Modena, 22 febbraio 2014 LA COMUNICAZIONE “BLACK LIST” 2014 Art. 1, commi 1, 2 e 3, DL n. 40/2010 DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001 Circolari Agenzia Entrate 21.10.2010, n. 53/E e 28.1.2011, n. 2/E Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908 A seguito dell’introduzione del c.d. “Modello di comunicazione polivalente” le operazioni con Paesi black list effettuate dall’1.1.2014 devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL contenuto in detto modello. Di fatto la nuova modalità di comunicazione interessa, per la prima volta, le operazioni black list relative al mese di gennaio da inviare, da parte dei soggetti mensili, entro il prossimo 28.2.2014. Rispetto al precedente modello, nel quadro BL le informazioni relative alle operazioni in esame sono richieste in modo meno analitico. Come noto, l’art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “black list”, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001. L’art. 2, comma 8, DL n. 16/2012, ha successivamente previsto una specifica “soglia” disponendo che la comunicazione in esame è limitata alle operazioni di importo superiore a € 500. Le semplificazioni annunciate dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 3.7.2013 (cadenza annuale dell’adempimento e aumento della “soglia” di esenzione dalla comunicazione da € 500 a € 1.000) non è ancora operativa. La stessa è infatti contenuta nell’art. 22, commi 7 e 8 del Ddl n. 958, in corso di conversione in legge. SOGGETTI OBBLIGATI E OPERAZIONI DA COMUNICARE Soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le seguenti operazioni: cessioni di beni / prestazioni di servizi rese; acquisti di beni / prestazioni di servizi ricevute. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E sono altresì obbligati alla comunicazione: gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti. Tra i soggetti obbligati rientrano anche i contribuenti che adottano il regime contabile agevolato “ex minimi” di cui all’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Con riferimento ad alcune fattispecie particolari si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 21.10.2011, n. 2/E SOGGETTI ESONERATI soggetti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011; soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000. 1 MOMENTO RILEVANTE PER LA PRESENTAZIONE L’Agenzia nella citata Circolare n. 53/E ha precisato che il momento rilevante per individuare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Per le importazioni, come chiarito nella citata Circolare n. 2/E), i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali. PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE TRIMESTRALE, qualora negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non sia stato superato il limite trimestrale di € 50.000; MENSILE, nei casi diversi dal precedente. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri la comunicazione va effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite (€ 50.000) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti. I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione con periodicità mensile. I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l’intero anno. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione in esame va presentata all’Agenzia delle Entrate: esclusivamente in via telematica; entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. REGIME SANZIONATORIO In caso di: omissione della comunicazione; comunicazione con dati incompleti / non veritieri; è applicabile la sanzione prevista dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ossia da € 258 a € 2.065 elevata al doppio. L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 53/E ribadisce che “in caso di ripetuta violazione dell’obbligo di comunicazione in esame – realizzato indifferentemente nella forma dell’omissione ovvero dell’incompletezza o non veridicità dei dati esposti – ciascuna violazione soggiace alla pena per essa prevista secondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni”. La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 2/E (quesito 4.1) ha precisato che scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare: entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine della comunicazione originaria, una nuova comunicazione; entro 1 anno, una nuova comunicazione con il versamento della sanzione ridotta di € 64 (516 x 1/8). Come sopra accennato, l’obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”. Vanno pertanto considerati i Paesi / territori presenti nel seguente elenco risultante dalla combinazione delle predette liste. ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK LIST” Alderney Filippine Kenia Saint Kitts e Nevis Andorra Gibilterra Kiribati – ex Isole Gilbert Salomone Angola Giamaica Libano Samoa Anguilla Mauritius Liberia Saint Lucia Antigua Grenada Liechtenstein Saint Vincent e Grenadine Antille Olandesi Guatemala Lussemburgo San Marino (*) 2 Aruba Guernsey – Isole del Canale Macao Sant'Elena Bahamas Herm - Isole del Canale Maldive Sark (Isole del Canale) Barhein Hong Kong Malesia Seychelles Barbados Isola di Man Monaco Singapore Barbuda Isole Cayman Montserrat Svizzera Belize Isole Cook Nauru Taiwan Bermuda Isole Marshall Niue Tonga Brunei Isole Turks e Caicos Nuova Caledonia Tuvalu (ex Isole Ellice) Costarica Isole Vergini britanniche Oman Uruguay Dominica Isole Vergini statunitensi Panama Vanuatu Ecuador Jersey – Isole del Canale Polinesia francese Emirati Arabi Uniti Gibuti (ex Afar e Issas) Portorico (*) con un apposito DM recentemente approvato San Marino è stato “cancellato” dall’elenco di cui al DM 4.5.99. L’operatività dell’esclusione è collegata alla pubblicazione dello stesso sulla G.U. (alla data attuale non ancora avvenuta). In merito si rammenta che: dall’1.7.2010 sono stati esclusi dai Paesi black list Cipro, Corea del sud e Malta; in caso di operazioni con Paesi black list siti nella UE (ad esempio, Lussemburgo e Monaco) è necessario inviare sia i modd. Intra che la comunicazione in esame. Con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il c.d. “Modello di comunicazione polivalente” con il quale è possibile comunicare: l’elenco clienti / fornitori (spesometro); i beni in leasing / noleggio; gli acquisti da San Marino; le operazioni legate al turismo effettuate in contanti; le operazioni con Paesi black list. L’utilizzo del quadro BL contenuto nella citata comunicazione rappresentava una facoltà fino al 31.12.2013. Dall’1.1.2014 l’utilizzo dello stesso è diventato obbligatorio. Le prime scadenze interessate dall’obbligo di utilizzo del quadro BL sono quella del 28.2.2014, per la comunicazione delle operazioni del mese di gennaio e del 30.4.2014, per le operazioni relative al primo trimestre. PRIMO UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL QUADRO BL PER L’INVIO DELLE OPERAZIONI BLACK LIST Scadenza Periodo di riferimento della comunicazione 28.2.2014 Gennaio 2014 (contribuenti mensili) 30.4.2014 1° trimestre 2014 (contribuenti trimestrali) RAPPORTI TRA COMUNICAZIONE BLACK LIST E SPESOMETRO Si rammenta infine che le operazioni black list comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL non vanno riportate nella comunicazione clienti / fornitori (spesometro), comprese quelle di importo non superiore a € 500 (escluse dalla comunicazione black list). 3
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