MOBILITA’ PER L’A.S. 2014/2015 CCNI del 26 Febbraio 2014 IL BONUS L’attribuzione di un punteggio aggiuntivo è stata introdotta nel 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione all’impegno assunto dall’Amministrazione di stabilizzare gli organici. Un obiettivo che negli anni successivi non si è realizzato a causa della riduzione drastica e progressiva degli organici e dei posti disponibili. Si è reso, così, necessario intervenire con successivi adattamenti della disciplina di tale beneficio per adeguarla alle difficoltà crescenti incontrate dal personale soprannumerario e si è convenuto, con le domande di mobilità per l’A.S. 2005/2006 di portare a termine la maturazione del bonus con il triennio successivo. Conseguentemente con le domande di mobilità per l’A.S. 2007/2008 si è concluso l’ultimo anno utile per l’acquisizione del bonus che, comunque, potrà essere utilizzato anche successivamente. ATTENZIONE !! ! Per il riconoscimento del bonus è necessario allegare alla domanda una specifica dichiarazione (analoga al modello allegato all’ordinanza) nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di valutazione (nota 5ter per i docenti - nota (e) per il personale ATA). MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS COME E’ STATO MATURATO IL BONUS Il personale docente, educativo ed ATA ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo sulla base dei seguenti criteri: 1. non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale 2. nell’ambito della provincia di titolarità 3. per un triennio continuativo compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e le domande di mobilità per l’A.S 2007/2008: Ai fini dell’attribuzione del punteggio nel CCNI è stato chiarito che, di regola, il triennio continuativo si è realizzato: - quando è stato prestato servizio nella stessa scuola, mantenendone la titolarità, continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata la domanda di mobilità; - quando nel triennio considerato è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità - quando è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo, ed è stato ottenuto il trasferimento Sono, inoltre, state previste alcune eccezioni alla regola generale che hanno consentito di maturare il punteggio aggiuntivo anche quando, nel triennio continuativo di riferimento: - è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria, ed è stata ottenuta - è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento Ovviamente, poiché per la maturazione del bonus è stata presa in considerazione esclusivamente la mobilità provinciale, ha consentito l’acquisizione del punteggio aggiuntivo nel triennio continuativo di riferimento: - la presentazione della domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità), anche qualora sia stato ottenuto il movimento. 2 MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS COSA SUCCEDE DOPO CHE SI E’ ACQUISITO IL BONUS Il personale che ha acquisito il bonus: LO PERDE: nel caso ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. Tale disposizione è stata inserita nel contratto sulla mobilità relativo all’A.S. 2004/2005. Con successiva integrazione del 20.2.2004 è stato precisato che: - aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria dall’A.S. 2003/2004 determina la perdita del bonus; - aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/04 e precedenti, non fa venir meno il bonus maturato; - aver ottenuto l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale dall’A.S. 2004/2005 determina la perdita del bonus. ! ATTENZIONE !!: il bonus “speso”, non può essere acquisito una seconda volta LO MANTIENE: in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in ambito provinciale; in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale; in caso di trasferimento o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale soprannumerario; qualora nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, si è ottenuto il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che ha richiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità; in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale di circolo; nel caso in cui l’interessato, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata non chieda successivamente il rientro nella scuola di precedente titolarità. ! ATTENZIONE !!: dopo aver acquisito il bonus la sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo 3 MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS IL PERSONALE CHE HA ACQUISITO IL BONUS SE OTTIENE • nella provincia di titolarità • con domanda VOLONTARIA ! ! ! il trasferimento ! ! il trasferimento ! ! il trasferimento il passaggio PERDE IL BONUS l’assegnazione provvisoria SE OTTIENE • nella provincia di titolarità • con domanda CONDIZIONATA quale soprannumerario l’assegnazione provvisoria MANTIENE IL BONUS SE OTTIENE • nella provincia di titolarità • con domanda VOLONTARIA • nel periodo in cui fruisce del diritto alla precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7 l’assegnazione provvisoria 4 MANTIENE IL BONUS MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS IL PERSONALE CHE HA ACQUISITO IL BONUS SE OTTIENE SE CHIEDE MA NON OTTIENE con domanda VOLONTARIA SE OTTIENE IN DIVERSA PROVINCIA Il trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico di circolo ! ! ! il trasferimento ! ! ! il trasferimento il passaggio MANTIENE IL BONUS MANTIENE IL BONUS l’assegnazione provvisoria il passaggio l’assegnazione provvisoria 5 MANTIENE IL BONUS MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo I lettera D della tabella di valutazione Allegato D per non aver presentato per un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità (1) A tal fine dichiaro: di essere stato titolare nell’anno scolastico ________ (2) presso la scuola ____________________________ di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità (3) oppure di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità (3) anno scolastico _________ scuola di titolarità __________________________________________________ anno scolastico _________ scuola di titolarità __________________________________________________ anno scolastico _________ scuola di titolarità __________________________________________________ Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria (4)(5) _____________________________________________________ NOTE (1) Il personale ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e per l’A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità. Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento: - è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica il contratto sulla mobilità - è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento - è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento - è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento (2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005 (3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato (4) Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo. (5) Si perde il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall’A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo. Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. 6 MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS DAL CCNI 11 marzo 2013 PERSONALE DOCENTE - Allegato D – punto I D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter) Punti 10 Allegato D - note (5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: - domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari; - domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità; - domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. 7 MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS PERSONALE ATA - Allegato E – punto I F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)………………………………….. Punti 40 (e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale: - domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari; - domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito. 8
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