Regolamento delle verifiche ispettive

Regolamento esterno per le attività ispettive disciplinate dal DPR 162/99
Procedura CERTIFICAZIONI PC041rev02
CE - 10/06/2014 - Pagina 1 (17)
Regolamento esterno per le
attività ispettive
disciplinate dal DPR 162/99
Elenco delle principali
Rev.
Data
02
10/06/2014
01
10/09/2013
00
06/11/2012
modifiche rispetto alla precedente revisione
Descrizione
Esplicitate le modalità di riesame dei verbali
§ 5.4, verbale ufficiale
Prima emissione
Compilazione (data e firma)
10/06/2014 Brunetta Selva- AQ
Verifica (data e firma)
10/06/2014 Stefano Liverani -DT
Approvazione (data e firma)
10/06/2014 Stefano Liverani -DT
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Sommario
Regolamento esterno per le attività ispettive disciplinate dal DPR 162/99............................................ 1
1 Terminologia ................................................................................................................................................... 3
2 Terminologia ................................................................................................................................................... 3
3 Regole generali ............................................................................................................................................... 3
4 Riferimenti....................................................................................................................................................... 5
4.1
Riferimenti generali ............................................................................................................................... 5
4.2
Riferimenti per le attività ispettive del DPR 162/99 .......................................................................... 5
5 Modalità operative ......................................................................................................................................... 6
5.1
Servizi offerti........................................................................................................................................... 6
5.1.1 Verifica periodica.............................................................................................................................. 6
5.1.2 Verifica straordinaria ....................................................................................................................... 6
5.1.3 Modalità e tempi ............................................................................................................................... 7
5.2
Obblighi del Proprietario ...................................................................................................................... 8
5.2.1 Requisiti minimi del Proprietario .................................................................................................. 8
5.2.2 Obblighi del Proprietario................................................................................................................. 8
5.3
Contratto di ispezione........................................................................................................................... 9
5.3.1 Inoltro della richiesta di VP ............................................................................................................ 9
5.3.2 Inoltro della richiesta di VS ..........................................................................................................10
5.3.3 Redazione del contratto ................................................................................................................10
5.3.4 Valutazione della richiesta di VI..................................................................................................11
5.3.4.1 Quotazione delle ispezioni...................................................................................................11
5.3.4.2 Accettazione dell’offerta.......................................................................................................11
5.3.4.3 Riesame del contratto............................................................................................................11
5.3.5 Sottoscrizione del contratto.........................................................................................................11
5.3.6 Registrazione del contratto VP ....................................................................................................11
5.3.7 Registrazione del contratto VS ....................................................................................................12
5.3.8 Inizio delle attività ispettive.........................................................................................................12
5.3.9 Conduzione della verifica .............................................................................................................12
5.3.10
Esito della verifica ispettiva .....................................................................................................12
5.4
Consegna del Verbale ..........................................................................................................................13
5.5
Informazioni contenute nel Verbale.................................................................................................13
5.6
Gestione dei rilievi................................................................................................................................14
5.7
Facoltà del Proprietario .......................................................................................................................14
5.7.1.1 Rinunce e sospensioni temporanee....................................................................................14
5.7.1.2 Ricorsi, appelli e reclami.......................................................................................................14
5.7.1.2.1 Tempi di risoluzione ........................................................................................................14
5.7.1.2.2 Recapiti ...............................................................................................................................14
5.7.1.2.3 Ricorsi..................................................................................................................................15
5.7.1.2.4 Appelli ai ricorsi................................................................................................................15
5.7.1.2.5 Reclami................................................................................................................................16
5.7.1.2.6 Reclami sulla nostra attività...........................................................................................16
5.7.1.2.7 Reclami relativi ai Proprietari ........................................................................................16
5.8
Modifiche all’impianto.........................................................................................................................16
5.9
Modifiche al presente Regolamento .................................................................................................17
6 Documenti collegati.....................................................................................................................................17
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1 Terminologia
Il presente documento definisce le condizioni che devono sussistere per l’esecuzione delle attività
ispettive disciplinate dal DPR 162/99 da parte di CERTIFICAZIONI al Proprietario che ne abbiano
fatto richiesta in accordo alle norme applicabili od in conformità altre normative nazionali ed
internazionali.
Il presente Regolamento è relativo alle attività ispettive realizzate su impianti in servizio privato
soggetti alle disposizione del DPR 162/99.
Il presente Regolamento definisce, quindi, le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da
parte di CERTIFICAZIONI che da parte del Proprietario.
2 Terminologia
CC
DG
CdP
ISP
ESP
GC
GVI
ISP
MiSE
Prop
RC
RGVI
RS
SC
SG3
VI
VP
VS
NC
Comitato di Certificazione ovvero persona incaricata della Certificazione
Direzione Generale
Certificazione di prodotto
Ispettore (o Auditor)
Esperti
Gestione Clienti
Gruppo di verifica ispettiva (normalmente composto da un solo ISP)
Ispettore
Ministero dello Sviluppo Economico
Proprietario (proprietario dell’immobile in cui è installato l’ascensore)
Responsabile Commerciale
Responsabile del gruppo di verifica
Responsabile di Schema
Servizio Clienti
Sistema gestionale proprietario di CERTIFICAZIONI
Verifica Ispettiva
Verifica Periodica
Verifica Straordinaria
Non Conformità rilevate
3 Regole generali
CERTIFICAZIONI concede i propri servizi di ispezione ai Proprietari che ne facciano richiesta senza
alcuna discriminazione indebita, finanziaria o di altra natura.
