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Le novità in tema di addizionali
IRPEF,
recupero versamenti in
eccesso e dei rimborsi ai dipendenti,
Bonus Renzi, ticket restaurant, TFR
in busta paga
Piergiorgio Mondini 17-18-19 febbraio 2015
Addizionali Regionali e Comunali
Art. 8 D.Lgs. N. 175/2014 – Pubblicazione sul sito informatico del MEF delle
variazioni all’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF
Regioni, Province autonome e Comuni saranno tenuti a comunicare, entro il 31
gennaio dell’anno cui la variazione si riferisce, le variazioni delle aliquote e le
condizioni per fruire di esenzioni che verranno poi pubblicate sul sito del Ministero
delle Finanze (www.finanze.gov.it). Il mancato inserimento nel sito del MEF di tali
variazioni, comporta l’impossibilità da parte delle Regioni di richiedere ai
contribuenti l’applicazione delle sanzioni e degli interessi sugli eventuali minori
versamenti effettuati.
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Addizionali Regionali e Comunali (segue)
Art. 8 – Uniformizzazione della data di domicilio fiscale ai fini delle
addizionali regionali e comunali
Viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini
dell’addizionale regionale e comunale al 1° gennaio dell’anno cui si
riferisce l’addizionale stessa. (Prima dell’entrata in vigore della norma in
commento, rispettivamente, 31 dicembre e 1°gennaio).
I sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno 2014 devono
considerare anche per l’addizionale regionale la residenza al 1° gennaio
2014.
Vedi nota «GH» della Certificazione Unica da utilizzare nell’ipotesi di
cessazione del rapporto in corso d’anno in quanto si è fatto riferimento al
domicilio fiscale del dipendente alla data della cessazione del rapporto.
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Addizionali Regionali e Comunali (segue)
Art. 8 – Addizionale Comunale – Aliquota dell’acconto nella stessa misura
deliberata per l’anno precedente
• L’acconto dell’Addizionale Comunale deve essere versato con la stessa
aliquota deliberata per l’anno precedente (prima il Comune poteva variare
l’aliquota in caso di pubblicazione della delibera entro il 20 dicembre).
• Ai fini di semplificare l’attività di predisposizione della dichiarazione dei
redditi e le attività dei sostituti d’imposta e dei CAF e degli altri intermediari,
verranno individuate le modalità di comunicazione telematica dei dati delle
delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.
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Compensazioni per crediti da assistenza fiscale
Art.15 D.Lgs. N. 175/2014 – Solo in F24 ai sensi dell’articolo 17 del
D.lgs. N. 241/1997
• A partire dal 1° gennaio 2015, le somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale
sono compensate solo mediante modello F24 (con apposito codice tributo) nel mese
successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso nei limiti delle ritenute
d’acconto relative al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
• I rimborsi dei crediti da assistenza fiscale potranno essere effettuati ogni mese per
un importo non eccedente l’ammontare di ritenute effettuate dal datore di lavoro e dei
debiti per imposte dovute dai propri dipendenti a seguito della presentazione del
modello 730. Il valore della colonna “importi a credito compensati” della SEZIONE
ERARIO del modello F24 contenente rimborsi per assistenza fiscale non dovrà
essere superiore alla sommatoria dei debiti evidenziati a colonna “importi a debito
versati” relativi alle ritenute d’acconto dello stesso periodo d’imposta (codici 1001,
1002, 1040 …..) o relativa ai debiti per imposte da assistenza fiscale (codici 4730,
4731, 3803, 3845 …).
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Art. 15 - Solo in F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997
Il recupero di versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori al
dovuto sul modello F24 è solo una diversa e più immediata rappresentazione
della compensazione “ritenute da ritenute” ex DPR 445/1997 in vigore fino al
31 dicembre scorso.
Infatti, nella circolare 31/2014 viene precisato che il precedente scomputo
ritenuta da ritenuta dovrà essere esposta nel modello di pagamento F24.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Art. 15 - Solo in F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997
• Se la compensazione è c.d. “verticale” e cioè “ritenuta da ritenuta” effettuata quindi
nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000
euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di
sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui
all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
• Se l’eccedenza di versamento delle ritenute scaturisce del modello 770 e, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, venga utilizzata
“orizzontalmente” per compensare i pagamenti di imposte diverse dovuti nell’anno
successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza di versamento di ritenute o di imposte
sostitutive sussiste l’obbligo del visto di conformità ai sensi dell’articolo 1, comma 574
della Legge 147/2007.
