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SEZIONE
No 30
REG.GENERALE
REPUBBLICA
ITALIANA
No 5'191112(riunificato)
IN NOMEDELPOPOLOITALIANO
UDIENZADEL
LA COMMISSIONE
TRIBUTARIAREGIONALE
DI MILANO
SEZIONE30
riunitaconI'intervento
dei Signori:
n -vENDlrr_l
!
RAMOND-ET-T-A
I
MONALDO
13t05t2013
ore15:00
SENTENZA
N'
MARIO
zssf^ot
GIANMARIO
tr
PRONUNCIATA
IL:
n
i 3 HA0.
20t3
n
n
2 r 6Elr2014
ha emessola seguente
SENTENZA
ll Segretario
- sull'appello
n. 5191112
depositaton 1W1012012
AndreaNlero
AC.stàrtà
irinri"'r"
- avversola sentenzan.54123112
emessadallaCommissioneTributariaProvinciale
di MILANO
propostodall'ufficio:
AG.ENTRATEDtREZtoNEpRovtNctALE I Dt MtLANO
controparte:
UNASPA
L.R.FUSIMILVA
VIA CUSANI13 20121MILANOMI
difeso da:
MAISTOGUGLIELMO
GUALTIERO
E PICCONEFERRAROTTI
P.
PIAZZAF. MEDA 5 20121MILANOMI
Attiimpugnati:
AWlso Dl ACCERTAMENTOn'TSBO3AEo26zil2o1otvA-ALTRo2005
AWISO DIACCERTAMENTOn" T9B03AE02637t2O1O
tRAp 2OOs
AWISO DI ACCERTAMENTOn. T9BO3AE0277612010
IRES-ALTRO
2Oo3
AWlso Dl ACCERTAMENTOn' TSBO3AEo2776t2o1o
tvA-ALTRo2003
AWISO Dl ACCERTAMENTOn" T9B03AE02T7612010
tRAp 2003
AWISO DI ACCERTAMENTOn. T9BO3AEo278612010
IVA-ALTRO2OO4
AWISO DI ACCERTAMENTOn' T9B03AE027A612010
tRAp 2OO4
- sull'appello
n. 5194112
depositaton 2211012012
- awerso la sentenzan.54123112
pag. 1 (continua)
SEZIONE
No
30
REG.GENERALE
(segue)
No 5191112(riunificato)
UDIENZADEL
13t05t2013
emessadallaCommissioneTributariaProvinciale
di MILANO
contTo:AG.ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE
I DI MILANO
proposto dal ricorrente:
UNASPA
L.R.FUSIMILVA
VIA CUSANI13 20121MILANOMI
difeso da:
MAISTOGUGLIELMOGUALTIERO
E PICCONEFERRAROTTI
P.
PIAZZAF. MEDA 520121MILANOMI
Atti impugnati:
AWISO Dl ACCERTAMENTOn' T803AE02637
12010IRAP2003
AWISO Dl ACCERTAMENTOn' TB03AE02637
12010IRAP2004
AWISO Dl ACCERTAMENTOn" TB03AE0263712010IRAP
2005
pag.2
ore15:00
sentenza
OGGETTO DELLA DOMANDA: Appello RGA519I/12 awerso
23, depositan. 54 12312012dellaCommissioneProvinciale di Milano' Sez'
ta\1241212012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
per le annualita
La Una hotel S.p.A. impugnava tre awisi di accertamento
Irap
2003,2004 e 2005 con i quali I'Ufficio recuperavaa tassazioneai fini
quote di canoni leasing relativi ad un immobile alberghiero sito in Firenze
nonchèI'Iva relativa dettatta.
Gli accertamenti erano basati sul rilievo che in data 23 maggio 2003 la
Ge.Al.Fi. srl avevaceduto I'immobile alla BaldassiniTognozziCostruzioni
Generali spa al prezzo di euro 12.040.642,00oltre lva; che, nello stesso
giorno, quest'ultimaaveva ceduto il medesimoimmobile alla Locat S.p'4.
aI prezzo di euro 18.179.000oltre lva, con una maggioruzionedi euro
6.138.353,00,la quale, semprenella medesimadata, con contratto di leasing finanziario, lo aveva concessoin locazione alla Una Hotel spa.
