COMUNE DI GRICIGNANO D I AV E R S A P r o v i n c i a d i C a s e r t a OGGETTO: Schema di convenzione per la gestione del servizio di TeT soreria e di Cassa del Comune di Gricignano di Aversa - Periodo 2014 201 – 2018 Premesso - che l’Amministrazione ’Amministrazione Comunale di Gricignano di Aversa, con DelibeDelib razione di Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile, ha approvato, ai sensi dell’art.210 del tuel n. 267/2000 lo schema di convenconve zione per la regolazione delle modalità di svolgimento del servizio di TesoTes reria; - che il responsabile del Servizio Finanziario con la determina a contrarre n. ________ ha indetto procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio io di tesoreria, approvato il bando ed il disciplinare di gara; - che, esperite le procedure di gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con determinazione dell’Area Economico Finanziaria Contabile n.___ del__________ , esecutiva ai sensi di legge, legge, l'Ente ha aggiudicato in via definitiva il servizio di Tesoreria del Comune di Gricignano d’Aversa al __________________ per il periodo 2014 201 - 2018; - che l’Ente contraente è sottoposto, fino al 31 dicembre 2014, al regime di tesoreria unica tradizionale nale di cui all’art. 1 della Legge 29.10.1984 n. 720 e successive modifiche e integrazioni di cui all’ art. 77 quater D.L. n. 112/2008 convertito in nella legge n. 133/2008; -1- Rep. n° _______ del __________ - che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell’ente giacenti in tesotes reriaa unica, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operaoper zioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria propr vinciale dello Stato. Tra le parti convenute si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 – Affidamento del servizio - Funzioni 1. Il Comune di Gricignano di Aversa (che d’ora innanzi per brevità verrà indicato come ente) affida in concessione alla…………………… la geg stione del servizio di tesoreria tesoreria e di cassa per il periodo 2014 201 - 2018. 2. Le funzioni di Tesoreria verranno esercitate presso i locali siti in ………………………………………………………………… nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, secondo gli orari di apertura degli sportelli bancari. bancari 3. Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria impiegherà unità di personale in numero adeguato ad assicurare la corretta, efficace e tempestitempest va esecuzione dello stesso ed, inoltre, presso la sede suddetta , un referente al quale il Comune potrà potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative. Il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare tempestitempest vamente il nome del proprio dipendente con funzioni di referente, responrespo sabile della esecuzione del presente ed ogni eventuale successiva variaziovariazi ne. 4. Il servizio di tesoreria, per l’intera durata del contratto verrà svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. -2- 5. Entro 6 mesi dall’inizio del servizio, il tesoriere, assicurerà i servizi onon line,, offerti in sede di gara, utilizzando tecnologie informatiche compatibili con i programmi software di contabilità dell’Ente, tali da consentire, in tempi reali, l’interscambio dei dati e della documentazione necessari necessari alla corretta gestione del servizio, servizio, nell’osservanza di quanto stabilito nella circi colare lare n. 64 del 15/01/2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “ OrO dinativo informatico locale-- Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa”. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento espletamento del servizio possono essere apportaapport ti, rispetto a quanto previsto al comma precedente, ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimensvolgime to. ART. 2 – Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio vizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni di cui all’art. 209 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la rir scossione delle entrate, il pagamento delle delle spese facenti capo all’Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti conco nessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali o da norme pattizie. 2. L'esazione è pura e semplice, si intende quindi fatta senza “ l’onere del -3- non riscosso per riscosso”, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscosrisco sioni, restando sempre a cura dell’ Ente ogni pratica legale ed amministratiamministrat va per ottenere l'incasso. ART. 3 - Garanzie 1. Come stabilito dall'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere risponde ri con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni arrecati all'Ente affidante o a terzi, nonché a garanzia della corretta ed esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente conco venzione. 2. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimopatrim nio, di ogni somma e valore del Comune trattenuti in deposito ed in consecons gna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria. 3. Il Tesoriere, riere, per il servizio Tesoreria, deve prestare idonea cauzione. ART. 4 – L’Esercizio finanziario L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il 1° GenGe naio e termine il 31 Dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non pospo sono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente. ART. 5 – Riscossioni 1. Il Tesoriere esegue la riscossione delle entrate disposte dall’ Ente in base ad ordinativi di incasso (reversali) dallo stesso emessi su moduli appositaapposit mente predisposti, predisposti, numerati e datati progressivamente per esercizio finanfina ziario e firmati dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente o da -4- altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente, ovveovv ro nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento, conco tro rilascio di regolari quietanze numerate e datate progressivamente, comcompilate con procedure e moduli meccanizzati. 2. Gli ordinativi di incasso devono almeno contenere quanto segue: la denominazione dell'Ente; la somma da riscuotere in cifre ed in lettere; l'indicazione del debitore; la causale del versamento; la codifica di bilancio e la voce economica; il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui; l'esercizio finanziario e la data di emissione; le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicaindic zione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo; codifica Siope. 3. Per le entrate riscosse senza reversale, il Tesoriere attribuisce le somme alla contabilità fruttifera se, in base alla causale della riscossione, riscossione, risulti evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero del Tesoro 26.07.1985 e successive integrazioni e modificazioni. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, speciali, il -5- Tesoriere, appena in possesso dell’apposita comunicazione della competencompete te Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a darne comunicacomunic zione all’Ente per l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione a copercope tura. 4. A fronte dell'incasso, dell'incasso, il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure ini formatiche e moduli meccanizzati, preventivamente approvati per accettaaccett zione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Finanziario dell’Ente. 5. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". nte". Tali incassi sono trasmessi giornalmente all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi della riscossione tempestivamente e comunque entro il termine di quindici giorni, recanti la dicitura: "a copertucopert ra del sospeso n.....................rilevato n.....................rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Per le riscossioni del mese di dicembre la regolarizzazione dovrà avvenire entro il 31 dello stesso mese. 6. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è rer sponsabile per le eventuali eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera quando dagli elementi in possesso del Tesoriere Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie. 7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nella contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla comco -6- petente Sezione di tesoreria provinciale dello dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al preceprec dente te comma 5, i corrispondenti ordinativi a copertura. 8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali inteint stati all'Entee e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di tratr enza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Endall'E te mediante emissione di ordinativo di riscossione cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante comprovante la capienza del conto. Il TesoTes riere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria. 9 Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conco to infruttifero. 10. Ai sensi di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, oltre che per contanti nti presso gli sportelli di Tesoreria, anche tramite procedure informatizzate quali Bancomat, bonifico bancario e postale, RID o altri mezzi concordati ed autorizzati dall’Ente. Il Tesoriere non deve accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente. 11. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debideb tori morosi. 12. Su tutte le operazioni di incasso è riconosciuta la valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. ART. 6 - Pagamenti 1. Il Tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente esclusivamente in base ad ordini di pap -7- gamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appoapp sitamente predisposti, numerati e datati progressivamente per esercizio fif nanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità o dell’Ente, ovo vero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. I mandati di pagamento devono devono recare i seguenti elementi: la denominazione dell'Ente; l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché nonché del codice fiscale ove richiesto e/o partita IVA e codice IBAN; l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; la causale del pagamento; la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di dimostrazione imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (ca(c stelletto); gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; il numero progressivo progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanfina ziario; l'esercizio finanziario e la data di emissione; l'eventuale indicazione della modalità modalità agevolativa di pagamento prepr -8- scelta dal beneficiario con i relativi estremi; le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica ded stinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile responsabile ed è tenuten to indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata ridurid zione del vincolo medesimo; la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; esegu l'eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: “pagamento indilazionabile; gestione provvisoria”; codifica Siope. 