1 ASSOCIAZIONE COMBATTENTI DECIMA FLOTTIGLIA MAS – R.S.I. REGOLAMENTO Art. 1 Stemma, Bandiera, Distintivo. 1. Lo stemma è costituito dallo Scudetto di forma e dimensioni originali 1943 (mm. 75 x 50), con bordo a cavetto dorato, con il simbolo Xa (mm. 34 x 34) in rosso in campo azzurro, teschio con rosa rossa in bocca posto in alto e la scritta, su due righe, FLOTTIGLIA MAS in basso. 2. La Bandiera è il tricolore della R.S.I. riportante al centro l’aquila che ghermisce il fascio littorio, adornata con due nastri azzurri riportanti rispettivamente le scritte “Associazione Combattenti” e “X a Flottiglia MAS – RSI”. 3. Il Distintivo è composto da una X quadrata ed una “a” formante il simbolo Xa in rosso bordato in oro, dell’altezza di un centimetro. 4. Lo stemma ed il Distintivo possono essere forniti dalla Segreteria al prezzo stabilito dal Segretario, sentito il Presidente o il Vice. 5. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente possono nominare l’Alfiere ufficiale della Xa. La nomina dovrà avvenire per iscritto a mezzo servizio postale, fax o posta elettronica. In assenza dell’Alfiere la Bandiera potrà comunque essere portata, in occasione di raduni e cerimonie, da un socio autorizzato, anche verbalmente dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di quest’ultimo, dal Segretario. L’Alfiere ed il Portabandiera dovranno indossare guanti bianchi. 6. In caso d’invito ufficiale alle manifestazioni di altre associazioni combattentistiche e/o d’Arma, la partecipazione è subordinata alla possibilità di esporre le nostre insegne. Art. 2 Tessera e contrassegni. La tessera sociale è documento di riconoscimento valido in seno all’Associazione. È rilasciata ai soci dalla Segreteria e può essere conforme al modello originale creato dal Comandante Junio Valerio Borghese ovvero simile nella forma al documento di riconoscimento degli arruolati nella Decima durante il periodo bellico. La tessera è munita della fotografia del socio, le sue generalità e firma, nonché la firma del Presidente ed il timbro dell’Associazione. Il rinnovo annuale della tessera prevede il versamento della quota sociale ed è convalidato mediante l’applicazione di un timbro o di un bollino adesivo, recanti l’indicazione dell’anno di rinnovo. I soci possono indossare il copricapo in uso durante il proprio servizio militare ovvero il basco in panno grigioverde recante i fregi del 1943 – 1945 e precisamente: 1. un bottone di forma ovale a sfondo azzurro con bordo dorato ed ancora centrale; 2. fregio della Marina militare senza corona, con fondo centrale del colore delle mostrine di Reparto ovvero blu marina. La corona può essere sostituita dall’aquila repubblicana. I soli contrassegni riconosciuti sono i distintivi di Reparto, i Nastrini e le Medaglie ricevute. Art. 3 Domande d’iscrizione. Le domande d’iscrizione, redatte su apposito modulo, dovranno essere inoltrate alla Segreteria, valutate in seno al Consiglio Direttivo ed accolte o ricusate con comunicazione all’interessato. 2 Art. 4 Soci, diritti e doveri. Possono appartenere all’Associazione le persone indicate nell’art. 2, punti a), b) e c) dello Statuto. I soci Ordinari fanno parte automaticamente del Gruppo Junio Valerio Borghese. I soci hanno il diritto di: - voto in Assemblea; - esprimere il proprio parere nelle opportune sedi; - portare i contrassegni, le onorificenze ed il copricapo previsto nell’art. 2; - ricevere le pubblicazioni sociali e fregiare le proprie opere con il distintivo sociale previa autorizzazione della Presidenza. La perdita della qualifica di socio può avvenire per dimissioni o per radiazione decisa dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri, a mezzo raccomandata AR, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ai soci che non versino regolarmente la quota annuale o che per due anni siano irreperibili, saranno sospesi i diritti associativi fino al reintegro delle quote scadute. I soci svolgono volontariamente la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale. Art. 5 Assemblea. a) Data e luogo dell’Assemblea, Ordinaria e o Straordinaria, dovranno essere comunicate dalla Segreteria ai soci, tramite servizio postale, fax o posta elettronica, almeno trenta giorni prima. b) Hanno diritto di voto tutti i soci muniti di tessera di riconoscimento in regola con il versamento delle quote sociali. c) Tutti i soci possono proporre argomenti all’ordine del giorno che dovranno essere comunicati tempestivamente alla Segreteria per iscritto. d) I soci che non abbiano riportato sanzioni di revoca o sospensione possono candidarsi alle cariche sociali. e) In apertura dei lavori sarà nominato un Presidente dell’Assemblea scelto tra i soci non candidati. f) Il Presidente dell’Assemblea nominerà gli scrutatori, nel numero ritenuto necessario, addetti allo spoglio ed al conteggio dei voti. g) Non sono previste o ammesse deleghe. E’ consentito il voto per posta. In tal caso le schede, strettamente personali ed individuali, saranno inviate esclusivamente tramite servizio postale e dovranno pervenire in Segreteria almeno cinque giorni prima della convocazione dell’Assemblea.. Coloro i quali non avessero ricevuto o avessero smarrito la scheda elettorale potranno ritirarla presso il servizio istituito all’entrata della sala assembleare. h) Al termine dello scrutinio il Presidente dell’Assemblea leggerà il risultato delle votazioni, proclamerà il nuovo Presidente e comunicherà i nomi degli eletti. i) Il Presidente sceglie tra i neo eletti il Vice Presidente e nomina, a sua discrezione, il Segretario dell’Associazione anche tra i soci al di fuori dei membri eletti. In tal caso il Segretario parteciperà alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Presidente può stabilire di rimandare le nomine di cui sopra, o parte di esse, alla prima seduta di Consiglio. In caso di assenza degli eletti la Segreteria provvederà alle comunicazioni del risultato delle elezioni. l) Qualora l’Assemblea Generale deliberasse lo scioglimento dell’Associazione, si procederà in base alle leggi vigenti. L’Assemblea, inoltre, nominerà il liquidatore, l’erogazione del residuo attivo e la destinazione dei documenti e delle memorie ad un’Associazione, Ente, Istituto, o Centro Storico che ne garantisca la loro conservazione e divulgazione.. 3 Art. 6 Consiglio Direttivo. Determina e dirige l’attività dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto. Delibera e decide, nell’ambito delle proprie prerogative e deve tenere almeno due riunioni all’anno. Art. 7 Consiglieri, settori di competenza. Il Presidente, sentiti i Consiglieri interessati, potrà assegnare gli incarichi che di volta in volta riterrà necessari per il buon andamento dell’Associazione. Art. 8 Probiviri. Il Collegio dei Probiviri assolve i compiti previsti dall’art. 15 dello Statuto. Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Art. 9 Responsabile di zona. Ove fosse istituita tale figura, l’incaricato deve far da punto di riferimento e di collegamento tra i soci, il Consiglio Direttivo e la Segreteria, risolvendo in sede locale, per quanto possibile, le necessità e le difficoltà. Art. 10 Modifiche allo Statuto ed al Regolamento. Le modifiche dello Statuto sono decise dall’Assemblea. Qualsiasi proposta di modifica dello Statuto deve essere trasmessa alla Segreteria almeno quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea. Le modifiche al Regolamento sono decise dal Consiglio Direttivo e proposte allo stesso tramite la Segreteria.
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