Accordo di programma CGM e ANPE Calabria

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile
della Calabria e della Basilicata
Associazione Nazionale
dei Pedagogisti Italiani
sedi regionali per la
Calabria e la Basilicata
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA CALABRIA E LA BASILICATA
E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PEDAGOGISTI ITALIANI (ANPE)
SEDI REGIONALI DELLA CALABRIA E DELLA BASILICATA
Gli Enti suddetti
VISTO

Il protocollo d’intesa stipulato il 27.07.2005 tra il Ministero della Giustizia –
Dipartimento per la Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’esecuzione dei
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti
Italiani (ANPE);

Il rinnovo del Protocollo d’Intesa avvenuto il 29.01.2014 tra il Ministero della Giustizia
– Dipartimento per la Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti
Italiani (ANPE);

che L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), con sede legale in
Roma in Vicolo del Buon Consiglio 31, codice fiscale 96154980583 è componente ai
sensi della legge 451/97 dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 1998;
16 10 2014 Accordo CGM ANPE CALABRIA e BASILICATA con tirocinio

che L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), organizzata in una sede
nazionale e sedi regionali non autonome, promuove il ruolo e la professionalità del
pedagogista come specialista dell’educazione e della formazione nell’ambito delle
Amministrazioni pubbliche e private;

che l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani ha promosso e promuove azioni
di educazione e rieducazione a favore dei minori a rischio di emarginazione sociale e
del circuito penale nei piani nazionali per l’infanzia e l’adolescenza del Governo
Italiano dal 1998;

che l’ANPE è componente del comitato scientifico della ricerca sulle difficoltà di
apprendimento dei minori in età scolare con particolare riferimento agli aspetti
relativi dei minori deviati ed emarginati promossa del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e realizzata dal Centro di Documentazione e analisi per l’Infanzia e
dell’adolescenza di Firenze;
CONSIDERATO

che la Legge 8 novembre 2000 n. 328, art. 1 c. 4, riconosce ed agevola il ruolo
degli organismi non lucrativi d’utilità sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, di altri
soggetti privati operanti nel settore nella programmazione, nell’organizzazione e
nella gestione del sistema integrato di interventi;

che il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata e l’Associazione
Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) sedi regionali della Calabria e della
Basilicata si prefiggono l’importante finalità di diffondere, migliorare e promuovere
una cultura di attenzione in favore degli adolescenti, volta a migliorarne le tutele ed
i diritti, congiuntamente a quanti altri attori, istituzionali e non, siano coinvolti nella
problematica;
RITENUTO

che le sedi regionali della Calabria e della Basilicata dell’ANPE, che operano nel
settore socio-educativo, pedagogico e formativo, è radicata nel tessuto sociale
locale e può rappresentare partner di assoluto rilievo, per promuovere occasioni di
concreta attuazione di interventi socio-educativi e rieducativi;
2

che
la
formazione
culturale
della
figura
professionale
del
pedagogista,
rappresentata a livello nazionale dall’ANPE, è funzionale agli obiettivi e alle finalità
perseguite dal Centro per la Giustizia Minorile;
CONVENGONO
Di proseguire la collaborazione avviata con i precedenti protocolli sottoscritti tra le
parti e di dare attuazione al Protocollo Nazionale del 29.01.2014 con la sottoscrizione
di un Accordo di programma tra il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la
Basilicata e le sedi ANPE per la Calabria e la Basilicata che prevede, a cura dell’ANPE
e in raccordo con il CGM:

la realizzazione di attività, interventi innovativi, educativi e riabilitativi a cura
degli esperti ANPE, a favore dell’utenza penale minorile, con l’obiettivo di facilitare la
responsabilizzazione e la partecipazione sociale e che facilitino lo sviluppo di
competenze e abilità quali la capacità di autodeterminarsi ed auto ascoltarsi;

