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BREVI AGEFIS
N. 69/2014
www.agefis.it
Dichiarazioni (Unico o mod. 730) di prossima presentazione per i
redditi 2013: i quadri dei fabbricati e dei terreni
In vista della ormai imminente compilazione delle prossime dichiarazioni dei redditi,
richiamiamo l’attenzione su alcune significative novità relative ai quadri dei fabbricati
e dei terreni.
1. Riduzione della deduzione forfetaria del canone in caso di tassazione
ordinaria
Per i fabbricati concessi in locazione, relativamente alle persone fisiche e ai soggetti
assimilati, è stata ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di
locazione, che viene naturalmente riconosciuta solo in mancanza di opzione per la
cedolare secca.
Sono invece rimaste invariate, rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, le altre
percentuali di deduzione forfetaria (25 e 35 per cento) previste per particolari
fattispecie (Venezia e isole a essa vicine; immobili vincolati di interesse storico o
artistico).
2. Abitazioni sfitte site nello stesso comune di ubicazione dell’abitazione
principale del contribuente
Per i soli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale
si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, seppur assoggettati a IMU, la
rendita catastale concorre per il 50 per cento a formare l’imponibile ai fini dell’IRPEF e
delle relative addizionali comunale e regionale: al riguardo, per questi casi, nel campo
12 (“Casi particolari IMU”) occorre indicare il codice 3.
In tale campo – più articolato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno – occorre
indicare uno dei seguenti codici in presenza delle “situazioni particolari” di seguito
descritte riguardanti l’applicazione dell’IMU nell’anno 2013:
a. se fabbricato, diverso dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze,
esente dall’IMU, ma conseguentemente soggetto alle imposte sui redditi (Irpef
e relative addizionali) anche se non concesso in locazione.
b. per l’abitazione principale e le relative pertinenze assoggettate a IMU nell’anno
2013.
Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 (“abitazioni di pregio”), per le quali nel 2013 l’IMU è stata normalmente
dovuta in quanto escluse dall’esenzione; oppure delle abitazioni per le quali nel
2013 risultava dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’IMU
oppure la cosiddetta “Mini IMU”.
Indicando questo codice, che deve essere utilizzato anche per le pertinenze
14 aprile 2014
assoggettate ad IMU, sul relativo reddito non sono dovute l’Irpef e le addizionali
in quanto sostituite dall’IMU.
c. se immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato a IMU, situato nello
stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In
questo caso, il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base
imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento in
applicazione della bizzarra norma introdotta dalla legge di Stabilità per il 2014.
Questo caso riguarda, pertanto, le sole abitazioni non locate (sfitte o anche
concesse in comodato gratuito) che siano ubicate nello stesso comune in cui il
possessore possiede l’immobile adibito a propria abitazione principale. Non sono
ricomprese in questa casistica le “seconde case” al mare o in montagna se il
comune non è lo stesso in cui il possessore di esse ha l’abitazione principale.
Sottolineiamo che i codici 1, 2 e 3 devono essere utilizzati solo se si ricade nei casi
sopra descritti, altrimenti il campo 12 deve essere lasciato in bianco.
3. Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone
concordato
Una terza modifica che ha interessato i redditi dei fabbricati nel periodo di imposta
2013 è rappresentata dalla riduzione dell’aliquota della cedolare secca – dal 19 al 15
per cento - per i contratti a canone “concordato”. Richiamiamo l’attenzione sul fatto
che i contratti a canone concordato, per poter beneficiare dell’aliquota di favore del 15
per cento, devono essere relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di
disponibilità abitative individuati dall’art. 1, c. 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/88 o
nei comuni confinanti con essi, negli altri comuni capoluogo di provincia e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (cod. 8
nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro RB).
Nelle istruzioni alla dichiarazione
l’individuazione dei predetti comuni.
dei
redditi
sono
fornite
indicazioni
per
Possono beneficiare dell’aliquota del 15% anche i contratti con canone concordato
stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art. 8, c. 3, L. n.
431/98).
Negli altri casi, la cedolare secca è dovuta con l’aliquota del 21 per cento, applicabile
anche per i contratti di locazione a canone non concordato, bensì libero.
4. Indicazione della rendita catastale non rivalutata nel campo RB 1 di Unico
Da quest’anno la rendita catastale dei fabbricati va indicata nel campo 1 di Unico
senza operare alcuna rivalutazione (come già avviene da anni per il mod. 730) e la
rivalutazione del 5 per cento della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione
della base imponibile. Pertanto, come opportunamente evidenziato dalle Istruzioni, se
la R.C. è rilevata dal quadro RB del modello UNICO 2013 (quello compilato lo scorso
anno), occorre tenere presente che tale importo è rivalutato e quindi va riportato nella
col. 1 di Unico 2014 al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso
anno.
14 aprile 2014
5.Le novità relative ai terreni
Da quest’anno anche i redditi dominicale (col 1) e agrario (col 3) vanno indicati nel
modello Unico senza operare le rivalutazioni di legge nelle colonne 1 e 3.
Conseguentemente, occorre prestare attenzione in fase di rilevazione dei dati dal
modello Unico dell’anno scorso in quanto in passato occorreva invece indicare
l’importo dei redditi dominicale e agrario già rivalutato. Il reddito – dominicale e/o
agrario – dovrà essere calcolato con la rivalutazione nella casella dedicata alla
determinazione dell’imponibile (colonne 11 e 12).
Al di là delle principali novità sopra illustrate, l’aspetto grafico dei quadri relativi ai
terreni e ai fabbricati dei modelli 730 e Unico è rimasto simile a quello dell’anno
scorso.
Peraltro, la compilazione di detti quadri richiede, ogni anno che passa, sempre più
attenzione a causa della loro crescente complessità: la varietà di casi é, infatti, ogni
anno maggiore. Il complesso rapporto fra l’IMU e l’IRPEF, a sua volta, contribuisce
non poco ad accrescere le possibili combinazioni e la difficoltà nella compilazione.
E’ richiesta, quindi, la massima attenzione e un’attenta lettura delle istruzioni da parte
del compilatore.
Stefano Baruzzi
14 aprile 2014