-7786 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 21.1.2014 Composta da Dott. Claudia Dott. Silvio Dott. Gastone Dott. Alessio Dott.Alessandro M. Squassoni Amoresano And reazza Scarcella Andronio Presidente Consigliere rel. Consigliere Consigliere Consigliere Sentenza N. ./fs- Registro Generale N.45621/2011_ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Colantonio Rita nata il 14.11.1951 avverso l'ordinanza dell'11.7.2012 del GIP del Tribunale di Pescara nei confronti di : Caldarale Zopito nato il 5.4.1969 sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano lette le conclusioni del P.G., dr.ssa M. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Pescara, con ordinanza in data 11.7.2012, all'esito dell'udienza camerale, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Caldarale Zopito, committente di lavori edili, per l'ipotizzata violazione degli artt.93, 94 e 95 DPR 380/01. 2. Ricorre per cassazione Colantonio Rita, a mezzo del difensore, denunciando, dopo una premessa in fatto, l'abnormità del provvedimento impugnato. Il GIP, pur disponendo l'archiviazione (escludendo una condotta dolosa o colposa del Caldarale, stante l'estrema complessità della materia antisismica), ha prospettato eventuali responsabilità di altri soggetti terzi, tanto che ha invitato il P.M. a valutare tale profilo. Il GIP avrebbe dovuto o accogliere la richiesta del P.M. ed emettere decreto di archiviazione, ovvero non accogliere la richiesta e fissare l'udienza in camera di consiglio ex art.127 c.p.p.; a seguito dell'udienza, poi, disporre l'archiviazione oppure indicare al P.M. ulteriori indagini da compiere; ovvero disporre la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona nota; in caso di richiesta di archiviazione perché ignoto l'autore del reato, ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti cui attribuire la responsabilità per i fatti contestati. Denuncia altresì la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. L'abnormità del provvedimento e la situazione di stasi in cui è venuto a trovarsi il procedimento determinano la lesione del diritto di difesa della parte offesa. 2.1. Con memoria depositata in data 3.1.2014, dopo aver richiamato tutte le doglianze contenute nel ricorso, si assume che le argomentazioni del P.G., che con la sua requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente, non sono condivisibili. I richiami della giurisprudenza della Corte di Cassazione contenuti nella requisitoria sono del tutto inconferenti. La Colantonio ha ricevuto regolare notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art.408 c.p.p. e regolare convocazione per l'udienza davanti al GIP, per cui non è stata mai messa in discussione la sua legittimazione. Non c'è dubbio, pertanto, che la ricorrente sia legittimata a proporre impugnazione avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento. La ricorrente, la cui proprietà è confinante con quella dove sono state eseguite le opere oggetto del procedimento penale, ha, infatti, un interesse autonomo all'osservanza della normativa antisismica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione della ricorrente 2. A norma dell'art.408 comma 2 c.p.p. la richiesta di archiviazione è notificata, a cura del p.m., alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente /abbia chiesto di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione. La persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art.408 co.3) e contro il provvedimento di archiviazione può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'art.127 comma 5 c.p.p. (art.409 comma 6). Il ruolo della persona offesa datreato è stato, invero, potenziato nel codice di procedura penale del 1988 "in considerazione dell'essere portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di controllo, connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, con la quale si mira a conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo.." (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.3010 del 9.7.1996). 2 Ak 2.1. Con il ricorso per cassazione Colantonio Rita denuncia l'abnormità del provvedimento di archiviazione, disposto dal GIP, del procedimento nei confronti di Caldarale Zopito per l'ipotizzata violazione degli artt.93, 94 e 95 DPR 380/2001. Preliminarmente occorre, allora, accertare se la ricorrente sia legittimata ovvero se rivesta la qualità di persona offesa dal reato. "E' noto che la nozione di persona offesa non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (cfr. sez. 5, 198304116, Bortolotti, RV 158854 a proposito del diritto di querela con l'affermazione che la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale). In particolare la persona offesa dal reato deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito, (cfr. sez. 6, 200421090, Soddu, RV 228810). Proprio per il ruolo attribuito dal nuovo codice di procedura penale alla persona offesa, è necessario individuare, con precisione e rigore, il soggetto che nella struttura del reato sia il titolare del bene giuridico protetto. 3. Chi assume di avere subito un pregiudizio dalla edificazione abusiva, pacificamente, non è persona offesa dal reato, ma solo danneggiato, in quanto parte offesa è esclusivamente la pubblica amministrazione, che è titolare degli interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice (cfr. sez. 3, 14.1.2009 n. 6229, P.O. in proc. Celentano ed altri, RV 242532; sez. 3, 12.4.2005 n. 26121, Rosato, RV 231952). Il reato posto in essere in violazione della normativa edilizia ed urbanistica è, invero, "monoffensivo", per cui "chi assume di aver subito pregiudizio dall'abusiva edificazione non è la persona offesa dal reato ma persona danneggiata, stante che la parte offesa è solo la pubblica amministrazione in quanto titolare di interessi attinenti al territorio protetti dalla norma incriminatrice" (cfr. Cass.sent. n.6229/2009 cit.). 