Suisse, Schweiz, Svizzera 2014. La guida rossa. Ediz. multilingue

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Il nuovo bilancio consolidato IFRS
La nuova informativa secondo IFRS
12 e le modifiche allo IAS 27
(Bilancio separato) e IAS 28
(Valutazione delle partecipazioni in
società collegate e joint venture)
CLAUDIA
MEZZABOTTA
13 maggio 2014 – Sede ODCEC - Milano, corso Europa 11
Le recenti evoluzioni normative in tema di
consolidato (1)
Nel maggio del 2011 lo Iasb ha pubblicato 3 nuovi principi:
•
IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”
•
IFRS 11 “Joint Arrangements”
•
IFRS 12 “Disclosure of Interests with Other Entities”
Convergenza tra IFRS e US GAAP (Memorandum of Understanding), che prevedeva anche un
aggiornamento dei principi IFRS sui processi di consolidamento.
Necessità di disporre di una nozione di controllo (e di inclusione nell’area di consolidamento)
più “robusta”, per eliminare dubbi interpretativi e incoerenze esistenti tra il precedente IAS 27
(concetto di “capacità di esercitare il controllo”) e il precedente SIC 12 (trasferimento “rischi e
benefici”).
Necessità di rendere coerente anche il trattamento dei casi di controllo congiunto,
precedentemente trattati in IAS 31
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Le recenti evoluzioni normative in tema di
consolidato (2)
Giugno 2012: pubblicato amendment all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12 in cui si forniscono
le guide applicative relative alla predisposizione dei dati comparativi
Ottobre 2012: pubblicato amendment all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27 relativo alle
«Investment entities».
I principi sono stati omologati dall’Unione Europea tramite il Reg. 1254 dell’11 dicembre
2012.
Il Regolamento stabilisce che l’IFRS 10, l’IFRS 11 e l’IFRS 12 entrano in vigore al più tardi per
gli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2014 (applicazione secondo lo IASB già dal 1° gennaio
2013).
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La nuova informativa secondo IFRS 12
Principali novità di IFRS 12 (1)
IFRS 12 impone di fornire le seguenti informazioni
supplementari per le società controllate:
- informativa finanziaria sintetica sulle principali controllate
- percentuale dei diritti di voto detenuti dalle minoranze quando diversa dalla
percentuale di proprietà
- restrizioni sulla possibilità di accesso della controllante ad attività e passività
della controllata
- natura ed estensione dei diritti protettivi delle minoranze che limitano la
capacità di accesso o all’utilizzo delle attività e di estinzione delle attività
- natura e rischi legati alla partecipazione nelle società controllate
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Principali novità di IFRS 12 (2)
IFRS 12 impone di fornire le seguenti informazioni
supplementari per le joint venture e le società collegate:
- dati sintetici finanziari delle joint venture e collegate significative
- percentuale di diritti di voto detenuti, diverse dai diritti di proprietà
- restrizioni sulla capacità delle JV/collegate di trasferire risorse finanziarie
all’entità che redige il bilancio in forma di dividendi o rimborso di prestiti
- natura e rischi del coinvolgimento dell'impresa con le joint venture o
collegate
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Principali novità di IFRS 12 (3)
IFRS 12 impone di fornire le seguenti informazioni
supplementari per le partecipazioni azionarie in entità non
consolidate:
- informazioni qualitative e quantitative relative alle interessenze detenute
- attività e passività iscritte relative al coinvolgimento in tali entità
- esposizione massima, modo con cui essa è calcolata e confronto con le
attività e le passività iscritte
- qualsiasi sostegno finanziario eventualmente fornito all’entità non
consolidata
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Le modifiche allo IAS 27, «Bilancio separato»
Esclusione dal consolidamento delle
«Investment Entities» (con IFRS 10)
“Investment Entities: Amendments to IFRS 10,
IFRS 12 and IAS 27”: riferimenti normativi
•
•
Il documento “Investment Entities: Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and
IAS 27” è stato pubblicato il 31 ottobre 2012
L’obiettivo degli emendamenti è quello di modificare i principi contabili
rilevanti con un’esenzione obbligatoria sulla predisposizione del bilancio
consolidato per soggetti definibili come mere “entità di investimento”:
