Linee Guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID Linee Guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID Premessa Le presenti Linee Guida sono state elaborate sulla scorta di quanto indicato dagli Orientamenti ESMA del 6 luglio 2012 su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID (di seguito, per brevità, “Orientamenti ESMA”), nonché dalla Comunicazione CONSOB n. 12084516 del 25 ottobre 2012. Lo scopo degli Orientamenti ESMA consiste nel chiarire l’applicazione dei suddetti requisiti da parte degli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti o il servizio di gestione individuale di portafogli, al fine di garantire nei vari Stati Membri interpretazioni e applicazioni comuni, uniformi e coerenti dell’articolo 19, paragrafo 4, della Direttiva 2004/39/CE (MiFID L1), nonché degli articoli 35 e 37 della Direttiva 2006/73/CE (MiFID L2). L’attività dell’ESMA si inserisce nel più ampio contesto delineato dal Regolamento n. 1095/2010/UE, che gli attribuisce il ruolo di “istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci” in ambito UE per “assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione”. Nella Comunicazione sopra richiamata, la CONSOB ha chiarito che gli Orientamenti rappresentano una lettura interpretativa ed applicativa di regole di condotta già previste e forniscono chiarimenti di ulteriore dettaglio per indirizzare gli intermediari nella efficiente traduzione operativa degli obblighi prescritti dalla MiFID. Pertanto, sebbene gli Orientamenti ESMA non costituiscano “obblighi assoluti” né intendano introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli vigenti, gli intermediari sono tenuti a rispettarli “ai fini della corretta ottemperanza agli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile”. E’ parso dunque opportuno fornire indicazioni operative per agevolare gli intermediari nella implementazione dei contenuti degli Orientamenti ESMA in coerenza con la Policy CONSOB del 2 maggio 2008 sulla validazione delle Linee Guida associative. Il documento è stato redatto dall’ABI con la finalità di: individuare le attività che, nella logica della relazione intermediario-cliente, gli intermediari dovrebbero declinare al proprio interno in base a quanto espressamente indicato dall’ESMA; valorizzare, in coerenza con la MiFID e con la formulazione degli stessi Orientamenti ESMA, i margini di flessibilità a disposizione dei singoli intermediari in proporzione alla loro natura, alla complessità dell’attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. Tra i principali aspetti che a tal fine possono in particolare rilevare, si sono tenuti presenti: la natura del servizio offerto (gestione di portafogli/consulenza); Pagina 2 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID le caratteristiche del servizio prestato; la tipologia dei prodotti ricompresi nel perimetro consulenza/oggetto del servizio di gestione di portafogli; la natura, le esigenze e le caratteristiche dei clienti. del servizio di Approccio metodologico prescelto Le presenti Linee Guida contengono indicazioni operative finalizzate ad agevolare gli intermediari nell’implementazione degli Orientamenti, tenendo in considerazione sia le norme dell’ordinamento italiano che recepiscono le disposizioni comunitarie di riferimento, sia le relative indicazioni interpretative fornite successivamente dalle autorità nazionali. Pertanto, le stesse non trattano in maniera organica tutti gli aspetti connessi alla valutazione di adeguatezza, né si pongono l’obiettivo di fornire indicazioni sulle altre regole di condotta od organizzative che gli intermediari devono osservare nella prestazione dei servizi di investimento. In definitiva, le presenti Linee Guida sono incentrate esclusivamente sugli argomenti oggetto degli Orientamenti secondo una sequenza ispirata alle fasi in cui “logicamente” si articola la relazione tra intermediario e cliente nell’ambito della valutazione di adeguatezza: informativa al cliente; raccolta delle informazioni e profilatura; mappatura dei prodotti; valutazione di adeguatezza tout court; registrazione delle attività svolte. In virtù dell’approccio metodologico prescelto, le presenti Linee Guida non seguono l’ordine dei singoli Orientamenti, bensì forniscono indicazioni operative omogenee per argomento, valorizzando ove possibile quanto già previsto dalla Comunicazione CONSOB sulla distribuzione dei prodotti illiquidi1 e dalle pertinenti Linee Guida interassociative2. Per semplicità si è ritenuto preferibile non riprodurre all’interno delle Linee Guida gli Orientamenti, bensì inserire in nota il riferimento agli Orientamenti di volta in volta oggetto di trattazione e riportare in allegato il documento recante i medesimi Orientamenti. 1 2 Cfr. Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009. Cfr. Circolare ABI Serie Tecnica n. 39 del 7 agosto 2009. Pagina 3 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID 1. Informazioni adeguatezza3 ai clienti sulla valutazione di Gli intermediari dovrebbero fornire ai clienti informazioni semplici e chiare sulla valutazione di adeguatezza, volte a far comprendere ai clienti l’importanza della valutazione di adeguatezza e della profilatura affinché gli intermediari possano raccomandare/disporre prodotti e servizi di investimento adeguati. Attese le specifiche finalità e la semplicità e chiarezza dei contenuti, tale informativa andrebbe resa dagli intermediari prima che siano raccolte le informazioni dal cliente. Tenuto conto dei diversi sistemi in uso presso gli intermediari, laddove l’informativa sia inserita all’interno del “questionario di profilatura MiFID”, essa dovrebbe comunque precedere le specifiche domande del questionario alle quali si riferisce o essere parte integrante delle stesse. E’ rimessa alla valutazione degli intermediari la scelta circa le modalità e gli strumenti attraverso cui rendere tale informativa nel rispetto del limite temporale sopra individuato, tenendo presente che: • è possibile adottare un formato standardizzato; • la modalità utilizzata dovrebbe consentire verifiche ex post sull’avvenuta consegna (o presa visione in caso di compilazione del questionario via canali remoti, quali ad esempio web e call center) dell’informativa ai clienti. Conseguentemente gli intermediari dovrebbero rendere tale informativa in forma scritta o su idoneo supporto durevole in considerazione delle diverse modalità di svolgimento delle attività di profilatura (es. questionario cartaceo vs. questionario compilabile via canali remoti). Il contenuto di tale informativa dovrebbe essere illustrato al cliente – compatibilmente con le modalità di interazione – anche dal personale dell’intermediario laddove la profilatura avvenga tramite contatto diretto del personale dell’intermediario con il cliente. Il contenuto minimale di tale informativa dovrebbe comprendere i seguenti punti: scopo dell’adeguatezza (consentire all’intermediario, nell’ambito della gestione di portafogli o della consulenza, di agire nel miglior interesse del cliente, evidenziando che è responsabilità dell’intermediario fornire raccomandazioni personalizzate e adeguate per il cliente); 3 In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 1 e nei connessi Orientamenti di supporto (par. 13-17). Pagina 4 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID evidenza delle fasi logiche del processo di valutazione di adeguatezza (raccolta delle informazioni, profilatura, verifica di adeguatezza, aggiornamento della profilatura); scopo della profilatura (descrizione delle finalità della raccolta delle informazioni); evidenza che le informazioni fornite dal cliente in fase di profilatura costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza e che è, pertanto, interesse del cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere ed aggiornate, nonché informare tempestivamente l’intermediario di eventuali variazioni rilevanti; informazioni sul concetto di rischio di investimento, nonché sulla relazione tra rischio e rendimento. Tali informazioni andrebbero fornite in termini molto generali e decontestualizzati rispetto a specifici investimenti. Per far comprendere al cliente: i) il rischio di investimento gli intermediari dovrebbero valutare di proporre esempi indicativi circa i livelli di perdita che in via generale (senza dunque bisogno di essere riferiti a singoli strumenti finanziari o al singolo portafoglio) possono sorgere in correlazione a dati livelli di rischio; ii) la relazione esistente tra rischio e rendimento, gli intermediari potrebbero evidenziare come prospettive di rendimento crescenti tendono fisiologicamente ad accompagnarsi a livelli crescenti di rischio; gli intermediari dovrebbero chiarire che gli esempi di cui al precedente alinea e le risposte successivamente fornite dal cliente (come indicato al successivo paragrafo 2.1) hanno la finalità di contribuire: i) a far comprendere meglio l’atteggiamento del cliente nei confronti del rischio al fine di consentire agli intermediari di proporre strumenti finanziari adeguati; ii) ad elevare la cultura finanziaria del cliente migliorando la sua comprensione dei temi finanziari. E’ necessario che il linguaggio da utilizzare per fornire tale informativa sia semplice e chiaro, in grado di essere facilmente ed inequivocabilmente compreso dal cliente. Andrebbe, pertanto, evitato per quanto possibile l’utilizzo di espressioni e tecnicismi di difficile comprensione. Spetta agli intermediari definire la sede nella quale rendere tale informativa, eventualmente articolandola in una o più documenti ovvero avvalendosi di altre modalità in funzione del canale di contatto con il cliente. A titolo di esempio, tale informativa può essere inserita nell’ambito del set pre-contrattuale e/o nel questionario di profilatura ovvero in premessa o in allegato al questionario stesso. Gli intermediari adottano idonee procedure atte a tracciare l’avvenuta consegna (o presa visione) dell’informativa al cliente. Pagina 5 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID In ogni caso, sia l’informativa sopra illustrata sia la successiva informativa che gli intermediari forniscono nel corso del rapporto ai clienti non dovrebbe mai ingenerare confusione in merito al fatto che la valutazione di adeguatezza rientra nella competenza esclusiva degli intermediari medesimi. 2 Profilatura 2.1 Le informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza4 Gli intermediari sono tenuti a raccogliere le informazioni relative ai clienti necessarie per l'effettuazione della valutazione di adeguatezza . A tal fine gli intermediari esplicitano nella regolamentazione interna le politiche e procedure adottate per raccogliere e valutare sia i dati essenziali sui propri clienti, sia le caratteristiche degli strumenti finanziari disponibili per tali clienti. Nel determinare le informazioni che è necessario raccogliere sui propri clienti gli intermediari identificano gli elementi essenziali relativi alla loro conoscenza ed esperienza, alla loro situazione finanziaria ed ai loro obiettivi di investimento. Le procedure di profilatura tengono conto della possibilità di graduare la quantità e portata delle informazioni in funzione del principio di proporzionalità, garantendo comunque il livello di protezione dovuto ai clienti. In coerenza con il citato principio di proporzionalità, la quantità e la portata delle informazioni necessarie previste dalle procedure di profilatura dovrebbe essere proporzionata: a) al tipo di strumento finanziario o di operazione che l’impresa può raccomandare o acquistare nell’ambito della gestione di portafogli. In caso di distribuzione di strumenti finanziari complessi5 e/o rischiosi6 e/o illiquidi7 gli intermediari dovrebbero valutare di raccogliere informazioni più approfondite rispetto a quelle necessarie per investire in strumenti non complessi o a basso rischiosi o liquidi; b) alla natura del servizio di investimento (cfr. infra par 2.1.1) e alla portata del servizio medesimo (ad esempio, ove contrattualmente previsto, ai clienti che richiedono una consulenza in materia di investimenti riguardante 4 In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dagli Orientamenti generali nn. 2 , 4 e 5 e nei connessi Orientamenti di supporto (par. 18-24, 29-46). 5 Come definiti dalla MiFID. 6 Con riferimento al livello di rischio assegnato al singolo strumento in base alle procedure adottate dall’intermediario. 7 In base a quanto previsto dalle procedure adottate dall’intermediario in coerenza con le “Linee Guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009. Pagina 6 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID l’intero loro portafoglio finanziario, gli intermediari dovrebbero valutare di raccogliere specifiche e maggiormente dettagliate informazioni rispetto a quelle raccolte dai clienti che richiedono una consulenza specifica su come investire un determinato importo che costituisce una quota relativamente ristretta dell’intero loro portafoglio); c) alla natura, alle esigenze e alle caratteristiche del cliente. Ad esempio, sarà probabilmente necessario per gli intermediari raccogliere maggiori informazioni per i clienti: i) più anziani o potenzialmente vulnerabili che richiedono una consulenza in materia di investimenti per la prima volta; ii) aventi obiettivi di investimento multipli e/o a lungo termine, rispetto a clienti che richiedono un investimento a breve termine. Qualora non ottengano le informazioni necessarie per prestare la consulenza in materia di investimenti o la gestione di portafogli, gli intermediari non devono prestare tali servizi al cliente. In via generale, le informazioni raccolte o i singoli elementi di cui si compongono dovrebbero essere: - pertinenti; - corrette, aggiornate e complete; - affidabili; - coerenti. 