2. I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti degli stanziamenti prepr visti nel bilancio corrente in termini di competenza competenza e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 3. I mandati di pagamento i cui importi risultassero in tutto o in parte, in eccedenza degli stanziamenti previsti in bilancio non dovranno essere amammessi al pagamento, non costituendo nella fattispecie titoli legittimi di scasc rico per il Tesoriere; lo stesso procede alla loro restituzione all’Ente. all’Ente. Tutti i pagamenti sono comunque effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa. 4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizutili zando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. -9- 13, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 5. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, tenuta, ovvero che presentino abrasioni, canca cellature o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cic fre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 6. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. da I mandati sono, di norma, pagabili allo sportello del tesoriere contro il ritiro di regolare quietanza. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con le modalità indicate sul titolo stesso stesso secondo le scelte operate dal creditore. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. 7. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, dal secondo giorno lavorativo bancabile bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo i casi di motivata urgenza; in tal caso i pagamenti vengono eseguiti entro il giorno di consegna al Tesoriere. 8. Per il pagamento degli stipendi al personale dipendente i mandati devono essere consegnati egnati entro il 3° giorno bancabile precedente la scadenza. QuaQu lora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l’Ente l’Ente si impegna a trasmettere i mandati al tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenscade za. 9. L’Ente può disporre, su richiesta dei creditori e con espressa annotazione - 10 - sui titoli riportanti l’indicazione degli estremi necessari necessari alla precisa indiviindiv duazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento siano estinti, oltre che presso lo sportello, con una delle seguenti modalità: a. mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; assegn circolare “ non trasferibile” a favore b. mediante commutazione in assegno del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c. mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; d. con altri mezzi consentiti dalla legge. 10.Il Tesoriere provvede, inoltre, a commutare in assegni postali localizzati o bancari ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento individuali individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre. Il Tesoriere, a comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, annota gli estremi della quietanza direttamente sul relativo mandato, apponendo il timbro “PAGATO” o su documentazione meccanografica da consegnare all’Ente unitamente ai mandati di pagamento, in allegato al proprio rendirend conto. Su richiesta dell’Ente, il tesoriere fornisce tempestivamente gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa r prova documentale. 11. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in - 11 - quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Nel caso di mandati emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il tesoriere tesorier è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati. Il Tesoriere si impegna a non applicare nessuna spesa o commissione commissi a carico dei beneficiari per mandati di importo fino a € 500,00 da estinguersi mediante bonifico o per mandati di qualsiasi importo appoggiati presso filiali del gruppo bancario facenti capo al gruppo del Tesoriere. Il Tesoriere per le seguenti spese, anche in assenza di indicazione sul manma dato di pagamento, non applica alcuna commissione: a) sui pagamenti da riscuotere in contanti presso gli sportelli del tesoriere; b) sui bonifici effettuati per il pagamento di: - stipendi e relativi oneri riflessi; - utenze (acqua, luce, gas, telefono); - premi assicurativi; - imposte e tasse compresi i relativi rimborsi disposti dall’Ente; - rate mutui, canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi; - abbonamenti a riviste e giornali; - pagamenti disposti a favore favore dello Stato, della Regione, della Provincia, di Comuni, di Consorzi Pubblici o di altre Amministrazioni Pubbliche come individuate dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché Aziende Speciali e Società interamente partecipate dall’Ente; - 12 - - pagamenti gamenti a favore di concessionari della riscossione; - contributi e sussidi a carattere istituzionale, sociale ed assistenziale; - gettoni di presenza ed indennità di carica agli amministratori dell’Ente e ai componenti di eventuali commissioni comunali. Ill Tesoriere si impegna altresì a non applicare nessuna spesa o commissione sui bonifici disposti per cassa su richiesta dell’economo comunale. 