PRASSI CONSULENTI DEL LAVORO prassi CONTRIBUZIONE ENPACL 2014 SOMMARIO www.enpacl.it - Comunicazione stampa Ag. Entrate 16.04.2014 • SCHEMA DI SINTESI • PROFILI CONTRIBUTIVI I consulenti del lavoro iscritti all’Enpacl, inclusi i pensionati, devono versare annualmente il contributo soggettivo che è pari, dal 2013, al 12% del reddito professionale dell’anno precedente con un massimo, per il 2014, di € 96.045 pari ad un contributo massimo di € 11.525. È comunque dovuto un contributo minimo di € 2.062. Inoltre, gli iscritti agli Albi provinciali devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i compensi relativi all’esercizio dell’attività professionale, da riversare all’Enpacl anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente; anche in assenza di volume d’affari o partita Iva, è dovuto un contributo integrativo di € 300 annui. Infine, gli iscritti Enpacl, esclusi i pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, possono versare un contributo facoltativo aggiuntivo in misura liberamente determinata e stabilita in € 500 o multipli. Dal 2014 è possibile versare in acconto, prima delle relative scadenze, tutta o parte della contribuzione obbligatoria, sia soggettiva sia integrativa. Dal 3.06.2014, inoltre, diventa operativo il versamento a mezzo F24 con la possibilità di effettuare eventuali compensazioni con altri tributi. .IT SCHEMA DI SINTESI Deve essere calcolato in misura pari al 12% del reddito professiona- le prodotto nell’anno precedente, con un contributo minimo pari, CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2014 IO per il 2014, a € 2.062,00. Per i titolari di un reddito superiore a € 17.187,00 è prevista la cor- AT responsione di un’eccedenza calcolata nel limite di reddito di € 96.045,00. Ai fini dei conteggi deve essere resa la dichiarazione del reddito .R professionale e del volume d’affari IVA 2013. • Da versare in 4 rate: .. 16.09.2014; .. 16.04.2014; .. 17.11.2014. .. 16.06.2014; Da versare in unica soluzione entro il 16.09.2014. ovvero • In 4 rate mensili entro il: .. 17.11.2014 .. 16.09.2014 .. 16.10.2014 .. 16.12.2014 Entro il 16.09.2014, anche con valori pari a zero. • Il pagamento può essere effettuato: Dal 3.06.2014 sarà possibile uti.. presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il M.Av. presente lizzare il modello F24 per versare i nella propria area riservata; contributi direttamente on line tramite .. on line tramite Enpacl Card senza spese; .. on line tramite carta di credito senza più digitare i dati di riferi- i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero utilizzando quelli banmento del M.Av.; cari e postali, senza spese aggiuntive. .. Visa/Mastercard/America Express con applicazione di commissioni. W MODALITÀ DI PAGAMENTO W W L’Enpacl mette a disposizione dei consulenti del lavoro una procedura automatizzata di generazione dei M.Av. all’interno dei SerL’Enpacl non invia più i M.Av. in car vizi Enpacl on line disponibili all’indirizzo https://servizi.popso.it/ taceo. enpacl/ ATTESTAZIONI CONTRIBUTIVE L’attestazione di pagamento dei contributi versati all'Ente dal 2007 al 2013 compreso può essere ottenuta accedendo ai servizi Enpacl on line ed entrando nella propria area riservata. Si seleziona "ATTESTAZIONE PA- GAMENTI" e si sceglie l'anno di contribuzione che interessa. Per evitare la concentrazione dei pagamenti nell’ultimo quadrimestre dell’anno si possono effettuare versamenti spontanei in acconto. I versamenti possono essere eseguiti dal 1.04 al 18.08.2014. I versamenti riguardano la contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo NOVITÀ VERSAMENTI IN ACCONTO (soggettivo o integrativo). Le rate del contributo soggettivo minimo del 16.04 e 16.06 sono comunque dovute. I versamenti in acconto sono anticipazioni di quanto dovuto per il 2014 e, quindi, gli importi sono liberamente ed autonomamente determinati. Per eseguire i versamenti occorre utilizzare solo l’apposita procedura presente nel sito che consente la generazio- ne del relativo M.Av.. In sede di comunicazione obbligatoria 2014 si deve effettuare l’imputazione di quanto già versato a titolo di acconto. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 23.04.2014 N . 5 / 2 0 1 4 - 1 0 2 3 7 31 CONSULENTI DEL LAVORO prassi PROFILI CONTRIBUTIVI CONTRIBUTO SOGGETTIVO • Misura • L’aliquota del 12% deve essere applicata ad un reddito minimo di € 17.187,00 e fino a € 96.045,00: è perciò dovuto, in ogni caso, un contributo soggettivo di € 2.062,00. • Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva iscrizione nell’anno solare. • Riduzioni • I giovani che si iscrivono all'Ente, o sono già iscritti da meno di 5 anni, con meno di 35 anni di età, versano sia il contributo minimo che l'eccedenza ridotti al 50%, con facoltà di chiedere l'applicazione dell'aliquota intera. • I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità) possono chiedere la stessa riduzione al 50%. I lavoratori dipendenti o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria versano il contributo con l’aliquota ordinaria, non operando nei loro confronti alcuna riduzione. • Deducibilità • Il contributo soggettivo è deducibile ai fini Irpef. • Oggetto • La maggiorazione del 4% si applica sulle fatture emesse dal 1.01.2013, relative all'attività di Consulente del Lavoro incluse: .. quelle in campo fiscale, tributario e contabile; .. di amministratore, revisore o sindaco di società o enti; .. per le attività di assistenza ai CED. • Operazioni extraterritoriali • Dal 1.01.2013 le operazioni extraterritoriali concorrono alla determinazione del volume d'affari IVA, perciò deve essere applicato anche per tali operazioni il contributo integrativo del 4%. • Associazioni e società tra professionisti • I consulenti facenti parte di associazioni o società di professionisti devono versare la maggiorazione per la quota di volume d’affari di competenza di ogni associato iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro. • Importo minimo • Anche in assenza di volume d’affari o partita IVA è dovuto un contributo integrativo di € 300 annui, rivalutato annualmente. AT IO .IT • Il contributo di maternità per il 2014 sarà richiesto con la rata di settembre in attesa dell’approvazione del bilancio consuntivo 2013 che ne consentirà la quantificazione. W .R CONTRIBUTO INTEGRATIVO • Contributo di maternità • Regime fiscale • I soggetti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27, D.L. 98/2011 sono di vantaggio tenuti a calcolare l’importo del contributo sul totale dei componenti positivi. 32 • Facoltà • Tutti gli iscritti possono versare un contributo ag- • Esclusi i pensionati di giuntivo, decidendo di anno in anno se e quanto ver- vecchiaia anche anticisare con un minimo di € 500 o suoi multipli. pata. • Vantaggi • Il vantaggio fiscale consiste nell’integrale deducibilità dei contributi facoltativi. • Il vantaggio previdenziale consiste in una quota di pensione aggiuntiva rispetto a quella base e reversibile ai superstiti. Sul sito Enpacl sono disponibili le informazioni di dettaglio ed è possibile effettuare simulazioni pensionistiche personalizzate. Scadenze contributive Tavola riepilogativa 16 aprile 16 maggio 16 giugno 16 luglio 18 agosto 16 settembre 16 ottobre 17 novembre 16 dicembre • In caso di decesso del consulente i termini per la comunicazione ed il versamento sono differiti di 6 mesi e gli adempimenti devono essere eseguiti dall’erede unico o delegato. W W CONTRIBUTO AGGIUNTIVO Anno 2014 • Eredi Contributo Soggettivo Minimo Eccedenza 25% 25% 25% Saldo/Rata Rata 25% Rata Rata R AT I O L a v o r o N . 5 / 2 0 1 4 - Contributo Integrativo Minimo Eccedenza 100% Saldo/Rata Rata Rata Rata Maternità 100% - Dichiarazione obbligatoria 2014 - Contribuzione spontanea in acconto Sì Sì Sì Sì Sì No No No No 1 0 2 3 7 Aggiornato al 23.04.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata
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