il bonus - Sito ufficiale della CISL SCUOLA di CUNEO

MOBILITA’ PER L’A.S. 2014/2015
CCNI del 26 Febbraio 2014
IL BONUS
L’attribuzione di un punteggio aggiuntivo è stata introdotta nel 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione
all’impegno assunto dall’Amministrazione di stabilizzare gli organici. Un obiettivo che negli anni successivi non si è realizzato a causa della
riduzione drastica e progressiva degli organici e dei posti disponibili.
Si è reso, così, necessario intervenire con successivi adattamenti della disciplina di tale beneficio per adeguarla alle difficoltà crescenti
incontrate dal personale soprannumerario e si è convenuto, con le domande di mobilità per l’A.S. 2005/2006 di portare a termine la
maturazione del bonus con il triennio successivo.
Conseguentemente con le domande di mobilità per l’A.S. 2007/2008 si è concluso l’ultimo anno utile per l’acquisizione del
bonus che, comunque, potrà essere utilizzato anche successivamente.
ATTENZIONE !!
!
Per il riconoscimento del bonus è necessario allegare alla domanda una specifica dichiarazione (analoga al modello allegato
all’ordinanza) nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle
condizioni previste nelle Tabelle di valutazione (nota 5ter per i docenti - nota (e) per il personale ATA).
MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
COME E’ STATO MATURATO IL BONUS
Il personale docente, educativo ed ATA ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo sulla
base dei seguenti criteri:
1. non aver presentato domanda volontaria di trasferimento e/o di mobilità professionale
2. nell’ambito della provincia di titolarità
3. per un triennio continuativo compreso tra le domande di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e le domande di mobilità per
l’A.S 2007/2008:
Ai fini dell’attribuzione del punteggio nel CCNI è stato chiarito che, di regola, il triennio continuativo si è realizzato:
-
quando è stato prestato servizio nella stessa scuola, mantenendone la titolarità, continuativamente per quattro
anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata la domanda di mobilità;
-
quando nel triennio considerato è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità
professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità
-
quando è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo,
ed è stato ottenuto il trasferimento
Sono, inoltre, state previste alcune eccezioni alla regola generale che hanno consentito di maturare il punteggio
aggiuntivo anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:
-
è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria, ed è stata ottenuta
-
è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro
nella scuola di precedente titolarità, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7,
comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento
Ovviamente, poiché per la maturazione del bonus è stata presa in considerazione esclusivamente la mobilità provinciale, ha
consentito l’acquisizione del punteggio aggiuntivo nel triennio continuativo di riferimento:
-
la presentazione della domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia
diversa da quella di titolarità), anche qualora sia stato ottenuto il movimento.
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MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
COSA SUCCEDE DOPO CHE SI E’ ACQUISITO IL BONUS
Il personale che ha acquisito il bonus:
LO PERDE:
nel caso ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di
titolarità a seguito di domanda volontaria. Tale disposizione è stata inserita nel contratto sulla mobilità relativo all’A.S.
2004/2005. Con successiva integrazione del 20.2.2004 è stato precisato che:
- aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria dall’A.S. 2003/2004
determina la perdita del bonus;
- aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/04 e precedenti, non fa venir meno il bonus maturato;
- aver ottenuto l’assegnazione provvisoria in ambito provinciale dall’A.S. 2004/2005 determina la perdita del bonus.
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ATTENZIONE !!: il bonus “speso”, non può essere acquisito una seconda volta
LO MANTIENE:
in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in
ambito provinciale;
in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale;
in caso di trasferimento o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale
soprannumerario;
qualora nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla
mobilità, si è ottenuto il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze
espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda
o trasferito a domanda condizionata che ha richiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel
comune di precedente titolarità;
in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale di circolo;
nel caso in cui l’interessato, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata non chieda successivamente il rientro nella scuola
di precedente titolarità.
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ATTENZIONE !!: dopo aver acquisito il bonus la sola presentazione della domanda di trasferimento, anche in ambito
provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo
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MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
IL PERSONALE CHE HA ACQUISITO IL BONUS
SE OTTIENE
•
nella provincia di titolarità
•
con domanda VOLONTARIA
!
