Linee guida ABI sugli Orientamenti Esma in tema di adeguatezza

Linee Guida ABI
per l’applicazione degli Orientamenti ESMA
concernenti alcuni aspetti dei requisiti di
adeguatezza prescritti dalla MiFID
Linee Guida ABI
per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza
prescritti dalla MiFID
Premessa
Le presenti Linee Guida sono state elaborate sulla scorta di quanto indicato dagli
Orientamenti ESMA del 6 luglio 2012 su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza
prescritti dalla MiFID (di seguito, per brevità, “Orientamenti ESMA”), nonché dalla
Comunicazione CONSOB n. 12084516 del 25 ottobre 2012.
Lo scopo degli Orientamenti ESMA consiste nel chiarire l’applicazione dei suddetti
requisiti da parte degli intermediari che prestano il servizio di consulenza in
materia di investimenti o il servizio di gestione individuale di portafogli, al fine di
garantire nei vari Stati Membri interpretazioni e applicazioni comuni, uniformi e
coerenti dell’articolo 19, paragrafo 4, della Direttiva 2004/39/CE (MiFID L1),
nonché degli articoli 35 e 37 della Direttiva 2006/73/CE (MiFID L2).
L’attività dell’ESMA si inserisce nel più ampio contesto delineato dal Regolamento
n. 1095/2010/UE, che gli attribuisce il ruolo di “istituire prassi di vigilanza
uniformi, efficienti ed efficaci” in ambito UE per “assicurare l’applicazione comune,
uniforme e coerente del diritto dell’Unione”.
Nella Comunicazione sopra richiamata, la CONSOB ha chiarito che gli Orientamenti
rappresentano una lettura interpretativa ed applicativa di regole di condotta già
previste e forniscono chiarimenti di ulteriore dettaglio per indirizzare gli
intermediari nella efficiente traduzione operativa degli obblighi prescritti dalla
MiFID. Pertanto, sebbene gli Orientamenti ESMA non costituiscano “obblighi
assoluti” né intendano introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli vigenti, gli
intermediari sono tenuti a rispettarli “ai fini della corretta ottemperanza agli
obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile”.
E’ parso dunque opportuno fornire indicazioni operative per agevolare gli
intermediari nella implementazione dei contenuti degli Orientamenti ESMA in
coerenza con la Policy CONSOB del 2 maggio 2008 sulla validazione delle Linee
Guida associative. Il documento è stato redatto dall’ABI con la finalità di:

individuare le attività che, nella logica della relazione intermediario-cliente,
gli intermediari dovrebbero declinare al proprio interno in base a quanto
espressamente indicato dall’ESMA;

valorizzare, in coerenza con la MiFID e con la formulazione degli stessi
Orientamenti ESMA, i margini di flessibilità a disposizione dei singoli
intermediari in proporzione alla loro natura, alla complessità dell’attività
svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
Tra i principali aspetti che a tal fine possono in particolare rilevare, si sono tenuti
presenti:

la natura del servizio offerto (gestione di portafogli/consulenza);
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
le caratteristiche del servizio prestato;

la tipologia dei prodotti ricompresi nel perimetro
consulenza/oggetto del servizio di gestione di portafogli;

la natura, le esigenze e le caratteristiche dei clienti.
del
servizio
di
Approccio metodologico prescelto
Le presenti Linee Guida contengono indicazioni operative finalizzate ad agevolare
gli
intermediari
nell’implementazione
degli
Orientamenti,
tenendo
in
considerazione sia le norme dell’ordinamento italiano che recepiscono le
disposizioni comunitarie di riferimento, sia le relative indicazioni interpretative
fornite successivamente dalle autorità nazionali.
Pertanto, le stesse non trattano in maniera organica tutti gli aspetti connessi alla
valutazione di adeguatezza, né si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni sulle
altre regole di condotta od organizzative che gli intermediari devono osservare
nella prestazione dei servizi di investimento. In definitiva, le presenti Linee Guida
sono incentrate esclusivamente sugli argomenti oggetto degli Orientamenti
secondo una sequenza ispirata alle fasi in cui “logicamente” si articola la relazione
tra intermediario e cliente nell’ambito della valutazione di adeguatezza:

informativa al cliente;

raccolta delle informazioni e profilatura;

mappatura dei prodotti;

valutazione di adeguatezza tout court;

registrazione delle attività svolte.
In virtù dell’approccio metodologico prescelto, le presenti Linee Guida non
seguono l’ordine dei singoli Orientamenti, bensì forniscono indicazioni operative
omogenee per argomento, valorizzando ove possibile quanto già previsto dalla
Comunicazione CONSOB sulla distribuzione dei prodotti illiquidi1 e dalle pertinenti
Linee Guida interassociative2.
Per semplicità si è ritenuto preferibile non riprodurre all’interno delle Linee Guida
gli Orientamenti, bensì inserire in nota il riferimento agli Orientamenti di volta in
volta oggetto di trattazione e riportare in allegato il documento recante i medesimi
Orientamenti.
1
2
Cfr. Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009.
Cfr. Circolare ABI Serie Tecnica n. 39 del 7 agosto 2009.
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1.
Informazioni
adeguatezza3
ai
clienti
sulla
valutazione
di
Gli intermediari dovrebbero fornire ai clienti informazioni semplici e chiare
sulla valutazione di adeguatezza, volte a far comprendere ai clienti
l’importanza della valutazione di adeguatezza e della profilatura affinché gli
intermediari possano raccomandare/disporre prodotti e servizi di investimento
adeguati.
Attese le specifiche finalità e la semplicità e chiarezza dei contenuti, tale
informativa andrebbe resa dagli intermediari prima che siano raccolte le
informazioni dal cliente. Tenuto conto dei diversi sistemi in uso presso gli
intermediari, laddove l’informativa sia inserita all’interno del “questionario di
profilatura MiFID”, essa dovrebbe comunque precedere le specifiche domande del
questionario alle quali si riferisce o essere parte integrante delle stesse.
E’ rimessa alla valutazione degli intermediari la scelta circa le modalità e gli
strumenti attraverso cui rendere tale informativa nel rispetto del limite temporale
sopra individuato, tenendo presente che:
•
è possibile adottare un formato standardizzato;
•
la modalità utilizzata dovrebbe consentire verifiche ex post sull’avvenuta
consegna (o presa visione in caso di compilazione del questionario via canali
remoti, quali ad esempio web e call center) dell’informativa ai clienti.
Conseguentemente gli intermediari dovrebbero rendere tale informativa in
forma scritta o su idoneo supporto durevole in considerazione delle diverse
modalità di svolgimento delle attività di profilatura (es. questionario cartaceo vs.
questionario compilabile via canali remoti). Il contenuto di tale informativa
dovrebbe essere illustrato al cliente – compatibilmente con le modalità di
interazione – anche dal personale dell’intermediario laddove la profilatura avvenga
tramite contatto diretto del personale dell’intermediario con il cliente.
Il contenuto minimale di tale informativa dovrebbe comprendere i seguenti
punti:

scopo dell’adeguatezza (consentire all’intermediario, nell’ambito della
gestione di portafogli o della consulenza, di agire nel miglior interesse del
cliente, evidenziando che è responsabilità dell’intermediario fornire
raccomandazioni personalizzate e adeguate per il cliente);
3
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 1 e nei connessi
Orientamenti di supporto (par. 13-17).
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
evidenza delle fasi logiche del processo di valutazione di adeguatezza
(raccolta delle informazioni, profilatura, verifica di adeguatezza,
aggiornamento della profilatura);

scopo della profilatura (descrizione delle finalità della raccolta delle
informazioni);

evidenza che le informazioni fornite dal cliente in fase di profilatura
costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di
adeguatezza e che è, pertanto, interesse del cliente fornire informazioni
complete,
puntuali,
veritiere
ed
aggiornate,
nonché
informare
tempestivamente l’intermediario di eventuali variazioni rilevanti;

informazioni sul concetto di rischio di investimento, nonché sulla relazione
tra rischio e rendimento. Tali informazioni andrebbero fornite in termini
molto generali e decontestualizzati rispetto a specifici investimenti.
Per far comprendere al cliente: i) il rischio di investimento gli intermediari
dovrebbero valutare di proporre esempi indicativi circa i livelli di perdita che
in via generale (senza dunque bisogno di essere riferiti a singoli strumenti
finanziari o al singolo portafoglio) possono sorgere in correlazione a dati
livelli di rischio; ii) la relazione esistente tra rischio e rendimento, gli
intermediari potrebbero evidenziare come prospettive di rendimento
crescenti tendono fisiologicamente ad accompagnarsi a livelli crescenti di
rischio;

gli intermediari dovrebbero chiarire che gli esempi di cui al precedente
alinea e le risposte successivamente fornite dal cliente (come indicato al
successivo paragrafo 2.1) hanno la finalità di contribuire: i) a far
comprendere meglio l’atteggiamento del cliente nei confronti del rischio al
fine di consentire agli intermediari di proporre strumenti finanziari adeguati;
ii) ad elevare la cultura finanziaria del cliente migliorando la sua
comprensione dei temi finanziari.
E’ necessario che il linguaggio da utilizzare per fornire tale informativa sia
semplice e chiaro, in grado di essere facilmente ed inequivocabilmente compreso
dal cliente. Andrebbe, pertanto, evitato per quanto possibile l’utilizzo di
espressioni e tecnicismi di difficile comprensione.
Spetta agli intermediari definire la sede nella quale rendere tale informativa,
eventualmente articolandola in una o più documenti ovvero avvalendosi di altre
modalità in funzione del canale di contatto con il cliente. A titolo di esempio, tale
informativa può essere inserita nell’ambito del set pre-contrattuale e/o nel
questionario di profilatura ovvero in premessa o in allegato al questionario stesso.
Gli intermediari adottano idonee procedure atte a tracciare l’avvenuta consegna (o
presa visione) dell’informativa al cliente.
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In ogni caso, sia l’informativa sopra illustrata sia la successiva informativa che gli
intermediari forniscono nel corso del rapporto ai clienti non dovrebbe mai
ingenerare confusione in merito al fatto che la valutazione di adeguatezza rientra
nella competenza esclusiva degli intermediari medesimi.
2 Profilatura
2.1 Le informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza4
Gli intermediari sono tenuti a raccogliere le informazioni relative ai clienti
necessarie per l'effettuazione della valutazione di adeguatezza .
A tal fine gli intermediari esplicitano nella regolamentazione interna le politiche e
procedure adottate per raccogliere e valutare sia i dati essenziali sui propri clienti,
sia le caratteristiche degli strumenti finanziari disponibili per tali clienti.
Nel determinare le informazioni che è necessario raccogliere sui propri clienti gli
intermediari identificano gli elementi essenziali relativi alla loro conoscenza ed
esperienza, alla loro situazione finanziaria ed ai loro obiettivi di investimento. Le
procedure di profilatura tengono conto della possibilità di graduare la quantità e
portata delle informazioni in funzione del principio di proporzionalità, garantendo
comunque il livello di protezione dovuto ai clienti.
In coerenza con il citato principio di proporzionalità, la quantità e la portata delle
informazioni necessarie previste dalle procedure di profilatura dovrebbe essere
proporzionata:
a) al tipo di strumento finanziario o di operazione che l’impresa può
raccomandare o acquistare nell’ambito della gestione di portafogli. In caso
di distribuzione di strumenti finanziari complessi5 e/o rischiosi6 e/o illiquidi7
gli intermediari dovrebbero valutare di raccogliere informazioni più
approfondite rispetto a quelle necessarie per investire in strumenti non
complessi o a basso rischiosi o liquidi;
b) alla natura del servizio di investimento (cfr. infra par 2.1.1) e alla portata
del servizio medesimo (ad esempio, ove contrattualmente previsto, ai
clienti che richiedono una consulenza in materia di investimenti riguardante
4
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dagli Orientamenti generali nn. 2 , 4 e 5 e nei
connessi Orientamenti di supporto (par. 18-24, 29-46).
5
Come definiti dalla MiFID.
6
Con riferimento al livello di rischio assegnato al singolo strumento in base alle procedure adottate
dall’intermediario.
7
In base a quanto previsto dalle procedure adottate dall’intermediario in coerenza con le “Linee
Guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti
finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009.
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l’intero loro portafoglio finanziario, gli intermediari dovrebbero valutare di
raccogliere specifiche e maggiormente dettagliate informazioni rispetto a
quelle raccolte dai clienti che richiedono una consulenza specifica su come
investire un determinato importo che costituisce una quota relativamente
ristretta dell’intero loro portafoglio);
c) alla natura, alle esigenze e alle caratteristiche del cliente. Ad esempio, sarà
probabilmente necessario per gli intermediari raccogliere maggiori
informazioni per i clienti: i) più anziani o potenzialmente vulnerabili che
richiedono una consulenza in materia di investimenti per la prima volta; ii)
aventi obiettivi di investimento multipli e/o a lungo termine, rispetto a
clienti che richiedono un investimento a breve termine.
Qualora non ottengano le informazioni necessarie per prestare la consulenza in
materia di investimenti o la gestione di portafogli, gli intermediari non devono
prestare tali servizi al cliente.
In via generale, le informazioni raccolte o i singoli elementi di cui si compongono
dovrebbero essere:
- pertinenti;
- corrette, aggiornate e complete;
- affidabili;
- coerenti.
2.1.1 Portata delle informazioni necessarie e pertinenti
Gli intermediari raccolgono le informazioni relative alla conoscenza ed
esperienza dei propri clienti con la finalità di accertare se gli stessi siano in grado
di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti che verranno
raccomandati ovvero disposti nell’ambito della gestione di portafogli.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli intermediari possono acquisire il livello
di conoscenza ed esperienza del cliente tramite le seguenti modalità tra loro
complementari:

richiedendo allo stesso se conosca o meno le principali categorie di
strumenti finanziari, eventualmente raggruppandole per tipologia, livello di
complessità o mediante logiche differenti che salvaguardino la significatività
delle categorie utilizzate;

utilizzando le eventuali indicazioni rese dal cliente in seguito all’illustrazione
del concetto di rischio di investimento, nonché della relazione tra rischio e
rendimento (di cui al par. 1), al fine di contribuire a determinare la
conoscenza e la comprensione delle nozioni fondamentali sul tema;
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
acquisendo dallo stesso informazioni socio-demografiche quali ad esempio il
titolo di studio conseguito, la professione attuale nonché, se rilevante,
quella precedente (ad esempio entro un periodo di tempo ragionevole e
predefinito), eventuali specifiche esperienze (ad es. formative) in materia
finanziaria;

richiedendo allo stesso, o desumendo dai dati interni eventualmente a
disposizione dell’intermediario, la natura, il volume, la frequenza delle
operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante
il quale queste operazioni sono state eseguite.
Qualora l’intermediario presti il servizio di consulenza in materia di investimenti o
di gestione di portafogli ad un cliente classificato come professionale ai fini MiFID,
l’intermediario può astenersi dal reperire informazioni sul suo livello di conoscenza
ed esperienza, presumendo che lo stesso disponga del necessario livello di
esperienze e conoscenze.
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, poiché le decisioni in
materia di investimenti sono adottate dall’intermediario per conto del cliente, il
livello di conoscenza ed esperienza richiesto allo stesso cliente può essere meno
dettagliato rispetto a quello richiesto in sede di consulenza. Nell’ambito di tale
servizio, le informazioni acquisite dal cliente devono comunque consentire
all’intermediario di valutare che il cliente medesimo comprenda almeno la
rischiosità complessiva del portafoglio e in via generale i rischi connessi alle
tipologie di strumenti finanziari ricompresi nel mandato conferito al gestore.
Gli intermediari nell’acquisire dalla propria clientela elementi utili e necessari per
valutare il livello di conoscenza ed esperienza degli stessi in tema di investimenti
non dovrebbero proporre domande formulate in maniera eccessivamente
generica, sintetica o superficiale. A scopo meramente esemplificativo potrebbero
rientrare in tale casistica comportamentale:

valutare le competenze del cliente in ambito finanziario ad esempio
richiedendo di fornire un'unica risposta che implichi un’autovalutazione
qualitativa o quantitativa del proprio livello di conoscenza ed esperienza;

chiedere al cliente se ritiene di avere sufficiente esperienza per investire in
alcuni strumenti finanziari;

formulare le domande in modo incompleto o poco chiaro, con l’effetto di
condurre il cliente verso risposte che attestino la conoscenza di una o più
specifiche tipologie di investimento.
Relativamente agli strumenti finanziari complessi8 e/o particolarmente rischiosi9
e/ illiquidi10 gli intermediari dovrebbero valutare attentamente la necessità di
8
Cfr. nota n. 5.
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raccogliere informazioni più approfondite, ad esempio formulando domande con
riferimento alla conoscenza ed esperienza in merito a tali tipologie di prodotti sulla
base anche di quanto indicato dalle Linee Guida interassociative sui prodotti
illiquidi in tema di valutazione di appropriatezza.
Le informazioni relative alla situazione finanziaria dei propri clienti hanno la
finalità di accertare se gli stessi siano in grado di sostenere finanziariamente i
rischi connessi agli investimenti, compatibilmente con i loro obiettivi di
investimento.
A tal fine, gli intermediari definiscono le domande in modo tale da raccogliere dal
cliente informazioni, per quanto possibile oggettive e pertinenti, relative alla
consistenza del patrimonio complessivo, alla capacità reddituale o di risparmio, ai
suoi impegni finanziari regolari. Gli intermediari dovrebbero valutare l’opportunità
di integrare tali informazioni con elementi che possono influire sulla situazione
finanziaria richiedendo al cliente ad esempio di aggiornare l’intermediario in merito
alle variazione della composizione del nucleo familiare o al raggiungimento dell’età
pensionabile.
Gli intermediari dovrebbero valutare di acquisire dai clienti informazioni aggiuntive
quali ad esempio proprietà immobiliari, posizioni previdenziali e depositi bancari,
al fine di valutare in maniera più approfondita la loro situazione finanziaria nel
caso di investimenti in prodotti illiquidi11 o caratterizzati da un particolare livello di
rischiosità12.
Qualora l’intermediario presti il servizio di consulenza in materia di investimenti o
di gestione di portafogli a un “cliente professionale di diritto”, l’intermediario può
presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sostenere qualsiasi rischio
di investimento connesso, compatibilmente con gli obiettivi di investimento di tale
cliente e, pertanto, non è generalmente tenuto a reperire informazioni sulla
situazione finanziaria del cliente. Tuttavia, tali informazioni dovrebbero essere
ottenute laddove siano richieste dagli obiettivi di investimento del cliente. Se, ad
esempio, il cliente cerca di coprire un rischio da lui incorso, l’intermediario
dovrebbe ottenere informazioni dettagliate su tale rischio al fine di poter proporre
un efficace strumento di copertura13.
Infine, le informazioni relative agli obiettivi di investimento sono finalizzate a
determinare, ove pertinenti:
9
Cfr. nota n. 6.
Cfr. nota n. 7.
11
Cfr. nota n. 7.
12
Cfr. nota n. 6.
13
In caso di copertura delle operazioni in derivati OTC si rinvia a quanto previsto dalle Linee Guida
interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari
illiquidi” del 5 agosto 2009
10
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-
il periodo di tempo per il quale il cliente desidera detenere l’investimento o
raggiungere le proprie finalità complessive (c.d. orizzonte temporale);
-
il profilo di rischio del cliente/atteggiamento del cliente nei confronti del rischio
e le finalità dell’investimento.
A tal fine, gli intermediari definiscono le domande in modo tale da raccogliere dal
cliente informazioni riguardanti:

gli/l’orizzonte temporale del cliente;

le sue preferenze in materia di rischio e le correlate attese di rendimento;

le finalità dell’investimento.
L’obiettivo di investimento potrebbe non essere necessariamente unico per
cliente: è infatti possibile che l’intermediario preveda la possibilità per il cliente di
valorizzare più obiettivi di investimento caratterizzati da specifiche finalità, diversi
orizzonti temporali e distinte preferenze in materia di tolleranza al rischio. Qualora
i diversi obiettivi valorizzati non concorrano a definire un profilo unico del cliente,
gli intermediari acquisiscono in sede di profilatura anche indicazioni circa la
porzione di patrimonio associata a ciascun obiettivo.
A seconda dei modelli adottati dall’intermediario, tutte le informazioni raccolte
possono rispondere a un obiettivo di investimento riferibile sia al singolo
investimento che al portafoglio complessivamente considerato.
Inoltre, nel definire le domande gli intermediari dovrebbero assicurare coerenza
tra le domande che trattano il rischio di investimento (ad es. preferenze in materia
di rischio) e le connesse informazioni fornite al cliente nell’ambito delle
informazioni sulla valutazione di adeguatezza (cfr. par. 1).
Le domande sulle preferenze in materia di rischio dovrebbero permettere di
cogliere la preferenza del cliente ad investire in strumenti finanziari (o a
caratterizzare il proprio portafoglio) secondo determinati livelli di rischio ovvero
combinazioni di rischio-rendimento, eventualmente attraverso la determinazione
di esempi del livello di perdita che il cliente è disposto ad accettare in un
determinato periodo di tempo, che può impattare, a seconda del modello adottato
dal singolo intermediario, sia su investimenti individuali, che sull’intero portafoglio.
2.2. Le fonti e le modalità di raccolta delle informazioni14
Gli intermediari esplicitano nella regolamentazione interna le scelte adottate circa
le modalità di raccolta delle informazioni, tenendo presente che, come evidenziato
al paragrafo precedente, le procedure devono consentire di raccogliere e valutare
14
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 2 e nei
connessi Orientamenti di supporto (cfr. parr. 18-29).
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tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione
dell'adeguatezza (si veda oltre quanto indicato al par. 3.1).
della
valutazione
A titolo esemplificativo, l'intermediario può procedere alla raccolta della
informazioni utilizzando un questionario da compilare a cura del cliente o tramite
un'intervista opportunamente formalizzata.
Gli intermediari dovrebbero, altresì, valutare l’opportunità di utilizzare le
informazioni già disponibili in base alla relazione in essere con i clienti15. A tal fine,
spetta agli intermediari definire nella propria regolamentazione interna se e come
utilizzare le informazioni interne e, in particolare:

il perimetro delle informazioni da valorizzare circoscrivendole ad
informazioni oggettive, chiaramente identificate e desumibili da procedure o
dati a disposizione dell'intermediario (ad esempio, età e/o impegni finanziari
del cliente), nonché affidabili;

