Forma giuridica delle imprese

La forma giuridica
delle imprese
Alberto Lolini
Grosseto, 27 febbraio 2014
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Il punto 1 dell’articolo 3 della Legge
689//1981 cita testualmente :
689
Nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
L’articolo
articolo 5 della medesima Legge
689/1981 recita invece :
Quando più persone concorrono in una
violazione amministrativa, ciascuna di
esse soggiace alla sanzione per questa
disposta, salvo che sia diversamente
disposta
stabilito dalla legge.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Inoltre :
Al punto 3 dell’articolo
articolo 6 si legge :
Se la violazione è commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque di un
imprenditore nell’esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o
l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido
con l’autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Appare quindi di fondamentale importanza
individuare il soggetto destinatario di una
sanzione amministrativa (trasgressore
trasgressore), nonché
l’eventuale soggetto solidale (obbligato
obbligato in solido).
solido
Se il problema sembra non sussistere nell’impresa
individuale, diversamente avviene nelle società.
A questo scopo risulta utile un approfondimento
imprese
sulla forma giuridica delle imprese.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Forma giuridica
Per forma giuridica delle imprese si intende la
tipologia d’impresa a cui fa capo l’azienda e le
norme ad essa conseguenti.
Le tipologie possibili sono :
Imprese individuali
Imprese collettive
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Fattori che determinano la scelta
E’ improbabile avere le idee chiare sulla forma
giuridica che si intende assumere, poiché le scelte
effettuate all’inizio possono rivelarsi, in un
secondo momento, inadeguate se non addirittura
antieconomiche.
La scelta della forma giuridica di un’impresa
dipende da diversi fattori come:
Le dimensioni dell’impresa
Il grado di rischio
Dal capitale di cui uno o più soggetti
dispongono
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Importanza del capitale disponibile
Il capitale assume un ruolo fondamentale sulla
scelta della forma giuridica in quanto per
avviare una Società per azioni (S.p.A) occorrono
almeno 120.000 euro (capitale minimo per
costituire una società per azioni).
Costituire una Società a responsabilità limitata
(S.r.l.) occorrono invece 10.000 euro.
Per costituire, invece, un’impresa
impresa individuale o
una società di persone non è previsto alcun
importo minimo.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Forma giuridica dell’impresa
Impresa
individuale
Impresa
familiare
Società di
persone
Società di
capitali
Cooperative
Società semplice
Società responsabilità
Società in nome
limitata
collettivo
Società per azioni
Società in accomandita Società in accomandita
semplice
per azioni
Le principali tipologie di impresa
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Impresa individuale
Nell’impresa individuale è lo stesso
titolare, in quanto soggetto giuridico, a
rispondere di tutte le obbligazioni
derivanti dall’esercizio dell’attività.
Il rischio d’impresa ricade su tutto il
patrimonio personale dell’imprenditore
(responsabilità
responsabilità illimitata).
illimitata
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Impresa familiare
La ditta individuale può assumere anche la
forma di impresa familiare quando, oltre al
titolare collaborano il coniuge e/o i parenti
entro il terzo grado (nipoti) e gli affini
entro il secondo (cognati).
Anche se parte delle decisioni possono essere
prese a maggioranza, la gestione ordinaria
dell’impresa spetta all’imprenditore.
L’impresa familiare rimane quindi sempre
un’impresa di tipo individuale dove il solo
imprenditore risponde delle obbligazioni.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Le Società
Le società sono organizzazioni di persone
e mezzi mediante le quali l’impresa viene
svolta in forma collettiva.
Il nostro ordinamento
categorie di società:
prevede
le società lucrative
e
le società mutualistiche
due
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Le Società lucrative
Il codice civile prevede sei tipi di società
lucrative distinte in due tipologie:
Società semplici
Le società di persone Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società per azioni
Le società di capitali Società a responsabilità limitata
Società in accomandita per azioni
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Le Società mutualistiche
La società mutualistiche sono invece distinte
in :
Società cooperative
Società di mutua assicurazione
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Le Società di persone
Nelle società di persone i soci (ad eccezione
dei soci accomandanti in una s.a.s)
rispondono illimitatamente e solidamente
alle obbligazioni sociali (art. 2267 c.c.) sia
che abbiano origine da un contratto, sia che
abbiano origine da un fatto illecito o
qualunque altra fonte.
Nelle società di persone ogni socio,
illimitatamente responsabile, salvo diversa
disposizione del contratto sociale, è
amministratore della società.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società semplice (S.S.)
La costituzione della società semplice (s.s) è
improntata a regole e criteri di massima
semplicità.
Tale tipologia di società è riservata a tutte
quelle attività economiche che non siano
qualificabili come commerciali.
La sfera di applicazione delle società semplici
può estendersi pertanto all’esercizio di
attività diverse da quelle meramente
commerciali quali:
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Attività agricole : con alcune limitazioni in quanto la
società non può avere ad oggetto
sociale il mero godimento di beni,
ma l’esercizio comune e concreto
dell’attività economica.
Attività di gestione : l’art. 29 della Legge n. 449/1997
di immobili
ha previsto la trasformazione in
società semplici di società commerciali aventi per oggetto in
via esclusiva la gestione di beni
immobili non strumentali per
l’esercizio dell’impresa.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Attività professionali : società volta alla fornitura di
servizi interdisciplinari, in
settori più svariati nel campo
delle attività professionali.