Poiché la BaldassiniTognozzi Costruzioni Generali spa e la Una Hotel spa
appartenevanoal medesimo gruppo, I'Uffrcio aveva ritenuto che si trattasse
di un finanziamento della Locat in favore della Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali spa, con soprawalutazione delf immobile nel canone leasing a carico di Una Hotel, che avrebbe consentito a questa, attraverso la
confabilizzazione di fatture in parte inesistenti, indebite deduzioni Irap e
conseguenteindebita detrazionedell'Iva corrispondente.
La società,nel ricorso introduttivo del giudizio, deducevaI'intervenuta decadenzadell'uffrcio in relazione alle annualità 2003 e 2004 per violazione
articolo 43, comma 1, d.p.r. 660173e articolo 57, comma l, decretolegisla-
tivo 633172;illegittimità degli accertamentiper omessanotifica del processo verbale nonché la infondatezza degli stessi.
La CommissioneProvincialerigettavail ricorsonel merito e lo accoglieva
per il 2003 e 2004limitatamente all'irap, in quanto per tale imposta non sarebbe stato applicabile il raddoppio del termine per I'emissionedell'accertamento e 1oconfermavain rclazione all'Iva.
L'amministrazione propone gravame affidato ad unico motivo con il quale
ribadisceI'estensionedella previsionedi cui all'articolo43 d.p.r.600173anche con riferimento all'Irap, per la quale devono essereapplicate le procedure di accertamentoper le imposte sui redditi e, quindi, anche il raddoppio
dei termini.
Anche la società propone autonomo appello deducendoI'illegittimita delI'awiso di accertamentoper violazionedell'art. 12 dellaL.2l2l00 e dell'art.
24 dellaL.7lllI929; violazionedell'art.43, comma1, del d.P.R.600173.
Nel merito deduceche la Commissione aveva omessodi valutare la perizia
prodottanel corsodel processocomprovanteil valorerealedell'immobile.
Depositacontrodeduzioniall'appellodell'Uffrcio e successivamemoria.
MOTIVI
Preliminarmentela Commissionedispone la riunione del ricorso rubricato al n.
RGA 5194/I2 al presenteprocedimento,trattandosidi autonomeimpugnazioni awerso la medesimasentenza.
Le eccezionipreliminari formulate dalla societàricorrente devono esseredisattese.
Ed, invero, la presuntaviolazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente,
per violazionedel contraddittoriostanteI'omessanotifica del processoverbale,
cleveessererigettata.
Secondoconsolidatagiurisprudenzadi legittimita, in tema di accerJamento
tributario le garanzieprevistedall'art. 12 della legge27 luglio 2000 n. zl2 si ríferisconoespressamente
agli accessi,ispezionie verifiche fiscali eseguiti "nei
locali destinatiall'eserciziodi attività commerciali,industriali,agricole,artistiche o professionali",che debbonoappuntoesseregiustificati da "esigenzeeffèttive di indaginee controllo sul luogo".
Pertanto le suddette garanzieoperano esclusivamentenelle predette ipotesi e
non vengonoin questione,invece,nel casodi attività di verifica e di controllo
eff'ettuatadagli Uflici in base all'esamedella dichiarazione fiscale owero nel
casodi attività di accertamentoiniziata a seguitodi segnalazioni,rapporli, comunicazioni ricevute da altri organismi od autorità, nell'ambito dei rapporti di
cooperazioneovvero direttamentedalla Polizia giudiziaria che ha operato nelI'ambito di indagini penali ovvero nel caso di accertamentoefîettuato dagli
tJflìci finanziari in base a docurnenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionariod inviti disposti ai sensidel d.P.R.n.633172,art. 51, comlna
2.
