Convenzione - Comune di Gricignano di Aversa

COMUNE DI GRICIGNANO
D I AV E R S A
P r o v i n c i a
d i
C a s e r t a
OGGETTO: Schema di convenzione per la gestione del servizio di TeT
soreria e di Cassa del Comune di Gricignano di Aversa - Periodo 2014
201
– 2018
Premesso
- che l’Amministrazione
’Amministrazione Comunale di Gricignano di Aversa, con DelibeDelib
razione di Consiglio Comunale n.
del
, immediatamente eseguibile, ha
approvato, ai sensi dell’art.210 del tuel n. 267/2000 lo schema di convenconve
zione per la regolazione delle modalità di svolgimento del servizio di TesoTes
reria;
- che il responsabile del Servizio Finanziario con la determina a contrarre n.
________ ha indetto procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio
io di tesoreria, approvato il bando ed il disciplinare di gara;
- che, esperite le procedure di gara secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, con determinazione dell’Area Economico Finanziaria Contabile
n.___ del__________ , esecutiva ai sensi di legge,
legge, l'Ente ha aggiudicato in
via definitiva il servizio di Tesoreria del Comune di Gricignano d’Aversa al
__________________ per il periodo 2014
201 - 2018;
- che l’Ente contraente è sottoposto, fino al 31 dicembre 2014, al regime di
tesoreria unica tradizionale
nale di cui all’art. 1 della Legge 29.10.1984 n. 720 e
successive modifiche e integrazioni di cui all’ art. 77 quater D.L. n.
112/2008 convertito in nella legge n. 133/2008;
-1-
Rep. n° _______
del __________
- che il Tesoriere, con riguardo alle disponibilità dell’ente giacenti in tesotes
reriaa unica, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operaoper
zioni di incasso e di pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle
contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria propr
vinciale dello Stato.
Tra le parti convenute si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – Affidamento del servizio - Funzioni
1. Il Comune di Gricignano di Aversa (che d’ora innanzi per brevità verrà
indicato come ente) affida in concessione alla…………………… la geg
stione del servizio di tesoreria
tesoreria e di cassa per il periodo 2014
201 - 2018.
2. Le funzioni di Tesoreria verranno esercitate presso i locali siti in
………………………………………………………………… nei seguenti
giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, secondo gli orari di apertura
degli sportelli bancari.
bancari
3. Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria impiegherà unità di
personale in numero adeguato ad assicurare la corretta, efficace e tempestitempest
va esecuzione dello stesso ed, inoltre, presso la sede suddetta , un referente
al quale il Comune potrà
potrà rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali
necessità operative. Il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare tempestitempest
vamente il nome del proprio dipendente con funzioni di referente, responrespo
sabile della esecuzione del presente ed ogni eventuale successiva variaziovariazi
ne.
4. Il servizio di tesoreria, per l’intera durata del contratto verrà svolto in
conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti
di cui alla presente convenzione.
-2-
5. Entro 6 mesi dall’inizio del servizio, il tesoriere, assicurerà i servizi onon
line,, offerti in sede di gara, utilizzando tecnologie informatiche compatibili
con i programmi software di contabilità dell’Ente, tali da consentire, in
tempi reali, l’interscambio dei dati e della documentazione necessari
necessari alla
corretta gestione del servizio,
servizio, nell’osservanza di quanto stabilito nella circi
colare
lare n. 64 del 15/01/2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “ OrO
dinativo informatico locale-- Revisione e normalizzazione del protocollo
sulle regole tecniche e obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e
di cassa”.
6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra
le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267
del 2000, alle modalità di espletamento
espletamento del servizio possono essere apportaapport
ti, rispetto a quanto previsto al comma precedente, ulteriori perfezionamenti
metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimensvolgime
to.
ART. 2 – Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio
vizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il
complesso delle operazioni di cui all’art. 209 del T.U.E.L. (D.Lgs.
267/2000) inerenti la gestione finanziaria dell'Ente ed in particolare: la rir
scossione delle entrate, il pagamento delle
delle spese facenti capo all’Ente e dal
medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli
che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti conco
nessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali o da
norme pattizie.
2. L'esazione è pura e semplice, si intende quindi fatta senza “ l’onere del
-3-
non riscosso per riscosso”, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori
morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o
richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscosrisco
sioni, restando sempre a cura dell’ Ente ogni pratica legale ed amministratiamministrat
va per ottenere l'incasso.
