c0\!llY1*l-:11 I) 1.

TRATTATO
Dl
DIRITTO c0\!llY1
* l-1:1I)1..CIALE :, 18
CESARE
VIVANTE
*
Volume 1.
LE PERSONE
Le leggi 0 gli nf4i commercinli. - Gli atti di commercio. - 1
commorcinnti. - Le ditte. - I,mnrchi di fal,brica. - Le
insegne. - La contal)ilitib c o m m e r c i a l o . - 1 rappresentanti. - 1 mediptori. - Lo sociotir- commerciali in nome
collettivo, in nccomandita e anonime.
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TORINO
F RATELLI
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ROMA
BOCCA EDITORI
S’JCCURSkLI
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D E P O S I T I
MIXGINA
WVYI
1893
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V i a Cerretani,
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CATANIA
s Maria II Ro,.. ‘1
(N. Cwd,)
:
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PItEFAZIONE
rnorkumÀ
LWTbXARIA
E’irenze, Tipogatia di Egisto Uruscoli, Via dcll’Anyuillara, 18.
1 libri che furono pubblicati finora sul codice di commercio continuano per lo piu a discutere In bonta delle
dottrine e delle norme che vi furono accolte, trascinando
seco il guscio dei lavori preparatori da cui quel codice e
uscito. Io ho invece considerato come chiusa questa fase
polemica, e incominciando spesso ove quei libri finiscono
tentai di costruire il sistema del diritto vigente quale e
per la forza delle leggi c delle consuctutlini che ci governano. Ho tenuto anche la mia critica nei limiti di questo
sistema, poiche mi sono contentato di notare le discordanze delle nostre leggi c la loro insufFIcienza n raggiungere gli intenti voluti dal legislatore. Ne credetti, procedendo in questa cauta maniera, di venir meno al mio
scopo scientifico, perche non si possono riformare le leggi
se non si conosce tutto il sistema del diritto vigente e non
si scoperse tutta la virth dei principi che esso comporta
e che pub trasmettere alla legislazione dell’avvenire.
Per esporre la disciplina giuridica dei vari istituti reputai necessario di seguire il Alo storico del loro svolgimento spiegando poi ampiamente qual’ è la loro figura
nel diritto presente. La giurisprudenza, cui si suole attingere quasi in modo esclusivo, mi parve una fonte insufficientc poichè essa ritorna per lo piu alle stesse questioni e
lascia nell’ombra molti aspetti di ogni istituto. Chi si contantu
di quella fonte si espone a due guai: risolve questioni
giti, dibattute in cui l’avvocato ed il giudice trovano la
strada gi& fatta, e non porge dell’istituto che un’esposizione frammentaria e asimetrica. Per colmare queste lacune e guidare la giurisprudenza non vi ha che un rimedio : studiare la pratica mercantile dominata com’ 13 da
grandi leggi economiche, facendo dello studio del diritto
una scienza di osservazione. Mai come oggidi questo studio fu piti facile perchk mai i commercianti, italiani e stranieri, per estendere la loro clientela, furono Cosi predighi
di notizie ,c di documenti : ma in generale si rifuggo da
queste inchieste per&& riesce piti seducente il giro dei lunghi ragionamenti che il raccogliere i fatti sistematicamente
per farli parlare, come fu il mio intendimento. Cosi prima di
scrivere delle societa in nome collettivo e in accomandita
consultai nelle cancellerie dei tribunali, a Bologna, a Firenze, a Roma, a Venezia, centinaia di quei contratti, e
nella uniformità di parecchi patti trovai i segni sicuri di un
ordinamento giuridico ed economico ben piu vigoroso, piir
cauto c completo di quello dato dal codice a garanzia dei
soci c dei creditori. Cosi nell’esame di un grande numero
di statuti di societa anonime vidi violata la legge e quindi
tkylorai la inettitudine dei tribunali che non sanno sorvegliarnc l’osservanza come dovrebbero. Questo studio mi
convinse della opportunitj di affidare l’approvazione di
qtrclli statuti a un organo giudiziario piu esperto c piu
dotto, come alle Corti d’ appello ; solo allora potremo giudicare con sicurezza della virtu di questa parte dei codice,
di cui pub dirs~che non ha fatto ancora le sue prove per
colpa di chi doveva applicarlo.
Nelle indagini minute, penetranti nell’attivita giuridica
passata e presente, sta il segreto per la formazione di una
scuola mizionnlc del diritto mercantile, ma per formarlo
occorre una legione di lavoratori pazienti c modesti intenti a scoprire la voce dcl diritto che viene su dalle cose.
Sc il mio lavoro potrw guidare i giovani nell’indagine.
delle fonti vecchie e della nuove, un compito da cui non
si trae una grande notorietk ma ben.4 una grande benemerenza, mi parrei di aver dato un esempio assai giovevole all’avvenire dei nostri studi.
C. VIVANTE.
INTRODUZIONE
3 1. - L’ unith
del diritto privato.
Il tliritto commerciale B quella parte dc1 diritto privato che
ha pi~incipalmentc per oggetto tli regolare i rapporti giuridici
che swgono dal1 esercizio tlcl coniuwrcio fra le persone, c fra
queste c l e cose. ISsw romprcndc wiantlio nlcmi isiit.uti prowssllnli e penali che swo csscnzi:~lu~c~nle di diriito pubblico.
l~iirora nb I n wicnzn, ne l a legge sono ricacitc a distinguerc wu un Iaglio netto i rapporti giuridici che devono rngelarsi wllc leggi couiurcwG:~li tla qiiclli c*lw subiscono la disciplina dcllc leggi civili. I l m11irc t l i ronimcrcio rcgoln le piu
rigogliose mmzioni tlcl diritto motlcrno, lbicne di vigorosa fresclirzzn, um p-3’ snprw fin tlovr rsso cslfwln. I n sua nutorilk
bixogun fwc di caso in c a s o IIII:~ tlclicntn riccwn, t o r m e n t o
tlclln wioln c tlrlln rlirin : sinnm r~rnl c*aI~rpO tlcl diritto civile
u in qimllo tlol tlirjtlo comninrciale? si tratta tli un a t t o c i v i l e o d i u n atto di conmrrcio? r In cturslione, cornc? Initc 10
quest,ioni di confini, b spesso piena di tlul,l)i e di gki. 1,’ auto.
nomin. del diritto con~nKwinlc che sorse spontaneamente quando
i commercianti fornmvnno un ortline distinto di cittadini scmbrs u n nnncïoiiisnio oggidi in clli pIi atti di cwimercio si eser-
.
3 1. -
L’ LiXlTÀ DEL DIRITTO P R I V A T O
5
non v’era nf? poh ii6 bisogno per un diritto speciale al com’
nicrcio (3) ».
Nd grnndc t urhanwnto che segui la CI~M.T di Roma il
p o p o l o libclo tlrll~ citt5 f*rrci> forza e difcsn nai vincoli di as. .
fW3Rz1011f~ : Ic dr7 ssi f*IiC si s e n t i v a n o legate da colIiuni i n t e r e s s i
s i . ri1lnirwO cnt.~w 1:t socict8 turbnt dn sopchioric d i o g n i
spccic per flifcn~lfmi c f a r s i qnando 80 n e porgeva il d e s t r o
s»vcl,c.lliail.ic.i alla loro wltn. Anche i mercanti, i banchieri, gli
intlnsti*i;tli si Iinii*fx10 in collegi, in corporazioni sempre piti vaNlc e iaboKli0 oi~fliri:rlf~. ( 4 ) E s s e flivcnncro n 1Jcw0 :L poc0 doviziosc: f> I)cAciiti fww Io aliwiann Ir! insigni loro sodi, c si conquislnrorif~ il f l i rii10 f l i i~yq~I:irP fin SB i p-opri iritwwsi r) q u e l l i
tlei sof’i. l~:ssc ]w~~si~flfx:ino ]w m e z z o i l e i l o r o 1lf~ici:ili alle fiere,
a i Inwf3ii, c ne stnlJilivan0 g l i ordinnincnti ; in:tntencvano la
sicurcszi flf4lc vi,, e lf: miglioravano; n~ai~davar~~J consoli all’CsICr0 pei’ lw0tffg~crc i s0fG ; coml~ivnDn uflif*i di pifA& r e l i giosa r fivilr, sf~f~f~oi~i~f~i~~lo i pf)vcri, gli infermi, i soci fleril~Jati ;
a~fwalio iiii patrimonio iminolJiliarc’u iin fonflaco prr la cuslodia
ddle lncbrfi. Allrt slw~ snpplirano coi 1ribnli flci soci, coi dazi,
coi pcfklggi, coi rcflditi della pubblica pesa, colle mlilte~ coi doni.
L’ortIi 11:t IIWI~O tlrlla c«rprazionc imit6 c~~wllo tlclla cit& A
capo vi W:IIIO IIIUJ o piil consoli, che duravano in uRicio un anno
0 IIII sc?~iw?Sll~C, quintIi IIn f~fwsiglio dei Incrcxrlti piti a n z i a n i
s<:r!ll.o fl:lll’:lssrllll,Ic:l
g4~riCrnlc tici sof*i. OyG f*fuiwlc nnl pigliare
(3) UoldnelmlQt, b’nioer.dparh. Slullgart, 1891, pag. 83, 84. Si direbbe
vcrit& delle coso ohbia ponto 1’ inpigne gi~~rcconsnlto in contraddizione,
s e d o p o RWI riclmwxiltto In niugolare a t t i t u d i n e del diritto civile di Roma a
regolare In materia rommorriale ; - se dop0 aver dimo.3trnto eon vivi colori
(p. Mi) cha wltnnto d0po In woperta del nuovo mondo il commercio raggiunse
e snperij I’artonsiono o In perfezione di q~wllo fiorente nei primi oecoli di
Homn imlwi:slc ; - RQ dopo nvor nfhrnlnlo che il diritto commerciale del
medio evo propredelldo dovette ritornare al diritto classico di Roma; conclude cr1 ritenere che 1’ odirrnn nutonomia del diritto commerciale costit u i s c a u n a c o n d i z i o n e favorevolo pel RUO progresso (p. il).
( 4 ) Sello c o s t i t u z i o n e delle c o r p o r a z i o n i d ’ a r t i e m e s t i e r i T. Latte+ II
d i r i t t o commemirrlc nella lqislazione statutarin delle cit!? italime, S i o s.,
M i l a n o j884; - Laite+ Studi di Jiriflo s t a t u t a r i o , id. 1887; - Lastlg,
Entwichelungsux~e und Quelleta des IIandelsrechts, 1877 ; - Lnstig, M a r cknrechl und Zeiehenreqisler, Hallo f890 e più completamente di tutti GO!dachmidt, Universalgesch. 8. 7 .
che la
.
.
I
cj
1. -
7
L’ UNITÀ DBL DIRITTO PRIVATO
:~vmnno trionfkto, a scapito della giustizia, gli intere&
individuo 0 tlcll’ni~tc : Ina, in nessun tempo, jicmmeno nei
spesso
tli Ill1
l.enipi classici di Holiin,la vita c la lcgislazionc si comunicarono così
rcil~iilaincntc 10 loro iiifliienzc, c mai lil tanto ahbrcvir1t.a la (lishnza
crllc solitmicntc SCp:Itx i l
A11(*11c:
10
wlouic
c
diritto
IC
d i r i t t o prolcssic~l,:llc.
(tilestO
Van0 alci111i w1ii1iicrcianti.
lwrnzionc
(Ire
]i:itri:i.
d:tlln esjgc,Ihzc reali.
divcnne1~o
centri apcrosi di
tlclh liatrin
Ov1Inr]1lc fiwri
risiede-
nwlrc p o c h i , essi li~rmav;lno u n a ccr-
:iIiiirrinisli7il:~ d;i consoli~ per lo ]Ji<I s c e l t i cLq]]n InacJilc.ti f*c,IIs~Jli,
iriicI~I1:izioII:1li
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pei pïivilcgi ottcn11ti
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li)l*Z;l tldl’ ;trItii, csni~c~ii:ivnr10
t]is~i]JliiInre C gi111liziari~l
cwnc~iI1:itliiii
positivo
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i1c:llc controvc1*sic
trattnt.i
1111’ riutoritj
rncratntili
tici loro
1’ tlogli sl1.n riichi*i (h: riccbr1*cv:r IIo ;I 1 loIy1 giu&zicJ
;
wsicclii: xIi(~llr\ di (IlliL sc3tIll’i I11I:i lliiova tiblitc t l i tlii*itto, moii IJll~~lI:1 ]laI*ln sul d i r i t t o
tlcllatu
;ht,tcr.Xi:i11ic:r1ti
l~i~~p~i
lwr
tICIh
m:itlrc patria,
ma con
l a
novita tici cisi c per le influenze
pii1 i1i1nic~li:ile tlcl tlirilto strnrriero
(5).
.~ltl*o ceiitl’o ~~~woso di qi1estcJ .diritto ]wJtèssion:1le, scmprc
pii1 1l11i(iJ1~i11~~, liiiwi~1 tIal sccwlo XII a l X V I
qucllc tli l~r:1win.
gnore
IC fiere, spcrinlmente
A g l i iifficiali die v i erano prcpcsti ilal s i -
tlclla tcrr.2 (111;1itros clcs foires, tustodcs niintliunrum)
concetluta per lo pi i1 piena
giurisdizione
era
su t,utt.c le controver-
1.0 c~~~i1s11nt1itlini 3wollr: irl c~iicllc fhc,
iwl Ioidi licwo Illi tlotiiicilio wml~hrio per tutt0
i l wiiliii~wio tl’ I~~iiix~l~:~. IIII ~YVI~I~~ :ilJilii:tlc ]w la c:orwlnsiorw
c Ia licliiitl:ii.icuie (Ichli ;illh~i, coi~li~il~iiir~or~o gyl nhncnlc iI. ]‘P“f’C.s i c
che
cl14: v’ iiisoi~~w:i110.
fi~ri~~:~.i’o~lo
zionaw il tlirilio tli ~~:11iil~io, a t11tcl:cix
l a cii~c~ol:izionc tlcllc merci
( a r t . 7O!j votI. dv.), ;i ~lilf~urtlcr~c~ 1’11s~) tli l1:wcpgi:ii~c i c71riti col mezzo
(li c.oilipctis:izioi,i
lb~~i~io~lidir.
0 :c tiitchre i diritti tici
creditori
COI1 1111:1 ]Jl’~K~e1]lll~:l CW?C:lltiv;l r:l]Jia];l c I~i~OI.0~1 (de ]lOl*:l iri horarn),
i voi bciwfic~i si ~wnliiiliw
miio
più tardi n tiitto il wmmcrcin ( 6 ) .
(0) V. Rota, Storin dalla Dnnche eprimipi di scien.w bnncnrin, Milano, IR85
p. 27; - Nougnier, nes Tribtouzus de Commerce 1 p. i 1 o s.; - Cohn, D r e i
Rechfswissenschrrftliche Vortr+e, Heidelberg, 1888, p. 54 e 8. ; -Smlth, nell’lntrodur. di Joha Ikxln~~ell, p. LXIX e s.; - ma innanzi lutti per la copia e la novità dello indagini C;oltlwhmitlt. nel lilr. cit. p. 194-200; 224.237, e da ultimo nella
Zeilschrifl VOI. X1+ IJie (;c.Fch~ft.sope)-ntion~n auf den Messeri der Champngne~
_.6._..
Q 1. -
L’ UNITA DRL DIRITTO PRIVATO
9
Quando ai trihnnli delle corporazioni swced~ttero i trihnali mercantili, composti con maggiori gnrnnzic, sorvegliati
d a l l o Stato c soggcbti ai giwlizi tl’ nppcllo tlci tri hnali ordin a r i (8), allwi si ffw g&s~lr! In. tci~tlr~lizn :ul :tlhrgnrnc 12
giurisdizione, 12 In. liwflwnto rwisioirr! flcllc Icpgi rnnrrnntili
n e porse, frcc~~~fwto wc:~sion~. Ibstn snglire I n srrie tlclle leggi
che dall’ordinanza francese del :673 si sowedona fino al cOdice
vigente per constntnrc cnme sia cresciuta la sfera d’azione
delle leggi commr?winli. Non solo l’industria piiramente commerciale, intnsa ntl avvicinare wn atti 11‘ intromissione il prod u t t o r e al ronsumairwc Inctlinntc In. compra-rendita c i s u o i
atti accessori tli camlC0, di lrnsp0rl0, tli rwmmissionc, di mediazione, di dcpwito, i11:t Ir: imprcsc m:wif;cttriri, assiciwntrici, cdilizie, bancarie, editrici, 4x1 altre ancora IGxgwxw di credito, di
pl~bbliciti, di nrwwi*osi C wpitli Spawi ITCNY~~~~N~ 1im Icpgc piii
conforme! :ill:L lorrb funxionc spactihfricc irci vodicO ili cornmerci0 (0). AII~IP :tl.ti ibiotlwli c i s o l a t i tlella vifn domcsticn~r:
agricnln fitr0lw ti3wiimti iri quOSta wrrcrltc: i l 1)adrn di f a miglia clw iirrpicg:l i risparmi 1~11’ acquistare una quota od
un’ nzionc! di societi c:nnuncrcinli o In rivcn(lt: prr sopperire ad
urgenti bisogni fn un atto di comnicrcio ., il colono clke per difetto
d i granai dqxktn In suo drrrnlo in IIII Innpnzxirlo pcnornlc f a
un alto di cï~rilllicrc~itr.
