NOVITA’ NORMATIVE IVA ANNO D’IMPOSTA 2009 Modello IVA base La modulistica Iva, relativa all’anno d’imposta 2009, accoglie un nuovo componente: il modello Iva base. Si tratta di una versione semplificata del modello ordinario che può essere utilizzata in alternativa a questo dai contribuenti obbligati ad allegare la dichiarazione annuale Iva a Unico. Il nuovo modello può essere utilizzato dai soggetti IVA, persone fisiche e non che nel corso dell’anno: • hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA (ad esempio, quelli previsti dall’art. 34 per gli agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio); • hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali é stato applicato il regime per le attività agricole connesse (art. 34-bis); • non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.); • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond; • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive. Non lo possono utilizzare : • i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta; • le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; • i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale; • le società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Il modello è costituito dai seguenti quadri: • una versione ridotta del quadro VA • il quadro VE che contiene solo le sezioni 2, 3 e 4 • il quadro VF adattato alle tipologie di contribuenti che lo possono utilizzare • una versione ridotta del quadro VJ • il quadro VH • il quadro VL 2 • il quadro VT Termini e modalità di presentazione per il modello Iva base sono gli stessi stabiliti per la dichiarazione annuale Iva 2010 in forma unificata. Restyling del modello Il modello Iva ordinario presenta numerose novità, con una generale riorganizzazione delle informazioni. Di seguito si segnalano le più rilevanti innovazioni. Quadro VA Il quadro VA è adesso costituito da 2 sezioni (anziché 4) e, rispetto al modello IVA/2009, non prevede i righi VA3, VA4 e VA7. In particolare, la ripartizione degli acquisti registrati nell’anno, già presente nel rigo VA3 del modello IVA/2009, é stato collocata nell’ambito del quadro VF, rigo VF24. Quadro VE Il rigo VE30 é composto da più campi che richiedono l’esposizione dettagliata delle operazioni che danno diritto a plafond, precedentemente evidenziate nella sezione 3 del quadro VA; Nel rigo VE36 é stato introdotto un campo specifico per l’esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (IVA per cassa); Quadro VF Contiene diverse informazioni precedentemente riportate nei quadri VA e VG dell’IVA/2009. Nel rigo VF23 viene richiesta l’esposizione dettagliata degli acquisti intracomunitari, delle importazioni e degli acquisti da San Marino. Nel rigo VF24 trova spazio la ripartizione degli acquisti registrati nell’anno in beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita ed altri acquisti.. La sezione 3 deve essere compilata dai soggetti destinatari dei regimi speciali IVA caratterizzati da specifiche modalità di determinazione dell’imposta detraibile ovvero dai soggetti che effettuano operazioni esenti. Nell’ambito del quadro VF (rigo VF30) il contribuente dovrà indicare il metodo adottato per la determinazione dell’IVA ammessa in detrazione. In presenza di regimi speciali che prevedono la detrazione in misura forfetaria (agriturismo, spettacoli viaggianti, attività agricole connesse, ecc.) viene richiesto unicamente di indicare nel rigo VF57 l’importo che risulta dall’applicazione della percentuale di forfetizzazione di competenza. 3 Riquadri specifici sono previsti per i soggetti che effettuano operazioni esenti o che applicano il regime speciale per l’agricoltura. Inoltre, sono stati istituiti i righi da VF53 a VF55, per la gestione delle operazioni esenti occasionali, delle cessioni occasionali di beni usati e delle operazioni agricole connesse effettuate in via occasionale che lo scorso anno erano rappresentate nell’ambito del quadro VA (sezione 2 e rigo VA7). Quadro VL - nella sezione 2 sono stati eliminati i righi VL1, VL2, VL4 e VL5 che costituivano un semplice riporto di importi già evidenziati in altri quadri. - nella sezione 3, sono stati invertiti i righi VL32 e VL33 modello IVA/2009 per evidenziare, analogamente a quanto avviene nella sezione 1 dello stesso quadro e nella parte finale della sezione 3, prima il debito e poi il credito annuale. Quadro VX Il rigo VX5 è stato diviso in 2 campi per consentire l’evidenziazione dell’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione nel modello F24. Nel rigo VX6 è stato inserito un campo per l’indicazione del codice fiscale della consolidante. Quadro VW Il quadro viene riservato all’ente o società controllante di un gruppo Iva. Trattandosi di un quadro speculare al quadro VL sono state apportate le stesse modifiche illustrate con riferimento al predetto quadro. IVA per cassa Il regime IVA ordinario prevede l'obbligo di emettere la fattura e calcolare l'imposta dovuta all'Erario, per le cessioni di beni mobili, al momento della loro consegna o spedizione e, per le cessioni di beni immobili, alla stipula dell'atto di vendita. Se il corrispettivo e l'IVA sono incassati molto tempo dopo l'emissione della fattura, i soggetti cedenti devono versare all'Erario un'imposta di cui in concreto non dispongono. Nelle prestazioni di servizi, l'obbligo di emettere la fattura scatta al momento del pagamento del corrispettivo, tuttavia frequentemente l'emissione della fattura è utilizzata come sollecito di pagamento e quindi, anche in questo caso, l'emissione della fattura prima dell'incasso del corrispettivo impone ai soggetti il versamento di somme di cui ancora non dispongono. 