• Le predette modalità devono adottarsi a decorrere dal 1°
° gennaio 2015 per tutte le
compensazioni effettuate, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze,
sempreché la compensazione non sia riferita all’anno 2014.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
La risoluzione reca l’elenco dei codici tributo con cui vanno esposti i crediti da
utilizzare in compensazione “visibile” nel mod. F24.
Sono previsti 11 codici tributo nuovi.
I primi tre servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate ai
dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei
risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati (si tratta delle somme a
credito emergenti dalla liquidazione dei modelli 730); i successivi cinque codici sono
destinati a recuperare, sempre per mezzo del modello F24, le ritenute e le imposte
sostitutive versate in eccedenza; gli ultimi tre codici devono essere utilizzati per
compensare i crediti d’imposta riconosciuti dai sostituti stessi.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
I rimborsi da assistenza fiscale
Per i rimborsi da assistenza fiscale, sono stati istituiti i tre seguenti codici:
• 1631 (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di
assistenza fiscale);
• 3796 (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta
a seguito di assistenza fiscale);
• 3797 (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto
d’imposta a seguito di assistenza fiscale).
L’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate. I nuovi codici
vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”:
• il 1631, nella sezione “Erario”,
• il 3796, nella sezione “Regioni”, con il relativo “codice regione”;
• il 3797, nella sezione “IMU e altri tributi locali”, specificando il codice catastale
identificativo del comune di riferimento.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
il recupero delle eccedenze di versamento
Per compensare tramite F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in
eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione
del rapporto di lavoro, sono stati istituiti i nuovi codici-tributo seguenti:
• 1627 (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati),
• 1628 (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi),
• 1629 (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte
sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi),
• 1669 (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal
sostituto d’imposta),
• 1671 (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal
sostituto d’imposta).
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
il recupero delle eccedenze di versamento
(segue)
Per questi codici, l’“anno di riferimento” è quello a cui si riferisce il versamento in
eccesso, mentre i codici-tributo devono essere esposti in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
• il 1627, il 1628” ed il 1629, nella sezione “Erario”;
• il 1669, nella sezione “Regioni”, con il relativo “codice regione”;
• il 1671, nella sezione “IMU e altri tributi locali”, insieme al codice catastale del
comune.
Non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella
colonna “importi a debito versati” i codici tributo: 1102, 1103, 1680, 1706, 1707,
1710, 1711, 1713 (in precedenza, relativo al credito da eccedenze di versamento
dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR), 3802, 3848, 8111, 8112.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
Per compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo
12, comma 3, Tuir), il credito per canoni di locazione (articolo 16, comma 1sexies, Tuir) e il credito per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale
di bordo (articolo 4, comma 1, DL 457/1997), si sono istituiti, rispettivamente, i codici
“1632”, “1633” e “1634”.
Questi codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo "anno di
riferimento", va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
I codici ancora in uso
Non perdono le loro funzioni i codici-tributo:
• 4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963;
• 6781, 6782 e 6783, istituiti per compensare l’eccedenza risultante dalla
dichiarazione del sostituto d’imposta, Modello 770.
I codici 6781, 6782 e 6783 sono quelli conosciuti, relativi all’utilizzo dei crediti
emergenti dalla dichiarazione modello 770, secondo la cosiddetta
“compensazione esterna o orizzontale”; come noto, questa modalità intacca il
plafond annuo disponibile di euro 700.000 e, in caso di crediti superiori a euro
15.000, richiede che la dichiarazione annuale sia munita del visto di conformità.
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Compensazioni per eccedenza di versamento di ritenute
Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015
Decorrenza
La Risoluzione, per quanto riguarda la decorrenza, confermando quanto precisato
dalla Circolare n. 31/E/2014, precisa che le nuove modalità di compensazione
vanno applicate dal 1°gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a
operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014, per le quali rimangono valide le
precedenti procedure.
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La stabilizzazione del “Bonus Renzi”
Legge di Stabilità 2015, articolo unico, commi 12, 13 e 15
Intervento a «sistema» di quanto già previsto dal D.L. 66/2014.