le modalità con le quali valorizzare le informazioni interne, con particolare
riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti:
a) le informazioni interne sono finalizzate ad integrare, in una logica
prudenziale, quelle raccolte tramite questionario oppure tramite
intervista formalizzata;
b) le informazioni interne sono utilizzate per effettuare controlli di coerenza
e/o di affidabilità delle informazioni fornite dal cliente (cfr. par. 2.3);
c) le informazioni interne sono utilizzate per individuare eventi che
rendono opportuno verificare l’aggiornamento delle informazioni raccolte
sul cliente (cfr. par. 2.4.5).
2.3 Controlli di affidabilità e coerenza delle informazioni raccolte sulla
clientela
Gli intermediari devono apprestare misure ragionevoli finalizzate a garantire
l’affidabilità delle informazioni raccolte sui clienti adottando presidi volti, da un
lato, a mitigare il rischio connesso all’autovalutazione del cliente nel fornire
risposte concernenti la propria conoscenza ed esperienza e la propria situazione
finanziaria (c.d. coerenza interna) e, dall’altro, finalizzate ad assicurare la
coerenza delle informazioni raccolte (c.d. coerenza esterna).
Al fine di contenere il rischio di autovalutazione dei clienti gli intermediari
dovrebbero formulare le domande in modo che risultino comprensibili ai clienti e
siano volte ad acquisire indicazioni oggettive piuttosto che aspetti relativi a ciò che
i clienti ritengono di sapere. Ad esempio:
15
Aspetto che dovrebbe dedursi in particolare dai parr. 20, 22 e 42.
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i. invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere sufficiente esperienza per
investire in alcuni strumenti, si potrebbe chiedere quali tipi di strumenti
conosce;
ii. invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere fondi sufficienti per
effettuare investimenti, si potrebbero richiedere dati oggettivi sulla situazione
finanziaria del cliente;
iii. invece di chiedere a un cliente se si sente in grado di sostenere i rischi, si
potrebbe chiedere quale livello di perdita il cliente è disposto ad accettare in
un determinato periodo di tempo sia sul singolo investimento sia se del caso,
o, a seconda delle caratteristiche del servizio prestato, sull’intero portafoglio.
Al fine di assicurare la coerenza delle informazioni raccolte dai clienti gli
intermediari dovrebbero adottare sistemi e controlli adeguati alla specifica
modalità di acquisizione delle informazioni adottata. Ad esempio potrebbero
essere:
•
previste opportune domande di verifica e controllo delle risposte fornite dai
clienti a precedenti domande;
•
adottati opportuni warning o blocchi di sistema che impediscano al cliente di
proseguire in presenza di prestabilite rilevanti incoerenze tra le risposte
fornite a precedenti domande;
•
adottati presidi organizzativi che prevedano la formalizzazione, nell’ambito
della regolamentazione interna, dell’obbligo per le strutture di contatto con
il cliente di verificare - eventualmente anche automaticamente (ad es.
mediante warning di sistema o pop up, ecc.) - l’affidabilità delle risposte
fornite dal cliente rispetto ai dati oggettivi in possesso degli intermediari
conformemente a quanto previsto nella propria regolamentazione interna
(cfr. par 2.2).
Gli intermediari dovrebbero assicurare la coerenza delle informazioni
complessivamente raccolte, verificando eventuali incoerenze tra le stesse (ad es.
un cliente che manifesti aspettative di elevato rendimento senza essere disposto
ad assumere alcun rischio) e provvedendo, sulla base di regole interne predefinite,
ad ottenere chiarimenti da parte del cliente prima che sia concluso il processo di
profilatura al fine di risolvere le incoerenze o le inesattezze materiali rilevate.
2.4. Il questionario di profilatura16
2.4.1. Struttura e impostazione del questionario
16
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dagli Orientamenti generali nn. 4, 5 e 7 e
nei connessi Orientamenti di supporto (cfr. parr. 29-46 e 51-56).
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Gli intermediari dovrebbero valutare con attenzione le scelte relative al
questionario di profilatura in relazione al proprio modello di servizio ed alle
procedure interne adottate.
Con riferimento alla struttura del questionario, va evidenziato che la quantità e
la portata delle informazioni necessarie da richiedere per il tramite del
questionario risultano strettamente connesse alle scelte complessivamente
adottate dai singoli intermediari relativamente all'utilizzo di informazioni interne
nonché ai sistemi volti ad assicurare coerenza e affidabilità delle informazioni
acquisite dal cliente in fase di profilatura.
Relativamente alla impostazione del questionario, gli intermediari dovrebbero
tener conto della portata delle informazioni necessarie da raccogliere sui clienti
alla luce dei tipi di strumento finanziario o di operazione che può essere
raccomandata (o disposta nell’ambito della gestione di portafogli), della natura del
servizio offerto nonché della natura, delle esigenze e delle caratteristiche della
clientela.
L'intermediario può scegliere se predisporre un questionario unico, a struttura
fissa oppure con contenuti modulabili in funzione delle differenti peculiarità delle
informazioni da raccogliere, ovvero questionari differenziati proprio in relazione
alle singole specificità di volta in volta considerate. Ad esempio, è possibile la
predisposizione di questionari differenziati per tipologia del servizio (consulenza in
materia di investimenti vs. gestione di portafogli) o per classificazione/natura della
clientela (clienti al dettaglio vs. clienti professionali, clienti-persone fisiche vs.
clienti-persone giuridiche), anche tenendo in considerazione le prospettive e gli
sviluppi ipotizzati relativamente alla propria operatività, o ancora in funzione della
tipologia dei prodotti.
Resta fermo il principio per cui tale scelta deve comunque garantire un
equivalente livello di tutela dei clienti.
2.4.2. Linguaggio e comprensibilità della domande
Gli intermediari garantiscono che le domande presenti nel questionario possano
essere correttamente comprese dai clienti, utilizzando un linguaggio chiaro nella
formulazione ed evitando, per quanto possibile, dati ed esemplificazioni di natura
tecnica nonché domande formulate in modo da condurre il cliente verso una
determinata risposta.
Gli intermediari garantiscono, altresì, la coerenza tra le domande pertinenti del
questionario e le informazioni fornite al cliente sulla valutazione di adeguatezza in
tema di rischio dell’investimento ovvero di relazione tra rischio e rendimento,
nonché con le eventuali relative esemplificazioni (cfr. par. 1).
2.4.3. Modalità di erogazione del questionario
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Nell’erogazione del questionario, gli intermediari possono utilizzare le stesse forme
di contatto con la clientela utilizzate per la prestazione dei servizi di investimento
e accessori in coerenza con il modello di servizio adottato.
In particolare, è possibile procedere alla compilazione del questionario:

presso la sede legale o le dipendenze dell’intermediario, anche con il
supporto del personale addetto alla relazione con la clientela;

presso sedi diverse dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario,
per il tramite di promotori finanziari;

in remoto, attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
Al riguardo, gli intermediari dovrebbero garantire che tutte le modalità e gli
strumenti prescelti siano studiati in modo tale da ottenere le informazioni richieste
per la valutazione di adeguatezza garantendo il medesimo livello di tutela per il
cliente.
Con particolare riferimento agli strumenti informatici, gli intermediari dovrebbero
approntare sistemi e controlli per garantire che essi siano idonei allo scopo per cui
sono utilizzati (ad es. verificando che il questionario utilizzato in caso di relazione
diretta con il cliente da parte del personale dell’intermediario abbia lo stesso
contenuto del questionario compilabile via web e che contempli le stesse regole di
compilazione e gli stessi controlli finalizzati a evidenziare al cliente le risposte
contraddittorie o incoerenti).
In caso di somministrazione dei questionari via canali remoti gli intermediari
dovrebbero adottare adeguate cautele per fornire al cliente assistenza (ad
esempio, tramite internet, chat, call center, ecc…) nella compilazione dei
questionari. Gli intermediari, inoltre, dovrebbero adottare misure ragionevoli per
attenuare i rischi potenziali connessi all’uso di tali strumenti (rischi potenziali
potrebbero, ad esempio, sorgere quando i clienti modificano di propria iniziativa le
risposte alle domande al fine di accedere a strumenti finanziari che potrebbero
non essere a loro adeguati).
2.4.4. Aggiornamento delle informazioni raccolte sulla clientela17
Ai fini della prestazione dei servizi di investimento l’intermediario dovrebbe fare
affidamento sulle informazioni fornite dai clienti a meno che esse non siano
manifestamente superate, inesatte o incomplete, o appaiano non verosimili anche
a fronte della conoscenza del cliente maturata nel corso del rapporto.
Gli intermediari devono adottare procedure in grado di assicurare un adeguato
aggiornamento delle informazioni raccolte dal cliente al fine di effettuare la
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 6 e nei
connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 47-50).
17
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valutazione di adeguatezza su cui si basano le raccomandazioni personalizzate in
materia di investimenti, nonché le disposizioni effettuate nell’ambito del servizio di
gestione di portafogli.
In particolare, gli intermediari devono prevedere nella regolamentazione interna la
frequenza con la quale aggiornare le informazioni, nonché le modalità da adottare
a tale scopo.
Rispetto alla frequenza di aggiornamento, gli intermediari devono definire
l’intervallo di tempo con il quale procedere periodicamente (c.d. frequenza
standard) ad aggiornare le informazioni. Essi possono eventualmente differenziare
la periodicità dell’aggiornamento in funzione dei seguenti elementi:

classificazione della clientela (le informazioni relative alla clientela al
dettaglio potrebbero essere aggiornate con frequenza maggiore rispetto a
quelle relative alla clientela professionale);

profilo di rischio assegnato al cliente (in presenza di un profilo di rischio
elevato, maggiore potrebbe essere la frequenza di aggiornamento del
profilo);

specifiche informazioni, preventivamente individuate, raccolte dal cliente
(ad esempio l’intermediario potrebbe decidere di aggiornare con maggior
frequenza gli obiettivi di investimento ovvero la situazione finanziaria).
Per quanto riguarda le modalità con le quali procedere all’aggiornamento, gli
intermediari possono prevedere:

la definizione di un periodo massimo di validità del profilo attribuito al
cliente decorrente a partire da una data prestabilita (ad es. dalla data
apposta sul documento consegnato al cliente ovvero dalla data di
contrattualizzazione del rapporto), in caso di prima profilatura, ovvero da
quella di ogni successivo aggiornamento. In caso di scadenza del periodo di
validità del profilo senza che lo stesso sia aggiornato, gli intermediari
valuteranno le misure più opportune da adottare in relazione al proprio
modello di servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli intermediari
potrebbero prevedere un blocco del servizio di consulenza rispetto a nuove
operazioni fino all’aggiornamento delle informazioni;

nell’ambito del periodo di validità gli intermediari potrebbero prevedere
forme di contatto con il cliente finalizzate all’aggiornamento del suo profilo
quali, ad esempio, la comunicazione periodica (con cadenza almeno
annuale) delle informazioni raccolte affinché il cliente stesso possa
verificarne la perdurante validità o la necessità di procedere
all’aggiornamento, comunicando all’intermediario le informazioni oggetto di
variazione. Tale comunicazione potrà avvenire attraverso incontri con il
personale addetto ovvero mediante strumenti di comunicazione a distanza.
In caso di inerzia del cliente, l’intermediario dovrà segnalare al cliente al
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primo contatto utile (es. alla prima operazione disposta successivamente
alla mancata conferma o al mancato aggiornamento) la necessità di
verificare la perdurante validità delle informazioni fornite o eventualmente
di procedere all’aggiornamento.
Oltre all’aggiornamento periodico, gli intermediari dovrebbero altresì valutare
l’opportunità di identificare nella regolamentazione interna alcuni eventi di rilievo
al verificarsi dei quali procedere comunque all’aggiornamento (c.d. aggiornamento
ad evento). A titolo di esempio si considerino: i) il raggiungimento di un’età
anagrafica del cliente predefinita dall’intermediario; ii) la sostituzione del legale
rappresentante o delegato di una persona giuridica; iii) il raggiungimento dell’età
pensionabile o il verificarsi di variazioni dello stato di famiglia (cfr. par. 2.2).
Le attività di aggiornamento dovrebbero prevedere specifiche misure atte a
prevenire modifiche del profilo opportunistiche, volte esclusivamente a
rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo del cliente.
A tal fine, gli intermediari potrebbero prevedere cautele operative in relazione ad
aggiornamenti che portano alla determinazione di un nuovo profilo meno
cautelativo rispetto a quello previgente. A titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, si potrebbe: i) definire un numero massimo di riprofilature effettuabili
nel corso di un predeterminato periodo di tempo ovvero un intervallo temporale
minimo intercorrente tra l’ultima profilatura e quella successiva; ii) prevedere
meccanismi autorizzativi per le modifiche del profilo ritenute meritevoli di cautela
in base alla regolamentazione interna degli intermediari.
2.4.5. Profilatura di gruppi di persone fisiche, persone fisiche rappresentate da
altri soggetti e enti18
Se il cliente è una persona giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche
oppure se una persona fisica è rappresentata da un’altra persona fisica, per
individuare chi deve essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza,
l’intermediario dovrebbe innanzitutto basarsi sul quadro giuridico applicabile e,
dunque, in base al quadro giuridico italiano sulle norme che disciplino i seguenti
diversi istituti giuridici di volta in volta rilevanti:



le cointestazioni, a loro volta distinte a seconda che siano connotate,
rispetto alla facoltà di disporre, dalla firma congiunta ovvero dalla firma
disgiunta;
la rappresentanza volontaria, giudiziaria e legale applicabile alle persone
fisiche (siano esse intestatarie singole o cointestatarie);
il legale rappresentante nel caso di persone giuridiche/enti.
Le indicazioni fornite da tale quadro giuridico consentono all’intermediario di
definire i poteri e gli eventuali limiti dei poteri dispositivi dei clienti e, su tali basi,
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 7 e nei
connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 51-56).
18
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prescritti dalla MiFID
di stabilire procedure volte a concordare con le persone interessate (le persone
appartenenti al gruppo o le persone fisiche rappresentate o i rappresentanti delle
persone giuridiche/ente) chi dovrebbe essere soggetto alla valutazione
dell’adeguatezza e le modalità pratiche di tale valutazione, compreso il soggetto
da cui raccogliere le informazioni su conoscenza ed esperienza, situazione
finanziaria e obiettivi di investimento. Tale accordo fa parte del contratto di
consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli.
In tale ambito, gli intermediari – all’interno delle procedure di cui sopra –
stabiliscono come profilare gruppi di persone fisiche, rappresentanti di persone
fisiche o persone giuridiche/enti (siano queste di diritto privato o pubblico),
valutando se avvalersi di un questionario unico oppure separato a seconda della
tipologia di clientela e modulando le informazioni da raccogliere, in linea con i
criteri di seguito indicati.
COINTESTAZIONI
Nel caso di rapporti facenti capo a più persone fisiche l’intermediario, sulla base
delle propria procedura predefinita, propone un accordo alle persone interessate,
coerente con le caratteristiche del diverso tipo di rapporto giuridico ad esse
applicabile, ai fini della raccolta e della valutazione delle “componenti” di
conoscenza ed esperienza, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di
investimento, in grado di assicurare che gli interessi di tutte le persone coinvolte e
le loro esigenze di protezione siano prese in considerazione.
Nell’accordo di cui sopra l’intermediario può prevedere che la valutazione di
adeguatezza sia effettuata con riferimento:

ad un profilo associato al rapporto cointestato nell’ambito del
quale:

la componente di conoscenza ed esperienza deve essere riferita al
soggetto che dispone l’operazione. In particolare: (i) nell’ipotesi di
rapporto a firme disgiunte la componente di conoscenza ed esperienza
deve dunque essere riferita al singolo cointestatario al quale viene di
volta in volta prestato il servizio; (ii) nell’ipotesi di rapporti “a firme
congiunte” ex lege, la componente di conoscenza e esperienza deve
essere valutata avendo riguardo al cointestatario fornito, all’interno del
gruppo, del minor grado di conoscenza ed esperienza; (iii) nell’ipotesi di
rapporti “a firme congiunte” volontari (nei quali, cioè, il ricorso alla
operatività congiunta sia frutto di una libera scelta dei clienti) tale
valutazione è altresì possibile avendo riguardo al c.d. “decisore degli
investimenti” quale soggetto individuato all’interno della cointestazione e
formalmente autorizzato da tutti cointestatari ad assumere le decisioni di
investimento (ad esempio, al fine di beneficiare delle competenze del
cointestatario più esperto in materia di investimenti), fermo restando
che
l’esecuzione
delle
operazioni
deve
essere
autorizzata
congiuntamente;
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prescritti dalla MiFID


le componenti di situazione finanziaria e obiettivi d’investimento possono
essere riferite ad uno dei cointestatari o ad informazioni comuni agli
stessi, a prescindere dalla circostanza che il rapporto sia a firme
disgiunte o congiunte;
al profilo del cointestatario (o dei cointestatari) più prudenziale.
Laddove invece non sia possibile addivenire ad un accordo tra i contestatari,
l’intermediario – nella sua autonomia di offrire un tale servizio – dovrebbe
considerare il profilo del cointestatario o dei cointestatari che presenta/presentano
profilature più prudenziali.
PERSONA FISICA RAPPRESENTATA DA ALTRA PERSONA FISICA
In analogia a quanto previsto nell’allegato II della MiFID per i soggetti di piccole
dimensioni (clienti professionali) che autorizzano un’altra persona ad operare per
loro conto, qualora una o più persone fisica sia/siano rappresentata/e da altra
persona fisica19, l’intermediario, ai fini della valutazione della “componente” di
conoscenza ed esperienza, dovrebbe tener conto del livello di conoscenza ed
esperienza del rappresentante che dispone l’operazione, riferendo gli obiettivi di
investimento e la situazione finanziaria al cliente rappresentato.
ALTRE FATTISPECIE INERENTI ALLE PERSONE FISICHE
In caso di rappresentanza giudiziaria (vale a dire di rappresentanza derivante
dalla legge come nel caso di incapace/inabilitato rappresentato dal
tutore/curatore) ovvero in caso di rappresentanza legale a seguito dell’esercizio
della potestà genitoriale, la valutazione di adeguatezza dovrebbe essere effettuata
avendo riguardo all’esperienza e conoscenza del rappresentante, nel rispetto dei
limiti degli obiettivi e della situazione finanziaria del rappresentato (come, ad
esempio, disposto nel provvedimento autorizzativo).
Nel caso di rapporti delegati, che devono essere formalizzati con il delegante , la
valutazione di adeguatezza dovrebbe essere effettuata in coerenza con i criteri di
cui sopra avendo però riguardo all’esperienza e conoscenza del delegato.
In caso di rapporti fiduciari, la
effettuata con riguardo al profilo
essere consentita attraverso un
informazioni veicolate dalla società
valutazione di adeguatezza dovrebbe essere
del fiduciante, la cui identificazione dovrebbe
codice convenzionale cui poter associare le
fiduciaria.
Nel caso in cui l’intermediario presti il servizio di consulenza in materia di
investimenti nei confronti di un gruppo di due o più persone fisiche, che risultano
cointestatarie del contratto di consulenza, ma non parimenti intestatarie dei
19
Cioè, sulla base di rappresentanza volontaria, in caso di delega di una persona fisica ad una
persona fisica terza.
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rapporti finanziari sottostanti al citato servizio di investimento, l’intermediario
medesimo ai fini della profilatura, applica le regole sulle cointestazioni di cui si è
dotato come sopra esemplificate, effettuando la valutazione di adeguatezza sul
patrimonio indicato dai soggetti facenti parte del gruppo ed oggetto del servizio di
consulenza. L’intermediario individua e formalizza nella propria regolamentazione
interna misure idonee a gestire il rischio di commistione dei patrimoni dei soggetti
facenti parte del gruppo.
ENTI
La profilatura degli enti (categoria alla quale appartengono sia le persone
giuridiche e cioè i soggetti muniti di autonomia patrimoniale perfetta, sia i soggetti
muniti della sola soggettività giuridica) dovrebbe avvenire mediante la raccolta
delle informazioni attraverso la compilazione del questionario a cura del legale
rappresentante, oppure di un soggetto a ciò delegato ovvero di un soggetto a ciò
autorizzato, avente quindi tutti i poteri di rappresentanza necessari a compiere tali
operazioni.
La raccolta dei dati anagrafici riguarderà la persona fisica che, in rappresentanza
dell’ente, procederà alla compilazione del questionario di profilatura; nell’anagrafe
di ciascun intermediario dovrà inoltre essere censito lo stesso ente con evidenza di
tutti i dati allo stesso riferiti.
Per quanto attiene alla valutazione dell’esperienza e della conoscenza la stessa
dovrebbe avvenire sulla base delle risposte fornite dal rappresentante o dal
soggetto delegato ovvero di un soggetto a ciò autorizzato, che potrebbero, ad
esempio, riflettere l’esperienza e la conoscenza proprie della persona fisica o le
peculiarità dell’ente rappresentato. La valutazione inerente agli obiettivi di
investimento/propensione al rischio, agli orizzonti temporali e alle finalità di
investimento e tutte le informazioni “patrimoniali”, invece, dovrebbe tenere a
riferimento la specifica tipologia e finalità dell’ente.
In particolare, a seconda della tipologia di ente (e cioè a seconda che si tratti di
“persone giuridiche di diritto pubblico”- a loro volta distinte in enti pubblici
territoriali ed enti pubblici non territoriali aventi varie finalità e strutture diverse- e
“persone giuridiche di diritto privato”- a loro volta distinte in enti con finalità
di lucro ed enti no profit, nonché “soggetti muniti di soggettività giuridica”
ma privi della personalità giuridica, quali ad esempio le società in nome collettivo,
associazioni non riconosciute ecc..), gli intermediari potrebbero modulare le
informazioni da raccogliere in relazione alle peculiarità che sono proprie dei citati
enti e prevedere, se del caso, una diversa articolazione dei parametri presi a
riferimento per la profilatura medesima. A titolo esemplificativo:

nell'indagare la situazione finanziaria dell'ente l'intermediario potrebbe
chiedere
informazioni
relative
al
bilancio
oppure
relative
alle
entrate/contributi nel caso di Onlus o Fondazioni che non sono tenute alla
redazione del bilancio;
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
l’intermediario dovrebbe limitare i prodotti oggetto della prestazione del
servizio di consulenza ovvero del servizio di gestione individuale di
portafogli di investimento in ragione della diversa tipologia di ente come ad
esempio nel caso si trovassero ad operare con soggetti quali gli enti pubblici
territoriali20. In detto caso le limitazioni troverebbero il proprio fondamento
nel quadro giuridico di riferimento (si veda ad esempio la problematica
relativa ai Derivati OTC);

nel caso di gestione di portafogli o consulenza prestata a favore di un fondo
pensione negoziale (siano essi costituiti21 come soggetti giuridici di natura
associativa ovvero dotati di personalità giuridica), l’intermediario, nel
rilevare la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, dovrebbe
tenere conto di quanto stabilito nello statuto e nel documento sulla politica
di investimento.
2.5 Accorgimenti per la ‘migrazione’ del profilo dei clienti connessa ai
cambiamenti di processi e procedure
Gli intermediari, ogni qualvolta decidono di apportare modifiche alle modalità di
rappresentazione e/o alle domande del questionario e/o alle regole di profilatura
e/o di verifica di adeguatezza, effettuano una valutazione di rilevanza interna al
fine di:

definire le modalità più opportune per la gestione delle profilature già
effettuate dagli intermediari o acquisite da terzi (in caso di processo di
fusione, incorporazione, acquisizione da cessione di ramo d’azienda ecc…)
e/o;

valutare gli impatti sul sistema di valutazione di adeguatezza, inteso come
processo di raccolta delle informazioni sul cliente nonché successiva
valutazione dell’adeguatezza di un determinato strumento finanziario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in base alla tipologia ed alla maggiore o
minore rilevanza delle modifiche apportate al questionario e/o alle regole di
profilatura e/o di verifica di adeguatezza, le soluzioni operative potrebbero essere
le seguenti:

porre in essere iniziative tese ad informare la clientela – eventualmente
anche con modalità di comunicazione “massiva” – circa il nuovo
questionario e l’eventuale necessità di raccogliere le informazioni
20
In tale contesto, gli enti pubblici nazionali e regionali di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2011 , n. 236 , diversi da quelli esplicitamente indicati
nel Decreto medesimo, devono intendersi quelli presenti nell' "Elenco delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)" pubblicato e periodicamente
aggiornato dall'Istat.
21
Ai sensi dell’art. 4, comma, 1 del d.lgs. n. 252/2005.
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aggiuntive. L’indicazione di un termine di scadenza sarebbe da mettere in
relazione alla maggiore o minore rilevanza delle modifiche intervenute;
analoghe misure andrebbero poste in essere nei confronti degli addetti
commerciali, anche tramite gli specifici applicativi in uso (c.d. front-end);

in caso di modifiche
dell’adeguatezza:
alle
regole
di
profilatura
e/o
di
verifica
 processare automaticamente le informazioni già rilasciate dalla
clientela secondo le nuove regole con l’obiettivo di determinare il
nuovo profilo finanziario (oggetto di comunicazione alla clientela)/i
controlli di adeguatezza e/o;
 prevedere forme di raccordo in relazione alle risultanze del
questionario o ai relativi controlli di adeguatezza (esempio modifica
al numero e alla distribuzione dei profili finanziari);

in caso di modifiche alle domande del questionario:
 in caso di modifiche di maggiore rilevanza, gli intermediari
comunicano alla clientela (secondo tempistiche e modalità previste
nell’ambito della regolamentazione interna) la necessità di
aggiornare le informazioni fornite nell’ambito del questionario e il
termine temporale massimo oltre il quale saranno poste limitazioni
al servizio di consulenza e di gestione di portafogli rispetto alle
nuove operazioni qualora il cliente non provveda ad effettuare
l’attività di aggiornamento;
 in caso di modifiche di minor rilevanza, gli intermediari acquisiscono
le risposte da parte della clientela al primo contatto utile o in
occasione dell'aggiornamento del profilo (nel caso sia prevista la
scadenza). Per garantire continuità operativa, gli intermediari
adottano un approccio cautelativo e coerente con le informazioni a
suo tempo fornite dal cliente. Ad esempio, nel caso venga aggiunto
un nuovo prodotto nella sezione del questionario finalizzata alla
raccolta delle informazioni su conoscenza ed esperienza, il livello
attribuito al cliente prima dell’aggiornamento deve essere il più
prudente tra quelli previsti come opzioni di risposta;
 in caso di modifiche meramente formali, quali ad esempio variazioni
di wording volte a garantire un maggior livello di comprensibilità
delle domande poste, gli intermediari non sono tenuti a richiedere ai
clienti l’aggiornamento delle risposte fornite.
Laddove per effetto delle modifiche al questionario gli strumenti finanziari ovvero
il portafoglio dei clienti dovessero risultare inadeguati:
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
nel caso di gestione di portafogli, in ossequio al mandato ricevuto, gli
intermediari contatteranno il cliente per proporre una modifica del mandato
gestorio;