CERTIFICAZIONI non esercita attività di consulenza per progettare e sviluppare macchine, impianti
e/o loro componenti, né direttamente né tramite subappalti a propri fornitori. Nel caso in cui
CERTIFICAZIONI o il suo personale, anche precedentemente, abbia svolto attività di consulenza
prima della presentazione della domanda di accreditamento, lo stesso si impegna a:
1. non certificare sistemi di gestione di organizzazioni che abbiano intrattenuto rapporti di
consulenza con CERTIFICAZIONI o con entità comunque ad essa collegate, durante il
triennio precedente;
2. non certificare prodotti relativamente alle cui tipologie abbia svolto attività di consulenza
durante il triennio precedente come sopra.
CERTIFICAZIONI si assicura che gli Ispettori ed Esperti non abbiano avuto rapporti contrattuali
con i Proprietari che abbiano fatto richiesta di attività ispettive negli ultimi tre anni dalla data
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dell’impegno da loro assunto per l’attività di ispezione stessa, onde garantire la loro imparzialità
ed indipendenza di giudizio.
CERTIFICAZIONI assicura che i processi di attività ispettiva avvengano in totale imparzialità, in
quanto le decisioni vengono controllate da persone diverse da quelle che hanno condotto la
valutazione.
CERTIFICAZIONI, salvo obblighi legali o derivanti dall’Ente di accreditamento, si impegna a trattare
con la massima riservatezza le informazioni ottenute durante il processo di ispezione, sia da parte
del proprio personale che da parte dei collaboratori esterni. Tali informazioni non verranno
divulgate a terzi se non con il consenso scritto del Proprietario.
Il Proprietario deve ottemperare a tutte le prescrizioni del presente Regolamento ed ai requisiti
della norma di riferimento per la quale ha richiesto l’attività ispettiva e deve mantenere nel tempo
tale conformità.
CERTIFICAZIONI si impegna, ove applicabile, a informare preventivamente l’organizzazione da
verificare circa la presenza di ispettori ACCREDIA. L’eventuale rifiuto della presenza degli ispettori
ACCREDIA da parte del Proprietario comporta la mancata effettuazione delle attività ispettive.
CERTIFICAZIONI eseguirà le attività oggetto del contratto a regola d’arte. La fornitura dei servizi,
deve essere intesa quale obbligazione di mezzi, con esclusione di qualsivoglia obbligazione di
risultato. Ogni verifica è eseguita da personale specificatamente abilitato da CERTIFICAZIONI con
strumentazione idonea e tarata per lo scopo.
Non sarà addebitata nessuna spesa chilometrica né per la gestione delle scadenze relative alle
verifiche.
CERTIFICAZIONI concorda la data di effettuazione della verifica periodica con il manutentore e la
comunica al Proprietario.
Gli oneri per la sicurezza, relativi ad un impianto medio sono pari all’1% dell’importo del
contratto.
Sarà cura di CERTIFICAZIONI tenere aggiornato lo scadenziario delle verifiche periodiche.
Il Proprietario deve informare tempestivamente (PEC, fax, lettera) CERTIFICAZIONI di ogni
modifica apportata ai propri impianti; in caso di sostituzione di una parte importante, l’ascensore
deve essere sottoposto a verifica straordinaria prima di essere rimesso in servizio.
Il Proprietario deve informare tempestivamente e per iscritto (PEC, fax, lettera) CERTIFICAZIONI di
trasferimenti di proprietà, variazioni di indirizzi, cambio della ditta di manutenzione, cambi di
denominazione sociale.
Il Proprietario deve impegnarsi a mantenere i propri impianti conformi a tutti i requisiti di legge e
di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili, avendo chiaro che rimane l’unica
responsabile dell’osservanza delle disposizioni legislative in vigore con esclusione di qualsiasi
responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERTIFICAZIONI.
Il Proprietario che ha richiesto l’attività ispettiva deve consentire a che gli Ispettori dell’Ente di
Accreditamento possano accedere assieme agli Ispettori di CERTFICAZIONI presso tutti i propri
locali per permettere lo svolgimento delle verifiche in accompagnamento, necessarie alla
valutazione della stessa CERTIFICAZIONI, anche senza preavviso minimo, pena la mancata
esecuzione della VI con tutte le conseguenze del caso.
Il Proprietario deve garantire che, se non diversamente concordato con il responsabile del gruppo
di audit, durante tutte le fasi dell’audit ogni ispettore sia accompagnato da una guida per facilitare
l’audit stesso.
Si ricorda che l’individuazione della mancata osservanza dei requisiti di legge, relativi ai
prodotti/servizi del Proprietario, va evidenziata come non conformità rispetto ai requisiti del
sistema di gestione per la qualità valutato, a prescindere dai controlli e dalle sanzioni di
competenza delle Autorità preposte.
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CERTIFICAZIONI non si assume in ogni caso la responsabilità della conformità dei prodotti ai
requisiti cogenti.
4 Riferimenti
Riportiamo di seguito le norme applicabili. Per comodità di consultazione sono state raggruppate
per argomento. Nei paragrafi del seguente capitolo, si è optato per il raggruppamento
organizzativo anziché un ordine gerarchico delle norme, per avere una maggiore comodità di
consultazione (ad esempio il DPR 162/99 viene menzionato nei riferimenti normativi per la
direttiva ascensori 95/16/CE, ma è un riferimento anche per le attività ispettive degli ascensori).
4.1 Riferimenti generali
D.lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi
che effettuano attività di ispezione”
UNI CEI EN 45011:1999 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di
certificazione di prodotti"
UNI EN ISO 19011:2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione della qualità e/o di
gestione ambientale”
UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”
UNI CEI EN 45020:2007 “Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale”
RG-01 ACCREDIA “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione”
4.2 Riferimenti per le attività ispettive del DPR 162/99
Direttiva europea 95/16/CE del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori.
