. Con la prima delibera vengono ridefiniti gli impianti termici, includendo ora tra le tipologie anche gli apparecchi a Pag 26 biomassa installati in modo fisso e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW, andando quindi a definire tempistiche e modalità manutentive. Per gli impianti centralizzati condominiali, sarà compito dell’amministratore o del trezo responsabile produrre il bollino blu da affiggere alla centrale termica. La seconda delibera riprende la normativa nazionale sull’ampliamento dei titoli di studio che possono essere abilitati al ruolo di certificatore energetico, la trasformazione della denominazione, a far data dal 15 gennaio 2014, dell’Attestato di certificazione energetica in Attestato di prestazione energetica (APE). il Triangolo Saggio legale d’interesse al minimo storico, ecco come si calcola Imposte e tasse di Mascia Pagani Il saggio è passato da 2,5 all’1 per cento all’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il saggio legale si applica ai rapporti tra cittadino e Stato (in primis nelle pendenze fiscali), e nei contratti in cui tra le parti non è stato stabilito un interesse diverso. Viene determinato dal tasso d’inflazione e dai rendimenti dei titoli di stato a dodici mesi I l Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridotto il saggio legale di interesse dal 2,5% all’1%. Il provvedimento è contenuto in un decreto emesso lo scorso 12 dicembre 2013. La decisione fa riferimento alle “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, sussistendone i presupposti, l’attuale saggio degli interessi è passato dal 2,5 all’1 per cento all’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il saggio legale di interesse si applica a: • rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali), • contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti. Come si calcola? Si tiene conto di due parametri: • il tasso dell’inflazione annuo, • i rendimenti medi dei titoli di Stato a 12 mesi. Questi parametri negli ultimi anni sono cresciuti: l’inflazione è passata dall’1,7% del novembre 2010 al 3,4% del novembre 2011. I Bot sono passati da un rendimento lordo a gennaio 2011 di circa il 2% a quasi il 6% di dicembre dello stesso anno. Il saggio legale di interesse è passato dal 10% del 1990 al 5% dell’anno successivo. Nel 2010 era sceso sino all’1% per risalire al 2% la scorsa stagione. Dal 1° gennaio 2014 Pag 27 Imposte e tasse è quindi tornato all’1%. Che cosa cambia? In ambito fiscale, per esempio, cambiano i costi del ravvedimento operoso. Secondo il DLgs 472/97, art. 13, chi effettui un insufficiente versamento di tributi o non effettui totalmente il versamento, può beneficiare, versando spontaneamente, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, di uno sconto delle sanzioni. L’ omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento, purché si paghino gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, il conteggio degli interessi deve venire eseguito sulla base delle seguenti percentuali: 2,5% fino al 3112-2013, 1% dal 1-1-2014. Tasso Periodo dal Riferimento normativo al 1,00% 01.01.2014 2,50% 01.01.2012 31.12.2013 D.M. 12.12.2011 1,50% 01.01.2011 31.12.2011 D.M. 12.12.2010 1,00% 01.01.2010 31.12.2010 D.M. 12.12.2009 3,00% 01.01.2008 31.12.2009 D.M. 12.12.207 2,50% 01.01.2004 31.12.2007 D.M. 12.12.2003 3,00% 01.01.2002 31.12.2003 D.M. 12.12.2001 3,50% 01.01.2001 31.12.2001 D.M. 12.12.2000 2,50% 01.01.1999 31.12.2000 D.M. 12.12.1998 5,00% 01.01.1999 31.12.1998 L. 23.12. 19996 n. 662 art 2 c. 185 10,00% 01.01.1999 31.12.1996 Art. 1 L. 26.11.1990, n 353 5,00% 01.01.1999 31.12.1999 Art. 1284 codice civile Pag 28 D.M. 12.12.2013 Imposte e Tasse L’inflazione si misura per mezzo di un indice dei prezzi al consumo, uno strumento statistico che rileva le variazioni dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo degli effettivi consumi delle famiglie in uno specifico anno. L’Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l’intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l’indice armonizzato europeo (IPCA). Il Foi si riferisce ai consumi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. È usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI). Percentuali di aumento annuali, maturate in ciascun mese rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, ridotte al 75%, Anno Genn. Febbr. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. 