Delibera firmata digitalmente Azienda Sanitaria delle Zone Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 81 DEL 06/03/2014 Il Direttore Generale, Dott. Nicolò Pestelli su proposta della struttura aziendale U.O. Gestione progetti speciali libera professione e medicina convenzionata adotta la seguente deliberazione: OGGETTO: CC.UU.NN. - Assistenza Primaria Approvazione Accordi di Servizio Azienda USL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S.c a r.l. per il riassetto dei presidi distrettuali integrati con forme associative della Medicina Generale: Centro Medico S. Cristofano a Montepulciano e Centro Medico LArca di Fontebecci a Siena Responsabile della struttura proponente: Lucia Capperucci Responsabile del procedimento: Rosalia Chiumiento Pagina 1 di 51 Delibera firmata digitalmente Azienda Sanitaria delle Zone Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATO l’art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35 e 36 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.; LETTA E VALUTATA la proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All.A) con la quale il Direttore della U.O.C. Gestione Progetti Speciali Libera Professione e Medicina Convenzionata, Dr.ssa Lucia Capperucci, propone l'adozione dell’atto necessario all’approvazione degli schemi negoziati fra la Direzione Aziendale ed i Resp.li delle Zone / Distretto Chiana e Senese con la Coop. Medici 2000 S.c. a r.l.; atto ad oggetto “CC.UU.NN. Medicina Generale – Approvazione Accordi di Servizio tra Azienda USL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S.c a r.l. per il riassetto dei presidi distrettuali integrati con forme associative della Medicina Generale: Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano e Centro Medico Arca di Fontebecci”; PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Rosalia Chiumiento, attraverso la sottoscrizione della citata Proposta ne attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale; PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, Dott. Paolo Franchi, attraverso la sottoscrizione della citata Proposta, ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi ad esso assegnati; ACCERTATA la sussistenza delle motivazioni esposte nella Proposta come sopra formulata da parte del proponente e ritenuto che le motivazioni addotte risultano coerenti con gli scopi e le finalità dell’Azienda; CONSIDERATO pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e per le motivazioni in essa indicati; CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario; DELIBERA 1) Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), di approvarla integralmente nei termini indicati e, pertanto di approvare gli schemi di Accordi di Servizio, predisposti a seguito di trattativa tra questa Azienda Sanitaria e la Coop. Medici 2000 soc. a r.l., per : − l'affidamento alla Coop Medici 2000 S. c. a r. l. della conduzione di alcune attività, come meglio descritte al comma 1, art. 3 degli Accordi di Servizio allegati (Allegati 1 e 2),: − attualmente svolte presso l'ex presidio distrettuale n. 8 di Siena sito in via Savina Petrilli, previo trasferimento delle medesime presso la sede del Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1, a Siena, gestito della Coop Medici 2000 S. c. a r. l., − che consentono l'ampliamento dei servizi offerti alla popolazione del Comune di Montepulciano per le attività di prelievo e di front office amministrativo attualmente erogati solo presso il Presidio Ospedaliero di “Nottola”, da svolgersi presso la sede del Centro Medico San Cristofano, via Calamandrei 49 Montepulciano, gestito della Coop Medici 2000 S. c. a r. l., Pagina 2 di 51 Delibera firmata digitalmente Azienda Sanitaria delle Zone Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena avere la disposizione dalla Coop Medici 2000 S. c. a r. l. di attrezzature e locali, come meglio descritti al comma 2, art. 3 degli Accordi di Servizio (Allegati 1 e 2), funzionali alle attività sopra richiamate nonché necessari alle attività che verranno gestite direttamente dalla AUSL 7 presso il Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1, a Siena, e presso il Centro Medico San Cristofano, via Calamandrei 49 a Montepulciano, in attuazione dell'allegato 8 “ Affidamento delle attività distrettuali” dell'Accordo Contratto fra ASL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S. c. a r. l., sottoscritto in data 19 agosto 2013. − 2) Di dare atto che il costo complessivo, pari a € 137.616,00, (€ 112.800,00 + IVA € 24.816,00), per i Servizi forniti dalla Cooperativa Medici 2000 sarà registrato al Conto “Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati” n.84100099” di codice del piano dei conti aziendale, riconducibile all'aggregato EBII “Acquisti di servizi” del Conto Economico dell’esercizio di competenza . 3) Di prendere atto altresì che la spesa sopra definita sarà coperta dall'importo di circa € 164.422,50 per: − minori costi, pari a € 73.860,00, registrati nei competenti conti relativi alla dismissione del Distretto 8, di via Savina Petrilli a Siena (di proprietà del Comune di Siena) e dell'ex distretto di via Baldi a Montepulciano, − nonché dai risparmi generati dalla ricollocazione ad altre funzioni del personale amministrativo dipendente attualmente dedicato alle attività in affidamento ed operante in tali distretti, quantificabili in circa € 90.562,50, come dettagliato nelle relazioni dei Direttori delle Zone Distretto interessate allegate (Allegati 1 e 2 agli Accordi di Servizio). 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’arti. 42 comma 2, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.. Pagina 3 di 51 Allegato “A” Relazione istruttoria con proposta di adozione del Provvedimento ex art. 6 L. 241/90 e s.m.i. U.O.C. Progetti Speciali, libera professione e Medicina Convenzionata Oggetto: CC.UU.NN. Medicina Generale – Approvazione Accordo tra Azienda USL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S.c a r.l. per il riassetto dei presidi distrettuali integrati con forme associative della Medicina Generale: Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano e Centro Medico Arca di Fontebecci Viste: 1. la Deliberazione del D.G. n. 604 del 26.11.2012 avente ad oggetto “Modifica Regolamento di Organizzazione Aziendale e Repertorio delle Strutture” con la quale è stata istituita, fra l'altro, l'U.O.C. Gestione Progetti speciali, Libera professione e Medicina Convenzionata; 2. la Deliberazione D.G. n. 18 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Centro Direzionale e dei processi di supporto tecnicoamministrativo in funzione della nuova organizzazione aziendale” con la quale, fra l'altro, è stato attribuito l'incarico di Direzione della U.O.C. Gestione Progetti speciali, Libera professione e Medicina Convenzionata alla Dottoressa Lucia Capperucci; 3. la nota prot. 8.660 del 04 febbraio 2013 con la quale, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 241/1990 e s.m.i., si assegna la responsabilità dei procedimenti inerenti il personale convenzionato, di cui agli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti Ambulatoriali ed altre professionalità, al Responsabile dell'Ufficio Convenzioni Uniche Nazionali, Dott.ssa Rosalia Chiumiento; Richiamati: 1. l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., recepito con atto d’intesa della Conferenza Stato Regioni del 29/03/2005 e s.m.i. (di seguito ACN); 2. la deliberazione GRT n. 226 del 27 marzo 2006, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo Regionale