Nì! s i c*rctl:t clin i l c*otlic*n cli wmrnnrc~io così proI1to ntl appropriarsi lc lkliove liwtrlr! rcoi~omiche, s i sia Insciato sfiiggire
§ 7,,6,,, 21;- Wnnnrn,Gli atti di commercio, p. lfi-18: - lh3lny, 1 n. 12!3-1300;
- tJolslschmilt,, 2 ed R 42,‘ ; 9 7 pag. 172.- Smit.h, lihr. cit. Introd. LXXXI e a.
R 7 p. iY2. Qwata finzione continna in Inghiltnrra, v. Smith, p. 1 : n @and0 l a
Ze3: mercnforin cessi> di w4.9erc ~ln ramo distinto del diritto ol~l~ligatorio per una
sola classe di persone, uiloro rhe fecero qualche atto regolato dalla medesima
f u r o n o r i t o n u l i commwcianti ~uow1 ihnt oc<. M.
(81 Questa tra~fwmazionc ei compi in tutti gli atati d’Italia nel aecolo
(corao, v. le interenssnti n0tiain r a c c o l t e d a Frnnchi, S’dl~ .9irtrisdirione
mercanh’le i t a Itnlin n. 5 c P., nell’Archirio Giuritlico v o l . SXXVI, faac. i e 2 .
(9) La serio degli atti di cnmmercio B ormai così numerosa che alcuni
codici più recenti dei nostro credettwo più opportuno di non accoglierla, contentandosi di dkhiarare che ri reputa00 atti rii commercio tutti quelli che sono
regolati nel Codice di Comm , o che hanno analogia coi medesimi. Cod. Spagn.
(a. f886) a r t . 2 ; C o d . P o r t . (R. iR88; art. 2 e 3 * e Cir) affinchè posaa liherame:lta allargarsi la sfera del diritto commerciale l .
.<.
-_
12
,
INT~Oi~GiIONP
!j 1.
,
- L’ U N I T À D E L DIllITTO
PRIVATO
13
ritto mercanliic, sctttldicc, rigoroso, r;pcdito, h,a spirato un INOVO
alilo di vita n tan1.i vicl,i istittiti dc1 tlirittrb civili?, cltc, col prc
testo di ltttelarc in propri&. c In saricti~ clei conwnso, itnpediscono in. fhciie citwtinzicmo df4 beni, stl~~lY?t~ta
tlnc:cssitk tlcil:k vita
economtcn.
Qttando in Italia si pq~~rO IA r i f o r m a del v i g e n t e Codicre
d i c o m m e r c i o , i limiti del suo contettittn f33no giit fissati dal
Codice civile, cirr! restavn in vigore. Sn pei coordinare meglio
il conhttto dello nost.re leggi s i f o s s e intrnpresn. corttentyor:tnc?,imcntc 1.2 ri10rtnn d i cnlïninIG, firsc Ia nwessiih dciic, c o s o
nvroldw cYmtlottr, i l \)otcrc> icgisi:it.iv~b :ltl ;t.<wJgiiCrc! ii (‘A>IlCCttc>
codiix tttti(‘o. 4) nlttrnrrn ;L tliscttlnrio. Mn sc l’nrtlito p r o Ihxnn. wslfb clwtsi itt:tvvcililo (lh), ttott tt~~iw:ttti) i t i Itali2 i sepii
sictiri dlc i:i avviamo v~?rso c~ttf?ils fitsintw. C o . 4 l a sopprcssi0nc
dei ‘I’ri htttdi tli crmttncrcio e i:~ progclklln riliu’tti;~ &:I procedim e n t o sommwiq clw dovral~l~c divenire il pwwlimrntir n«twlnin
:wclic pw in c*:tfwe civili, noti sono ccrtn in uuidar~tln do1 codice tli
commcrcio(15), perclic! in. sorto di tiri cntlicc pii> ossct~~ indipendi 11fi
tlcnbc tl:r. qttdin dei gittdici che devono applicarlo. Ma B corto
che n ycstn gttisn è sc0mparsa ttn’ ist.itttziotte che era interessata
n difetdxw qt~~li’arttOnOmia, perchè in essa t r o v a v a l a SM ragionc di csistcrc; che i g i u d i c i o r d i n a r i npplicando promiscitamcwl.c! iI cotliw civile: 0 r~ucilo wmtner’c~:lln, cllt:lsi dl0 stcsW
prnwdintcnl,n, finirnnnn col liwmwsi iin solo criterio per h:i tlnro Ir! cotttrovcrsio c i v i l i c merc~wtili, noti rc~oi:ttc csprcwb
mctttc tlnih ic~q? ; ttrtilh tli ~iitrisl~rittl~~tt~~i, che lwqmw r~ttclln
( 1 4 ) T u t t a v i a qnerta r i f o r m a fu \ivamcnte acc, nnatr nc!ln diacmvkmi
parlamentari dall’on. Indelli con queste parole : q h misura che progrediamo,
i rapporti ginridici ai moltiplicano, shhiamo hiso~ao d’innalxarci nd nfl’ermazioni piG astratte, ee non vopliamo discendere alla legi-laxione d+i cadi, RI
famow nonnullorton wvnelorum onul . . Io wn cwh di r)s9re nn rnpnalore.
c e ritenpn c h e i nortri f i g l i v e d r a n n o ancora nna rihrma nniliestrics pii:
Grande di 1nMe qnelle che s’incontrano nella storia del diritto, che il Codice
di commercio e il Codice civile formeranno nn solo cwpo di leggi, Come
qnelli ehe anno I’espresaione d i u n solo diriltiJ divar~amente esplicato B. S e data della Camera 2t Genn. lfB2 V. Lavori preparatori al Cd. di Comm.
~01. 11 parte 2: p. ‘St. Nella sna risposta il hlinintro di G r a z i a e ~iuotiaia, on.
%nnnrdelll, riconobbe che l’unitir delln legislazione civile, poteva vagheggiar*i
come un alto ideale, id. p. 452
(15) S~crrdoti, contro ctn Codice unico delle obbligazioni, Padova, 189».
.’
14
INTRODUZIONR
s
1. -
L’ UNITÀ DEI. DIRITTO PRIVATO
15
di commercio, che per loro p11c3 essere un att,e di produzione, di
consumo o di prcvidenxa, in rrcdo di arrortirr: molti segni sicnri
che dimostrano il carattere generale tlcllc norme un tpmpo ristrette
al commercio e quindi preannunziano ctuclln fusionn.
Intanto questa separazione del diritto privalo in due campi
6 cagione di gravissimi guai d’indole so&lo c giuridica.
u) Siccome il codice di cnnnnercic) contiene esclusivamente le norme che il commercio, specie il grande commercio,
si B venuto creando per proteggere i propri interessi, così si
costringono tutti i (*iltadini c*hc wntrn{t:lno coi Commcrf+nnli
(art. 54) n subire iim l( ygn dw h I:itin n f;~vorc? di cliicstn cl:kssr.
inflnit2mcnt.e meno niimorosn. Il nns!ro Icgisl:itorc chiamb n cnmpilaro il nimvo cotlko ndi iiitliisl.rinli, i IKI Iidiiwi, g+i :Issicltrntori, i
rappresentanti delle grandi sncict& fcrrnrinrin, IC C:~mc?re di commcrcio, tut.i*ici, nnch CRSC, dc1 grnndo wnrnwrci o, gli llOJlliIli rhn
nella profcssionc, ncll’iriso~rlnrtioii1.o P~:IIIO :II~iirinti :I tliI0ndcrnr! g-li
interessi, e p o i tlissc! ai conswinto~i: wro il cmtlim clan tlcw v:ilfwc
anche per voi. Cosi si 6 subwlinntn l’inleresso di tlìtt,i I cittadini
che ricorrono alle imprcsc ~:~~rrrlnrrciali per nlrtrirsi, per vestirsi
per viaggiare, per :Issicrlrnrsi, per far fruttare i p r o p r i r i sparmi n qlielln dei comtwrcia nti ceIIC wrcnno per professione di
spcculnrc slii b i s o g n i 11dIn propri:1 clif?ntol3. Qiwstc~ wrnrc d i
met.otlo lw. I:I 11.0 (~~IIs:~~~I~:II~I~ tl~!llc v~w sol)cIx~l~icric, c SOIIO tante
<:ho V’IN solo I’~II~IIII~~I tlrll:\ swlt:~. (:osi i titoli :11 port:\torn
scompnrsi v:ii11w .z Iwiwlkic~ rlcll’islitiito cl~~iltellic: dw wstn nssol10 per sCiilIwc d:dl4~l~ldi~f~ tli riit~lwrsarli (art. 5 7 ) . Kwslma
garnnzin ì: c0iw13lr~l,;~ :rlh liAIn mmwqw~~ tli cdrjro rlw dcpnsitnno i Iwo risIi:irilli 1114lc I~:~~rf~Itf~ ; wssiii~:t ai l~0rt:1lori tli obbligaziorii, pwdr~: i l I~Y~ iiitrwcrblcb :rYrcltlw ~1~0lcstntf1 l’iiriprcsn.
Anche g l i assiciirnti dw affit1:1111~ :11lc ColllIraq)ic nssicltrntrici
c0110 cent,irlni:t di rtGliwii i piil I)c)IJiIi propositi di sqwilicio c d i
pi& s o n o i n loro bn lin IMYT~~~ n o n poss011r~ cwrcitnrc nlcun
elllcnce riscontro siilln lr~ro ysiiorir (nrt. 145.) I l cc~~~ritwrcinrito
Cllc vcntlc niwci :tvni~;ilc, tlili~llwc~ E liltci~;ric~ tln cglii Ifbnponsnbilitlt SC i l clioito iiw1 pr~twi:~ r~11ro tliw gicbriii (;irt. 70) (IO) ;
(in) L o nolava vivnnwnto a n c h e i l Rinncài n e l l a Itiaistrr iklinna d i
S c i e n z e G i u r i d i c h e , rol. XI. disp. 33 p. 322, :%2 (8. 1891): l Ln maaaimn
s a n c i t a nell’nrt. .54 del Cod. Ili Comm. ha wgnntn una vera rivoluziono nella
1.
--_-.
10
INTIIODUZIONE
sfera del diritto privato. L’nbhreviamento dei termini per I‘aziono redibitoria,
di cui l’art. 70 del Cod. di Comm., nigniflca un numonto di rigore par l’acquirente, ma insieme uu ammonto di favore per l’alienante. Fo duwpc una
innovazione troppo unilaterale. e 1’ interprete 0 il magistrato non devono corrcre
troppo nel darle interpretazione estensiva. z Anche il Srcerdoti, contro un Codico unico ecc. p. I!), riconosco che vi sono no1 Codice di Comm. delle eRorhitanze per cui davanti nll’interesao profes.nionale pi fecero cedere lo ragioni
dell’nnr~tn 0 del giusto.
(PII) Non avendo iI Cod. di Cwnm. infrcnato l’uro di quento clausole come
fece poi traPporti fwroviari (art. 418) esw sono divenute Ili etile noi contratti
di nolcgpio e nelle polizze di carico.
(21) V. pei cwtrutti di assicurazione Cod. di Comm. art. 824 e Cass. Torino,
3 Die. 1866. 5 Girnyo 168Q: A. hlilnno, 13 hlaggio iF89; Motiit. Trib. 1888,
113, 748: 18W, w’; pei contratti mariltimi l’art. $325; lIci contratti di trasIIorto I’al,t. !I%.
.--
3 1.
17
(22) Cod. Civ. art. 1831 ; Cod. di Comm. art. 41; C. di Torino 14 Die. 1868;
i8RQ, iU : nclln spocio dw coniugi f~lrono condannati a pagare gli
interessi del G “/” per le provviste fatte in on negozio Ano dal giorno in cui
ne ricevettero la fattura.
(23) Cod. di Comm. art. G-M ; ‘iO ; 43; 915 c (t ; v. nncho Cass. Napoli,
$9 Genn., 1867: Fovo 1887, Filo.
(24) Cod. di Comm art. G8, 70, 458, 687, 871.
(25) Cod. di Comm. art. 8X, 877.
(Z(ì) Poichè il Cod. di 1’. C. conaonte nella materie commewiali di proporre
l ’ a z i o n o d a v a n t i I’niitrwitii giiidiniarin del luogo in rlli ftl faltn la IwolnC~~”
e la consegna della mP”cC, art. $11 capov., coti chionqlw faccia un acq~list~r
presso on commcrrinnte PII” ewero ritato d a q~~est’ultimo fuori d e l prop)ia)
domicilio, v. Cass. Roma 2 hl&ggio 1801 ; Monit. (5.5 : nella specie un commerciante citnva il sindaro di un comune n pagargli le lwnvvi=tc fsttc * c r e d i t o
per le scr~olo comunali.
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nBL IHRITTO PIIIVAT~
21
iurnto (~1~ nianca ;d tliriito civile. 1 suoi istiiufi si SVdg~Jno Con
grande piwisione lryicx di tlcdllzioni, il pcnsiaro legislativ0 vi è
tnlto pcìl64r:ito thlh riwrca microscopifa il01 commentatore, ma
l’alito tlclkc vita II:L c*c+nto tli cOrrwc in molti rle’srloi istitnti, che
SCII~~J~~I~~~ III~C osewi lnzioni di scuola. Citiamone qiinlche esempio.
I,‘orqi iiisiuo :I Iiririiiiistrntivo tlclle srrictk civili vi è Cosi m a l
rcgol:~tr~, clw 1;~ Iorrr gestione 0 costretta ad arrestarsi al primo
tliwiilio tlci soci (33) : I;I Incnzionc di opera, che offre tante nuove
wlrlbin:lziruri 1i.a (71 Ibit;Ilc c hvoro, v i i! ahlwn4lonnta all' al+
i l ~lcposilo irrcq~lnrc: v i preritlf:
~~rczz1111f~111~~ III~I nlagistralo;
IIII~~ il)i,itl:k liyir:i C+IO no11 & 111! tlclbosito
ili:
I~llItllo,
inc-apnee
di
I
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parnntii3: c.lii (lclmsit:l i l siln ncllc I):iiwl~c, nc>llO ~‘Rsic d i rislbariiricb ; i! c~1111,i~ntlo Ili pPy10 f! rwo unsi rrrc1l~54o tlallr? tOrrne
soleniri, rhll’ iiItc17c~lItcb c\el giUdicc, clle il credilo reale cui WSO
doVIY!~JlN! sO~'~'OI'I'WC
mSt:1.
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t r a t t o tli v i t a l i z i o ricoul:i nncorn
1iIia voltx tniilo siiIh f1111.:11:1 tlclln. vitii
i fcrripi in cui si giwxava
altrIli tcl1talldo 1:l IJIloWl
~ortiinn, 11Ic3it1~~ opgitli puh csplicnisi
n e l l e piil varie COnll,in a z i o n i c il tliritic, II~>I cic~litorc pnO wwc protetto con gar?llZk
C:lkOl:ltC?
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c9dic0 SI*IISO (li lintf:ll:ine;~
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I’ra i soci, c v;tlq1rro pPr tUttC IC SO-
pii1 flfwibili C rigos i i: PI:I lm;kto, wnrilinndo l a
II,: si;% 1 ’ o~~dto, l a fiu~~w
rlic i l tlii~ilto c~olntirtw~i;llo
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tlisciplinn tlcl contratto di trasporto
rirortl;i. i pO\‘Cri tempi iri c u i IIII;L tlili~cnz:i i m p i e g a v a Otto
g i o r n i tl;i \:c~l1c:zi:i :I lCil*c~llzc! sP l111r vi :ii.riv:iv.z, C WlrllJrti a v e r
sonrinwlii:itc~ t11f~iil13’ ltb I'o1.7.c Irlc~*(*:Lni(~lK? :I I’l’lic::ltc? nl trasporto
tl%sfol~l~~:~ I~olIo i r:kplJwI i stwinli. Si :ivviciiii i l 1IIIovo al vwcliio,
s i ricolitliw;i iI0 I n coi*rTnti tlf~lln vita :illc istiti1zic~ni c i v i l i 0 ‘vetlrcmo rc.A;i w:irsi, ri:r riini;irsi mol1.i istitilt i. CG, per tliktt0 tli
l’iirizioiii, risc*iii:i Il0 (li liiol~ilY PCI' :ItlYdi:i. pi :llJlJ:lll~hi CIUCO1 ’ inorg;ijric*O istitl1to tl~lllc swietk Vivili, li)rul;ctc! s0Vrn u n ardite
i
Tione. S i :tvvic~il1ino :iI tlirittrJ cwnune,
tICIl'
nninlinlstrn-
i Iixmmetrti s c r i t t i IleI
(33) Quosto diT~.tto di tln oigaoismo vitale moltiplica le 8118 perniciole inf l u e n z e sogli isliluli che dnvo~o rogolak per nnnlogin eoll~ regolo deh aocieril civili quali i consorzii d’ irrigazione. di scolo, di bonifica (art. 661 c. civ.).
che ove fossero rrgolati ~1111’esempio dello società anonime potrebbero piti
facilmenta gllndngnnrsi il cwdito ncceasnrio a l l o l o r o grandi opere agricole.
!