4. A maggior ragione tali rilievi valgono con riferimento alla normativa antisismica. Tale normativa tutela, indiscutibilmente, l'interesse della RA. a che venga preventivamente controllata qualsiasi opera da realizzarsi in zona sismica, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. Va, invero, accertata la sicurezza statica delle costruzioni in previsione di possibili eventi sismici nelle zone ritenute "a rischio". Tale interesse è ritenuto dal legislatore talmente rilevante da apprestare una tutela addirittura "rafforzata" rispetto a quella prevista per l'ordinato sviluppo urbanistico del territorio. Il controllo degli organi tecnici della RA. a tanto preposti si manifesta, in modo assolutamente significativo, sia in via preventiva che in sede repressiva. L'art.83 DPR 380/2001 prevede che "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'art.52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata". E, al fine di consentire l'osservanza delle rigorose disposizioni previste per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche (artt.84-92) è necessario procedere a denuncia di lavori e presentazione dei progetti (art.93) e richiedere autorizzazione per l'inizio dei lavori (art. 94). Nell'ipotesi di accertamento della violazione delle norme in precedenza indicate è prevista la sospensione immediata dei lavori "con l'intervento della forza pubblica ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione (art.97 co.3) e la denuncia all'A.G., che, se nel corso del procedimento, ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti , nomina uno o più consulenti, scegliendoli tra i componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture o di altre amministrazioni statali (art.98 co.1 ) e per il dibattimento deve essere in ogni caso citato il dirigente dell'Ufficio tecnico della regione (comma 2). Con il decreto o la sentenza di condanna il Giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti costruite in difformità ovvero impartisce le prescrizioni necessarie 3 per rendere le opere conformi (art.98 co.3). La peculiarità della normativa in tema di costruzioni realizzate in zona individuata come sismica si manifesta ancor di più nella "fase esecutiva". In deroga alle norme previste dal codice di rito in tema di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (a norma dell'art.655 c.p.p. "Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art.665 cura l'esecuzione dei provvedimenti"), l'art.99 DPR 380/2001 stabilisce che "qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'art.98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della Regione provvede, se del caso con l'assistenza di forza pubblica , a spese del condannato. Ed il successivo art.100 prevede che "qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della Regione, la demolizione delle opere..". E, per l'adempimento delle disposizioni previste dagli artt.99 e 100, deve essere trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficio tecnico della Regione copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo, nel termine di quindici giorni dalla irrevocabilità o dalla esecutività. E' evidente la "ratio" di tali disposizioni, che attribuiscono, proprio per la tutela dell'interesse sotteso alla normativa antisismica, una speciale competenza ad organi tecnici che debbono provvedere in breve termine alla eliminazione di costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni tecniche e quindi pericolose per la pubblica incolumità. 5. L'interesse pubblico così preminente, come si è visto, a che venga rispettata la sicurezza degli edifici in zone sismiche, al fine di assicurare la pubblica incolumità, esclude che la normativa che disciplina la materia possa contemporaneamente tutelare interessi di natura privatistica. Tant'è che si prescinde, ai fini della sussistenza del reato, dall'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti; e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr.Cass.pen.sez.3, 17 giugno 1997 n.5738). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito, per la configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, è irrilevante che le costruzioni siano effettivamente pericolose (Cass. Sez. 3 n.41617 di 2.10.2007) e che , perfezionandosi il reato, con l'inizio di esecuzione delle opere che arrecano offesa al bene giuridico protetto, irrilevante è il giudizio di compatibilità dei manufatti realizzati con le cautele antisismiche imposte dalla legge (Cass.sez. 3 n.7893 dell'11.1.2012). Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, invero, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001 n.38142); wche se la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata, in quanto nel concetto di pubblica incolumità rientra anche il possibile danno al singolo individuo, e quindi allo stesso proprietario del manufatto, degli effetti delle azioni sismiche (Cass. sez. 3 n.14432 del 29.2.2008). 6. L'interesse generale alla sicurezza degli edifici in zone individuate come soggette a rischio sismico è tanto rilevante da determinare perfino la "deroga" alla normativa civilistica prevista per la distanza nelle costruzioni (con sacrificio, quindi, degli interessi di natura privata). Come affermato, con la sentenza n. 3425 del 16.2.2006 della seconda sezione civile, "nelle zone in cui vige la normativa antisismica-contenuta nella legge 25 novembre 1962 n.1684non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 874, 876, 884 cod.civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sé stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici. 4 7. Tutti i rilievi ed i richiami esposti in precedenza attestano che la normativa antisismica tutela, esclusivamente, l'interesse pubblico (anche a scapito di interessi di natura privatistica) alla sicurezza degli edifici. Il privato che assume di aver subito un danno dalla realizzazione di una costruzione in violazione di siffatta normativa non può, pertanto, essere considerato persona offesa dal reato, ma soltanto soggetto danneggiato che può far valere i suoi diritti, sul piano civilistico, anche all'interno di processo penale. 7.1. La ricorrente assume che la sua proprietà è confinante con quella in cui sono state eseguite le opere oggetto del procedimento archiviato (dr. memoria 3.1.2014). Non essendo, quindi, persona offesa dal reato, ma soltanto (eventualmente) danneggiata, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione. Irrilevante è che, in precedenza, la medesima Colantonio abbia ricevuto avviso della richiesta di archiviazione e poi la convocazione per l'udienza davanti al GIP a seguito dell'opposizione proposta. 8. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, a norma dell'art.591 comma 1 lett.a) c.p.p., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21.1.2014 Il Presidente Il Consiglier est. 11114»" 33),›Lì DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 r 7 3 2014 5 LL
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