con i medici di Medicina Generale, sottoscritto in data 16 marzo 2006, che al punto 6.5 prevede la stipula di un contratto tra azienda e cooperativa il cui scopo persegue obiettivi di sviluppo e di miglioramento delle potenzialità assistenziali anche al fine di aumentare l'integrazione tra professionisti del territorio e dell'ospedale, e sperimentare innovativi modelli gestionali di patologie croniche. Tale contratto soddisfa finalità assistenziali anche mediante la fornitura di beni e servizi in coerenza con obiettivi previsti dagli accordi regionale e/o aziendali. Ciò, in coerenza con la delibera regionale n.1235, del 28 dicembre 2012 e teso a sviluppare modelli evoluti delle cure primarie che nel territorio forniscano risposte esaustive ai bisogni di salute dei cittadini; 3. la deliberazione GRT n. 1.231 del 28 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il nuovo schema di Accordo Regionale con i medici di Medicina Generale (di seguito AIR/2012); 4. la deliberazione GRT n. 1.235 del 28 dicembre 2012 sopra citata di approvazione delle linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie ed alle Aree Vaste e relativo piano operativo per il riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale, che al il sub obiettivo 1.2. della Scheda territorio, ospedale e residenzialità, prevede il riassetto dei presidi distrettuali anche integrati con forme associative della medicina generale; 5. la deliberazione D.G. n. 296 del 31/7/2013, con la quale e’ stato adottato l’Accordo Quadro Aziendale con i Medici di Assistenza Primaria - ai sensi dell'art. 14 dell' ACN/2009, dell'art. 4 dell'ACN 2010 e del punto 8 dell'AIR/2012 – sottoscritto in data 19 Agosto 2013 (di seguito AIA/2013), in cui all'art. 18 si conviene che l'offerta di servizi a livello territoriale possa essere significativamente migliorata tramite una rete unitaria di presidi che comprenda sia studi dei Medici di medicina generale, singoli ed associati, sia le attività distrettuali pubbliche, con possibilità di affidare alcuni dei servizi di tipo distrettuale, direttamente al gestione della Medicina Generale, anche tramite la Coop Medici 2000; 6. la deliberazione D.G. n. 297 del 31/7/2013, con la quale e’ stato approvato l' Accordo Contratto tra ASL 7 di Siena e Coop. Medici 2000 s.c.r.l. - triennio 2013/2015”, sottoscritto in data 19 agosto Pagina 4 di 51 2013, che, allegato 8 “Progetto affidamento Attività distrettuali”, le parti si impegnano alla definizione di una rete unitaria che prevede la possibilità di: − ospitare attività di medicina generale presso sedi messe a disposizione dell'ASL 7, − ospitare attività di medicina pubblica presso sedi gestite da Medici di Medicina Generale, − affidare parte del servizio di tipo distrettuale direttamente alla gestione della Medicina Generale tramite la Cooperativa Medici 2000, ed in particolare presso i Centri Medici di Fontebecci, Siena, e S.Cristofano, Montepulciano, secondo le modalità indicate negli allegati allo stesso progetto; Viste le note prott. n. 0022264 e n. 0022261 del 05 Aprile 2013 , con le quali la Coop. Medici 2000 soc. a.r.l. inviava a questa Azienda Sanitaria proposta di gestione delle attività distrettuali presso il Centro il Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1 a Siena, e presso il Centro Medico San Cristofano, via Calamandrei 49 a Montepulciano; Atteso che, a seguito della sopra citata proposta, è stata avviata, dalla Direzione Aziendale e dai Responsabili di Zona interessati e la Coop. Medici 2000 soc.a.r.l, una apposita procedura di contrattazione che ha portato alla definizione puntuale dell'oggetto dell'Accordo di Servizi e dei costi dello stesso, con ampliamento dell'offerta per la gestione del servizi offerti dalla Coop. Medici 2000 soc. a.r.l., rispetto alle note prott. n. 0022264 e n. 0022261 del 05 Aprile 2013 ed ai contenuti delle schede inserite nellegato 8 “Progetto affidamento Attività distrettuali” dell' Accordo Contratto tra ASL 7 di Siena e Coop. Medici 2000 s.c.r.l. del 19 agosto 2013; Constatato che gli Accordi in questione consentono la dismissione del Distretto 8, di via Savina Petrilli a Siena (di proprietà del Comune di Siena) e dell'ex distretto di via Baldi a Montepulciano, in linea con gli orientamenti espressi nei Patti territoriali con le Conferenze dei Sindaci e con le Società della Salute, nonché l'ampliamento dei serivizi offerti alla popolazione del Comune di Montepulciano per le attività di prelievo e di front office amministrativo attualmente erogati solo presso il Presidio Ospedaliero di “Nottola”; Preso atto delle motivazioni in ordine al complessivo processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale che individua tra i suoi elementi più qualificanti una proficua e virtuosa integrazione tra le attività di più Soggetti (AA.SS.LL., Medici di Medicina Generale / Pls e loro associazioni, Organizzazioni di Volontariato, Privato Accreditato...............................) al fine di perseguire una maggiora appropriatezza nella erogazione dei servizi relativi ai bisogno di salute dei cittadini; Preso atto, altresì, che la riorganizzazione in atto dei Servizi Sanitari erogati presso i Presidi Distrettuali di questa Azienda ed il trasferimento di attività presso i sopra citati centri medici consentono un'ampliamento ed un miglioramento dell'offerta dei servizi sanitari territoriali rivolti al cittadino, favorendone la fruibilità e centralità; Viste, altresì, le relazioni dei Direttori delle Zone Distretto interessate, allegati 3 e 4 degli Accordi di Servizio in oggetto, che oltre ad indicare nel dettaglio le modalità operative di svolgimento delle attività e dell'uso degli spazi oggetto degli Accordi, forniscono l'analisi dei costi cessanti derivanti dalla chiusura dei due presidi distrettuali presenti nel territorio di rispettiva zona, nonché i benefici in ordine economico e di razionalizzazione delle spesa derivante dalla sperimentazione di cui al presente atto, prevedento altresì un'ampliamento ed un riqualificazione dell'offerta dei servizi sanitari territoriali rivolti al cittadino; Preso atto che l'attuazione degli accordi in questione rappresenta l'avvio di un progetto sperimentale di affidamento delle attività distrettuali che sarà sottoposto a verifica in ordine alla valutazione del livello di qualità percepita dall'utenza, all'efficacia ed efficienza delle attività erogate ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso i due centri medici “Arca” e “S. Cristofano” - art. 6 Accordi di Servizio allegati 1 ed 2 alla presente proposta; Visti gli schemi di Accordo di servizio tra l'Azienda USL 7 di Siena e la Coop. Medici 2000 S. c. a r. l., allegati 1 e 2 alla presente proposta, avente ad oggetto quanto in dettaglio specificato all'art. 3 degli stessi; Preso atto che i sopra citati Accordi avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno al fine di consentire una valutazione complessiva in merito alla funzionalità di tale nuova modalità Pagina 5 di 51 organizzativa; PROPONE Di adottare l’atto necessario all’approvazione degli schemi di Accordo di Servizio, predisposti a seguito della trattativa citata in premessa, per : 1. l'affidamento alla Coop Medici 2000 S. c. a r. l. della conduzione di alcune attività, come meglio descritte al comma 1, art. 3 degli Accordi di Servizio allegati (Allegati 1 e 2),: − attualmente svolte presso l'ex presidio distrettuale n. 8 di Siena sito in via Savina Petrilli, previo trasferimento delle medesime presso la sede del Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1, a Siena, gestito della Coop Medici 2000 S. c. a r. l., − che consentono l'ampliamento dei servizi offerti alla popolazione del Comune di Montepulciano per le attività di prelievo e di front office amministrativo attualmente erogati solo presso il Presidio Ospedaliero di “Nottola”, da svolgersi presso la sede del Centro Medico San Cristofano, via Calamandrei 49 Montepulciano, gestito della Coop Medici 2000 S. c. a r. l., − avere la disposizione dalla Coop Medici 2000 S. c. a r. l. di attrezzature e locali, come meglio descritti al comma 2, art. 3 degli Accordi di Servizio (Allegati 1 e 2), funzionali alle attività sopra richiamate nonché necessari alle attività che verranno gestite direttamente dalla AUSL 7 presso il Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1, a Siena, e presso il Centro Medico San Cristofano, via Calamandrei 49 a Montepulciano, in attuazione dell'allegato 8 “ Affidamento delle attività distrettuali” dell'Accordo Contratto fra ASL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S. c. a r. l., sottoscritto in data 19 agosto 2013. 