REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Camera di Consiglio
del 21.1.2014
Composta da
Dott. Claudia
Dott. Silvio
Dott. Gastone
Dott. Alessio
Dott.Alessandro M.
Squassoni
Amoresano
And reazza
Scarcella
Andronio
Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Sentenza
N. ./fs-
Registro Generale
N.45621/2011_
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Colantonio Rita
nata il 14.11.1951
avverso l'ordinanza dell'11.7.2012
del GIP del Tribunale di Pescara
nei confronti di :
Caldarale Zopito
nato il 5.4.1969
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr.ssa M. Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
1
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Pescara, con ordinanza in data 11.7.2012, all'esito dell'udienza
camerale, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento
iscritto nei confronti di Caldarale Zopito, committente di lavori edili, per l'ipotizzata violazione
degli artt.93, 94 e 95 DPR 380/01.
2. Ricorre per cassazione Colantonio Rita, a mezzo del difensore, denunciando, dopo una
premessa in fatto, l'abnormità del provvedimento impugnato.
Il GIP, pur disponendo l'archiviazione (escludendo una condotta dolosa o colposa del
Caldarale, stante l'estrema complessità della materia antisismica), ha prospettato eventuali
responsabilità di altri soggetti terzi, tanto che ha invitato il P.M. a valutare tale profilo.
Il GIP avrebbe dovuto o accogliere la richiesta del P.M. ed emettere decreto di archiviazione,
ovvero non accogliere la richiesta e fissare l'udienza in camera di consiglio ex art.127 c.p.p.; a
seguito dell'udienza, poi, disporre l'archiviazione oppure indicare al P.M. ulteriori indagini da
compiere; ovvero disporre la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona nota;
in caso di richiesta di archiviazione perché ignoto l'autore del reato, ordinare l'iscrizione nel
registro delle notizie di reato di altri soggetti cui attribuire la responsabilità per i fatti
contestati.
Denuncia altresì la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L'abnormità del provvedimento e la situazione di stasi in cui è venuto a trovarsi il
procedimento determinano la lesione del diritto di difesa della parte offesa.
2.1. Con memoria depositata in data 3.1.2014, dopo aver richiamato tutte le doglianze
contenute nel ricorso, si assume che le argomentazioni del P.G., che con la sua requisitoria
scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione della
ricorrente, non sono condivisibili.
I richiami della giurisprudenza della Corte di Cassazione contenuti nella requisitoria sono del
tutto inconferenti.
La Colantonio ha ricevuto regolare notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ai sensi
dell'art.408 c.p.p. e regolare convocazione per l'udienza davanti al GIP, per cui non è stata
mai messa in discussione la sua legittimazione.
Non c'è dubbio, pertanto, che la ricorrente sia legittimata a proporre impugnazione avverso
l'ordinanza conclusiva del procedimento.
La ricorrente, la cui proprietà è confinante con quella dove sono state eseguite le opere
oggetto del procedimento penale, ha, infatti, un interesse autonomo all'osservanza della
normativa antisismica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente
2. A norma dell'art.408 comma 2 c.p.p. la richiesta di archiviazione è notificata, a cura del
p.m., alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente /abbia chiesto di voler
essere informata circa l'eventuale archiviazione.
La persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta
motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art.408 co.3) e contro il provvedimento di
archiviazione può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art.127 comma 5
c.p.p. (art.409 comma 6).
Il ruolo della persona offesa datreato è stato, invero, potenziato nel codice di procedura penale
del 1988 "in considerazione dell'essere portatrice di un interesse squisitamente penale
finalizzato alla repressione del fatto criminoso a differenza della parte civile titolare di una
pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale
attività di controllo, connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, con la quale si mira a
conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle
determinazioni consequenziali al loro epilogo.." (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.3010 del 9.7.1996).