ART. 3 - Garanzie
1. Come stabilito dall'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere risponde
ri
con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di eventuali danni
arrecati all'Ente affidante o a terzi, nonché a garanzia della corretta ed esatta
esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente conco
venzione.
2. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimopatrim
nio, di ogni somma e valore del Comune trattenuti in deposito ed in consecons
gna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al
servizio di Tesoreria.
3. Il Tesoriere,
riere, per il servizio Tesoreria, deve prestare idonea cauzione.
ART. 4 – L’Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il 1° GenGe
naio e termine il 31 Dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non pospo
sono essere effettuate operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
ART. 5 – Riscossioni
1. Il Tesoriere esegue la riscossione delle entrate disposte dall’ Ente in base
ad ordinativi di incasso (reversali) dallo stesso emessi su moduli appositaapposit
mente predisposti,
predisposti, numerati e datati progressivamente per esercizio finanfina
ziario e firmati dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente o da
-4-
altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente, ovveovv
ro nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai
sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento, conco
tro rilascio di regolari quietanze numerate e datate progressivamente, comcompilate con procedure e moduli meccanizzati.
2. Gli ordinativi di incasso devono almeno contenere quanto segue:
la denominazione dell'Ente;
la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
l'indicazione del debitore;
la causale del versamento;
la codifica di bilancio e la voce economica;
il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza
separazione tra conto competenza e conto residui;
l'esercizio finanziario e la data di emissione;
le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di
quietanza;
l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicaindic
zione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
codifica Siope.
3. Per le entrate riscosse senza reversale, il Tesoriere attribuisce le somme
alla contabilità fruttifera se, in base alla causale della riscossione,
riscossione, risulti
evidente che le entrate rientrano fra quelle di cui all’art. 1, comma 3, del
Decreto del Ministero del Tesoro 26.07.1985 e successive integrazioni e
modificazioni.
Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali,
speciali, il
-5-
Tesoriere, appena in possesso dell’apposita comunicazione della competencompete
te Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a darne comunicacomunic
zione all’Ente per l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione a copercope
tura.
4. A fronte dell'incasso,
dell'incasso, il Tesoriere rilascia regolari quietanze numerate in
ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure ini
formatiche e moduli meccanizzati, preventivamente approvati per accettaaccett
zione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
Finanziario dell’Ente.
5. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le
somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore
dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente la clausola espressa "salvi i
diritti dell'Ente".
nte". Tali incassi sono trasmessi giornalmente all'Ente stesso, il
quale deve emettere i relativi ordinativi della riscossione tempestivamente e
comunque entro il termine di quindici giorni, recanti la dicitura: "a copertucopert
ra del sospeso n.....................rilevato
n.....................rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
Per le riscossioni del mese di dicembre la regolarizzazione dovrà avvenire
entro il 31 dello stesso mese.
6. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è rer
sponsabile per le eventuali
eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né
della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso
comunque che le somme dovranno essere attribuite alla contabilità speciale
fruttifera quando dagli elementi in possesso del Tesoriere
Tesoriere risulti evidente
che trattasi di entrate proprie.
7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nella contabilità speciale,
il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla comco
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petente Sezione di tesoreria provinciale dello
dello Stato, è tenuto a rilasciare
quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al preceprec
dente
te comma 5, i corrispondenti ordinativi a copertura.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali inteint
stati all'Entee e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di tratr
enza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Endall'E
te mediante emissione di ordinativo di riscossione cui deve essere allegata
copia dell'estratto conto postale comprovante
comprovante la capienza del conto. Il TesoTes
riere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e
accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.
9 Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali
d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita
ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conco
to infruttifero.
10. Ai sensi di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, oltre
che per contanti
nti presso gli sportelli di Tesoreria, anche tramite procedure
informatizzate quali Bancomat, bonifico bancario e postale, RID o altri
mezzi concordati ed autorizzati dall’Ente. Il Tesoriere non deve accettare
versamenti a mezzo assegni di conto corrente.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debideb
tori morosi.
12. Su tutte le operazioni di incasso è riconosciuta la valuta pari allo stesso
giorno dell’operazione.
