Rivista Italiana della Saldatura | Editoriale 5 2014 | La norma EN 1090 Q di Stefano Morra Chi SI, chi NO, ma soprattutto COME e PERCHÈ. uando iniziai i miei studi di ingegneria ero consapevole di affrontare una disciplina complessa e impegnativa, le cui maggiori difficoltà si sarebbero peraltro manifestate non tanto nel percorso universitario, quanto nella successiva attività professionale; ma ero altrettanto convinto di aver scelto una materia razionale, le cui problematiche si sarebbero affrontate e risolte attraverso lo studio e l’applicazione di teorie ben precise, molto spesso esplicitate in documenti tecnici consolidati (testi, pubblicazioni e normative). Tuttavia, negli ultimi anni, pur non essendomi assolutamente pentito delle scelte fatte in giovane età, la convinzione di muovermi in un contesto sempre e comunque razionale come quello ingegneristico, con tutti i suoi aspetti positivi, almeno dal mio punto di vista, si è a volte scontrata con una realtà ben diversa. La grande confusione che da diverso tempo incombe sul mondo della fabbricazione di strutture metalliche per opere di ingegneria civile e sul relativo contesto normativo ne è un esempio più che rappresentativo. Regolamento CPR 305/2011 sui prodotti da costruzione, norma armonizzata EN 1090, marcatura CE, dichiarazione di prestazione: la domanda del momento per i fabbricanti è “…la EN 1090, chissà che non tocchi anche a me”. E non solo per i fabbricanti, ma anche per committenti, direzioni lavori, collaudatori che con i fabbricanti hanno ovviamente relazioni molto strette. L’impressione è che ci si sia concentrati così tanto su questa domanda, cercando interpretazioni a volte ardite e forse, aggiungo io con un pizzico di malignità, senza neanche avere letto tutti i documenti pertinenti, da perdere completamente di vista il contesto generale, l’obiettivo da raggiungere e soprattutto come raggiungere l’obiettivo. Proviamo allora a fissare alcuni principi cardine: • la marcatura CE dei prodotti da costruzione per opere di ingegneria civile (opere di costruzione) è regolamentata dal Regolamento CPR 305/2011; • • • • • • • il CPR prevede che ogni Stato stabilisca in autonomia quali siano, nel proprio Paese, le opere che vengono regolamentate come “opere di costruzione”. In ogni Stato il Regolamento CPR diventa quindi obbligatorio solo per quelle opere che lo Stato stesso ha regolamentato come “opere di costruzione”; solo prodotti da costruzione che devono essere incorporati in modo permanente in “un’opera di costruzione” rientrano nel campo di applicazione del CPR; la marcatura CE di un prodotto da costruzione è possibile solo se per quel prodotto esiste una specifica tecnica armonizzata (norma EN o benestare ETA) con riferimento alla quale fabbricare il prodotto stesso. laddove applicabile, il CPR punta a garantire che un prodotto da costruzione sia incorporato nell’opera solo se considerato idoneo all’impiego: tale idoneità è valutabile attraverso le prestazioni dichiarate dal Fabbricante (marcatura CE e dichiarazione di prestazione); è onere di coloro che hanno la responsabilità di garantire l’affidabilità dell’opera, valutare se le prestazioni dichiarate dal Fabbricante del prodotto siano adeguate; per quanto riguarda le strutture metalliche di carpenteria, il CPR considera come prodotti da costruzione anche i componenti strutturali metallici, vale a dire elementi prefabbricati in serie o su specifico progetto e realizzati al fine di essere incorporati in modo permanente nell’opera. la EN 1090 è la norma armonizzata al Regolamento CPR per il prodotto “componente strutturale metallico”. I principi di cui sopra dovrebbero aiutare a rispondere alla domanda iniziale: “...la EN 1090, chissà che non tocchi anche a me”. Dovrebbe bastare, infatti, il seguente esercizio. Una volta noto il paese e l’opera cui è destinato il prodotto da realizzare, è necessario rispondere ai