DIREZIONE TECNICA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N. 08 del 24 Gennaio 2014
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Virgilio Duchini,
Adriano Magistri e Gianluca Polastri(Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e
Pietro Lombardo (Rappresentante Arbitri).
RECLAMO : O.S.L. ORATORIO SAN LUIGI
CALCIO A 7 - CATEGORIA UNDER 13 - GIRONE N
Gara : O.S.L. - SDS e SAN CARLO del 26/10/2013 e BRESSO - O.S.L. del 19 Novembre 2013
Comunicato Ufficiale n. 11 del 27 Novembre 2013
Visto il reclamo presentato in forma regolamentare da parte dell’ O.S.L. in merito alla
penalizzazione di due punti in classifica, per aver fatto partecipare un giocatore in posizione
irregolare per la categoria.
-
-
La Commissione, effettuati gli opportuni accertamenti, letto il reclamo e la
documentazione allegata, si constata che la richiesta di deroga, per l’utilizzo dell’atleta, è
stata inoltrata al C.S.I. in data 19 Novembre 2013 e che la Direzione Tecnica in data 22
Novembre ha ratificato tale richiesta. Pertanto si evince che l’atleta sino alla data del 22
Novembre, non poteva partecipare a gare della categoria Under 13. E’ solo il caso di
evidenziare che a fronte di un certificato, rilasciato in data 07 Novembre 2013, lo stesso
sia stato inviato al C.S.I. via fax solo in data 19 Novembre 2013.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall’O.S.L.
-
-
DELIBERA
di respingere il reclamo, confermando la delibera della Commissione Disciplinare
Provinciale;
- di trattenere la tassa reclamo versata dall’ O.S.L.
1
RECLAMO : ORATORIO SAN CARLO CASORETTO
CALCIO A 7 - JUNIOR TIM CUP
Gara : SAN CARLO CASORETTO - SAN LUIGI BOVISA del 18 Gennaio 2014
Comunicato Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2014
Visto il reclamo presentato in forma regolamentare da parte dell’Oratorio SAN CARLO
CASORETTO in merito all’inibizione sino al 21 Febbraio 2014 ( 1 mese ) dei signori : Veizer
Gomes e Riccardo Sipioni, allontanati dal campo per proteste nei confronti del DDG.
La Commissione letto il reclamo e il rapporto arbitrale, preso atto anche che i tesserati inibiti
figurano tesserati come “ atleti “ e l’inibizione a tempo convalidata, di fatto appare
eccessiva, se rapportata ad una astensione dalle gare così lunga. Si deve anche considerare
che non sono presenti aspetti di recidiva in comportamenti non consoni da parte dei
tesserati stessi e che peraltro non risultano dagli atti ufficiali aggravanti legati ad offese o
minacce nei confronti del DDG. In tal senso appare quindi più equa squalifica, in qualità di
atleti.
P.Q.M
La Commissione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall’ Oratorio San
Carlo Casoretto.
DELIBERA
di accettare parzialmente il reclamo, tramutando l’inibizione in due giornate effettive di
nsqualifica;
di disporre la restituzione della tassa reclamo versata.
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 GENNAIO 2014
2