ART. 6 - Pagamenti
1. Il Tesoriere effettua i pagamenti esclusivamente
esclusivamente in base ad ordini di pap
-7-
gamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’Ente su moduli appoapp
sitamente predisposti, numerati e datati progressivamente per esercizio fif
nanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o da
altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità o dell’Ente, ovo
vero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai
sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
I mandati di pagamento devono
devono recare i seguenti elementi:
la denominazione dell'Ente;
l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari
per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché
nonché del codice fiscale
ove richiesto e/o partita IVA e codice IBAN;
l’ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
la causale del pagamento;
la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente
dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di
dimostrazione
imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (ca(c
stelletto);
gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il
mandato di pagamento;
il numero progressivo
progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanfina
ziario;
l'esercizio finanziario e la data di emissione;
l'eventuale indicazione della modalità
modalità agevolativa di pagamento prepr
-8-
scelta dal beneficiario con i relativi estremi;
le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di
quietanza;
l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica ded
stinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”.
In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile
responsabile ed è tenuten
to indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata ridurid
zione del vincolo medesimo;
la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto
comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
esegu
l'eventuale annotazione “esercizio provvisorio” oppure: “pagamento
indilazionabile; gestione provvisoria”;
codifica Siope.
2. I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti degli stanziamenti prepr
visti nel bilancio corrente in termini di competenza
competenza e per quanto attiene ai
residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito
dall’Ente, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in
conto competenza o in conto residui.
3. I mandati di pagamento i cui importi risultassero in tutto o in parte, in
eccedenza degli stanziamenti previsti in bilancio non dovranno essere amammessi al pagamento, non costituendo nella fattispecie titoli legittimi di scasc
rico per il Tesoriere; lo stesso procede alla loro restituzione all’Ente.
all’Ente. Tutti i
pagamenti sono comunque effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa.
4. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizutili
zando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art.
-9-
13, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
5. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino
irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non
sottoscritti dalla persona a ciò tenuta,
tenuta, ovvero che presentino abrasioni, canca
cellature o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cic
fre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
6. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente.
da
I
mandati sono, di norma, pagabili allo sportello del tesoriere contro il ritiro
di regolare quietanza. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui
titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con le modalità indicate
sul titolo stesso
stesso secondo le scelte operate dal creditore. I beneficiari dei
pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna
dei relativi mandati al tesoriere.
7. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, dal secondo giorno
lavorativo bancabile
bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo i
casi di motivata urgenza; in tal caso i pagamenti vengono eseguiti entro il
giorno di consegna al Tesoriere.
8. Per il pagamento degli stipendi al personale dipendente i mandati devono
essere consegnati
egnati entro il 3° giorno bancabile precedente la scadenza. QuaQu
lora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore
di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, l’Ente
l’Ente si impegna a trasmettere i mandati
al tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenscade
za.
9. L’Ente può disporre, su richiesta dei creditori e con espressa annotazione
- 10 -
sui titoli riportanti l’indicazione degli estremi necessari
necessari alla precisa indiviindiv
duazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento siano
estinti, oltre che presso lo sportello, con una delle seguenti modalità:
a. mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al
creditore;
assegn circolare “ non trasferibile” a favore
b. mediante commutazione in assegno
del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento;
c. mediante commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in
assegno postale localizzato;
d. con altri mezzi consentiti dalla legge.
10.Il Tesoriere provvede, inoltre, a commutare in assegni postali localizzati
o bancari ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale, i mandati di pagamento individuali
individuali o collettivi rimasti
interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre. Il Tesoriere,
a comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, annota gli
estremi della quietanza direttamente sul relativo mandato, apponendo il
timbro “PAGATO” o su documentazione meccanografica da consegnare
all’Ente unitamente ai mandati di pagamento, in allegato al proprio rendirend
conto.
Su richiesta dell’Ente, il tesoriere fornisce tempestivamente gli estremi di
qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa
r
prova documentale.
11. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi
beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi
liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in
- 11 -
quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata
nelle forme di legge.
Nel caso di mandati emessi a favore di professionisti o di altre categorie di
beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il tesoriere
tesorier è
esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme
stesse, essendo compito dello stesso di provvedere ai pagamenti nell’esatta
misura risultante dai relativi mandati.
