SEZIONE No 30 REG.GENERALE REPUBBLICA ITALIANA No 5'191112(riunificato) IN NOMEDELPOPOLOITALIANO UDIENZADEL LA COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE DI MILANO SEZIONE30 riunitaconI'intervento dei Signori: n -vENDlrr_l ! RAMOND-ET-T-A I MONALDO 13t05t2013 ore15:00 SENTENZA N' MARIO zssf^ot GIANMARIO tr PRONUNCIATA IL: n i 3 HA0. 20t3 n n 2 r 6Elr2014 ha emessola seguente SENTENZA ll Segretario - sull'appello n. 5191112 depositaton 1W1012012 AndreaNlero AC.stàrtà irinri"'r" - avversola sentenzan.54123112 emessadallaCommissioneTributariaProvinciale di MILANO propostodall'ufficio: AG.ENTRATEDtREZtoNEpRovtNctALE I Dt MtLANO controparte: UNASPA L.R.FUSIMILVA VIA CUSANI13 20121MILANOMI difeso da: MAISTOGUGLIELMO GUALTIERO E PICCONEFERRAROTTI P. PIAZZAF. MEDA 5 20121MILANOMI Attiimpugnati: AWlso Dl ACCERTAMENTOn'TSBO3AEo26zil2o1otvA-ALTRo2005 AWISO DIACCERTAMENTOn" T9B03AE02637t2O1O tRAp 2OOs AWISO DI ACCERTAMENTOn. T9BO3AE0277612010 IRES-ALTRO 2Oo3 AWlso Dl ACCERTAMENTOn' TSBO3AEo2776t2o1o tvA-ALTRo2003 AWISO Dl ACCERTAMENTOn" T9B03AE02T7612010 tRAp 2003 AWISO DI ACCERTAMENTOn. T9BO3AEo278612010 IVA-ALTRO2OO4 AWISO DI ACCERTAMENTOn' T9B03AE027A612010 tRAp 2OO4 - sull'appello n. 5194112 depositaton 2211012012 - awerso la sentenzan.54123112 pag. 1 (continua) SEZIONE No 30 REG.GENERALE (segue) No 5191112(riunificato) UDIENZADEL 13t05t2013 emessadallaCommissioneTributariaProvinciale di MILANO contTo:AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO proposto dal ricorrente: UNASPA L.R.FUSIMILVA VIA CUSANI13 20121MILANOMI difeso da: MAISTOGUGLIELMOGUALTIERO E PICCONEFERRAROTTI P. PIAZZAF. MEDA 520121MILANOMI Atti impugnati: AWISO Dl ACCERTAMENTOn' T803AE02637 12010IRAP2003 AWISO Dl ACCERTAMENTOn' TB03AE02637 12010IRAP2004 AWISO Dl ACCERTAMENTOn" TB03AE0263712010IRAP 2005 pag.2 ore15:00 sentenza OGGETTO DELLA DOMANDA: Appello RGA519I/12 awerso 23, depositan. 54 12312012dellaCommissioneProvinciale di Milano' Sez' ta\1241212012. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per le annualita La Una hotel S.p.A. impugnava tre awisi di accertamento Irap 2003,2004 e 2005 con i quali I'Ufficio recuperavaa tassazioneai fini quote di canoni leasing relativi ad un immobile alberghiero sito in Firenze nonchèI'Iva relativa dettatta. Gli accertamenti erano basati sul rilievo che in data 23 maggio 2003 la Ge.Al.Fi. srl avevaceduto I'immobile alla BaldassiniTognozziCostruzioni Generali spa al prezzo di euro 12.040.642,00oltre lva; che, nello stesso giorno, quest'ultimaaveva ceduto il medesimoimmobile alla Locat S.p'4. aI prezzo di euro 18.179.000oltre lva, con una maggioruzionedi euro 6.138.353,00,la quale, semprenella medesimadata, con contratto di leasing finanziario, lo aveva concessoin locazione alla Una Hotel spa. Poiché la BaldassiniTognozzi Costruzioni Generali spa e la Una Hotel spa appartenevanoal medesimo gruppo, I'Uffrcio aveva ritenuto che si trattasse di un finanziamento della Locat in favore della Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali spa, con soprawalutazione delf immobile nel canone leasing a carico di Una Hotel, che avrebbe consentito a questa, attraverso la confabilizzazione di fatture in parte inesistenti, indebite deduzioni Irap e conseguenteindebita detrazionedell'Iva corrispondente. La società,nel ricorso introduttivo del giudizio, deducevaI'intervenuta decadenzadell'uffrcio in relazione alle annualità 2003 e 2004 per violazione articolo 43, comma 1, d.p.r. 660173e articolo 57, comma l, decretolegisla- tivo 633172;illegittimità degli accertamentiper omessanotifica del processo verbale nonché la infondatezza degli stessi. La CommissioneProvincialerigettavail ricorsonel merito e lo accoglieva per il 2003 e 2004limitatamente all'irap, in quanto per tale imposta non sarebbe stato applicabile il raddoppio del termine per I'emissionedell'accertamento e 1oconfermavain rclazione all'Iva. L'amministrazione propone gravame affidato ad unico motivo con il quale ribadisceI'estensionedella previsionedi cui all'articolo43 d.p.r.600173anche con riferimento all'Irap, per la quale devono essereapplicate le procedure di accertamentoper le imposte sui redditi e, quindi, anche il raddoppio dei termini. Anche la società propone autonomo appello deducendoI'illegittimita delI'awiso di accertamentoper violazionedell'art. 12 dellaL.2l2l00 e dell'art. 24 dellaL.7lllI929; violazionedell'art.43, comma1, del d.P.R.600173. Nel merito deduceche la Commissione aveva omessodi valutare la perizia prodottanel corsodel processocomprovanteil valorerealedell'immobile. Depositacontrodeduzioniall'appellodell'Uffrcio e successivamemoria. MOTIVI Preliminarmentela Commissionedispone la riunione del ricorso rubricato al n. RGA 5194/I2 al presenteprocedimento,trattandosidi autonomeimpugnazioni awerso la medesimasentenza. Le eccezionipreliminari formulate dalla societàricorrente devono esseredisattese. Ed, invero, la presuntaviolazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, per violazionedel contraddittoriostanteI'omessanotifica del