!
!
il trasferimento
!
!
il trasferimento
!
!
il trasferimento
il passaggio
PERDE IL BONUS
l’assegnazione provvisoria
SE OTTIENE
•
nella provincia di titolarità
•
con domanda CONDIZIONATA
quale soprannumerario
l’assegnazione provvisoria
MANTIENE IL BONUS
SE OTTIENE
•
nella provincia di titolarità
•
con domanda VOLONTARIA
•
nel periodo in cui fruisce del diritto
alla precedenza di cui al punto
II e IV dell’art. 7
l’assegnazione provvisoria
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MANTIENE IL BONUS
MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
IL PERSONALE CHE HA ACQUISITO IL BONUS
SE OTTIENE
SE CHIEDE
MA NON OTTIENE
con domanda VOLONTARIA
SE OTTIENE
IN DIVERSA PROVINCIA
Il trasferimento tra posto comune e
lingua nell’organico di circolo
!
!
!
il trasferimento
!
!
!
il trasferimento
il passaggio
MANTIENE IL BONUS
MANTIENE IL BONUS
l’assegnazione provvisoria
il passaggio
l’assegnazione provvisoria
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MANTIENE IL BONUS
MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
Io sottoscritto ___________________________________________________________________________
dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo ai sensi del Titolo
I lettera D della tabella di valutazione Allegato D per non aver presentato per un triennio continuativo,
compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, né domanda volontaria di
trasferimento né domanda di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità (1)
A tal fine dichiaro:
di essere stato titolare nell’anno scolastico ________ (2) presso la scuola ____________________________
di non aver presentato né domanda volontaria di trasferimento né domanda di mobilità professionale
nell’ambito della provincia di titolarità nei seguenti tre anni scolastici continuativi, successivi a quello
precedentemente indicato, o di averla revocata nei termini previsti dall’ordinanza sulla mobilità (3)
oppure
di aver presentato nell’ambito della provincia di titolarità domanda condizionata di trasferimento, e/o
domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, in quanto, essendo stato individuato
soprannumerario, ho fruito del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del
CCNI sulla mobilità (3)
anno scolastico _________ scuola di titolarità __________________________________________________
anno scolastico _________ scuola di titolarità __________________________________________________
anno scolastico _________ scuola di titolarità __________________________________________________
Dichiaro inoltre di non aver ottenuto successivamente all’acquisizione del punteggio aggiuntivo il
trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di
domanda volontaria (4)(5)
_____________________________________________________
NOTE
(1) Il personale ha potuto acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande
di mobilità per l’A.S. 2000/2001 e per l’A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento né domanda di
mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i
tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di
riferimento:
- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti dall’ordinanza che applica
il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo e è stato ottenuto il trasferimento
-
è stata presentata domanda di trasferimento o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è
stato ottenuto il movimento
-
è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità
nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il
trasferimento
(2) indicare un anno scolastico compreso tra il 1999/2000 e il 2004/2005
(3) riportare i tre anni scolastici successivi a quello precedentemente indicato
(4) Il personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in
ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel
comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze
espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.
(5) Si perde il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall’A.S. 2003/2004 il trasferimento, il
passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda
di trasferimento e/o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.
Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti
Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell’art. 7,
comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda
da parte del personale trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima
preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente
trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
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MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
DAL CCNI 11 marzo 2013
PERSONALE DOCENTE - Allegato D – punto I
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s.
2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato
domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto
triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter)
Punti 10
Allegato D - note
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale,
analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on
line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito
provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente
tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per
l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato
prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3
anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si
sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa
provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in
ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello
stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di
domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza
aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai
punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina
la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
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MOBILITA’ 2014/2015 – IL BONUS
PERSONALE ATA - Allegato E – punto I
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per
l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di
trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto
per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello
previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..
Punti 40
(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella
quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale,
analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente
tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per
l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è
stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i
successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le
condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in
diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in
ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla
precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di
domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto
domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo
l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7,
comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre
preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente
titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la
perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
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