1978 Ott. Nov. Dic. 9,225 8,700 8,925 1979 9,675 10,050 10,275 10,725 10,875 11,025 11,175 11,625 12,600 13,650 14,025 14,850 1980 16,050 16,275 15,975 15,900 15,525 15,525 16,200 16,200 15,900 15,375 16,125 15,825 1981 14,550 14,625 15,075 14,925 15,375 15,450 14,700 14,400 13,725 13,950 13,650 13,425 1982 12,975 12,525 12,075 11,625 11,400 11,400 11,925 12,900 12,900 12,900 12,525 12,225 1983 12,300 12,300 12,300 12,450 12,300 12,000 11,550 10,275 10,200 9,975 9,750 9,600 1984 9,375 9,150 9,000 8,700 8,400 8,400 7,875 7,800 7,350 6,825 6,450 6,600 1985 6,450 6,450 6,450 6,600 6,600 6,525 6,525 6,450 6,225 6,375 6,450 6,450 1986 6,000 5,700 5,400 4,950 4,800 4,725 4,425 4,425 4,350 3,825 3,525 3,225 1987 3,375 3,150 3,150 3,150 3,150 3,075 3,300 3,375 3,750 3,975 3,900 3,825 1988 3,750 3,675 3,675 3,750 3,675 3,675 3,675 3,750 3,600 3,525 3,975 4,125 1989 4,275 4,725 4,800 5,025 5,100 5,250 5,200 5,025 4,950 5,100 4,800 4,875 1990 4,800 4,650 4,575 4,350 4,275 4,200 4,275 4,725 4,725 4,650 4,875 4,800 1991 4,875 5,025 4,950 5,025 5,100 5,175 5,025 4,725 4,650 4,575 4,650 4,500 1992 4,575 4,050 4,200 4,200 4,275 4,125 4,125 3,975 3,900 3,750 3,675 3,600 1993 3,225 3,375 3,150 3,150 3,000 3,150 3,300 3,300 3,150 3,225 3,150 3,000 1994 3,150 3,150 3,150 3,075 3,075 2,775 2,700 2,775 2,925 2,850 2,775 3,075 1995 2,850 3,225 3,675 3,900 4,125 4,350 4,200 4,350 4,350 4,300 4,500 4,350 1996 4,125 3,750 3,375 3,375 3,225 2,925 2,700 2,550 2,550 2,250 1,950 1,950 1997 1,950 1,800 1,650 1,275 1,200 1,050 1,200 1,125 1,050 1,200 1,200 1,125 1998 1,200 1,350 1,280 1,350 1,275 1,350 1,350 1,425 1,350 1,275 1,125 1,125 1999 0,975 0,900 1,050 1,200 1,200 1,125 1,275 1,200 1,350 1,350 1,500 1,575 2000 1,575 1,800 1,875 1,650 1,725 2,025 2,025 2,025 1,950 1,950 2,025 2,025 2001 2,325 2,250 2,100 2,325 2,250 2,175 2,025 2,025 1,950 1,950 1,725 1,725 2002 1,725 1,725 1,800 1,800 1,725 1,725 1,725 1,875 1,950 1,950 2,025 2,025 2003 2,025 1,875 1,950 1,875 1,800 1,725 1,875 1,875 1,875 1,800 1,800 1,725 2004 1,500 1,650 1,425 1,500 1,575 1,650 1,575 1,575 1,350 1,275 1,275 1,275 2005 1,200 1,200 1,200 1,275 1,275 1,200 1,350 1,350 1,425 1,500 1,350 1,425 2006 1,650 1,575 1,575 1,500 1,650 1,575 1,575 1,575 1,500 1,275 1,275 1,275 2007 1,125 1,125 1,125 1,050 1,050 1,200 1,200 1,200 1,200 1,500 1,725 1,950 2008 2,175 2,175 2,475 2,475 2,625 2,850 3,000 2,925 2,775 2,550 1,950 1,500 2009 1,125 1,125 0,750 0,750 0,525 0,300 -0,075 0,150 0,075 0,150 0,525 0,750 2010 0,975 0,975 1,125 1,200 1,125 0,975 1,275 1,125 1,200 1,275 1,275 1,425 2011 1,650 1,725 1,875 1,950 1,950 2,025 2,025 2,100 2,250 2,400 2,400 2,400 2012 2,400 2,475 2,400 2,400 2,250 2,325 2,175 2,325 2,325 2,025 1,800 1,800 2013 1,650 1,350 1,200 0,825 0,900 0,900 0,900 0,825 0,600 0,525 0,450 0,450 2014 0,450 Pag 29 Imposte e Tasse Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Percentuali di aumento rispetto all’anno precedente (AP) ed al biennio precedente (BP), con riduzione al 75%, Anno Mese Valore 2014 gennaio 107,3 2013 dicembre 107,1 2012 2011 2010 Gazzetta Ufficiale AP BP Data n. 100% 75% 100% 75% 0,6 0,450 2,7 2,025 21.01.2013 21 0,6 0,450 3,0 2,250 novembre 106,8 27.12.2013 302 0,6 0,450 3,0 2,250 ottobre 107,1 18.11.2013 270 0,7 0,525 3,4 2,550 settembre 107,2 23.10.2013 249 0,8 0,600 3,9 2,925 agosto 107,6 24.09.2013 224 1,1 0,825 4,3 3,225 luglio 107,2 24.09.2013 224 1,2 0,900 4,2 3,150 giugno 107,1 01.08.2013 179 1,2 0,900 4,4 3,300 maggio 106,9 21.06.2013 144 1,2 0,900 4,3 3,225 aprile 106,9 23.05.2013 119 1,1 0,825 4,4 3,300 marzo 106,9 22.04.2013 94 1,6 1,200 4,9 3,675 febbraio 106,7 15.03.2013 63 1,8 1,350 5,1 3,825 gennaio 106,7 28.02.2013 50 2,2 1,650 5,4 4,050 dicembre 106,5 22.11.2012 18 2,4 1,800 5,7 4,275 novembre 106,2 20.12.2012 296 2,4 1,800 5,7 4,275 ottobre 106,4 20.11.2012 271 2,7 2,025 6,0 4,500 settembre 106,4 18.10.2012 244 3,1 2,325 6,2 4,650 agosto 106,4 17.09.2012 217 3,1 2,325 5,9 4,425 luglio 105,9 22.08.2012 195 2,9 2,175 5,7 4,275 giugno 105,8 18.07.2012 166 3,1 2,325 6,0 4,500 maggio 105,6 20.06.2012 142 3,0 2,250 5,8 4,350 aprile 105,7 18.05.2012 115 3,2 2,400 5,9 4,425 marzo 105,2 17.04.2012 90 3,2 2,400 5,8 4,350 febbraio 104,8 24.03.2012 71 3,3 2,475 5,6 4,200 gennaio 104,4 29.02.2012 50 3,2 2,400 5,4 4,050 dicembre 104,0 21.01.2012 17 3,2 2,400 5,1 3,825 novembre 103,7 19.12.2011 294 3,2 2,400 5,0 3,750 ottobre 103,6 26.11.2011 276 3,2 2,400 5,0 3,750 