/
,
I
$j 1. -
L’ UNITi
D E L
23
thItITT0 PIIIVATO
uella. tttnbrin dei conlratti v;1ntto p e r l a f o r z a d e l l e c o s o , titrsc
in~ottsapevoltnertte. fI’ xcortlo, perchè r i c o n o s c o n o :tll’uso la virtil
<rrre e ilei conhenti e quindi di
leoo
ct-cat-e nortnc gittriflicltr: dia Itnnno forza 0Mdigatwia anche pel
di supplire al silenzio delh
colui che le ignara (35). l’ttttn 1:~ ril’wtnn si ridurrebbe ~1 estentlerc q11ell:i Ilrtrzionf: ctwlik~A’ tlcll’ttso, oin, ristretta n e l l a tttnterh
civile ai wnWatl,i, :L tuttr: le olhlignzioni. E snt% 1111% provvifh
riforma
1’
ttso
clte itott p o t r à Vult~f?~:tl~C
nott
piih
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i l sistcirt:~ legislntivo perchf5
k?ggO,
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apl.iik
il
V;mo
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thll:l lo,~~r: civile, (.lN: ptY:sf:riVt!
21 giutlice cli re#hre i n u o v i istitttl*i wllc, annlogic desuntr: dai
vecclti, e f(ttintli :itt.rilJttisc:f: nlln. tr;uliziotte un:1 li~t.zn oppritnfxtto
Od o s t i l e a l l e IIIIOV~ tittizioiti s o c i a l i . L ’ itso potrll liberametlt~e
e m e r g e r e cotne ttortna tli diritto n o n s o l o d a l l e IJ«PSC di commercio, d:ii pod, tkti Imtclti, In:1 dal!0 nzientlc nqicole, LlRi
mermti. thh ttiittim’cl. thlh hrse del hvW0, thi Sotkdizi CCJOp e r a t i v i , (I:igli istilttl,i (li ltrcviclcttz:t f: (li Ixtieli~wtiz:r « o v e s i
gel& i l s01110 tli Imi :tllr:b l’i(iJrtWL <!,/t(! iiott si:1 l a wGfif:aziottC
legislativa tlnlle otJbligitziotti » (36). .
ttttuV0 itt(\it<:ttzc: ogxi(lì tTsl)itlt~:
hl3
gli o p p o s i t o r i c1 itKxlzntto c o n unn niap~iore difftcolti.
Fuso il diritto
yivato in nn codice, e s s i t l i c o n o , s i dovrk SU~O~dinare 1:~ fiwza t~cgfhtriw tlell’iiso n quella delln legge, e quindi
;incltr: :L (111(*11~: tlOt’t116! gL.(:tI0i.;l,li or;i. ~~:tu~oll,c rwl c.oflic:r: c*ivilo,
cui ittvwc o~gidi ~~~~~!v:tI~c~t~c~ g l i t i s i c~r~ttttttnt~cinli (:wL 1 C. di
Cerniti.). lhto consi~lnt*:Li,iotti hst:llto :ul ntlc~nn:wo il sigtdicato d i
quesh ol)\)ic:ziotic~,
(*II(: ~“ll”:, n prillia. viS(;l., :lbbW(,:lltz:l
gKlV0. IA%
cor,sidct-ai,ion~ (4~: i 1 (*o~lic*f: s1c.w) ptt15 ricotrrw3?t~O, piii fkequen .
Ictrtcntn tli ((1t~~l10 clic oggi ttott l:I, <.ili’ Ils<J l:l Vidi1 di dOL’Og:LI’~!
idI, l(!~~(? (37) ; 0 1’ :iI(,t*:~ l)iit Ilwisiv:i, rlt0 crwccnflo colln. coltur:~
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flil~wfxtzi~ c 1:~ c\ivkiotte
tlf~llc nttitrttlini e d e l l e nttivith
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# 1.
ritòrtnnrr,
Q u a n d o piro
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- L' UNITÀ
singoli
avrciiio
DEI.
istituti
gencrnlc.
Iinifi~rmo In. cambialo, i
nrhr l a horia
regM0 iu rrrotlo
trasporti e via tlicoido noi nvrc?rno
25
DIIII'IT~~ I’HIVATO
C'l'c:llv
Ill10 StlYJmf~llt~~ c011111110
cIi+? 11nrA siioni disccwdi, percht! l:i koria ~W!Kllr!
rormnt:1
dtalle
dottrinr u:~ zicwi:tli dC>i c i v i l i s t i rcstrr,h wtrniw:~ :i 11uf’l mcNirnento.
al diritto pIli) sllpporrc q.112 i p r i n c i p i
~f?lllllll?llO C’Ili ì ! ~'r~Jt;lllO
il1kJrIlO
;dl;l Wlp, :i! i~iS:ll~~!imcri~lJ,
al ~Ja~~~lll~~n~~~. ;llh ~i~Jva~io~ic
tliwnc\c) 110n rsrwitino una conti n11;\ influenz:b s u i g i u d i z i
tl :i tribiiunli 4: sulln rloltrinn. dei vari pncsi. l+I fillcllè l a t e o r i a
~~ucr;ile tlnlln r)hl~ligazi~~iii lwterh diversn, o g n i Stato coulinucrh
OJ
a d :xvcrc iiti;1 1Jropia ~iiirispriitlcnza ; l’cqrrienxn d e l d i r i t t o
c h e i l cittntliiw frauwse avrà fatto in m:lterin tli cnmhin long0
l a l e n t a f: costow cia c~~ci.7 tlc’sIioi tri hunli, dovrlt r i f a r s i i n
Italia, in Belgio, in (;ermanin, ~~J~IIIII~II~ : 1’ iiiiihrmità. dc1 diritto
sa.& SOlO cstoriorr~ iii:i c:ontiniioi,niii1o le wusr tlcl tlissidir~, t a n t o
piii dnirnosc clriarilo piii Inlenti.
c) 1,x \lliih~nzic)lw. s i olJl)ielt:i, l\oll togli~~rcM~7 In W<'C,Ssiti
di w~~scx~v,~~-c :ilvi111c nomic spwinli pei c~oruruercianti, C
quindi cliwll:i di tlheritiiu:wc urlii ;xl)lJia ciiiesto c-arnttcrc : IC
c
vi,z
qU&iolli Ch? tlPplOr:ltc
Sldh natiira dC‘ll':ltto
di
C(Jmnwrcio risor-
gerebbrro ai1c:lin (*oti iin dice unico opiiiqnnlrolln si dfJW%w
riccrcarc RC tnllliio i! 0 lion 6 cniumcrc~inutc?. ( 4 0 ) Bh. Ilnificnta la
l e g g e c l a ~II~~~~W~IIIYI, ~slwo I'istillit.0 tlcl Ihlliinciito :L tillli i tlabituri insolvil,ili, sr~pp~csS;i In. pr~wiizione tli wmmerr:ialit!~ 150
o g g i a c c o m p a g n a gli alti tli uu commcrciautc: pc~rlrr volta sorgcrebbc nni rapporti privati 1:~ wcrssit:7. d i ’ ~Ir:lrrmiunrlo.
L a
giurisprudctwt ingIcse cile pareggia, 1:~ contlizirme legale del
commerci;wie :L cliielln d i oyii :1ll1*0 rit l:rditir) tlilllfJStra UJmC
quclln iiuiformità noii porgS 2 ostnc~h al fkwirc tli (gli c o m mercio (41). Le porltf~ nr~ruic,t rlie s i wnsiw71ssc1w Iicl d i r i t t o
privato
pei conruwrcinliti
tUr~WY!~JlJclTI
Ilon
h
Cvllipaginc
del
codice uuico, pih c:lw lo pwhr IW~III~ spe(hinli scritte nel codice
civile pei cx~mmercianti siessi, per gli imprcirditcwi, pri v e t t o r i ,
per gli albergatori non II~ turbino l’uuitCk.
(40) Rncerdoti, Itivistu, p. 447; id. monogr. cit. p. 14: Cnhn p. 133 not. 71.
(4i) Smith, lib. c i t . Intr. p. LXSXII, i e P., - Conf. Bolnflìo~ Prol. XXV.
XXVI, col quale convengo nel riconoxcerc IS poca impoïtanxa che avrebbero
nel nuovo sistema i regiatri dei commercianti.
c
ti 2. - Ll?(~ISLAZIOSI’
ITALIANA
20-
5 2. - Legisiaxione italiane.
La legislazione statutaria regol l’attiviti< commerciale del nortr6 paese
dal secolo Xlt al principio di questo, e da quella corrente derivi, direttamente
il contenoto essenzinhn~mto nnifwmo dei co4ici vigenti nel mondo. hla la storia di quelli Statuti Cosi spesso emigranti da una cittic all’altra, la distinzione
critica dello loro famiglio cono nncorn da faro, o finch0 qnwte indagini non
sitino compiute la stnria giuridica dei divo!% ipliluti mercantili potrll intuirci
pitì 0 meno feiiccunantn, ma non lmtrh cswre seguita con certezza nella *na
evolazione (1). La {ioritura di qwsto ramo legislativo fu per tanti secoli così
c o p i o s a par ofini ciìtti, per ogni horgntn, per ogni cnrl~ora~inno d’ arti o mestiori, che no divennn dillicil~~ l’uso 1~ la vntuet8, per I’owxrit& IBOI’ In antinomie
delle disposizioni c l’oi 0onllilti dollc giuriwlizioni. l’errii, dnpn eh6 i comuni Ri
mutarono in I’rincilkali, 0 quoti poterono cwrritnro la Iwo autorilh Iogislativa
i n u n a pii) ninpia r;fwa pi arccentni) i n I t a l i a fin dal cominciaro do1 secolu
*corso un movimento poco fortunato ma generale per sn.Gituiro a quella
grando masw di provvedimenti frammcntnrii un solo codice sistematico, e
l’esempio delle celel>lG ordinanze di Luigi XIV (a. iGi:i. 1681) vi ehhe una
evidaote inlluewn. Le Regio coatituc.‘oni date da \‘ittorio Amedeo 11 nel 17’23,
rivedute o migliorato nel li29, ripubblicate con poche mwlificazioni da Carlo
Emanuelr! Ill nel 177l.t rontcngonn wl lihm I l m o l t o nwmc sullo lstterc d i
c a m b i o , PIli lihri di rJwumcwi0, sul fallirncntn, a~llln c0mpetcn7.a che posero
ilne n e l l’iomonto ft nnlln Snwlegna alla c o n f u s a varieIh degli Statuli (2).
40
.’ ’ INTRODUZIONE
Courr slhnentairs de droit commercial, 29 ed. 1888; - Bolatel, Prdcis du
eoura de droit commeroiaZ, 3.. ed. Paria, 1884; - Lron-Cren et Renault, Precia
de droit commarcia2, 2 vol. i879.1886, * id. Trait6 de droit commercial, 1, Il,
Ill VOI. 1888-1891 (continoa). .- Periodici : Journal de jurisprud. comm.
fondo par GHrod et Clariond in Marsiglia, dal 1820; - R6uue de droit commercial, fond6 par Le Hir, Parie, dal 1837; - Journal dea tribunaua: de
commcrce, fondé par Teulet et Crmberlia, Parie dal 1852. - v. pag. 1.
BELGIO. - Npsens et De BnetR, Commentaire kgistatif du Cod. de
Comm. beige, Bruxelles, 3 vol. 1888; - Bamnr, Le Code de Commerce beZge
renisé (commento) Bruxelles, 3 vol. 1884. - Periodici: Pavicririe beZge; Récueil général, dal i8f4 ; - La Belgique judiciaire, Marette des tribun. belges et étrang., Bruxelles.
SVIZZERA. - Sohneider nlrd FI&, D a s Schweiserische Obligationenrecht, 2.~ ed. Ziirich 1884; - Haber, System und Geschichte des Schweir. Privatrethts, 3 vol. Base1 1886-1890 (continua).
GEMINAVA. - Trattati: - Thgl, Das EandeZsrecht, vol. 1, 6.9 ed. 1879; 11,
4.a ed. 1878; III vol. 1880; - Boldsohmldt, 1, 11, e 111 ed. tutte incomplete
(v. pag. i); - W. Endemann, Das deutsche ZiandeZsrecht (ohne wechsel:
und Seerecht) 49 ed. 1887; - Behrend, Lehrbuch des Handelsrechts, 1 vol.,
i.* parle, 1886; - Endemaun% Eandbuch d e s deutschcn Handels, See-und
Wechselrechts, (in collaborazione con Brnnner, Cohn, (fare& Grilnhot, etc.)
4 vol. Lipsia 288i.i886; - Commentarii: von Hnhn, Kommentar, 2.r ed. 18751883; - AneehUtz ~ttd V. YBlderndorff, 3 vol. 1867.1874; appendice sulla
nuova legge delle societA per azioni, 1885. , - Maàrver, 10.9 ed., Borlin $RQO; Uweis und Fnchaherger, Berlin 18Ql; - E ncyclopudie der Rechtswissenschaft,
diretta da v. HoltzendorR, 5.1 ed. 1890., - Rechtstezihon, diretto da v. Hokendorff. 3.a ed. 1880-82. Il grande nnmero dei periodici che eoreero dopo la
promulgazione del nuovo codice di commercio impedì a molti di prweguire:
oltre a quelli citati p. i v. Archiu f& Theorie und Prazis dea alzgemeinen
Deutschen Handek-Rechts, diretto da Bneek 1862-1888, finito.
IN~HILTEIUL~. - John William Smith, A compendium of mercantile
lato, i& ed. edited hy J. Macdonell, 2 vol. London 1890; - Aneon, Principles
of the Englisch Zaic of contract and of agency, 5.8 ed. Oxford 1888; - F.
POlloCk, hitsciples of confract, 5.0 ed. London 1889; - Colfavro, Le d r o i t
cmwm-cinl compnré de la R-ance et de I’dngleterre, l’aria, 1863 (antiquato);
- Lehr. Rtements de droit civil anglais, Paria, 1885; - Periodici : Unncan,
The annua1 Revieto of mercantile cases, dal 1886.
ST.\TI IiNlTI. - Rat, Commentarie on American Zaw, 129 ed., Boston
iH73; -Th. Pnrnonn, The lato ofcontrnts, 7.8 ed. Boston i883; - Petealf, Principle. of the Zwr nf contracts, 29 ed. Boston I888.
LIBRO T.
Tl diritta commerciate e
NI
”
_____ _
__--- ---
la sua sfera d’ azione
C A P I T O L O 1.
.
Le fonti
§ 5. - 11 diritt 0 commerciale.
SOAMMARIO - 1. Ordine delle fonti - 2. Quali sono le leggi commerciali - 3. Esse non
mno leggi di eccezione e non II’ interpretano restrittivamente - 4. Ordina delle
leggi commerciali - 6. Leggi commerciali sparse negli altri codici.
1. I,a prima fonte cui si deve ricorrere per regolare la
mat,ka commerciale ~0~0 Io leggi commerciali ; CS0 prevalgono
agli usi comlnfknli c nl diritto civile. Solo il lcgislatoro PU6
modiflcme (lUes1’ ordine che esso ha imposto ali’ interprete della
legge (1).
2. Le leggi
-- commerciali, se ne togli il codice dì commercio, non sono designate dal legislatore con questo nome o con
altro contrassegno, ma derivano il carattere commerciale dalla
materia su cui estendono il loro dominio. Per decidere se sono
leggi commerciali bisogna fare una ricerc,a preliminare, esaminare ci08 se sono leggi speciali alla materia commerciale,
e in questa ricerca bisognertt principalmente far capo al codice
di commercio che determina quali sono le persone, le cose e le
obbligazioni che si devono ritcncre d’ indole commerciale (2). In
(1) rlrt. i cod. di comm. Il codice ha derogato espressamonte a quest’ordine ponendo in prima linea gli uei negli art. 30, 36,, 69. 33% 337, 387, o
ponendo in prima linea il cod. civ. cogli art. 53, 58, G7,, 70, 107, 365, 773, 910.
(2) Siccome questi concetti ei modificano secondo nuove influenze economiche, così anche il concetto di materia- commerciale non pub essere etabilmente delineato. La definizione della . materia commerciale m ebbe nel
pasaato un’ importanza principalmente processuale per determinare la giuri.
edizione commerciale: ora interessa soltanto per determinare quali siano le
,
42
LIR. 1. -
IL
D I R I T T O CQMY. B LA SU.4 BPRBA D’
AZIONE
questo ufficio il codice di commercio agisce come una legge fon-
damentale per&& serve a determinare l’indole commerciale o
civile delie altre.
3. Le leggi commerciali s’interpretano secondo le dispo
siaioni scritte nel titolo preliminare al codice civile. Esse non
devono considerarsi come leggi di eccezione (3), ma come leggi
speciali che, esplicando nel campo ad esse assegnato tutta la
loro forza d’ azione, si possono estendere per analogia (4). Le
f’recluenti leggi commerciali che via via si vengono promulgando
si possono adoperare utilmente nell’ interpretazione del codice
per scoprire quale fu la volontlr del legislatore che acquista seInpro più chiara coscienza di SB. Combinando a questa guisa tutte
le norrnc vigenti si elabora per opera della scienza un solo sistema di principi, di regole e di eccezioni, che sospinto da
nuove forze si muove continuamente adattandosi alle mutevoli
necessita della vita.