Il Tesoriere si impegna a non applicare nessuna spesa o commissione
commissi
a carico dei beneficiari per mandati di importo fino a € 500,00 da estinguersi
mediante bonifico o per mandati di qualsiasi importo appoggiati presso
filiali del gruppo bancario facenti capo al gruppo del Tesoriere.
Il Tesoriere per le seguenti spese, anche in assenza di indicazione sul manma
dato di pagamento, non applica alcuna commissione:
a) sui pagamenti da riscuotere in contanti presso gli sportelli del tesoriere;
b) sui bonifici effettuati per il pagamento di:
- stipendi e relativi oneri riflessi;
- utenze (acqua, luce, gas, telefono);
- premi assicurativi;
- imposte e tasse compresi i relativi rimborsi disposti dall’Ente;
- rate mutui, canoni obbligatori, canoni concessori, fitti passivi;
- abbonamenti a riviste e giornali;
- pagamenti disposti a favore
favore dello Stato, della Regione, della Provincia,
di Comuni, di Consorzi Pubblici o di altre Amministrazioni Pubbliche
come individuate dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché
Aziende Speciali e Società interamente partecipate dall’Ente;
- 12 -
- pagamenti
gamenti a favore di concessionari della riscossione;
- contributi e sussidi a carattere istituzionale, sociale ed assistenziale;
- gettoni di presenza ed indennità di carica agli amministratori dell’Ente
e ai componenti di eventuali commissioni comunali.
Ill Tesoriere si impegna altresì a non applicare nessuna spesa o commissione
sui bonifici disposti per cassa su richiesta dell’economo comunale.
12. Nell’ambito delle procedure esecutive che coinvolgono l’Ente quale
terzo pignorato, qualora i relativi provvedimenti
provvedimenti siano notificati direttamendirettame
te al tesoriere, è obbligo dello stesso informare tempestivamente l’ente
dell’avvenuta notifica del provvedimento ed attendere l’emissione del relarel
tivo mandato di pagamento. Ciò anche con riguardo ai pagamenti da effeteffe
tuarsi
rsi a seguito di ordinanze di assegnazione emesse dal Giudice.
13. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo
mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione –
ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuesec
zione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri
pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge.
legge.
Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici
giorni
dal
ricevimento
della
comunicazione
e
devono
riportare
l’annotazione: “a copertura del sospeso n …………….”, rilevato dai dati
comunicati dal Tesoriere.
14. L'Ente si impegna
mpegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data
del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle compecomp
tenze al personale o comunque relativi ai pagamenti aventi scadenza perenpere
- 13 -
toria successiva a tale data. In casi di necessità e urgenza comunicati dal
Comune il Tesoriere accetta la consegna dei mandati anche in data successucce
siva al 20 dicembre.
15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pap
gamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste
po a carico
dei beneficiari non potendo in ogni caso gravare sull’Ente.
16. Il servizio di accredito della retribuzione sui conti correnti dei dipendipe
denti
ti Comunali presso altri Istituti bancari potrà essere effettuato senza
alcun costo sia per il comune che
ch per il beneficiario.
17. Il Tesoriere, alla chiusura dell'esercizio, provvederà a commutare d'uffid'uff
cio in assegni postali localizzati, o con altri mezzi equipollenti offerti dal
sistema bancario o postale, i mandati di pagamento non estinti al 31 dicemdice
bre.
Su richiesta dell'Ente, il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamenpagame
to eseguito, nonché la relativa prova documentale.
ART. 7 – Pagamento delle competenze ai dipendenti dell’Ente e condicond
zioni di valuta
1. La valuta degli stipendi di personale dell’Ente
dell’Ente è fissata al 27 di ogni mem
se, salvo il mese di dicembre per il quale sarà l’Ente a stabilirlo appositaapposit
mente ai sensi della normativa vigente;
2. Nel caso in cui il giorno 27 coincida con un giorno festivo, il pagamento
degli stipendi dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente
precedente;
3. Le operazioni eseguite sul conto di tesoreria saranno portate a credito o
debito dell’Ente con le valute stabilite:
- 14 -
Per le riscossioni in n.___ giorni lavorativi(risultanti dall’offerta presentata
presentata
in sede di gara)
Per i pagamenti in n.___ giorni lavorativi( risultanti dall’offerta in sede di
gara)
ART. 8 - Trattamento fiscale dei titoli
1. L’Ente deve indicare sugli ordinativi di incasso e sui mandati di pagapag
mento il trattamento fiscale al quale sono soggette le relative operazioni.
