Contratto Servizio Energia Plus

COMUNE DI ISOLA DOVARESE
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA PLUS
CONVENZIONE QUADRO
Convenzione Quadro
Rev. 12/2/2014
pag. 1/13
Contratto Servizio Energia
Plus
ART
1
PREMESSA
PAG
3
ART
2
OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
PAG
4
ART
3
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
PAG
5
ART
4
DURATA DEL CONTRATTO
PAG
5
ART
5
IMPORTO DEL CONTRATTO
PAG
5
ART
6
RECESSO
PAG
5
ART
7
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PAG
6
ART
8
PATTI RELATIVI ALL’ INVESTIMENTO
PAG
6
ART
9
PENALI
PAG
7
ART
10
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
PAG
7
ART
11
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
PAG
8
ART
12
AGGIORNAMENTO PREZZI E TARIFFE
PAG
8
ART
13
VERIFICA OBIETTIVI
PAG
9
ART
14
PRESCRIZIONI DI LEGGE
PAG
9
ART
15
PERSONALE
PAG
10
ART
16
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
PAG
10
ART
17
CONTRATTI IN ESSERE
PAG
11
ART
18
CONTROLLI DELL’ENTE
PAG
11
ART
19
CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
PAG
11
ART
20
GIACERNZE, UTENZE GAS ED ELETTRICHE
PAG
12
ART
21
ESTENSIONE DEI SERVIZI
PAG
12
ART
22
CAUZIONE DEFINITIVA
PAG
13
ART
23
COPERTURA ASSICURATIVA
PAG 13
ART
24
FORO COMPETENTE
PAG 13
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 2/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
INDICE
Contratto Servizio Energia
Plus
ART. 1.PREMESSA
PREMESSO CHE:
(A) Il Comune di Isola Dovarese (Ente) intende contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo e diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e al
risparmio energetico che permettono il contenimento dei fenomeni di
inquinamento ambientale, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione
delle emissioni stabiliti dai vari protocolli internazionali, dai provvedimenti
dell’Unione Europea e dalla legislazione nazionale. A questo scopo, l’Ente
intende promuovere un reale programma di contenimento delle emissioni
inquinanti con l’uso di energie rinnovabili e non, puntando anche sull’utilizzo
razionale dell’energia;
(B) E.S.CO Brixia Srl è una Energy Service Company a capitale misto pubblico privato,
accreditata presso l’AEEG quale società di servizi energetici ed appositamente
costituita per la realizzazione di interventi nel campo energetico, mirati alla
compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle
risorse energetiche rinnovabili e non, alla conservazione del patrimonio
immobiliare, ambientale e naturale, ai fini del conseguimento di uno sviluppo
sostenibile del territorio;
(C) E.S.CO Brixia Srl , al fine di assicurare il raggiungimento dello scopo sociale,
può organizzare, progettare, installare, gestire sistemi per la produzione di
energia elettrica e termica, sia da fonti rinnovabili che esauribili;
(D)Ai sensi del bando di gara mediante il quale sono stati selezionati i soci privati
di E.S.CO Brixia Srl , pubblicato all’albo pretorio del Comune di Bovegno
(comune fondatore) in data 7/08/2009 in forza di delibere C.C. n. 2931 del
5/8/2009 e della deliberazione G.C. n. 51 de 28/5/2009 può affidare
direttamente alla stessa - mediante appositi contratti di servizio - i servizi
energetici con finalità di efficientamento energetico di cui alla presente
Premessa (B);
(E) A seguito della lettera di richiesta e con la Delibera del Consiglio Comunale di
Bovegno n.24 del 04/10/2012 per la cessione di quota e con delibera del
Consiglio Comunale di Isola Dovarese (Ente) n° 39 del 30/10/2012 il
Comune di Isola Dovarese ha deliberato l’adesione alla Società E.S.CO
BRIXIA SRL in Bovegno e successivamente ha acquistato il 0,5%
(Zero,cinquepercento) del capitale della stessa società con atto notaio dr.
Casini Alessandra in Sarezzo rep. N.41513/14318 del 24/1/2013
(F) Pertanto, ritenendo sussistenti i requisiti all'uopo richiesti dalla normativa
applicabile, il Comune di Isola Dovarese (Ente) - mediante la conclusione del
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 3/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
con la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136
Contratto Servizio Energia
Plus
presente contratto (nel seguito, il Contratto) - intende avvalersi direttamente
dell’attività di E.S.CO BRIXIA SRL per la realizzazione degli interventi di cui
alla Premessa (B) e meglio descritti nel prosieguo del presente Contratto.
