730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore
Pillole di aggiornamento
N. 20
27.05.2014
Oneri deducibili
Focus sui contributi per
complementari e individuali
forme
pensionistiche
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: 730
Abbiamo trattato, nel precedente intervento, alcuni degli oneri deducibili dal reddito complessivo delle
persone fisiche.
In questa sede ci concentreremo invece sui righi da RP27 a RP32, ovvero sui contributi per forme
pensionistiche complementari e individuali e sulla quota deducibile di investimento in start up.
Con specifico riferimento ai contributi per forme pensionistiche complementari merita di essere
ricordato che sono deducibili anche i contributi versati per familiari a carico, sebbene debba essere
rispettato il limite di deducibilità complessivo di euro 5.164,57 euro.
Premessa
Abbiamo trattato, nel precedente intervento, alcuni oneri deducibili dal reddito
delle persone fisiche.
In questa sede ci concentreremo invece sui righi da RP27 a RP32, ovvero sui
contributi per forme pensionistiche complementari e individuali e sulla quota
deducibile di investimento in start up.
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Contributi per
forme
pensionistiche
complementari
Sono deducibili dal reddito i contributi versati a forme pensionistiche
complementari , individuali o collettive:
FORME
INDIVIDUALI
COMPLEMENTARE:
DI
PREVIDENZA
attuate
mediante
adesione individuale a fondi pensione
aperti o mediante piani pensionistici
individuali (polizze assicurative);
FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI
FORME
COLLETTIVE
COMPLEMENTARE:
DI
PREVIDENZA
l’adesione
viene
contrattata a livello collettivo e riguarda
un gruppo di lavoratori individuati in base
all’appartenenza
ad
una
determinata
azienda, gruppo di aziende, comparto o
settore produttivo.
Come noto, i contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese
quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito
complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme
pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato
il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati
nell’anno d’imposta.
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RIGO RP27 - Contributi a deducibilità ordinaria
In questo rigo vanno indicate, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate
alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle
forme pensionistiche individuali. Nel suddetto limite si devono considerare i
versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.
Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella
casella 8 “Previdenza complementare”, della Sezione “Dati generali” del CUD è
indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del
CUD 2014 o del CUD 2013.
Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di
diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo RP27 si può fare riferimento alle
annotazioni del CUD.
Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche
individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare
l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.
I dipendenti pubblici possono compilare questo rigo solo per indicare i
contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la loro qualifica di
dipendente pubblico, mentre per dichiarare i contributi versati ai fondi negoziali
a essi riservati devono compilare il rigo RP31.
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contributi versati ai fondi pensione per i
quali non rileva la qualifica di dipendente
pubblico -> RP27
Dipendente pubblico
contributi versati ai fondi pensione per i
quali rileva la qualifica di dipendente
pubblico -> RP31
Con specifico riferimento, invece, alla compilazione del RP27 occorre ricordare
che gli importi da indicare sono i seguenti:
riportare l’importo dei contributi indicato nel punto 120
del CUD 2014 e/o del CUD 2013, che il datore di lavoro ha
escluso dall’imponibile. Se è stato compilato il punto 127
colonna 1
del CUD 2014 e/o del CUD 2013 (previdenza per familiari
a carico) la cifra da riportare nella colonna 1 è indicata
nel punto 120 del CUD 2014 e/o del CUD 2013 diminuita
dell’importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza
complementare per familiari a carico, desumibile dalle
annotazioni del CUD 2014;
€ riportare l’importo degli oneri di previdenza
complementare dei quali si chiede la deduzione in
dichiarazione indicato nel punto 121 del CUD 2014
e/o del CUD 2013, oltre che le somme versate sia ai
fondi negoziali, sia alle forme pensionistiche
individuali senza il tramite del sostituto di imposta.
Se è stato compilato il punto 127 del CUD 2014 e/o
colonna 2
del CUD 2013 (che indica la previdenza per familiari
a carico), la cifra da riportare nella colonna 2 è
indicata nel punto 121 del CUD 2014 e/o del CUD
2013, diminuita dell’importo non escluso dal reddito
e riferito alla previdenza complementare per
familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del
CUD 2014 e/o del CUD 2013.
€ riportare l’importo delle somme versate sia ai fondi
negoziali che alle forme pensionistiche individuali
senza il limite del sostituto d’imposta.
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RIGO RP28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i
contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta
presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi
versati entro il limite di 5.164,57 euro.
Tuttavia, in questo caso, se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore,
possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di
partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella
misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza
positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque
anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.
Se nei primi cinque anni hanno
Lavoratori di prima
occupazione
effettuato
versamenti
di
importo
inferiore al limite massimo , possono
godere di un maggior limite di
deducibilità, a partire dal sesto anno.
€ Se nella casella 8 “Previdenza complementare”, della Sezione “Dati
generali” del CUD è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo
sono quelli riportati nei punti 120, 121 e 123 del CUD 2014 o del CUD
2013.
€ Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza
di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo RP28 si può fare
riferimento alle annotazioni al CUD.
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In particolare:
riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha
colonna 1
escluso dall’imponibile, risultante dalla somma degli importi
indicati nei punti 120 e 123 del CUD 2014;
riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha
colonna 2
escluso dall’imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014, e
le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme
pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.
RIGO RP29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite
di deducibilità.
Se nella casella 8 “Previdenza complementare” della Sezione “Dati generali” del
CUD è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei
punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013.
Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di
diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo RP29 si può fare riferimento alle
annotazioni al CUD 2014.
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In particolare:
riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha
colonna 1
escluso dall’imponibile indicato nel punto120 del CUD 2014 o
del CUD 2013;
riportare l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha
colonna 2
escluso dall’imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2014 o
del CUD 2013.
Rigo RP30 - Contributi versati per familiari a carico
Vanno indicate in questo rigo le somme versate per i familiari fiscalmente a
carico per la parte da questi non dedotta.
Si ricorda, a tal proposito, che sono considerati a carico coloro che possiedono
un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
In ogni caso, vanno indicati le somme versate, per la parte non dedotta dal
familiare fiscalmente a carico.
Pertanto:
Il familiare deduce gli importi dal suo reddito complessivo,
fino a capienza
Solo per l’eccedenza, gli importi potranno essere dedotti dal contribuente
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Rigo RP31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici
Il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono
a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio,
il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola).
Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31
dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per
cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei
fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per
quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può
superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel
rispetto dei precedenti limiti.
12% del reddito complessivo
5.164,57 euro
Il minore dei due rappresenta il limite massimo deducibile
Deduzione sul reddito di
lavoro dipendente: non
Deduzione sugli altri
può superare il doppio
redditi: il residuo
della quota TFR
destinata ai fondi
pensione
Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le
quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto)
devono compilare il rigo RP27.
Se nella casella 8 “Previdenza complementare”, della Sezione “Dati generali”
del CUD è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei
punti 120 e 121 del CUD 2014 o del CUD 2013.
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Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di
diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo si può fare riferimento alle
annotazioni al CUD.
Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per
i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un
rigo.
Questa ipotesi, in presenza di CUD 2014 conguagliato, è evidenziata
dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del
CUD 2014, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle
annotazioni al CUD 2014.
Quota
deducibile di
investimento in
start up
I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all’art. 116 del
Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di
partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il
reddito complessivo.
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Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli
dalla società riportandolo nella colonna 2 e indicando il codice fiscale della
società partecipata nella colonna 1. Le modalità di attuazione di questa
agevolazione sono individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
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