2. Di dare atto che il costo complessivo, pari a € 137.616,00, (€ 112.800,00 + IVA € 24.816,00), per i Servizi forniti dalla Cooperativa Medici 2000 sarà registrato al Conto “Costi per altri servizi sanitari da soggetti privati” n.84100099” di codice del piano dei conti aziendale, riconducibile all'aggregato EBII “Acquisti di servizi” del Conto Economico dell’esercizio di competenza . 3. Di prendere atto altresì che la spesa sopra definita sarà coperta dall'importo di circa €164.422,50 per: − minori costi, pari a € 73.860,00, registrati nei competenti conti relativi alla dismissione del Distretto 8, di via Savina Petrilli a Siena (di proprietà del Comune di Siena) e dell'ex distretto di via Baldi a Montepulciano, − nonché dai risparmi generati dalla ricollocazione ad altre funzioni del personale amministrativo dipendente attualmente dedicato alle attività in affidamento ed operante in tali distretti, quantificabili in circa € 90.562,50, come dettagliato nelle relazioni dei Direttori delle Zone Distretto interessate allegate (Allegati 3 e 4). Firmato Il Responsabile del procedimento Dott. Rosalia Chiumiento Firmato Il Direttore U.O. Proponente Dott.ssa Lucia Capperucci Firmato Il Direttore Dipartimento Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo Dott. Paolo Franchi Pagina 6 di 51 Deliberazione DG n. ………………. del …………………. – Allegato 1) N. Repertorio: ………………………….del…………………………………. ACCORDO DI SERVIZIO Azienda USL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S.c a r.l. Riassetto dei presidi distrettuali integrati con forme associative della Medicina Generale: Centro Medico L’Arca di Fontebecci a Siena ********** L’anno ………………………. e questo dì ……………………… del mese di ……………………………. in Siena, presso la sede della Azienda USL 7, Piazza Carlo Rosselli, 26 TRA L’Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena, con sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, di seguito denominata “AUSL 7”, (C.F. e P.I.: 00388270522), rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Nicolò Pestelli, nato a Firenze il 7 aprile 1963, nominato con Decreto Giunta Regione Toscana del 23 gennaio 2012, n. 36, il quale agisce nella Sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda, in esecuzione della Deliberazione n. …… del ……………………..; E La Coop Medici 2000 S. c. a r. l., con sede in Siena, Via Massetana Romana, 64, di seguito denominata “Cooperativa” (C.F., P.I.: 01003770524), iscrizione 1 Pagina 7 di 51 albo coop. mutualità prevalente n. A101503, rappresentata dal Presidente, Dr. Maurizio Pozzi, nato a Monticiano (SI), il 26 aprile 1954, il quale agisce nella Sua qualità di Presidente in esecuzione dell’atto n. ………… del ……………………; RICHIAMATO Deliberazione Giunta Regione Toscana del 27 marzo 2006, n. 226, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo Regionale con i medici di Medicina Generale, sottoscritto in data 16 marzo 2006, che al punto 6.5 prevede la stipula di un contratto tra azienda e cooperativa il cui scopo persegue obiettivi di sviluppo e di miglioramento delle potenzialità assistenziali anche al fine di aumentare l'integrazione tra professionisti del territorio e dell'ospedale, e sperimentare innovativi modelli gestionali di patologie croniche. Tale contratto soddisfa finalità assistenziali anche mediante la fornitura di beni e servizi in coerenza con obiettivi previsti egli accordi regionale e/o aziendali. Ciò è teso in linea con la delibera Giunta Regionale del 28 dicembre 2012, n.1235, a sviluppare modelli evoluti delle cure primarie che nel territorio forniscano risposte esaustive ai bisogni di salute dei cittadini. Deliberazione Giunta Regionale del 28 dicembre 2012, n. 1235, recante “DGR 757/2012, allegato B “Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale” approvazione linea guida di indirizzo alle Aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo”, ed in particolare il sub obiettivo 1.2. della Scheda territorio, ospedale e residenzialità, il quale prevede il riassetto dei presidi distrettuali anche integrati con forme associative della medicina generale; 2 Pagina 8 di 51 Deliberazione Direttore Generale del 31 luglio 2013, n. 296, recante “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.: approvazione schema di Accordo Quadro Aziendale ai sensi dell'art. 14 dell'ACN/2009, dell'art. 4 dell'ACN 2010 e del punto 8 dell'Accordo Integrativo Regionale siglato in data 1 febbraio 2013”, sottoscritto in data 19 agosto 2013 ed in particolare l’art. 18 “La rete dei presidi distrettuali”, in virtù del quale le Parti convengono che l'offerta di servizi a livello territoriale possa essere significativamente migliorata tramite una rete unitaria di presidi che comprenda sia gli studi dei Medici di Medicina Generale, singoli ed associati, sia le attività distrettuali pubbliche. Conseguentemente si impegnano nella definizione di tale rete unitaria che prevede sia la possibilità di ospitare attività della Medicina Generale presso sedi messe a disposizione dalla AUSL7, sia di ospitare attività di medicina pubblica presso sedi gestite da MMG, sia di affidare alcuni dei servizi di tipo distrettuale, (ad esclusione delle attività che devono essere direttamente erogate da dipendenti pubblici: scelta del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, attestazione delle esenzioni), direttamente al gestione della Medicina Generale, anche tramite la Coop Medici 2000. Deliberazione Direttore Generale del 31 luglio 2013, n. 297 recante “Approvazione Accordo Contratto tra ASL 7 di Siena e Coop. Medici 2000 s.c.r.l. triennio 2013/2015”, siglato in data 19 agosto 2013, con il quale le Parti, in esecuzione del sopra citato Accordo, si sono reciprocamente impegnate nell’attuazione di una serie di iniziative, tra le quali il progetto denominato 3 Pagina 9 di 51 “Affidamento attività distrettuali”, (Allegato 8), il quale prevede, tra gli altri obiettivi, il trasferimento di parte dei servizi distrettuali in centri medici polifuzionali organizzati da Coop Medici 2000 S.c.a r.l, per i centri abitati di maggiore dimensione, fornendo, in particolare, il programma operativo per l’attivazione delle attività distrettuali presso il Centro Medico Medico L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1, a Siena; PREMESSO Che le Parti intendono con il presente Accordo di Servizio, dare attuazione alle linee di indirizzo e alle disposizioni programmatiche contenute negli atti fino ad oggi sottoscritti