La vicenda - Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore
Mercoledì 15 Ottobre 2014 - N. 283
24 Politica e società
Giustizia. Va ricalcolata la pena inflitta in base a una norma poi dichiarata incostituzionale anche se la condanna è irrevocabile
I danni prodotti da norme incostituzionali
Cassazione, cade il tabù del giudicato
Quegli «errori»
della politica
senza un rimedio
Storica pronuncia delle Sezioni unite: previsto un forte impatto sulla popolazione carceraria
IMAGOECONOMICA
ROMA
Cade il «tabù del giudicato», il «mito» dellasua intangibilità,retaggio dellaculturaautoritaria dello Stato fascista. Cade
per mano delle sezioni unite della Cassazione, con una sentenza
storica che archivia la mitologia
della «cosa giudicata», intollerabile in uno Stato democratico in
cui è preminente la tutela dei diritti della persona.Cade con riferimentoallamisuradellapenainflittadalgiudicesullabasedinormepoidichiarateincostituzionali, e che dunque mai avrebbero
dovuto essere introdotte nel nostro ordinamento, com’è invece
avvenuto con una serie di «irragionevoli previsioni sanzionatorie» nei confronti di clandestini,
recidivi, tossicodipendenti, non
a caso diventati i "clienti abituali" del carcere proprio per quel
«sovrappiù» di pena «illegale».
Spetteràalgiudicedell’esecuzione rimuovere quelle illegalità e
aprire le porte del carcere a chi
stia ancora scontando una pena
ingiusta. Ma, soprattutto, spetterà al pubblico ministero attivare
il giudice per l’eventuale ricalcolo della pena, sia se deve ancora
essere emesso l’ordine di esecuzione sia se la detenzione è già in
corso. E questo specifico dovere
del Pm è un punto centrale della
decisione,destinataaincideresignificativamente sulla popolazione carceraria, più di quanto
abbiano fatto tante recenti misure "svuota-carceri".
Nelle 43 pagine della sentenza n. 42.858 delle sezioni unite,
presiedute dal primo presidente
Giorgio Santacroce, il relatore
FrancoIppolitoricostruiscestoricamente il «mito del giudicato» e il suo definitivo tramonto
anchegrazieagiuristicomeGiovanni Leone (negli anni ’50) e
Franco Coppi (anni ’60). Il principio di diritto ora affermato è
chiaro: se, dopo una sentenza irrevocabile di condanna, la Con-
sulta dichiara illegittima una
norma che ha aggravato l’entità
della pena, quest’ultima va ricalcolata qualora non sia già stata
scontata interamente. Ed è il pm
che ha l’obbligo di chiedere al
giudice dell’esecuzione l’eventuale ricalcolo.
Nella fattispecie, un imputato
per detenzione e spaccio di stupefacenti era stato condannato
nel 2012 a 6 anni di carcere a causa del divieto, introdotto nel
2005dalla leggeex Cirielli, di dare prevalenza all’attenuante del
«fatto di lieve entità» (la dose
modesta di droga detenuta) rispetto alla recidiva. Divieto cancellato dalla Consulta nel 2012.
«Nei confronti del condannato -
LA PAROLA AL PM
Spetterà al pubblico
ministero attivare il giudice
dell’esecuzione
per l’eventuale
ricalcolo della pena
OK COMMISSIONE SENATO
Magistrati
in ferie
per 30 giorni
Via libera della commissione Giustizia al Senato alla
riduzionea30 giorni delleferiedeimagistrati.Lacommissione ha approvato l’articolo
16 del dl Processo civile. Le
toghe potranno andare in ferie dal 1 al 31 agosto. La norma è passata modificata, rispetto al testo del governo,
dal senatore Psi Enrico Buemi. Sono stati bocciati tutti
gli altri emendamenti.
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scrive la Cassazione - è pertanto
in atto l’esecuzione di pena potenzialmente illegittima e ingiusta, in quanto parzialmente determinata dall’applicazione di
una norma di diritto penale sostanziale dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale dopo
lasentenzairrevocabileecontrastante con la finalità rieducativa
prevista dall’articolo 27, terzo
comma, della Costituzione». In
sostanza,l’esecuzione diuna pena determinata anche in base a
unanormaincostituzionaleèoggettivamenteillegittima. Ma lo è
anche soggettivamente perché,
almeno per una parte, «sarà inevitabilmente avvertita come ingiustadachilastasubendo»poiché «imposta da un legislatore
che ha violato la Costituzione»,
e dunque non potrà essere neppure funzionale alla rieducazione del condannato. «Il diritto
fondamentale alla libertà personale - si legge - deve prevalere
sul valore dell’intangibilità del
giudicato»rimuovendoneglieffetti perduranti.
Il principio non si applica, ovviamente,sedopolasentenzainterviene una legge che introduce una sanzione più favorevole,
sulla base di una diversa valutazione del disvalore penale di un
fatto. Qui il giudicato resta un limiteinvalicabile. Diverso ilcaso
dell’incostituzionalità di una
norma che, pur essendo stata in
vigorefino allapronuncia di illegittimità,erasostanzialmenteinvalida perché «mai avrebbe dovuto essere introdotta nell’ordinamento repubblicano, che è
Stato costituzionale di diritto,
ciò che implica il primato delle
norme costituzionali, che non
possono perciò essere violate
dal legislatore ordinario». Qui la
norma è «geneticamente nata
morta» e quindi il giudicato non
è invalicabile.