4 Al fine di salvaguardare l'equilibro finanziario dei soggetti IVA con limitato volume d'affari in presenza di operazioni IVA in cui non vi è l'immediato incasso del corrispettivo fatturato, l'art. 7 decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, introduce un nuovo regime opzionale dell’Iva a esigibilità differita (c.d. Iva per cassa). Il nuovo regime è utilizzabile solo da imprese e professionisti con volume d’affari non superiore a 200 mila euro annui. Il soggetto che si avvale di tale regime può rimandare il versamento dell’Iva alla data dell’effettiva riscossione del corrispettivo, fermo restando l’obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie e, quindi, facendo concorrere alla determinazione del volume d’affari l’imponibile in essa indicato. In sede di liquidazione periodica Il cedente o prestatore deve calcolare l’imposta addebitata per rivalsa solo al momento dell’incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Parallelamente, il cessionario o committente detrae l’imposta assolta sugli acquisti nel momento in cui paga l’importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall’emissione della fattura, anche in assenza di pagamento. Tale differimento è ammesso solo per le operazioni poste in essere nei confronti di altri soggetti IVA, per cui non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali. Il differimento non può essere esercitato in relazione alle operazioni soggette ai seguenti regimi speciali: o regime “monofase” (art. 74, primo comma, del D.P.R. 633/1972); o regime del margine per beni usati (art. 36 del D.L. n. 41/1995); o regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972). Inoltre l’applicazione dell’IVA differita è esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile1. Effetti su altre fattispecie ad esigibilità differita Le disposizioni di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/ 2008 non interferiscono con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità differita. In particolare, esse non si applicano alle operazioni per le quali l’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 dispone in via ordinaria – e senza limite annuale - il differimento dell’esigibilità al 1 Per tale motivo, non è possibile optare per il differimento dell’esigibilità dell’imposta per le cessioni intracomunitarie 5 momento del pagamento del corrispettivo: si tratta di cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti; delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al comma 4 dell’art. 4 e delle cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge 08.06.1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza. Entrata in vigore L’opzione per l’IVA di cassa di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008 può essere esercitata per le operazioni effettuate a partire dal 28.04.2009, ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26.03.2009. I contribuenti possono emettere le fatture con la dicitura "fattura con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2". Esigibilità “per cassa” e pagamenti frazionati Nel caso in cui, a fronte di un’unica fattura, vengano effettuati pagamenti frazionati, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono valide le disposizioni sull’esigibilità differita dell’Iva contenute nell’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972. Come chiarito con la risoluzione 5 marzo 2002, n. 75/E, nei casi di IVA ad esigibilità differita, il pagamento del corrispettivo determina l’esigibilità dell’imposta, con la conseguenza che, in ipotesi di pagamento anche parziale, l’esigibilità si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento stesso. A loro volta i cessionari/committenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta soltanto relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai cedenti/prestatori. Compensazione orizzontale Dal primo gennaio 2010 la compensazione orizzontale dei crediti IVA, mediante utilizzo in F24, deve sottostare a nuove e più stringenti condizioni, al fine di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione. Con la cosiddetta “manovra d’estate 2009” si è stabilito che la compensazione del credito annuale o trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata 6 solo a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso trimestrale da cui il credito emerge. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il visto di conformità è solamente obbligatorio per compensazioni orizzontali di Iva superiori a 15.000 euro annui, mentre non è previsto per richieste di rimborso superiori a 15.000 euro annui. Lo scopo del visto di conformità è di attestare, a seguito di opportuni controlli formali della documentazione e dei registri Iva, che il credito esposto in dichiarazione sussista. Per le società od enti, per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis C.c., in alternativa al visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione). Pertanto, per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore introduce una sorta di “doppio binario”, distinguendo tra crediti IVA eccedenti l’importo di 10.000 euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le “vecchie regole”. Il “tetto” di 10.