Hanno per mero oggetto
sociale una attività liberoprofessionale.
Nelle società semplici, come nelle società in nome
collettivo, la responsabilità dei soci è illimitata
anche se possono essere esclusi, con apposito patto,
soci che non hanno potere di rappresentanza.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Nelle società in nome collettivo (s.n.c.) tutti i
soci rispondono solidamente e illimitatamente
alle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).
Ogni società in nome collettivo deve avere un
nome o ragione sociale contenente almeno un
nome dei soci e la sigla s.n.c. (art. 2292 c.c.)
In questo tipo di società tutti i soci sono
responsabili in modo illimitato e solidale.
Se il contratto sociale non dispone
diversamente tutti i soci sono disgiuntamente
amministratori della società.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società in accomandita semplice (s.a.s.
(s.a.s.))
La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una
variante della società in nome collettivo
caratterizzata dall’esistenza di due categorie di
soci :
Soci accomandatari
che rispondono
solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali e sono amministratori della società
Soci accomandanti
che rispondono
limitatamente alla quota conferita e che non
possono compiere atti di amministrazione ma
possono prestare la loro opera nell’impresa.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società in accomandita semplice
La ragione sociale di una società in accomandita
semplice deve contenere almeno un nome di uno
dei soci accomandatari e la dizione S.a.s.
L’accomandatario il quale consente che il suo
nome sia compreso nella ragione sociale perde il
beneficio della responsabilità limitata e risponde
illimitatamente e solidamente con i soci
accomandatari per le obbligazioni sociali
L’amministrazione della società compete solo ai
soci accomandatari.
accomandatari.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Le Società di Capitali
Le società di capitali si configurano come
organizzazioni di persone mezzi per
l’esercizio di attività produttiva, dotate di
piena autonomia patrimoniale; ossia delle
obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo capitale.
Il socio gode di responsabilità limitata al
capitale conferito, non assumendo alcuna
responsabilità personale per le obbligazioni
sociali
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società per azioni (S.p.a.
(S.p.a.))
La società per azioni è una società di capitali nella
quale le quote di partecipazione dei soci sono
rappresentate da azioni. Nella S.p.a. il patrimonio
sociale resta distinto da quello dei soci.
La S.p.a. si costituisce con atto pubblico e si
compone di due documenti:
Atto costitutivo che contiene il nome dei soci, la
denominazione e la sede legale, l’ammontare del
capitale, il numero e valore delle azioni, ecc.
Lo statuto in cui sono definite le norme di
funzionamento della società, amministrazione, ecc.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società per azioni
L’amministrazione della società può essere affidata
a una sola persona (amministratore unico) oppure,
l’ipotesi più comune, a più persone , in tal caso
formano il consiglio di amministrazione.
Agli amministratori compete la gestione della
società.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società in accomandita per azioni (S.a.p.a
(S.a.p.a
La società in accomandita per azioni è una società
capitali dotata di personalità giuridica. Il capitale
sociale è suddiviso in azioni ed è caratterizzata da
due categorie di soci:
Soci accomandatari : amministratori di diritto che
rispondono solidalmente ed illimitatamente delle
obbligazioni sociali.
Soci accomandanti : rispondono nei limiti del
conferimento e non possono amministrare la società
Alla S.a.p.a. si applicano tutte le norme dettate per
la società per azioni, con alcune modifiche dovute
alla presenza di soci accomandatari.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
La società a responsabilità limitata è il modello di
società più diffuso per lo svolgimento di attività
commerciali; i soci rispondono per le obbligazioni
sociali nel limite del capitale sottoscritto.
L’atto costitutivo si compone di due documenti,
l’atto costitutivo e lo statuto, sulla falsariga delle
S.p.a.
Nelle S.r.l. il capitale sociale non può essere
suddiviso in azioni ma sarà caratterizzata da
“quote”.
Gli amministratori gestiscono la società. Se
l’amministratore è uno solo si dice unico, altrimenti
si ha il consiglio di amministrazione.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Le Società Cooperative
La formulazione originaria del codice civile
prevedeva che le società cooperative potessero
costituirsi sia a responsabilità limitata che
illimitata.
In base al nuovo art. 2558 c.c., nelle soc. coop
per le obbligazioni sociali risponde solo la
società con il suo patrimonio e quindi scompare
tale differenza.
Per essere riconosciuta come cooperativa, la
società deve ottenere l’iscrizione all’albo delle
cooperative.
L a forma giuridica delle imprese
Alberto Lolini
Le Società Cooperative
La diversità degli scopi distingue le cooperative
e le raggruppa in settori o aree di attività
secondo le finalità perseguite ed il settore
economico che impegnano.
Esistono diverse tipologie di cooperative:
cooperative di credito, coop. di consumo,
coop. di produzione e lavoro, coop. sociali,
coop. agricole, coop. di trasporto, coop
editoriali, coop. di edilizia.
Per le obbligazioni sociali risponde sempre la
società con il proprio capitale.
capitale.
Alberto Lolini
L a forma giuridica delle imprese
Grazie dell’attenzione