2.1.1 Portata delle informazioni necessarie e pertinenti Gli intermediari raccolgono le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza dei propri clienti con la finalità di accertare se gli stessi siano in grado di comprendere la natura e i rischi associati agli investimenti che verranno raccomandati ovvero disposti nell’ambito della gestione di portafogli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli intermediari possono acquisire il livello di conoscenza ed esperienza del cliente tramite le seguenti modalità tra loro complementari: richiedendo allo stesso se conosca o meno le principali categorie di strumenti finanziari, eventualmente raggruppandole per tipologia, livello di complessità o mediante logiche differenti che salvaguardino la significatività delle categorie utilizzate; utilizzando le eventuali indicazioni rese dal cliente in seguito all’illustrazione del concetto di rischio di investimento, nonché della relazione tra rischio e rendimento (di cui al par. 1), al fine di contribuire a determinare la conoscenza e la comprensione delle nozioni fondamentali sul tema; Pagina 7 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID acquisendo dallo stesso informazioni socio-demografiche quali ad esempio il titolo di studio conseguito, la professione attuale nonché, se rilevante, quella precedente (ad esempio entro un periodo di tempo ragionevole e predefinito), eventuali specifiche esperienze (ad es. formative) in materia finanziaria; richiedendo allo stesso, o desumendo dai dati interni eventualmente a disposizione dell’intermediario, la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite. Qualora l’intermediario presti il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente classificato come professionale ai fini MiFID, l’intermediario può astenersi dal reperire informazioni sul suo livello di conoscenza ed esperienza, presumendo che lo stesso disponga del necessario livello di esperienze e conoscenze. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, poiché le decisioni in materia di investimenti sono adottate dall’intermediario per conto del cliente, il livello di conoscenza ed esperienza richiesto allo stesso cliente può essere meno dettagliato rispetto a quello richiesto in sede di consulenza. Nell’ambito di tale servizio, le informazioni acquisite dal cliente devono comunque consentire all’intermediario di valutare che il cliente medesimo comprenda almeno la rischiosità complessiva del portafoglio e in via generale i rischi connessi alle tipologie di strumenti finanziari ricompresi nel mandato conferito al gestore. Gli intermediari nell’acquisire dalla propria clientela elementi utili e necessari per valutare il livello di conoscenza ed esperienza degli stessi in tema di investimenti non dovrebbero proporre domande formulate in maniera eccessivamente generica, sintetica o superficiale. A scopo meramente esemplificativo potrebbero rientrare in tale casistica comportamentale: valutare le competenze del cliente in ambito finanziario ad esempio richiedendo di fornire un'unica risposta che implichi un’autovalutazione qualitativa o quantitativa del proprio livello di conoscenza ed esperienza; chiedere al cliente se ritiene di avere sufficiente esperienza per investire in alcuni strumenti finanziari; formulare le domande in modo incompleto o poco chiaro, con l’effetto di condurre il cliente verso risposte che attestino la conoscenza di una o più specifiche tipologie di investimento. Relativamente agli strumenti finanziari complessi8 e/o particolarmente rischiosi9 e/ illiquidi10 gli intermediari dovrebbero valutare attentamente la necessità di 8 Cfr. nota n. 5. Pagina 8 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID raccogliere informazioni più approfondite, ad esempio formulando domande con riferimento alla conoscenza ed esperienza in merito a tali tipologie di prodotti sulla base anche di quanto indicato dalle Linee Guida interassociative sui prodotti illiquidi in tema di valutazione di appropriatezza. Le informazioni relative alla situazione finanziaria dei propri clienti hanno la finalità di accertare se gli stessi siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi connessi agli investimenti, compatibilmente con i loro obiettivi di investimento. A tal fine, gli intermediari definiscono le domande in modo tale da raccogliere dal cliente informazioni, per quanto possibile oggettive e pertinenti, relative alla consistenza del patrimonio complessivo, alla capacità reddituale o di risparmio, ai suoi impegni finanziari regolari. Gli intermediari dovrebbero valutare l’opportunità di integrare tali informazioni con elementi che possono influire sulla situazione finanziaria richiedendo al cliente ad esempio di aggiornare l’intermediario in merito alle variazione della composizione del nucleo familiare o al raggiungimento dell’età pensionabile. Gli intermediari dovrebbero valutare di acquisire dai clienti informazioni aggiuntive quali ad esempio proprietà immobiliari, posizioni previdenziali e depositi bancari, al fine di valutare in maniera più approfondita la loro situazione finanziaria nel caso di investimenti in prodotti illiquidi11 o caratterizzati da un particolare livello di rischiosità12. Qualora l’intermediario presti il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli a un “cliente professionale di diritto”, l’intermediario può presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sostenere qualsiasi rischio di investimento connesso, compatibilmente con gli obiettivi di investimento di tale cliente e, pertanto, non è generalmente tenuto a reperire informazioni sulla situazione finanziaria del cliente. Tuttavia, tali informazioni dovrebbero essere ottenute laddove siano richieste dagli obiettivi di investimento del cliente. Se, ad esempio, il cliente cerca di coprire un rischio da lui incorso, l’intermediario dovrebbe ottenere informazioni dettagliate su tale rischio al fine di poter proporre un efficace strumento di copertura13. Infine, le informazioni relative agli obiettivi di investimento sono finalizzate a determinare, ove pertinenti: 9 Cfr. nota n. 6. Cfr. nota n. 7. 11 Cfr. nota n. 7. 12 Cfr. nota n. 6. 13 In caso di copertura delle operazioni in derivati OTC si rinvia a quanto previsto dalle Linee Guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009 10 Pagina 9 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID - il periodo di tempo per il quale il cliente desidera detenere l’investimento o raggiungere le proprie finalità complessive (c.d. orizzonte temporale); - il profilo di rischio del cliente/atteggiamento del cliente nei confronti del rischio e le finalità dell’investimento. A tal fine, gli intermediari definiscono le domande in modo tale da raccogliere dal cliente informazioni riguardanti: gli/l’orizzonte temporale del cliente; le sue preferenze in materia di rischio e le correlate attese di rendimento; le finalità dell’investimento. L’obiettivo di investimento potrebbe non essere necessariamente unico per cliente: è infatti possibile che l’intermediario preveda la possibilità per il cliente di valorizzare più obiettivi di investimento caratterizzati da specifiche finalità, diversi orizzonti temporali e distinte preferenze in materia di tolleranza al rischio. Qualora i diversi obiettivi valorizzati non concorrano a definire un profilo unico del cliente, gli intermediari acquisiscono in sede di profilatura anche indicazioni circa la porzione di patrimonio associata a ciascun obiettivo. A seconda dei modelli adottati dall’intermediario, tutte le informazioni raccolte possono rispondere a un obiettivo di investimento riferibile sia al singolo investimento che al portafoglio complessivamente considerato. Inoltre, nel definire le domande gli intermediari dovrebbero assicurare coerenza tra le domande che trattano il rischio di investimento (ad es. preferenze in materia di rischio) e le connesse informazioni fornite al cliente nell’ambito delle informazioni sulla valutazione di adeguatezza (cfr. par. 1). Le domande sulle preferenze in materia di rischio dovrebbero permettere di cogliere la preferenza del cliente ad investire in strumenti finanziari (o a caratterizzare il proprio portafoglio) secondo determinati livelli di rischio ovvero combinazioni di rischio-rendimento, eventualmente attraverso la determinazione di esempi del livello di perdita che il cliente è disposto ad accettare in un determinato periodo di tempo, che può impattare, a seconda del modello adottato dal singolo intermediario, sia su investimenti individuali, che sull’intero portafoglio. 2.2. Le fonti e le modalità di raccolta delle informazioni14 Gli intermediari esplicitano nella regolamentazione interna le scelte adottate circa le modalità di raccolta delle informazioni, tenendo presente che, come evidenziato al paragrafo precedente, le procedure devono consentire di raccogliere e valutare 14 In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 2 e nei connessi Orientamenti di supporto (cfr. parr. 18-29). Pagina 10 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dell'adeguatezza (si veda oltre quanto indicato al par. 3.1). della valutazione A titolo esemplificativo, l'intermediario può procedere alla raccolta della informazioni utilizzando un questionario da compilare a cura del cliente o tramite un'intervista opportunamente formalizzata. Gli intermediari dovrebbero, altresì, valutare l’opportunità di utilizzare le informazioni già disponibili in base alla relazione in essere con i clienti15. A tal fine, spetta agli intermediari definire nella propria regolamentazione interna se e come utilizzare le informazioni interne e, in particolare: il perimetro delle informazioni da valorizzare circoscrivendole ad informazioni oggettive, chiaramente identificate e desumibili da procedure o dati a disposizione dell'intermediario (ad esempio, età e/o impegni finanziari del cliente), nonché affidabili; le modalità con le quali valorizzare le informazioni interne, con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: a) le informazioni interne sono finalizzate ad integrare, in una logica prudenziale, quelle raccolte tramite questionario oppure tramite intervista formalizzata; b) le informazioni interne sono utilizzate per effettuare controlli di coerenza e/o di affidabilità delle informazioni fornite dal cliente (cfr. par. 2.3); c) le informazioni interne sono utilizzate per individuare eventi che rendono opportuno verificare l’aggiornamento delle informazioni raccolte sul cliente (cfr. par. 2.4.5). 2.3 Controlli di affidabilità e coerenza delle informazioni raccolte sulla clientela Gli intermediari devono apprestare misure ragionevoli finalizzate a garantire l’affidabilità delle informazioni raccolte sui clienti adottando presidi volti, da un lato, a mitigare il rischio connesso all’autovalutazione del cliente nel fornire risposte concernenti la propria conoscenza ed esperienza e la propria situazione finanziaria (c.d. coerenza interna) e, dall’altro, finalizzate ad assicurare la coerenza delle informazioni raccolte (c.d. coerenza esterna). Al fine di contenere il rischio di autovalutazione dei clienti gli intermediari dovrebbero formulare le domande in modo che risultino comprensibili ai clienti e siano volte ad acquisire indicazioni oggettive piuttosto che aspetti relativi a ciò che i clienti ritengono di sapere. Ad esempio: 15 Aspetto che dovrebbe dedursi in particolare dai parr. 20, 22 e 42. Pagina 11 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID i. invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere sufficiente esperienza per investire in alcuni strumenti, si potrebbe chiedere quali tipi di strumenti conosce; ii. invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere fondi sufficienti per effettuare investimenti, si potrebbero richiedere dati oggettivi sulla situazione finanziaria del cliente; iii. invece di chiedere a un cliente se si sente in grado di sostenere i rischi, si potrebbe chiedere quale livello di perdita il cliente è disposto ad accettare in un determinato periodo di tempo sia sul singolo investimento sia se del caso, o, a seconda delle caratteristiche del servizio prestato, sull’intero portafoglio. Al fine di assicurare la coerenza delle informazioni raccolte dai clienti gli intermediari dovrebbero adottare sistemi e controlli adeguati alla specifica modalità di acquisizione delle informazioni adottata. Ad esempio potrebbero essere: • previste opportune domande di verifica e controllo delle risposte fornite dai clienti a precedenti domande; • adottati opportuni warning o blocchi di sistema che impediscano al cliente di proseguire in presenza di prestabilite rilevanti incoerenze tra le risposte fornite a precedenti domande; • adottati presidi organizzativi che prevedano la formalizzazione, nell’ambito della regolamentazione interna, dell’obbligo per le strutture di contatto con il cliente di verificare - eventualmente anche automaticamente (ad es. mediante warning di sistema o pop up, ecc.) - l’affidabilità delle risposte fornite dal cliente rispetto ai dati oggettivi in possesso degli intermediari conformemente a quanto previsto nella propria regolamentazione interna (cfr. par 2.2). Gli intermediari dovrebbero assicurare la coerenza delle informazioni complessivamente raccolte, verificando eventuali incoerenze tra le stesse (ad es. un cliente che manifesti aspettative di elevato rendimento senza essere disposto ad assumere alcun rischio) e provvedendo, sulla base di regole interne predefinite, ad ottenere chiarimenti da parte del cliente prima che sia concluso il processo di profilatura al fine di risolvere le incoerenze o le inesattezze materiali rilevate. 