COMUNICATO UFFICIALE N. 08 del 24 Gennaio 2014 Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Virgilio Duchini, Adriano Magistri e Gianluca Polastri(Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e Pietro Lombardo (Rappresentante Arbitri). RECLAMO : O.S.L. ORATORIO SAN LUIGI CALCIO A 7 - CATEGORIA UNDER 13 - GIRONE N Gara : O.S.L. - SDS e SAN CARLO del 26/10/2013 e BRESSO - O.S.L. del 19 Novembre 2013 Comunicato Ufficiale n. 11 del 27 Novembre 2013 Visto il reclamo presentato in forma regolamentare da parte dell’ O.S.L. in merito alla penalizzazione di due punti in classifica, per aver fatto partecipare un giocatore in posizione irregolare per la categoria. - - La Commissione, effettuati gli opportuni accertamenti, letto il reclamo e la documentazione allegata, si constata che la richiesta di deroga, per l’utilizzo dell’atleta, è stata inoltrata al C.S.I. in data 19 Novembre 2013 e che la Direzione Tecnica in data 22 Novembre ha ratificato tale richiesta. Pertanto si evince che l’atleta sino alla data del 22 Novembre, non poteva partecipare a gare della categoria Under 13. E’ solo il caso di evidenziare che a fronte di un certificato, rilasciato in data 07 Novembre 2013, lo stesso sia stato inviato al C.S.I. via fax solo in data 19 Novembre 2013. P.Q.M. La Commissione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall’O.S.L. - - DELIBERA di respingere il reclamo, confermando la delibera della Commissione Disciplinare Provinciale; - di trattenere la tassa reclamo versata dall’ O.S.L. 1 RECLAMO : ORATORIO SAN CARLO CASORETTO CALCIO A 7 - JUNIOR TIM CUP Gara : SAN CARLO CASORETTO - SAN LUIGI BOVISA del 18 Gennaio 2014 Comunicato Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2014 Visto il reclamo presentato in forma regolamentare da parte dell’Oratorio SAN CARLO CASORETTO in merito all’inibizione sino al 21 Febbraio 2014 ( 1 mese ) dei signori : Veizer Gomes e Riccardo Sipioni, allontanati dal campo per proteste nei confronti del DDG. La Commissione letto il reclamo e il rapporto arbitrale, preso atto anche che i tesserati inibiti figurano tesserati come “ atleti “ e l’inibizione a tempo convalidata, di fatto appare eccessiva, se rapportata ad una astensione dalle gare così lunga. Si deve anche considerare che non sono presenti aspetti di recidiva in comportamenti non consoni da parte dei tesserati stessi e che peraltro non risultano dagli atti ufficiali aggravanti legati ad offese o minacce nei confronti del DDG. In tal senso appare quindi più equa squalifica, in qualità di atleti. P.Q.M La Commissione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall’ Oratorio San Carlo Casoretto. DELIBERA di accettare parzialmente il reclamo, tramutando l’inibizione in due giornate effettive di nsqualifica; di disporre la restituzione della tassa reclamo versata. AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 24 GENNAIO 2014 2
© Copyright 2024 ExpyDoc