Direttiva europea 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
D.P.R. 162/99 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
DPR 214/2010 “Regolamento recante modifiche al DPR 162/1999, per la parziale attuazione della
direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori”
D.Lgs. 17/2010
“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”
UNI EN 81-1:2010 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Parte 1:
Ascensori elettrici”
UNI EN 81-2:2010 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Parte 1:
Ascensori idraulici”
UNI EN 81-71:2009 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori
resistenti ai vandali”
UNI EN 81-21:2009 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in
edifici esistenti“
UNI EN 81-80:2009 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per
passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”
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UNI EN 81-70:2005 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli
ascensori delle persone, compresi i disabili”
EN 81-31:2010 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori — Ascensori
per il trasporto di sole merci — Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci
EN 81-40:2008 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli elevatori — Elevatori
speciali per il trasporto di persone e cose — Parte 40: Montascale e piattaforme elevatrici inclinate
per persone con ridotta mobilità
EN 81-43:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori — Ascensori
speciali per il trasporto di persone e cose — Parte 43: Ascensori per gru
EN 115-1:2008+A1:2010 Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili — Parte 1:
Costruzione e installazione
D.Lgt 600/45 “Norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli ascensori e dei
montacarichi installati a scopi e usi privati”
D.P.R. 1497/63 “Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio
privato”
Legge 1415/42 “Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato”
D.P.R. 1767/51 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n.
1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato”
D.M. 1635/79 “Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed
Idraulici”
D.M. 587/87 “Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori
elettrici”
D.P.R. 268/94 “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla
disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleo elettrici”
Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”
D.M. 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”
5 Modalità operative
5.1 Servizi offerti
5.1.1 Verifica periodica
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la
sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle non conformità eventualmente riportate in
precedenti verifiche
5.1.2 Verifica straordinaria
Le eventuali verifiche straordinarie verranno eseguite solo nei casi previsti dalla legge e/o a
seguito di richiesta, anche verbale in caso di verifica straordinaria a seguito di precedente verifica
con esito negativo.
I casi nei quali è richiesta la verifica straordinaria a seguito di modifica costruttiva sono descritti
qui di seguito:
Il DPR 162/99 e la norma EN 81, all’appendice E.1 considerano trasformazioni importanti i
seguenti:
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a) cambiamenti:
1)
della
2)
della
3)
della
4)
della
velocità nominale;
portata;
massa della cabina;
corsa;
b) cambiamenti o sostituzioni:
1)
del tipo dei dispositivi di blocco (la sostituzione di un dispositivo di blocco con un
altro dello stesso tipo non è considerata una trasformazione importante);
2)
della manovra;
3)
delle guide o del tipo di guida;
4)
del tipo delle porte (o aggiunta di una o più porte di piano o di cabina);
5)
della macchina o della puleggia di frizione;
6)
del limitatore di velocità;
7)
dei dispositivi di protezione contro l’eccesso di velocità della cabina in salita;
8)
degli ammortizzatori;
9)
del paracadute;
10)
del dispositivo meccanico per impedire il movimento della cabina;
11)
del dispositivo meccanico per arrestare la cabina;
12)
della piattaforma;
13)
del dispositivo meccanico per bloccare la cabina o degli arresti mobili;
14)
dei dispositivi per manovra di emergenza e prove;
15)
la protezione contro il movimento incontrollato della cabina.
5.1.3 Modalità e tempi
1. Le verifiche vengono svolte in giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fra le ore 08,00 e le ore
18,00. In caso di richiesta di verifica in date e/o orari particolari verranno applicati i
sovrapprezzi indicati nel Listino Generale di CERTIFICAZIONI valido alla data della verifica.
2. L’importo della verifica periodica è indicato al netto di qualsiasi tassa, imposta o
contributo. Qualsiasi tassa, imposta o contributo comunque gravante sul contratto, sui
corrispettivi o sulle prestazioni in esso previste sarà a carico del Proprietario, ad esclusione
delle imposte sul reddito dovute da CERTIFICAZIONI.
3. In considerazione della speciale difficoltà delle prestazioni oggetto del contratto, fermo
quanto inderogabilmente previsto dalla legge, viene esclusa ogni responsabilità di
CERTIFICAZIONI non riconducibile a dolo o colpa grave, e nei limiti di quanto consentito
dalla legge si pattuisce una limitazione di responsabilità a favore di CERTIFICAZIONI per
eventuali danni di qualsivoglia genere e tipo, diretti ed indiretti, che possano conseguire
alle attività oggetto del contratto pari all’importo della polizza assicurava prevista dalla
legge.
4. In tutti i casi di forza maggiore le parti non saranno responsabili per inadempimento del
contratto. In caso di sospensione, revoca o mancata conferma e/o rinnovo da parte delle
Autorità competenti delle autorizzazioni necessarie a CERTIFICAZIONI per lo svolgimento
dell'attività, il contratto di VP rimarrà sospeso per novanta giorni. Trascorso inutilmente
tale termine il contratto potrà essere dichiarato risolto senza oneri e/o penalità per
CERTIFICAZIONI.
5. Salvo patto contrario, il contratto viene sottoscritto per l'esecuzione di un minimo di 2
(due) verifiche periodiche per una durata di 4 (quattro) anni e si intende tacitamente
rinnovato per un uguale periodo ed un uguale numero di verifiche salvo disdetta scritta da
comunicarsi alla sede legale della controparte, mediante raccomandata A/R, entro 180
giorni dalla scadenza.
6. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 60 giorni
da comunicarsi alla sede legale della controparte mediante raccomandata A/R,
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corrispondendo all’altra parte, per ogni impianto e per ogni verifica periodica ancora da
effettuare, un corrispettivo pari al 50% dell’importo indicato nel contratto con un minimo
di 60 euro per impianto e per verifica.