e sopra richiamati, trasferendo alcune attività distrettuali della AUSL 7 presso il Centro Medico L’Arca di Fontebecci, gestito dalla Coop Medici 2000 s. c. a r. l., secondo le modalità di seguito descritte, a decorrere dalla data di sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del presente atto. Che tutte le attività sanitarie svolte dalla AUSL7 sono soggette ad autorizzazione e ad accreditamento e che la Cooperativa si impegna a produrre, per tali finalità, tutta la documentazione di propria competenza necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'allegato A della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 90 gg. dalla sottoscrizione del Accordo di Servizio. Che i Medici di Medicina Generale presso il Centro Medico L’Arca di Fontebecci esercitano l'attività convezionale e l’attività libero professionale secondo le 4 Pagina 10 di 51 disposizioni e le norme vigenti dell’Accordo Collettivo Nazionale, dell’Accordo Integrativo Regionale e di specifici progetti definiti con la ASL 7 nell'Accordo Integrativo Aziendale e nell'Accordo Contratto con la Coop Medici 2000 S. c. a r. l., entrambi sottoscritti in data 19 Agosto 2013. Che le attività svolte presso il Centro Medico rispettano la normativa attualmente vigente, relativa alle strutture mediche ed all’esercizio professionale medico. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Servizio e ne costituiscono il primo patto. Art. 2 - Finalità 1 - Le Parti riconoscono nella realizzazione del riassetto dei presidi distrettuali, secondo gli orientamenti espressi nei Patti territoriali con le Conferenze dei Sindaci e con le Società della Salute, uno degli strumentii prioritari per la piena integrazione e collaborazione tra servizio pubblico e organizzazioni associative della Medicina Generale, per il riordino delle cure primarie, sviluppando nuove forme di assistenza incentrate sul territorio, che rispondano con tempestività e continuità ai bisogni dei cittadini e valorizzino il ruolo di tutti i professionisti del territorio coinvolti, a partire dai Medici di Medicina Generale, che rappresentano l’ambito di erogazione principale dell’assistenza primaria. 5 Pagina 11 di 51 Art. 3 – Oggetto 1 - Attività L’Azienda Unita Sanitaria Locale 7 di Siena affida alla Coop Medici 2000 S. c. a r. l., che accetta, la conduzione di alcune attività, attualmente svolte presso l'ex presidio distrettuale n. 8 di Siena sito in via Savina Petrilli (di proprietà del Comune di Siena), previo trasferimento delle medesime presso la sede del Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, Via Cassia Nord 1, a Siena, di pertinenza della Coop Medici 2000 S. c. a r. l.., in conformità con quanto previsto all'allegato 8 “ Affidamento delle attività distrettuali” e relative tabelle dell'Accordo Contratto fra ASL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S. c. a r. l., sottoscritto in data 19 agosto 2013. Nello specifico la Coop Medici 2000 S. c. a r. l. si impegna a svolgere le seguenti attività: − supporto ai prelievi, con personale amministrativo della Cooperativa, opportunamente formato, da lunedì a venerdì, dalle ore 07:15 alle ore 09:15. Essa comprende: - la prenotazione e l’accettazione prelievi, con inserimento della tipologia di esami diagnostici richiesti nella procedura informatizzata; - la contabilizzazione e riscossione di quanto dovuto dagli assistiti ed inserimento dati nella procedura informatizzata, tenendo conto della normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni. L’attività di prelievo è assicurata da personale sanitario della AUSL7, con apertura programmata su prenotazione, dalle ore 07:15 alle ore 09:15, dal lunedì al venerdì. 6 Pagina 12 di 51 − front office, con personale amministrativo della Cooperativa, opportunamente formato, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:30. Essa comprende: − contabilizzazione e riscossione delle richieste di esami di laboratorio relativi ai prelievi effettuati nel Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci. L’ASL 7 provvederà a propria cura e spese alla istallazione di apposito POS; − consegna dei referti degli esami di laboratorio relativi ai prelievi eseguiti presso la struttura. − prenotazione diretta (con esclusione di prenotazione telefonica) di visite specialistiche ed esami diagnostici tramite collegamento al “GST” Aziendale; − contabilizzazione di quanto dovuto dagli assistiti in merito alla visita specialistica e/o esami diagnostici prenotati ed inserimento dati nella procedura informatizzata, tenendo conto della normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni; − esecuzione di qualsiasi altra attività amministrativa inerente la corretta erogazione di prestazioni sanitarie specificate ai punti precedenti. Restano escluse le attività di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, di scelta del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, di attestazione delle esenzioni, che continueranno ad essere assicurate presso le strutture di pertinenza della AUSL 7. La AUSL 7 si impegna ad ospitare il personale amministrativo della Cooperativa interessato dalla formazione, per congrui periodi, presso le proprie strutture che 7 Pagina 13 di 51 esercitano le corrispondenti attività. 2 - Dotazione di attrezzature e locali presso il Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci Per per lo svolgimento delle attività di prelievo e di assistenza integrativa indiretta/diretta e di gestione dei beni di consumo sanitario per pazienti in carico assistenziale e non, gestite direttamente dalla AUSL 7 presso il Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, la Coop Medici 2000 soc. a r.l. mette a disposizione attrezzature e locali quali: − n. 1 ambulatorio ad uso condiviso con lavandino a norma, dotato di frigorifero a temperatura controllata, poltrona prelievi e postazione di lavoro, − n° 1 locale ad uso esclusivo dipendenti AUSL 7 con destinazione studio / ufficio, − n. 1 magazzino costituito da un locale ad uso esclusivo , − n. 1 magazzino costituito da un locale ad uso condiviso, − spogliatoi condivisi, sale di attesa condivise, servizi per gli operatori e per gli utenti, come meglio descritto dalla planimetria allegata (Allegato 2). Tutte le postazioni di lavoro, sia quella del locale ad uso esclusivo che quelle condivise, sono connesse alla rete internet ed alla rete aziendale della AUSL 7 tramite VPN. La AUSL 7 predisporrà un timbratore di rilevazione presenza per il proprio personale che opera in proiezione presso il Centro Medico. 8 Pagina 14 di 51 Art. 4 – Modalità operativa per lo svolgimento delle attività amministrative 1 - L’attività amministrativa di supporto ai prelievi e l’attività amministrativa di front office, di cui al comma 1 dell'art. 3, per la particolare funzione della contabilizzazione e riscossione di quanto dovuto dagli assistiti, viene svolta con le stesse modalità dei punti cassa della AUSL7, di cui si riporta di seguito il dettaglio: - emissione fattura e/o ricevuta nei confronti dell’utente a seconda di quanto previsto dalla normativa fiscale; - riscossione del corrispettivo; - effettuazione del versamento settimanale sul conto corrente bancario della AUSL 7 delle riscossioni effettuate; - effettuazione quadratura mensile della cassa: con riscontro tra le fatture/ricevute emesse ed i versamenti effettuati e gli scontrini POS; - trasmissione mensile alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie della rendicontazione delle fatture e ricevute emesse (acronimo RCAU o RCOE del sistema GST) con la documentazione dei versamenti effettuati (carta contabile dell’Istituto bancario) e degli scontrini dei POS, entro il giorno 15 del mese successivo. Art. 5 - Spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile e spese di uso corrente 1 - Sono poste a carico della Cooperativa le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nessuna esclusa, del Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci, le spese di uso corrente (energia elettrica, acqua e depurazione, 9 Pagina 15 di 51 climatizzazione/riscaldamento, tassa smaltimento rifiuti, telefonia e ADSL, spese di pulizia, ecc.), le spese per imposte riferibili agli immobili oggetto del presente Accordo di Servizio, le spese per polizze assicurative dell’immobile per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro. Le attività di pulizia e sanificazione assicureranno il rispetto delle procedure e dei protocolli dell'azienda USL 7. 