settembre 103,2 22.10.2011 247 3,0 2,250 4,6 3,450 agosto 103,2 23.09.2011 222 2,8 2,100 4,3 3,225 luglio 102,9 23.08.2011 195 2,7 2,025 4,4 3,300 giugno 102,6 21.07.2011 168 2,7 2,025 4,1 3,075 maggio 102,5 27.06.2011 147 2,6 1,950 4,2 3,150 aprile 102,4 21.05.2011 117 2,6 1,950 4,3 3,225 marzo 101,9 23.04.2011 94 2,5 1,875 4,0 3,000 febbraio 101,5 24.03.2011 68 2,3 1,725 3,6 2,700 gennaio 101,2 28.02.2011 48 2,2 1,650 3,5 2,625 dicembre 138,4 24.01.2011 18 1,9 1,425 2,9 2,175 novembre 137,9 27.12.2010 301 1,7 1,275 2,4 1,800 ottobre 137,8 22.11.2010 273 1,7 1,275 1,9 1,425 settembre 137,5 23.10.2010 249 1,6 1,200 1,7 1,275 agosto 137,9 23.09.2010 223 1,5 1,125 1,8 1,350 luglio 137,6 25.08.2010 198 1,7 1,275 1,6 1,200 giugno 137,1 23.07.2010 170 1,3 0,975 1,7 1,275 Pag 30 il Triangolo Direct Capitalization un caso pratico di stima Estimo di Oscar Mella Come calcolare il valore di un immobile attraverso il suo reddito. L’esempio di un ufficio di quattro vani e accessori posto al secondo piano di un edificio in centro. Tutti gli indici da utilizzare e le formule con gli indicatori economici estimativi, il calcolo della superficie commerciale e i redditi marginali C ome accennato nel precedente numero, al fine di rendere più chiaro il procedimento di stima della Direct Capitalization, affronterò un caso pratico di stima. Ricordiamo le formule che utilizzeremo nel corso del nostro esempio. Il primo passaggio che dobbiamo affrontare è la ricerca del reddito marginale attraverso la seguente formula: Nella formula è stato eliminato il rapporto di posizione σ, come nella formula per la determinazione prezzo marginale il rapporto di posizione è di difficile determinazione ed essendo generalmente inferiore a uno può essere escluso, assumendo come reddito marginale il minore dei redditi medi. Non possiamo dimenticarci la formula relativa la determinazione della superficie commerciale: Fonte Google Maps - 2014 - Pag 31 Estimo Ed infine le formule per la determinazione del saggio di capitalizzazione: del Valore Reddito lordo o Reddito netto, nella Direct Capitalization, si possono usare redditi lordi escludendo la ricerca delle spese di parte padronale. Questa semplificazione impone l’utilizzo di un saggio di capitalizzazione Pag 32 lordo. Bastano quindi i dati grezzi che utilizzeremo nella comparazione senza ricorrere ad artificiosi meccanismi per determinare le spese. Il nostro caso studio prende in considerazione la stima di un ufficio. Riportiamo i comparabili trovati al fine di individuare quelli da utilizzare. Estimo Verifichiamo il segmento di mercato del Subject. Come di consueto dopo un’attenta ricerca di mercato riportiamo, nella tabella sottostante, gli indici che abbiamo individuato per affrontare la stima. Incrociando i dati del segmento di mercato del Subject con quelli dei comparabili trovati, la scelta dovrà ricadere sui comparabili A, B, C in quanto sono quelli che presentano il medesimo segmento di mercato. Gli altri due differiscono: il primo “D” per la localizzazione (Zona Periferica anziché Centrale), il secondo “E” per la misurazione (SEL anziché SIL). Riportiamo i dati dei comparabili e del subject nella relativa tabella. Pag 33 Estimo Calcolo della superficie commerciale. Calcolo del reddito marginale della data. Calcolo del reddito marginale della superfici. Pag 34 Estimo Calcolo del reddito marginale degli impianti. Pag 35 Estimo Calcolo del reddito marginale del livello del piano. Riassumiamo i dati elaborati dei redditi marginali nella relativa tabella. Procediamo con la determinazione del Reddito del Subject. Pag 36 Estimo Una volta determinato il reddito del Subject, per calcolarne il valore dobbiamo procedere alla ricerca del saggio di capitalizzazione e successivamente alla applicazione della formula riportata nella premessa. Ricerca del saggio di capitalizzazione Calcolo dei prezzi e dei redditi attualizzati. Calcolo del saggio di capitalizzazione. Determinazione del Valore del bene oggetto di stima attraverso la formula della capitalizzazione diretta. Per la determinazione del valore si può scaricare il foglio in excel dal sito: http://www.istitutovanonimenaggio.