7. CERTIFICAZIONI ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di
diritto il contratto mediante semplice comunicazione in caso di inadempienza del
Proprietario alle obbligazioni previste o per mancato pagamento, trascorsi sette giorni dalla
costituzione in mora.
8. Le parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare a fini extracontrattuali, anche
successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, i segreti tecnici, commerciali
e/o aziendali nonché le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza
in relazione alla esecuzione del contratto. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata
responsabile per ogni danno che dovesse derivare all’altra da comportamenti non conformi
al dovere di riservatezza
9. Eventuali modificazioni o integrazioni del contratto dovranno essere effettuate di comune
accordo delle parti e fatte in forma scritta.
10. Nessuna parte potrà cedere a terzi il contratto, salvo espresso consenso scritto del Ceduto.
11. Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere
tra le parti relativa al contratto sarà deferita esclusivamente alla competenza del Foro di
Bologna, salvo il caso in cui il Proprietario sia un consumatore.
5.2 Obblighi del Proprietario
5.2.1 Requisiti minimi del Proprietario
L’attività ispettiva di cui al presente Regolamento può essere richiesta solo dai seguenti soggetti:

Il proprietario dell’immobile nel quale è installato l’impianto;

L’affittuario dell’immobile nel quale è installato l’impianto per conto del proprietario;

Il Legale Rappresentante del Proprietario;

Un altro soggetto che legalmente svolge le funzioni del proprietario.
5.2.2 Obblighi del Proprietario
Con la firma del contratto il Proprietario si assume i seguenti obblighi:
1. Il Proprietario mette a disposizione di CERTIFICAZIONI i documenti necessari alla verifica.
2. Il Proprietario mette a disposizione di CERTIFICAZIONI i mezzi e gli aiuti indispensabili per
l'accesso all’impianto e designa il personale di accompagnamento che sia autorizzato a
mantenere l’impianto disponibile per tutta la durata della verifica, abilitato alla conduzione
dell’impianto e che sia competente per effettuare le manovre richieste.
3. Il Proprietario tiene informata CERTIFICAZIONI di qualsiasi guasto, riparazione o modifica
significativa subita dall’impianto e/o dall’ambiente in cui è installato.
4. Il Proprietario comunica a CERTIFICAZIONI l’eventuale variazione del manutentore e/o del
Proprietario e/o del legale rappresentante.
5. In caso di sostituzione dell’impianto con un impianto nuovo, il contratto si intende
automaticamente trasferito al nuovo impianto senza ulteriori formalità. In caso di cessione
dell’ascensore rimarranno obbligati in solido per l’adempimento delle obbligazioni del
contratto sia l’attuale proprietario che l’acquirente.
6. Il Proprietario acconsente a che gli ispettori dell’organismo di accreditamento di
CERTIFICAZIONI possano svolgere verifiche in accompagnamento presso le sue sedi,
secondo le modalità previste dal servizio offerto, al fine di valutare l’operato della stessa
CERTIFICAZIONI.
7. Il Proprietario si impegna ad affidare la manutenzione dell’impianto ad una ditta abilitata.
8. Con la firma del contratto il Proprietario si impegna ad affidare in via esclusiva a
CERTIFICAZIONI l'incarico per tutte le verifiche periodiche e/o straordinarie ex. artt. 13 e
14 del D.P.R. 162/99.
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9. Il Proprietario dichiara di essere in possesso di idoneo titolo che legittima la messa in
esercizio dell’ascensore (cfr. DPR 162/99, art. 12.5).
10. Quale corrispettivo di ogni verifica periodica effettuata, e considerato l’art. 12, il
Proprietario pagherà a CERTIFICAZIONI gli importi indicati nel §4 del contratto. Il costo
della verifica sarà addebitato al Proprietario anche qualora gli interventi richiesti non
potessero essere effettuati a causa della impossibilità di accedere ai locali del Proprietario
durante il normale orario di lavoro e/o a causa dell’indisponibilità dell’impianto o della
documentazione. Il corrispettivo dovrà essere corrisposto a CERTIFICAZIONI nei modi e nei
termini scelti dal Proprietario ed indicati nel § 4 del contratto.
11. Stante la grande varietà degli interventi possibili, il corrispettivo delle verifiche
straordinarie non può essere predeterminato ma verrà stabilito di volta in volta sulla base
del listino valido.
12. Il corrispettivo per la prestazione potrà essere adeguato automaticamente da
CERTIFICAZIONI secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta
rispetto al primo intervento.
13. Il mancato pagamento dei corrispettivi nei termini sopra indicati darà facoltà a
CERTIFICAZIONI di sospendere la fornitura dei Servizi fino a quando il Proprietario non
provveda al pagamento dovuto. In caso di ritardo nei pagamenti, CERTIFICAZIONI si riserva
di applicare gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 e di recuperare tutte le spese
sostenute per il recupero del credito ai prezzi indicati nel Listino Generale di
CERTIFICAZIONI applicabile.
14. Il Proprietario si impegna a tenere sollevata ed indenne CERTIFICAZIONI da ogni e qualsiasi
reclamo, pretesa e richiesta di terzi comunque connessa e conseguente alla esecuzione
delle prestazioni effettuate in esecuzione del contratto.