2.4. Il questionario di profilatura16 2.4.1. Struttura e impostazione del questionario 16 In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dagli Orientamenti generali nn. 4, 5 e 7 e nei connessi Orientamenti di supporto (cfr. parr. 29-46 e 51-56). Pagina 12 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID Gli intermediari dovrebbero valutare con attenzione le scelte relative al questionario di profilatura in relazione al proprio modello di servizio ed alle procedure interne adottate. Con riferimento alla struttura del questionario, va evidenziato che la quantità e la portata delle informazioni necessarie da richiedere per il tramite del questionario risultano strettamente connesse alle scelte complessivamente adottate dai singoli intermediari relativamente all'utilizzo di informazioni interne nonché ai sistemi volti ad assicurare coerenza e affidabilità delle informazioni acquisite dal cliente in fase di profilatura. Relativamente alla impostazione del questionario, gli intermediari dovrebbero tener conto della portata delle informazioni necessarie da raccogliere sui clienti alla luce dei tipi di strumento finanziario o di operazione che può essere raccomandata (o disposta nell’ambito della gestione di portafogli), della natura del servizio offerto nonché della natura, delle esigenze e delle caratteristiche della clientela. L'intermediario può scegliere se predisporre un questionario unico, a struttura fissa oppure con contenuti modulabili in funzione delle differenti peculiarità delle informazioni da raccogliere, ovvero questionari differenziati proprio in relazione alle singole specificità di volta in volta considerate. Ad esempio, è possibile la predisposizione di questionari differenziati per tipologia del servizio (consulenza in materia di investimenti vs. gestione di portafogli) o per classificazione/natura della clientela (clienti al dettaglio vs. clienti professionali, clienti-persone fisiche vs. clienti-persone giuridiche), anche tenendo in considerazione le prospettive e gli sviluppi ipotizzati relativamente alla propria operatività, o ancora in funzione della tipologia dei prodotti. Resta fermo il principio per cui tale scelta deve comunque garantire un equivalente livello di tutela dei clienti. 2.4.2. Linguaggio e comprensibilità della domande Gli intermediari garantiscono che le domande presenti nel questionario possano essere correttamente comprese dai clienti, utilizzando un linguaggio chiaro nella formulazione ed evitando, per quanto possibile, dati ed esemplificazioni di natura tecnica nonché domande formulate in modo da condurre il cliente verso una determinata risposta. Gli intermediari garantiscono, altresì, la coerenza tra le domande pertinenti del questionario e le informazioni fornite al cliente sulla valutazione di adeguatezza in tema di rischio dell’investimento ovvero di relazione tra rischio e rendimento, nonché con le eventuali relative esemplificazioni (cfr. par. 1). 2.4.3. Modalità di erogazione del questionario Pagina 13 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID Nell’erogazione del questionario, gli intermediari possono utilizzare le stesse forme di contatto con la clientela utilizzate per la prestazione dei servizi di investimento e accessori in coerenza con il modello di servizio adottato. In particolare, è possibile procedere alla compilazione del questionario: presso la sede legale o le dipendenze dell’intermediario, anche con il supporto del personale addetto alla relazione con la clientela; presso sedi diverse dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario, per il tramite di promotori finanziari; in remoto, attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Al riguardo, gli intermediari dovrebbero garantire che tutte le modalità e gli strumenti prescelti siano studiati in modo tale da ottenere le informazioni richieste per la valutazione di adeguatezza garantendo il medesimo livello di tutela per il cliente. Con particolare riferimento agli strumenti informatici, gli intermediari dovrebbero approntare sistemi e controlli per garantire che essi siano idonei allo scopo per cui sono utilizzati (ad es. verificando che il questionario utilizzato in caso di relazione diretta con il cliente da parte del personale dell’intermediario abbia lo stesso contenuto del questionario compilabile via web e che contempli le stesse regole di compilazione e gli stessi controlli finalizzati a evidenziare al cliente le risposte contraddittorie o incoerenti). In caso di somministrazione dei questionari via canali remoti gli intermediari dovrebbero adottare adeguate cautele per fornire al cliente assistenza (ad esempio, tramite internet, chat, call center, ecc…) nella compilazione dei questionari. Gli intermediari, inoltre, dovrebbero adottare misure ragionevoli per attenuare i rischi potenziali connessi all’uso di tali strumenti (rischi potenziali potrebbero, ad esempio, sorgere quando i clienti modificano di propria iniziativa le risposte alle domande al fine di accedere a strumenti finanziari che potrebbero non essere a loro adeguati). 2.4.4. Aggiornamento delle informazioni raccolte sulla clientela17 Ai fini della prestazione dei servizi di investimento l’intermediario dovrebbe fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete, o appaiano non verosimili anche a fronte della conoscenza del cliente maturata nel corso del rapporto. Gli intermediari devono adottare procedure in grado di assicurare un adeguato aggiornamento delle informazioni raccolte dal cliente al fine di effettuare la In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 6 e nei connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 47-50). 17 Pagina 14 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID valutazione di adeguatezza su cui si basano le raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti, nonché le disposizioni effettuate nell’ambito del servizio di gestione di portafogli. In particolare, gli intermediari devono prevedere nella regolamentazione interna la frequenza con la quale aggiornare le informazioni, nonché le modalità da adottare a tale scopo. Rispetto alla frequenza di aggiornamento, gli intermediari devono definire l’intervallo di tempo con il quale procedere periodicamente (c.d. frequenza standard) ad aggiornare le informazioni. Essi possono eventualmente differenziare la periodicità dell’aggiornamento in funzione dei seguenti elementi: classificazione della clientela (le informazioni relative alla clientela al dettaglio potrebbero essere aggiornate con frequenza maggiore rispetto a quelle relative alla clientela professionale); profilo di rischio assegnato al cliente (in presenza di un profilo di rischio elevato, maggiore potrebbe essere la frequenza di aggiornamento del profilo); specifiche informazioni, preventivamente individuate, raccolte dal cliente (ad esempio l’intermediario potrebbe decidere di aggiornare con maggior frequenza gli obiettivi di investimento ovvero la situazione finanziaria). Per quanto riguarda le modalità con le quali procedere all’aggiornamento, gli intermediari possono prevedere: la definizione di un periodo massimo di validità del profilo attribuito al cliente decorrente a partire da una data prestabilita (ad es. dalla data apposta sul documento consegnato al cliente ovvero dalla data di contrattualizzazione del rapporto), in caso di prima profilatura, ovvero da quella di ogni successivo aggiornamento. In caso di scadenza del periodo di validità del profilo senza che lo stesso sia aggiornato, gli intermediari valuteranno le misure più opportune da adottare in relazione al proprio modello di servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli intermediari potrebbero prevedere un blocco del servizio di consulenza rispetto a nuove operazioni fino all’aggiornamento delle informazioni; nell’ambito del periodo di validità gli intermediari potrebbero prevedere forme di contatto con il cliente finalizzate all’aggiornamento del suo profilo quali, ad esempio, la comunicazione periodica (con cadenza almeno annuale) delle informazioni raccolte affinché il cliente stesso possa verificarne la perdurante validità o la necessità di procedere all’aggiornamento, comunicando all’intermediario le informazioni oggetto di variazione. Tale comunicazione potrà avvenire attraverso incontri con il personale addetto ovvero mediante strumenti di comunicazione a distanza. In caso di inerzia del cliente, l’intermediario dovrà segnalare al cliente al Pagina 15 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID primo contatto utile (es. alla prima operazione disposta successivamente alla mancata conferma o al mancato aggiornamento) la necessità di verificare la perdurante validità delle informazioni fornite o eventualmente di procedere all’aggiornamento. Oltre all’aggiornamento periodico, gli intermediari dovrebbero altresì valutare l’opportunità di identificare nella regolamentazione interna alcuni eventi di rilievo al verificarsi dei quali procedere comunque all’aggiornamento (c.d. aggiornamento ad evento). A titolo di esempio si considerino: i) il raggiungimento di un’età anagrafica del cliente predefinita dall’intermediario; ii) la sostituzione del legale rappresentante o delegato di una persona giuridica; iii) il raggiungimento dell’età pensionabile o il verificarsi di variazioni dello stato di famiglia (cfr. par. 2.2). Le attività di aggiornamento dovrebbero prevedere specifiche misure atte a prevenire modifiche del profilo opportunistiche, volte esclusivamente a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo del cliente. A tal fine, gli intermediari potrebbero prevedere cautele operative in relazione ad aggiornamenti che portano alla determinazione di un nuovo profilo meno cautelativo rispetto a quello previgente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si potrebbe: i) definire un numero massimo di riprofilature effettuabili nel corso di un predeterminato periodo di tempo ovvero un intervallo temporale minimo intercorrente tra l’ultima profilatura e quella successiva; ii) prevedere meccanismi autorizzativi per le modifiche del profilo ritenute meritevoli di cautela in base alla regolamentazione interna degli intermediari. 2.4.5. Profilatura di gruppi di persone fisiche, persone fisiche rappresentate da altri soggetti e enti18 Se il cliente è una persona giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche oppure se una persona fisica è rappresentata da un’altra persona fisica, per individuare chi deve essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza, l’intermediario dovrebbe innanzitutto basarsi sul quadro giuridico applicabile e, dunque, in base al quadro giuridico italiano sulle norme che disciplino i seguenti diversi istituti giuridici di volta in volta rilevanti: le cointestazioni, a loro volta distinte a seconda che siano connotate, rispetto alla facoltà di disporre, dalla firma congiunta ovvero dalla firma disgiunta; la rappresentanza volontaria, giudiziaria e legale applicabile alle persone fisiche (siano esse intestatarie singole o cointestatarie); il legale rappresentante nel caso di persone giuridiche/enti. Le indicazioni fornite da tale quadro giuridico consentono all’intermediario di definire i poteri e gli eventuali limiti dei poteri dispositivi dei clienti e, su tali basi, In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 7 e nei connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 51-56). 