– Il nuovo documento è applicabile dall’esercizio 2014, secondo quanto
stabilito dallo IASB, ma ne è ammessa l’applicazione anticipata
– Endorsement a livello europeo: 20 novembre 2013 (applicazione dal
2014)
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Definizione di “entità di investimento”
Essa è caratterizzata da tutti gli elementi seguenti:
– ottiene risorse da uno o più investitori allo scopo di
fornire a questi dei servizi di gestione degli investimenti;
– si impegna verso gli investitori garantendo che il suo
scopo è quello di investire risorse solo al fine di ricavarne
profitti in termini di capital gain, di redditività degli
investimenti stessi o per entrambe le finalità; e
– misura e valuta la performance sostanzialmente di tutti i
suoi investimenti sulla base del fair value
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Da notare che…
•
•
Un’entità il cui scopo è quello di sviluppare, produrre o
commercializzare prodotti/servizi in modo congiunto con le
proprie partecipate non è un’entità di investimento (p.e un
joint-venturer non è un’entità di investimento)
L’erogazione di servizi correlati all’attività di investimento,
direttamente o tramite una controllata, non è incompatibile
con la natura di «entità di investimento»
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La presenza di «strategie di uscita»
•
•
Piani di investimento dell’entità di investimento, come prova
della sua attività tipica di entità di investimento
Strategie di uscita previste da tali piani:
- investimento in capitale di rischio limitato nel tempo
- detenzione non indefinita di strumenti di debito
- strategie di uscita per casi di default non sufficienti
• Non necessarie se l’entità controllata è essa stessa entità di
investimento, purché questa sia dotata di tali strategie
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Il profitto degli investimenti
•
•
Se la controllante dell’entità di investimento detiene altre
imprese che hanno interessi differenti da quelli di mero
investimento nelle partecipate dell’entità in esame, questa
non può essere considerata entità di investimento
Benefici tipicamente non di mero investimento:
- acquisizione, uso, scambio o sfruttamento di processi, attività o tecnologie
della partecipata
- contratti a controllo congiunto (p.e. JV)
- garanzie finanziarie a favore di altra controllata del gruppo
- opzione detenuta da parte correlata dell’entità in esame per acquistare da
tale entità o da altra entità del gruppo una partecipazione in una partecipata
dell’entità stessa
- effettuazione di operazioni tra l’entità in esame o un’altra entità del gruppo
con una partecipata dell’entità in esame stessa, con determinate
caratteristiche
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Operazioni tra l’entità in esame o altre entità
del gruppo e imprese partecipate
•
Si tratta di operazioni che:
- i cui termini e condizioni non sono disponibili a entità esterne al
gruppo
- non sono eseguite al fair value
- costituiscono una frazione sostanziale delle attività operative della
partecipata o dell’entità in esame o anche di altra entità del gruppo
•
La mera esistenza di tali operazioni, di per sé, non esclude
comunque, a priori, la natura di entità di investimento (p.e.
se questa intende specializzarsi in un particolare settore
industriale)
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Il fair value per valutare gli investimenti
•
•
•
•
E’ usato dall’entità di investimento perché ritenuto più
significativo di altri metodi per valutare la performance degli
investimenti nell’ottica della stessa entità
È il valore considerato dai manager interni per prendere
decisioni
Se si tratta di investimenti immobiliari ex IAS 40, l’entità che
li detiene usa il FVTPL per la valutazione dei relativi immobili
I beni non detenuti a scopo di investimento non devono
essere valutati al FVTPL
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Caratteristiche tipiche delle «Investment
Entities»
Una ”investment entity” normalmente ha le seguenti
caratteristiche tipiche:
• Detiene più di un investimento;
• Ha più di un investitore;
• Ha investitori che non sono “parti correlate”; e
• Detiene partecipazioni sotto forma di strumenti di capitale
N.B. – L’assenza di una o più delle caratteristiche tipiche sopra
elencate non impedisce a un’impresa di essere qualificata
come “investment entity”
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Eccezioni… che confermano la regola!