5.3 Contratto di ispezione
5.3.1 Inoltro della richiesta di VP
Il Proprietario che richiede l’attività ispettiva VP a CERTIFICAZIONI, deve comunicare le seguenti
informazioni:
1. generalità del Proprietario;
2. modalità di pagamento convenute;
3. generalità dell’impianto del quale si richiede l’attività ispettiva (che devono essere
sufficienti per la corretta identificazione di ogni impianto):
a. indirizzo completo,
b. costruttore e numero di fabbricazione,
c. n. di matricola, se esistente,
4. descrizione dell’impianto, inclusi i parametri chiave (se noti):
a. tipo di azionamento,
b. corsa,
c. numero di fermate,
d. velocità,
e. portata.
5. la data dell’ultima verifica periodica documentata o, in casso di prima verifica periodica la
data della dichiarazione di conformità redatta dall’installatore;
6. se possibile, copia della dichiarazione di conformità, del libretto di esercizio o di altro
documento equivalente,
7. la ditta di manutenzione abilitata incaricata della manutenzione dell’impianto,
8. eventualmente, le generalità dell’Amministratore verso cui indirizzare la corrispondenza e
le comunicazioni,
9. eventualmente, norma a fronte della quale chiede la VP (se nota),
10. eventualmente, altre informazioni relative al Proprietario, con particolare attenzione a
problematiche relative ai seguenti aspetti:
a. accesso nell’edificio,
b. sicurezza dei luoghi (D.Lgs. 81/08),
c. possibilità di movimento all’interno dell’edificio.
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riprodotto, usato, reso noto a terzi senza autorizzazione scritta.
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11. eventualmente, altre informazioni utili e/o pertinenti.
5.3.2 Inoltro della richiesta di VS
Il Proprietario che richiede l’attività ispettiva VS è già Cliente di CERTIFICAZIONI e deve
comunicare le seguenti informazioni:
1. generalità del Proprietario;
2. modalità di pagamento convenute;
3. identificazione dell’impianto del quale si richiede l’attività ispettiva;
4. descrizione del tipo di VS richiesta
5. eventuale descrizione della modifica, inclusi i parametri chiave (se noti):
a. tipo di azionamento,
b. corsa,
c. numero di fermate,
d. velocità,
e. portata.
6. la ditta di manutenzione,
7. eventualmente, norma a fronte della quale chiede la VS (se nota),
8. eventualmente, altre informazioni relative al Proprietario, con particolare attenzione a
problematiche relative ai seguenti aspetti:
a. accesso nell’edificio,
b. sicurezza dei luoghi (D.Lgs. 81/08),
c. possibilità di movimento all’interno dell’edificio.
9. eventualmente, altre informazioni utili e/o pertinenti.
5.3.3 Redazione del contratto
È preferito il contratto di CERTIFICAZIONI perché garantisce la presenza e la completezza dei
requisiti minimi. È accettato anche un contratto redatto su carta intestata del Proprietario a patto
che contenga le seguenti informazioni ed obbligazioni:
1. generalità del Proprietario;
2. modalità di pagamento convenute;
3. generalità dell’impianto del quale si richiede l’attività ispettiva (che devono essere
sufficienti per la corretta identificazione di ogni impianto):
a. indirizzo completo,
b. costruttore e numero di fabbricazione,
c. n. di matricola, se esistente,
4. descrizione dell’impianto, inclusi i parametri chiave (se noti):
a. tipo di azionamento,
b. corsa,
c. numero di fermate,
d. velocità,
e. portata.
5. la data dell’ultima verifica periodica documentata o, in casso di prima verifica periodica la
data della dichiarazione di conformità redatta dall’installatore;
6. se possibile, copia della dichiarazione di conformità, del libretto di esercizio o di altro
documento equivalente,
7. la ditta di manutenzione abilitata incaricata della manutenzione dell’impianto,
8. eventualmente, le generalità dell’Amministratore verso cui indirizzare la corrispondenza e
le comunicazioni,
9. eventualmente, norma a fronte della quale chiede la VP (se nota),
10. eventualmente, altre informazioni relative al Proprietario, con particolare attenzione a
problematiche relative ai seguenti aspetti:
a. accesso nell’edificio,
b. sicurezza dei luoghi (D.Lgs. 81/08),
c. possibilità di movimento all’interno dell’edificio.
11. eventualmente, altre informazioni utili e/o pertinenti.
12. L’impegno a garantire l’accesso agli ispettori di ACCREDIA all’impianto.
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13. L’impegno ad affidare in via esclusiva a CERTIFICAZIONI l'incarico per tutte le verifiche
periodiche e/o straordinarie ex. artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.
5.3.4 Valutazione della richiesta di VI
5.3.4.1 Quotazione delle ispezioni
Sulla base delle informazioni fornite, CERTIFICAZIONI provvede a quotare il servizio per la
valutazione iniziale ai fini della VI, per l’eventuale visita preliminare e per le successive verifiche
ispettive periodiche e/o straordinarie per il mantenimento della stessa per la durata della validità
della certificazione di cui al § 5 del presente Regolamento.
La quotazione è ricavata dal Listino di CERTIFICAZIONI e tiene conto delle caratteristiche
dell’impianto, delle difficoltà di accesso, logistiche e di operatività.
Tale impegno comprende:
 l’esame della documentazione del Proprietario;
 le verifiche periodiche;
 le eventuali verifiche straordinarie;
 l’emissione e l’aggiornamento dei documenti contrattuali.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono sempre già incluse nel costo della VI.
Quando necessario, sulla base delle quotazioni del § 5.3.4.1, CERTIFICAZIONI prepara l'Offerta
economica (quando richiesta), che viene trasmessa al Proprietario insieme ai seguenti documenti:

Contratto;

"Regolamento esterno per le attività ispettive disciplinate dal DPR 162/99 (PC041)
(normalmente trasmesso per posta elettronica).
In ogni caso il presente Regolamento viene reso sempre disponibile al Proprietario.