18 Pagina 16 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID di stabilire procedure volte a concordare con le persone interessate (le persone appartenenti al gruppo o le persone fisiche rappresentate o i rappresentanti delle persone giuridiche/ente) chi dovrebbe essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza e le modalità pratiche di tale valutazione, compreso il soggetto da cui raccogliere le informazioni su conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Tale accordo fa parte del contratto di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli. In tale ambito, gli intermediari – all’interno delle procedure di cui sopra – stabiliscono come profilare gruppi di persone fisiche, rappresentanti di persone fisiche o persone giuridiche/enti (siano queste di diritto privato o pubblico), valutando se avvalersi di un questionario unico oppure separato a seconda della tipologia di clientela e modulando le informazioni da raccogliere, in linea con i criteri di seguito indicati. COINTESTAZIONI Nel caso di rapporti facenti capo a più persone fisiche l’intermediario, sulla base delle propria procedura predefinita, propone un accordo alle persone interessate, coerente con le caratteristiche del diverso tipo di rapporto giuridico ad esse applicabile, ai fini della raccolta e della valutazione delle “componenti” di conoscenza ed esperienza, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, in grado di assicurare che gli interessi di tutte le persone coinvolte e le loro esigenze di protezione siano prese in considerazione. Nell’accordo di cui sopra l’intermediario può prevedere che la valutazione di adeguatezza sia effettuata con riferimento: ad un profilo associato al rapporto cointestato nell’ambito del quale: la componente di conoscenza ed esperienza deve essere riferita al soggetto che dispone l’operazione. In particolare: (i) nell’ipotesi di rapporto a firme disgiunte la componente di conoscenza ed esperienza deve dunque essere riferita al singolo cointestatario al quale viene di volta in volta prestato il servizio; (ii) nell’ipotesi di rapporti “a firme congiunte” ex lege, la componente di conoscenza e esperienza deve essere valutata avendo riguardo al cointestatario fornito, all’interno del gruppo, del minor grado di conoscenza ed esperienza; (iii) nell’ipotesi di rapporti “a firme congiunte” volontari (nei quali, cioè, il ricorso alla operatività congiunta sia frutto di una libera scelta dei clienti) tale valutazione è altresì possibile avendo riguardo al c.d. “decisore degli investimenti” quale soggetto individuato all’interno della cointestazione e formalmente autorizzato da tutti cointestatari ad assumere le decisioni di investimento (ad esempio, al fine di beneficiare delle competenze del cointestatario più esperto in materia di investimenti), fermo restando che l’esecuzione delle operazioni deve essere autorizzata congiuntamente; Pagina 17 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID le componenti di situazione finanziaria e obiettivi d’investimento possono essere riferite ad uno dei cointestatari o ad informazioni comuni agli stessi, a prescindere dalla circostanza che il rapporto sia a firme disgiunte o congiunte; al profilo del cointestatario (o dei cointestatari) più prudenziale. Laddove invece non sia possibile addivenire ad un accordo tra i contestatari, l’intermediario – nella sua autonomia di offrire un tale servizio – dovrebbe considerare il profilo del cointestatario o dei cointestatari che presenta/presentano profilature più prudenziali. PERSONA FISICA RAPPRESENTATA DA ALTRA PERSONA FISICA In analogia a quanto previsto nell’allegato II della MiFID per i soggetti di piccole dimensioni (clienti professionali) che autorizzano un’altra persona ad operare per loro conto, qualora una o più persone fisica sia/siano rappresentata/e da altra persona fisica19, l’intermediario, ai fini della valutazione della “componente” di conoscenza ed esperienza, dovrebbe tener conto del livello di conoscenza ed esperienza del rappresentante che dispone l’operazione, riferendo gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria al cliente rappresentato. ALTRE FATTISPECIE INERENTI ALLE PERSONE FISICHE In caso di rappresentanza giudiziaria (vale a dire di rappresentanza derivante dalla legge come nel caso di incapace/inabilitato rappresentato dal tutore/curatore) ovvero in caso di rappresentanza legale a seguito dell’esercizio della potestà genitoriale, la valutazione di adeguatezza dovrebbe essere effettuata avendo riguardo all’esperienza e conoscenza del rappresentante, nel rispetto dei limiti degli obiettivi e della situazione finanziaria del rappresentato (come, ad esempio, disposto nel provvedimento autorizzativo). Nel caso di rapporti delegati, che devono essere formalizzati con il delegante , la valutazione di adeguatezza dovrebbe essere effettuata in coerenza con i criteri di cui sopra avendo però riguardo all’esperienza e conoscenza del delegato. In caso di rapporti fiduciari, la effettuata con riguardo al profilo essere consentita attraverso un informazioni veicolate dalla società valutazione di adeguatezza dovrebbe essere del fiduciante, la cui identificazione dovrebbe codice convenzionale cui poter associare le fiduciaria. Nel caso in cui l’intermediario presti il servizio di consulenza in materia di investimenti nei confronti di un gruppo di due o più persone fisiche, che risultano cointestatarie del contratto di consulenza, ma non parimenti intestatarie dei 19 Cioè, sulla base di rappresentanza volontaria, in caso di delega di una persona fisica ad una persona fisica terza. Pagina 18 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID rapporti finanziari sottostanti al citato servizio di investimento, l’intermediario medesimo ai fini della profilatura, applica le regole sulle cointestazioni di cui si è dotato come sopra esemplificate, effettuando la valutazione di adeguatezza sul patrimonio indicato dai soggetti facenti parte del gruppo ed oggetto del servizio di consulenza. L’intermediario individua e formalizza nella propria regolamentazione interna misure idonee a gestire il rischio di commistione dei patrimoni dei soggetti facenti parte del gruppo. ENTI La profilatura degli enti (categoria alla quale appartengono sia le persone giuridiche e cioè i soggetti muniti di autonomia patrimoniale perfetta, sia i soggetti muniti della sola soggettività giuridica) dovrebbe avvenire mediante la raccolta delle informazioni attraverso la compilazione del questionario a cura del legale rappresentante, oppure di un soggetto a ciò delegato ovvero di un soggetto a ciò autorizzato, avente quindi tutti i poteri di rappresentanza necessari a compiere tali operazioni. La raccolta dei dati anagrafici riguarderà la persona fisica che, in rappresentanza dell’ente, procederà alla compilazione del questionario di profilatura; nell’anagrafe di ciascun intermediario dovrà inoltre essere censito lo stesso ente con evidenza di tutti i dati allo stesso riferiti. Per quanto attiene alla valutazione dell’esperienza e della conoscenza la stessa dovrebbe avvenire sulla base delle risposte fornite dal rappresentante o dal soggetto delegato ovvero di un soggetto a ciò autorizzato, che potrebbero, ad esempio, riflettere l’esperienza e la conoscenza proprie della persona fisica o le peculiarità dell’ente rappresentato. La valutazione inerente agli obiettivi di investimento/propensione al rischio, agli orizzonti temporali e alle finalità di investimento e tutte le informazioni “patrimoniali”, invece, dovrebbe tenere a riferimento la specifica tipologia e finalità dell’ente. In particolare, a seconda della tipologia di ente (e cioè a seconda che si tratti di “persone giuridiche di diritto pubblico”- a loro volta distinte in enti pubblici territoriali ed enti pubblici non territoriali aventi varie finalità e strutture diverse- e “persone giuridiche di diritto privato”- a loro volta distinte in enti con finalità di lucro ed enti no profit, nonché “soggetti muniti di soggettività giuridica” ma privi della personalità giuridica, quali ad esempio le società in nome collettivo, associazioni non riconosciute ecc..), gli intermediari potrebbero modulare le informazioni da raccogliere in relazione alle peculiarità che sono proprie dei citati enti e prevedere, se del caso, una diversa articolazione dei parametri presi a riferimento per la profilatura medesima. A titolo esemplificativo: nell'indagare la situazione finanziaria dell'ente l'intermediario potrebbe chiedere informazioni relative al bilancio oppure relative alle entrate/contributi nel caso di Onlus o Fondazioni che non sono tenute alla redazione del bilancio; Pagina 19 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID l’intermediario dovrebbe limitare i prodotti oggetto della prestazione del servizio di consulenza ovvero del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento in ragione della diversa tipologia di ente come ad esempio nel caso si trovassero ad operare con soggetti quali gli enti pubblici territoriali20. In detto caso le limitazioni troverebbero il proprio fondamento nel quadro giuridico di riferimento (si veda ad esempio la problematica relativa ai Derivati OTC); nel caso di gestione di portafogli o consulenza prestata a favore di un fondo pensione negoziale (siano essi costituiti21 come soggetti giuridici di natura associativa ovvero dotati di personalità giuridica), l’intermediario, nel rilevare la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, dovrebbe tenere conto di quanto stabilito nello statuto e nel documento sulla politica di investimento. 2.5 Accorgimenti per la ‘migrazione’ del profilo dei clienti connessa ai cambiamenti di processi e procedure Gli intermediari, ogni qualvolta decidono di apportare modifiche alle modalità di rappresentazione e/o alle domande del questionario e/o alle regole di profilatura e/o di verifica di adeguatezza, effettuano una valutazione di rilevanza interna al fine di: definire le modalità più opportune per la gestione delle profilature già effettuate dagli intermediari o acquisite da terzi (in caso di processo di fusione, incorporazione, acquisizione da cessione di ramo d’azienda ecc…) e/o; valutare gli impatti sul sistema di valutazione di adeguatezza, inteso come processo di raccolta delle informazioni sul cliente nonché successiva valutazione dell’adeguatezza di un determinato strumento finanziario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in base alla tipologia ed alla maggiore o minore rilevanza delle modifiche apportate al questionario e/o alle regole di profilatura e/o di verifica di adeguatezza, le soluzioni operative potrebbero essere le seguenti: porre in essere iniziative tese ad informare la clientela – eventualmente anche con modalità di comunicazione “massiva” – circa il nuovo questionario e l’eventuale necessità di raccogliere le informazioni 20 In tale contesto, gli enti pubblici nazionali e regionali di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 novembre 2011 , n. 236 , diversi da quelli esplicitamente indicati nel Decreto medesimo, devono intendersi quelli presenti nell' "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)" pubblicato e periodicamente aggiornato dall'Istat. 21 Ai sensi dell’art. 4, comma, 1 del d.lgs. n. 252/2005. Pagina 20 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID aggiuntive. L’indicazione di un termine di scadenza sarebbe da mettere in relazione alla maggiore o minore rilevanza delle modifiche intervenute; analoghe misure andrebbero poste in essere nei confronti degli addetti commerciali, anche tramite gli specifici applicativi in uso (c.d. front-end); in caso di modifiche dell’adeguatezza: alle regole di profilatura e/o di verifica processare automaticamente le informazioni già rilasciate dalla clientela secondo le nuove regole con l’obiettivo di determinare il nuovo profilo finanziario (oggetto di comunicazione alla clientela)/i controlli di adeguatezza e/o; prevedere forme di raccordo in relazione alle risultanze del questionario o ai relativi controlli di adeguatezza (esempio modifica al numero e alla distribuzione dei profili finanziari); in caso di modifiche alle domande del questionario: in caso di modifiche di maggiore rilevanza, gli intermediari comunicano alla clientela (secondo tempistiche e modalità previste nell’ambito della regolamentazione interna) la necessità di aggiornare le informazioni fornite nell’ambito del questionario e il termine temporale massimo oltre il quale saranno poste limitazioni al servizio di consulenza e di gestione di portafogli rispetto alle nuove operazioni qualora il cliente non provveda ad effettuare l’attività di aggiornamento; in caso di modifiche di minor rilevanza, gli intermediari acquisiscono le risposte da parte della clientela al primo contatto utile o in occasione dell'aggiornamento del profilo (nel caso sia prevista la scadenza). Per garantire continuità operativa, gli intermediari adottano un approccio cautelativo e coerente con le informazioni a suo tempo fornite dal cliente. Ad esempio, nel caso venga aggiunto un nuovo prodotto nella sezione del questionario finalizzata alla raccolta delle informazioni su conoscenza ed esperienza, il livello attribuito al cliente prima dell’aggiornamento deve essere il più prudente tra quelli previsti come opzioni di risposta; in caso di modifiche meramente formali, quali ad esempio variazioni di wording volte a garantire un maggior livello di comprensibilità delle domande poste, gli intermediari non sono tenuti a richiedere ai clienti l’aggiornamento delle risposte fornite. Laddove per effetto delle modifiche al questionario gli strumenti finanziari ovvero il portafoglio dei clienti dovessero risultare inadeguati: Pagina 21 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID nel caso di gestione di portafogli, in ossequio al mandato ricevuto, gli intermediari contatteranno il cliente per proporre una modifica del mandato gestorio; ove il contratto per il servizio di consulenza preveda l’obbligo di monitoraggio periodico degli investimenti raccomandati, gli intermediari contatteranno il cliente per segnalare la sopravvenuta inadeguatezza. 