12. Nell’ambito delle procedure esecutive che coinvolgono l’Ente quale terzo pignorato, qualora i relativi provvedimenti provvedimenti siano notificati direttamendirettame te al tesoriere, è obbligo dello stesso informare tempestivamente l’ente dell’avvenuta notifica del provvedimento ed attendere l’emissione del relarel tivo mandato di pagamento. Ciò anche con riguardo ai pagamenti da effeteffe tuarsi rsi a seguito di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice. 13. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuesec zione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e devono riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n …………….”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 14. L'Ente si impegna mpegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle compecomp tenze al personale o comunque relativi ai pagamenti aventi scadenza perenpere - 13 - toria successiva a tale data. In casi di necessità e urgenza comunicati dal Comune il Tesoriere accetta la consegna dei mandati anche in data successucce siva al 20 dicembre. 15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pap gamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste po a carico dei beneficiari non potendo in ogni caso gravare sull’Ente. 16. Il servizio di accredito della retribuzione sui conti correnti dei dipendipe denti ti Comunali presso altri Istituti bancari potrà essere effettuato senza alcun costo sia per il comune che ch per il beneficiario. 17. Il Tesoriere, alla chiusura dell'esercizio, provvederà a commutare d'uffid'uff cio in assegni postali localizzati, o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento non estinti al 31 dicemdice bre. Su richiesta dell'Ente, il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamenpagame to eseguito, nonché la relativa prova documentale. ART. 7 – Pagamento delle competenze ai dipendenti dell’Ente e condicond zioni di valuta 1. La valuta degli stipendi di personale dell’Ente dell’Ente è fissata al 27 di ogni mem se, salvo il mese di dicembre per il quale sarà l’Ente a stabilirlo appositaapposit mente ai sensi della normativa vigente; 2. Nel caso in cui il giorno 27 coincida con un giorno festivo, il pagamento degli stipendi dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente; 3. Le operazioni eseguite sul conto di tesoreria saranno portate a credito o debito dell’Ente con le valute stabilite: - 14 - Per le riscossioni in n.___ giorni lavorativi(risultanti dall’offerta presentata presentata in sede di gara) Per i pagamenti in n.___ giorni lavorativi( risultanti dall’offerta in sede di gara) ART. 8 - Trattamento fiscale dei titoli 1. L’Ente deve indicare sugli ordinativi di incasso e sui mandati di pagapag mento il trattamento fiscale al quale sono soggette le relative operazioni. 2. Il Tesoriere è responsabile della regolarità materiale della quietanza. ART. 9 – Trasmissione atti e documenti 1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine dine cronologico accompagnati da distinte in duplice copia, numerate progressivamente e debitamente sottoscritte dagli stessi abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una vistata dal tesoriere, che funge da ricevuta per l’Ente. La distinta distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati. 2. Qualora la trasmissione degli ordinativi di riscossione e pagamento ava venga anche per via informatica, informatica, l’Ente si impegna a garantire la corrisponcorrispo denza dei dati degli ordinativi cartacei con quelli trasmessi per via informainform tica. 3. L’Ente deve trasmettere al Tesoriere: copia del Bilancio di previsione dell’esercizio di competenza con gli estremi della deliberazione di approvazione e della sia esecutività; copia del Conto di Bilancio con gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività; - 15 - elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento; le deliberazioni esecutive, relative a variazioni di bilancio e a preleprel vamenti dal fondo di riserva; le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento. ART. 10 – Deposito firme f 1. L’Ente deve comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe, con le generalità e le qualifiche, delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di pagamento nonché le eventuali variazioni. 2. Nel caso in cui gli ordini ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o impedimento del titolare. ART. 11 – Comunicazione dei movimenti di cassa 1. Il tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiperiod che di cassa; 2. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 12, 1 l’estratto conti. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di casca sa; 3. Nel rispetto delle relative norme di Legge il tesoriere provvede alla comco pilazione dei dati periodici della gestione di cassa. Il tesoriere provvederà provveder alla trasmissione al SIOPE delle informazioni inerenti gli incassi e i pagapag menti previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del - 16 - 18/02/2005 senza alcun onere a carico dell’Ente. ART. 12- Verifiche ed ispezioni 1. Il Tesoriere dovrà trasmettere rasmettere giornalmente al Comune in forma informainform tica il documento di cassa (cd. giornaliera) da cui risultino: a) gli ordinativi di riscossione ricevuti; b) le riscossioni effettuate senza ordinativo; c) gli ordini di pagamento ricevuti; d) i pagamenti effettuati senza mandato; e) la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; f) la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risulrisu tante in contabilità speciale a conclusione della giornata. Il Tesoriere dovrà inoltre: a) registrare il carico e lo scarico dei titoli del Comune, nonché dei titoli depositati a cauzione di terzi; b) custodire i valori e i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consecons gnati; il servizio di custodia, anche amministrativa, amministrativa, dei titoli, tanto di proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra cauca sale, sarà prestato gratuitamente. Ai sensi dell’art. 77 – quater della Legge n. 133 del 6/08/2008, il Tesoriere, essendo il Comune soggetto al Sistema Sistema Informativo delle operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), non è più tenuto alla compilazione e trasmissione alle autorità competenti dei dati periodici sui flussi di cassa. Il Tesoriere deve predisporre, con cadenza trimestrale, tutti gli atti necessari necessa per la verifica ordinaria della gestione dei fondi comunali presso la TesoreTesor - 17 - ria. A tal fine il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Revisore dei Conti dell’Ente, necessarie alla corretta verifica dei de fondi e dei titoli depositati. Il Tesoriere deve predisporre tutti gli atti che consentono la verifica straorstrao dinaria del conto di tesoreria nei casi previsti dall’art. 224 del D. Lgs. 267/2000. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione all’appli del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. L’Ente ha diritto di procedere a verifica di cassa ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia ai sensi di legge e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. no. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria; 2. Il Revisore di cui all’art. 234 del D. Lgs. 267/2000 ha accesso ai docudoc menti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e può effettuare sopralsopra luoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio. L’Ente è tenuto a comunicomun care al tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico di revisiorevisi ne economico-finanziaria economico finanziaria entro venti giorni dall’avvenuta esecutività esecutivi della delibera di nomina. ART. 13- Anticipazione di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata della deliberazione dell’organo esecuesec tivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente; - 18 - 2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo in presenza dei seguenti prepr supposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea ranea incapienza del conto di tesoreria delle contabilità speciali, assenza degli estremi per l’applicazione del successivo art 15; 3. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relarel tivi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare; 4. Il Tesoriere è tenuto a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, l’Ente su indicazione del tesoriere, provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento; 5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impeimp gna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente. ART. 14 – Garanzie fideiussorie Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve e medio periodo assunte dall’Ente, dovrà, a richiesta dell’Ente, rilasciare garanzie fideiussorie a faf vore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione - 19 - di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.13; ART. 15 – Utilizzo di d somme a specifica destinazione 1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 13 può, all’occorrenza e nel rispetto rispet dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al tesotes riere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo, per il pagamento delle spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle delle somme a specifica destinazione vincola una quota corricorr spondente all’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentamoment neamente liberati dal vincolo di destinazione ha ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincoli che affluiscono presso il tesoriere ovvero pervengono in contabilità speciale. 2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercieserc tare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000. ART. 16 – Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed ala tri pagamenti obbligatori per legge. 1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi, onde essere in grado di provpro vedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagapag mento date in carico carico al tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non sia possibile precostituire i necessari accantonamenti - 20 - per insufficienza di entrate, il Tesoriere dovrà darne immediata comunicacomunic zione all’Ente anche al fine di valutare la necessità necessità di ricorrere all’anticipazione di Tesoreria; 2. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze, sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi rispondere delle indennità di mora e pene pecuniarie che per tali ritardi fossero addebitate all’Ente. ART. 17- Resa del conto 1. Il Tesoriere entro un mese dalla chiusura dell’esercizio deve rendere il conto della propria gestione, con l’osservanza delle disposizioni disposizioni di legge per quanto attiene la documentazione da allegare al conto medesimo; 2. L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approappr vazione del rendiconto di cui all’art. 227 del D.Lgs 267/2000. Entro 60 gg. dall’approvazione del rendiconto, endiconto, l’Ente è tenuto a trasmettere alla compecomp tente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del tesoriere e ogni altro atto o documento richiesto dalla corte stessa. ART. 18 – Amministrazione di titoli in deposito. 1. Il Tesoriere assumee in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli; 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli li ed i valori depositati da terzi per cauzione a faf vore dell’ente; 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure stabilite - 21 - dal regolamento di contabilità dell’Ente. ART.19- Tasso creditore e debitore 1. Sulle anticipazioni ordinarie ordinarie di Tesoreria, destinate a finanziarie momenmome tanee necessità di cassa dell’Ente, di cui al precedente articolo 13, viene applicato un tasso debitore di interesse annuo nella misura pari all’Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente precedente l’inizio di ciaci scun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) cui viene applicato uno spread (in _____) del _____% (come da offerta), con liquidaliquid zione trimestrale degli interessi. 2. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa, iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scasc lare. 3. Sulle anticipazioni di che trattasi non vengono richieste spese e commisc sioni sul massimo scoperto. 4. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate regolat alle stesse condizioni indicate nel precedente comma. 5. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere al di fuori dal circuito statale della tesoreria unica, come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 279/1997, come modificato dal comma comma 7 dell’art. 77 – quater della L. 133/2008, verrà applicato un tasso creditore di interesse annuo nella mim sura pari all’Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese prepr cedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa stam spe- 22 - cializzata) cui viene applicato uno spread (in _____) del _____% (come da offerta), con liquidazione trimestrale degli interessi. 6. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito credito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scasc lare. ART. 20- Compenso e rimborso spese per la gestione del servizio di tesoreria 1. Il servizio di tesoreria disciplinato dalla presente convenzione convenzione è svolto dietro corresponsione al Tesoriere del compenso che, se dovuto, sarà ded terminato in sede di aggiudicazione della gara; 2. L’ eventuale rimborso al Tesoriere delle spese postali e del bollo di quiequi tanza, se dovuto, sarà determinato in sede di gara; 3. La liquidazione del compenso previsto per la gestione del servizio di tesoreria, nonché delle spese di cui al precedente comma, ha luogo annualannua mente su iniziativa del tesoriere, il quale provvede alla relativa contabilizcontabili zazione sul conto di tesoreria, oreria, trasmettendo all’Ente apposita nota spese; 4. L'ente si impegna ad emettere gli ordinativi relativi alle somme dovute al tesoriere ai sensi del presente articolo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del tesoriere medesimo. medes ART. 21- Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata per il periodo 2014 - 2018 e può esseess re rinnovata per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nel tempo vigente; - 23 - 2. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare continuare il servizio dopo la scadenza della convenzione fino alla individuazione del nuovo gestore. Per tutto il periodo della “prorogatio” si applicano le condizioni della presente convenzione. 3. Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all’Amministrazione Comunale il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e cede ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del serviserv zio. Col informatico con il Tesoriere ART. 22 – Collegamento 1. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l’Ente, in tempo reale “on line” tutti i conti che il tesoriere intrattiene a nome dell’Ente, compresi i conti di tesoreria, i conti relativi ai funzionari delegati o economici, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il collegamento telematico, telematico, nel pieno rispetto di quanto dettato dalle vigenti norme in specie della circolare n. 64 del 15/01/2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale Digital – Presidenza del Consiglio dei Ministri – recante “Ordinativo informatico locale – Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa”. 