2. Il Tesoriere è responsabile della regolarità materiale della quietanza.
ART. 9 – Trasmissione atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi
dall’Ente al Tesoriere in ordine
dine cronologico accompagnati da distinte in
duplice copia, numerate progressivamente e debitamente sottoscritte dagli
stessi abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una vistata dal
tesoriere, che funge da ricevuta per l’Ente. La distinta
distinta deve contenere
l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa
dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. Qualora la trasmissione degli ordinativi di riscossione e pagamento ava
venga anche per via informatica,
informatica, l’Ente si impegna a garantire la corrisponcorrispo
denza dei dati degli ordinativi cartacei con quelli trasmessi per via informainform
tica.
3. L’Ente deve trasmettere al Tesoriere:
copia del Bilancio di previsione dell’esercizio di competenza con gli
estremi della deliberazione di approvazione e della sia esecutività;
copia del Conto di Bilancio con gli estremi della deliberazione di
approvazione e della sua esecutività;
- 15 -
elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento;
le deliberazioni esecutive, relative a variazioni di bilancio e a preleprel
vamenti dal fondo di riserva;
le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede
di riaccertamento.
ART. 10 – Deposito firme
f
1. L’Ente deve comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe,
con le generalità e le qualifiche, delle persone autorizzate a sottoscrivere gli
ordinativi di incasso e di pagamento nonché le eventuali variazioni.
2. Nel caso in cui gli ordini
ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati
dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o
impedimento del titolare.
ART. 11 – Comunicazione dei movimenti di cassa
1. Il tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di
cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiperiod
che di cassa;
2. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale
di cassa e, con la periodicità di cui al successivo art. 12,
1 l’estratto conti.
Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di casca
sa;
3. Nel rispetto delle relative norme di Legge il tesoriere provvede alla comco
pilazione dei dati periodici della gestione di cassa. Il tesoriere provvederà
provveder
alla trasmissione al SIOPE delle informazioni inerenti gli incassi e i pagapag
menti previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
- 16 -
18/02/2005 senza alcun onere a carico dell’Ente.
ART. 12- Verifiche ed ispezioni
1. Il Tesoriere dovrà trasmettere
rasmettere giornalmente al Comune in forma informainform
tica il documento di cassa (cd. giornaliera) da cui risultino:
a) gli ordinativi di riscossione ricevuti;
b) le riscossioni effettuate senza ordinativo;
c) gli ordini di pagamento ricevuti;
d) i pagamenti effettuati senza mandato;
e) la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati
alla medesima data;
f) la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risulrisu
tante in contabilità speciale a conclusione della giornata.
Il Tesoriere dovrà inoltre:
a) registrare il carico e lo scarico dei titoli del Comune, nonché dei titoli
depositati a cauzione di terzi;
b) custodire i valori e i titoli di credito che dall’Ente gli venissero consecons
gnati; il servizio di custodia, anche amministrativa,
amministrativa, dei titoli, tanto di
proprietà dell’Ente quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra cauca
sale, sarà prestato gratuitamente.
Ai sensi dell’art. 77 – quater della Legge n. 133 del 6/08/2008, il Tesoriere,
essendo il Comune soggetto al Sistema
Sistema Informativo delle operazioni degli
Enti Pubblici (SIOPE), non è più tenuto alla compilazione e trasmissione
alle autorità competenti dei dati periodici sui flussi di cassa.
Il Tesoriere deve predisporre, con cadenza trimestrale, tutti gli atti necessari
necessa
per la verifica ordinaria della gestione dei fondi comunali presso la TesoreTesor
- 17 -
ria. A tal fine il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni al Responsabile
del Servizio Finanziario ed al Revisore dei Conti dell’Ente, necessarie alla
corretta verifica dei
de fondi e dei titoli depositati.
Il Tesoriere deve predisporre tutti gli atti che consentono la verifica straorstrao
dinaria del conto di tesoreria nei casi previsti dall’art. 224 del D. Lgs.
267/2000.
Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione
all’appli
del D.
Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. L’Ente ha diritto
di procedere a verifica di cassa ordinarie, straordinarie e dei valori dati in
custodia ai sensi di legge e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario
ed opportuno.
no. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri
e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria;
2. Il Revisore di cui all’art. 234 del D. Lgs. 267/2000 ha accesso ai docudoc
menti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e può effettuare sopralsopra
luoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio. L’Ente è tenuto a comunicomun
care al tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico di revisiorevisi
ne economico-finanziaria
economico finanziaria entro venti giorni dall’avvenuta esecutività
esecutivi della
delibera di nomina.
ART. 13- Anticipazione di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio
dell’esercizio finanziario e corredata della deliberazione dell’organo esecuesec
tivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo
di tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio di entrata
dell’Ente accertate nel rendiconto della gestione del penultimo esercizio
precedente;
- 18 -
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente
alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di
cassa. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo in presenza dei seguenti prepr
supposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata,
contemporanea
ranea incapienza del conto di tesoreria delle contabilità speciali,
assenza degli estremi per l’applicazione del successivo art 15;
3. L’Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per
l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relarel
tivi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme
che ritiene di utilizzare;
4. Il Tesoriere è tenuto a procedere di iniziativa per l’immediato rientro
totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino
verifichino entrate libere
da vincoli. In relazione a ciò, l’Ente su indicazione del tesoriere, provvede
all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento;
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impeimp
gna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria
derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare
al tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette
esposizioni, nonché a far assumere
assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti
eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
ART. 14 – Garanzie fideiussorie
Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve e medio periodo assunte
dall’Ente, dovrà, a richiesta dell’Ente, rilasciare garanzie fideiussorie a faf
vore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata
all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione
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di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.13;
ART. 15 – Utilizzo di
d somme a specifica destinazione
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi
ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della
delibera di cui al precedente art. 13 può, all’occorrenza e nel rispetto
rispet dei
presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al tesotes
riere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo, per il pagamento
delle spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso
all’utilizzo delle
delle somme a specifica destinazione vincola una quota corricorr
spondente all’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già
richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentamoment
neamente liberati dal vincolo di destinazione ha
ha luogo con i primi introiti
non soggetti a vincoli che affluiscono presso il tesoriere ovvero pervengono
in contabilità speciale.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercieserc
tare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione
all’emanazione del decreto di cui
all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
ART. 16 – Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed ala
tri pagamenti obbligatori per legge.
1. Il Tesoriere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni
accantonamenti, vincolando i relativi importi, onde essere in grado di provpro
vedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri
impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagapag
mento date in carico
carico al tesoriere nonché degli altri impegni obbligatori per
legge. Qualora non sia possibile precostituire i necessari accantonamenti
- 20 -
per insufficienza di entrate, il Tesoriere dovrà darne immediata comunicacomunic
zione all’Ente anche al fine di valutare la necessità
necessità di ricorrere
all’anticipazione di Tesoreria;
2. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da
pagare
e
delle
relative
scadenze,
sarà
responsabile
dei
ritardi
nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra e dovrà quindi rispondere delle
indennità di mora e pene pecuniarie che per tali ritardi fossero addebitate
all’Ente.
ART. 17- Resa del conto
1. Il Tesoriere entro un mese dalla chiusura dell’esercizio deve rendere il
conto della propria gestione, con l’osservanza delle disposizioni
disposizioni di legge
per quanto attiene la documentazione da allegare al conto medesimo;
2. L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approappr
vazione del rendiconto di cui all’art. 227 del D.Lgs 267/2000. Entro 60 gg.
dall’approvazione del rendiconto,
endiconto, l’Ente è tenuto a trasmettere alla compecomp
tente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del tesoriere e
ogni altro atto o documento richiesto dalla corte stessa.
ART. 18 – Amministrazione di titoli in deposito.
1. Il Tesoriere assumee in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di
proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito
accentrato dei titoli;
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra altresì, con le modalità di cui al
comma precedente, i titoli
li ed i valori depositati da terzi per cauzione a faf
vore dell’ente;
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure stabilite
- 21 -
dal regolamento di contabilità dell’Ente.