3. Aspetti della valutazione di adeguatezza22 3.1 Utilizzo delle informazioni relative ai clienti Gli intermediari esplicitano nella regolamentazione interna i principali criteri di scelta seguiti per l’utilizzo e la valorizzazione dei dati e delle informazioni raccolte o disponibili ai fini della valutazione di adeguatezza. Le informazioni relative ai clienti, raccolte tramite il questionario o disponibili presso i sistemi interni degli intermediari conformemente alla propria regolamentazione interna (cfr. par. 2.2), dovrebbero essere utilizzate nella procedura di adeguatezza al fine di consentire all'intermediario una valutazione dell'investimento alla luce del livello di conoscenza ed esperienza, della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente. Tale utilizzo può differire non solo in funzione del modello organizzativo e procedurale adottato da ciascun intermediario, ma anche della tipologia di informazione. Infatti, mentre alcune informazioni (es. propensione al rischio dichiarata dal cliente) sono decisive per orientare la profilatura, altre possono essere utilizzate per determinare taluni elementi necessari all'effettuazione della verifica di adeguatezza (es. le componenti del patrimonio del cliente) o per definire in modo più approfondito determinate caratteristiche del cliente (es. l'età o le specifiche finalità del singolo investimento). In via generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni (raccolte o disponibili) possono essere utilizzate: - per determinare direttamente i parametri che contribuiscono a definire il profilo del cliente (ad esempio, l'orizzonte temporale) o l’intero profilo di rischio; - per inibire al cliente l'accesso a determinati profili o prodotti; - per inibire al cliente la possibilità di selezionare specifiche risposte presenti nel questionario di profilatura; In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dagli Orientamenti generali nn. 8 e 3 e nei connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 57-60 e 25-28). 22 Pagina 22 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID - per raccogliere informazioni ulteriori in considerazione della tipologia di cliente, prodotto o servizio. Con specifico riferimento all’informazione circa l’età del cliente, a titolo esemplificativo e non esaustivo la stessa potrebbe essere utilizzata secondo le seguenti modalità alternative o complementari: per la rilevazione di specifiche finalità dell’investimento come, ad esempio, l’eventuale esigenza di conservazione del patrimonio da destinare ai futuri eredi; come elemento utile da considerare nella definizione del profilo di rischio complessivo del cliente e degli obiettivi di investimento; come segnale per effettuare un controllo di coerenza tra il dato anagrafico e l’orizzonte temporale. 3.2 Caratteristiche dell’adeguatezza degli investimenti e modalità di valutazione I metodi di classificazione dei prodotti finanziari, relativamente alle caratteristiche pertinenti alla valutazione di adeguatezza, sono adeguatamente formalizzati dagli intermediari. Laddove tali caratteristiche dovessero essere fornite da società esterne o diverse dall’intermediario, devono essere parimenti formalizzati gli appositi accordi/livelli di servizio. Gli intermediari, nel definire la propria offerta commerciale, dovrebbero valutare in via preliminare le esigenze finanziarie della clientela al fine di individuare prodotti finanziari compatibili con le stesse. Al fine di proporre alla clientela prodotti adeguati gli intermediari, in funzione delle diverse esigenze nonché dei modelli di servizio adottati, utilizzano procedure di valutazione di adeguatezza basate su un approccio di “prodotto” oppure di “portafoglio”. La prima metodologia permette di valutare l’adeguatezza attraverso una verifica di coerenza, secondo criteri e regole oggettive tra le informazioni necessarie relative al profilo del cliente (come definite al paragrafo 2.1) e le caratteristiche del singolo prodotto. La seconda metodologia consente, invece, di valutare l’adeguatezza mediante una verifica di coerenza, basata su criteri e regole oggettive, tra le informazioni necessarie relative al profilo del cliente e le caratteristiche del portafoglio del cliente nel suo complesso. Entrambe le metodologie dovrebbero basarsi su di una valutazione separata ed autonoma delle diverse tipologie di rischio sottese al prodotto finanziario oggetto dell’operazione ed utilizzate dagli intermediari. La mappatura dei prodotti Pagina 23 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID finanziari dovrebbe, infatti, essere ispirata ai principi generali di multivariabilità e di non mitigabilità/mediabilità delle differenti componenti di rischio (ad esempio rischio di credito/emittente, rischio di mercato, rischio di liquidità), come anche indicato nella Comunicazione CONSOB 9019104 in tema di prodotti illiquidi e relative “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009. Gli intermediari nella prestazione del servizio di consulenza ovvero di gestione di portafogli dovrebbero adottare criteri in grado di assicurare un adeguato livello di diversificazione del rischio. A tal fine, particolare rilievo assume l’utilizzo di un approccio multivariato, sulla considerazione autonoma e separata dei principali rischi finanziari, tra cui quello di credito/emittente. È rimessa alla valutazione dei singoli intermediari la definizione degli ambiti, delle metriche e delle soluzioni operative da adottare al riguardo, tenendo eventualmente conto di elementi quali le caratteristiche dei prodotti (ad esempio la maggiore o minore complessità, i fattori di rischio rilevanti, la scadenza o la durata finanziaria) e la dimensione e composizione dei portafogli della clientela. In merito, invece, ai possibili costi associati al prodotto finanziario di volta in volta considerato, gli intermediari hanno il dovere di informare il cliente circa i costi e gli oneri connessi23. Per assolvere a detto obbligo, l’intermediario esplicita chiaramente i costi, anche quelli non immediatamente rilevabili o a manifestazione differita, avvalendosi di strumenti informativi quali schede prodotto appositamente create o set documentali già predisposti in base a precise disposizioni normative (documentazione d’offerta) al fine di rendere l’informativa facilmente percepibile dai clienti. Particolare attenzione dovrebbe essere posta in fase di mappatura dei prodotti a fronte di una significativa incidenza dei costi, diretti o indiretti, sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare il suo investimento, arrivando, quando necessario, a riflettersi nella pertinente valutazione di adeguatezza. Sulla rilevanza dei costi di struttura e le relative verifiche di adeguatezza, si veda in proposito la Comunicazione CONSOB 9019104 nonché il capitolo 2 ed il capitolo 5 delle relative Linee Guida in tema di prodotti finanziari illiquidi sopra richiamate. 3.3. Accorgimenti specifici per la valutazione di adeguatezza 3.3.1 Adeguata comprensione da parte del cliente Al fine di consentire al cliente una adeguata comprensione dei principali elementi della valutazione di adeguatezza si richiamano, in primo luogo, le indicazioni del par. 1 con riferimento alle informazioni sulla valutazione di adeguatezza e quelle del par. 2.3.2 relativamente al linguaggio e comprensibilità del questionario di profilatura. 23 Cfr. art. 33 Direttiva 2006/73/CE. Pagina 24 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID Gli intermediari dovrebbero promuovere iniziative volte ad elevare il livello di cultura finanziaria dei propri clienti, sensibilizzando il personale di relazione circa la necessità di supportare il cliente nella comprensione delle domande del questionario di profilatura e, più in generale, degli elementi che possono metterlo in condizione di fornire informazioni puntuali, corrette ed aggiornate. In quest’ottica, il personale di relazione può utilizzare il contenuto delle informazioni sulla valutazione di adeguatezza e, in particolare, gli elementi relativi al concetto di rischio e di relazione tra rischio e rendimento al fine di far comprendere al cliente la “fisiologia” tipica degli investimenti: a parità di costo dell’investimento e di relativo orizzonte temporale, infatti, ad una bassa rischiosità corrispondono rendimenti contenuti mentre ad una rischiosità elevata sono tendenzialmente associati rendimenti rilevanti. Di tali fattori, dell’incidenza dell’orizzonte temporale sul profilo di rischio/rendimento degli investimenti nonché della presenza dei costi connessi agli investimenti, gli intermediari tengono conto in sede di informativa precontrattuale al cliente e nell’ambito della mappatura dei prodotti. 3.3.2 Conflitti di interesse e valutazione di adeguatezza Il modello di valutazione di adeguatezza può contribuire a contenere gli effetti di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i clienti in conseguenza di conflitti di interesse purché vi sia una definizione oggettiva dei parametri e dei criteri alla base della valutazione stessa, al fine di evitare che le regole adottate comportino differenti classificazioni di prodotti aventi caratteristiche equivalenti, ovvero una diversa valorizzazione delle stesse informazioni raccolte in assenza di un razionale che giustifichi tale differente trattamento. Inoltre gli intermediari, nell’ambito delle misure di gestione dei conflitti di interesse disciplinate nell’ambito della propria politica di gestione degli stessi, dovrebbero porre particolare attenzione alle ipotesi di conflitto che possono influenzare la valutazione di adeguatezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, idonee misure organizzative per la gestione delle suddette ipotesi di conflitto possono consistere in: accorgimenti finalizzati a elevare il livello di cultura finanziaria della clientela per consentire l’adeguata comprensione degli aspetti caratterizzanti la profilatura (cfr. punto precedente); moduli formativi dedicati alla valutazione di adeguatezza affinché il personale di relazione possieda un adeguato livello di conoscenza e competenze anche con riferimento agli strumenti finanziari offerti dall’intermediario; adozione di misure atte a prevenire variazioni opportunistiche del profilo, volte esclusivamente a rendere adeguata un'operazione altrimenti non coerente con il profilo del cliente (cfr. successivo par. 3.4 “Controlli”); Pagina 25 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID nell’ambito del sistema incentivante dell’intermediario, specifiche misure volte: i) ad assicurare che non siano poste in essere campagne incentivanti incentrate su un singolo prodotto finanziario senza riguardo ai bisogni dell’investitore; ii) a definire obiettivi legati anche ad aspetti qualitativi, quali ad esempio, la conformità dei comportamenti alle regole interne, la soddisfazione dei clienti. 3.3.3 Holding period e prodotti illiquidi In relazione a tale aspetto si richiamano integralmente i contenuti delle “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi” del 5 agosto 2009. 3.4. Controlli Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire che gli strumenti utilizzati durante il processo di valutazione dell’adeguatezza siano adatti allo scopo e producano risultati soddisfacenti. A tal fine, gli intermediari: • adottano, applicano e mantengono procedure per la valutazione di adeguatezza che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella valutazione di adeguatezza; • assicurano che i soggetti coinvolti nel processo di valutazione adeguatezza acquisiscano conoscenza delle procedure utilizzate; • adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto delle disposizioni adottate; • adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini del processo di valutazione di adeguatezza, che assicurino la completezza, l’affidabilità e la tempestività di tali informazioni; • conservano registrazioni adeguate ed ordinate delle attività svolte. di In particolare, nell’implementare i controlli di conformità e di linea, gli intermediari devono, in base al modello operativo adottato, porre in essere presidi di controllo finalizzati a verificare la correttezza e l’efficacia delle metodologie organizzative e delle procedure adottate per lo svolgimento del servizio di consulenza e di gestione di portafoglio. A tal fine gli intermediari possono adottare strumenti informativi interni (tabulati, liste, report, indicatori sintetici, ecc..) finalizzati ad evidenziare eventuali situazioni di anomalia e/o a produrre analisi di tipo andamentale. Pagina 26 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID A titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili obiettivi perseguiti dai controlli posti in essere, potrebbero riguardare la verifica: delle posizioni dei clienti distinguibili tra profilati, non profilati e con profilo scaduto/non aggiornato; della frequenza e progressività delle riprofilature, anche al fine di rilevare eventuali riprofilature opportunistiche della clientela; della distribuzione della profilatura della clientela; dell’adeguatezza dei portafogli/prodotti rispetto ai diversi rischi posti sotto presidio a seconda del modello di valutazione di adeguatezza adottato dall’intermediario; della corretta applicazione dei processi di classificazione dei prodotti. Per garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze, l’intermediario dovrebbe pianificare ed erogare programmi di formazione dedicati al personale di contatto con la clientela. Per “personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza” si intende il personale di relazione con la clientela, nonché il personale interessato in fase di definizione (e manutenzione) dello stesso processo quali, ad esempio, le funzioni di marketing, di organizzazione e di compliance. Inoltre, in base al principio di proporzionalità e del modello organizzativo adottato, la funzione di controllo di conformità dell’intermediario controlla e valuta regolarmente ed in rispetto ad una propria pianificazione interna - le procedure adottate dall’intermediario per la valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento e le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario. E’ necessario che gli intermediari formalizzino nella regolamentazione interna le procedure di controllo del processo di valutazione di adeguatezza. 