ove il contratto per il servizio di consulenza preveda l’obbligo di
monitoraggio periodico degli investimenti raccomandati, gli intermediari
contatteranno il cliente per segnalare la sopravvenuta inadeguatezza.
3. Aspetti della valutazione di adeguatezza22
3.1 Utilizzo delle informazioni relative ai clienti
Gli intermediari esplicitano nella regolamentazione interna i principali criteri di
scelta seguiti per l’utilizzo e la valorizzazione dei dati e delle informazioni raccolte
o disponibili ai fini della valutazione di adeguatezza.
Le informazioni relative ai clienti, raccolte tramite il questionario o disponibili
presso i sistemi interni degli intermediari conformemente alla propria
regolamentazione interna (cfr. par. 2.2), dovrebbero essere utilizzate nella
procedura di adeguatezza al fine di consentire all'intermediario una valutazione
dell'investimento alla luce del livello di conoscenza ed esperienza, della situazione
finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente.
Tale utilizzo può differire non solo in funzione del modello organizzativo e
procedurale adottato da ciascun intermediario, ma anche della tipologia di
informazione. Infatti, mentre alcune informazioni (es. propensione al rischio
dichiarata dal cliente) sono decisive per orientare la profilatura, altre possono
essere utilizzate per determinare taluni elementi necessari all'effettuazione della
verifica di adeguatezza (es. le componenti del patrimonio del cliente) o per
definire in modo più approfondito determinate caratteristiche del cliente (es. l'età
o le specifiche finalità del singolo investimento).
In via generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni (raccolte o
disponibili) possono essere utilizzate:
-
per determinare direttamente i parametri che contribuiscono a definire il
profilo del cliente (ad esempio, l'orizzonte temporale) o l’intero profilo di
rischio;
-
per inibire al cliente l'accesso a determinati profili o prodotti;
-
per inibire al cliente la possibilità di selezionare specifiche risposte presenti
nel questionario di profilatura;
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dagli Orientamenti generali nn. 8 e 3 e nei
connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 57-60 e 25-28).
22
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-
per raccogliere informazioni ulteriori in considerazione della tipologia di
cliente, prodotto o servizio.
Con specifico riferimento all’informazione circa l’età del cliente, a titolo
esemplificativo e non esaustivo la stessa potrebbe essere utilizzata secondo le
seguenti modalità alternative o complementari:

per la rilevazione di specifiche finalità dell’investimento come, ad esempio,
l’eventuale esigenza di conservazione del patrimonio da destinare ai futuri
eredi;

come elemento utile da considerare nella definizione del profilo di rischio
complessivo del cliente e degli obiettivi di investimento;

come segnale per effettuare un controllo di coerenza tra il dato anagrafico e
l’orizzonte temporale.
3.2 Caratteristiche
dell’adeguatezza
degli
investimenti
e
modalità
di
valutazione
I metodi di classificazione dei prodotti finanziari, relativamente alle caratteristiche
pertinenti alla valutazione di adeguatezza, sono adeguatamente formalizzati dagli
intermediari. Laddove tali caratteristiche dovessero essere fornite da società
esterne o diverse dall’intermediario, devono essere parimenti formalizzati gli
appositi accordi/livelli di servizio.
Gli intermediari, nel definire la propria offerta commerciale, dovrebbero valutare in
via preliminare le esigenze finanziarie della clientela al fine di individuare prodotti
finanziari compatibili con le stesse.
Al fine di proporre alla clientela prodotti adeguati gli intermediari, in funzione delle
diverse esigenze nonché dei modelli di servizio adottati, utilizzano procedure di
valutazione di adeguatezza basate su un approccio di “prodotto” oppure di
“portafoglio”.
La prima metodologia permette di valutare l’adeguatezza attraverso una verifica di
coerenza, secondo criteri e regole oggettive tra le informazioni necessarie relative
al profilo del cliente (come definite al paragrafo 2.1) e le caratteristiche del singolo
prodotto.
La seconda metodologia consente, invece, di valutare l’adeguatezza mediante una
verifica di coerenza, basata su criteri e regole oggettive, tra le informazioni
necessarie relative al profilo del cliente e le caratteristiche del portafoglio del
cliente nel suo complesso.
Entrambe le metodologie dovrebbero basarsi su di una valutazione separata ed
autonoma delle diverse tipologie di rischio sottese al prodotto finanziario oggetto
dell’operazione ed utilizzate dagli intermediari. La mappatura dei prodotti
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finanziari dovrebbe, infatti, essere ispirata ai principi generali di multivariabilità e
di non mitigabilità/mediabilità delle differenti componenti di rischio (ad esempio
rischio di credito/emittente, rischio di mercato, rischio di liquidità), come anche
indicato nella Comunicazione CONSOB 9019104 in tema di prodotti illiquidi e
relative “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di
livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009.
Gli intermediari nella prestazione del servizio di consulenza ovvero di gestione di
portafogli dovrebbero adottare criteri in grado di assicurare un adeguato livello di
diversificazione del rischio. A tal fine, particolare rilievo assume l’utilizzo di un
approccio multivariato, sulla considerazione autonoma e separata dei principali
rischi finanziari, tra cui quello di credito/emittente. È rimessa alla valutazione dei
singoli intermediari la definizione degli ambiti, delle metriche e delle soluzioni
operative da adottare al riguardo, tenendo eventualmente conto di elementi quali
le caratteristiche dei prodotti (ad esempio la maggiore o minore complessità, i
fattori di rischio rilevanti, la scadenza o la durata finanziaria) e la dimensione e
composizione dei portafogli della clientela.
In merito, invece, ai possibili costi associati al prodotto finanziario di volta in volta
considerato, gli intermediari hanno il dovere di informare il cliente circa i costi e gli
oneri connessi23. Per assolvere a detto obbligo, l’intermediario esplicita
chiaramente i costi, anche quelli non immediatamente rilevabili o a manifestazione
differita, avvalendosi di strumenti informativi quali schede prodotto appositamente
create o set documentali già predisposti in base a precise disposizioni normative
(documentazione d’offerta) al fine di rendere l’informativa facilmente percepibile
dai clienti.
Particolare attenzione dovrebbe essere posta in fase di mappatura dei prodotti a
fronte di una significativa incidenza dei costi, diretti o indiretti, sul periodo di
tempo per il quale il cliente desidera conservare il suo investimento, arrivando,
quando necessario, a riflettersi nella pertinente valutazione di adeguatezza. Sulla
rilevanza dei costi di struttura e le relative verifiche di adeguatezza, si veda in
proposito la Comunicazione CONSOB 9019104 nonché il capitolo 2 ed il capitolo 5
delle relative Linee Guida in tema di prodotti finanziari illiquidi sopra richiamate.
3.3. Accorgimenti specifici per la valutazione di adeguatezza
3.3.1 Adeguata comprensione da parte del cliente
Al fine di consentire al cliente una adeguata comprensione dei principali elementi
della valutazione di adeguatezza si richiamano, in primo luogo, le indicazioni del
par. 1 con riferimento alle informazioni sulla valutazione di adeguatezza e quelle
del par. 2.3.2 relativamente al linguaggio e comprensibilità del questionario di
profilatura.
23
Cfr. art. 33 Direttiva 2006/73/CE.
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Gli intermediari dovrebbero promuovere iniziative volte ad elevare il livello di
cultura finanziaria dei propri clienti, sensibilizzando il personale di relazione circa
la necessità di supportare il cliente nella comprensione delle domande del
questionario di profilatura e, più in generale, degli elementi che possono metterlo
in condizione di fornire informazioni puntuali, corrette
ed aggiornate. In
quest’ottica, il personale di relazione può utilizzare il contenuto delle informazioni
sulla valutazione di adeguatezza e, in particolare, gli elementi relativi al concetto
di rischio e di relazione tra rischio e rendimento al fine di far comprendere al
cliente la “fisiologia” tipica degli investimenti: a parità di costo dell’investimento e
di relativo orizzonte temporale, infatti, ad una bassa rischiosità corrispondono
rendimenti contenuti mentre ad una rischiosità elevata sono tendenzialmente
associati rendimenti rilevanti.
Di tali fattori, dell’incidenza dell’orizzonte temporale sul profilo di
rischio/rendimento degli investimenti nonché della presenza dei costi connessi agli
investimenti, gli intermediari tengono conto in sede di informativa precontrattuale al cliente e nell’ambito della mappatura dei prodotti.
3.3.2 Conflitti di interesse e valutazione di adeguatezza
Il modello di valutazione di adeguatezza può contribuire a contenere gli effetti di
situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i clienti in conseguenza di conflitti di
interesse purché vi sia una definizione oggettiva dei parametri e dei criteri alla
base della valutazione stessa, al fine di evitare che le regole adottate comportino
differenti classificazioni di prodotti aventi caratteristiche equivalenti, ovvero una
diversa valorizzazione delle stesse informazioni raccolte in assenza di un razionale
che giustifichi tale differente trattamento.
Inoltre gli intermediari, nell’ambito delle misure di gestione dei conflitti di
interesse disciplinate nell’ambito della propria politica di gestione degli stessi,
dovrebbero porre particolare attenzione alle ipotesi di conflitto che possono
influenzare la valutazione di adeguatezza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, idonee misure organizzative per la
gestione delle suddette ipotesi di conflitto possono consistere in:

accorgimenti finalizzati a elevare il livello di cultura finanziaria della clientela
per consentire l’adeguata comprensione degli aspetti caratterizzanti la
profilatura (cfr. punto precedente);

moduli formativi dedicati alla valutazione di adeguatezza affinché il
personale di relazione possieda un adeguato livello di conoscenza e
competenze anche con riferimento agli strumenti finanziari offerti
dall’intermediario;

adozione di misure atte a prevenire variazioni opportunistiche del profilo,
volte esclusivamente a rendere adeguata un'operazione altrimenti non
coerente con il profilo del cliente (cfr. successivo par. 3.4 “Controlli”);
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Linee guida ABI
per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza
prescritti dalla MiFID

nell’ambito del sistema incentivante dell’intermediario, specifiche misure
volte: i) ad assicurare che non siano poste in essere campagne incentivanti
incentrate su un singolo prodotto finanziario senza riguardo ai bisogni
dell’investitore; ii) a definire obiettivi legati anche ad aspetti qualitativi,
quali ad esempio, la conformità dei comportamenti alle regole interne, la
soddisfazione dei clienti.
3.3.3 Holding period e prodotti illiquidi
In relazione a tale aspetto si richiamano integralmente i contenuti delle “Linee
guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema
di prodotti finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009.
3.4. Controlli
Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire
che gli strumenti utilizzati durante il processo di valutazione dell’adeguatezza
siano adatti allo scopo e producano risultati soddisfacenti.
A tal fine, gli intermediari:
•
adottano, applicano e mantengono procedure per la valutazione di
adeguatezza che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le
responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i
comportamenti posti in essere nella valutazione di adeguatezza;
•
assicurano che i soggetti coinvolti nel processo di valutazione
adeguatezza acquisiscano conoscenza delle procedure utilizzate;
•
adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di
linea che garantiscano il rispetto delle disposizioni adottate;
•
adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione
interna delle informazioni rilevanti ai fini del processo di valutazione di
adeguatezza, che assicurino la completezza, l’affidabilità e la tempestività di
tali informazioni;
•
conservano registrazioni adeguate ed ordinate delle attività svolte.
di
In particolare, nell’implementare i controlli di conformità e di linea, gli intermediari
devono, in base al modello operativo adottato, porre in essere presidi di controllo
finalizzati a verificare la correttezza e l’efficacia delle metodologie organizzative e
delle procedure adottate per lo svolgimento del servizio di consulenza e di
gestione di portafoglio. A tal fine gli intermediari possono adottare strumenti
informativi interni (tabulati, liste, report, indicatori sintetici, ecc..) finalizzati ad
evidenziare eventuali situazioni di anomalia e/o a produrre analisi di tipo
andamentale.
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Linee guida ABI
per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza
prescritti dalla MiFID
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili obiettivi perseguiti dai controlli
posti in essere, potrebbero riguardare la verifica:

delle posizioni dei clienti distinguibili tra profilati, non profilati e con profilo
scaduto/non aggiornato;

della frequenza e progressività delle riprofilature, anche al fine di rilevare
eventuali riprofilature opportunistiche della clientela;

della distribuzione della profilatura della clientela;

dell’adeguatezza dei portafogli/prodotti rispetto ai diversi rischi posti sotto
presidio a seconda del modello di valutazione di adeguatezza adottato
dall’intermediario;

