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Giugno 2014
DIRITTO D’AUTORE – NATURA E SIGNIFICATO DELLA NOZIONE DI PARODIA
Con le conclusioni rese il 22 maggio scorso, l’Avvocato Generale, Pedro Cruz Villalón, della Corte di Giustizia
Europea si è pronunciato sulla natura e sul significato della nozione di parodia, ai sensi della direttiva 2001/29,
rispondendo ai quesiti, proposti dalla Corte belga di secondo grado, qui di seguito indicati:
(i) se la nozione di "parodia" sia una nozione autonoma di diritto dell'Unione;
(ii) in caso di risposta affermativa, se una parodia debba soddisfare le seguenti condizioni e rispondere ai seguenti
requisiti:
–mostrare un proprio carattere originale (originalità);
–in modo tale che la parodia non possa essere ragionevolmente attribuita all'autore dell'opera originale;
–avere un senso umoristico o di beffa, senza riguardo al fatto se la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca
l'opera originale o qualcosa o qualcun altro;
–indicare la fonte dell'opera oggetto di parodia.
(iii) se un'opera debba soddisfare altre condizioni o rispondere ad altri requisiti per poter essere definita una parodia.
Quanto al primo quesito, l’Avvocato Generale ha precisato che la nozione di parodia di cui all'articolo 5, par. 3, lett. k),
della predetta Direttiva è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, attesa la necessità di assicurare l'applicazione
uniforme del diritto dell'Unione e di conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione delle normative degli Stati membri in
materia di diritto d'autore.
In merito al secondo quesito, l’Avvocato Generale, facendo propria l’opinione della Commissione europea, ha rilevato
come nessuno dei requisiti indicati dalla Corte belga costituisca un elemento necessario della definizione del concetto di
parodia, pur riconoscendo la particolare rilevanza dell’elemento umoristico o burlesco.
Chiarito quanto sopra, rispondendo al terzo quesito, l’Avvocato Generale ha analizzato la parodia sotto un triplice
aspetto: strutturale, funzionale e di contenuto.
In particolare, dal punto di vista strutturale, la parodia deve “offrire un certo equilibrio tra gli elementi di imitazione e
gli elementi di originalità, in base all’idea secondo cui l’inclusione di elementi non originali deve effettivamente
perseguire l’effetto cercato dalla parodia”.
Sotto l’aspetto funzionale, invece, l’Avvocato Generale ha individuato due fattispecie di parodia: la parodia il cui
intento principale sia rivolto o abbia ad oggetto l’opera originale (cd. “parodia di”) e quella in cui l’opera originale
oggetto della parodia sia semplicemente lo strumento di un’intenzionalità diretta verso un terzo soggetto o un terzo
oggetto (cd. “parodia con”), entrambe meritevoli di tutela.
Infine, con riferimento al contenuto della parodia, l’Avvocato Generale ha disposto che, nell’interpretazione
dell’eccezione della parodia, si devono tenere in considerazione alcuni diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea ed, in particolare, la libertà di espressione, la quale, secondo giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo, riveste una posizione preminente in una società democratica, quale la società civile europea, sia
pur nel rispetto di alcuni limiti, tra cui il rispetto delle “convinzioni più radicate nella società europea”.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Avvocato generale ha rilevato, infine, come “non si possa escludere da tale
nozione una determinata immagine solo perché il messaggio non è condiviso dall'autore dell'opera originale o può
sembrare deplorevole a gran parte dell'opinione pubblica. Tuttavia, non dovrebbero essere ammesse come parodia, e
gli autori dell'opera con il cui ausilio si dà forma alla parodia sono legittimati ad eccepirlo, le alterazioni dell'opera
originale che, nella forma o nella sostanza, trasmettano un messaggio radicalmente contrario alle convinzioni più
profonde della società, sulle quali in definitiva si costruisce, e in definitiva vive, lo spazio pubblico europeo”. Spetta al
giudice nazionale, poi, stabilire se, nel caso di specie, le alterazioni apportate all'opera originale rispettino “le
convinzioni più profondamente radicate nella società europea”.
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