4. Tracciatura/Archiviazione adeguatezza24 delle valutazioni di Gli intermediari devono mantenere nel tempo informazioni in grado di consentire la ricostruzione ex post del motivo per cui è stato effettuato un investimento, ovvero: In questo paragrafo si tiene conto di quanto indicato dall’Orientamento generale n. 9 connessi Orientamenti di supporto (cfr. par. 61-63). 24 Pagina 27 di 29 e nei Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID gli esiti della valutazione della adeguatezza, riportando, in presenza di test di adeguatezza multipli/multivariati, l’esito di ciascuno di essi; le informazioni, utilizzate in fase di valutazione, relative alla profilatura del cliente; le informazioni, utilizzate in fase di valutazione, relative ai prodotti/servizi e/o ai portafogli di prodotti /servizi sottoposti a valutazioni di adeguatezza; l’origine dell’operazione (ad. es. proposta dell’intermediario/richiesta del cliente). Tutte le informazioni di cui sopra sono intese come riferite alla data della valutazione considerata. Gli intermediari devono altresì dotarsi di procedure/processi adeguati per: rendere le informazioni conservate facilmente accessibili alle persone interessate, in particolare alle funzioni interne di controllo ed alle autorità competenti; ricondurre la valutazione di adeguatezza alle pertinenti normative interne in quel momento vigenti; in particolare alle normative relative alle modalità di incrocio/confronto, utilizzate in fase di valutazione, tra le informazioni relative alla profilatura del cliente e le informazioni/classificazioni relative ai prodotti/servizi e/o ai portafogli di prodotti/servizi; ricostruire eventuali modifiche apportate dall’impresa alle informazioni di cui sopra, che abbiano avuto effetti diretti sulla valutazione, con riferimento particolare alle variazioni del profilo di rischio del cliente; essere in grado di rilevare errori procedurali relativi alla esecuzione del test di adeguatezza, nelle sue eventuali diverse componenti, con particolare riguardo al mis-selling; tenere tracciate le operazioni risultate inadeguate, le quali vengano poi eseguite sotto il regime dell’appropriatezza25. 5. Adeguamenti procedurali e contrattuali 25 Laddove ciò sia ovviamente possibile in base al modello di servizio del singolo intermediario. Pagina 28 di 29 Linee guida ABI per l’applicazione degli Orientamenti ESMA concernenti alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza prescritti dalla MiFID Nell’ambito delle norme e procedure interne adottate ai fini della normativa in tema di servizi di investimento, gli intermediari possono conformarsi agli Orientamenti adottando le soluzioni organizzative, procedurali e contrattuali indicate nelle presenti Linee Guida, anche avvalendosi di un piano degli interventi a tal fine necessari. Allegato n. 1: Orientamenti ESMA/2012/387 del 25 giugno 2012 Pagina 29 di 29 Orientamenti Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID 25 giugno 2012 | ESMA/2012/387 Data: 25 giugno 2012 ESMA/2012/387 Sommario I. Ambito di applicazione _________________________________________________ 3 II. Definizioni _________________________________________________________ 3 III. Scopo _____________________________________________________________ 4 IV. Conformità e obblighi di comunicazione _____________________________________ 4 V. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID __________ 5 V.I Informazioni ai clienti sulla valutazione dell’adeguatezza ______________________ 5 V.II Disposizioni necessarie per comprendere i clienti e gli investimenti _______________ 6 V.III Qualifiche del personale dell’impresa di investimento _________________________ 7 V.IV Portata delle informazioni da raccogliere sui clienti (proporzionalità) ______________ 7 V.V Affidabilità delle informazioni sui clienti __________________________________ 10 V.VI Aggiornamento delle informazioni sui clienti _______________________________ 11 V.VII Informazioni sui clienti per i soggetti giuridici o i gruppi _______________________ 12 V.VIII. Disposizioni necessarie per garantire l’adeguatezza di un investimento _____________ 13 V.IX Registrazioni ____________________________________________________ 14 ESMA • 103 rue de Grenelle • 75007 Parigi • Francia • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu I. Ambito di applicazione A chi? 1. I presenti orientamenti si applicano alle imprese di investimento [come definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della MiFID], compresi gli enti creditizi che prestano servizi di investimento, le società di gestione degli OICVM1 e le autorità competenti. Su cosa? 2. I presenti orientamenti si applicano in relazione alla prestazione dei seguenti servizi di investimento elencati nella sezione A dell’allegato I della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID): a) consulenza in materia di investimenti; b) gestione di portafogli. 3. Pur riguardando principalmente situazioni in cui i servizi sono prestati a clienti al dettaglio, i presenti orientamenti dovrebbero essere considerati applicabili, se pertinenti, anche quando i servizi sono forniti a clienti professionali (l’articolo 19, paragrafo 4, della MiFID non opera alcuna distinzione tra clienti al dettaglio e clienti professionali). A partire da quando? 4. I presenti orientamenti si applicano 60 giorni di calendario dopo la data relativa all’obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 11. II. Definizioni 5. Salvo diverse indicazioni, i termini impiegati nella direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari e nella direttiva di esecuzione hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. Direttiva di esecuzione Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di I presenti orientamenti si applicano alle società di gestione degli OICVM solo quando queste prestano servizi di investimento di gestione di portafogli individuali o di consulenza in materia di investimenti [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b) della direttiva OICVM]. 1 3 investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 6. Gli orientamenti non costituiscono obblighi assoluti. Per questo motivo viene spesso utilizzato il condizionale. Di contro, nel richiamare gli obblighi MiFID si ricorre ai termini “deve/devono” o “è tenuta/sono tenute”. III. Scopo 7. Lo scopo dei presenti orientamenti consiste nel chiarire l’applicazione di determinati aspetti legati ai requisiti di adeguatezza della MiFID, al fine di garantire un’applicazione comune, uniforme e coerente dell’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva, nonché degli articoli 35 e 37 della direttiva di esecuzione. 8. Con questi orientamenti l’ESMA mira a promuovere una maggiore convergenza nell’interpretazione e negli approcci di vigilanza dei requisiti di adeguatezza della MiFID, ponendo l’accento su diverse questioni importanti e rafforzando così il valore delle norme esistenti. Contribuendo a garantire che le imprese rispettano le norme, l’ESMA prevede un corrispondente rafforzamento della protezione dell’investitore. IV. Conformità e obblighi di comunicazione Status degli orientamenti 9. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento ESMA2. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari interessati compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti. 10. Le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti devono conformarsi ad essi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza, compresi gli orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. Obblighi di comunicazione 11. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all’ESMA la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni di eventuali non conformità. Le autorità competenti devono inviare le notifiche all’ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione delle traduzioni effettuate dall’ESMA, all’indirizzo “[email protected]”. In caso di mancata risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell’ESMA è disponibile un modello per le notifiche. 12. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti. 2 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione. 4 V. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID V.I Informazioni ai clienti sulla valutazione dell’adeguatezza Legislazione pertinente: articolo 19, paragrafi 1 e 3 della MiFID Orientamento generale 1 13. Le imprese di investimento dovrebbero informare i clienti, in modo semplice e chiaro, che lo scopo della valutazione dell’adeguatezza è quello di consentire all’impresa la possibilità di agire nel migliore interesse del cliente. Le imprese di investimento non dovrebbero creare in nessun caso ambiguità o confusione circa le loro responsabilità durante il processo. Orientamenti di supporto 14. Le informazioni sui servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli dovrebbero comprendere le informazioni sulla valutazione dell’adeguatezza. Per “valutazione dell’adeguatezza” dovrebbe intendersi l’intero processo di raccolta delle informazioni sul cliente nonché la successiva valutazione dell’adeguatezza di un determinato strumento finanziario per tale cliente. 15. Per chiarezza, si ricorda alle imprese che la valutazione dell’adeguatezza non si limita alle raccomandazioni relative all’acquisto di uno strumento finanziario. Ogni raccomandazione deve essere adeguata, a prescindere dal fatto che, ad esempio, si tratti di una raccomandazione relativa all’acquisto, al mantenimento o alla vendita3. Le informazioni sulla valutazione dell’adeguatezza dovrebbero aiutare i clienti a comprendere lo scopo della disciplina e incoraggiarli a fornire informazioni accurate e sufficienti in merito alle loro conoscenze, esperienze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Le imprese di investimento dovrebbero sottolineare al cliente l’importanza di raccogliere informazioni complete e accurate di modo che l’impresa possa raccomandare prodotti o servizi adatti. Spetta alle imprese decidere come informare i loro clienti circa la valutazione dell’adeguatezza; tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato. Tuttavia, il formato utilizzato dovrebbe consentire controlli a posteriori al fine di verificare se le informazioni sono state fornite. 16. Le imprese di investimento dovrebbero adottare alcune misure per garantire che il cliente comprenda il concetto di rischio di investimento nonché il rapporto tra il rischio e il rendimento degli investimenti. Per consentire al cliente di comprendere il rischio di investimento, le imprese dovrebbero valutare l’utilizzo di esempi indicativi e comprensibili dei livelli di perdita che potrebbero sorgere a seconda del livello di rischio assunto, oltre a valutare la risposta del cliente a tali scenari. Il cliente dovrebbe essere informato del fatto che lo scopo di tali esempi, e la sua risposta a essi, è quello di contribuire a determinare l’atteggiamento del cliente nei confronti del rischio (il profilo di rischio) e, di conseguenza, i tipi di strumenti finanziari (e i rischi connessi) adeguati. 17. La valutazione dell’adeguatezza rientra nella responsabilità dell’impresa di investimento. Le imprese dovrebbero evitare di affermare o dare l’impressione che sia il cliente a decidere l’adeguatezza Cfr. la sezione IV del documento CESR, Understanding the definition of advice under MiFID (Comprendere la definizione di consulenza ai sensi della MiFID), domande e risposte, 19 aprile 2010, CESR/10-293. 3 5 dell’investimento o a stabilire gli strumenti finanziari adeguati al suo profilo di rischio. Le imprese, ad esempio, dovrebbero evitare di indicare al cliente che un determinato strumento finanziario è stato da lui ritenuto adeguato o di chiedergli di confermare l’adeguatezza di uno strumento o di un servizio. V.II Disposizioni necessarie per comprendere i clienti e gli investimenti Legislazione pertinente: articolo 13, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 4, della MiFID nonché articolo 35, paragrafo 1 e articolo 37 della direttiva di esecuzione Orientamento generale 2 18. Le imprese di investimento devono avere politiche e procedure adeguate atte a consentire loro la possibilità di comprendere i dati essenziali sui loro clienti, nonché le caratteristiche degli strumenti finanziari disponibili per tali clienti4. Orientamenti di supporto 19. Le imprese di investimento devono istituire, applicare e mantenere tutte le politiche e le procedure necessarie (compresi gli strumenti adeguati) per poter comprendere tali dati e caratteristiche essenziali5. 20. Le imprese devono applicare politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una valutazione dell’adeguatezza per ciascun cliente. Le imprese, ad esempio, possono utilizzare questionari compilati dai loro clienti o durante discussioni con loro. 21. Le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell’adeguatezza comprendono vari elementi che possono influire, ad esempio, sulla situazione finanziaria del cliente o sugli obiettivi di investimento. 