seguenti quesiti. Rivista Italiana della Saldatura 5 Settembre - Ottobre 2014 • • 823 Rivista Italiana della Saldatura | Editoriale 5 2014 | Nel paese di destinazione l’opera in questione è regolamentata come “opera di costruzione”? Il prodotto in questione è destinato a essere incorporato in modo permanente nell’opera? Il prodotto in questione si configura come componente strutturale metallico (di acciaio o alluminio) ricadente nel campo di applicazione della EN 1090? Nel caso la risposta a tutte le domande di cui sopra sia affermativa, il componente in questione deve essere realizzato in conformità al Regolamento CPR e quindi alla EN 1090. Se anche una sola delle domande trova risposta negativa, il componente non va marcato CE. Pur non volendo entrare in alcun modo in aspetti legali, appare evidente come i termini contrattuali cui il Fabbricante deve attenersi siano determinanti. Le risposte alle domande di cui sopra, infatti, dovrebbero arrivare proprio dal contratto; non si sottovaluti il fatto che gli aspetti contrattuali sono anche di natura tecnica. E se i componenti strutturali non fossero realizzati in conformità a uno specifico progetto e nell’ambito di un’opera ben definita? Ad esempio componenti a “catalogo”, come travi saldate di acciaio strutturale EN 10025, con sezione a “doppio T” di determinate dimensioni e spessore? Nella fase di realizzazione il Fabbricante non ha un committente e tanto meno un contratto cui riferirsi, mancano quindi le risposte alle domande di cui sopra. La marcatura CE e la dichiarazione di prestazione diventano per tanto un concetto di natura “commerciale” per il Fabbricante. Sono necessarie solo se il Fabbricante intende vendere il proprio prodotto in un contesto regolamentato per “opere di costruzione”. Sarà quindi, il Fabbricante delle travi a decidere in autonomia se essere pronto o meno a soddisfare il mercato di riferimento con la marcatura CE in accordo al CPR. Va da sé che produrre le suddette travi in conformità al CPR renderebbe tutto più semplice per il Fabbricante. 824 Rivista Italiana della Saldatura 5 Settembre - Ottobre 2014 • • Come si può notare questa stessa dissertazione si è dilungata molto sul “chi si e chi no”, ma ancora nulla sul come applicare la EN 1090. Vale la pena sottolineare che tra le varie attività propedeutiche alla marcatura CE, il Fabbricante deve dimostrare di adottare (e ottenerne la certificazione da parte di un organismo notificato) un adeguato processo di “controllo di produzione in fabbrica”. Vale a dire disporre di un’organizzazione aziendale adeguata alla realizzazione di componenti strutturali metallici conformi alla normativa tecnica di riferimento in termini di competenza del personale, di attrezzature, gestione dei materiali, pianificazione e supervisione delle fasi realizzative con particolare attenzione alla saldatura e altri processi speciali, quali ad esempio verniciatura, zincatura, etc. Questo è l’aspetto fondamentale su cui concentrare l’attenzione. La EN 1090 nelle sue parti 2 e 3 fornisce tutti i riferimenti tecnici per adeguare la propria organizzazione in tal senso e si pone come strumento tecnico imprescindibile, non solo e non tanto per rispondere a requisiti di legge, ma soprattutto per realizzare componenti strutturali, ovviamente, affidabili, ma soprattutto con processi di fabbricazione ottimizzati e redditizi per il Fabbricante. Non si esiti quindi a dedicare il tempo necessario ad approfondire le parti 2 e 3 della normativa (aspetto fondamentale) perché, ciò che fino a oggi è apparso il problema più ostico (EN 1090 si, EN 1090 no), forse non è poi di così difficile soluzione. L’argomento non si esaurisce certo qui, molto ci sarebbe ancora da approfondire, ma come si dice in questi casi, chi ben incomincia è a metà… dell’opera. Dott. Ing. Stefano Morra Direttore Tecnico IIS CERT
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