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2.1. Con il ricorso per cassazione Colantonio Rita denuncia l'abnormità del provvedimento di
archiviazione, disposto dal GIP, del procedimento nei confronti di Caldarale Zopito per
l'ipotizzata violazione degli artt.93, 94 e 95 DPR 380/2001.
Preliminarmente occorre, allora, accertare se la ricorrente sia legittimata ovvero se rivesta la
qualità di persona offesa dal reato.
"E' noto che la nozione di persona offesa non coincide con quella di danneggiato, in quanto la
prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è
portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (cfr. sez. 5,
198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con l'affermazione che la
persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare
l'azione civile nel processo penale). In particolare la persona offesa dal reato deve essere
individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui
lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito, (cfr. sez. 6, 200421090,
Soddu, RV 228810).
Proprio per il ruolo attribuito dal nuovo codice di procedura penale alla persona offesa, è
necessario individuare, con precisione e rigore, il soggetto che nella struttura del reato sia il
titolare del bene giuridico protetto.
3. Chi assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva, pacificamente, non è
persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la
pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti
dalla norma incriminatrice (cfr. sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, P.O. in proc. Celentano ed altri, RV
242532; sez. 3, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231952).
Il reato posto in essere in violazione della normativa edilizia ed urbanistica è, invero,
"monoffensivo", per cui "chi assume di aver subito pregiudizio dall'abusiva edificazione non è
la persona offesa dal reato ma persona danneggiata, stante che la parte offesa è solo la
pubblica amministrazione in quanto titolare di interessi attinenti al territorio protetti dalla
norma incriminatrice" (cfr. Cass.sent. n.6229/2009 cit.).
4. A maggior ragione tali rilievi valgono con riferimento alla normativa antisismica.
Tale normativa tutela, indiscutibilmente, l'interesse della RA. a che venga preventivamente
controllata qualsiasi opera da realizzarsi in zona sismica, al fine di salvaguardare la pubblica
incolumità. Va, invero, accertata la sicurezza statica delle costruzioni in previsione di possibili
eventi sismici nelle zone ritenute "a rischio".
Tale interesse è ritenuto dal legislatore talmente rilevante da apprestare una tutela addirittura
"rafforzata" rispetto a quella prevista per l'ordinato sviluppo urbanistico del territorio.
Il controllo degli organi tecnici della RA. a tanto preposti si manifesta, in modo assolutamente
significativo, sia in via preventiva che in sede repressiva.
L'art.83 DPR 380/2001 prevede che "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'art.52, da
specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata".
E, al fine di consentire l'osservanza delle rigorose disposizioni previste per la realizzazione di
costruzioni in zone sismiche (artt.84-92) è necessario procedere a denuncia di lavori e
presentazione dei progetti (art.93) e richiedere autorizzazione per l'inizio dei lavori (art. 94).
Nell'ipotesi di accertamento della violazione delle norme in precedenza indicate è prevista la
sospensione immediata dei lavori "con l'intervento della forza pubblica ove ciò sia necessario
per l'esecuzione dell'ordine di sospensione (art.97 co.3) e la denuncia all'A.G., che, se nel corso
del procedimento, ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti , nomina uno o più consulenti,
scegliendoli tra i componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture o di altre amministrazioni statali (art.98
co.1 ) e per il dibattimento deve essere in ogni caso citato il dirigente dell'Ufficio tecnico della
regione (comma 2). Con il decreto o la sentenza di condanna il Giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti costruite in difformità ovvero impartisce le prescrizioni necessarie
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per rendere le opere conformi (art.98 co.3).
La peculiarità della normativa in tema di costruzioni realizzate in zona individuata come sismica
si manifesta ancor di più nella "fase esecutiva".
In deroga alle norme previste dal codice di rito in tema di esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali (a norma dell'art.655 c.p.p. "Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico
ministero presso il giudice indicato nell'art.665 cura l'esecuzione dei provvedimenti"), l'art.99
DPR 380/2001 stabilisce che "qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni
di cui all'art.98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio
tecnico della Regione provvede, se del caso con l'assistenza di forza pubblica , a spese del
condannato. Ed il successivo art.100 prevede che "qualora il reato sia estinto per qualsiasi
causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della
Regione, la demolizione delle opere..".
