Autonomia vs. Subordinazione Avv. Aldo Bottini 28 febbraio 2014 venerdì 28 febbraio 14 Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» Autore Presentazione Titolo Presentazione Autonomia e Subordinazione Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente» 2 venerdì 28 febbraio 14 Non vi è alcuna «preferenza» da parte del legislatore per la fattispecie lavoro subordinato rispetto a quella del lavoro autonomo. Nè potrebbe mai esservi, stante il disposto dell’art. 4 Cost. che sancisce il principio di libertà di scelta delle condizioni del proprio lavoro (Prof. Satta). Autonomia e Subordinazione In giurisprudenza è, peraltro, pacifico che: «Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo» (Ex pluribus: Cass. 5 agosto 2010, n. 18271) peccato che.... art. 1 L. 92/2012: «(…) RILIEVO PRIORITARIO DEL LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO» c.d. CONTRATTO DOMINANTE 3 venerdì 28 febbraio 14 La volontà delle parti Autonomia e Subordinazione Dalla giurisprudenza degli anni ’60 e ’70 che ignorava completamente la volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto... ... si passa ad affermare (1985/3310) che ai fini della qualificazione non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti. Anzi il percorso interpretativo deve partire proprio da lì. 4 venerdì 28 febbraio 14 VOLONTA’ PARTI vs. NOMEN IURIS Autonomia e Subordinazione Regola dell’indisponibilità del tipo legale: Le parti non hanno facoltà di scegliere liberamente il tipo legale cui ascrivere il contratto posto in essere. = Alle parti è dato scegliere gli elementi strutturali delle reciproche obbligazioni, rimanendo riservato al giudice la valutazione circa la riconducibilità dell’assetto contrattuale voluto dalle parti al contratto tipico dalle stesse richiamate. 5 venerdì 28 febbraio 14 «Non si può affermare l’assoluta incompetenza delle parti – cioè l’assoluta irrilevanza della loro volontà – in ordine alla qualificazione. In realtà, questa è influenzata dalla volontà delle parti per il fatto stesso di essere qualificazione del contratto così come voluto (concordato) dalle parti. Se l’accordo delle parti regola in un modo piuttosto che in un altro questo o quell’aspetto del rapporto, se di fronte a determinate circostanze prevede certe conseguenze piuttosto che altre, tutto ciò non può non essere decisivo ai fini della qualificazione. È vero che le parti possono ingannarsi nel determinare il loro contratto, chiamando di vendita quello che, per la sostanza dell’operazione voluta, è in realtà un appalto: e in tal caso il giudice può disattendere la loro falsa qualificazione e sostituirla con quella più correttamente da lui individuata. Ma se le parti chiamano il loro contratto “vendita“ col deliberato proposito di regolare il rapporti secondo la disciplina di questo tipo, il giudice non può disattendere la loro qualificazione in pro di un’altra, da lui ritenuta più adeguata: sarebbe un’arbitraria invasione del territorio dell’autonomia privata». Autonomia e Subordinazione Roppo, Il contratto, in Trattato Dir. Priv., a cura di Iudica e Zatti, 2007, p. 430 6 venerdì 28 febbraio 14 «In nessun caso può essere sottratta al giudice la valutazione dei fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto... allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la qualificazione». Autonomia e Subordinazione (Corte Cost., sent. 31 marzo 1994, n.115) 7 venerdì 28 febbraio 14 Quindi... Autonomia e Subordinazione Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il nomen juris utilizzato dalle parti, il quale non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano dell’interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, la cui valutazione é necessaria anche per l’accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste. Pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente. (Cass. 1 marzo 2002, n. 3001) 8 venerdì 28 febbraio 14 LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL 2094 c.c.: Autonomia e Subordinazione L’assoggettamento ad eterodirezione va considerato come modo d’essere non dell’attività (comportamento di fatto), ma della prestazione lavorativa, cioè come carattere strutturale della relativa obbligazione contrattuale. Quindi, ciò che rileva è, da un lato, l’assunzione da parte del prestatore di lavoro di un «obbligo» di assoggettamento dell’attività