22. Relativamente al cliente, esempi di tali elementi sono costituiti da: a) lo stato civile (in particolare la capacità giuridica del cliente di impegnare beni che possono appartenere anche al proprio partner); b) lo stato di famiglia (le variazioni dello stato di famiglia di un cliente possono influire sulla sua situazione finanziaria, ad esempio la nascita di un figlio o la presenza di un figlio in età universitaria); c) la situazione lavorativa (il fatto che un cliente perda il lavoro o sia prossimo al pensionamento può influire sulla sua situazione finanziaria o sui suoi obiettivi di investimento); d) il fabbisogno di liquidità in alcuni investimenti pertinenti. 4 Le documentazione riguardante la valutazione dell’adeguatezza dovrebbe altresì essere conservata, come illustrato nell’orientamento 9. 5 Articolo 13, paragrafo 2, della MiFID. 6 23. In particolare, l’età del cliente costituisce solitamente un’informazione importante di cui le imprese dovrebbero tenere conto al fine di valutare l’adeguatezza di un investimento. Nel determinare quali sono le informazioni necessarie, le imprese dovrebbero tenere conto dell’impatto che eventuali modifiche a tali informazioni potrebbero determinare per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza. 24. Le imprese di investimento dovrebbero inoltre conoscere i prodotti che offrono. Questo significa che dovrebbero attuare politiche e procedure volte a garantire la raccomandazione di investimenti, o l’esecuzione di tali investimenti per conto dei clienti, solo se l’impresa comprende le caratteristiche del prodotto o dello strumento finanziario in questione. V.III Qualifiche del personale dell’impresa di investimento Legislazione pertinente: articolo 5, paragrafo 1, lettera d) della direttiva di esecuzione Orientamento generale 3 25. Le imprese di investimento sono tenute a garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze6. Orientamenti di supporto 26. Il personale deve comprendere il suo ruolo nel processo di valutazione dell’adeguatezza e possedere le qualifiche, le conoscenze e le competenze necessarie, compresa una sufficiente conoscenza delle norme e delle procedure pertinenti per l’esercizio delle responsabilità attribuitegli. 27. Il personale deve possedere le qualifiche necessarie per valutare le esigenze e le caratteristiche del cliente. Esso, inoltre, è tenuto a possedere le competenze necessarie in materia di mercati finanziari al fine di comprendere gli strumenti finanziari da raccomandare (o acquistare per conto del cliente) e determinare l’adeguatezza delle caratteristiche dello strumento alle esigenze e alle caratteristiche del cliente. 28. L’ESMA constata che alcuni Stati membri richiedono la certificazione del personale che fornisce consulenza in materia di investimenti e/o gestione di portafogli, o sistemi equivalenti, allo scopo di garantire un livello adeguato di conoscenze e competenze del personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza. V.IV Portata delle informazioni da raccogliere sui clienti (proporzionalità) Legislazione pertinente: articolo 19, paragrafo 4, della MiFID e articoli 35 e 37 della direttiva di esecuzione Orientamento generale 4 6 L’articolo 5, paragrafo 1, lettera d) della direttiva di esecuzione MiFID richiede a tutte le imprese di investimento di impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite. 7 29. Le imprese di investimento dovrebbero determinare la portata delle informazioni da raccogliere sui clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli prestati. Orientamenti di supporto 30. Prima di prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, le imprese di investimento devono sempre raccogliere le “informazioni necessarie” sulle conoscenze e le esperienze del cliente, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento. 31. La portata delle informazioni raccolte può subire variazioni. Nel determinare quali informazioni sono “necessarie” e pertinenti, le imprese di investimento dovrebbero valutare, in relazione alle conoscenze e alle esperienze del cliente, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento: a) il tipo di strumento finanziario o di operazione che l’impresa può raccomandare o acquistare (compresi la complessità e il livello di rischio); b) la natura e la portata del servizio che l’impresa può fornire; c) la natura, le esigenze e le caratteristiche del cliente. 32. Mentre la portata delle informazioni da raccogliere può variare, le norme per garantire che la raccomandazione o l’investimento effettuato per conto del cliente siano adatti al cliente rimangono sempre le stesse. Il principio di proporzionalità previsto dalla MiFID consente alle imprese di raccogliere una quantità di informazioni proporzionata ai prodotti e ai servizi offerti o per i quali il cliente richiede servizi specifici di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli. Esso non consente alla imprese di ridurre il livello di protezione dovuto ai clienti. 33. Nel fornire accesso a strumenti finanziari complessi7 o rischiosi8, ad esempio, le imprese di investimento dovrebbero valutare attentamente la necessità di raccogliere informazioni più approfondite sul cliente rispetto alle informazioni che raccoglierebbero in caso di strumenti meno complessi o rischiosi. In tal modo, le imprese possono valutare la capacità del cliente di comprendere e sostenere finanziariamente i rischi connessi a tali strumenti9. 34. Per gli strumenti finanziari illiquidi10, le “informazioni necessarie” da raccogliere comprendono ovviamente informazioni sul periodo di tempo in cui il cliente è disposto a conservare l’investimento. Poiché le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente devono sempre essere raccolte, la loro portata può dipendere dal tipo di strumenti finanziari da raccomandare o acquistare. Per strumenti finanziari illiquidi o rischiosi, ad esempio, le “informazioni necessarie” da raccogliere possono includere, come necessari, tutti gli elementi indicati di seguito per garantire che Come definiti nella MiFID. Spetta a ciascuna impresa di investimento definire a priori il livello di rischio degli strumenti finanziari inclusi nella sua offerta agli investitori, tenendo conto, se del caso, di eventuali orientamenti emanati dalle autorità competenti che vigilano sull’impresa. 9 In ogni caso, per garantire che i clienti comprendano il rischio di investimento e le perdite potenziali che possono sostenere, l’impresa dovrebbe, per quanto possibile, presentare tali rischi in modo chiaro e comprensibile, eventualmente utilizzando esempi illustrativi della portata delle perdite nel caso di un investimento non redditizio. La capacità del cliente di accettare le perdite può essere sostenuta dalla valutazione della capacità di assorbimento delle perdite del cliente. Cfr. anche il paragrafo 16. 10 Spetta a ciascuna impresa di investimento definire a priori quali strumenti finanziari inclusi nella sua offerta agli investitori considera illiquidi, tenendo conto, se del caso, di eventuali orientamenti emanati dalle autorità competenti che vigilano sull’impresa. 7 8 8 la situazione finanziaria del cliente gli consenta di investire, direttamente o per suo conto, in tali strumenti: a) il reddito fisso e il reddito totale del cliente, se tale reddito è percepito su base permanente o temporanea, e la fonte di tale reddito (ad esempio, reddito da lavoro, reddito di pensione, reddito da investimenti, rendite da locazione, ecc.); b) i beni del cliente, comprese le attività liquide, gli investimenti e i beni immobili, che comprendono gli eventuali investimenti finanziari, beni personali e investimenti immobiliari, fondi pensioni e depositi in contante posseduti dal cliente. Laddove opportuno, l’impresa dovrebbe anche raccogliere informazioni sulle condizioni, i termini, l’accesso, i prestiti, le garanzie e altre restrizioni, se del caso, agli eventuali beni summenzionati; c) gli impegni finanziari regolari del cliente, che possono comprendere gli impegni finanziari che il cliente ha assunto o intende assumere (i suoi debiti, l’importo totale del debito e altri impegni periodici, ecc.). 35. Nel determinare le informazioni da raccogliere, le imprese di investimento dovrebbero tenere conto anche della natura del servizio da prestare. In pratica, questo significa che: a) in caso di servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti al fine di valutare la capacità del cliente di comprendere i rischi e la natura di ogni strumento finanziario che l’impresa intende raccomandare al cliente; b) nell’ipotesi di servizi di gestione di portafogli, poiché le decisioni in materia di investimenti sono adottate dall’impresa per conto del cliente, il livello di conoscenza ed esperienza del cliente per quanto riguarda tutti gli strumenti finanziari che possono comporre il portafoglio può essere meno dettagliato del livello che il cliente dovrebbe avere in caso di servizi di consulenza in materia di investimenti. Tuttavia, anche in tali situazioni, il cliente dovrebbe almeno comprendere i rischi complessivi del portafoglio e possedere una comprensione generale dei rischi connessi a ogni tipo di strumento finanziario che può essere incluso nel portafoglio. Le imprese dovrebbero acquisire una comprensione e una conoscenza molto chiara del profilo di investimento del cliente. 36. Analogamente, anche la portata del servizio richiesto dal cliente può influire sul livello di dettaglio delle informazioni raccolte sul cliente. Per esempio, le imprese dovrebbero raccogliere maggiori informazioni sui clienti che richiedono una consulenza in materia di investimenti riguardante l’intero portafoglio finanziario rispetto ai clienti che richiedono una consulenza specifica su come investire un determinato importo che costituisce una quota relativamente ristretta dell’intero portafoglio. 37. Nel determinare le informazioni da raccogliere, l’impresa di investimento dovrebbe inoltre tenere conto della natura del cliente. Solitamente, ad esempio, sarà necessario raccogliere informazioni più approfondite per i clienti più anziani e potenzialmente vulnerabili che richiedono una consulenza in materia di investimenti per la prima volta. Inoltre, se l’impresa presta servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli a un cliente professionale (che è stato correttamente classificato come tale), generalmente questa ha il diritto di presumere che il cliente 9 abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario e, pertanto, non è tenuta a reperire informazioni su tali punti. 38. Allo stesso modo, se il servizio consiste nella consulenza in materia di investimenti o nella gestione di portafogli a un “cliente di per sé professionale”11, l’impresa ha il diritto di presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sostenere qualsiasi rischio di investimento connesso, compatibilmente con gli obiettivi di investimento di tale cliente e, pertanto, non è generalmente tenuta a reperire informazioni sulla situazione finanziaria del cliente. Tuttavia, tali informazioni dovrebbero essere ottenute laddove siano richieste dagli obiettivi di investimento del cliente. Se, ad esempio, il cliente cerca di coprire un rischio, l’impresa dovrà ottenere informazioni dettagliate su tale rischio al fine di poter proporre un efficace strumento di copertura. 39. Le informazioni da raccogliere dipendono altresì dalle esigenze e dalle caratteristiche del cliente. È probabile, ad esempio, che l’impresa necessiti di informazioni più dettagliate sulla situazione finanziaria del cliente se gli obiettivi di investimento di tale cliente sono multipli e/o a lungo termine, rispetto a clienti che richiedono un investimento sicuro a breve termine. 40. Qualora non ottenga informazioni sufficienti12 per prestare servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli adatti al cliente, l’impresa di investimento non deve prestare tale servizio al cliente13. V.V Affidabilità delle informazioni sui clienti Legislazione pertinente: articolo 19, paragrafo 4, della MiFID e articoli 35 e 37 della direttiva di esecuzione Orientamento generale 5 41. Le imprese di investimento dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti sono affidabili. In particolare, le imprese dovrebbero: a) non fare indebitamente affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenze, esperienze e situazione finanziaria; b) garantire che siano opportunamente studiati tutti gli strumenti impiegati nel processo di valutazione dell’adeguatezza (ad esempio domande non formulate in modo da condurre il cliente verso un tipo di investimento specifico); e c) adottare misure per garantire la coerenza delle informazioni sui clienti. Orientamenti di supporto 42. I clienti sono tenuti a fornire informazioni corrette, aggiornate e complete necessarie per la valutazione dell’adeguatezza. Tuttavia, le imprese di investimento devono adottare misure ragionevoli per verificare l’affidabilità delle informazioni raccolte sui clienti. È compito delle Come definito nell’allegato II, parte I, della MiFID (“Categorie di clienti professionali”). Per “informazioni sufficienti” si intendono le informazioni che le imprese devono raccogliere per conformarsi ai requisiti di adeguatezza di cui alla MiFID. 13 Cfr. l’articolo 35, paragrafo 5, della direttiva di esecuzione. 11 12 10 imprese garantire di avere a disposizione le informazioni adeguate per effettuare la valutazione dell’adeguatezza. Esse, ad esempio, dovrebbero valutare l’eventuale presenza di evidenti inesattezze nelle informazioni fornite dai propri clienti, nonché garantire che le domande poste a questi ultimi possano essere comprese correttamente e che qualsiasi altro metodo utilizzato per raccogliere le informazioni sia studiato in modo tale da ottenere le informazioni richieste per la valutazione dell'adeguatezza. 