E, per l'adempimento delle disposizioni previste dagli artt.99 e 100, deve essere trasmessa a
cura della cancelleria all'Ufficio tecnico della Regione copia della sentenza irrevocabile o del
decreto esecutivo, nel termine di quindici giorni dalla irrevocabilità o dalla esecutività.
E' evidente la "ratio" di tali disposizioni, che attribuiscono, proprio per la tutela dell'interesse
sotteso alla normativa antisismica, una speciale competenza ad organi tecnici che debbono
provvedere in breve termine alla eliminazione di costruzioni eseguite senza l'osservanza delle
prescrizioni tecniche e quindi pericolose per la pubblica incolumità.
5. L'interesse pubblico così preminente, come si è visto, a che venga rispettata la sicurezza
degli edifici in zone sismiche, al fine di assicurare la pubblica incolumità, esclude che la
normativa che disciplina la materia possa contemporaneamente tutelare interessi di natura
privatistica.
Tant'è che si prescinde, ai fini della sussistenza del reato, dall'effettiva pericolosità della
costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti; e la verifica postuma dell'assenza del
pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché
gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr.Cass.pen.sez.3, 17
giugno 1997 n.5738). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito, per la configurabilità
delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, è irrilevante che le costruzioni siano
effettivamente pericolose (Cass. Sez. 3 n.41617 di 2.10.2007) e che , perfezionandosi il reato,
con l'inizio di esecuzione delle opere che arrecano offesa al bene giuridico protetto, irrilevante
è il giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla
legge (Cass.sez. 3 n.7893 dell'11.1.2012).
Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali
usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in
conglomerato cementizio armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate
sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano
elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001
n.38142); wche se la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata, in quanto nel
concetto di pubblica incolumità rientra anche il possibile danno al singolo individuo, e quindi
allo stesso proprietario del manufatto, degli effetti delle azioni sismiche (Cass. sez. 3 n.14432
del 29.2.2008).
6. L'interesse generale alla sicurezza degli edifici in zone individuate come soggette a rischio
sismico è tanto rilevante da determinare perfino la "deroga" alla normativa civilistica prevista
per la distanza nelle costruzioni (con sacrificio, quindi, degli interessi di natura privata).
Come affermato, con la sentenza n. 3425 del 16.2.2006 della seconda sezione civile, "nelle
zone in cui vige la normativa antisismica-contenuta nella legge 25 novembre 1962 n.1684non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876, 884 cod.civ., secondo le quali il
proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la
comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio,
perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sé stante,
mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed
indipendente oscillazione degli edifici.
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7. Tutti i rilievi ed i richiami esposti in precedenza attestano che la normativa antisismica
tutela, esclusivamente, l'interesse pubblico (anche a scapito di interessi di natura privatistica)
alla sicurezza degli edifici.
Il privato che assume di aver subito un danno dalla realizzazione di una costruzione in
violazione di siffatta normativa non può, pertanto, essere considerato persona offesa dal reato,
ma soltanto soggetto danneggiato che può far valere i suoi diritti, sul piano civilistico, anche
all'interno di processo penale.
7.1. La ricorrente assume che la sua proprietà è confinante con quella in cui sono state
eseguite le opere oggetto del procedimento archiviato (dr. memoria 3.1.2014).
Non essendo, quindi, persona offesa dal reato, ma soltanto (eventualmente) danneggiata, non
è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione.
Irrilevante è che, in precedenza, la medesima Colantonio abbia ricevuto avviso della
richiesta di archiviazione e poi la convocazione per l'udienza davanti al GIP a seguito
dell'opposizione proposta.
8. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, a norma dell'art.591 comma 1 lett.a) c.p.p.,
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.1.2014
Il Presidente
Il Consiglier est.
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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