Il presente documento ha lo scopo di definire il quadro regolamentare delle
obbligazioni riguardanti l’esecuzione del contratto servizio energia tra i seguenti
soggetti:
 Amministrazioni pubbliche quali soci pubblici della Esco Brixia S.r.l., le quali,
autonomamente con specifica procedura, assumono la figura di Ente
Appaltante destinataria dei servizi erogati dalla Esco Brixia S.r.l. ed in
particolare dei servizi ivi normati nel contesto del documento esse viene
denominata come “Ente” qui individuato nel Comune di Isola Dovarese
(C.F. 003092010193) e rappresentato dal Sig. Fantini Luigi nato a Isola
Dovarese (CF. FNT LGU 35R31 E356K) nella qualità di Sindaco
domiciliato per la carica in P.zza Matteotti 1 26031 Isola Dovarese)
ART. 2. OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
La finalità del contratto è l’implementazione e/o conversione di attività finalizzate ad
una gestione organica ed integrata dell’energia e dei servizi delle opere ad essa correlate
necessarie al raggiungimento dello scopo prefissato.
Formano oggetto del presente contratto le seguenti prestazioni:
A. Servizio di Gestione Elettricità Plus, per l’efficientamento energetico e
riduzione dei consumi da parte dell’ immobile dato in gestione;
B. Servizio di Gestione Energia con produzione e/o acquisto dell’energia stessa
da fonti rinnovabili e non ;
C. Servizio di Gestione Calore con conseguente efficientamento energetico;
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 4/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
 Esco Brixia S.r.l. (C.F. 03 151 770 983) società mista pubblico – privata,
considerata virtuosa in quanto non ha subito riduzioni di capitale, né vi sono
state perdite di bilancio ripianate dai Comuni partecipanti e che i bilanci
societari presentati evidenziano un sostanziale pareggio negli ultimi tre anni di
esercizio dell’attività e costituita dopo selezione dei soci privati attraverso
procedura di gara ad evidenza pubblica, il cui scopo ed oggetto sociale è
l’erogazione di servizi ed opere connesse finalizzati all’ottimizzazione
nell’utilizzo delle risorse energetiche; nel contesto del documento essa viene
indicata come “Ditta” qui rappresentata dal Sig. Guarisco Stefano in qualità di
Amministratore Delegato domiciliato per la carica presso la sede societaria in
Bovegno Piazza Zanardelli snc ;
Contratto Servizio Energia
Plus
D. Servizio di Riqualificazione energetica degli immobili: progettazione e
realizzazione di opere necessarie sugli immobili Comunali per il raggiungimento
dell’ efficientamento e riqualificazione energetica.
ART. 3.
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Il Contratto è regolamentato con quanto stabilito dalla presente Convenzione
Quadro e nei suoi Capitolati Speciali vengono individuate le varie prestazioni
contrattuali e definiti i criteri per l’erogazione dei servizi e delle norme gestionali.
3.1. Per ogni prestazione di servizio e/o intervento, dovrà essere sottoscritto un
Capitolato Speciale dedicato ad un servizio, comprendente un “Quadro
Economico” ove necessita;
3.2. Il Capitolato Speciale , nella sezione “Quadro Economico”, di spesa indicherà
gli impianti oggetto del contratto con tutti i relativi riferimenti logistici,
economici, gestionali e di investimento.
DURATA DEL CONTRATTO
La durata di ogni singolo contratto sarà definita dallo specifico Capitolato Speciale,
con un massimo di anni 15 (Quindici) a partire dalla delibera di assegnazione, con
scadenze contabili annuali al 31/Dicembre.
Dalla data di consegna degli impianti, che potrà avvenire anche nelle more della stipula
del contratto, decorreranno tutti gli oneri ed adempimenti a carico della Ditta, previsti
dai documenti contrattuali.
ART. 5.
IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo totale annuo presunto del contratto sarà quello risultante dal quadro
economico di spesa a corredo del Capitolato Speciale.
ART. 6.
RECESSO
L’articolo 9 dell’atto costitutivo della EscoBrixia regola il recesso da Socio da parte
dell’Ente
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 5/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
ART. 4.
Contratto Servizio Energia
Plus
ART. 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1453 c.c. nei seguenti casi:
a) Il mancato allineamento delle condizioni economiche del contratto d’appalto, ai
valori risultanti da gare a livello nazionale e regionale, esperite da concessionari
pubblici dotati di piattaforma di e-procurement (es. CONSIP), istituite
nell’interesse del buon andamento delle finanza pubblica.
b) per motivi di pubblico interesse
c) Interruzione del servizio su uno o più impianti senza giustificato motivo, per
tre giorni consecutivi;
d) Ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di
sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di inquinamento
atmosferico, di risparmio energetico e prevenzione infortuni;
e) Gravi violazioni contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.
g) Nel caso che la Ditta non realizzi, a qualsiasi titolo, le opere previste, nei
prossimi 36 mesi da oggi, il contratto potrà essere considerato nullo, con lettera
raccomandata A.R., anche da una sola delle parti e nulla potrà essere imputato e
quindi richiesto alla stessa Ditta od all’Ente.