•
•
•
Entità di investimento in fase di start-up o che non ha ancora
sostituito precedenti investimenti dismessi
Entità di investimento che mette insieme risorse di più
investitori per effettuare un investimento in un unico asset
quando esso non è normalmente accessibile al singolo
investitore (p.e. ci sono limiti minimi di investimento molto
elevati)
Entità di investimento in liquidazione
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Se esiste un singolo investitore
•
•
Potrebbe trattarsi di un investitore istituzionale che
rappresenta gli interessi di una pluralità di investitori
Esiste un solo investitore, ma temporaneamente:
L’entità di investimento si trova in una fase iniziale
-
di offerta o in liquidazione
L’entità di investimento non ha ancora sostituito
investitori usciti
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Investitori che sono anche parti correlate
•
•
Di norma, la presenza di investitori che sono anche parti
correlate fa temere che l’interesse non sia di mero
investimento
Esistono casi in cui gli investitori sono parti correlate, ma si
tratta comunque di un’entità di investimento (p.e. fondo a
favore dei dirigenti dell’entità o del gruppo cui essa
appartiene)
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Investitori sempre azionisti?
•
•
Di solito le entità di investimento sono società di capitali e gli
investitori sono azionisti o detentori di quote
Può accadere, in talune giurisdizioni, che gli investitori
abbiano diritti relativi solo a una parte delle attività detenute
dall’entità di investimento o che comunque esistano differenti
classi di investitori: ciò non preclude, a priori, che si tratti
comunque di una entità di investimento
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Esenzione dall’obbligo del consolidato
•
La “entità di investimento” che corrisponde alla definizione sopra citata non
deve predisporre il bilancio consolidato, ma contabilizzare le proprie
partecipazioni in imprese controllate e in altre imprese come strumenti al
FVTPL
•
Se l’impresa controllante di una “entità di investimento” esentata dalla
predisposizione del bilancio consolidato non è una “entità di investimento”,
essa deve consolidare con metodo integrale tutte le imprese controllate,
anche se queste non sono consolidate dalla controllante di secondo livello
•
Se la “entità di investimento” detiene alcune partecipazioni di controllo che
forniscono servizi alla controllante, in relazione alle sue attività di
investimento, tali controllate devono essere consolidate con metodo
integrale
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Requisiti di informativa per le entità di investimento
L’entità di investimento deve indicare nelle note:
– Le ipotesi e gli elementi di discrezionalità utilizzati nel determinare il fatto che
essa rispetti comunque la definizione di “entità di investimento”;
– Le ragioni che permettono di concludere che la capogruppo è un’entità di
investimento anche quando non ha tutte le caratteristiche tipiche già citate;
– Le informazioni su ciascuna controllata non consolidata (denominazione, paese
in cui ha sede legale, percentuale di partecipazione detenuta);
– Limitazioni, se esistenti, concernenti il trasferimento di risorse finanziarie dalle
controllate non consolidate alla controllante;
– Supporto finanziario o di altro tipo fornito alle controllate non consolidate
durante l’esercizio, nei casi in cui la controllante non fosse obbligata a farlo in
virtù di un contratto/accordo; e
– Informazioni su eventuali entità strutturate controllate (p.e. accordi
contrattuali per la fornitura di supporto finanziario o di altro tipo)
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Cambiamenti nella natura dell’impresa controllante (1)
•
Entità di investimento che diventa impresa controllante
ordinaria:
il bilancio consolidato deve essere predisposto in ottica
-
prospettica;
il FV delle controllate diventa il loro “deemed cost” nel bilancio
separato, in caso di adozione del metodo del costo;
il FV delle controllate è ancora utilizzato nel bilancio separato,
nel caso in cui si adotti il metodo alternativo ex IFRS 9/IAS 39,
ma si deve utilizzare una riserva patrimoniale, con ottica
prospettica (strumenti finanziari attivi AFS non valutabili al
FVTPL)
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Cambiamenti nella natura dell’impresa controllante (2)
•
Impresa controllante ordinaria che diventa entità di
investimento:
la preparazione del bilancio consolidato cessa in ottica
prospettica;
la differenza tra il VNC delle partecipate alla data del
cambiamento di status e il loro FV deve essere contabilizzata a
CE quando avviene il cambiamento di status;
qualunque riserva patrimoniale presente nel bilancio separato,
nel caso in cui tali partecipazioni siano valutate come strumenti
finanziari attivi AFS, deve essere riclassificata tra le riserve di
utili nell’esercizio in cui avviene il cambiamento di status.