5.3.4.2 Accettazione dell’offerta
Se accetta l’offerta, il Proprietario sottoscrive per accettazione il contratto e lo ritrasmette a
CERTIFICAZIONI.
5.3.4.3 Riesame del contratto
CERTIFICAZIONI provvede a verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni
contenute nella domanda in modo da assicurare il possesso di tutte le competenze necessarie e le
disponibilità di risorse necessarie a prestare il servizio richiesto. Eventualmente, CERTIFICAZIONI
provvede a richiedere al Proprietario eventuali informazioni mancanti o chiarimenti.
Qualora la richiesta non possa essere accettata, CERTIFICAZIONI informerà il Proprietario
richiedente specificando le relative motivazioni.
5.3.5 Sottoscrizione del contratto
Il contratto viene controfirmato da CERTIFICAZIONI e trasmesso al Proprietario.
Assieme al contratto viene trasmessa la lettera di accettazione dell’incarico come previsto dal DPR
162/99.
5.3.6 Registrazione del contratto VP
Alla ricezione del contratto, GC registra su SG3:
1. La ditta di manutenzione (se non già censita);
2. L’amministrazione dell’immobile in cui è stato installato l’impianto (se non già censita);
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3. Il proprietario dell’immobile (o chi ne svolge le funzioni, se non già censito);
4. L’impianto stesso (se non già censito);
5. La prima verifica periodica che SG3 programma con il seguente criterio:
a. dopo 23 mesi dalla data più recente fra la data dell’ultima verifica documentata e la
data della dichiarazione di conformità,
b. a 30 giorni nel caso in cui non sia dichiarata nessuna data.
6. La verifica straordinaria, se e quando richiesta
Utilizzando le funzioni di SG3, GC stampa la lettera di accettazione e, assieme alla copia del
contratto, la trasmette al Proprietario.
5.3.7 Registrazione del contratto VS
Alla ricezione del contratto o della comunicazione, GC registra su SG3 la verifica straordinaria
5.3.8 Inizio delle attività ispettive
In prossimità della scadenza del termine indicato al punto precedente o a seguito di richiesta del
Proprietario, CERTIFICAZIONI assegna l’incarico per la VI ad un Ispettore con le dovute
competenze.
In caso di necessità, CERTIFICAZIONI nomina un Gruppo di Verifica (GVI) condotto da un RGVI.
GC concorda la programmazione delle VI e la data del loro svolgimento con la ditta di
manutenzione indicata dal Prop.
Successivamente, CERTIFICAZIONI comunica (normalmente con un preavviso di almeno 7 giorni) al
Prop la data della VI. In assenza di comunicazione in senso contrario (principio del
silenzio/assenso), la VI si intende confermata.
5.3.9 Conduzione della verifica
L’audit ha inizio con una breve riunione tra l’RGVI ed il Rappresentante del Proprietario (se e
quando presente).
La verifica è condotta al fine di confermare la rispondenza dell’impianto alle norme applicabili al
fine di garantire il livello di sicurezza previsto dal DPR 162/99, art. 13 “Le operazioni di verifica
periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio
dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e
se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto
incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni”.
Qualsiasi osservazione si basa su evidenze oggettive che possano essere verificate anche
successivamente.
In caso di modifica all’impianto non comunicata, l’ISP determina se è possibile verificare
comunque la sicurezza dell’impianto: in caso di risposta positiva procede alla verifica, in caso di
risposta negativa è costretto ad emettere un verbale con esito negativo.
Il rapporto di prova redatto dall’ISP/RGVI è riportato sul verbale di verifica.
L’audit termina con una breve riunione tra l’RGVI ed il Rappresentante del Proprietario (se e
quando presente) durante la quale l’RGVI illustra le eventuali NC ed informa il Rappresentante del
Proprietario sullo stato dell’impianto.
5.3.10
Esito della verifica ispettiva
ISP riporta, sul Rapporto di Prova, tutte le Non Conformità (NC) rilevate.
L’esito della verifica ispettiva è oggetto di valutazione da parte di RGVI.
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Il verbale, come previsto dalle disposizioni del MiSE, viene emesso immediatamente al termine
della verifica.
L’esito della VI può essere di due tipi:
a) POSITIVO quando non sono state riscontrate Non Conformità critiche ma solo, eventualmente,
Non Conformità minori nell’impianto oggetto di esame;
b) NEGATIVO quando sono state riscontrate Non Conformità critiche.
La presenza di non conformità critiche comporta la redazione di un verbale con esito negativo ed
impedirà l’utilizzo dell’impianto.
5.4 Consegna del Verbale
Il Verbale viene redatto in tre copie:
1. Copia azzurra, destinata alla DG di CERTIFICAZIONI;
2. Copia rosa, depositata nel locale del macchinario (o armadio/quadro) dell’impianto (che
anticipa ma non costituisce il verbale ufficiale);
3. Copia verde, consegnata all’incaricato della ditta di manutenzione come previsto dal DPR
162/99, art. 13
L’ISP registra il verbale sul sistema gestionale di CERTIFICAZIONI. Entro i sette giorni lavorativi
successivi alla verifica (di norma il giorno stesso) CERTIFICAZIONI trasmette al Proprietario i
seguenti documenti:
1. Lettera di trasmissione con dettagliati dei documenti allegati:
a. Elenco dei verbali allegati e relativi proprietari
b. Elenco delle fatture relative ai verbali trasmessi,
c. Elenco delle Certificazione di Ritenuta di Acconto relative alle fatture trasmesse,
2. Copia di tutti i verbali indicati nella lettera scritti con il computer
3. La fattura delle prestazioni effettuate
4. Copia (fac-simile) della Certificazione di Ritenuta di Acconto per ogni fattura,
limitatamente ai soggetti indicati dalla Legislazione
5. Bollettini premarcati per il versamento in CCP limitatamente ai Proprietari che ne hanno
fatto richiesta in sede di redazione del contratto.