lavorativa al potere direttivo del creditore, da altro lato e rispettivamente, che il datore di lavoro abbia il «diritto» di intervenire in qualsiasi momento sulle modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore. (Cass. 21 novembre 2000, n. 15001) 9 venerdì 28 febbraio 14 «L’assoggettamento del lavoratore al potere datoriale (direttivo, Autonomia e Subordinazione disciplinare e di controllo) non si esaurisce in una mera situazione di fatto, bensì è tale in quanto espressione di un diritto e di un obbligo nel senso che l'assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro costituisce l'adempimento di un obbligo e, simmetricamente, il correlativo potere del datore di lavoro si configura come esercizio di un diritto» Cass. 7 febbraio 2013, n. 2931 10 venerdì 28 febbraio 14 NOZIONE GIURIDICA DELLA SUBORDINAZIONE Autonomia e Subordinazione Eterodirezione assunzione dell’obbligo di = obbedienza L’assoggettamento ad eterodirezione come modo d’essere non dell’attività ma della prestazione lavorativa, cioè quale carattere strutturale dell’obbligazione assunta. La fattispecie lavoratore subordinato non dovrebbe essere ricollegata allo svolgimento di un’attività, bensì al completamento di un determinato atto giuridico: la conclusione del contratto di lavoro subordinato. PRESTAZIONE LAVORATIVA SUBORDINABILE 11 venerdì 28 febbraio 14 L’eterodirezione Autonomia e Subordinazione DIRETTIVE DETTAGLIATE - occorre che la prestazione del lavoratore sia regolata nel suo svolgimento da direttive stringenti (e non meramente generali e programmatiche) sui tempi e sui modi della prestazione, la cui osservanza è soggetta a continui controlli, dando luogo, in caso di riscontro negativo, all’esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500) DIRETTIVE PROGRAMMATICHE - Il potere direttivo del datore potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna con riferimento a quelle mansioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione (Cass. 8 maggio 2009, n. 10629) In dottrina: la sussistenza del potere direttivo non può essere valutata in termini assoluti ma in relazione alla prestazione concreta. 12 venerdì 28 febbraio 14 Le «istruzioni» come «potere di specificazione» Autonomia e Subordinazione Le «istruzioni», previste in molti contratti tipici, non hanno alcun rilievo qualificativo ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Esse rientrano nel generale potere di specificazione che è un potere unilaterale del creditore della prestazione e che si realizza attraverso una serie di ordini che contribuiscono a specificare il contenuto generico dell’obbligazione già assunta: obbligazione che il creditore aveva già diritto di ricevere in base al contratto. 13 venerdì 28 febbraio 14 I c.d. INDICI DELLA SUBORDINAZIONE I n d ici d es crittivi d ella figu ra (U N A VOLTA ) s o c i a l m e n t e t i p i c a d i l a v o r a t o re s u b o r d i n a t o Autonomia e Subordinazione Ai fini della qualificazione del rapporto devono pertanto considerarsi irrilevanti: - dipendenza economica (disciplina della subfornitura). - l’inserimento in azienda; - orario di lavoro; - rischio d’impresa; - modalità di erogazione del compenso; - l’esercizio di un potere di comando del lavoratore verso le strutture sottoposte. 14 venerdì 28 febbraio 14 E quindi gli altri “indici” sono definitivamente scomparsi? Autonomia e Subordinazione «Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come lavoro subordinato valore determinante deve assegnarsi alla subordinazione, cioé a quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d’opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, mentre altri elementi - quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di esso, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario - possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini della individuazione del lavoro subordinato e della distinzione rispetto a quello autonomo» (Cass., 27 febbraio 2007, n. 4500) 15 venerdì 28 febbraio 14 Processo logico di indagine Autonomia e Subordinazione SUSSUNZIONE - La qualificazione del rapporto in termini di subordinazione si realizza solo se la fattispecie concreta risulta in tutti suoi elementi perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta. APPROSSIMAZIONE - E’ sufficiente che la fattispecie concreta oltrepassi una certa