della corretta applicazione dei processi di classificazione dei prodotti.
Per garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di
adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze,
l’intermediario dovrebbe pianificare ed erogare programmi di formazione dedicati
al personale di contatto con la clientela. Per “personale coinvolto in aspetti
rilevanti del processo di adeguatezza” si intende il personale di relazione con la
clientela, nonché il personale interessato in fase di definizione (e manutenzione)
dello stesso processo quali, ad esempio, le funzioni di marketing, di
organizzazione e di compliance.
Inoltre, in base al principio di proporzionalità e del modello organizzativo adottato,
la funzione di controllo di conformità dell’intermediario controlla e valuta regolarmente ed in rispetto ad una propria pianificazione interna - le procedure
adottate dall’intermediario per la valutazione di adeguatezza delle operazioni di
investimento e le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze
nell’adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario.
E’ necessario che gli intermediari formalizzino nella regolamentazione interna le
procedure di controllo del processo di valutazione di adeguatezza.
4.
Tracciatura/Archiviazione
adeguatezza24
delle
valutazioni
di
Gli intermediari devono mantenere nel tempo informazioni in grado di consentire
la ricostruzione ex post del motivo per cui è stato effettuato un investimento,
ovvero:
In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 9
connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 61-63).
24
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e nei
Linee guida ABI
per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza
prescritti dalla MiFID

gli esiti della valutazione della adeguatezza, riportando, in presenza di test
di adeguatezza multipli/multivariati, l’esito di ciascuno di essi;

le informazioni, utilizzate in fase di valutazione, relative alla profilatura del
cliente;

le informazioni, utilizzate in fase di valutazione, relative ai prodotti/servizi
e/o ai portafogli di prodotti /servizi sottoposti a valutazioni di adeguatezza;

l’origine dell’operazione (ad. es. proposta dell’intermediario/richiesta del
cliente).
Tutte le informazioni di cui sopra sono intese come riferite alla data della
valutazione considerata.
Gli intermediari devono altresì dotarsi di procedure/processi adeguati per:

rendere le informazioni conservate facilmente accessibili alle persone
interessate, in particolare alle funzioni interne di controllo ed alle autorità
competenti;

ricondurre la valutazione di adeguatezza alle pertinenti normative interne in
quel momento vigenti; in particolare alle normative relative alle modalità di
incrocio/confronto, utilizzate in fase di valutazione, tra le informazioni
relative alla profilatura del cliente e le informazioni/classificazioni relative ai
prodotti/servizi e/o ai portafogli di prodotti/servizi;

ricostruire eventuali modifiche apportate dall’impresa alle informazioni di cui
sopra, che abbiano avuto effetti diretti sulla valutazione, con riferimento
particolare alle variazioni del profilo di rischio del cliente;

essere in grado di rilevare errori procedurali relativi alla esecuzione del test
di adeguatezza, nelle sue eventuali diverse componenti, con particolare
riguardo al mis-selling;