Comma 1-bis dell’Art. 13 del TUIR in vigore dal 1°gennaio 2015: “Qualora l'imposta lorda
determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, rapportato al
periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il
credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro”.
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La stabilizzazione del “Bonus Renzi”
La legge di Stabilità non modifica quindi:
• l’importo del credito: 80 euro al mese;
• le condizioni di accesso al credito: imposta lorda superiore alla detrazione
per lavoro;
• le soglie di reddito complessivo per poter accedere al credito: 24.000 e
26.000 euro.
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La stabilizzazione del “Bonus Renzi”
Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR:
• è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
• è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga;
• è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (numero di giorni lavorati) per i quali
spetta retribuzione. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal
sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24, codice tributo 1655). L'importo
del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati (CU).
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La stabilizzazione del “Bonus Renzi”
Circolare AdE n. 9/E/2014:
• Riconoscimento del credito anche ai soggetti non residenti; ai soggetti tassati sulla
base della retribuzione convenzionale; ai lavoratori frontalieri riconoscendo la
franchigia.
• Spettanza del credito in base ai giorni per cui si ha diritto alle detrazioni: aspettativa
non retribuita; Part-time; Premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione
del rapporto. (Circolare n. 3/E del 1998 per la determinazione del periodo di lavoro).
• Spettanza del credito in caso di CIG, mobilità e indennità di disoccupazione.
• Pluralità di rapporti di lavoro.
• Rilevanza dei redditi assoggettati a cedolare secca per la verifica del reddito
complessivo.
• Esclusione dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva per incremento della
produttività (rilevano per il calcolo dell’imposta lorda e cioè della "capienza").
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La stabilizzazione del “Bonus Renzi”
Ipotesi di esclusione di applicabilità dell’agevolazione: art. 1, comma 13, Legge di
stabilità 2015.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1bis, non si applicano le disposizioni agevolative previste per:
• Soggetti ad «altra professionalità», rientrati in Italia (ex. art. 3, comma 1, legge 30
dicembre 2010, n. 238 e successive modifiche ed integrazioni). I redditi percepiti da
tali soggetti concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF in misura
ridotta: 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori.
• Docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero rientrati in Italia (ex. art. 17,
comma 1, del DL 29 novembre 2008 n.185, e ex. art 44, comma 1, del DL 31 maggio
2010, n.78). I redditi percepiti da tali soggetti concorrono alla formazione della base
imponibile IRPEF solo per il 10%.
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La stabilizzazione del “Bonus Renzi”
Quote di TFR erogate in busta paga per opzione del dipendente, art. 1, comma 27,
Legge di Stabilità per il 2015
Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1bis, le quote di TFR maturato che, per espressa opzione del lavoratore, vengono
erogate direttamente nella sua busta paga non concorrono al raggiungimento della
soglia di riferimento di “reddito complessivo” previsto per l’applicazione dell’art. 13
comma 1-bis.
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L’anticipazione del TFR in busta paga: conseguenze fiscali
TFR in busta paga per opzione irrevocabile, art. 1, commi da 26 a 34, Legge di
Stabilità 2015.
• Norma introdotta in via sperimentale: periodi di paga compresi tra il 1/3/2015 –
30/6/2018.
• Riguarda la quota “maturanda” di TFR a decorrere dal 1°marzo 2015 e comprende
anche la quota di TFR eventualmente destinata alla previdenza complementare.
• Si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di
lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore.
• In mancanza di esercizio dell’opzione da parte del dipendente non cambia nulla.
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L’anticipazione del TFR in busta paga: conseguenze fiscali
La quota di TFR erogata in busta paga
• E’ assoggettata a tassazione ordinaria in quanto diviene parte integrativa della
retribuzione mensile percepita.
• E’ assoggettata ad addizionale regionale e comunale.
• Non concorre alla determinazione dell’imponibile previdenziale.
• Non si considera ai fini del limite di reddito per godere del “bonus” di 80 euro.
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Ticket Restaurant
Art. 1, Commi 16 e 17 Legge di Stabilità 2015. Aumento del limite di non formazione
del reddito dei Ticket restaurant somministrati da parte del datore di lavoro, a partire
dal 1°luglio 2015, fino a 7 euro nel caso in cui siano resi in forma elettronica.
Art. 51. comma 2, lettera c), TUIR: “Non concorrono a formare il reddito (…), le
somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo
complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse
siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad
unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
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