Partenze Da Fabrica di Roma

Condizioni Generali di Trasloco
Sommario
1.
PREMESSE
1
2.
INCARICO CONFERITO AL TRASLOCATORE
1
3.
PREZZO DEL TRASLOCO
2
4.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
2
5.
RESPONSABILITÀ DEL TRASLOCATORE
3
6.
ASSICURAZIONE E RISARCIMENTO DANNI
3
7.
PAGAMENTO
4
8.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
4
9.
FORO COMPETENTE
4
1.
Premesse
1.1. Ai sensi dell'art. 1341 codice civile, le seguenti condizioni generali si applicano ai contratti aventi ad oggetto
unico o prevalente i servizi di trasloco.
1.2. Per servizi di trasloco si intendono le operazioni di imballaggio, disimballaggio, smontaggio, montaggio,
movimentazione e trasporto di beni effettuate dal traslocatore su incarico di un committente.
1.3. Per quanto non previsto in seguito, si rinvia alle norme e agli usi in tema di contratto di prestazione d’opera e di
trasporto merci per conto terzi.
2.
Incarico conferito al traslocatore
Salvo diversa pattuizione scritta, l'ordine di trasloco conferito al traslocatore è soggetto alle seguenti condizioni:
2.1. La data di esecuzione del trasloco deve essere concordata con il traslocatore, ed è in seguito posticipabile da
parte del committente solo fino al settimo giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni.
2.2. Il committente può recedere unilateralmente dal contratto, anche a lavori iniziati, purché, ai sensi dell'art. 2227
codice civile, tenga indenne il traslocatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
2.3. La presenza di oggetti o sostanze per il trasporto delle quali siano richieste particolari cautele deve essere
denunciata dal committente in sede di definizione del offerta. In difetto di ciò, il traslocatore è sollevato da
qualsiasi responsabilità, mentre il committente potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati al
traslocatore o a terzi. Il traslocatore ha la facoltà di rifiutare il trasloco di oggetti pericolosi o di sospetta
provenienza illecita.
2.4. L’esistenza di oggetti d’antiquariato, artistici e/o di valore di superiore a Euro 2.000,00 deve essere dichiarata in
dettaglio al traslocatore prima del conferimento dell’incarico.
2.5. Le modalità di esecuzione del trasloco, eventualmente indicate nel preventivo del traslocatore o nella lettera di
incarico inviata dal committente, sono liberamente derogabili dal traslocatore.
MOVART S.R.L. - SEDE LEGALE: 20900 MONZA (MB) - VIA PASSERINI, 6 - SEDE OPERATIVA: 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - VIALE SPAGNA, 63
PARTITA IVA, CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE MB N. 03148550969 - REA MB/1647394 - ALBO AUTOTRASPORTO MI\875449\N
CAPITALE SOCIALE € 12.000,00 I.V. - TELEFONO +39 02.2670.7243 - FAX +39 02.2511.8196 - WWW.MOVART.COM - [email protected]
1/4
3.
Prezzo del trasloco
3.1. Il prezzo del trasloco è il corrispettivo del servizio di trasloco definito in senso stretto, il quale comprende, salvo
diversa pattuizione scritta, il servizio di smontaggio, trasporto, movimentazione e rimontaggio esclusivamente
dei beni indicati dal traslocatore nel preventivo o dal committente nella lettera d’incarico accettata per iscritto
dal traslocatore.
3.2. Il prezzo del trasporto è quantificato sulla base della stima dei volumi visionati durante il sopralluogo. Qualora il
volume effettivo dei beni traslocati dovesse risultare superiore, il traslocatore si riserva la facoltà di adeguare il
prezzo in misura proporzionale.
3.3. Se non diversamente specificato nel preventivo, si presume che i luoghi di carico e scarico siano accessibili agli
automezzi e che le scale e gli ascensori interni siano normalmente praticabili. Qualora si rendessero necessarie
operazioni di trasbordo o di sopraelevazione esterna non preventivate, i maggiori oneri saranno addebitati al
termine del lavoro.
3.4. Salvo diversa pattuizione scritta, nel prezzo del trasloco sono esclusi:
a. il servizio di imballaggio, disimballaggio e la fornitura del materiale d’imballo;
b. il trasferimento e il collocamento di quadri, opere d'arte, vetri, marmi e altri oggetti da maneggiare con cura,
nonché il trasferimento di denaro e altri oggetti preziosi;
c. lo smontaggio e il rimontaggio di installazioni fisse e/o speciali come lampadari, riloghe, mensole e accessori
bagno;
d. le modifiche da apportare agli oggetti traslocati, nonché le opere idrauliche, elettriche, murarie e di
falegnameria;
e. i servizi di pulizia e di smaltimento dei rifiuti, nonché la risistemazione degli appartamenti;
f. particolari imballaggi, montaggi, smontaggi, movimentazioni e trasporti che richiedano l'intervento di
attrezzature e/o personale specializzati;
g. le spese doganali, i permessi di circolazione e di occupazione del suolo pubblico e gli altri oneri sostenuti dal
traslocatore in relazione all’esecuzione del servizio;
h. i premi di assicurazione pagati specificamente per il trasloco, ai fini dell’ottenimento di una maggiore
copertura assicurativa rispetto a quella offerta dal traslocatore nel preventivo.
