Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Seconda parte: Le Esportazioni e le Importazioni Torino, 25 marzo 2014 Dott. Marco Bodo Le Esportazioni di beni Le esportazioni sono cessioni di beni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto della merce fuori dal territorio della Comunità Europea. Ai fini IVA l’esportazione presuppone il trasferimento di proprietà dei beni e la fuoriuscita degli stessi dall’UE (territorio doganale comunitario). Non importa lo “status” dell’acquirente (sia privato sia soggetto passivo) Principio della tassazione a destino Le esportazioni sono operazioni rilevanti ai fini IVA ma non imponibili ( NON fuori campo!). 2 Le esportazioni sono operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali). -Vengono fatturate senza addebito di IVA; - Non vi sono problemi inerenti alla detrazione (danno il diritto al rimborso dell’imposta sugli acquisti); - Generano Plafond. Esistono le Esportazioni gratuite l’onerosità dell’operazione non rappresenta elemento qualificante per le esportazioni ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72. (fatture pro-forma ai fini doganali) 3 TIPOLOGIE DI ESPORTAZIONI L’art. 8 del DPR 633/72 configura come esportazioni alcune tipologie di operazioni: - lett. a) esportazioni dirette e operazioni triangolari; - lett. b) esportazioni a cura del cessionario non residente. - lett. c) cessioni all’esportatore abituale Le operazioni art. 8 lett. c) in realtà non è un’operazione che comporta la fuoriuscita del bene dal territorio comunitario, bensì si tratta di una operazione interna. 4 ESPORTAZIONI DIRETTE Si realizzano quando il cedente italiano effettua direttamente la cessione nei confronti dell’acquirente finale extra UE e cura direttamente la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della stessa UE. Requisiti: -Trasferimento della proprietà dei beni; - materiale uscita della merce fuori dal territorio dell’UE; -Trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente. Fattura Operazione non imponibile art 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 Non è possibile la fattura differita (con DDT) in quanto in dogana devo presentare la fattura per l’apposizione del cd. visto a uscire. (ammissibile solo per le triangolazioni) 5 ESPORTAZIONI TRIANGOLARI Si realizzano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario italiano (secondo cedente) che a sua volta cede i beni al proprio cliente extra UE. Il primo cedente italiano cura il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio UE. I° CEDENTE ITA Ft non imponibile Art. 8 lett. a) consegna merce II° CEDENTE ITA CESSIONARIO EXTRA UE Ft non imponibile Art. 8 lett a) Il cliente extra UE è del II° Cedente ITA ma l’incarico del trasporto è di I° cedente ITA. 6 Art 13. co. 1 L. 413/91 Interpretazione autentica dell’art. 8 co 1 lett a) DPR 633/72 non rileva a chi è intestata la fattura del trasporto in quanto la regolarità della triangolazione si ha con la doppia vidimazione apposta dall’ufficio delle Dogane sull’esemplare della fattura (o del DDT) del I° cedente, sia sulla fattura emessa dal II° cedente nei confronti del soggetto Extra UE. R.M. 26.05.2000 n. 72/E l’incarico del trasporto (ovvero la conclusione del contratto di trasporto) deve avvenire a nome del I° cedente. La materiale commissione al trasporto deve rilevare in capo al I° Cedente. 7 ESPORTAZIONI A CURA DEL CESSIONARIO Si realizzano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario extra UE senza curare direttamente la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della stessa UE, bensì consegnando i beni al cessionario nel predetto territorio. Per la non imponibilità IVA il cessionario non residente deve procedere all’esportazione materiale dei beni entro 90 giorni della consegna allo stato originario. Trascorsi i 90 gg se non ha il visto ad uscire il cedente deve regolarizzare la fattura con l’applicazione dell’IVA. (non vengono applicate sanzioni) ATTENZIONE Chiarimenti della circ n. 10 Assonime del 17/03/2014 sulla perentorietà del termine di 90 gg ai fini della non imponibilità. 