"STATUTO SOCIALE TITOLO IV ASSEMBLEA Articolo 7 Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 I comma n. 1 c.c., autorizzare il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe operative al presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c., ultimo comma. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla ENAV S.p.A. Società con Socio unico – Via Salaria, 716 – 00138 Roma Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 1.121.744.385,00 I.V. P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162 www.enav.it pag 1 / 4 legge. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 9; b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni. Articolo 8 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi pag 2 / 4 rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto di intervento e di voto. Egli dirige e regola la discussione. Articolo 9 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente se nominato, ovvero da altra persona designata dall'assemblea. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Articolo 10 Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge. Le deliberazioni sono prese con votazione palese espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente. pag 3 / 4 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o notaio. pag 4 / 4
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