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=80:oscar-mella&catid=51:contributi-docenti&Itemid=12 Bibliografia • Marco Simonotti-Metodi di stima immobiliare - Dario Flaccovio Editore • AA.VV. - Codice delle valutazioni immobiliari- terza ed. Tecnoborsa • International Valuation Standards Ottava edizione 2007- ed. GEOVAL e CNG • International Valuation Standards Sesta edizione 2003- ed. GEOVAL • Linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie Ed. Maggio 2011 • Corso GeoVal anno 2012 • A. Benvenuti e P. Frediani -La valutazione immobiliare – Quaderni di Consulente Immobilare il sole24ore • Mella-Negri-Vacchi - Manuale di ESTIMO IMMOBILIARE- ed. 2013 - UTET Pag 37 il Triangolo Catasto di Rachele Bonetti Rappresentazione in mappa dei fabbricati Con una nota del 15.06.2010 l’Agenzia del Territorio aveva definito le modalità di rappresentazione in cartografia dei fabbricati. Qui la si ripropone per i nuovi colleghi iscritti L a rappresentazione cartografica di portici e tettoie è spesso causa di sospensioni, con modalità e intendimenti diversi a seconda dell’Ufficio Provinciale al quale si consegna l’atto di aggiornamento. La Direzione Centrale Catasto e cartografia ha risposto con una nota del 15.06.2010 ad un’interpellanza dell’Ufficio Provinciale di Biella, che si ritiene utile riproporre in questa sede. [omissis] Considerando l’Istruzione del 1970, relativa alla “Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuove istruzioni di servizio” (paragrafo 15, dedicato alle rappresentazioni di fabbricati ed altre costruzioni), emanata in sostituzione della precedente Istruzione I del 24 maggio 1942 e tenendo conto dell’attuale procedura di aggiornamento della cartografia numerica, che al momento non consente di campire poligoni tratteggiati, si ritiene utile precisare: Pag 38 Rappresentazione dei portici • portico non sovrastato da area edificata e/o terrapieno sottostante: la rappresentazione grafica da adottare sarà una linea esterna tratteggiata e non campita (esempio A). ESEMPIO A: Villetta con seminterrato e con terrapieno sottostante il portico Catasto ESEMPIO B: Villetta con seminterrato sottostante anche il portico ESEMPIO D: Tettoia appoggiata su pilastri ESEMPIO C: Fabbricato con balconi sorretti da pilastri e andito arretrato ESEMPIO D: Stazione di servizio carburanti con chiosco e pensilina ESEMPIO E: Fabbricato con balconi a sbalzo e balcone centrale incassato • portico sovrastato da area edificata e/o con seminterrato sottostante: si adotterà la linea continua su tutto il perimetro, indicando la superficie del portico con linea tratteggiata all’interno (esempio B). zontale; la medesima simbologia si adotterà per i balconi sorretti da pilastri o incassati e per le pensile sorrette da uno o più pilastri con la maggior consistenza a sbalzo come distributori di benzina ecc. (esempio C). • tettoie sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri, la cui rappresentazione grafica sarà a linea intera e, qualora aderenti ad un fabbricato, ricompresa all’interno del perimetro dello stesso (esempio D). • cornicioni, sporti di tetto, balconi a sbalzo non si considerano porzioni di fabbricato sovrastanti area edificata e quindi non si rappresentano in mappa (esempio E). Rappresentazione delle tettoie • tettoie pensili aderenti ad un fabbricato: sono rappresentate con linea tratteggiata, senza campitura, che ne individui la proiezione sul piano oriz- Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda sempre alla citata Istruzione VI, salvo per i problemi di rappresentazione delle campiture che, come rilevato, non sono eseguibili con le procedure correnti. Pag 39 il Triangolo Condominio di Rachele Bonetti Mini riforma alla riforma del condominio La Legge 220/2012 in vigore dal 18 giugno scorso è stata ritoccata dal Decreto “Destinazione Italia” emanato a fine 2013 e già in vigore L a pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 145/2013 (G.U. n. 300/2013), c.d. Destinazione Italia ha apportato numerose modifiche in diversi ambiti tra i quali quello che disciplina il condominio, recentemente riformato dalla Legge n. 220/2012. In particolare, il Decreto Destinazione Italia ha integrato la legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici, apportando delle modifiche rese necessarie a seguito dei dubbi interpretati di alcuni suoi punti, tra i quali: • i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica; Pag 40 • la maggioranza assembleare per l’approvazione dei lavori per il contenimento del consumo energetico; • alcune precisazioni in merito al registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici; • la costituzione di un fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni; • la modifica della norma per le infrazioni al regolamento del condominio. In riferimento all’attività di formazione degli amministratori di condominio, il Decreto Destinazione Italia ha previsto l’emanazione di un Regolamento del Ministero della Giustizia che determini i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica. Viene modificato anche l’articolo 1120 relativo alle innovazioni. In particolare, sono eliminate tra le innovazioni i lavori per il contenimento energetico degli edifici che, in questo modo, per poter essere deliberati, non necessitano della maggioranza definita dal comma 2, art. 1136 del Codice civile (ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), ma di quella prevista dall’art. 26, comma 2, della Legge n. 10/1991 e s.m.i., che prevede la maggioranza agevolata di un terzo del valore dell’edificio oltre alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea nel caso gli interventi siano individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato. Per quanto concerne le attribuzioni dell’am- normatiVa ministratore, il Decreto Destinazione Italia ha precisato che in riferimento al registro di anagrafe condominiale, questo deve contenere solo i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ricordiamo, per completezza, che il punto 6 dell’articolo 1130, 1° comma, del Codice civile stabilisce ulteriormente che “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”. Per quando riguarda il fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, l’art. 13 della Legge n. 220/2012 aveva apportato alcune modificazioni all’art. 1135, comma 4 del Codice civile stabilendo che per l’avvio delle opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni, l’assemblea dei condomini provvede alla costituzione di un fondo speciale di importo parti all’ammontare dei lavori. Questa norma aveva come intendimento quello di garantire agli appaltatori puntualità e copertura delle spese, ma dall’altra parte, sospinti anche dalla crisi economica in corso, ha finito per paralizzare gli interventi programmati e talvolta necessari. Per questo motivo, il Decreto Destinazione Italia ha previsto che per i lavori che devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del Editoriale Preoccupante resta comunque la statistica su quanti nostri colleghi non raggiungono il numero minimo annuale dei crediti formativi necessari. Ricordo che la formazione continua è normata dalla legge e sottoposta alla discipline del codice deontologico. Non nascondo l’imbarazzo quando qualcuno associa l’attuale mancanza di lavoro con la necessità di aggiornarsi professionalmente, con la frase: “aggiornarsi per fare cosa?” Certo il ragionamento è ineccepibile ma mi sento di dire che le azioni e le scelte che si fanno nei momenti difficili devono comunque essere guidate da un sentimento di ottimismo nel futuro. Sono un po’ diminuiti i contenziosi tra le varie categorie professionali sulle competenze, vuoi per la crisi generalizzata vuoi per alcuni contatti a livello nazionale con gli ordini professionali dei laureati con buoni propositi di accordo comunque non ancora definiti e concordati. Certo mi è doveroso ricordare che in alcuni casi di contestazione delle competenze professionali è stata calpestata la nostra professionalità e quel che è peggio la nostra storia. Lasciatemelo dire, vedere e sentire giustificazioni deliranti sulla non competenza per determinati incarichi professionali mi ha fatto male, ma ancora di più mi ha fatto male sentire rappresentanti apicali della nostra categoria dar loro ragione. Felice e doverosa è stata la scelta del consiglio direttivo di abbassare la quota da euro 300 a euro 290 con la possibilità di rateizzarla in due date. Sull’argomento ci sono state discussioni sull’opportunità o meno di abbassare la quota ma ci sembrava uno sforzo doveroso con un bilancio privo di fantasia, governato loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. È modificato anche l’art. 