4.
Obblighi del committente
4.1. Il committente è tenuto ad informare tempestivamente il traslocatore di tutte quelle circostanze che possono
rendere più difficoltoso, pericoloso e oneroso il trasloco rispetto a quanto comunicato all’atto del sopralluogo
e/o a quanto stabilito nel preventivo e/o nella lettera d’incarico.
4.2. All'atto dell'incarico, il committente è tenuto a comunicare per iscritto al traslocatore l'elenco completo dei beni
da movimentare, indicando per ciascuno il relativo valore. Il traslocatore ha la facoltà di accettare l’incarico
anche in assenza della lista valorizzata dei beni da traslocare. Tuttavia, la responsabilità del traslocatore è ridotta
nei limiti delle condizioni assicurative indicate nel preventivo.
4.3. Il committente dovrà mettere a disposizione del traslocatore tutta la merce oggetto del trasloco fin dall'inizio
delle operazioni. Qualora la merce non fosse pronta come concordato (ad esempio: il contenuto dei mobili non è
stato imballato dal committente), il traslocatore ha diritto alle indennità per i servizi eventualmente forniti in
aggiunta a quelli descritti nel preventivo o nella lettera d’incarico.
MOVART S.R.L. - SEDE LEGALE: 20900 MONZA (MB) - VIA PASSERINI, 6 - SEDE OPERATIVA: 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - VIALE SPAGNA, 63
PARTITA IVA, CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE MB N. 03148550969 - REA MB/1647394 - ALBO AUTOTRASPORTO MI\875449\N
CAPITALE SOCIALE € 12.000,00 I.V. - TELEFONO +39 02.2670.7243 - FAX +39 02.2511.8196 - WWW.MOVART.COM - [email protected]
2/4
4.4. Durante il corso del trasloco, il committente potrà modificare l'incarico originario e/o fornire ulteriori istruzioni
solo con l'assenso del traslocatore, in tal caso riconoscendo a quest'ultimo le eventuali indennità suppletive. Il
committente dovrà inoltre corrispondere al traslocatore l'intero prezzo pattuito qualora, per ragioni a
quest’ultimo non imputabili, non si sia potuto procedere all’esecuzione di taluni servizi (ad esempio: il
rimontaggio di un armadio e/o della cucina che necessiti di modifiche di falegnameria).
4.5. Il committente è tenuto a provvedere ai necessari documenti doganali ed è ritenuto responsabile della loro
correttezza. Eventuali conseguenze/oneri derivanti dalla mancanza, dal ritardo nella presentazione e
dall’incompletezza o inesattezza di tali documenti saranno a carico del committente.
4.6. Gli eventuali danni causati dal traslocatore dovranno essere denunciati dal committente, a pena di decadenza,
tramite lettera raccomandata, entro il termine di giorni cinque.
4.7. Il materiale d'imballaggio noleggiato gratuitamente al committente per l’esecuzione del trasloco deve essere
restituito al traslocatore entro il termine di giorni cinque dal giorno di ultimazione del trasloco. Trascorso tale
termine, il committente è tenuto a corrispondere un canone giornaliero in base alle normali tariffe praticate ai
propri clienti.
5.
Responsabilità del traslocatore
La responsabilità del traslocatore è fissata nei limiti e nei modi previsti dal codice civile, ed è limitata ai servizi di
imballaggio, disimballaggio, montaggio, smontaggio, movimentazione e trasporto, eseguiti personalmente o a mezzo
di ausiliari, con le seguenti precisazioni:
5.1. Il traslocatore non risponde dello stato in cui si trovano le cose contenute in casse, cartoni o altri contenitori, che
non sono stati oggetto di un suo diretto e combinato servizio di imballaggio e disimballaggio. Il traslocatore non
risponde altresì dello smarrimento di documenti, assegni, carte e altri titoli di credito, denaro, oro, preziosi e
gioielli, oggetti d'arte, argenteria, raccolte e collezioni, se non nei casi specificamente e precedentemente
concordati per iscritto con il committente.
5.2. Nei casi fortuiti o imprevisti che esonerano il traslocatore da ogni responsabilità, vengono ricompresi anche i fatti
dipendenti dalla qualità, dalle dimensioni e dalle condizioni dei beni traslocati. In particolare, il traslocatore non
risponde dei danni a mobili o arredi che per il loro peso, volume, costruzione o stato d'usura presentino
particolari difficoltà di movimentazione, smontaggio e/o rimontaggio.
5.3. Il traslocatore non risponde in alcun modo dei danni subiti da pavimenti, muri, porte, finestre, scale, ascensori e
giardini, se non contestati dal committente immediatamente al termine del servizio. Il traslocatore non risponde
altresì dei difetti di funzionamento di apparecchi meccanici, elettrici o elettronici per i quali non venga
dimostrato che siano conseguenza immediata e diretta della sua attività.
