DEA - Consob

Workshop sulle Misure di Livello 2 Workshop
sulle Misure di Livello 2
della MiFID II/MiFIR
/
L di i li d i M
La disciplina dei Mercati
i
Isadora Tarola
Responsabile dell’Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato
CONSOB
14 Luglio 2014
* Le presenti slide rappresentano una sintesi delle principali tematiche contenute nei documenti ESMA di
consultazione sulle misure di Livello 2 MiFID II/MiFIR. Errori e imprecisioni sono imputabili esclusivamente agli
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autori.
Agenda incontro 14 luglio 2014
1. Algo‐trading e High Frequency Algorithmic Trading Technique
2 Order‐to‐Trade Ratio (OTR) 2. Order‐to‐Trade
(OTR)
3. Tick sizes
4. Sistemi e controlli
per le trading venue e le imprese di investimento
5. Direct Electronic Access (DEA)
6. Transaction reporting
7 M k t
7. Market making
ki strategies
t t i & Market making
&M k t
ki schemes
h
2
5. Direct Electronic Access (DEA)
(Art 4(1)(41) e Artt 17 e 48 MiFID II)
(Art. 4(1)(41) e Artt. 17 e 48 MiFID
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Direct Electronic Access (DEA): definizione (1)

FFunzionalità attraverso la quale un membro/partecipante al mercato permette ad altro soggetto i
li à
l
l
b /
i
l
d l
di utilizzare il proprio codice identificativo in modo tale da consentirgli l’immissione di ordini direttamente nella piattaforma di mercato

DEA include entrambe le fattispecie Direct Market Access (DMA) e Sponsored Access (SA):
a)
utilizzo del codice identificativo attribuito al membro/partecipante al mercato avvalendosi anche delle infrastrutture dedicate messe a disposizione dal membro/partecipante al mercato (DMA)
b) utilizzo del codice identificativo attribuito al membro/partecipante al mercato senza tuttavia prevedere l’utilizzo dell’infrastruttura dello stesso (SA)
Art. 2 MiFID II (regime delle esenzioni)
La direttiva non si applica ai soggetti che negoziano in conto proprio (…), salvo che essi:
(…)
• siano membri/partecipanti di un mercato regolamentato o MTF o usufruiscano del direct
electronic access ad una trading venue o impieghino una high frequency algorithmic trading technique
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Direct Electronic Access (DEA): definizione (2)
• ESMA riconosce la presenza di sistemi utilizzati dagli
investitori/clienti per la trasmissione elettronica degli ordini
• tali sistemi sono divenuti sempre più sofisticati
• i sistemi utilizzati permettono ai clienti/investitori di trasmettere
ordini all
all’impresa
impresa di investimento attarverso interfaccia web‐based
• in quanto tali, appaiono una modalità dell’esercizio del servizio di
esecuzione
esecu
o ed
di o
ordini
d pe
per conto
co to d
di cclienti
e t ((i.e. intermediation)
e te ed at o )
ESMA considera questi sistemi fuori dallo “scope” del DEA nei limiti in cui:
• l’accesso elettronico al mercato è condiviso con altri clienti attraverso un “common connectivity channel”
• non sono
non sono fornite al cliente
al cliente particolari funzionalità in termini di
in termini di capacity e latency
e latency
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Imprese di investimento che offrono DEA (1)
 efficaci
efficaci sistemi e controlli per l’assessment
sistemi e controlli per l’assessment e la due diligence
e la due diligence dei DEA client. Due dei DEA client Due
diligence soggetta a review periodica. Contenuto minimo (funzione anche di status regolamentare e principio di proporzionalità):
 Know‐your‐client
Know your client & anti‐money
& anti money laundering
 Struttura di governance, risk management e compliance
 Analisi degli algoritmi utilizzati (modalità di sviluppo e funzionamento)
 Competenza staff
Competenza staff
 Set‐up operativo
 Allocazione delle responsabilità in caso di errori o azioni da intraprendere
 Situazione finanziaria
S tua o e a a a
 Historical trading pattern/behaviour
 Controlli pre‐trade per attività di algo‐trading svolta dal DEA client
 Monitoraggio
i
i intraday e in tempo reale
i
d
i
l del rischio
d l i hi di credito
di e di
di mercato al quale
l
l
risulta esposto per effetto dell’operatività del DEA client
 Controlli automatici sul superamento dei limiti
 Possibilità
P ibilità di bloccare
bl
automaticamente
t
ti
t o cancellare
ll
ordini
di i del DEA client in casi
d l DEA li t i
i
specifici
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Imprese di investimento che offrono DEA (2)
 Monitoraggio
i
i del cliente
d l li
su base continuativa
b
i
i
 Possibilità di individuare separatamente gli ordini/transazioni dei DEA client da
altri ordini/transazioni
 Assegnazione
A
i
di un unico
i “DEA client ID” per poter
“DEA li t ID”
t gestire/attivare
ti / tti
misure, se i
necessario
 Richiesta a DEA client di assegnare internamente ad ogni singolo algoritmo
utilizzato un identificativo
un identificativo
 Capacità di sospendere le negoziazioni di ciascun singolo DEA client
 Rapporti
Rapporti fra DEA provider e DEA client devono essere regolati da binding
fra DEA provider e DEA client devono essere regolati da binding written
agreement
 DEA provider mantiene la responsabilità di quanto effettuato da DEA client
DEA provider mantiene la responsabilità di quanto effettuato da DEA client
 “Direct electronic access without such systems and controls is prohibited”
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Trading venue che consentono DEA (1)
• LLe trading venue
t di
d
devono avere il controllo sull’offerta del servizio di il
t ll
ll’ ff t d l
i i di
DEA da parte dei partecipanti ai mercati
ESMA prevede due opzioni di policy:
• ESMA prevede due opzioni di policy:
Opzione 1
le trading venue
g
fissano il framework
f
generale che deve essere rispettato dai partecipanti ai mercati e svolgono attività di enforcement
attività di enforcement
Opzione 2
l
le trading venue
di
autorizzano ogni i
i
offerta di servizio DEA dei partecipanti
In ogni caso:
• le trading venue devono rendere note le regole sottostanti il servizio di DEA
• il framework
il framework applicabile deve prevedere come minimo la necessità di applicabile deve prevedere come minimo la necessità di
una precisa due diligence sui clienti
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Trading venue che consentono DEA (2)
I di id i
Individuazione delle condizioni per consentire DEA
d ll
di i i
ti DEA
 Framework pre‐determinato e pubblico per i DEA provider
 Contenuto minimo del framework:
 DEA provider deve avere status di impresa di investimento