A richiesta, i verbali possono essere anticipati per posta elettronica.
La trasmissione dei documenti può avvenire a mezzo di posta ordinaria o elettronica.
Il Verbale prodotto e stampato con il sistema gestionale costituisce il Verbale ufficiale della
verifica.
5.5 Informazioni contenute nel Verbale e riesame
Ogni verbale contiene le seguenti informazioni:
1. Anagrafica di CERTIFICAZIONI,
2. Identificazione del verbale (numero del modulo-verbale disposto da MiSE),
3. Indicazione del tipo di verifica con i relativi estremi di legge
4. Identificazione dell’impianto
5. Identificazione del proprietario
6. Indicazione dei parametri chiave (se noti) dell’impianto:
a. tipo di azionamento,
b. corsa,
c. numero di fermate,
d. velocità,
e. portata.
7. Indicazione del tipo di impianto
8. Indicazione della norma di riferimento
9. Elenco dei Controlli effettuati (Rapporto di Prova), inclusi (quando applicabili) il Gioco
Corona-VSF e lo scorrimento delle funi;
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10. Esito del controllo sulla rimozione delle eventuali NC del verbale precedente;
11. Elencazione delle eventuali NC (con l’indicazione “Ripetuta” se applicabile);
12. In caso di Verifica Straordinaria per Modifica costruttiva:
a. Rapporti di Prova specifici in funzione delle parti sostituite
13. Esito della verifica;
14. data di emissione corrente;
15. identificazione dell’ISP/RGVI.
16. Sottoscrizione del Verbale da parte di ISP.
Tutti i verbali relativi a verifiche periodiche e/o straordinarie vengono riesaminati da parte di DT o
da suo sostituto, entro 30 giorni lavorativi dalla data del rilascio da parte dell’ispettore.
5.6 Gestione dei rilievi
Le NC emerse in verifica ispettiva (siano esse critiche e/o minori) vanno gestite dal Proprietario.
L’eventuale esito positivo non solleva il Proprietario delle proprie responsabilità in ordine alle
eventuali NC indicate sul verbale.
Il Proprietario ha l’obbligo di legge (DPR 162/99, art. 15 comma 6 “Il proprietario o il suo legale
rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.” ) di rimuovere
rapidamente le NC evidenziate sul verbale.
Il DPR 162/99, art. 15 comma 1 ricorda che “Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo
normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la
manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di
abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione
equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato”.
5.7 Facoltà del Proprietario
5.7.1.1 Rinunce e sospensioni temporanee
Il Proprietario, ha la facoltà di interrompere il servizio dell’impianto.
Il proprietario dello stabile, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto; in difetto
l’impianto deve essere fermato con un verbale di verifica con esito negativo. Un verbale con esito
negativo non pregiudica in nessun modo la successiva riattivazione del l’impianto ed il successivo
ripristino del servizio.
5.7.1.2 Ricorsi, appelli e reclami
5.7.1.2.1 Tempi di risoluzione
I tempi stabiliti per la risoluzione delle istanze presentate a CERTIFICAZIONI sono i seguenti:
1. ricorsi: comunicazione al ricorrente entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso e risoluzione
entro 60 giorni dalla ricezione;
2. appelli: comunicazione al ricorrente entro 10 giorni dalla ricezione dell’appello e
risoluzione entro 60 giorni dalla ricezione;
3. reclami: comunicazione al reclamante entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo e
risoluzione entro 60 giorni dalla ricezione.
Deroghe ai tempi di cui sopra sono previste e ritenute ammissibili quando il personale addetto alla
risoluzione dei ricorsi, appelli e reclami è assente (ad esempio per festività o ferie).
CERTIFICAZIONI si impegna a risolvere le istanze presentate secondo le modalità previste dal
presente Regolamento nel minor tempo possibile.
5.7.1.2.2 Recapiti
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Tutti i
1.
2.
3.
4.
5.
ricorsi, appelli ai ricorsi e i reclami devono contenere le seguenti informazioni:
chi è il ricorrente/reclamante;
indirizzo a cui inviare le comunicazioni;
numero di telefono a cui essere contattati;
l’oggetto della propria istanza;
la descrizione di ciò che si ritiene lesivo;
e devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R./fax/e-mail/posta certificata (uno a scelta)
oppure comunicati a mezzo telefonico presso la sede legale di CERTIFICAZIONI, ovvero ai seguenti
recapiti:
CERTIFICAZIONI
Via 1° Maggio 86C
40026 Imola (Bologna)
[email protected]
[email protected]
tel.: 0542/010488
fax: 0542/643499
Il ricorso, appello, reclamo telefonico deve contenere le medesime informazioni richieste in forma
scritta.
Qualsiasi ricorso, appello o reclamo non completi delle informazioni su specificate non saranno
presi in considerazione, ad eccezione delle segnalazioni anonime, che, dati personali a parte,
dovranno riportare tutti gli elementi essenziali per verificare l’accaduto.
5.7.1.2.3 Ricorsi
Il Proprietario ha diritto di ricorrere contro l’esito del verbale o altri atti di CERTIFICAZIONI che
ritenga lesivi.
Il ricorso deve essere presentato dal Proprietario entro 30 giorni dalla data di notifica della
decisione ai recapiti di cui al § 5.7.1.2.2..
L’Organismo garantisce che la presentazione di un ricorso non costituisce motivo di
discriminazione nei confronti di chi lo ha proposto.
