Unione Europea Fondo Sociale Europeo Via

REGOLAMENTO EVENTI E CONVENZIONI PROMOSSI DA T PER SEMPRE
ART. 1
T per Sempre, nell’ambito delle proprie finalità statutarie ed in particolare ai sensi dell’articolo 2 dello
Statuto, favorisce ed organizza periodicamente alcuni “Eventi” (al singolare, Evento) di tipo ricreativo,
artistico, culturale e sociale, e stipula con Enti terzi “Convenzioni” (al singolare “Convenzione”) per la
fruizione di servizi e l’acquisto di prodotti a condizioni vantaggiose. I suddetti Eventi e Convenzioni sono
riservati ai soci.
ART. 2
Le attività di cui al precedente articolo 1, come da esplicita previsione statutaria, sono estese ai soci
sostenitori. L’Associazione si riserva di limitare o inibire tale estensione ai soci sostenitori in ordine ad
attività o servizi specifici che potranno essere volta per volta individuati.
ART. 3
Nell’ambito delle attività di cui al presente Regolamento, T per sempre si occupa esclusivamente di
individuare una serie di siti e luoghi ritenuti di interesse per l’organizzazione di un Evento, di contattare
l’Ente che cura e gestisce la fruibilità ed accessibilità a detti siti da parte di terzi e di comunicare ai soci le
date in cui si terrà il relativo Evento. Analogamente, per quel che concerne la stipulazione di Convenzioni, T
per sempre si occupa di contattare l’Ente terzo e di concordare con lo stesso l’applicazione di condizioni di
favore a vantaggio dei propri aderenti.
ART. 4
L’attività di cui ai precedenti articoli ed ogni altra attività ad essa connessa è svolta da T per sempre in
forma totalmente gratuita, rimanendo espressamente esclusa ogni possibile pretesa da parte di T per
sempre nei confronti degli aderenti in ordine a compensi, diretti o indiretti ed a qualunque titolo, a fronte
dell’attività svolta.
ART. 5
Fatto salvo quanto prescritto al precedente articolo 4, i soci ed i soci sostenitori (di seguito nell’insieme
anche “soci”) che partecipano all’Evento proposto provvederanno autonomamente a corrispondere, in
quota parte e direttamente all’Ente di cui all’articolo 3, il costo dell’Evento (a titolo esemplificativo, costo
del biglietto di ingresso), rimanendo esclusa ogni attività di intermediazione da parte di T per sempre. Nei
limiti ed alle condizioni prescritte dallo Statuto dell’Associazione, può essere ammessa la partecipazione
all’Evento anche di persone diverse dai soci e dai soci sostenitori.
ART. 6
I soci che partecipano all’Evento espressamente esonerano e sollevano T per sempre da ogni responsabilità
per fatti o atti che dovessero verificarsi a proprio danno o pregiudizio, diretto o indiretto, durante l’Evento
medesimo o comunque che siano derivanti dalla partecipazione allo stesso, ivi compresi quei fatti o atti che
dovessero verificarsi, prima, dopo o durante l’Evento, nello svolgimento di attività da considerarsi connesse
alla partecipazione allo stesso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’esonero di responsabilità dei soci a favore di T per sempre vale per
i possibili infortuni, incidenti, danneggiamenti a cose o persone, smarrimenti d’effetti personali per furto o
qualsivoglia causa, anche ove i suddetti fatti si verifichino durante i trasferimenti per e dal luogo
dell’Evento.
Ai fini del presente articolo i soci dichiarano di rinunciare a qualsiasi possibile pretesa di risarcimento e di
rimborso nei confronti di T per sempre e del legale rappresentante pro-tempore.
Analogamente i soci dichiarano di mantenere indenne T per sempre da eventuali pretese o richieste di tipo
risarcitorio che i terzi dovessero vantare per fatti o atti posti in essere dai soci in occasione dello
svolgimento dell’Evento.
ART. 7
In tutti i casi in cui T per sempre, in occasione dell’Evento, dovesse offrire ai soci partecipanti la possibilità di
usufruire, sempre e comunque in forma gratuita per i soci medesimi, di ulteriori prestazioni speciali non
riconducibili a quelle di cui all’articolo 3 del presente Regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
trasferimenti gratuiti da e per i luoghi dell’Evento ovvero possibilità di usufruire gratuitamente di guide
turistiche specializzate), fatta salva ogni responsabilità del terzo, vale il medesimo esonero di responsabilità
a favore di T per sempre di cui all’articolo 6.
ART. 8
T per sempre si riserva di comunicare ai soci gli Eventi di futura realizzazione, anche attraverso la
pubblicazione di un programma sul sito web www.tabaccai.it, all’apposita sezione dedicata.
Il suddetto programma non è vincolante per T per sempre la quale, a proprio insindacabile giudizio e senza
obbligo di preavviso, si riserva di poter annullare o posticipare l’Evento programmato dandone
comunicazione con modalità equipollente.
Nei casi di annullamento dell’Evento o anche solo di spostamento della data, il socio non avrà diritto di
richiedere a T per sempre alcun indennizzo o risarcimento sotto qualsiasi forma.
ART. 9
Con riferimento ad ogni singolo Evento programmato, T per sempre si riserva di richiedere ad ogni socio che
intenda partecipare una conferma preventiva della propria adesione (e-mail, fax, telefono o altra forma
equipollente) al fine di conoscere in anticipo il numero dei partecipanti, nonché di fornire agli stessi e con
medesime modalità ogni informazione relativa all’organizzazione dell’Evento in questione.
ART. 10
In ordine alle Convenzioni, T per sempre fornisce ai soci ed ai soci sostenitori (di seguito, nell’insieme anche
“soci”) una tessera identificativa e personale, non trasferibile a terzi, con validità annuale, rinnovabile
automaticamente con il pagamento della quota o del contributo associativo annuo. Il possessore della
tessera potrà richiedere all’Ente convenzionato di usufruire delle condizioni di convenzione mediante
esibizione della tessera stessa. E’ facoltà dell’Ente convenzionato effettuare accertamenti in ordine alla
validità della tessera e della relativa Convezione, ed eventualmente sospendere l’applicazione della stessa.
T per sempre non percepisce alcun compenso diretto o indiretto né dai soci né dall’Ente convenzionato,
non effettua alcuna attività di intermediazione in ordine ai servizi o ai beni che il socio dovesse acquistare in
virtù della Convenzione, né tanto meno risponde verso i soci ad alcun titolo laddove l’Ente convenzionato
ritenesse di non applicare le condizioni concordate ovvero di applicarle in modo difforme da quanto
stabilito. A tal proposito i soci espressamente dichiarano di mantenere indenne T per sempre da eventuali
pretese o richieste di tipo risarcitorio che i terzi dovessero vantare per fatti o atti posti in essere dai soci in
virtù della Convenzione.
ART. 11
T per sempre si riserva di comunicare ai soci l’elenco degli Enti convenzionati, anche attraverso la
pubblicazione sul sito web www.tabaccai.it, all’apposita sezione dedicata. Il suddetto elenco non è
vincolante per T per sempre la quale, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso, si riserva
di poter annullare o modificare una o più Convenzioni ovvero di escludere, parzialmente o integralmente,
l’applicazione di una Convenzione per alcune categorie di soci.
In particolare, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 del presente Regolamento, ai soci sostenitori non
sono applicabili le Convenzioni sottoscritte da T per sempre con le società del gruppo FIT.