4. Se le leggi commerciali non si possono assolutamente
conciliare fra loro, si dovA dare la preferenza alla legge speciale (art. 5 tit. prel.) e quindi anche il codice di commercio dovrtt
passare in seconda linea. Esso dovrk cederle il posto, ancorchb
sia stato promulgato posteriormente, poiche la legge generale
leggi e la procedura applicaSili alla controversia. (Cod. com. art. 1, 47, 48,
878, 917; C. civ. art. 1232, 1831 ; C. P. Civ. art. 91,. 48.5 n.O 1). V. 1 tentativi
fatti per raggiungere un concettopiù preciso della materia commercialedaBolafllo, nell’Annuario crifico di giurispruà. mm. 1890 p. 63 e s.; - Boldschmidt,
Il, 9 4%; e System d. Hundelsr. 39 ed. 5 18; - Behrend, § 15; - Endomanl&
Handb. l, 9 18 p. 93; - ron H thn, Comm. art. 1 3 1. Un tentativo per determinare
legislativamente la materia commerciale si riscontra nelle leggi di eccezione per
gli affari di commercio del Regno di Napoli, art. i: s La materia commerciale
C regolata dal diritto civile con le eccezioni del presente Codice per le persone dei commercianti e gli alli del commercio economico. p
(3) In questo punto la dottrina odierna è concorde. V. Bianchi, Cod. Civ i l e itnl., 1 n.’ j2; -Vidari, 3.~ ed. n.O 52 e 8.; - Marghicri, Introd., II edizione, p. 39; - Franchi, Gli studi di diritto commerciale in Italia dopo la
codificnzione, Macerata, 1886 p. 16 e s.; - Goldschmldt, 2.a ed. § 37,.; Rehrend S 17,; - Aochfltr und VSlderndorlP, p. Il.
(4) Blnncbl, libr. cit. n! 12; - Windrcheid $ 22; - Goldechmldt, g 3 7 ,
not. 12; - Ansehiilr und Wlderndorff p. Il e 12; - Anche la dottrina
francese ha interpretato il cod. di comm. estensivamente desumendo dalle sue
norme isolale una teoria generale nulle fortie e sulle prove dei contratti commerciali, V. Lyon (>aen et Renrnlt vol. 1 n. 392, vol. Il1 n.O 46.
CAP. 1. LI3
PONTI.
- 3
5. IL
DIRITTO COMMERCIALU
43
non deroga alla legge speciale, amenoch8 il legislatore non
abbia manifestata chiaramente l’intenzione di volerlo fare (5).
5. Molte regole commerciali di diritto privato si trovano
sparse in altri codici perchè si connettono con altri istituti (6), ma
ci6 non ostante hanno carattere commerciale perchb lo traggono
dalla materia cui rivolgono i loro precetti, c quindi esse hanno la
preminenza sulle altre fonti, sugli usi o sul diritto civile.
#. 6. - Qli mi (1).
degli mi - 7. Dzflniziona - 8. Requisiti degli usi : la
pratica mercantile - D. LTI forza obbligatoria - lo. L’uso non dev’e~ere Contrarie alle legai eommorciali - II. NB dll’ordine pubblico - 1% Varie specie di Uh:
SCIJIUAHIO - 6. ImFortnnza
; getzwati e speok~;
pene,xri e vocali
1.’ USO come
11 L’ uw come mezzo Per
flci dail’ USO.
giuvfdicf, inte~*p~~etatl~l. teCntC1 - 13. Uf-
complemen 10 della lewe e re9ole d’ inlerpretaziuue
interpretare i centratti - 15. Prova dell’~xi.
6. 11 codice di commercio non ha riassunto ne’ suoi articoli tutto il diritto attuale. Molti istituti furono lasciati alla loro
vita libera e spontanea, sia che la pratica non ne avesse ancora
delineato chiarament.o il profilo giuridico, sia che per la loro
molteplice varietA non si potesse coglierne 1’ aspetto uniforme :
n queste lacnnc inevitabili della leggo intendono principalmente
di supplire gli usi. Il loro dominio, limitato ai soli istituti non re-
(5) Bisnehl, 1 o.0 140; - A n h r y et RRn 1 n! 2 9 ; - Demolombe 1
dubbio il codice ha spesso dichiarato
quando volle abrogare le precedente legge, art. 72, 666 ; art. ,12. .~is~~_tran_r:
e quando volle mantenerla in vigore, art. 2, 33,, 35, 56, 34
917; art. 3 Disp. trane. - V. sul conflitto tra ik C. di Comm. ed altre leggi
speciali C. Firenze, 6 apr. e 31) magqio 1887, Temi V. 1887, 279 e 297; A. Catania, 14 die. 1888; Foro 188Q, 3i.
(6) Cod. Civ. art. 284, 1231, 1232, 1325, 1328, 1323, 1311, 1513, 1726.18:31,
1 8 9 0 , 19x,, 1QSH,, 2139; - C. Proc. Civ. art. 90, 485, n? 1; - Cod. Mar.
hferc. art. 32, 33, Dc>. 73 75, elc.
{I) Bibliografia. - Vlvnntr, nell’Archivio giuridico vol. XXIX (1883) pagine 234-278; - no1 Monitore dei Tribunali ISSO, 468; 18Ql, 537; nel Fere
Gli usi del commercio italiano, Firenze, 1889.
it. 1891, 531); -Cnlamnndre~,
,
Questo libro, che nella wa trattazione wientifica mette s p e s s o a profitto i
miei precedenti lavori, riproduce con molta utilit8, le Raccolte pubblicate da’parecchie (Il) Camere di Commercio italiane. - F R A N C I A . Legge 13 giugno 1866
sugli usi commerciali e i suoi lavori preparatori; - I’flbon, Dictionnaite d e r
et d e s places
usages commerciaux et maritimes d e la piace d e Bordeaux
voisines, Paria, 1888; - GE R M A N I A . B r i n c à m n n n , D a s Gewonheitsrecht in
gemeinen Civilrecht Und Ciailprocess, u n d d i e Eundelsiisnncen, 8. 1817; -
n.0 127. A togliere ogni ragione di
44
LIB.
1 . - IL DIRITTO COMM. B LA SUA SPERA D'AZIONE
golati dal codice, si va naturalmente estendendo quanto yiti il
codice diviene incompleto, rimanendo immobile in mezzo alla continua evoluzione dei fatti economici.
Essi cominciano ad affermarsi colle clausole dapprima
espresse poi sottintese nei contratti; emigrano da una piazza ad
un’altra, da un ramo di commercio ad un altro; e quando poi,
rkonosciuti dalla giurisprudenza e dalla dot,trinn, accluistarono un
carattere generale vengono spesso assunti all’ onore legislativo.
Cwi il maggior numero delle regole consacrate nel codice è di
origine corrsuetudiuaria.
7. Gli usi mercantili sono norme di dirz’tto costitzcite
mediante l’osservanza giuridica dei mercattti: ad essi si deve
ricorrere nel silenzio delle leggi commerciali, come ad una
fonte sussidiaria, prima di applicare il diritto civile.
8. I~EQUISIT~ DELL' U S O. - a). L’uso tlev'essere osservato per
z(na certa distata: una norma di diritto applicata una sola volta
non accluista forza obbligatoria pei casi simili ancorchb vi sia
un’opiniww romune della sua giustizia (2). Il magistrato è sovrano nel giudicare di volta in volta se 1’ esercizio dell’uso sia
stato sufficiente per farne ammettere l’esistenza (3): Le regole
Iiobeck, D i e Zlnndels-Usancan, Chenmitz 1837 ; - Laband, D i e Handels&wcen, %ieitschrift XVII p. 466-511 ; - Behrend 9 18; - o pid completamente
di tutti, Geldscbmldt, Zfondb. 11 fj 35
(2) Le scuola storica tedesca, eccessivamente idealista, guidata da Sariguy, 7’rnité du droit tomain liv. 1, c. 2, g 7 e s., e da P u c h t a , Zn&.,
Znt+. 1 vol. n! XXII, seguita recentemente da Stobbe, Handb. der deutschen
Z’rivntsrechts § 22 e fra noi da Vansi, D e l l a c o n s u e t u d i n e , p. i6 o s.,
considera la pratica come la semplice manifestazione di una massima giuridica preesistente, nella convinzione del popolo. Una corrente realista ha com battuto questa teoria 0 fatto prevalere il giusto cowetto per cui 1’ osservanza
dell’n~o non Ri deve considerare come una semplice conseguenza del diritto,
preesistente ma come un elemento effettivo e impreecindibile per la formazione
del diritto consuetudinario, il quale non pud divenire che per una serie di atti
identici wccessivamonte ripetuti v. Jherlng, L’Èsprit clu droit rom. vol. 11;
R 40, - Unger, S~swn dea ocsterr. allgem. Priun/srech~s, 18 5; - Windscheld I
3 t5 not. 2 ; - Goldschmidt,g 35 not. 18 ; - Seraflnl, Istit. e storia del Dir.
Rom. introd. 1 3; - Bianchi, D i r i t t o ciaiZe 1 n.0 31.
(3) Forti, Zstit. I 0 22; - Rlrnchl, Dir. Cit>. 1 n.O 31 ; - Anbry et Bau, Introd. 3 23; - Windscbeid, ‘$ 16 , ; - Goldschmidt FI 34,; Verb. Com. minia.
n.’ 115, 117. - Relax. Dltmcini part La art. i pag. 24; - v. C. Torino 23 Agost,)
,i876, Sm?. 1876, 1124 ; C. Roma 2.5 apr. 1878, Foro it. 1878, p. il00 ; C.
Nap. 20 feb. 1877, L e g g e i887, 1, 336.
CN’. 1.
LB FONTI - 3
6.
QLI
US I
45
dei glossatori e dei canonisti intorno al numero di anni necessario per formare ‘una valida consuetudine non sono applicabili
alla vita attuale e specialmente al commercio, ove 1’ assidua e
fitta vicenda dei traffici, nei mercati, nelle borse, nei porti, matura e riforma assai sollecitamente gli usi. ìS certo per6 che
per formare un principio generale di diritto, per stabilire una
regola fra due piazze lontane o una massima che devii dal
diritto comune s’ impiegherh una serie di anni e di casi maggiare che per formare un 9~0 relativo agli affari cha si conclutlono nella medesima piazza, 0 per fissare una regola conforme
al diritto.
Un solo caso contrario non bastera a distruggere un uso quando
gli atti uniformi continuano tuttavia a formare la regola e vi
sia la tacita acquiescenza di tutti (4), per& 1’ abbandono dell’uso può derivare da ignoranza, da rinunzia o dall’ accordo
dei contraenti. Anzi un patto espresso contrario all’ uso farebbe
presupporre la convinzione giuridica della sua esistenza : se si
sente il bisogno di derogarvi cib significa che lo si riconosce.
Ali’ esercizio commerciale dell’ uso pub aggiungersi quello
forense, quando i tribunali lo riconoscono colle loro sentenze;
ma questi giudicati non concorrono punto a formarlo, perche
1’ uso si svolge esclusivamente dalla pratica dei commercianti e
dcv’ essere gia maturo quando il magistrato lo riconosce. La
dottrina che non ammetteva 1’ esistenza di un uso che non fosse
riconosciuto in giudizio fu ripudiata come un assurdo. E infatti
accettandola bisognerebbe negare 1’ esistenza, a tutti gli usi che
essendo notori e certi non furono mai contestati innanzi i tribunali. Anzi di più, accettandola, bisognerebbe rinunciare addirittura a far valere qualsiasi uso innanzi al magistrato, perch& ognuno di essi dovendo incominciare da un primo giudizio
(4) Oli scrittori classici italiani sembrano rigorosi su questo punto l L’ UEO
etile e consueto sempre restano esclusi quando appariate dalla pratica *
in contrario, etiam d’ un 0010 el unico atto. l Casareg. disc. 173 n.O li, disc. 175
n.O.74; - Card. de Luca : Dejuris., disc. 3 n. 0-8: - BIenochio, De juris., lib, 3
cap. li 9. Requitur quarto. È notevole però che tutti ne trattano in materia di giurisd., materia di ordine pubblico. Ma diversa è Ia regola tramandata dal giureconsulto Romano:: l Quid ergo ai neque regionia mos appw
reat quia varius fui; 1 ad id quod minimum redigenda summa est * fr. 34
Dig. 1. i7. Conf. al testo : Wiodscheid, 0 10, ; - Goldechmidt 3 35 n. 21.2%
.
1
46
LIB. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SPEHA
D'AZIONE
non potrebbe mai produrre a proprio favore un precedente riconoscimento giudiziario (5).
9. b). L’ uso dev’essere osservato come una regola di difitto
vigente e quindi colla convinzione che non si pu6 impunemente
violarlo (CS opinione juris atque necessitatisj (6).
Perci non contribuiscono alla formazione di un uso gli
atti di mera tolleranza, di liberalilh, di condiscendenza che non
si compiono coll’ intenzione di riconoscere un diritto altrui, come
tutti gli abbuoni, le dllanioni, i favori conceduti alla propria
clientela, qlAi ad es., i doni inviati pel capo d’anno, i ribassi
fatli n chi pana puntualmente, le proroghe concedute a chi fa
nuovi ncquisti, le provvigioni esorbitanti concedutc alle guide
di piazza, le informazioni comunicate ai propri corrispondenti,
i grossi campioni donati ai sensali, l’invio delle merci alla casa
del compratore (7). E nemmeno le trascuranze, le ammissioni in
cui Si cade per guadagnar tempo, per risparmiarsi delle molestie,
quantunque si sappiano imprudenti e pericolose, perchA chi
compie un atto imprndente non pub credere di fare una cosa dovuta. Tal’& 1’ usanza dei capitani marittimi di rilasciare la polizza
di carico, cio8 la ricevuta delle merci, prima di averle a
bordo della nave (8); la correntezza nel pagare ai commessi
senza ncccrlnrsi che abbiano il mandato di riscuotere dal loro
principale (9). NI! costituiscono un valido uso qwlle abitudini
che si continuano dopo ch’B cessata la ragione o fu abrogata
(5) Tnl’ora l’opinione della glossa seguita da molti dotlori, ma oggidì
abbandonnla, v. Forti, Istit rj 20; - A. Firenze 3 genn. 18132, Bettini XIV.
2, 311 ; - Case. Napoli 20 febb. 77, Legge 1877, 336 cui molto coiiefioni attribuiscono crroneamonte 1’ opinione combattuta nel testo ; - Cass. Firenze,
8 febb. IR%; Tcnli V. 1883, 259.
(fi) Forti, Istit. 1 W 20; - Binacl~l, Diritto civile 1 11.~ 27, 31 ; - L’e&.
comu~ies. ptclinl. n . f 17 ; - I’whtn, i s t i t . 9 i2; - Milhlenhrttch, Docfrinn
I’antlect. W 38; - Wwkh~id 3 15,; - Goidschmidt 3 35,,; - A. T o r i n o
8 moggio $874 ; Ciurisp. T. X1, Gi4.
(7) h. Turino 10 fcbb. 18GY. Giuvisp. T. V. 237; - A. Lucca 31 dicomUro il;%: Ilil*. cowtm. IV. 210; V. i moltissimi esempi Lratti dalla giurisprudenza tedesca in Goidachmidf, $ 35,,.
(8) Can. di Torino, 10 giugno 18%; Ilonit Trib. Mil. 18GG 1’. 651. Trib.
de Ilavro 3 At,ril 1838; Canmont Fiction. v. Connaissement 11.0 9, Trib. de AuVBRW. 24 nov. 1873, 17 apr. 1874, 20 gen. 1875; Casawgis a. 1.375 p. 23.
(9) Cap. Firenze 4 marzo 1880; Temi V. lE%Y 1). iG5. A. Broscia 3 apr. 88;
Moonil. 375.
CAP. 1.
LE
PONTI - 9
6. GLI USI
47 b.
ia legge che le aveva imposte per repugnanza ad ogni novità,
per amore del queto vivere e del lasciar vivere : abitudini per
lo più individuali e poco durevoli, come quella di pagare le
provvigioui ai commessi invecchiati al proprio servizio (10). Queste
usanze contintiate per semplice favore dipendono dal beneplacito
di chi .le osserva ; questi solo B arbitro di decidere se gli torni il
conto di continuarle, perche nessuno può far valere alcun diritto
contro di lui.
19. c) L’ uso nolt dav’essere codrario alle leggi comrncrciali, che contengono gli usi generali consacrati dal legislatore.
Se ad ogni piazza fosse lecito di crearsi degli usi propri, derogando alle leggi che regolano sistematicamente la materia commerciale, si cadrebbe nell’ anarchia, e il commercio stesso, specie
quello internazionale, che si giova della pubblicazione delle leggi,
sarebbe abbandonato alla piU funesta incertezza: così il beneAcio della codificazione sarebbe in gran parte perduto (11). Non
potrebbe adunque l’uso rende& girabili i titoli nominativi (12),
pagabile a chiunque lo presenti un titolo all’ ordine (13) o no(10) A. Venezia 13 fehh. ‘77; Temi V. p. 102. ’
(il) La forza derogatrice deil’ uso, gi8 riconosciuta dai diritto romano e
canonico, non sembra più conciliabile cogli ordini cootituzionali, che dividendo
sistematicamente i poteri dello Stato determinano le formo con cui si esercita
il potere legislativo. In Francia tale idea ha trionfato coi. voto degli scrittori
più autorevoli e della Corte Suprema v.: Tonlller VI11 n.O 74-78; - Demoiombe v. 1, n.O 35 e 130. - Anbrp et Rnn Introd. voi. 1 0 29. Mi pare
che il nostro codice civile abbia risolto la questione coli’ articolo 5 che
concede solo alla legge la forza di abrogare le leggi. Conf. Bianchi, Dir. cio.
