La norma EN 1090

Rivista Italiana della Saldatura | Editoriale 5 2014 |
La norma EN 1090
Q
di
Stefano
Morra
Chi SI, chi NO, ma soprattutto COME e PERCHÈ.
uando iniziai i miei studi di ingegneria ero consapevole di affrontare una disciplina complessa e
impegnativa, le cui maggiori difficoltà si sarebbero
peraltro manifestate non tanto nel percorso universitario, quanto nella successiva attività professionale; ma ero altrettanto convinto di aver scelto
una materia razionale, le cui problematiche si sarebbero affrontate e risolte attraverso lo studio e
l’applicazione di teorie ben precise, molto spesso
esplicitate in documenti tecnici consolidati (testi,
pubblicazioni e normative).
Tuttavia, negli ultimi anni, pur non essendomi assolutamente pentito delle scelte fatte in giovane
età, la convinzione di muovermi in un contesto
sempre e comunque razionale come quello ingegneristico, con tutti i suoi aspetti positivi, almeno
dal mio punto di vista, si è a volte scontrata con
una realtà ben diversa.
La grande confusione che da diverso tempo incombe sul mondo della fabbricazione di strutture
metalliche per opere di ingegneria civile e sul relativo contesto normativo ne è un esempio più che
rappresentativo.
Regolamento CPR 305/2011 sui prodotti da costruzione, norma armonizzata EN 1090, marcatura
CE, dichiarazione di prestazione: la domanda del
momento per i fabbricanti è “…la EN 1090, chissà che non tocchi anche a me”. E non solo per i
fabbricanti, ma anche per committenti, direzioni
lavori, collaudatori che con i fabbricanti hanno ovviamente relazioni molto strette.
L’impressione è che ci si sia concentrati così tanto su questa domanda, cercando interpretazioni a
volte ardite e forse, aggiungo io con un pizzico di
malignità, senza neanche avere letto tutti i documenti pertinenti, da perdere completamente di vista il contesto generale, l’obiettivo da raggiungere
e soprattutto come raggiungere l’obiettivo. Proviamo allora a fissare alcuni principi cardine:
• la marcatura CE dei prodotti da costruzione
per opere di ingegneria civile (opere di costruzione) è regolamentata dal Regolamento CPR
305/2011;
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il CPR prevede che ogni Stato stabilisca in autonomia quali siano, nel proprio Paese, le opere che vengono regolamentate come “opere di
costruzione”. In ogni Stato il Regolamento
CPR diventa quindi obbligatorio solo per quelle opere che lo Stato stesso ha regolamentato
come “opere di costruzione”;
solo prodotti da costruzione che devono essere incorporati in modo permanente in “un’opera di costruzione” rientrano nel campo di
applicazione del CPR;
la marcatura CE di un prodotto da costruzione è possibile solo se per quel prodotto esiste
una specifica tecnica armonizzata (norma EN
o benestare ETA) con riferimento alla quale
fabbricare il prodotto stesso.
laddove applicabile, il CPR punta a garantire
che un prodotto da costruzione sia incorporato nell’opera solo se considerato idoneo
all’impiego: tale idoneità è valutabile attraverso le prestazioni dichiarate dal Fabbricante
(marcatura CE e dichiarazione di prestazione);
è onere di coloro che hanno la responsabilità
di garantire l’affidabilità dell’opera, valutare se
le prestazioni dichiarate dal Fabbricante del
prodotto siano adeguate;
per quanto riguarda le strutture metalliche di
carpenteria, il CPR considera come prodotti
da costruzione anche i componenti strutturali metallici, vale a dire elementi prefabbricati
in serie o su specifico progetto e realizzati al
fine di essere incorporati in modo permanente
nell’opera.
la EN 1090 è la norma armonizzata al Regolamento CPR per il prodotto “componente strutturale metallico”.
I principi di cui sopra dovrebbero aiutare a rispondere alla domanda iniziale: “...la EN 1090, chissà
che non tocchi anche a me”.