tenere tracciate le operazioni risultate inadeguate, le quali vengano poi
eseguite sotto il regime dell’appropriatezza25.
5. Adeguamenti procedurali e contrattuali
25
Laddove ciò sia ovviamente possibile in base al modello di servizio del singolo intermediario.
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Linee guida ABI
per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza
prescritti dalla MiFID
Nell’ambito delle norme e procedure interne adottate ai fini della normativa in
tema di servizi di investimento, gli intermediari possono conformarsi agli
Orientamenti adottando le soluzioni organizzative, procedurali e contrattuali
indicate nelle presenti Linee Guida, anche avvalendosi di un piano degli interventi
a tal fine necessari.
Allegato n. 1: Orientamenti ESMA/2012/387 del 25 giugno 2012
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Orientamenti
Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID
25 giugno 2012 | ESMA/2012/387
Data: 25 giugno 2012
ESMA/2012/387
Sommario
I.
Ambito di applicazione _________________________________________________ 3
II.
Definizioni _________________________________________________________ 3
III.
Scopo _____________________________________________________________ 4
IV.
Conformità e obblighi di comunicazione _____________________________________ 4
V.
Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID __________ 5
V.I
Informazioni ai clienti sulla valutazione dell’adeguatezza ______________________ 5
V.II
Disposizioni necessarie per comprendere i clienti e gli investimenti _______________ 6
V.III
Qualifiche del personale dell’impresa di investimento _________________________ 7
V.IV
Portata delle informazioni da raccogliere sui clienti (proporzionalità) ______________ 7
V.V
Affidabilità delle informazioni sui clienti __________________________________ 10
V.VI
Aggiornamento delle informazioni sui clienti _______________________________ 11
V.VII
Informazioni sui clienti per i soggetti giuridici o i gruppi _______________________ 12
V.VIII.
Disposizioni necessarie per garantire l’adeguatezza di un investimento _____________ 13
V.IX
Registrazioni ____________________________________________________ 14
ESMA • 103 rue de Grenelle • 75007 Parigi • Francia • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu
I. Ambito di applicazione
A chi?
1.
I presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento [come definite all’articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), della MiFID], compresi gli enti creditizi che prestano servizi di investimento,
le società di gestione degli OICVM1 e le autorità competenti.
Su cosa?
2.
I presenti orientamenti si applicano in relazione alla prestazione dei seguenti servizi di investimento
elencati nella sezione A dell’allegato I della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(MiFID):
a) consulenza in materia di investimenti;
b) gestione di portafogli.
3.
Pur riguardando principalmente situazioni in cui i servizi sono prestati a clienti al dettaglio, i
presenti orientamenti dovrebbero essere considerati applicabili, se pertinenti, anche quando i
servizi sono forniti a clienti professionali (l’articolo 19, paragrafo 4, della MiFID non opera alcuna
distinzione tra clienti al dettaglio e clienti professionali).
A partire da quando?
4.
I presenti orientamenti si applicano 60 giorni di calendario dopo la data relativa all’obbligo di
comunicazione di cui al paragrafo 11.
II. Definizioni
5.
Salvo diverse indicazioni, i termini impiegati nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e nella direttiva di esecuzione hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Si
applicano inoltre le seguenti definizioni:
Direttiva relativa ai
mercati degli strumenti
finanziari (MiFID)
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica
le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
Direttiva di esecuzione
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante
modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di
organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di
I presenti orientamenti si applicano alle società di gestione degli OICVM solo quando queste prestano servizi di investimento di
gestione di portafogli individuali o di consulenza in materia di investimenti [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) della
direttiva OICVM].
1
3
investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.
6.
Gli orientamenti non costituiscono obblighi assoluti. Per questo motivo viene spesso utilizzato il
condizionale. Di contro, nel richiamare gli obblighi MiFID si ricorre ai termini “deve/devono” o “è
tenuta/sono tenute”.
III. Scopo
7.
Lo scopo dei presenti orientamenti consiste nel chiarire l’applicazione di determinati aspetti legati ai
requisiti di adeguatezza della MiFID, al fine di garantire un’applicazione comune, uniforme e
coerente dell’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva, nonché degli articoli 35 e 37 della direttiva di
esecuzione.
8.
Con questi orientamenti l’ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza nell’interpretazione
e negli approcci di vigilanza dei requisiti di adeguatezza della MiFID, ponendo l’accento su diverse
questioni importanti e rafforzando così il valore delle norme esistenti. Contribuendo a garantire che
le imprese rispettano le norme, l’ESMA prevede un corrispondente rafforzamento della protezione
dell’investitore.
IV. Conformità e obblighi di comunicazione
Status degli orientamenti
9.
Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento
ESMA2. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità e i
partecipanti ai mercati finanziari interessati compiono ogni sforzo per conformarsi agli
orientamenti.
10. Le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti devono conformarsi ad essi
integrandoli nelle loro prassi di vigilanza, compresi gli orientamenti specifici diretti principalmente
ai partecipanti ai mercati finanziari.
Obblighi di comunicazione
11.
Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all’ESMA la
propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le
motivazioni di eventuali non conformità. Le autorità competenti devono inviare le notifiche
all’ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione delle traduzioni effettuate dall’ESMA,
all’indirizzo “[email protected]”. In caso di mancata risposta entro tale termine,
le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell’ESMA è disponibile un
modello per le notifiche.
12.
I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti
orientamenti.
2 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione
2009/77/CE della Commissione.
4
V. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID
V.I Informazioni ai clienti sulla valutazione dell’adeguatezza
Legislazione pertinente: articolo 19, paragrafi 1 e 3 della MiFID
Orientamento generale 1
13.
Le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti, in modo semplice e chiaro, che lo scopo
della valutazione dell’adeguatezza è quello di consentire all’impresa la possibilità di agire nel
migliore interesse del cliente. Le imprese di investimento non dovrebbero creare in nessun caso
ambiguità o confusione circa le loro responsabilità durante il processo.
Orientamenti di supporto
14.
Le informazioni sui servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli
dovrebbero comprendere le informazioni sulla valutazione dell’adeguatezza. Per “valutazione
dell’adeguatezza” dovrebbe intendersi l’intero processo di raccolta delle informazioni sul cliente
nonché la successiva valutazione dell’adeguatezza di un determinato strumento finanziario per tale
cliente.
15.
Per chiarezza, si ricorda alle imprese che la valutazione dell’adeguatezza non si limita alle
raccomandazioni relative all’acquisto di uno strumento finanziario. Ogni raccomandazione deve
essere adeguata, a prescindere dal fatto che, ad esempio, si tratti di una raccomandazione relativa
all’acquisto, al mantenimento o alla vendita3. Le informazioni sulla valutazione dell’adeguatezza
dovrebbero aiutare i clienti a comprendere lo scopo della disciplina e incoraggiarli a fornire
informazioni accurate e sufficienti in merito alle loro conoscenze, esperienze, situazione finanziaria
e obiettivi di investimento. Le imprese di investimento dovrebbero sottolineare al cliente
l’importanza di raccogliere informazioni complete e accurate di modo che l’impresa possa
raccomandare prodotti o servizi adatti. Spetta alle imprese decidere come informare i loro clienti
circa la valutazione dell’adeguatezza; tali informazioni possono essere fornite in formato
standardizzato. Tuttavia, il formato utilizzato dovrebbe consentire controlli a posteriori al fine di
verificare se le informazioni sono state fornite.
16.
Le imprese di investimento dovrebbero adottare alcune misure per garantire che il cliente
comprenda il concetto di rischio di investimento nonché il rapporto tra il rischio e il rendimento
degli investimenti. Per consentire al cliente di comprendere il rischio di investimento, le imprese
dovrebbero valutare l’utilizzo di esempi indicativi e comprensibili dei livelli di perdita che
potrebbero sorgere a seconda del livello di rischio assunto, oltre a valutare la risposta del cliente a
tali scenari. Il cliente dovrebbe essere informato del fatto che lo scopo di tali esempi, e la sua
risposta a essi, è quello di contribuire a determinare l’atteggiamento del cliente nei confronti del
rischio (il profilo di rischio) e, di conseguenza, i tipi di strumenti finanziari (e i rischi connessi)
adeguati.
17.
La valutazione dell’adeguatezza rientra nella responsabilità dell’impresa di investimento. Le imprese
dovrebbero evitare di affermare o dare l’impressione che sia il cliente a decidere l’adeguatezza
Cfr. la sezione IV del documento CESR, Understanding the definition of advice under MiFID (Comprendere la definizione di
consulenza ai sensi della MiFID), domande e risposte, 19 aprile 2010, CESR/10-293.
3
5
dell’investimento o a stabilire gli strumenti finanziari adeguati al suo profilo di rischio. Le imprese,
ad esempio, dovrebbero evitare di indicare al cliente che un determinato strumento finanziario è
stato da lui ritenuto adeguato o di chiedergli di confermare l’adeguatezza di uno strumento o di un
servizio.
V.II Disposizioni necessarie per comprendere i clienti e gli investimenti
Legislazione pertinente: articolo 13, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 4, della
MiFID nonché articolo 35, paragrafo 1 e articolo 37 della direttiva di esecuzione
Orientamento generale 2
18. Le imprese di investimento devono avere politiche e procedure adeguate atte a consentire loro la
possibilità di comprendere i dati essenziali sui loro clienti, nonché le caratteristiche degli strumenti
finanziari disponibili per tali clienti4.
Orientamenti di supporto
19. Le imprese di investimento devono istituire, applicare e mantenere tutte le politiche e le procedure
necessarie (compresi gli strumenti adeguati) per poter comprendere tali dati e caratteristiche
essenziali5.
20. Le imprese devono applicare politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare
tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una valutazione dell’adeguatezza per ciascun
cliente. Le imprese, ad esempio, possono utilizzare questionari compilati dai loro clienti o durante
discussioni con loro.
21.
Le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell’adeguatezza comprendono vari
elementi che possono influire, ad esempio, sulla situazione finanziaria del cliente o sugli obiettivi di
investimento.
22. Relativamente al cliente, esempi di tali elementi sono costituiti da:
a) lo stato civile (in particolare la capacità giuridica del cliente di impegnare beni che
possono appartenere anche al proprio partner);
b) lo stato di famiglia (le variazioni dello stato di famiglia di un cliente possono influire sulla
sua situazione finanziaria, ad esempio la nascita di un figlio o la presenza di un figlio in età
universitaria);
c) la situazione lavorativa (il fatto che un cliente perda il lavoro o sia prossimo al
pensionamento può influire sulla sua situazione finanziaria o sui suoi obiettivi di
investimento);
d) il fabbisogno di liquidità in alcuni investimenti pertinenti.
4 Le documentazione riguardante la valutazione dell’adeguatezza dovrebbe altresì essere conservata, come illustrato
nell’orientamento 9.
5 Articolo 13, paragrafo 2, della MiFID.
6
23. In particolare, l’età del cliente costituisce solitamente un’informazione importante di cui le imprese
dovrebbero tenere conto al fine di valutare l’adeguatezza di un investimento. Nel determinare quali
sono le informazioni necessarie, le imprese dovrebbero tenere conto dell’impatto che eventuali
modifiche a tali informazioni potrebbero determinare per quanto riguarda la valutazione
dell’adeguatezza.
24. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre conoscere i prodotti che offrono. Questo significa che
dovrebbero attuare politiche e procedure volte a garantire la raccomandazione di investimenti, o
l’esecuzione di tali investimenti per conto dei clienti, solo se l’impresa comprende le caratteristiche
del prodotto o dello strumento finanziario in questione.
V.III Qualifiche del personale dell’impresa di investimento
Legislazione pertinente: articolo 5, paragrafo 1, lettera d) della direttiva di
esecuzione
Orientamento generale 3
25. Le imprese di investimento sono tenute a garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del
processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze6.
Orientamenti di supporto
26. Il personale deve comprendere il suo ruolo nel processo di valutazione dell’adeguatezza e possedere
le qualifiche, le conoscenze e le competenze necessarie, compresa una sufficiente conoscenza delle
norme e delle procedure pertinenti per l’esercizio delle responsabilità attribuitegli.
27. Il personale deve possedere le qualifiche necessarie per valutare le esigenze e le caratteristiche del
cliente. Esso, inoltre, è tenuto a possedere le competenze necessarie in materia di mercati finanziari
al fine di comprendere gli strumenti finanziari da raccomandare (o acquistare per conto del cliente)
e determinare l’adeguatezza delle caratteristiche dello strumento alle esigenze e alle caratteristiche
del cliente.
28. L’ESMA constata che alcuni Stati membri richiedono la certificazione del personale che fornisce
consulenza in materia di investimenti e/o gestione di portafogli, o sistemi equivalenti, allo scopo di
garantire un livello adeguato di conoscenze e competenze del personale coinvolto in aspetti rilevanti
del processo di adeguatezza.
V.IV Portata delle informazioni da raccogliere sui clienti (proporzionalità)
Legislazione pertinente: articolo 19, paragrafo 4, della MiFID e articoli 35 e 37 della
direttiva di esecuzione
Orientamento generale 4
6 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera d) della direttiva di esecuzione MiFID richiede a tutte le imprese di investimento di impiegare
personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite.
7
29. Le imprese di investimento dovrebbero determinare la portata delle informazioni da raccogliere sui
clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di
gestione di portafogli prestati.
Orientamenti di supporto
30. Prima di prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, le
imprese di investimento devono sempre raccogliere le “informazioni necessarie” sulle conoscenze e
le esperienze del cliente, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento.
31.
La portata delle informazioni raccolte può subire variazioni. Nel determinare quali informazioni
sono “necessarie” e pertinenti, le imprese di investimento dovrebbero valutare, in relazione alle
conoscenze e alle esperienze del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di
investimento:
a) il tipo di strumento finanziario o di operazione che l’impresa può raccomandare o
acquistare (compresi la complessità e il livello di rischio);
b) la natura e la portata del servizio che l’impresa può fornire;
c) la natura, le esigenze e le caratteristiche del cliente.
32. Mentre la portata delle informazioni da raccogliere può variare, le norme per garantire che la
raccomandazione o l’investimento effettuato per conto del cliente siano adatti al cliente rimangono
sempre le stesse. Il principio di proporzionalità previsto dalla MiFID consente alle imprese di
raccogliere una quantità di informazioni proporzionata ai prodotti e ai servizi offerti o per i quali il
cliente richiede servizi specifici di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli.
Esso non consente alla imprese di ridurre il livello di protezione dovuto ai clienti.
33. Nel fornire accesso a strumenti finanziari complessi7 o rischiosi8, ad esempio, le imprese di
investimento dovrebbero valutare attentamente la necessità di raccogliere informazioni più
approfondite sul cliente rispetto alle informazioni che raccoglierebbero in caso di strumenti meno
complessi o rischiosi. In tal modo, le imprese possono valutare la capacità del cliente di
comprendere e sostenere finanziariamente i rischi connessi a tali strumenti9.
34. Per gli strumenti finanziari illiquidi10, le “informazioni necessarie” da raccogliere comprendono
ovviamente informazioni sul periodo di tempo in cui il cliente è disposto a conservare
l’investimento. Poiché le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente devono sempre essere
raccolte, la loro portata può dipendere dal tipo di strumenti finanziari da raccomandare o
acquistare. Per strumenti finanziari illiquidi o rischiosi, ad esempio, le “informazioni necessarie” da
raccogliere possono includere, come necessari, tutti gli elementi indicati di seguito per garantire che
Come definiti nella MiFID.
Spetta a ciascuna impresa di investimento definire a priori il livello di rischio degli strumenti finanziari inclusi nella sua offerta agli
investitori, tenendo conto, se del caso, di eventuali orientamenti emanati dalle autorità competenti che vigilano sull’impresa.
9 In ogni caso, per garantire che i clienti comprendano il rischio di investimento e le perdite potenziali che possono sostenere,
l’impresa dovrebbe, per quanto possibile, presentare tali rischi in modo chiaro e comprensibile, eventualmente utilizzando esempi
illustrativi della portata delle perdite nel caso di un investimento non redditizio. La capacità del cliente di accettare le perdite può
essere sostenuta dalla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite del cliente. Cfr. anche il paragrafo 16.
10 Spetta a ciascuna impresa di investimento definire a priori quali strumenti finanziari inclusi nella sua offerta agli investitori
considera illiquidi, tenendo conto, se del caso, di eventuali orientamenti emanati dalle autorità competenti che vigilano sull’impresa.
7
8
8
la situazione finanziaria del cliente gli consenta di investire, direttamente o per suo conto, in tali
strumenti:
a) il reddito fisso e il reddito totale del cliente, se tale reddito è percepito su base permanente
o temporanea, e la fonte di tale reddito (ad esempio, reddito da lavoro, reddito di
pensione, reddito da investimenti, rendite da locazione, ecc.);
b) i beni del cliente, comprese le attività liquide, gli investimenti e i beni immobili, che
comprendono gli eventuali investimenti finanziari, beni personali e investimenti
immobiliari, fondi pensioni e depositi in contante posseduti dal cliente. Laddove
opportuno, l’impresa dovrebbe anche raccogliere informazioni sulle condizioni, i termini,
l’accesso, i prestiti, le garanzie e altre restrizioni, se del caso, agli eventuali beni
summenzionati;
c) gli impegni finanziari regolari del cliente, che possono comprendere gli impegni finanziari