la progettazione e realizzazione,
di attività anche sperimentali, di
formazione/aggiornamento destinato agli operatori della giustizia minorile nella forma
del work shop, a cura degli esperti ANPE, sui temi dell’abuso sessuale, stolking,
cyberbullismo, ecc.;

saranno

seminari formativi/aggiornamento rivolti agli operatori minorili sui temi che
concordati;
attività di consulenza alla progettazione di percorsi socio-educativi-riabilitativi
a favore dell’utenza penale minorile, attività studio e ricerca sui temi inerenti le
problematiche minorili;

convegno finale di presentazione e diffusione dei risultati dei laboratori, con i
rappresentanti dell’ANPE e della Giustizia Minorile.
Al fine di monitorare e valutare i risultati raggiunti, in base alle attività poste in
essere dal presente accordo e in riferimento a quanto previsto dal Protocollo Nazionale,
viene istituito un Comitato territoriale che sarà composto da rappresentanti del Centro per
la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata e delle sedi regionali ANPE della Calabria
e della Basilicata.
3
TIROCINIO PROFESSIONALE
Il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata potrà autorizzare
l’espletamento del solo tirocinio professionale post-lauream dei soci ANPE per la
Calabria e la Basilicata, presso i Servizi Minorili dipendenti. In tale circostanza, le sedi
regionali della Calabria e della Basilicata dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti
Italiani si impegneranno ad individuare, elaborare e fornire quanto segue:

Progetto formativo e di orientamento che specifica il nominativo del tirocinante,
del tutor (esterno designato dall’ANPE in veste di responsabile del progetto
didattico formativo), del tutor interno designato dal Responsabile del Servizio
Minorile ospitante nonché gli obiettivi e le modalità dello svolgimento del tirocinio
con l’indicazione dei tempi di presenza nel servizio, le strutture presso cui si
svolge il tirocinio e gli estremi indicativi della polizza di assicurazione ( INAIL o
privata) contro gli infortuni e responsabilità civile, quest’ultima a cura del
tirocinante;

I nominativi dei laureati in Pedagogia e/o Scienze dell’Educazione iscritti negli
elenchi regionali della Calabria e della Basilicata dell’ANPE che potranno espletare
il praticantato professionale; tale attività presso le proprie minorili non costituisce
rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera d) della Legge n°
196 del 1997;
La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata si
impegna ad accogliere presso le sue strutture ed i Servizi Minorili delle regioni di
competenza, secondo le disponibilità esistenti, i laureati in Pedagogia con laurea
quadriennale e/o laureati in Scienze dell’Educazione con laurea quadriennale o
specialistica, iscritti all’ANPE, per il tirocinio post-lauream della durata max di 800 ore,
individuando il tutor in possesso di laurea quadriennale in Pedagogia o laurea
quadriennale o specialistica in Scienze dell’Educazione.

la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata
rilascerà ai tirocinanti che avranno portato a termine le attività di tirocinio previste
un attestato con l’indicazione:
- del nominativo del tirocinante;
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- degli obiettivi delle attività svolte;
- dei compiti assegnati in qualità di pedagogista;
- dello sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è
tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento predisposto
dall’ANPE;

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni
o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio e, in particolare,
all’anonimato relativo ai minori ospiti nei Servizi minorili della Giustizia
osservando, sia durante che dopo l’attività di tirocinio, il segreto professionale
sulle notizie relative ai casi di cui viene a conoscenza ai sensi della legge n° 119
del 03.04.2000 e dell’art. 13 del D.P.R. 448/88.
Il presente Accordo di programma, che non comporta oneri per la Giustizia Minorile, ha la
durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.
Catanzaro, 16 ottobre 2014
ANPE
Sede regionale della Calabria
dott.ssa Marcella Russo
Centro per la Giustizia Minorile
per la Calabria e la Basilicata
il Dirigente
dott. Angelo Meli
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ANPE
Sede regionale della Basilicata
Su delega della dott.ssa Filomena Labriola
dott.ssa Marcella Russo
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