“01.
.-_. 1_ Il.0-. 29
. . :, - ~ncifici-BInzzonl istit. 1 § 3, 47, 60; - Cass. Firenze 13
sett. 1880, Legge, XX. 1, 8Q3; - id. 31 marzo 1879, Temi V, 193. Alia regola
preposta ai codice civile si aggiunga il primo articolo dei codice di com.
che la conferma, chiamando gli usi a regolare la materia commerciale dopo il
codice, cioè quando il codice tace. Verh. della Com. prei. n.s 99. iOi. Reiaa.
Mnneini parle 1, art. 1 p. 22: s d invero conforme alla ragione o alla migliore tutela degli interessi dei commercio che dove il Icgisiatnre commerciale ha parlato prescrivendo regole speciali 0 certe ivi non possano trovar
luogo io usanze consuetudinario, sempre incorto e mutabili, invalse nella pratica commerciale. ‘D
(12) Caa. Fir. 29 febb. 1871, Monit. Giud. 1 p. 505; A. Venezia 31 luglio
i873, id. 11 p. 498; A. Ancona 19 mara. 72, Annoti 343 ; A. Napoli 9 iugiio 1872, Legge vol. X111 p. 58; A. Venezia 21 ag. 1878, Temi V. 1878,
478; Gas. Firenze 31 marzo 1879; Foro it. 1879 c. ii71.
113) Cod. di comm. art. 287 ; A. Lucca 14 luglio 1877, Foro i02. v. la
mia Polizza di caricò n ’ 21.
48
LIE. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA. SFERA D’ AZIONE
minativo (139, rendere valido un pegno quando la cosa B rimain possesso del debitore (14), autorizzare un commerciante a
trarre un assegno bancario sopra un istituto di credito, presso
il quale non ha veruna somma disponibile (15).
11. d) L’uso non dev’essere con trario ai pri~ci@ di ordine
pubblico, sia che emergano da una legge, sia che la coscienza
generale li ritenga necessari alla convivenza sociale. Cosi non ’ *
è efficace l’usanza contraria alle leggi che regolano lo stato e la
capacità delle persone (16), a quelle che ne tutelano la liberti (17),
non è efficace l’usanza che tenda a lasciare impunita la colpa
0 a proteggere la frode.
h questo, a questo solo deve ridursi il requisitotradizionale
della ragionevolezza dell’uso. Se il giudice fosse padrone di respingere l’uso perche B contrario al suo modo di vedere egli
sarebbe autorizzato a mettere la propria ragione al posto di
quella dei commercianti, e una convinzione formata a priori
taglierebbe la via a quella che viene su dalle cose per opera
dei commercianti e vuole aprirsi una via nel sistema del diritto. Se si riflette che i giudici togati scambiano facilmente
l’autorita. della tradizione con quella della ragione e pel loro
ufTlcio ripugnano da ogni noviti che non sia consacrata nella
legge scritta, si capira facilmente come in nome della ragione
quella dottrina dispotica e ditIMente minacci il libero S v o l g i mento del diritto consuetudinario. Se si rillette ancora che,
soppressi i giudici commercianti, l’onda della vita affaccendata
dei traffici non giunge alla coscienza dei giudici se non per
lente e confuse ritlessioni, si capira come sia necessario di restringere, non di estendere il loro potere nell’apprezzare la legittimiti degli usi. Oltre a ci0 si deve considerare che le norme
sta
(13Iis) C. Torino 5 matzo 1880: Giurisp. 2’. XVII 1. 3 5 6 .
(14) Cod. di comm. art. 456, ; Tribunale Bergamo 4 aprile 1884; Monitore, 1884, 4tl.
(15) Cod. di comm. art. 339 ; C. Roma 27 apr. 1889; iUoni#. 1096.
(in) Cass. Palermo 5 aett. 1877, Foro i877. o. 1133. Neiin specie invocando la consuetudice si voleva provare la maggior etll di un titolare di
rendita pubblica mediante un testimonio, mentre si doveva produrre Patto
civile di nascita.
(17) Cass. Napoli 13 marro 1889; Monit. 334. Nella specie si voleva irovare che per una consuetudine teatrale il padre puo obbligare la figlia lontana
a cantare sui teatri italiani. V. anche la mia nota, Monit. 1889, 468.
CAI’. I . LE FONTI - $j
6. OLI USI
49
giuridiche sorte dall’uso per regolare gli affari. commerciali
fanno per lo più le. veci di quei patti che i contraenti possono
liberamente convenire fra loro di volta in volta per ogni singolo affare; or bene, se il giudice deve applicare il contratto in
tutto ci0 che non B contrario all’onesta o al bena pubblico, come
mai potra respingere gli usi, che di quc?lle convenzioni fanno
le veci, per ragioni di convenienza, di opportuni& di equi&
che dovrebbe lasciare in *disparte quando i contraenti avessero
chiaramente espresso il loro volere? Il magistrato e senza dubbio custode dell’ordine pubblico e dei buoni costumi, ed esercita quotidianamente questo ufficio nell’interpretare le leggi, e
ci08 nel determinare quali sono imperative e quali meramente
dispositive, cioe derogabili dai contraenti. Questo medesimo ufAcio egli deve esercitarlo nell’accogliere o nel respingere gli
usi ; ma fuori di la il magistrato deve ritornare al suo ufficio
d’interprete della legge 0 dell’uso, e come non pu6 farsi censore di una nuova legge e rifiutarsi di applicarla perchè la reputa irragionevole, così non puo rifiutarsi di applicare l’uso, legittamente constatato, perche lo reputi irragionevole (18).
12. D ISTI N Z I O N I . - Oli usi si distinguono rispetto all’ampiezza del territorio ove esercitano la loro autorita in usi OE(18) In questo seuso i più autorevoli scrittori in Italia o fuori d’ Italia.
V. Forti, Istit. di dir. ciu. Firenze 1863, 522; - Vanni, Della consuetudine,
Perugia 1877, p. 13; - Puchta, Das Gewonheitstecht, 1, p. 99 e seggi Il, p.
49 e segg. - Sarigny, Traité du droit rom.Appendice 11. * Quando il testo
romano dichiara che l’uso non deve vincere rationem aut Zegem si del-e
intendere per les la legge genoraie resa nell’interesse dello Stato, e per
t’atio l’interesse dello Stato che non B protetto da una legge, rutio PUblioae utilitatis. Intesa così la parola ratio ha un eeneo più preciso, più pratico, quale si deve attribuire alla ragionevolesra degli usi W. Windscl~ei~l,
§ 16 testo e note 4 e 5: n Per irragionevolezaa non si deve intendere inopportunitd, ma contraddiriono alle fondamenta dell’ordine morale e poiitico. , -- Goidschmidt, F, 35, testo e nota 34 : 4 1 ’ nso devo essere probo o
leale, cio& non deve contraddire ne all’onestà nO al bcno pubblico. Questi
limiti non si devono dolerminero Recando il criterio individunio dei giudice,
ma secondo i principi doil’ ordino mordo o politico, considerati obbiettivamente*. Ciò non ostante la dottrina italiana, ligia a massime invalse in tempi men liberali, in cui le funzioni legislative e giudiziarie non erano Cosi
’ ‘, continua a riconòscere ai giudici la
nettamente separate come lo sono oggtdt
facolta di respingere gli usi che reputano contrari non solo dl utilità pnbblica
e ai buoni costumi, ma anche alla propria ragione. V. Cass. Roma 8 apriie
1891, Monit. 545, e la min nota pag. 537.
4
50
LIE. 1. - IL DIRITTO OOMM. B LA SUA SFERA D’ AZIONE
CAI’. 1. LE FONTI - 9 6. OLI USI
NERALI 1 LOCALI: 1
primi hanno vigore in tutto il territorio del
Regno ed anche oltre i suoi confini ; anzi acquistano facilmente
un carattere universale quando la materia che regolano B dovunque uniforme (19). Gli usi locali hanno una sfera d’azione pih
limitata, alla regione, alla piazza, alla Aera, alla borsa, alla dogana.
Gli usi si distinguono per la materia su cui esercitano la
loro autoriti in usi QEN~IRALI 14 S P E C I A L I. I primi valgono per
ogni ramo di commercio, i secondi variano secondo il ramo di
commercio, secondo la classe dei commercianti, per cui vi sono
ad es. gli usi delle imprese teatrali, dei mcrciaiuoli girovaghi, dei
negozianti all’ingrosso e al minuto.
Il Codice seguendo il linguaggio comune (20) chiama indi(19) Verbali Comm. Prelim. n.” iOi : x Possono esservi degli usi generali
comuni al commercio di un’intera nazione e anche alla generalitA delle nazioni commercianti *. Citiamo qualche esempio di uai generali:
Ogni merce venduta a peso s’intende venduta a peso netto, cioè detratta
la tara dell’imballaggio: Legge Fr. 13 giugno 1866 art, 1.” 5 2; Cona. di Venezia n.O 8; di Trieste n.” 8.
Di regola gli involti e i recipienti non devono restituirsi al venditnre.
affinchè si possano rivendere le merci comperate eenza ritardo come furono
ricevute. Leg. cit. art. i 0 6; Cona. di Venezia, n.@ 23; di Trieste, n.O 23.
La, merce venduta senz’ alcuna indicazione deve eesere di qualitl buona
e mercantile : Cons. Milano per le granaglie n.O 17; id. Bergamo n.O 15,
Bologna pei grani e riri n.O 5; Cona. di Venezia n.O 7 e 50; di Trieste
n,i 7 e 62.
1 giorni di carico di una navi (stallie e controstallie) non cominciano a
decorrere che dal giorno succersivo a quello in cui essa venne ancorata od
ormeggiata nel porto: Consuetudine constatata dai tribunali di Maraiglia, di
Bordeaux, di Nantes, di Anversa, (Canmont., Dicrion. v.” chargeur n. 32, 34;
Affret. n? 74 e seg.), di Genova. sent. 30 giug. i862, Giuriopr. comm. it. 11.
227, e 12 marzo 1869, Garr. gen. XXI, 638; Cona. di Venezia n.O 192, di
Trieste 11.~ 172.
(20) Oli statuti e gli autori italiani adoperano promiscuamente le voci:
UPO, usanza, consuetudine, etile, pratica dei mercanti. V. ad ee., Aneald. diecor80 14 n.O 26; - Strneoba, quo modo in cauaia mere. part. i n.0 36, 39,
42. - Casnregls disc. 54 n.O 33; disc. 76 n.O 16 ; li9 n.0 54; dirc. 442 n.040;
17;. n.O ii, e c c :, - Forti, Istit. di d.‘civile, Firenze 1863 1 9 29. - Seguendo
questa tradizione il Cod. del 1865 adotti la voce usi per sottrarli alle regole
tramandalo dal diritto romano e canonico nulla consuetudine; e nel rinnovato
codice si mantenne quella voce per comprendervi tutti gli uei che oono pacificamente accolti dal ceto commerciale del luogo ove devono applicami. Vedi
Vwbaii Commise. prelim. n.i 99, 100, 115, 1 1 7 .
.
51
stintamente usi tutte le norme che si seguono nell’ esercizio del
commercio, sia che costituiscano una REGOLA MJRIDICA, INTBRPRETATIVA 0 TECNICA . La distinzione e Sotti10 e si stenta a coglierne
i limiti, ma essa B indispensabile per deteminare la efficacia
degli usi rispetto alla leggo.
G LI USI CHURIDICI contengono una massima di diritto, che
trae la sua forza obbligatoria dal fatto che i commercianti la
osservano come una regola di diritto. Essa si applica ai rapporti giuridici pei quali si B venuta formando, ancorche i contraenti non la conoscessero e cessa di produrre i suoi effetti
solo quando 1’ abbiano esclusa esplicitamente (21).
G LI USI I N T E R P R E T A T I V I servono a spiegare la volanti dei
contraenti che si valsero di clausole atnbigue (22), o che richiamandosi tacitamente ai loro rapporti abituali omettono di regolarli (23). Le clausole usate dai commercianti sono così laconiche e piene d’ idiotismi che è spesso necessario ricorrere al1’ uso per spiegarne il significato, ed e giusto ricorrervi dovendosi
presumere che i contraenti abbiano adoperato il linguaggio con
sueto col suo consueto significato. Per determinarlo non si dovrk
cercare il senso logico o filologico della clausola, ma quello
usuale che si 13 stereotipato nella mente dei commercianti, ed
13 il più sicuro indizio della loro volonti. Così, ad es., B inutile
indagare 1’ origine della sigla cift (dall’inglese cast, insurance,
freight) quando b notorio nelle nostre piazze che aggiunto al
prew di vendita signillca che la spesa del nolo e deh assicuM#W vi B compreso (24).
~~$$&resti usi non hanno un valore legislativo, ma bensìun valore
~&&attuale fra quei contraenti che li hanno voluti. A diffekn& degli uai*giuridici il giudice può valersene per intepre tk& la loro volonth ancorche no:) siano seguiti generalmento
:,
:o
“i. ,&i) Cod. civ. ‘art il24; Cod. comm. art. i. - Cane. Torino, 7 ott. 1886;
+l& Trib. 1886.093; - Ikdlr Coline, id. 1872, 1147; - Guldschu~idt, 9 3 5
nor:Z8 e e.; - hbrnd, loe. cit. p. 467 ; - Behrend 9 18 not. 5 e s.
(22) Cod. aiv., art. 1134.
;
‘~23j
cod. civ. 4rt 1135.
‘Izl\ A. Venezia 31 mar. i876. Foro 1876.1143. A. Qenova 24 marzo 1882;
Bco Q. iS4, 1882 Querta clausola B coli diffusa che ei potrebbe citare una
hmga serie di giudicati che ne determinano le conseguenze giuridiche : Cour
de Rouen 24 mai 1862, Trib. de Marseillo 28 giug. 1865, 7 feb. 1867, Canmont,
Dio& v.e ventoa com. n. 82. 118; Cona. di Venezia n.O 13; di Trieste n.” 13.
.
:’
h’
52
L I E . 1. - IL DIRITTO COYM. E
LA SUA SPBBA D’AZIONE
e pubblicamente ; ancorch8 non siano osservati come una norma
obbligatoria; ancorch8 siano contrari a quelli leggi, cui la volenti
privata pu6 derogare (25): basta che il giudice sia convinto che
i contraenti vollero nel caso concreto appropriarsene il senso.
Ancora : mentre gli usi giuridici si applicano ogniqualvolta i
contraenti non li abbiano esplicitamente esclusi, gli usi interpretativi si applicano solo quando i contraenti abbiano avuto
1’ intenzione di regolare con essi i loro rapporti ; mentre la violazione dei primi B violazione di legge che puh formare argomento dì cassazione la violazione dei secondi, come un travisamento del contratto, non può essere riparata. con quel supremo
giudizio (n.0 14).
G LI USI TECNICI r,on hanno un contenuto giuridico, ma pos~110 essere cagione di conseguenze giuridiche, in ispecie di responsabilita contro chi non li ha rispettati. Tali sono ad es., gli
usi che concernono la tenuta dei libri, la conservazione dei campioni, 1’ imballaggio e la spedizione delle merci, il modo di raccomandare il denaro, di ancorare IC navi, di stivare il carico,
di annunziare una vendita pubblica, l’arrivo di una nave e Cosi
via (26). Chi non osserva queste usanze, consacrate dall’ esperienza comune, crea contro di sC una presunzione di negligenza.
La dottrina degli usi che veniamo esponendo non si applica
di regola, che gli usi giuridici.
13. UFFICI DELL'USO. - Gli usi servono come fonte sussidiaria
delle leggi commerciali non solo per ci6 che concerne i contratti
ma le persone e le cose; quindi formano una fonte generale
di diritto commerciale, mentre nei rapporti civili non hanno
vigore se non dove il codice li richiama espressamente (art, 48
Disp. Irans).
.
Napoli 29 mareo 1873, Oaz. di Nap. XXV 761 ; A. Genova
1877, ECO 1878 11, 146; C. Napoli 16 maggio :876, Legge XVl:
(25) Cas.
31 dicembre
1, FIO; C. Firenze 12 aprile 1880, Foro it. 1880, 378; C. Roma 15 aprile 1880,
Legge XX 1, 879; C. Firenze 30 marzo 1880, Legge XX i, 459; C. Fir. 15
giugno 85. 3’cmi V. 372; Casa. Firenze 20 marzo 1890, Temi V. 1890, 250.
(ZF) A. Genova 30 nov. 1860; ffiurisp. comm. Il 15; Trib. Bologna 27 novcmbre 1860; id. Il. 44; A. Casale 2 giugno 1888; Fitangsri 1889Y32; A.
Qeoova 20 sett. 87 ; Eco, 87 331; -Cod. Germ. art. 259: l Nel valutare il significato e l’efficacia delle azioni od omissioni si avril riguardo alle consuetudini e agli uai vigenti in commercio. B
.
CAP. 1. LE P O N T I - 3
6.
OLI U S I
53
Le stesse norme valgono per 1’ interpretazione e 1’ applicazione della legge come per l’uso giudizialmente constatato.