5.4. Il traslocatore non può essere considerato responsabile per ritardi o modifiche dei servizi dipendenti da cause a
lui non imputabili (caso fortuito o forza maggiore). Se l’esecuzione del trasloco diventa impossibile per causa non
imputabile ad alcuna delle parti, il traslocatore ex art. 2228 codice civile ha diritto ad un compenso per il lavoro
prestato, in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.
5.5. Il traslocatore non può essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi nei tempi di resa per le spedizioni
marittime e/o aeree e/o terrestri in groupage.
6.
Assicurazione e risarcimento danni
6.1. Su richiesta del committente e dietro pagamento del premio concordato, le merci potranno essere coperte da
un’assicurazione contro tutti i rischi per un valore superiore a quello minimo legale (Legge n. 450 del 22 agosto
1985 - Responsabilità Civile del Vettore) o a quello incluso dal traslocatore nel prezzo trasloco.
6.2. Al fine di ottenere la copertura assicurativa il committente è tenuto a fornire una lista valori dettagliando gli
oggetti di antiquariato, artistici e da collezione o comunque superiori a Euro 2.000,00 (duemila/00).
MOVART S.R.L. - SEDE LEGALE: 20900 MONZA (MB) - VIA PASSERINI, 6 - SEDE OPERATIVA: 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - VIALE SPAGNA, 63
PARTITA IVA, CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE MB N. 03148550969 - REA MB/1647394 - ALBO AUTOTRASPORTO MI\875449\N
CAPITALE SOCIALE € 12.000,00 I.V. - TELEFONO +39 02.2670.7243 - FAX +39 02.2511.8196 - WWW.MOVART.COM - [email protected]
3/4
6.3. Nell’impossibilità di dare un completo elenco dei beni e delle cose da trasportare, il committente dichiara
implicitamente che il valore globale è inferiore quello incluso dal traslocatore nel prezzo del trasloco e resta
inteso che la responsabilità del traslocatore deve ritenersi contenuta nel valore massimo indicato.
6.4. Qualunque ammanco, avaria o altra anomalia esistente e riconoscibile all’atto della riconsegna deve essere
contestato immediatamente e annotato sul foglio di servizio rilasciato dal traslocatore, pena la decadenza di ogni
diritto risarcitorio.
6.5. Il risarcimento per perdita o avaria dei beni traslocati è da effettuarsi in forma specifica. Il traslocatore, ove non
riuscisse a riparare l'oggetto danneggiato e reso inutilizzabile, dovrà corrispondere al committente il prezzo
sostenuto per il suo acquisto, detratto il relativo valore di deterioramento, escludendo ogni altro risarcimento
per danni indiretti. Qualora l’oggetto danneggiato sia ancora utilizzabile ma non riparabile, il traslocatore dovrà
corrispondere al committente il solo valore di deprezzamento subito a causa del danno.
6.6. Il committente si obbliga a richiedere il risarcimento dei danni subiti, anche in eventuale sede giudiziaria,
preventivamente alla Compagnia di Assicurazioni presso la quale i beni oggetto del trasloco risultano assicurati e
solo in caso di insolvenza della Compagnia, accertata giudizialmente, al traslocatore. I danni derivanti dalla
mancata adozione di cautele aggiuntive richieste dalla natura delle merci trasportate, ma non dichiarate, sono a
carico del committente.
6.7. Eventuali reclami per danni non potranno ritardare il pagamento del servizio, pena la decadenza di ogni diritto
risarcitorio.
7.
Pagamento
Salvo diverso accordo scritto, il prezzo dovuto deve essere pagato con assegno bancario non trasferibile al termine dei
lavori al responsabile della squadra incaricata del trasloco. Nessuna compensazione è ammissibile, senza il preventivo
consenso del traslocatore, tra il corrispettivo a questo dovuto e gli eventuali danni lamentati dal committente.
8.
Trattamento dei dati personali
I dati personali del committente e di tutti i soggetti che intervengono nel trasloco saranno trattati manualmente e con
mezzi informatici per solo finalità strettamente amministrative e di gestione del trasloco. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
196/2003, i dati non saranno diffusi a terzi.
9.
Foro competente
Per quanto non previsto in precedenza, si fa rinvio alle norme e agli usi in tema di contratto di prestazione d’opera e di
trasporto merci per conto terzi. Foro esclusivo competente a dirimere eventuali controversie, sarà da intendersi quello
di Monza.
Data: ______________
Il Committente: ___________________________
Per approvazione di ogni clausola indicati nei punti 3, 4, 5, 6 e 7 :
Data: ______________
Il Committente: ___________________________
MOVART S.R.L. - SEDE LEGALE: 20900 MONZA (MB) - VIA PASSERINI, 6 - SEDE OPERATIVA: 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - VIALE SPAGNA, 63
PARTITA IVA, CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE MB N. 03148550969 - REA MB/1647394 - ALBO AUTOTRASPORTO MI\875449\N
CAPITALE SOCIALE € 12.000,00 I.V. - TELEFONO +39 02.2670.7243 - FAX +39 02.2511.8196 - WWW.MOVART.COM - [email protected]
4/4