Codex Seraphinianus

REGOLAMENTO INTERNO
1. Criteri di accesso e permanenza nei registri AIM
1.1 Requisiti per l’accesso al registro Professionisti della Musicoterapia
L' accesso alla Associazione AIM richiede il superamento della prova di Esame di Idoneità Professionale.
Criteri, caratteristiche, requisiti e modalità di invio della domanda sono nel sito alla voce Esame
di Accesso all’Associazione.
1.2 Requisiti per la permanenza
• Versamento della quota associativa A.I.M.
• Partecipazione documentata ad iniziative formative o di aggiornamento di argomento musicoterapico, musicologico e attinente ai campi d’applicazione della musicoterapia, organizzate
da: A.I.M. (o da essa patrocinate), Conf.I.A.M. (Confederazione Italiana Associazioni di musicoterapia), E.M.T.C. (European Music Therapy Confederation) o alla W.F.M.T. (World Fedaration of
Music Therapy), Istituti pubblici, Provider ECM, per almeno 30 ore nell’ arco di un triennio.
Potranno concorrere alla composizione di tale monte ore anche eventuali ore di supervisione
individuali o di gruppo sotto la responsabilità di un supervisore A.I.M.
1.3 Requisiti per l’inserimento al Registro dei Formatori
• Possesso di un Diploma di Laurea (medica, psicologica, socio-pedagogica, musicologica o di
Conservatorio)
• Permanenza nel registro Professionisti della Musicooterapia per almeno 5 anni
• Almeno 5 anni di attività professionale (almeno 1600 ore complessive)
• Almeno 60 ore di supervisione (5 anni sotto la responsabilità di un supervisore A.I.M)
• Almeno 2 articoli o pubblicazioni riferiti alla musicoterapia ed ospitati in contesti appartenenti
ai settori medico, è, socio-pedagogico, musicologico e musicoterapico
• Almeno 1 relazione a tema musicoterapico ospitata in convegni di portata nazionale od internazionale.
1.4 Requisiti per l’inserimento al Registro dei Supervisori
• Possesso di un Diploma di Laurea specialistica (medica, psicologica, socio-pedagogica, musicale)
• Almeno 10 anni di attività professionale supervisionata con permanenza nel registro A.I.M
• Almeno 5 articoli o pubblicazioni riferiti alla musicoterapia ed ospitati in contesti appartenenti
ai settori medico, psicologico, socio-pedagogico, musicologico e musicoterapico
• Almeno 3 relazioni a tema musicoterapico ospitate in convegni di portata nazionale od internazionale;
• 2 anni di musicoterapia dinamica personale in piccolo gruppo o individuale (40 ore annue); in
alternativa 2 anni di psicoterapia individuale c/o un professionista accreditato da una società
di psicoterapia riconosciuta dal Murst.
Nel caso in cui il richiedente non si ritenga soddisfatto delle valutazioni e delle decisioni assunte
dal CD, lo stesso potrà reiterare la propria richiesta completando la documentazione e motivando il ricorso presso il CD stesso. Il ricorso potrà essere preso in esame dal CD A.I.M. entro 6 mesi
dalla eventuale risposta negativa.
1.5 Potranno essere inseriti nei registri anche personalità di chiara fama che, nel corso degli
anni, abbiano significativamente contribuito alla divulgazione, ricerca ed evoluzione della musicoterapia in Italia ed all’estero. Questi potranno essere inseriti nei registri ad honorem su invito
del CD.
1.6 Modalità di documentazione, auto-certificazioni e verifiche
Le certificazioni e auto-certificazioni richieste dal presente Regolamento saranno conservate a
cura del socio. Tale documentazione potrà essere richiesta dagli organismi direttivi dell’Associazione in qualsiasi momento.
Per ciò che attiene alle autocertificazioni esse verranno prodotte ai sensi dell’articolo 3, comma
11 della Legge 15 maggio 1977, n°17 e successive modifiche e integrazioni.
Il socio autorizza inoltre il CD ad procedere alla verifica diretta presso gli Enti o i professionisti a
cui la documentazione si riferisce.
Il CD si riserva la facoltà di svolgere periodici controlli nel merito di quanto dichiarato dagli
iscritti, eventuali difformità saranno segnalate al Collegio dei Probiviri il quale potrà procedere
alla radiazione dai registri e all’espulsione del socio.
1.7 Privacy
Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente
la rettifica o la cancellazione scrivendo alla Sede dell’Associazione. Le informazioni custodite nel
nostro Archivio verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli interessati materiale informativo:
in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
2. Crediti formativi AIM
2. 1 Criteri generali
I soci A.I.M. sono tenuti a raccogliere almeno 30 Crediti Formativi ogni 3 anni e sono tenuti a
conservare l'attestazione originale degli incontri frequentati.
Ai fini della Concessione dei crediti nel rapporto di un credito per ogni ora frequentata, sono ritenute valide:
• Partecipazione a iniziative Convegni, Congressi, Seminari riguardanti temi e argomenti di Musicoterapia promossi e organizzati da Istituzioni di prestigio Nazionali o Internazionali (Scuole
di Musicoterapia, Associazioni Professionali di Musicoterapia, Centri di Musicoterapia o da altre Istituzioni accreditate in ambito Accademico, Scientifico, Formativo);
• Partecipazione a Convegni, Congressi, Seminari relativi a temi di stretta attinenza all'attività
svolta dal Socio A.I.M. (Musica o Terapia) promossi e organizzati da Istituzioni Accademiche di
prestigio nazionali o Internazionali (Università, Conservatori, Accademie, Centri di Ricerca,
Fondazioni, etc);
• Supervisioni svolte con Supervisore accreditato A.I.M. sia in forma individuale che in gruppo.
Ricordiamo inoltre che è necessario essere iscritti alla Associazione in maniera continuativa e
senza interruzione dal momento in cui si acquisisce il diritto ad iscriversi.
Nel caso di seri e gravi motivi che rendano non possibile l'iscrizione può essere inviata una richiesta di sospensione al C.D. A.I.M. che valuterà la richiesta.
2. 2 Modalità di documentazione, auto-certificazione e verifica
Le certificazioni e auto-certificazioni richieste dal presente Regolamento saranno conservate a
cura del socio.
Tale documentazione potrà essere richiesta dagli organismi direttivi dell’Associazione in qualsiasi momento.
Per ciò che attiene all’auto-certificazione essa sarà prodotta ai sensi dell’articolo 3, comma 11
della Legge 15 maggio 1977, n°17 e successive modifiche e integrazioni.
Il socio autorizza inoltre il Consiglio Direttivo (CD) a procedere alla verifica diretta presso gli Enti
o i professionisti a cui la documentazione si riferisce.
Il CD si riserva la facoltà di svolgere periodici controlli nel merito di quanto dichiarato dagli
iscritti, eventuali difformità saranno segnalate al Collegio dei Probiviri il quale potrà procedere
alla radiazione dai registri ed all’espulsione del socio.
Regolamento approvato dall’Assemblea il 13 dicembre 2014