43. L’autovalutazione dovrebbe essere controbilanciata da criteri oggettivi, ad esempio: a) invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere sufficiente esperienza per investire in alcuni strumenti, l’impresa potrebbe chiedergli quali tipi di strumenti conosce; b) invece di chiedere a un cliente se ritiene di avere fondi sufficienti per effettuare investimenti, l’impresa potrebbe richiedere dati oggettivi sulla situazione finanziaria del cliente; c) invece di chiedere a un cliente se si sente in grado di sostenere i rischi, l’impresa potrebbe chiedere quale livello di perdita il cliente è disposto ad accettare in un determinato periodo di tempo, sia su investimenti individuali, sia sull’intero portafoglio. 44. Se le imprese di investimento impiegano strumenti da usare da parte dei clienti nell’ambito del processo di valutazione dell’adeguatezza (come questionari online o software per la definizione del profilo del rischio), esse dovrebbero garantire che vi sono sistemi e controlli adeguati per garantire che tali strumenti sono adatti allo scopo e producono risultati soddisfacenti. Il software per la definizione del profilo di rischio, ad esempio, potrebbe includere alcuni controlli di coerenza delle risposte fornite dai clienti per evidenziare le contraddizioni tra varie informazioni raccolte. 45. Le imprese, inoltre, dovrebbero adottare misure ragionevoli per attenuare i rischi potenziali connessi all’uso di tali strumenti. Rischi potenziali potrebbero sorgere, ad esempio, quando i clienti (dietro loro iniziativa o se incoraggiati dal personale di contatto con il pubblico) modificano le loro risposte per accedere a strumenti finanziari che potrebbero non essere adatti a loro. 46. Al fine di garantire la coerenza delle informazioni sui clienti, le imprese di investimento dovrebbero valutare le informazioni raccolte nel loro complesso. Le imprese dovrebbero prestare attenzione a possibili contraddizioni rilevanti presenti tra le varie informazioni raccolte e contattare il cliente con l’intento di risolvere eventuali incoerenze o inesattezze materiali. Esempi di tali contraddizioni sono i clienti con scarse conoscenze ed esperienze e un atteggiamento aggressivo nei confronti del rischio o con un profilo di rischio prudente e obiettivi di investimento ambiziosi. V.VI Aggiornamento delle informazioni sui clienti Legislazione pertinente: articolo 37, paragrafo 3, della direttiva di esecuzione Orientamento generale 6 47. Se l’impresa di investimento ha un rapporto continuativo con il cliente, dovrebbe adottare procedure adeguate al fine di conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente. Orientamenti di supporto 11 48. Se presta consulenza in materia di investimenti su base continuativa o un servizio continuo di gestione di portafogli, l’impresa di investimento deve conservare informazioni aggiornate e adeguate sul cliente per poter effettuare la necessaria valutazione dell’adeguatezza. Pertanto, le imprese dovranno adottare procedure che definiscono: a) quali informazioni raccolte dovrebbero essere soggette ad aggiornamento e con quale frequenza; b) le modalità dell’aggiornamento e le misure che l’impresa dovrebbe adottare quando si ricevono informazioni aggiuntive o aggiornate o quando il cliente non fornisce le informazioni richieste. 49. La frequenza può variare, ad esempio, a seconda dei profili di rischio dei clienti: sulla base delle informazioni raccolte sul cliente nell’ambito dei requisiti di adeguatezza, l’impresa determina spesso il profilo di rischio di investimento del cliente, ossia quale tipo di servizi di investimento o di strumenti finanziari può essere generalmente adatto al cliente, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue esperienze, della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi di investimento. Un profilo di rischio più elevato può richiedere un aggiornamento più frequente rispetto a un profilo di rischio più basso. Alcuni eventi, inoltre, possono portare a un processo di aggiornamento come succede, ad esempio, nel caso di clienti che raggiungono l’età pensionabile. 50. L’aggiornamento, ad esempio, potrebbe essere effettuato durante incontri periodici con i clienti o inviando loro un apposito questionario. Le misure pertinenti potrebbero comprendere la modifica del profilo del cliente sulla base delle informazioni aggiornate raccolte. V.VII Informazioni sui clienti nel caso di persone giuridiche o gruppi Legislazione pertinente: articolo 4, paragrafi 1 e 10, e articolo 19, paragrafo 4, della MiFID Orientamento generale 7 51. Se il cliente è una persona giuridica o un gruppo di due o più persone fisiche oppure se una o più persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica, per individuare chi deve essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza, l’impresa di investimento dovrebbe innanzitutto basarsi sul quadro giuridico applicabile. 52. Se il quadro giuridico non fornisce indicazioni sufficienti a tal fine e, in particolare, se non è stato nominato un rappresentante unico (come può essere il caso di coniugi), l’impresa di investimento, sulla base di una procedura predefinita, dovrebbe concordare con le persone interessate (i rappresentanti del soggetto giuridico, le persone appartenenti al gruppo o le persone fisiche rappresentate) chi dovrebbe essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza e le modalità pratiche di tale valutazione, compreso il soggetto da cui raccogliere le informazioni su conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L’impresa di investimento dovrebbe conservare evidenza di tale accordo. Orientamento di supporto 53. L’allegato II della MiFID afferma che la valutazione “della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze” richiesta ai soggetti di piccole dimensioni che chiedono di essere classificati come 12 clienti professionali dovrebbe essere effettuata sulla “persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto”. Analogamente, tale approccio dovrebbe applicarsi ai fini della valutazione dell’adeguatezza nei casi in cui una persona fisica sia rappresentata da un’altra persona fisica e occorra prendere in considerazione un soggetto di piccole dimensioni per la valutazione dell’adeguatezza. In queste circostanze, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento dovrebbero essere quelli del cliente sottostante (la persona fisica rappresentata da un soggetto di piccole dimensioni), mentre l’esperienza e le conoscenze dovrebbero essere quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare le operazioni per conto del soggetto. 54. Le imprese dovrebbero definire una procedura per determinare chi dovrebbe essere soggetto alla valutazione dell’adeguatezza nel caso di persone giuridiche o di un gruppo di due o più persone fisiche o quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica. La procedura dell’impresa dovrebbe prevedere che gli interessi di tutte le persone coinvolte e le loro esigenze di protezione siano prese in considerazione. 55. Se non vi è alcun accordo e le situazioni finanziarie delle persone appartenenti al gruppo differiscono tra loro, l’impresa dovrebbe prendere in considerazione il soggetto più pertinente al riguardo (ovvero la persona con la situazione finanziaria più debole). Lo stesso dovrebbe avvenire nella valutazione dei loro obiettivi di investimento (ovvero la persona con gli obiettivi di investimento più prudenziali) o delle loro esperienze e conoscenze (vale a dire la persona autorizzata a effettuare operazioni con le minori esperienze e conoscenze). 56. Nel caso in cui due o più persone siano autorizzate a effettuare operazioni congiuntamente per conto del gruppo (come può avvenire nell’ipotesi di conti congiunti), il profilo del cliente come definito dall’impresa dovrebbe rispecchiare la capacità delle diverse persone interessate di adottare decisioni in materia di investimenti, nonché il potenziale impatto di tali decisioni sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimenti individuali. V.VIII. Disposizioni necessarie per garantire l’adeguatezza di un investimento Legislazione pertinente: articolo 13, paragrafo 2, della MiFID e articolo 5 della direttiva di esecuzione Orientamento generale 8 57. Al fine di proporre ai clienti gli investimenti adeguati, le imprese di investimento dovrebbero stabilire politiche interne e procedure allo scopo di garantire la costante considerazione di: a) tutte le informazioni disponibili sul cliente che possono essere pertinenti per la valutazione dell’adeguatezza di un investimento, compreso il portafoglio di investimenti attuale del cliente (e la ripartizione delle attività all’interno del portafoglio); b) tutte le caratteristiche materiali degli investimenti presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza, compresi tutti i rischi pertinenti ed eventuali costi diretti o indiretti per il cliente14. 14 Cfr. l’articolo 33 della direttiva di esecuzione riguardante l’0bbligo di informare i clienti in merito ai costi. 13 Orientamenti di supporto 58. Le imprese di investimento che impiegano strumenti durante il processo di valutazione dell’adeguatezza (come portafogli modello, software per l’asset allocation o uno strumento di profilatura per potenziali investitori), dovrebbero avere sistemi e controlli adeguati per garantire che tali strumenti siano adatti allo scopo e producano risultati soddisfacenti. 59. A tal riguardo, gli strumenti dovrebbero essere studiati in modo da tenere conto di tutte le caratteristiche specifiche pertinenti di ciascun cliente o di ciascuno strumento finanziario. Ad esempio, gli strumenti che classificano i clienti o gli strumenti finanziari in categorie generali non sarebbero adeguati allo scopo. 60. L’impresa dovrebbe definire politiche interne e procedure che, tra l’altro, le consentano di garantire che: a) i servizi di consulenza e gestione di portafogli prestati al cliente tengano conto di un adeguato livello di diversificazione del rischio; b) il cliente abbia una comprensione adeguata del rapporto tra il rischio e il rendimento, ovvero della fisiologica bassa remunerazione degli investimenti privi di rischio, dell’incidenza dell’orizzonte temporale su tale rapporto e dell’impatto dei costi sui propri investimenti; c) la situazione finanziaria del cliente possa finanziare gli investimenti e il cliente possa sostenere eventuali perdite derivanti dagli investimenti; d) tutte le raccomandazioni personali o le operazioni effettuate nel corso della prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, in caso di prodotti illiquidi, tengano conto del periodo di tempo per cui il cliente è disposto a conservare l’investimento; e e) eventuali conflitti di interesse non influiscano negativamente sulla qualità della valutazione dell’adeguatezza. V.IX Conservazione della documentazione Legislazione pertinente: articolo 13, paragrafo 6, della MiFID nonché articol0 5, paragrafo 1, lettera f), e articolo 51 della direttiva di esecuzione Orientamento generale 9 61. Le imprese di investimento dovrebbero per lo meno: a) implementare procedure adeguate per l’acquisizione e conservazione della documentazione che risultino ordinate e trasparenti con riferimento alla valutazione di adeguatezza, comprese eventuali consulenze in materia di investimenti fornite e tutti gli investimenti (e disinvestimenti) effettuati; 14 b) garantire che le procedure in materia di acquisizione della documentazione siano studiate per consentire la rilevazione di errori riguardanti la valutazione dell’adeguatezza (quali, ad esempio, il mis-selling); c) garantire che la documentazione conservata sia accessibile alle persone interessate nell’impresa e alle autorità competenti; d) disporre di adeguati processi per l’attenuazione di eventuali lacune o limiti delle procedure in materia di conservazione della documentazione. Orientamenti di supporto 62. Le disposizioni in materia di conservazione della documentazione adottate dalle imprese di investimento devono essere elaborate in modo da consentire alle stesse la verifica ex-post del motivo per cui è stato effettuato un investimento. Tale caratteristica potrebbe risultare importante in caso di controversia tra un cliente e l’impresa. Inoltre è importante a fini di controllo: eventuali errori nella conservazione della documentazione potrebbero ostacolare, ad esempio, la valutazione di un’autorità competente della qualità di un processo di valutazione dell’adeguatezza di un’impresa, nonché indebolire la capacità delle informazioni gestionali di identificare rischi di mis-selling. 63. Di conseguenza, l’impresa di investimento è tenuta a mantenere tutte le informazioni pertinenti sulla valutazione dell’adeguatezza, come le informazioni sul cliente (incluse le modalità di impiego e interpretazione delle informazioni per definire il profilo di rischio del cliente) e le informazioni sugli strumenti finanziari raccomandati al cliente o acquistati per suo conto. Tali evidenze dovrebbero comprendere: a) eventuali modifiche apportate dall’impresa relativamente alla valutazione dell’adeguatezza, in particolare eventuali modifiche al profilo di rischio d’investimento del cliente; b) i tipi di strumenti finanziari adeguati a tale profilo e le ragioni alla base di tale valutazione, nonché eventuali modifiche e relative motivazioni. 15
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