Anche la presuntaillegittimità degli awisi di accertamentoemessioltre il terprevisto dall'art.43, comma 1, del d.P.R. 600173,
mine ordinario di deoadenza
stanteI'inapplicabilitàalla futtispeciedel raddoppiodel predettotermine di cui
al comma 3 del d.P.R.600173,per non averel'Ufficio fomito la prova dell'esistenzadelle condizioni per I'applicabilitàdel raddoppiodel termine, deve essererigettato.
11terzo comma del predettoarticolo stabilisceche:"In caso di violazione che
comportaobbligo di denunciaai sensidell'articolo331 del codice di procedura
penaleper uno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000,n.74 ,i
termini di cui ai commi precedentisono raddoppiatirelativamenteal periodo
di impostain cui e statacommessala violazione".
La Corte Costituzionale,con la sentenza25 luglio 2011,ha ritenuto irilevante
la circostanzachel'azionepenalenon sia stafainiziatao proseguita,statuendo
che:"il raddoppiodei termini di accertamentonon puo qualificarsi "sanzione
penale", neppure impropria o atipica. Esso infatti, da un lato, non rappresenta
la reazionead un illecito penale,perché- come si è visto - conseguenon dalI'accertamento
della commissionedi un reato,ma solo dall'insorgeredell'obbligo di denunciadei reati previsti cialD.Lgs. n. 74 del 2000, restancloirrilevante
il fatto che I'azionepenale non sia iniziata o non sia proseguitao intervenga
una decisionepenaledi proscioglimento,di assoluzioneo di condanna;dall'altro. non costituisce una conseguenzasfavorevole sul piano sostanziale,perché
non comportané un obbligo di prestazionené I'emissionedi un atto di accertarnento. Il mero assoggettamentoad un termine piú lungo di accertamentofiscalenon svolge, dunque, alounafunzione afflittivo-punitiva o sanzionatoriadi
un fàtto di reato,ma, operandosu un piano meramenteprocedimentale,persegue solo il sopra evidenziato obiettivo di attribuire agli uffici tributari maggior
tempo per accertareI'eflèttiva capacitàcontributiva del soggettopassivo d'imposta. quando ciò sia giustifìcato dalla non arbitraria ipotizzabilita, ai sensi
dell'art.331 cod. proc. pen..di violazioni gravi e di piú difficile controllo".
SecondoI'amministrazionela proroga dei termini cieveessereapplicataanche
per I'Irap poiché I'art. 30 prevedeche I'imposta<è riscossamedianteversamento del soggettopassivoda eseguirecon le modalitae nei termini stabiliti per le
imposte sui redditii> (comma 2) tuttavia, come conettamenteevidenziato dalla
4
Commissione,il racldoppiodel termine per l'accertamentoè inoperantein relazione all'lrap poiché la violazionedi tale impostanon è penalmentesanzionata.
Nel merito I'appellodel contribuenteè fondato.
Ed, invero, I'appellantesocietàha dimostratoattraversola produzionedella perizia asseveratae giurata del 15 maggio 2003 che il valore dell'immobile era
pari ad euro 18.200.015e, quindi,in lineacon il prezzodi euro 18.179.000dichiarato e pattuito nella secondacompravendita.
Non solo, ma anchedalla successivaperizia del 16 marzo2009 emergeche il
valoredell'immobile è superiorea quello dichiarato.
Verosimile, pertanto, è la giustificazione addottadalla ricorrente che la società
Baldassini Tognozzi, avendo acquistato nel medesimo giorno anche il 100%
delle quote della Gealfi ad un prezzo di euro 8.117.000,00- superioreal patrimonio netto della Gealfi al momento della compravendita delle quote - tale
importo rappresentasenella sostanzauna integrazionedi corrispettivo ascrivibile all'immobile il quale, diversamente,sarebbestato valorizzato ad,unimporto estremamenteinferiore al valore di mercato.
La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazionedelle spese
di lite.
P.Q.M.
La Commissioneaccoglie il ricorso della contribuente e rigetta I'appello delI'Ufficio. Spesecompensate.
Milano,13 maggio 2013.
Il Relatore
Il Presidente
io Venditti)