Così & l’uso del luogo ove l’obbligazione fu assunta che ne
determina la forma, la sostanza e gli effetti (art. 58). L’ uso,
al pari della legge, pud interpretarsi per analogia risalendo
così al pensiero più generale che lo ha informato, purch8 non
crei un’ eccezione a qualche regola generale. Infatti per una
massima di ermeneutica che dal proemio del codice civile (art. 3)
domina tutta la nostra legislazione, non si deve ricorrere alla
fonte sussidiaria se non quando siasi esaurita la interpretazione
per analogia della fonte principale. Quindi 1’ applicazione analogica degli usi dovrk preferirsi alle regole del codice civile,
come 1’ applicazione analogica del codice civile precede quella
dei principi generali di diritto (27). Si tenga solo presente che
essendo la regola consuetudinaria espressa iri una forma volgare e mutabile, bisognera badare ai motivi e all’intenzione
della regola più che alla sua forma. Infine 1’ uso speciale deroga
all’ uso generale come la legge speciale deroga a quella generale
(art. 1). l< infatti la formazione ‘o la persistenza di un uso speciale o locale dimostra che l’nso generale non risponde ai peculiari bisogni della piazza 0 del ramo di commercio cui quello
si riferisce (28). D’ altra parte se 1’ uso generale potesse prevalere sull’uso particolare questo sarebbe soffocato nel sorgere
e s’ impedirebbe la evoluzione progressiva che spesso trasforma
Yuso speciale in uso generale. Solo in casi eccezionali il codice
prescrive di seguire gli usi generali a preferenza degli usi locali
(27) 11 diritto romano lo ammise esplicitamente : u id quod moribus introductum est custodire oportet. Et qua in re hoc defecerit turn quod prosimum
et consepuelts ei est. Fr. 32 Big 1-3. Sebbene l’opinione contraria abbia spesso
prevalso nella dottrina doi tempi di mezzo, oggi ò ammessa generalmente la
interpretazione per analogin; Snvigny, Traité do droit rom. 0 30; - Whd~chhl,
Q 22 in fine; - Qolusclrmldt, b 34,; - facillcl-Esszoni, Istit. tit 1, *erione 1, n.” 3.
(28) Verb. Com. Prel. 99, 101, 117. Relax. IManCini, 1 p. 23 art. 1, * 11
s testo del nuovo Codice di commercio risolve anche 1’ altra non meno d i a sputata controversia, se in caso di conflitto meritino prevalenza gli usi
l generali del commercio la cui autoritA 6 più estesa 8 conosciuta, ovvero
« gli usi locali o speciali alla materia dell’affare. E stabilisce che prevaler
l debbano gli usi e le consuetudini particolari al luogo
e alla materia, si
l perchb in lutto
l’ordine giuridico le disposizioni suggerite da condizioni e
54
LIE_, 1. - IL DIRITTO CONN. E LA SUA SFERA D’AZIONE
,,
CAP. x.
Così nei contratti bilaterali fra persone lontane il proponente deve
attendere la risposta dell’accettante per tutto il tempo fissato dagli
usi generali. Perche questa deroga agli usi del luogo da cui partì
l’offerta e dove il contratto diverra perfetto? Perche non si PU& par
lare di usi locali cui convenga attenersi finch8 il contratto non 4
perfetto, e per&& quell’ uso non puh presumersi scambievolmente
conosciuto dagli interessati (29). Anche la nave noleggiata pel trasporto dei passeggeri deve condurli direttamente al posto predestinato, facendo gli scali annunziati prima del contratto di*nc+
leggio 0 ohe sono d’ uso fx-twne (art. 596). Perchè questa
deroga all’uso locale? perché! altrimenti i passeggeri dovrebbero subire dei ritardi che non potevano prevedere. Questi sono
i soli casi, se non m’inganno, in cui il codice dB la preminenza
ali’ uso generale.
14. L’ uso ha una grande importanza nell’ interpretazione
delle clausole ambigue usate dai contraenti,‘perch& si deve pre
sumere che abbiano seguito il linguaggio del luogo ove fu concluso l’affare. Esso ha un’importanza ancora maggiore per
completare i loro contratti, quando si puh presumere che abbiano sottinteso gli usi locali: senza il loro concorso sarebbe
spesso impossibile d’interpretare un contratto mercantile,ove interessi ingenti ed avviluppati vengono spesso espressi con numeri
e con formule tecniche. In questi casi, come si disse (n.” 12), l’uso
attinge la sua forza obbligatoria dalla convenzione, dalla intenzione dei contraenti, non dalla comune osservanza. La sua forza
si apppggia esclusivamente sulla semplice presunzione che i con.
* da necesaitil speciali costituiscono una deroga alle regole generali, e queste
* si considerano come una norma generica e suppletiva della inesisrenza di
* norme parricolari ; come altresì perchè il fatto atesso por cui eiasi introdotta
l ed accolta in certi luoghi o per certe materie una usanza speciale, e questa
I siasi costantemente osservata da coloro che esercitano il commercio è giA
n una prova della riconosciuta insufficienza delle usanze generali, ovvero della
l
loro poco idoneità a soddiefare ai bisogni che ne’ vari paesi ei vanno
l svolgendo nella vita commerciale.
(29) Art. 30; Verb. Commiss. Prelim. n.0 99,101; - Relax. Rhnclnl p, 2%
Secondo questa relazione parrebbe che tutta la materia dei contratti fra ee.senti dovesse regolami cogli usi genernli. Cib non B esatto, poichè ee Yarticolo 36 nesoggetta agli usi generali alcune regole nulla perfezione del contralto
fra assenti, 1’ art. 58 dA agli usi locali la preferenza per cib che ‘concerne la
forma, i requisiti e gli effetti del medesimo.
LE
PONTI - 8
6. @LI USI
55
traenti abbiano volnto riferirsi agli usi locali; presunzione
facilmente ammissibile fra commercianti, che avendoli giornalmente sotto gli occhi li sottintendono naturalmente nei loro COS
tratti ; meno presumibile fra coloro che essendo estranei al commercio vi, partecipano solo per caso.
Perci se l’uno dei contraenti puh provare che il suo uso B
diverso dall’uso generalmente seguito; che egli attribuiva alle
clausole, alle note, e ai conti dedotti in contratto un significato
diverso da quello usuale; che egli ignorava gli usi e i regolamenti p. es., della Banca con cui ha contrattato, non si potra
ritenerlo obbligato per forza della convenzione (30). Il codice stesso
ci offre un esempio in cui quella presunzione vien meno ; quando,
cio&, trattandosi di stranieri della stessa nazione si deve pre- ’
sumere che abbiano riferito il proprio contratto non alla legge
del luogo ma alla loro legge nazionale. (31)
16. PR O V A. - Un’erronea dottrina - cui gli scrittori francesi sono tuttora fedeli - considera la consuetudine nei riguardi
processuali come un fatto 0 una serie di fatti, e percia la costringono a subire le regole che il codice di procedura stabilisce pei la prova dei fatti (32). L’errore dipende dall’avere disconosciuto la vera natura giuridica della consuetudine e dal-
’
.
(36) Ap. Genova 27 maggio 1870, Betfini 1670, Il, 39s; Cae. Torino 2Q
luglio 1873, Giurispc T. X. 643; Ap. Genova 18 aprile 1876; Monit. Trib.
Mil. 1876, ioli; Trib. Spoleto 3 giugno 1878, Gaz. clel Proo. XIV, 1iQ; Ap.
Venezia 13.febbraio 1887; Temi V. 1877, 102. La regola per cui 1’ uso individuale deve prevalere sull’ UIO generale ignoralo o non voluto dai contraenti
B chiaramen& formulata da Ansaldo, disc. gen. 49-W ea vero puae ditta sunt
& rtylo 6L consustudins msrcatorum non congruunt quando tractatur de
rtyb particulari alicujur mercatorir. Tal’ era com’egli attenta la giuri#prudenza della Rota Genoveee e romana; e Lal’ è pure oggidì, oltre la nostre,
la giuriaprudenza Lederea Bohrend, 8 18 note S-11; - Qareis und Fachsberpr, Comm. art. 279, nP 58.
(31) Cod. comm. art. 58, Cod. civ. disp. preliminari, art. 9; Verb. Comm.
Pro&.. n.e 305.
doMoa riprovata nel testo B tuttodì seguita in Frkwia senza
1x, Il.’ i84, 185; - Aubry et Bm, VIIl, 1. 7 4 9 , ;
Traiti 1, nP 80; - ad eeaa aderiscono fra noi
g i Q i06, 1 7 5 , 238, e Bolofllo,~ Commsnlo, vol. 1
* .i.+ &~+Iav&e li’-rosola dominante in Germania conaiderd la consuetudine
anche proaooeuaImoote come una regola di diritto; Snnlga~ Trait& 9. 30, .
Yaagoror, 1, Q 17 nota; - Boldeohmidt, 8. 35 n o t a 38, - Behread, 9. 1%
56
L1B.
1. - I L
D I R I T T O COMM. E LA SUA SFEBA D’ A Z I O N E
l’avere confuso con essa gli usi interpretativi e tecnici (n. 12),
che entra.no nel contratto come veri elementi di fatto.
Il principio che deve dominare questa materia e diverso.
L’ uso e una .fonte. di diritto come la legge, e il giudice che
lo conosce deve applicarlo, ancorcbe i litiganti non ne invochino l’applicazione; se non lo applicasse giudicherebbe contro
il diritto, e piti precisamente contro l’art. 1 del codice di comm.
clw gli ordina di tenerne conto. 1 giudici togati ne avranno
per lo piii una conoscenza soltanto indiretta. Ma quando sono
convinti per recenti indagini fatte in altri litigi, pei risultati
della dottrina, per propria esperienza 0 in qualsiasi modo che
la consuetudine esiste devono applicarla senz’altro (33).
Senonchè - come accade pel diritto straniero (34) - il giudice ignora frequentemente l’esistenza dell’ uso. Per riparare a=
questa ignoranza, di cui non si pu6 fargli un torto, egli pu6 ricorrere direttamente alle Camere di commercio (35), ai Consoli e
nota 18; - Windscheid, 3. 17, e questa dottrina finì coll’eaaere accolta nella
legislazione; v. la L. aull’ordinam. giudiz. 27 gennaio Z877,art. iiS: * Intorno all’esistenza di usi commerciali, la Camera pus decidere secondo la propria
ncienra ed esperienza. a - In Italia, la dottrina che io aeguo trovo negli atatuti
una tradizione conforme a quella tedesca, v. SaaccIa, De Comm. glos. IV, 0 2,
n. 8; - Ananldo, diaour. gen. 46-48; - Roccns, dd aasec. not. 68,.n. 248; CasngerIa, che riconosce al giudice la facolta d’informarsi dai periti e apaasionati cambiati dello stile e pratica dei mercanti, disc. 187, 5 e 6; disc. 198,
n.O 32; - Fra i recenti: Ottoienghi, Commento n.O 10 art. i e 2; - Delle
Carliun, Monit. Trib. 1872, p. 1147. - PacIflcl~Dla~roni, Istit..tit. 1, 882. 1,
no 3. - Ynnni, La consuetud. p. 140; - V i d a r i , 111, ed. n! 95 e la giurisprudenea indicata nella nota successiva.
(33) Couf. Casa. Roma 21 febbraio 1877; Foro, 1877,257; - A. Genova 14
giugno 1878, Ero, 1878, 11,506; - C. Torino 2 giugno.i885; Giuri+ T. 1885,
539; - id. 7 agosto i88.5; ikonit. 1 8 8 5 , 1174 ; - id. 29 decembre 1887i
Moonit. lR%, 67 ; - id. 6 giugno 1891 ; Monit. 1891, 558; - A. Milano 19
febbraio 1880; Foro, 716. Conf. oltre gli autori a Io leggi citati nella nota
precedente, L. tedesca sulla proced. civile 3) gennaio 1877 1. 65: a- Il diritto
vigente in un altro Stato, i diritti coniuetudinari e gli statuti hanno biaogno
di prova solo quando non siano conosciuti dall’autoritA giudiziaria. NelI’ accertarsi di queste disposizioni il tribunale non deve limitarsi alle aole prove
prodotte dalle parti, ma puo valersi anche di altri mezzi d’informazioni, e
ordinare le disposizioni necessarie per attiugerle . .
(34) Flore, Diritto internarionala prioato, 3. ed. vol. 1, n.* 261 e a.
(35) Le Camere di Commercio aono obbligate di dare alla magistratura i
pareri di cui aono richieste, L. 6 luglio 1862 art. 2 lett. i.
a qualsiasi altra fonte che gli paia degna di fede, o imporne la
prova a quello dei contendenti che vuole giustificare con essa
il proprio diritto (36).
Possono servire a prova di una consuetudine :
1. 1’ giudicati precedemi, specialmente quando sono conformi, recenti e confermati dal giudice superiore, percbe 1’ opposizione della parte condannata deve aver richiamato il suo
esame sulla consuetudine. Le sentenze dei tribunali esteri e dei
consoli nazionali valgono a constatare le consuetudini delle città
ove risiedono.
11. L’ opinione degli scrittori che attingendo i loro studi
dalla pratica commerciale possono considerarsi come organi
viventi della coscienza giuridica nazionale. Senza pretendere
come la Rota di Genova (decis. VI, 15, 16) che gli scrittori
siano morti per reputarli degni di fede, sarb necessario che
siano autorevoli e concordi.
RI. 1 pareri delle Camere di commercio, che sono dalla
legge obbligate a darli ad ogni richiesta dcll’ autoriti.
IV. Le raccolte ufficiali degli usi di piazza.
Parecchie camere di commercio le hanno già pubblicate
con lodevole sollecitudine (37) giovando non solo alla sicurezza
dei trafllci, ma anche all’esercizio della giustizia. Imperoccbè
(3) In questo ai dimoatra la natura materiale della consuetudine, cioe
nella necesaitQ. in cui trovaai spesa0 chi la sostiene di darne la prova. A cio
alludeva il Casagerie scrivendo : Eaec tamen consuctudo cum sit quid facti
non habet locum usque quo concludenter probata non fuerit ab eo qui in ejua
favorem illam allegat, disc. t75, no i2. Ap. Milano 26 Gennaio i878. G. Trib.
Mil. 1878, 177, Caa. Fir. 16 febbraio 1880, Temi V. 1886, 167.
(37) Le raccolte di li Camere di Commercio (Venezia, Milano, Bergamo,
Verona, Trieste, Catania, Bologna, Savona, Qenova, Sondrio, Aleaaandria) furono riprodotte dal Cnlamnndret, Gli usi clel commercio italiano, Firenze
1889; quelle di Venezia e di Trieste riguardano moltissimi rami di commercio,
. .
i prU Importanti di quelle piazzo; lo altro riguardano solo alcuni usi speciali.
Altri uai di poca importanza furono pubblicati nel Diritto Commerciale 1883,
70; 1889, 621. Molto piti copiosamente e sistematicamente vengono pubblicati
gli usi delle piazze tedesche nella Zeitschri/t fh- das Gesammte Handekr. 8
nelle sue appendici. Per la Francia, v. Gabon, Dictionnaire des usages comm.srciaw et maritimes, Paria i888. - Quando le raccolte delle nostre piazze
fossero più complete a corrette frequentemente esse offrirebbero ampia mateeria alla riforma delle leggi commerciali, poichè vi ai potrebbero introdurre
gli usi aeguiti concordemente nelle maggiori piazze.
58
Li 1. - I L D I R I T T O C O M M . E LA SU.4 SPERA’i i’ AZIONE
chi pu6 produrle in giudizio a sostegno di una consuetudine
ha per SB una presunzione così seria, che il giudice pub sulla
fede di quel certificato ammetterne 1’ esistenza, AnchB non sia
infirmato colla prova contraria. Ma questa dev’essere sempre
ammessa perchè gli usi variano facilmente, e perchè 16 inda._ gini da cui la Camera di Commercio trasse la sua raccolta
possono essere state insufficienti o ispirate agli interessi di un
ramo di commercio prevalente nella piazza o erroneamente apprezzate (38).
V. 1 contratti e i documenti eslranei alla disputa. fi vero
che per regola questi non hanno alcuna efficacia rispetto ai
terzi (art. 1130 C. civ.) ma qui non si fanno valere come contratti, ma come elementi di fatto rivolti a provare una consuetudine esistente per la comune osservanza. Tali sarebbero le
circolari, le fatture stampate, le polizze di carico e di assicurazione, gli statuti di socie& le scritture di artisti teatrali.
VI. Le testimonianze dei commercianti, dei sensali, deicapitani esperti nel ramo di commercio cui si riferisce la consuetudine purchb siano fatte colle garanzie della prova giudiziale.
Si sogliono produrre in giudizio anche atti di notorieta Armati
da negozianti. Ma nB il nostro sistema prcicessuale riconosce
questo mezzo di prova (39), nè l’esperienza consiglia a Adarsene,
perchè vengono rilasciati il più delle volte con leggerezza e
p e r c o m p i a c e n z a : anzi non fu raro il caso di negozianti che
(38) Per ciò non B da lodarsi una recente proposta della Camera di Commercio di Torino che, in riforma della legge attuale, vorrebbe si allribuissero alle Raccolte degli usi . piena fede in giudizio, salvo querela di falso l
V. Wnrfotti, SulLa riforma della legge sulle Camere di Commercio, Bologna 1889.
(39) Bhrnchi, Diritto cio. 1 n.” 3 2 ; - A. Genova 30 novembre 1860.
