"STATUTO SOCIALE TITOLO IV ASSEMBLEA Articolo

"STATUTO SOCIALE
TITOLO IV
ASSEMBLEA
Articolo 7
Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o
indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 I comma n. 1 c.c.,
autorizzare il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe operative al
presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dall'Amministratore
Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione, nella sede della Società o
in altro luogo, in Italia, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con lettera
raccomandata o telefax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza,
detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta)
giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura e all'oggetto della Società, secondo il disposto dell'art. 2364
c.c., ultimo comma.
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla
ENAV S.p.A.
Società con Socio unico – Via Salaria, 716 – 00138 Roma
Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 1.121.744.385,00 I.V.
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C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162
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legge.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video
collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al
successivo art. 9;
b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in
maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché
di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video
collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente il presidente dell'assemblea e il soggetto
verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in
detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie
funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti
presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è
attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 8
Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi
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rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non
azionisti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe
ed, in genere, il diritto di intervento e di voto. Egli dirige e regola la discussione.
Articolo 9
L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio
di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente se nominato, ovvero da
altra persona designata dall'assemblea.
Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio,
designato dall'assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui
lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del
verbale.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta
l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di
voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle
votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
Articolo 10
Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e
per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.
Le deliberazioni sono prese con votazione palese espressa con alzata di mano o
con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.
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Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del
presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente dell'assemblea e dal segretario o notaio.
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