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile relativo alle infrazioni al regolamento di condominio. L’articolo prevedeva che per le infrazioni al regolamento di condominio potesse essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800 (somma devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie). Il Decreto Destinazione Italia ha previsto che l’irrogazione della sanzione debba essere deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà de valore dell’edificio. continua da pag 4 dai numeri per far quadrare entrate ed uscite. Come sistema di informazione per tutti gli iscritti al Collegio nel corso del 2013 è previsto il mantenimento de “Il Triangolo” e l’invio di E-Mail per le informazioni urgenti ed importanti. C’è una novità deliberata dal consiglio: la pubblicazione online de “Il Triangolo”. L’ eliminazione del cartaceo permette un cospicuo risparmio economico. Qui mi soffermo per spendere una parola verso i colleghi legati affettivamente alla pubblicazione cartacea. Rispetto le loro considerazioni, ma mi permetto di chiedere loro di accettare questa novità per il bene di tutto il collegio, ricordando loro che comunque il notiziario on line è stampabile. Li ringrazio in anticipo. In conclusione stiamo attraversando anni non facili, ma siamo innamorati della nostra professione e siamo tutti orgogliosi di essere geometri, questo ci spinge ad andare avanti senza paure o freni, gli orizzonti che ci prospettano alcuni, chiamiamoli… iettatori possono anche realizzarsi, come anche no. Mi viene in mente quella storiella di quel vecchio ormai stanco nel suo letto, che guarda l’amico seduto vicino al suo giaciglio e in vena di bilanci sulla sua esistenza gli dice, ”sai nella vita ho dedicato piu della metà del mio tempo ad preoccuparmi di cose che non sono mai successe”. Prendiamolo come augurio per respingere scenari indesiderati. Un saluto a tutti. Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Como Angelo Tavecchio Pag 41 il Triangolo Attualità di Roberto Piadena Dal Meci uno spiraglio di ottimismo Si è conclusa la 31esima edizione di MECI, la fiera tenutasi dal 15 al 17 marzo a Lariofiere. La mostra dell’Edilizia Civile e Industriale ha dimostrato che, nonostante la crisi, il territorio ha ancora voglia di confrontarsi e di crescere. I dati parlano chiaro, gli accessi durante tutte le tre giornate sono stati 13.700 A nche la 31esima edizione di Meci, la Mostra dell’Edilizia Civile e Industriale si è chiusa registrando un successo di pubblico che fa ben sperare per il futuro del settore. La manifestazione, promossa da ANCE Como e ANCE Lecco in collaborazione con gli Ordini professionali delle due province (Architetti, Ingegneri, Geometri e Geometri Laureati, Periti Industriali) e con il Politecnico di Milano – Polo Regionale di Lecco, ha ottenuto riscontri positivi in ogni evento o appuntamento in programma. La tre giorni lariana ha confermato l’interesse e la voglia degli operatori e professionisti presenti sul territorio di fare il punto della situazione sul sistema e confrontarsi con esso in questo particolare momento che tutta la filiera sta vivendo. “Sono soddisfatto dell’affluenza registrata nella tre giorni di MECI, soprattutto in ri- Pag 42 ferimento alla grande partecipazione riscossa dagli eventi istituzionali e collaterali. La speranza è che questa edizione della Mostra dell’Edilizia Civile e Industriale possa essere un punto di partenza per far ripartire il settore” ha affermato Davide Maspero, Presidente del gruppo di lavoro di questa edizione della fiera e consigliere di ANCE Como. Temi al centro delle discussioni la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. MECI è un appuntamento fisso annuale che ancora una volta si è confermato essere un punto di riferimento solido per tutto il comparto edilizio grazie ad una formula capace di venire incontro sia alle esigenze di visitatori formati che a quelle dei non professionisti. Ai contenuti tecnici infatti, si sono alternati momenti dedicati all’aggiornamento in merito alle ultime novità del settore. I dati 2014 parlano chiaro, gli accessi registrati sono stati 13.700. Tutti i visitatori hanno approfittato di questa occasione di indubbio rilievo per confrontarsi, informarsi e aggiornarsi a 360° su tutto ciò che riguarda la filiera edilizia grazie ad un’area di circa 10mila metri quadri dedicati ai 150 espositori di provenienza nazionale e grazie alla possibilità di partecipare a workshop, seminari e convegni realizzati ad hoc per l’occasione. Quasi tutte le attività in programma sono state costituite da una prima parte teorica e da una seguente parte pratica. Come le dimostrazioni effettuate con gli allievi del corso di qualifica triennale per “Operatore edile”. Oppure il convegno dal titolo “Climate change and sustainable development: best