G:iro*i.~prudcnzn Commerci& 1860, 1 1 , 1.5; - Casr. N a p o l i 18 decembre’
1K.l: Iq*s Il’. 1, 182; - Cass. Napoli 9 gennrio f 889; Mont?. T r i b .
MiI. I889. %.K Tuttavia prevalgono gli scrittori e le sentenze in senso conlrnrio ; v. Dnlln~, v. Lois, 1. t 1 8 ; - I)elnmarrc! e( Lepoltvln, n.s 2 7 0 ; Vldnri. 111 ~4.. II,” 9fì ; - Ottolenghf. Comm. a r t . 1 e 2 , n.0 1 0 ; - Ricci,
IWIP ,IMW II.” 2.5; - Cass. Torino, 4 gillgno 1868; Garzefta G. XX, 11,
?S,i.. - ~\l’P. Gfrht 1; aprile 1 8 7 4 , c i t a t a da Vfdnrf loe. cit,, _ *. Genova
27 lll*Wi<r ISSI’; fh+ini !%o. 11. 399: - A. Genova 3 maggio 1~0;
df*Wit. ld:f, Itb,b:: -.*t giQ*lifiM 1’ Wnmierione d i questi atti di nobfiel&
““““’ Illw~i IWr lìwnire u n a pmslln2ione (art im c. Civ.)
C
A
P.
1.
LE
F O N T I - 15
6.
GLI
USI
59
per non dispiacere ad alculo dei litiganti apposero la propria
firma a due pareri contrari (40). Si deve dar maggior peso alla
testimonianza dei commercianti che in tutti i loro affari devono subire 1’ impero della consuetudine, ma non si puh escludere
assolutamente quella dei non commercianti che trattano freqnentemenie coi commercianti c quindi sono costretti a conoscerne e a subirne le leggi e le consuetudini {art. 54).
Le regole di procedura applicabili alla prova dei fatti non
valgono ‘per la prova dell’uso e per convincersene basta riflettere che la indagine dell’uso 6 necessaria anche nell’interesse
della legge (41), afflnchb essa sia applicata nell’ordine prescritto
dal codice di commercio. Quindi la si potrh ammettere in qualunque stadio della causa (42), così nel primo giudizio che iu
appello, e ancorchb la prima prova fosse fallita.
La sentenza che viola un uso riconosciuto dai primi giudici o nota alla Corte suprema deve essere cassata perchb l’uso
6 una fonte di diritto equivalente alla legge (art. 1) (43). Essa
dev’ essere cassaia anche quando nell’ accogliere o nel respingere un uso sia partita da un erroneo principio di dirittto (44).
1
(40) Già la Rota di Genova (dock 7 n.” 5; 73 n.” 37, par. 12) deplorava
la facile condiscendenza dei mercanti che soltoscrivevano pareri belI’ e pronti
senza nemmeno curarsi di leggerli, e l’hnsnldo, nel disc. gensr. n s 47, inaegnay
ai giudici di lasciare in disparto quei voti sospetti per informwai strngiudlsiariamente della verith. A questa triste abitudina devosi certo il proverbio
tramandatoci dalla Rota di Genova (decis. XVII, 1): consuetudo modo alba
modo nigra. Anche oggidì chi dovette dimostrare una consueludine sa per
prova che molte volte basta arrivare il primo per ottenere da un negoziante un
certificato conforme ai propri interessi.
(4t) Snviguy, Traité 9 30; - Gloldsohmidt, $ 35,,; - W i n d s c h e l d ,
17, ; - Della Carlina, Mona?. 1872 p. 1147.
(42) Anche dopo che l’iscrizione B ruolo è rimaotn ferma (art. 176 C . p. c.),
perchè quest’articolo non nega al giudice che lo crede necessario od utile alla
retta soluzioue di una coukoveraie la facok8 di emettere nuovi provvedimenli per istruirla. Casa. Napoli 25 fohb. 1888; E’oro it. 548; - Caso. Firenze
16 giugno 1879; Foro 898 e le altre autoritA ivi citale.
(43) Binuchi dir civ. 1 n.” 29 ; - Auhry el Raa d 23,; - Lron-Caen er
R8naalt, n.@ 85; - C. T o r i n o ? nov. 1878; Foro 1033; C. Pirenzo 8 m a g gio 1873; ~Annali VII 257.
(il)
I.Ill.
1. - IL D I R I T T O
C O M M . 13
LA SUA RIiERA D’AZIONE
C A P . 1. LIT ImTI -
.
Rln in quest’ultimo stadio del giudizio non sarS lecito di
tlnrc In prnvn di un uso, clunntlo questa prova esiga dello inclngilii d i Intto clic s o n o esclusa dall’ordinnmento dcllc, Cfirti
riilwrtt~c (Ir)), ni: ~liscutorc. l’apprezzamento dc1 magislrato c h e
ric~onol~lx 0 negti 1’ csistcnzn doll’ uso (4G). Sono entrambi
~wwywn~r~ ~lclln contlizionc in cui trovasi questa f0nte di
tlirilitr, f1u:itdo non pi) c o n s t a t a r s i cl10 lncdiantc 1’ esaIn0 dei
.
15 6
GLI
U S I
61
provare l ’ e s i s t e n z a d i Iina rc?gcJn di 11 iritto cl10 devo posaro
11c1ln coxi0nz:l giu~.;flicn gcneralc.
3 7. - II I)iritt,o C i v i l e . L
1~111i.
1.c <lcvinzioni dalle 1~~010 processuali c,hc si consentono n
I’:l vow flrql diriMo consuetudinario non possono, per rcgola, apl~lif*:iwi ngli lisi intcrprctnti~i, dacchi: qnosti snno pnrt0 intrin.
s(w II~>I r~ifil r:l (io. 0 1rap::ono In loro cfficncia dalla volont$ tlci
r,fwl~~:~c~r~li. non tlnlln convinzione 0 clall’ utilitb gcncrnlc tici nc~f~%i:illli. fjtwsti usi in(crlbrolntivi sono fatti valere dnllc parti
sf)J<~ II<~/ proitrio itttcrcssc, c, SC uc vogliortct barre vantaggio tlc~11110 ;811<~~~:Irli
c c~ltiwlf~rno 1 ’ :tpltlir:nzir)nr, c ove oworrn prn.~:ltli IIPI tt1~~110 c nei termini che la legge p r e s c r i v o p e r l a
ltrova llr,i I’:lIti. (~b7) A quest’ nopo giove& la delazione del giurawntrb c 1’ illtcwn:Sntorio dei contendenti, dacchb nessuno meglio
di htw 1111115 diro se intendevano di dedurre nel contratto anr.11~ 1’ 1150 in questione. Ma queste provo, che possono essere dcc,isivl> lwr wistnlnro 1’ intenzione dei contraenti, non hanno
f~llnsi :ll~~inn 0llicxin. per stabilire iin diritto consuetudinario,
~l~wl+ 1:1 cnnfessinno o il diniego dei contendenti mm basta a
i 15) Iti:lnclti, libr. cit. n.O 28 : - nfhm0, Comm. n.O 7 ; - Othlwghi,
(‘~li,lnl. nl~t. 1 2 Il.0 ii; - C. Fir. 8 mag. i873; Annali VII 257; - C. Roma
1: RJII’. IR78 ; Fvro 1 im. - Schls3no la complota applicazione dclln teoria
dc,,* r~>tlquetudinc, considerata come regola di diritt >, ioducosse a credero che
ln si p&wn provare corno ogni altra legge anche innanzi la Corto suprema,
tlittnria ,Gsngna ronciliare quella teoria colle norme di diritto pubblico cha
r~wlann quwto supremo istituto. Pcrcii, non mi eembra attualmente accettallilp ,‘~~,~in~we do, prof. Vidnri, 111 ed. n.O 9F,che crede si possa provare una
r,pnqIIetudine anche innanzi al medesimo.
f 1,;) JJianchi, 1 n.O 28; - Anltry ot Rnn 1 5 23,,; - Cas. Firenze 2 ag. 1866;
Gn-. ~cJ Pr-w. 1, 22% - Cas. Torino 4 giug. i868; Gda. (1. XX, Il, 286; - Cas.
Ilirnln ?T> npril~ ,875, Foro i8i8; c . ii6O; - C . Firenze, 10 marzo 1x87:
7’isvli 1’. 1 ,L>S.
(ITI .\ (~cnnva ifi apr. IflX: Monit. 1011; - A. V e n e z i a . 13
‘I‘P>ili Lr. lfl2: - A. G e n o v a 3 1 die. iR77; Eco 1878 c. 144;
1” R,,I’. fRW:
F-on, c. 378.
febb. 1877;
- C. Fircnac,
16. IA ~OVC IC leggi c gli usi commerciali non porgono
una regola espressa od analnga per risolvere la controversia
vale il diritto Civile; non solamento il cwlic0 civile, ma 10 leggi
speciali c gli usi che lo completano. (1)
I’crb il diritto civilc, p r o v a l o agli ilsi 0 sili. i n p r i m a
linea : ff) q\tando contiene disposizioni di ordin0 pllhhlic.0 (failkigli;t, capncit5. matrimonio) perchi: gli usi non pnsaono dero;nrvl; 7~) qitando i l c:otlkc di ~:ontrrtc1’cio s i ricltiarnn csprcssamcnte al codice civile 0 Cosi lo eleva nll’nficio di una legge
commerciale per integrare le proprio disposizioni (2) ; c) quando
dispone espressamento per la materia commercialo (3).
17. Non vi sono istituti commerciali pei quali non si
deva ricorrere in pii1 0 meno larga misura al diritto civile.
V e nd h a n n o , i! wio, tAluni elle per adcmpicrc, piil adeguatamente la loro funzione tlnnno Iàtto broccia persino in quella
parte del codice civile che regola i requisiti essenziali dello
obbligazioni, la capaci& il consenso, 1’ oggetto, la causa (4) ;
(1) Comm. Prelim. Vcrb. 11.” 115: s Si sostituì all’csprorsione ( Codice
civile B l’altra x diritto civile z pcrchè ucl codice stesso nou 0 c e r t a m e n t e
compreso omne jus quo in civitate utimur. *
(2) A. Brescia, 3 msg. 1887, Foro 5%. - Questi richiami al cod. civ. no110
frequenti art. 53, 58, 67,, 107, 365, 773, 9lF. Altrove il cod. di comm. riproduco per intero la disposizione dc1 codice civile, per BR. art. 456=1879, 1882;
&9=1882,; 4OOz1890. h torto fu censurata corno iuotilo questa ripetizione da
IJoIalRo nella Z’emi V. 1890, 207 u.0 11, e da Sncerdoti id. i891, 13, poichè
la riproduzione trasforma la legge civile in legge commerciale 0 quindi la
sottrae alla fcnrao durogatrico dell’ uso.
(3) Cod. civ. art. ‘281, i:%, ,328 I?z) iw1, 10% I!f%*, 2130.
(4) Ik~ognno allo normo comuni ‘sulla ‘capacit glt’ art. 9-i i ; 13-15 ; 58,
:!(j5, (39 do1 cod. di comm.; gli art. 40, 41, cod. mar. mere.; la L. 15 luglio 1888
RIIIIO casse di rislmrmio a r t . 9; - dcrngano allo norme comuui ~111 consenso
F,i art. YH, (IS, 118, 351, 357 ; In IL\~~B 27 aI”. 188:J sui trasporti ferroviari
art. 2 0 3; - a queilo suli’ oggetto I’wt. GO; - a quelle sulla causa l’art. 324.
.
-
- ---_ ._ - ___-_ ___.
62
1.111.
1. -
C A I ’ . 1. LE I’ONTI - 3
IL DIRITTO COMM. E LA SUA SPRRA D’AZIONE
tnx di
regola i conlratli commerciali sono disciplinati dalla
generale delle 0lMignzioni. Per ci0 che c o n c e r n e l a
Lorca tlisc*il)lina speciale di rad0 si dovr5 ricorrere al wdice
civile ove si tratti di quelli istitttti che si svolsc~~o storicmnenIn ci1 c~sc~ltisivntttctttr! no1 cwntrtcwio (cnmhiali, nswicurnzioni,
+wntnor~io marittimo); assai piit sl~esso per quelli che sono
cotilttni :1t1 entrambi i codici (vendita, mandalo, l)egno, deposito,
l”.fwrilicxtc~\ (:)j: quasi intcrantcnte Iìer qoclli Ae no11 lmnno nel
w~liw cli (wm tticrcio una speciale disciplina (mutuo, locazione,
t,corin
corncwlntc~,
vitalizio,
fideiussione,
privilegi,
ipoteche).
18. S:tr:2 SINSSO dilficile di decidere se il silenzio del codice
(1 i (~(~tt~rttnrc~io sovra una controvcisin. deva considerarsi come
unn I:I~IIII~ tln (colmarsi col diritto civile, 0 piul,t.osto un vuoto
nlq~:trfwlc ~IIC deve colmarsi colle nnrttte gia da te da rlucl codi(35, iritlu~rnwlri: non ttttfi i s i l e n z i tlnlla Iczgt? sotm I;WII~P. AIICIIC
Ili
411~13:l
gr:IYo
tlililwll5 d i ccwtlhnre i dtte codicj tettgy~tin
IYIII~O i Ibiilliiri tli titi cc~dicc: iittico tl~llo ol)lJligSnziotti (It1Ir0tl.
png . l!l).
IO. Solo nei casi espressi dai codice di conimerci il codice
c i v i l e perde il suo ufkio di fonte snssidiaria e vn. m e s s o i n
diq\arlc ccrtnc ittconcilinl~ile cogli interessi commerc.iali
(6); ma,
di rcpl~ln, swondo un processo pi<t organico, B 1’ uso
commer-
c i a l e n o t i il l e g i s l a t o r e
q u e l l o che
e l i m i n a 1’ apl)licazionc
I’RINCII’I ORN1I1IA1.1
Ci:3
Per dcditrrc d a l l e Iitrtnttlc cotwrntc e spceinli tlelk Icgxi
c, degli usi il principi0 gcncrala hisognn tcncr conl,o delle loro
ragioni storiche ed economi(~lie, delle loro vicende giudiziarie, sia
in particolare che in relaziono all’ intero orgxnismo giuridico,
poicIt 1:~. s i n t e s i tlcl sist.ctttn. i: sctriprn tn:tlsiciirn TrnclrA n o n s i
posseggano t utl,i i fa Itori cl te wtiwrscro a formarlo. Si terr5
conto tlcl diverso grado delle fonti, riflettendo che anche in
questa ricerca le leggi e gli usi ccrtnmercinli devono prevalere
al diritto civile, Ie leggi posteriori alle precedenti. E p0iclrB
nuove leggi e nuove usanze cotnmcrciali continrtamentc si aggiungono alle prwrdenti per coml~lctarlc 0 per abrogarle Cosi
anche lo spirito del sistema 13 in IIII continuo, progressivo movimento, che 6 condizione imprescittdil)ile della stia vitalità.
Lit cotrcittista di qttcsli priu(:ipi è per lo piii opera lenta
della dottrin:L c Dalla gittriq,rtttlcnzn. 1 IrilJttnali ~~rocetlono
dapprima~ L’tx IC csihttze c IC c o n t r a d d i z i o n i , ttrn nel cent ras10
ct~iorgc w1111brc lbiir c~lti:tr:ltncnlo i l l~rittc’il~ic), cl10 itifine s i itnpone per albera Spcrialmentc delle Corti supreme (2). Ercone
qualche esempio : - nessuna prestazione il’indole commerciale
si presume gratuita (3); - nella materia commerciale il denaro
si presrime sempre fruttifero (4); - ognuno pui, contrattare
validamente a beneficio di un terzo (5); - nel dulIbio si devo-
del
cotliw Gvilc.
20.
8. 1
Q~I~II~O le fottti precedenti non offrono una disposizione
ptwish otl :rt~:bI~ga
per riS(J~verc tttia controversia CO~IIII~~I cinlc,
la si tl(açitlet,R coi princilii generali dedotti dal diritto posi tivo
viqctitp il ([itale nella sita itnit& non pwì tollerare antinomic~. (1)
(5) Lo StCiw istituto può CS5Cro ragolnlfl pw alcuni viSpetti dal cod. civ.
n :“‘P nitri dal cod. dì com. (wnditrr, aocietb, mnndato) ed n torto la Caas. di
Pilvuzc fi ~RPXO 1890, Temi V. 206, disse: * che eon si possono a p p l i c a r e
crlt,t~mpo~an~?nmnnto le due legislazioni dovendosi applkwo il codice civile
wln wnrwln manchi eom~Zek7menle In logge commercialo sul111 ~tessn mn Icria. II
(Ii! (:wl. comm. art. 42, 43, 44,, 107.
(i) l%p. pwlim. al cod. civ. art. 3; - JJrJJnvife, Ri~~ro&~iorte delle note
rito(p’“ficfc, I’sh3vs, i873 p. 23: - l’nciflci-Imzoni, Istit. di diritto civile,
3.:) ed. Prefaziune 5 XV, pag. XXXVII e s.; p. 50 e. s.; - Bcinloin, Del diritto
p o s i t i v o e dell’ equi/&, Cnmerino 1 8 8 0 , pag. 2-1 nota 23; - FnUn e Bmm
nelle note alla tvaduzione di Windscheid vol. J p, 124 e s., e lo stesso
W’indachcid 5 23 ; - Polncco, DeEl’ ink?)prefaaione della legge nel Monit. 1890
p. 813; - Mntu~rn, Pr~~lunion~~, Sull’odicr?tn importnnrn del tlirirto c o m m .
e sul metodo per istudiarlo, Palermo, 1889. p. 15 e 8.
