Contribuzione Enpacl 2014

PRASSI
CONSULENTI DEL LAVORO
prassi
CONTRIBUZIONE ENPACL 2014
SOMMARIO
www.enpacl.it - Comunicazione stampa Ag. Entrate 16.04.2014
• SCHEMA DI SINTESI
• PROFILI CONTRIBUTIVI
I consulenti del lavoro iscritti all’Enpacl, inclusi i pensionati, devono versare annualmente il
contributo soggettivo che è pari, dal 2013, al 12% del reddito professionale dell’anno precedente
con un massimo, per il 2014, di € 96.045 pari ad un contributo massimo di € 11.525. È comunque
dovuto un contributo minimo di € 2.062. Inoltre, gli iscritti agli Albi provinciali devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i compensi relativi all’esercizio dell’attività professionale,
da riversare all’Enpacl anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente; anche in assenza di volume d’affari o partita Iva, è dovuto un contributo integrativo di € 300 annui.
Infine, gli iscritti Enpacl, esclusi i pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, possono
versare un contributo facoltativo aggiuntivo in misura liberamente determinata e stabilita in €
500 o multipli.
Dal 2014 è possibile versare in acconto, prima delle relative scadenze, tutta o parte della contribuzione obbligatoria, sia soggettiva sia integrativa. Dal 3.06.2014, inoltre, diventa operativo il
versamento a mezzo F24 con la possibilità di effettuare eventuali compensazioni con altri tributi.
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SCHEMA DI SINTESI
Deve essere calcolato in misura pari al 12% del reddito professiona-
 le prodotto nell’anno precedente, con un contributo minimo pari, 
CONTRIBUTO
SOGGETTIVO
2014
IO
per il 2014, a € 2.062,00.
Per i titolari di un reddito superiore a € 17.187,00 è prevista la cor-
AT
 responsione di un’eccedenza calcolata nel limite di reddito di €
96.045,00.
Ai fini dei conteggi deve essere resa la dichiarazione del reddito
.R
 professionale e del volume d’affari IVA 2013.
• Da versare in 4 rate:
.. 16.09.2014;
.. 16.04.2014;
.. 17.11.2014.
.. 16.06.2014;
Da versare in unica soluzione entro il
 16.09.2014.
ovvero
• In 4 rate mensili entro il:
.. 17.11.2014
 .. 16.09.2014
.. 16.10.2014
.. 16.12.2014
Entro il 16.09.2014, anche con valori
 pari a zero.
• Il pagamento può essere effettuato:
Dal 3.06.2014 sarà possibile uti.. presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il M.Av. presente
lizzare il modello F24 per versare i
nella propria area riservata;
contributi direttamente on line tramite
.. on line tramite Enpacl Card senza spese;
 .. on line tramite carta di credito senza più digitare i dati di riferi-  i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, ovvero utilizzando quelli banmento del M.Av.;
cari e postali, senza spese aggiuntive.
.. Visa/Mastercard/America Express con applicazione di commissioni.
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MODALITÀ
DI
PAGAMENTO
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W
L’Enpacl mette a disposizione dei consulenti del lavoro una procedura automatizzata di generazione dei M.Av. all’interno dei SerL’Enpacl non invia più i M.Av. in car vizi Enpacl on line disponibili all’indirizzo https://servizi.popso.it/  taceo.
enpacl/
ATTESTAZIONI
CONTRIBUTIVE
L’attestazione di pagamento dei contributi versati all'Ente dal 2007
 al 2013 compreso può essere ottenuta accedendo ai servizi Enpacl
on line ed entrando nella propria area riservata.
Si seleziona "ATTESTAZIONE PA-
 GAMENTI" e si sceglie l'anno di contribuzione che interessa.
Per evitare la concentrazione dei pagamenti nell’ultimo quadrimestre dell’anno si possono effettuare versamenti
 spontanei in acconto.
 I versamenti possono essere eseguiti dal 1.04 al 18.08.2014.
I versamenti riguardano la contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo
NOVITÀ
VERSAMENTI
IN ACCONTO
 (soggettivo o integrativo). Le rate del contributo soggettivo minimo del 16.04 e 16.06 sono comunque dovute.
I versamenti in acconto sono anticipazioni di quanto dovuto per il 2014 e, quindi, gli importi sono liberamente ed
 autonomamente determinati.