8 CESSIONI ALL’ESPORTATORE ABITUALE Non si tratta di vere e proprie esportazioni ma di operazioni per le quali il trattamento IVA è assimilato al fine di evitare che si realizzino in capo ai soggetti esportatori situazioni di posizioni cronicamente creditorie. Il soggetto ESPORTATORE ABITUALE emette fatture non imponibili; L’ESPORTATORE ABITUALE consegna la lettera di intenti al cedente nazionale da cui acquista beni/servizi; Il CEDENTE NAZIONALE emette fattura non imponibile art. 8 lett. c) all’ESPORTATORE ABITUALE. 9 Acquisiscono lo status di esportatore abituale i soggetti che nell’anno precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), registrano cessioni all’esportazione od operazioni ad esse assimilate superiori al 10% del proprio volume d’affari rettificato. Volume d’affari rettificato volume d’affari – (cessioni beni in transito + cessioni di beni in luoghi sottoposti a vigilanza doganale) Operazioni rilevanti art. 8 lett a), lett b), art. 8-bis co.1, art. 9 co.1, art. 71, art. 72, art. 41 DL 331/93, art 58 DL 331/93, art 50-bis lett. f), lett g) DL 331/93, art. 37 DL 41/95. Criterio della registrazione! (rilevano le operazioni registrate nel periodo di riferimento). 10 Adempimenti del fornitore dell’esportatore abituale: -Fatturazione (nei termini dell’art. 21 del DPR 633/72) quale operazione “non imponibile” art. 8 co.1 lett. c); -Verificare che la dichiarazione d’intento sia stata spedita dal cessionaria prima dell’effettuazione dell’operazione; che sia conforme al modello approvato dal D.M. 06/12/1986, che contenga le generalità del dichiarante e l’ambito temporale di validità, che non riguardi beni o servizi ad con IVA indetraibile, che sia datata, numerata, e sottoscritta dal dichiarante. - Comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, in via telematica, i dati delle lettere d’intento ricevute. ATTENZIONE! Dal 2014 la comunicazione dovrà essere effettuata dall’esportatore abituale! Quando il Ddl 958/2013 verrà approvato! Il Fornitore dovrà verificare di aver ricevuto la dichiarazione d’intento trasmessa dall’esport abituale prima di effettuare l’operazione non imponibile. 11 LE IMPORTAZIONI Nelle operazioni di importazione di beni l’IVA viene assolta in dogana dal proprietario della merce o da colui che la detiene al momento del passaggio in Dogana. Il Cessionario quindi effettuerà una importazione Imponibile in Italia ai sensi dell’art. 67 DPR 633/72. Il Cessionario verserà l’IVA in dogana. Principio della tassazione a destino! Art. 1 DPR 633/72 L’IVA si applica….sulle importazioni da chiunque effettuate (quindi anche da privati!) 12 Operazioni che costituiscono importazioni (Art. 67 co.1) - Immissione in libera pratica (con sospensione dell’IVA qualora i beni siano destinati verso altri stati UE); -Perfezionamento attivo (introduzione dei beni per lavorazioni e nuova esportazione); -Ammissione temporanea (per beni destinati ad essere riesportati tali e quali e che, in base alle disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dei dazi all’importazione); Riferimenti Normativi Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/92) 13 DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA Base imponibile è costituita dal valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale Prezzo indicato in fattura A cui si devono aggiungere i diritti doganali dovuti e le eventuali spese di inoltro fino al luogo di destinazione. Aliquota Aliquota stabilita dall’art. 16 D.P.R. 633/72. L’imposta è accertata, liquidata e riscossa in Dogana. 14 ASPETTI CONTABILI La fattura estera rileva ai fini della contabilità generale e quindi del costo di acquisto. Ai fini dell’IVA rileva la BOLLETTA DOGANALE dalla quale risultano i costi sostenuti per l’importazione della merce (dazi, costi di trasporto, ecc.) e la relativa IVA che lo spedizioniere anticipa e fattura alla società importatrice. REGISTRO ACQUISITI Bolletta doganale numerata progressivamente e annotata nel registro acquisti (cd. Fornitore dogana), Detraibilità dell’imposta al momento in cui la Dogana accetta la merce. 15
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