2 - Sono posti a carico della Cooperativa i costi per il materiale di consumo amministrativo e per dotazione di attrezzature informatiche, per mobili e arredi, ad esclusione di quelle di competenza AUSL 7. Art. 6 - Verifiche 1 - La Cooperativa riconosce alla AUSL7 il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sull’efficacia e efficienza delle attività erogate ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Centro Medico Polifunzionale L’Arca di Fontebecci anche al fine di valutare il livello di qualità percepita dall’utenza. Art. 7 - Corrispettivo 1 - Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo di Servizio, la AUSL 7 corrisponde alla Cooperativa, intestataria della fattura, un importo mensile anticipato omnicomprensivo di qualsiasi spesa od onere pari a € 5.500,00 oltre all’IVA di legge così quantificato: − € 3.600,00 per Service Amministrativo ( postazioni di lavoro, materiale di consumo amministrativo e costo del personale, compresa sostituzione dello stesso per ferie e malattia) 10 Pagina 16 di 51 − € 1.900,00 per Spazi ad uso esclusivo / condiviso ed attrezzature comprensivi di dotazione strumentale mobili ed arredi (eccetto quelli di competenza AUSL7) ed utenze. 2 - La Cooperativa emette fattura entro il giorno 5 del mese di riferimento, trasmettendola alla U.O. Gestioni economiche e finanziarie della AUSL 7. 3 - La AUSL 7 provvede al pagamento delle proprie spettanze entro i termini di legge . 4 - Il pagamento è disposto dalla U.O. Gestioni economiche e finanziarie della AUSL7 in base ad attestazione di regolare esecuzione del servizio, predisposta dai Referenti dell’Accordo di Servizio, individuati nel Direttore Zona-Distretto. 5 - L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompono la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. In caso di inadempienza dei pagamenti, ferma restando l’azione di natura risarcitoria, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10. 6 - Le Parti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. Le Parti sono tenute pertanto ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 11 Pagina 17 di 51 Art. 8 - Diritto di recesso 1 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle parti, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per monitoraggio delle attività e valutazione del gradimento da parte dell’utenza, nei confronti della nuova organizzazione, non corrispondenti agli obiettivi fissati dalla AUSL7. 2 - Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3 - Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. 4 - In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate. Art. 9 - Risoluzione per inadempimento 1 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole dell'Accordo, l’altra Parte può intimare per iscritto di adempiere entro 15 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il presente Accordo di Servizio si intenderà risolto di diritto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge. Art. 10 - Clausola risolutiva espressa 1 - Il presente Accordo di Servizio si risolve altresì di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, 12 Pagina 18 di 51 nel caso di violazione delle obbligazioni previste agli aarrtt. 3, 4 e 7 in merito all'oggetto ed alle modalità operativa per lo svolgimento delle attività amministrative . Art. 11 - Durata ed eventuale rinnovo 1 - Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno. Le parti convengono di effettuare una prima verifica dopo sei mesi dall’avvio, con monitoraggio delle attività, valutazione del gradimento da parte dell’utenza nei confronti della nuova organizzazione ed eventuali modifiche e/o adeguamenti del presente Accordo di Servizio. 2 - Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione, a mezzo lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni, salvo diversi accordi tra le parti. 3 - I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti, o di una di esse, addivenendo alla stipula di un nuovo atto convenzionale. Art. 12 - Sicurezza sul lavoro 1 - La Cooperaiva si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, ad eccezione di quelli spettanti specificatamente all’ASL 7 per i propri dipendenti. 13 Pagina 19 di 51 Art. 13 - Coperture assicurative 1 - Nell'effettuazione del servizio, la Cooperativa è tenuta a: - tenere sollevata la AUSL7 da eventuali responsabilità in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, provocati dall’immobile o da personale dipendente della Cooperativa, ad esclusione di quelli provocati da personale dipendente dell’ASL 7 e/o da diretti adempimenti della stessa ASL 7. A tal fine la Cooperativa stipula apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia alla AUSL7. - osservare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale con rapporto di lavoro con la cooperativa medesima. 2 - La copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del personale dipendente AUSL 7 è a carico della medesima. 3 - La Cooperativa non è responsabile di eventuali danni derivanti dalla responsabilità professionale del personale AUSL 7 operante presso le proprie strutture, né a presentare polizze assicurative riguardanti tale aspetto. Art. 14 - Trattamento dati personali 1 - La Cooperativa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati ai sensi e a tutti gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, ed in particolare della Parte II, Titolo V, Capo III. 14 Pagina 20 di 51 2 - Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività e prestazioni oggetto del presente Accordo di Servizio è la AUSL 7. 3 - La Cooperativa agisce in qualità di Responsabile esterno della AUSL7, giusta nomina scritta da perfezionarsi conseguentemente alla stipula del Accordo di Serivizio. La nomina a Responsabile esterno non comporta alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello contrattualmente definito e cessa automaticamente al venir meno dell’espletamento dell’attività per conto della AUSL7. 