soglia di avvicinamento alla fattispecie astratta, il che si verifica se nella prima sia riscontrabile la presenza non di tutti, ma di tanti significativi indici da rendere possibile un giudizio di prevalenza del tipo di lavoro subordinato sul contrapposto modello di lavoro autonomo. PRESUPPOSTO DELLA FATTISPECIE vs. EFFETTI TIPICI 16 venerdì 28 febbraio 14 Bigiavi, La piccola impresa, 1947 Autonomia e Subordinazione «Non esiste un concetto autonomo di lavoro autonomo distinto da quello di piccolo imprenditore: esiste un concetto autonomo di lavoro autonomo (contratto d’opera) distinto (oltre che dal lavoro subordinato) dal contratto d’appalto; e la differenza fra i due contratti (quando l’assuntore sia un professionista e l’attività svolta non sia intellettuale o artistica) risiede soltanto in questo: che nel contratto d’appalto l’assuntore è un imprenditore normale, mentre nel contratto d’opera (lavoro autonomo) è un piccolo imprenditore». 17 venerdì 28 febbraio 14 SUBORDINAZIONE art. 2094 c.c. Prestazione del proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Autonomia e Subordinazione art. 409, n. 3 c.p.c. Prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato art. 2222 c.c. Compimento di un’opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio nei confronti del committente AUTONOMIA 18 venerdì 28 febbraio 14 il dirigente l’impiegato L’operaio in fabbrica COLLABORAZIONI CONTINUATIVE E COORDINATE LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO Autonomia e Subordinazione Il sarto, l’avvocato ETERODIREZIONE vs. COORDINAMENTO vs. SPECIFICAZIONE venerdì 28 febbraio 14 Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003 Autore Presentazione Titolo Presentazione Autonomia Subordinazione Revisione del sistema di compensi delemanagement «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, (…), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409, numero 3), c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, (…)». 20 venerdì 28 febbraio 14 Elementi del contratto a progetto Autonomia e Subordinazione • uno o più progetti specifici • determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (art. 62: «descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire») • coordinamento con la organizzazione del committente («(…) anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione nell'obbligazione lavorativa» • indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa 21 venerdì 28 febbraio 14 Autore Presentazione Causa CONTRATTO A PROGETTO Causa CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO è la messa a disposizione dell’attività lavorativa finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo dedotto nel contratto = risultato finale del progetto Titolo Presentazione è la mera messa a disposizione dell’attività lavorativa mediante assoggettamento della stessa al potere direttivo del datore di lavoro 22 venerdì 28 febbraio 14 Art. 69 D.lgs. 276/2003 Autonomia e Subordinazione I rapporti di collaborazione continuata e coordinativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 61, co. 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità (…). 23 venerdì 28 febbraio 14 Art. 69-bis D.lgs. 276/2003 Autonomia e Subordinazione Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di Partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. LAVORO AUTONOMO CO. CO. CO. (senza progetto) LAVORO SUBORDINATO ....solo ai rapporti instaurati successivamente il 12 agosto 2012 24 venerdì 28 febbraio 14 La presunzione ex art. 69-bis non opera qualora la prestazione lavorativa: Autonomia e Subordinazione a. sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b. sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.000 Euro c. sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. 25 venerdì 28 febbraio 14 In relazione ai contratti a progetto stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, l’art. 69 del d.lgs. n. 276 del del Autonomia e Subordinazione 2003 non prevedeva un meccanismo di conversione automatica in contratti di lavoro subordinato. Pertanto a fronte della mancata individuazione di uno specifico progetto, al datore di lavoro era comunque consentito fornire la prova dell’autonomia del rapporto Corte d’Appello di Milano del 23 aprile 2013 26 venerdì 28 febbraio 14
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