REGOLAMENTO CONGRESSUALE 1. Si possono candidare a segretario o presidente solo coloro che sono iscritti a Scelta Civica alla data del 5 novembre 2014. Le candidature devono essere presentate entro il 10 gennaio 2015. Si possono candidare ad incaricato regionale solo coloro che sono iscritti a Scelta Civica alla data del 5 novembre 2014. 2. Le iscrizioni a Scelta Civica ai fini del voto nelle assemblee che eleggeranno i delegati al congresso saranno chiuse in data 10 gennaio 2015. 3. Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le modalità già applicate attualmente e quindi (1) presso gli incaricati provinciali o (2) online con le modalità pubblicate sul sito. L'elenco degli incaricati provinciali abilitati a raccogliere le iscrizioni sarà verificato e confermato dal Comitato costituito ai sensi della disposizione transitoria approvata in data 5 novembre 2014 e sarà consegnato e controfirmato da ciascuno dei candidati entro la data del 5 dicembre 2014. Nel caso di incaricati provinciali vacanti, il Comitato provvederà alla relativa nomina provvisoria, che resterà valida soltanto fino alle assemblee regionali di cui al successivo punto 4. Nel caso in cui in una determinata provincia il comitato non abbia identificato iscritti che risultino esser stati continuativamente coinvolti nell’attività di Scelta Civica nel periodo antecedente il 5 novembre 2014, la raccolta delle iscrizioni sarà affidata all’incaricato regionale. Il comitato provvederà altresì all'eventuale rimozione di responsabili provinciali quando tale rimozione sia stata richiesta dai responsabili regionali e approvata dai parlamentari della regione. Ciascuno dei candidati, anche per il tramite di un suo fiduciario espressamente indicato e riportato in calce all'elenco di cui sopra, può richiedere in qualsiasi momento a ciascun delegato provinciale, o all’organizzazione del partito per le iscrizioni online, l'elenco dei nominativi delle iscrizioni sin lì raccolte. 4. In data 24 gennaio 2015 si terranno assemblee in ciascun capoluogo di regione, in occasione delle quali saranno eletti i delegati di ciascuna provincia, che saranno anche i membri della direzione regionale. Le assemblee regionali e le operazioni di voto, suddivise per provincia, sono presiedute dai coordinatori regionali attualmente in carica. Per le regioni per le quali non risulta esservi il coordinatore regionale in carica, l'assemblea e le operazioni di voto sono presiedute da una persona, dotata di elettorato attivo e passivo, designata dal Comitato. Il presidente dell'Assemblea gestisce le operazioni di voto coadiuvato, relativamente a ciascuna provincia, da tanti scrutatori quante sono le candidature o le liste in competizione, scelti uno per ciascuna lista o candidatura singola. 5. I delegati di ciascuna provincia sono designati con voto degli iscritti della provincia stessa presenti fisicamente all’assemblea regionale (non è quindi ammesso il voto per delega o a distanza). Sono ammessi al voto solo gli iscritti che, all’inizio 1 dell’assemblea, sottoscrivano una dichiarazione nella quale (1) confermano la propria adesione ai principi e ai valori di Scelta Civica e (2) dichiarino di non essere iscritti ad alcun altro partito o movimento politico. L’elezione dei delegati provinciali viene effettuata esprimendo la preferenza per una delle liste di candidati che vengono presentate all'inizio dell'assemblea regionale, prima dell'inizio delle operazioni di voto. Si considerano validamente presentate solo le liste che soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) residenza o domicilio di tutti i candidati nel territorio della provincia cui la lista si riferisce; eventuali deroghe individuali a questo principio possono essere concesse dall’incaricato regionale per consentire la candidatura a delegato di una determinata provincia a chi abbia sottoscritto l’atto associativo dell’associazione di Scelta Civica in tale provincia; (b) regolare iscrizione a Scelta Civica entro la data del 10 gennaio 2015 di tutti i candidati della lista; (c) numero di candidati della lista non superiore al numero dei seggi per la cui assegnazione la lista concorre. Fermi restando i requisiti ci cui al periodo precedente, si considerano validamente presentate anche le liste composte da un unico componente. Ciascuna lista può esplicitare un abbinamento a una delle mozioni congressuali dei candidati alla segreteria nazionale oppure non essere abbinata ad alcuna mozione. L'abbinamento facoltativo è possibile anche da parte di più liste distinte con una medesima mozione. Il voto espresso a favore di ciascuna lista determina l'elezione dei candidati nell'ordine della loro comparizione nella lista medesima. In caso di valida presentazione di due o più liste, ciascuna lista concorre ad eleggere un numero di delegati provinciali sul totale dei seggi proporzionale al numero dei voti ricevuti sul totale dei voti validamente esercitati. Nel caso in cui a una lista competano più seggi del numero dei candidati che la compongono, i seggi eccedenti vengono attribuiti alle altre liste proporzionalmente ai voti ricevuti; in caso di assenza di altre liste o di incapienza del numero dei relativi candidati rispetto ai seggi aggiuntivi tra di esse ripartibili, i seggi così eccedenti sono assegnati alle altre province ai sensi del successivo punto 6. Ciascun iscritto vota per una lista soltanto a scrutinio segreto, riportando sulla scheda il numero della mozione congressuale cui la lista risulta eventualmente abbinata ed inoltre, in ogni caso, il nome del primo della lista. Le schede possono essere costituite anche da semplici fogli bianchi su cui, prima dell'inizio delle operazioni di voto, il presidente dell'Assemblea e gli scrutatori relativi alla specifica provincia appongono le proprie sigle in calce. 