4 - In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di quanto contenuto nei provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, di quanto previsto Regolamento aziendale in tema di trattamento dei dati personali, adottato con Deliberazione DG 23 aprile 2013, n. 154, nonché di quanto previsto nelle istruzioni che verranno impartite nella nomina esterna al trattamento dei dati. Art. 15 - Controversie 1 - Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dell’Accordo di Serivizio e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena. 2 - A tal fine le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: - Azienda Unità Sanitaria Locale 7, Piazza Carlo Rosselli, 26 – 53100 Siena - Coop Medici 2000 S. c. a r. l., Via Massetana Romana, 64 – 53100 Siena 15 Pagina 21 di 51 Art. 16 - Repertorio 1 - Il presente atto consta di n.16 pagine, viene redatto in triplice copia, una per ciascuna delle Parti contraenti ed una da conservare agli atti dell'Ufficio che provvede ad iscriverlo nel registro di Repertorio. Art. 17 - Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo. 1 - Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parti in ugual misura. La Cooperativa ha l'onere di provvedere alle formalità della registrazione dell'Accordo e di comunicare alla AUSL 7 gli estremi dell'avvenuta registrazione. 2 - Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese sono poste a carico del contraente con l'Amministrazione. Le Parti, letto il presente atto e trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono. Pe r l'A zie n d a US L 7 d i S ie na Pe r la Coo p Me d ici 2 00 0 S . c. a r. l Il Direttore Generale Il Presidente Dr. Nicolò Pestelli Dr. Maurizio Pozzi 16 Pagina 22 di 51 Pagina 23 di 51 Deliberazione DG n. ………………. del …………………. – Allegato 2) N. Repertorio: ………………………….del…………………………………. ACCORDO DI SERVIZIO Azienda USL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S.c a r.l. Riassetto dei presidi distrettuali integrati con forme associative della Medicina Generale: Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano ********** L’anno ………………………. e questo dì ……………………… del mese di ……………………………. in Siena, presso la sede della Azienda USL 7, Piazza Carlo Rosselli, 26 TRA L’Azienda Unità Sanitaria Locale 7 di Siena, con sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, di seguito denominata “AUSL 7”, (C.F. e P.I.: 00388270522), rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Nicolò Pestelli, nato a Firenze il 7 aprile 1963, nominato con Decreto Giunta Regione Toscana del 23 gennaio 2012, n. 36, il quale agisce nella Sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda, in esecuzione della Deliberazione n. …… del ……………………..; 1 Pagina 24 di 51 E La Coop Medici 2000 S. c. a r. l., con sede in Siena, Via Massetana Romana, 64, di seguito denominata “Cooperativa” (C.F., P.I.: 01003770524), iscrizione albo coop. mutualità prevalente n. A101503, rappresentata dal Presidente, Dr. Maurizio Pozzi, nato a Monticiano (SI), il 26 aprile 1954, il quale agisce nella Sua qualità di Presidente in esecuzione dell’atto n. …………… del ……………………; RICHIAMATO Deliberazione Giunta Regione Toscana del 27 marzo 2006, n. 226, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo Regionale con i medici di Medicina Generale, sottoscritto in data 16 marzo 2006, che al punto 6.5 prevede la stipula di un contratto tra azienda e cooperativa il cui scopo persegue obiettivi di sviluppo e di miglioramento delle potenzialità assistenziali anche al fine di aumentare l'integrazione tra professionisti del territorio e dell'ospedale, e sperimentare innovativi modelli gestionali di patologie croniche. Tale contratto soddisfa finalità assistenziali anche mediante la fornitura di beni e servizi in coerenza con obiettivi previsti egli accordi regionale e/o aziendali. Ciò è teso in linea con la delibera Giunta Regionale del 28 dicembre 2012, n.1235, a sviluppare modelli evoluti delle cure primarie che nel territorio forniscano risposte esaustive ai bisogni di salute dei cittadini. Deliberazione Giunta regionale del 28 dicembre 2012, n. 1235, recante “DGR 757/2012, allegato B “Azioni di riordino dei servizi del Sistema Sanitario Regionale” approvazione linea guida di indirizzo alle Aziende sanitarie ed alle Aree vaste e relativo piano operativo, ed in particolare il sub obiettivo 1.2. della 2 Pagina 25 di 51 Scheda territorio, ospedale e residenzialità, il quale prevede il riassetto dei presidi distrettuali anche integrati con forme associative della medicina generale; Deliberazione Direttore Generale del 31 luglio 2013, n. 296, recante “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.: approvazione schema di Accordo Quadro Aziendale ai sensi dell'art. 14 dell'ACN/2009, dell'art. 4 dell'ACN 2010 e del punto 8 dell'Accordo Integrativo Regionale siglato in data 1 febbraio 2013”, sottoscritto in data 19 agosto 2013 ed in particolare l’art. 18 “La rete dei presidi distrettuali”, in virtù del quale le Parti convengono che l'offerta di servizi a livello territoriale possa essere significativamente migliorata tramite una rete unitaria di presidi che comprenda sia gli studi dei Medici di Medicina Generale, singoli ed associati, sia le attività distrettuali pubbliche. Conseguentemente si impegnano nella definizione di tale rete unitaria che prevede sia la possibilità di ospitare attività della Medicina Generale presso sedi messe a disposizione dalla AUSL7, sia di ospitare attività di medicina pubblica presso sedi gestite da MMG, sia di affidare alcuni dei servizi di tipo distrettuale, (ad esclusione delle attività che devono essere direttamente erogate da dipendenti pubblici: scelta del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, attestazione delle esenzioni), direttamente al gestione della Medicina Generale, anche tramite la Coop Medici 2000. Deliberazione Direttore Generale del 31 luglio 2013, n. 297 recante “Approvazione Accordo Contratto tra ASL 7 di Siena e Coop. Medici 2000 s.c.r.l. triennio 2013/2015”, siglato in data 19 agosto 2013, con il quale le Parti, in 3 Pagina 26 di 51 esecuzione del sopra citato Accordo, si sono reciprocamente impegnate nell’attuazione di una serie di iniziative, tra le quali il progetto denominato “Affidamento attività distrettuali”, (Allegato 8), il quale prevede, tra gli altri obiettivi, il trasferimento di parte dei servizi distrettuali in centri medici polifuzionali organizzati da Coop Medici 2000 S.c.a r.l, per i centri abitati di maggiore dimensione, fornendo, in particolare, il programma operativo per l’attivazione delle attività distrettuali presso il Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano, Via Calamandrei, 49 Montepulciano (Siena); PREMESSO Che le Parti intendono con il presente Accordo di Servizio, dare attuazione alle linee di indirizzo e alle disposizioni programmatiche contenute negli atti fino ad oggi sottoscritti e sopra richiamati, trasferendo alcune attività distrettuali della AUSL 7 presso il Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano, di pertinenza della Coop Medici 2000 s. c. a r. l., secondo le modalità di seguito descritte, a decorrere dalla data di sottoscrizione, che dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del presente atto. Che tutte le attività sanitarie svolte dalla AUSL7 sono soggette ad autorizzazione e ad accreditamento e che la Cooperativa si impegna a produrre, per tali finalità, tutta la documentazione di propria competenza necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'allegato A della Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 90 gg. dalla sottoscrizione del Accordo di Servizio. 4 Pagina 27 di 51 Che i Medici di Medicina Generale presso il Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano esercitano l'attività convezionale e l’attività libero professionale secondo le disposizioni e le norme vigenti dell’Accordo Collettivo Nazionale, dell’Accordo Integrativo Regionale e di specifici progetti definiti con la ASL 7 nell'Accordo Integrativo Aziendale e nell'Accordo Contratto con la Coop Medici 2000 S. c. a r. l., entrambi sottoscritti in data 19 Agosto 2013. Che le attività svolte presso il Centro Medico rispettano la normativa attualmente vigente, relativa alle strutture mediche ed all’esercizio professionale medico. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Servizio e ne costituiscono il primo patto. Art. 2 - Finalità 1 - Le Parti riconoscono nella realizzazione del riassetto dei presidi distrettuali, secondo gli orientamenti espressi nei Patti territoriali con le Conferenze dei Sindaci e con le Società della Salute, uno degli strumentii prioritari per la piena integrazione e collaborazione tra servizio pubblico e organizzazioni associative della Medicina Generale, per il riordino delle cure primarie, sviluppando nuove forme di assistenza incentrate sul territorio, che rispondano con tempestività e continuità ai bisogni dei cittadini e valorizzino il ruolo di tutti i professionisti del 5 Pagina 28 di 51 territorio coinvolti, a partire dai Medici di Medicina Generale, che rappresentano l’ambito di erogazione principale dell’assistenza primaria. Art. 3 – Oggetto 1 - Attività L’Azienda Unita Sanitaria Locale 7 di Siena affida alla Coop Medici 2000 S. c. a r. l., che accetta, la conduzione di alcune attività, attualmente svolte presso l'ex presidio distrettuale di Montepulciano, previo trasferimento delle medesime presso la sede del Centro Medico S.Cristofano di Montepulciano, Via Calamandrei 49 Montepulciano (Siena), gestito della Coop Medici 2000 s. c. a r. l.,, in conformità con quanto previsto all'allegato 8 “ Affidamento delle attività distrettuali” e relative tabelle dell'Accordo Contratto fra ASL 7 di Siena e Coop Medici 2000 S. c. a r. l., sottoscritto in data 19 agosto 2013. Nello specifico la Coop Medici 2000 S. c. a r. l. si impegna a svolgere le seguenti attività: − supporto ai prelievi, con personale amministrativo della Cooperativa, opportunamente formato, un giorno alla settimana, dalle ore 07:15 alle ore 09:15. Essa comprende: - la prenotazione e l’accettazione prelievi, con inserimento della tipologia di esami diagnostici richiesti nella procedura informatizzata; - la contabilizzazione e riscossione di quanto dovuto dagli assistiti ed inserimento dati nella procedura informatizzata, tenendo conto della normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni. 6 Pagina 29 di 51 L’attività di prelievo è assicurata da personale sanitario della AUSL7, con apertura programmata su prenotazione, dalle ore 07:15 alle ore 09:15, un giorno alla settimana, nell'ambulatorio ad uso esclusivo. − Front office, con personale amministrativo della Cooperativa, opportunamente formato, da lunedì a venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:30. Essa comprende: − contabilizzazione e riscossione delle richieste di esami di laboratorio ed altre prestazioni effettuate nel Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano. L’ASL 7 provvederà a propria cura e spese alla istallazione di apposito POS; − consegna dei referti degli esami di laboratorio relativi ai prelievi eseguiti presso la struttura. − prenotazione diretta (con esclusione di prenotazione telefonica) di visite specialistiche ed esami diagnostici tramite collegamento al “GST” Aziendale; − contabilizzazione di quanto dovuto dagli assistiti in merito alla visita specialistica e/o esami diagnostici prenotati ed inserimento dati nella procedura informatizzata, tenendo conto della normativa vigente in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni. − esecuzione di qualsiasi altra attività amministrativa inerente la corretta erogazione di prestazioni sanitarie specificate ai punti precedenti. Restano escluse le attività di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, di scelta del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, di attestazione delle esenzioni, che continueranno ad essere assicurate presso le strutture di pertinenza 7 Pagina 30 di 51 della AUSL 7. La AUSL 7 si impegna ad ospitare il personale amministrativo della Cooperativa interessato dalla formazione, per congrui periodi, presso le proprie strutture che esercitano le corrispondenti attività. 2 - Dotazione di attrezzature e locali presso il Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano Per per lo svolgimento delle attività di prelievo, consultorio e di specialistica, gestite direttamente dalla AUSL 7 presso il Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano, la Coop Medici 2000 soc. a r.l. mette a disposizione attrezzature e locali quali: − n. 1 ambulatorio ad uso esclusivo con lavandino a norma e prese complete per postazione di lavoro, − n. 1 locale ad uso esclusivo con destinazione studio / ufficio e prese complete per postazione di lavoro, − spogliatoi condivisi, sale di attesa condivise, servizi per gli operatori e per gli utenti, locale attesa condiviso, − come meglio descritto dalla planimetria allegata (allegato 2). Tutte le postazioni di lavoro, sia quella del locale ad uso esclusivo che quelle condivise, sono connesse alla rete internet ed alla rete aziendale della AUSL 7 tramite VPN. La AUSL 7 predisporrà un timbratore di rilevazione presenza per il proprio personale che opera in proiezione presso il Centro Medico. Art. 4 – Modalità operativa per lo svolgimento delle attività amministrative 8 Pagina 31 di 51 1 - L’attività amministrativa di supporto ai prelievi e l’attività amministrativa di front office, di cui al comma 1 dell'art. 3, per la particolare funzione della contabilizzazione e riscossione di quanto dovuto dagli assistiti, viene svolta con le stesse modalità dei punti cassa della AUSL7, di cui si riporta di seguito il dettaglio: - emissione fattura e/o ricevuta nei confronti dell’utente a seconda di quanto previsto dalla normativa fiscale; - riscossione del corrispettivo; - effettuazione del versamento settimanale sul conto corrente bancario della AUSL 7 delle riscossioni effettuate; - effettuazione quadratura mensile della cassa: con riscontro tra le fatture/ricevute emesse ed i versamenti effettuati e gli scontrini POS; - trasmissione mensile alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie della rendicontazione delle fatture e ricevute emesse (acronimo RCAU o RCOE del sistema GST) con la documentazione dei versamenti effettuati (carta contabile dell’Istituto bancario) e degli scontrini dei POS, entro il giorno 15 del mese successivo. Art. 5 - Spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile e spese di uso corrente 1 - Sono poste a carico della Cooperativa le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nessuna esclusa, del Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano, le spese di uso corrente (energia elettrica, acqua e depurazione, climatizzazione/riscaldamento, tassa smaltimento rifiuti, telefonia e ADSL, spese di pulizia, ecc.), le spese per imposte riferibili agli immobili oggetto del presente 9 Pagina 32 di 51 Accordo di Servizio, le spese per polizze assicurative dell’immobile per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro. Le attività di pulizia e sanificazione assicureranno il rispetto delle procedure e dei protocolli dell'azienda USL 7. 