ART. 8. PATTI RELATIVI ALL’ INVESTIMENTO E PER ACQUISTO DI
BENI DUREVOLI
Qualora, nell’arco della durata del contratto, la sostituzione della caldaia o
dell’impianto di produzione e di irradiazione energetica si rendesse economicamente
conveniente ovvero altamente opportuna, anche ai fini della riduzione delle emissioni
inquinanti, il gestore proporrà al Comune di Isola Dovarese una o più soluzioni
possibili tra queste:
a) reperimento di un nuovo impianto sulla base di un contratto di leasing o
noleggio, sottoscritto dal Comune di Isola Dovarese, avvalendosi della
consulenza di EscoBrixia. In tal caso al pagamento del canone di noleggio
provvede il Comune;
b) reperimento di un nuovo impianto a cura e spese di EscoBrixia ovvero a cura e
spese di un subappaltatore da questa incaricato. In tale caso il gestore dovrà
sottoporre al Comune di Isola Dovarese un piano di ammortamento
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 6/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
f) Il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio annuali come previsti
dalle prestazioni nel presente contratto;
Contratto Servizio Energia
Plus
dell’investimento di durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici
anni, che dovrà essere preventivamente approvato dal Comune. Ad ogni
annualità corrisponde una rata che il Comune di Isola Dovarese è tenuto a
rimborsare. La rata sarà onnicomprensiva di tutti gli oneri connessi all’acquisto
dell’impianto, compresi quelli bancari ed assicurativi. Qualora il presente
contratto venisse a cessare per qualunque causa prima del totale
ammortamento dell’investimento, il Comune di Isola Dovarese, ovvero il
gestore subentrante, sarà tenuto ad indennizzare il gestore uscente per le rate
non ancora pagate, ed a titolo di rimborso forfettario per il servizio reso fino a
quel momento il 10% del capitale residuo.
ART. 9. PENALI
Nel caso si verificassero deficienze nel servizio imputabili alla ditta per negligenze o
per difetto di sua opera e/o fornitura, saranno applicate le seguenti penali:
a) € 10,00 )per ogni ora di mancato raggiungimento delle temperature previste
c) € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione, per ogni tipologia
di lavoro come da capitolato speciale.
ART. 10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) La liquidazione del conto totale del servizio per ciascun periodo contabile
(01/01 31/12) avverrà per rate di acconto e per conguaglio finale.
b) Le rate di acconto saranno determinate assumendo come importo base il
preventivo aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.
c) Le fatture relative al pagamento di ogni singola rata di acconto saranno emesse
mensilmente, con decorrenza dal mese di Gennaio ed in via anticipata.
d) La fattura relativa al conguaglio di fine stagione sarà emessa entro il 31 marzo.
e) Per il 1° anno di gestione la scadenza del 31/3 è prorogabile all’anno successivo.
f) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
programmata , la fatturazione è anticipata e Per il pagamento farà fede la
scadenza evidenziata in fattura.
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 7/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
b) € 500,00 per ogni impianto ove sia accertata in contradditorio una insufficiente
manutenzione ordinaria;
Contratto Servizio Energia
Plus
ART. 11. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso di pagamento delle fatture oltre i termini sopraindicati per cause non
imputabili alla Ditta, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del tetto
annualmente stabilito dal Ministero del Tesoro per gli effetti di cui all’art. 35 del
Capitolato Generale dell’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP..
ART. 12.
AGGIORNAMENTO PREZZI E TARIFFE
Per le varie prestazioni al fine del calcolo dell’aggiornamento prezzi, si fissano le
seguenti percentuali di incidenza:
1) 80% in funzione del costo dell’energia;
2) 20% in funzione del costo della manodopera
3) Il calcolo sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri ed elementi,
mensilmente rilevati ed applicati ai periodi di effettiva erogazione dei
servizi.
a) Energia elettrica: indice medio ponderato riferito ai costi emanate
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas riguardanti prezzi medi di fornitura
per i clienti domestici fascia DE ;
b) Gas metano: indice medio ponderato riferito alle variazioni emanate
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas riguardanti il gas metano uso
riscaldamento ,” Servizio di tutela “ non domestico.
c) Gasolio: prezzo medio ponderato mensile delle variazioni rilevate dal listino
al consumo per forniture fascia 5001-10000 litri, emanato dalla C.C.I.A.A. di
Brescia.