(2) Si rictlrrtrvà in cnnnnziorlo per la violszione di un lwincipio g e n e r a l e
indicando gli articoli che lo niic~mano indirettamente e la cui applicazione
per analogia venne violata (art. 523 C. Proc. civ.) V. Casa. Fir. 19 mag. l@i4,
c 20 marzo iBi0 : Legge XIV, 603, Legge X 24; - C. Fir. 29 dicembre j881 e
9 die. 1884; Temi V. VI, Gl, 108; X 136 n.
(3) Cod. com. art. 349, 473 (in relazione agli art. 1739, 1837 del cod. civ.);
311 11.0 2; 340 ; 387, (in relazione ali’ art. 1915 cod. civ).
(4) Cod. comm art. 41 ; 34.5 II.” 3; 347; 355; 594; 5’37; 7OO ; - cod. civ.
art . 1231>.>
1272 1831 f
(5) Qwsta massima 81 venne csplicnndo rxpocialmento per promuovere la
circolazione ; essa opera J>itì 0 meno apcrtsmente in tutti quei titoli e in quei
contratti che hanno per iscopo il trasporto del denaro e delle merci da \ma
pwsona ad un’altra, oppure da un luogo ad un altro, e piU specialmente
,_._ .._.- -
-_
_.-_
li I
1.111.
1.
- IT. DIRITTO COMM. IC LA
SUA
SFERA D’AZIONE
IYtvorirc quelle soluzioni che rendono più sicura la circola(Gj; - il commerciante non diviene legalmente insolvente
SC rir)n qunndo cade in stato di fallimento (7).
wb
ZII)II~~
21, ‘l’alorn. la regola di diritto emerge irnmediahmento
~lnll:~ 1rnl1113 dei fatti e devo ispirare la sentenza ilei giudici
lwrwliì~ non sia configurata nD in una legge nì: in una consucluclittr. (Jiwlo lacune sono freflucnti negli aKari commerciali
dw lbiglinno continuamente nuove forme non previste dal di1.i IIo posifiw, ed C compito della scienza e della pratica forense
cli fiswr,r: 1:~ rc@x giuritlica cl~c! i: conforme alla loro natura (1).
l’l>I. 1.01111)if?i.o l~ucst riflicio, il gillristn dcvc studiare da tutti
unlln (*anlhialp, negli ordini in derrate, nelle fedi di deposito, nelle note
di pcwno, nei prastiti II cambio marittimo, nei contratti di trasporto per
terra o p~r mare (art. 392, 3Dli ; %U, 5.57) : in quelli di assicurazione sulla
,.ita (art. 1~) e contrr) gli infortllni dc1 Invero. A p p u n t o perch& nella Torslln/irbnc
d i
1111 princifbio fy3nwalo
* >ttt, fmmrdnt~~
g0n~rnl1, i l von(,1.
P I;WJN~ICT
l o
.
fofili qwrinli
dovono
~‘rev”loro
n
q”olle
1101 tofh devo I8revaloro n qw3llo piil nngn81u
s c r i t t o n e l l ’ a r t . 1128 del cod. civ; V. Tnrtnfari, Dei contwtli n
ftir,>yr rii fersi, p. 279 e s.; - Vivnntc, n e l l a Rivi& ih?. 1X p. tn7.
IC) Cf1<1. Cent. art. 57 (in antitesi all’art. 708 cod. civ.), 59, 298, 332, 4G0,
40!,, X(14: Cod. Civ. art. 709, i-513,, 1890. Le decisioni pronunziate nei freqltcnti litigi risolti con questi articoli confermano la tendenza accennata nel
twto.
(7) Cod. Con]. art. 191, 348, 433, 683, 684, 687, 688, iOi, 802 e s. 862
- Cod. Civ. art. 1469, 1729, n.” 4, 1786, 1919,; - Cass. Fir. 7 luglio 1887;
‘I’ewi, 1’. 900; - Noma, Monit. dei Trib. 1887, 453.
(1) Spesso le nostre fonti riconoscono alla natura dell’affare una propria
virti) regolatrice. Cod. Com. art. 4, 69, 254, 357; 36 (secondo la qualitA del
rontrntto): art. 52, 64, 40 (secondo le circostanze); Cod. Civ. art. 1127, 1433,
I li::. I Iil, Iz<IT>. - A questa intima natura dello cose s’informavn eziandio
<,uPI diiiltci naturalo (nnturn1i.S ratio) che rinnovi! col 8uo c o n t i n u o nlimento
il dil~ilti, rivile di Roma. V. colla conpucta onergia Ilrilli, JUS 7IatWXlC, BOIO~un iW0I 1II.” :\ e P . ; - Unltlschmitlt, UniversQ. p. ‘ili,,, Iinndb 11 e d . 0 3 4 .
- A toto il IIhnnrn nella citata Prolusione non tion conto dal diritto ded’atto dalla natura delle cose come di una fonte di diritto vigente nel silenzio
.(nl In,r;cliln,,o n CI”,,’ IIErI
gli nspclti la funzione sociale cc! ccoucwiïn tlcl IIUOVO rnlbporto,
-_
vagliare tutte le ndizic, le opinioni c i tlocumer~ti cl10 circola110 nella lkrnticn mercanlilc (slntiiti, wgolnmpnti, c80ntratti,
circolari, bilnn~~i, ~orris~~~tndcnzc), cc~n~cni~~ndo i risultati ollen u l i i n Aa rcgoln tlominanlc, dwitle sgorgl~crh u13a strie
ili conscgiwze giuritlich Qimitlo il ~iutlicc 6 c o n v i n t o , p e r
unn 0th serie di osservazioni dcsuutc dai falli, che 111in rcqda i> conliwnc alln natura dcll’ islifuto noti nncorn (liscilAinalo dal tliritlo lmsitivo, esso tlovrh alq)lic:nrla pcrcl~i! g l i
c~lcmenti csscnziali c wtlnntur;di di 1111 istituto nw abbisognano
di un’ esplicita dichinrnziurlc cot~vcuzion:~lc 0 lcgnlc per essere
riconosciuti (2). Le Corti stlpt~~trc die ncllc sentcrize dei lribunali inferiori riscontrnno quxli~icnto erron~~amcute un rapporto
h4urirlic0, ciei: in Iwdo cotilixio XIIC c!sic>onzr! tlclln s u a n a t u r a ,
tlclln sua funzione socinlc ed cconomiw, tlclln sun cocsislcriza
t’on allri rapporti giuridici, d e v o n o c~:wnrln, c i loro giudizi
tlivcngono, o r a per forza d i urltorilit ora per TOIX:~ d i lcpgc,
tJbblig:itOri
pi giudici inferiori (9). &TtO
ia 110tWla
d
i
diL’itt0
consacrata per la forza stessa delle cose dalla giurisprudenza
delle Corti suprcmc puG modificarsi in seguito a indagini più
ampie e piir esatte; ma flucsli niiitnmcnti sono in rcalC così
rari se si lwafion:w~ :11 g12ntlo numero cli controvwsie risolte
giudiziariaulente 0 privatamente in omaggio a cl~iclla giurisprudenza, die non si deve disconosccro alle rcgolc desunte
(2) Fu appunto in seguito s una ricerca scientifica, cui contribuirono
principalmente gli avvocati ed i giudici, in difetto di un’operosa letteratura
nazionale, che le nostri Corti fissarono la disciplina giuridica di parecchi
contralti regolati poi dal codice sulla traccia dello loro decisioni. V. SUI riporto la lunga conlroversia cha mise capo olla sentenza 21 febbraio 1877 della
Cass. Roma (sez. riunite); IJoro itnl. 1877, 258, e Iqr controversie giudiziarie
cha precedettero le disposizioni do1 Codice vigente sul conto corrente, sulla
commissiono, sull’urto di navi. Proscgxndo quost’ opera d’ infaticato pioniere
che cerca nella nature dcllc coso il loro wrlinanlcnto giuridico la giurisprudonz.9 Invorn oggidi n e l d&rrninnre i camltcri di altri i s t i t u t i , c o r n o flclle
Casse Ili Rippaimio (3 dei loro l i b r e t t i d i rlrposito, degli Istituti di (3diln
Cmdiario cd ngricolo, d e i rarcfmlandatnri,
dello r;tnllic 0 controslallic, d e i
contratti cui dB origine In proprietA letteraria, artistica o industriale, ciol?
tici contratti di edizione, di rappresentazione ctc.
$3) Cod. Proced. Civ. art. 547; L e g g e fì dicemhrc 1838 sulla Cass. di
Roma, art. 8.
5
GG
L I E . 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SFERA D’ A Z I O N E
C A P.
dalla natura delle ‘cose una grande autorita ed efficacia per
1’ esercizio della giustizia.
22. Merce lo studio delle cose e del diritto che ‘le governa
naturalmente la scienza prepara anche la legge dell’avvenire,
perchè la prima regola di ogni coslruzione giuridica 6. l’osservazione genuina dei fatti. Quando il giurista ha studiato il nuovo
fenomeno per tutti gli aspetti, nella pratica mercantile, nella
giurisprudenza, negli usi, esso antecipa 1’ opera del legislatore
cui non rimane altro compito che di fondere in articoli di legge le conclusioni cui il giurista è arrivalo concentrando il
lavoro collettivo del popolo. C!osì non vi ha interruzione nella
scienza del diritto, che, seguendo 1’ attivita economica nel suo
svolgimento, continua il suo corso non ostante le riforme legislative, mutando i testi di legge cui si richiama non il suo
contenuto.
Questa trasformazione del diritto giudiziario o scientifko
in diritto positivo procede con facilita quando le leggi vigenti
prima della riforma legislativa non opposero catacolo al libero
svolgimento delle forze economiche e alla costruzione scientifica
che’10 accompagna, come accadde fra noi pei trasporti ferroviari, per le assicurazioni, pel conto corrente. &Ia lis dove le
leggi sono in contrasto colla realta 1’ opera della scienza resta
necessariamente inceppata ; essa puo criticare la legge ma
costruisce a stento ed a caso perche le manca la collaborazione
della giurisprudenza, l’osservazione della libera e aperta attivi&
mercantile, come accadde fra noi pel <ommercio degli immobili,
per le societi cooperative, per l’assicurazione del nolo e dei
profitti sperati, che era proibita sotto il codice precedente. In
questi casi la riforma legislativa non prevenuta dall’opera dei
giuristi riescira a togliere gli ostacoli che impedivano il libero
corso delle cose, ma non pot& regolare i nuovi istituti che sono
destinati a occupare il campo loro dischiuso dal legislatore, amenoche non riproduca le leggi straniere, come si fece ad es., per
le cambiali.
1.
LE
F O N T I - 3 10. LE LEWX
STRANIERE
67
gj 10. - Le leggi straniere.
BOMbIARIO. - IS.
Abuso che se ne f a - 24. Vantaggi che 88 ne possono trarre.
23.’ La conoscenza esatta delle leggi straniere puo dirsi
necessaria nel pregarare le riforme legislative, ed 6. indispensabile nel regolare i rapporti di diritto internazionale privato;
ma si deve usarne con molta cautela nel costruire il sistema
del diritto privato vigente in Italia.
Oggidì se ne abusa spesso per mera pompa di erudizione
quando si citano in lunga serie c come altrettante autoriti codici che si riproducono letteralmente; ed 8 un guaio frequente
perche sono pochi i codici originali (1). Se ne abusa ancora
quando a sostegno di una dottrina si citano norme di diritto
straniero che fanno parte di un sistema giuridico diverso dal
noatro ; allora la citazione male invocata si ritorce contro chi
vi cerca un appoggio (2). Queste costruzioni di stile composito
possono considerarsi come saggi di diritto razionale, come un
ramo poco dilettevole della filosofia del diritto, ma non formano
un sistema di diritto commerciale Italiano. Recano forse qualche
utili& in periodi di riforme legislative come contributo all’opera del legislatore, ma sono deleterie In tempi normali perche
guastano il carattere e il criterio giuridmo della nazione: queste
opere vengono di per di demolite ed eliminate dalle sentenze
I
(i) Cori i codici dell’ Egitto, della Turchia, della Serbia, della Grecia di
8. Domingo, di Haiti eono quasi lotteralmente tradotti dal codice frankse
del:i808; i codici della Bot%*, della Columbia, di Costarica, del Messico, di
vi- del Per& di Venezuela riproducono aostanrislmente il codice spr.e&f>dol lS!l+ il codice Ungherese, quello per la Bosnia e 1’ Erzegovina,
QP& q wiltimo par Ir Finlandia wno quasi letteralmente tradotti dal codice tedeneo; Indie iI codice Ru&o del iSS7 riproduce testualmente le disposizioni
del noatro (ps 34 o 1.). Citare querti codici equivale a citare piU volte la fonte
da ooi eono tolti.
,@) Chi, ad eeemp’o, si 6 insegnato in Italia che on commerciante puti cedere
likrrmente ad altri 1’ UH> della propria Ditta invocando I’autoritl del codice tedeao, wnza avvertire che ci6 pu6 fami io Germauia aenza offesa della buona
fede percb8 ivi ~)no irtituiti i regi& dei commercianti dn cui risulta pubblicamente quale lia il proprietario rerpoorabile per le operazioni di ciascuna
ditta commerciale. V. Vlra~te, nel dioril. Trib. 1889 p. 146. Questo deplorevole indirixro B vivamente riprovato anche dal Mutua, Prolusione cit
p
iQ-i9.
68
.
LIB. 1. - IL DIRITTO COMM. E LA SUA SPERA D’AZIONE
dei magistrati che sono, di regola, più fedeli alle tradizioni
nazionali, ma intanto la loro influenza nuoce alla scuola e all’esercizio professionale degli avvocati.
24. Se 1’ uso e la citazione delle leggi straniere possono
dirsi supèrllui quando sono conformi alle nostre, se sono pericolosi quando, non ostante 1’ uniformiti di qualche disposizione,
essa divergono nelle’ regole fondamentali, si ‘puh metterle sicurameute a profltto la dove ci manca ogni disposizione legislativa, perche gli istituti mercantili hanno uno svolgimento
sirnnltanco ed uniforme nel mondo civile. Ma anche in questo
caso 1’ adesione del giurista italiano alla legge straniera non
dev’ essere, com’ A di rggola, il plagio d’ un intelletto pigro o
frettoloso che vuol risparmiarsi la pena di indagare la natura
tecnica, sociale ed economica del nuovo istituto, ma la conferma
autorevole di un risultato gia in parte ottenuto colla osservazione intensiva dei fatti (3). Xnflne anche i lavori preparatori
e la giurisprudenza straniera po8seno mettersi a proAtto con
molto vantaggio nel regolare quelli istituti che il nostro codice
ha comuni coi codici stranieri.
(3) Per ciò non consento col Srleilles, Annales de Jroit c o m m . 1891,
y. p. 223, che conaideru il diritto straniero come un punto d’orientamento,
cui la giurisprudenza nazionale dovrebbe tendere nell’ interpretare il diritto
pos’tivo.
CAPITOLO IL
Gli atti di commercio ti)
$j 1.1. - 611 atti di commercio in generale.
SOMMARIO. - PS. Ragioni di questa ricerca - 5%. Il concetto dell’ atto di commercio
nella sua storia.
25.e necessario determinare quali sono gli atti di commercio
principalmente per due ragioni a) percht! essi danno origine ai
diritti e alle obbligazioni regolate dalle leggi commerciali ;
b) per dedurne chi B commerciante.
%26. Il concetto e le distinzioni deh’ atto di commercio non
possono intendersi se non si studiano nella loro storia: il diritto
vigente in Italia non B che l’ultima fast di un’ evoluzione lenta
e continua che si svolse senza interruzione nel nostro paese. Il
tentativo di determinare gli atti di commercio si riscontra anche nei più antichi Statuti delle corporazioni, ove sono enumerati fra gli atti soggetti alla giurisdizione delle curie mercantili il cambio, la socie& il mutuo, il deposito c principalmente
la compravendita. Ma secondo il sistema degli Statuti non bastava che l’atto fosse fra quelli testi annoverati per sottoporlo
alla giurisdizione delle corporazioni e per regolarlo colle 8uc
leggi. Era altresì necessario che vi avcssc preso parte un commerciante;’ onde la considerazione obbiettiva della natura dell’atto non si scompagnava mai da quella subbiettiva del com(1) Letrerotura, Xnnnre. Gli atti dì commercio secondo l’art. 4 del vigente
cod. di comm., Torino 1887 : nella prima parte di quest’opera ei tratta degli
atti di commercio in generale; - Ruggeri. Gli alti di commercio, Messina, 1883;
- Bwlsy, Des actes de commerce, Paria, 1865; - Nouguicr, Des tribunaux
de commerce, dap commercants et des actes de commerce, Paria, 1844; e sovra
tutti per intermita di ricerche e di sintesi Boldachmidt, Handb. 2 ed. 1 vol.
9 42-59. Per la storia vedi principalmente nello stesso 8 41, 42 e UniaersaZQ.
$l 7 not. 102; - Lattee, 9 6, 7, 2t.