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Norme transitorie per il bilancio separato dell’entità di investimento
•
•
•
Nel caso in cui l’investitore abbia valutato le partecipazioni in controllate al
costo, l’applicazione del metodo del FVTPL dovrebbe avvenire in chiave
retrospettiva: il bilancio dell’esercizio immediatamente precedente deve
essere modificato e, se necessario, il saldo di apertura di tale bilancio deve
essere modificato al fine di includere le differenze tra il costo e il FV
relative agli esercizi precedenti.
Nel caso in cui l’investitore abbia valutato le partecipazioni in controllate al
FV come strumenti finanziari attivi AFS, dovrebbe continuare a farlo,
utilizzando tuttavia il metodo FVTPL ; la riserva patrimoniale
precedentemente accumulata dovrebbe essere riclassificata tra le riserve
di utili, alla data di apertura del bilancio dell’esercizio immediatamente
precedente quello in cui avviene la transizione
Non devono essere effettuati interventi o correzioni per gli effetti contabili
della valutazione al FVTPL nel caso di controllate che sono state alienate
prima dell’applicazione delle nuove regole al bilancio separato.
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Le modifiche allo IAS 27, «Bilancio separato»
Valutazione delle partecipazioni azionarie
Contabilizzazione delle partecipazioni in
società controllate
L’entità controllante, nel proprio bilancio consolidato, deve procedere al
consolidamento integrale dei valori economico-finanziari delle entità
controllate che rientrano nell’area di consolidamento, indipendentemente
dalla presenza di azionisti di minoranza.
• La quota di patrimonio netto consolidato non di pertinenza del gruppo sarà
esposta, in una voce separata di PN, come “interessi di minoranza”.
• La quota di risultato economico consolidato non di pertinenza del gruppo
sarà indicata, in una voce separata del conto economico consolidato, come
“risultato di pertinenza degli interessi di minoranza”.
•
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Contabilizzazione delle partecipazioni in
società controllate
•
•
L’entità controllante, nel proprio bilancio consolidato, nel caso in cui le
partecipazioni in società controllate non rientrino nell’area di consolidamento, deve
procedere alla loro contabilizzazione in base alle regole dello IAS 39 (fair value, con
variazioni da registrare in apposita riserva patrimoniale).
Se il fair value non fosse facilmente o ragionevolmente determinabile (p.e. in
assenza di mercato attivo o se esistono obiettive difficoltà o eccessivi costi per
l’utilizzo di metodi di valutazione alternativi alle quotazioni di mercato), la
controllante contabilizzerà la partecipazione al costo storico (soggetto a normale
impairment test ex IAS 39).
Nel caso in cui una partecipazione cessi di essere di controllo e diventi di collegamento, cessa
l’inclusione nell’area di consolidamento e l’entità che redige il consolidato procederà
alla sua contabilizzazione in base alle regole dello IAS 28 REV.
Se l’entità cessa di essere controllata e diviene “a controllo congiunto”, si applica lo IAS 28 REV.
Se la partecipazione di controllo è destinata alla vendita, continua ad essere consolidata, ma si applicano
le regole di contabilizzazione e valutazione previste dall’IFRS 5 nel bilancio consolidato.
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Contabilizzazione delle partecipazioni in
società controllate
L’entità controllante, nel proprio bilancio separato, può contabilizzare il
valore delle partecipazioni in entità controllate alternativamente:
• al costo storico (soggetto a normale impairment test per perdite di valore –
IAS 39)
• al fair value, con contabilizzazione delle variazioni in apposita riserva di
patrimonio netto (IAS 39)
Se le partecipazioni sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse devono essere
valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione
e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).