practices” Attualità in cui, rifacendosi al tema centrale di questa edizione della fiera, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, Graziano Salvalai, ricercatore presso il politecnico di Milano e già ricercatore presso il Fraunhofer Institute di Friburgo. G. Salvalai, ha illustrato esempi concreti di sostenibilità energetica e pianificazione realizzati dal dipartimento del Politecnico di Milano. L’obiettivo è sempre lo stesso: che vengano realizzati sempre più progetti in linea con quelli che sono i principi di un’edilizia sostenibile. Altro evento da ricordare è stata la sottoscrizione del Protocollo d’intesa relativo al progetto Acque di Lombardia: Fiumi, Laghi e Navigli - azione 3 - Valorizzazione del Lago di Como grazie a un sistema integrato della mobilità a livello turistico e infrastrutturale. Al progetto è stato riconosciuto un contributo regionale di 816.367,15 euro a valere sul finanziamento previsto dalla Legge 296/2006 (Progetti di eccellenza). A pochi giorni dall’inizio della 31esima edizione della MECI, il Presidente del gruppo di lavoro Davide Maspero ha tracciato uno spaccato che analizza il mercato dell’Edilizia Civile e Industriale al momento attuale. “Questa trentunesima edizione della M.E.C.I. - ha detto Maspero - cade in uno dei momenti più difficili che il settore dell’edilizia abbia mai vissuto. La Lombardia rimane la principale piazza immobiliare a livello nazionale, con un fatturato di 11,8 miliardi provenienti dal settore residenziale e 3,1 dal non residenziale pur avendo lasciato sul campo negli ultimi sette anni il 65% circa del suo volume di affari, riportandosi ai livelli più bassi dell’ultimo ventennio”. “Ad incidere sul mancato incontro tra domanda ed offerta - ha confermato il presidente - è soprattutto l’inceppamento dei meccanismi del credito immobiliare: dal picco di 16,4 miliardi di finanziamenti erogati per acquisto di abitazioni nel 2007, si è giunti ad appena 7,3 miliardi nel 2012 e il calo è proseguito anche nel primo semestre del 2013, che ha evidenziato un preoccupante – 25% rispetto ai primi sei mesi del 2012”. Secondo le stime dell’Ance, il 2013 segna un’ulteriore caduta degli investimenti in costruzioni del 6,9% in termini reali su base annua (in peggioramento rispetto alla stima rilasciata a giugno 2013, pari a -5,6%). Tale valutazione negativa è stata parzialmente mitigata dagli effetti positivi derivanti dalla proroga e dal temporaneo potenziamento degli incentivi fiscali (55% e 65%) relativi agli interventi di ristrut- turazione edilizia e di riqualificazione energetica. Ed è proprio da qui che si potrebbe ripartire. Dalle opportunità di relazione e aggiornamento che ogni operatore, che voglia essere protagonista di un sistema delle costruzioni che sta cambiando, deve cogliere per vincere la crisi: rendere sostenibili ed efficienti gli spazi abitati del futuro. Pag 43 il Triangolo Albo Tutti gli aggiornamenti dell’albo professionale Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014 Iscrizioni n Albo Nominativo Residenza 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 GIARDIELLO MIRIAM CONSONNI PAOLO CAPOVILLA ANDREA MARELLI SAMUELE BIANCHI YURI MOSTES MICHELE TRASCIATTI JESSICA MOLINARO MIRKO INTROZZI STEFANO LANFRANCONI MARIO RIVA RAFFAELLO CANTALUPPI ALESSANDRO GEROSA DAVIDE Cantù Brenna Inverigo Cantù Cantù Nesso Inverigo Lipomo Cucciago S. Fedele Intelvi Fino Mornasco Albavilla Lurago d’Erba Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014 Iscrizioni n Albo Nominativo Residenza 3012 3013 3014 3015 3016 3017 VIGO ELISABETTA CASTELNUOVO STEFANO CITTONI MATTEO GIAU GIUSEPPE FAMIANI MATTEO CHIAPPELLI ALBERTO CRovellasca Pusiano Dongo Erba Como Eupilio Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014 Iscrizioni n Albo Nominativo Residenza 3012 3013 3014 3015 3016 3017 VIGO ELISABETTA CASTELNUOVO STEFANO CITTONI MATTEO GIAU GIUSEPPE FAMIANI MATTEO CHIAPPELLI ALBERTO Rovellasca Pusiano Dongo Erba Como Eupilio Seduta del Consiglio Direttivo del 03 aprile 2014 Pag 44 Iscrizioni n Albo Nominativo Residenza 3018 3019 MARELLI LUCA COLOMBO MAURIZIO Erba Locate Varesino Vita di Collegio Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2013 Seduta del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2013 Cancellazioni n Albo Nominativo Residenza Iscriz. Praticanti n Albo Nominativo Residenza 2458 2662 2906 2400 2980 BIANCHI SILVIA PROIETTI ADALBERTO PERI DENNIS MILANI