ART.19- Tasso creditore e debitore
1. Sulle anticipazioni ordinarie
ordinarie di Tesoreria, destinate a finanziarie momenmome
tanee necessità di cassa dell’Ente, di cui al precedente articolo 13, viene
applicato un tasso debitore di interesse annuo nella misura pari all’Euribor a
tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente
precedente l’inizio di ciaci
scun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) cui viene
applicato uno spread (in _____) del _____% (come da offerta), con liquidaliquid
zione trimestrale degli interessi.
2. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa,
iniziativa, alla contabilizzazione sul
conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati
nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scasc
lare.
3. Sulle anticipazioni di che trattasi non vengono richieste spese e commisc
sioni sul massimo scoperto.
4. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che
dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario
concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate
regolat alle
stesse condizioni indicate nel precedente comma.
5. Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere al di
fuori dal circuito statale della tesoreria unica, come previsto dall’art. 7 del
D. Lgs. 279/1997, come modificato dal comma
comma 7 dell’art. 77 – quater della
L. 133/2008, verrà applicato un tasso creditore di interesse annuo nella mim
sura pari all’Euribor a tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese prepr
cedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa
stam spe- 22 -
cializzata) cui
viene applicato uno spread (in _____) del _____% (come da offerta), con
liquidazione trimestrale degli interessi.
6. Il Tesoriere procede, pertanto, di sua iniziativa alla contabilizzazione sul
conto di tesoreria degli interessi a credito
credito per l’Ente eventualmente maturati
nel trimestre precedente, trasmettendo al Comune l’apposito riassunto scasc
lare.
ART. 20- Compenso e rimborso spese per la gestione del servizio di
tesoreria
1. Il servizio di tesoreria disciplinato dalla presente convenzione
convenzione è svolto
dietro corresponsione al Tesoriere del compenso che, se dovuto, sarà ded
terminato in sede di aggiudicazione della gara;
2. L’ eventuale rimborso al Tesoriere delle spese postali e del bollo di quiequi
tanza, se dovuto, sarà determinato in sede di gara;
3. La liquidazione del compenso previsto per la gestione del servizio di
tesoreria, nonché delle spese di cui al precedente comma, ha luogo annualannua
mente su iniziativa del tesoriere, il quale provvede alla relativa contabilizcontabili
zazione sul conto di tesoreria,
oreria, trasmettendo all’Ente apposita nota spese;
4. L'ente si impegna ad emettere gli ordinativi relativi alle somme dovute al
tesoriere ai sensi del presente articolo entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del tesoriere medesimo.
medes
ART. 21- Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata per il periodo 2014 - 2018 e può esseess
re rinnovata per una sola volta qualora ricorrano le condizioni previste dalla
normativa nel tempo vigente;
- 23 -
2. Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare
continuare il servizio dopo la scadenza della
convenzione fino alla individuazione del nuovo gestore. Per tutto il periodo
della “prorogatio” si applicano le condizioni della presente convenzione.
3. Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a
verificarsi, previa verifica straordinaria di cassa, rende all’Amministrazione
Comunale il conto di gestione e tutta la documentazione relativa e cede
ogni informazione necessaria al nuovo Tesoriere aggiudicatario del serviserv
zio.
Col
informatico con il Tesoriere
ART. 22 – Collegamento
1. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l’Ente, in tempo
reale “on line” tutti i conti che il tesoriere intrattiene a nome dell’Ente,
compresi i conti di tesoreria, i conti relativi ai funzionari delegati o economici, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione, attraverso il
collegamento telematico,
telematico, nel pieno rispetto di quanto dettato dalle vigenti
norme in specie della circolare n. 64 del 15/01/2014 dell’Agenzia per
l’Italia Digitale
Digital – Presidenza del Consiglio dei Ministri – recante “Ordinativo informatico locale – Revisione e normalizzazione del protocollo sulle
regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di
cassa”.
2. Il servizio “on line” deve consentire
consentire la comunicazione tra il sistema ini
formativo dell’Ente ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì,
consentire la trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e
l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e pagapag
mento. Il Tesoriere deve, pertanto, impegnarsi a consentire all’Ente
l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, prepr
- 24 -
vie le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “on line”,
il Tesoriere deve impegnarsi, inoltre,
inoltre, a mettere giornalmente a disposizione
dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contacont
bilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da
quella di contabilizzazione sui conti, degli estremi
estremi dello sportello della banba
ca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e della valuta applicata. AnaAn
logamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposidispos
zione dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento
ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data
di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all’Ente e, nel
caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso le
banche, oltre all’indicazione
icazione di queste ultime, le valute applicate ai benefibenef
ciari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall’Ente.
