Variante semplificata/parziale

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II iPIEMONTE
Direzione Programmazione Strategica,
Politic/ic Territoriali ed Edilftia
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Associazione Regionale del Piemonte
piazza Palazzo di Città n I
10122 TORINO (TO)
Oggetto Riscontro a nota prot. n I del 7 gennalo 2014:
Quesito in merito art 17 bis Ir 5611977 e sm’.
C n I 0 a sopra chia ata s c ede di specificar ‘a ii it pp cat v de Ia ar a te sempl ficata
cui all a 1 1 bis flrodott ne a Ir 56/1977 dalfr Ir 3/20 3. La questione posta athena a! dubb o sa tale
innovative istituto di fatto possa avere un ambito applicative limitato solo alle stesse materie prey/ste dall’art
I 7 con ma pa Ia ariarti pa zial
NeIia nota i argomenta su tale aspetto suila base delie seguenti considerazioni
anche Ia variante parziale e una fattispecie di variante semplificata
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produttiva: pertanto a scelta della proceaura semplificata é neila sussistenza dci presuppost
determinati dalla norna medesima e non nell oggetto della modifica urbanistica di valenza limitata
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In merito alla questione posta, Si ribadisce che:
larticob 17 delIa legge regionS n 5611977 discipline, ormai da tempo Ia procedure relativa
all approvazione della vanante urbanistica cosiddetta parziale
Per i smi contenuti tale variante e di competenza esclusivamente comUnale, non e condivisa della
Regione con I approvazione e nemmeno e sottoposta a controllo successivo, e di competenza della
Provincia Ia valutazione sulle condizioni dl classificazione come parziale della variante. sul rispetto del
relatlvi parametri prescrittl e sulla compatlbilita con I plani sovraordinati e II contrlbuto in caso di attlvazione
del processo di valutazione ambientale strategica.
II procedimento della vanante urbanistica semplincata é stato prevlsto del Ieglatom pmontese
con Ia legge reglonale 25 maizo 2013, n. 3, In occaslone della recente riforma urbanistica reglonale al fine
di consentire in manlera plO agevole l’adeguamento dello strumento urbanistico vigente quando II Comune
ha Ia necessitâ di procedere ella realizzazione di un progetto edillzio corisentito secondo norme di settore
nazionali e reglonali, quail queue richiamate del commi 2 a 6 deii’articoio 17 bis.
Obiettivo di tale norma e stato quello di assicurare aO’ordinamento piemontese Ia disposizione
urbanistica the assicurl sempilficazione, certezza e celerité a queue procedure che, in relazione al casi in
ease specificati, possano dsultare incerte o eccessivamente gravose, fomendo Ia soluzione
procedimentalizzate ella porzlone dl dilevo urbanistico del plO amplo procedimento dl approvazione del
reiatlvo progetto; Ia conferenza dl servizi, come disciplinata dalla legge n. 24111990, è state ritenuta Idonea
per ii raggiungimento di tale obiettivo.
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Pertanto, deve essere chiaro die Ii procedimento della conferenza di servizi delrarticolo 17 bis
prevede Ia partecipazione del Comune, delia Provincla e delia Regione per lesame e i’approvazione delia
variants semplmcata con un sistema di mob e responsablilti tra gil End convocati che non puo in aicun
modo confondersi con i’ procedimento dl approvazione delia iarlante parzb .ifatb, oltre agh aspetti
sopra evldenzlati, si puô ancora nievare come:
i’approvazione delia variante parzlaie non coinvolga in aicun modo Ia Reglone,
neii’artlcolo 17 ii ruoio delia Provincla ala ben diverse da quello svofto neii’ambito delia conferenza
di servizi di cul aii’articolo 17 bis.
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stint ‘alut
e
Nina..
Triftro