FILIPPO PAOLO BIANCHINO JACOPO Cirimido Mariano Comense Guanzate Gravedona Cernobbio 2304 2305 2306 Blevio Beregazzo con F. Olgiate Olona Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014 Cancellazioni n Albo Nominativo 1493 1871 890 1499 2624 1915 2899 879 2160 1837 2420 2190 239 2429 2606 2301 2966 2843 1929 388 2351 2924 1104 918 2729 2956 574 NAVA CESARE Pontelambro ROSSI GIOVANNI Como BARRI SANDRO Cermenate BRUNELLI TONINO Mozzate GORLA ALESSANDRO Lomazzo MERGA STEFANO Dongo BUSCATO CRISTINA Figino Serenza PAGANI GIUSEPPE Lurago Marinone VIGANO’ ROBERTO Carugo CRIMENI ROBERTO Olgiate Comasco CASARTELLI ANDREA Beregazzo con F. MILLEFANTI UMBERTO Mozzate PONTIGGIA CARLO Pontelambro TAGLIABUE FABIO Erba BORRONI GABRIELE Cantù CALLORI LUCA Gera Lario BRALLA ANGELICA Cavargna QUINTIERI DOMENICO Erba SOLDANI GIANCARLO Schignano GANDOLFI ORESTE Inverigo MELGA GIULIO Musso CARUGATI ALICE Cantù MOLINARI MARCO Tavernerio CATTANEO GIOVANNI CARLO Mariano Comense MARTIGNONI FAUSTO Carbonate MESSINA LUCA Fino Mornasco POZZI CARLO Inverigo BERGNA TORNELLI LUCA LUNJA DANIJELA REGUZZONI TAMARA Seduta del Consiglio Direttivo del 30 gennaio 2014 Iscriz. Praticanti n Albo Nominativo Residenza 2307 2308 2309 2310 2311 2312 Tavernerio Como Plesio Porlezza Lurago Marinone Cantù Residenza CASARTELLI GIORGIO DELLI CARRI LORENZO GILARDONI LUCA GRECO MARIO PACELLO ROCCO SACCONE LORIS Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014 Iscriz. Praticanti n Albo Nominativo Residenza 2313 2314 2315 2316 2317 Bregnano Erba Rovellasca Como Faloppio ALLIEVI GIULIA COCCHIARARO FABRIZIO LA DONNA SIMONE VASILE GIUSEPPE SCIASCIA ARMANDO Seduta del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2014 Iscriz. Praticanti n Albo Nominativo 2318 2319 Residenza BROSIO GONZALO NICOLAS Cantù GRECO GIOVANNI BATTISTA Lenno Seduta del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2014 Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014 Iscriz. Praticanti n Albo Nominativo Residenza Cancellazioni n Albo Nominativo Residenza 2320 2321 Lurago Marinone Cermenate 2828 298 BESIO LUIGI FANTONI GIULIO Grandate Como Seduta del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2014 Cancellazioni n Albo Nominativo Residenza 548 2618 1590 CARNELLI GIACOMO CANTARO ALESSANDRA PINI GIAN BATTISTA Barni Fino Mornasco Bulgarograsso GRIMOLDI BARBARA MALAKE’ CHADI Seduta del Consiglio Direttivo del 27 febbraio 2014 Canc. Praticanti n Albo Nominativo Residenza 2309 GILARDONI LUCA Plesio Pag 45 www.geometri.co.it Notizie Utili il Triangolo IL TRIANGOLO Rivista trimestrale d’informazione tecnico - professionale del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Como Numero 1/2014 Autorizzazione del tribunale di Como n. 204 del 26 ottobre 1968 Spedizione con posta elettronica certificata Redazione Via Recchi 2 - 22100 Como tel. 031/261298 - fax 031/271287 E-mail: [email protected] Pec: [email protected] www.collegio.geometri.co.it Direttore responsabile Geom. Oscar Mella e-mail: [email protected] Direttore di stampa Geom. Maria Allocca e-mail: [email protected] Coordinatore Commissione Stampa Geom. Raffaella Porta e-mail: [email protected] Commissione stampa Geom. Alberti Walter - Geom. Allocca Maria Geom. Bonetti Rachele - Geom. Luraschi Laura Geom. Mella Oscar - Geom. Pagani Mascia Geom. Porta Raffaella - Geom Scacchi Gianluca Geom. Zanotta Carlo Hanno inoltre collaborato Elena Barezzani - segreteria del Collegio Coordinamento giornalistico e impaginazione SEM - Servizi Editoriali & Multimediali Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi) tel. 02 4583153 - fax 02 4583369 www.servizieditorialiemultimediali.it [email protected] Gli articoli inviati per la pubblicazione rispecchiano esclusivamente il pensiero dell’autore e non impegnano la responsabilità del Comitato di Redazione. É consentita la riproduzione degli articoli citando la fonte. Pag 46 Info Point Segreteria Orari di apertura al pubblico: Lunedì 9.00 - 12.00 Martedì 9.00 - 12.00 Mercoledì 9.00 - 12.00 Giovedì 9.00 - 12.00 Venerdì 9.00 - 12.00 Sabato chiuso 15.00 - 17.00 15.00 - 17.00 Linea diretta Per comunicazioni durante gli orari di chiusura della Segreteria è attivo 24 ore su 24 il fax: 031/271287 oppure gli indirizzi mail: [email protected], PEC: [email protected] tel. 031/261298 - www.collegio.geometri.co.it Appuntamenti Il Presidente geom. 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