che il cliente ha assunto o intende assumere (i suoi debiti, l’importo totale del debito e
altri impegni periodici, ecc.).
35. Nel determinare le informazioni da raccogliere, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto
anche della natura del servizio da prestare. In pratica, questo significa che:
a) in caso di servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese dovrebbero
raccogliere informazioni sufficienti al fine di valutare la capacità del cliente di
comprendere i rischi e la natura di ogni strumento finanziario che l’impresa intende
raccomandare al cliente;
b) nell’ipotesi di servizi di gestione di portafogli, poiché le decisioni in materia di
investimenti sono adottate dall’impresa per conto del cliente, il livello di conoscenza ed
esperienza del cliente per quanto riguarda tutti gli strumenti finanziari che possono
comporre il portafoglio può essere meno dettagliato del livello che il cliente dovrebbe
avere in caso di servizi di consulenza in materia di investimenti. Tuttavia, anche in tali
situazioni, il cliente dovrebbe almeno comprendere i rischi complessivi del portafoglio e
possedere una comprensione generale dei rischi connessi a ogni tipo di strumento
finanziario che può essere incluso nel portafoglio. Le imprese dovrebbero acquisire una
comprensione e una conoscenza molto chiara del profilo di investimento del cliente.
36. Analogamente, anche la portata del servizio richiesto dal cliente può influire sul livello di dettaglio
delle informazioni raccolte sul cliente. Per esempio, le imprese dovrebbero raccogliere maggiori
informazioni sui clienti che richiedono una consulenza in materia di investimenti riguardante
l’intero portafoglio finanziario rispetto ai clienti che richiedono una consulenza specifica su come
investire un determinato importo che costituisce una quota relativamente ristretta dell’intero
portafoglio.
37. Nel determinare le informazioni da raccogliere, l’impresa di investimento dovrebbe inoltre tenere
conto della natura del cliente. Solitamente, ad esempio, sarà necessario raccogliere informazioni più
approfondite per i clienti più anziani e potenzialmente vulnerabili che richiedono una consulenza in
materia di investimenti per la prima volta. Inoltre, se l’impresa presta servizi di consulenza in
materia di investimenti o di gestione di portafogli a un cliente professionale (che è stato
correttamente classificato come tale), generalmente questa ha il diritto di presumere che il cliente
9
abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario e, pertanto, non è tenuta a reperire
informazioni su tali punti.
38. Allo stesso modo, se il servizio consiste nella consulenza in materia di investimenti o nella gestione
di portafogli a un “cliente di per sé professionale”11, l’impresa ha il diritto di presumere che il cliente
sia finanziariamente in grado di sostenere qualsiasi rischio di investimento connesso,
compatibilmente con gli obiettivi di investimento di tale cliente e, pertanto, non è generalmente
tenuta a reperire informazioni sulla situazione finanziaria del cliente. Tuttavia, tali informazioni
dovrebbero essere ottenute laddove siano richieste dagli obiettivi di investimento del cliente. Se, ad
esempio, il cliente cerca di coprire un rischio, l’impresa dovrà ottenere informazioni dettagliate su
tale rischio al fine di poter proporre un efficace strumento di copertura.
39. Le informazioni da raccogliere dipendono altresì dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente. È
probabile, ad esempio, che l’impresa necessiti di informazioni più dettagliate sulla situazione
finanziaria del cliente se gli obiettivi di investimento di tale cliente sono multipli e/o a lungo
termine, rispetto a clienti che richiedono un investimento sicuro a breve termine.
40. Qualora non ottenga informazioni sufficienti12 per prestare servizi di consulenza in materia di
investimenti o di gestione di portafogli adatti al cliente, l’impresa di investimento non deve prestare
tale servizio al cliente13.
V.V Affidabilità delle informazioni sui clienti
Legislazione pertinente: articolo 19, paragrafo 4, della MiFID e articoli 35 e 37 della
direttiva di esecuzione
Orientamento generale 5
41.
Le imprese di investimento dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire che le
informazioni raccolte sui clienti sono affidabili. In particolare, le imprese dovrebbero:
a) non fare indebitamente affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro
conoscenze, esperienze e situazione finanziaria;
b) garantire che siano opportunamente studiati tutti gli strumenti impiegati nel processo di
valutazione dell’adeguatezza (ad esempio domande non formulate in modo da condurre il
cliente verso un tipo di investimento specifico); e
c) adottare misure per garantire la coerenza delle informazioni sui clienti.
Orientamenti di supporto
42. I clienti sono tenuti a fornire informazioni corrette, aggiornate e complete necessarie per la
valutazione dell’adeguatezza. Tuttavia, le imprese di investimento devono adottare misure
ragionevoli per verificare l’affidabilità delle informazioni raccolte sui clienti. È compito delle
Come definito nell’allegato II, parte I, della MiFID (“Categorie di clienti professionali”).
Per “informazioni sufficienti” si intendono le informazioni che le imprese devono raccogliere per conformarsi ai requisiti di
adeguatezza di cui alla MiFID.
13 Cfr. l’articolo 35, paragrafo 5, della direttiva di esecuzione.
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imprese garantire di avere a disposizione le informazioni adeguate per effettuare la valutazione
dell’adeguatezza. Esse, ad esempio, dovrebbero valutare l’eventuale presenza di evidenti inesattezze
nelle informazioni fornite dai propri clienti, nonché garantire che le domande poste a questi ultimi
possano essere comprese correttamente e che qualsiasi altro metodo utilizzato per raccogliere le
informazioni sia studiato in modo tale da ottenere le informazioni richieste per la valutazione
dell'adeguatezza.
43. L’autovalutazione dovrebbe essere controbilanciata da criteri oggettivi, ad esempio:
a) invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere sufficiente esperienza per investire in
alcuni strumenti, l’impresa potrebbe chiedergli quali tipi di strumenti conosce;
b) invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere fondi sufficienti per effettuare
investimenti, l’impresa potrebbe richiedere dati oggettivi sulla situazione finanziaria del
cliente;
c) invece di chiedere a un cliente se si sente in grado di sostenere i rischi, l’impresa potrebbe
chiedere quale livello di perdita il cliente è disposto ad accettare in un determinato
periodo di tempo, sia su investimenti individuali, sia sull’intero portafoglio.
44. Se le imprese di investimento impiegano strumenti da usare da parte dei clienti nell’ambito del
processo di valutazione dell’adeguatezza (come questionari online o software per la definizione del
profilo del rischio), esse dovrebbero garantire che vi sono sistemi e controlli adeguati per garantire
che tali strumenti sono adatti allo scopo e producono risultati soddisfacenti. Il software per la
definizione del profilo di rischio, ad esempio, potrebbe includere alcuni controlli di coerenza delle
risposte fornite dai clienti per evidenziare le contraddizioni tra varie informazioni raccolte.
45. Le imprese, inoltre, dovrebbero adottare misure ragionevoli per attenuare i rischi potenziali
connessi all’uso di tali strumenti. Rischi potenziali potrebbero sorgere, ad esempio, quando i clienti
(dietro loro iniziativa o se incoraggiati dal personale di contatto con il pubblico) modificano le loro
risposte per accedere a strumenti finanziari che potrebbero non essere adatti a loro.
46. Al fine di garantire la coerenza delle informazioni sui clienti, le imprese di investimento dovrebbero
valutare le informazioni raccolte nel loro complesso. Le imprese dovrebbero prestare attenzione a
possibili contraddizioni rilevanti presenti tra le varie informazioni raccolte e contattare il cliente con
l’intento di risolvere eventuali incoerenze o inesattezze materiali. Esempi di tali contraddizioni sono
i clienti con scarse conoscenze ed esperienze e un atteggiamento aggressivo nei confronti del rischio
o con un profilo di rischio prudente e obiettivi di investimento ambiziosi.
V.VI Aggiornamento delle informazioni sui clienti
Legislazione pertinente: articolo 37, paragrafo 3, della direttiva di esecuzione
Orientamento generale 6
47. Se l’impresa di investimento ha un rapporto continuativo con il cliente, dovrebbe adottare
procedure adeguate al fine di conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente.
Orientamenti di supporto
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48. Se presta consulenza in materia di investimenti su base continuativa o un servizio continuo di
gestione di portafogli, l’impresa di investimento deve conservare informazioni aggiornate e adeguate
sul cliente per poter effettuare la necessaria valutazione dell’adeguatezza. Pertanto, le imprese
dovranno adottare procedure che definiscono:
a) quali informazioni raccolte dovrebbero essere soggette ad aggiornamento e con quale
frequenza;
b) le modalità dell’aggiornamento e le misure che l’impresa dovrebbe adottare quando si
ricevono informazioni aggiuntive o aggiornate o quando il cliente non fornisce le
informazioni richieste.
49. La frequenza può variare, ad esempio, a seconda dei profili di rischio dei clienti: sulla base delle
informazioni raccolte sul cliente nell’ambito dei requisiti di adeguatezza, l’impresa determina spesso
il profilo di rischio di investimento del cliente, ossia quale tipo di servizi di investimento o di
strumenti finanziari può essere generalmente adatto al cliente, tenendo conto delle sue conoscenze e
delle sue esperienze, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi di investimento. Un profilo
di rischio più elevato può richiedere un aggiornamento più frequente rispetto a un profilo di rischio
più basso. Alcuni eventi, inoltre, possono portare a un processo di aggiornamento come succede, ad
esempio, nel caso di clienti che raggiungono l’età pensionabile.
50. L’aggiornamento, ad esempio, potrebbe essere effettuato durante incontri periodici con i clienti o
inviando loro un apposito questionario. Le misure pertinenti potrebbero comprendere la modifica
del profilo del cliente sulla base delle informazioni aggiornate raccolte.
V.VII Informazioni sui clienti nel caso di persone giuridiche o gruppi
Legislazione pertinente: articolo 4, paragrafi 1 e 10, e articolo 19, paragrafo 4, della
MiFID
Orientamento generale 7
51.
Se il cliente è una persona giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche oppure se una o più
persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica, per individuare chi deve essere
soggetto alla valutazione dell’adeguatezza, l’impresa di investimento dovrebbe innanzitutto basarsi
sul quadro giuridico applicabile.
52. Se il quadro giuridico non fornisce indicazioni sufficienti a tal fine e, in particolare, se non è stato
nominato un rappresentante unico (come può essere il caso di coniugi), l’impresa di investimento,
sulla base di una procedura predefinita, dovrebbe concordare con le persone interessate (i
rappresentanti del soggetto giuridico, le persone appartenenti al gruppo o le persone fisiche
rappresentate) chi dovrebbe essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza e le modalità pratiche
di tale valutazione, compreso il soggetto da cui raccogliere le informazioni su conoscenza ed
esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L’impresa di investimento dovrebbe
conservare evidenza di tale accordo.
Orientamento di supporto
53. L’allegato II della MiFID afferma che la valutazione “della competenza, dell’esperienza e delle
conoscenze” richiesta ai soggetti di piccole dimensioni che chiedono di essere classificati come
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clienti professionali dovrebbe essere effettuata sulla “persona autorizzata ad effettuare operazioni
per loro conto”. Analogamente, tale approccio dovrebbe applicarsi ai fini della valutazione
dell’adeguatezza nei casi in cui una persona fisica sia rappresentata da un’altra persona fisica e
occorra prendere in considerazione un soggetto di piccole dimensioni per la valutazione
dell’adeguatezza. In queste circostanze, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento
dovrebbero essere quelli del cliente sottostante (la persona fisica rappresentata da un soggetto di
piccole dimensioni), mentre l’esperienza e le conoscenze dovrebbero essere quelle del
rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare le operazioni per conto
del soggetto.
54. Le imprese dovrebbero definire una procedura per determinare chi dovrebbe essere soggetto alla
valutazione dell’adeguatezza nel caso di persone giuridiche o di un gruppo di due o più persone
fisiche o quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica. La
procedura dell’impresa dovrebbe prevedere che gli interessi di tutte le persone coinvolte e le loro
esigenze di protezione siano prese in considerazione.
55. Se non vi è alcun accordo e le situazioni finanziarie delle persone appartenenti al gruppo
differiscono tra loro, l’impresa dovrebbe prendere in considerazione il soggetto più pertinente al
riguardo (ovvero la persona con la situazione finanziaria più debole). Lo stesso dovrebbe avvenire
nella valutazione dei loro obiettivi di investimento (ovvero la persona con gli obiettivi di
investimento più prudenziali) o delle loro esperienze e conoscenze (vale a dire la persona autorizzata
a effettuare operazioni con le minori esperienze e conoscenze).
56. Nel caso in cui due o più persone siano autorizzate a effettuare operazioni congiuntamente per conto
del gruppo (come può avvenire nell’ipotesi di conti congiunti), il profilo del cliente come definito
dall’impresa dovrebbe rispecchiare la capacità delle diverse persone interessate di adottare decisioni
in materia di investimenti, nonché il potenziale impatto di tali decisioni sulla loro situazione
finanziaria e sui loro obiettivi di investimenti individuali.
V.VIII.
Disposizioni necessarie per garantire l’adeguatezza di un investimento
Legislazione pertinente: articolo 13, paragrafo 2, della MiFID e articolo 5
della direttiva di esecuzione
Orientamento generale 8
57. Al fine di proporre ai clienti gli investimenti adeguati, le imprese di investimento dovrebbero
stabilire politiche interne e procedure allo scopo di garantire la costante considerazione di:
a) tutte le informazioni disponibili sul cliente che possono essere pertinenti per la
valutazione dell’adeguatezza di un investimento, compreso il portafoglio di investimenti
attuale del cliente (e la ripartizione delle attività all’interno del portafoglio);
b) tutte le caratteristiche materiali degli investimenti presi in considerazione nella
valutazione dell’adeguatezza, compresi tutti i rischi pertinenti ed eventuali costi diretti o
indiretti per il cliente14.
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Cfr. l’articolo 33 della direttiva di esecuzione riguardante l’0bbligo di informare i clienti in merito ai costi.
13
Orientamenti di supporto
58. Le imprese di investimento che impiegano strumenti durante il processo di valutazione
dell’adeguatezza (come portafogli modello, software per l’asset allocation o uno strumento di
profilatura per potenziali investitori), dovrebbero avere sistemi e controlli adeguati per garantire
che tali strumenti siano adatti allo scopo e producano risultati soddisfacenti.
59. A tal riguardo, gli strumenti dovrebbero essere studiati in modo da tenere conto di tutte le
caratteristiche specifiche pertinenti di ciascun cliente o di ciascuno strumento finanziario. Ad
esempio, gli strumenti che classificano i clienti o gli strumenti finanziari in categorie generali non
sarebbero adeguati allo scopo.
60. L’impresa dovrebbe definire politiche interne e procedure che, tra l’altro, le consentano di garantire
che:
a) i servizi di consulenza e gestione di portafogli prestati al cliente tengano conto di un
adeguato livello di diversificazione del rischio;
b) il cliente abbia una comprensione adeguata del rapporto tra il rischio e il rendimento,
ovvero della fisiologica bassa remunerazione degli investimenti privi di rischio,
dell’incidenza dell’orizzonte temporale su tale rapporto e dell’impatto dei costi sui propri
investimenti;
c) la situazione finanziaria del cliente possa finanziare gli investimenti e il cliente possa
sostenere eventuali perdite derivanti dagli investimenti;
d) tutte le raccomandazioni personali o le operazioni effettuate nel corso della prestazione di
un servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, in caso di
prodotti illiquidi, tengano conto del periodo di tempo per cui il cliente è disposto a
conservare l’investimento; e
e) eventuali conflitti di interesse non influiscano negativamente sulla qualità della
valutazione dell’adeguatezza.
V.IX Conservazione della documentazione
Legislazione pertinente: articolo 13, paragrafo 6, della MiFID nonché articol0 5,
paragrafo 1, lettera f), e articolo 51 della direttiva di esecuzione
Orientamento generale 9
61.
Le imprese di investimento dovrebbero per lo meno:
a) implementare procedure adeguate per l’acquisizione e conservazione della
documentazione che risultino ordinate e trasparenti con riferimento alla valutazione di
adeguatezza, comprese eventuali consulenze in materia di investimenti fornite e tutti gli
investimenti (e disinvestimenti) effettuati;
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b) garantire che le procedure in materia di acquisizione della documentazione siano studiate
per consentire la rilevazione di errori riguardanti la valutazione dell’adeguatezza (quali, ad
esempio, il mis-selling);
c) garantire che la documentazione conservata sia accessibile alle persone interessate
nell’impresa e alle autorità competenti;
d) disporre di adeguati processi per l’attenuazione di eventuali lacune o limiti delle
procedure in materia di conservazione della documentazione.
Orientamenti di supporto
62. Le disposizioni in materia di conservazione della documentazione adottate dalle imprese di
investimento devono essere elaborate in modo da consentire alle stesse la verifica ex-post del
motivo per cui è stato effettuato un investimento. Tale caratteristica potrebbe risultare importante
in caso di controversia tra un cliente e l’impresa. Inoltre è importante a fini di controllo: eventuali
errori nella conservazione della documentazione potrebbero ostacolare, ad esempio, la valutazione
di un’autorità competente della qualità di un processo di valutazione dell’adeguatezza di un’impresa,
nonché indebolire la capacità delle informazioni gestionali di identificare rischi di mis-selling.
63. Di conseguenza, l’impresa di investimento è tenuta a mantenere tutte le informazioni pertinenti
sulla valutazione dell’adeguatezza, come le informazioni sul cliente (incluse le modalità di impiego e
interpretazione delle informazioni per definire il profilo di rischio del cliente) e le informazioni sugli
strumenti finanziari raccomandati al cliente o acquistati per suo conto. Tali evidenze dovrebbero
comprendere:
a) eventuali modifiche apportate dall’impresa
relativamente alla valutazione
dell’adeguatezza, in particolare eventuali modifiche al profilo di rischio d’investimento del
cliente;
b) i tipi di strumenti finanziari adeguati a tale profilo e le ragioni alla base di tale valutazione,
nonché eventuali modifiche e relative motivazioni.
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