3. Per tutta la durata del contratto, sin dalla sua entrata in vigore, il TesorieTesori
re si impegna a rendere disponibile il programma (in seguito
seguito software) che
consente l’utilizzo del documento informatico con firma digitale, secondo
le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale.
4. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento
del suddetto software
ftware è a carico del tesoriere, così come tutti i costi concerconce
nenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti dal software (colle(coll
gamento ai sistemi dell’ente, ecc.).
ART. 23 – Autorizzazioni al trattamento dati
Le parti, ai sensi della normativa vigente, consentono il trattamento dei dati
personali contenuti nel presente capitolato, esclusivamente per le finalità
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi derivanti dal capitocapit
- 25 -
lato stesso.
ART. 24 – Spese di stipulazione e registrazione della
della convenzione
Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione della presente convenconve
zione per l’affidamento del servizio di tesoreria ed ogni altra spesa consecons
guente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si appliappl
ca il combinato
nato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
ART. 25 - Revoca
1. La mancata osservanza delle condizioni contrattuali o l’insorgere di gravi
deficienze ed irregolarità nel servizio, dà facoltà all’Ente (anche in presenza
di una sola contestazione,
contestazione, secondo la gravità dei fatti), di risolvere anticipaanticip
tamente il contratto previa diffida da comunicare al tesoriere a mezzo racra
comandata R.R. con preavviso di 60 gg., fatta salva in ogni caso la possibipossib
lità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
subiti. Il tesoriere può presentare
all’Ente le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dal ricevimento della
contestazione;
2. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale,
l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre
ment il Tesoriere si
impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla
designazione di altro tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi prepr
giudizio all’attività dell’Ente.
ART. 26 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
subappalto del servizio.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto e ogni forma di subapsuba
palto anche parziale del servizio.
ART. 27 – Norme di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi e ai
- 26 -
regolamenti che disciplinano
iplinano la materia.
ART. 28 –Obblighi
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136 e successive modifiche.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strustr
menti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3,
comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii.Il Tesoriere si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla
Prefettura ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tractra
ciabilità finanziaria.
Il Tesoriere dichiara di essere a conoscenza delle clausole di cui al ProtoProt
collo d’intesa per lo sviluppo della legalità e la trasparenza nel settore degli
appalti pubblici e delle concessioni pubbliche sottoscritto il 08 ottobre 2012
presso la Prefettura
ura di Caserta, e che qui si intendono integralmente riportariport
te e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 29 – INADEMPIMENTI E PENALI
In sede di esecuzione del contratto il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le
condizioni e prescrizioni
scrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che perpe
tanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancamanc
to o parziale svolgimento del servizio di tesoreria, ovvero l’inosservanza
della presente convenzione comporta il pagamento
pagamento da parte del tesoriere
delle penali, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo
- 27 -
raccomandata A/R – anticipata via fax -,, cause di forza maggiore, non did
pendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al tesoriere stesso,
opportunamente
portunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il
servizio e fatti altresì salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione conco
trattuale.
Per eventuali inadempienze contrattuali il Comune, secondo la gravità delle
mancanze contrattuali
contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un mim
nimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.
L’applicazione al Tesoriere delle penali di cui al precedente comma deve
avvenire previa contestazione, tramite invio di raccomandata A.R, degli
addebiti al medesimo,
medesimo, il quale dovrà presentare le proprie osservazioni ene
tro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi.
Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza
nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria
e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta
aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto del servizio
servizio a terzi;
d) negli altri casi previsti dalla presente convenzione con le modalità di
volta in volta specificate.
Nel caso di cui alla precedente comma 4 lett. a) dopo la diffida, formulata
con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi
dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le
- 28 -
medesime, l’Ente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli
effetti dell’art.
ll’art. 1454 del Codice Civile.
ART.30 – Domicilio delle parti e foro competente
1. Per gli effetti del presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla
stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono proprio domicilio presso le
rispettive sedi.
2. Per tutte le eventuali controversie, che dovessero sorgere fra le parti, verve
ranno rimesse esclusivamente al competente Tribunale Napoli Nord.
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