Dovrebbe bastare, infatti, il seguente esercizio.
Una volta noto il paese e l’opera cui è destinato il
prodotto da realizzare, è necessario rispondere ai
seguenti quesiti.
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Nel paese di destinazione l’opera in questione è regolamentata come “opera di costruzione”? Il prodotto in questione è destinato a essere incorporato in modo permanente nell’opera? Il prodotto in
questione si configura come componente strutturale metallico (di acciaio o alluminio) ricadente nel
campo di applicazione della EN 1090?
Nel caso la risposta a tutte le domande di cui sopra
sia affermativa, il componente in questione deve
essere realizzato in conformità al Regolamento
CPR e quindi alla EN 1090. Se anche una sola delle
domande trova risposta negativa, il componente
non va marcato CE.
Pur non volendo entrare in alcun modo in aspetti
legali, appare evidente come i termini contrattuali
cui il Fabbricante deve attenersi siano determinanti. Le risposte alle domande di cui sopra, infatti,
dovrebbero arrivare proprio dal contratto; non si
sottovaluti il fatto che gli aspetti contrattuali sono
anche di natura tecnica.
E se i componenti strutturali non fossero realizzati
in conformità a uno specifico progetto e nell’ambito di un’opera ben definita? Ad esempio componenti a “catalogo”, come travi saldate di acciaio
strutturale EN 10025, con sezione a “doppio T” di
determinate dimensioni e spessore?
Nella fase di realizzazione il Fabbricante non ha un
committente e tanto meno un contratto cui riferirsi, mancano quindi le risposte alle domande di
cui sopra.
La marcatura CE e la dichiarazione di prestazione
diventano per tanto un concetto di natura “commerciale” per il Fabbricante. Sono necessarie solo
se il Fabbricante intende vendere il proprio prodotto in un contesto regolamentato per “opere di
costruzione”.
Sarà quindi, il Fabbricante delle travi a decidere in
autonomia se essere pronto o meno a soddisfare
il mercato di riferimento con la marcatura CE in
accordo al CPR. Va da sé che produrre le suddette travi in conformità al CPR renderebbe tutto più
semplice per il Fabbricante.
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Come si può notare questa stessa dissertazione si
è dilungata molto sul “chi si e chi no”, ma ancora
nulla sul come applicare la EN 1090.
Vale la pena sottolineare che tra le varie attività
propedeutiche alla marcatura CE, il Fabbricante
deve dimostrare di adottare (e ottenerne la certificazione da parte di un organismo notificato) un
adeguato processo di “controllo di produzione in
fabbrica”.
Vale a dire disporre di un’organizzazione aziendale adeguata alla realizzazione di componenti
strutturali metallici conformi alla normativa tecnica di riferimento in termini di competenza del
personale, di attrezzature, gestione dei materiali,
pianificazione e supervisione delle fasi realizzative con particolare attenzione alla saldatura e altri
processi speciali, quali ad esempio verniciatura,
zincatura, etc.
Questo è l’aspetto fondamentale su cui concentrare l’attenzione.
La EN 1090 nelle sue parti 2 e 3 fornisce tutti i
riferimenti tecnici per adeguare la propria organizzazione in tal senso e si pone come strumento
tecnico imprescindibile, non solo e non tanto per
rispondere a requisiti di legge, ma soprattutto per
realizzare componenti strutturali, ovviamente, affidabili, ma soprattutto con processi di fabbricazione ottimizzati e redditizi per il Fabbricante.
Non si esiti quindi a dedicare il tempo necessario ad approfondire le parti 2 e 3 della normativa
(aspetto fondamentale) perché, ciò che fino a
oggi è apparso il problema più ostico (EN 1090
si, EN 1090 no), forse non è poi di così difficile
soluzione.
L’argomento non si esaurisce certo qui, molto
ci sarebbe ancora da approfondire, ma come si
dice in questi casi, chi ben incomincia è a metà…
dell’opera.
Dott. Ing. Stefano Morra
Direttore Tecnico IIS CERT