D. St.
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di Donatella Stasio
V
Decisione storica. Il primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce
La vicenda
INCOSTITUZIONALITÀ
LA SENTENZA
GLI EFFETTI
Pene inflitte in base a norme
poi dichiarate incostituzionali
Unimputatoperdetenzionee
spacciodistupefacentiera
statocondannatonel2012a6
annidicarcereacausadel
divieto,introdottonel2005
dallaleggeexCirielli,didare
prevalenzaall’attenuantedel
«fattodilieveentità»(ladose
modestadidrogadetenuta)
rispettoallarecidiva.Un
divietocancellatodallaCorte
costituzionalenel2012,in
quantocontrastantecon
l’articolo27,terzocomma,
dellaCostituzione:«Lepene
nonpossonoconsisterein
trattamenticontrarialsensodi
umanitàedevonotenderealla
rieducazionedelcondannato»
La libertà personale prevale
su intangibilità del giudicato
Nelle43paginedellasentenza,
pubblicataieri,lacortedi
Cassazioneaffermaunnuovo
principio:se,dopouna
sentenzairrevocabiledi
condanna,laCorte
Costituzionaledichiara
illegittimaunanormacheha
aggravatol’entitàdellapena,
quest’ultimavaricalcolata
qualoranonsiagiàstata
scontatainteramente.In
sostanza,l’esecuzionediuna
penadeterminatainbaseauna
normaincostituzionaleè
illegittimaeil«diritto
fondamentaleallalibertà
personaleprevale
sull’intangibilitàdelgiudicato»
Il giudice dovrà ricalcolare
la pena ingiusta
Inbaseallasentenza
pubblicataieridalla
Cassazione,spetteràalgiudice
dell’esecuzionerimuovere
l’illegalitàdiunapenainflittain
baseanormedichiaratepoi
incostituzionali.Ma,
soprattutto,spetteràal
pubblicoministeroattivareil
giudicedell’esecuzioneper
l’eventualericalcolodellapena,
siasedeveancoraessere
emessol’ordinediesecuzione
siaseladetenzioneègiàin
corso.Equestospecificodovere
delPmèunpuntocentraledella
decisione,destinataaincidere
significativamentesulla
popolazionecarceraria
isto che è tornato di moda lo slogan «chi sbaglia, paga», c’è da chiedersi chi paga per gli "errori"
dellegislatoreche hannoleso il
diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale. Chi
paga per l’ingiusta detenzione
subìta a causa di quegli eccessi
di galera dispensati da maggioranze politiche di svariati colori e cavalcati demagogicamente in nome della sicurezza ma
poi miseramente caduti, uno a
uno,sottolascuredellaConsulta? Chi risarcirà la privazione
della libertà derivante da norme «invalide», «geneticamente nate morte», con cui è stato
«violato il principio di legalità»? Ovviamente non i magistrati,chelaleggesonochiamati ad applicare salvo ricorrere
alla Corte costituzionale e attenderneilverdetto.Iltuttodopo anni. Nel frattempo, il virus
di quelle norme fa i suoi danni,
spesso irreparabili, senza alcuna vera resipiscenza della politica. Che preferisce aspettare e
scaricare sui giudici (Consulta,
Cassazione) la responsabilità
di decisioni "obbligate", in uno
Stato di diritto, ma impopolari
perché considerate un attentatoalla«certezza dellapena»visto che restituiscono la libertà
a migliaia di detenuti, ancorché "abusivi" dal momento che
incarcerenondovevanoandarci o dovevano uscirne prima.
È difficile sottrarsi a questi
interrogativi e riflessioni dopo
aver letto la storica sentenza
delle sezioniunite della Cassazionesullanecessitàdisuperare il «mito» dell’intangibilità
del giudicato quando, appunto,in gioco c’è ildiritto inviolabile alla libertà personale. Nel
nostroordinamentononèprevisto un risarcimento per gli
"errori" del legislatore, sanciti
ex post dalla Corte costituzionale. Errori spesso ampiamentesegnalatidurantel’iterparlamentaremavolutamenteignorati dalle politiche securitarie
degli ultimi quindici anni, che
si sono accanite contro alcuni
"tipid’autore":clandestini,tossicodipendenti,
recidivi.
L’idea che "tanto ci penserà la
Consulta" oltre che furbetta è
malsana,perchénontieneconto che per arrivare a dichiarare
l’incostituzionalità di una norma ci vuole tempo e, prima ancora, ci vuole un giudice che
sollevilaquestionedilegittimità in un processo. Cosicché,
MODELLO FRANCESE
Un vaglio preventivo
di costituzionalità
delle leggi eviterebbe
aberrazioni e migliorerebbe
la qualità delle norme
nel frattempo, le patrie galere
si riempiono dei soliti noti corrotti e corruttori si contano
sulle dita di due mani, ha ricordatoieriRaffaeleCantone- anche oltre il tempo dovuto "grazie" a norme che mai avrebbero dovuto entrare a far parte
dell’ordinamento.
Certo, se, come in Francia,
le leggi approvate dal Parlamento(o almenoquellecheincidono sulla libertà personale)
venissero sottoposte a un vagliopreventivodicostituzionalità da parte della Corte, si potrebberoevitarealcuneaberrazioni e forse la qualità della legislazione migliorerebbe. Ma
occorrerebbe un rispetto e
una lealtà istituzionali che in
questiultimiannisembranoessere smarriti.
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