Le decisioni, sui ricorsi e sul trattamento degli stessi sono prese, o riesaminate ed approvate, da
personale non coinvolto nell’oggetto del ricorso.
I ricorsi relativi all’attività di VI vengono gestiti da un membro del Comitato di Certificazione, non
coinvolto nei contenuti dello stesso.
CERTIFICAZIONI si impegna a fornire al ricorrente, previa richiesta, informazioni sullo stato di
avanzamento e sui risultati delle attività.
Il Servizio Clienti è responsabile di informare il ricorrente che ne faccia richiesta.
In ogni caso, i ricorsi sono segnalati al Comitato per l’Imparzialità al solo fine di garantire la
salvaguardia dell’imparzialità.
CERTIFICAZIONI procederà come di seguito:
1. A fronte del ricorso, che non sospende la decisione contro cui si ricorre, CERTIFICAZIONI
conferma entro 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento del ricorso la ricezione dello
stesso e il nominativo dell’incaricato dell’esame;
2. Il ricorso viene analizzato da CERTIFICAZIONI entro 60 giorni dalla presentazione, sentendo
eventualmente i rappresentanti dell’Organizzazione.
3. Le conclusioni del processo saranno comunicate al Proprietario entro i suddetti 60 giorni
tramite una lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.
4. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del ricorrente, salvo i casi di riconosciuta
fondatezza.
5.7.1.2.4 Appelli ai ricorsi
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Gli appelli scritti vanno presentati a CERTIFICAZIONI secondo le stesse modalità descritte per i
ricorsi.
Il Proprietario deve presentare appello al ricorso entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito del
ricorso previamente esaminato da CERTIFICAZIONI ai recapiti di cui al § 5.7.1.2.2 contenente tutti
i riferimenti per poterlo identificare e deve giustificare le motivazioni addotte.
CERTIFICAZIONI seguirà la medesima procedura prevista per i ricorsi, rispetterà i medesimi tempi
di risoluzione e affiderà l’esame dell’appello a un membro del Comitato di non coinvolto nel
ricorso e nell’appello.
5.7.1.2.5 Reclami
I Clienti di CERTIFICAZIONI e le Parti Interessate hanno la facoltà di presentare reclami scritti
(recapiti § 5.7.1.2.2) relativi ad attività dell’Organismo rispetto le quali non sono soddisfatti;
inoltre, tutte le Parti Interessate possono presentare reclami relativi ai Clienti di CERTIFICAZIONI.
CERTIFICAZIONI si impegna a rispettare il requisito della riservatezza del reclamante, quando ne
fa espressamente richiesta.
5.7.1.2.6 Reclami sulla nostra attività
Il Proprietario o la Parte Interessata può inviare un reclamo scritto riguardo l’attività di
CERTIFICAZIONI.
1. Entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione, l’Organismo provvede a comunicare per iscritto se
il reclamo è stato ritenuto congruo e in caso affermativo il nominativo di chi è stato incaricato
di svolgerne l’esame;
2. L’incaricato informa, su richiesta, il reclamante dello stato di avanzamento dell’esame;
3. L’incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo, informa per iscritto il reclamante
tramite lettera raccomandata A/R. o PEC delle conclusioni cui si è giunti e delle azioni
correttive intraprese per risolvere il problema segnalato.
5.7.1.2.7 Reclami relativi ai Proprietari
Le Parti Interessate possono inviare reclami scritti relativi ai Proprietari di impianti verificati da
CERTIFICAZIONI.
1. CERTIFICAZIONI provvede a inoltrare il reclamo entro 10 giorni al Proprietario interessato (se
non in copia), garantendo la riservatezza dei dati del reclamante, se esplicitamente richiesta, o
se non indicato, chiedendo preventivamente al Reclamante l’autorizzazione all’invio del
reclamo al Proprietario interessato;
2. CERTIFICAZIONI può chiedere al Proprietario di essere informato sistematicamente sullo stato
di gestione del reclamo e sulla sua risoluzione;
3. CERTIFICAZIONI si impegna a fornire, previa richiesta del Reclamante, informazioni circa lo
stato di gestione dei reclami stessi.
4. Infine, resta garantito l’accesso e la verifica di tutta la gestione del reclamo all’Ente di
Accreditamento.
5.8 Modifiche all’impianto
Per quanto applicabile, durante il periodo di validità della VP, il Proprietario deve comunicare
formalmente a CERTIFICAZIONI:
1. ogni sostanziale modifica all’impianto;
2. ogni incidente anche senza feriti.
La comunicazione deve essere accompagnata/seguita da una copia della documentazione.
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CERTIFICAZIONI esaminerà le modifiche intervenute e valuterà se è necessaria una visita
straordinaria (i cui oneri sono comunque a carico del Proprietario) o se è sufficiente verificare le
modifiche nel corso della successiva Verifica periodica.
La decisione di CERTIFICAZIONI verrà comunicata tempestivamente al Proprietario.
5.9 Modifiche al presente Regolamento
CERTIFICAZIONI comunicherà al Proprietario Certificata ogni modifica del presente Regolamento.
Il Proprietario ha tempo 60 giorni per comunicare l’eventuale non accettazione delle modifiche in
forma scritta a mezzo raccomandata A/R; ciò comporta, al termine del periodo contrattuale in
vigore, il decadere degli accordi contrattuali.
Trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di CERTIFICAZIONI
senza riscontri da parte del Proprietario, le modifiche stesse si intendono accettate.
6 Documenti collegati
MQ070 “Registro dei ricorsi, reclami e NC”
MV127 “Contratto per le verifiche periodiche e straordinarie previste dal DPR 162/99”
MV090 “Incarico per verifica straordinaria di ascensore o montacarichi (D.P.R. 162/99)”
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