Per eseguire i versamenti occorre utilizzare solo l’apposita procedura presente nel sito che consente la generazio-
 ne del relativo M.Av..
 In sede di comunicazione obbligatoria 2014 si deve effettuare l’imputazione di quanto già versato a titolo di acconto.
R AT I O L a v o r o
Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
Aggiornato al 23.04.2014
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CONSULENTI DEL LAVORO
prassi
PROFILI CONTRIBUTIVI
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
• Misura
• L’aliquota del 12% deve essere applicata ad un reddito minimo di € 17.187,00
e fino a € 96.045,00: è perciò dovuto, in ogni caso, un contributo soggettivo di
€ 2.062,00.
• Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva
iscrizione nell’anno solare.
• Riduzioni
• I giovani che si iscrivono all'Ente, o sono già iscritti da meno di 5 anni, con
meno di 35 anni di età, versano sia il contributo minimo che l'eccedenza ridotti
al 50%, con facoltà di chiedere l'applicazione dell'aliquota intera.
• I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità) possono chiedere
la stessa riduzione al 50%.
I lavoratori dipendenti o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria versano il contributo con l’aliquota ordinaria, non operando nei loro confronti alcuna riduzione.
• Deducibilità
• Il contributo soggettivo è deducibile ai fini Irpef.
• Oggetto
• La maggiorazione del 4% si applica sulle fatture emesse dal 1.01.2013, relative
all'attività di Consulente del Lavoro incluse:
.. quelle in campo fiscale, tributario e contabile;
.. di amministratore, revisore o sindaco di società o enti;
.. per le attività di assistenza ai CED.
• Operazioni
extraterritoriali
• Dal 1.01.2013 le operazioni extraterritoriali concorrono alla determinazione del
volume d'affari IVA, perciò deve essere applicato anche per tali operazioni il
contributo integrativo del 4%.
• Associazioni
e società tra
professionisti
• I consulenti facenti parte di associazioni o società di professionisti devono versare la maggiorazione per la quota di volume d’affari di competenza di ogni
associato iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro.
• Importo
minimo
• Anche in assenza di volume d’affari o partita IVA è dovuto un contributo integrativo di € 300 annui, rivalutato annualmente.
AT
IO
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• Il contributo di maternità per il 2014 sarà richiesto con la rata di settembre
in attesa dell’approvazione del bilancio consuntivo 2013 che ne consentirà la
quantificazione.
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO
• Contributo
di
maternità
• Regime fiscale • I soggetti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27, D.L. 98/2011 sono
di vantaggio
tenuti a calcolare l’importo del contributo sul totale dei componenti positivi.
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• Facoltà
• Tutti gli iscritti possono versare un contributo ag- • Esclusi i pensionati di
giuntivo, decidendo di anno in anno se e quanto ver- vecchiaia anche anticisare con un minimo di € 500 o suoi multipli.
pata.
• Vantaggi
• Il vantaggio fiscale consiste nell’integrale deducibilità dei contributi facoltativi.
• Il vantaggio previdenziale consiste in una quota di pensione aggiuntiva rispetto
a quella base e reversibile ai superstiti.
Sul sito Enpacl sono disponibili le informazioni di dettaglio ed è possibile effettuare simulazioni pensionistiche personalizzate.
Scadenze contributive
Tavola riepilogativa
16 aprile
16 maggio
16 giugno
16 luglio
18 agosto
16 settembre
16 ottobre
17 novembre
16 dicembre
• In caso di decesso del consulente i termini per la comunicazione ed il versamento sono differiti di 6 mesi e gli adempimenti devono essere eseguiti dall’erede
unico o delegato.
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CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO
Anno 2014
• Eredi
Contributo Soggettivo
Minimo
Eccedenza
25%
25%
25%
Saldo/Rata
Rata
25%
Rata
Rata
R AT I O L a v o r o
N . 5 / 2 0 1 4
-
Contributo Integrativo
Minimo
Eccedenza
100%
Saldo/Rata
Rata
Rata
Rata
Maternità
100%
-
Dichiarazione
obbligatoria
2014
-
Contribuzione
spontanea in acconto
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
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Aggiornato al 23.04.2014
Centro Studi Castelli S.r.l.
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