BREVI AGEFIS N. 69/2014 www.agefis.it Dichiarazioni (Unico o mod. 730) di prossima presentazione per i redditi 2013: i quadri dei fabbricati e dei terreni In vista della ormai imminente compilazione delle prossime dichiarazioni dei redditi, richiamiamo l’attenzione su alcune significative novità relative ai quadri dei fabbricati e dei terreni. 1. Riduzione della deduzione forfetaria del canone in caso di tassazione ordinaria Per i fabbricati concessi in locazione, relativamente alle persone fisiche e ai soggetti assimilati, è stata ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, che viene naturalmente riconosciuta solo in mancanza di opzione per la cedolare secca. Sono invece rimaste invariate, rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, le altre percentuali di deduzione forfetaria (25 e 35 per cento) previste per particolari fattispecie (Venezia e isole a essa vicine; immobili vincolati di interesse storico o artistico). 2. Abitazioni sfitte site nello stesso comune di ubicazione dell’abitazione principale del contribuente Per i soli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, seppur assoggettati a IMU, la rendita catastale concorre per il 50 per cento a formare l’imponibile ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale: al riguardo, per questi casi, nel campo 12 (“Casi particolari IMU”) occorre indicare il codice 3. In tale campo – più articolato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno – occorre indicare uno dei seguenti codici in presenza delle “situazioni particolari” di seguito descritte riguardanti l’applicazione dell’IMU nell’anno 2013: a. se fabbricato, diverso dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze, esente dall’IMU, ma conseguentemente soggetto alle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali) anche se non concesso in locazione. b. per l’abitazione principale e le relative pertinenze assoggettate a IMU nell’anno 2013. Si tratta delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di pregio”), per le quali nel 2013 l’IMU è stata normalmente dovuta in quanto escluse dall’esenzione; oppure delle abitazioni per le quali nel 2013 risultava dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’IMU oppure la cosiddetta “Mini IMU”. Indicando questo codice, che deve essere utilizzato anche per le pertinenze 14 aprile 2014 assoggettate ad IMU, sul relativo reddito non sono dovute l’Irpef e le addizionali in quanto sostituite dall’IMU. c. se immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato a IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso, il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento in applicazione della bizzarra norma introdotta dalla legge di Stabilità per il 2014. Questo caso riguarda, pertanto, le sole abitazioni non locate (sfitte o anche concesse in comodato gratuito) che siano ubicate nello stesso comune in cui il possessore possiede l’immobile adibito a propria abitazione principale. Non sono ricomprese in questa casistica le “seconde case” al mare o in montagna se il comune non è lo stesso in cui il possessore di esse ha l’abitazione principale. Sottolineiamo che i codici 1, 2 e 3 devono essere utilizzati solo se si ricade nei casi sopra descritti, altrimenti il campo 12 deve essere lasciato in bianco. 3. Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato Una terza modifica che ha interessato i redditi dei fabbricati nel periodo di imposta 2013 è rappresentata dalla riduzione dell’aliquota della cedolare secca – dal 19 al 15 per cento - per i contratti a canone “concordato”. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che i contratti a canone concordato, per poter beneficiare dell’aliquota di favore del 15 per cento, devono essere relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1, c. 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551/88 o nei comuni confinanti con essi, negli altri comuni capoluogo di provincia e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (cod. 8 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro RB). Nelle istruzioni alla dichiarazione l’individuazione dei predetti comuni. dei redditi sono fornite indicazioni per Possono beneficiare dell’aliquota del 15% anche i contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art. 8, c. 3, L. n. 431/98). Negli altri casi, la cedolare secca è dovuta con l’aliquota del 21 per cento, applicabile anche per i contratti di locazione a canone non concordato, bensì libero. 4. Indicazione della rendita catastale non rivalutata nel campo RB 1 di Unico Da quest’anno la rendita catastale dei fabbricati va indicata nel campo 1 di Unico senza operare alcuna rivalutazione (come già avviene da anni per il mod. 730) e la rivalutazione del 5 per cento della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Pertanto, come opportunamente evidenziato dalle Istruzioni, se la R.C. è rilevata dal quadro RB del modello UNICO 2013 (quello compilato lo scorso anno), occorre tenere presente che tale importo è rivalutato e quindi va riportato nella col. 1 di Unico 2014 al netto della rivalutazione del 5 per cento operata lo scorso anno. 14 aprile 2014 5.Le novità relative ai terreni Da quest’anno anche i redditi dominicale (col 1) e agrario (col 3) vanno indicati nel modello Unico senza operare le rivalutazioni di legge nelle colonne 1 e 3. Conseguentemente, occorre prestare attenzione in fase di rilevazione dei dati dal modello Unico dell’anno scorso in quanto in passato occorreva invece indicare l’importo dei redditi dominicale e agrario già rivalutato. Il reddito – dominicale e/o agrario – dovrà essere calcolato con la rivalutazione nella casella dedicata alla determinazione dell’imponibile (colonne 11 e 12). Al di là delle principali novità sopra illustrate, l’aspetto grafico dei quadri relativi ai terreni e ai fabbricati dei modelli 730 e Unico è rimasto simile a quello dell’anno scorso. Peraltro, la compilazione di detti quadri richiede, ogni anno che passa, sempre più attenzione a causa della loro crescente complessità: la varietà di casi é, infatti, ogni anno maggiore. Il complesso rapporto fra l’IMU e l’IRPEF, a sua volta, contribuisce non poco ad accrescere le possibili combinazioni e la difficoltà nella compilazione. E’ richiesta, quindi, la massima attenzione e un’attenta lettura delle istruzioni da parte del compilatore. Stefano Baruzzi 14 aprile 2014
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