2 - Sono posti a carico della Cooperativa i costi per il materiale di consumo amministrativo e per dotazione di attrezzature informatiche, per mobili e arredi, ad esclusione di quelle di competenza AUSL 7. Art. 6 - Verifiche 1 - La Cooperativa riconosce alla AUSL7 il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sull’efficacia e efficienza delle attività erogate ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Centro Medico S. Cristofano di Montepulciano, anche al fine di valutare il livello di qualità percepita dall’utenza. Art. 7 - Corrispettivo 1 - Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo di Servizio, la AUSL 7 corrisponde alla Cooperativa, intestataria della fattura, un importo mensile anticipato omnicomprensivo di qualsiasi spesa od onere pari a € 3.900,00 oltre all’IVA di legge così quantificato: − € 2.800,00 per Service Amministrativo ( postazioni di lavoro, materiale di consumo amministrativo e costo del personale, compresa sostituzione dello stesso per ferie e malattia) − € 1.100,00 per Spazi ad uso esclusivo / condiviso ed attrezzature comprensivi di dotazione strumentale mobili ed arredi (eccetto quelli di competenza AUSL7) ed utenze. 10 Pagina 33 di 51 2 - La Cooperativa emette fattura entro il giorno 5 del mese di riferimento, trasmettendola alla U.O. Gestioni economiche e finanziarie della AUSL 7. 3 - La AUSL 7 provvede al pagamento delle proprie spettanze entro i termini di legge . 4 - Il pagamento è disposto dalla U.O. Gestioni economiche e finanziarie della AUSL7 in base ad attestazione di regolare esecuzione del servizio, predisposta dai Referenti dell’Accordo di Servizio, individuati nel Direttore Zona-Distretto. 5 - L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompono la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie. In caso di inadempienza dei pagamenti, ferma restando l’azione di natura risarcitoria, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10. 6 - Le Parti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. Le Parti sono tenute pertanto ad utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Art. 8 - Diritto di recesso 1 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle parti, per intervenute modifiche 11 Pagina 34 di 51 organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per monitoraggio delle attività e valutazione del gradimento da parte dell’utenza, nei confronti della nuova organizzazione, non corrispondenti agli obiettivi fissati dalla AUSL7. 2 - Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3 - Il recesso ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. 4 - In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate. Art. 9 - Risoluzione per inadempimento 1 - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole dell'Accordo, l’altra Parte può intimare per iscritto di adempiere entro 15 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il presente Accordo di Servizio si intenderà risolto di diritto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge. Art. 10 - Clausola risolutiva espressa 1 - Il presente Accordo di Servizio si risolve altresì di diritto, ex art. 1456 del codice civile, salvo il risarcimento degli eventuali danni e ad ogni rimedio di legge, nel caso di violazione delle obbligazioni previste agli aarrtt. 3, 4 e 7 in merito all'oggetto ed alle modalità operativa per lo svolgimento delle attività amministrative . 12 Pagina 35 di 51 Art. 11 - Durata ed eventuale rinnovo 1 - Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di un anno. Le parti convengono di effettuare una prima verifica dopo sei mesi dall’avvio, con monitoraggio delle attività, valutazione del gradimento da parte dell’utenza nei confronti della nuova organizzazione ed eventuali modifiche e/o adeguamenti del presente Accordo di Servizio. 2 - Il rinnovo è richiesto dalla parte interessata, entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione, a mezzo lettera raccomandata a/r ed è disposto agli stessi patti e condizioni, salvo diversi accordi tra le parti. 3 - I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Parti, o di una di esse, addivenendo alla stipula di un nuovo atto convenzionale. Art. 12 - Sicurezza sul lavoro 1 - La Cooperaiva si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, ad eccezione di quelli spettanti specificatamente all’ASL 7 per i propri dipendenti. Art. 13 - Coperture assicurative 1 - Nell'effettuazione del servizio, la Cooperativa è tenuta a: 13 Pagina 36 di 51 - tenere sollevata la AUSL7 da eventuali responsabilità in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, provocati dall’immobile o da personale dipendente della Cooperativa, ad esclusione di quelli provocati da personale dipendente dell’ASL 7 e/o da diretti adempimenti della stessa ASL 7. A tal fine la Cooperativa stipula apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia alla AUSL7. - osservare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale con rapporto di lavoro con la cooperativa medesima. 2 - La copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi in itinere del personale dipendente AUSL 7 è a carico della medesima. 3 - La Cooperativa non è responsabile di eventuali danni derivanti dalla responsabilità professionale del personale AUSL 7 operante presso le proprie strutture, né a presentare polizze assicurative riguardanti tale aspetto. Art. 14 - Trattamento dati personali 1 - La Cooperativa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di trattamento dei dati personali ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati ai sensi e a tutti gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, ed in particolare della Parte II, Titolo V, Capo III. 2 - Titolare delle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività e prestazioni oggetto del presente Accordo di Servizio è la AUSL 7. 14 Pagina 37 di 51 3 - La Cooperativa agisce in qualità di Responsabile esterno della AUSL7, giusta nomina scritta da perfezionarsi conseguentemente alla stipula del Accordo di Serivizio. La nomina a Responsabile esterno non comporta alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello contrattualmente definito e cessa automaticamente al venir meno dell’espletamento dell’attività per conto della AUSL7. 4 - In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di quanto contenuto nei provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali, di quanto previsto Regolamento aziendale in tema di trattamento dei dati personali, adottato con Deliberazi one DG 23 aprile 2013, n. 154, nonché di quanto previsto nelle istruzioni che verranno impartite nella nomina esterna al trattamento dei dati. Art. 15 - Controversie 1 - Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione dell’Accordo di Serivizio e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena. 2 - A tal fine le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: - Azienda Unità Sanitaria Locale 7, Piazza Carlo Rosselli, 26 – 53100 Siena - Coop Medici 2000 S. c. a r. l., Via Massetana Romana, 64 – 53100 Siena Art. 16 - Repertorio 15 Pagina 38 di 51 1 - Il presente atto consta di n.16 pagine, viene redatto in triplice copia, una per ciascuna delle Parti contraenti ed una da conservare agli atti dell'Ufficio che provvede ad iscriverlo nel registro di Repertorio. Art. 17 - Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo. 1 - Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parti in ugual misura. La Cooperativa ha l'onere di provvedere alle formalità della registrazione dell'Accordo e di comunicare alla AUSL 7 gli estremi dell'avvenuta registrazione. 2 - Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le spese sono poste a carico del contraente con l'Amministrazione. Le Parti, letto il presente atto e trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono. Pe r l'A zie n d a US L 7 d i S ie na Pe r la Coo p Me d ici 2 00 0 S . c. a r. l Il Direttore Generale Il Presidente Dr. Nicolò Pestelli Dr. Maurizio Pozzi 16 Pagina 39 di 51 Pagina 40 di 51
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