Se le partecipazioni, nel bilancio consolidato, sono valutate in base allo IAS 39, p.e. perché
soggette a restrizioni, lo stesso metodo deve essere adottato nel bilancio separato.
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Contabilizzazione delle partecipazioni in
società collegate
•
•
•
L’entità capogruppo, nel proprio bilancio consolidato, deve contabilizzare il valore
delle partecipazioni in entità collegate sulla base del metodo del patrimonio netto
(equity method), operando pertanto la rettifica del valore della partecipazione come
se si effettuasse un “consolidamento sintetico”.
Le variazioni del valore della partecipazione in base all’equity method devono essere
contabilizzate in apposita riserva, nel patrimonio netto della partecipante.
Se valgono le esenzioni alla presentazione del bilancio consolidato, le partecipazioni
in entità collegate si valutano, nel bilancio della capogruppo, come strumenti
finanziari “held for trading”, al fair value con variazioni a conto economico. Se il fair
value non fosse facilmente o attendibilmente determinabile, si utilizza il costo
storico (soggetto a normale impairment test ex IAS 39).
•
Se le partecipazioni in entità collegate sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse
devono essere valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione
e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).
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Contabilizzazione delle partecipazioni in
società collegate
L’entità controllante, nel proprio bilancio separato, può contabilizzare il
valore delle partecipazioni in entità collegate in modo analogo alle entità
controllate e cioè, alternativamente:
• al costo storico (soggetto a normale impairment test per perdite di valore –
IAS 39)
• al fair value, con contabilizzazione delle variazioni in apposita riserva di
patrimonio netto (IAS 39)
Se le partecipazioni sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse devono essere
valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione
e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).
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Contabilizzazione delle entità a controllo
congiunto (joint venture)
Bilancio consolidato del joint venturer:
valutazione in base al metodo del patrimonio netto (equity method). Non è
più ammesso il metodo del consolidamento proporzionale,
ammesso dal vecchio principio IAS 31, ora abolito.
Se la partecipazione in joint venture è destinata alla vendita,
continua ad essere inserita nel bilancio consolidato,
ma si applicano le regole di contabilizzazione e
valutazione previste dall’IFRS 5.
Non si può applicare il metodo del patrimonio netto.
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Contabilizzazione delle entità a controllo
congiunto (joint venture)
Bilancio separato del joint venturer
Si procede alternativamente:
a) alla contabilizzazione al costo storico, assoggettato a normale
impairment test ex IAS 39;
b) alla valutazione al fair value con le regole dello IAS 39, con variazioni
contabilizzate in apposita riserva di patrimonio netto.
Se le partecipazioni in joint venture sono “attività non correnti destinate alla dismissione” esse
devono essere valutate al minore tra valore contabile e fair value al netto dei costi di dismissione
e classificate in un rigo separato dello SP (IFRS 5).
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Le modifiche allo IAS 28, «Valutazione delle
partecipazioni in società collegate e in joint
venture»
Il metodo del patrimonio netto per
collegate e JV
Interazioni tra IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 e IAS
28R
Fonte: IASB
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IAS 28 – Prima di IFRS 11
Controllo congiunto delle
politiche finanziarie e
strategiche
Consolidamento proporzionale
Scelta di
principi
contabili
(IAS 31)
Metodo del patrimonio netto
(equity method) - IAS 28
Influenza significativa
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IAS 28 – Dopo IFRS 11
Influenza significativa
Contratto di controllo congiunto
Analisi di diritti e obbligazioni
Operazioni a controllo
congiunto
Diritto ad attività prese
individualmente
Joint venture
No scelta di
principi
contabili!
Diritto a una quota dell’attivo
netto
Obbligazioni finanziarie o di
sostenimento costi
IFRS 11 – Metodo analogo al
consolidamento proporzionale
No diritti od obbligazioni
specifici su attività o passività
IAS 28 – Metodo del patrimonio netto (equity method)
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Alcune domande…
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !
[email protected]
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