6. I delegati provinciali al prossimo congresso di Scelta Civica saranno 360 e saranno assegnati per provincia. Il criterio di assegnazione e' fatto ponderando voti ottenuti alle politiche 2013 (50%), popolazione (40%) e numero di iscritti (10%). In ogni caso (1) ogni provincia avrà diritto ad almeno un delegato, a condizione che il numero di iscritti della provincia sia pari almeno a tre e (2) a ciascuna provincia non possono essere assegnati delegati in numero superiore agli iscritti partecipanti al voto nell’assemblea regionale. Nel caso in cui in una determinata provincia non risultino eletti delegati, ovvero ne risultino eletti meno di quelli previsti per le ragioni di cui al precedente punto 5 o di cui al periodo precedente, i delegati spettanti a tale provincia saranno 2 riassegnati alle altre province della stessa regione, proporzionalmente al numero di delegati spettante a tali province. Lo schema con il numero di delegati spettanti a ciascuna regione ed il relativo dettaglio per provincia sarà reso pubblico entro la data del 17 gennaio 2015, ossia entro 7 giorni dalla chiusura delle iscrizioni e almeno 7 giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee regionali per l'elezione dei delegati provinciali. Saranno inoltre assegnati due delegati a ciascuna comunità/organizzazione/associazione online di sostegno a Scelta Civica che fosse già esistente alla data del 5 novembre 2014 e raccogliesse almeno 30 iscritti. I delegati di tali comunità online saranno eletti dai membri, con modalità stabilite dagli amministratori e approvate dal comitato. 7. I coordinatori regionali saranno eletti a scrutinio segreto, secondo il principio una testa un voto dai delegati provinciali della regione di appartenenza i quali, insieme al coordinatore, costituiscono la direzione regionale del movimento. La prima riunione del coordinamento regionale per l'elezione del coordinatore si tiene nel capoluogo di Regione nel corso della settimana successiva a quella in cui ha luogo il congresso nazionale e viene convocata dal segretario nazionale. 9. Il congresso nazionale si terrà a Roma in data 31 gennaio 2015. Il congresso nazionale è presieduto dal Capogruppo al Senato. Le operazioni di voto sono presiedute dal Capogruppo alla Camera. 10. Sull’elezione del Segretario voteranno, possibilità di voto per delega o a distanza: a. b. c. d. di persona e senza Parlamentari appartenenti ai gruppi di Scelta Civica Fondatori Membri del Governo Delegati provinciali. 11. Il voto sarà ponderato in modo che il rapporto tra parlamentari/ fondatori/membri di governo da una parte e delegati provinciali dall’altra sia 50-50. Ai parlamentari / fondatori / membri di governo compete dunque: (1) complessivamente un numero di voti pari a quello complessivo dei delegati provinciali; (2) e individualmente un numero di voti pari al rapporto tra il numero dei parlamentari / fondatori / membri di governo aventi i requisiti alla data del 30 gennaio 2015 e il numero di voti ad essi complessivamente attribuito ai sensi del precedente punto 1. Resta inteso che i voti individualmente spettanti a parlamentari / fondatori / membri di governo che non partecipano alle votazioni rimangono inespressi e non vanno ad aumentare il numero di voti spettanti ai parlamentari / fondatori / membri di governo che viceversa partecipano alle votazioni. 12. Il congresso elegge, a scrutinio segreto, il Segretario. 13. Su proposta del Segretario eletto e dei candidati Segretari non eletti, i soggetti aventi diritto di voto sull’elezione del Segretario eleggono per scrutinio palese con alzata di mano i componenti del Comitato di Presidenza e i componenti della Direzione 3 Nazionale che si aggiungono a quelli che, ai sensi del vigente Statuto, sono membri di diritto dei due predetti organi. La proposta dei membri elettivi dei predetti organi compete: 1) relativamente eletto, al Comitato di Presidenza, al solo Segretario 2) relativamente alla Direzione Nazionale, al Segretario eletto e a tutti gli altri candidati Segretari non eletti, ciascuno per un numero di membri elettivi proporzionale al numero delle preferenze ottenute ai fini della votazione del Segretario sul totale dei voti validamente espressi dagli aventi diritto al voto. Tra i candidati a membri elettivi, in sede di primo congresso, sono obbligatoriamente inclusi, proporzionalmente alle liste dei candidati Segretari, i Consiglieri regionali iscritti a Scelta Civica. 14. Entro dieci giorni dal Congresso, il Segretario convoca la Direzione Nazionale affinché nella sua prima adunanza essa elegga a scrutinio palese per alzata di mano il Presidente, e uno o più vicepresidenti, con la maggioranza dei due terzi. 15. Ai sensi di Statuto: 1) il Comitato di Presidenza si compone di: a. il Segretario b. il Presidente c. il/i Vicepresidenti d. i componenti della delegazione di Governo e. i membri eletti ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto, con le modalità previste dal numero 1) del punto 13 del presente regolamento 2) la Direzione Nazionale si compone di: a) i membri elettivi e di diritto del Comitato di Presidenza di cui al precedente punto 1) c) i trenta membri eletti ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto, con le modalità previste dal numero 2) del punto 13 del presente regolamento. 16) Eventuali modifiche al presente regolamento e proposte di modifiche statutarie, potranno essere sottoposte al congresso con deliberazione dell’assemblea nazionale. 4
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