2. Il servizio “on line” deve consentire consentire la comunicazione tra il sistema ini formativo dell’Ente ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagapag mento. Il Tesoriere deve, pertanto, impegnarsi a consentire all’Ente l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, prepr - 24 - vie le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “on line”, il Tesoriere deve impegnarsi, inoltre, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contacont bilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, degli estremi estremi dello sportello della banba ca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e della valuta applicata. AnaAn logamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposidispos zione dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all’Ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso le banche, oltre all’indicazione icazione di queste ultime, le valute applicate ai benefibenef ciari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall’Ente. 3. Per tutta la durata del contratto, sin dalla sua entrata in vigore, il TesorieTesori re si impegna a rendere disponibile il programma (in seguito seguito software) che consente l’utilizzo del documento informatico con firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale. 4. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento del suddetto software ftware è a carico del tesoriere, così come tutti i costi concerconce nenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti dal software (colle(coll gamento ai sistemi dell’ente, ecc.). ART. 23 – Autorizzazioni al trattamento dati Le parti, ai sensi della normativa vigente, consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente capitolato, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi derivanti dal capitocapit - 25 - lato stesso. ART. 24 – Spese di stipulazione e registrazione della della convenzione Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione della presente convenconve zione per l’affidamento del servizio di tesoreria ed ogni altra spesa consecons guente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si appliappl ca il combinato nato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. ART. 25 - Revoca 1. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l’insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, dà facoltà all’Ente (anche in presenza di una sola contestazione, contestazione, secondo la gravità dei fatti), di risolvere anticipaanticip tamente il contratto previa diffida da comunicare al tesoriere a mezzo racra comandata R.R. con preavviso di 60 gg., fatta salva in ogni caso la possibipossib lità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. subiti. Il tesoriere può presentare all’Ente le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione; 2. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre ment il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi prepr giudizio all’attività dell’Ente. ART. 26 – Divieto di cessione del contratto e subappalto subappalto del servizio. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subapsuba palto anche parziale del servizio. ART. 27 – Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai - 26 - regolamenti che disciplinano iplinano la materia. ART. 28 –Obblighi Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strustr menti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tractra ciabilità finanziaria. Il Tesoriere dichiara di essere a conoscenza delle clausole di cui al ProtoProt collo d’intesa per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni pubbliche sottoscritto il 08 ottobre 2012 presso la Prefettura ura di Caserta, e che qui si intendono integralmente riportariport te e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. ART. 29 – INADEMPIMENTI E PENALI In sede di esecuzione del contratto il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni scrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che perpe tanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancamanc to o parziale svolgimento del servizio di tesoreria, ovvero l’inosservanza della presente convenzione comporta il pagamento pagamento da parte del tesoriere delle penali, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo - 27 - raccomandata A/R – anticipata via fax -,, cause di forza maggiore, non did pendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al tesoriere stesso, opportunamente portunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il servizio e fatti altresì salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione conco trattuale. Per eventuali inadempienze contrattuali il Comune, secondo la gravità delle mancanze contrattuali contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un mim nimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00. L’applicazione al Tesoriere delle penali di cui al precedente comma deve avvenire previa contestazione, tramite invio di raccomandata A.R, degli addebiti al medesimo, medesimo, il quale dovrà presentare le proprie osservazioni ene tro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; c) cessione del contratto e subappalto del servizio servizio a terzi; d) negli altri casi previsti dalla presente convenzione con le modalità di volta in volta specificate. Nel caso di cui alla precedente comma 4 lett. a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le - 28 - medesime, l’Ente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. ll’art. 1454 del Codice Civile. ART.30 – Domicilio delle parti e foro competente 1. Per gli effetti del presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono proprio domicilio presso le rispettive sedi. 2. Per tutte le eventuali controversie, che dovessero sorgere fra le parti, verve ranno rimesse esclusivamente al competente Tribunale Napoli Nord. - 29 -
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