processoverbale, cleveessererigettata. Secondoconsolidatagiurisprudenzadi legittimita, in tema di accerJamento tributario le garanzieprevistedall'art. 12 della legge27 luglio 2000 n. zl2 si ríferisconoespressamente agli accessi,ispezionie verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinatiall'eserciziodi attività commerciali,industriali,agricole,artistiche o professionali",che debbonoappuntoesseregiustificati da "esigenzeeffèttive di indaginee controllo sul luogo". Pertanto le suddette garanzieoperano esclusivamentenelle predette ipotesi e non vengonoin questione,invece,nel casodi attività di verifica e di controllo eff'ettuatadagli Uflici in base all'esamedella dichiarazione fiscale owero nel casodi attività di accertamentoiniziata a seguitodi segnalazioni,rapporli, comunicazioni ricevute da altri organismi od autorità, nell'ambito dei rapporti di cooperazioneovvero direttamentedalla Polizia giudiziaria che ha operato nelI'ambito di indagini penali ovvero nel caso di accertamentoefîettuato dagli tJflìci finanziari in base a docurnenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionariod inviti disposti ai sensidel d.P.R.n.633172,art. 51, comlna 2. Anche la presuntaillegittimità degli awisi di accertamentoemessioltre il terprevisto dall'art.43, comma 1, del d.P.R. 600173, mine ordinario di deoadenza stanteI'inapplicabilitàalla futtispeciedel raddoppiodel predettotermine di cui al comma 3 del d.P.R.600173,per non averel'Ufficio fomito la prova dell'esistenzadelle condizioni per I'applicabilitàdel raddoppiodel termine, deve essererigettato. 11terzo comma del predettoarticolo stabilisceche:"In caso di violazione che comportaobbligo di denunciaai sensidell'articolo331 del codice di procedura penaleper uno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000,n.74 ,i termini di cui ai commi precedentisono raddoppiatirelativamenteal periodo di impostain cui e statacommessala violazione". La Corte Costituzionale,con la sentenza25 luglio 2011,ha ritenuto irilevante la circostanzachel'azionepenalenon sia stafainiziatao proseguita,statuendo che:"il raddoppiodei termini di accertamentonon puo qualificarsi "sanzione penale", neppure impropria o atipica. Esso infatti, da un lato, non rappresenta la reazionead un illecito penale,perché- come si è visto - conseguenon dalI'accertamento della commissionedi un reato,ma solo dall'insorgeredell'obbligo di denunciadei reati previsti cialD.Lgs. n. 74 del 2000, restancloirrilevante il fatto che I'azionepenale non sia iniziata o non sia proseguitao intervenga una decisionepenaledi proscioglimento,di assoluzioneo di condanna;dall'altro. non costituisce una conseguenzasfavorevole sul piano sostanziale,perché non comportané un obbligo di prestazionené I'emissionedi un atto di accertarnento. Il mero assoggettamentoad un termine piú lungo di accertamentofiscalenon svolge, dunque, alounafunzione afflittivo-punitiva o sanzionatoriadi un fàtto di reato,ma, operandosu un piano meramenteprocedimentale,persegue solo il sopra evidenziato obiettivo di attribuire agli uffici tributari maggior tempo per accertareI'eflèttiva capacitàcontributiva del soggettopassivo d'imposta. quando ciò sia giustifìcato dalla non arbitraria ipotizzabilita, ai sensi dell'art.331 cod. proc. pen..di violazioni gravi e di piú difficile controllo". SecondoI'amministrazionela proroga dei termini cieveessereapplicataanche per I'Irap poiché I'art. 30 prevedeche I'imposta<è riscossamedianteversamento del soggettopassivoda eseguirecon le modalitae nei termini stabiliti per le imposte sui redditii> (comma 2) tuttavia, come conettamenteevidenziato dalla 4 Commissione,il racldoppiodel termine per l'accertamentoè inoperantein relazione all'lrap poiché la violazionedi tale impostanon è penalmentesanzionata. Nel merito I'appellodel contribuenteè fondato. Ed, invero, I'appellantesocietàha dimostratoattraversola produzionedella perizia asseveratae giurata del 15 maggio 2003 che il valore dell'immobile era pari ad euro 18.200.015e, quindi,in lineacon il prezzodi euro 18.179.000dichiarato e pattuito nella secondacompravendita. Non solo, ma anchedalla successivaperizia del 16 marzo2009 emergeche il valoredell'immobile è superiorea quello dichiarato. Verosimile, pertanto, è la giustificazione addottadalla ricorrente che la società Baldassini Tognozzi, avendo acquistato nel medesimo giorno anche il 100% delle quote della Gealfi ad un prezzo di euro 8.117.000,00- superioreal patrimonio netto della Gealfi al momento della compravendita delle quote - tale importo rappresentasenella sostanzauna integrazionedi corrispettivo ascrivibile all'immobile il quale, diversamente,sarebbestato valorizzato ad,unimporto estremamenteinferiore al valore di mercato. La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazionedelle spese di lite. P.Q.M. La Commissioneaccoglie il ricorso della contribuente e rigetta I'appello delI'Ufficio. Spesecompensate. Milano,13 maggio 2013. Il Relatore Il Presidente io Venditti)
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