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. Così, ad esempio, il contribuente che nel 2010 presenta: o la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2009 da cui emerge un credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro; o due modelli IVA TR (secondo e terzo trimestre) relativi all’anno 2010 con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20.000 e 30.000 euro; 7 disporrà di un plafond riferito al credito annuale pari a 80.000 euro, spendibile in F24 con codice tributo 6099 (anno di riferimento 2009), nonché di un plafond riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro spendibile rispettivamente con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2010). le nuove disposizioni si applicano al credito IVA annuale relativo all’anno 2009 (che emerge dalla dichiarazione mod. IVA 2010) ed ai crediti IVA trimestrali relativi all’anno 2010 (che emergono dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010). Ciò significa che il credito IVA annuale del 2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009), nonché i crediti trimestrali relativi all’anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), continuano ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell’anno 2010, senza scontare i vincoli della disposizione in esame. In particolare, il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà – per così dire – “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2009. Se il credito IVA da utilizzare in compensazione è superiore a €. 10.000 e tale importo è determinato con il concorso di crediti maturati in capo ad altri soggetti è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale (ovvero l’istanza trimestrale) anche se l’importo del credito emergente dalla singola dichiarazione e/o istanza sia inferiore a €. 10.000 Trasmissione telematica dei corrispettivi nella Grande distribuzione In base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge finanziaria 311/2004 ed a seguito dell’emanazione dell’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 12 marzo 2009, i soggetti dispensati dall’obbligo della fatturazione operanti nella grande distribuzione commerciale e di servizi, a partire dal primo giugno 2009 sono stati autorizzati a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni ed alle prestazioni di servizio effettuate, distintamente per ciascuna giornata e per ogni punto di vendita nonché distintamente per aliquota IVA e regime d’imposta applicato (imponibile, non imponibile, esente, regimi speciali, ecc.). Con la circolare n. 2/E del 25.01.2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dal provvedimento del 12.03.2009. Per avvalersi della possibilità di comunicare telematicamente i corrispettivi devono essere rispettati alcuni requisiti: la pluralità dei punti vendita, indipendentemente dalla verifica, all’interno di ciascun esercizio commerciale, dei metri quadri riservati all’attività di cessione di beni da quelli destinati all’attività di servizi, purché quell’esercizio commerciale abbia complessivamente le dimensioni previste dalla legge. 8 Quindi sono interessate le imprese operanti con medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e cioè che abbiano “più punti vendita” ubicati nel territorio dello Stato, di cui almeno uno avente: - una superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; - una superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Pertanto, non potranno avvalersi della suddetta facoltà sia le imprese che operano con un solo punto vendita, ancorché avente le dimensioni richieste dalla norma, sia le imprese che operano con più punti vendita di cui nessuno possiede le suddette dimensioni. Il documento di prassi precisa che, rispetto al passato, possono aderire alla facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, e quindi essere esonerati dall’emissione degli scontrini/ricevute fiscali, anche le aziende che effettuano prestazioni di servizi, a condizione che siano rispettati i requisiti dimensionali e la pluralità di punti vendita previsti dalla legge. Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie All’interno dei 53 articoli della Legge Comunitaria 2008 (L. 7.7.2009, n. 88, in Gazzetta Ufficiale 14.7.2009, n. 161), si segnalano le seguenti rilevanti novità: o recepimento della definizione comunitaria di “valore normale” e, contestualmente, un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell’ambito di utilizzo di tale criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale nelle ipotesi di cessioni gratuite e assegnazioni di beni d’impresa, in favore di un maggiore utilizzo del principio del costo di acquisto o del costo sostenuto. La Comunitaria amplia, invece, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rideterminare la base imponibile, con finalità anti-frode, nei casi in cui le relazioni tra le parti contraenti determinano una riduzione "abusiva" del debito d'imposta. In particolare, viene estesa la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di disconoscere il corrispettivo pattuito fra le parti di una cessione/prestazione con conseguente "ripresa" della base imponibile al valore normale, laddove ricorrano tassativi requisiti di ordine oggettivo e soggettivo; o modifiche alla disciplina Iva degli scambi intracomunitari (D.L. 331/93), soprattutto con riferimento agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali (art. 38, co. 5, lett. c), alle vendite 9 a distanza in entrata verso l’Italia (art. 40, co. 4) ed in uscita verso i Paesi Ue (art. 41, co. 1, lett. b); o risoluzione normativa dell’impasse scaturito dall’anticipato recepimento – nell’ambito dell’art. 7, co. 4, lett. f-quinquies), D.P.R. 633/1972 - delle disposizioni comunitarie concernenti la territorialità delle intermediazioni senza la preventiva formale abrogazione dell’art. 40, co. 8, D.L. 331/1993 in tema di intermediazioni relative ad operazioni su beni mobili effettuate tra soggetti passivi d’imposta in due Stati membri dell’Unione europea. 10
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