necessaria due diligence
d dl
d l
del DEA provider sui DEA client (risorse finanziarie, d
l
(
f
adeguata conoscenza delle regole e dei sistemi da parte del DEA client)
Accordo scritto vincolante fra DEA provider e DEA client
 Accordo scritto vincolante fra DEA provider e DEA client
 DEA provider rimane responsabile per ordini e transazioni eseguite attraverso DEA
 Descrizione dei sistemi di controllo del flusso di ordini attraverso DEA in grado di assicurare orderly trading (controlli pre‐trade e post‐trade e monitoraggio)
 Stress testing periodici
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Trading venue che consentono DEA (3)
Si t i
Sistemi e controlli della trading venue
t lli d ll t di
per consentire DEA
ti DEA
•
Monitoraggio degli ordini inviati al mercato dal singolo DEA client attraverso
p
/p
p
al mercato
il DEA provider/partecipante
•
Capacità di bloccare ordini trasmessi dal singolo DEA client sulla base dello
specifico “DEA client ID” •
Capacità di sospendere o revocare il servizio ai DEA clients dell’impresa di
investimento in presenza di situazioni per le quali il loro accesso può creare
danno al mercato
•
Possibilità di effettuare verifiche, se necessario, sui sistemi di internal risk control dei partecipanti ai mercati
•
Limitare l’offerta del servizio DEA da parte del DEA provider nei casi in cui non vi è da parte dell’impresa di investimento un puntuale rispetto del DEA framework, delle regole del mercato o degli standard tecnici previsti
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La consultazione: questions to be answered
 E’ necessario chiarire ulteriormente le definizioni di DEA, DMA, SA e rispetto a quali aspetti? (Q172)
 Ci sono altre tipologie di attività che dovrebbero essere contemplate dalle definizioni di DE, p g
p
,
DMA, SA? (Q173)
 I sistemi utilizzati dagli investitori/clienti per la trasmissione elettronica degli ordini devono
essere inclusi nello “scope”? (Q174)
 Sono sufficienti gli elementi indicati per individuare i sistemi utilizzati dagli investitori/clienti
per la trasmissione elettronica degli ordini(Q175)
 Valutazione
Valutazione delle disposizioni per i sistemi/controlli delle imprese di investimento:
delle disposizioni per i sistemi/controlli delle imprese di investimento:
• Due diligence su DEA client (Q215‐Q218)
• Controlli pre‐trade (Q219)
• Monitoraggio dei DEA client (Q220)
 Valutazione delle disposizioni per i sistemi/controlli delle trading venue:
• Opzioni di policy (Q252‐Q253)
• Condizioni per offerta servizio DEA (Q254‐Q256)
p
(Q
Q
)
• Sistemi e controlli della trading venue (Q257)
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