La forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Grosseto, 27 febbraio 2014 Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Il punto 1 dell’articolo 3 della Legge 689//1981 cita testualmente : 689 Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese L’articolo articolo 5 della medesima Legge 689/1981 recita invece : Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente disposta stabilito dalla legge. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Inoltre : Al punto 3 dell’articolo articolo 6 si legge : Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Appare quindi di fondamentale importanza individuare il soggetto destinatario di una sanzione amministrativa (trasgressore trasgressore), nonché l’eventuale soggetto solidale (obbligato obbligato in solido). solido Se il problema sembra non sussistere nell’impresa individuale, diversamente avviene nelle società. A questo scopo risulta utile un approfondimento imprese sulla forma giuridica delle imprese. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Forma giuridica Per forma giuridica delle imprese si intende la tipologia d’impresa a cui fa capo l’azienda e le norme ad essa conseguenti. Le tipologie possibili sono : Imprese individuali Imprese collettive L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Fattori che determinano la scelta E’ improbabile avere le idee chiare sulla forma giuridica che si intende assumere, poiché le scelte effettuate all’inizio possono rivelarsi, in un secondo momento, inadeguate se non addirittura antieconomiche. La scelta della forma giuridica di un’impresa dipende da diversi fattori come: Le dimensioni dell’impresa Il grado di rischio Dal capitale di cui uno o più soggetti dispongono L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Importanza del capitale disponibile Il capitale assume un ruolo fondamentale sulla scelta della forma giuridica in quanto per avviare una Società per azioni (S.p.A) occorrono almeno 120.000 euro (capitale minimo per costituire una società per azioni). Costituire una Società a responsabilità limitata (S.r.l.) occorrono invece 10.000 euro. Per costituire, invece, un’impresa impresa individuale o una società di persone non è previsto alcun importo minimo. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Forma giuridica dell’impresa Impresa individuale Impresa familiare Società di persone Società di capitali Cooperative Società semplice Società responsabilità Società in nome limitata collettivo Società per azioni Società in accomandita Società in accomandita semplice per azioni Le principali tipologie di impresa Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Impresa individuale Nell’impresa individuale è lo stesso titolare, in quanto soggetto giuridico, a rispondere di tutte le obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività. Il rischio d’impresa ricade su tutto il patrimonio personale dell’imprenditore (responsabilità responsabilità illimitata). illimitata L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Impresa familiare La ditta individuale può assumere anche la forma di impresa familiare quando, oltre al titolare collaborano il coniuge e/o i parenti entro il terzo grado (nipoti) e gli affini entro il secondo (cognati). Anche se parte delle decisioni possono essere prese a maggioranza, la gestione ordinaria dell’impresa spetta all’imprenditore. L’impresa familiare rimane quindi sempre un’impresa di tipo individuale dove il solo imprenditore risponde delle obbligazioni. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Le Società Le società sono organizzazioni di persone e mezzi mediante le quali l’impresa viene svolta in forma collettiva. Il nostro ordinamento categorie di società: prevede le società lucrative e le società mutualistiche due L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Le Società lucrative Il codice civile prevede sei tipi di società lucrative distinte in due tipologie: Società semplici Le società di persone Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società per azioni Le società di capitali Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Le Società mutualistiche La società mutualistiche sono invece distinte in : Società cooperative Società di mutua assicurazione L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Le Società di persone Nelle società di persone i soci (ad eccezione dei soci accomandanti in una s.a.s) rispondono illimitatamente e solidamente alle obbligazioni sociali (art. 2267 c.c.) sia che abbiano origine da un contratto, sia che abbiano origine da un fatto illecito o qualunque altra fonte. Nelle società di persone ogni socio, illimitatamente responsabile, salvo diversa disposizione del contratto sociale, è amministratore della società. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società semplice (S.S.) La costituzione della società semplice (s.s) è improntata a regole e criteri di massima semplicità. Tale tipologia di società è riservata a tutte quelle attività economiche che non siano qualificabili come commerciali. La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi pertanto all’esercizio di attività diverse da quelle meramente commerciali quali: Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Attività agricole : con alcune limitazioni in quanto la società non può avere ad oggetto sociale il mero godimento di beni, ma l’esercizio comune e concreto dell’attività economica. Attività di gestione : l’art. 29 della Legge n. 449/1997 di immobili ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi per oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali per l’esercizio dell’impresa. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Attività professionali : società volta alla fornitura di servizi interdisciplinari, in settori più svariati nel campo delle attività professionali. Hanno per mero oggetto sociale una attività liberoprofessionale. Nelle società semplici, come nelle società in nome collettivo, la responsabilità dei soci è illimitata anche se possono essere esclusi, con apposito patto, soci che non hanno potere di rappresentanza. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società in nome collettivo (s.n.c.) Nelle società in nome collettivo (s.n.c.) tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente alle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Ogni società in nome collettivo deve avere un nome o ragione sociale contenente almeno un nome dei soci e la sigla s.n.c. (art. 2292 c.c.) In questo tipo di società tutti i soci sono responsabili in modo illimitato e solidale. Se il contratto sociale non dispone diversamente tutti i soci sono disgiuntamente amministratori della società. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società in accomandita semplice (s.a.s. (s.a.s.)) La società in accomandita semplice (s.a.s.) è una variante della società in nome collettivo caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci : Soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e sono amministratori della società Soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita e che non possono compiere atti di amministrazione ma possono prestare la loro opera nell’impresa. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società in accomandita semplice La ragione sociale di una società in accomandita semplice deve contenere almeno un nome di uno dei soci accomandatari e la dizione S.a.s. L’accomandatario il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente e solidamente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali L’amministrazione della società compete solo ai soci accomandatari. accomandatari. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Le Società di Capitali Le società di capitali si configurano come organizzazioni di persone mezzi per l’esercizio di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale; ossia delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo capitale. Il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società per azioni (S.p.a. (S.p.a.)) La società per azioni è una società di capitali nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. Nella S.p.a. il patrimonio sociale resta distinto da quello dei soci. La S.p.a. si costituisce con atto pubblico e si compone di due documenti: Atto costitutivo che contiene il nome dei soci, la denominazione e la sede legale, l’ammontare del capitale, il numero e valore delle azioni, ecc. Lo statuto in cui sono definite le norme di funzionamento della società, amministrazione, ecc. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società per azioni L’amministrazione della società può essere affidata a una sola persona (amministratore unico) oppure, l’ipotesi più comune, a più persone , in tal caso formano il consiglio di amministrazione. Agli amministratori compete la gestione della società. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società in accomandita per azioni (S.a.p.a (S.a.p.a La società in accomandita per azioni è una società capitali dotata di personalità giuridica. Il capitale sociale è suddiviso in azioni ed è caratterizzata da due categorie di soci: Soci accomandatari : amministratori di diritto che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. Soci accomandanti : rispondono nei limiti del conferimento e non possono amministrare la società Alla S.a.p.a. si applicano tutte le norme dettate per la società per azioni, con alcune modifiche dovute alla presenza di soci accomandatari. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Società a responsabilità limitata (S.r.l.) La società a responsabilità limitata è il modello di società più diffuso per lo svolgimento di attività commerciali; i soci rispondono per le obbligazioni sociali nel limite del capitale sottoscritto. L’atto costitutivo si compone di due documenti, l’atto costitutivo e lo statuto, sulla falsariga delle S.p.a. Nelle S.r.l. il capitale sociale non può essere suddiviso in azioni ma sarà caratterizzata da “quote”. Gli amministratori gestiscono la società. Se l’amministratore è uno solo si dice unico, altrimenti si ha il consiglio di amministrazione. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Le Società Cooperative La formulazione originaria del codice civile prevedeva che le società cooperative potessero costituirsi sia a responsabilità limitata che illimitata. In base al nuovo art. 2558 c.c., nelle soc. coop per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e quindi scompare tale differenza. Per essere riconosciuta come cooperativa, la società deve ottenere l’iscrizione all’albo delle cooperative. L a forma giuridica delle imprese Alberto Lolini Le Società Cooperative La diversità degli scopi distingue le cooperative e le raggruppa in settori o aree di attività secondo le finalità perseguite ed il settore economico che impegnano. Esistono diverse tipologie di cooperative: cooperative di credito, coop. di consumo, coop. di produzione e lavoro, coop. sociali, coop. agricole, coop. di trasporto, coop editoriali, coop. di edilizia. Per le obbligazioni sociali risponde sempre la società con il proprio capitale. capitale. Alberto Lolini L a forma giuridica delle imprese Grazie dell’attenzione
© Copyright 2024 ExpyDoc