Manodopera
Costo orario per operaio specializzato di IV livello rilevato dalle tabelle
ASSISTAL, con particolare riferimento alle tariffe concordate nel singolo
contratto.
La date di riferimento per i parametri impiegati nell’aggiornamento prezzi saranno
scelti nel “Capitolato Speciale” (Art.4) in quanto suscettibili di sostanziali variazioni
in base al vettore energetico impegnato.
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 8/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
Energia:
Contratto Servizio Energia
Plus
ART. 13.
VERIFICA OBIETTIVI RISPARMIO ENERGETICO
Al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti
dall’art.5 comma 1 lettera a) del D.lgs 115/08, varrà quanto esposto nel “Capitolato
Speciale” interessato.
ART. 14.
PRESCRIZIONI DI LEGGE
La Ditta è obbligata all’osservanza di tutte le normative e delle leggi nazionali e
regionali vigenti in materia di:
gestione dei servizi affidati;
 esecuzione di opere per lo Stato;
 sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
 circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
 superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
 progettazioni ed esecuzione di impianti termici, idraulici, elettrici e opere in
muratura, ferro e cemento armato;
 collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
 autorizzazioni e concessioni da parte degli organi di controllo;
 autorizzazioni igienico-sanitarie;
 prevenzione incendi.
ART. 15.
PERSONALE
La Ditta stabilirà l’organizzazione secondo necessità, del personale addetto che
lavorerà sotto il suo coordinamento.
Sarà comunque obbligo della Ditta indicare il nominativo del tecnico preposto alla
direzione del servizio e delegato a tenere i rapporti con l’Ente nonché fornire un
elenco nominativo degli addetti ai lavori, indicando per ciascuno di essi le
caratteristiche professionali in rapporto alle mansioni cui è destinato.
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 9/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
 prevenzione della criminalità mafiosa;
Contratto Servizio Energia
Plus
Il tecnico preposto alla direzione del servizio o suo sostituto ha l’obbligo della
reperibilità.
Il personale che svolge la propria opera all’interno dei locali di proprietà comunale del
Comune di Isola Dovarese è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, in quanto applicabile, e deve esibire un cartellino identificativo
con fototessera nel fare ingresso nei suddetti locali.
ART. 16.
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Ditta affiderà in via prioritaria tutte o parte delle prestazioni previste nel presente
Convenzione ai soci privati della Esco Brixia stessa individuato tramite il bando di
gara come esperto nella propria funzione.
Per quanto eventualmente non eseguito dal socio , la Ditta procederà al subappalto o a
procedura negoziata, con le modalità ed i limiti di quanto previsto dalle vigenti norme
in materia.
CONTRATTI IN ESSERE
L’Ente, previo consenso, potrà cedere alla Ditta, eventuali contratti in essere per
l’esecuzione anche parziale delle prestazioni oggetto della Convenzione.
ART. 18. CONTROLLI DELL’ENTE
L’Ente designerà all’inizio del contratto i responsabili tecnici ed amministrativi della
gestione degli impianti oggetto del contratto che svolgeranno il ruolo di verifica e
controllo dell’espletamento del servizio e delle disposizioni contenute nella presente
Convenzione.
Il personale suddetto potrà in qualsiasi momento accertare l’efficienza del servizio ed
effettuare tutte le verifiche e controlli che riterrà opportuni o necessari agli impianti e
locali annessi, che pertanto dovranno essere sempre accessibili e ciò anche in assenza
del personale della Ditta.
In ragione di ciò, la Ditta è obbligata ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti
che i responsabili dell’Ente riterranno utile adottare e prescrivere in funzione
dell’ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio
impiantistico.
I valori della temperatura ambiente saranno verificati periodicamente con misurazioni
istantanee effettuate con termometri di adeguata precisione.
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 10/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
ART. 17.
Contratto Servizio Energia
Plus
Le misurazioni saranno effettuate secondo le norme UNI vigenti. I controlli saranno
eseguiti da un incaricato dell’Ente in contraddittorio con un incaricato della Ditta; in
caso di mancanza di quest’ultimo l’incaricato dell’Ente procederà comunque alla
misurazione della temperatura alla presenza di almeno due testimoni.
Degli accertamenti verrà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti e l’Ente potrà
applicare le penalità previste nel presente Capitolato, qualora si riscontrassero valori
difformi a quanto stabilito per cause da imputarsi alla Ditta.
ART. 19. CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
All’inizio del contratto sarà effettuata la consegna degli impianti, dei locali e delle parti
di edificio ove detti impianti si trovano.
Alla consegna, gli impianti si ritengono funzionanti; la Ditta avrà a disposizione 90
giorni per elaborare una relazione, da supportarsi con fotografie, in merito ad eventuali
avarie di funzionamento riscontrate che non rientrino a suo carico. L’Ente avrà facoltà
di verificare quanto indicato e conseguentemente definire quanto a proprio carico e
provvedere di conseguenza. La Ditta potrà eseguire le riparazioni previa presentazione
di dettagliato preventivo di spesa.
Al termine del contratto gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio ed i
locali sopraindicati, dovranno essere riconsegnati all’Ente nello stesso stato di
conservazione, di manutenzione e di funzionalità riscontrato alla consegna, salvo il
normale deperimento d’uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.
In caso di riscontro negativo, la Ditta è tenuta entro 60 giorni a ripristinare le normali
condizioni di funzionamento, in caso contrario vi provvederà direttamente l’Ente ed i
relativi costi saranno trattenuti a titolo di rimborso spese dall’ultimo conguaglio.
Tutti i materiali e le apparecchiature installati dalla Ditta, alla fine del periodo
contrattuale rimarranno di proprietà dell’Ente senza ulteriori rimborsi.
ART. 20. GIACENZE, UTENZE GAS ED ELETTRICHE
All'inizio e al termine del contratto saranno rilevate congiuntamente le eventuali
quantità di combustibile esistenti nei serbatoi.
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 11/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
Contestualmente alla consegna, verrà redatto in contraddittorio fra gli incaricati
dell’Ente e della Ditta, un verbale riportante le misure relative alle quantità di gasolio
presente nelle cisterne, alle letture dei contatori gas metano, dei misuratori volumetrici
dell’acqua calda sanitaria, e dei contatori dell’energia elettrica degli impianti di pubblica
illuminazione
Contratto Servizio Energia
Plus
Del rilievo verrà stilato apposito verbale da controfirmarsi dalle parti; tale documento
farà fede per la quantificazione delle giacenze e per le procedure di volturazione delle
utenze.
ART. 21. ESTENSIONE DEI SERVIZI
a) L’Ente potrà affidare alla Ditta la gestione di altri impianti o immobili, ivi
compreso l’aumento della volumetria, alle condizioni della presente
Convenzione, così come potranno esserne esclusi quegli impianti, immobili o
parti di esso che per cessione, cambio di destinazione d’uso o altra motivata
ragione, ritenesse opportuno o necessario escludere, ma non per l’affidamento
ad altra azienda.
b) I relativi corrispettivi verranno definiti dalle parti per comparazione con
situazioni analoghe e concordate per iscritto di volta in volta:
d) L’implementazione di qualsiasi servizio dovuto a nuovi investimenti o a nuovi
impianti sotto ogni forma, relativi alle varie gestioni affidate alla Ditta, dovranno
essere concordate con la stessa.
e) In caso di disaccordo e di affidamento ad altra Azienda. la Ditta potrà recedere
al contratto, anche parzialmente relativamente alla centrale in discussione, e
l’Ente o il subentrante indennizzeranno la Ditta di quanto previsto all’art. 8b.
ART. 22.
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’assunzione degli obblighi contrattuali la Ditta costituisce una cauzione
a mezzo di polizza fideiussoria, bancaria e/o assicurativa pari al 10% dell’importo
annuo contrattuale, depurato dai costi dell’energia, specificata sul Capitolato Speciale.
ART. 23.
COPERTURA ASSICURATIVA
Per responsabilità inerenti all’esecuzione dei servizi oggetto del contratto la Ditta
dovrà essere titolare di una polizza assicurativa “Responsabilità civile verso terzi”
avente la stessa durata del contratto, con un massimale unico da indicare nel
Capitolato Speciale
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 12/13
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
c) Nell’ambito della durata del Contratto, l’Ente potrà altresì affidare ulteriori
servizi, con definizione dei compensi da concordarsi congiuntamente.
Contratto Servizio Energia
Plus
ART. 24.
FORO COMPETENTE
Le Parti concordano che per le controversie relative o comunque derivanti dal
presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.
Non vi sono accordi verbali
Data
__/__/2014
FIRME:
Comune di Isola Dovarese
E.S.CO BRIXIA SRL
Da: Fantini Luigi
Da : Stefano Guarisco
In qualità di: Sindaco
Amministratore
Delegato
______________
Documento coperto da diritti intellettuali ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione.
_________________
Convenzione Quadro
Rev .12/2/2014
pag. 13/13